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Sent. n. 72/E.L./2000 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lodovico Principato Presidente f.f. Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel. Dott. Cesare Vetrella Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di M. Paolo e T. Giovanni. Visto latto introduttivo della causa, iscritto al n°176/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza dell11/1/2000, con lassistenza del Segretario, dr.ssa Elisa Rossetti : il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Massimiliano Minerva; lavv. Carlo Alberto Franchi, per il sig. T. ; lavv. Marisa Marmottini, per il Sig. M. . FATTO Con atto di citazione del 12/4/1999, regolarmente notificato al sig. Giovanni T. il 12/5/1999 ed al sig. Paolo M. il 24/6/1999, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i predetti, per ivi sentirli condannare, nelle loro qualità rispettivamente di ex dirigente del Settore Provveditorato della Regione Umbria e di ex dirigente dellUfficio "Provveditorato Demanio e Patrimonio" della Regione medesima, al risarcimento del danno subito da detto ente per lo smarrimento del certificato azionario n°1 della CRUED spa" (Centro Regionale Umbro Elaborazione Dati), attestante la proprietà del ripetuto ente di 192.774 azioni da £ 1.000 ciascuna, accertato in complessive £ 53.931.300, da imputare al T. , per £ 40.000.000, ed al M. per i restanti 13.931.300, di cui :
Dagli atti risulta che il P.R., a seguito dellistruttoria esperita in relazione a notizie di stampa comparse nellottobre 1995 sullo smarrimento del cennato titolo, con atto del 28/10/1998 invitava gli odierni convenuti ed i sigg. Spagliccia Renato e Antonelli Giampiero, quali rispettivamente questi ultimi dirigente del Servizio Bilancio della Regione e dirigente del Settore II° di detto Servizio, a controdedurre, ai sensi dellart. 5 della l. n°19/1994 e successive integrazioni e modificazioni, in rapporto alle ricordate ipotesi di danno, da ascrivere alla "condotta gravemente illecita e contraria ai doveri di diligenza e professionalità" dei medesimi, perché "responsabili, a diverso titolo, della gestione dei rapporti con il CRUED, (quanto all)Ufficio del Bilancio e relativo Settore, nonché della conservazione e deposito del titolo azionario in discorso, (quanto all) Ufficio Provveditorale e relativo Settore" (cfr. pag.3 dellinvito). Con note controdeduttive di varie date, gli intimati hanno controdedotto declinando ogni addebito. In particolare, il T. , con nota pervenuta alla Procura il 4/12/1998, ha fatto presente che "non (era) a conoscenza dell esistenza del citato titolo", che "non (gli era) stata affidata la custodia del titolo" stesso e che "non (era) responsabile della gestione di alcun rapporto con il CRUED". Il M. , dal canto suo, con nota pervenuta alla Procura l11/12/1998, ha anchegli fatto presente di "non (aver) mai avuto conoscenza dellesistenza del certificato azionario n°1", mentre, nel merito, ha sostenuto che : la spesa per lammortamento del titolo, costituita dall "importo della parcella liquidata al legale esterno", poteva essere evitata qualora la Regione si fosse avvalsa del "proprio ufficio legale" o dellAvvocatura dello Stato ; che il danno non patrimoniale risarcibile è solo quello che deriva da "una condotta penalmente rilevante"; che la perdita del titolo non ha menomato l "esercizio dei diritti connessi al capitale sociale della CRUED". Archiviata la posizione dello Spagliccia e dellAntonelli e ritenuti insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal T. e dal M. , quali integrati con laudizione personale di questultimo in data 20/1/1999, parte attrice, con latto introduttivo della causa, ha argomentato per la responsabilità dei predetti, osservando:
Costituitosi nellinteresse del T. , come da mandato in calce alla citazione, lavv. Carlo Alberto Franchi, con memoria depositata il 22/12/99, ha avversato la pretesa attrice, eccependo:
In via gradata, poi, ha chiesto : l "integrazione del contraddittorio", mediante la chiamata in giudizio del rag. Spagliccia; il miglior riparto delladdebitato danno tra il T. ed il M. , in ragione della maggior responsabilità di questultimo; la riduzione del danno contestato. Costituitasi nellinteresse del M. con memoria depositata il 22/12/1999, giusta delega a margine, lavv. Marisa Marmottini, ha avversato anchessa la pretesa attrice, sotto i profili:
1) Leccepita carenza del danno impone di invertire il consueto ordine di trattazione delle questioni dedotte dalle parti, che porterebbe a considerare anzitutto, quale preliminare di merito, leccezione di prescrizione sollevata dalle difese di entrambi i convenuti. Venendo, quindi, direttamente al merito della causa, il Collegio reputa senzaltro infondata la pretesa attrice. E tanto nella considerazione che, per almeno due delle partite che, secondo la Procura, concorrono a formare il complessivo nocumento arrecato alla Regione, e cioè per il "danno da disservizio" e per quello all "immagine", in effetti non si rinvengono gli elementi di fatto che, ad avviso del Collegio, consentono di assumere come veramente dannose le censurate condotte, laddove, sul piano generale, comunque difetta la prova certa, gravante sullaccusa (ex art. 2697 c.c.), della effettiva avvenuta "consegna" all "Ufficio Provveditorato, Demanio e Patrimonio" della Regione Umbria, diretto dal dr. M. , e per esso al settore "Provveditorato" di tale Ufficio, diretto dal dr. M. , del certificato azionario n°1 della "CRUED spa" (Centro Regionale Umbro Elaborazione Dati), attestante la proprietà della Regione medesima di 192.774 azioni da £ 1.000 ciascuna ; consegna che, ovviamente, costituisce presupposto giuridico e premessa logica essenziale per qualsiasi tipo di addebito (amministrativo e/o contabile) si voglia muovere ai nominati funzionari, nelle loro indicate qualità, per le tre voci che concorrono a formare il contestato danno complessivo di £ 53.931. 300, di cui : £ 3.931.330, per spese di ammortamento dellanzidetto titolo smarrito e, rispettivamente, £ 10.000.000 e £ 40.000.000, per il disservizio e per il danno allimmagine creato dallo smarrimento stesso. 2) Ma procedendo nellordine, e venendo anzitutto al preteso "danno da disservizio", deve dirsi che parte attrice individua, nel caso, un simile danno nel "mancato adempimento degli obblighi di servizio, consistenti nella corretta cura, gestione e conservazione del titolo", precisando trattarsi "del danno correlato allinutile dispendio di attività amministrative poste in essere, ad esempio, nella ricerca vana ed infruttuosa del titolo, intrapresa almeno in due occasioni : nel 1990 e nel 1995" (cfr. pagg. 12-13 della citazione). Ora, escluso che il danno in discorso possa identificarsi con il semplice "mancato adempimento degli obblighi di servizio", rappresentando un simile inadempimento solo uno degli elementi generali che, insieme al nocumento patrimoniale, alla condotta ed al (doppio) nesso di causalità (materiale e psicologico) che intercorre tra luna (condotta) e laltro (nocumento), devono concorrere per linsorgenza di una qualche forma di responsabilità amministraivocontabile, è evidente che il "danno da disservizio", nella specie, viene a corrispondere più che altro all "inutile dispendio di attività amministrative poste in essere nella ricerca vana ed infruttuosa del titolo, intrapresa almeno in due occasioni : nel 1990 e nel 1995". Tal essendo lintrinseca consistenza del contestato "danno da disservizio", il Collegio è indotto ad escluderne la configurabilità nel caso, in relazione allontologia impossibilità di rapportare il danno stesso ad alcuna delle figure di "danno da disservizio" finora elaborate dalla giurisprudenza, oltre che alla sostanziale utilità per la Regione delle ricerche svolte per il rinvenimento del titolo smarrito. Ed invero, sotto il primo aspetto (ontologica rapportabilità al "danno da disservizio"), deve ricordarsi come questa Sezione abbia avuto modo di precisare in più occasioni che il danno in parola presuppone un "pubblico servizio" al quale correlarsi ed attiene "alla qualità del servizio" stesso, "sotto i profili della corrispondenza ai parametri dellefficienza, dellefficacia e della economicità" (cfr. sent. n°152/1996), sì che il "disservizio in senso stretto si ha solo in presenza di un servizio desostanziato, privato cioè delle sue caratteristiche essenziali" (cfr., tra le ultime, sent. n°582-EL/1999). In altri casi, nei quali parimenti si è parlato di "disservizio", ma attinenti in realtà all "esercizio penalmente illecito di pubbliche funzioni", la Sezione non ha mancato di evidenziare laccostamento di tali fattispecie alla "mancata resa del servizio", più che la "disservizio in senso stretto", ovvero alla mancata esplicazione della funzione amministrativa che si era preteso di esercitare, significando che lesercizio egoistico e penalmente rilevante di pubbliche funzioni, per fini contrari a quelli per i quali la funzione stessa è stata riconosciuta dal sistema, come nei casi della "corruzione propria"( ex art. 319 c.p.) o del "falso in atti pubblici commesso dal pubblico ufficiale" (ex artt.476 e ss. c.p.), nella sostanza equivale al non esercizio della funzione stessa, ovvero allimpossibilità di rapportare allAmministrazione lattività posta in essere nellesplicazione della ripetuta funzione, con evidente lesione del rapporto sinalgmatico che intercorre tra la retribuzione pagata dallAmministrazione medesima e la prestazione lavorativa espletata dal dipendente pubblico ; prestazione talmente diversa da quella dovuta, per interessi perseguiti, da potersi considerare come non espletata affatto (cfr. sent. n°501/1998, oltre alla già citata n° 582-EL/ 1999). La fattispecie di "disservizio" ora allesame, ponendo laccento sullaspetto della "inutilità di attività amministrative poste in essere nella ricerca vana ed infruttuosa del titolo" e sull "alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa dellattività lavorativa e corresponsione della retribuzione" (cfr. pag. 13 della citazione), sembra accostarsi più alla figura della "mancata resa del servizio" che non al "disservizio in senso stretto", pur distinguendosi dalla "mancata resa del servizio" sia perché lattività è stata realmente svolta e sia perché manca leffetto distorsivo della funzione esercitata, proprio dellillecito penale, che caratterizza le ipotesi di "disservizio" (rectius: di esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni) sopra esaminate. In sostanza, sembra che la Procura voglia introdurre una figura nuova di "disservizio", da rapportare allintrinseca utilità disutilità dellattività posta in essere. In tesi generale, nulla osta alla configurabilità di un danno per una simile forma di "disservizio", connessa lo si ripete all "inutile dispendio di attività amministrative" (cfr. pag. 13 della citazione), anche se in concreto è oltremodo difficile individuare una qualche attività amministrativa che sia realmente "inutile", data l intima funzionalizzazione in tesi generale di ogni attività amministrativa ad uno specifico interesse pubblico da realizzare. E del resto, nel caso di specie, lattività di ricerca del titolo giammai, neanche in astratto, si sarebbe potuta risolvere in una "inutilità" per la Regione, in relazione al regime proprio di gestione dei titoli azionari. Ed infatti, mentre il rinvenimento del titolo è stato considerato fattore esimente dalla stessa Procura, che per lappunto addebita ai convenuti la "vana ed infruttuosa ricerca del titolo", il mancato ritrovamento del titolo medesimo, nella sua concreta rilevanza funzionale, è comunque valso ad avviare la "procedura dammortamento", di cui agli artt. 2016 e ss. c.c., quale accertamento negativo dellesistenza del ripetuto titolo presso la Regione medesima. In questo senso, in effetti, va accolta la tesi difensiva esposta in aula dallavv. Franchi, laddove essa evidenzia che la ricerca del titolo comunque avrebbe sortito un suo effetto, sia che il titolo fosse stato trovato, sia che il titolo non fosse stato trovato, potendosi in quest ultimo caso agire per il suo ammortamento, salvo (aggiunge il Collegio) a considerare danno le spese sostenute per lammortamento stesso, pure contestate in citazione da parte attrice. La verità è che la gestione dei titoli azionari implica anche il loro frequente spostamento, se non altro ai fini del deposito dei titoli stessi "presso la sede sociale", ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c. e 4 della l. n°1745/1962, ed a tale spostamento si correla sempre una certa "attività di ricerca" dei titoli, sì che essa ben si può dire che rientri tra "i costi generali del servizio". E daltro canto la Procura, che pure come detto parla di "disservizio", in realtà ha anche considerato che la "vana ed infruttuosa ricerca del titolo" ha comunque determinato "ulteriori e non giustificati costi generali per la pubblica amministrazione" (cfr. pag. 13 della citazione). Ora però, la Sezione, ha già avuto modo di far presente che, "ben configurabili in astratto danni del genere, essi richiedono una prova rigorosa da parte dellattore quanto al loro concreto verificarsi ; attenendo a servizi generali e dallAmministrazione comunque espletati - si è soggiunto - per il configurarsi di simili danni bisognerebbe dimostrare un effettivo incremento della normale spesa sostenuta per i servizi stessi, specificamente rapportabile al comportamento dedotto in giudizio; prova che non può dirsi certo soddisfatta mediante ricorso ad una semplice presunzione, ex art. 2729 c.c." (cfr. sent. n°96 - R/ 1997). In difetto di una simile prova, non individuabile nel caso di specie, il Collegio non può che escludere lesistenza stessa del preteso danno da "ulteriori e non giustificati costi generali per la pubblica amministrazione", allegato da parte attrice. 3) Venendo ora al danno allimmagine della Regione Umbria, determinato ad avviso della Procura dalla perdita del più volte menzionato titolo, per il quale la Regione stessa ha precisato la Procura "è apparsa allesterno incapace di provvedere alla cura e gestione del proprio patrimonio azionario" (cfr. pag. 7 della citazione), deve anzitutto osservarsi che un simile danno, sebbene non strettamente collegato al reato, ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p., si correla comunque ad un illecito di particolare gravità, ovvero ad un fatto comunque "idoneo, nella sua consistenza fenomenica, a produrre una perdita di prestigio e un grave detrimento della personalità pubblica tale da determinare una spesa necessaria al ripristino del bene leso", ex art. 2043 cc (cfr., di questa stessa Sezione, sent. n°628/1998). Ed invero, "non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi, che pure non giovano allimmagine dellAmministrazione, sono causalmente idonei a provocare una menomazione dellimmagine stessa tale da comportare una spesa per il suo ripristino ; a questi fini, in effetti, vengono in rilievo solo i comportamenti gravemente illegittimi, che meglio si qualificano come comportamenti illeciti e ai quali soltanto può ricollegarsi quella grave perdita di prestigio e quel grave detrimento della personalità pubblica nelle quali si compendia, anche secondo la Cassazione, il danno allimmagine della P.A. giuscontabilmente rilevante" (cfr. ancora la citata sent. n°501-EL/1998 di questa Sezione). Va da sé, ma a questo punto è bene evidenziarlo, che la gravità della lesione dellimmagine, a sua volta, finisce col dipendere dalla particolare rilevanza del bene-valore intaccato, che concorre insieme agli altri beni-valori di cui lEnte pubblico è depositario, a formare in concreto limmagine dellEnte medesimo e dallintrinseca portata offensiva dellillecito posto in essere, quali entrambi (bene-valore ed illecito) sono percepiti, interpretati e valutati dallambiente sociale nel quale il fatto dannoso si è realizzato. In questa ottica, mentre nessun dubbio può sussistere sullidoneità lesiva dellimmagine che discende dalla commissione degli illeciti penali, e segnatamente da quelli relativi ai "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" (ex artt. 314 e ss. c.p.), immediatamente percepiti e negativamente valutati dai consociati, con rapido diffondersi di notizie in proposito, pur senza lintervento dei media, attesa la particolare rilevanza sociale dei beni-valori tutelati da tali norme e la grave menomazione che ad essi arrecano le condotte previste dalle norme stesse, pressoché tutte a dolo specifico, a ben altra conclusione invece deve tendenzialmente pervenirsi per gli illeciti civili e/o amministrativi. Ed invero trattasi, quanto a questi ultimi, di illeciti sanzionati da norme meno rigorose, anche per lo stadio di minor lesione che essi realizzano ai beni-valori in discorso, con condotte per lo più sostenute da colpa semplice, dovute a sbadataggine, stanchezza o calo di attenzione. Comportamenti del genere, in realtà, laddove considerati dalla società civile, vengono "compresi" e in linea di massima "giustificati", senza lasciare segni di particolare rilievo sullimmagine pubblica dellEnte "coinvolto", anche perché intrinsecamente inidonei a creare un qualche allarme sociale per i beni valori fondamentali della personalità pubblica. Di essi la società civile non si occupa ed i media non parlano. Ciò però non toglie che i mezzi di informazione, per ragioni di vario genere, possano anche interessarsi a simili fatti e dare loro un particolare risalto, che pure intrinsecamente non meriterebbero, e quando questo si realizza, tuttavia, non può seriamente pensarsi di rapportare al comportamento del dipendente pubblico il risalto dato dalla stampa al fatto, magari anche a distanza di tempo dal suo verificarsi. Sensibilità sociale e civiltà giuridica impongono, invero, di distinguere i fatti che, determinando essi stessi direttamente ed immediatamente un certo "clamor" ed un certo disdoro, ben possono essere interpretati come lesivi dellimmagine della Pubblica Amministrazione, da quelli che, scarsamente rilevanti o addirittura assolutamente indifferenti per lambiente sociale nel quale si realizzano, vengono esaltati dai mezzi di informazione, per motivi che sfuggono allimmediata percezione dellambiente sociale stesso. E, a tal riguardo, il Collegio ritiene di dover ribadire quando già affermato dalla Sezione, e cioè che, sul piano causale, "il danno allimmagine deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente e non dalla diffusione dellillecito stesso che ne dà la stampa", esprimendo semmai "una tale diffusione, quale corollario della vita di relazione, la rilevanza sociale che ha il fenomeno degli illeciti commessi dai dipendenti pubblici" (cfr. ancora una volta sent. n° 501-EL e n°628-R/1998), solo meglio precisando, ora, che il "clamor" diretto ed immediato, a sua volta, presuppone una condotta ad altissima valenza lesiva dellimmagine pubblica, intrinsecamente propria del tipo di illecito realizzato, in relazione al bene-valore tutelato ed al grado di aggressione concretamente posto in essere. Alla stregua di tale impostazione, insomma, e lintrinseca valenza sociale del fatto illecito realizzato che consente di distinguere il danno allimmagine della P.A., arrecato immediatamente e direttamente dallillecito del pubblico dipendente e che porta ad identificare lAmministrazione con il dipendente medesimo per il tramite del rapporto organico di immedesimazione, dalla mera "notizia di stampa" o, peggio ancora, dal mero " pettegolezzo giornalistico", volto a dare risalto ad atti e fatti amministrativi che diversamente non ne avrebbero alcuno. Orbene, nel caso, appare oltremodo difficile individuare un qualche danno allimmagine per la Regione Umbria, ricollegabile alla condotta addebitata ai convenuti, in relazione alla ricostruzione dei fatti operati dalla Procura, ove si consideri che lo smarrimento del titolo secondo quanto precisato dalla Procura medesima si è avuto nellaprile del 1990 (cfr. citazione pag. 4, inizio, e pag. 7, fine) e di esso ne ha parlato uno solo dei giornali locali, addirittura dopo più di cinque anni dello smarrimento stesso, nellottobre 1995, senza il benché minimo accenno ad una qualche manchevolezza personale dei convenuti medesimi, o riferimento nominativo ad essi (cfr. ritaglio di giornale versato in atti da parte attrice). Daltro canto, neanche può dirsi davvero sussistente la specifica forma di lesione allimmagine (rectius: la corrispondenza della pretesa lesione con la realtà dei fatti sottesa alla lesione stessa) indicata in citazione, per la quale la Regione secondo il Requirente sarebbe "apparsa allesterno incapace di provvedere alla cura e gestione del proprio patrimonio azionario" (cfr. pag. 7 della citazione). Ed infatti, da varie dichiarazioni in atti, non contestate dalla parte attrice, risulta che la Regione ha sempre regolarmente esercitato i suoi diritti azionari, connessi al titolo in questione (cfr., oltre alle affermazioni dei convenuti in proposito, anche le dichiarazioni del dr. Spagliccia, allaudizione personale del 20/1/1999, presso la Procura Regionale, nonché le analoghe dichiarazioni del dr. Carlo Masciarri, alla audizione personale dell8/5/1997). 4) Escluso, per tal via, lesistenza di un qualche "danno da disservizio" per la Regione Umbria o "allimmagine" della Regione medesima, deve ribadirsi, sul piano generale, che in effetti manca comunque la prova certa delleffettiva consegna del titolo al Settore "Provveditorato", o comunque all "Ufficio Provveditorato, Demanio e Patrimonio" della Regione, che sola sarebbe valsa ad ingenerare una qualche forma di responsabilità dei convenuti per lo smarrimento del titolo stesso. Sussiste invece, per converso, la prova certa che tale titolo era ancora in possesso della Regione alla data dellassemblea societaria del novembre 1990, tenuta allorquando i convenuti erano addirittura cessati dal servizio (il dr. M. è andato in pensione nel settembre del 1990) o stavano per essere trasferiti ad altro incarico (il dr. T. è passato dal Settore "Provveditorato" ad una struttura dellUfficio Bilancio nel giugno 1991, come precisato in aula dallAvv. Franchi, che ha anche richiamato, "indicativamente", le note del dirigente del Settore "Provveditorato" successive a tale data, a firma di persona diverso dal T. medesimo). Sotto il primo profilo (mancata prova certa della consegna), è indubitabile che, come correttamente osservato dalle difese dei convenuti, leffettiva consegna del titolo al Settore "Provveditorato" è stata argomentata, da parte attrice, in via puramente deduttiva, con riferimento essenzialmente allo scambio di informative intercorso, "alla data del 20/4/1990, tra il responsabile dellUfficio Bilancio (dr. Spagliccia) ed il responsabile del Settore Provveditorato", dr. T. (cfr. pagg. 3 e 4 della citazione), nellambito del quale il T. affermava di non ritrovarsi il certificato azionario n°1 della CRUED, mentre era in possesso degli altri certificati, nn 11 e 20. Simile affermazione, come pure correttamente evidenziato dalle predette difese, non ha valenza univoca nel dimostrare, in maniera incontrovertibile, che il titolo è stato effettivamente consegnato dall Ufficio "Bilancio" della Regione all "Ufficio Provveditorato, Demanio e Patrimonio" della Regione medesima, dove poi sarebbe stato perso, anche perché le uniche prove documentali delliter percorso da tale titolo dopo il suo arrivo alla Regione, nel 1986, si arrestano ad un protocollo di assegnazione del titolo stesso al "secondo Settore dellUfficio Bilancio", come ancora correttamente osservato dalle ridette difese. Ma a risolvere in via definitiva la posizione dei convenuti, interviene la prova cerata dellavvenuto deposito del più volte ripetuto titolo n°1 allassemblea societaria del 16/11/1990, in data addirittura successiva a quella del 20/4/1990, indicata dalla Procura come di già avvenuto smarrimento del titolo stesso. Ed invero, lavv. Marmottini ha trasmesso in allegato alla propria memoria di costituzione in giudizio apposito certificato sul "deposito azioni per lassemblea del 22/11/1990, in prima convocazione, e per il 23/11/1990, in seconda convocazione", che non lascia adito a dubbi di sorta sulleffettivo deposito, per lanzidetta assemblea, del certificato n°1, oltre che dei certificati n° 11 e n°20. Il P.M., in aula, a tal proposito, ha parlato di "mistero nel mistero", tentando di spiegare un siffatto deposito con la possibilità che gli organi deputati alla verifica della regolare costituzione dellassemblea societaria si fossero, nella circostanza, "accontentati" non dell originale, ma di una copia del certificato n°1. E questa, però, unipotesi difficilmente configurabile, tenuto conto delle chiare indicazioni normative degli artt. 2370 c.c. e 4 della l. n°1745/ 1962, che impongono all "azionista, ancorché già iscritto nel libro dei soci", di depositare i titoli "almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale", non potendo diversamente "intervenire in assemblea", e tenuto altresì conto dagli orientamenti maturati dalla giurisprudenza al riguardo, che ha sempre escluso la validità di una assemblea, sebbene "totalitaria, per non avere un socio provveduto al deposito delle proprie azioni, almeno cinque giorni prima dellassemblea stessa" (cfr. Trib. Milano del 28/1/1982, in affare De Marchi contro Milano assicurazione, ed in senso analogo la giurisprudenza citata dall avv. Marmottini nella menzionata memoria di costituzione in giudizio). E daltro canto, in punto di fatto, se davvero il titolo in questione fosse stato smarrito alla data indicata dalla Procura (20/4/1990) e se davvero allassemblea del novembre 1990 gli organi deputati a verificare la regolare costituzione dellassemblea stessa si fossero "accontentati" del deposito di una copia e non delloriginale del certificato, resterebbe pur sempre da spiegare in che modo la Regione abbia potuto partecipare alle successive assemblee, fino al 1995, allorquando si è dato avvio alla procedura di ammortamento del titolo in parola. 5) Nel tratteggiato contesto, dunque, non si può che assolvere i convenuti dalla domanda attrice, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione, ad iniziare dalla stessa eccezione di prescrizione, per la quale comunque risulta oltremodo difficile stabilire il "dies a quo" di decorrenza del relativo termine, ai sensi dellart. 2935 c.c., almeno per una parte del danno stesso, in relazione alle manifestate difficoltà del Collegio di individuare un effettivo nocumento per le contestate partite di "danno da disservizio" e di "danno allimmagine". Daltro canto, anche le eccezioni dei comparenti sul difetto del nesso di causalità appaiono pienamente fondate, se si ammette come sembra doveroso, in rapporto al materiale probatorio in atti che il titolo è stato smarrito ben dopo la data dellaprile 1990, indicata dalla Procura, e cioè allorquando i comparenti medesimi erano ormai cessati, o stavano per cessare, dallesercizio delle funzioni per cui sono stati citati in giudizio. 6) Dato lesito del giudizio non è luogo a pronuncia sulla spesa. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dellUmbria ASSOLVE M. Paolo e T. Giovanni dalla domanda attrice. Non è luogo a pronuncia sulla spesa. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio dell11/1/2000. LEstensore Il Presidente (Fulvio Maria Longavita) (Lodovico Principato)
Depositata in Segreteria il 9.2.2000 Il Direttore della Segreteria (Maria Borsini)
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