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Ord. n. 066/G.C./99 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Lucio Todaro Marescotti Presidente Dott. Lodovico Principato Consigliere-rel. Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere ha pronunciato la seguente: O R D I N A N Z A nel giudizio per resa di conto promosso dal Procuratore regionale presso questa Sezione ed iscritto nel registro di segreteria al n. 160/G.C., nei confronti dell’economo del Comune di Sigillo. Uditi nella camera di consiglio del giorno 19.5.1999, con l’assistenza del Segretario Dott. Cecconi, il relatore nella persona del Cons. Lodovico Principato ed il rappresentante del P.M. nella persona del Procuratore regionale Dr. Salvatore Sfrecola. Esaminati gli atti di causa; Fatto e diritto 1. Con istanza depositata in segreteria il 16.12.1998 il Procuratore regionale - dato atto che a quella data non risultava che il conto dell’agente contabile sopra indicato, relativo alla gestione per l’anno 1997, era stato presentato alla segreteria di questa Sezione giurisdizionale e spiegate le ragioni di diritto in base alle quali il contabile era tenuto alla resa del conto ai fini dello svolgimento del giudizio di conto previsto dall’art. 74 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e dagli artt. 44 e seguenti del T.U. approvato con r.d. 12.7.1934 n. 1214 - ha ritenuto di dover instaurare il procedimento per resa di conto, di cui agli articoli 45 e 46 del ricordato r.d. n. 1214 del 1934, nei confronti dell’economo del predetto comune di Sigillo, domiciliato per la carica presso il proprio ufficio comunale, chiedendo, a tal fine, al Presidente di questa Sezione di fissare un termine al contabile stesso per l’adempimento, al fine di acquisire il conto della propria gestione di cassa per l’anno 1997. Il Procuratore regionale nella sua istanza indica, come si é detto, le norme che impongono al contabile dell’ente locale di rendere il conto e le individua nell’art. 58, comma 2, della legge 8.6.1990, n. 142 e nell’art. 75 del d. l.vo 25.2.1995 n. 77 e, richiamata poi la modifica normativa contenuta nell’art. 10, comma 1, della legge 15.5.1997 n. 127, conclude ritenendo che attualmente l’agente contabile di cui trattasi, "é tenuto alla presentazione del conto, ma non alla allegazione della documentazione probatoria occorrente per il giudizio di conto". 2. La domanda del Procuratore regionale può essere ritenuta fondata in diritto, essendo stato l’economo operante nell’ente locale espressamente qualificato dalla legge come agente contabile interno (art. 75 citato d. l.vo n. 77 del 1995) ed, in quanto tale, assoggettato all’obbligo di rendere il conto della propria gestione alla Amministrazione di appartenenza, per l’esame amministrativo di tale conto da parte del servizio finanziario e per la successiva approvazione dello stesso da parte del consiglio dell’ente. Infatti l’economo, secondo la disciplina normativa contenuta nell’art. 3, settimo comma, del citato decreto legislativo, é preposto, ove istituito, all’apposito servizio di economato e cura "la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare" (il mod. 23 parla di "gestione anticipazione piccole spese") utilizzando i fondi della anticipazione, cui fa riferimento l’art. 10, primo comma; fondi che gestisce secondo le modalità e per i fini specificati dal regolamento di economato emanato dall’ente (vedi anche il combinato disposto del citato art. 3, settimo comma, con l’art. 35, terzo comma, dello stesso decreto legislativo). Inoltre l’economo é stato espressamente indicato nell’art. 114, primo comma lettera h della fonte normativa ora detta, come destinatario dello specifico modello per la resa del conto; modello poi previsto e approvato dall’art. 1 del d.P.R. n. 194 del 31.1.1996, come mod. n. 23 fra quelli allegati al regolamento. Inoltre, va precisato che la disciplina generale contenuta nel secondo e nel terzo comma dell’art. 58 della l. n. 142 del 15.5.1990 prevede espressamente che il conto dell’economo deve essere assoggettato "alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". Perciò, secondo la richiamata disciplina, non solo l’economo é tenuto a rendere il conto alla propria Amministrazione, ma su tale conto si deve svolgere il giudizio necessario di conto davanti a questa Corte avendo il legislatore chiaramente innovato rispetto al passato (art. 293 T.U. n. 383 del 3.3.1934 e artt. da 215 a 218 del regolamento approvato con R.D. 12.2.1911 n. 297) in cui tale agente contabile era tenuto a rendere solo alla sua Amministrazione il rendiconto amministrativo della propria gestione. Del resto in tal senso si é già orientata la giurisprudenza di questa Corte (vedi Sez. giurisdizionale Lombardia sent. n. 648 del 26.6.1995 e n. 1206 del 23.11.1995). Ugualmente da condividere é la interpretazione data del Procuratore regionale alla modifica contenuta nel citato art. 10 della legge n. 127 del 15.5.1987. Con tale norma, come é noto, é stato aggiunto un terzo comma all’art. 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142, senza apportare alcuna modifica al secondo comma della norma stessa nel cui contesto era stato affermato l’obbligo della resa del conto giudiziale a carico "del tesoriere e di ogni altro agente contabile .... dell’ente locale". Motivo per cui, non recando la modifica sul punto alcuna abrogazione, é da ritenersi che la nuova disciplina si é limitata a regolare unicamente gli aspetti del procedimento riguardanti i documenti da trasmettere alla Corte per il giudizio di conto ed a disciplinare in modo diverso da quanto prima stabilito i tempi ed i modi del deposito del conto presso la segreteria della Sezione regionale competente per il giudizio. Perciò, come già affermato da recente giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 45 del 18.5.1998, ord. n. 72 del 12.3.1998 e decr. n. 21 del 30.9.1997 della Sez. giurisdizionale regione Sicilia), può tranquillamente ribadirsi che la nuova disciplina ora richiamata non ha avuto l’effetto di eliminare il carattere necessario del giudizio di conto previsto per le gestioni dei contabili degli enti locali. 4. Ragion per cui ora può dirsi in via generale, che l’agente contabile locale continua a rendere alla sua Amministrazione non solo il conto, redatto con l’uso del modello ufficiale previsto per la sua categoria di appartenenza, ma anche tutta la documentazione giustificativa della sua gestione, da individuarsi questa in relazione alla natura e specificità delle regole di gestione stabilite per l’esercizio delle funzioni a lui assegnate. Diversamente presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti dovrà essere depositato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 della legge 8.10.1984, n. 658, richiamata dal comma 3 dell’art. 1 del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14.1.1994, n. 19 (come modificato dal d.l. 23.10.1966, n. 543 convertito nella legge 20.12.1996, n. 639) il conto, reso con l’uso del predetto modello ufficiale, e gli altri atti integrativi, necessari per dimostrare: a) che, durante la gestione sono state svolte le verifiche previste dall’art. 64, primo comma, del d. l.vo n. 77/95; b) che, a seguito dell’avvenuta presentazione del conto, il responsabile del servizio finanziario dell’ente ha svolto le verifiche (la c.d. parifica del conto) cui fa riferimento il citato art. 3 della legge n. 658 dell’84; c) che il conto stesso é stato, con atto divenuto esecutivo, approvato dal consiglio dell’ente, cui compete, a norma dell’art. 32, primo comma della l. n. 142 del 1990, svolgere la funzione di controllo, funzione questa ugualmente richiamata del predetto art. 3 della legge n. 658 del 1984. Si aggiunge poi che al conto dell’economo, cui si riferisce il presente giudizio, dovranno essere allegate e depositate presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale anche le singole deliberazioni o determinazioni con le quali durante l’esercizio rendicontato sono state autorizzate le anticipazioni ordinarie per finanziare spese cui si riferisce il conto. Altri documenti potranno essere successivamente richiesti dalla Corte dei conti in sede di esame del conto, a norma del richiamato art. 10 della legge n. 127/1997. 5. Ulteriore problema generale e pregiudiziale é quello della decorrenza dell’obbligo della resa del conto da parte degli agenti contabili interni, dell’ente locale, cui fa riferimento il citato art. 75 del d. l.vo n. 77/95, e nella cui categoria rientra anche l’economo. Nella istanza introduttiva del presente giudizio per resa di conto il Procuratore regionale indica l’anno 1997 come primo esercizio finanziario da rendicontare da parte dell’economo. Al riguardo va precisato che l’adempimento é stato espressamente regolato dallo stesso legislatore che con l’art. 8, primo comma, lett. f del d.l. 27.10.1995, n. 444, convertito nella legge 20.12.1995 n. 539, ha stabilito che "la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall’art. 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996". Poiché tale termine non risulta essere stato poi modificato e poiché l’adempimento in esame non é ricollegabile agli altri profili attinenti alla struttura del bilancio ed alla modalità di rilevazione dei risultati, per i quali la stessa norma alla lettera d) ha previsto diverse date di decorrenza, é da ritenere che per i conti di cui ora é causa l’esercizio finanziario da cui inizia a decorrere l’obbligo annuale della resa del conto sia quello dell’anno 1996. 6. Tanto premesso in via generale sulla fondatezza della domanda giudiziale occorre ora verificare, ai fini della concreta ammissibilità della domanda di giudizio per resa di conto nei confronti dell’economo del Comune sopraindicato: a) se in detto Comune sia stata prevista, nel regolamento di contabilità "l’istituzione di un servizio di economato", b) e/o, comunque, se, a partire dall’esercizio finanziario 1996 e negli anni seguenti, siano state disposte anticipazioni ordinarie a suo favore, indicando, in caso positivo, il nome del dipendente destinatario delle anticipazioni e che ha quindi svolto le funzioni di economo; c) occorre poi accertare se, per tali anticipazioni, l’economo abbia o meno già reso all’ente il suo conto annuale e ciò, anche senza l’uso del modello ufficiale n. 23 approvato con il d.P.R. 31.1.1996 n. 194, ma secondo la prassi seguita in precedenza. Quest’ultima verifica é necessaria perché, come già deciso da questa Sezione con ordinanza n. 031/G.C./99 del 16.3.1999 in caso simile, "ai fini della ammissibilità della domanda nel giudizio per resa di conto, occorre accertare anche il presupposto che il conto dovuto dal contabile alla Amministrazione non sia stato, in nessun modo, ad essa effettivamente presentato; sussistendo, in caso positivo il solo dovere della Amministrazione di curare il deposito del conto presso la segreteria di questa Sezione, dopo aver svolto sul conto le verifiche di sua competenza e fatto approvare il conto stesso, in via amministrativa, dal suo organo deliberante competente a farlo (SS.RR. 17.7.1991 n. 720A e SS.RR. n. 17/Q.M. del 28.7.1998). Perciò qualora l’economo abbia già reso all’ente il conto annuale della propria gestione e tale conto sia stato debitamente approvato dal consiglio, anche unitamente al rendiconto della gestione dell’ente (art. 69 del richiamato d. l.vo n. 77 del 1995), il deposito dello stesso presso la segreteria di questa Sezione (v. punto 4) dovrà essere effettuato, a cura dell’Amministrazione, secondo la disciplina contenuta nell’art. 3 della richiamata legge 8 ottobre 1984, n. 658. Tanto premesso e considerato, si D I S P O N E di acquisire dal sindaco del Comune di Sigillo le notizie sopra indicate al punto 6, assegnando, per l’adempimento, il termine di un mese. Copia della presente ordinanza sarà comunicata, a cura della Segreteria, al predetto Sindaco, per l’esecuzione, e al Procuratore regionale, per conoscenza. Fissa, per il prosieguo del giudizio camerale la Camera di consiglio del 24 novembre 1999. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 1999. Il Presidente (Lucio Todaro Marescotti) Depositata in Segreteria il 5 giugno 1999. Il Direttore della Segreteria (Maria Borsini)
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