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Sent. n. 256/C/00 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lucio Todaro Marescotti Presidente Dott. Lodovico Principato Consigliere Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n°9042/PC del registro di Segreteria, proposto da Dominici Lidia, nata il 18/8/1925, residente a Terni, elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli avv. Enrico De Luca e Maria Di Paolo, avverso la nota del Provveditore agli Studi di Terni n°16823, del 17/6/1999. Uditi, alla pubblica udienza del 5/4/2000, con lassistenza del Segretario, Sig. Fabio Chirieleison : il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il difensore di parte ricorrente, avv. Maria Di Paolo; il rappresentante dellINPDAP, dr.ssa Raffaella Maria Borgo; non rappresentata lAmministrazione della Pubblica Istruzione. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. F A T T O Con limpugnato nota, il Provveditore agli Studi di Terni ha partecipato alla sig. Lidia Dominici, ex dipendente della Scuola, lesistenza di un debito erariale, per limporto di £ 12.089.890, quale maggior somma erogata e non dovuta, in relazione alle disposizioni del decreto del Ministero del Tesoro n°325, in data 1/9/1998. Dagli atti risulta che allinteressata, con decreto n°266 del 21/10/1989, gli era stata riliquidata la pensione, in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sent. n°504/1988. Con sentenza n°65-PC/1998, questa Sezione aveva poi riconosciuto, sulle maggior somme conseguenti alla cennata riliquidazione pensionistica, il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, "salva lapplicazione delle disposizioni di cui allart. 22 della L. n°724/ 1994, comma 36". LAmministrazione, in ottemperanza a tale sentenza, ha liquidato la somma di £ 24.182.940, ma successivamente, con nota del novembre 1998, informava parte ricorrente che, sulla base del D.M. n°352/1998, emesso in attuazione delle disposizioni di cui allart. 22, comma 36, della L. n°724/1994, si prevedeva un recupero del 40 % sulla menzionata somma, in quanto erogata dopo il 13/10/ 1998 (data di pubblicazione del DM n°352/1998 in G.U.). Seguiva, quindi, il provvedimento impugnato con il gravame allesame. Con latto introduttivo della causa, si contesta loperato della Amministrazione per "violazione e falsa applicazione dellart. 22, comma 36, della L. n°724/1994" e si argomenta per il cumulo dei cennati benefici, essendo insorto il diritto della ricorrente alla percezione delle maggior somme connesse alla riliquidazione disposta per effetto della ricordata sentenza della Corte Costituzionale prima della data edittale del 31/12/1994, indicata del citato art. 22. Con memoria depositata il 16/8/1999, lINPDAP, ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, precisando di essere intervenuto "soltanto per aver fornito al Provveditorato i dati necessari al calcolo delle somme liquidate". Costituitasi per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, lAvvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ha avversato la pretesa attrice con memoria depositata il 20/9/1999, escludendo il mancato computo della rivalutazione monetaria ed osservando che semmai "la voce che ha subito una sostanziale decurtazione è quella relativa agli interessi, (in quanto) calcolati sulle somme da rivalutare e non su quelle rivalutate". La difesa Erariale, a tal proposito, ha anche depositato i prospetti "di computo delle somme spettanti", quali elaborati dall Amministrazione, ed ha richiamato i principi giurisprudenziali di cui allAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°3/1998. Con ordinanza camerale n°116-C/1999, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del gravato recupero. Successivamente, con memoria depositata il 24/3/12000, la difesa di parte ricorrente, nelleccepire la scarsa chiarezza dei prospetti depositati dallAvvocatura dello Stato, ha ribadito le doglianze esposte nellatto introduttivo della causa, precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dallAvvocatura stessa, nel caso "non (è stato) lamentato la mancata corresponsione della rivalutazione, bensì lapplicazione del divieto di cumulo di cui alla l. n°724/1994. In data 27/3/2000, la Difesa Erariale ha depositato anchessa una nuova memoria, ulteriormente esponendo le ragioni delloperato dellAmministrazione e dando indicazioni sulle circolari seguite in occasione della prima e della seconda determinazione degli oneri rivalutativi, pure trasmesse a corredo di tale memoria. Allodierna pubblica udienza, la difesa di parte ricorrente ha ulteriormente insistito per quanto di ragione, mentre il rappresentante dellINPDAP ha ribadito lestraneità di detto Istituto al giudizio. D I R I T T O 1) Legittimazione passiva. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal rappresentante dellINPDAP, per carenza di legittimazione passiva di detto Istituto nella presente controversia. Al riguardo, come fatto presente dal direttore del cennato Istituto, con la memoria richiamata in narrativa, e dal rappresentante dellIstituto stesso, in aula, lINPDAP è intervenuto nella vicenda allesame "soltanto per aver fornito al Provveditorato (agli Studi di Terni) i dati necessari al calcolo delle somme liquidate". In relazione a ciò, quindi, lINPDAP è rimasto sostanzialmente estraneo al rapporto giuridico controverso, che è intercorso soltanto tra parte ricorrente e lAmministrazione Scolastica. Daltronde, il provvedimento di recupero impugnato (nota n° 16823, del 17/6/1999) promana dal Provveditore agli Studi di Terni, che perciò, anche formalmente, si qualifica come il vero, unico legittimato passivo alla causa. Né, a fronte della richiesta di parte ricorrente di "condanna alla restituzione delle somme che, nel caso (di denegata) sospensione" del gravato recupero, lAmministrazione avesse nel frattempo incamerato" (v. pag. 2 del ricorso), emerge la necessità di tenere in giudizio lINPDAP, magari quale autore materiale di tale recupero, atteso che lanzidetta richiesta è stata accolta e lAmministrazione non ha "incamerato" alcuna somma. 2) Thema decidendum. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene opportuno fare chiarezza sul "thema decidendum", in rapporto alla molteplicità delle osservazioni ed eccezioni formulate dalle parti, non sempre in perfetta simmetria tra esse. Parte ricorrente, in effetti, ha chiesto "laccertamento del proprio diritto a percepire sia gli interessi che la rivalutazione monetaria sulla somma riliquidata a titolo di pensione (rectius: miglior ratei pensionistici), in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n°504/1988" (cfr. pag. 2 del gravame), così come aveva autonomamente disposto in un primo momento il Provveditore agli Studi di Terni in ottemperanza alla sentenza n°65-PC/1998 di questa stessa Sezione, che aveva riconosciuto la spettanza dei menzionati oneri accessori, "salva lapplicazione delle disposizioni dellart. 22, comma 36, della l. n°724/1994". Quale "causa petendi", parte ricorrente ha allegato la " violazione e falsa applicazione" delle citate disposizioni della l. n°724/1994 (cfr. pag. 4 del gravame), ritenute inapplicabili al caso, essendo maturato il diritto alla percezione dei ricordati miglior ratei ben prima (1981) della data edittale di cui alle ridette disposizioni. Tanto perché, in relazione alla cennata, prima liquidazione degli oneri in parola, lAmministrazione Scolastica ha poi proceduto ad una nuova liquidazione, calcolata secondo i criteri fissati nel DM n°352/1998, emanato in base alle disposizioni dellart. 22 della l. n°724/1994, per un saldo differenziale, a scapito di parte ricorrente, di £ 12.089.890, oggetto -appunto- del gravato recupero. Dal canto suo, lAvvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, fraintendendo la pretesa attrice, ha ritenuto che parte ricorrente avesse lamentato soltanto il mancato computo della rivalutazione monetaria nella "nuova rideterminazione degli accessori dovuti" (cfr. pag. 2 della memoria difensiva del settembre 1999). Peraltro, nellevidenziare che in entrambi i conteggi elaborati dallAmministrazione Scolastica compare anche la rivalutazione monetaria, sì che essa è stata sempre considerata ai fini del calcolo dei benefici di che trattasi, la Difesa Erariale ha dato conto del nuovo minor importo, precisando che il decremento non è imputabile al mancato cumulo degli interessi legali con la rivalutazione, ma alla riduzione dellammontare degli interessi legali come tali, in quanto "calcolati si è precisato sulle somme da rivalutare" e non sulle somme rivalutate, conformemente alla "disciplina regolamentare vigente, aderente alle statuizioni emesse sul punto dalla giurisprudenza", ed in particolare dall "Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°3/1998" (cfr. pag. 3 della ripetuta memoria). Daltro canto, ha proseguito lAvvocatura, nel caso sarebbe "del tutto irrilevante la dedotta illegittimità della norma regolamentare che limita lattribuzione della rivalutazione al dicembre 1990, anziché al dicembre del 1994 (art. 2, commi 3 e 4 del DM n°352/ 1998), posto che la rivalutazione non può essere riconosciuta per periodi successivi a quelli di liquidazione del capitale e quindi, nella specie, (per periodi) successivi al 1990", essendo stati infatti pagati i ridetti maggior ratei pensionistici nellaprile del 1990 (cfr. pag. 4 della memoria difensiva del 27/3/2000). Così illustrate le posizioni delle parti, è evidente che, in relazione ad esse, la controversia si incentra tutta sulla esatta determinazione del regime giuridico complessivo al quale soggiace il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui più volte menzionati ratei pensionistici, sotto il duplice profilo : a) del divieto di cumulo di tali benefici, in rapporto al sistema delineatosi a seguito delle innovazioni introdotte al riguardo dallart. 16, comma 6, della l. n°412/1991, e successivi richiami ad esso in art. 22, comma 36, della l. n°724/1994, ed in art. 45, comma 6, della l. n°448/ 1998, al quale ha fatto riferimento parte ricorrente; b) del sistema di calcolo, in ipotesi che il cumulo dovesse continuare ad applicarsi in fattispecie, degli interessi e della rivalutazione monetaria, alla stregua dei mutati orientamenti della giurisprudenza in proposito, sostanzialmente corrispondenti alle nuove regole fissate al riguardo dal DM n°352/1998, al quale ha fatto riferimento l Avvocatura Distrettuale di Perugia. 3) Divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Sotto il primo degli indicati profili, deve anzitutto osservarsi che lart. 16, comma 6, della l. n°412/1991 ha, da un lato, riconosciuto sul piano del diritto positivo la regola di "diritto vivente" (ex Corte Cost. n°52/1986) del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, estesa ai crediti pensionistici dei dipendenti pubblici dalla nota sentenza n°525-A/1987 delle Sezioni Riunite di questa Corte, e dallaltro lato, ha decretato la fine di tale regola, almeno per le " prestazioni dovute (dagli) enti gestori di forme di previdenza obbligatoria", disponendo che "limporto dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". La nuova regola, inizialmente afferente come anticipato ai soli crediti per le "prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria", è stata poi estesa dallart. 22, comma 36, della l. n°724/ 1994, "anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31/12/1994". Peraltro, il criterio di collegamento ora detto, costituito dal maturare del "diritto alla percezione degli emolumenti entro il 31/12/ 1994", ha indotto la giurisprudenza a valorizzare a fini applicativi la natura del rapporto pensionistico (e/o retributivo) come rapporto di durata, a scadenza obbligazionarie periodiche, ed ha portato a ritenere che il "divieto di cumulo" sancito dallart. 22, comma 36, della l. n°724/1994, valga per i soli "ratei venuti a scadenza dopo la cennata data del 31/12/1994", continuando ad operare, per quelli maturati prima, lopposta regola del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria (cfr., di questa stessa Sez., sent. n°259-PC/1996, nonché, in termini, SS. UU. Cass. n°5895/1996 ed A.P. n°3/ 1998 del Cons. Stato). Ora, alla stregua del riferito "criterio di collegamento", appare evidente che il divieto che ne occupa non si riflette in alcun modo sulla posizione di parte ricorrente, come giustamente rilevato da parte ricorrente medesima, essendo il suo credito pensionistico maturato nel 1981 (cfr. prospetti in atti), e quindi ben prima del 31/12/1994. E tanto, anche a voler aderire allorientamento giurisprudenziale (cfr., tra le più recenti, Sez. Abruzzo n°345, del 24/3/2000) che, in relazione alle disposizioni dellart. 45, comma 6, della l. n°448/1998, arretra loperatività del divieto di cumulo previsto dallart. 22, comma 36, della l. n°724/1994, alla data del 31/12/1991, di decorrenza dellanalogo, precedente divieto di cui allart. 16, comma 6, della l. n°412/1991. Il diritto di parte ricorrente ai miglior ratei in questione, infatti, non solo è sorto (1981) prima del dicembre 1991, ma è stato anche soddisfatto (aprile 1990) prima di tale data. Simili conclusioni però, è bene evidenziarlo, valgono solo per gli interessi e la rivalutazione che si riferiscono al credito sui miglior ratei pensionistici come tali. Per esso, realmente, non emerge alcun problema di cumulo di interessi e rivalutazione, come fatto presente anche dallAvvocatura Distrettuale di Perugia, avendo lAmministrazione Scolastica calcolato in entrambi i prospetti (versati in atti dallAvvocatura medesima) sia gli uni che laltra. Problemi sorgono, invece, qualora si dovesse ritenere più aderente alla realtà normativo-giurisprudenziale di computo degli interessi legali e della rivalutazione il primo degli anzidetti prospetti, che quantifica gli oneri in questione fino alla data di "liquidazione degli arretrati" (aprile 1990) e che capitalizza poi tali oneri, continuando a calcolare sulla relativa somma via via rivalutata gli interessi legali fino alleffettivo pagamento (1998), rispetto al secondo prospetto, che arresta il calcolo degli interessi e della rivalutazione alla predetta data di "liquidazione degli arretrati" (aprile 1990). Soccorrendo la prima ipotesi (capitalizzazione ed ulteriore computo di interessi e rivalutazione fino al 1998), infatti, un più approfondito esame della portata interpretativa dellart. 45, comma 6, della l. n°448/1998 si impone, allevidente fine di stabilire quale sia la data di decorrenza, tra quella di cui dalla l.n°412/1991 e quella di cui alla l. n°274/1994, del divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per parte ricorrente sulla somma dovuta per analoghi precedenti benefici scaduti. Intuitivi canoni di pregiudizialità logica, peraltro, inducono ad esaminare prima laltro aspetto della controversia (al quale si è fatto riferimento al punto b) del precedente paragr. 2), attinente al sistema di calcolo degli interessi e della rivalutazione, in relazione ai nuovi orientamenti della giurisprudenza ed alle nuove regole fissate in proposito dal DM n°352/ 1998, atteso che dalle soluzioni che verranno adottate dipende la stessa rilevanza, nel caso, del problema della esatta individuazione della portata interpretativa dellart. 45, comma 6, della l. n°448/1998. 4) Sistema di calcolo degli interessi e della rivalutazione in ipotesi di cumulo. Il problema del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in ipotesi di spettanza congiunta degli stessi, è stato affrontato e risolto dal Consiglio di Stato con lAdunanza Plenaria n°3/ 1998, richiamata dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia nei suoi scritti difensivi. In estrema sintesi, il supremo organo di giustizia amministrativa, nella cennata Adunanza, è giunto alla conclusione che, "in caso di tardivo pagamento di emolumenti maturati prima del 31/12/1994, gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati separatamente sullimporto nominale del credito" (cfr. la relativa massima in Foro Italiano 1998). Tanto perché, si è chiarito, "per effetto (degli) interventi legislativi (del 1991 e del 1994), la regola di diritto vivente del cumulo automatico e necessario della rivalutazione e degli interessi e dei relativi criteri di computo, nei termini in cui si è affermata nell interpretazione omogeneizzante della giurisprudenza civile, amministrativa e contabile, deve ormai considerarsi superata" (cfr. paragr. 4 della ridetta Adunanza). Peraltro, il Consiglio di Stato non ha mancato di ricordare che i menzionati "criteri di computo" si concretizzavano, nella loro intrinseca essenza, nel calcolo degli interessi legali non già direttamente sulla somma dovuta a titolo di capitale, ma su tale somma via via rivalutata. Lordine di idee espresso dal Consiglio di Stato è poi refluito, come pure evidenziato dalla Difesa Erariale, nel decreto ministeriale n°352 del settembre 1998 che, nel fissare le "modalità di calcolo" degli interessi e della rivalutazione (art. 3) ha stabilito che tali oneri si computano "sulle somme dovute al netto delle ritenute" (cfr. comma 2), con ciò escludendo anche lapplicabilità del vecchio sistema di calcolo degli interessi sulle somme via via rivalutate ; giusta le ancor più precise indicazioni in tal senso di cui alla lettera B) della relativa circolare esplicativa del Ministero del Tesoro n°83, del 23/12/1998. Ora, il Collegio non ha difficoltà ad aderire al riferito, nuovo orientamento, tenuto anche conto dei profili di giustizia sostanziale che lo hanno ispirato, chiaramente espressi ed indicati dal Consiglio di Stato nella necessità di "evitare che la regola del cumulo, nata per salvaguardare, mediante un meccanismo di indicizzazione automatica, il potere di acquisto del salario (e/o della pensione) reale, finisca per determinare ingiustificate forme di duplicazione di elementi di calcolo in contrasto con i principi informatori delle recenti modifiche legislative" (cfr. paragr. 5 della più volte richiamata Adunanza Plenaria). Tuttavia, ad avviso del Collegio, le medesime esigenze di giustizia sostanziale (salvaguardia del potere di acquisto della pensione reale) impongono di ben individuare il momento di decorrenza del nuovo e qui condiviso criterio di calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, anche al fine di escluderne unapplicazione retroattiva, riferita a crediti sorti proprio nel periodo del formarsi della opposta regola di "diritto vivente". Daltro canto, non appare di per sé conforme a logica e a giustizia, anche perché palesemente contrario al generale principio del "ne bis in idem sostanziale", considerare il medesimo periodo come governato da due opposte regole quanto al calcolo degli interessi e della rivalutazione sugli emolumenti pensionistici, con applicazione delluna o dellaltra regola in base, semplicemente, al tempo di adempimento del credito principale da parte del debitore. E tanto senza considerare gli ulteriori, negativi riflessi che un simile "spartiacque" crea, in termini di giustificatezza e ragionevolezza (ex art. 3 cost.), nei confronti del creditore che si vede applicare la nuova e meno favorevole regola, colpevole solo di essere stato soddisfatto con maggior ritardo rispetto ad altri. Simili considerazioni inducono il Collegio ad ancorare l operatività della nuova e meno favorevole regola del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria allentrata in vigore del primo dei ricordati interventi legislativi, che come detto ha comportato il riconoscimento, ma anche il superamento della "regola di diritto vivente del cumulo automatico della rivalutazione e degli interessi e dei relativi criteri di computo", in coerenza col momento in cui sono venuti meno i presupposti giustificativi della medesima regola, individuati dallo stesso Consiglio di Stato nell "aumento dal 5 al 10 % dellinteresse legale, alla vigilia di un notevole e progressivo raffreddamento dellinflazione" (cfr. paragr. 3 della A.P.n°3/1998). Conseguentemente, essendo entrata in vigore la l. n°412/1991 "il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" (cfr. art. 32 di tale legge), e dunque il 31/12/1991, è alla medesima data del 31/12/1991 che va fissata loperatività della nuova regola del computo separato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria direttamente sulla sorta capitale ; per il periodo precedente, invece, deve continuare a trovare applicazione lopposta regola del computo degli interessi sul capitale via via rivalutato. 5) Soluzione della controversia. In applicazione di tali principi, deve dunque dirsi che parte ricorrente ha diritto: a) al cumulo degli gli interessi legali e della rivalutazione monetaria, calcolati secondo il previgente criterio del computo dei primi sulla sorta capitale via via rivalutata, fino alla predetta data del 31/12/1991; b) da tale data in poi, e fino a quella edittale del 31/12/1994, di cui allart. 22, comma 36, della l. n°724/1994, ha ancora diritto al cumulo dei summenzionati benefici, da calcolare però secondo la nuova regola del computo separato e diretto di ciascuno di esso sulla sorta capitale; c) dall1/1/1995 in poi, e fino al pagamento, ha diritto alla miglior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri di cui allart. 2, commi 1 e 3, del D.M. n°352/1998. Le indicate soluzioni necessitano di un chiarimento di fondo sul presupposto considerato per la loro adozione. La soluzione di base, ex precedente lettera a), in realtà passa dalla sostanziale condivisione da parte del Collegio della " sortificazione" operata dallAmministrazione Scolastica degli oneri accessori dovuti alla data di "liquidazione degli arretrati" (aprile 1990), presente nel primo dei prospetti versati in atti dallAvvocatura Distrettuale di Perugia, recante la dicitura a penna : "calcolo prima del D.M. 352/98". Da tale prospetto, infatti, risulta che la predetta Amministrazione ha dapprima calcolato gli interessi e la rivalutazione sui ratei arretrati dal dì del dovuto al soddisfo (1981-1990) e poi, "sortificando" appunto la somma cosi ottenuta, ha continuato a computare gli interessi e la rivalutazione fino alla data del "calcolo della pratica", ovvero fino alla data del pagamento (1998), secondo il sistema pacificamente seguito fino ad allora. Una simile operazione non si rinviene più, invece, nel secondo dei cennati prospetti, quello che reca la dicitura a penna : "calcolo aggiornato dopo il DM 352/98", dove il computo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria si arresta allaprile 1990. La Difesa Erariale ha genericamente affermato la correttezza di tale secondo prospetto, richiamando le circolari seguite dall Amministrazione Scolastica (pure allegate) ed osservando che "gli arretrati sono stati liquidati nellaprile del 1990, di guisa che rivalutazione e interessi (sono) dovuti solo fino a tale data" (cfr. pag. 4, punto 5, della memoria depositata il 27/3/2000). A dimostrare la fragilità delle tesi dellAvvocatura, tuttavia, è qui sufficiente richiamare le opposte valutazioni della difesa di parte ricorrente, laddove esse considerano che, "se i calcoli (degli interessi e della rivalutazione) sono stati effettuati con riferimento al periodo 1981-1990, le somme (dovute) sono state però liquidate dopo otto anni" (cfr. pag. 3 della memoria depositata il 24/3/2000). Corretta, dunque, la "sortificazione" autonomamente operata dallAmministrazione Scolastica nel primo dei ripetuti prospetti, da essa conseguono anche le altre soluzioni di cui alle precedenti lettere b) e c), e quindi : da un lato, lulteriore applicazione del cumulo degli interessi e della rivalutazione sulla somma "sortificata" dalla data della " sortificazione" stessa a quella edittale del 31/12/1994, con calcolo separato e diretto di tali benefici sulla somma capitale dal 31/12/1991; dallaltro lato, lapplicazione del divieto di cumulo dal 1995 in poi. Questultima soluzione, peraltro, passa anchessa da un implicito presupposto, costituito dallestensione del divieto di cumulo di cui alla l. n°724/1994 agli interessi ed alla rivalutazione sulla capitalizzazione dei precedenti analoghi oneri. In realtà il Collegio, a fronte della lettera della norma, che prevede il predetto divieto solo per gli interessi e la rivalutazione sugli "emolumenti aventi natura retributiva, pensionistica ed assistenziale", ha ritenuto più congruo estendere il medesimo divieto anche agli interessi ed alla rivalutazione su precedenti analoghi oneri progressivamente "sortificati", che non limitarlo ai soli oneri afferenti gli "emolumenti" in senso stretto, ritenendo i primi partecipi della medesima natura sostanziale (retributiva, pensionistica o assistenziale) dei secondi, che in effetti costituiscono il credito base. Sempre con riferimento a tale ultima soluzione (applicazione del divieto di cumulo dal 1995), deve anche evidenziarsi che il Collegio, ancorando loperatività del divieto in parola alla data del 31/12/ 1994, ha con ciò stesso ritenuto: a) di non poter condividere lorientamento (riferito sub precedente pargr. 3) che arretra loperatività del ripetuto divieto alla data del 31/ 12/1991, in relazione allart. 45,comma 6, della l. n°448/ 1998; b) di escludere loperatività, nel caso, del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dellart. 2 del DM n°352/1998, che di fatto, dal canto loro, anticipano il divieto medesimo addirittura alla data del 17/12/1990 : giorno successivo allinnalzamento del saggio degli interessi legali dal cinque aldieci per cento. 6) Portata interpretativa dellart. 45, comma 6, della l. n°448/ 1998. Lorientamento del Collegio in proposito, come accennato, diverge da quello riferito sub precedente pargr. 3, che lo si ripete arretra loperatività del divieto di cui allart. 22 della l. n° 724/1994 alla data di decorrenza dellanalogo divieto di cui allart. 16 della l. n°412/1991, e dunque alla data del 31/12/1991. In realtà, lart. art. 45, comma 6, della l. n°448/1998 prevede che : "le disposizioni di cui allart. 16, comma 6, della l. n°412/ 1991 si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato". Ora, secondo lorientamento non condiviso dal Collegio, la riferita norma andrebbe a correlarsi con tutte le disposizioni dellart. 16, comma 6, e dunque anche con quelle di cui alla seconda parte del comma stesso, che impongono di "portare in detrazione limporto dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per diminuzione di valore del credito". Conseguenza di ciò è che, dato il naturale effetto retroattivo delle norme interpretative, il divieto di cumulo di cui allart. 16 della l. n°412/1991 investirebbe, sin dal suo porsi, "anche le pensione erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato", ex art. 45, comma 6, della l. n°448/ 1998. Un simile orientamento però comporta, ed è questo il limite che ha indotto il Collegio a discostarsene, il non secondario effetto di elidere (rectius: abrogare) dal contesto dellart. 22, comma 36, della l. n°274/1994, e vieppiù per le sole "pensioni erogate ai pubblici dipendenti", la specifica decorrenza del divieto ivi previsto, rapportata con puntualità cronometrica all1/1/1995, ovvero agli emolumenti di qualsiasi natura (e non solo a quelli pensionistici) maturati "entro il 31/12/1994". La natura interpretativa della norma, invece, secondo il Collegio impone una lettura della stessa che si armonizzi con il sistema e non già che ne menomi uno dei suoi aspetti salienti, quale nel caso la decorrenza del divieto di cumulo di cui allart. 22 della l. n°724/ 1994, ancorata oltretutto ad un termine così chiaro e preciso da escluderne qualsiasi interpretazione, diretta o riflessa. Di qui, valorizzando anche gli aspetti teleologici delle norme interpretative, quali norme essenzialmente volte a dare disciplina omogenea a situazioni analoghe a quelle riguardate da specifiche disposizioni di legge, il diverso orientamento del Collegio, che correla lart. 45, comma 6, della l. n°448/1998 alle sole disposizioni della prima parte dellart. 16, comma 6, della l. n°412/ 1991, così che agli "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria" di cui allart. 16 della l. n° 412/1991 si affiancano le "pubbliche amministrazioni" di cui al citato art. 45, quali soggetti tutti tenuti a corrispondere gli interessi legali "a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per ladozione del provvedimento sulla domanda". Lintento è evidente: uniformare il regime di decorrenza degli interessi sui trattamenti pensionistici a domanda, dando nel contempo copertura legislativa allart. 3, comma 1, prima parte del DM n°352/ 1998 e correlate norme della circolare esplicativa n°83/1998, laddove esse, ai fini della decorrenza degli interessi legali, fanno "comunque salvi i tempi previsti dai regolamenti emananti ex art. 2 della l. n°241/ 1990" (cfr., testualmente, penultimo comma della lettera B della richiamata circolare). In conclusione, lart. 45, comma 6, della l. n°448/1998, non legittima forme di interpretazioni tali da anticipare al 1991, e per i soli crediti pensionistici, il divieto di cumulo chiaramente riferito dal legislatore del 1994 ai crediti retributivi e/o pensionistici maturati "entro il 31/12/1994". 7) Portata applicativa dei commi 3 e 4 dellart. 2 del DM n° 352/1998. Analogamente, i commi 3 e 4 dellart. 2 del DM n°352/1998, non legittimano unanticipazione del divieto in parola alla data del 17/12/1990 (ex comma 3), addirittura anteriore al 1991, in dispregio al disposto dellart. 22, comma 36, della l. n°274/1994. Di tanto, del resto, mette conto la lettura della sentenza n°115 del 12/1/1998-4/2/1999 della IV^ Sez. del Consiglio di Stato, invocata dalla difesa di parte ricorrente, che qualifica "eccentrica, rispetto ai principi sopra richiamati, ed in contrasto immediato con la fonte primaria (art. 22, comma 36 della l. n°724/1994) la previsione di cui al più volte menzionato art. 2, comma 4, del regolamento n°352 del 1998". Conseguentemente, qualora non si volesse considerare la riferita previsione, così come lha considerata il Consiglio di Stato, "norma di azione disciplinante esclusivamente la potestà della Amministrazione di corrispondere autonomamente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria" (cfr. nuovamente la citata sent. n°115/1999), essa andrebbe certamente disapplicata per il caso concreto, ai sensi dellart. 5 all. E l. n°2248/1865. Lo stesso Consiglio di Stato daltronde, sul punto, ha concluso nel senso che: "rimane fermo che, ove il creditore non accetti (il) meccanismo di calcolo degli accessori sul credito retributivo previdenziale o assistenziale oggetto della normativa primaria e secondaria in esame, ben potrà richiedere in suo favore (evidentemente al giudice innanzi al quale pende la causa) lapplicazione della norma di cui allart. 429 (comma 3) cpc, vigente ratione temporis" (cfr. ancora una volta sent. n°115/1999). 8) Parziale revoca della sospensiva concessa. Nei termini che precedono, dunque, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per leffetto, lAmministrazione Scolastica dovrà rinnovare i conteggi di cui al secondo dei prospetti in atti, dando applicazione ai criteri stabiliti sub lettere a), b) e c) del precedente pargr. 5). Resta fermo il potere dellAmministrazione medesima di recuperare le eventuali somme che dovessero risultare a debito di parte ricorrente a seguito di tale, nuovo conteggio, per le quali ultime soltanto va revocata la sospensione concessa con lordinanza camerale richiamata in fatto, ai sensi dellart. 669, comma 3, cpc. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria ACCOGLIE il ricorso n°9042/PC, proposto da Dominici Lidia, avverso la nota del Provveditore agli Studi di Terni n°16823, del 17/6/ 1999, nei termini indicati, anche per leventuale recupero, in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 5/4/2000. LEstensore Il Presidente (Fulvio Maria Longavita) (Lucio Todaro Marescotti)
Depositata in Segreteria l11 maggio 2000 Il Direttore della Segreteria
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