Allazienda ospedaliera non spetta un
ruolo rappresentativo degli interessi della collettività e, pertanto, va dichiarata
inammissibile per difetto di legittimazione passiva la relativa costituzione di parte
civile finalizzata al risarcimento del danno derivante dal "grave turbamento"
subito dalla collettività (utenti ed operatori sanitari) in conseguenza della loro
esposizione al pericolo di grave danno alla salute, turbamento peraltro già considerato
dalla Corte dei conti quale parametro di valutazione del danno allimmagine subito
dalla medesima Azienda ospedaliera
La Corte dei Conti
ha giurisdizione sul solo danno "patrimoniale" connesso alla lesione del diritto
all'immagine, cioè sugli effetti patrimoniali ed economici che tale lesione ha prodotto
sulla sfera giuridica del soggetto leso, mentre la giurisdizione sul danno
allimmagine in sé, quale danno non patrimoniale, spetta al giudice ordinario, non
essendo, per loro natura, i danni non patrimoniali riconducibili al concetto di
"danno erariale".

Tribunale Penale di TERNI
Il Tribunale penale di Terni, in composizione collegiale
nelle seguenti persone:
Dott. Maurizio SANTOLOCI - Presidente
Dott. Mauro IANIGRO - Giudice Est.
Dott.ssa Elisabetta MONTANARI - Giudice Onorario componente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di estromissione della parte civile, formulata dal
difensore dell'imputato M. A. Sandro nel corso dell'udienza preliminare del 21.11.2002,
respinta dal GUP di Terni con provvedimento in pari data e reiterata in dibattimento
all'udienza del 10.2.2004;
PREMESSO
- che con atto depositato nel corso della suddetta udienza preliminare
l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, si è costituita parte civile "al fine di ottenere la
condanna degli imputati ... al risarcimento dei danni non patrimoniali-morali previsti
dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. subiti in conseguenza dei fatti-reato commessi dai
suddetti imputati ...; esclusi i danni diversi da quelli previsti dagli artt. 2059
c.c. e 185 c.p. derivanti all'Azienda istante dai fatti di cui alle imputazioni
come sopra formulate in sede penale ..., danni sui quali pende il giudizio di
responsabilità promosso dalla Procura Generale dell'Umbria della Corte dei Conti definito
in primo grado con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale
dell'Umbria del 9.1.-8.3.2001, giudizio ora pendente in fase di appello davanti alla Corte
dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale dell'Umbria";
- che nel motivare la propria richiesta l'Azienda Ospedaliera -
qualificatasi "ente dotato di personalità giuridica pubblica" - ha
precisato che i danni di cui invoca il risarcimento "sono rappresentati, non
potendosi rapportare alle persone giuridiche sofferenze fisiche o psichiche, dai
turbamenti morali della collettività pregiudizievoli dell'attività della stessa persona
giuridica": - che a tal fine ha sottolineato come i fatti oggetto della
contestazione, siano stati causa di un "grave potenziale pregiudizio per la
salute e l'incolumità pubblica" avendo provocato "gravi turbamenti
morali" (anche "sotto la forma della messa in pericolo dei beni giuridici
della salute e dell'incolumità pubblica") tanto nella "collettività che
utilizzava i servizi sanitari", quanto nei sanitari (in primis il Direttore
Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore Generale), nei dipendenti e nei
collaboratori esterni che operavano nel settore;
- che l'istanza di esclusione della parte civile è stata motivata con
la sostanziale identità tra l'oggetto della domanda proposta dall'Azienda Ospedaliera nel
presente processo e il danno liquidato dalla Corte dei Conti, nel corso del giudizio di
responsabilità promosso nei confronti degli odierni imputati dalla Procura Regionale
dell'Umbria;
- che in proposito i difensori dell'imputato hanno infatti sottolineato
come il danno morale nei confronti delle persone giuridiche non possa essere inteso come
"pecunia doloris", ma vada identificato nel "prezzo della lesione
all'immagine" intesa come perdita di prestigio o come detrimento della
personalità; danno questo che deve intendersi già integralmente liquidato dalla Corte
dei Conti, la quale lo ha ravvisato sulla base dei medesimi tre criteri (oggettivo,
soggettivo e sociale) sui quali sui fonda anche l'istanza risarcitoria proposta in questa
sede dall'Azienda Ospedaliera;
tanto premesso, il collegio
OSSERVA
Occorre in primo luogo sottolineare che la parte civile ha chiesto il
risarcimento di un danno, di cui ha fornito una duplice descrizione: una in negativo,
sottolineandone la differenza rispetto a quello liquidato dalla Corte dei Conti; una in
positivo, identificandolo dei turbamenti morali della collettività derivati dal
potenziale pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica. Per cogliere esattamente
l'oggetto della richiesta risarcitoria avanzata dall'Azienda, appare allora indispensabile
esaminare in primo luogo il danno liquidato nel giudizio amministrativo-contabile, per
verificarne la differenza rispetto a quello emergente dalla prospettazione di parte
civile.
Ebbene, ad avviso di questo collegio nessun dubbio può essere
formulato circa la natura patrimoniale del danno liquidato dalla Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale Regionale dell'Umbria con la sentenza 9.1.2001 8.3.2001
(parzialmente riformata dalla sentenza 12.12.2001 7.8.2002 della Terza Sezione
Giurisdizionale Centrale, con esclusivo riferimento all'importo liquidato a titolo di
risarcimento, nonché al vincolo di solidarietà tra i convenuti e al rapporto di
sussidiarietà tra le condanne). Al riguardo occorre premettere che in quella sede la
qualificazione del danno assumeva particolare rilievo in ragione dei suoi risvolti in tema
di giurisdizione. Secondo un orientamento giurisprudenziale la cognizione della Corte dei
Conti doveva ritenersi inscindibilmente connessa alla contestazione di un danno erariale
effettivo ed attuale, difficilmente ravvisabile a fronte di una lesione del diritto
all'immagine della persona giuridica. Le pronunce della S.C. richiamate dalla Corte, hanno
progressivamente esteso l'ambito della giurisdizione contabile, attribuendo alla sua
cognizione anche ipotesi di danni all'immagine che non si fossero risolti in danni
effettivi ed attuali, ma in danni futuri identificabili nell'esborso necessario al
ripristino della situazione antecedente. In tal senso si sono di recente espresse anche le
SS.UU. civili con la sentenza n. 98 del 4.4.2000 (in CED rv. 53592) secondo la
quale "anche il cosiddetto danno all'immagine derivante all'ente pubblico dalla
condotta illecita dei pubblici funzionari, che scredita l'amministrazione, è
riconducibile alla nozione di danno erariale, dato che vi sono i presupposti di una
valutazione patrimoniale del danno in questione, sotto il profilo della spesa necessaria
al ripristino del bene giuridico leso".
La sentenza della Corte dei Conti, uniformandosi a tali orientamenti,
è dunque pervenuta alla liquidazione del danno all'immagine subito dall'Azienda
Ospedaliera, sottolineandone la sua autonomia rispetto all'accertamento di un fatto-reato,
ravvisandone per contro la correlazione con qualsiasi "fatto gravemente illegittimo o
illecito" e giustificandone il riconoscimento in ragione dei riflessi patrimoniali
che la lesione cagiona in termini di spese per il ripristino del bene giuridico leso. Ha
poi concluso che non ricorrendo una diminuzione patrimoniale attuale, l'unica forma di
liquidazione adottabile è quella equitativa prevista dall'art. 1126 c.c., che alla luce
della giurisprudenza pregressa doveva essere fondata sui tre criteri "oggettivo,
soggettivo e sociale".
Posta la natura patrimoniale del danno liquidato dalla Corte dei Conti,
si comprende dunque il motivo per cui, in questa sede, l'Azienda Ospedaliera abbia
prospettato l'esistenza di un ulteriore ed autonomo danno, identificandolo in quello
"non patrimoniale-morale" descritto dagli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod.
pen..
Tale qualificazione non basta tuttavia a chiarire il contenuto della
lesione di cui si invoca il risarcimento, ove si tenga conto degli orientamenti esposti
sul punto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che per un verso distinguono
il danno non patrimoniale da quello morale e per altro verso escludono la possibilità di
ravvisare il danno morale in senso stretto nei confronti delle persone giuridiche [: cfr.
Cass. Civ. Sez. III, n. 2367 del 3.3.2000 in CED rv. 534529 secondo la quale "Danno
non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il primo comprende ogni conseguenza
pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di
mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene di riparazione, mentre il
secondo consiste nella cosiddetta "pecunia doloris"; poiché il danno non
patrimoniale comprende gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del
danneggiato, il medesimo è riferibile anche a enti e persone giuridiche (nella specie, in
applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva
riconosciuto, in favore di una società di capitali, il risarcimento del danno non
patrimoniale con riguardo a reato di diffamazione, accertato incidentalmente, quale fatto
idoneo a pregiudicare l'immagine e la credibilità anche di persona giuridica)";
cfr. per altro verso, tra le altre Cass. Pen. Sez. VI. n. 32957 del 12.7.2001
4.9.2001 in CED rv. 220710 secondo la quale "Non è risarcibile il
"danno all'immagine" derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale
danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona
fisica. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non
risarcibile il danno all'immagine di un Comune, costituitosi parte civile in un
procedimento a carico del Sindaco per il delitto di omissione di atto d'ufficio)"].
Sulla scorta di tali principi occorre dunque concludere che il danno
astrattamente valutabile in questa sede non può coincidere nè con quello patrimoniale
(già liquidato dalla giurisdizione contabile), né con quello morale in senso stretto (la
cd. "pecunia doloris", astrattamente inconcepibile nei confronti degli
enti e delle persone giuridiche).
Nel caso concreto ciò che astrattamente potrebbe residuare alla
luce dei criteri esposti - è solo il danno non patrimoniale connesso alla lesione di
diritti costituzionalmente garantiti che prescindono dalla personalità giuridica del
soggetto leso: diritti (come quello alla salute, al nome, all'immagine, ecc.) che,
coerentemente con gli insegnamenti della Corte Costituzionale, possono trovare una tutela
risarcitoria anche a prescindere dai riflessi prodotti sul patrimonio del soggetto leso.
In tema di diritto alla salute la Corte Costituzionale è infatti pervenuta a tali
conclusioni osservando che "... gli artt. 2059 del codice
civile e 185 del codice penale, nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono
che, ove un reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento dei danni non
patrimoniali. L'espressione "danno non patrimoniale", adottata dal legislatore,
è ampia e generale e tale da riferirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio
che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dalla
economicità dell'interesse leso. Il che porta a ritenere che l'ambito di applicazione dei
sopra richiamati artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale ... si estende fino
a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica,
compreso quello alla salute. ... Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni
soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ... Da tale qualificazione deriva che
la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti
sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al
diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra
circostanza e conseguenza. Ciò deriva dalla protezione primaria accordata dalla
Costituzione al diritto alla salute come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto
essenzialmente non patrimoniale direttamente tutelate" (cfr. sent. Corte Cost. n.
88 del 1979). In quest'ottica - assodata la qualificazione dell'immagine come "posizione
soggettiva costituzionalmente garantita" e protetta analogamente al
diritto alla salute (preso concretamente in considerazione nella citata sentenza) - non
sarebbe possibile escludere la risarcibilità del danno derivante dalla lesione
dell'immagine in sè, e dunque anche a prescindere dagli effetti patrimoniali ed economici
che tale lesione abbia potuto produrre nella sfera giuridica del soggetto leso e devono
ritenersi già liquidati in sede amministrativa e contabile. Vale qui la pena di
sottolineare che una tutela risarcitoria di tale genere non costituirebbe dunque una
duplicazione di quella accordata dalla Corte dei Conti, la quale per quanto
precedentemente esposto ha inteso liquidare il solo danno "patrimoniale"
connesso alla lesione del diritto all'immagine, non avendo essa giurisdizione su danni di
natura diversa ("danno non patrimoniale") non essendo essi, per loro natura,
riconducibili al concetto di "danno erariale".