All’azienda ospedaliera non spetta un ruolo rappresentativo degli interessi della collettività e, pertanto, va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva la relativa costituzione di parte civile finalizzata al risarcimento del danno derivante dal "grave turbamento" subito dalla collettività (utenti ed operatori sanitari) in conseguenza della loro esposizione al pericolo di grave danno alla salute, turbamento peraltro già considerato dalla Corte dei conti quale parametro di valutazione del danno all’immagine subito dalla medesima Azienda ospedaliera

La Corte dei Conti ha giurisdizione sul solo danno "patrimoniale" connesso alla lesione del diritto all'immagine, cioè sugli effetti patrimoniali ed economici che tale lesione ha prodotto sulla sfera giuridica del soggetto leso, mentre la giurisdizione sul danno all’immagine in sé, quale danno non patrimoniale, spetta al giudice ordinario, non essendo, per loro natura, i danni non patrimoniali riconducibili al concetto di "danno erariale".

 

 

Tribunale Penale di TERNI

Il Tribunale penale di Terni, in composizione collegiale nelle seguenti persone:

Dott. Maurizio SANTOLOCI - Presidente

Dott. Mauro IANIGRO - Giudice Est.

Dott.ssa Elisabetta MONTANARI - Giudice Onorario componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di estromissione della parte civile, formulata dal difensore dell'imputato M. A. Sandro nel corso dell'udienza preliminare del 21.11.2002, respinta dal GUP di Terni con provvedimento in pari data e reiterata in dibattimento all'udienza del 10.2.2004;

PREMESSO

- che con atto depositato nel corso della suddetta udienza preliminare l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è costituita parte civile "al fine di ottenere la condanna degli imputati ... al risarcimento dei danni non patrimoniali-morali previsti dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. subiti in conseguenza dei fatti-reato commessi dai suddetti imputati ...; esclusi i danni – diversi da quelli previsti dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. – derivanti all'Azienda istante dai fatti di cui alle imputazioni come sopra formulate in sede penale ..., danni sui quali pende il giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Generale dell'Umbria della Corte dei Conti definito in primo grado con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria del 9.1.-8.3.2001, giudizio ora pendente in fase di appello davanti alla Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale dell'Umbria";

- che nel motivare la propria richiesta l'Azienda Ospedaliera - qualificatasi "ente dotato di personalità giuridica pubblica" - ha precisato che i danni di cui invoca il risarcimento "sono rappresentati, non potendosi rapportare alle persone giuridiche sofferenze fisiche o psichiche, dai turbamenti morali della collettività pregiudizievoli dell'attività della stessa persona giuridica": - che a tal fine ha sottolineato come i fatti oggetto della contestazione, siano stati causa di un "grave potenziale pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica" avendo provocato "gravi turbamenti morali" (anche "sotto la forma della messa in pericolo dei beni giuridici della salute e dell'incolumità pubblica") tanto nella "collettività che utilizzava i servizi sanitari", quanto nei sanitari (in primis il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore Generale), nei dipendenti e nei collaboratori esterni che operavano nel settore;

- che l'istanza di esclusione della parte civile è stata motivata con la sostanziale identità tra l'oggetto della domanda proposta dall'Azienda Ospedaliera nel presente processo e il danno liquidato dalla Corte dei Conti, nel corso del giudizio di responsabilità promosso nei confronti degli odierni imputati dalla Procura Regionale dell'Umbria;

- che in proposito i difensori dell'imputato hanno infatti sottolineato come il danno morale nei confronti delle persone giuridiche non possa essere inteso come "pecunia doloris", ma vada identificato nel "prezzo della lesione all'immagine" intesa come perdita di prestigio o come detrimento della personalità; danno questo che deve intendersi già integralmente liquidato dalla Corte dei Conti, la quale lo ha ravvisato sulla base dei medesimi tre criteri (oggettivo, soggettivo e sociale) sui quali sui fonda anche l'istanza risarcitoria proposta in questa sede dall'Azienda Ospedaliera;

tanto premesso, il collegio

OSSERVA

Occorre in primo luogo sottolineare che la parte civile ha chiesto il risarcimento di un danno, di cui ha fornito una duplice descrizione: una in negativo, sottolineandone la differenza rispetto a quello liquidato dalla Corte dei Conti; una in positivo, identificandolo dei turbamenti morali della collettività derivati dal potenziale pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica. Per cogliere esattamente l'oggetto della richiesta risarcitoria avanzata dall'Azienda, appare allora indispensabile esaminare in primo luogo il danno liquidato nel giudizio amministrativo-contabile, per verificarne la differenza rispetto a quello emergente dalla prospettazione di parte civile.

Ebbene, ad avviso di questo collegio nessun dubbio può essere formulato circa la natura patrimoniale del danno liquidato dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria – con la sentenza 9.1.2001 – 8.3.2001 (parzialmente riformata dalla sentenza 12.12.2001 – 7.8.2002 della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, con esclusivo riferimento all'importo liquidato a titolo di risarcimento, nonché al vincolo di solidarietà tra i convenuti e al rapporto di sussidiarietà tra le condanne). Al riguardo occorre premettere che in quella sede la qualificazione del danno assumeva particolare rilievo in ragione dei suoi risvolti in tema di giurisdizione. Secondo un orientamento giurisprudenziale la cognizione della Corte dei Conti doveva ritenersi inscindibilmente connessa alla contestazione di un danno erariale effettivo ed attuale, difficilmente ravvisabile a fronte di una lesione del diritto all'immagine della persona giuridica. Le pronunce della S.C. richiamate dalla Corte, hanno progressivamente esteso l'ambito della giurisdizione contabile, attribuendo alla sua cognizione anche ipotesi di danni all'immagine che non si fossero risolti in danni effettivi ed attuali, ma in danni futuri identificabili nell'esborso necessario al ripristino della situazione antecedente. In tal senso si sono di recente espresse anche le SS.UU. civili con la sentenza n. 98 del 4.4.2000 (in CED rv. 53592) secondo la quale "anche il cosiddetto danno all'immagine derivante all'ente pubblico dalla condotta illecita dei pubblici funzionari, che scredita l'amministrazione, è riconducibile alla nozione di danno erariale, dato che vi sono i presupposti di una valutazione patrimoniale del danno in questione, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso".

La sentenza della Corte dei Conti, uniformandosi a tali orientamenti, è dunque pervenuta alla liquidazione del danno all'immagine subito dall'Azienda Ospedaliera, sottolineandone la sua autonomia rispetto all'accertamento di un fatto-reato, ravvisandone per contro la correlazione con qualsiasi "fatto gravemente illegittimo o illecito" e giustificandone il riconoscimento in ragione dei riflessi patrimoniali che la lesione cagiona in termini di spese per il ripristino del bene giuridico leso. Ha poi concluso che non ricorrendo una diminuzione patrimoniale attuale, l'unica forma di liquidazione adottabile è quella equitativa prevista dall'art. 1126 c.c., che alla luce della giurisprudenza pregressa doveva essere fondata sui tre criteri "oggettivo, soggettivo e sociale".

Posta la natura patrimoniale del danno liquidato dalla Corte dei Conti, si comprende dunque il motivo per cui, in questa sede, l'Azienda Ospedaliera abbia prospettato l'esistenza di un ulteriore ed autonomo danno, identificandolo in quello "non patrimoniale-morale" descritto dagli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen..

Tale qualificazione non basta tuttavia a chiarire il contenuto della lesione di cui si invoca il risarcimento, ove si tenga conto degli orientamenti esposti sul punto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che per un verso distinguono il danno non patrimoniale da quello morale e per altro verso escludono la possibilità di ravvisare il danno morale in senso stretto nei confronti delle persone giuridiche [: cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 2367 del 3.3.2000 in CED rv. 534529 secondo la quale "Danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta "pecunia doloris"; poiché il danno non patrimoniale comprende gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, il medesimo è riferibile anche a enti e persone giuridiche (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto, in favore di una società di capitali, il risarcimento del danno non patrimoniale con riguardo a reato di diffamazione, accertato incidentalmente, quale fatto idoneo a pregiudicare l'immagine e la credibilità anche di persona giuridica)"; cfr. per altro verso, tra le altre Cass. Pen. Sez. VI. n. 32957 del 12.7.2001 – 4.9.2001 in CED rv. 220710 secondo la quale "Non è risarcibile il "danno all'immagine" derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non risarcibile il danno all'immagine di un Comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del Sindaco per il delitto di omissione di atto d'ufficio)"].

Sulla scorta di tali principi occorre dunque concludere che il danno astrattamente valutabile in questa sede non può coincidere nè con quello patrimoniale (già liquidato dalla giurisdizione contabile), né con quello morale in senso stretto (la cd. "pecunia doloris", astrattamente inconcepibile nei confronti degli enti e delle persone giuridiche).

Nel caso concreto ciò che astrattamente potrebbe residuare – alla luce dei criteri esposti - è solo il danno non patrimoniale connesso alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti che prescindono dalla personalità giuridica del soggetto leso: diritti (come quello alla salute, al nome, all'immagine, ecc.) che, coerentemente con gli insegnamenti della Corte Costituzionale, possono trovare una tutela risarcitoria anche a prescindere dai riflessi prodotti sul patrimonio del soggetto leso. In tema di diritto alla salute la Corte Costituzionale è infatti pervenuta a tali conclusioni osservando che "... gli artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale, nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono che, ove un reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali. L'espressione "danno non patrimoniale", adottata dal legislatore, è ampia e generale e tale da riferirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dalla economicità dell'interesse leso. Il che porta a ritenere che l'ambito di applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale ... si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute. ... Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ... Da tale qualificazione deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza. Ciò deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale direttamente tutelate" (cfr. sent. Corte Cost. n. 88 del 1979). In quest'ottica - assodata la qualificazione dell'immagine come "posizione soggettiva costituzionalmente garantita" e protetta analogamente al diritto alla salute (preso concretamente in considerazione nella citata sentenza) - non sarebbe possibile escludere la risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'immagine in sè, e dunque anche a prescindere dagli effetti patrimoniali ed economici che tale lesione abbia potuto produrre nella sfera giuridica del soggetto leso e devono ritenersi già liquidati in sede amministrativa e contabile. Vale qui la pena di sottolineare che una tutela risarcitoria di tale genere non costituirebbe dunque una duplicazione di quella accordata dalla Corte dei Conti, la quale – per quanto precedentemente esposto – ha inteso liquidare il solo danno "patrimoniale" connesso alla lesione del diritto all'immagine, non avendo essa giurisdizione su danni di natura diversa ("danno non patrimoniale") non essendo essi, per loro natura, riconducibili al concetto di "danno erariale".

Senonchè, non è possibile tacere del fatto che nel delineare la lesione subita, l'Azienda Ospedaliera abbia taciuto qualsiasi riferimento ad una lesione dell'immagine come diritto costituzionalmente garantito e tutelato. Essa ha fatto invece esclusivo riferimento al "grave turbamento" subito dalla collettività (utenti ed operatori sanitari) in conseguenza della loro esposizione al pericolo di grave danno alla salute: situazione questa che – contrariamente a quanto lascia intendere l'atto di costituzione - non è assolutamente identificabile con il danno all'immagine, eventualmente risarcibile in favore dell'Azienda.

Il turbamento morale della collettività – lungi dall'identificarsi con il danno all'immagine – ne costituisce piuttosto un indice di rilevazione, rappresentando esso l'evento dal quale eventualmente desumerne l'esistenza, tanto sotto il profilo "patrimoniale", quanto sotto quello "non patrimoniale". In quest'ottica è fondata l'osservazione per la quale la Corte dei Conti, nel determinare il danno all'immagine, avrebbe già esaminato i turbamenti morali che il fatto in sé ed il clamore della notizia avevano prodotto sulla collettività: ciò – si è sottolineato – era avvenuto esaminando i tre criteri "oggettivo, soggettivo e sociale" in ragione dei quali era stato identificato il danno all'immagine dell'Azienda. Occorre però ribadire che nel valutare il danno immagine sotto i due profili patrimoniale e non patrimoniale, gli indici di rilevazione possono ragionevolmente coincidere: la circostanza che la Corte dei Conti ne abbia fatto oggetto di valutazione nella individuazione del danno nei suoi riflessi patrimoniali ed economici, non avrebbe dunque impedito di considerare i medesimi indici di rilevazione, nella determinazione del danno all'immagine sotto il profilo non patrimoniale consistente nella lesione del diritto tout court, intesa quale posizione soggettiva costituzionalmente garantita.

Senonché – è doveroso ancora una volta ribadirlo – una cosa è invocare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, dedotto dal turbamento morale subito dalla collettività; cosa diversa è identificare il danno dell'Azienda nelle conseguenze prodotte dal fatto direttamente sugli utenti e sugli operatori. E' bene in proposito sottolineare che a sostegno della propria domanda la Parte civile ha richiamato una pronuncia della S.C., la quale esplicitamente prevede che "lo Stato, e per esso il Presidente del Consiglio che lo rappresenta come organo di vertice dell'esecutivo, ha il potere e la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dal delitto di banda armata finalizzato, alla associazione sovversiva, all'insurrezione armata contro i poteri dello stato e alla guerra civile. Deve ritenersi, in conseguenza, che siano risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali che sono rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche o psichiche logicamente non rapportabili alle persone giuridiche, anche da turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello stato" (Cass. Pen. Sez. I, n. 13850 del 14.12.1988 – 17.10.1989, in CED rv. 182283). Appare evidente la differenza con il caso concreto in esame: nel caso all'esame della S.C. alla persona giuridica era stato ragionevolmente riconosciuto un ruolo rappresentativo della collettività, direttamente danneggiata dal fatto illecito; ruolo rappresentativo che, nel caso in esame, non potrebbe invece riconoscersi all'Azienda Ospedaliera, la quale - contrariamente agli organi di vertice dell'amministrazione o degli enti territoriali - non si identifica con la collettività e non è portatrice degli interessi degli utenti o degli operatori. Ne consegue che – sebbene il turbamento morale di questi ultimi potesse costituire indice di un danno diverso (all'immagine) proprio dell'Azienda - non può essere identificato con il danno asseritamente subito dall'Azienda e che quest'ultima non sia perciò legittimata ad esercitare una tutela risarcitoria nell'interesse della collettività. La domanda proposta dall'Azienda Ospedaliera è dunque inammissibile per carenza di legittimazione attiva e sotto tale profilo va dunque accolta l'istanza di esclusione formulata dalla difesa del M..

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza proposta dalla difesa dell'imputato M. A. Sandro, dichiara l'esclusione della parte civile - Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Dichiara aperto il dibattimento.

Così deciso in camera di consiglio in Terni il 30 marzo 2004

IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE

Dr. Mauro IANIGRO Dr. Maurizio SANTOLOCI