n. 85 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige (Trento), 30 luglio 2004: Pres. de Marco  I. - Est. Bacchi - P.M. Scarano - P.R. c. Cristina ed altri.

 

Responsabilità – Amministrazione della pubblica istruzione - Segretario – Sottrazione di fondi dal bilancio scolastico ed appropriazione di danaro contante raccolto tra gli allievi – Dolo – Sussistenza.

 

Integra gli estremi del dolo il comportamento del segretario scolastico il quale - mediante artifizi contabili tali da consentirgli di prelevare svariate somme dai capitoli di bilancio, incrementati ad arte ed a scapito di altri, nel corso dell’esercizio finanziario di pertinenza, fino a progressivamente e quasi totalmente assoggettare la gestione amministrativo/contabile della scuola alle proprie private necessità - si sia appropriato sia di danaro contante raccolto direttamente tra gli allievi sia delle risorse finanziarie destinate alle spese scolastiche: la intensità dell’elemento soggettivo è, nella specie, desumibile non solo dalle “dinamiche” emergenti dalla documentazione contabile agli atti del giudizio ma anche dalla condanna, sia pure a seguito di patteggiamento, nonché dalla confessione resa dal convenuto medesimo.

 

Responsabilità – Amministrazione della pubblica istruzione - Preside – Mancato controllo e vigilanza -  Colpa Grave – Sussistenza.

 

E’ connotato da colpa grave il comportamento dei presidi di scuole medie i quali, trascurando di verificare gli atti sottoposti alla loro firma e violando gli obblighi di direzione e vigilanza sulle strutture sottoordinate, loro imposti dalla vigente normativa, abbiano sistematicamente omesso di controllare l’attività dei dipendenti (nella specie, il segretario scolastico) consentendo irregolarità di vario genere (il prelievo, mediante anticipazioni a proprio favore, di somme contanti ben oltre i limiti consentiti dal Consiglio di Istituto; la sottrazione di somme apparentemente destinate a spese comunque non autorizzate, non documentate e non ammesse; la appropriazione di altre somme raccolte direttamente tra gli allievi; il prelevamento, per fini personali, di danaro liquido fittiziamente destinato ad insegnanti ed alunni, ecc.).

 

Responsabilità – Amministrazione della pubblica istruzione - Istituto cassiere – Mancato controllo e vigilanza - Colpa Grave – Sussistenza.

Rispondono a titolo di colpa grave i cassieri di istituti scolastici i quali, trasgredendo agli obblighi loro imposti sia dalle norme che liberamente assunti per contratto, abbiano favorito l’abile elusione e l’agevole forzatura, da parte di un segretario scolastico, della capillare rete di controlli predisposta dalla normativa vigente - ai fini della regolare gestione delle entrate e delle spese – agevolando, così, la sottrazione di somme destinate alle spese scolastiche e l’appropriazione di altri fondi prelevati direttamente tra gli allievi.

 

Responsabilità – Colpa grave – Amministrazione scolastica - Istituto cassiere –  Irregolarità nel servizio di cassa - Fattispecie - Sussistenza.

 

Sussiste la responsabilità degli istituti di credito cassieri, a titolo di colpa grave, per avere trasgredito alle disposizioni che disciplinano puntualmente il servizio di cassa, anche allo scopo di limitare il maneggio indiscriminato di danaro contante (nella specie: pagamenti del segretario scolastico a se stesso - per spese non consentite o non documentate ovvero per simulata distribuzione a docenti ed alunni, appropriazione di entrate inserite in contabilità ma non affluite sul c/c bancario di ciascuna scuola, in quanto figuranti in reversali mai trasmesse ai cassieri stessi), e per non avere osservato le norme circa il deposito e il prelievo dai conti correnti (nella specie: il maneggio di danaro contante nonché la sua conseguente indebita appropriazione): la mancata verifica, da parte delle banche, che le istituzioni scolastiche rispettassero, come dovuto, l’obbligo di numerazione progressiva delle reversali, ha infatti favorito la incontrollata appropriazione delle somme recate dai titoli di entrata registrati in contabilità ma non transitati nel conto corrente bancario.

 

Responsabilità – Solidarietà - Danno  prodotto da più corresponsabili -  Condanna – Ripartizione.

 

Il concorso di più soggetti nella produzione di danno erariale determina la condanna in via principale di colui che ha agito con dolo e, in via sussidiaria ed in concorso tra loro, di coloro i quali hanno agito con colpa grave tenuto, ovviamente, conto delle singole condotte e dell’incidenza causale di esse nel determinarsi del danno stesso con una differente percentuale di riparto degli addebiti.

 

Responsabilità – Amministrazione della pubblica istruzione - Sovrintendenza Scolastica – Colpa grave per gli omessi controlli sulla documentazione contabile trasmessa dalle scuole – Fattispecie – Insussistenza.

 

Non è caratterizzata da colpa grave – pur se non esente da censure – la condotta della Sovrintendenza scolastica che non abbia tempestivamente effettuato i controlli prescritti dalla normativa vigente sui documenti contabili trasmessi dalle scuole per i riscontri di competenza: considerati, infatti, gli ampi termini di legge per effettuare dette verifiche, il pur auspicabile intervento della Sovrintendenza non si sarebbe potuto attuare che poco tempo prima degli irregolari avvenimenti gestionali e, comunque, la prioritaria e puntuale verifica sui documenti contabili delle scuole spettava ai presidi (istituzionalmente tenuti ad assumersene la paternità, tramite la sottoscrizione) nonché alle banche (professionalmente preposte al servizio di cassa con accollo dei conseguenti oneri).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA    sent. n. 85

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Ignazio de MARCO                            Presidente

dott. Vittorio VISCA                                    Consigliere

dott.ssa Grazia BACCHI                                 1° Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 2923/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale a carico dei signori: Nicolò CRISTINA, residente in Calavino (TN), frazione Sarche – piazza M. Valussi n. 11 e domiciliato in Calavino (TN), frazione Sarche – via Giardini n. 8; Augusto DEFANT nella sua qualità di Presidente della Cassa Rurale della Valle dei Laghi, presso di essa elettivamente domiciliato in Padergnone (TN), via Nazionale n. 7; Mario FEDRIZZI, nella sua qualità di Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto s.p.a., alla quale è succeduta a titolo universale UNICREDIT S.p.A., in giudizio in persona del Presidente sig. Aristide CANOSANI, elettivamente domiciliato presso gli avvocati Giorgio PEDINELLI e Roberto GORGAZZINI in Trento, via Grazioli n. 27; Alberto TRENTI, Alberto CASELLA e Bruno PIFFER, elettivamente domiciliati presso l’avv. Silvia ZANCANELLA in Trento, via Calepina n. 45.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 maggio 2004, il Primo Referendario Relatore, dott.ssa Grazia BACCHI; il Procuratore Regionale, nella persona del dott. Carmine SCARANO; gli avvocati Silvia ZANCANELLA, Elisabetta VALENTINI e Giorgio PEDINELLI, del foro di Trento;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione in data 20 novembre 2002, ritualmente notificato alle parti interessate, il Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio i signori: Nicolò CRISTINA, ex segretario delle scuole medie “Madruzzo” di Cavedine e “Bellesini” di Vezzano; Alberto TRENTI, Alberto CASELLA e Bruno PIFFER, nella loro qualità di presidi pro tempore delle stesse scuole; Augusto DEFANT e Mario FEDRIZZI, nella loro qualità di presidenti rispettivamente della Cassa Rurale della Valle dei Laghi e della Caritro s.p.a., per sentirli condannare al pagamento, il primo in via principale, e tutti gli altri in via sussidiaria ed in concorso tra loro, della somma complessiva di lire 228.507.822, pari ad Euro 118.014,44, in favore delle scuole medie di Cavedine e di Vezzano, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Risulta infatti che, in seguito ad ispezione amministrativa, sono state accertate irregolarità contabili di varia natura verificatesi ai danni della scuola di Vezzano nel periodo 1° gennaio 1999 – 31 agosto 2000, con la conseguente constatazione di un danno erariale complessivo pari a L. 156.520.715: tale ispezione è stata appositamente disposta dalla Sovrintendenza Scolastica di Trento, dietro richiesta, inoltrata in data 5 settembre 2000, dalla dott.ssa Rosanna ANTONIOL, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vezzano, richiesta alla quale ha fatto immediato seguito, il 6 settembre successivo, l’autodenuncia del sig. Nicolò CRISTINA, responsabile dei Servizi di Segreteria dello stesso Istituto.

Successivamente, sulla scorta di apposita delega conferita dalla Procura regionale in data 25 gennaio 2001, e con la quale è stata estesa la richiesta di ispezione anche per gli esercizi 1997-1998, il Nucleo di Controllo della Sovrintendenza Scolastica ha redatto un nuova relazione sulle irregolarità riscontrate durante il periodo 1° gennaio 1997 – 31 agosto 2000 nell’operato del sig. CRISTINA, in servizio anche presso la scuola media di Cavedine dal 1° gennaio al 31 agosto 1997, quantificando le somme di cui il Segretario scolastico dovrebbe rispondere nella misura di L. 228.507.822, così suddivisibili in ragione dei periodi di servizio:

1) 1° gennaio 1997 – 31 dicembre 1997: L. 13.564.692;

2) 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1998: L. 68.121.015;

3) 1° gennaio 1999 – 31 dicembre 1999: L. 94.133.425;

4) 1° gennaio 2000 – 31 agosto 2000: L. 52.688.690.

Nella citata relazione, gli ispettori del Nucleo di Controllo hanno specificato che, a fronte di irregolarità di varia natura relative alla gestione amministrativo contabile per importi complessivamente maggiori, le somme indicate si riferiscono, sul fronte delle entrate, ai soli introiti inseriti in contabilità ma non affluiti sul c/c bancario, mentre, sul versante delle spese, le somme quantificate attengono rispettivamente a pagamenti di spese inammissibili (non ammesse, inverosimili o non documentate) ed a pagamenti effettuati dal segretario in favore di se stesso senza giustificativi di spesa e/o senza adempimenti fiscali, somme riscosse per conto di vari beneficiari non identificati. Per quanto riguarda tutte le altre irregolarità rilevate (introiti e pagamenti senza documentazione a supporto; errori di imputazione dell’entrata e della spesa; scorrettezze nella tenuta della contabilità; operazioni di spostamento di fondi fra i capitoli; spese pagate in conto competenza, relative ai residui; irregolarità varie, evidenzianti manchevolezze nell’operato), pur reputandole poste in essere in via strumentale alla sottrazione di danaro pubblico, gli Ispettori non hanno riscontrato elementi idonei per quantificare esattamente ulteriori danni erariali.

Contestualmente, il Nucleo ispettivo ha provveduto ad indicare i periodi durante i quali si sono succeduti i tre capi degli Istituti danneggiati, ripartendo di conseguenza il danno erariale quantificato nella misura complessiva di L. 228.507.822, commisurandolo alle epoche di rispettiva reggenza:

1)                  1° gennaio 1997 – 31 agosto 1997; 1° settembre 1997 – 31 agosto 1998: dott. AlbertoTRENTI - L. 54.604.872;

2)                  1° settembre 1998 – 31 agosto 1999: dott. Alberto CASELLA – L. 85.276.315;

3)                  1° settembre 1999 – 31 agosto 2000: dott. Bruno PIFFER – L. 88.626.635.

Invitati a dedurre dal Requirente, a norma dell’art. 5 della legge n. 19/94, i tre presidi hanno formulato istanza di sospensione del giudizio di responsabilità in attesa della conclusione del procedimento penale a carico del CRISTINA, dal quale, a loro avviso, sarebbero emersi elementi idonei a scagionarli ed a provare la contraffazione e la falsificazione dei documenti da parte del segretario, che avrebbe agito in modo tale da vanificare ogni attività di vigilanza; inoltre, i capi d’Istituto si sono opposti alla contestazione di non avere regolarmente convocato gli organi scolastici coinvolti nella gestione, ed, in particolare:

1) il prof. TRENTI ha eccepito il difetto della propria sottoscrizione su alcuni elenchi di mandati e di riversali trasmessi dalla banca alla scuola per i dovuti riscontri, con la conseguente violazione, da parte dell’Istituto cassiere, della Convenzione per i servizi di cassa per la scuola, ed ha prodotto perizia grafologica per contestare l’autenticità delle proprie firme su alcuni mandati;

2) il prof. CASELLA a propria volta ha eccepito la contraffazione dei documenti contabili e della propria sottoscrizione, addirittura apposta su alcuni mandati due mesi prima della propria assunzione in servizio presso la scuola di Vezzano, e del conseguente deposito della propria firma presso la banca;

3) il prof. PIFFER ha formulato osservazioni su riversali e mandati, segnalando, in particolare, che alcuni di questi erano stati posti in pagamento benché mancasse la propria firma.

Con ordinanza n. 253/2001 questa Sezione ha concesso la proroga di 120 gg. richiesta dalla Procura per l’emissione dell’atto di citazione, e con atto 8 aprile 2002 il Procuratore Regionale ha invitato anche i due presidenti pro tempore degli Istituti cassieri delle scuole - sig. Augusto DEFANT per la Cassa Rurale della Valle dei Laghi, succeduta alla Cassa Rurale di Cavedine, e sig. Mario FEDRIZZI per la Caritro s.p.a. - a produrre le proprie deduzioni. In particolare, il sig. Augusto DEFANT, nel protestare la legittimità dell’operato della Cassa Rurale, ha sostenuto che le modalità dei pagamenti, peraltro regolarmente rendicontati, sarebbero riferibili alle istruzioni impartite con nota del 20 maggio 1996 dallo stesso prof. TRENTI, che avrebbe legittimato l’intestazione dei mandati alla scuola o allo stesso segretario. Il sig. Mario FEDRIZZI ha opposto innanzitutto che il danno derivato dalle operazioni relative agli incassi non potrebbe essere imputato al cassiere, trattandosi di somme che non sono mai affluite alla banca. Inoltre, mentre le somme di cui ai titoli intestati al segretario sarebbero state regolarmente pagate, sulla scorta della verifica formale della corrispondenza del beneficiario, per quanto concerne gli importi destinati al personale ed agli alunni, l’operato della banca sarebbe stato dapprima legittimato dalla concorde volontà del preside e del segretario attestata dalle firme sui mandati, nonchè dalla mancanza di proteste da parte degli effettivi destinatari delle somme, ed in seguito dalle precise istruzioni in tal senso impartite con nota 15 novembre 1999 dal preside PIFFER: quest’ultimo, poi, a norma dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trento, dovrebbe, ad avviso del cassiere, rispondere della gestione finanziaria dell’Istituzione da lui presieduta in solido con gli altri firmatari degli atti contabili.

Con deduzioni integrative i tre presidi hanno riaffermato l’escusiva responsabilità degli Istituti bancari.

Con ordinanza n. 62/2002 questa Sezione ha concesso l’ulteriore termine di 180 giorni richiesto dal Procuratore Regionale per l’emissione dell’atto di citazione, in attesa della definizione del procedimento penale a carico del CRISTINA.

Con sentenza n. 389/02 in data 25 settembre 2002 il G.U.P. di Trento ha applicato al rag. Nicolò CRISTINA, imputato del delitto p.e p. dall’art. 81, cpv, 314 c. p., la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ex art. 444 c. p. p., per essersi appropriato, negli anni 1997 – 2000, delle somme di cui all’atto di citazione.

Ritenendo inidonee le deduzioni raccolte a scagionare gli odierni convenuti, con citazione il Requirente ha chiesto, in via principale, la condanna del rag. Nicolò CRISTINA al pagamento della intera somma complessiva di L. 228.507.822 (Euro 118.014,44), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio: la piena responsabilità del segretario infatti, da imputarsi a titolo di dolo, sarebbe comprovata dalla documentazione acquisita agli atti, dall’esito del giudizio penale e dalla stessa autodenuncia del 6 settembre 2000.

Quanto alla posizione dei tre presidi, l’attore ha osservato come la situazione creata dal CRISTINA sia stata suffragata dall’omessa vigilanza da parte dei capi d’Istituto, che avrebbero controfirmato la documentazione relativa alla caotica gestione contabile, caratterizzata, tra l’altro, da un flusso ingiustificatamente voluminoso di titoli di entrata e spesa, e che sarebbe stata creata allo scopo di sottrarre gli importi di cui al giudizio: in particolare, il contesto nel quale si sono svolti i fatti sarebbe stato avallato dal minimo coinvolgimento degli organi collegiali, cui spettano invece precise e preponderanti competenze in materia di gestione finanziaria, e dal cospicuo maneggio di danaro da parte del segretario, in deroga alle disposizioni che ne fanno divieto e che per i pagamenti individuano modalità idonee ad impedire eventi quali quelli in esame. Infine, contestando la protestata impossibilità dei Presidi di esercitare la dovuta vigilanza, imputabile secondo gli stessi alle reiterate falsificazioni delle proprie firme da parte del CRISTINA, falsificazioni che si vorrebbero comprovate dalla relazione peritale agli atti, il Procuratore Regionale ha richiamato il contenuto dell’art. 10 del R.D. n. 1038/33, nella parte in cui demanda al Tribunale competente le questioni attinenti la falsità dei documenti.

Il Requirente ha comunque individuato la responsabilità dei capi d’Istituto indipendentemente dalla circostanza che alcuni documenti possano essere stati falsificati, per avere consentito pagamenti non conformi alla convenzione stipulata con gli Istituti di Credito cassieri ed a quanto disposto in materia dalla normativa dettata dal D.P.G.P. 10 aprile 1992, n. 3-56/Leg. (Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trento). La condotta negligente ed imprudente dei tre presidi, concretatasi anche nell’omesso controllo sugli estratti-conto e sulla rendicontazione periodica inviata dagli Istituti bancari alle scuole, che avrebbero dovuto a loro volta darne “scarico” mediante apposite note a firma congiunta preside – segretario, avrebbe quindi favorito, secondo la rappresentazione dell’attore, la condotta del CRISTINA, che nell’arco di quattro anni avrebbe riscosso direttamente, in assenza di qualunque controllo, oltre duecento mandati di cui risultavano beneficiari insegnanti ed alunni, ed avrebbe introitato somme raccolte in contanti in sfregio alle disposizioni impartite dallo stesso Regolamento di contabilità.

Per tali motivi il Procuratore Regionale ha chiesto l’affermazione della responsabilità per colpa grave dei tre presidi per il danno finanziario subito dagli Istituti scolastici diretti pro tempore, sia pure in termini di sussidiarietà rispetto alla condanna principale del rag. Cristina, e fino alla concorrenza del 50% cento del danno stesso riferibile ai periodi della rispettiva presidenza.

Per quanto riguarda gli Istituti di credito cassieri, nel ricordarne la veste di agenti contabili pubblici, l’attore ha escluso che l’omesso controllo degli estratti di conto corrente da parte dei presidi possa costituire esimente della rispettiva responsabilità amministrativa; le banche chiamate in causa sarebbero infatti incorse in inescusabile negligenza ed imperizia e nella violazione delle convenzioni stipulate e delle disposizioni di cui al già menzionato Regolamento di contabilità, omettendo l’attività di verifica accorta e prudenziale, e non meramente estrinseca e formale come esse vorrebbero, sulla gestione di “pecunia” pubblica, imposta dalle norme stesse. In particolare, la Cassa Rurale, omettendo la dovuta verifica di mandati e riversali, ed ammettendo a pagamento titoli contrassegnati da “incomprensibile doppia numerazione” ed intestati al segretario anziché ai beneficiari, avrebbe violato gli artt. 34, 36 e 42 del Reg. Cont.: per tali motivi, avendo detta banca erogato direttamente al CRISTINA la somma di L. 3.021.340, che avrebbe dovuto essere pagata ai rispettivi beneficiari con l’osservanza delle modalità prescritte, avrebbe causato per colpa grave un danno di pari importo alla scuola di Cavedine, danno di dovrebbe rispondere, in via sussidiaria rispetto alla condanna principale del segretario, fino ad una quota del 50%, in concorso con il preside pro tempore dell’Istituto, al quale rimarrebbe a carico il residuo 50% in caso di insolvenza dell’obbligato principale.

Contrassegnate da maggiore gravità, ad avviso della Procura, sarebbero la negligenza e l’imperizia della CARITRO S.p.A., che ha esercitato il servizio di cassa per la scuola “Bellesini” di Vezzano negli anni 1997 – 2000, allorché il CRISTINA vi svolgeva le funzioni di Responsabile dei servizi di Segreteria: infatti, in alcuni elenchi relativi alla trasmissione di riversali e mandati mancherebbe la firma del preside (anno 1998); su alcuni mandati figurerebbe la firma di un preside non ancora incaricato ed autorizzato (anno 1998), mentre su altri titoli mancherebbero le firme del preside (anno 2000) o di quest’ultimo e del Responsabile dei servizi di Segreteria (anni 1997 – 1998); i pagamenti relativi ad alcuni titoli di spesa risulterebbero poi effettuati prima della loro emissione (anno 2000); le causali di pagamento di alcuni mandati si riferirebbero a periodi non di competenza dei presidi firmatari (anno 1999); per il resto, anche la CARITRO sarebbe incorsa per colpa grave nelle medesime violazioni contestate alla Cassa Rurale, ammettendo a pagamento titoli recanti irregolare numerazione progressiva e cronologica, ed intestati direttamente al segretario, ed è stata quindi chiamata a rispondere del danno causato alla scuola di Vezzano, quantificato in misura di L. 225.486.482, in via sussidiaria rispetto alla condanna principale del segretario, e fino ad una quota del 50%, in concorso con i presidi dell’Istituto per la parte di rispettiva pertinenza.

Concludendo, il Procuratore Regionale ha chiesto a questa Sezione Giurisdizionale Regionale, ai fini del risarcimento dei danni subiti dalla scuola media “Madruzzo” di Cavedine e dalla scuola media “Bellesini” di Vezzano, quantificati rispettivamente in misura di L. 3.021.340 (Euro1.560,39) e di L. 225.486.482 (Euro 116.454,05):

a) in via principale, la condanna del rag. Nicolò CRISTINA al pagamento dell’intero importo, pari a L. 228.507.692 (rectius, L. 228.507.822) equivalenti ad Euro 118.104,44 (rectius, Euro 118.014,44);

b) in via sussidiaria, la condanna dei tre presidi, in ragione del periodo in cui hanno rivestito la carica, fino alla concorrenza del 50% dei seguenti importi, salvo diverso riparto da parte di questa Sezione: 1) dott. Alberto TRENTI - L. 54.604.872 (Euro 28.201,06); 2) dott. Alberto CASELLA – L. 85.276.315 (Euro 44.041,54); 3) dott. Bruno PIFFER – L. 88.626.635 (Euro 45.771,44);

c) in concorso con detti presidi, e sempre in via sussidiaria, la condanna della Cassa Rurale della Valle dei Laghi s.c.a.r.l. e della Caritro S.p.A. per la residua quota del 50%, salvo diverso riparto da parte di questo Collegio, fino alla concorrenza di L. 3.021.340 (Euro 1.560,39) per quanto riguarda la Cassa Rurale e di L. 225.486.482 (Euro 116.454,05) relativamente alla Caritro.

Oltre e sopra a detti importi la Procura ha domandato la liquidazione di rivalutazione monetaria, di interessi legali dal deposito della sentenza di condanna fino al soddisfo, e la condanna alle spese di giustizia, chiedendo altresì che, nell’ipotesi assoluzione dei convenuti, questa Sezione provveda a compensare le spese di giustizia e quelle sostenute per il patrocinio legale, o che in subordine voglia provvedere alla loro liquidazione ex artt. 91 e ss. c.p.c., applicabili al presente giudizio a norma dell’art. 26 del R.D. n. 1038/33, per consentire all’Amministrazione di disporre l’eventuale rimborso.

Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio la Cassa Rurale della Valle dei Laghi s.c.a.r.l. in persona del presidente e legale rappresentante sig. Elio PISONI, rappresentata e difesa dall’avv. Elisabetta VALENTINI del foro di Trento, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la rifusione delle spese.

Con ulteriore comparsa si è costituita in giudizio UNICREDIT Banca S.p.a., quale successore a titolo universale di CARITRO S.p.a., in persona del presidente sig Aristide CANOSANI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio PEDINELLI e Roberto GORGAZZINI del foro di Trento; contestando l’impianto accusatorio la banca ha innanzitutto eccepito che il danno dovuto alle operazioni di incasso, pari a L. 6.213.000 per i quattro anni in esame, non può esserle imputato, trattandosi di somme mai affluite sui conti del cassiere.

Quanto al danno derivante dalle operazioni di pagamento, l’Istituto di credito ha replicato la distinzione a seconda del soggetto che ne risultava beneficiario.

In particolare, per quanto riguarda i titoli intestati al responsabile dei servizi di segreteria, ai quali andrebbero aggiunti altri tre mandati regolarmente quietanzati da diversi beneficiari, la convenuta ha ribadito la legittimità del proprio operato, dovendosi essa limitare alla verifica della corrispondenza tra il nominativo del beneficiario ed il soggetto che riscuote le somme, regolarità di fatto avallata dalle firme congiunte del segretario e del preside, responsabile in materia amministrativo – contabile a norma dell’art. 4 del Regolamento di contabilità.

Per quanto concerne le somme destinate al personale e agli alunni, il comportamento della banca sarebbe stato legittimato dalla concorde volontà del preside e del segretario attestata dalle firme sui mandati, nonchè dal silenzio da parte degli effettivi destinatari delle somme, ed infine dalle istruzioni in tal senso impartitele dalla scuola media di Vezzano con nota 15 novembre 1999; i danni conseguenti sarebbero quindi imputabili ai presidi, colpevoli di non avere esercitato i poteri – doveri relativi al funzionamento degli organi scolastici ed i poteri di direttiva, nei confronti del responsabile dei servizi di segreteria, attribuiti dall’art. 5 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trento, con il conseguente loro obbligo di rispondere della gestione finanziaria dell’Istituzione presieduta in solido con gli altri firmatari degli atti contabili, a norma dell’art. 44 dello stesso regolamento.

Pertanto, ad avviso del cassiere, quando anche si volesse ritenere la sussistenza della colpa grave nel comportamento della banca che ha ammesso a pagamento titoli carenti degli elementi formali/sostanziali previsti dalla normativa, non si potrebbe pervenire ad analoga conclusione in presenza di mandati nell’apparenza formalmente regolari, in quanto sottoscritti dal segretario e dal preside, dovendosi, in quest’ultima ipotesi, qualificare la colpa del cassiere come “semplice”, ed escludere la negligenza e la trascuratezza dei comportamenti contestati, o comunque, nell’ipotesi della individuazione in tale condotta della colpa grave, dovendosi ridimensionare nel quantum le pretese risarcitorie. Peraltro, apparirebbe evidente la forza causale autonoma del comportamento collegato di presidi e segretario: a tale proposito, la banca convenuta ha ricordato come lo stesso prof. TRENTI nel 1996, con la autorizzazione alla riscossione diretta in favore del segretario, abbia agevolato, ai danni della scuola di Cavedine, i comportamenti delittuosi del CRISTINA, consuetudine che si è trasferita, insieme a quest’ultimo ed allo stesso preside, presso la scuola di Vezzano nel 1997, e che sarebbe stata avallata nel 1999 da analoga comunicazione da parte del prof. PIFFER.

Concludendo, la UNICREDIT Banca S.p.a. ha chiesto la propria assoluzione per la carenza dell’elemento soggettivo, ed, in subordine, previo accertamento che non le sono addebitabili la totalità delle operazioni contestate, la proporzionale riduzione del quantum debeatur, da conteggiare in misura del 50% in forza del concorso con i Presidi della scuola.

Con separate comparse si sono quindi costituiti in giudizio i professori Alberto TRENTI, Alberto CASELLA e Bruno PIFFER, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia ZANCANELLA del foro di Trento, contestando innanzitutto la corretta quantificazione del danno effettuata dall’attore e mutuata dalla relazione degli Ispettori del Nucleo di controllo, e sulla quale questi ultimi stessi avrebbero avanzato riserve, affermando che la somma in questione “potrebbe essere stata oggetto in tutto o in parte di sottrazione ai danni del bilancio”. Tuttavia, gli Ispettori avrebbero omesso di quantificare le reali entrate delle scuole, che sembrerebbero essere di poco superiori al presunto ammanco: la disponibilità reale di così esigue somme, residuate dopo le operazioni delittuose del CRISTINA, avrebbe necessariamente causato l’impossibilità, da parte degli Istituti di istruzione, di funzionare. Pertanto, risulterebbe evidente l’erronea quantificazione del danno, ai cui fini i convenuti hanno chiesto esperimento di consulenza tecnica di ufficio, e di cui hanno comunque domandato la riduzione.

Inoltre, i presidi hanno contestato la suddivisione delle proprie responsabilità in base agli anni scolastici, in considerazione del fatto che il bilancio approvato dalla Sovrintendenza Scolastica è riferito all’anno solare, ed hanno respinto gli addebiti concernenti la omessa attività di controllo, che andrebbe piuttosto attribuita agli Istituti bancari cassieri. Ricordando quindi che anche in sede di procedimento penale non sarebbe stata indicata alcuna responsabilità a loro carico, i Presidi convenuti hanno prospettato la possibilità del conflitto di interessi con la Sovrintendenza Scolastica, dalla quale dipendono gli Ispettori del Nucleo di controllo, e che ha approvato i bilanci della scuola.

Richiamando la relazione della signora Mariagrazia BENEDETTI, segretario di scuola media, allegata alle deduzioni presentate al Requirente, i convenuti hanno ricusato le risultanze della relazione del Nucleo ispettivo, ed, in particolare, le contestazioni relative all’assenza delle delibere del Consiglio di Istituto e di Giunta, organi che sarebbero altresì stati regolarmente funzionanti, alla mancanza delle delibere che individuano i limiti di spese dirette del Preside, che sarebbero invece state regolarmente inviate in Sovrintendenza per l’approvazione in allegato ai bilanci preventivi ed agli estratti conto al 31 dicembre, nonché alla assenza della rimanente necessaria documentazione contabile, quali registri, scritture contabili e documenti tecnici, la cui eventuale carenza andrebbe comunque imputata, a norma dell’art. 5 Reg. di Contabilità, al segretario.

Pur ammettendo l’effettivo pagamento di spese residue dell’anno precedente con le competenze dell’anno in corso, e la raccolta diretta dei fondi tra gli allievi, i tre capi d’Istituto hanno respinto gli addebiti di responsabilità, significando che ogni preside è tenuto ad onorare gli impegni assunti dal collega che lo precede, e che comunque i mandati relativi a pagamenti effettuati in modo scorretto sono risultati non firmati o firmati da presidi già trasferiti, o in ferie o non ancora nominati; la raccolta diretta dei contributi per uscite, visite o viaggi sarebbe stata quindi resa necessaria dall’ampiezza del bacino di utenza, e legittimata da una prassi invalsa in numerose scuole. I convenuti hanno attribuito quindi il danno a loro contestato alla contraffazione dei documenti contabili operata dal CRISTINA, che sarebbe anche intervenuto sul programma di bilancio, alterandolo con tecniche informatiche, sulle quali è stato chiesto acquisirsi consulenza a cura dell’INFORMATICA TRENTINA, proprietaria del programma stesso. Il segretario inoltre avrebbe falsato e manomesso i titoli di incasso e di pagamento per i propri fini criminosi, annullandoli a volte, non rispettando la numerazione progressiva, falsificando le sottoscrizioni, tra cui quella apposta alla comunicazione inviata alla CARITRO il 15 novembre 1999 a firma dott. PIFFER, ed incrementando artificiosamente a proprio consumo il capitolo relativo alle somme messe disposizione dei presidi. Questi ultimi hanno quindi respinto gli addebiti ascrivendo le esclusive responsabilità non solo al segretario, che avrebbe posto in essere una attività truffaldina idonea ad eludere ogni possibile vigilanza, ma anche alle banche, che avrebbero posto in pagamento titoli irregolari e che avrebbero violato la convenzione di cassa, omettendo di controllare la regolarità delle sottoscrizioni, mancanti in numerosi elenchi trasmessi a norma di convenzioni, nonché la numerazione progressiva di mandati e riversali, ed addirittura effettuando pagamenti in attesa della emissione dei relativi mandati: il tutto, per quanto riguarda la CARITRO, pur conoscendo la situazione patrimoniale del CRISTINA, che era anche proprio cliente e che risultava pluriprotestato.

Concludendo, nel chiedere l’assoluzione, i convenuti hanno avanzato istanze istruttorie, tra cui quella di esperimento di prova testimoniale sulla regolare formazione di documentazione attinente alla attività degli organi collegiali ed agli importi riscossi direttamente dagli allievi, nonché di consulenza tecnica di ufficio sulla esatta quantificazione del danno.

Il 7 marzo 2003 la difesa della UNICREDIT BANCA S.p.a. ha depositato memoria integrativa oltre i termini di legge, motivo per cui le parti all’udienza del 10 aprile 2003 hanno concordemente chiesto termine per l’esame delle deduzioni ivi contenute, rinvio concesso da questa Sezione che ha nuovamente fissato la udienza per la discussione alla data del successivo 19 giugno.

Con il suddetto atto difensivo, corredato di documentazione, l’Istituto bancario ha ulteriormente contestato la quantificazione del danno operata dalla Procura, specificando in dettaglio come la somma complessiva di L. 11.402.467, riferibile a numerose riversali e mandati emessi a vario titolo e non affluiti alla Banca, o non di competenza di quest’ultima, o da essa regolarmente pagati, non possa in alcun modo ed a nessun titolo essere rifusa, puntualizzando sulla impossibilità di trarre deduzioni dall’assenza delle firme su alcune riversali e su alcuni mandati allegati alla relazione ispettiva, probabilmente sostituiti agli originali dal segretario, ed effettuando una serie di precisazioni circa l’apparente duplicazione di altri titoli di spesa, riferibili ad esercizi finanziari differenti; inoltre, le somme relative ad alcuni mandati non sottoscritti dai presidi ed emessi a favore di terzi, peraltro dietro pressanti richieste da parte dell’Istituto scolastico, risulterebbero regolarmente accreditate ai rispettivi beneficiari, con la conseguente insussistenza del danno erariale contestato e riferibile al relativo pagamento, mentre tutte le somme versate sarebbero puntualmente riconducibili ai periodi di competenza di ciascun capo d’Istituto, indipendentemente dall’assunzione dei relativi impegni; ribadendo come molte riversali non siano transitate presso la banca, il cassiere ha respinto la contestazione di avere effettuato pagamenti prima della emissione dei titoli di spesa, assumendo che in tali casi il documento di quietanza sarebbe stato sostituito da una ricevuta provvisoria, contemporanea alla emissione del mandato, e chiedendo anche di essere ammesso a fornire sul punto prova testimoniale. Infine, respingendo ogni addebito di responsabilità mossogli dai presidi e relativo alla cognizione della situazione debitoria nella quale versava il segretario, la UNICREDIT S.p.A. ha nuovamente contestato la imprecisione nella quantificazione del danno da parte dell’attore, chiedendo sul punto consulenza tecnica d’ufficio.

Con separate memorie depositate il 30 maggio 2003 i tre presidi hanno concordato con le richieste di consulenza tecnico contabile ai fini della corretta ricostruzione dell’effettivo bilancio della scuola di Vezzano negli anni in questione, sottolineando l’inattendibilità della documentazione sulla quale si è basato il Procuratore Regionale per quantificare le somme addebitate ai singoli convenuti, documentazione chiaramente falsificata dal segretario, che avrebbe così commesso il reato di cui all’art. 476 c.p., per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio, con il conseguente obbligo di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e la sospensione del presente procedimento. Inoltre, la difesa dei capi d’Istituto ha sottolineato la mancanza di controllo dei bilanci preventivi e consuntivi da parte della Sovrintendenza Scolastica, attività che avrebbe consentito di limitare i danni per i quali si procede, ed ha chiesto esperirsi prova testimoniale su tale punto, come sull’ulteriore circostanza che l’Istituto cassiere, contrariamente a quanto dedotto con memoria integrativa, avrebbe provveduto al pagamento di mandati privi della firma dei presidi.

Alla udienza del 19 giugno 2003 questo Collegio, avendo accertata la necessità di ricostruire l’effettivo movimento e le causali delle entrate e delle spese delle scuole medie “Bellesini” e “Madruzzo” per gli anni 1997-2000, ha pronunciato ordinanza istruttoria, diretta ad acquisire:

1) a cura della Cassa Rurale della Valle dei Laghi, già Cassa Rurale di Cavedine:

a) copia degli estratti mensili del conto corrente relativi al periodo 1° gennaio 1997 – 31 agosto 1997, da essa trasmessi alla Scuola media “C. Madruzzo” di Cavedine a norma dell’articolo 39 del D.P.G.P. 10 aprile 1992 n. 3-56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento) e dell’art. 8 della convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata con la stessa Scuola il 28 dicembre 1995, e corredati, come da convenzione, degli estremi delle reversali e dei mandati relativi ad ogni riscossione e ad ogni pagamento;

b) le corrispondenti note di scarico trasmesse dalla Scuola e sottoscritte dal preside e dal segretario dell’Istituto scolastico stesso a norma dell’art. 8 della citata convenzione;

c) copia dell’estratto conto della Scuola al 31 dicembre 1997;

2) a cura della UNICREDIT Banca S.p.A., successore a titolo universale della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A.:

a) copia degli estratti periodici del conto corrente relativi all’intervallo 1° settembre 1997 – 31 agosto 2000, da essa trasmessi alla Scuola media “S. Bellesini” di Vezzano a norma dell’articolo 39 del D.P.G.P. 10 aprile 1992 n. 3-56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento) e dell’art. 9 della convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata con la stessa Scuola il 14 gennaio 1994, e corredati, come da convenzione, degli estremi delle reversali e dei mandati relativi ad ogni riscossione e ad ogni pagamento;

b) le corrispondenti note di discarico trasmesse dalla Scuola e sottoscritte dal preside e dal segretario dell’Istituto scolastico stesso a norma dell’art. 9 della citata convenzione;

c) copia degli estratti conto della Scuola rispettivamente al 31 dicembre 1997, al 31 dicembre 1998, al 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 2000;

4)                  a cura della Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento, copia dei bilanci con allegate relazioni illustrative e delibere di variazione, dei conti consuntivi corredati dei relativi allegati, e di tutte le deliberazioni, complete di allegati e corredate di eventuali richieste di elementi integrativi di giudizio e relative deduzioni a cura delle Scuole, inviate per l’approvazione a norma dell’art. 49 del D.P.G.P. 10 aprile 1992 n. 3-56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento), rispettivamente per l’anno 1997 dalla Scuola media “C. Madruzzo” di Cavedine e per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 dalla Scuola media “S. Bellesini” di Vezzano.

In data 15 luglio 2003 la Sovrintendenza Scolastica di Trento ha depositato copia degli atti richiesti, specificando che il conto consuntivo relativo all’esercizio 2000 non è mai stato predisposto dalla scuola di Vezzano, a causa dell’impossibilità di disporre dei documenti contabili di riferimento; inoltre, mentre l’attività di controllo e consulenza preventiva sul bilancio e relative variazioni si sarebbe svolta regolarmente, quella di controllo successivo, che sarebbe peraltro “limitata alla verifica della regolarità formale e contabile dei documenti rituali”, non si sarebbe potuta svolgere normalmente a causa di difficoltà tecniche imputabili soprattutto alla mole di arretrato da gestire; infine, l’approvazione dei conti consuntivi degli anni 1998 e 2000 sarebbe stata sospesa a causa degli eventi per cui è giudizio.

In data 2 settembre 2003 la UNICREDIT banca S.p.a., riservandosi di provvedere, entro il termine assegnato con ordinanza, al deposito di “ulteriore documentazione che confida di recuperare” ha depositato gli estratti conto annuali richiesti e le note di discarico relative agli anni 1997-2000.

In data 13 ottobre 2003 la Cassa Rurale della Valle dei Laghi ha depositato la stampa degli estratti del conto corrente n° 00/007040 e n° 00/002260 relativi al periodo 1° gennaio 1997-31 agosto 1997, corredati da copia di tutti i mandati e tutte le riversali riferiti al periodo, nonché le stampa dell’estratto conto n. 00/002260 al 31 dicembre 1997, segnalando che l’altro conto a tale data era già estinto.

In data 28 gennaio 2003 la UNICREDIT banca S.p.A. ha depositato ulteriore documentazione, reperita nei propri archivi e relativa alla gestione della Scuola media “Bellesini” di Vezzano: essa consiste negli elenchi dei mandati pagati negli esercizi 1997 – 2000, nelle liste dei mandati pagati nel periodo 1° gennaio 1997 – 31 dicembre 2000, e nelle liste delle riversali incassate nei periodi 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2000, ed è accompagnata dalla precisazione che gli atti andrebbero ad integrare compiutamente gli estratti del c/c 5886 809, che non sarebbe stato possibile reperire nella forma completa. Con memoria depositata il 29 gennaio seguente la stessa banca ha ribadito quanto già dedotto con i precedenti scritti difensivi, richiamando in particolare quanto esposto circa la esclusione della colpa dell’istituto cassiere in considerazione della concorde volontà espressa da presidi e segretario di procedere ai pagamenti nelle forme indicate nei singoli mandati, ed ha contestato la quantificazione del danno, che sarebbe stata eseguita sulla scorta di documenti non originali; gli importi richiesti dall’attore non sarebbero poi neppure in parte ed in via sussidiaria ripetibili alla UNICREDIT, sia perché di competenza di altro cassiere, sia perché regolarmente quietanzati dai relativi beneficiari, sia perché attinenti a riversali mai affluite alla banca. Pertanto, l’Istituto di credito ha insistito nelle istanze istruttorie già formulate, in particolare per l’esperimento di perizia tecnico contabile per accertare la reale entità delle somme distratte dal CRISTINA, chiedendo a tal fine il raffronto tra la documentazione ricostruita dagli ispettori della Sovrintendenza Scolastica presso le scuole danneggiate e tutta quella depositata.

Con separate memorie depositate il 29 gennaio successivo i tre presidi hanno sottolineato come la stessa Sovrintendenza Scolastica di Trento abbia ammesso di avere tralasciato l’attività, peraltro di propria esclusiva competenza, di controllo successivo dei conti consuntivi delle scuole, e comunque dei rispettivi documenti contabili. La documentazione stessa poi non sarebbe stata trovata presso gli istituti scolastici, ma è stata regolarmente reperita agli atti della Sovrintendenza, con il conseguente discarico di responsabilità dei capi d’Istituto, che avrebbero agito in perfetta buona fede nella certezza dell’approvazione dell’organo sovraordinato. Ribadendo quindi che le falsificazioni grossolane effettuate dal segretario e riguardanti gli atti contabili avrebbero potuto essere agevolmente rilevate in sede di controllo, con la conseguente responsabilità della Sovrintendenza Scolastica per la relativa omissione, i presidi hanno osservato che la documentazione, comunque lacunosa e dimostrativa delle rispettive inadempienze, depositata dalle banche in ottemperanza della ordinanza collegiale del 19 giugno 2003, convergerebbe nel dimostrare come il danno erariale verificatosi a carico degli istituti scolastici sia di importo inferiore a quello quantificato dall’attore, questione che verrebbe comunque incontestabilmente accertata in seguito ad esperimento di apposita consulenza contabile, per la quale hanno insistito.

Alla udienza del 19 febbraio 2004 il Procuratore Regionale ha chiesto un breve rinvio per verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se esistano i presupposti per integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio di altri eventuali responsabili. Il giudizio è stato dunque rinviato per la prosecuzione alla data odierna.

Alla odierna udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoria, specificando di non ravvisare nella fattispecie la sussistenza di elementi idonei alla integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del Sovrintendente Scolastico di Trento.

Con detta memoria il Requirente ha ulteriormente precisato che l’osservanza puntuale, da parte dei convenuti in via sussidiaria, delle disposizioni che vietano il maneggio di danaro da parte del segretario e che per i pagamenti individuano modalità ben specificate avrebbe, da sola, evitato il contenzioso relativo all’indebita appropriazione di denaro pubblico; inoltre, le disposizioni sul rendiconto generale finalizzate ad una maggiore efficacia del controllo gestionale sono state introdotte con il D.P.G.R. 19 luglio 2000, n. 18-36/Leg., ovvero successivamente allo svolgersi dei fatti per cui è giudizio, e tale circostanza, valutabile congiuntamente all’ulteriore fattore costituito dagli inevitabili disguidi conseguenti al passaggio di competenze dal Provveditorato agli Studi alla Provincia Autonoma di Trento, attenuerebbe la responsabilità del Sovrintendente Scolastico al di sotto della soglia di colpa grave, elemento altresì individuabile nel comportamento di presidi ed Istituti bancari, che in modo diretto ed immediato dovevano controllare l’operato del CRISTINA.

L’avv. ZANCANELLA per i tre presidi ha altresì obiettato che la Sovrintendenza Scolastica, i cui ispettori hanno rilevato la mancanza di documentazione contabile agli atti degli uffici amministrativi delle scuole danneggiate, nonchè la omissione dei dovuti controlli sulla gestione amministrativa da parte dei presidi, ha depositato in esecuzione della ordinanza istruttoria i medesimi documenti a suo tempo ad essa trasmessi dalle scuole, atti dai quali avrebbe comunque dovuto comprendere, se li avesse debitamente controllati, quanto stava accadendo. Nel rimettersi alle memorie depositate, la difesa del capi d’istituto ha sottolineato come l’assenza in giudizio del rag. CRISTINA, sulla cui attività truffaldina non sussisterebbero dubbi, renda più difficoltosa la difesa dei convenuti in via sussidiaria. Citando quindi fonti dottrinarie secondo le quali la fase della liquidazione della spesa, in cui sarebbe avvenuta l’attività di manomissione dei documenti, è di competenza esclusiva del segretario, l’avv. ZANCANELLA ha chiesto l’assoluzione dei propri assistiti, ed in subordine che il Collegio voglia fare uso del potere riduttivo dell’addebito, precisando quindi, in risposta a specifica domanda, che pur non volendo appesantire ulteriormente il processo in corso, non ritiene superfluo l’esperimento di consulenza tecnica contabile, poiché la quantificazione del danno effettuata dalla Procura Regionale apparirebbe approssimativa, oltre che riferita a spese probabilmente andate a buon fine.

L’avv. PEDINELLI per UNICREDIT banca si è rimesso agli scritti difensivi, sottolineando come i convenuti in via sussidiaria si trovino in posizioni disagevoli, imputabili a comportamenti del segretario in effetti non impediti da un loro puntuale riscontro, ma comunque favoriti anche dall’omesso controllo della Sovrintendenza Scolastica, che avrebbe invece potuto arrestare l’attività fraudolenta del CRISTINA, in fase iniziale ancora contenuta, ed in seguito amplificatasi nella sicurezza dell’impunità. Nel ribadire che in alcuni casi vi sarebbe la certezza che le somme distratte sono invece state distribuite agli effettivi destinatari, il difensore di UNICREDIT ha dichiarato che la responsabilità in via sussidiaria, ripartibile tra i soggetti convenuti, deve essere estesa alla Sovrintendenza Scolastica per il relativo comportamento omissivo, ed a richiesta del Collegio ha sostenuto di non ritenere superfluo l’esperimento di consulenza tecnica contabile per la precisa quantificazione del danno, pur rimettendosi sul punto alle decisioni di questa Corte.

L’avv. VALENTINI per la Cassa Rurale della Valle dei Laghi, sottolineando la posizione marginale della propria assistita nel presente giudizio, ha richiamato i contenuti delle note difensive in data 10 maggio 2002 depositate dal Presidente dell’istituto di credito presso la Procura Regionale, riaffermando che “i mandati risultavano regolari, il servizio era di cassa e non di tesoreria, gli importi erano modesti, non si era verificata uscita di denaro superiore a quella delle gestioni precedenti”; pertanto, rimarcando a propria volta come i conteggi del danno erariale risultino imprecisi, la difesa della Cassa Rurale ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

In sede di replica, il Procuratore Regionale ha rappresentato lo stato dei fatti, specificando come siano stati acquisiti agli atti del giudizio ulteriori documenti, e come ora venga chiesta dalle parti consulenza tecnica senza troppa convinzione. Se il convenuto principale è quindi il CRISTINA, probabilmente insolvente, il reale nucleo della questione si può identificare oggi nell’individuazione delle responsabilità sussidiarie, imputabili all’omissione dei dovuti controlli, che dovevano essere effettuati in linea orizzontale dagli Istituti Cassieri, ed in linea verticale da presidi e Sovrintendenza: anche quest’ultima sarebbe dunque responsabile, ma non a titolo di colpa grave, posto che il controllo sull’operato del segretario spettava in via prioritaria ai presidi, evidentemente non sufficientemente formati sotto il profilo contabile ed amministrativo, ma che hanno omesso di verificare gli estratti conto e la gestione del denaro contante, esponendosi così alle conseguenze dell’attività truffaldina del segretario.

Le banche inoltre hanno disatteso il Regolamento di contabilità, pur sapendo che non dovevano versare direttamente somme al segretario in luogo degli effettivi beneficiari dei pagamenti, e che la prassi contraria richiesta dai presidi era inaccettabile. Confermando quindi le richieste di cui in citazione, il Procuratore Regionale ha tuttavia dichiarato che l’unico punto della vicenda che potrebbe sollevare perplessità è effettivamente ravvisabile nella quantificazione del danno, motivo per cui, pur rimettendosi alle valutazioni di competenza, ha prospettato al Collegio le distinte alternative dell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito ovvero dell’esperimento di consulenza tecnica di ufficio.

L’avv. PEDINELLI in sede di replica ha quindi dichiarato di non insistere nella richiesta di CTU, ed altrettanto ha affermato l’avv. ZANCANELLA: quest’ultima ha inoltre ribadito che secondo il preesistente ordinamento i presidi non avevano attribuzioni di responsabilità nella fase di gestione della spesa, nella quale si è verificato di fatto il danno erariale; l’avv. VALENTINI, dal canto suo, ha ricordato come i mandati pagati dalla sua assistita risultassero regolari in sede di successivo riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Sezione è chiamata a decidere se il comportamento tenuto dai convenuti sia contrastante con i canoni di fedeltà, diligenza, legalità, rettitudine et similia - che debbono contraddistinguere l’attività dei pubblici dipendenti - nonché, avuto riguardo agli Istituti Tesorieri, con quelli di correttezza, trasparenza e buon andamento; se, di conseguenza, i convenuti stessi in via principale ed in via sussidiaria debbano rispondere del danno causato all’Erario, come sostiene il Procuratore Regionale,  oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

A - Al riguardo occorre, preliminarmente, specificare che il danno subìto dalle Scuole Medie di Cavedine e di Vezzano (periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 agosto 2000 ) - del quale il Requirente chiede la rifusione ai convenuti - è circoscritto esclusivamente :

1) per le entrate, ad: introiti inseriti in contabilità ma non affluiti sul c/c bancario - voci contrassegnate dalla lettera A) in atto di citazione e dal codice 1) nella relazione ispettiva - per un totale di lire 6.448.922;

2) per le spese, a: 1) pagamenti inammissibili ovvero mandati intestati a beneficiari con quietanza del segretario sig. Nicolò CRISTINA per spese non ammesse, inverosimili o non documentate, a loro volta distinte con il codice 1) sia in relazione ispettiva che in atto di citazione; 2) pagamenti diretti al segretario, in favore di se stesso, ovvero riscossioni del segretario, per conto di vari beneficiari non identificati, senza giustificativi di spesa e/o senza adempimenti fiscali; tali spese sono contraddistinte dal codice 2) sia nell’atto introduttivo del presente giudizio che nella relazione ispettiva.

Nell’ambito di dette spese: i pagamenti inammissibili incassati dal CRISTINA - nei quali egli figurava, per lo più, destinatario diretto - oppure i pagamenti da questi effettuati a se stesso, senza giustificativi di spesa e/o senza adempimenti fiscali, ammontano a lire 47.597.262; i mandati intestati al segretario per successiva distribuzione ai docenti (a fronte dei quali mancano elenchi nominativi, tabelle di liquidazione, quantificazione delle ritenute ed oneri da versare e relativi versamenti, firme per ricevuta) ammontano ad un totale di lire 138.595.278; infine, nei soli anni 1999 – 2000, i mandati intestati al segretario, per la successiva distribuzione agli alunni, a corredo dei quali mancano elenchi nominativi, quantificazione degli importi da versare, firme per ricevuta, ammontano a lire 35.866.360: nel complesso, lire 222.058.900.

Dalla relazione ispettiva circa le irregolarità rilevate presso le Scuole Medie di Cavedine e di Vezzano - dalle cui risultanze il Procuratore Regionale ha mutuato gli elementi per promuovere il presente giudizio - si evidenzia come gli ispettori del Nucleo di Controllo della Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento abbiano conteggiato esclusivamente le somme attinenti alle descritte fattispecie, per un importo complessivo di lire 228.507.822= per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 2000, accertandone l’avvenuto impossessamento da parte del segretario. Tale conteggio, desumibile dagli atti e dall’analisi della dinamica della gestione finanziaria nel corso degli esercizi in questione, è confermato dalla confessione resa dal convenuto ed ulteriormente avallato dalla sentenza n. 389/02, in data 25 settembre 2002, con la quale il G.U.P. di Trento ha applicato ex art. 444 c. p. p. al medesimo sig. Nicolò CRISTINA (imputato del delitto p.e p. dagli artt. 81, cpv. e 314 c. p.), la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, per essersi appropriato, negli anni 1997/2000, delle stesse somme elencate nell’atto introduttivo del giudizio: non è superfluo ricordare, a quest’ultimo proposito, che il giudice contabile, pur se non vincolato dalla sentenza c. d. “di patteggiamento”, può tuttavia valutare autonomamente gli elementi sui quali il giudicato penale si è formato e tenerne conto ai fini probatori.

E’ necessario, al riguardo, far presente che gli Ispettori del Nucleo di controllo - nella difficoltosa opera di ricostruzione della gestione amministrativa degli istituti scolastici stessi, negli anni in questione - non hanno “proposto a rimborso” le ulteriori somme (per un maggiore importo complessivo di lire 523.538.282=) attinenti a titoli di entrata e di spesa che presentavano una miriade di irregolarità contabili e che sono stati contrassegnati nella relazione ispettiva dai codici da 2 a 6, per l’entrata, e dal 3 all’8, per la spesa: gli ispettori hanno, infatti, ritenuto che le entrate e le spese cui si riferiscono questi ultimi titoli, sia pure irregolari - e che, per inciso, costituiscono la quasi totalità di quelli emessi dalle scuole danneggiate nel periodo considerato - possano essere andati a buon fine sia per la loro stessa natura, che non avrebbe agevolmente consentito la sottrazione delle somme da parte del segretario, sia per la mancanza di proteste da parte dei  destinatari. Il tutto, benché, generalmente, non sia stata reperita agli atti delle scuole innanzi citate la documentazione giustificativa a supporto delle entrate e spese effettuate (codice 2 entrate e codice 3 spese) o vi siano errori di imputazione nel bilancio (codice 3 entrate e codici 4 e 5 spese) e nonostante, in molti casi, l’emissione di titoli si sia dimostrata palesemente strumentale ad operazioni interne finalizzate dal segretario alla appropriazione indebita dei fondi scolastici (codici 4, 5 e 6 entrate nonché 6, 7 e 8 spese) quali, ad esempio, i frequenti storni da alcuni capitoli di bilancio per incrementare quelli destinati ai prelevamenti diretti ed alle partite di giro.

Le somme alle quali si riferisce l’atto di citazione sono state, dunque, così suddivise per anno solare, in ragione dei periodi di servizio del CRISTINA:

1) 1° gennaio 1997 – 31 dicembre 1997 = lire 13.564.692;

2) 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1998 = lire  68.121.015;

3) 1° gennaio 1999 – 31 dicembre 1999 = lire  94.133.425;

4) 1° gennaio 2000 – 31 agosto 2000 = lire  52.688.690=.

In totale, l’importo che il predetto sig. CRISTINA è chiamato a rifondere ammonta a lire  228.507.822= equivalenti ad euro 118.014,44=.

In particolare, secondo la quantificazione effettuata dalla Procura Regionale, i danni subiti dalla scuola media Madruzzo” di Cavedine ammonterebbero, a lire 3.021.340 (euro 1560,39) mentre la scuola media “Bellesini” di Vezzano avrebbe subito un depauperamento pari a lire 225.486.482 (Euro 116.454,05).

A rispondere del danno sopra indicato, i tre presidi sono stati chiamati in via sussidiaria, in ragione del periodo di rispettiva reggenza ed in misura del 50%, nel seguente modo:

a) 1° gennaio 1997 – 31 agosto 1998: dott. Alberto TRENTI = lire 54.604.872 (euro 28.201,06);

b) 1° settembre 1998 – 31 agosto 1999: dott. Alberto CASELLA = lire  85.276.315 (euro 44.041,54);

c) 1° settembre 1999 – 31 agosto 2000: dott. Bruno PIFFER = lire  88.626.635 (euro 45.771,44).

Gli Istituti di credito cassieri sono stati, a loro volta, chiamati a rispondere in via sussidiaria, in concorso con i presidi, in ragione del periodo di servizio ed in misura del 50%, nel seguente modo:

·         Cassa Rurale della Valle dei Laghi = lire 3.021.340 (euro 1.560,39);

·         Caritro s.p.a. = lire 225.486.482 (euro 116.454,05).

Tutto ciò premesso, questo Collegio - ai fini della esatta determinazione del danno -  dà atto di aver esaminato  i documenti allegati dalla Procura Regionale, raffrontandoli anche con quelli acquisiti mediante l’ordinanza istruttoria n. 13/2003 del 19 giugno 2003, e di aver trovato conferma delle risultanze riportate nella relazione ispettiva: sono state verificate, in proposito, la sostanziale correttezza e la sufficienza - ai fini del presente giudizio - degli elementi forniti dal Nucleo di controllo della Sovrintendenza Scolastica nonostante si debba provvedere, dietro conforme istanza di UNICREDIT Banca, alla rettifica di alcune voci di danno per meri errori materiali contenuti nella relazione ispettiva. La suddetta verifica rende perciò superfluo l’esperimento della consulenza tecnica contabile, inizialmente chiesta dalle parti, ma sulla quale le stesse hanno in prosieguo ritenuto, per motivi anche attinenti ad economia processuale, di non insistere ulteriormente.

Aggiungasi che l’apparente, erronea imputazione ad un esercizio finanziario precedente di alcuni titoli di spesa ha trovato spiegazione nel raffronto degli stessi con le note di discarico acquisite con la succitata ordinanza istruttoria: si è potuto accertare come alcuni mandati di fine esercizio 1997 – che, da un esame esteriore, parrebbero duplicati o falsificati in quanto totalmente mancanti di timbri e firme – siano, in realtà, riferibili all’esercizio 1998 e, in quanto  tali, pagati dal cassiere e correttamente contabilizzati dagli ispettori nell’anno di pertinenza. La nota della Provincia Autonoma di Trento di accompagnamento ai documenti allegati agli atti del giudizio è, comunque, esplicativa delle apparenti contraddizioni da essi risultanti  laddove dichiara che: “non sono stati trovati diversi originali di riversali e mandati: ove possibile, sono stati sostituiti con copie ricavate dai dischetti di back-up; per la documentazione giustificativa, si è allegato il materiale trovato e valutato idoneo”.

Inoltre, i mandati - il cui computo nelle voci di danno è stato minuziosamente contestato dalla UNICREDIT Banca con memoria integrativa 7 aprile 2003 – sono, a volte, contrassegnati da codici maggiori dei numeri 1 e 2 (es., mandati nn. 133, 134, 136 e 137 del 2000, contrassegnati dai codici 4 e 5, privi delle firme dei presidi) sicché non risultano fra quelli computati nella richiesta di rimborso; in altri casi, non figurano affatto nell’elenco dei titoli irregolari (es., mandato n. 135/2000, comunque, mancante della firma del preside; mandato n. 172/2000); in altri casi ancora, se contrassegnati dai codici 1 e 2, manca la prova che gli allegati versamenti nelle mani dei beneficiari si riferiscano agli stessi (es., mandati nn. 230, 231 e 239 del 1999, corredati da dichiarazioni del segretario di aver provveduto ad incassare le corrispondenti somme) poiché gli importi furono immotivatamente e illegittimamente ritirati dal CRISTINA.

 Le somme indicate dai titoli contrassegnati dai codici 1/entrate nonché 1 e 2/spese, per l’importo totale di lire 228.507.822, sono state quantificate dal P.R. come danno erariale subìto dalle Scuole Medie non per mere irregolarità formali, sia pur gravissime (come la mancata o dubbia sottoscrizione dei presidi) e senz’altro strumentali al disegno criminoso del CRISTINA, bensì a causa del versamento diretto ed incontrollato di danaro contante nelle mani del segretario - con la conseguente, indebita appropriazione da parte di costui - in violazione dei precetti sia convenzionali sia regolamentari diretti ad impedire illecite sottrazioni, nel caso di specie, invece, palesemente perpetrate, come attestato dalla confessione del medesimo.

Per migliore comprensione del danno erariale, ed al fine del raffronto tra le somme sottratte dal segretario e quelle rappresentate nei documenti contabili, ritiene questa Corte che occorra elencare anche i dati estrapolati dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi delle stesse Scuole, trasmessi dalla Sovrintendenza Scolastica di Trento, pur tenendo presente che questi ultimi sono stati parzialmente manipolati dal CRISTINA, come appresso:

1) Scuola media “Madruzzo” di Cavedine:

esercizio 1997: previsione iniziale L. 48.909.303; previsione definitiva L. 60.501.036 - totale spese impegnate e pagate L. 46.081.816;

2) Scuola media “Bellesini” di Vezzano:

esercizio 1997: previsione iniziale L. 60.462.503; previsione definitiva L. 147.318.218 - totale spese impegnate e pagate L. 116.850.344;

esercizio 1998: previsione iniziale L. 142.849.760; previsione definitiva L. 218.323.645 - totale spese impegnate e pagate L. 234.069.257;

esercizio 1999: previsione iniziale L. 115.421.494; previsione definitiva L. 166.153.919 - totale spese impegnate e pagate L. 225.132.848;

esercizio 2000: previsione iniziale L. 81.194.749. Con nota depositata il 15 luglio 2003, la Sovrintendenza Scolastica di Trento ha comunicato che il conto consuntivo relativo all’esercizio 2000 non è mai stato predisposto dalla Scuola stessa a causa dell’impossibilità di disporre dei documenti contabili di riferimento.

Va, da ultimo, precisato come sia stato effettivamente commesso un errore materiale nel conteggio dei danni subiti da ciascun Istituto scolastico - agevolmente verificabile dal raffronto tra gli elenchi delle irregolarità riscontrate ed il riepilogo figurante a pag. 50 della minuziosa relazione ispettiva - ovvero come la somma complessiva di lire 3.725.067, riferibile a quattro mandati (rispettivamente nn. L/1, L/2, 48 e 116) proposti a rimborso, in quanto attinenti a pagamenti di spese inammissibili e relativi alla gestione statale della scuola di Cavedine per l’anno 1997, sia stata erroneamente inclusa nel calcolo dei danni subiti dalla scuola di Vezzano nello stesso anno: il che comporta la necessità della conseguente rettifica, peraltro reclamata da UNICREDIT Banca in contraddittorio con le altre parti del giudizio e da queste ultime non contestata,

Pertanto, gli importi relativi ai danni effettivamente subiti da ciascun Istituto scolastico vanno correttamente riquantificati come appresso indicato:  a) Scuola media “Madruzzo” di Cavedine - Istituto bancario cassiere Cassa Rurale della Valle dei Laghi = lire 6.746.407 (Euro 3.486,23); b) Scuola media “Bellesini” di Vezzano - Istituto bancario cassiere Caritro s.p.a = lire 221.761.415 (Euro 114.530,21).

            In conclusione, il danno di cui i convenuti devono rispondere innanzi a questa Corte - pur se immutato nel suo totale ammontare (lire 228.507.822 = euro 118.014,44) - risulta diversamente ridistribuito solo in capo agli Istituti Cassieri, come innanzi precisato, ai fini dei relativi addebiti nonché responsabilità.

B – Ciò premesso occorre, ora, esaminare le posizioni dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda in esame.

B.1) Il segretario rag. NICOLO’ CRISTINA.

Il raffronto dei documenti contabili allegati dal Procuratore Regionale con quelli acquisiti con ordinanza istruttoria ha evidenziato come il CRISTINA, nel corso degli anni e fino allo scoprimento dei fatti, ebbe tutto il tempo per applicare e raffinare (impunemente) le tecniche fraudolente che hanno causato il grave danno per cui è giudizio, appropriandosi sia di danaro contante raccolto tra gli allievi sia delle risorse finanziarie, invece, destinate alle spese scolastiche: il tutto, mediante artifizi contabili che gli consentivano di prelevare, indisturbato, svariate somme dai capitoli di bilancio più agevolmente gestibili, incrementati ad arte ed a scapito di altri nel corso dell’esercizio finanziario di pertinenza. Il che induce a credere che, negli anni considerati, la gestione amministrativo-contabile delle scuole sia stata, progressivamente, finalizzata alle necessità private del segretario fino ad esserne, quasi totalmente, assoggettata. Dall’analisi della gestione, per così dire “parassitaria”, ingegnosamente posta in essere e protratta dal convenuto si è, infatti, potuto constatare come costui abbia finalizzato una sorprendente quantità di operazioni contabili ai propri scopi criminosi senza, ovviamente, mai renderne conto agli organi collegiali: ad esempio, quelle operate su capitoli destinati alle spese dirette dei presidi a norma dell’art. 31 D.P.G.P. 10 aprile 1992, n. 3 – 56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento) oppure emettendo mandati a sé intestati, apparentemente a titolo di “anticipazioni per spese minute al segretario” su capitoli relativi a partite di giro, trasgredendo sistematicamente le prescrizioni dell’art. 32 dello stesso Regolamento che ne disciplina il fondo e ne specifica l’obbligo di rendiconto, con cadenza quanto meno trimestrale, alla Giunta esecutiva dell’Istituto. Il tutto, ovviamente, disattendendo le deliberazioni del Consiglio di Istituto - acquisite dalla Sovrintendenza Scolastica - che, a norma dell’art. 1 Reg. Cont., autorizzavano i relativi limiti e le misure per importi assai modesti (in media, meno di 16 milioni annui distribuiti sui capitoli 210 e 230 per quanto riguarda le spese dirette dei presidi e lire 200.000 annue per le minute spese del segretario).

Con assoluta e incontrastata disinvoltura, mediante “giri conto” e “storni” da diversi capitoli di bilancio trasferiti ai capitoli destinati alle “partite di giro”, il CRISTINA effettuava inoltre prelevamenti di danaro contante - di anno in anno gradualmente più ingenti - che imputava, fittiziamente, alle necessità scolastiche senza renderne conto agli organi collegiali: di esercizio in esercizio veniva, pertanto, incrementato il numero dei titoli emessi creando ad arte confusione nella gestione contabile e, in maniera pacificamente indisturbata, si verificava la sottrazione e l’impossessamento da parte del medesimo di sempre più rilevanti somme accreditate alle Scuole tanto da rendere, progressivamente e sostanzialmente, i bilanci simili a depositi per così dire “vincolati” alle proprie, private necessità cui  attingere come un (facoltoso) correntista dal suo conto.

Non essendo, però, le risorse scolastiche illimitate, il succitato segretario ha avuto anche l’accortezza di posticipare molti pagamenti oberando le scuole di futuri debiti. Per mascherare il proprio subdolo operato e ritardarne l’inevitabile scoperta, il ragioniere ha pure falsificato i giornali di cassa ed occultato quasi tutta la documentazione contabile scolastica - della cui conservazione e tenuta era, specificamente, incaricato (a norma dell’art. 5, secondo comma, lett. c Reg. Cont. ) - tanto da costringere gli ispettori del Nucleo di Controllo ad un paziente e faticoso lavoro di ricostruzione anche mediante copie dei titoli, in mancanza degli originali. Ciò ha indotto gli altri convenuti, come dianzi precisato, a sollevare eccezioni sulla veridicità dei titoli stessi: eccezione superata dal riscontro avvenuto a mezzo del controllo incrociato con la documentazione acquisita presso le banche in esecuzione dell’ ordinanza istruttoria di questa Corte n. 13/2003.

Dalla documentazione trasmessa dalla Sovrintendenza Scolastica - in ottemperanza all’ordinanza istruttoria - si desume come delibere, che avrebbero dovuto obbligatoriamente essere inviate alla stessa Sovrintendenza per l’approvazione, a norma dell’art. 49 Reg. Cont. (ad es., alcune di variazione), non trovino puntuale riscontro nella documentazione allegata ai bilanci e nei dati indicati nei conti consuntivi e come il segretario abbia potuto falsare le risultanze di questi ultimi eseguendo operazioni finalizzate a scopi personali (ad  es.: le errate imputazioni di entrate e spese ai vari capitoli di bilancio, i già citati storni contabili, la confusione tra competenze e residui, le registrazioni omesse o falsificate, ecc.).

In particolare, la situazione nella quale l’Istituto comprensivo di Vezzano versava nei primi giorni del settembre 2000, quando la dirigente scolastica dott.ssa Rosanna ANTONIOL ravvisç la necessità di chiedere una ispezione urgente, è raffigurata dalla descrizione preliminare alla stessa richiesta di sopralluogo inoltrata il 5 settembre 2000 al Sovrintendente Scolastico, al Nucleo di Controllo ed all’Assessore all’Istruzione, della quale giova riportare alcuni brani: “A seguito di precise richieste di spiegazione sui dati forniti è emerso che la maggioranza delle spese effettuate non risulta suffragata dalle corrispondenti delibere del Consiglio d’Istituto (…)”; “il sig. CRISTINA ha risposto (…) che presso la scuola media non erano mai state indette riunioni di giunta”; “Al Commissario ed alla sottoscritta sono state esibite una serie di fatture, alcune delle quali di vecchia data, non ancora saldate. A copertura di esse (…..) uffici non precisati della P.A.T. avrebbero assicurato l’erogazione di un contributo straordinario”; “(…)non risulta disponibile alcun importo finalizzato e destinato agli obblighi derivanti dalla legge 626 per le due scuole di Vezzano e di Cavedine”; “È emerso che la stessa (scuola media di Vezzano) è totalmente sprovvista di materiali di consumo di qualsiasi genere. L’ufficio e la Scuola non dispongono nemmeno di una risma di carta”; “Gli insegnanti…hanno lamentato che le loro richieste di materiali non hanno mai avuto riscontri significativi in termini di acquisti effettuati. Da due anni gli insegnanti non ricevono i materiali richiesti (…)”; “La sottoscritta (….) ha potuto rilevare un clima di generale sfiducia, rassegnazione ed impotenza nei confronti dell’operato del sig. CRISTINA e raccogliere segnalazioni di scorrettezze di comportamento e prevaricazioni contabili (…)”.

A corollario di detta, desolante situazione, la dirigente scolastica segnalava, oltre alla carenza delle scritture inventariali per la gestione del patrimonio,  la mancata ordinazione dei libri in adozione nell’anno scolastico nei termini imposti dall’ordinamento: circostanza in grado, addirittura, di paralizzare la funzionalità della scuola.

Il giorno seguente, ovvero il 6 settembre 2000, il CRISTINA, presumibilmente vistosi scoperto, rendeva una confessione alla Sovrintendenza Scolastica riuscendo, così, anche a lucrare i benefici di legge in sede penale - ossia la concessione delle attenuanti generiche “per la incensuratezza dell’imputato e per la sua spontanea autodenuncia” - con la conseguente riduzione della pena/base a seguito della condanna col beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di peculato continuato delle somme di cui gli viene oggi chiesta la rifusione:  in quella sede, peraltro, il CRISTINA non si preoccupava di contestare l’ entità degli importi quantificati dall’accusa in base ad un calcolo che deve, perciò, ritenersi congruo se non, addirittura, inferiore al reale.

Le sottrazioni e gli artifizi del segretario emergono con macroscopica evidenza dagli atti e rendono per nulla credibile e/o sincero il pentimento manifestato in occasione di una confessione indotta solo dalla scoperta dei fatti che, diversamente, avrebbero potuto ancora protrarsi nel tempo: fermi rimanendo tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (danno, nesso di causalità e rapporto di pubblico servizio), questo Collegio qualifica doloso l’elemento soggettivo del convenuto, non potendo sfuggire la piena e cosciente volontà di costui di porre in essere comportamenti contrari agli elementari doveri di fedeltà, diligenza nonché rispetto e puntuale applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Dolo confermato non solo dalle “dinamiche” ex se emergenti dalla documentazione contabile agli atti ma anche dalla condanna, sia pure a seguito di patteggiamento, da parte del G.U.P. di Trento e, non da ultimo, dalla confessione resa il 6 settembre 2000.

Pertanto, in accoglimento della richiesta del Procuratore Regionale, accertata la responsabilità principale del rag. Nicolò CRISTINA a titolo di dolo per i fatti per cui è giudizio, questo Collegio lo condanna a rifondere all’erario la somma di L. 228.507.822 (equivalenti ad euro 118.014,44) oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali - dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo - e alle spese di giudizio.

Data la intensità dell’elemento soggettivo nella causazione dell’evento, il Collegio ritiene di non fare uso, nella specie, del potere riduttivo dell’addebito conferitogli dagli artt. 52, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 83, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.

B.2) -  Giova soffermarsi sugli altri soggetti chiamati a rispondere del danno causato dal rag. CRISTINA - ossia i presidi dott. ALBERTO TRENTI, dott. ALBERTO CASELLA e dott. BRUNO PIFFER - considerando che le contestazioni loro mosse dal Procuratore Regionale sono a titolo di colpa grave (e non di dolo) e, pertanto, - in conformità con quanto ritenuto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze nn. 29/A del 25 febbraio 1997 e 4/99/QM del 19 gennaio 1999 - sono chiamati a rispondere del danno solo in termini di sussidiarietà, rispetto alla condanna principale del segretario, nonché in concorso tra loro.

Data la sostanziale analogia delle posizioni dei suddetti tre convenuti, in ordine ai fatti in esame, che trova simmetrico riscontro nella identità degli argomenti difensivi, le relative situazioni verranno di conseguenza unitariamente esaminate.

E’ da premettere che ai capi di Istituto scolastico, come ad ogni figura di vertice nell’ambito della (propria) organizzazione, l’ordinamento fa innanzitutto carico di una generica incombenza di direzione e di vigilanza delle strutture cui sono preposti: in linea generale, l’art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 prescrive, con disposizioni riprese pedissequamente dall’art. 396 del D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297, che: “Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo”.

Nel caso specifico bisogna, più correttamente, fare riferimento al succitato Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento il cui art. 44, co. 2 dispone che la responsabilità della gestione finanziaria é imputata in solido alle persone autorizzate a firmare gli atti contabili relativi alla attività gestionale.

In base allo stesso Regolamento, il segretario, titolare di competenze proprie a norma del precedente art. 5 - tra le quali figurano quelle di firmare “unitamente al direttore didattico o al preside, gli ordini di incasso o di pagamento (reversali e mandati)” -  “risponde dei servizi amministrativi secondo le direttive generali del direttore didattico o preside”. Da ciò consegue che, da un lato, la responsabilità della gestione finanziaria ricade sui soggetti istituzionalmente preposti alla firma dei documenti contabili, in quanto ad hoc autorizzati (nel caso in esame identificabili, oltre che con il responsabile dei servizi di segreteria, con i presidi); dall’altro, che esiste, in capo ai presidi, in coerenza con le attribuzioni tipiche dell’assetto amministrativo, un potere/dovere di direzione e di vigilanza sull’operato del segretario scolastico - anche per gli adempimenti amministrativo/contabili di stretta competenza di quest’ultimo - pur quando detti adempimenti non richiedano, per la loro minore importanza ai fini gestionali, l’obbligo della firma congiunta: al preside, infatti, “è riservata una posizione centrale di direzione vigilanza e raccordo tra tutte le componenti chiamate a realizzare la gestione della scuola. Proprio perché elemento di coordinamento delle esigenze didattiche e amministrativo – contabili, il preside non può occuparsi dell’adempimento materiale delle operazioni di segreteria anche se egli non può disinteressarsi del funzionamento della segreteria, come di ogni reparto dell’istituzione a lui affidata” (Corte dei conti, Sez. II, 18 novembre 1993, n. 283).

Dall’esame degli atti, oltre a rilevare svariate e reiterate violazioni delle disposizioni dettate dal regolamento di contabilità, si desume come tale adempimento non sia stato esercitato o sia stato, comunque, male esercitato ed è alquanto difficile ritenere che i presidi non siano stati in grado di accorgersi, per tempo, della situazione in cui versavano le scuole da loro dirette. E’, quindi, evidente che essi hanno omesso di effettuare i più elementari ed ovvi controlli sulla gestione contabile - con particolare riferimento agli atti che erano istituzionalmente preposti a sottoscrivere (quali i titoli di entrata e di spesa, i bilanci e i consuntivi) - trascurando la verifica degli estratti conto e, ancor peggio, discaricando ovvero non chiedendosi perché gli istituti di credito cassieri non venissero chiamati a discaricare, con il conseguente propagarsi delle appropriazioni illecite del denaro pubblico da parte del CRISTINA, agevolato ed incoraggiato nel proprio agire dalla assoluta mancanza di controlli, accertamenti, richieste di chiarimenti e “ostacoli” di qualsiasi genere.

Detto altrimenti, le omissioni e le trascuratezze dei convenuti presdidi hanno consentito liberamente al segretario: il prelievo - mediante anticipazioni a proprio favore - di somme contanti ben oltre i limiti consentiti dal Consiglio di Istituto; la sottrazione di somme apparentemente destinate a spese comunque non autorizzate, non documentate e non ammesse; la appropriazione di altre somme raccolte direttamente tra gli allievi; il prelevamento, per fini personali, di danaro liquido fittiziamente destinato ad insegnanti ed alunni. A tale ultimo proposito se, da un lato, è da censurare l’illegittimità della prassi, avallata dai presidi, di effettuare “collette” tra gli alunni - come praticava il segretario il quale raccoglieva danaro contante in violazione dei precetti di cui all’art. 35 Reg. Cont., che ne impone l’effettuazione a mezzo del servizio dei conti correnti postali ovvero il versamento diretto al cassiere - dall’altro, si deve sottolineare la madornale irrazionalità di una consuetudine invalsa e suffragata dal consenso tacito, o addirittura espresso, dei presidi, che ha determinato il travaso diretto, nelle mani del CRISTINA, di somme riservate a terzi, nonostante mancasse qualsiasi formale autorizzazione da parte degli effettivi titolari dei diritti patrimoniali indicati nei titoli.

E’ superfluo precisare che le ragioni dei terzi - ai quali detti prelievi erano destinati - non potevano essere che fittizie: diversamente, il loro occultamento (data l’ingente quantità di danaro sottratto) avrebbe provocato certa e comprensibile reazione da parte dei diretti interessati.

Nel bailamme creato ad arte, e non poi tanto occulto - come sostiene la difesa dei tre capi di Istituto - se altri colleghi di questi ultimi sono pur stati in grado di rilevarlo tempestivamente, è singolare che essi presidi non si siano mai preoccupati di accertare i motivi per i quali la gestione della scuola era sempre più stentata e finanziariamente impedita mentre, al contrario, crescevano sia il volume dei titoli emessi sia l’entità delle somme a consuntivo.

Non si contesta che - secondo il previgente, come anche in base all’attuale, ordinamento, nell’ambito statale (e in quello provinciale) - la competenza alla redazione materiale della documentazione contabile spetti al segretario scolastico: senonché tale documentazione, soprattutto quando comporta variazioni finanziarie, per spiegare i propri effetti deve essere sottoscritta dal capo dell’Istituto, così come quella a riscontro (nella specie, le note di discarico) da trasmettere obbligatoriamente alla scuola, a cura del cassiere, a norma sia del regolamento di contabilità sia delle convenzioni di cassa; il tutto, nell’ambito della direzione e della vigilanza che il preside deve esercitare in via prioritaria sulle strutture amministrative dell’Istituto scolastico di appartenenza.

La mancanza o l’eventuale falsificazione delle firme sui documenti contabili - peraltro, non rilevata dal giudice penale in occasione della condanna del rag. CRISTINA - non esime, pertanto, i presidi dalle censure di colpa grave riferibili alla pretermissione dei propri doveri istituzionali: in particolare, la vigilanza sull’attività delle strutture sotto ordinate che, se correttamente esercitata, avrebbe evitato tali abusi. Di conseguenza, non assumono rilevanza alcuna né sono condivisibili le giustificazioni che il caos artificiosamente creato dal segretario rendeva impossibile effettuare i controlli posto che, qualora detti controlli fossero stati anche solo saltuariamente effettuati, la malagestione sarebbe stata evitata o arrestata sul nascere; infatti “lo stato confusionario, in cui versa l'istituto, non può essere addotto come causa esimente della responsabilità contabile del capo di istituto, essendo compito del preside vigilare sulla regolarità nella attività gestoria” (Corte dei conti, Sez. I, 14 febbraio 1986 n. 94).

Anche l’attività inerente alla convocazione sia dei Consigli d’Istituto sia delle Giunte scolastiche - la cui omissione è stata contestata dagli ispettori ai presidi, sulla base della constatata mancanza dei relativi verbali agli atti della scuola, e dai capi d’istituto, invece, fermamente respinta facendo leva sulla documentazione trasmessa dalla Sovrintendenza scolastica in esecuzione della ordinanza istruttoria n. 13/2003 - è irrilevante, ai fini della attribuzione di responsabilità, posto che gli organi collegiali non avrebbero mai potuto legalmente autorizzare il CRISTINA ad eseguire riscossioni e prelevamenti diretti di denaro contante oltre i limiti consentiti dall’ordinamento: limiti al di là dei quali il maneggio è tassativamente vietato da precise disposizioni - dettate, appunto, dalla necessità di evitare episodi, come quelli in esame - mentre, nella fattispecie, è stato, quando non espressamente autorizzato, quanto meno consentito dai presidi stessi. Parallelamente, le omissioni imputabili alla Sovrintendenza Scolastica non sono tali da esonerare i presidi dalle rispettive responsabilità, poiché il pur doveroso controllo dell’organo sovraordinato non può esentarli dall’obbligo primario di assolvere i propri doveri istituzionali.

E’ opportuno, comunque, ricordare ancora una volta che il volume finanziario delle irregolarità riscontrate dall’ispezione - nel solo esame degli altri titoli di entrata e spesa non “proposti a rimborso” - supera il mezzo miliardo di vecchie lire (per la precisione, lire 523.538.282): é, quindi, evidente che l’approssimativa gestione delle scuole ha causato a queste ultime, oltre ad un gravissimo danno finanziario, un notevole disservizio costellato da illegalità, inefficienza, inefficacia ed antieconomicità della attività della pubblica amministrazione “tenuto conto che tali canoni di buona gestione sono elevati a principi fondamentali cui deve uniformarsi l'azione e l'attività amministrativa della legislazione intervenuta a partire dal 1990 (leggi  nn. 142 del 1990 e 241 del 1990; d.lg. n. 29 del 1993; l. n. 20 del 1994; d.lg. n. 77 del 1995; l. n. 59 del 1997; l. n. 127 del 1997)” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giurisd. Reg. Umbria, 31 luglio 2000, n. 424): elementi, tutti, facilmente rilevati sia dalla dirigente dott.ssa ANTONIOL che dagli ispettori del Nucleo di controllo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa stessa Corte dei conti, in casi analoghi: “Il preside di un istituto scolastico è direttamente responsabile per il danno derivante da una approssimativa gestione del personale da parte del personale della segreteria, con conseguenti danni erariali per grave difetto di disattenzione, di trascuratezza e di vigilanza dell'attività della predetta segreteria, desumibile sia dal mancato intervento alle riunioni del personale ATA, sia dalla omessa lettura e verifica di verbali delle citate riunioni dai quali emergono notevoli e colpevoli disattenzioni per le regole della buona amministrazione” (Sez. Giurisd. Reg. Umbria, 31 luglio 2000, n. 424); “In ipotesi di irregolare gestione amministrativa e contabile di un istituto scolastico da parte del segretario dello stesso, con conseguente danno erariale, va affermata, unitamente alla responsabilità del predetto funzionario, anche quella del preside per omessa vigilanza e per grave trascuratezza nell'esercizio delle proprie funzioni di capo di istituto” (Corte dei conti Sez. I, 27 luglio 1988 n. 117); “In ipotesi di danno erariale connesso alla perdita (per furto) di somme riscosse per delega e destinate ai membri delle commissioni per gli esami di maturità, va affermata sia la responsabilità del segretario che, quale contabile di fatto, abbia posto in essere un comportamento caratterizzato da un elevato grado di imprudenza … sia quella del preside il quale, avendo sottoscritto il mandato di pagamento delle somme a se’ intestato e con delega a riscuotere al segretario, abbia favorito l'instaurarsi della gestione di fatto da parte del segretario medesimo in deroga alla regola del pagamento delle spettanze ai commissari a mezzo mandato a loro nome riscuotibile presso il tesoriere” (Corte dei conti, Sez. I, 9 marzo 1992, n. 47).

Non si vuole qui sostenere né ipotizzare che, da persone di più disparata formazione culturale, quali i presidi di Scuole medie, si debbano concretamente pretendere tutte le specifiche attitudini manageriali - per le quali sono, comunque, retribuiti - presunte dall’ordinamento; non si può ignorare, comunque, che, nel caso in esame, i tre capi d’Istituto hanno dimostrato di non avere impegnato, nello svolgimento delle proprie mansioni (che, giova ribadirlo,  comprendono anche funzioni amministrativo/contabili), neppure quella minima diligenza da ciascuno usata nella gestione della propria contabilità privata (ad. es.: la verifica delle risorse disponibili, attraverso l’esame degli estratti del proprio conto corrente, ed il controllo, sia pure saltuario, delle spese).

In ragione di quanto precede, l’elemento soggettivo dei Presidi TRENTI, CASELLA e PIFFER deve essere qualificato gravemente colposo con la conseguente imputazione ai medesimi della responsabilità amministrativa, anche se in via sussidiaria rispetto a quella del rag. CRISTINA: il che consente, nel caso in esame, di ritenere inoperante il principio di solidarietà - enunciato dall’art. 44 del più volte citato Regolamento di contabilità - in favore di quello, più mitigato, della sussidiarietà, avuto riguardo alle indicazioni enunciate dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con sentenza n. 4/99/Q.M. del 9 gennaio 1999: “In base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità amministrativo-contabile, nel caso di concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave è sussidiaria; e, pertanto, in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in primo luogo il debitore principale, e poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato”. L’art. 1, comma 1° quinquies della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (nel testo modificato dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639) ha disposto, infatti, che il principio della solidarietà è applicabile solo per coloro i quali hanno conseguito  illecito arricchimento ovvero hanno agito con dolo.

Quanto alla imputazione specifica delle quote dei danni subiti dalle Scuole dirette dai menzionati tre presidi, avvicendatisi negli anni considerati, giudica la Corte che ciascuno di loro dovrà rispondere della propria gestione - come, peraltro, correttamente indicato dagli ispettori della Sovrintendenza Scolastica - che inizia dal 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto dell’anno successivo: sono, in proposito, da disattendere le eccezioni dei convenuti attinenti alla annualità del bilancio ed agli eventuali impegni assunti dai predecessori, dato che mai, e per nessun motivo, questi ultimi avrebbero potuto legittimare le tipologie di spesa di cui oggi viene chiesta la rifusione. Il tutto, inoltre, sia prescindendo da eventuali problematiche attinenti a difetto o falsità di sottoscrizioni dei presidi - che una verifica da parte dei medesimi, anche solo saltuaria, degli estratti conto e degli altri documenti contabili (tra cui i consuntivi) avrebbe potuto evitare - sia considerando le responsabilità specifiche degli stessi soggetti anche per la sottrazione della documentazione amministrativa da parte del CRISTINA, favorita dall’assoluto difetto di vigilanza.

B.3) – Infine, vanno esaminate le posizioni degli altri convenuti nel presente giudizio – o, comunque, coinvolti nella vicenda - ossia gli Istituti cassieri: CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI S.C.A.R.L., succeduta alla CASSA RURALE di CAVEDINE, ed UNICREDIT BANCA S.P.A., successore di CARITRO S.P.A.

B.3-1) Giova, anzitutto, rammentare che il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche situate nella Provincia Autonoma di Trento è disciplinato dalle disposizioni contenute nel capo IV del più volte menzionato D.P.G.P. 10 aprile 1992, n. 3 – 56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento) come segue:

- l’ art. 33 dispone, innanzitutto, che il servizio stesso sia affidato tramite convenzione che ne regoli le condizioni e le modalità. Il successivo art. 34 prescrive che tutte le entrate siano versate direttamente all’azienda o all’istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente, simmetricamente a quanto disposto dal susseguente art. 36 circa i mandati, con l’eccezione di quelli effettuati con il fondo minute spese;

- l’art. 35, già richiamato, impone l’effettuazione dei versamenti degli alunni a mezzo del servizio dei conti correnti postali ovvero direttamente al cassiere;

 - l’art. 37 dispone che le reversali ed i mandati indichino: a) l’esercizio finanziario al quale si riferiscono; b) il numero d’ordine progressivo; c) il capitolo e l’eventuale articolo di bilancio sul quale sono emessi e se si tratti della gestione di competenza o dei residui (in tal caso, va indicato anche l’anno di provenienza); d) le generalità del debitore o del creditore: nel caso di mandati, occorre anche il codice fiscale ovvero gli estremi delle disposizioni inerenti all’esenzione dall’esposizione di tali dati fiscali nonché le modalità di pagamento come previste dall’art. 60 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, e s.m.; e) la causale dell’incasso o pagamento; f) la somma da incassare o da pagare, in cifre e lettere; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e della eventuale documentazione giustificativa. Sulle reversali e sui mandati deve essere evidenziato il riferimento alla gestione statale o provinciale;

- l’art. 38 stabilisce, tra l’altro, che: la numerazione delle reversali e dei mandati sia effettuata in ordine cronologico; in essi siano vietate correzioni (ammesse solo se convalidate) e raschiature, a pena di annullamento; le firme apposte su originale e copia corrispondano a quelle depositate presso il cassiere;

- l ’art. 39 obbliga di rimettere alle Scuole le reversali ed i mandati estinti, e, almeno mensilmente, un estratto del conto corrente;

- l’art. 42 prevede che al pagamento di emolumenti e competenze accessorie  - al personale direttivo e docente - si provveda con mandati corredati da note nominative in cui, a fianco delle generalità e della qualifica di ciascun percipiente, siano specificate le somme dovute, le ritenute operate e le somme nette da pagare; che i mandati di pagamento siano emessi per l’importo lordo e, contemporaneamente, siano emesse reversali per l’incasso delle ritenute, titoli da presentarsi contemporaneamente all’istituto cassiere, che addebita all’Istituzione scolastica l’importo lordo della retribuzione, accredita l’ammontare delle ritenute pagate e paga ai beneficiari l’importo netto;

- l’art. 53 , infine, specifica che, per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le vigenti normative statale e provinciale in materia amministrativo – contabile, nonché i principi desumibili dalle norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Trento;

- l’art. 60 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, e s.m. (dianzi richiamato) prescrive, tra l’altro, che i mandati di pagamento vengano estinti mediante pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche, ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale del creditore, mediante commutazione in assegno circolare o altro titolo a copertura garantita, mediante assegno postale localizzato a favore del creditore, consegnato o spedito con lettera raccomandata A.R., mediante commutazione in vaglia postale o telegrafico; la quietanza del creditore da annotare sul mandato può essere sostituita dalle prove dell’avvenuto accreditamento o commutazione; per i pagamenti a favore di banche o istituti di credito è consentito l’accreditamento sui conti correnti interbancari.

B.3-2) Le convenzioni di cassa - stipulate, rispettivamente, tra la Scuola media Bellesini di Vezzano e la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto s.p.a. (autorizzata il 20 gennaio 1994) e tra la Scuola media Madruzzo di Cavedine e la Cassa Rurale di Cavedine, (autorizzata il 30 dicembre 1995) - sostanzialmente riprendono le disposizioni dianzi citate e stabiliscono, anzitutto, che “il servizio sarà svolto in conformità alle eventuali istruzioni emanate in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Provincia Autonoma di Trento ed ai patti stipulati con la presente convenzione” (art. 2 di ciascuna delle convenzioni);

- l’art. 3 della convenzione Cassa Rurale e l’art. 4 della convenzione Caritro ribadiscono che le entrate devono essere incassate dalla banca in base ad ordini di riscossione (riversali) emessi dalla scuola su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal preside e dal responsabile dei servizi di segreteria, precisando che la scuola provvederà a trasmettere alle banche le firme autografe, corredate delle relative generalità, delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di incasso e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e relativi atti autorizzativi;

- l’art. 4 della convenzione Cassa Rurale e l’art. 5 della convenzione Caritro specificano che la banca effettuerà pagamenti sulla scorta di mandati firmati dai soggetti prima indicati, sui quali si farà rilasciare quietanza, ovvero ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento allegandolo al mandato stesso, specificando che “sono vietati i pagamenti a persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalle ditte fornitrici a quietanzare”;

- l’art. 8 della convenzione Cassa Rurale e l’art. 9 della convenzione Caritro dispongono che le banche debbano inviare alla fine di ogni mese (Cassa Rurale) o periodo (Caritro) l’estratto conto corredato di riversali e mandati relativi alle operazioni eseguite durante il periodo stesso; la scuola è tenuta a dare scarico alle banche mediante invio di apposita lettera (nota di discarico) a firma congiunta preside – segretario; le scuole pertanto devono verificare gli estratti conto e darne benestare alla banca, con obbligo di segnalazione di eventuali discordanze entro 30 giorni; i mandati collettivi devono essere restituiti alle scuole corredati delle relative quietanze;

- l’art. 12 della convenzione Cassa Rurale e l’art. 13 della convenzione Caritro prevedono, inoltre, l’obbligo di tenere distinti i conti correnti relativi alla gestione provinciale da quelli attinenti alla gestione statale.

B.3-3) Rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, quasi tutte le sopra elencate disposizioni regolamentari o convenzionali sono state violate.

La capillare rete di controlli predisposta dalle fonti citate è stata, infatti, abilmente elusa e/o agevolmente forzata dal CRISTINA in virtù anche della trasgressione, da parte degli Istituti cassieri, degli obblighi sia imposti dalle norme che liberamente assunti per contratto.

Innanzi tutto è da precisare che il servizio di cassa ben poco si differenzia da quello di tesoreria in quanto: “le figure giuridiche del cassiere e del tesoriere non hanno sostanziale diversità di contenuto poichè entrambi rispondono del legittimo esito del denaro ad essi affidato e sono tenuti ad un minimo di attività di controllo sulle regolarità del titolo da pagare secondo le norme della contabilità pubblica” (Corte dei conti, Sez. Riun., 10 giugno 1986 n. 496); “Va affermata la qualifica di agente contabile dell'istituto bancario incaricato del servizio di cassa di una scuola statale di istruzione secondaria, con conseguente obbligo di presentazione di conto giudiziale, atteso che i movimenti di cassa oggetto di tale servizio riguardano denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione, nonchè della natura del soggetto che ne ha la disponibilità) e che la concreta regolamentazione, nonostante il "nomen" attribuitole di "servizio di cassa", ben poco si distingue sostanzialmente da quella tipica del "servizio di tesoreria" (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Sardegna, 9 ottobre 1997, n. 1312; conformi, Sez. Giur. Sardegna, 19 giugno 1993, n. 232; 1 giugno 1992 n. 264).

Tenendo, quindi, presente che il danno quantificato dal Procuratore Regionale si riferisce, in sostanza, ad introiti inseriti in contabilità ma non affluiti sul c/c bancario di ciascuna Scuola nonché a pagamenti del segretario a se stesso - per spese non consentite o non documentate ovvero per simulata distribuzione a docenti ed alunni - è di immediata percezione come il CRISTINA abbia disinvoltamente disapplicato le disposizioni che regolano puntualmente il servizio avendo inteso il legislatore così limitare, il più possibile, il maneggio indiscriminato di danaro contante. Il Segretario fu favorito dall’inosservanza, da parte delle Banche - tenute, comunque, ad un controllo di regolarità dei titoli - delle norme che regolano il deposito e il prelievo dai conti correnti: inosservanza che gli ha consentito non solo il maneggio di danaro contante ma, sopra tutto,  la sua conseguente (indebita) appropriazione.

Esaminando, in dettaglio, i comportamenti degli istituti bancari in ordine alla vicenda occorre valutare, innanzitutto, il danno derivante dal mancato introito delle entrate figuranti in reversali mai trasmesse al cassiere: a tale proposito, malgrado le contestazioni della UNICREDIT (già Caritro) - che nega ogni addebito sostenendo che si tratterebbe di somme mai affluite alla banca - si deve constatare come la mancata verifica, da parte dei cassieri, del rispetto della numerazione progressiva delle reversali stesse, obbligatoria a norma dell’art. 34 Reg. Cont. (peraltro richiamata anche dall’art. 3 della convenzione Cassa Rurale e dall’art. 4 della convenzione Caritro), abbia consentito al CRISTINA la incontrollata appropriazione delle somme recate dai titoli di entrata di cui ai “salti” di numerazione scoperti dagli ispettori della Sovrintendenza. Pertanto, anche gli importi ivi indicati sono ripetibili in via sussidiaria ai cassieri - pur se non materialmente transitati presso le Banche - proprio perché l’omissione degli adempimenti di competenza ha favorito il verificarsi nonché il perpetrarsi del danno: qualora, infatti, da parte dei cassieri stessi, fossero state manifestate al CRISTINA le dovute obiezioni e/o contestazioni di irregolarità, all’atto della presentazione del primo dei titoli con numerazione discontinua, sarebbero state evitate le successive appropriazioni illecite.

Inoltre, considerato che la generalità dei titoli esaminati ed inseriti nell’elenco dei danni presentano gravi irregolarità formali di varia natura, per quanto riguarda innanzitutto le somme prelevate dal CRISTINA in contanti a titolo di pagamenti a se stesso - per spese inammissibili o non documentate - si deve imputare ai cassieri l’avvenuto versamento nelle mani del segretario di danaro contante sulla scorta di titoli per lo più irregolari e/o incompleti e senza avere effettuato le dovute verifiche degli “estremi degli atti di autorizzazione e della eventuale documentazione giustificativa” della spesa di cui all’art. 37, lett. h), Reg. Cont. (ad esempio, le delibere di cui all’art. 1, co. 2, lett. d – fondo per le minute spese).

Infine, quanto alle somme prelevate dal CRISTINA per conto di terzi (nella specie, insegnanti ed allievi) con fittizie e artificiose motivazioni, non vi è chi non possa accorgersi che l’autorizzazione, tacita o esplicita, conferita dai presidi al menzionato segretario per il ritiro diretto degli importi in questione costituisca un titolo così grossolanamente e palesemente illegittimo da far dubitare che soggetti professionalmente abilitati ad un servizio pubblico (quali i cassieri) non siano stati in grado di accorgersi dell’invalidità di una autorizzazione proveniente da soggetti (i presidi) sprovvisti della disponibilità dei diritti patrimoniali di esclusiva pertinenza di terzi (indicati nei titoli stessi).

Ad avviso del Collegio le surriferite considerazioni, comuni ad entrambi i cassieri, sono ampiamente sufficienti ad individuare il ruolo causale preponderante di questi ultimi nel verificarsi del danno per cui è giudizio.

Ulteriore incidenza sulla causazione del danno in questione - e, quindi, ai fini del conseguente addebito di responsabilità - hanno avuto anche le inadempienze riguardanti gli obblighi previsti dall’art. 39 Reg. Cont., dall’art. 8 della convenzione Cassa Rurale e dall’art. 9 della convenzione Caritro, concernenti la trasmissione degli estratti/conto periodici e la conseguente acquisizione delle note di discarico; attività che, qualora correttamente eseguite, avrebbero messo i presidi in condizione di esercitare quanto meno un controllo formale della gestione finanziaria. Peraltro, se sussisteva l’obbligo dei cassieri di esercitare esattamente tale adempimento, era correlativamente obbligo dei presidi pretenderne il regolare esercizio: circostanza, in verità, neppure occasionalmente verificatasi.

B. 3-4) Ciò premesso, la posizione delle Banche è da considerare come segue:

a) la CASSA RURALE, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 13/2003, non ha affatto trasmesso i documenti richiesti (in particolare le note di discarico a firma congiunta preside-segretario che, evidentemente, non sono reperibili negli archivi del cassiere) dimostrando, così, tutta la gravità degli inadempimenti convenzionali ed il mancato rispetto della normativa regolamentare. La banca in questione ha provveduto al deposito di copia dei titoli di spesa incassati e pagati nel periodo contestato (non richiesta ma, presumibilmente, effettuata nel tentativo di colmare le lacune dovute alla macroscopica inadempienza nella compilazione degli estratti conto periodici e nella correlativa acquisizione delle note di discarico) nonché degli estratti/conto al 31 dicembre: da questi ultimi si è potuto verificare come incassi e pagamenti siano stati effettuati senza rispettare la numerazione progressiva dei titoli e come gli estratti stessi siano stati compilati in modo, per così dire, “estemporaneo” senza criteri fissi e con annotazioni che vanno dagli estremi completi (nominativo del creditore, numero e data della fattura, numero del mandato ecc.), al “n°. fattura”, al “n°. mandato”, alla lapidaria definizione “mandato”, addirittura, senza riferimento al numero del titolo di spesa, ovvero, addirittura, alla ancora più laconica dicitura “disposizione di pagamento” senza altri riferimenti. Malgrado il deprecabile e generale disordine, aggravato dalla impossibilità di riferimenti - dovuta alla mancanza degli estratti conto periodici e delle note di discarico - abbia reso assai arduo il riscontro della gestione delle risorse scolastiche con la documentazione bancaria, si è potuto, comunque, constatare come i titoli elencati in modo incompiuto ed irregolare negli estratti/conto annuali, generalmente, corrispondano a quelli reperiti agli atti della scuola di Cavedine e computati nella quantificazione del danno (da parte del Procuratore Regionale) perché contrassegnati dal codice 1 entrate e dai codici 1 e 2 spese.

Dall’esame dei documenti trasmessi in copia si è avuta, poi, la conferma del pagamento di titoli incompleti o irregolari (a titolo di esempio, il mandato n°. 21 - contrassegnato con il codice 8 nella relazione ispettiva - emesso per l’importo di lire 1.240.000, avente ad oggetto il “pagamento fattura viaggio” senza alcun riferimento alla fattura stessa, peraltro, emessa due giorni dopo l’avvenuto pagamento) nonché della registrazione in estratto conto di mandati con numerazione errata (es., mandato n. 26 G.S., registrato come n. 23).

Nel complesso, la negligenza della Banca in questione è tale da rasentare la sciatteria e da indurre a ritenere che l’unico “merito”, peraltro, involontario di essa - chiamata a rispondere in via sussidiaria di una somma relativamente modesta, rispetto all’intero danno - consista solo nel fatto che il CRISTINA, nel semestre considerato, doveva ancora impratichirsi nell’attività criminosa;

b) la CARITRO ha depositato, in esecuzione dell’ordinanza n. 13/2002, gli estratti/conto annuali richiesti e le note di discarico relative agli anni 1997-2000: queste ultime, oltre ad apparire riferibili alla sola gestione provinciale della scuola di Vezzano, presentano quale caratteristica costante numerosi vuoti nella numerazione di mandati e reversali.

Dai documenti si desume inoltre come, nel corso degli anni, progressivamente aumentino i salti di numerazione dei titoli di entrata e di spesa e come alcune note di discarico (n. 4 del 1998 nonché dalla n. 8 del 24 luglio 1998 alla n. 17 del 7 gennaio 1999) non rechino, addirittura, le firme del preside. Ci si chiede, a questo proposito, come abbia potuto la banca accettare note di discarico non sottoscritte: in ogni caso il “discarico”, anche quando formalmente intervenuto, non è idoneo ad esonerare l’istituto cassiere dalle responsabilità conseguenti al pagamento di titoli in palese violazione di disposizioni normative ma, semmai, unicamente ad affiancarle a quelle dei presidi.

La ulteriore documentazione relativa alla gestione della Scuola media “Bellesini” di Vezzano - depositata in data 28 gennaio c.a. dalla UNICREDIT Banca S.p.A., oltre i termini assegnati con ordinanza istruttoria, e con quest’ultima peraltro non richiesta - non è idonea a colmare le lacune di quella già acquisita agli atti del giudizio, dalla quale si desumono le manchevolezze della banca nella gestione del rapporto di cassa; al contrario, viene confermata la riprovevole approssimazione del “modus agendi”, data l’asserita irreperibilità “in forma completa” degli estratti del conto corrente n. 5886 809.

Non vi è spazio per descrivere, in dettaglio, le numerose e svariate irregolarità riscontrate nell’esame dei singoli titoli, tutte puntualmente elencate nella relazione ispettiva: la verifica degli atti ha evidenziato come, in particolare, la CARITRO abbia effettuato pagamenti di mandati palesemente incompleti od irregolari, a volte non firmati dai presidi ovvero con sottoscrizioni di dubbia o inverosimile autenticità  - ad esempio con firme non ancora depositate in banca -  per il semplice motivo che i capi d’istituto non erano ancora stati nominati (nella fattispecie, il Preside CASELLA é entrato in servizio il 1° settembre 1998: i mandati emessi nel periodo 15 luglio – 28 settembre 1998, allegati in copia ma riscontrati verosimili dal raffronto con gli estratti conto, risultano firmati da detto preside, e sono tutti intestati al segretario ovvero lo indicano come addetto alla riscossione delle somme); e come, altre volte, il cassiere abbia addirittura versato direttamente somme al segretario in attesa dell’emissione del relativo mandato (es.: n. 87/2000; n. 88/2000 e n. 95/2000, con timbro di pagamento corretto a mano; 90/2000; n. 96/2000: tutti conteggiati nel danno). La protestata contemporaneità tra l’emissione dei mandati ed i relativi pagamenti (memoria “integrativa” del 7 marzo 2003) non è, quindi, sempre attestata dalla corrispondenza delle date, alcune delle quali sembrano, addirittura, essere state grossolanamente contraffatte con la penna biro.

A ciò si aggiunga che, in genere, mancano, a corredo dei titoli di spesa, i giustificativi individuabili e, ovviamente, le firme per ricevuta dei beneficiari “indiretti” mentre le causali dei versamenti sono frettolosamente codificate in modo incomprensibile (ad esempio: prest. occ., att. agg., lav. str., art. 7, att. Ing., Cons., Comm., S. St., G.C., ecc.) e, assai spesso, fanno riferimento a non documentate (per non dire, fantasiose) spese di rappresentanza o ad un (evidentemente inesauribile) “fondo minute spese” ovvero a viaggi di istruzione, in verità, talmente frequenti che verrebbe da chiedersi quando gli allievi abbiano avuto il tempo di studiare.

Per tutte queste voci di spesa mancano i riferimenti alle necessarie e preventive deliberazioni del Consiglio d’Istituto, a documenti fiscali o ad altra documentazione giustificativa oltre che ai codici fiscali, alle reversali relative alle ritenute e, in genere, a quanto previsto dall’art. 37 Reg. Cont.; inoltre, analogamente ai titoli di incasso, non è stata generalmente verificata la numerazione cronologica dei mandati (prescritta dal successivo art. 38) e sono state costantemente poste in essere modalità di pagamento non consentite dall’art. 60 della L. P. 14 settembre 1979, n. 7, concretandosi, in tal modo, la più totale trasgressione - come già detto - non solo delle vigenti disposizioni normative ma anche delle pattuizioni contenute in ciascuna convenzione di cassa.

In conclusione, dall’analisi degli atti, emergono irregolarità macroscopiche imputabili ad una gestione del servizio di cassa, da parte delle Banche, che sarebbe eufemistico definire “trasandata”; le modalità comportamentali dei cassieri, sia commissive che omissive, poste comunque in essere in palese violazione di precise regole normative e convenzionali, appaiono talmente dissennate da assumere peculiare rilievo rispetto a quelle pur gravi dei presidi.

La giurisprudenza di questa Corte dei conti ha già avuto modo di valutare fattispecie similari a quella in esame e di sancire la responsabilità del cassiere per avere ammesso a pagamento titoli irregolari, o mancanti di firma, ovvero per avere riscosso ed erogato danaro contante sulla scorta di titoli non numerati progressivamente: anzitutto le Sezioni Riunite, con la succitata sentenza 10 giugno 1986 n. 496, hanno affermato che “costituisce palese violazione degli obblighi di controllo di un mandato l'aver ammesso a pagamento un titolo privo di firma o di causale o che presentava abrasioni o duplicazione del numero”. Non sono mancate, inoltre, più recenti pronunce di altre numerose Sezioni, in argomento: “In sede di giudizio di responsabilità a carico della segreteria di un istituto di istruzione superiore per l'emissione di falsi mandati di pagamento, deve essere dichiarata la responsabilità in solido dell'istituto di credito incaricato del servizio di cassa e di tesoreria per l'estinzione dei mandati medesimi recanti in calce esclusivamente il timbro-firma e non già le sottoscrizioni autografe da parte dei soggetti all'uopo autorizzati (Corte dei conti, Sez. I, 9 maggio 1995, n. 69); “Costituisce colpa grave del concessionario (Credit) del servizio di tesoreria o di cassa l'avere omesso di adempiere ai puntuali obblighi e prescrizioni formali e sostanziali contenuti nell'atto convenzionale quali l'effettuazione di pagamenti in contanti a dipendenti Inail anzichè direttamente ai singoli creditori; l'omessa restituzione all'ente, per i pagamenti effettuati allo sportello delle quietanze firmate dai beneficiari; l'inottemperanza delle modalità di esecuzione dei pagamenti indicate nell'ordinativo di pagamento; la violazione delle disposizioni che vietano il pagamento di ordinativi non completi, abrasi, cancellati ovvero non concordanti.” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Veneto, 11 novembre 1996, n. 439); “In sede di giudizio di responsabilità per il danno all'erario determinato dall'irregolarità del pagamento di mandati emessi dal distretto scolastico, l'istituto di credito cassiere risponde del danno medesimo per aver omesso i controlli relativi alla regolarità delle quietanze e gli accertamenti sui requisiti formali dei titoli di spesa presentati al pagamento.” (Corte dei conti, Sez. I, 15 giugno 1995, n. 77); “Sussiste la responsabilità in via sussidiaria dell'istituto di credito cassiere di un'università per i danni derivanti all'ateneo dalla sottrazione di somme da parte di un dipendente; nella fattispecie sussistono gli estremi della colpa grave a carico dell'istituto di credito che ha ammesso a pagamento mandati a persone diverse dagli intestatari del titolo non aventi la veste di procuratori o con firma palesemente falsificata (omettendosi di raffrontare la sottoscrizione con la "specimen" depositato) o di mandati privi di documentazione giustificativa.” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Liguria 6 giugno 2001, n. 473); Va affermata la responsabilità del tesoriere di ente locale che ammette a pagamento titoli di spesa irregolari per omessa indicazione dell'atto deliberativo, per quietanza non conforme alle disposizioni o per errata imputazione di bilancio.” (Corte dei conti, Sez. I, 20 settembre 1995, n. 94); “Sussiste la responsabilità dell'istituto di credito che svolge funzioni di cassiere di un istituto scolastico per il pagamento di un titolo di spesa palesemente irregolare (nella specie il mandato era privo di una delle sottoscrizioni richieste).”(Corte dei conti, Sez. II, 25 luglio 1995, n. 75).

Ancora, più in particolare, per quanto riguarda la responsabilità delle banche per avere effettuato pagamenti a chi non risultava o non poteva risultare creditore (come il CRISTINA, il quale ha ritirato ingenti somme di danaro contante, apparentemente destinate ad insegnanti ed allievi, sulla scorta di una consuetudine “contra legem” avallata dalla grossolana ingenuità dei presidi), si rammentano: “Configura colpa grave il comportamento dell'Istituto cassiere di un'Amministrazione scolastica che, in violazione della convenzione per la gestione di cassa dell'Amministrazione medesima, abbia dato corso al pagamento dei titoli di spesa a persona che non era ne’ beneficiario effettivo del titolo, ne’ un suo delegato "espressamente autorizzato", come previsto dall'art. 5 della convenzione, "a quietanzare mandati di pagamento", con cio' cagionando un danno patrimoniale diretto all'Amministrazione scolastica” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Friuli V.G., 19 giugno 2001, n. 236); “Il pagamento dei mandati va eseguito mediante quietanza dell'avente diritto ovvero di un suo procuratore, indicato sul titolo a cura dell'ordinatore della spesa; di conseguenza il tesoriere comunale va ritenuto responsabile del danno collegato al mancato rispetto di tali procedure (nella fattispecie erano stati omessi alcuni versamenti di oneri Inps e Iva poiché il ragioniere dell'ente - contraffatti i mandati indicando se stesso come esecutore, e senza acquisire certo la veste di procuratore degli uffici destinatari, stante tra l'altro la sua palese qualifica di dipendente comunale - aveva riscosso e trattenuto per sè gli importi)” (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Calabria, 11 dicembre 1995, n. 23).

C - Occorre, infine, nella causazione dei fatti, valutare il ruolo della SOVRINTENDENZA SCOLASTICA DI TRENTO, non citata nel presente giudizio ma la cui chiamata in causa è stata reclamata dalle parti convenute.

Rèputa la Corte che, nel caso in esame,  anche il comportamento della Sovrintendenza Scolastica di Trento non vada esente da censure: tuttavia, se è vero che essa ha sistematicamente omesso i dovuti controlli adducendo l’arretrato ingestibile (in tal modo, agevolando per un certo verso la condotta criminosa del CRISTINA), è altrettanto vero che i presidi, in primo luogo, erano tenuti ad effettuare le verifiche, quanto meno, sugli atti sottoposti alla loro firma - mentre, come innanzi esposto, sembrano in realtà essersi completamente disinteressati alla gestione degli Istituti da loro diretti - e che la documentazione depositata dalla Sovrintendenza Scolastica, in esecuzione dell’ordinanza n. 13/2003, non trova alcun riscontro con quella agli atti delle scuole, peraltro, pressoché inesistente.

I compiti di controllo contabile demandati alla Sovrintendenza Scolastica attenevano, all’epoca dei fatti, essenzialmente “alle risultanze globali di esercizio o di impostazione del programma di impiego delle risorse nel rispetto dei limiti e prescrizioni fissati normativamente agli istituti scolastici” (Corte dei conti sez. II, 18 novembre 1993, n. 283): il controllo della Sovrintendenza non poteva essere, pertanto, più penetrante e, nel caso in esame, sembra fosse difficilmente esercitabile a causa della manipolazione, da parte del segretario, dei dati contabili dei conti consuntivi: Un “campanello d’allarme” di immediata percezione, al di là della incompletezza della documentazione allegata ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi, avrebbe potuto essere desunto dall’evidente anomalia costituita dal volume eccessivo e sempre crescente non solo delle somme indicate nei conti stessi, soprattutto se raffrontate con i dati previsionali, ma specialmente di quelle transitate nei capitoli di bilancio relativi alle partite di giro ed ivi riprodotte.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, proprio per la persistente e progressiva condotta criminosa del CRISTINA - sempre più audace, nel corso degli anni, fino ad utilizzare il bilancio della scuola quasi come un conto corrente privato - e dati i tempi assai lunghi assegnati dal Regolamento di contabilità alla Sovrintendenza Scolastica per effettuare il controllo di competenza sui conti consuntivi (180 giorni dalla data di ricevimento delle relative deliberazioni, a norma dell’art. 49, terzo comma), il pur auspicabile intervento della Sovrintendenza stessa non avrebbe potuto essere realizzato se non a notevole distanza temporale ossia poco prima di quanto, in concreto, avvenuto. Le più evidenti irregolarità, infatti, hanno cominciato ad apprezzarsi dal consuntivo 1998, pervenuto alla Sovrintendenza il 16 giugno 1999 (timbro di protocollo), da cui si poteva riscontrare ictu oculi non solo l’abnorme lievitazione delle somme ivi rappresentate, incremento iniziato già nell’anno precedente, ma anche un giro anomalo di fondi sul capitolo 475 formalmente riguardante le partite di giro ma, di fatto, utilizzato dal Segretario per prelevamenti a proprio favore nel rilevante importo di lire 34.674.131: somma, in verità, di per sé, alquanto consistente che avrebbe dovuto destare sospetti. Si noti che, nel successivo esercizio 1999, gli importi transitati nei capitoli relativi alle “altre entrate” ed alle “altre spese” delle partite di giro si sono incrementati a ben lire 68.780.248, equivalenti a circa un terzo del totale delle entrate e delle spese della scuola di Vezzano. Si deve alla tempestiva segnalazione della dott.ssa ANTONIOL, immediatamente seguita dall’intervento del Nucleo di Controllo, l’aver evitato l’ulteriore perpetrarsi delle illecite sottrazioni, con questo subdolo espediente, da parte del CRISTINA.

In conclusione, sul punto, prescindendo dalle esposte perplessità circa uno stretto nesso causale tra il comportamento omissivo della Sovrintendenza scolastica ed il danno accertato, la Corte, per le svolte considerazioni,  ritiene non caratterizzata da colpa grave la condotta della Sovrintendenza stessa nella fattispecie in esame, anche perché - giova ribadirlo - la prioritaria e puntuale verifica sui documenti contabili delle scuole spettava ai presidi (istituzionalmente tenuti ad assumersene la paternità, tramite la sottoscrizione) nonché alle banche (professionalmente preposte al servizio di cassa con accollo dei conseguenti oneri).

D – Il riparto percentuale degli addebiti in via sussidiaria

Data la maggiore incidenza, sul verificarsi dei fatti in questione, del comportamento dei cassieri rispetto alla condotta dei presidi, il  Collegio ravvisa la necessità di suddividere in maniera diversa le percentuali di addebito a carico di questi convenuti: in parziale difformità dalle richieste del Requirente - il quale ha prospettato la misura del 50% pro quota, in proporzione della durata dei rispettivi incarichi - modifica, perciò, il riparto percentuale stesso nella misura del 75%, per quanto riguarda i cassieri, e del 25% per quanto concerne i tre capi d’Istituto.

In ragione di quanto precede, in accoglimento parziale delle richieste del Procuratore Regionale, la Corte CONDANNA  in via sussidiaria :

1.                                i tre presidi, in ragione del periodo di rispettiva reggenza ed in misura del 25% per il periodo di rispettiva pertinenza, nel seguente modo:

- dott. Alberto TRENTI, nato ad Arco (TN) il 15 novembre 1943, ed elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo studio dell’avvocato Silvia ZANCANELLA: - euro 28.201,06, equivalenti a L. 54.604.872 , fino alla concorrenza di euro 7.050,26 (L. 13.651.218);

- dott. Alberto CASELLA, nato a Parma il 27 febbraio 1954 ed elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo studio dell’avvocato Silvia ZANCANELLA: – euro 44.041,54, equivalenti a L. 85.276.315), fino alla concorrenza di euro  11.010.38 (L. 21.319.078);

- dott. Bruno PIFFER, nato a Cimone (TN) il 16 novembre 1940 ed elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo studio dell’avvocato Silvia ZANCANELLA: – euro 45.771,44, equivalenti a L. 88.626.635, fino alla concorrenza di euro  11.442,95 (L. 22.156.658);

oltre, per tutti, a: rivalutazione monetaria, interessi legali - dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo- e spese di giudizio.

            Valutate tutte le circostanze nelle quali si è verificato l’evento dannoso e non ravvisandovi gli elementi oggettivi e soggettivi per dare luogo ad una rinunzia parziale del credito erariale, questo Collegio ritiene di non fare alcun uso, neppure nei confronti dei presidi convenuti, del potere riduttivo dell’addebito;

2. gli Istituti di credito cassieri, in concorso con i presidi, in ragione del periodo di servizio ed in misura del 75%, come segue:

- Istituto bancario cassiere Cassa Rurale della Valle dei Laghi s.c.a.r.l., quale successore della Cassa Rurale di Cavedine, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Elio PISONI, elettivamente domiciliato in Trento, via Romagnosi n. 26, presso lo studio dell’avv. Elisabetta VALENTINI: euro 3.486,23, equivalenti a L. 6.746.407, fino alla concorrenza di euro 2.613,17 (L. 5.059.805);

- Istituto bancario cassiere Caritro s.p.a., quale successore a titolo universale di CARITRO S.p.a in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Aristide CANOSANI, elettivamente domiciliato in Trento, via Grazioli n. 27, presso lo studio degli avvocati R. GORGAZZINI e G. PEDINELLI: euro 114.530,21, equivalenti a L. 221.761.415, fino alla concorrenza di euro 85.897,65 (L.166.321.061);

oltre, per entrambi, a: rivalutazione monetaria, interessi legali - dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo - e spese di giudizio .

Nei confronti degli Istituti di credito cassieri, il Collegio non applica il potere riduttivo dell’addebito, non ammesso nei confronti delle persone giuridiche, come chiarito da tempo da condivisibile giurisprudenza di questa Corte dei conti; infatti: “Il potere riduttivo dell'addebito non può essere esercitato nei confronti di una persona giuridica perché non è possibile configurare alcuno di quegli elementi di distribuzione del rischio e di rilevanza delle situazioni soggettive su cui tale potere discrezionale si fonda; e, pertanto, non puo' esser ridotto l'addebito nei confronti di un istituto bancario, che ha l'incarico di tesoriere-cassiere di un organismo pubblico.” (Corte dei conti, Sez. Riun., 10 giugno 1986 n. 496; Sez. I, 9 maggio 1995, e conformi).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando, CONDANNA :

A) in via principale, il Rag. Nicolò CRISTINA a rifondere all’erario la somma di euro 118.014,44 equivalenti a L. 228.507.822, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;

B) in via sussidiaria i tre presidi, in concorso con i cassieri in misura del 25% ed in ragione del periodo di rispettiva reggenza, come appresso:

1) dott. Alberto TRENTI: - euro 28.201,06, equivalenti a L. 54.604.872 , fino alla concorrenza di euro 7.050,26 (L. 13.651.218);

2) dott. Alberto CASELLA: - euro 44.041,54, equivalenti a L. 85.276.315, fino alla concorrenza di euro 11.010,38 (L. 21.319.078);

3) dott. Bruno PIFFER: - euro 45.771,44, equivalenti a L. 88.626.635, fino alla concorrenza di euro 11.442,95 (L. 22.156.658);

C) in via sussidiaria, gli Istituti di credito cassieri, in ragione del periodo di servizio ed in concorso con i presidi, in misura del 75%, come appresso :

1) Istituto bancario cassiere Cassa Rurale della Valle dei Laghi s.c.a.r.l. quale successore della Cassa Rurale di Cavedine, in persona del legale rappresentante pro tempore: euro 3.486,23, equivalenti a L. 6.746.407, fino alla concorrenza di  euro 2.613,17 (L. 5.059.805);

2) Istituto bancario cassiere UNICREDIT Banca S.p.a., quale successore a titolo universale di CARITRO S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore: euro 114.530,21, equivalenti a L. 221.761.415, fino alla concorrenza di euro 85.897,65 (L.166.321.061).

Su ciascuna delle predette somme di cui ai punti B) e C) decorrono, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo.

Le spese di giudizio per tutti i predetti condannati  di cui alle lettere A) B) e C) sono liquidate in Euro  ______________________________________________________ _____ da ripartire in parti uguali.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del  12 maggio 2004.

     L’ ESTENSORE

   (Grazia  BACCHI)

           IL PRESIDENTE

        ( Ignazio de MARCO )

 

 

Depositata in Segreteria il 30 luglio 2004.

 

Il sostituto del Dirigente

(Marco ULACCO)