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n. 85 Sezione giurisdizionale Regione
Trentino-Alto Adige (Trento), 30 luglio 2004: Pres.
de Marco I. - Est. Bacchi - P.M. Scarano - P.R. c. Cristina ed altri. Responsabilità Amministrazione della
pubblica istruzione - Segretario Sottrazione di fondi dal bilancio scolastico ed
appropriazione di danaro contante raccolto tra gli allievi Dolo Sussistenza. Integra gli estremi del dolo il comportamento del segretario scolastico il quale - mediante artifizi contabili tali da consentirgli di prelevare svariate somme dai capitoli di bilancio, incrementati ad arte ed a scapito di altri, nel corso dellesercizio finanziario di pertinenza, fino a progressivamente e quasi totalmente assoggettare la gestione amministrativo/contabile della scuola alle proprie private necessità - si sia appropriato sia di danaro contante raccolto direttamente tra gli allievi sia delle risorse finanziarie destinate alle spese scolastiche: la intensità dellelemento soggettivo è, nella specie, desumibile non solo dalle dinamiche emergenti dalla documentazione contabile agli atti del giudizio ma anche dalla condanna, sia pure a seguito di patteggiamento, nonché dalla confessione resa dal convenuto medesimo. Responsabilità
Amministrazione della pubblica istruzione - Preside Mancato controllo e vigilanza - Colpa Grave Sussistenza. E connotato da colpa grave il comportamento dei presidi di scuole medie i quali, trascurando di verificare gli atti sottoposti alla loro firma e violando gli obblighi di direzione e vigilanza sulle strutture sottoordinate, loro imposti dalla vigente normativa, abbiano sistematicamente omesso di controllare lattività dei dipendenti (nella specie, il segretario scolastico) consentendo irregolarità di vario genere (il prelievo, mediante anticipazioni a proprio favore, di somme contanti ben oltre i limiti consentiti dal Consiglio di Istituto; la sottrazione di somme apparentemente destinate a spese comunque non autorizzate, non documentate e non ammesse; la appropriazione di altre somme raccolte direttamente tra gli allievi; il prelevamento, per fini personali, di danaro liquido fittiziamente destinato ad insegnanti ed alunni, ecc.). Responsabilità
Amministrazione della pubblica istruzione - Istituto cassiere Mancato controllo e
vigilanza - Colpa Grave Sussistenza. Rispondono a titolo di colpa grave i cassieri di istituti scolastici i quali, trasgredendo agli obblighi loro imposti sia dalle norme che liberamente assunti per contratto, abbiano favorito labile elusione e lagevole forzatura, da parte di un segretario scolastico, della capillare rete di controlli predisposta dalla normativa vigente - ai fini della regolare gestione delle entrate e delle spese agevolando, così, la sottrazione di somme destinate alle spese scolastiche e lappropriazione di altri fondi prelevati direttamente tra gli allievi. Responsabilità Colpa grave
Amministrazione scolastica - Istituto cassiere
Irregolarità nel servizio di cassa - Fattispecie - Sussistenza. Sussiste la responsabilità degli istituti di credito cassieri, a titolo di colpa grave, per avere trasgredito alle disposizioni che disciplinano puntualmente il servizio di cassa, anche allo scopo di limitare il maneggio indiscriminato di danaro contante (nella specie: pagamenti del segretario scolastico a se stesso - per spese non consentite o non documentate ovvero per simulata distribuzione a docenti ed alunni, appropriazione di entrate inserite in contabilità ma non affluite sul c/c bancario di ciascuna scuola, in quanto figuranti in reversali mai trasmesse ai cassieri stessi), e per non avere osservato le norme circa il deposito e il prelievo dai conti correnti (nella specie: il maneggio di danaro contante nonché la sua conseguente indebita appropriazione): la mancata verifica, da parte delle banche, che le istituzioni scolastiche rispettassero, come dovuto, lobbligo di numerazione progressiva delle reversali, ha infatti favorito la incontrollata appropriazione delle somme recate dai titoli di entrata registrati in contabilità ma non transitati nel conto corrente bancario. Responsabilità
Solidarietà - Danno prodotto da più
corresponsabili - Condanna
Ripartizione. Il concorso di più soggetti nella produzione di danno
erariale determina la condanna in via principale di colui che ha agito con dolo e, in via
sussidiaria ed in concorso tra loro, di coloro i quali hanno agito con colpa grave tenuto,
ovviamente, conto delle singole condotte e dellincidenza causale di esse nel
determinarsi del danno stesso con una differente percentuale di riparto degli addebiti. Responsabilità
Amministrazione della pubblica istruzione - Sovrintendenza Scolastica Colpa grave
per gli omessi controlli sulla documentazione contabile trasmessa dalle scuole
Fattispecie Insussistenza. Non è caratterizzata da colpa grave pur se non esente da censure la condotta della Sovrintendenza scolastica che non abbia tempestivamente effettuato i controlli prescritti dalla normativa vigente sui documenti contabili trasmessi dalle scuole per i riscontri di competenza: considerati, infatti, gli ampi termini di legge per effettuare dette verifiche, il pur auspicabile intervento della Sovrintendenza non si sarebbe potuto attuare che poco tempo prima degli irregolari avvenimenti gestionali e, comunque, la prioritaria e puntuale verifica sui documenti contabili delle scuole spettava ai presidi (istituzionalmente tenuti ad assumersene la paternità, tramite la sottoscrizione) nonché alle banche (professionalmente preposte al servizio di cassa con accollo dei conseguenti oneri). REPUBBLICA
ITALIANA sent. n. 85 IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE
IN TRENTO
composta dai
seguenti Magistrati: dott. Ignazio de
MARCO
Presidente dott. Vittorio
VISCA
Consigliere dott.ssa Grazia
BACCHI
1° Referendario
Relatore ha pronunciato la
seguente S E N T E N Z A
sul giudizio di
responsabilità iscritto al n. 2923/R del registro di Segreteria, promosso dal
Procuratore Regionale a carico dei signori: Nicolò CRISTINA, residente in Calavino
(TN), frazione Sarche piazza M. Valussi n. 11 e domiciliato in Calavino (TN),
frazione Sarche via Giardini n. 8; Augusto
DEFANT nella sua qualità di Presidente della Cassa Rurale della Valle dei Laghi,
presso di essa elettivamente domiciliato in Padergnone (TN), via Nazionale n. 7; Mario FEDRIZZI, nella sua qualità di
Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto s.p.a., alla quale è succeduta a
titolo universale UNICREDIT S.p.A., in giudizio in persona del Presidente sig. Aristide
CANOSANI, elettivamente domiciliato presso gli avvocati Giorgio PEDINELLI e Roberto
GORGAZZINI in Trento, via Grazioli n. 27; Alberto TRENTI, Alberto CASELLA e Bruno
PIFFER, elettivamente domiciliati presso lavv. Silvia ZANCANELLA in Trento, via
Calepina n. 45. Uditi, nella pubblica
udienza del 12 maggio 2004, il Primo Referendario Relatore, dott.ssa Grazia BACCHI;
il Procuratore Regionale, nella persona del dott. Carmine SCARANO; gli avvocati Silvia
ZANCANELLA, Elisabetta VALENTINI e Giorgio PEDINELLI, del foro di Trento; esaminati tutti gli atti ed
i documenti di causa; RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione in data 20
novembre 2002, ritualmente notificato alle parti interessate, il Procuratore Regionale
presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio i signori: Nicolò
CRISTINA, ex segretario delle scuole medie Madruzzo di Cavedine e
Bellesini di Vezzano; Alberto TRENTI, Alberto CASELLA e Bruno PIFFER, nella
loro qualità di presidi pro tempore delle stesse scuole; Augusto DEFANT e Mario
FEDRIZZI, nella loro qualità di presidenti rispettivamente della Cassa Rurale della Valle
dei Laghi e della Caritro s.p.a., per sentirli condannare al pagamento, il primo in via
principale, e tutti gli altri in via sussidiaria ed in concorso tra loro, della somma
complessiva di lire 228.507.822, pari ad Euro 118.014,44, in favore delle scuole medie di
Cavedine e di Vezzano, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio. Risulta infatti che, in seguito ad
ispezione amministrativa, sono state accertate irregolarità contabili di varia natura
verificatesi ai danni della scuola di Vezzano nel periodo 1° gennaio 1999 31
agosto 2000, con la conseguente constatazione di un danno erariale complessivo pari a L.
156.520.715: tale ispezione è stata appositamente disposta dalla Sovrintendenza
Scolastica di Trento, dietro richiesta, inoltrata in data 5 settembre 2000, dalla dott.ssa
Rosanna ANTONIOL, dirigente scolastica dellIstituto Comprensivo di Vezzano,
richiesta alla quale ha fatto immediato seguito, il 6 settembre successivo,
lautodenuncia del sig. Nicolò CRISTINA, responsabile dei Servizi di Segreteria
dello stesso Istituto. Successivamente,
sulla scorta di apposita delega conferita dalla Procura regionale in data 25 gennaio 2001,
e con la quale è stata estesa la richiesta di ispezione anche per gli esercizi 1997-1998,
il Nucleo di Controllo della Sovrintendenza Scolastica ha redatto un nuova relazione sulle
irregolarità riscontrate durante il periodo 1° gennaio 1997 31 agosto 2000
nelloperato del sig. CRISTINA, in servizio anche presso la scuola media di Cavedine
dal 1° gennaio al 31 agosto 1997, quantificando le somme di cui il Segretario scolastico
dovrebbe rispondere nella misura di L. 228.507.822, così suddivisibili in ragione dei
periodi di servizio: 1) 1° gennaio 1997
31 dicembre 1997: L. 13.564.692; 2) 1° gennaio 1998
31 dicembre 1998: L. 68.121.015; 3) 1° gennaio 1999
31 dicembre 1999: L. 94.133.425; 4) 1° gennaio 2000
31 agosto 2000: L. 52.688.690. Nella citata
relazione, gli ispettori del Nucleo di Controllo hanno specificato che, a fronte di
irregolarità di varia natura relative alla gestione amministrativo contabile per importi
complessivamente maggiori, le somme indicate si riferiscono, sul fronte delle entrate, ai
soli introiti inseriti in contabilità ma non affluiti sul c/c bancario, mentre, sul
versante delle spese, le somme quantificate attengono rispettivamente a pagamenti di spese
inammissibili (non ammesse, inverosimili o non documentate) ed a pagamenti effettuati dal
segretario in favore di se stesso senza giustificativi di spesa e/o senza adempimenti
fiscali, somme riscosse per conto di vari beneficiari non identificati. Per quanto
riguarda tutte le altre irregolarità rilevate (introiti e pagamenti senza documentazione
a supporto; errori di imputazione dellentrata e della spesa; scorrettezze nella
tenuta della contabilità; operazioni di spostamento di fondi fra i capitoli; spese pagate
in conto competenza, relative ai residui; irregolarità varie, evidenzianti manchevolezze
nelloperato), pur reputandole poste in essere in via strumentale alla sottrazione di
danaro pubblico, gli Ispettori non hanno riscontrato elementi idonei per quantificare
esattamente ulteriori danni erariali. Contestualmente, il
Nucleo ispettivo ha provveduto ad indicare i periodi durante i quali si sono succeduti i
tre capi degli Istituti danneggiati, ripartendo di conseguenza il danno erariale
quantificato nella misura complessiva di L. 228.507.822, commisurandolo alle epoche di
rispettiva reggenza: 1)
1°
gennaio 1997 31 agosto 1997; 1° settembre 1997 31 agosto 1998: dott.
AlbertoTRENTI - L. 54.604.872; 2)
1°
settembre 1998 31 agosto 1999: dott. Alberto CASELLA L. 85.276.315; 3)
1°
settembre 1999 31 agosto 2000: dott. Bruno PIFFER L. 88.626.635. Invitati a dedurre dal Requirente, a
norma dellart. 5 della legge n. 19/94, i tre presidi hanno formulato istanza di
sospensione del giudizio di responsabilità in attesa della conclusione del procedimento
penale a carico del CRISTINA, dal quale, a loro avviso, sarebbero emersi elementi idonei a
scagionarli ed a provare la contraffazione e la falsificazione dei documenti da parte del
segretario, che avrebbe agito in modo tale da vanificare ogni attività di vigilanza;
inoltre, i capi dIstituto si sono opposti alla contestazione di non avere
regolarmente convocato gli organi scolastici coinvolti nella gestione, ed, in particolare: 1) il prof. TRENTI ha eccepito il
difetto della propria sottoscrizione su alcuni elenchi di mandati e di riversali trasmessi
dalla banca alla scuola per i dovuti riscontri, con la conseguente violazione, da parte
dellIstituto cassiere, della Convenzione per i servizi di cassa per la scuola, ed ha
prodotto perizia grafologica per contestare lautenticità delle proprie firme su
alcuni mandati; 2) il prof. CASELLA a
propria volta ha eccepito la contraffazione dei documenti contabili e della propria
sottoscrizione, addirittura apposta su alcuni mandati due mesi prima della propria
assunzione in servizio presso la scuola di Vezzano, e del conseguente deposito della
propria firma presso la banca; 3) il prof. PIFFER ha
formulato osservazioni su riversali e mandati, segnalando, in particolare, che alcuni di
questi erano stati posti in pagamento benché mancasse la propria firma. Con ordinanza n. 253/2001 questa
Sezione ha concesso la proroga di 120 gg. richiesta dalla Procura per lemissione
dellatto di citazione, e con atto 8 aprile 2002 il Procuratore Regionale ha invitato
anche i due presidenti pro tempore degli Istituti cassieri delle scuole - sig. Augusto
DEFANT per la Cassa Rurale della Valle dei Laghi, succeduta alla Cassa Rurale di Cavedine,
e sig. Mario FEDRIZZI per la Caritro s.p.a. - a produrre le proprie deduzioni. In
particolare, il sig. Augusto DEFANT, nel protestare la legittimità delloperato
della Cassa Rurale, ha sostenuto che le modalità dei pagamenti, peraltro regolarmente
rendicontati, sarebbero riferibili alle istruzioni impartite con nota del 20 maggio 1996
dallo stesso prof. TRENTI, che avrebbe legittimato lintestazione dei mandati alla
scuola o allo stesso segretario. Il sig. Mario FEDRIZZI ha opposto innanzitutto che il
danno derivato dalle operazioni relative agli incassi non potrebbe essere imputato al
cassiere, trattandosi di somme che non sono mai affluite alla banca. Inoltre, mentre le
somme di cui ai titoli intestati al segretario sarebbero state regolarmente pagate, sulla
scorta della verifica formale della corrispondenza del beneficiario, per quanto concerne
gli importi destinati al personale ed agli alunni, loperato della banca sarebbe
stato dapprima legittimato dalla concorde volontà del preside e del segretario attestata
dalle firme sui mandati, nonchè dalla mancanza di proteste da parte degli effettivi
destinatari delle somme, ed in seguito dalle precise istruzioni in tal senso impartite con
nota 15 novembre 1999 dal preside PIFFER: questultimo, poi, a norma dellart.
44 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di
Trento, dovrebbe, ad avviso del cassiere, rispondere della gestione finanziaria
dellIstituzione da lui presieduta in solido con gli altri firmatari degli atti
contabili. Con deduzioni
integrative i tre presidi hanno riaffermato lescusiva responsabilità degli Istituti
bancari. Con ordinanza n. 62/2002 questa Sezione
ha concesso lulteriore termine di 180 giorni richiesto dal Procuratore Regionale per
lemissione dellatto di citazione, in attesa della definizione del procedimento
penale a carico del CRISTINA. Con sentenza n.
389/02 in data 25 settembre 2002 il G.U.P. di Trento ha applicato al rag. Nicolò
CRISTINA, imputato del delitto p.e p. dallart. 81, cpv, 314 c. p., la pena di anni
uno e mesi cinque di reclusione ex art. 444 c. p. p., per essersi appropriato, negli anni
1997 2000, delle somme di cui allatto di citazione. Ritenendo inidonee le deduzioni
raccolte a scagionare gli odierni convenuti, con citazione il Requirente ha chiesto, in
via principale, la condanna del rag. Nicolò CRISTINA al pagamento della intera somma
complessiva di L. 228.507.822 (Euro 118.014,44), oltre a rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese di giudizio: la piena responsabilità del segretario infatti, da
imputarsi a titolo di dolo, sarebbe comprovata dalla documentazione acquisita agli atti,
dallesito del giudizio penale e dalla stessa autodenuncia del 6 settembre 2000. Quanto alla posizione dei tre presidi,
lattore ha osservato come la situazione creata dal CRISTINA sia stata suffragata
dallomessa vigilanza da parte dei capi dIstituto, che avrebbero controfirmato
la documentazione relativa alla caotica gestione contabile, caratterizzata, tra
laltro, da un flusso ingiustificatamente voluminoso di titoli di entrata e spesa, e
che sarebbe stata creata allo scopo di sottrarre gli importi di cui al giudizio: in
particolare, il contesto nel quale si sono svolti i fatti sarebbe stato avallato dal
minimo coinvolgimento degli organi collegiali, cui spettano invece precise e preponderanti
competenze in materia di gestione finanziaria, e dal cospicuo maneggio di danaro da parte
del segretario, in deroga alle disposizioni che ne fanno divieto e che per i pagamenti
individuano modalità idonee ad impedire eventi quali quelli in esame. Infine, contestando
la protestata impossibilità dei Presidi di esercitare la dovuta vigilanza, imputabile
secondo gli stessi alle reiterate falsificazioni delle proprie firme da parte del
CRISTINA, falsificazioni che si vorrebbero comprovate dalla relazione peritale agli atti,
il Procuratore Regionale ha richiamato il contenuto dellart. 10 del R.D. n. 1038/33,
nella parte in cui demanda al Tribunale competente le questioni attinenti la falsità dei
documenti. Il Requirente ha comunque individuato
la responsabilità dei capi dIstituto indipendentemente dalla circostanza che alcuni
documenti possano essere stati falsificati, per avere consentito pagamenti non conformi
alla convenzione stipulata con gli Istituti di Credito cassieri ed a quanto disposto in
materia dalla normativa dettata dal D.P.G.P. 10 aprile 1992, n. 3-56/Leg. (Regolamento di
Contabilità delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trento). La condotta
negligente ed imprudente dei tre presidi, concretatasi anche nellomesso controllo
sugli estratti-conto e sulla rendicontazione periodica inviata dagli Istituti bancari alle
scuole, che avrebbero dovuto a loro volta darne scarico mediante apposite note
a firma congiunta preside segretario, avrebbe quindi favorito, secondo la
rappresentazione dellattore, la condotta del CRISTINA, che nellarco di quattro
anni avrebbe riscosso direttamente, in assenza di qualunque controllo, oltre duecento
mandati di cui risultavano beneficiari insegnanti ed alunni, ed avrebbe introitato somme
raccolte in contanti in sfregio alle disposizioni impartite dallo stesso Regolamento di
contabilità. Per tali motivi il Procuratore
Regionale ha chiesto laffermazione della responsabilità per colpa grave dei tre
presidi per il danno finanziario subito dagli Istituti scolastici diretti pro tempore,
sia pure in termini di sussidiarietà rispetto alla condanna principale del rag. Cristina,
e fino alla concorrenza del 50% cento del danno stesso riferibile ai periodi della
rispettiva presidenza. Per quanto riguarda gli Istituti di
credito cassieri, nel ricordarne la veste di agenti contabili pubblici, lattore ha
escluso che lomesso controllo degli estratti di conto corrente da parte dei presidi
possa costituire esimente della rispettiva responsabilità amministrativa; le banche
chiamate in causa sarebbero infatti incorse in inescusabile negligenza ed imperizia e
nella violazione delle convenzioni stipulate e delle disposizioni di cui al già
menzionato Regolamento di contabilità, omettendo lattività di verifica accorta e
prudenziale, e non meramente estrinseca e formale come esse vorrebbero, sulla gestione di
pecunia pubblica, imposta dalle norme stesse. In particolare, la Cassa Rurale,
omettendo la dovuta verifica di mandati e riversali, ed ammettendo a pagamento titoli
contrassegnati da incomprensibile doppia numerazione ed intestati al
segretario anziché ai beneficiari, avrebbe violato gli artt. 34, 36 e 42 del Reg. Cont.:
per tali motivi, avendo detta banca erogato direttamente al CRISTINA la somma di L.
3.021.340, che avrebbe dovuto essere pagata ai rispettivi beneficiari con
losservanza delle modalità prescritte, avrebbe causato per colpa grave un danno di
pari importo alla scuola di Cavedine, danno di dovrebbe rispondere, in via sussidiaria
rispetto alla condanna principale del segretario, fino ad una quota del 50%, in concorso
con il preside pro tempore dellIstituto, al quale rimarrebbe a carico il residuo 50%
in caso di insolvenza dellobbligato principale. Contrassegnate da maggiore gravità, ad
avviso della Procura, sarebbero la negligenza e limperizia della CARITRO S.p.A., che
ha esercitato il servizio di cassa per la scuola Bellesini di Vezzano negli
anni 1997 2000, allorché il CRISTINA vi svolgeva le funzioni di Responsabile dei
servizi di Segreteria: infatti, in alcuni elenchi relativi alla trasmissione di riversali
e mandati mancherebbe la firma del preside (anno 1998); su alcuni mandati figurerebbe la
firma di un preside non ancora incaricato ed autorizzato (anno 1998), mentre su altri
titoli mancherebbero le firme del preside (anno 2000) o di questultimo e del
Responsabile dei servizi di Segreteria (anni 1997 1998); i pagamenti relativi ad
alcuni titoli di spesa risulterebbero poi effettuati prima della loro emissione (anno
2000); le causali di pagamento di alcuni mandati si riferirebbero a periodi non di
competenza dei presidi firmatari (anno 1999); per il resto, anche la CARITRO sarebbe
incorsa per colpa grave nelle medesime violazioni contestate alla Cassa Rurale, ammettendo
a pagamento titoli recanti irregolare numerazione progressiva e cronologica, ed intestati
direttamente al segretario, ed è stata quindi chiamata a rispondere del danno causato
alla scuola di Vezzano, quantificato in misura di L. 225.486.482, in via sussidiaria
rispetto alla condanna principale del segretario, e fino ad una quota del 50%, in concorso
con i presidi dellIstituto per la parte di rispettiva pertinenza. Concludendo, il Procuratore Regionale
ha chiesto a questa Sezione Giurisdizionale Regionale, ai fini del risarcimento dei danni
subiti dalla scuola media Madruzzo di Cavedine e dalla scuola media
Bellesini di Vezzano, quantificati rispettivamente in misura di L. 3.021.340
(Euro1.560,39) e di L. 225.486.482 (Euro 116.454,05): a) in via principale, la condanna del
rag. Nicolò CRISTINA al pagamento dellintero importo, pari a L. 228.507.692 (rectius,
L. 228.507.822) equivalenti ad Euro 118.104,44 (rectius, Euro 118.014,44); b) in via
sussidiaria, la condanna dei tre presidi, in ragione del periodo in cui hanno rivestito la
carica, fino alla concorrenza del 50% dei seguenti importi, salvo diverso riparto da parte
di questa Sezione: 1) dott. Alberto TRENTI - L. 54.604.872 (Euro 28.201,06); 2) dott.
Alberto CASELLA L. 85.276.315 (Euro 44.041,54); 3) dott. Bruno PIFFER L.
88.626.635 (Euro 45.771,44); c) in concorso con detti presidi, e
sempre in via sussidiaria, la condanna della Cassa Rurale della Valle dei Laghi s.c.a.r.l.
e della Caritro S.p.A. per la residua quota del 50%, salvo diverso riparto da parte di
questo Collegio, fino alla concorrenza di L. 3.021.340 (Euro 1.560,39) per quanto riguarda
la Cassa Rurale e di L. 225.486.482 (Euro 116.454,05) relativamente alla Caritro. Oltre e sopra a detti importi la
Procura ha domandato la liquidazione di rivalutazione monetaria, di interessi legali dal
deposito della sentenza di condanna fino al soddisfo, e la condanna alle spese di
giustizia, chiedendo altresì che, nellipotesi assoluzione dei convenuti, questa
Sezione provveda a compensare le spese di giustizia e quelle sostenute per il patrocinio
legale, o che in subordine voglia provvedere alla loro liquidazione ex artt. 91 e ss.
c.p.c., applicabili al presente giudizio a norma dellart. 26 del R.D. n. 1038/33,
per consentire allAmministrazione di disporre leventuale rimborso. Con comparsa ritualmente depositata si
è costituita in giudizio la Cassa Rurale della Valle dei Laghi s.c.a.r.l. in persona del
presidente e legale rappresentante sig. Elio PISONI, rappresentata e difesa dallavv.
Elisabetta VALENTINI del foro di Trento, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in
quanto infondate in fatto ed in diritto, con la rifusione delle spese. Con ulteriore comparsa si è costituita
in giudizio UNICREDIT Banca S.p.a., quale successore a titolo universale di CARITRO
S.p.a., in persona del presidente sig Aristide CANOSANI, rappresentata e difesa dagli
avvocati Giorgio PEDINELLI e Roberto GORGAZZINI del foro di Trento; contestando
limpianto accusatorio la banca ha innanzitutto eccepito che il danno dovuto alle
operazioni di incasso, pari a L. 6.213.000 per i quattro anni in esame, non può esserle
imputato, trattandosi di somme mai affluite sui conti del cassiere. Quanto al danno derivante dalle
operazioni di pagamento, lIstituto di credito ha replicato la distinzione a seconda
del soggetto che ne risultava beneficiario. In particolare, per quanto riguarda i
titoli intestati al responsabile dei servizi di segreteria, ai quali andrebbero aggiunti
altri tre mandati regolarmente quietanzati da diversi beneficiari, la convenuta ha
ribadito la legittimità del proprio operato, dovendosi essa limitare alla verifica della
corrispondenza tra il nominativo del beneficiario ed il soggetto che riscuote le somme,
regolarità di fatto avallata dalle firme congiunte del segretario e del preside,
responsabile in materia amministrativo contabile a norma dellart. 4 del
Regolamento di contabilità. Per quanto concerne le somme destinate
al personale e agli alunni, il comportamento della banca sarebbe stato legittimato dalla
concorde volontà del preside e del segretario attestata dalle firme sui mandati, nonchè
dal silenzio da parte degli effettivi destinatari delle somme, ed infine dalle istruzioni
in tal senso impartitele dalla scuola media di Vezzano con nota 15 novembre 1999; i danni
conseguenti sarebbero quindi imputabili ai presidi, colpevoli di non avere esercitato i
poteri doveri relativi al funzionamento degli organi scolastici ed i poteri di
direttiva, nei confronti del responsabile dei servizi di segreteria, attribuiti
dallart. 5 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Trento, con il conseguente loro obbligo di rispondere della gestione
finanziaria dellIstituzione presieduta in solido con gli altri firmatari degli atti
contabili, a norma dellart. 44 dello stesso regolamento. Pertanto, ad avviso del cassiere,
quando anche si volesse ritenere la sussistenza della colpa grave nel comportamento della
banca che ha ammesso a pagamento titoli carenti degli elementi formali/sostanziali
previsti dalla normativa, non si potrebbe pervenire ad analoga conclusione in presenza di
mandati nellapparenza formalmente regolari, in quanto sottoscritti dal segretario e
dal preside, dovendosi, in questultima ipotesi, qualificare la colpa del cassiere
come semplice, ed escludere la negligenza e la trascuratezza dei comportamenti
contestati, o comunque, nellipotesi della individuazione in tale condotta della
colpa grave, dovendosi ridimensionare nel quantum le pretese risarcitorie.
Peraltro, apparirebbe evidente la forza causale autonoma del comportamento collegato di
presidi e segretario: a tale proposito, la banca convenuta ha ricordato come lo stesso
prof. TRENTI nel 1996, con la autorizzazione alla riscossione diretta in favore del
segretario, abbia agevolato, ai danni della scuola di Cavedine, i comportamenti delittuosi
del CRISTINA, consuetudine che si è trasferita, insieme a questultimo ed allo
stesso preside, presso la scuola di Vezzano nel 1997, e che sarebbe stata avallata nel
1999 da analoga comunicazione da parte del prof. PIFFER. Concludendo, la UNICREDIT Banca S.p.a.
ha chiesto la propria assoluzione per la carenza dellelemento soggettivo, ed, in
subordine, previo accertamento che non le sono addebitabili la totalità delle operazioni
contestate, la proporzionale riduzione del quantum debeatur, da conteggiare in
misura del 50% in forza del concorso con i Presidi della scuola. Con separate comparse si sono quindi
costituiti in giudizio i professori Alberto TRENTI, Alberto CASELLA e Bruno PIFFER, tutti
rappresentati e difesi dallavv. Silvia ZANCANELLA del foro di Trento, contestando
innanzitutto la corretta quantificazione del danno effettuata dallattore e mutuata
dalla relazione degli Ispettori del Nucleo di controllo, e sulla quale questi ultimi
stessi avrebbero avanzato riserve, affermando che la somma in questione potrebbe
essere stata oggetto in tutto o in parte di sottrazione ai danni del bilancio.
Tuttavia, gli Ispettori avrebbero omesso di quantificare le reali entrate delle scuole,
che sembrerebbero essere di poco superiori al presunto ammanco: la disponibilità reale di
così esigue somme, residuate dopo le operazioni delittuose del CRISTINA, avrebbe
necessariamente causato limpossibilità, da parte degli Istituti di istruzione, di
funzionare. Pertanto, risulterebbe evidente lerronea quantificazione del danno, ai
cui fini i convenuti hanno chiesto esperimento di consulenza tecnica di ufficio, e di cui
hanno comunque domandato la riduzione. Inoltre, i presidi hanno contestato la
suddivisione delle proprie responsabilità in base agli anni scolastici, in considerazione
del fatto che il bilancio approvato dalla Sovrintendenza Scolastica è riferito
allanno solare, ed hanno respinto gli addebiti concernenti la omessa attività di
controllo, che andrebbe piuttosto attribuita agli Istituti bancari cassieri. Ricordando
quindi che anche in sede di procedimento penale non sarebbe stata indicata alcuna
responsabilità a loro carico, i Presidi convenuti hanno prospettato la possibilità del
conflitto di interessi con la Sovrintendenza Scolastica, dalla quale dipendono gli
Ispettori del Nucleo di controllo, e che ha approvato i bilanci della scuola. Richiamando la relazione della signora
Mariagrazia BENEDETTI, segretario di scuola media, allegata alle deduzioni presentate al
Requirente, i convenuti hanno ricusato le risultanze della relazione del Nucleo ispettivo,
ed, in particolare, le contestazioni relative allassenza delle delibere del
Consiglio di Istituto e di Giunta, organi che sarebbero altresì stati regolarmente
funzionanti, alla mancanza delle delibere che individuano i limiti di spese dirette del
Preside, che sarebbero invece state regolarmente inviate in Sovrintendenza per
lapprovazione in allegato ai bilanci preventivi ed agli estratti conto al 31
dicembre, nonché alla assenza della rimanente necessaria documentazione contabile, quali
registri, scritture contabili e documenti tecnici, la cui eventuale carenza andrebbe
comunque imputata, a norma dellart. 5 Reg. di Contabilità, al segretario. Pur ammettendo leffettivo
pagamento di spese residue dellanno precedente con le competenze dellanno in
corso, e la raccolta diretta dei fondi tra gli allievi, i tre capi dIstituto hanno
respinto gli addebiti di responsabilità, significando che ogni preside è tenuto ad
onorare gli impegni assunti dal collega che lo precede, e che comunque i mandati relativi
a pagamenti effettuati in modo scorretto sono risultati non firmati o firmati da presidi
già trasferiti, o in ferie o non ancora nominati; la raccolta diretta dei contributi per
uscite, visite o viaggi sarebbe stata quindi resa necessaria dallampiezza del bacino
di utenza, e legittimata da una prassi invalsa in numerose scuole. I convenuti hanno
attribuito quindi il danno a loro contestato alla contraffazione dei documenti contabili
operata dal CRISTINA, che sarebbe anche intervenuto sul programma di bilancio, alterandolo
con tecniche informatiche, sulle quali è stato chiesto acquisirsi consulenza a cura
dellINFORMATICA TRENTINA, proprietaria del programma stesso. Il segretario inoltre
avrebbe falsato e manomesso i titoli di incasso e di pagamento per i propri fini
criminosi, annullandoli a volte, non rispettando la numerazione progressiva, falsificando
le sottoscrizioni, tra cui quella apposta alla comunicazione inviata alla CARITRO il 15
novembre 1999 a firma dott. PIFFER, ed incrementando artificiosamente a proprio consumo il
capitolo relativo alle somme messe disposizione dei presidi. Questi ultimi hanno quindi
respinto gli addebiti ascrivendo le esclusive responsabilità non solo al segretario, che
avrebbe posto in essere una attività truffaldina idonea ad eludere ogni possibile
vigilanza, ma anche alle banche, che avrebbero posto in pagamento titoli irregolari e che
avrebbero violato la convenzione di cassa, omettendo di controllare la regolarità delle
sottoscrizioni, mancanti in numerosi elenchi trasmessi a norma di convenzioni, nonché la
numerazione progressiva di mandati e riversali, ed addirittura effettuando pagamenti in
attesa della emissione dei relativi mandati: il tutto, per quanto riguarda la CARITRO, pur
conoscendo la situazione patrimoniale del CRISTINA, che era anche proprio cliente e che
risultava pluriprotestato. Concludendo, nel chiedere
lassoluzione, i convenuti hanno avanzato istanze istruttorie, tra cui quella di
esperimento di prova testimoniale sulla regolare formazione di documentazione attinente
alla attività degli organi collegiali ed agli importi riscossi direttamente dagli
allievi, nonché di consulenza tecnica di ufficio sulla esatta quantificazione del danno. Il 7 marzo 2003 la difesa della
UNICREDIT BANCA S.p.a. ha depositato memoria integrativa oltre i termini di legge, motivo
per cui le parti alludienza del 10 aprile 2003 hanno concordemente chiesto termine
per lesame delle deduzioni ivi contenute, rinvio concesso da questa Sezione che ha
nuovamente fissato la udienza per la discussione alla data del successivo 19 giugno. Con il suddetto atto difensivo,
corredato di documentazione, lIstituto bancario ha ulteriormente contestato la
quantificazione del danno operata dalla Procura, specificando in dettaglio come la somma
complessiva di L. 11.402.467, riferibile a numerose riversali e mandati emessi a vario
titolo e non affluiti alla Banca, o non di competenza di questultima, o da essa
regolarmente pagati, non possa in alcun modo ed a nessun titolo essere rifusa,
puntualizzando sulla impossibilità di trarre deduzioni dallassenza delle firme su
alcune riversali e su alcuni mandati allegati alla relazione ispettiva, probabilmente
sostituiti agli originali dal segretario, ed effettuando una serie di precisazioni circa
lapparente duplicazione di altri titoli di spesa, riferibili ad esercizi finanziari
differenti; inoltre, le somme relative ad alcuni mandati non sottoscritti dai presidi ed
emessi a favore di terzi, peraltro dietro pressanti richieste da parte dellIstituto
scolastico, risulterebbero regolarmente accreditate ai rispettivi beneficiari, con la
conseguente insussistenza del danno erariale contestato e riferibile al relativo
pagamento, mentre tutte le somme versate sarebbero puntualmente riconducibili ai periodi
di competenza di ciascun capo dIstituto, indipendentemente dallassunzione dei
relativi impegni; ribadendo come molte riversali non siano transitate presso la banca, il
cassiere ha respinto la contestazione di avere effettuato pagamenti prima della emissione
dei titoli di spesa, assumendo che in tali casi il documento di quietanza sarebbe stato
sostituito da una ricevuta provvisoria, contemporanea alla emissione del mandato, e
chiedendo anche di essere ammesso a fornire sul punto prova testimoniale. Infine,
respingendo ogni addebito di responsabilità mossogli dai presidi e relativo alla
cognizione della situazione debitoria nella quale versava il segretario, la UNICREDIT
S.p.A. ha nuovamente contestato la imprecisione nella quantificazione del danno da parte
dellattore, chiedendo sul punto consulenza tecnica dufficio. Con separate memorie depositate il 30
maggio 2003 i tre presidi hanno concordato con le richieste di consulenza tecnico
contabile ai fini della corretta ricostruzione delleffettivo bilancio della scuola
di Vezzano negli anni in questione, sottolineando linattendibilità della
documentazione sulla quale si è basato il Procuratore Regionale per quantificare le somme
addebitate ai singoli convenuti, documentazione chiaramente falsificata dal segretario,
che avrebbe così commesso il reato di cui allart. 476 c.p., per il quale è
prevista la procedibilità dufficio, con il conseguente obbligo di trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica e la sospensione del presente procedimento.
Inoltre, la difesa dei capi dIstituto ha sottolineato la mancanza di controllo dei
bilanci preventivi e consuntivi da parte della Sovrintendenza Scolastica, attività che
avrebbe consentito di limitare i danni per i quali si procede, ed ha chiesto esperirsi
prova testimoniale su tale punto, come sullulteriore circostanza che lIstituto
cassiere, contrariamente a quanto dedotto con memoria integrativa, avrebbe provveduto al
pagamento di mandati privi della firma dei presidi. Alla udienza del 19 giugno 2003 questo
Collegio, avendo accertata la necessità di ricostruire leffettivo movimento e le
causali delle entrate e delle spese delle scuole medie Bellesini e
Madruzzo per gli anni 1997-2000, ha pronunciato ordinanza istruttoria, diretta
ad acquisire: 1) a cura della Cassa Rurale della
Valle dei Laghi, già Cassa Rurale di Cavedine: a) copia degli estratti mensili del
conto corrente relativi al periodo 1° gennaio 1997 31 agosto 1997, da essa
trasmessi alla Scuola media C. Madruzzo di Cavedine a norma dellarticolo
39 del D.P.G.P. 10 aprile 1992 n. 3-56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni
scolastiche in provincia di Trento) e dellart. 8 della convenzione per la gestione
del servizio di cassa stipulata con la stessa Scuola il 28 dicembre 1995, e corredati,
come da convenzione, degli estremi delle reversali e dei mandati relativi ad ogni
riscossione e ad ogni pagamento; b) le corrispondenti note di scarico
trasmesse dalla Scuola e sottoscritte dal preside e dal segretario dellIstituto
scolastico stesso a norma dellart. 8 della citata convenzione; c) copia dellestratto conto
della Scuola al 31 dicembre 1997; 2) a cura della UNICREDIT Banca
S.p.A., successore a titolo universale della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
S.p.A.: a) copia degli estratti periodici del
conto corrente relativi allintervallo 1° settembre 1997 31 agosto 2000, da
essa trasmessi alla Scuola media S. Bellesini di Vezzano a norma
dellarticolo 39 del D.P.G.P. 10 aprile 1992 n. 3-56/Leg. (Regolamento di
contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento) e dellart. 9
della convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata con la stessa Scuola il
14 gennaio 1994, e corredati, come da convenzione, degli estremi delle reversali e dei
mandati relativi ad ogni riscossione e ad ogni pagamento; b) le corrispondenti note di
discarico trasmesse dalla Scuola e sottoscritte dal preside e dal segretario
dellIstituto scolastico stesso a norma dellart. 9 della citata convenzione; c) copia degli estratti conto della
Scuola rispettivamente al 31 dicembre 1997, al 31 dicembre 1998, al 31 dicembre 1999, al
31 dicembre 2000; 4)
a cura della Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento, copia dei bilanci con
allegate relazioni illustrative e delibere di variazione, dei conti consuntivi corredati
dei relativi allegati, e di tutte le deliberazioni, complete di allegati e corredate di
eventuali richieste di elementi integrativi di giudizio e relative deduzioni a cura delle
Scuole, inviate per lapprovazione a norma dellart. 49 del D.P.G.P. 10 aprile
1992 n. 3-56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia
di Trento), rispettivamente per lanno 1997 dalla Scuola media C.
Madruzzo di Cavedine e per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 dalla Scuola media
S. Bellesini di Vezzano. In data 15 luglio 2003 la
Sovrintendenza Scolastica di Trento ha depositato copia degli atti richiesti, specificando
che il conto consuntivo relativo allesercizio 2000 non è mai stato predisposto
dalla scuola di Vezzano, a causa dellimpossibilità di disporre dei documenti
contabili di riferimento; inoltre, mentre lattività di controllo e consulenza
preventiva sul bilancio e relative variazioni si sarebbe svolta regolarmente, quella di
controllo successivo, che sarebbe peraltro limitata alla verifica della regolarità
formale e contabile dei documenti rituali, non si sarebbe potuta svolgere
normalmente a causa di difficoltà tecniche imputabili soprattutto alla mole di arretrato
da gestire; infine, lapprovazione dei conti consuntivi degli anni 1998 e 2000
sarebbe stata sospesa a causa degli eventi per cui è giudizio. In data 2 settembre 2003 la UNICREDIT
banca S.p.a., riservandosi di provvedere, entro il termine assegnato con ordinanza, al
deposito di ulteriore documentazione che confida di recuperare ha depositato
gli estratti conto annuali richiesti e le note di discarico relative agli anni 1997-2000. In data 13 ottobre 2003 la Cassa Rurale
della Valle dei Laghi ha depositato la stampa degli estratti del conto corrente n°
00/007040 e n° 00/002260 relativi al periodo 1° gennaio 1997-31 agosto 1997, corredati
da copia di tutti i mandati e tutte le riversali riferiti al periodo, nonché le stampa
dellestratto conto n. 00/002260 al 31 dicembre 1997, segnalando che laltro
conto a tale data era già estinto. In data 28 gennaio 2003 la UNICREDIT
banca S.p.A. ha depositato ulteriore documentazione, reperita nei propri archivi e
relativa alla gestione della Scuola media Bellesini di Vezzano: essa consiste
negli elenchi dei mandati pagati negli esercizi 1997 2000, nelle liste dei mandati
pagati nel periodo 1° gennaio 1997 31 dicembre 2000, e nelle liste delle riversali
incassate nei periodi 1° gennaio 1998 31 dicembre 2000, ed è accompagnata dalla
precisazione che gli atti andrebbero ad integrare compiutamente gli estratti del c/c 5886
809, che non sarebbe stato possibile reperire nella forma completa. Con memoria depositata
il 29 gennaio seguente la stessa banca ha ribadito quanto già dedotto con i precedenti
scritti difensivi, richiamando in particolare quanto esposto circa la esclusione della
colpa dellistituto cassiere in considerazione della concorde volontà espressa da
presidi e segretario di procedere ai pagamenti nelle forme indicate nei singoli mandati,
ed ha contestato la quantificazione del danno, che sarebbe stata eseguita sulla scorta di
documenti non originali; gli importi richiesti dallattore non sarebbero poi neppure
in parte ed in via sussidiaria ripetibili alla UNICREDIT, sia perché di competenza di
altro cassiere, sia perché regolarmente quietanzati dai relativi beneficiari, sia perché
attinenti a riversali mai affluite alla banca. Pertanto, lIstituto di credito ha
insistito nelle istanze istruttorie già formulate, in particolare per lesperimento
di perizia tecnico contabile per accertare la reale entità delle somme distratte dal
CRISTINA, chiedendo a tal fine il raffronto tra la documentazione ricostruita dagli
ispettori della Sovrintendenza Scolastica presso le scuole danneggiate e tutta quella
depositata. Con separate memorie depositate il 29
gennaio successivo i tre presidi hanno sottolineato come la stessa Sovrintendenza
Scolastica di Trento abbia ammesso di avere tralasciato lattività, peraltro di
propria esclusiva competenza, di controllo successivo dei conti consuntivi delle scuole, e
comunque dei rispettivi documenti contabili. La documentazione stessa poi non sarebbe
stata trovata presso gli istituti scolastici, ma è stata regolarmente reperita agli atti
della Sovrintendenza, con il conseguente discarico di responsabilità dei capi
dIstituto, che avrebbero agito in perfetta buona fede nella certezza
dellapprovazione dellorgano sovraordinato. Ribadendo quindi che le
falsificazioni grossolane effettuate dal segretario e riguardanti gli atti contabili
avrebbero potuto essere agevolmente rilevate in sede di controllo, con la conseguente
responsabilità della Sovrintendenza Scolastica per la relativa omissione, i presidi hanno
osservato che la documentazione, comunque lacunosa e dimostrativa delle rispettive
inadempienze, depositata dalle banche in ottemperanza della ordinanza collegiale del 19
giugno 2003, convergerebbe nel dimostrare come il danno erariale verificatosi a carico
degli istituti scolastici sia di importo inferiore a quello quantificato dallattore,
questione che verrebbe comunque incontestabilmente accertata in seguito ad esperimento di
apposita consulenza contabile, per la quale hanno insistito. Alla udienza del 19 febbraio 2004 il
Procuratore Regionale ha chiesto un breve rinvio per verificare, alla luce delle
risultanze istruttorie, se esistano i presupposti per integrare il contraddittorio con la
chiamata in giudizio di altri eventuali responsabili. Il giudizio è stato dunque rinviato
per la prosecuzione alla data odierna. Alla odierna udienza il Pubblico
Ministero ha depositato memoria, specificando di non ravvisare nella fattispecie la
sussistenza di elementi idonei alla integrazione del contraddittorio con la chiamata in
giudizio del Sovrintendente Scolastico di Trento. Con detta memoria il Requirente ha
ulteriormente precisato che losservanza puntuale, da parte dei convenuti in via
sussidiaria, delle disposizioni che vietano il maneggio di danaro da parte del segretario
e che per i pagamenti individuano modalità ben specificate avrebbe, da sola, evitato il
contenzioso relativo allindebita appropriazione di denaro pubblico; inoltre, le
disposizioni sul rendiconto generale finalizzate ad una maggiore efficacia del controllo
gestionale sono state introdotte con il D.P.G.R. 19 luglio 2000, n. 18-36/Leg., ovvero
successivamente allo svolgersi dei fatti per cui è giudizio, e tale circostanza,
valutabile congiuntamente allulteriore fattore costituito dagli inevitabili disguidi
conseguenti al passaggio di competenze dal Provveditorato agli Studi alla Provincia
Autonoma di Trento, attenuerebbe la responsabilità del Sovrintendente Scolastico al di
sotto della soglia di colpa grave, elemento altresì individuabile nel comportamento di
presidi ed Istituti bancari, che in modo diretto ed immediato dovevano controllare
loperato del CRISTINA. Lavv. ZANCANELLA per i tre
presidi ha altresì obiettato che la Sovrintendenza Scolastica, i cui ispettori hanno
rilevato la mancanza di documentazione contabile agli atti degli uffici amministrativi
delle scuole danneggiate, nonchè la omissione dei dovuti controlli sulla gestione
amministrativa da parte dei presidi, ha depositato in esecuzione della ordinanza
istruttoria i medesimi documenti a suo tempo ad essa trasmessi dalle scuole, atti dai
quali avrebbe comunque dovuto comprendere, se li avesse debitamente controllati, quanto
stava accadendo. Nel rimettersi alle memorie depositate, la difesa del capi
distituto ha sottolineato come lassenza in giudizio del rag. CRISTINA, sulla
cui attività truffaldina non sussisterebbero dubbi, renda più difficoltosa la difesa dei
convenuti in via sussidiaria. Citando quindi fonti dottrinarie secondo le quali la fase
della liquidazione della spesa, in cui sarebbe avvenuta lattività di manomissione
dei documenti, è di competenza esclusiva del segretario, lavv. ZANCANELLA ha
chiesto lassoluzione dei propri assistiti, ed in subordine che il Collegio voglia
fare uso del potere riduttivo delladdebito, precisando quindi, in risposta a
specifica domanda, che pur non volendo appesantire ulteriormente il processo in corso, non
ritiene superfluo lesperimento di consulenza tecnica contabile, poiché la
quantificazione del danno effettuata dalla Procura Regionale apparirebbe approssimativa,
oltre che riferita a spese probabilmente andate a buon fine. Lavv. PEDINELLI per UNICREDIT
banca si è rimesso agli scritti difensivi, sottolineando come i convenuti in via
sussidiaria si trovino in posizioni disagevoli, imputabili a comportamenti del segretario
in effetti non impediti da un loro puntuale riscontro, ma comunque favoriti anche
dallomesso controllo della Sovrintendenza Scolastica, che avrebbe invece potuto
arrestare lattività fraudolenta del CRISTINA, in fase iniziale ancora contenuta, ed
in seguito amplificatasi nella sicurezza dellimpunità. Nel ribadire che in alcuni
casi vi sarebbe la certezza che le somme distratte sono invece state distribuite agli
effettivi destinatari, il difensore di UNICREDIT ha dichiarato che la responsabilità in
via sussidiaria, ripartibile tra i soggetti convenuti, deve essere estesa alla
Sovrintendenza Scolastica per il relativo comportamento omissivo, ed a richiesta del
Collegio ha sostenuto di non ritenere superfluo lesperimento di consulenza tecnica
contabile per la precisa quantificazione del danno, pur rimettendosi sul punto alle
decisioni di questa Corte. Lavv. VALENTINI per la Cassa
Rurale della Valle dei Laghi, sottolineando la posizione marginale della propria assistita
nel presente giudizio, ha richiamato i contenuti delle note difensive in data 10 maggio
2002 depositate dal Presidente dellistituto di credito presso la Procura Regionale,
riaffermando che i mandati risultavano regolari, il servizio era di cassa e non di
tesoreria, gli importi erano modesti, non si era verificata uscita di denaro superiore a
quella delle gestioni precedenti; pertanto, rimarcando a propria volta come i
conteggi del danno erariale risultino imprecisi, la difesa della Cassa Rurale ha chiesto
il rigetto della domanda attorea. In sede di replica, il Procuratore
Regionale ha rappresentato lo stato dei fatti, specificando come siano stati acquisiti
agli atti del giudizio ulteriori documenti, e come ora venga chiesta dalle parti
consulenza tecnica senza troppa convinzione. Se il convenuto principale è quindi il
CRISTINA, probabilmente insolvente, il reale nucleo della questione si può identificare
oggi nellindividuazione delle responsabilità sussidiarie, imputabili
allomissione dei dovuti controlli, che dovevano essere effettuati in linea
orizzontale dagli Istituti Cassieri, ed in linea verticale da presidi e Sovrintendenza:
anche questultima sarebbe dunque responsabile, ma non a titolo di colpa grave, posto
che il controllo sulloperato del segretario spettava in via prioritaria ai presidi,
evidentemente non sufficientemente formati sotto il profilo contabile ed amministrativo,
ma che hanno omesso di verificare gli estratti conto e la gestione del denaro contante,
esponendosi così alle conseguenze dellattività truffaldina del segretario. Le banche inoltre hanno disatteso il
Regolamento di contabilità, pur sapendo che non dovevano versare direttamente somme al
segretario in luogo degli effettivi beneficiari dei pagamenti, e che la prassi contraria
richiesta dai presidi era inaccettabile. Confermando quindi le richieste di cui in
citazione, il Procuratore Regionale ha tuttavia dichiarato che lunico punto della
vicenda che potrebbe sollevare perplessità è effettivamente ravvisabile nella
quantificazione del danno, motivo per cui, pur rimettendosi alle valutazioni di
competenza, ha prospettato al Collegio le distinte alternative dellesercizio del
potere riduttivo delladdebito ovvero dellesperimento di consulenza tecnica di
ufficio. Lavv. PEDINELLI in sede di
replica ha quindi dichiarato di non insistere nella richiesta di CTU, ed altrettanto ha
affermato lavv. ZANCANELLA: questultima ha inoltre ribadito che secondo il
preesistente ordinamento i presidi non avevano attribuzioni di responsabilità nella fase
di gestione della spesa, nella quale si è verificato di fatto il danno erariale;
lavv. VALENTINI, dal canto suo, ha ricordato come i mandati pagati dalla sua
assistita risultassero regolari in sede di successivo riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO La Sezione è
chiamata a decidere se il comportamento tenuto dai convenuti sia contrastante con i canoni
di fedeltà, diligenza, legalità, rettitudine et similia - che debbono
contraddistinguere lattività dei pubblici dipendenti - nonché, avuto riguardo agli
Istituti Tesorieri, con quelli di correttezza, trasparenza e buon andamento; se, di
conseguenza, i convenuti stessi in via principale ed in via sussidiaria debbano rispondere
del danno causato allErario, come sostiene il Procuratore Regionale, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di
giudizio. A - Al riguardo occorre,
preliminarmente, specificare che il danno subìto dalle Scuole Medie di Cavedine e di
Vezzano (periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 agosto 2000 ) - del quale il Requirente
chiede la rifusione ai convenuti - è circoscritto esclusivamente : 1) per le entrate, ad: introiti
inseriti in contabilità ma non affluiti sul c/c bancario - voci contrassegnate dalla lettera
A) in atto di citazione e dal codice 1) nella relazione ispettiva - per un totale
di lire 6.448.922; 2) per le spese, a: 1)
pagamenti inammissibili ovvero mandati intestati a beneficiari con quietanza del
segretario sig. Nicolò CRISTINA per spese non ammesse, inverosimili o non documentate, a
loro volta distinte con il codice 1) sia in relazione ispettiva che in atto di
citazione; 2) pagamenti diretti al segretario, in favore di se stesso, ovvero
riscossioni del segretario, per conto di vari beneficiari non identificati, senza
giustificativi di spesa e/o senza adempimenti fiscali; tali spese sono contraddistinte dal
codice 2) sia nellatto introduttivo del presente giudizio che nella relazione
ispettiva. Nellambito di dette spese:
i pagamenti inammissibili incassati dal CRISTINA - nei quali egli figurava, per lo più,
destinatario diretto - oppure i pagamenti da questi effettuati a se stesso, senza
giustificativi di spesa e/o senza adempimenti fiscali, ammontano a lire 47.597.262; i
mandati intestati al segretario per successiva distribuzione ai docenti (a fronte dei
quali mancano elenchi nominativi, tabelle di liquidazione, quantificazione delle ritenute
ed oneri da versare e relativi versamenti, firme per ricevuta) ammontano ad un totale di
lire 138.595.278; infine, nei soli anni 1999 2000, i mandati intestati al
segretario, per la successiva distribuzione agli alunni, a corredo dei quali mancano
elenchi nominativi, quantificazione degli importi da versare, firme per ricevuta,
ammontano a lire 35.866.360: nel complesso, lire 222.058.900. Dalla relazione ispettiva circa le
irregolarità rilevate presso le Scuole Medie di Cavedine e di Vezzano - dalle cui
risultanze il Procuratore Regionale ha mutuato gli elementi per promuovere il presente
giudizio - si evidenzia come gli ispettori del Nucleo di Controllo della Sovrintendenza
Scolastica Provinciale di Trento abbiano conteggiato esclusivamente le somme attinenti
alle descritte fattispecie, per un importo complessivo di lire 228.507.822= per il periodo
dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 2000, accertandone lavvenuto impossessamento da
parte del segretario. Tale conteggio, desumibile dagli atti e dallanalisi della
dinamica della gestione finanziaria nel corso degli esercizi in questione, è confermato
dalla confessione resa dal convenuto ed ulteriormente avallato dalla sentenza n. 389/02,
in data 25 settembre 2002, con la quale il G.U.P. di Trento ha applicato ex art. 444 c. p.
p. al medesimo sig. Nicolò CRISTINA (imputato del delitto p.e p. dagli artt. 81, cpv. e
314 c. p.), la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, per essersi appropriato,
negli anni 1997/2000, delle stesse somme elencate nellatto introduttivo del
giudizio: non è superfluo ricordare, a questultimo proposito, che il giudice
contabile, pur se non vincolato dalla sentenza c. d. di patteggiamento, può
tuttavia valutare autonomamente gli elementi sui quali il giudicato penale si è formato e
tenerne conto ai fini probatori. E necessario, al riguardo, far
presente che gli Ispettori del Nucleo di controllo - nella difficoltosa opera di
ricostruzione della gestione amministrativa degli istituti scolastici stessi, negli anni
in questione - non hanno proposto a rimborso le ulteriori somme (per un
maggiore importo complessivo di lire 523.538.282=) attinenti a titoli di entrata e di
spesa che presentavano una miriade di irregolarità contabili e che sono stati
contrassegnati nella relazione ispettiva dai codici da 2 a 6, per lentrata, e
dal 3 all8, per la spesa: gli ispettori hanno, infatti, ritenuto che le
entrate e le spese cui si riferiscono questi ultimi titoli, sia pure irregolari - e che,
per inciso, costituiscono la quasi totalità di quelli emessi dalle scuole danneggiate nel
periodo considerato - possano essere andati a buon fine sia per la loro stessa natura, che
non avrebbe agevolmente consentito la sottrazione delle somme da parte del segretario, sia
per la mancanza di proteste da parte dei destinatari.
Il tutto, benché, generalmente, non sia stata reperita agli atti delle scuole innanzi
citate la documentazione giustificativa a supporto delle entrate e spese effettuate (codice
2 entrate e codice 3 spese) o vi siano errori di imputazione nel
bilancio (codice 3 entrate e codici 4 e 5 spese) e nonostante,
in molti casi, lemissione di titoli si sia dimostrata palesemente strumentale ad
operazioni interne finalizzate dal segretario alla appropriazione indebita dei fondi
scolastici (codici 4, 5 e 6 entrate nonché 6, 7 e 8 spese) quali, ad
esempio, i frequenti storni da alcuni capitoli di bilancio per incrementare quelli
destinati ai prelevamenti diretti ed alle partite di giro. Le somme alle quali si riferisce
latto di citazione sono state, dunque, così suddivise per anno solare, in ragione
dei periodi di servizio del CRISTINA: 1) 1° gennaio
1997 31 dicembre 1997 = lire 13.564.692; 2) 1° gennaio
1998 31 dicembre 1998 = lire 68.121.015; 3) 1° gennaio
1999 31 dicembre 1999 = lire 94.133.425; 4) 1° gennaio
2000 31 agosto 2000 = lire 52.688.690=. In totale, limporto che il
predetto sig. CRISTINA è chiamato a rifondere ammonta a lire 228.507.822= equivalenti ad euro 118.014,44=. In particolare, secondo la
quantificazione effettuata dalla Procura Regionale, i danni subiti dalla scuola media Madruzzo
di Cavedine ammonterebbero, a lire 3.021.340 (euro 1560,39) mentre la scuola media Bellesini
di Vezzano avrebbe subito un depauperamento pari a lire 225.486.482 (Euro 116.454,05).
A rispondere del danno sopra indicato,
i tre presidi sono stati chiamati in via sussidiaria, in ragione del periodo
di rispettiva reggenza ed in misura del 50%, nel seguente modo: a) 1°
gennaio 1997 31 agosto 1998: dott. Alberto TRENTI = lire 54.604.872 (euro
28.201,06); b) 1°
settembre 1998 31 agosto 1999: dott. Alberto CASELLA = lire 85.276.315 (euro 44.041,54); c) 1°
settembre 1999 31 agosto 2000: dott. Bruno PIFFER = lire 88.626.635 (euro 45.771,44). Gli Istituti di credito cassieri
sono stati, a loro volta, chiamati a rispondere in via sussidiaria, in concorso con i
presidi, in ragione del periodo di servizio ed in misura del 50%, nel seguente modo: ·
Cassa Rurale della
Valle dei Laghi = lire 3.021.340 (euro 1.560,39); ·
Caritro s.p.a. =
lire 225.486.482 (euro 116.454,05). Tutto ciò premesso, questo Collegio - ai
fini della esatta determinazione del danno - dà
atto di aver esaminato i documenti allegati
dalla Procura Regionale, raffrontandoli anche con quelli acquisiti mediante
lordinanza istruttoria n. 13/2003 del 19 giugno 2003, e di aver trovato
conferma delle risultanze riportate nella relazione ispettiva: sono state verificate, in
proposito, la sostanziale correttezza e la sufficienza - ai fini del presente giudizio -
degli elementi forniti dal Nucleo di controllo della Sovrintendenza Scolastica nonostante
si debba provvedere, dietro conforme istanza di UNICREDIT Banca, alla rettifica di alcune
voci di danno per meri errori materiali contenuti nella relazione ispettiva. La suddetta
verifica rende perciò superfluo lesperimento della consulenza tecnica contabile,
inizialmente chiesta dalle parti, ma sulla quale le stesse hanno in prosieguo ritenuto,
per motivi anche attinenti ad economia processuale, di non insistere ulteriormente. Aggiungasi che lapparente,
erronea imputazione ad un esercizio finanziario precedente di alcuni titoli di spesa ha
trovato spiegazione nel raffronto degli stessi con le note di discarico acquisite con la
succitata ordinanza istruttoria: si è potuto accertare come alcuni mandati di fine
esercizio 1997 che, da un esame esteriore, parrebbero duplicati o falsificati in
quanto totalmente mancanti di timbri e firme siano, in realtà, riferibili
allesercizio 1998 e, in quanto tali,
pagati dal cassiere e correttamente contabilizzati dagli ispettori nellanno di
pertinenza. La nota della Provincia Autonoma di Trento di accompagnamento ai documenti
allegati agli atti del giudizio è, comunque, esplicativa delle apparenti contraddizioni
da essi risultanti laddove dichiara che:
non sono stati trovati diversi originali di riversali e mandati: ove possibile,
sono stati sostituiti con copie ricavate dai dischetti di back-up; per la
documentazione giustificativa, si è allegato il materiale trovato e valutato idoneo. Inoltre, i mandati - il cui computo
nelle voci di danno è stato minuziosamente contestato dalla UNICREDIT Banca con memoria
integrativa 7 aprile 2003 sono, a volte, contrassegnati da codici maggiori dei
numeri 1 e 2 (es., mandati nn. 133, 134, 136 e 137 del 2000, contrassegnati dai codici
4 e 5, privi delle firme dei presidi) sicché non risultano fra quelli computati nella
richiesta di rimborso; in altri casi, non figurano affatto nellelenco dei titoli
irregolari (es., mandato n. 135/2000, comunque, mancante della firma del preside; mandato
n. 172/2000); in altri casi ancora, se contrassegnati dai codici 1 e 2, manca la
prova che gli allegati versamenti nelle mani dei beneficiari si riferiscano agli stessi
(es., mandati nn. 230, 231 e 239 del 1999, corredati da dichiarazioni del segretario di
aver provveduto ad incassare le corrispondenti somme) poiché gli importi furono
immotivatamente e illegittimamente ritirati dal CRISTINA. Le
somme indicate dai titoli contrassegnati dai codici 1/entrate nonché 1 e
2/spese, per limporto totale di lire 228.507.822, sono state quantificate
dal P.R. come danno erariale subìto dalle Scuole Medie non per mere irregolarità
formali, sia pur gravissime (come la mancata o dubbia sottoscrizione dei presidi) e
senzaltro strumentali al disegno criminoso del CRISTINA, bensì a causa del
versamento diretto ed incontrollato di danaro contante nelle mani del segretario - con la
conseguente, indebita appropriazione da parte di costui - in violazione dei precetti sia
convenzionali sia regolamentari diretti ad impedire illecite sottrazioni, nel caso di
specie, invece, palesemente perpetrate, come attestato dalla confessione del medesimo. Per migliore comprensione del danno
erariale, ed al fine del raffronto tra le somme sottratte dal segretario e quelle
rappresentate nei documenti contabili, ritiene questa Corte che occorra elencare anche i
dati estrapolati dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi delle stesse Scuole,
trasmessi dalla Sovrintendenza Scolastica di Trento, pur tenendo presente che questi
ultimi sono stati parzialmente manipolati dal CRISTINA, come appresso: 1) Scuola media
Madruzzo di Cavedine: esercizio 1997: previsione
iniziale L. 48.909.303; previsione definitiva L. 60.501.036 - totale spese impegnate e
pagate L. 46.081.816; 2) Scuola media
Bellesini di Vezzano: esercizio 1997: previsione
iniziale L. 60.462.503; previsione definitiva L. 147.318.218 - totale spese impegnate e
pagate L. 116.850.344; esercizio 1998: previsione
iniziale L. 142.849.760; previsione definitiva L. 218.323.645 - totale spese impegnate e
pagate L. 234.069.257; esercizio 1999: previsione
iniziale L. 115.421.494; previsione definitiva L. 166.153.919 - totale spese impegnate e
pagate L. 225.132.848; esercizio 2000: previsione
iniziale L. 81.194.749. Con nota depositata il 15 luglio 2003, la Sovrintendenza
Scolastica di Trento ha comunicato che il conto consuntivo relativo allesercizio
2000 non è mai stato predisposto dalla Scuola stessa a causa dellimpossibilità di
disporre dei documenti contabili di riferimento. Va, da ultimo, precisato come sia stato
effettivamente commesso un errore materiale nel conteggio dei danni subiti da ciascun
Istituto scolastico - agevolmente verificabile dal raffronto tra gli elenchi delle
irregolarità riscontrate ed il riepilogo figurante a pag. 50 della minuziosa relazione
ispettiva - ovvero come la somma complessiva di lire 3.725.067, riferibile a quattro
mandati (rispettivamente nn. L/1, L/2, 48 e 116) proposti a rimborso, in quanto attinenti
a pagamenti di spese inammissibili e relativi alla gestione statale della scuola di
Cavedine per lanno 1997, sia stata erroneamente inclusa nel calcolo dei danni subiti
dalla scuola di Vezzano nello stesso anno: il che comporta la necessità della conseguente
rettifica, peraltro reclamata da UNICREDIT Banca in contraddittorio con le altre parti del
giudizio e da queste ultime non contestata, Pertanto, gli importi relativi ai danni
effettivamente subiti da ciascun Istituto scolastico vanno correttamente riquantificati
come appresso indicato: a) Scuola
media Madruzzo di Cavedine - Istituto bancario cassiere Cassa Rurale della
Valle dei Laghi = lire 6.746.407 (Euro 3.486,23); b) Scuola media
Bellesini di Vezzano - Istituto bancario cassiere Caritro s.p.a = lire
221.761.415 (Euro 114.530,21).
In conclusione, il danno di cui i convenuti devono rispondere innanzi a questa
Corte - pur se immutato nel suo totale ammontare (lire 228.507.822 = euro 118.014,44) - risulta
diversamente ridistribuito solo in capo agli Istituti Cassieri, come innanzi
precisato, ai fini dei relativi addebiti nonché responsabilità. B Ciò premesso occorre, ora,
esaminare le posizioni dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda in esame. B.1) Il segretario rag. NICOLO
CRISTINA. Il raffronto dei documenti contabili
allegati dal Procuratore Regionale con quelli acquisiti con ordinanza istruttoria ha
evidenziato come il CRISTINA, nel corso degli anni e fino allo scoprimento dei fatti, ebbe
tutto il tempo per applicare e raffinare (impunemente) le tecniche fraudolente che hanno
causato il grave danno per cui è giudizio, appropriandosi sia di danaro contante raccolto
tra gli allievi sia delle risorse finanziarie, invece, destinate alle spese scolastiche:
il tutto, mediante artifizi contabili che gli consentivano di prelevare, indisturbato,
svariate somme dai capitoli di bilancio più agevolmente gestibili, incrementati ad arte
ed a scapito di altri nel corso dellesercizio finanziario di pertinenza. Il che
induce a credere che, negli anni considerati, la gestione amministrativo-contabile delle
scuole sia stata, progressivamente, finalizzata alle necessità private del segretario
fino ad esserne, quasi totalmente, assoggettata. Dallanalisi della gestione, per
così dire parassitaria, ingegnosamente posta in essere e protratta dal
convenuto si è, infatti, potuto constatare come costui abbia finalizzato una sorprendente
quantità di operazioni contabili ai propri scopi criminosi senza, ovviamente, mai
renderne conto agli organi collegiali: ad esempio, quelle operate su capitoli destinati
alle spese dirette dei presidi a norma dellart. 31 D.P.G.P. 10 aprile 1992, n. 3
56/Leg. (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in provincia
di Trento) oppure emettendo mandati a sé intestati, apparentemente a titolo di
anticipazioni per spese minute al segretario su capitoli relativi a partite di
giro, trasgredendo sistematicamente le prescrizioni dellart. 32 dello stesso
Regolamento che ne disciplina il fondo e ne specifica lobbligo di rendiconto, con
cadenza quanto meno trimestrale, alla Giunta esecutiva dellIstituto. Il tutto,
ovviamente, disattendendo le deliberazioni del Consiglio di Istituto - acquisite dalla
Sovrintendenza Scolastica - che, a norma dellart. 1 Reg. Cont., autorizzavano i
relativi limiti e le misure per importi assai modesti (in media, meno di 16 milioni annui
distribuiti sui capitoli 210 e 230 per quanto riguarda le spese dirette dei presidi e lire
200.000 annue per le minute spese del segretario). Con assoluta e incontrastata
disinvoltura, mediante giri conto e storni da diversi capitoli di
bilancio trasferiti ai capitoli destinati alle partite di giro, il CRISTINA
effettuava inoltre prelevamenti di danaro contante - di anno in anno gradualmente più
ingenti - che imputava, fittiziamente, alle necessità scolastiche senza renderne conto
agli organi collegiali: di esercizio in esercizio veniva, pertanto, incrementato il numero
dei titoli emessi creando ad arte confusione nella gestione contabile e, in maniera
pacificamente indisturbata, si verificava la sottrazione e limpossessamento da parte
del medesimo di sempre più rilevanti somme accreditate alle Scuole tanto da rendere,
progressivamente e sostanzialmente, i bilanci simili a depositi per così dire
vincolati alle proprie, private necessità cui
attingere come un (facoltoso) correntista dal suo conto. Non essendo, però, le risorse
scolastiche illimitate, il succitato segretario ha avuto anche laccortezza di
posticipare molti pagamenti oberando le scuole di futuri debiti. Per mascherare il proprio
subdolo operato e ritardarne linevitabile scoperta, il ragioniere ha pure
falsificato i giornali di cassa ed occultato quasi tutta la documentazione contabile
scolastica - della cui conservazione e tenuta era, specificamente, incaricato (a norma
dellart. 5, secondo comma, lett. c Reg.
Cont. ) - tanto da costringere gli ispettori del Nucleo di Controllo ad un paziente e
faticoso lavoro di ricostruzione anche mediante copie dei titoli, in mancanza degli
originali. Ciò ha indotto gli altri convenuti, come dianzi precisato, a sollevare
eccezioni sulla veridicità dei titoli stessi: eccezione superata dal riscontro avvenuto a
mezzo del controllo incrociato con la documentazione acquisita presso le banche in
esecuzione dell ordinanza istruttoria di questa Corte n. 13/2003. Dalla documentazione trasmessa dalla
Sovrintendenza Scolastica - in ottemperanza allordinanza istruttoria - si desume
come delibere, che avrebbero dovuto obbligatoriamente essere inviate alla stessa
Sovrintendenza per lapprovazione, a norma dellart. 49 Reg. Cont. (ad es.,
alcune di variazione), non trovino puntuale riscontro nella documentazione allegata ai
bilanci e nei dati indicati nei conti consuntivi e come il segretario abbia potuto falsare
le risultanze di questi ultimi eseguendo operazioni finalizzate a scopi personali (ad es.: le errate imputazioni di entrate e spese ai
vari capitoli di bilancio, i già citati storni contabili, la confusione tra competenze e
residui, le registrazioni omesse o falsificate, ecc.). In particolare, la situazione nella
quale lIstituto comprensivo di Vezzano versava nei primi giorni del
settembre 2000, quando la dirigente scolastica dott.ssa Rosanna ANTONIOL ravvisç la
necessità di chiedere una ispezione urgente, è raffigurata dalla descrizione preliminare
alla stessa richiesta di sopralluogo inoltrata il 5 settembre 2000 al Sovrintendente
Scolastico, al Nucleo di Controllo ed allAssessore allIstruzione, della quale
giova riportare alcuni brani: A seguito di precise richieste di spiegazione sui
dati forniti è emerso che la maggioranza delle spese effettuate non risulta suffragata
dalle corrispondenti delibere del Consiglio dIstituto (
); il sig.
CRISTINA ha risposto (
) che presso la scuola media non erano mai state indette
riunioni di giunta; Al Commissario ed alla sottoscritta sono state esibite una
serie di fatture, alcune delle quali di vecchia data, non ancora saldate. A copertura di
esse (
..) uffici non precisati della P.A.T. avrebbero assicurato lerogazione
di un contributo straordinario; (
)non risulta disponibile alcun importo
finalizzato e destinato agli obblighi derivanti dalla legge 626 per le due scuole di
Vezzano e di Cavedine; È emerso che la stessa (scuola media di Vezzano) è
totalmente sprovvista di materiali di consumo di qualsiasi genere. Lufficio e la
Scuola non dispongono nemmeno di una risma di carta; Gli insegnanti
hanno
lamentato che le loro richieste di materiali non hanno mai avuto riscontri significativi
in termini di acquisti effettuati. Da due anni gli insegnanti non ricevono i materiali
richiesti (
); La sottoscritta (
.) ha potuto rilevare un clima di
generale sfiducia, rassegnazione ed impotenza nei confronti delloperato del sig.
CRISTINA e raccogliere segnalazioni di scorrettezze di comportamento e prevaricazioni
contabili (
). A corollario di detta, desolante
situazione, la dirigente scolastica segnalava, oltre alla carenza delle scritture
inventariali per la gestione del patrimonio, la
mancata ordinazione dei libri in adozione nellanno scolastico nei termini imposti
dallordinamento: circostanza in grado, addirittura, di paralizzare la funzionalità
della scuola. Il giorno seguente, ovvero il 6
settembre 2000, il CRISTINA, presumibilmente vistosi scoperto, rendeva una confessione
alla Sovrintendenza Scolastica riuscendo, così, anche a lucrare i benefici di legge in
sede penale - ossia la concessione delle attenuanti generiche per la
incensuratezza dellimputato e per la sua spontanea autodenuncia - con la
conseguente riduzione della pena/base a seguito della condanna col beneficio della
sospensione condizionale della pena, per il reato di peculato continuato delle somme di
cui gli viene oggi chiesta la rifusione: in
quella sede, peraltro, il CRISTINA non si preoccupava di contestare l entità degli
importi quantificati dallaccusa in base ad un calcolo che deve, perciò, ritenersi
congruo se non, addirittura, inferiore al reale. Le sottrazioni e gli artifizi del
segretario emergono con macroscopica evidenza dagli atti e rendono per nulla credibile e/o
sincero il pentimento manifestato in occasione di una confessione indotta solo dalla
scoperta dei fatti che, diversamente, avrebbero potuto ancora protrarsi nel tempo: fermi
rimanendo tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa
(danno, nesso di causalità e rapporto di pubblico servizio), questo Collegio qualifica doloso
lelemento soggettivo del convenuto, non potendo sfuggire la piena e cosciente
volontà di costui di porre in essere comportamenti contrari agli elementari doveri di
fedeltà, diligenza nonché rispetto e puntuale applicazione delle disposizioni normative
vigenti in materia. Dolo confermato non solo dalle dinamiche ex se emergenti
dalla documentazione contabile agli atti ma anche dalla condanna, sia pure a seguito di
patteggiamento, da parte del G.U.P. di Trento e, non da ultimo, dalla confessione resa il
6 settembre 2000. Pertanto, in accoglimento della
richiesta del Procuratore Regionale, accertata la responsabilità principale del rag.
Nicolò CRISTINA a titolo di dolo per i fatti per cui è giudizio, questo Collegio
lo condanna a rifondere allerario la somma di L. 228.507.822 (equivalenti ad euro
118.014,44) oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali - dalla data di
pubblicazione della sentenza fino al soddisfo - e alle spese di giudizio. Data la intensità dellelemento
soggettivo nella causazione dellevento, il Collegio ritiene di non fare uso, nella
specie, del potere riduttivo delladdebito conferitogli dagli artt. 52, r.d. 12
luglio 1934 n. 1214 e 83, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440. B.2) -
Giova soffermarsi sugli altri soggetti chiamati a rispondere del danno causato dal rag. CRISTINA - ossia
i presidi dott. ALBERTO TRENTI, dott. ALBERTO CASELLA e dott. BRUNO PIFFER - considerando
che le contestazioni loro mosse dal Procuratore Regionale sono a titolo di colpa grave
(e non di dolo) e, pertanto, - in conformità con quanto ritenuto dalle Sezioni Riunite
della Corte dei conti con le sentenze nn. 29/A del 25 febbraio 1997 e 4/99/QM del 19
gennaio 1999 - sono chiamati a rispondere del danno solo in termini di sussidiarietà,
rispetto alla condanna principale del segretario, nonché in concorso tra loro. Data la sostanziale analogia delle
posizioni dei suddetti tre convenuti, in ordine ai fatti in esame, che trova simmetrico
riscontro nella identità degli argomenti difensivi, le relative situazioni verranno di
conseguenza unitariamente esaminate. E da premettere che ai capi di
Istituto scolastico, come ad ogni figura di vertice nellambito della (propria)
organizzazione, lordinamento fa innanzitutto carico di una generica incombenza di
direzione e di vigilanza delle strutture cui sono preposti: in linea generale, lart.
3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 prescrive, con disposizioni riprese pedissequamente
dallart. 396 del D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297, che: Il personale direttivo
assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di
istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche
funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di
ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle
funzioni di ordine amministrativo. Nel caso specifico bisogna, più
correttamente, fare riferimento al succitato Regolamento di contabilità delle
istituzioni scolastiche in Provincia di Trento il cui art. 44, co. 2 dispone che la
responsabilità della gestione finanziaria é imputata in solido alle persone
autorizzate a firmare gli atti contabili relativi alla attività gestionale. In base allo stesso Regolamento, il
segretario, titolare di competenze proprie a norma del precedente art. 5 - tra le quali
figurano quelle di firmare unitamente al direttore didattico o al preside, gli
ordini di incasso o di pagamento (reversali e mandati) - risponde dei servizi amministrativi secondo
le direttive generali del direttore didattico o preside. Da ciò consegue che, da un
lato, la responsabilità della gestione finanziaria ricade sui soggetti istituzionalmente
preposti alla firma dei documenti contabili, in quanto ad hoc autorizzati (nel caso
in esame identificabili, oltre che con il responsabile dei servizi di segreteria, con i
presidi); dallaltro, che esiste, in capo ai presidi, in coerenza con le attribuzioni
tipiche dellassetto amministrativo, un potere/dovere di direzione e di vigilanza
sulloperato del segretario scolastico - anche per gli adempimenti
amministrativo/contabili di stretta competenza di questultimo - pur quando detti
adempimenti non richiedano, per la loro minore importanza ai fini gestionali,
lobbligo della firma congiunta: al preside, infatti, è riservata una
posizione centrale di direzione vigilanza e raccordo tra tutte le componenti chiamate a
realizzare la gestione della scuola. Proprio perché elemento di coordinamento delle
esigenze didattiche e amministrativo contabili, il preside non può occuparsi
delladempimento materiale delle operazioni di segreteria anche se egli non può
disinteressarsi del funzionamento della segreteria, come di ogni reparto
dellistituzione a lui affidata (Corte dei conti, Sez. II, 18 novembre
1993, n. 283). Dallesame degli atti, oltre a
rilevare svariate e reiterate violazioni delle disposizioni dettate dal regolamento di
contabilità, si desume come tale adempimento non sia stato esercitato o sia stato,
comunque, male esercitato ed è alquanto difficile ritenere che i presidi non siano
stati in grado di accorgersi, per tempo, della situazione in cui versavano le scuole da
loro dirette. E, quindi, evidente che essi hanno omesso di effettuare i più
elementari ed ovvi controlli sulla gestione contabile - con particolare riferimento agli
atti che erano istituzionalmente preposti a sottoscrivere (quali i titoli di entrata e di
spesa, i bilanci e i consuntivi) - trascurando la verifica degli estratti conto e, ancor
peggio, discaricando ovvero non chiedendosi perché gli istituti di credito cassieri non
venissero chiamati a discaricare, con il conseguente propagarsi delle appropriazioni
illecite del denaro pubblico da parte del CRISTINA, agevolato ed incoraggiato nel proprio
agire dalla assoluta mancanza di controlli, accertamenti, richieste di chiarimenti e
ostacoli di qualsiasi genere. Detto altrimenti, le omissioni e le
trascuratezze dei convenuti presdidi hanno consentito liberamente al segretario: il
prelievo - mediante anticipazioni a proprio favore - di somme contanti ben oltre i limiti
consentiti dal Consiglio di Istituto; la sottrazione di somme apparentemente destinate a
spese comunque non autorizzate, non documentate e non ammesse; la appropriazione di altre
somme raccolte direttamente tra gli allievi; il prelevamento, per fini personali, di
danaro liquido fittiziamente destinato ad insegnanti ed alunni. A tale ultimo proposito
se, da un lato, è da censurare lillegittimità della prassi, avallata dai presidi,
di effettuare collette tra gli alunni - come praticava il segretario il quale
raccoglieva danaro contante in violazione dei precetti di cui allart. 35 Reg. Cont.,
che ne impone leffettuazione a mezzo del servizio dei conti correnti postali ovvero
il versamento diretto al cassiere - dallaltro, si deve sottolineare la madornale
irrazionalità di una consuetudine invalsa e suffragata dal consenso tacito, o addirittura
espresso, dei presidi, che ha determinato il travaso diretto, nelle mani del CRISTINA, di
somme riservate a terzi, nonostante mancasse qualsiasi formale autorizzazione da parte
degli effettivi titolari dei diritti patrimoniali indicati nei titoli. E superfluo precisare che le
ragioni dei terzi - ai quali detti prelievi erano destinati - non potevano essere che
fittizie: diversamente, il loro occultamento (data lingente quantità di danaro
sottratto) avrebbe provocato certa e comprensibile reazione da parte dei diretti
interessati. Nel bailamme creato ad arte, e
non poi tanto occulto - come sostiene la difesa dei tre capi di Istituto - se altri
colleghi di questi ultimi sono pur stati in grado di rilevarlo tempestivamente, è
singolare che essi presidi non si siano mai preoccupati di accertare i motivi per i quali
la gestione della scuola era sempre più stentata e finanziariamente impedita mentre, al
contrario, crescevano sia il volume dei titoli emessi sia lentità delle somme a
consuntivo. Non si contesta che - secondo il
previgente, come anche in base allattuale, ordinamento, nellambito statale (e
in quello provinciale) - la competenza alla redazione materiale della documentazione
contabile spetti al segretario scolastico: senonché tale documentazione, soprattutto
quando comporta variazioni finanziarie, per spiegare i propri effetti deve essere
sottoscritta dal capo dellIstituto, così come quella a riscontro (nella specie, le
note di discarico) da trasmettere obbligatoriamente alla scuola, a cura del cassiere, a
norma sia del regolamento di contabilità sia delle convenzioni di cassa; il tutto,
nellambito della direzione e della vigilanza che il preside deve esercitare in via
prioritaria sulle strutture amministrative dellIstituto scolastico di appartenenza. La mancanza o leventuale
falsificazione delle firme sui documenti contabili - peraltro, non rilevata dal giudice
penale in occasione della condanna del rag. CRISTINA - non esime, pertanto, i presidi
dalle censure di colpa grave riferibili alla pretermissione dei propri doveri
istituzionali: in particolare, la vigilanza sullattività delle strutture sotto
ordinate che, se correttamente esercitata, avrebbe evitato tali abusi. Di conseguenza, non
assumono rilevanza alcuna né sono condivisibili le giustificazioni che il caos
artificiosamente creato dal segretario rendeva impossibile effettuare i controlli posto
che, qualora detti controlli fossero stati anche solo saltuariamente effettuati, la
malagestione sarebbe stata evitata o arrestata sul nascere; infatti lo stato
confusionario, in cui versa l'istituto, non può essere addotto come causa esimente della
responsabilità contabile del capo di istituto, essendo compito del preside vigilare sulla
regolarità nella attività gestoria (Corte dei conti, Sez. I, 14 febbraio 1986
n. 94). Anche lattività inerente alla
convocazione sia dei Consigli dIstituto sia delle Giunte scolastiche - la cui
omissione è stata contestata dagli ispettori ai presidi, sulla base della constatata
mancanza dei relativi verbali agli atti della scuola, e dai capi distituto, invece,
fermamente respinta facendo leva sulla documentazione trasmessa dalla Sovrintendenza
scolastica in esecuzione della ordinanza istruttoria n. 13/2003 - è irrilevante, ai fini
della attribuzione di responsabilità, posto che gli organi collegiali non avrebbero mai
potuto legalmente autorizzare il CRISTINA ad eseguire riscossioni e prelevamenti diretti
di denaro contante oltre i limiti consentiti dallordinamento: limiti
al di là dei quali il maneggio è tassativamente vietato da precise disposizioni -
dettate, appunto, dalla necessità di evitare episodi, come quelli in esame - mentre,
nella fattispecie, è stato, quando non espressamente autorizzato, quanto meno consentito
dai presidi stessi. Parallelamente, le omissioni imputabili alla Sovrintendenza Scolastica
non sono tali da esonerare i presidi dalle rispettive responsabilità, poiché il pur
doveroso controllo dellorgano sovraordinato non può esentarli dallobbligo
primario di assolvere i propri doveri istituzionali. E opportuno, comunque, ricordare
ancora una volta che il volume finanziario delle irregolarità riscontrate
dallispezione - nel solo esame degli altri titoli di entrata e spesa non
proposti a rimborso - supera il mezzo miliardo di vecchie lire (per la
precisione, lire 523.538.282): é, quindi, evidente che lapprossimativa gestione
delle scuole ha causato a queste ultime, oltre ad un gravissimo danno finanziario, un
notevole disservizio costellato da illegalità, inefficienza, inefficacia ed
antieconomicità della attività della pubblica amministrazione tenuto conto che
tali canoni di buona gestione sono elevati a principi fondamentali cui deve uniformarsi
l'azione e l'attività amministrativa della legislazione intervenuta a partire dal
1990 (leggi nn. 142 del 1990 e 241 del 1990;
d.lg. n. 29 del 1993; l. n. 20 del 1994; d.lg. n. 77 del 1995; l. n. 59 del 1997; l. n.
127 del 1997) (cfr. Corte dei conti, Sez. Giurisd. Reg. Umbria, 31 luglio
2000, n. 424): elementi, tutti, facilmente rilevati sia dalla dirigente dott.ssa ANTONIOL
che dagli ispettori del Nucleo di controllo. Secondo la costante giurisprudenza di
questa stessa Corte dei conti, in casi analoghi: Il preside di un istituto
scolastico è direttamente responsabile per il danno derivante da una approssimativa
gestione del personale da parte del personale della segreteria, con conseguenti danni
erariali per grave difetto di disattenzione, di trascuratezza e di vigilanza
dell'attività della predetta segreteria, desumibile sia dal mancato intervento alle
riunioni del personale ATA, sia dalla omessa lettura e verifica di verbali delle citate
riunioni dai quali emergono notevoli e colpevoli disattenzioni per le regole della buona
amministrazione (Sez. Giurisd. Reg. Umbria, 31 luglio 2000, n. 424); In
ipotesi di irregolare gestione amministrativa e contabile di un istituto scolastico da
parte del segretario dello stesso, con conseguente danno erariale, va affermata,
unitamente alla responsabilità del predetto funzionario, anche quella del preside per
omessa vigilanza e per grave trascuratezza nell'esercizio delle proprie funzioni di capo
di istituto (Corte dei conti Sez. I, 27 luglio 1988 n. 117); In ipotesi
di danno erariale connesso alla perdita (per furto) di somme riscosse per delega e
destinate ai membri delle commissioni per gli esami di maturità, va affermata sia la
responsabilità del segretario che, quale contabile di fatto, abbia posto in essere un
comportamento caratterizzato da un elevato grado di imprudenza
sia quella del
preside il quale, avendo sottoscritto il mandato di pagamento delle somme a se
intestato e con delega a riscuotere al segretario, abbia favorito l'instaurarsi della
gestione di fatto da parte del segretario medesimo in deroga alla regola del pagamento
delle spettanze ai commissari a mezzo mandato a loro nome riscuotibile presso il tesoriere
(Corte dei conti, Sez. I, 9 marzo 1992, n. 47). Non si vuole qui sostenere né
ipotizzare che, da persone di più disparata formazione culturale, quali i presidi di
Scuole medie, si debbano concretamente pretendere tutte le specifiche attitudini
manageriali - per le quali sono, comunque, retribuiti - presunte dallordinamento;
non si può ignorare, comunque, che, nel caso in esame, i tre capi dIstituto hanno
dimostrato di non avere impegnato, nello svolgimento delle proprie mansioni (che, giova
ribadirlo, comprendono anche funzioni
amministrativo/contabili), neppure quella minima diligenza da ciascuno usata nella
gestione della propria contabilità privata (ad. es.: la verifica delle risorse
disponibili, attraverso lesame degli estratti del proprio conto corrente, ed il
controllo, sia pure saltuario, delle spese). In ragione di quanto precede,
lelemento soggettivo dei Presidi TRENTI, CASELLA e PIFFER deve essere qualificato gravemente
colposo con la conseguente imputazione ai medesimi della responsabilità
amministrativa, anche se in via sussidiaria rispetto a quella del rag. CRISTINA: il
che consente, nel caso in esame, di ritenere inoperante il principio di solidarietà -
enunciato dallart. 44 del più volte citato Regolamento di contabilità - in favore
di quello, più mitigato, della sussidiarietà, avuto riguardo alle indicazioni
enunciate dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con sentenza n. 4/99/Q.M. del 9
gennaio 1999: In base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità
amministrativo-contabile, nel caso di concorso di più soggetti nella produzione di un
danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito
arricchimento è principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave è
sussidiaria; e, pertanto, in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in
primo luogo il debitore principale, e poi, solo in caso di mancata realizzazione del
credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è
stato condannato. Lart. 1, comma 1° quinquies della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (nel testo modificato dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639) ha
disposto, infatti, che il principio della solidarietà è applicabile solo per coloro i
quali hanno conseguito illecito arricchimento
ovvero hanno agito con dolo. Quanto alla imputazione specifica delle quote dei danni subiti dalle
Scuole dirette dai menzionati tre presidi, avvicendatisi negli anni considerati,
giudica la Corte che ciascuno di loro dovrà rispondere della propria gestione
- come, peraltro, correttamente indicato dagli ispettori della Sovrintendenza Scolastica -
che inizia dal 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto dellanno
successivo: sono, in proposito, da disattendere le eccezioni dei convenuti attinenti alla
annualità del bilancio ed agli eventuali impegni assunti dai predecessori, dato che mai,
e per nessun motivo, questi ultimi avrebbero potuto legittimare le tipologie di spesa di
cui oggi viene chiesta la rifusione. Il tutto, inoltre, sia prescindendo da eventuali
problematiche attinenti a difetto o falsità di sottoscrizioni dei presidi - che una
verifica da parte dei medesimi, anche solo saltuaria, degli estratti conto e degli altri
documenti contabili (tra cui i consuntivi) avrebbe potuto evitare - sia considerando le
responsabilità specifiche degli stessi soggetti anche per la sottrazione della
documentazione amministrativa da parte del CRISTINA, favorita dallassoluto difetto
di vigilanza. B.3) Infine, vanno
esaminate le posizioni degli altri convenuti nel presente giudizio o,
comunque, coinvolti nella vicenda - ossia gli Istituti cassieri: CASSA RURALE DELLA VALLE
DEI LAGHI S.C.A.R.L., succeduta alla CASSA RURALE di
CAVEDINE, ed UNICREDIT BANCA S.P.A., successore di CARITRO S.P.A. B.3-1) Giova, anzitutto,
rammentare che il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche situate nella Provincia
Autonoma di Trento è disciplinato dalle disposizioni contenute nel capo IV del più volte
menzionato D.P.G.P. 10 aprile 1992, n. 3 56/Leg. (Regolamento di contabilità
delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento) come segue: - l art. 33 dispone,
innanzitutto, che il servizio stesso sia affidato tramite convenzione che ne regoli le
condizioni e le modalità. Il successivo art. 34 prescrive che tutte le entrate
siano versate direttamente allazienda o allistituto di credito mediante ordini
di incasso (reversali) numerati progressivamente, simmetricamente a quanto disposto dal
susseguente art. 36 circa i mandati, con leccezione di quelli effettuati con
il fondo minute spese; - lart. 35, già
richiamato, impone leffettuazione dei versamenti degli alunni a mezzo del servizio
dei conti correnti postali ovvero direttamente al cassiere; -
lart. 37 dispone che le reversali ed i mandati indichino: a)
lesercizio finanziario al quale si riferiscono; b) il numero
dordine progressivo; c) il capitolo e leventuale articolo di
bilancio sul quale sono emessi e se si tratti della gestione di competenza o dei residui
(in tal caso, va indicato anche lanno di provenienza); d) le
generalità del debitore o del creditore: nel caso di mandati, occorre anche il codice
fiscale ovvero gli estremi delle disposizioni inerenti allesenzione
dallesposizione di tali dati fiscali nonché le modalità di pagamento come previste
dallart. 60 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, e s.m.; e) la causale
dellincasso o pagamento; f) la somma da incassare o da pagare, in
cifre e lettere; g) la data di emissione; h) gli estremi degli
atti di autorizzazione e della eventuale documentazione giustificativa. Sulle reversali e
sui mandati deve essere evidenziato il riferimento alla gestione statale o provinciale; - lart. 38 stabilisce, tra
laltro, che: la numerazione delle reversali e dei mandati sia effettuata in ordine
cronologico; in essi siano vietate correzioni (ammesse solo se convalidate) e raschiature,
a pena di annullamento; le firme apposte su originale e copia corrispondano a quelle
depositate presso il cassiere; - l art. 39 obbliga di
rimettere alle Scuole le reversali ed i mandati estinti, e, almeno mensilmente, un
estratto del conto corrente; - lart. 42 prevede che al
pagamento di emolumenti e competenze accessorie -
al personale direttivo e docente - si provveda con mandati corredati da note nominative in
cui, a fianco delle generalità e della qualifica di ciascun percipiente, siano
specificate le somme dovute, le ritenute operate e le somme nette da pagare; che i mandati
di pagamento siano emessi per limporto lordo e, contemporaneamente, siano emesse
reversali per lincasso delle ritenute, titoli da presentarsi contemporaneamente
allistituto cassiere, che addebita allIstituzione scolastica limporto
lordo della retribuzione, accredita lammontare delle ritenute pagate e paga ai
beneficiari limporto netto; - lart. 53 , infine,
specifica che, per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le vigenti normative
statale e provinciale in materia amministrativo contabile, nonché i principi
desumibili dalle norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di
Trento; - lart. 60 della L.P. 14
settembre 1979, n. 7, e s.m. (dianzi richiamato) prescrive, tra
laltro, che i mandati di pagamento vengano estinti mediante pagamento diretto al
creditore, anche attraverso altre banche, ovvero mediante accreditamento in conto corrente
bancario o postale del creditore, mediante commutazione in assegno circolare o altro
titolo a copertura garantita, mediante assegno postale localizzato a favore del creditore,
consegnato o spedito con lettera raccomandata A.R., mediante commutazione in vaglia
postale o telegrafico; la quietanza del creditore da annotare sul mandato può essere
sostituita dalle prove dellavvenuto accreditamento o commutazione; per i pagamenti a
favore di banche o istituti di credito è consentito laccreditamento sui conti
correnti interbancari. B.3-2) Le convenzioni di cassa -
stipulate, rispettivamente, tra la Scuola media Bellesini di Vezzano e la Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto s.p.a. (autorizzata il 20 gennaio 1994) e tra la Scuola
media Madruzzo di Cavedine e la Cassa Rurale di Cavedine, (autorizzata il 30 dicembre
1995) - sostanzialmente riprendono le disposizioni dianzi citate e stabiliscono,
anzitutto, che il servizio sarà svolto in conformità alle eventuali istruzioni
emanate in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Provincia Autonoma di
Trento ed ai patti stipulati con la presente convenzione (art. 2 di
ciascuna delle convenzioni); - lart. 3 della convenzione
Cassa Rurale e lart. 4 della convenzione Caritro ribadiscono che le entrate
devono essere incassate dalla banca in base ad ordini di riscossione (riversali) emessi
dalla scuola su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal
preside e dal responsabile dei servizi di segreteria, precisando che la scuola provvederà
a trasmettere alle banche le firme autografe, corredate delle relative generalità, delle
persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di incasso e di pagamento, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni e relativi atti autorizzativi; - lart. 4 della convenzione
Cassa Rurale e lart. 5 della convenzione Caritro specificano che la banca
effettuerà pagamenti sulla scorta di mandati firmati dai soggetti prima indicati, sui
quali si farà rilasciare quietanza, ovvero ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il
regolare documento allegandolo al mandato stesso, specificando che sono vietati i
pagamenti a persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalle ditte fornitrici a
quietanzare; - lart. 8 della convenzione
Cassa Rurale e lart. 9 della convenzione Caritro dispongono che le
banche debbano inviare alla fine di ogni mese (Cassa Rurale) o periodo (Caritro)
lestratto conto corredato di riversali e mandati relativi alle operazioni eseguite
durante il periodo stesso; la scuola è tenuta a dare scarico alle banche mediante invio
di apposita lettera (nota di discarico) a firma congiunta preside segretario; le
scuole pertanto devono verificare gli estratti conto e darne benestare alla banca, con
obbligo di segnalazione di eventuali discordanze entro 30 giorni; i mandati collettivi
devono essere restituiti alle scuole corredati delle relative quietanze; - lart. 12 della convenzione
Cassa Rurale e lart. 13 della convenzione Caritro prevedono, inoltre,
lobbligo di tenere distinti i conti correnti relativi alla gestione provinciale da
quelli attinenti alla gestione statale. B.3-3) Rileva il Collegio che, nella
fattispecie in esame, quasi tutte le sopra elencate disposizioni regolamentari o
convenzionali sono state violate. La capillare rete di controlli
predisposta dalle fonti citate è stata, infatti, abilmente elusa e/o agevolmente forzata
dal CRISTINA in virtù anche della trasgressione, da parte degli Istituti cassieri, degli
obblighi sia imposti dalle norme che liberamente assunti per contratto. Innanzi tutto è da precisare che il
servizio di cassa ben poco si differenzia da quello di tesoreria in quanto: le
figure giuridiche del cassiere e del tesoriere non hanno sostanziale diversità di
contenuto poichè entrambi rispondono del legittimo esito del denaro ad essi affidato e
sono tenuti ad un minimo di attività di controllo sulle regolarità del titolo da pagare
secondo le norme della contabilità pubblica (Corte dei conti, Sez. Riun., 10
giugno 1986 n. 496); Va affermata la qualifica di agente contabile dell'istituto
bancario incaricato del servizio di cassa di una scuola statale di istruzione secondaria,
con conseguente obbligo di presentazione di conto giudiziale, atteso che i movimenti di
cassa oggetto di tale servizio riguardano denaro da qualificarsi pubblico (in ragione
della provenienza e/o della destinazione, nonchè della natura del soggetto che ne ha la
disponibilità) e che la concreta regolamentazione, nonostante il "nomen"
attribuitole di "servizio di cassa", ben poco si distingue sostanzialmente da
quella tipica del "servizio di tesoreria" (Corte dei conti, Sez. Giurisd.
Sardegna, 9 ottobre 1997, n. 1312; conformi, Sez. Giur. Sardegna, 19 giugno 1993, n. 232;
1 giugno 1992 n. 264). Tenendo, quindi, presente che il danno
quantificato dal Procuratore Regionale si riferisce, in sostanza, ad introiti inseriti in
contabilità ma non affluiti sul c/c bancario di ciascuna Scuola nonché a pagamenti del
segretario a se stesso - per spese non consentite o non documentate ovvero per simulata
distribuzione a docenti ed alunni - è di immediata percezione come il CRISTINA abbia
disinvoltamente disapplicato le disposizioni che regolano puntualmente il servizio
avendo inteso il legislatore così limitare, il più possibile, il maneggio indiscriminato
di danaro contante. Il Segretario fu favorito dallinosservanza, da parte delle
Banche - tenute, comunque, ad un controllo di regolarità dei titoli - delle norme che
regolano il deposito e il prelievo dai conti correnti: inosservanza che gli ha consentito
non solo il maneggio di danaro contante ma, sopra tutto,
la sua conseguente (indebita) appropriazione. Esaminando, in dettaglio, i
comportamenti degli istituti bancari in ordine alla vicenda occorre valutare,
innanzitutto, il danno derivante dal mancato introito delle entrate figuranti in reversali
mai trasmesse al cassiere: a tale proposito, malgrado le contestazioni della UNICREDIT
(già Caritro) - che nega ogni addebito sostenendo che si tratterebbe di somme mai
affluite alla banca - si deve constatare come la mancata verifica, da parte dei cassieri,
del rispetto della numerazione progressiva delle reversali stesse, obbligatoria a norma
dellart. 34 Reg. Cont. (peraltro richiamata anche dallart. 3 della convenzione
Cassa Rurale e dallart. 4 della convenzione Caritro), abbia consentito al CRISTINA
la incontrollata appropriazione delle somme recate dai titoli di entrata di cui ai
salti di numerazione scoperti dagli ispettori della Sovrintendenza. Pertanto,
anche gli importi ivi indicati sono ripetibili in via sussidiaria ai cassieri - pur se non
materialmente transitati presso le Banche - proprio perché lomissione degli
adempimenti di competenza ha favorito il verificarsi nonché il perpetrarsi del danno:
qualora, infatti, da parte dei cassieri stessi, fossero state manifestate al CRISTINA le dovute obiezioni e/o contestazioni di
irregolarità, allatto della presentazione del primo dei titoli con numerazione
discontinua, sarebbero state evitate le successive appropriazioni illecite. Inoltre, considerato che la generalità
dei titoli esaminati ed inseriti nellelenco dei danni presentano gravi irregolarità
formali di varia natura, per quanto riguarda innanzitutto le somme prelevate dal CRISTINA
in contanti a titolo di pagamenti a se stesso - per spese inammissibili o non documentate
- si deve imputare ai cassieri lavvenuto versamento nelle mani del segretario di
danaro contante sulla scorta di titoli per lo più irregolari e/o incompleti e senza avere
effettuato le dovute verifiche degli estremi degli atti di autorizzazione e della
eventuale documentazione giustificativa della spesa di cui allart. 37, lett. h),
Reg. Cont. (ad esempio, le delibere di cui allart. 1, co. 2, lett. d
fondo per le minute spese). Infine, quanto alle somme prelevate dal
CRISTINA per conto di terzi (nella specie, insegnanti ed allievi) con fittizie e
artificiose motivazioni, non vi è chi non possa accorgersi che lautorizzazione,
tacita o esplicita, conferita dai presidi al menzionato segretario per il ritiro diretto
degli importi in questione costituisca un titolo così grossolanamente e palesemente
illegittimo da far dubitare che soggetti professionalmente abilitati ad un servizio
pubblico (quali i cassieri) non siano stati in grado di accorgersi dellinvalidità
di una autorizzazione proveniente da soggetti (i presidi) sprovvisti della disponibilità
dei diritti patrimoniali di esclusiva pertinenza di terzi (indicati nei titoli stessi). Ad avviso del Collegio le surriferite
considerazioni, comuni ad entrambi i cassieri, sono ampiamente sufficienti ad individuare
il ruolo causale preponderante di questi ultimi nel verificarsi del danno per cui è
giudizio. Ulteriore incidenza sulla causazione
del danno in questione - e, quindi, ai fini del conseguente addebito di responsabilità -
hanno avuto anche le inadempienze riguardanti gli obblighi previsti dallart. 39 Reg.
Cont., dallart. 8 della convenzione Cassa Rurale e dallart. 9 della
convenzione Caritro, concernenti la trasmissione degli estratti/conto periodici e la
conseguente acquisizione delle note di discarico; attività che, qualora correttamente
eseguite, avrebbero messo i presidi in condizione di esercitare quanto meno un controllo
formale della gestione finanziaria. Peraltro, se sussisteva lobbligo dei cassieri di
esercitare esattamente tale adempimento, era correlativamente obbligo dei presidi
pretenderne il regolare esercizio: circostanza, in verità, neppure occasionalmente
verificatasi. B. 3-4) Ciò premesso, la posizione
delle Banche è da considerare come segue: a) la CASSA RURALE, in esecuzione dellordinanza
istruttoria n. 13/2003, non ha affatto trasmesso i documenti richiesti (in particolare le
note di discarico a firma congiunta preside-segretario che, evidentemente, non sono
reperibili negli archivi del cassiere) dimostrando, così, tutta la gravità degli
inadempimenti convenzionali ed il mancato rispetto della normativa regolamentare. La banca
in questione ha provveduto al deposito di copia dei titoli di spesa incassati e pagati nel
periodo contestato (non richiesta ma, presumibilmente, effettuata nel tentativo di colmare
le lacune dovute alla macroscopica inadempienza nella compilazione degli estratti conto
periodici e nella correlativa acquisizione delle note di discarico) nonché degli
estratti/conto al 31 dicembre: da questi ultimi si è potuto verificare come incassi e
pagamenti siano stati effettuati senza rispettare la numerazione progressiva dei titoli e
come gli estratti stessi siano stati compilati in modo, per così dire,
estemporaneo senza criteri fissi e con annotazioni che vanno dagli estremi
completi (nominativo del creditore, numero e data della fattura, numero del mandato ecc.),
al n°. fattura, al n°. mandato, alla lapidaria
definizione mandato, addirittura, senza riferimento al numero del titolo di
spesa, ovvero, addirittura, alla ancora più laconica dicitura disposizione di
pagamento senza altri riferimenti. Malgrado il deprecabile e generale disordine,
aggravato dalla impossibilità di riferimenti - dovuta alla mancanza degli estratti conto
periodici e delle note di discarico - abbia reso assai arduo il riscontro della gestione
delle risorse scolastiche con la documentazione bancaria, si è potuto, comunque,
constatare come i titoli elencati in modo incompiuto ed irregolare negli
estratti/conto annuali, generalmente, corrispondano a quelli reperiti agli atti della
scuola di Cavedine e computati nella quantificazione del danno (da parte del Procuratore
Regionale) perché contrassegnati dal codice 1 entrate e dai codici 1 e 2 spese. Dallesame dei documenti trasmessi
in copia si è avuta, poi, la conferma del pagamento di titoli incompleti o irregolari (a
titolo di esempio, il mandato n°. 21 - contrassegnato con il codice 8 nella relazione
ispettiva - emesso per limporto di lire 1.240.000, avente ad oggetto il
pagamento fattura viaggio senza alcun riferimento alla fattura stessa,
peraltro, emessa due giorni dopo lavvenuto pagamento) nonché della registrazione in
estratto conto di mandati con numerazione errata (es., mandato n. 26 G.S., registrato come
n. 23). Nel complesso, la negligenza della
Banca in questione è tale da rasentare la sciatteria e da indurre a ritenere che
lunico merito, peraltro, involontario di essa - chiamata a rispondere in
via sussidiaria di una somma relativamente modesta, rispetto allintero danno -
consista solo nel fatto che il CRISTINA, nel semestre considerato, doveva ancora
impratichirsi nellattività criminosa; b) la CARITRO ha
depositato, in esecuzione dellordinanza n. 13/2002, gli estratti/conto annuali
richiesti e le note di discarico relative agli anni 1997-2000: queste ultime, oltre ad
apparire riferibili alla sola gestione provinciale della scuola di Vezzano, presentano
quale caratteristica costante numerosi vuoti nella numerazione di mandati e reversali. Dai documenti si desume inoltre come,
nel corso degli anni, progressivamente aumentino i salti di numerazione dei titoli di
entrata e di spesa e come alcune note di discarico (n. 4 del 1998 nonché dalla n. 8 del
24 luglio 1998 alla n. 17 del 7 gennaio 1999) non rechino, addirittura, le firme del
preside. Ci si chiede, a questo proposito, come abbia potuto la banca accettare note di
discarico non sottoscritte: in ogni caso il discarico, anche quando
formalmente intervenuto, non è idoneo ad esonerare listituto cassiere dalle
responsabilità conseguenti al pagamento di titoli in palese violazione di disposizioni
normative ma, semmai, unicamente ad affiancarle a quelle dei presidi. La ulteriore documentazione relativa
alla gestione della Scuola media Bellesini di Vezzano - depositata in data 28
gennaio c.a. dalla UNICREDIT Banca S.p.A., oltre i termini assegnati con ordinanza
istruttoria, e con questultima peraltro non richiesta - non è idonea a colmare le
lacune di quella già acquisita agli atti del giudizio, dalla quale si desumono le
manchevolezze della banca nella gestione del rapporto di cassa; al contrario, viene
confermata la riprovevole approssimazione del modus agendi, data
lasserita irreperibilità in forma completa degli estratti del conto
corrente n. 5886 809. Non vi è spazio per descrivere, in
dettaglio, le numerose e svariate irregolarità riscontrate nellesame dei singoli
titoli, tutte puntualmente elencate nella relazione ispettiva: la verifica degli atti ha
evidenziato come, in particolare, la CARITRO abbia effettuato pagamenti di mandati
palesemente incompleti od irregolari, a volte non firmati dai presidi ovvero con
sottoscrizioni di dubbia o inverosimile autenticità
- ad esempio con firme non ancora depositate in banca - per il semplice motivo che i capi distituto
non erano ancora stati nominati (nella fattispecie, il Preside CASELLA é entrato in
servizio il 1° settembre 1998: i mandati emessi nel periodo 15 luglio 28 settembre
1998, allegati in copia ma riscontrati verosimili dal raffronto con gli estratti conto,
risultano firmati da detto preside, e sono tutti intestati al segretario ovvero lo
indicano come addetto alla riscossione delle somme); e come, altre volte, il cassiere
abbia addirittura versato direttamente somme al segretario in attesa dellemissione
del relativo mandato (es.: n. 87/2000; n. 88/2000 e n. 95/2000, con timbro di pagamento
corretto a mano; 90/2000; n. 96/2000: tutti conteggiati nel danno). La protestata
contemporaneità tra lemissione dei mandati ed i relativi pagamenti (memoria
integrativa del 7 marzo 2003) non è, quindi, sempre attestata dalla
corrispondenza delle date, alcune delle quali sembrano, addirittura, essere state
grossolanamente contraffatte con la penna biro. A ciò si aggiunga che, in genere,
mancano, a corredo dei titoli di spesa, i giustificativi individuabili e, ovviamente, le
firme per ricevuta dei beneficiari indiretti mentre le causali dei versamenti
sono frettolosamente codificate in modo incomprensibile (ad esempio: prest. occ., att.
agg., lav. str., art. 7, att. Ing., Cons., Comm., S. St., G.C., ecc.) e, assai spesso,
fanno riferimento a non documentate (per non dire, fantasiose) spese di rappresentanza o
ad un (evidentemente inesauribile) fondo minute spese ovvero a viaggi di
istruzione, in verità, talmente frequenti che verrebbe da chiedersi quando gli allievi
abbiano avuto il tempo di studiare. Per tutte queste voci di spesa mancano
i riferimenti alle necessarie e preventive deliberazioni del Consiglio dIstituto, a
documenti fiscali o ad altra documentazione giustificativa oltre che ai codici fiscali,
alle reversali relative alle ritenute e, in genere, a quanto previsto dallart. 37
Reg. Cont.; inoltre, analogamente ai titoli di incasso, non è stata generalmente
verificata la numerazione cronologica dei mandati (prescritta dal successivo art. 38) e
sono state costantemente poste in essere modalità di pagamento non consentite
dallart. 60 della L. P. 14 settembre 1979, n. 7, concretandosi, in tal modo, la più
totale trasgressione - come già detto - non solo delle vigenti disposizioni normative ma
anche delle pattuizioni contenute in ciascuna convenzione di cassa. In conclusione, dallanalisi degli
atti, emergono irregolarità macroscopiche imputabili ad una gestione del servizio di
cassa, da parte delle Banche, che sarebbe eufemistico definire trasandata; le
modalità comportamentali dei cassieri, sia commissive che omissive, poste comunque in
essere in palese violazione di precise regole normative e convenzionali, appaiono talmente
dissennate da assumere peculiare rilievo rispetto a quelle pur gravi dei presidi. La giurisprudenza di questa Corte dei
conti ha già avuto modo di valutare fattispecie similari a quella in esame e di sancire
la responsabilità del cassiere per avere ammesso a pagamento titoli irregolari, o
mancanti di firma, ovvero per avere riscosso ed erogato danaro contante sulla scorta di
titoli non numerati progressivamente: anzitutto le Sezioni Riunite, con la succitata
sentenza 10 giugno 1986 n. 496, hanno affermato che costituisce palese violazione
degli obblighi di controllo di un mandato l'aver ammesso a pagamento un titolo privo di
firma o di causale o che presentava abrasioni o duplicazione del numero. Non
sono mancate, inoltre, più recenti pronunce di altre numerose Sezioni, in argomento:
In sede di giudizio di responsabilità a carico della segreteria di un istituto
di istruzione superiore per l'emissione di falsi mandati di pagamento, deve essere
dichiarata la responsabilità in solido dell'istituto di credito incaricato del servizio
di cassa e di tesoreria per l'estinzione dei mandati medesimi recanti in calce
esclusivamente il timbro-firma e non già le sottoscrizioni autografe da parte dei
soggetti all'uopo autorizzati (Corte dei conti, Sez. I, 9 maggio 1995, n.
69); Costituisce colpa grave del concessionario (Credit) del servizio di
tesoreria o di cassa l'avere omesso di adempiere ai puntuali obblighi e prescrizioni
formali e sostanziali contenuti nell'atto convenzionale quali l'effettuazione di pagamenti
in contanti a dipendenti Inail anzichè direttamente ai singoli creditori; l'omessa
restituzione all'ente, per i pagamenti effettuati allo sportello delle quietanze firmate
dai beneficiari; l'inottemperanza delle modalità di esecuzione dei pagamenti indicate
nell'ordinativo di pagamento; la violazione delle disposizioni che vietano il pagamento di
ordinativi non completi, abrasi, cancellati ovvero non concordanti. (Corte dei
conti, Sez. Giurisd. Veneto, 11 novembre 1996, n. 439); In sede di giudizio di
responsabilità per il danno all'erario determinato dall'irregolarità del pagamento di
mandati emessi dal distretto scolastico, l'istituto di credito cassiere risponde del danno
medesimo per aver omesso i controlli relativi alla regolarità delle quietanze e gli
accertamenti sui requisiti formali dei titoli di spesa presentati al pagamento.
(Corte dei conti, Sez. I, 15 giugno 1995, n. 77); Sussiste
la responsabilità in via sussidiaria dell'istituto di credito cassiere di un'università
per i danni derivanti all'ateneo dalla sottrazione di somme da parte di un dipendente;
nella fattispecie sussistono gli estremi della colpa grave a carico dell'istituto di
credito che ha ammesso a pagamento mandati a persone diverse dagli intestatari del titolo
non aventi la veste di procuratori o con firma palesemente falsificata (omettendosi di
raffrontare la sottoscrizione con la "specimen" depositato) o di mandati privi di documentazione
giustificativa. (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Liguria 6 giugno 2001, n.
473); Va affermata la responsabilità del tesoriere di ente locale che
ammette a pagamento titoli di spesa irregolari per omessa indicazione dell'atto
deliberativo, per quietanza non conforme alle disposizioni o per errata imputazione di
bilancio. (Corte dei conti, Sez. I, 20 settembre 1995, n. 94); Sussiste
la responsabilità dell'istituto di credito che svolge funzioni di cassiere di un istituto
scolastico per il pagamento di un titolo di spesa palesemente irregolare (nella specie il
mandato era privo di una delle sottoscrizioni richieste).(Corte dei conti, Sez.
II, 25 luglio 1995, n. 75). Ancora, più in
particolare, per quanto riguarda la responsabilità delle banche per avere effettuato
pagamenti a chi non risultava o non poteva risultare creditore (come il CRISTINA, il quale
ha ritirato ingenti somme di danaro contante, apparentemente destinate ad insegnanti ed
allievi, sulla scorta di una consuetudine contra legem avallata dalla
grossolana ingenuità dei presidi), si rammentano: Configura colpa grave il comportamento dell'Istituto
cassiere di un'Amministrazione scolastica che, in violazione della convenzione per la
gestione di cassa dell'Amministrazione medesima, abbia dato corso al pagamento dei titoli
di spesa a persona che non era ne beneficiario effettivo del titolo, ne un suo
delegato "espressamente autorizzato", come previsto dall'art. 5 della
convenzione, "a quietanzare mandati di pagamento", con cio' cagionando un danno
patrimoniale diretto all'Amministrazione scolastica (Corte dei conti, Sez.
Giurisd. Friuli V.G., 19 giugno 2001, n. 236); Il pagamento dei mandati va
eseguito mediante quietanza dell'avente diritto ovvero di un suo procuratore, indicato sul
titolo a cura dell'ordinatore della spesa; di conseguenza il tesoriere comunale va
ritenuto responsabile del danno collegato al mancato rispetto di tali procedure (nella
fattispecie erano stati omessi alcuni versamenti di oneri Inps e Iva poiché il ragioniere
dell'ente - contraffatti i mandati indicando se stesso come esecutore, e senza acquisire
certo la veste di procuratore degli uffici destinatari, stante tra l'altro la sua palese
qualifica di dipendente comunale - aveva riscosso e trattenuto per sè gli importi) (Corte
dei conti, Sez. Giurisd. Calabria, 11 dicembre 1995, n. 23). C - Occorre, infine, nella causazione
dei fatti, valutare il ruolo della SOVRINTENDENZA SCOLASTICA DI TRENTO, non citata nel
presente giudizio ma la cui chiamata in causa è stata reclamata dalle parti convenute. Rèputa la Corte che, nel caso in
esame, anche il comportamento della
Sovrintendenza Scolastica di Trento non vada esente da censure: tuttavia, se è vero che
essa ha sistematicamente omesso i dovuti controlli adducendo larretrato ingestibile
(in tal modo, agevolando per un certo verso la condotta criminosa del CRISTINA), è
altrettanto vero che i presidi, in primo luogo, erano tenuti ad effettuare le verifiche,
quanto meno, sugli atti sottoposti alla loro firma - mentre, come innanzi esposto,
sembrano in realtà essersi completamente disinteressati alla gestione degli Istituti da
loro diretti - e che la documentazione depositata dalla Sovrintendenza Scolastica, in
esecuzione dellordinanza n. 13/2003, non trova alcun riscontro con quella agli atti
delle scuole, peraltro, pressoché inesistente. I compiti di controllo contabile
demandati alla Sovrintendenza Scolastica attenevano, allepoca dei fatti,
essenzialmente alle risultanze globali di esercizio o di impostazione del
programma di impiego delle risorse nel rispetto dei limiti e prescrizioni fissati
normativamente agli istituti scolastici (Corte dei conti sez. II, 18 novembre
1993, n. 283): il controllo della Sovrintendenza non poteva essere, pertanto, più
penetrante e, nel caso in esame, sembra fosse difficilmente esercitabile a causa della
manipolazione, da parte del segretario, dei dati contabili dei conti consuntivi: Un
campanello dallarme di immediata percezione, al di là della
incompletezza della documentazione allegata ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi,
avrebbe potuto essere desunto dallevidente anomalia costituita dal volume eccessivo
e sempre crescente non solo delle somme indicate nei conti stessi, soprattutto se
raffrontate con i dati previsionali, ma specialmente di quelle transitate nei capitoli di
bilancio relativi alle partite di giro ed ivi riprodotte. Ciò premesso, ritiene il Collegio che,
proprio per la persistente e progressiva condotta criminosa del CRISTINA - sempre più
audace, nel corso degli anni, fino ad utilizzare il bilancio della scuola quasi come un
conto corrente privato - e dati i tempi assai lunghi assegnati dal Regolamento di
contabilità alla Sovrintendenza Scolastica per effettuare il controllo di competenza sui
conti consuntivi (180 giorni dalla data di ricevimento delle relative deliberazioni, a
norma dellart. 49, terzo comma), il pur auspicabile intervento della Sovrintendenza
stessa non avrebbe potuto essere realizzato se non a notevole distanza temporale ossia
poco prima di quanto, in concreto, avvenuto. Le più evidenti irregolarità, infatti,
hanno cominciato ad apprezzarsi dal consuntivo 1998, pervenuto alla Sovrintendenza il 16
giugno 1999 (timbro di protocollo), da cui si poteva riscontrare ictu oculi non
solo labnorme lievitazione delle somme ivi rappresentate, incremento iniziato già
nellanno precedente, ma anche un giro anomalo di fondi sul capitolo 475 formalmente
riguardante le partite di giro ma, di fatto, utilizzato dal Segretario per
prelevamenti a proprio favore nel rilevante importo di lire 34.674.131: somma, in verità,
di per sé, alquanto consistente che avrebbe dovuto destare sospetti. Si noti che, nel
successivo esercizio 1999, gli importi transitati nei capitoli relativi alle altre
entrate ed alle altre spese delle partite di giro si sono incrementati a
ben lire 68.780.248, equivalenti a circa un terzo del totale delle entrate e delle spese
della scuola di Vezzano. Si deve alla tempestiva segnalazione della dott.ssa ANTONIOL,
immediatamente seguita dallintervento del Nucleo di Controllo, laver evitato
lulteriore perpetrarsi delle illecite sottrazioni, con questo subdolo espediente, da
parte del CRISTINA. In conclusione, sul punto,
prescindendo dalle esposte perplessità circa uno stretto nesso causale tra il
comportamento omissivo della Sovrintendenza scolastica ed il danno accertato, la Corte,
per le svolte considerazioni, ritiene non
caratterizzata da colpa grave la condotta della Sovrintendenza stessa nella
fattispecie in esame, anche perché - giova ribadirlo - la prioritaria e puntuale
verifica sui documenti contabili delle scuole spettava ai presidi (istituzionalmente
tenuti ad assumersene la paternità, tramite la sottoscrizione) nonché alle banche
(professionalmente preposte al servizio di cassa con accollo dei conseguenti oneri). D Il riparto percentuale degli
addebiti in via sussidiaria Data la maggiore incidenza, sul
verificarsi dei fatti in questione, del comportamento dei cassieri rispetto alla condotta
dei presidi, il Collegio ravvisa la
necessità di suddividere in maniera diversa le percentuali di addebito a carico di questi
convenuti: in parziale difformità dalle richieste del Requirente - il quale ha
prospettato la misura del 50% pro quota, in proporzione della durata dei rispettivi
incarichi - modifica, perciò, il riparto percentuale stesso nella misura del 75%, per
quanto riguarda i cassieri, e del 25% per quanto concerne i tre capi dIstituto. In ragione di quanto precede, in
accoglimento parziale delle richieste del Procuratore Regionale, la Corte CONDANNA in via sussidiaria : 1.
i tre presidi,
in ragione del periodo di rispettiva reggenza ed in misura del 25% per il periodo
di rispettiva pertinenza, nel seguente modo: - dott. Alberto
TRENTI, nato ad Arco (TN)
il 15 novembre 1943, ed elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo
studio dellavvocato Silvia ZANCANELLA: - euro 28.201,06, equivalenti a L.
54.604.872 , fino alla concorrenza di euro 7.050,26 (L. 13.651.218); - dott. Alberto
CASELLA, nato a Parma il 27
febbraio 1954 ed elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo studio
dellavvocato Silvia ZANCANELLA: euro 44.041,54, equivalenti a L.
85.276.315), fino alla concorrenza di euro 11.010.38
(L. 21.319.078); - dott. Bruno PIFFER, nato a Cimone (TN) il 16 novembre
1940 ed elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 45, presso lo studio
dellavvocato Silvia ZANCANELLA: euro 45.771,44, equivalenti a L.
88.626.635, fino alla concorrenza di euro 11.442,95
(L. 22.156.658); oltre, per tutti,
a: rivalutazione monetaria, interessi legali - dalla data di pubblicazione della sentenza
fino al soddisfo- e spese di giudizio.
Valutate tutte le circostanze nelle quali si è verificato levento dannoso e
non ravvisandovi gli elementi oggettivi e soggettivi per dare luogo ad una rinunzia
parziale del credito erariale, questo Collegio ritiene di non fare alcun uso,
neppure nei confronti dei presidi convenuti, del potere riduttivo delladdebito; 2. gli Istituti di
credito cassieri, in concorso con i presidi, in ragione del periodo di servizio ed in
misura del 75%, come segue: - Istituto bancario cassiere Cassa Rurale della Valle dei
Laghi s.c.a.r.l., quale successore della Cassa Rurale di Cavedine, in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Elio PISONI, elettivamente
domiciliato in Trento, via Romagnosi n. 26, presso lo studio dellavv. Elisabetta
VALENTINI: euro 3.486,23, equivalenti a L. 6.746.407, fino alla concorrenza di euro
2.613,17 (L. 5.059.805); - Istituto bancario cassiere Caritro s.p.a., quale
successore a titolo universale di CARITRO S.p.a in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore sig. Aristide CANOSANI, elettivamente domiciliato in Trento,
via Grazioli n. 27, presso lo studio degli avvocati R. GORGAZZINI e G. PEDINELLI: euro
114.530,21, equivalenti a L. 221.761.415, fino alla concorrenza di euro 85.897,65
(L.166.321.061); oltre, per entrambi, a: rivalutazione
monetaria, interessi legali - dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo
- e spese di giudizio . Nei confronti degli Istituti di credito
cassieri, il Collegio non applica il potere riduttivo delladdebito, non
ammesso nei confronti delle persone giuridiche, come chiarito da tempo da condivisibile
giurisprudenza di questa Corte dei conti; infatti: Il potere riduttivo
dell'addebito non può essere esercitato nei confronti di una persona giuridica perché
non è possibile configurare alcuno di quegli elementi di distribuzione del rischio e di
rilevanza delle situazioni soggettive su cui tale potere discrezionale si fonda; e,
pertanto, non puo' esser ridotto l'addebito nei confronti di un istituto bancario, che ha
l'incarico di tesoriere-cassiere di un organismo pubblico. (Corte dei conti,
Sez. Riun., 10 giugno 1986 n. 496; Sez. I, 9 maggio 1995, e conformi). PER
QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente
pronunciando, CONDANNA : A) in via
principale, il Rag. Nicolò CRISTINA a rifondere
allerario la somma di euro 118.014,44 equivalenti a L. 228.507.822, oltre
alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dalla data di pubblicazione della
sentenza fino al soddisfo; B) in via sussidiaria i
tre presidi, in concorso con i cassieri in misura del 25% ed in ragione del periodo
di rispettiva reggenza, come appresso: 1) dott. Alberto
TRENTI: - euro
28.201,06, equivalenti a L. 54.604.872 , fino alla concorrenza di euro 7.050,26 (L.
13.651.218); 2) dott. Alberto
CASELLA: - euro 44.041,54, equivalenti a L.
85.276.315, fino alla concorrenza di euro 11.010,38 (L. 21.319.078); 3) dott. Bruno PIFFER: - euro
45.771,44, equivalenti a L. 88.626.635, fino alla concorrenza di euro 11.442,95
(L. 22.156.658); C) in via sussidiaria, gli
Istituti di credito cassieri, in ragione del periodo di servizio ed in concorso con i
presidi, in misura del 75%, come appresso : 1) Istituto bancario cassiere Cassa
Rurale della Valle dei Laghi s.c.a.r.l. quale successore
della Cassa Rurale di Cavedine, in persona del legale rappresentante pro tempore: euro
3.486,23, equivalenti a L. 6.746.407, fino alla concorrenza di euro 2.613,17 (L. 5.059.805); 2) Istituto bancario cassiere UNICREDIT
Banca S.p.a., quale
successore a titolo universale di CARITRO S.p.a in persona del legale rappresentante pro
tempore: euro 114.530,21, equivalenti a L. 221.761.415, fino alla concorrenza
di euro 85.897,65 (L.166.321.061). Su ciascuna delle predette somme di
cui ai punti B) e C) decorrono, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo. Le spese di giudizio per
tutti i predetti condannati di cui alle lettere A) B) e C) sono liquidate
in Euro ______________________________________________________
_____ da ripartire in parti uguali. Così deciso in
Trento, nella Camera di Consiglio del 12
maggio 2004.
Depositata in
Segreteria il 30 luglio 2004.
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