SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALEPER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO
sentenza n. 6 - 12 febbraio 2007 – Pres. de Marco I. – Est. Ricevuto - P.M. Pilato - P.R. c. Xxx (avv. Stefenelli)
Responsabilità – Colpa – Colpa grave – Fondo per la produttività – Determinazione in base ai dipendenti in organico e non in servizio – Sussistenza.
Nella trattativa per la stipula dell’accordo sindacale concernente i criteri di utilizzazione delle somme da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività di cui all’art. 4 del CCNL sottoscritto il 5 ottobre 2001, il criterio di determinazione del “fondo per la produttività” in base al numero dei dipendenti previsti in organico e non effettivamente in servizio (fino ad allora seguito) risulta viziato da colpa grave per duplice profilo: a) per la contraddittorietà ed inaffidabilità della soluzione escogitata, economicamente pregiudizievole e non adeguatamente valutata, oltre che per quello della congruità della spesa, anche sotto il profilo delle sue ripercussioni sul piano della spinta contenziosa che avrebbe potuto innescare; b) per il mancato apprestamento di talune indispensabili misure di accorta cautela con una espressa richiesta all’Aran di assistenza alla contrattazione decentrata integrativa (ai sensi dell’art. 46, comma 1, del d. lgs n.165 del 2001) (1).
Giudizio di responsabilità - Potere riduttivo - Correttezza processuale del convenuto - Applicazione - Ammissibilità.
Sussistono le condizioni per fare uso del potere riduttivo del danno (previsto dall’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) qualora il Procuratore Regionale dia apertamente atto della “particolare e costante correttezza e lealtà comportamentale, nei rapporti pre processuali, e l’alta professionalità nella esplicazione delle ragioni poste a giustificazione del comportamento contrattuale in contestazione”, in ogni circostanza, messe in atto dal convenuto sottolineando come detti profili di matrice soggettiva e professionale possano costituire fondati riscontri per l’accertamento di cause e di circostanze utili all’esercizio del potere riduttivo da parte del Collegio (2). ______________ (1) Le surriportate formulazioni, invero, non appaiono in alcun modo dimostrative dell’assunzione di un comportamento diligente e prudente perché il propugnato criterio modificativo non solo innova radicalmente, rispetto ai canoni precedenti, ma anche perché all’evidente ampliamento della platea di riferimento ai fini della determinazione del fondo accompagna e reitera l’indicazione della modalità di calcolo da operarsi, esplicitata sulla base del numero massimo di ore previsto per le singole posizioni organiche complessivamente prese a riferimento. (…) Un comportamento ispirato a diligenza sarebbe stato, invece, inequivocabilmente provato ed apprezzato qualora, in prossimità della fase di contrattazione riferita all’anno 2003, l’Autorità di Bacino si fosse premunita avanzando all’Aran la specifica richiesta di assistenza alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art.46, comma 1, del d.lgs n.165 del 2001: soluzione, questa, alla quale, purtroppo, si è fatto luogo successivamente e dalla quale sono derivate le indicazioni contenute nella già citata nota dell’Aran n.9958/05 del 3 novembre 2005. Relativamente, poi, al giudizio favorevole sulla documentazione concernente la costituzione del fondo per l’anno 2003, espresso dal Nucleo di valutazione nella seduta del 4 febbraio 2004 (il quale, “esaminata la documentazione,….non ravvisa osservazioni in merito alla certificazione del fondo…”), sembra il caso di osservare, sul piano generale - con il conforto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 21.40341/o4/7.515 del 17 febbraio 2004 - che la contrattazione integrativa, in forza delle riforme degli anni 1997 e 1998, non è più soggetta al precedente sistema dei centralizzati controlli esterni di legittimità ma soggiace esclusivamente ai controlli interni, decentrati presso le singole amministrazioni, articolati secondo la disciplina dettata dagli artt. 40, comma 3, 40 bis e 48, comma 6, del d. lgs, n,165 del 2001. In particolare, quest’ultimo articolo stabilisce che il controllo interno sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d. lgs. 30 luglio 1999, n 286. Ultimata la procedura di controllo, i contratti integrativi dei Ministeri, delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici con organico non inferiore a 200 unità, delle Amministrazioni di cui all’art. 70, comma 4, del d. lgs n. 165/2001 e degli Enti ed Istituzioni di ricerca vengono trasmessi, per l’esame congiunto ai fini dell’accertamento della compatibilità economico-finanziaria, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica i quali, entro il termine di trenta giorni, debbono esprimere, di concerto, il parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo, ovvero, qualora la stessa non sia stata valutata positivamente, debbono richiedere all’amministrazione interessata elementi di chiarimento, sospendendo i termini dell’esame dell’ipotesi di accordo, in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta. Questa successiva forma di controllo esterno - secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica - è stato escluso per le Amministrazioni del comparto Regioni ed autonomie locali nonché per gli uffici decentrati ed è stato ritenuto “ugualmente non essere applicabile nei confronti dei contratti integrativi relativi al personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige”. Alla luce di tali premesse e “fermo restando che l’ipotesi di contratto integrativo di cui trattasi non rientra fra quelle soggette alla procedura di controllo sulla compatibilità economica finanziaria sopra descritta, per quanto di competenza di questo Ufficio”, osserva il Dipartimento della Funzione Pubblica, che “la contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, deve, comunque, svolgersi nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. In forza di tale principio di interdipendenza dei due livelli contrattuali, non possono, pertanto, essere sottoscritti contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”. Ricorda, infine, il medesimo Dipartimento che “per assicurare la coerenza dei contratti integrativi al contratto nazionale e ai vincoli di bilancio è prevista, dal comma 3 dello stesso art. 40, la sanzione della nullità delle clausole difformi”. Da quanto sopra analiticamente riportato traspare, quindi, che la sottrazione ai suindicati controlli esterni di talune categorie di enti - compresa l’Autorità di bacino del fiume Adige - e la conseguente attribuzione del controllo al solo nucleo di valutazione costituiscono, ad avviso di questo Collegio, sintomo significativo non tanto di una implicita deresponsabilizzazione dei loro amministratori quanto, invece, di una più marcata accentuazione trattandosi di ambiti, comunque contenuti, della fiducia riposta nella obiettività e correttezza della loro opera che, per ciò stesso, deve costantemente ispirarsi - appunto perché sottratta a talune forme di verifica - a più severe ed avvertite regole di assoluta e diligente prudenza. Relativamente agli altri pareri che si affermano acquisiti, in termini di affidabilità, nel corso della procedura, questi - poiché provenienti da articolazioni comunque riconducibili all’Autorità di Bacino ed estranee, peraltro, all’ARAN - non possono che essere considerati come pronunciamenti meramente interni e, come tali, da configurarsi, se mai, per l’aspetto in trattazione, come pareri non vincolanti. (2) In proposito - dopo avere rilevato che tra le due diverse configurazioni della responsabilità amministrativa mediante le quali la dottrina, lungo il tempo, ne ha evidenziato, rispettivamente, da un lato, il carattere sanzionatorio ed il profilo pubblicistico e, dall’altro, invece, una specie, sia pure particolare, della comune responsabilità civile per danno - il Collegio ritiene di dover aderire, anche in questa circostanza, all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. III Centrale di appello, n. 10 del 16 gennaio 2002), che, pur conservando alla responsabilità amministrativa natura fondamentalmente patrimoniale ha preso atto che il giudizio contabile, accanto all’esigenza riparatoria, deve perseguire – proprio sulla base dell’intestazione al giudice contabile del potere riduttivo dell’addebito da porre a carico del responsabile del danno, contemplato dal già citato art. 52 D.P.R. n. 1214/1934 – anche esigenze più squisitamente sanzionatorie. Da qui deriva, ad avviso del Collegio, come corollario non sempre esplicito, una ricostruzione del potere riduttivo in termini di potere di graduazione della sanzione - in relazione al caso e alle circostanze concrete - facendo talvolta ricorso, in mancanza di un modello normativo proprio della responsabilità amministrativa, anche ad altri criteri suscettibili di assumere valore equitativo (cfr. Sez. I centrale di appello, n. 105/A del 18 marzo 2003). Conseguentemente, si ritiene che il peculiare aspetto che è stato evidenziato dalla Procura Regionale possa esser preso in considerazione, ai fini precitati, sulla base di una incidenza che non ne alteri, comunque, le rimanenti fondamentali finalità or ora richiamate.
Sentenza n. 6/2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALEPER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTOcomposta dai seguenti Magistrati:
ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3317/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dell’arch. Adriano XXX, nato a Trento l’8 maggio 1936 ed ivi residente in Via Muralta, n. 13/2, rappresentato e difeso dall’avv. Marco STEFENELLI presso il cui studio in Trento – Via Verdi, 79 risulta elettivamente domiciliato. Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale; Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa; Uditi, nella pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2006 - con l’assistenza del Segretario sig.ra Patrizia DALSASS - il Consigliere relatore dott. Damiano RICEVUTO, l’avv. Marco STEFENELLI, per il convenuto, ed il Procuratore Regionale dott. Salvatore PILATO; PREMESSO IN FATTOCon atto di citazione del 1° giugno 2006, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio l’arch. Adriano XXX, come in epigrafe rappresentato e difeso, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige, della somma di €. 13.641,28 (tredicimilaseicentoquarantuno/28), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente procedimento. Espone l’atto predetto che, in data 26 maggio 2003, l’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige - rappresentata dal Segretario Generale pro tempore, Arch. Adriano XXX - stipulava con le Organizzazioni sindacali un accordo sull’utilizzazione delle somme da destinare, per l’anno 2002, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L., sottoscritto il 5 ottobre 2001, per un importo da erogare ai 16 dipendenti dell’Ente, determinato complessivamente in €. 38.000,00 (rectius, €. 38.261,81). Per l’anno 2003, con successivo accordo del 28 gennaio 2004, la predetta Autorità e le OO.SS. - atteso che il fondo di cui sopra era stato costituito in un periodo in cui l’Ente si avvaleva esclusivamente di personale in posizione di comando e non era quindi più rispondente alle mutate esigenze organizzative dell’Ente e alla reale posizione assunta dai dipendenti - concordavano di rideterminarne la dotazione finanziaria, adottando, a radicale modifica di quello precedente, il criterio basato non più sul numero dei dipendenti in servizio (14), bensì su quello riferito ai dipendenti previsti in organico (60), con la conseguente sua maggiore consistenza complessiva (€. 99.884,97); le risorse da assegnare al personale non dirigenziale in servizio venivano quantificate, quindi, in €. 51.641,28. Il Segretario generale dell’Autorità di Bacino, con note del 2 e del 4 febbraio 2004, rimetteva copia del precitato accordo all’ARAN e al Nucleo di Valutazione dei Dirigenti dell’Ente ai fini dell’esercizio del controllo di compatibilità finanziaria con i vincoli di bilancio dei costi relativi alla suddetta contrattazione collettiva decentrata. Relativamente all’anno 2004, poi, l’analogo accordo sottoscritto il 17 febbraio 2004 – considerati gli accantonamenti riferiti al 2003 e pari ad €. 48.280,66 - quantificava le risorse complessivamente disponibili in €. 141.090,36, di cui €. 83.200,00 da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative ed €. 57.235,01 da riservare alla produttività individuale dei dipendenti. Come già avvenuto per il 2003, la determinazione delle somme riferibili al fondo per la produttività era stata operata tenendo conto del numero dei dipendenti previsti in organico e non di quelli effettivamente in servizio. Per effetto dei diversi criteri di calcolo applicati nel tempo, taluni dipendenti dell’Autorità di Bacino, cessati dal servizio presso quell’ente in anni comunque antecedenti al 2003, chiedevano la convocazione del Collegio di Conciliazione, istituito ai sensi del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione maggiorata delle somme a suo tempo percepite a titolo di “premio per la produttività” per il pregresso servizio riferibile, in tutto o in parte, al periodo 1996 – 2002, sulla base del più favorevole criterio adottato soltanto a partire dal 2003. In sede di conciliazione, il dott. Nicola DELL’ACQUA - Segretario Generale pro tempore dell’Autorità di Bacino, subentrato all’Arch. XXX – dichiarava, però, di non aderire alle richieste degli interessati per il difetto di congruità del fondo per la produttività relativo agli anni 2003 e 2004, come determinato sulla base dei contratti collettivi decentrati sottoscritti ed esprimeva, inoltre, l’intenzione di rideterminarne la dotazione, non ravvisando la sostenibilità del criterio della redistribuzione, ai quattordici dipendenti effettivamente in servizio, di incentivi per la produttività calcolati sui sessanta posti previsti in organico. Con successiva nota del 30 giugno 2004, il predetto Segretario generale, pertanto, proponeva alle OO.SS. la riformulata costituzione del fondo, stabilendo il totale delle risorse decentrate disponibili per l’anno 2004 in €. 47.714,54 anziché in €. 141.090,36, come quantificate, invece, nell’accordo del 17/2/2004 tra le OO.SS. e l’allora Segretario Generale, dott. Adriano XXX. In ordine alla suesposta vicenda, la Procura Regionale, all’esito dell’istruttoria documentale, accertava “l’indebito ed illegittimo aggravamento della spesa contrattuale per la remunerazione della produttività, poiché la radicale modifica del precedente metodo di calcolo è stata fondata sull’adozione di un diverso criterio per il computo delle somme da conferire al fondo per la produttività, incentrato non più sul numero dei dipendenti effettivamente in servizio(14), bensì sul numero dei dipendenti previsti in organico (60)”. Rilevata conseguentemente la liquidazione di incentivi maggiorati ed indebitamente corrisposti al personale per l’anno 2003, in applicazione dell’accordo del 28 gennaio 2004, la stessa Procura ha ritenuto di quantificare il conseguente danno erariale in pregiudizio dell’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige nella misura di €. 13.641,28 (rectius, €.13.379,47) – pari alla differenza tra le somme complessivamente assegnate al personale per l’anno 2002 (€. 38.261,81) e quelle relative all’anno 2003 (€. 51.641,28) - contestando l’addebito di gestione all’Arch. Adriano XXX, Segretario Generale pro tempore di detta Autorità, quale autore della stipula dell’accordo con criteri di maggiore quantificazione delle somme da destinare al detto titolo per il 2003. Da qui il formale atto di contestazione ed invito a dedurre, rivolto al convenuto, il quale, nella propria risposta, muovendo dalla preliminare ricostruzione del contesto organizzativo lungo il quale le Autorità di Bacino Nazionale - compresa quella del Fiume Adige - si sono mosse, descrive il passaggio da una fase di transizione, caratterizzata dall’impiego di personale in posizione di comando, ad una fase definitiva ed a regime per gli aspetti del personale e del suo inquadramento nei ruoli. Le rassegnate controdeduzioni evidenziano, perciò, l’esistenza, nella precitata fase intermedia, di un consistente divario tra gli emolumenti percepiti dal personale dipendente dagli enti locali autonomi, presenti nel territorio di competenza, ed il trattamento economico di inquadramento del medesimo personale nei ruoli dell’Autorità di Bacino del fiume Adige, con differenze retributive peggiorative fino al 30%. Nel surriferito contesto di palese difficoltà va collocata, quindi, l’interpretazione dell’art.15, comma quinto, del CCNL del 1° aprile 1999, caratterizzata dalla ricerca di una misura congrua per incrementare gli importi liquidabili attraverso la utilizzazione del fondo della produttività. Quanto a questo aspetto, viene, altresì, allegata la corrispondenza intercorsa, da parte della medesima Autorità, con l’ARAN e con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Viene menzionato, infine, il parere al riguardo reso, in assenza di altre strutture deputate al controllo, dal Nucleo di valutazione dei dirigenti dell’Ente. Alla luce delle controdeduzioni rassegnate e della documentazione allegata, la Procura Regionale non manca di attestare, nei confronti del convenuto, “la particolare e costante correttezza e lealtà comportamentale nei rapporti pre processuali e l’alta professionalità nella esplicazione delle ragioni poste a giustificazione del comportamento contrattuale in contestazione”, segnalando, altresì, che “entrambi i profili di matrice soggettiva e professionale costituiscono fondati riscontri per l’accertamento di cause e circostanze utili all’esercizio del potere riduttivo da parte della Sezione Giurisdizionale adita”. La medesima Procura rileva, peraltro, che le prove documentali acquisite – in particolare, la nota dell’ARAN del 3 novembre 2005 – “evidenziano la illegittimità finanziaria dell’accordo decentrato stipulato il 28 gennaio 2004”, con il quale, per la rideterminazione del fondo per la produttività del 2003, si è fatto riferimento al numero dei dipendenti previsti in organico e non a quello dei dipendenti effettivamente in servizio. Per una tale scelta, viziata da arbitrarietà e irragionevolezza, le risorse sono state rideterminate, per il 2003, con un maggiore aggravio per l’Ente. Tale aspetto patologico risulta inequivocabilmente evidenziato, secondo la stessa Procura Regionale, dai chiarimenti all’uopo resi dall’Aran con la precitata nota del 3 novembre 2005 in ordine alla radicale modifica del sistema di finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, apportata con la stipulazione del CCNL del 1° aprile 1999, il cui art.15, comma 1, da un lato, ha operato “una sorta di storicizzazione delle risorse fino ad allora calcolate anno per anno negli enti secondo i meccanismi previsti dai precedenti CCNL di comparto, e, dall’altro, “ha previsto che le suddette regole possono essere variate in aumento solo in presenza dei presupposti stabiliti negli altri commi e lettere del medesimo art. 15 ”. Considerato, poi, che i maggiori incentivi indebitamente liquidati per effetto riconducibile all’accordo decentrato stipulato il 28 gennaio 2004, riguardano solo l’anno 2003, la medesima Procura ritiene sussistente l’ipotesi di responsabilità amministrativa per il danno erariale cagionato all’Autorità di Bacino del Fiume Adige, la cui consistenza viene confermata nell’ammontare di €. 13.641,28 (rectius, €.13.379,47). L’imputazione della conseguente responsabilità individuale viene operata nei confronti dell’Arch. Adriano XXX, la cui colpa grave trova riscontro, in primo luogo, nella contraddittorietà ed irragionevolezza economica del comportamento contrattuale successivo all’accordo riferito al 2002, per effetto del quale si è ingenerato il contenzioso prodotto dai dipendenti in servizio presso l’Autorità fino al 2002 e, in secondo luogo, nel fatto che, in sede di conciliazione, il Segretario Generale pro tempore dell’Autorità di Bacino ha dichiarato “di non aderire alle richieste dei lavoratori per il difetto di congruità del fondo per la produttività relativo agli anni 2003 e 2004, come determinato per effetto dei contratti collettivi decentrati sottoscritti ed ha per conseguenza espresso l’intenzione di rideterminare la dotazione del fondo, non ravvisando la sostenibilità della redistribuzione ai quattordici dipendenti effettivamente in servizio di incentivi per la produttività calcolati in base ai sessanta posti previsti in organico”. In relazione alla conseguente notifica dell’atto di citazione, l’arch. XXX, a mezzo del proprio difensore, dopo avere richiamato, nella memoria difensiva, le considerazioni precedentemente espresse, rappresenta che, per la rideterminazione del fondo relativo all’anno 2003, era stata assunta a riferimento l’intera dotazione organica del personale, perché, in risposta al quesito T34, posto precedentemente a quello del 3 novembre 2005, l’ARAN aveva dato, invece, ”per pacifico il principio secondo il quale il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dovesse interamente finanziare e quindi riferirsi alla complessiva dotazione organica e non al solo personale in servizio”. Peraltro, la scelta in questo senso operata risulta confermata, ad avviso della difesa, tanto dal Nucleo di valutazione, nella seduta del 4 febbraio 2004, quanto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 17 giugno 2004; le stesse Organizzazioni sindacali affermano, poi, l’erroneità del criterio adottato prima del 2003. Relativamente al parere reso dall’ARAN con la nota del 3 novembre 2005, esso risulta “meramente apodittico oltre che (…) apertamente confliggente con altro precedentemente formulato”. La difesa, pertanto, conclude sostenendo che “dovrà quantomeno convenirsi che, in mancanza di specifica regolamentazione della materia, l’interpretazione seguita, nel contesto qui esaminato, dall’Autorità di Bacino (…) fosse sorretta da assoluta buona fede, tanto da potersi inquadrare – a tutto concedere – nell’ambito della colpa non grave, come tale esulante dai limiti di responsabilità fissati dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20”. Viene chiesta, perciò, l’assoluzione del proprio assistito per insussistenza del danno o, in subordine, per mancanza di colpa grave. Nel corso dell’odierna udienza, le parti hanno ribadito, illustrandole ulteriormente, le proprie rispettive posizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO1 – Con il presente giudizio, il Collegio è chiamato a qualificare – in relazione alle disposizioni recate dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come integrata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione del d. l. 23 ottobre 1996, n. 543) – il comportamento tenuto dall’arch. Adriano XXX, Segretario generale pro tempore della “Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige”, nella trattativa conclusasi con la stipula dell’apposito accordo sindacale dal medesimo sottoscritto, in data 28 gennaio 2004, unitamente ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, concernente i criteri di utilizzazione delle somme da destinare, per l’anno 2003, alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività di cui all’art. 4 del CCNL sottoscritto il 5 ottobre 2001. Con il predetto accordo le parti convenivano di rideterminare la dotazione finanziaria del “fondo”, come sopra finalizzato, non più sulla base del numero dei dipendenti effettivamente in servizio (14) – criterio seguito fino all’anno precedente – bensì dei dipendenti non dirigenziali previsti in organico (60), con ciò, ingiustificatamente maggiorandone sensibilmente la consistenza complessiva, pari a €. 99.884,97, e, conseguentemente, la quota delle risorse da assegnare al personale non dirigenziale in servizio, rideterminata in €. 51.641,28. Tale radicale modifica dell’originario criterio di calcolo trovava motivazione, ad avviso delle parti firmatarie dell’accordo, nel fatto che il fondo di cui sopra era stato inizialmente costituito in un periodo nel quale l’Ente si avvaleva esclusivamente di personale in posizione di comando mentre, in relazione all’anno 2003, le mutate esigenze organizzative dell’Ente e la reale posizione assunta dai dipendenti, ormai transitati nello specifico ruolo, rendevano questo criterio del tutto superato. Per completezza, si aggiunge che il dott. Nicola DELL’ACQUA, Segretario generale nel frattempo subentrato all’arch. XXX - al fine di ovviare alla esecutività delle successive, analoghe determinazioni inizialmente assunte per il 2004, così come all’iniziativa intrapresa da taluni ex dipendenti per conseguire la liquidazione maggiorata delle somme in passato riscosse a titolo di “premio per la produttività” - dichiarava di non aderirvi per il difetto di congruità del fondo come determinato in base ai contratti collettivi sottoscritti e tornava a proporre, pertanto, con nota del 30 giugno 2004, la ricostituzione del fondo per il 2004 secondo il criterio delle unità di personale effettivamente in servizio, adottato antecedentemente all’anno 2003. Riguardo alla vicenda come sopra tratteggiata, la Procura Regionale, con l’atto di citazione ritualmente notificato e sulla base delle originarie deduzioni svolte dall’interessato - pur dando atto al medesimo della “particolare e costante correttezza e lealtà comportamentale nei rapporti pre processuali e l’alta professionalità nella esplicazione delle ragioni poste a giustificazione del comportamento contrattuale in contestazione”, segnalando, quindi, tali profili “per l’accertamento di cause e circostanze utili all’esercizio del potere riduttivo” da parte di questa Sezione - afferma, tuttavia, la illegittimità finanziaria dell’accordo decentrato, stipulato il 28 gennaio 2004, perché la scelta del criterio di riferire la determinazione del fondo per la produttività del 2003 al numero dei dipendenti previsti in organico e non, viceversa, a quello dei dipendenti effettivamente in servizio, fin lì seguito, risulta viziata da colpa grave per la contraddittorietà e l’irragionevolezza economica di tale comportamento contrattuale, che ha prodotto un maggiore, ingiustificato aggravio per l’Ente; posizione, questa, pienamente confermata, peraltro, dall’ARAN con la propria nota del 3 novembre 2005. Da qui, secondo la medesima Procura, la sussistenza della responsabilità amministrativa per il danno cagionato all’Autorità di Bacino del Fiume Adige, la cui consistenza viene determinata nell’ammontare di €. 13.379,47, pari alla differenza tra la somma di €. 38.261,81, complessivamente assegnata allo stesso titolo al personale per l’anno 2002 e quella di €.51.641,28, relativa all’anno 2003. Tale addebito di gestione viene contestato all’arch. XXX, Segretario Generale pro tempore di detta Autorità, quale autore della stipula dell’accordo con i precitati criteri di maggiore quantificazione delle somme. 2 – Passando alla disamina della documentazione probatoria prodotta, nell’interesse del convenuto - a supporto della prospettata tesi della insussistenza del danno o, in subordine, della mancanza della colpa grave - la difesa richiama le deduzioni rese dal proprio assistito in replica all’invito a dedurre, notificatogli il 13 marzo 2006, con le quali, tra l’altro, il medesimo rivendica la correttezza del proprio operato alla luce delle indicazioni recate dall’art. 15, comma 5, del più volte citato CCNL del 1° aprile 1999, secondo cui “in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”. Va chiarito per inciso, al riguardo, che il riferimento operato all’art.15 del CCNL, sottoscritto il 1° aprile 1999 e vigente per il periodo 1998/2001, si giustifica perché l’art. 4 del successivo CCNL, sottoscritto il 5 ottobre 2001, prevedeva, dall’anno 2001, un incremento percentuale del “monte salari” riferito all’anno 1999 - con esclusione della quota relativa alla dirigenza per gli anni 2001 e 2002 - da destinare alle risorse del fondo di cui al predetto art. 15. La difesa incentra la propria linea argomentativa, fondamentalmente, sul parere espresso dall’ARAN con la propria nota del 3 novembre 2005 nonché su quello precedentemente fornito dalla stessa Agenzia in risposta al quesito - non meglio indicato se non come T34 - non mancando, però, di evidenziare la contraddizione fra le rispettive conclusioni. Quest’ultimo parere – da correlare al quesito se “l’incremento eventuale delle risorse decentrate previste dall’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 può ricomprendere anche le nuove assunzioni su posti vacanti” – si esprime come segue: “Dobbiamo rilevare che l’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 consente di incrementare le risorse decentrate, oltre che nel caso di incremento reale dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, anche in presenza di aumento della dotazione organica combinato alla attivazione di nuovi servizi (con conseguente assunzione di personale) e non per la sola assunzione di lavoratori per la copertura di posti vacanti della previgente dotazione organica. Si deve dare, infatti, per acquisito il principio secondo il quale la dotazione organica previgente doveva essere già integralmente finanziata”. Malgrado la evidente laconicità del quesito stesso e della relativa risposta, ritiene il Collegio che la questione, per il modo in cui risulta nell’insieme articolata, sembra piuttosto riferibile a fattispecie caratterizzata da “nuove assunzioni su posti vacanti” per le quali, infatti, viene prospettato il dubbio se da tale evento possa ragionevolmente discendere il conseguente incremento delle risorse decentrate previste dal precitato CCNL. La suddetta caratterizzazione non è, evidentemente, propria della fattispecie che qui occupa la quale, invero, si connota più realisticamente, se mai, per il dilemma se ,in buona sostanza, ai fini dell’incremento delle risorse decentrate, sia o meno possibile fare riferimento alla sola consistenza del personale effettivamente presente in organico ovvero alla consistenza complessiva di detta preesistente dotazione, prescindendo, quindi, dalla effettiva copertura di tutti quei posti. Per restare ancora al quesito come sopra concretamente dimensionato, deve aggiungersi che - per quanto, “stricto sensu”, già inconferente rispetto alla questione oggetto del giudizio - la risposta fornita appare coerente con il delineato contesto di partenza poiché puntualizza, ai fini dell’incrementabilità delle risorse decentrate, che questa può aver luogo anche in presenza di aumento della dotazione organica che si combini alla attivazione di nuovi servizi purché, a tale incremento di organico, si accompagni la “conseguente assunzione di nuovo personale” escludendo, pertanto, che l’incremento delle risorse possa accompagnarsi, invece, “alla sola assunzione di lavoratori per la copertura di posti vacanti della previgente dotazione organica”, della quale viene dato per scontato il già intervenuto integrale finanziamento. Finanziamento, beninteso, da interpretare prioritariamente solo in funzione della ulteriore utilizzazione di quei posti mediante le conseguenti assunzioni e, quindi, una volta che queste siano effettivamente avvenute, anche in funzione della incrementabilità delle risorse decentrate la quale, perciò, in ultima analisi, anche in questa particolare fattispecie, finisce praticamente con il potersi conseguire, a ben vedere, solo sulla base delle effettive presenze di organico. Le chiose or ora formulate, pertanto, piuttosto che suffragare, come adombrato dalla difesa, la tesi del contrasto fra i due menzionati pareri espressi dall’ARAN portano a concludere, invece - stando alla evidenziata non attagliabilità alla presente fattispecie dell’avviso innanzi analizzato - come l’unico parere in grado di chiarire, sia pure “ex post”, i termini della questione (dalla quale origina l’odierno giudizio) resti quello che l’ARAN ha formulato, con esplicito ed inequivocabile riferimento alla presente vicenda, con la nota prot. n. 9958/05 del 3 novembre 2005. In esso, infatti - “facendo seguito agli incontri svoltisi presso la scrivente Agenzia, a seguito della specifica richiesta di assistenza alla contrattazione decentrata integrativa da voi formulata, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001, con riferimento alle particolari problematiche prospettate” (iniziativa, questa, che, ad avviso del Collegio, sarebbe stato opportuno, per doverosa cautela, assumere più tempestivamente, se non addirittura previamente) - viene puntualmente precisato quanto segue: “ - con la stipulazione del CCNL dell’1.4.1999 è stato modificato radicalmente il sistema di finanziamento della contrattazione decentrata integrativa; infatti, l’art. 15, comma 1, lett. a) del suddetto CCNL, da un lato, ha operato una sorta di storicizzazione delle risorse fino ad allora calcolate anno per anno negli enti secondo i meccanismi previsti dai precedenti CCNL di comparto; dall’altro, ha previsto che le suddette regole possono essere variate in aumento solo in presenza dei presupposti stabiliti negli altri commi e lettere del medesimo art. 15; - per effetto di tale nuova impostazione, le risorse destinate alla contrattazione, a far data dal 1999, non dovevano essere ricalcolate anno per anno, come avveniva precedentemente; infatti, l’importo derivante dall’art. 15, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999 si traduce in un valore fisso, suscettibile di essere variato in aumento solo per effetto del rinnovo del CCNL oppure a seguito dell’applicazione delle altre regole contenute nel medesimo art. 15, in presenza dei presupposti ivi precisamente indicati; - facendosi riferimento, nell’art.15, comma 1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999, agli importi derivanti dai precedenti contratti, questi non potevano non essere connessi che al personale in servizio; infatti, in sede di CCNL, ai fini della determinazione degli incrementi consentiti in sede decentrata si è fatto sempre riferimento a percentuali da calcolare sul monte salari del personale dell’anno di riferimento considerato; - conseguentemente, l’ammontare delle risorse derivanti dal CCNL dell’1.4.1999, presso il vostro ente, avrebbe potuto essere implementato solo per effetto dell’applicazione degli incrementi derivanti dal successivo CCNL del 5.10.2001 e, eventualmente, delle altre regole dell’art. 15; - pertanto, per l’anno 2003, le risorse decentrate non dovevano essere ricalcolate ex novo integralmente (a partire dal 1993) in quanto esse, per effetto delle nuove regole, potevano essere incrementate, a parte le altre voci dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, solo per effetto del rinnovo del CCNL, avvenuto in data 22.1.2004”. Solo per rafforzare ulteriormente le chiare indicazioni desumibili dal testo del parere reso si aggiunge che il più volte citato art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999, nel dettare le modalità attraverso cui viene a costituirsi, nelle sue varie componenti, il fondo “per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, si riferisce ripetutamente a modalità di computo che si riconducono al calcolo “in proporzione al numero dei dipendenti interessati” o del “personale dipendente” oppure del “personale in servizio, con ciò, palesando evidentemente la pressante ed imprescindibile esigenza ermeneutica di tenere costantemente presente il dato riferibile alla effettiva consistenza di personale e non ad altri elementi - come quello utilizzato nel caso di specie - che, più agevolmente, si presterebbero a sfuggire alla necessità di ancorare, soprattutto in sede di contrattazione decentrata, la determinazione delle risorse finanziarie a situazioni di oggettiva, concreta ed inequivocabile valenza. E’ pur vero, peraltro, che i criteri interpretativi prospettati dall’ARAN con la surriportata nota del 3 novembre 2005 si collocano temporalmente in epoca successiva a quella di sottoscrizione dell’accordo dal quale discende il presente giudizio; questo aspetto, però, ad avviso del Collegio, si pone in termini di non decisiva incidenza se si consideri che la rilevanza della novità del criterio che il rappresentante dell’Autorità di Bacino si apprestava ad introdurre ed il connesso, maggior aggravio derivante, avrebbero già dovuto, di per sé soli, indurre ad un comportamento ispirato a maggiore prudenza complessiva nell’esame e nel realistico dimensionamento, anche sistematico, della specifica portata delle disposizioni recate in materia dal testo del CCNL del 1° aprile 1999 nonché alla spendita di un maggiore impegno esplicativo nella formulazione dei motivi posti a base dell’introducendo criterio innovativo; impegno che non è dato di riscontrare, invece, nella formulazione del testo della parte di esordio dell’accordo né in quella riferita alla individuazione delle risorse che alimentano il fondo. Nella prima, infatti, si premette, “sic et simpliciter” che “l’attuale fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, costituito nell’anno 1996 quando questa Autorità di Bacino aveva solamente personale in posizione di comando, risulta oggi esiguo rispetto alle mutate esigenze organizzative dell’Ente, ed in ogni caso non rispecchia la reale posizione assunta dai propri dipendenti; è quindi necessario, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1/4/1999, e secondo le modalità ivi indicate dalle seguenti lettere, rideterminare tale fondo per l’anno 2003”. Nella seconda, si afferma apoditticamente che “non essendovi al 1993 alcun dipendente di ruolo si tiene conto del numero dei dipendenti presenti in pianta organica, deliberata dal Comitato istituzionale con il verbale n. 3 dell’1/7/1993, nella misura di (…..), per il numero massimo di ore previsto”. Le surriportate formulazioni, invero, non appaiono in alcun modo dimostrative dell’assunzione di un comportamento diligente e prudente perché il propugnato criterio modificativo non solo innova radicalmente, rispetto ai canoni precedenti, ma anche perché all’evidente ampliamento della platea di riferimento ai fini della determinazione del fondo accompagna e reitera l’indicazione della modalità di calcolo da operarsi, esplicitata sulla base del numero massimo di ore previsto per le singole posizioni organiche complessivamente prese a riferimento. Il fatto, poi, che, a riprova della asserita correttezza della condotta tenuta dal proprio assistito, la difesa adduca, fra l’altro, la nota n. 148 del 2 febbraio 2004 - con la quale lo stesso ha inviato all’ARAN la copia del contratto decentrato integrativo in questione senza riceverne risposta - non sembra assumere rilievo determinante in funzione dell’attenuazione della entità degli addebiti contestati all’interessato ove si tenga presente che tale comunicazione, al di là della mera trasmissione, senza alcuna ulteriore prospettazione, del testo dell’accordo, evidenzia nel suo contenuto, da un lato, che i fondi risparmiati, “pari a €. 580.622,96”. sono sufficienti “alla copertura delle risorse decentrate destinate per l’anno 2003” e, dall’altro, avanza una richiesta di fabbisogno per l’anno 2004. Una così evidente carenza informativa, addirittura configurabile in termini di reticenza, sulla sottolineatura della peculiarità presente nell’accordo trasmesso, potrebbe anche valere a spiegare il perché del mancato riscontro da parte dell’ARAN, che, in ogni caso, non può non essere sussunto secondo il noto brocardo “qui tacet neque dicit neque negat”. Un comportamento ispirato a diligenza sarebbe stato, invece, inequivocabilmente provato ed apprezzato qualora, in prossimità della fase di contrattazione riferita all’anno 2003, l’Autorità di Bacino si fosse premunita avanzando all’Aran la specifica richiesta di assistenza alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art.46, comma 1, del d.lgs n.165 del 2001: soluzione, questa, alla quale, purtroppo, si è fatto luogo successivamente e dalla quale sono derivate le indicazioni contenute nella già citata nota dell’Aran n.9958/05 del 3 novembre 2005. Relativamente, poi, al giudizio favorevole sulla documentazione concernente la costituzione del fondo per l’anno 2003, espresso dal Nucleo di valutazione nella seduta del 4 febbraio 2004 (il quale, “esaminata la documentazione,….non ravvisa osservazioni in merito alla certificazione del fondo…”), sembra il caso di osservare, sul piano generale - con il conforto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 21.40341/o4/7.515 del 17 febbraio 2004 - che la contrattazione integrativa, in forza delle riforme degli anni 1997 e 1998, non è più soggetta al precedente sistema dei centralizzati controlli esterni di legittimità ma soggiace esclusivamente ai controlli interni, decentrati presso le singole amministrazioni, articolati secondo la disciplina dettata dagli artt. 40, comma 3, 40 bis e 48, comma 6, del d. lgs, n,165 del 2001. In particolare, quest’ultimo articolo stabilisce che il controllo interno sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d. lgs. 30 luglio 1999, n 286. Ultimata la procedura di controllo, i contratti integrativi dei Ministeri, delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici con organico non inferiore a 200 unità, delle Amministrazioni di cui all’art. 70, comma 4, del d. lgs n. 165/2001 e degli Enti ed Istituzioni di ricerca vengono trasmessi, per l’esame congiunto ai fini dell’accertamento della compatibilità economico-finanziaria, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica i quali, entro il termine di trenta giorni, debbono esprimere, di concerto, il parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo, ovvero, qualora la stessa non sia stata valutata positivamente, debbono richiedere all’amministrazione interessata elementi di chiarimento, sospendendo i termini dell’esame dell’ipotesi di accordo, in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta. Questa successiva forma di controllo esterno - secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica - è stato escluso per le Amministrazioni del comparto Regioni ed autonomie locali nonché per gli uffici decentrati ed è stato ritenuto “ugualmente non essere applicabile nei confronti dei contratti integrativi relativi al personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige”. Alla luce di tali premesse e “fermo restando che l’ipotesi di contratto integrativo di cui trattasi non rientra fra quelle soggette alla procedura di controllo sulla compatibilità economica finanziaria sopra descritta, per quanto di competenza di questo Ufficio”, osserva il Dipartimento della Funzione Pubblica, che “la contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, deve, comunque, svolgersi nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. In forza di tale principio di interdipendenza dei due livelli contrattuali, non possono, pertanto, essere sottoscritti contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”. Ricorda, infine, il medesimo Dipartimento che “per assicurare la coerenza dei contratti integrativi al contratto nazionale e ai vincoli di bilancio è prevista, dal comma 3 dello stesso art. 40, la sanzione della nullità delle clausole difformi”. Da quanto sopra analiticamente riportato traspare, quindi, che la sottrazione ai suindicati controlli esterni di talune categorie di enti - compresa l’Autorità di bacino del fiume Adige - e la conseguente attribuzione del controllo al solo nucleo di valutazione costituiscono, ad avviso di questo Collegio, sintomo significativo non tanto di una implicita deresponsabilizzazione dei loro amministratori quanto, invece, di una più marcata accentuazione trattandosi di ambiti, comunque contenuti, della fiducia riposta nella obiettività e correttezza della loro opera che, per ciò stesso, deve costantemente ispirarsi - appunto perché sottratta a talune forme di verifica - a più severe ed avvertite regole di assoluta e diligente prudenza. Relativamente agli altri pareri che si affermano acquisiti, in termini di affidabilità, nel corso della procedura, questi - poiché provenienti da articolazioni comunque riconducibili all’Autorità di Bacino ed estranee, peraltro, all’ARAN - non possono che essere considerati come pronunciamenti meramente interni e, come tali, da configurarsi, se mai, per l’aspetto in trattazione, come pareri non vincolanti. 3 – Sulla base delle argomentazioni che precedono, il Collegio ritiene che gli elementi posti a fondamento dell’azione giudiziale intrapresa meritino ampio apprezzamento, in quanto l’insieme degli atti posti in essere dal convenuto, “ratione officii”, nel corso della contrattazione per la determinazione delle risorse da destinare, per il 2003, al fondo riferito alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, denotano indubbiamente un comportamento che non può non risultare contrassegnato da colpa grave e, come tale, perseguibile nella presente sede, per duplice ragione: a) per la contraddittorietà ed inaffidabilità della soluzione escogitata, economicamente pregiudizievole e non adeguatamente valutata, oltre che per quello della congruità della spesa, anche sotto il profilo delle sue ripercussioni sul piano della spinta contenziosa che avrebbe potuto innescare; b) per il mancato apprestamento di talune indispensabili misure di accorta cautela, quale, prima fra tutte, quella che - lo si ripete - sarebbe stato possibile conseguire con una espressa richiesta all’Aran di assistenza alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del d.lgs n.165 del 2001. Per tutte le suesposte motivazioni, quindi, e a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – per effetto dell’individuazione dell’elemento soggettivo gravemente colposo – il convenuto va, pertanto, condannato a corrispondere all’Autorità di Bacino la somma da determinarsi a titolo risarcitorio del danno erariale dalla stessa subito per effetto degli accordi come sopra realizzati e che, lo si ricorda, nell’atto di citazione viene indicata nell’ammontare di €. 13.641,28 (recte €.13.379,47). Passando, pertanto, alla fase di definitiva determinazione dell’importo da accollare al convenuto al suddetto titolo, il Collegio non può omettere, peraltro, di tenere nella dovuta considerazione, in tale contesto, la attestazione con la quale lo stesso Procuratore Regionale dà apertamente atto a questi della “particolare e costante correttezza e lealtà comportamentale nei rapporti pre processuali e l’alta professionalità nella esplicazione delle ragioni poste a giustificazione del comportamento contrattuale in contestazione”, in ogni circostanza messe in atto, sottolineando come i sopra evidenziati profili di matrice soggettiva e professionale possano, a suo avviso, costituire fondati riscontri per l’accertamento di cause e di circostanze utili all’esercizio del potere riduttivo da parte di questa stessa Sezione. Alla luce di una così significativa indicazione, si è posto il problema se, nella fattispecie, sussistano le condizioni per fare uso del potere riduttivo del danno, previsto dall’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. In proposito - dopo avere rilevato che tra le due diverse configurazioni della responsabilità amministrativa mediante le quali la dottrina, lungo il tempo, ne ha evidenziato, rispettivamente, da un lato, il carattere sanzionatorio ed il profilo pubblicistico e, dall’altro, invece, una specie, sia pure particolare, della comune responsabilità civile per danno - il Collegio ritiene di dover aderire, anche in questa circostanza, all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. III Centrale di appello, n. 10 del 16 gennaio 2002), che, pur conservando alla responsabilità amministrativa natura fondamentalmente patrimoniale ha preso atto che il giudizio contabile, accanto all’esigenza riparatoria, deve perseguire – proprio sulla base dell’intestazione al giudice contabile del potere riduttivo dell’addebito da porre a carico del responsabile del danno, contemplato dal già citato art. 52 D.P.R. n. 1214/1934 – anche esigenze più squisitamente sanzionatorie. Da qui deriva, ad avviso del Collegio, come corollario non sempre esplicito, una ricostruzione del potere riduttivo in termini di potere di graduazione della sanzione - in relazione al caso e alle circostanze concrete - facendo talvolta ricorso, in mancanza di un modello normativo proprio della responsabilità amministrativa, anche ad altri criteri suscettibili di assumere valore equitativo (cfr. Sez. I centrale di appello, n. 105/A del 18 marzo 2003). Conseguentemente, si ritiene che il peculiare aspetto che è stato evidenziato dalla Procura Regionale possa esser preso in considerazione, ai fini precitati, sulla base di una incidenza che non ne alteri, comunque, le rimanenti fondamentali finalità or ora richiamate. Il Collegio, quindi, facendo uso del potere riduttivo, unanimemente decide che l’accoglimento della proposta di cui sopra resti in questo senso compatibile mediante la definitiva quantificazione del danno effettivamente sofferto dall’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige in complessivi €. 9.500,00 (novemilacinquecento/00), comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, che restano, invece, dovuti dal giorno del deposito della sentenza fino al soddisfo. PER QUESTI MOTIVILa Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando, condanna l’arch. Adriano XXX al pagamento, in favore dell’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige, della somma di €. 9.500,00 (diconsi euro novemilacinquecento/00), comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, tranne che per quanto dovuto al detto titolo dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. Le spese concernenti il presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €. (_______________________________________________). Trento, Camera di Consiglio del 13 dicembre 2006.
Depositata in Segreteria il _________________
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