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41 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige (Trento), 31 maggio 2006: Pres. de Marco I. – Est. Bacchi - P.M. Mancinelli - P.R. c. Alberti e altri (avv. Casillo).
Responsabilità – Fattispecie - Debiti fuori bilancio – Riconoscimento a posteriori - Ammissibilità - Condizioni.
L'ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive di impegno contabile costituisce, per un amministratore comunale, una violazione degli elementari doveri di servizio connotata da colpa di rilevante gravità” mentre la violazione degli equilibri di bilancio - non effettuata nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e non circostanziata dai requisiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente - causa un danno che si riverbera necessariamente sul soggetto agente; è, tuttavia, ammesso il riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio, subordinato ad una formale deliberazione da parte dell'ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per esso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e dei servizi di competenza (1).
Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente - Sindaco - Debiti fuori bilancio – Colpa grave – Sussistenza - Fattispecie.
E’ gravemente colposo il comportamento di un Sindaco il quale, con propria iniziativa personale, abbia proceduto alla ordinazione di lavori non solo senza previa consultazione degli uffici amministrativi e tecnici competenti ad indicare le corrette procedure da seguire (impegno contabile, regolare attestazione della copertura finanziaria, ecc.) ma, anche, in assenza di effettivi e documentati presupposti di necessità ed urgenza, ossia in contrasto con le prescrizioni di legge prevaricando le competenze demandate ad altri soggetti dal regolamento di organizzazione del Comune nonché dall’atto di indirizzo per la gestione del bilancio : una condotta, dunque, ictu oculi caratterizzata da evidente somma negligenza, da imperdonabile leggerezza nonché da manifesta incuria degli interessi pubblici - in difformità dal lineare e trasparente “servizio” alla collettività nel fare oculato impiego delle pubbliche risorse – e, pertanto, ex se causativa, in maniera preponderante, del fatto dannoso per l’ente amministrato costituito, nella specie, dal non giustificato e non giustificabile “debito fuori bilancio”.
Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente - Amministratori comunali - Debiti fuori bilancio – Colpa grave – Sussistenza – Fattispecie.
E’ gravemente colposo il comportamento dei Consiglieri comunali i quali, nel riconoscere il debito fuori bilancio - richiamando una norma di legge senza, tuttavia, verificarne e documentarne i necessari presupposti - abbiano omesso di dar conto sia del perseguimento della finalità pubblica sia dell’esercizio delle funzioni istituzionali ed abbiano, contraddittoriamente ed immotivatamente, ritenuto sussistente il requisito dell’ utilità per l’ente senza preoccuparsi di documentarlo. I medesimi consiglieri, inoltre, hanno dichiarato l’ esistenza, nella fattispecie, dell’ulteriore ed imprescindibile requisito dell’arricchimento per il Comune amministrato senza, tuttavia, aver verificato la congruità del prezzo dei lavori effettuati (che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere attestato dagli organi tecnici del Comune sulla scorta dei parametri preposti alla loro misurazione) e, dunque, trasgredendo all’obbligo normativo di accertare e dimostrare la sussistenza dei prescritti requisiti (2). ______________
(1) Cfr. Cass., Sez. 3, 19.12.2003, n. 19562 e 29.01.2003 n. 1265; Corte dei conti, Sez. III centrale di appello, 15 aprile 2002 127 n. 127 e 5 aprile 2002, n.114; Sez. II centrale di appello, 18 marzo 2002, n. 85; Sezione del Controllo, deliberazione 28 luglio 1995 n. 101.
(2) Si legge, tra l’altro in sentenza : “ (…) il Consiglio comunale di Bocenago non solo non ha adeguatamente motivato il riconoscimento del debito fuori bilancio ma, anzi: a) ha espressamente ammesso la insussistenza di obblighi contrattuali nell’assunzione della spesa stessa, inesattamente ritenendo di adeguarsi a non documentati accordi tra la Commissione “Casa Ferrazza” – oltretutto, incompetente a stipularli - ed i gestori della pizzeria; b) ha trascurato di verificare e di rendicontare l’ esistenza degli indispensabili requisiti di utilità e di arricchimento per l’ente locale; c) non ha motivato la scelta di discostarsi dai pareri degli organi tecnici, sfavorevoli o critici nei confronti dell’adozione dell’atto. Ragion per cui la delibera deve intendersi inficiata radicalmente da illegittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere; illegittimità che si è, conseguentemente, ripercossa sul patrimonio dell’ente - alterandone gli equilibri di bilancio - per l’intero ammontare del debito riconosciuto; passività che, altrimenti, sarebbe rimasto a carico del Sindaco improvvisatosi contra legem ordinatore della spesa. Non vi è dubbio, pertanto, che, essendosi espressi a favore dell’integrale accollo al Comune della spesa per la tinteggiatura di “Casa Ferrazza”, i consiglieri comunali di Bocenago hanno contribuito, con il proprio determinante apporto causale ed a titolo di colpa grave, al concretarsi definitivo del danno per cui è giudizio (cfr. Corte dei conti Sez. I c.a., 13 ottobre 2004, n. 348; Sez. c.a. II, 12 febbraio 2003, n. 44/A; Sez. Giurisd. Reg. Campania, 30 agosto 2001, n. 79; Sez. Giurisd. Reg. Sardegna, 9 novembre 1998, n. 675, e conformi) non potendo valere, quale esimente, la circostanza che si siano avvalsi dell’ altrui parere”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALEPER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO composta dai seguenti Magistrati: dott. Ignazio de MARCO Presidente dott. Damiano RICEVUTO Consigliere dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z Anel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3215/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro i signori: Mauro ALBERTI, nato a Bocenago (TN) il 5 luglio 1953, residente a Madonna di Campiglio (TN), via Campanil Basso n. 20; Franco DONATO, nato a Gualtieri (RE) il 9 luglio 1955, residente a Bocenago (TN), via Cavour n. 18; Walter FERRAZZA, nato a Tione (TN) il 15 novembre 1974, residente a Bocenago, via Belvedere n. 13; Umberto FOSTINI, nato il 25 aprile 1933 a Spiazzo (TN) e residente in Bocenago (TN) – Via Nuova n. 23 ; Elena PUSPAN, nata a Trieste il 20 febbraio 1959, residente a Bocenago (TN), via Belvedere n. 23; Eugenio RICCADONNA, nato a Bolzano il 28 aprile 1962, residente a Bocenago (TN), via Zeledria n. 8; Silvana RICCADONNA, nata il 20 aprile 1962 a Bocenago (TN), ivi residente in via Belvedere n. 17; Roberto SIMONI, nato il 3 aprile 1961 a Tione di Trento (TN) e residente in Pinzolo (TN), via Fucine n. 21, tutti elettivamente domiciliati in Trento, via S.S. Trinità n. 4, presso lo studio dell’avv. Carlo CASILLO dal quale sono rappresentati e difesi nel presente giudizio; Alessandro MARRAS, nato a Tione (TN) il 13 maggio 1977, residente a Bocenago (TN), via Nuova n. 23; Silvano FOSTINI, nato a Bocenago (TN) il 19 gennaio 1952, residente in Bocenago (TN), via Nuova n. 14.Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2006, con l’assistenza del Segretario signora Patrizia DALSASS, il Consigliere Relatore dott.ssa Grazia BACCHI; il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo MANCINELLI, e l’avv. Carlo CASILLO, difensore dei signori Mauro ALBERTI, Franco DONATO, Walter FERRAZZA, Umberto FOSTINI, Elena PUSPAN, Eugenio RICCADONNA, Silvana RICCADONNA e Roberto SIMONI; esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa; RITENUTO IN FATTOCon atto di citazione in data 23 settembre 2005, ritualmente notificato alle parti interessate, il Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio i signori Mauro ALBERTI, Franco DONATO, Alessandro MARRAS, Walter FERRAZZA, Silvano FOSTINI, Umberto FOSTINI, Elena PUSPAN, Eugenio RICCADONNA, Silvana RICCADONNA e Roberto SIMONI, rispettivamente sindaco, componenti del Consiglio comunale e revisore dei conti del Comune di Bocenago, per sentirli condannare al pagamento in quote uguali, in favore del Comune stesso, della somma di complessivi euro 3.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento, allo scopo contestando loro di avere provocato al citato ente un danno originato dalla adozione della deliberazione n. 60 del 27 novembre 2002, con la quale il Consiglio comunale di Bocenago ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio derivante da obbligazioni di spesa assunte per l’esecuzione di vari lavori di pittura edile finalizzati a migliorare la funzionalità del ristorante “Casa Ferrazza”, deliberazione approvata con i voti favorevoli dei convenuti e sulla quale il revisore dei conti ha espresso parere ugualmente favorevole. In particolare, il Requirente contesta ai convenuti di avere approvato la citata deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento di obblighi relativi a prestazioni non a carico del locatore, per i lavori di pittura eseguiti dalla ditta Ferrazza Sergio, pari ad Euro 3.000,00 (v. fattura n. 15 di data 30.9.2002), in difformità a quanto risulta dal contratto in data 18 aprile 2001, stipulato in seguito ad asta pubblica, di cessione in locazione ai signori Giorgio Bognolo e Vilma Gasperi dell’immobile p. ed. 27 in C.C. Bocenago, denominato “Casa Ferrazza”, da adibire a bar - ristorante – pizzeria, per il canone annuo di lire 3.000.000. Infatti, con la stipulazione del citato contratto le parti avrebbero pattuito che l’immobile sarebbe stato concesso in locazione com’era al momento attuale e noto al contraente; che il conduttore aveva esaminato i locali concessi in locazione e che li aveva trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che potessero comunque influire sull’esercizio dell’attività, sulla salute di chi li utilizzava e che si obbligava a riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza del contratto; che in deroga all’art. 1576 del codice civile, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione delle parti in legno esterne (serramenti e quant’altro) erano posti a carico del conduttore. L’Ufficio inquirente ha contestato la natura arbitraria della deliberazione consiliare n. 60/2002, resa palese dall’esame del contenuto letterale delle clausole negoziali stipulate con i privati contraenti, la destituzione di fondamento dell’affermazione di utilità dei lavori, che i convenuti sostengono essere stati “disposti nel pubblico interesse e rientranti nell’ambito dell’espletamento delle pubbliche funzioni istituzionali e servizi di competenza”, ed ha sostenuto che non sussiste alcun profilo di conseguente ed ingiustificato arricchimento per l’Ente, meritevole di valutazione al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio. Inoltre, l’attore ha sottolineato che il responsabile del Servizio Tecnico del Comune, esprimendo il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla deliberazione in questione aveva osservato che, secondo le previsioni dell’art. 1 del contratto di locazione dell’immobile, non era corretta l’assunzione a carico del bilancio comunale della fattura della ditta Ferrazza Sergio n. 15 di data 30/9/2002 dell’importo di euro 3.000,00, mentre il responsabile del servizio finanziario, pur esprimendo parere favorevole di regolarità contabile, aveva evidenziato come il riconoscimento di debiti fuori bilancio fosse diventata una prassi per evitare l’iter burocratico previsto da norme di legge per l’affidamento dei lavori e/o forniture di materiali, segnalando che tale atteggiamento avrebbe potuto portare a squilibri di bilancio con necessità di assumere provvedimenti di riequilibrio che possono gravare anche sui futuri esercizi. Pertanto, il Pubblico Ministero ha rilevato nella specie tutti gli elementi costitutivi per la prospettazione dell’illecito di gestione correlato al pregiudizio patrimoniale causato alla Amministrazione e quantificato in misura di Euro 3.000,00, in quanto le risultanze probatorie acquisite evidenzierebbero che la spesa accollata al bilancio del Comune di Bocenago per effetto del riconoscimento del debito fuori bilancio è priva di utilità, poiché al pagamento liquidato non corrisponde alcun tipo di arricchimento conseguito dall’ente locale, ed ha esteso l’imputazione di responsabilità nei confronti del revisore contabile sig. Roberto Simoni, il quale nell’espressione del parere favorevole avrebbe cooperato alla decisione amministrativa, influenzandone l’adozione in misura determinante ed eziologicamente efficiente. L’elemento soggettivo gravemente colposo, dimostrato dal raffronto tra le clausole negoziali e le plurime irregolarità procedimentali, sarebbe poi rafforzato concorrenza di pareri procedimentali a contenuto sfavorevole e/o critico avverso la deliberazione adottata. Il Requirente ha quindi disatteso le deduzioni difensive - dirette ad eccepire la esecuzione dei lavori in misura prevalente sul bene pubblico da considerare nella sua interezza (=tre piani di una casa padronale del ‘500) e non nei limiti circoscritti ai soli locali concessi in locazione; l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione nella data del 18/4/2001, e la successiva consegna dell’immobile nell’agosto del 2002, con il conseguente onere a carico del locatore di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ex art. 1575 cod. civ.; il rischio di soccombenza nell’ipotetico contenzioso ad iniziativa del conduttore per l’eventuale condotta della P.A. in difformità dalle obbligazioni legali tipiche; la sussistenza dei due pareri favorevoli, il primo del responsabile del servizio finanziario, e l’altro del revisore dei conti - rilevando che la fattura n. 15 del 30 settembre 2002 nella descrizione delle prestazioni remunerate specifica che la tinteggiatura è stata eseguita sui muri esterni, sui locali adibiti a magazzino, e sulle scritte sovrastanti la porta, lavori consistenti in manutenzioni migliorative dell’immobile, finalizzate alla gestione dei locali e non alla conservazione del bene nell’interesse del soggetto proprietario, e gravanti per contratto sul conduttore, segnalando l’ipoteticità del rischio di soccombenza nell’eventuale lite ad iniziativa di quest’ultimo, della quale non sussisterebbe alcun elemento documentale. La sussistenza di pareri favorevoli al riconoscimento del debito fuori bilancio non sarebbe inoltre causa scriminante, poiché il parere del responsabile del servizio finanziario conterrebbe considerazioni di critica sostanziale alla condotta di gestione, mentre invece il parere del revisore dei conti apparirebbe viziato da illiceità eziologicamente determinante la fattispecie dannosa. Agli atti figura, tra l’altro, la fattura n. 15 in data 30 settembre 2002, recante la descrizione dei lavori di tinteggiatura, consistenti in: “lavori da pittore edile presso Casa Ferrazza, eseguiti nella suddetta maniera: tinteggiatura muri esterni, più locali adibiti a magazzino, alimentare con smalto, scritte sopra le porte, più ritocchi vari”. Con comparsa di risposta depositata il 1° febbraio u.s. si sono costituiti in giudizio i signori Mauro ALBERTI, Franco DONATO, Walter FERRAZZA, Umberto FOSTINI, Elena PUSPAN, Eugenio RICCADONNA, Silvana RICCADONNA e Roberto SIMONI con il patrocinio dell’avv. Carlo CASILLO del Foro di Trento, respingendo gli addebiti mossi dall’attore e riproducendo e sviluppando le argomentazioni proposte in sede di deduzioni difensive: in particolare i convenuti hanno eccepito innanzitutto che i lavori di tinteggiatura, che corrisponderebbero a finalità pubbliche, sarebbero stati eseguiti sull’immobile, risalente al ‘500 – ‘600, nella sua interezza, ovvero su tre piani della casa padronale e non nei limiti circoscritti ai soli locali concessi in locazione, che occupano esclusivamente il piano terreno, ed anche le opere ivi realizzate (tinteggiatura locali adibiti a magazzino) corrisponderebbero alle prescrizioni di cui all’art. 1575 cod. civ., e non alle tipologie di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui all’art. 1576 cod. civ., contrattualmente derogato. La sottoscrizione del contratto di locazione è quindi avvenuta in data 18/4/2001, mentre la successiva consegna dell’immobile è stata effettuata nell’agosto del 2002, in corrispondenza alla stagione estiva ed alla esigenza di iniziare ad incamerare i canoni di locazione, anche se le relative opere di ristrutturazione non erano ancora ultimate, con il conseguente obbligo a carico del locatore di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ex art. 1575 cod. civ., e la correlativa doverosa esecuzione dei lavori di tinteggiatura in epoca pressoché contemporanea alla consegna dell’immobile (agosto – settembre 2002). Nel dettaglio, i lavori esterni non sarebbero stati altro che “i normali ritocchi di fine opera, necessari al fine dell’ultimazione a regola d’arte della intera ristrutturazione dell’edificio”, così come le scritte eseguite sopra le porte dell’ingresso dell’immobile, che corrisponderebbero ad una tradizione estetica tipica degli edifici ubicati nell’arco alpino, che non avrebbero alcuna relazione con i soli locali adibiti a ristorante, e che sarebbero state eseguite con tecniche raffinate da un artista del luogo con il corrispondente lievitare dei costi. La tinteggiatura dei locali adibiti a magazzino, come dianzi ricordato, corrisponderebbero quindi all’obbligo prescritto dall’art. 1575 cod. civ. di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e funzionale all’uso a cui è destinata, e non rientrerebbe nell’ambito delle riparazioni il cui regime, nella fattispecie contrattualmente derogato a favore del locatore, è previsto nel corso del contratto di locazione dal successivo art. 1576 c.c. ed è inerente all’obbligo di custodia da parte del conduttore successivo alla consegna dell’immobile. Pertanto il contratto, correttamente interpretato, avrebbe unicamente stabilito l’obbligo del conduttore di assumersi l’onere di tutte le riparazioni necessarie nel corso del rapporto locatizio, e non avrebbe inteso discostarsi dal disposto dell’art. 1575 c.c., non derogato pattiziamente, come tale significato derogatorio non potrebbe assumere la clausola contenuta in contratto, con la quale il conduttore dichiarava di avere esaminato i locali concessi in locazione trovandoli adatti al proprio uso, ed esenti da difetti che potessero comunque influire sull’esercizio dell’attività: il contratto infatti è stato stipulato 15 mesi prima della consegna dei locali, con il conseguente mutamento dello stato di fatto dovuto anche alla ultimazione delle opere di ristrutturazione e che avrebbe quindi imposto l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura, anche per scongiurare il rischio di soccombenza nell’ipotetico contenzioso ad iniziativa del conduttore. Ricordando la sussistenza dei due pareri favorevoli, il primo del responsabile del servizio finanziario, e l’altro del revisore dei conti, i convenuti hanno contestato il contenuto del parere contrario alla adozione della deliberazione consiliare n. 60 del 27 novembre 2002, reso dal responsabile del servizio tecnico del Comune, arch. Barbara CHESI, che per qualifica professionale non sarebbe stata in grado di conoscere l’obbligo giuridico, incombente sul locatore, di consegnare l’immobile al conduttore in perfetto stato di manutenzione, ed infine, contestando la sussistenza del presupposto soggettivo della colpa grave nella fattispecie ed avanzando istanze istruttorie tra cui l’ammissione a provare le circostanze dedotte per interrogatorio e testi, hanno domandato in via principale il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata la riduzione della misura del risarcimento richiesto, con vittoria delle spese processuali. Alla odierna udienza l’avv. CASILLO per i convenuti ha richiamato le deduzioni già svolte in atti, ricordando come la fattura sia riepilogativa per quanto riguarda i muri esterni e le porte, mentre per ciò che riguarda la ritinteggiatura dei magazzini, effettuata circa un mese dopo la consegna dei locali, corrisponderebbe ad un obbligo a carico del locatore nonché ad un risparmio per il Comune, che avrebbe dovuto diversamente provvedere alla ritinteggiatura al termine della locazione. Il Pubblico Ministero ha ricordato come i lavori risultassero terminati il 30 maggio 2001, come da documentazione agli atti, mentre il cerificato di agibilità ne attestava l’asciugatura e ne lasciava presumere la già avvenuta tinteggiatura. Poiché inoltre sussisteva l’apposito stanziamento in bilancio per la sistemazione dell’immobile, i lavori, anche qualora necessari, avrebbero potuto essere eseguiti seguendo le procedure prescritte dalla legge, mentre il sindaco parrebbe uso a procedervi direttamente in spregio a queste ultime. L’attore ha concluso segnalando come il pittore abbia lo stesso cognome di uno degli assessori, peraltro astenutosi dall’adottare la deliberazione in questione, mentre il difensore dei convenuti ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su quest’ultimo argomento. CONSIDERATO IN DIRITTO1) La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla eventuale responsabilità dei convenuti tutti, come sostenuto dal Procuratore Regionale, per avere provocato al Comune di Bocenago un danno patrimoniale originato dalla adozione della deliberazione n. 60 del 27 novembre 2002 con cui fu riconosciuto il “debito fuori bilancio” derivante da obbligazioni di spesa assunte per l’esecuzione di vari lavori di pittura edile finalizzati a migliorare la funzionalità del ristorante “Casa Ferrazza”. Al riguardo premette che, a norma degli articoli 19 e 21 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) le spese dei Comuni, ad esclusione di quelle economali, possono essere effettuate solo quando sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi sia l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria. E’ consentito derogare a tali regole unicamente allorché si verifichi un evento eccezionale o imprevedibile ma l'ordinazione fatta a terzi, degli eventuali necessari e conseguenti lavori, forniture o prestazioni deve essere regolarizzata entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia scaduto il predetto termine. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è ammesso in sanatoria esclusivamente entro i limiti dell'accertata e dimostrata utilità e dell’arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza: oltre tali confini, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura oppure la prestazione. Come dire che, data la preminente esigenza della salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio è ammesso esclusivamente in casi particolari ed è sottoposto all’osservanza di minuziose cautele. 2) Le disposizioni sopra citate riecheggiano simmetricamente quelle già introdotte dall'art. 5 del d. lgs. 15 settembre 1997, n. 342 (che aveva sostituito la lett. e) del comma primo dell'art. 37 del d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - disposizione poi trasfusa nell'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - nella parte in cui consentono il ricorso alla deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in eccezionale deroga alle ordinarie regole di corretta amministrazione, ovvero, senza il previo impegno contabile e la attestazione di copertura finanziaria. Al proposito, il Ministero dell’Interno con circolare datata 14 novembre 1997 (pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 1997) riguardante il nuovo regime dell’istituto introdotto dal citato d. lgs. n. 342/97, nel richiedere che i due requisiti dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente devono coesistere - come previsto dalla formulazione dell’ art. 37 D. L.vo n. 77/95, perfettamente analoga a quella dell’art. 21, 1° comma, lett. f) del D.P.G.R. n. 4/L/99 – ha precisato che “il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per funzioni di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato all’ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia”, e che il valore delle controprestazioni non è (logicamente) apprezzabile liberamente in quanto “l’arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali”. In linea di massima, quindi, l'ordinazione irregolare di spese - non deliberate nei modi di legge e prive di impegno contabile - “costituisce per un amministratore comunale una violazione di elementari doveri di servizio, connotata altresì da colpa di rilevante gravità” (Corte dei conti, Sez. II, n. 85 del 18 marzo 2002; Sez. III, n. 114 del 5 aprile 2002 e n. 127 del 15 aprile 2002) mentre la violazione degli equilibri di bilancio - non effettuata nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e non circostanziata dai requisiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente - causa un danno che si riverbera necessariamente sul soggetto agente. E’ tuttavia ammesso, in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, un riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio, subordinato ad una formale deliberazione da parte dell'ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per esso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e dei servizi di competenza. La Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito, ha spesso sottolineato la natura discrezionale del riconoscimento del debito fuori bilancio (Sez. 3, sentt. n. 19562 del 19.12.2003 e n. 1265 del 29/01/2003), ma, al proposito, la Sezione del Controllo della Corte dei conti, con deliberazione 28 luglio 1995 n. 101, ha precisato che il provvedimento con cui l'amministrazione riconosce il proprio debito nei confronti di un privato “a fronte di prestazioni ricevute al di fuori delle normali forme di contrattazione, ha carattere assolutamente eccezionale e può ritenersi conforme a legge solo allorché dalla motivazione dell'atto sia possibile evincere l'assoluta impossibilità di avvalersi, nella specie, delle normali procedure di contrattazione, nonché l'effettiva e comprovata utilità delle prestazioni ricevute, non essendo legittimo, viceversa, il ricorso a tale istituto per consentire il pagamento di obbligazioni assunte nella consapevolezza della mancanza di fondi sul bilancio dell'esercizio in corso”. Quindi, se la valutazione degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso spetta discrezionalmente all'amministrazione, la motivazione dell’atto di riconoscimento del debito fuori bilancio deve necessariamente rendere conto della contemporanea sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a tale procedura. 3) Nel caso in esame ilo Collegio rileva, innanzitutto, che i lavori di pittura sull’immobile “Casa Ferrazza” non erano sorretti da impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, e neppure recavano il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario (art. 19, 1° comma, DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L): carenze e/o omissioni tanto più evidenti se si considera che nelle previsioni del bilancio 2002 del Comune di Bocenago figurava un iniziale consistente stanziamento (euro 25.823,00) sul capitolo 3369 per il completamento dei lavori di sistemazione dell’edificio; inoltre, erano state approvate nel corso dell’anno 2002 due variazioni del bilancio stesso per lo stesso titolo. Poiché i lavori di ristrutturazione erano stati ultimati il 30 maggio 2001, ovvero poco tempo dopo la stipula del contratto di locazione, riesce difficile comprendere come mai - nelle iniziali previsioni del bilancio 2002 - non fossero state contemplate anche le spese per gli eventuali, occorrenti e già agevolmente preventivabili lavori di completamento come quelli per cui si è ravvisata la necessità di ricorrere al riconoscimento del debito in questione: ad avviso del Collegio, considerata la scansione cronologica degli eventi, vi sarebbe stato tempo e modo di portare a termini tali lavori seguendo le ordinarie procedure di contrattazione e sulla scorta di puntuali previsioni di bilancio. Oltretutto, nel “programma delle opere pubbliche, esercizio finanziario 2002” del Comune di Bocenago, allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 8 in data 28 febbraio 2002, alla voce “opere programmate dall’amministrazione comunale ma non inserite a bilancio” figura, tra l’altro, un non meglio definito “Completamento Lavori di Sistemazione area Casa Ferrazza” con la specificazione che “le opere sopracitate verranno inserite a bilancio non appena definita la fase di progettazione e le modalità di finanziamento. In linea di massima si intende finanziare le suddette opere con la vendita dell’Immobile ex Famiglia Cooperativa e l’assunzione di mutui sul fondo di rotazione Regionale, semprechè sulla base dei risultati della gestione della parte corrente sia dimostrabile la possibilità di coprire i maggiori oneri derivanti dall’assunzione di mutui”. Ad avviso del Collegio, ogni intervento relativo ad eventuali (ulteriori) lavori di sistemazione di “Casa Ferrazza” avrebbe dovuto rispettare le previsioni di bilancio - e, comunque, l’iter nonché, soprattutto, le modalità di finanziamento sopra descritte e stabilite per espressa volontà del Consiglio comunale - in quanto nel caso specifico, nonostante generiche affermazioni, non è stato dimostrato in alcun modo che l’ordinazione degli interventi in questione fosse imputabile ad eventi eccezionali ed imprevedibili come richiede l’art. 19, 2° comma DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L. Peraltro, la fattura n. 15 ad essi riferita, emessa dalla ditta “Ferrazza Sergio”, reca la data del 30 settembre 2002 e, quindi, la ordinazione dei lavori non poteva che essere antecedente con il conseguente superamento dei termini per la loro regolarizzazione (30 gg. dalla data dell’ordinazione), previsti dalla stessa norma nonché dall’art. 42 del Regolamento di contabilità del Comune di Bocenago. In base al terzo comma del succitato art. 19, in assenza dei presupposti di legge, il rapporto obbligatorio si doveva stabilizzare esclusivamente tra il Sindaco - il quale aveva ordinato le prestazioni - e la ditta “Ferrazza Sergio” a meno che il Consiglio comunale non avesse provveduto a ratificarne l’operato con la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio prevista dall’art. 21, 1° comma, lett. f) dello stesso DPGR: questa delibera, intervenuta il 27 novembre 2002, doveva tuttavia essere, necessariamente, circoscritta al riconoscimento delle spese - dando atto che venivano effettuate unicamente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale - nonché delimitata dall’obbligo di accertamento e di dimostrazione dell’utilità e dell’arricchimento per il Comune di Bocenago. 4) Ciò premesso, per esattamente valutare il comportamento del Sindaco di Bocenago, giova tener presente come in base al contratto stipulato tra il suddetto Comune ed i conduttori del bar/ ristorante/pizzeria “Casa Ferrazza”, l’ente concedeva in locazione l’immobile “così com’è al momento attuale e noto al contraente” (art. 1) al modesto canone di appena 3.000.000 di lire annue (art. 4) - in considerazione dell’onere, accollato al conduttore, di provvedere all’arredo dei locali (arredo destinato a rimanere di proprietà del Comune dopo la scadenza del rapporto) - e, in deroga all’art. 1576 c.c., con l’ulteriore aggravio dell’integrale carico al locatario degli oneri di manutenzione non solo ordinaria ma anche straordinaria del bene locato (art. 8). Se dagli atti processuali non si desume alcun indizio che possa far ritenere un successivo mutamento dello stato di fatto, rispetto a quello esistente al momento della stipula del suddetto contratto, tale da esigere l’immediata esecuzione dei lavori di “tinteggiatura muri esterni, più locali adibiti a magazzinoalimentare, con smalto, scritte sopra le porte, più ritocchi vari” - che non presupponevano, per loro natura, alcuna situazione di emergenza - d’altro canto, dal certificato (e relativi allegati) attestante la agibilità dei locali con decorrenza 11 luglio 2002, ovvero poco prima della consegna dell’immobile avvenuta nell’agosto successivo, si può ricavare unicamente che i locali stessi, in tale epoca, risultavano prosciugati dall’umidità, salubri per la salute umana e conformi alla normativa vigente in materia. Pertanto, sempre stando agli atti, la spesa per i lavori di pittura potrebbe - al limite - apparire una semplice idea estetica del suo ordinatore non essendovi alcun elemento in grado di far presumere la necessità di provvedervi urgentemente mancando, per quel che riguarda la porzione di edificio adibita a bar/ristorante/pizzeria, sia alcuna richiesta o intimazione in tal senso da parte del conduttore sia, tanto meno, eventuali accordi integrativi della convenzione originaria intercorsi tra quest’ultimo e la Commissione “Casa Ferrazza” (accordi ai quali il Sindaco ha imputato la necessità di procedere al riconoscimento del debito in questione in considerazione dell’esigenza di provvedere all’apertura dell’esercizio pubblico). Considerato, poi, che il conduttore era già stato immesso nel possesso dei locali all’atto dell’esecuzione dei lavori di pittura, con la conseguente possibilità di esercitare la propria attività come da certificazione di agibilità, si deve ricordare che la Commissione “Casa Ferrazza” fu istituita con deliberazione di Giunta n. 135 del 5 luglio 2000 unicamente “con incarico di seguire la prosecuzione e realizzazione della struttura ex Casa Ferrazza, nonché di stabilire il miglior modo di utilizzo dell’edificio stesso” e, quindi, senza alcuna attribuzione di poteri contrattuali od integrativi di essi, idonei ad impegnare il Comune con i terzi. 4.1) Se le spese in questione non derivano, perciò, da obblighi contrattuali neppure appaiono riferibili a quelle direttamente derivanti dalla legge ovvero dalla disciplina codicistica in materia di locazioni: in particolare, l’obbligo di consegnare la cosa locata - nella specie, oltretutto, già consegnata - in buono stato di manutenzione (art. 1575 cod. civ.) non rinvenendosi documentati mutamenti dello stato di fatto dell’immobile rispetto alla data della stipula del contratto di locazione, avvenuta il 18 aprile 2001, quando il conduttore aveva accettato l’immobile così com’era a lui noto. Né, peraltro, appaiono fondati i timori di vedere il Comune amministrato esposto al rischio di azioni legali (secondo le risultanze agli atti, mai minacciate) avendo, invece, di fatto, il conduttore gradito la consegna dell’immobile (giova ripeterlo) nello stato in cui era e, quindi, considerando che in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, la disposizione del secondo comma dell'art. 1590 cod. civ. - secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo - “si applica a tutte le locazioni, qualunque ne sia la durata, imponendo al conduttore, per vincere la presunzione suddetta, l'onere di provare rigorosamente che le condizioni dell'immobile alla data di inizio della locazione erano dipendenti dall'incuria del locatore nella ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile stesso” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2005 n. 14305). 4.2) Ciò premesso, riflettendo anche sulla frequenza di analoghi episodi riguardanti il Comune di Bocenago recentemente sottoposti al vaglio di questa Sezione, il Collegio non può che manifestare preoccupazione per lo “spirito di iniziativa” di un Sindaco il quale sembra sistematicamente pretermettere tutte le regole a tutela degli equilibri di bilancio del Comune amministrato, per di più, ottenendo l’avallo del Consiglio comunale. Nella specie, infatti, in base al fascicolo processuale, il Sig. Alberti, con propria iniziativa personale, ha proceduto alla ordinazione dei lavori in questione non solo senza previa consultazione degli uffici amministrativi e tecnici competenti ad indicare le corrette procedure da seguire (impegno contabile, regolare attestazione della copertura finanziaria, ecc.) ma, anche, in assenza di effettivi e documentati presupposti di necessità ed urgenza, ossia in contrasto con le prescrizioni della L.P. n. 26 /93, prevaricando le competenze demandate ad altri soggetti dal regolamento di organizzazione del Comune di Bocenago nonché dall’atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2002, oltre i termini previsti dall’art. 42 del Regolamento di contabilità del Comune . Per di più, fu proprio lui a presentare la proposta di “sanatoria” (riconoscimento del debito) al Consiglio comunale e fu lui medesimo, in violazione delle fondamentali regole giuridiche (art. 14 D.P.G.P. n. 4/L/95) e di buona amministrazione - che, in tali casi, impongono l’obbligo di astensione -, a far parte dell’organo che avrebbe dovuto al riguardo deliberare Una condotta, in conclusione, ictu oculi gravemente colposa per la evidente somma negligenza, la imperdonabile leggerezza, la manifesta incuria degli interessi pubblici - in difformità dal lineare e trasparente “servizio” alla collettività nel fare oculato impiego delle pubbliche risorse – e, pertanto, ex se causativa, in maniera preponderante, del fatto dannoso per l’ente amministrato costituito, nella specie, dal non giustificato e non giustificabile “debito fuori bilancio”. 5) Quanto ai consiglieri comunali qui convenuti, rileva il Collegio che hanno assecondato il menzionato modus procedendi del Sindaco, accollando il debito al Comune sulla scorta della superficiale e lapidaria considerazione che “le spese sono state effettuate nell’esclusivo pubblico interesse, come da relazione effettuata in merito dal Sindaco il quale ha evidenziato che, nonostante quanto previsto nel contratto di locazione, era necessario provvedere all’apertura dell’esercizio pubblico come da accordi in essere tra gestore e rappresentanti Commissione comunale Casa Ferrazza”. Il Consiglio comunale - pur dando espressamente atto che l’esecuzione dei lavori di pittura non rientrava nelle previsioni contrattuali con il conduttore - ha adottato la deliberazione consiliare n. 60 del 27 novembre 2002: a) presupponendo per acquisite le direttive non documentate e, in ogni caso, giuridicamente non vincolanti della Commissione “Casa Ferrazza”; b) nonostante la precisa riserva contenuta nel parere (favorevole) di regolarità del responsabile del servizio finanziario : “si evidenzia come il riconoscimento di debiti fuori bilancio sia divenuta una prassi per evitare l’iter burocratico previsto da norme di legge per l’affidamento dei lavori e/o fornitura di materiali. Tale atteggiamento può portare a squilibri di bilancio, con necessità di assumere provvedimenti di riequilibrio che possono gravare anche sui futuri esercizi”; c) disattendendo, senza motivazione, i puntuali richiami contenuti nel parere di regolarità tecnico amministrativa (art. 56 della L. R. 4 gennaio 1993 n. 1) circa la “non corretta assunzione a carico del bilancio comunale” delle spese in questione sulla base dell’art. 1 del contratto di locazione che assorbiva ogni eventuale ulteriore obbligo, da parte del locatore, di apportare modifiche allo stato di fatto dell’immobile. Nel riconoscere il debito fuori bilancio - richiamando l’art. 21 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L senza, tuttavia, verificarne e documentarne i necessari presupposti - il Consiglio ha omesso di dar conto sia del perseguimento della finalità pubblica sia dell’esercizio delle funzioni istituzionali ed ha, contraddittoriamente ed immotivatamente, ritenuto sussistente il requisito dell’ utilità per l’ente senza preoccuparsi di documentarlo. Lo stesso organo, inoltre, ha dichiarato l’ esistenza, nella fattispecie, dell’ulteriore ed imprescindibile requisito dell’arricchimento per il Comune amministrato senza, tuttavia, aver verificato la congruità del prezzo dei lavori effettuati (che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere attestato dagli organi tecnici del Comune sulla scorta dei parametri preposti alla loro misurazione) e, dunque, trasgredendo all’obbligo normativo di accertare e dimostrare la sussistenza dei prescritti requisiti. Considerato che la valutazione di essi spetta all' Amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale (la cui sindacabilità, nel merito, è preclusa alla Corte dei conti dall’art. 1, 1° comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20), rammenta il Collegio che - per non incorrere nel vizio di eccesso di potere - la discrezionalità amministrativa deve essere, comunque, obbligatoriamente sorretta da congrua ed esauriente motivazione dell’atto adottato, soprattutto se si tratta di una scelta potenzialmente dannosa qualora incidente sull’equilibrio finanziario dell’ente amministrato (come il riconoscimento del debito fuori bilancio), e, perciò, caratterizzata da chiarezza nei suoi aspetti logici e giuridici. A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ammette che “ (…) deve sempre verificarsi che l'uso del potere discrezionale si sia svolto entro i canoni di legittimità (e cioè non sia incorso in violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza), poiché in tal caso verrebbe meno l'uso del potere discrezionale correttamente inteso e si cadrebbe nell'esenzione da responsabilità dell'arbitrio; invero l'illegittimo uso della discrezionalità può e deve essere sindacato al fine di stabilire la eventuale dannosità di un comportamento e conseguentemente le scelte derivanti da un uso distorto della discrezionalità stessa non possono ritenersi esenti da responsabilità ai sensi della l. n. 639 del 1996” (Corte dei conti Sez. Giurisd. Reg. Lazio, 14 gennaio 1998, n. 7); detto altrimenti, la non sindacabilità giudiziale delle scelte discrezionali di merito “ (…) comporta la piena sindacabilità di atti che, esprimendo scelte abnormi e palesemente arbitrarie, debbono invece ritenersi illegittimi per eccesso di potere” (Corte dei conti, Sez. I c.a., 1 aprile 2003, n. 115/A) atteso che nel giudizio contabile “ (…) sono sindacabili anche le scelte discrezionali che, eccedendo i limiti della ragionevolezza, sconfinino nell'arbitrio e siano, perciò, viziate d'illegittimità per eccesso di potere” (Corte dei conti, Sez. III c.a., 17 marzo 2004, n. 192/A). Per concludere, il Consiglio comunale di Bocenago non solo non ha adeguatamente motivato il riconoscimento del debito fuori bilancio ma, anzi: a) ha espressamente ammesso la insussistenza di obblighi contrattuali nell’assunzione della spesa stessa, inesattamente ritenendo di adeguarsi a non documentati accordi tra la Commissione “Casa Ferrazza” – oltretutto, incompetente a stipularli - ed i gestori della pizzeria; b) ha trascurato di verificare e di rendicontare l’ esistenza degli indispensabili requisiti di utilità e di arricchimento per l’ente locale; c) non ha motivato la scelta di discostarsi dai pareri degli organi tecnici, sfavorevoli o critici nei confronti dell’adozione dell’atto. Ragion per cui la delibera deve intendersi inficiata radicalmente da illegittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere; illegittimità che si è, conseguentemente, ripercossa sul patrimonio dell’ente - alterandone gli equilibri di bilancio - per l’intero ammontare del debito riconosciuto; passività che, altrimenti, sarebbe rimasto a carico del Sindaco improvvisatosi contra legem ordinatore della spesa. Non vi è dubbio, pertanto, che, essendosi espressi a favore dell’integrale accollo al Comune della spesa per la tinteggiatura di “Casa Ferrazza”, i consiglieri comunali di Bocenago hanno contribuito, con il proprio determinante apporto causale ed a titolo di colpa grave, al concretarsi definitivo del danno per cui è giudizio (cfr. Corte dei conti Sez. I c.a., 13 ottobre 2004, n. 348; Sez. c.a. II, 12 febbraio 2003, n. 44/A; Sez. Giurisd. Reg. Campania, 30 agosto 2001, n. 79; Sez. Giurisd. Reg. Sardegna, 9 novembre 1998, n. 675, e conformi) non potendo valere, quale esimente, la circostanza che si siano avvalsi dell’ altrui parere. 6) Il revisore dei conti, infatti, con il proprio parere - contraddittorio con la premessa (che dava atto della “carenza della necessaria legittimazione da parte del responsabile del servizio tecnico”) oltre che con le raccomandazioni conclusive (“dopo aver invitato l’Amministrazione comunale a voler evitare, per il futuro, comportamenti che possano provocare l’insorgere di ulteriori debiti fuori bilancio, ricordando come tale circostanza possa, se ripetuta nel tempo, provocare gravi irregolarità nel bilancio del Comune ed esporre gli amministratori al rischio di sanzioni”), nonché immotivato circa l’urgenza delle spese ed il perseguimento dell’interesse pubblico nella loro erogazione - ha anch’egli contribuito, in maniera determinante, al realizzarsi della fattispecie dannosa. La Corte dei conti, nel riconoscere la propria giurisdizione nei confronti dei revisori dei conti - aventi natura di organi interni dell’ente investiti da un rapporto di servizio con esso - in riferimento a responsabilità amministrative per danni subiti dall'ente stesso, a causa di atti compiuti nell'esercizio delle specifiche funzioni di controllo (v., fra le altre, Corte dei conti, Sez. I c.a., 1° agosto 2002, n. 272/A; Sez. Giur. Campania, 25 novembre 1998, n. 85), ha affermato che “Ai revisori dei conti compete, oltre a quello prettamente "contabile", anche un controllo sulla legittimità delle delibere, da verificare attraverso il parametro delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e da esercitare o in via immediata e concomitante alla formazione dei provvedimenti o in via successiva” e, pertanto, ha ammesso la loro responsabilità per colpa grave “(…) ove non abbiano svolto interventi per richiamare gli amministratori al rispetto della legalità, atteso che la loro funzione non è ne’ autonoma ne’ indipendente rispetto ai provvedimenti assunti, concorrendo, invece, al processo formativo degli stessi ovvero costituendone parte” (Corte dei conti, Sez. I, n. 99 cit.el 13 giugno 1994) ovvero “ (…) per non aver rilevato - con comportamento omissivo protrattosi nel tempo - la palese irregolarità formale e l'inutilità di alcune spese liquidate e pagate senza il supporto della necessaria documentazione giustificativa” (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 626 del 6 aprile 2000). In ragione di quanto sopra, il Collegio ritiene equivalente a quello dei consiglieri comunali deliberanti l’apporto causale al concretarsi della fattispecie dannosa da parte del revisore dei conti del Comune di Bocenago 7) La totale mancanza di documentazione dei presupposti per il riconoscimento del debito non consente neppure di valutare gli eventuali vantaggi conseguibili e/o conseguiti dalla comunità amministrata, nell’erogazione della spesa, poiché detta valutazione - imposta al giudice contabile dall'art. 1 l. n. 20 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 639 del 1996) – “non può essere effettuata secondo gli schemi privatistici che presuppongono la pariteticità degli interessi in gioco in quanto deve essere dato il debito rilievo all'interesse dell'amministrazione a che non vengano effettuate spese al di fuori delle previsioni di bilancio; il semplice fatto che la "res" sia stata acquisita al patrimonio pubblico e che venga comunque utilizzata non determina quindi automaticamente un pubblico vantaggio dovendosi dimostrare che essa va a soddisfare un preminente interesse pubblico” (Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, 15 luglio 1998, n. 14). Il danno erariale subito dal Comune di Bocenago per i fatti in giudizio viene, quindi, determinato dal Collegio nell’integrale importo oggetto di richiesta risarcitoria ovvero nella misura di complessivi euro 3.000,00. 8) Quanto alla ripartizione del danno - premesso che non si ravvisano valide ragioni per fare uso del potere riduttivo di cui agli artt. 83, co.1, R.D. 18.11.1923 n. 2440 e 52, co.2, T.U. 12.7.1934 n. 1214 - richiamate tutte le considerazioni innanzi svolte (punti 4,5 e 6), è evidente che il danno in questione è imputabile, innanzitutto, al Sindaco il quale ha avuto un ruolo preminente nella vicenda: a suo carico, pertanto, deve essere posto il 40% (pari ad euro 1.200,00) dell’intero pregiudizio economico subito dal Comune di Bocenago. Il rimanente 60% del danno stesso (equivalente a complessivi euro 1.800,00) deve essere, invece, ripartito tra tutti gli altri componenti del Consiglio comunale - i quali espressero voto favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio mediante la deliberazione n. 60/2002 - ed il revisore dei conti, per aver avallato con il proprio parere lo stesso provvedimento. Sulle dette somme dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, nonché gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVIla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra eccezione, CONDANNA i signori Mauro ALBERTI, Umberto FOSTINI, Alessandro MARRAS, Walter FERRAZZA, Silvano FOSTINI, Francesco PANARO, Elena PUSPAN, Eugenio RICCADONNA, Silvana RICCADONNA e Roberto SIMONI al pagamento, in favore del Comune di Bocenago, della complessiva somma di Euro 3000,00 (tremila) come appresso indicato: 1) euro 1.200,00 (milleduecento) a carico del signor Mauro ALBERTI, nato a Bocenago (TN) il 5 luglio 1953, residente a Madonna di Campiglio (TN), via Campanil Basso n. 20; 2) complessivi euro 1.800,00 (milleottocento), da ripartire in parti uguali tra loro, senza vincolo solidale (ovvero euro 200,00- duecento - pro capite) - a carico dei signori: Franco DONATO, nato a Gualtieri (RE) il 9 luglio 1955, residente a Bocenago (TN), alla via Cavour n. 18; Alessandro MARRAS, nato a Tione (TN) il 13 maggio 1977, residente a Bocenago (TN) in via Nuova n. 23; Walter FERRAZZA, nato a Tione (TN) il 15 novembre 1974, residente a Bocenago (TN) in via Belvedere n. 13; Silvano FOSTINI, nato a Bocenago (TN) il 19 gennaio 1952, residente in Bocenago (TN) in via Nuova n. 14; Umberto FOSTINI, nato il 25 aprile 1933 a Spiazzo (TN) e residente in Bocenago (TN) – Via Nuova n. 23; Elena PUSPAN, nata a Trieste il 20 febbraio 1959, residente a Bocenago (TN) in via Belvedere n. 23; Eugenio RICCADONNA, nato a Bolzano il 28 aprile 1962, residente a Bocenago (TN) in via Zeledria n. 8; Silvana RICCADONNA, nata il 20 aprile 1962 a Bocenago (TN). ivi residente in via Belvedere n. 17, e Roberto SIMONI, nato il 3 aprile 1961 a Tione di Trento (TN) e residente in Pinzolo (TN), via Fucine n. 21. Sulle predette somme decorrono, inoltre, la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, nonché gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo. Le spese di giustizia sono liquidate in euro 843,46 (ottocentoquarantatre/46) da ripartire in parti uguali a carico dei convenuti condannati. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2006.
Depositata in Segreteria il 31 maggio 2006
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