16 - Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige –Trento,  18 febbraio 2005: Pres. de Marco I. – Est. Ricevuto – P.R. Pilato – P.R. c. c. e altri (avv.ti Ballardini, Ceola e Stefenelli)

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità – Rapporto col giudizio penale – Sentenza di assoluzione con rito abbreviato - Efficacia di giudicato -  Esclusione - Validità - Limiti.

  

1. Pur se  la sentenza di assoluzione nel giudizio penale con rito abbreviato  - emessa non a conclusione del  dibattimento ma allo stato degli atti e sulla base delle sole indagini preliminari - non ha efficacia di giudicato nel processo di responsabilità, il giudice contabile può comunque desumere, dal fascicolo penale processuale, gli elementi ritenuti meritevoli di considerazione e valutazione ai fini della autonoma pronuncia da rendere in tema di responsabilità soprattutto allorché, come nella specie, i fatti addebitati possono costituire, al contempo, illecito penale ed illecito amministrativo .

 

Responsabilità -  Colpa grave -  Errata applicazione di norma di legge – Inconfigurabilità -  Fattispecie.

2.  In carenza della “intensa ed inescusabile negligenza” - che è il presupposto della condotta antidoverosa  - non si configura colpa grave per aver fatto ricorso, nell’affittanza agraria di terreni di proprietà, a trattativa o licitazione privata avendo errato nell’applicare la norma di legge (nella specie, l’art. 56 della L.R. Trentino A.A. 1.8.1996 n. 3) non solo per obiettiva  difficoltà di lettura di essa e per “confusione normativa”  ma, altresì,  per non aver preso in considerazione il valore di una parte delle prestazioni riconducibili, nel loro insieme, all’interno del rapporto da porre in essere ma rinvenibili “aliunde”.

 

 

Responsabilità -  Fattispecie -  Affittanza a prezzo meno favorevole – Esclusione.

3. E’ da escludere la responsabilità per aver proceduto - all’affittanza agraria di terreni di proprietà ad un soggetto il quale aveva presentato una offerta meno favorevole - qualora, come nella specie, da tutti i passaggi propedeutici all’affidamento si desuma la costante presenza di intendimenti ispirati a diligenza per la costante preoccupazione di realizzare, attraverso le misure apprestate, gli interessi ed i fini istituzionali dell’ente amministrato . 

 

 

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente - Mancata collaborazione di soggetti interni all’ente  -  Esimente.

4. La legittima aspettativa dei pubblici amministratori ad una corretta ed incondizionata collaborazione da parte di soggetti interni alla struttura dell’Ente nonché titolari di attribuzioni istituzionali e di specifiche competenze professionali - ritenute fondamentalmente indispensabili ai fini del corretto espletamento di  delicate funzioni pubbliche di particolare rilievo - costituisce fisiologico affidamento ed imprescindibile punto di riferimento la cui mancanza si riflette sul metro valutativo che, di norma, presiede alla qualificazione delle rispettive responsabilità .

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai  Magistrati:

dott. Ignazio de MARCO

Presidente

dott. Damiano RICEVUTO

Consigliere - relatore

Dott.ssa Grazia BACCHI                 

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3087/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: 1) -  c. Daria, nata a Rovereto (TN) il 5 luglio 1941 ed ivi residente in Via Pasubio,16; 2) – f. Rita, nata a Perugia il 24 luglio 1949 e residente in Rovereto (TN), Via Driopozzo,32; 3) – f. Alberto, nato a Rovereto (TN) il 3 agosto 1940 ed ivi residente in Via Santa Chiara, 14; 4) – m. Valerio, nato a Calascibetta (EN) il 23 maggio 1930 e residente in Rovereto (TN), Via Rovigo, 6, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno BALLARDINI, del Foro di Rovereto, Marco STEFENELLI e Vanni CEOLA, del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest’ultimo in Trento, Via Cavour,34.

Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 20 gennaio 2005 - con l’assistenza del Segretario Sig. Marco ULACCO - il relatore, Consigliere Damiano RICEVUTO, gli Avvocati Bruno BALLARDINI, Vanni CEOLA e Marco STEFFENELLI, per i convenuti ed il Procuratore Regionale dott. Salvatore PILATO;

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione in data 16 settembre 2004, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio i Sigg.ri c. Daria, f. Rita, f. Alberto e m. Valerio, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, per sentirli condannare, ciascuno in pari quota, al pagamento, in favore dell’I.P.A.B. “Casa di Soggiorno per Anziani” di Rovereto (nel seguito indicata come C.S.A.), a titolo di risarcimento di danno, della somma di Euro 19.819,04 (diciannovemilaottocentodiciannove/04), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Il predetto atto di citazione espone al riguardo che, in data 14 febbraio 2000,  perveniva alla Procura Regionale - a firma del rag. TOMASINI Renzo, Direttore della predetta Casa - un esposto, indirizzato anche alla Procura  della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, che denunciava talune irregolarità sugli atti di gestione posti in essere dal Consiglio di Amministrazione di quell’Ente. Dalla allegata documentazione risultava che tale Organo consiliare – costituito nelle persone del Presidente avv. Rita f. e dei Consiglieri   Alberto f. e Valerio m. (i Consiglieri Daria c. e Luca CRISTOFORETTI risultavano assenti giustificati) - con la deliberazione n.235 del 9 luglio 1999, divisava di procedere alla costituzione di un’affittanza agraria sui terreni di proprietà dell’Ente.

Risultava , in proposito, che il Consiglio di Amministrazione - avendo ravvisato la necessità di modificare la gestione dell’Azienda agricola - aveva previamente incaricato il p. a. Giovanni LAEZZA di redigere apposita perizia al fine della determinazione del canone di affitto dei circa cinque ettari di terreno, siti in Viale dei Colli ed in località S. Giorgio di Rovereto.

Con tale perizia, asseverata il 26 giugno 1999 presso la Cancelleria del Tribunale di Rovereto – previo il sopralluogo sui terreni in questione, finalizzato ad acquisire diretta conoscenza delle rispettive caratteristiche agronomiche – si riteneva “adeguato un equo canone che, in considerazione del fatto che viene ceduto non solo il terreno coltivabile a vite ma tutto il complesso (Ha 5.3827), compensi adeguatamente il capitale terreno e quindi sia quantificabile in L.10.000.000 annui e ciò a partire dall’epoca di entrata in piena produzione degli impianti ( 6° anno); durante il primo periodo, avendo presente il notevole investimento effettuato dal fittavolo (L.200.000.000 circa con concorso contributivo della P.A.T. – Unione Europea) il canone sarà simbolico e potrà consistere in L:1.500.000/2.000.000 all’anno totali……Per quanto attiene alla durata del contratto, che il Direttore della Casa di Soggiorno indica in 15 anni, essa appare congrua, sufficiente ad ammortizzare l’investimento effettuato dal locatario e conforme ai Patti Agrari vigenti “.

A seguito della precitata deliberazione consiliare n.235 del 9 luglio 1999, cinque aziende agricole fra le più rappresentative della Vallagarina venivano invitate ad inviare le proprie offerte.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 agosto 1999 – alla quale risultava, altresì, presente il Consigliere Daria c., mentre era ancora assente giustificato il Consigliere CRISTOFORETTI – dopo aver proceduto all’esame delle offerte pervenute, riteneva che quella presentata dalla Società Cooperativa “S.A.V.”, avente sede in  Rovereto, fosse “la più conveniente sotto il profilo dell’importo del canone d’affitto complessivo” e, pertanto, con l’apposita deliberazione n.238, aggiudicava alla Società predetta l’affittanza agraria dell’Azienda agricola “ex Salvetti”, di proprietà dell’Ente. Il relativo contratto tra l’Ente e la Società aggiudicataria (“Società Agricoltori Vallagarina S.c.a.r.l.” di Rovereto) veniva stipulato in data 18 novembre 1999 e, nella circostanza, si stabiliva che “il canone di affitto, tenuto conto dei notevoli investimenti previsti e delle migliorie che verranno apportate, è convenuto per i primi cinque anni in L:1.500.000…. Successivamente il canone di affitto è fissato in L. 9.000.000…”.

Le irregolarità denunciate nel suindicato esposto  riguardano sostanzialmente la procedura seguìta dal Consiglio di Amministrazione nella scelta del contraente  e nella conseguente aggiudicazione alla  Azienda “S.A.V.”, invece che all’Azienda agricola “Alessio Pezcoller”, avente sede in Rovereto. L’esposto segnala, al riguardo, che, nella circostanza che qui occupa, il Consiglio di Amministrazione aveva fatto ricorso alla trattativa privata per una fattispecie che non risultava compresa fra le ipotesi espressamente previste in proposito dall’art.56 della legge regionale n.3 del 1996. Vi si osserva, infatti, che, ai sensi dell’art.52 della precitata legge regionale, alla scelta del contraente si fa luogo, di regola, mediante licitazione privata, secondo la procedura dettata dal successivo art.53, ovvero mediante asta pubblica, trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni successive.

Rappresenta, inoltre, l’esposto che, nonostante l’offerta presentata dalla Azienda agricola “Alessio Pezcoller” fosse, fra quelle pervenute, la più vantaggiosa – avendo la stessa proposto un canone annuo di L. 2.155.000(pari ad €.1.112,96) per i primi cinque anni e l’importo di L. 12.510.000 (pari ad €. 6.460,88) per i successivi dieci anni – il Consiglio di Amministrazione qualificava come offerta più conveniente quella proveniente dalla azienda aggiudicataria, la quale, invece, si impegnava a corrispondere, come detto, il canone annuo di L. 1.500.000 ( pari ad €. 774,69) per i primi cinque anni e l’importo di L. 9.000.000 (pari ad €.4.648,11) per i successivi dieci anni.

Per i fatti sopra evidenziati, i Sigg.ri Daria c., Rita f., Alberto f. e Valerio m., nella loro qualità di membri del Consiglio di Amministrazione della “Casa di Soggiorno per Anziani” di Rovereto, venivano, altresì, rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto – Sezione penale, perché imputati del reato di abuso d’ufficio cui all’art.323 c. p.

Il predetto procedimento trovava definizione con la sentenza n.107/01, con la quale il Tribunale adìto, dopo avere ritenuto integrato il reato contestato sotto il profilo oggettivo, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto, ai sensi dell’art.530, comma 2, c.p.p., per carenza di prova certa dell'esistenza a loro carico del necessario elemento psicologico. La sentenza predetta, inoltre, dopo avere rilevato la illegittimità della delibera del 4 agosto 1999 “per aver disposto la trattativa privata al di fuori dell’ipotesi consentita dall’art.56, comma 2, lett.h), della Legge regionale n.3 del 1996”, affermava che la stessa delibera “contiene una motivazione neppure in astratto idonea a supportare la decisione di preferire la S.A.V. rispetto all’Azienda agricola Pezcoller”. 

Sulla base di tutti i surriferiti presupposti, la Procura presso questa Sezione – atteso che, a suo avviso, la condotta dei membri del Consiglio di Amministrazione della C.S.A. di Rovereto, con la adozione della suddette deliberazioni, risulta causativa di un danno patrimoniale all’Ente e ritenendo sussistenti, allo stato degli atti, tutti gli elementi richiesti per l’affermazione della responsabilità degli interessati, in relazione al danno patrimoniale causato - notificava  ai Sigg.ri f. Rita, c. Daria, f. Alberto e m. Valerio - in quanto, rispettivamente, Presidente, la prima e componenti, gli altri tre, del Consiglio di Amministrazione che aveva adottato la deliberazione in questione - l’invito a dedurre di cui all’art.5, primo comma, del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n.19, come modificato dall’art.1, comma 3 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.639. Tale invito, recante la data del 14 maggio 2004, risulta notificato ai primi tre dei predetti interessati il 19 maggio 2004 ed al quarto di costoro il 27 maggio 2004.

Gli invitati a dedurre - con la memoria del 16 giugno 2004, depositata il 18 giugno 2004, corredata della apposita consulenza,  redatta in data 14 giugno 2004 dal Dott. Fausto CAMPOSTRINI - esponevano quanto segue, in relazione all’addebito loro mosso:

a) – i deducenti puntualizzavano preliminarmente che la C.S.A .di Rovereto era proprietaria di una villa – denominata “Villa Salvetti” – vuota da molti anni ed avente come pertinenza un vasto appezzamento di terreno che, nel corso del tempo, aveva avuto diverse destinazioni. Nel 1998 - all’atto dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione – la coltivazione di detto terreno che circonda la villa e di un altro terreno posto in località San Giorgio, anch’esso facente parte del lascito “Salvetti”, istituito in azienda agricola, era affidata ad un dipendente, il Sig. Lucio CESCATTI, assunto come operaio addetto all’azienda  agricola di Villa Salvetti, il cui stipendio annuo, comprensivo di oneri assicurativi e contributi relativi, comportava, a carico del bilancio della C.S.A., uscite per circa L.50.000.000 annui, a fronte di un realizzo di circa 15 - 20 milioni di lire annue, dovuto alla produzione di uva e di altri frutti. Tenuto conto del fatto che il suddetto disavanzo ricadeva sulle rette degli ospiti della C.S.A., il Consiglio di Amministrazione, in primo luogo, si era posto il problema di trovare una diversa soluzione per la coltivazione dei terreni, constatando - a seguito di una supervisione di detti terreni e delle piante ivi messe a dimora - che tanto il vigneto quanto il frutteto avevano necessità di “una radicale sistemazione con l’estirpazione di vecchie piante, la collocazione a dimora di nuove piante e quindi di ulteriori nuovi costi”. Alla fine dell’autunno 1998, tenuto conto del fatto che la gran parte dei terreni dell’azienda agricola confinavano con il giardino e l’orto che circondavano la villa, si era ritenuto che la soluzione migliore potesse essere quella “di locare a terzi il terreno con onere di provvedere alla sistemazione delle piante e di assumere tutti i costi con la possibilità di realizzare un utile”. Attesa l’assenza del Direttore della C.S.A., dott. Renzo TOMASINI, “il quale ha goduto per lunghi periodi di ferie durante il 1999”, questi era sostituito dal Rag. ROMERI dell’Ufficio Ragioneria, che, ”dopo aver assunto, in accordo col Direttore , debite informazioni in Provincia presso l’Ufficio Enti locali, ha indicato al Consiglio di Amministrazione che era possibile provvedere alla stipulazione diretta del contratto con un soggetto da individuarsi a trattativa privata”. A seguito delle necessarie verifiche con i confinanti, onde acquisirne l’interesse ad una eventuale locazione, e dopo contatti diretti con vari soggetti, esperiti per trovare possibili contraenti, e grazie anche alle precise indicazioni del Direttore della Cantina dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, signor Carmelo SIMONCELLI, “si è individuato nella S.A.V. di Rovereto il possibile soggetto interessato a sottoscrivere il contratto di locazione”.

A questo punto, il Direttore della C.S.A., con  lettera  del 18 maggio 1999, mutando l’orientamento fin lì assunto, comunicava al Consiglio di Amministrazione l’impossibilità di far luogo alla stipula del contratto a seguito di  trattativa privata, ma la necessità di “procedere con gara”.

Per effetto di ciò e su indicazione dello stesso Direttore, veniva approvata  la deliberazione consiliare n.173 del 19 maggio 1999, mirante ad affidare un valutazione al p.a.. Giovanni LAEZZA “e il Direttore venne incaricato di predisporre l’invito di gara  e di seguire la relativa procedura”. Individuati nel numero di cinque  i soggetti destinatari dell’invito, pervenivano quattro offerte: “la più favorevole dal punto di vista economico presentata dall’Avv. Pezcoller, quella ritenuta più valida complessivamente presentata dalla S.A.V.”.

Al riguardo, i deducenti precisavano che “l’offerta dell’Avv. PEZCOLLER, particolarmente stringata, faceva unicamente riferimento alla relazione tecnica del perito  Giovanni LAEZZA e dichiara semplicemente di accettare le condizioni inderogabili e di proporre un canone di locazione lievemente superiore a quello proposto dalla S.A.V.”, mentre le condizioni complessivamente indicate in offerta dalla “S.A.V.” “erano di gran lunga più tranquillizzanti sia in ordine al dettaglio dei lavori, che si intendevano eseguire nell’Azienda agricola, sia per l’indicazione delle nuove piante messe a dimora, sia per i criteri di coltivazione. Alla decisione contribuì, anche se in modo del tutto marginale, la disponibilità della S.A.V. a fornire i propri prodotti alla C.S.A. al prezzo applicato per la migliore fornitura ai grossisti, cosa che avrebbe in ipotesi consentito un ulteriore beneficio a favore della C.S.A.”.    

b) – Dopo aver puntualizzato che il Consiglio di Amministrazione aveva iniziato la propria attività il giorno 8 giugno 1998 -  a conclusione di un  periodo di commissariamento, disposto dalla Provincia di Trento – i deducenti evidenziavano che , nell’autunno del 1998, il Commissario Provinciale, avendo esaurito la propria attività, depositava le proprie conclusioni sul bilancio relativo al 1996, che “si chiudeva con un disavanzo di L. 783.132.166. Il bilancio 1987, approvato successivamente, si è chiuso con un disavanzo di L.680.355.677. Il bilancio 1998, il primo per il quale ha operato il presente Consiglio di Amministrazione, si è chiuso con un disavanzo di L.17.049.497. Il bilancio 1999 si è chiuso con un’attività di L. 45.071.179”.

c) – Sempre in tema di risultati connessi all’impegno degli amministratori, veniva rimarcato da parte dei deducenti che “ le rette della C.S.A. di Rovereto, fino al 1998, sono state le più alte della provincia . Nel 1998 erano preventivate in L. 80.000 giornaliere. Con la chiusura dell'esercizio 1998 si è disposta la restituzione agli ospiti dell'importo di L. 3.830 giornaliere sulla retta fissata in via anticipata. Con l'esercizio 1999 si è disposta la restituzione di L. 1.800 giornaliere sulle rette come fissate in via anticipata. Nell’esercizio 2000 le rette sono state diminuite di L. 5.000 giornaliere rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 1999. Dal 1998 al 2000 la retta è diminuita di L. 8.000 giornaliere”.

A dimostrazione ulteriore dell’attenzione e dello scrupolo che, in quel periodo, aveva caratterizzato l’azione del Consiglio di Amministrazione, i deducenti medesimi menzionavano tutte le economie realizzate nel corso della loro gestione, non omettendo di rappresentare, peraltro, in questo contesto, l’atteggiamento, concretizzatosi in “atti di vero e proprio boicottaggio” da parte del Rag. Renzo TOMASINI, “che evidentemente non tollerava la presenza di un Organo istituzionale che dava precise indicazioni sulla gestione della Casa di Soggiorno”. Gli atti posti in essere dal predetto funzionario “sono stati oggetto di una ispezione svolta dalla P.A.T. e hanno portato al licenziamento del direttore, licenziamento dichiarato legittimo dalla competente autorità giudiziaria”. 

A supporto delle proprie tesi difensive, i deducenti allegavano, infine, la relazione consulenziale, redatta dal Dott. Fausto CAMPOSTRINI, con la quale gli stessi auspicavano di aver adeguatamente provato che “la proposta e poi la realizzazione S.A.V. ha comportato un ingente plus valore e un conseguente incremento di ricchezza per la Casa di Soggiorno”. Secondo gli esponenti, infatti, tutta la serie dei vantaggi concreti a favore della C.S.A. non potevano non essere tenuti in considerazione nel bilanciamento dei valori economici in discussione.

Le deduzioni come sopra fornite non sono state ritenute dall’Organo inquirente idonee a modificare il contenuto sostanziale della contestazione, incentrata sulla avvenuta violazione di norme regolatrici dell’attività contrattuale della Pubblica .Amministrazione e, specificamente, di quanto statuito dalla L. R. 1° agosto 1996, n.3,  riconducibile alla mancata ricorrenza delle condizioni che avrebbero legittimato l’adozione della trattativa privata. Da qui si fa discendere l’illegittimità della delibera n.238 del 4 agosto 1999, la quale ha, in concreto, disposto la trattativa privata al di fuori dei casi disciplinati dall’art.56. Sulla base di detti presupposti, la condotta lesiva degli interessi economici dell’Ente riguarda la scelta di aver preferito l’offerta presentata dalla “S.A.V.” rispetto a quella prodotta dall’azienda agricola “Pezcoller”, scelta che, ponendosi come antecedente causale dell’evento lesivo, ha determinato un minore introito che concretizza il danno vero e proprio.

Quanto alle incertezze sulle procedure da seguire, ingenerate dal comportamento del Direttore, viene osservato che gli odierni convenuti - proprio in ragione della posizione esponenziale rivestita nell’ambito dell’Ente - non potevano né dovevano ignorare  le procedure da porre in essere in relazione all’attività contrattuale dell’Ente.

Né - ai fini della configurazione del danno a carico del bilancio dell’Ente- - assume rilievo la circostanza dell’asserito miglioramento dei terreni e delle colture. Neppure idonee a superare l’oggettivo dato della migliore offerta Pezcoller possono risultare le valutazioni operate, alla stregua della consulenza CAMPOSTRINI, sulla maggiore convenienza per l’Ente dell’offerta della “S.A.V.”.

Conclusivamente, tutte le argomentazioni svolte per dimostrare la maggiore portata utilitaristica degli interventi eseguiti dalla “S.A.V.” non consentono di superare, secondo il Requirente,  l’esistenza di un danno certo e quantificato per l’Ente.  Da ciò, quindi, sempre secondo la parte attrice, la sussistenza delle condizioni per affermare la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione della “Casa di Soggiorno per Anziani” di Rovereto.

In relazione all’atto di citazione così conseguentemente notificato, i convenuti, come sopra rappresentati e difesi, si sono costituiti con apposita memoria del 26 ottobre 2004, qui acquisita il 12 novembre 2004, “al solo fine di poter consultare il fascicolo di causa”.

Gli stessi, in data 26 novembre 2004, hanno rassegnato, per il tramite del proprio Collegio di difesa, apposita memoria difensiva, con la quale, relativamente alla vicenda che li riguarda, sviluppano nel modo che segue taluni ulteriori aspetti, ritenuti significativamente probatori della infondatezza dell’addebito formulato a loro carico:

aa) Sul punto concernente il ruolo del Direttore rag. Renzo TOMASINI, viene fatto riferimento allo scontro avvenuto fra il Consiglio di Amministrazione della C.S.A. ed il predetto funzionario, sfociato, poi, nel licenziamento di quest’ultimo, intervenuto il 28 maggio 2001, in seguito confermato dalla sentenza n.328/02, reiettiva del ricorso dell’interessato, emessa il 17 ottobre 2002 dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Rovereto e, infine, dalla sentenza n.124/2003, reiettiva dell’appello dallo stesso proposto, emessa il 13 marzo 2003 dalla Sezione per le controversie di lavoro presso la Corte di Appello di Trento.

Riferiscono, al riguardo, gli interessati che, per anni, il rag. TOMASINI aveva “governato “ a suo piacimento la C.S.A. e che il nuovo Consiglio di Amministrazione, dopo un periodo di commissariamento, era riuscito “a riportare correttezza e rigore nell’operato dell’Ente”. E’, pertanto, paradossale che gli stessi siano ora chiamati “a dover rispondere di una procedura impostata e condotta dal Direttore, con l’evidente intento di creare una trappola al Consiglio di Amministrazione”.

Replicando, poi, alla tesi esposta dal Requirente - secondo la quale  è da aspettarsi che gli amministratori, in ragione della loro posizione apicale, siano a conoscenza delle norme che regolano i contratti della Pubblica Amministrazione - i medesimi sostengono, per converso, che sarebbe più consono affermare che persone provenienti dalla società civile e che ricevono un compenso simbolico per il loro impegno per la comunità, “avrebbero il diritto di essere supportati da funzionari capaci ai quali vanno affidate le procedure e le valutazioni sulla loro regolarità”.

Affermano, di conseguenza, che “fu il Direttore a proporre la trattativa privata” e fu lo stesso, con la lettera del 18 maggio 1999, “a precisare che la trattativa privata si sarebbe potuta svolgere “previa relazione asseverata di stima””.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, acquisita tale relazione, deliberò “di procedere con la licitazione privata, invitando le cinque ditte più significative del territorio, che avevano dimostrato  il loro interesse a partecipare alla gara. Il Direttore partecipò alla seduta in cui si decise l’assegnazione alla Sav”.

Sei mesi dopo, fu questo stesso funzionario, “resosi conto che l’avv. PEZCOLLER non intendeva procedere a contestare l’esito della gara, a denunciare il Consiglio di Amministrazione con la lettera di data 11.2.2000”.

bb) – Sempre in ordine ai compiti del Direttore TOMASINI, i convenuti, prendendo le mosse dalla L.R. 26 agosto 1988, n. 20, deducono che , per l’art.18 – punto 2, detto funzionario, tra l’altro,” esprime parere sulla legittimità delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione”. Trattasi di compiti peculiari, ribaditi dal Servizio Enti Locali della Provincia autonoma di Trento con la circolare n.34 del 28 ottobre 1996, la quale testualmente precisa  che “il Direttore Amministrativo è chiamato, nell’ambito delle proprie funzioni, ad esprimere parere sulla legittimità delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione”.

 Il richiamato quadro di riferimento normativo evidenzia, secondo gli interessati, l’atteggiamento ondivago assunto, nel corso del tempo, dal Direttore, il quale, inizialmente, si pronuncia per la possibilità di procedere a trattativa privata; suggerisce, in seguito, il ricorso ad una relazione asseverata di stima nel momento in cui smentisce la precedente posizione; procede, quindi, alla materiale redazione della lettera di invito alle ditte da interpellare; partecipa, infine, alla seduta consiliare nel corso della quale, previa la valutazione delle proposte acquisite, si delibera l’aggiudicazione.” Il tutto, senza che, mai, il Direttore abbia ad interloquire, ad eccepire o dedurre riserve, come era suo preciso dovere normativamente disposto”. Ove avesse avuto riserve sulla legittimità del provvedimento, egli avrebbe dovuto dedurre tale sua posizione “nell’ambito del verbale e nel contesto della delibera “.

In sostanza,  il Direttore, mentre, da un lato, tranquillizzava, con i propri suggerimenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla legittimità della procedura seguita, dall’altro, circa sei mesi dopo, indirizzava l’esposto - denuncia dell’11 febbraio 2000, dal quale origina il presente giudizio.

cc) – Con riferimento all’esito della comparazione delle offerte,  i convenuti osservano che , al di là delle apparenze iniziali - le quali inducono a considerare che l’offerta Pezcoller fosse la più conveniente - una attenta comparazione delle due proposte  conduce a comprendere che l’offerta S.A.V. è, invece , la migliore.

Infatti, sarebbe, anzitutto, erroneo fondare le conclusioni favorevoli verso l’offerta Pezcoller sulla base del solo raffronto fra l’ammontare  monetario delle due proposte (L.135.875.000 di Pezcoller contro L.97.500.000 della S.A.V.), senza, cioè, procedere alla loro integrazione con l’importo dei lavori contemplati dalla perizia Laezza, il che consentirebbe di maggiorare, rispettivamente, l’offerta Pezcoller di 200.000.000 di lire e quella SAV di 220.000.000 di lire, così espressamente indicati nelle previsioni esplicitamente contenute in offerta. Ciò posto, la differenza sarebbe stata riferita a L:335.875.000 contro L.317.500.000, pari, quindi al 4% e non al 39%.

Ma, a risultati ben diversi e pienamente legittimanti la scelta operata, consente di pervenire un raffronto ancora più compiuto ed articolato, dal quale traspare che, a fronte dell’offerta Pezcoller, la quale si limitava a promettere di realizzare unicamente “le pattuizioni contrattuali inderogabili”, l’offerta SAV prevedeva di realizzare, oltre tali inderogabili pattuizioni, ulteriori opere che avrebbero portato ad una notevole valorizzazione del fondo, evidenziate come segue: cc1)sistemazione fondiaria tale da consentire il transito dei mezzi agricoli con maggior  sicurezza per i lavoratori; cc2)aumento della superficie bonificata da 3,8 a 4,5 h.a; cc3)movimenti di terra per il miglioramento dell’esposizione delle piante; cc4) allevamento con il sistema “Guyot” anziché a “pergola trentina”. Il primo sistema consente l’impianto di 8-10.000 barbatelle per ettaro in luogo dei 2-3.000 del secondo, con migliore qualità delle uve, necessità di minore consumo idrico, di minori concimazioni e trattamenti, maggiore longevità delle vigne, con conseguente vantaggio economico per l’Ente affittante. Il solo costo di impianto del metodo “Guyot” comporta un onere nell’ordine di 25 – 30.000 Euro, equivalenti a circa 50-60.000.000 di lire; cc5) qualità superiore dell’impianto rispetto alla previsione della perizia Laezza.

Tanto ciò e vero che , non per nulla, secondo i medesimi interessati, lo stesso Avv. PEZCOLLER, esaminati gli atti di gara, ha divisato di desistere dalle iniziative che si era inizialmente riservato di  intraprendere con la lettera dell’11 novembre 1999.

Gli elementi come sopra addotti confermano, secondo i convenuti, che il Consiglio di Amministrazione “scelse la proposta di gran lunga migliore non limitandosi a considerare l’offerta economica, ma andando ad esaminare tutte le proposte migliorative che la SAV aggiungeva  alla base rappresentata dalla perizia Laezza”.

Di tali aspetti, in verità, il Consiglio ebbe a discutere nella seduta del 4 agosto 1999, “anche se colpevolmente il direttore non verbalizzò il senso dei ragionamenti che vennero spesi all’interno dell’organo amministrativo della Casa di Soggiorno”.

Per concludere, ad avviso degli interessati, il loro operato di amministratori “non ha concretizzato un danno erariale, ma, al contrario, ha permesso all’Ente un incremento di valore del patrimonio di circa 250/300.000 Euro”.

Per il caso che permangano dubbi, i medesimi chiedono, comunque, che sia disposta perizia od esame del Dott. Fausto CAMPOSTRINI, del rag. Antonio ROMERI e dell’operaio agricolo Sig. Lucio CESCATTI.

dd) – Per quel che concerne gli utili indiretti venutine all’Ente, affermano i convenuti che, nella valutazione della migliore offerta, occorre prendere in considerazione la stessa nella sua globalità e non, invece, nel suo solo valore monetario . Sotto questo profilo, pertanto, si rivela indubitabile che l’offerta S.A.V. fosse, complessivamente, la più vantaggiosa .

Pertanto, gli stessi rivendicano l’applicabilità al caso di specie dell’art.1, comma 1 bis, della legge n.20 del 1994, così come sostituito dall’art.2 del decreto – legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con legge 20 dicembre 1996, n.639, secondo il quale” nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, viene conclusivamente chiesto il rigetto della richiesta di condanna formulata dalla Procura Regionale con l’atto di citazione, insistendo nelle richieste istruttorie di perizia e testimoniali di cui al precedente punto cc).

Alla pubblica udienza odierna, le parti hanno illustrato e confermato nel merito le rispettive originarie posizioni che sopra  sono state esplicitate. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - Secondo quanto è dato di desumere dal complesso degli atti, il presente giudizio verte sulla qualificazione del comportamento, assertivamente causativo di danno, tenuto  dai  convenuti c. Daria, f. Rita, f. Alberto e m. Valerio nella circostanza della adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di Soggiorno per Anziani “ di Rovereto (nel seguito indicata come C.S.A.)  – che gli stessi componevano, unitamente al Sig. Luca CRISTOFORETTI, peraltro assente alle sedute consiliari interessate dalla vicenda  - della deliberazione n. 238 del 4 agosto 1999, con la quale è stata aggiudicata  alla “Società Agricoltori Vallagarina” S.c.a.r.l. di Rovereto ( nel seguito indicata come S.A.V.) l’affittanza agraria  dell’azienda agricola “ex Salvetti”, di proprietà del predetto Ente; e ciò, in asserita violazione delle norme regolatrici dell’attività contrattuale della P.A., di cui alla L.R. 1° agosto 1996, n.3, consistente, da un lato, nel mancato concretizzarsi delle condizioni normative che avrebbero legittimato il ricorso alla trattativa privata e, dall’altro, nell’aver valutato come economicamente più conveniente, ai fini della predetta aggiudicazione, l’offerta presentata dalla S.A.V. di Rovereto per un canone annuo di L.1.500.000 (pari ad €.774,69) per i primi cinque anni e di L.9.000.000 (pari ad €.4.648,11) per i successivi dieci anni, per un complessivo ammontare, quindi, di L.97.500.000 (pari ad €.50.354,55), invece che quella formulata dall’azienda agricola “Alessio Pezcoller” di Rovereto, per un canone annuo di L.2.155.000 (pari ad €.1.112,96) per i primi cinque anni e di L.12.510.000 ( pari ad €.6.460,88) per i successivi dieci anni, per un complessivo ammontare, quindi, di L.135.875.000 (pari ad €.70.173,60). La differenza fra le due predette offerte, determinata in L.38.375.000 (pari ad €.19.819,05) equivarrebbe, quindi, al danno arrecato alla C.S.A.

Il suddetto dato appare correttamente valutato, in quanto la sua determinazione consegue dalla omogenea e paritaria presa in considerazione delle somme  indicate dalle parti  in via previsionale,  senza, cioè, la loro commistione con dati aventi consistenza reale per essere stati sussunti in via consuntiva.

In ordine agli addebiti come sopra configurati e contestati, gli interessati - facendo seguito alle deduzioni già rassegnate in risposta all’invito a dedurre e con specifico riferimento all’atto di citazione successivamente ricevuto - hanno prodotto, per il tramite del proprio Collegio di difesa, apposita memoria difensiva sugli aspetti ritenuti significativamente probatori della loro non colpevolezza, già partitamente riepilogati in narrativa.

2 - La presente vicenda, in precedenza, è stata oggetto di giudizio con rito abbreviato,  da parte del giudice penale, il quale - per come consta dalla sentenza n.107/01, emessa il 16 ottobre 2001 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rovereto, ai sensi dell’art.442 c.p.p. – ha mandato assolti gli imputati dal reato di abuso d’ufficio, loro ascritto, per “carenza dell’elemento psicologico”.

Tale peculiare, antecedente circostanza pone al Collegio, in via del tutto pregiudiziale, il problema di definire se e quale efficacia, nella presente sede giuscontabile – naturalmente volta all’accertamento della responsabilità amministrativa - debba riconoscersi alla precitata sentenza, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di condanna, l’efficacia della sentenza irrevocabile in tal senso è limitata agli elementi indicati al comma 1 dell’art.651 c.p.p. (accertamento della sussistenza del fatto; della sua illiceità penale; della sua commissione da parte dell’imputato), dovendo, invece, il Giudice contabile farsi integralmente carico dell’accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità affidata alla sua cognizione ( danno erariale, nesso causale e gravità della colpa) ( S.G. Lombardia, n.566 del 12 maggio 2003).  

In caso di sentenza di assoluzione a seguito di giudizio abbreviato, emessa non a conclusione di dibattimento, ma allo stato degli atti e sulla base delle sole indagini preliminari, la Corte  afferma, invece ( S.G. Lazio, n.767 del 27 marzo 2003), che una sentenza in tal senso non ha efficacia di giudicato nel processo contabile, qualora l’Amministrazione danneggiata non abbia accettato il rito abbreviato. Peraltro, il concretizzarsi di tale ultimo presupposto non risulta riscontrabile dagli atti concernenti la presente vicenda.

In presenza di un siffatto quadro di riferimento giurisprudenziale, ritiene, pertanto, il Collegio che - malgrado non ricorrano i presupposti necessari per riconoscere alla citata sentenza n.107/01 efficacia di giudicato nel presente processo, così venendo concretamente a confermare una situazione di sostanziale separatezza del giudizio penale da quello amministrativo - le suesposte indicazioni non impediscano, però, che il giudice contabile possa, in via generale, desumere, comunque, dagli atti del fascicolo penale processuale gli elementi ritenuti meritevoli di considerazione e valutazione ai fini della autonoma pronuncia da rendere in tema di responsabilità, soprattutto allorché, come nella specie, i fatti addebitati possono costituire, al contempo, un illecito penale ed un illecito amministrativo.

Sulla base delle suesposte premesse, Il Collegio, perciò, reputa utile ed opportuno, in funzione del presente giudizio, procedere, in primo luogo, alla compiuta definizione, nella sua portata oggettiva, del fatto causativo del danno, per passare, quindi, alla qualificazione dell’elemento soggettivo connotante il comportamento che, nella circostanza, è stato posto in essere da parte degli odierni convenuti, senza prescindere, comunque, dall’esigenza della previa individuazione delle componenti che hanno contribuito a caratterizzare l’insieme del contesto nel cui sfondo il comportamento da considerare è venuto ad estrinsecarsi.

3 – Prendendo a riferimento gli elementi traibili dall’esame della documentazione in atti e con il supporto proveniente dalle indicazioni desumibili dalla disamina degli elementi acquisiti nel pregresso giudizio penale e nella presente sede utilizzabili,  i fatti che connotano la vicenda, in funzione del  giudizio che qui occupa, possono essere tratteggiati come segue.

3.1 – Ai fini della verifica e definizione del profilo oggettivo del fatto contestato ai convenuti con specifico riferimento all’addebito  della mancata sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso alla trattativa privata, si rileva che nella deliberazione consiliare n.238 del 4 agosto 1999  si fa espressamente constare, nella parte di premessa, dell’avvenuto accertamento,  “attraverso la perizia asseverata del p.a. Giovanni LAEZZA dd.26/06/99, che il valore complessivo del contratto non supera i 150 milioni e che l’aggiudicazione può pertanto avvenire in conformità alla lett.h) del 2° comma ed al 5° comma dell’art.56 della L.R.01/08/96 n.3”.Invero, la surrichiamata disposizione di cui alla lettera h) del comma 2 consente  di fare ricorso a detta modalità procedurale di individuazione del contraente, allorquando il valore del contratto sia inferiore, per le I.P.A.B. di prima categoria, quale quella in esame, a L.150.000.000. Il comma 5 stabilisce, a sua volta, che, all’infuori dei casi di cui al comma 4 - nel quale sono contemplate ipotesi particolari in cui il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o ditta ritenuti idonei – “si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte  discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione”.

Nel caso di specie, però, tale limite, come già osservato nella menzionata sentenza del Giudice penale di Rovereto, risulta certamente superato – con il conseguente obbligo del ricorso alla licitazione privata – “giacché il valore del contratto non è dato unicamente dall’importo dei canoni, ma anche dalle spese per le opere di miglioria dei fondi quantificate in circa L.200.000.000 nella perizia estimativa LAEZZA che sta alla base della delibera di aggiudicazione. Ciò è tanto più vero ove si consideri, da un lato, che gli investimenti per tali opere sono stati espressamente tenuti in considerazione ai fini della quantificazione dei canoni (punto 3 del contratto) e, dall’altro, che nessun diritto di ripetizione in relazione ad essi è previsto a vantaggio della parte affittuaria”.

 Deve dedursi che la adottata deliberazione consiliare n.238  risulta, pertanto, per il punto all’esame, non   conforme alla normativa vigente,  avendo avallato il ricorso alla trattativa privata per una fattispecie che, per i suesposti motivi, si pone, invece,  al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art.56, 2° comma, lett. h), della L.R. n.3 del 1996.

Al riguardo, peraltro, non può aprioristicamente escludersi, per obiettività di analisi, che, alla luce del percorso intepretativo seguìto  dai convenuti, una tale linea di orientamento possa trovare realistica giustificazione sotto il profilo della erronea applicazione  di norma di legge, essendosi i medesimi convenuti determinati nel senso di cui sopra a causa della mancata presa in considerazione, ai fini della individuazione della norma applicabile, del valore di una parte delle prestazioni riconducibili, nel loro insieme, all’interno del rapporto da porre in essere, ma rinvenibili “aliunde”, e, cioè, nella precitata perizia asseverata, espressamente menzionata al punto 4) della stessa lettera di invito. E’ chiaro, quindi, al riguardo, il riferimento alle prestazioni connesse agli investimenti necessari all’adempimento dell’obbligo, contemplato al punto 2) della precitata lettera, “di procedere, previa estirpazione delle piante oggi in produzione, al livellamento – terrazzamento del terreno, alla collocazione di un impianto di irrigazione  e messa a dimora di nuove piante di qualità pregiata”.

Per doverosa completezza di analisi, non può, altresì, trascurarsi di considerare alternativamente, nella presente circostanza, come, almeno per taluni tratti, la procedura concretamente apprestata finisca con l’accostarsi sostanzialmente alla licitazione privata. Nella fattispecie, infatti, significative analogie in questo senso sembrano riscontrabili con riferimento all’art. 53, comma 1, della citata L.R. n.3 del 1996, secondo il quale “con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all’uopo invitate, scelte dal Consiglio di amministrazione fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dall’avviso di gara”. La stessa lettera d’invito del 14 luglio 1999, per il modo in cui essa risulta articolata, potrebbe indurre a suffragare una tale supposizione. Non risulta, però, se e come siano stati osservati gli altri adempimenti previsti, al riguardo, dai commi da 2 ad 8 di detto stesso art.53.

Sull’argomento, è appena il caso di ricordare come, delle tre specie di gara pubblica (asta pubblica, licitazione privata e appalto-concorso), le prime due abbiano carattere automatico e la terza, invece, natura valutativa. Fra le prime due, poi, la licitazione privata si caratterizza segnatamente, perché - a differenza della prima, che è aperta al pubblico - essa si svolge per inviti, essendo, cioè, l’amministrazione a scegliere i soggetti idonei ed affidabili da invitare alla gara. La caratteristica che accomuna le due suddette tipologie è data, infine, dal modo automatico di aggiudicazione del contratto, nel senso, cioè, che, allo scopo, non v’è da compiere che un solo atto: l’individuazione dell’offerta più conveniente  per l’amministrazione, che, a sua volta, sta nell’individuazione del corrispettivo pecuniario più favorevole.  Per ogni altro elemento contrattuale non sussiste, invece, alcun potere valutativo.

La trattativa privata, infine, connota, a sua volta, la scelta libera e senza alcuna gara formale del contraente, che sta semplicemente ad indicare quei contratti che si formano secondo le tecniche proprie della contrattazione tra privati.

Poste queste minime premesse informative, sembra che, nel caso in esame, sussistano affidabili elementi atti a consentire di  propendere per l’attribuzione di una valenza prevalente alla esplicita ed inequivocabile affermazione di premessa, riportata nel verbale della deliberazione consiliare n.238 del 4 agosto 1999 e, quindi, alle connesse argomentazioni svolte a giustificazione della stessa. A favore di una siffatta soluzione il Collegio ha ritenuto di doversi orientare, tenuto conto, da un lato, del riferimento operato in ordine alla riscontrata assenza di affidabili elementi confermativi dell’avvenuto rispetto degli altri adempimenti previsti, in tema di licitazione privata, dai commi da 2 ad 8 di detto stesso art.53 della L.R. n.3 del 1996  ed in ragione, dall’altro, della constatazione che, ai sensi del comma 5 dell’art.56 della L.R. n.3 del 1996, l’escussione tra almeno tre soggetti, ai fini del successivo confronto,  è  contemplata anche  per la trattativa privata.

Relativamente al comportamento addebitato ai convenuti  sotto il profilo della mancata sussistenza dei presupposti giustificativi del ricorso alla trattativa privata, il Collegio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene, pertanto, di poter concludere con l’affermare che esso sia da rubricare sotto la fattispecie della condotta determinata dalla erronea applicazione della norma di legge, che, sul piano dei contenuti, si ricollega, per il caso di cui trattasi,  alla obiettiva  difficoltà di lettura e di correlazione dei variegati elementi costitutivi conducenti ai fini della individuazione del contesto normativo attagliabile alla fattispecie così configurata, mentre, sul piano degli effetti è, per certi  aspetti, idonea a richiamare  la “confusione normativa”, intesa dalla giurisprudenza come la situazione prodotta da oggettive difficoltà operative che portano ad escludere l’insorgere della condizione di “intensa ed inescusabile negligenza”, assunta, a sua volta, a presupposto della condotta antidoverosa.

 3.2 – Per quel che attiene all’altro aspetto dell’addebito contestato ai convenuti – quello consistente, cioè, nella non corretta individuazione del soggetto che aveva formulato l’offerta più vantaggiosa  - si sostiene, in buona sostanza, che l’offerta dell’azienda “A. Pezcoller”, al di là dell’etrema sintesi che  ne caratterizza il contenuto, fosse più vantaggiosa rispetto a quella della “S.A.V.”, dal momento che, pur esplicitando la stessa l’impegno a rispettare tutte le pattuizioni inderogabili riportate nella lettera di invito della C.S.A. del 14 luglio 1999 e nella relazione tecnica del p.a. LAEZZA, da essa richiamato, prevede un canone di oltre 38.000.000 superiore a quello dell’altra offerta.

Per questo specifico  profilo, l’esame della deliberazione consiliare n.238 del 4 agosto 1999 - concernente l’aggiudicazione dell’affittanza dell’azienda agricola ex Salvetti, in vista della  stipulazione del successivo contratto d’affitto - porta a rilevare che il Consiglio di Amministrazione, in quella evenienza, prima di procedere alla adozione delle proprie conclusive determinazioni, è pervenuto, secondo quanto traspare dal testo della relativa premessa, alla formulazione delle seguenti considerazioni di carattere preliminare: a) - delle offerte pervenute, tre risultano formulate in modo dettagliato, mentre una richiama esclusivamente le condizioni poste dall’Ente; b) – delle tre offerte, formulate in modo dettagliato, quella prodotta  dalla S.A.V. risulta essere la più conveniente sotto il profilo dell’importo del canone d’affitto complessivo; c) – l’offerta della S.A.V. prevede, in aggiunta alle condizioni poste, la possibilità di trasformare l’importo dovuto per canone di affitto in prodotti utili alla gestione dell’Ente a prezzi riservati ai clienti all’ingrosso; d) – la S.A.V. risulta essere costituita in Società cooperativa e tale stato giuridico può tradursi in una maggiore garanzia per il rispetto delle condizioni dettagliatamente offerte; e) – la modesta differenza esistente tra la S.A.V.  ed altro offerente può conseguentemente essere colmata dalla qualità complessiva dell’offerta e dalle garanzie sopra riportate.

Ciò, ad avviso del Collegio, vuol significare, quanto al punto  a), che, delle offerte pervenute da parte delle quattro aziende che hanno aderito alla richiesta, le tre  formulate in modo dettagliato risultano, alla loro lettura, essere, in varia misura, quelle facenti concretamente capo alle aziende “Club 3P” di Volano, “Franco Sannicolò” di Rovereto, “S.A.V.” di Rovereto  e che quella riconducibile all’azienda “Alessio Pezcoller” di Rovereto è, invece, l’offerta che si limita a richiamare esclusivamente le condizioni poste dall’Ente. La diversificazione così operata sul piano preliminare lascerebbe intendere, quindi, che la generica formulazione dell’offerta pervenuta dalla azienda “A. Pezcoller” potrebbe averne comportato un implicito ed automatico accantonamento ai fini del confronto con le altre offerenti, deciso dall’Ente nei confronti dell’azienda  così individuata. Il che sembra trovare ulteriore conferma in quanto è riportato nel successivo punto b), nel quale la evidenziata comparazione viene operata non fra tutte le quattro aziende che hanno aderito alla originaria richiesta dell’Ente, bensì fra le sole tre  aziende che hanno formulato la proposta in modo più o meno dettagliato e, in ogni caso, senza il rinvio ad alcunché. Verrebbe, perciò, di argomentare, per ulteriore deduzione, che – posto, per quanto già detto, il  divisato, implicito accantonamento della azienda “A. Pezcoller” dalla fase del confronto – all’atto della decisiva comparazione delle offerte, risulta essere stata correttamente affermata la maggiore convenienza, sotto il profilo dell’importo del canone d’affitto complessivo, dell’offerta prodotta dalla azienda “S.A.V.” rispetto a quelle provenienti, rispettivamente, dalla azienda  “Club 3P” (L.1.000.000 annui a fortait, fino al 5° anno e L.7.000.000 annui a forfait dal 6° anno) e dalla azienda “F. Sannicolò” (L.500.000 annui fino al 5° anno e L.5.000.000 annui dal 6° anno).

D’altro canto, la linea di ragionamento fin qui esposta sembra trovare fondamento nelle stesse modalità espositive nelle quali si articola la precitata perizia stragiudiziale. Essa, infatti – è  bene rimarcarlo – in quanto finalizzata, secondo la sua parte A di premessa, a determinare il canone d’affitto degli immobili presi in considerazione, previa la diretta conoscenza delle loro caratteristiche agronomiche, nella successiva parte B procede, da un lato, alla dettagliata descrizione attuale dei terreni esaminati sotto il profilo della consistenza, della giacitura, della tipologia delle coltivazioni in atto, del loro stato vegetativo e della loro irrigabilità e, dall’altro, alla mera prospettazione degli interventi di risistemazione generale miranti a conseguire un maggiore tasso di produttività di tali terreni; nella parte C, essa  passa, infine, a determinarne il canone di affitto - non senza render conto del processo seguìto nella sua quantificazione - nel cui contesto si colloca, altresì, il riferimento all’investimento, presuntivamente determinato in L.200.000.000, necessario per il conseguimento, dopo i primi cinque anni, di uno stato di piena produttività dei terreni esaminati. Può argomentarsi, pertanto,  che la predetta perizia, essendosi limitata a fornire i suddetti elementi descrittivi basilari, esclusivamente imperniati sul “cosa fare” e non sul “come fare”,   ha coerentemente posto in essere una situazione di oggettiva pariteticità, che non risulta in alcun modo alterata dall’aggiunta, ulteriore ed ultronea, di alcuna indicazione sotto il particolare profilo delle modalità concrete attraverso le quali realizzare l’obiettivo della richiesta maggiore produttività, evidentemente considerando che tale aspetto fosse più appropriatamente pertinente alla capacità propositiva e progettuale ascrivibile alla parte offerente, in ordine alla quale – lo si rileva solo per inciso – l’offerta dell’azienda “S.A.V.” sembra risultare più esaustiva rispetto a tutte le altre. In questo stesso senso, peraltro, risulta congegnato lo schema della predetta lettera di invito  del 14 luglio 1999.  Così concettualmente fissati gli essenziali termini della questione, potrebbe rivelarsi giustificata una decisione di accantonamento - se non, addirittura, di esclusione – connessa alla circostanza, ritenuta decisiva, della formulazione solo “ob relationem”  dell’offerta proveniente dall’azienda “A. Pezcoller”;  la qual cosa, invero, sulla base delle precedenti considerazioni, avrebbe, nei fatti, impedito l’acquisizione, da parte del Consiglio di amministrazione, degli imprescindibili elementi di confronto e valutazione, rinvenibili, invece, nella esposizione, più o meno analitica, del “modus operandi” proposto relativamente alle misure da realizzare onde perseguire lo scopo del conseguimento di un grado di maggiore produttività dei fondi interessati alla gara.

Allo scopo di verificare la sostenibilità o meno della ipotesi sopra  ventilata circa una ipotizzabile, preliminare esclusione - per via della sua laconicità - dell’offerta prodotta dall’azienda “A. Pezcoller”, necessita vagliare la consistenza  di una siffatta eventuale conclusione con il contesto logico costituito dalle altre considerazioni esplicitate nella deliberazione all’esame.

Infatti, se così stessero le cose, verrebbe evidentemente a cadere una fondamentale e significativa motivazione posta a sostegno dell’addebito mosso agli odierni convenuti e consistente, appunto, nel non avere gli stessi tenuto conto - diversamente da quanto, invece, avrebbero dovuto - dell’offerta economicamente più vantaggiosa formulata dalla azienda “A. Pezcoller”. Pertanto, il suo accantonamento, comportando conseguentemente la non comparabilità di detta offerta con le altre, farebbe venir meno, di riflesso, la stessa ragione d’essere dell’addebito mosso in questi termini agli odierni convenuti.

Da una tale operazione si osserva che quelle formulate al punto c) e concernenti la possibilità, offerta dalla “S.A.V.”, di trasformare l’importo dovuto per canone di affitto  in prodotti utili alla gestione dell’Ente, non trovano, in via di principio, alcuna controindicazione concettuale rispetto alle considerazioni esposte in ordine ai precedenti punti a) e b).

Parimenti dicasi di quelle riportate nel punto d), concernenti le asserite, maggiori garanzie derivanti dalla costituzione in Società cooperativa della “S.A.V.”.

Quella che, invece, non può dirsi confermativa dell’ipotizzabile, previo accantonamento ( o esclusione) della offerta proveniente dall’azienda “A. Pezcoller” è la considerazione esposta nel punto e), poco sopra testualmente riportata. In essa, Infatti, il chiaro riferimento ad una differenza riferita all’offerta di altro concorrente, per il senso reso palese dalle parole utilizzate, non  può che porsi in relazione con un’offerta più cospicua che, nella fattispecie, è soltanto individuabile in quella avanzata dalla azienda “A. Pezcoller”, la quale, ad un rapido confronto, risulta l’unica ad essere, in termini meramente pecuniari, superiore a quella della “S.A.V.” Al tempo stesso, però, tale implicita connessione, non potrebbe non pregiudicare, vanificandola del tutto, l’ipotesi, dianzi prospettata relativamente ad una pregiudiziale enucleazione della offerta dell’azienda “A. Pezcoller” dal novero di quelle che, in quanto formulate in modo dettagliato, erano da considerarsi confrontabili; supposizione, questa, originariamente desumibile dalle considerazioni di cui s’è detto relativamente ai punti a) e b).

Conclusivamente, il Collegio - in presenza del contrasto concettuale rinvenibile nell’insieme delle considerazioni di ordine preliminare svolte nei punti da a) a e) – non può non rilevarne la sostanziale contraddittorietà, con precipuo riferimento a quella espressa nel punto e), ritenendole, per ciò stesso, inidonee a fornire l’indispensabile contributo di chiarezza ai fini della delineazione del percorso logico, seguìto dall’Organo consiliare nella fase della comparazione delle offerte acquisite ed in quella della conseguente scelta del contraente.

Alla stregua delle argomentazioni che sopra sono state sviluppate, il Collegio ritiene, pertanto, che l’addebito posto a carico dei convenuti sotto il profilo della non corretta individuazione del soggetto che aveva formulato l’offerta più vantaggiosa sia da giudicare conclusivamente, sul piano fattuale,  come sussistente e potenzialmente causativo del danno riscontrato ed ascritto.  

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4 – In funzione della qualificazione dell’elemento soggettivo che ha ispirato il comportamento tenuto dai convenuti e che sopra è stato già dimensionato nella sua materiale connotazione, è necessario, secondo quanto anticipato, che detto elemento psicologico sia preso in considerazione e soppesato nella sua valenza all’interno dello specifico contesto di riferimento venuto a determinarsi per effetto della incidenza, fra le tante ipotizzabili, di quelle componenti che hanno spiegato una specifica e decisiva efficacia in questo senso.

4.1– Tra le suddette componenti, va conferito particolare rilievo, ad avviso del Collegio, alla prevalente, se non esclusiva, preoccupazione di fondo che ha indotto il Consiglio di Amministrazione della “Casa di Soggiorno per Anziani” di Rovereto ad intraprendere l’iniziativa che qui occupa. Essa, infatti, secondo quanto traspare dagli atti, consiste nella avvertita esigenza di porre definitivo rimedio al protrarsi di una situazione di gestione diretta dei terreni di proprietà di quell’Ente - soluzione, questa, che presentava preoccupanti aspetti di perdurante antieconomicità - mediante il ricorso all’affidamento a terzi secondo modalità che denotano un intendimento palesemente volto, non solo, a produrre una radicale inversione di tendenza sotto il profilo meramente economico, ma inteso, anche, a migliorare, attraverso l’indicazione della esigenza di porre mano a tutta una serie di interventi di carattere strutturale, lo  stesso potenziale produttivo dei fondi oggetto dell’affidamento, con conseguente incremento del loro intrinseco valore.

E’, intanto, significativa riprova, quanto alla coerenza dei contenuti ai fini come sopra sottesi, la perizia asseverata -conseguita all’apposito incarico conferito al p.a. Giovanni LAEZZA – la quale, sia pure conclusivamente traguardata a determinare il canone di affitto dei fondi rustici di proprietà dell’Ente, già nelle sue premesse anticipa le precitate motivazioni che inducono l’Ente a procedere “alla costituzione di un’affittanza agraria, mediante la quale verrebbe  eliminato il notevole disavanzo economico annuo constatato”. La stessa successiva descrizione dei terreni oggetto dell’affittanza - eseguita sia sotto il profilo della loro dimensione che sotto quello della configurazione della loro consistenza fisica e delle coltivazioni in atto - risulta accompagnata, altresì, da utili indicazioni su possibili interventi migliorativi dei fondi che possono ben a ragione ritenersi tutti elementi in grado di orientare il programma delle attività dell’affidatario alla luce della opportuna, imparziale esplicitazione delle correlate aspettative nutrite da parte dell’Ente affidante.

Tale linea comportamentale trova, poi, concreto riscontro nella deliberazione n.235 del 9 luglio 1999, la quale – nel trattare l’argomento avente ad oggetto “Terreni di proprietà dell’Ente: rapporto di affittanza agraria” - ripercorre, nelle proprie premesse, le varie tappe “per giungere in tempi brevi alla modifica dell’attuale gestione dell’azienda agricola” - all’interno della quale operava un operaio agricolo, assunto con contratto di diritto privato con provvedimento consiliare n.162 del 6 ottobre 1987 -  valutando la necessità  di procedere alla risoluzione di detto rapporto di lavoro prima di concedere in affitto a terzi i terreni ivi descritti. In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione, dopo avere richiamato la propria precedente delibera n.173 del 19 maggio 1999 (concernente, appunto, l’affidamento del suddetto incarico peritale), e presa visione di detta perizia stragiudiziale, datata 24 giugno 1999, dopo ampio ed approfondito dibattito, conclude con il ritenere indispensabile: “a) – inviare alle aziende agricole della Vallagarina una lettera per comunicare la volontà dell’Ente e verificarne così l’interesse ad assumere in proprio la conduzione dei terreni ; b) – che il contratto di locazione preveda tutta una serie di interventi atti ad apportare migliorie sia ai terreni che alle colture , con spesa a totale carico degli affittuari; c) – che il contratto avrà una durata di 15 anni; d) – che, per il primo periodo, circa 5 anni, il canone di locazione potrà tener conto degli investimenti necessari per le operazioni indicate al punto b)”.

Sulla base delle suddette premesse ed acquisito il parere del Segretario verbalizzante (il vice direttore rag. Antonio ROMERI, stante l’assenza del Direttore titolare), il predetto Organo consiliare delibera, conclusivamente, all’unanimità : “1 - di procedere alla costituzione di un’affittanza agraria sui terreni di proprietà dell’Ente, a decorrere dalla prossima annata agraria; 2 - di autorizzare il Presidente ad inviare alle aziende agricole della Vallagarina così individuate: Cantina Sociale di Nomi; Club 3P di Volano; Pezcoller Alessio di Rovereto; Sannicolò Franco di Rovereto; Società Agricoltori Vallagarina (S.A.V.) di Rovereto, una lettera che, tenuto conto di quanto in premessa evidenziato, comunichi l’intendimento dell’Amministrazione ed inviti gli interessati a presentare una offerta entro il 22 luglio 1999”.

Tutta la serie dei passaggi testé esposta sembra dimostrare con evidenza, ad avviso del Collegio, la presenza costante di intendimenti che si ispirano, addirittura, a criteri di inconfutabile diligenza, costantemente permeata dalla primaria preoccupazione di realizzare, attraverso le misure apprestate, gli interessi e, mediante ciò, gli stessi fini istituzionali dell’ente amministrato. 

4.2 – In termini di altrettanto determinante incidenza non può non essere sussunto, altresì, il ruolo complessivamente svolto, nel dipanarsi della vicenda, dal Direttore dell’Ente, rag. Renzo TOMASINI, ruolo che, sia pure per i sintomi salienti in questo senso percepibili, non può non essere focalizzato alla luce delle risultanze emergenti dalla sentenza n.124/2003 dell’8 maggio 2003, emessa dalla Corte di Appello di Trento – Sezione Lavoro a conferma della precedente sentenza n.328/2002 del 17 ottobre 2002, concernente il licenziamento per giusta causa del predetto interessato, disposto dai competenti Organi dell’Ente.

Per quanto può rilevarsi dalla parte narrativa della suddetta sentenza, tale vicenda si ricollega anche all’esposto - denuncia che qui occupa. Per questa iniziativa l’interessato aveva ricevuto  una contestazione disciplinare  e la contestuale sospensione dal servizio  (delibera del 14 maggio 2001), “con la quale gli erano state contestate violazioni ai doveri di ufficio per fatti verificatisi in epoca compresa fra il 1987 e il 2001”, a motivo delle quali si era pervenuto, “in esito all’apposita procedura  espletata, al recesso da parte dell’Ente convenuto, giusta delibera 28.05.2001, con effetto immediato, per giusta causa e per giustificato  motivo oggettivo”.

Il grave e radicale provvedimento adottato si pone come l’epilogo di tutta una lunga serie di addebiti (pagg.11 – 28 della sentenza), fra i quali si segnalano, in quanto più conducenti e significativi ai presenti fini: - il persistente atteggiamento di non collaborazione, di contrapposizione e di ricerca della conflittualità nei confronti del Consiglio di Amministrazione  e della sua Presidente, concretizzatosi, in particolare, in costanti rifiuti, inadempimenti e ritardi nella esecuzione delle deliberazioni e direttive del Consiglio di Amministrazione, recanti così pregiudizio all’organizzazione e funzionamento dell’Ente e alla prestazione del servizio; - il rifiuto di eseguire la deliberazione n.85 del 17 marzo 1999, con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva prescritto la redazione dei verbali delle sue riunioni con modalità idonee a consentire la successiva stesura delle connesse deliberazioni;-  l’aver espresso il proprio parere sull’illegittimità  di una delibera ( la n.166 del 10 maggio 2000) “dopo la riunione nella quale il provvedimento era stato approvato senza che lei, presente, osservasse alcunché. Il testo di tale delibera è stato poi da lei redatto inserendovi a posteriori un accenno alla successiva lettera nella quale ha manifestato il suo predetto tardivo parere”; - l’aver dato ripetuta informazione pubblica, anche attraverso organi di stampa locali, di numerose situazioni interne alla Casa di Riposo, contravvenendo, così, all’obbligo di riservatezza; - l’aver trasmesso, in data 3 febbraio 2001, al Sindaco e all’Assessore Dematté una nota denigratoria dell’operato del Consiglio di Amministrazione;  - l’essersi pubblicamente espresso, nell’ultimo periodo e sempre in un maggior numero di occasioni, contro il Consiglio di Amministrazione e la sua Presidente.

In presenza di un precedente di così forte valenza – idoneo, anche se non sempre direttamente, a connotare ed avvalorare significativamente, sia pure ex post, le tendenze comportamentali ed il temperamento conflittuale dell’interessato – appaiono acquistare consistenza le obiezioni avanzate dai convenuti circa la sostanziale inaffidabilità della collaborazione resa dal TOMASINI lungo il tempo di svolgimento della presente vicenda.

Finiscono, cioè, con l’assumere meno nebulosa attendibilità – alla luce delle sia pur sintomatiche, ma significative, indicazioni provenienti dall’anzidetta sentenza  - le considerazioni difensive svolte dai convenuti nei punti aa) e bb) della narrativa in ordine al ruolo  rivestito nella vicenda da parte del Direttore dell'Ente.

Parimenti inattendibile - in quanto seccamente smentita dal riscontro offerto dagli atti - è l’affermazione del TOMASINI, riportata nel punto d) dell’esposto - denuncia dell’11 febbraio 2000, secondo la quale la delibera n.238 del 4 agosto 1999 sarebbe stata assunta “nonostante il parere formalmente espresso nel corso della seduta dal Direttore”. Invero, quello che, a detta del denunciante, avrebbe dovuto considerarsi un parere di esplicito ed inequivocabile dissenso sulla nota decisione  assunta dal Consiglio di Amministrazione risulta, nei fatti, formulato, invece,  nel meno univoco senso che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del parere del Direttore che rileva la necessità di motivare il provvedimento di aggiudicazione ad un offerente diverso da quello che ha prodotto l’offerta più conveniente rispetto alle condizioni poste dall’Ente”, con ciò insinceramente raccomandando la percorribilità di una ipotesi di soluzione di per sé ovvia ( la motivazione del  provvedimento) come la sola idonea a rimediare all’inconveniente, meramente  raffigurato, di non avere prescelto l’offerta più favorevole e, quindi, colpevolmente minimizzando, contrariamente al proprio interiore  convincimento, la rilevante portata della scelta operata dall’Organo consiliare.

Per effetto di ulteriori sviluppi su questa stessa chiave di lettura, seri dubbi il Collegio si vedrebbe propenso, poi, a formulare, addirittura, sulla originalità delle contrastanti considerazioni di carattere preliminare, espresse dal Consiglio di Amministrazione all’atto della scelta del contraente e che hanno costituito oggetto del commento svolto nel precedente punto 3.2.

Assumono, infine, valenza fortemente probatoria del comportamento non collaborativo, posto in essere, lungo il tempo, dal predetto funzionario i particolari aspetti che seguono:

a) – il rag. TOMASINI, utilizzando la carta intestata dell’Ente e facendo generico riferimento all’offerta prodotta, con lettera del 26 ottobre 1999, di poco antecedente rispetto al 19 novembre 1999, data di stipula del contratto con la “S.A.V.”, rimette all’Avv. Alessio PEZCOLLER la copia della delibera di aggiudicazione alla medesima dell’affittanza agraria dell’azienda agricola “Salvetti”, dalla quale scaturirà, poi, la lettera di sostanziale diffida da questi indirizzata l’11 novembre 1999 alla C.S.A., alla quale, peraltro, non sarà poi dato alcun ulteriore seguito.

Trattandosi di iniziativa circoscritta a questo solo destinatario e che, peraltro, non risulta documentalmente estesa anche agli altri concorrenti, essa sembra configurarsi, quindi, come fondamentalmente ispirata dal perseguimento di fini del tutto soggettivi, particolari e personali, palesemente estranei a quelli oggettivi e generali, naturalmente propri della procedura posta in essere e della stessa collocazione funzionale del predetto funzionario.

b) – Lo stesso rag. TOMASINI redige su carta intestata dell’Ente l’esposto - denuncia dell’11 febbraio 2000, cioè, poco meno di tre mesi dopo la sottoscrizione del contratto di affittanza agraria  stipulato con la S.A.V..

Tale iniziativa - al di là della oggettiva, prioritaria valenza da ascriverle doverosamente - non può, comunque, ai presenti fini, non rivelarsi quanto meno sospetta sotto il profilo del personale e soggettivo movente  che la produce, ove si abbia riguardo alla circostanza, non del tutto secondaria, che lo stesso titolare dell’iniziativa di cui sopra aveva direttamente contribuito, nei termini sopra evidenziati, alla definizione della relativa procedura di aggiudicazione.

c) – Anche la ennesima lettera  del 26 aprile 2002, sempre su carta intestata dell’Ente,  viene indirizzata dal rag. TOMASINI alla Procura regionale della Corte dei Conti  di Trento, per inviare copia della sentenza penale  n.107/01 del 16 ottobre 2001, riguardante l’assoluzione degli imputati dal reato di abuso d’ufficio - al qual proposito viene segnalato al destinatario che “risulterebbe evidente  che gli Amministratori hanno posto in essere un provvedimento amministrativo illegittimo, dal quale è scaturito un danno di L.38.375.000 all’Ente da loro amministrato” - nonché copia della lettera in data 17 aprile 2002, anch’essa redatta su carta intestata dell’ente ed indirizzata alla Presidente, nella quale il mittente rileva che “anche dalla sentenza del Tribunale di Rovereto n.107/01 dd.16.10.2001 (certamente a sua conoscenza) emerge espressamente l’illegittimità della delibera  del C.d.A. n.238 del 04.08.1999. Sottolineo pertanto la necessità di procedere al suo urgente annullamento in sede di autotutela”.

Trattasi, com’è evidente, di sortita che, per le modalità ed il tono in cui è stata posta in essere, si connota come arbitraria ed indebita, ove si tenga presente che, secondo quanto è stato poco più sopra evidenziato, con la delibera consiliare del 28 maggio 2001, avente effetto immediato, era stato deciso il recesso dell’Ente dal rapporto di lavoro con il predetto funzionario per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo.

In presenza di un quadro di riferimento caratterizzato in modo così preponderante dalle considerazioni che sono state espresse, il Collegio, per il  profilo qui tratteggiato, non può non dichiararsi propenso ad accedere alla tesi difensiva, prospettata dagli interessati, secondo la quale il naturale e fisiologico affidamento - ingenerato dalla legittima  aspettativa dei pubblici amministratori ad una corretta ed incondizionata collaborazione da parte  di  soggetti interni alla struttura dell’Ente e titolari di attribuzioni istituzionali e di specifiche competenze professionali, ritenute fondamentalmente indispensabili ai fini del corretto espletamento di  delicate funzioni pubbliche di particolare rilievo - costituisce un imprescindibile punto di riferimento,  venendo a mancare il quale non può non  subire conseguenti riconsiderazioni lo stesso metro valutativo che, di norma, presiede alla qualificazione delle responsabilità rispettive.

Sovviene in questo  senso la stessa sentenza  emessa dal Giudice penale a carico degli interessati e che viene qui richiamata nei termini chiariti nel precedente  punto 2.       

In proposito, si ricorda come - ai fini della verifica della presenza dell’elemento psicologico nella fattispecie oggetto del vaglio da parte del giudice penale, in quel caso caratterizzata dal solo dolo c.d. intenzionale, attesa l’utilizzazione, da parte del legislatore, dell’avverbio “intenzionalmente” nella configurazione del reato dell’abuso di ufficio - la sentenza stessa ne abbia escluso la sussistenza in capo ai convenuti, in quanto l’orientamento della Suprema Corte mira ad escludere “la rilevanza penale di condotte poste in essere con dolo eventuale, ma anche con dolo cosiddetto diretto, che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell’evento come altamente probabile o anche come certa, ma la volontà non sia volta alla realizzazione di tale fine; ne consegue che, affinché una condotta possa essere addebitata all’agente a titolo di abuso di ufficio, è necessario che l’evento sia la conseguenza immediatamente perseguita dal soggetto attivo (Cass. sez.VI, 2.8.2000, n.8745)”.

All’interno della surriferita disamina, risulta, altresì, assunto come plausibile che, in quel contesto decisionale, gli interessati abbiano, comunque, qualificato più vantaggiosa l’offerta “S.A.V.” per avere – “colposamente, ma non per questo in mala fede” – errato nel ritenerla complessivamente più conveniente rispetto all’altra offerta.

Elementi rivelatori di una siffatta erronea valutazione sono rinvenibili:

aa) - nella maggiore “enfasi” dell’offerta S.A.V. rispetto alle altre, il che poteva ingenerare la sensazione dell’impegno di realizzare un’azienda agricola modello;

bb) - nella forma societaria di cooperativa, posseduta dalla azienda aggiudicataria, la qual cosa poteva, a sua volta, indurre il convincimento circa l’esistenza di “maggiori garanzie rispetto all’altro offerente”;

cc) - nella notoria posizione di rilievo di detta stessa azienda  nell’ambito delle aziende agricole della zona. Ciò trova riscontro nella affermazione resa dagli interessati e , segnatamente , dalla Sig.ra f., secondo la quale gli stessi avevano deciso di preferire l’offerta S.A.V. “perché intimamente convinti della bontà della scelta per la Casa di Soggiorno nel lungo periodo”.

Tutte considerazioni, quelle riportate, che hanno indotto il Giudice penale a disporre l’assoluzione degli interessati per l’accertata carenza dell’elemento soggettivo del reato addebitato.

La trasposizione delle surriferite riflessioni nel presente giudizio - nel quale, com’è noto, ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, la responsabilità dei soggetti sottoposti a questo tipo di giurisdizione è limitata  ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali – e la doverosa presa in considerazione delle stesse all’interno  del particolare quadro d’insieme risultante dal concorso delle componenti tratteggiate nel presente punto 4.2 e nel precedente punto 4.1, danno luogo, ad avviso del Collegio, alla delineazione dell’elemento soggettivo in termini circoscrivibili, per la serie delle considerazioni valutative operate, in un ambito di colpa non grave e, come tale, non suscettibile di seguiti ulteriori ai fini del presente giudizio.

Ciò, tenuto soprattutto conto delle implicazioni di fondo rinvenibili nell’impegno con il quale i convenuti hanno affrontato e risolto, come già detto, il problema dell’affidamento a terzi della gestione dei terreni di proprietà dell’Ente secondo predeterminati programmi di miglioramento delle colture miranti ad incrementare, in uno con il suo potenziale produttivo, lo stesso  valore intrinseco dei fondi.

Il che, conseguentemente, depone per la esclusione di comportamenti in grado di qualificare come grave la colpa riscontrata tanto nella fase della individuazione del contraente quanto in quella precedente, riferita alla modalità procedurale di scelta del medesimo, per la qual ultima – secondo quanto argomentato nel precedente punto 3.1 - si verte, tra l’altro, come già detto, in tema di errore di diritto, il quale, in quanto esclusivamente indotto, nel caso di specie, dalla rilevata collocazione diversificata dei dati a ciò significativi e determinanti, e, quindi, come tale, equivocabile, può appropriatamente collocarsi nell’ambito dell’errore scusabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, con sede in Trento, respinta ogni contraria istf.anza ed eccezione,

ASSOLVE

I Signorim. c. Daria, f. Rita, f. Alberto e m. Valerio dagli addebiti contestati, perché circoscritti nell’ambito della colpa non grave.

Così deciso, in Trento, nella Camera di  Consiglio del giorno 20 gennaio 2005.

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Damiano Ricevuto)

(Ignazio de Marco)

 

 

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2005

Il Sostituto del Dirigente