111 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige (Trento), 27 dicembre 2004: Pres. de Marco I. - Est. Bacchi – P.M. Scarano – P.R. c. XY.

Responsabilità – Danno da tangente causato da dipendente di Ente Pubblico Economico – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussistenza. Responsabilità – Danno da tangente causato da dipendente di Ente Pubblico Economico – Occultamento doloso - Prescrizione - Esclusione. Giudizi innanzi alla Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – Procuratore Regionale – Azione - Erronea indicazione dell’ente creditore del risarcimento - Irrilevanza. Responsabilità - Danno da Tangente - Danno patrimoniale – Matematica equazione – Insufficienza – Prova del danno - Necessità . Responsabilità - Danno da tangente - Prova - Potere sindacatorio della Corte dei conti – Dopo la modifica dell’art. 111 Cost. - Limiti .

 

Sono attribuiti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti commessi da amministratori e dipendenti di enti pubblici economici dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 non rilevando - a tal fine - che detti enti perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un’attività disciplinata, in tutto o in parte, dal diritto privato; il momento determinante della giurisdizione non è, infatti, quello dell’inizio del giudizio di responsabilità bensì di produzione del danno (tempo che, nella specie, si identifica con periodo temporale in cui l’ANAS era ente pubblico economico).

 

Responsabilità – Danno da tangente causato da dipendente di Ente Pubblico Economico – Occultamento doloso - Prescrizione - Esclusione.

 

Quando ricorre un illecito comportamento, suscettibile di doloso occultamento del danno, ovvero allorché ricorrano ipotesi di reato, in cui l’occultamento doloso è in re ipsa, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuata - ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - nel momento in cui il danno stesso viene scoperto, essendo impossibile l’esercizio dell’azione di responsabilità in presenza di attività istruttoria penale indisponibile (nella fattispecie, peraltro, non è stata evidenziata una situazione di fatto tale da consentire al Procuratore Regionale una obiettiva conoscenza legale dei fatti dannosi prima del momento della loro diffusione in seguito alla chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero ordinario).

 

 

Giudizi innanzi alla Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – Procuratore Regionale – Azione - Erronea indicazione dell’ente creditore del risarcimento - Irrilevanza.

 

Nei giudizi per responsabilità (finanziarie) il Procuratore Regionale della Corte dei conti agisce a difesa dell’ordinamento, nell’interesse della legge e dell’erario globalmente inteso, a tutela imparziale della buona gestione delle risorse finanziarie; i beni pubblici sono, infatti, salvaguardati in funzione non della loro specifica appartenenza bensì in ragione della specifica destinazione ed utilizzazione per finalità pubbliche, nell’interesse della collettività intera sicché ne è affidata la cura ad una struttura pubblica, che si identifica con l’Ufficio del P.R., indipendentemente dalla loro appartenenza ad uno ovvero ad altro ente. La circostanza che, nel corso del giudizio di responsabilità, sia stata emendato il soggetto creditore del risarcimento non incide, pertanto, in alcun modo, sull’efficacia dell’azione del medesimo Procuratore Regionale.

 

 

Responsabilità – Danno da tangente - Transazione tra ente danneggiato e convenuto – Effetti – Limiti.

 

La transazione volontariamente posta in essere dal convenuto nei confronti dell'ente danneggiato - al di fuori del giudizio contabile - costituisce solo implicita ricognizione di debito che non incide sulla pienezza dei poteri di impulso processuale attribuiti al Procuratore Regionale della Corte dei conti in quanto la materia della responsabilità per danno erariale è indisponibile e l’elemento del danno deve essere accertato dal giudice competente in assoluta autonomia nonché alla stregua delle norme e dei criteri pubblicistici propri del giudizio contabile; ciò non esclude che, delle somme già versate a titolo di rifusione del danno, dovrà tenersi conto in sede finale.

 

 

Giudizi innanzi alla Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – Sentenza di patteggiamento – Efficacia - Individuazione.

La sentenza penale a seguito di "patteggiamento" non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata - a norma dell’art. 445, comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla legge 12 giugno 2003 n. 234 ad una sentenza di condanna: detta sentenza, infatti, pur se non può contenere un accertamento positivo della responsabilità penale dell’imputato deve, comunque, sempre contenere l’accertamento negativo della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

 

 

Responsabilità – Sentenza di patteggiamento - Efficacia nel giudizio di responsabilita’ amministrativa – Limiti.

 

La sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato, a carico dell’imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, ed avendo: a) verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato; b) accertato che la qualificazione giuridica del fatto – reato è corretta; c) valutata la congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa. Le prove formatesi nel giudizio penale sfociato in sentenza patteggiata possono essere, peraltro, acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo/contabile per essere liberamente valutate dal giudice salva l’eventuale contestazione nella dialettica processuale.

 

 

Responsabilità - Danno da Tangente - Danno patrimoniale – Matematica equazione – Insufficienza – Prova del danno - Necessità .

 

Il mero collegamento della tangente ad un presunto danno erariale di natura patrimoniale non può assumere rilevanza in modo aprioristico ed acritico, essendo necessario che esso sia accompagnato da ulteriori elementi in grado di suffragarlo e non basato sul criterio della matematica equazione tra tangente e danno : ancorché, infatti, secondo l’id quod plerumque accidit, con l'avvenuto pagamento della tangente si presume un danno pubblico per un implicito costo patrimoniale occulto almeno uguale all'importo di essa, questo criterio non può ritenersi automaticamente applicabile, poiché: a) a volte, il maggior costo rappresentato dalla tangente può ripianarsi con la riduzione dell'utile dell’ appaltatore; b) altre volte, al contrario, il danno patrimoniale subito dall’Amministrazione - in seguito ad accordi criminosi intercorsi tra il dipendente infedele ed altri soggetti - sia direttamente, per il minor valore delle opere realizzate, che indirettamente (ad esempio, nel caso che vengano erogate somme a titolo di risarcimento a terzi danneggiati da opere realizzate con costi inferiori a quelli pattuiti), può essere di gran lunga superiore all’ammontare della tangente percepita.

 

 

 

Responsabilità - Danno da tangente - Prova - Potere sindacatorio della Corte dei conti – Dopo la modifica dell’art. 111 Cost. - Limiti .

 

In ossequio ai principi introdotti dalla riforma dell’art. 111 della Costituzione, con particolare riferimento a quello di terzietà e di imparzialità del giudice, di fronte alla mancanza anche di un solo principio di prova e considerata la necessità di rimanere nell’ambito del thema decidendum fissato dalla domanda, anche il potere c.d. "sindacatorio" della Corte deve arrestarsi e, in difetto di una precisa indicazione del danno effettivo da tangente (nella specie, rapporti contrattuali intercorsi tra ANAS e le imprese corruttrici sui quali possa essersi riverberato il controvalore di tangenti) si può ritenere che le queste siano rimaste a carico delle ditte "contraenti".

 

 

Responsabilità – Danno da tangente – Insussistenza – Danno non patrimoniale all’immagine – Configurabilità - Autonomia.

 

La mancanza del danno patrimoniale non esclude l'eventuale configurazione di un danno non patrimoniale per lesione dell'immagine della P.A.: anche se in astratto rapportabile all’entità della tangente, il danno non patrimoniale - da liquidarsi necessariamente in via equitativa - non può essere meccanicamente conguagliato a quest’ultima dovendosi tenere conto di ulteriori parametri (gravità degli illeciti perpetrati, modalità della condotta, collocazione del responsabile nell’organizzazione amministrativa, grado di diffusione dei fatti attraverso i mezzi di comunicazione, ecc.).

 

 

Responsabilità - Danno - Danno all’immagine - Ente Pubblico Economico - Funzioni trasferite ad altro ente pubblico - Irrilevanza.

 

Va accolta la domanda dell’attore circa il risarcimento del danno subito da un ente pubblico economico (nella specie l’ANAS) per la lesione all’immagine ad esso causata da gravi episodi di corruzione da parte di proprio dipendente, rimanendo ininfluente il fatto che le funzioni dell’ente creditore siano state trasferite quasi integralmente ad altro ente pubblico (nella specie, la Provincia Autonoma di Trento) : la lesione deve, infatti, ritenersi inferta all’ANAS nella sua integrità di persona giuridica e non in quanto sede distaccata di Provincia, avente solo residue competenze in materia autostradale.

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

 

dott. Ignazio de MARCO Presidente

dott. Damiano RICEVUTO Consigliere

dott.ssa Grazia BACCHI Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3068E.L. del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro il sig. X Y, nato il 6 aprile 1951 a Belluno, residente in Vattaro (Trento), via Rive n. 24, elettivamente domiciliato in Trento, via Manci n. 18, presso lo studio dell’avv. Sergio DRAGOGNA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Federico MAZZEI di Bolzano.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2004, con l’assistenza del Segretario sig.ra Patrizia DALSASS, il Primo Referendario Relatore dott.ssa Grazia BACCHI; il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Carmine SCARANO, e l’avv. Sergio DRAGOGNA, difensore di X Y;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

 

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione in data 10 giugno 2004, ritualmente notificato alla parte interessata, il Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha convenuto in giudizio il geom. X Y, funzionario dell’ANAS Compartimento della viabilità per il Trentino – Alto Adige, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Trentino Alto Adige, della somma di 69.180, 80 Euro per provocata lesione di beni materiali, nonché della somma di ulteriori 39.670, 86 Euro per la riparazione del danno arrecato all’immagine della Regione stessa, ovvero al pagamento di quella somma che la Sezione ritenga dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

A fondamento dell’atto introduttivo del giudizio, il Procuratore Regionale ha descritto i fatti, anche divulgati a mezzo di articoli di stampa, che hanno visto il geom. Y protagonista di episodi di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319 bis c.p.), connessi ad ipotesi di reati di truffa ai danni dell’ANAS (art. 640 c.p.), di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), nonché di false comunicazioni in atti societari (art. 2621 c.c.), come enumerati nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento in data 24 ottobre 2001, e nella correlativa sentenza n. 41/03 resa ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. di Trento il 15 gennaio 2003.

In particolare, il convenuto, negli anni 1996 – 1999, avrebbe commesso i fatti integranti le descritte ipotesi di reato per agevolare nell’assegnazione ed esecuzione di lavori di somma urgenza rispettivamente le ditte BETON ASFALTI S.r.l., amministrata e partecipata dal sig. Alfredo INAMA, ed EUROGREEN S.r.l., dei fratelli DALPIAZ, determinando ingiusta erogazione di somme non dovute o non ancora dovute.

A) Per quanto riguarda i rapporti con la ditta EUROGREEN s.r.l., le accuse di corruzione aggravata, contrassegnate dal n° 2 nella richiesta di rinvio a giudizio in data 24 ottobre 2001 e nella successiva sentenza di patteggiamento n. 41/03, si riferiscono al fatto che il convenuto, quale dipendente dell’ANAS con incarichi di istruttoria e compiti di individuazione di lavori di c.d. somma urgenza, di direzione od assistenza lavori appaltati dall’ANAS – Compartimento della viabilità per il Trentino – Alto Adige, al fine di provvedere a future assegnazioni di lavori, agevolazioni o assenza di rilievi in ordine ad appalti da parte dello stesso Compartimento ANAS, tra cui, in particolare, le c.d. somme urgenze, alla esecuzione dei lavori affidati dall’ANAS senza contestazioni di rilievo sulle quantità e qualità proposte dall’impresa, alla liquidazione degli stessi lavori indicati, in assenza di rilievi o ritardi, avrebbe ricevuto dal sig. Walter DALPIAZ, amministratore della EUROGREEN s.r.l., l’uso gratuito ed a tempo indeterminato di un’autovettura VOLVO targata AF 414 SK, per la quale, inoltre, la società stessa avrebbe pagato le sanzioni amministrative pecuniarie connesse a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, i premi assicurativi, l’imposta sul possesso (c.d. bollo auto), i corrispettivi per le riparazioni causati da incidenti stradali provocati dal convenuto: "Fatti consumati in Mezzocorona o Comuni limitrofi (Mezzolombardo o S. Michele all’Adige (luogo di consegna della macchina) circa nell’ottobre del 1997. Consegna gratuita dell’utilità e pagamenti degli accessori connessi alla circolazione durati fino al 20 aprile 1998".

B) Per quanto riguarda invece i rapporti con BETON Asfalti s.r.l., le accuse di corruzione aggravata nei confronti del Y, formulate sub n.° 4 nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza di patteggiamento n. 41/03, sono motivate dal fatto che quest’ultimo avrebbe accettato, da parte di INAMA Alfredo, amministratore della BETON ASFALTI e C.M.S. LAVORI S.r.l., la promessa e l’attribuzione gratuita delle quote di partecipazione nella compagine sociale della C.M.S. LAVORI S.r.l. stessa. In particolare, il capitale di tale società versato da INAMA anche per conto del Y sarebbe stato, inizialmente, pari a L.100 milioni. Peraltro, nell’atto costitutivo della società sarebbero stati fraudolentemente indicati soci diversi (BRUGNARA Silvia e IPPOLITI Marco) da quelli reali (IPPOLITI Luigi, INAMA Alfredo e Y X ), cosa dovuta sia alla qualifica di funzionario ANAS del Y, con il quale tanto IPPOLITI Luigi che INAMA Alfredo avevano avuto rapporti professionali, che al fatto che la istituenda società C.M.S. LAVORI avrebbe dovuto continuare a lavorare per l’ANAS (fatti rubricati sub p. 5 della richiesta di rinvio a giudizio e correlativa sentenza di patteggiamento: "Fatti commessi in Trento nel corso del 1999, al momento della formalizzazione dell’atto costitutivo della predetta società"). In cambio dell’attribuzione gratuita delle quote sociali, e per essere ulteriormente avvantaggiato nelle procedure di liquidazione dei lavori ottenuti dall’ANAS a favore della BETON ASFALTI e C.M.S. LAVORI S.r.l, il geom. Y, nella sua qualità di dipendente dell’ANAS con incarichi di istruttoria e compiti di individuazione di lavori di c.d. somma urgenza, di direzione od assistenza lavori appaltati dall’ANAS – Compartimento della viabilità per il Trentino – Alto Adige, avrebbe agevolato la BETON ASFALTI S.r.l. nell’assegnazione dei lavori di somma urgenza da parte dell’ANAS, nell’esecuzione dei predetti lavori, e nella fase di liquidazione dei corrispettivi conseguente all’assegnazione, in assenza di rilievi o ritardi: "Fatti commessi in Trento nel dicembre del 98. Scrittura privata che documentava il predetto accordo illecito datato 02.12.1998".

Contestualmente, al Y venivano contestati anche altri episodi criminosi, relativi a lavori affidati alle stesse ditte sopra citate, ovvero rispettivamente quelli di urgente sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Faè al KM. 2,400, di cui al contratto stipulato tra ANAS – Compartimento della viabilità per il Trentino – Alto Adige e BETON ASFALTI S.r.l., datato 29.6.98, nr. 776 di rep., e quelli eseguiti sulla SS n. 238 delle Palade per la bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal KM. 4,100 al Km. 4.400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, di cui al contratto di data 05.06.96 tra ANAS – Compartimento della viabilità per il Trentino – Alto Adige ed EUROGREEN S.r.l., nr. 21587.

Il Y infatti, che era direttore di entrambi i lavori, avrebbe commesso:

C) i fatti rubricati sub n. 1 nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza di patteggiamento n. 41/03, ovvero i reati di cui agli artt. 110 c.p., 640 c.p., 479 c.p., perché, in concorso con INAMA Alfredo, l’odierno convenuto, agendo quale dipendente dell’ANAS – Compartimento della viabilità per il Trentino – Alto Adige e direttore dei lavori di urgente sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Faè al KM. 2,400 di cui al contratto sottoscritto con la BETON ASFALTI S.r.l. (amministrata e partecipata da INAMA Alfredo) e l’ANAS stessa, avrebbe falsificato il 1° Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) dd. 30.06.98, il certificato n. 1 di L. 737.690.000 per il pagamento della prima rata e per svincolo ritenuta di garanzia, del 30.06.98, il libretto delle misure dd. 30.06.98, relativo al predetto lavoro, indicando la fornitura di materiale e l’effettuazione di lavori in realtà non ancora eseguiti per le quantità e, correlativamente, per gli importi sopra indicati. In particolare le quantità di scavo di sbancamento con mezzi meccanici (art. 3), lo scavo di sbancamento in roccia senza uso di mine (art. 4) e la fornitura di massi naturali (art. 19) inserite nel predetto S.A.L. sarebbero state superiori a quelle reali per almeno la metà. Ciò avrebbe determinato l’ingiusta erogazione, con provvedimento di liquidazione dd. 30.06.98, di almeno 350 milioni, che al momento non spettavano all’impresa in quanto relativi a lavori non effettivamente eseguiti: "Fatti commessi in Bolzano o Cis (TN) (il falso) tra il 15 ed il 30.06.98; in Tuenno (la truffa) il 15.09.98 data di emissione del mandato di pagamento da parte dell’ANAS".

D) il fatto descritto sub n° 3 nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza di patteggiamento, ovvero il reato di cui all’art. 479 c.p., perché, sempre agendo in qualità di dipendente dell’ANAS – Compartimento della viabilità per il Trentino – Alto Adige e direttore dei lavori sulla SS n. 238 delle Palade per la bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal KM. 4,100 al Km. 4.400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, l’attuale convenuto avrebbe falsificato il certificato di ultimazione dei lavori con il quale, contrariamente al vero, si è affermato che i lavori sulla SS n. 238 delle Palade per la bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal Km. 4,100 al Km. 4,400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, erano terminati il 06.02.96. In realtà tali lavori non erano terminati e la conclusione sarebbe avvenuta nel luglio del 1996: "Atto non recante data. Fatti commessi tra il 06 febbraio 1996 ed il settembre del 1996, in località non individuata. Uffici ANAS collocati in Bolzano"; inoltre il convenuto avrebbe falsificato il verbale di consegna degli stessi lavori di completamento sulla SS n. 238 delle Palade laddove si attesta che i lavori venivano nuovamente consegnati l’08.01.96, dopo una prima sospensione, a seguito di approvazione perizia di data 14.12.95 con voto n. 35 e con prescrizione di ultimazione al 07.02.96. In realtà i lavori non sarebbero stati ripresi prima del maggio del 1996: "Fatti commessi tra l’08.01.96 ed il settembre del 1996 in località non individuata. Uffici ANAS collocati in Bolzano".

Il procedimento penale conseguente a tutti tali episodi veniva definito con la citata sentenza del Tribunale di Trento n. 41/03, pronunciata nell’udienza preliminare del 15.1.2003, con la quale veniva applicata al Y, visto l’art. 444 c.p.p., la pena di undici mesi di reclusione.

Il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia Finanza, delegato dal Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ad acquisire i necessari elementi istruttori ai fini della quantificazione del danno patrimoniale inferto all’ANAS dal funzionario X Y, nella relazione trasmessa con nota del 5/11/2003 ha evidenziato che:

1) con riferimento all’episodio relativo all’accettazione di promessa e ricezione gratuita delle quote di partecipazione nella compagine sociale della C.M.S. LAVORI S.r.l. da parte del Y, in cambio degli illeciti vantaggi offerti alla BETON ASFALTI S.r.l. e C.M.S. LAVORI S.r.l., è stata reperita la scrittura privata dalla quale risulta che il convenuto aveva conferito alla società C.M.S. LAVORI la quota iniziale di L.100.000.000, mentre nell’atto costitutivo di detta società venivano indicati fraudolentemente soci diversi, per non fare figurare il funzionario ANAS;

2) per quanto riguarda invece gli accordi intercorsi con la EUROGREEN S.r.l., il Y aveva ricevuto da DALPIAZ Walter, rappresentante legale della stessa ditta, l’uso gratuito a tempo indeterminato di un’autovettura (Marca Volvo mod. 850 turbo SW, targata AF 414 SK), e la società aveva pagato, durante il periodo di detenzione di detta autovettura da parte del convenuto (ottobre 1997 – aprile 1998), le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, i premi assicurativi, il bollo auto ed i corrispettivi per le riparazioni conseguenti ad incidente stradale causato dallo stesso, per complessivi Euro 17.535,11 (L.33.952.775).

Pertanto, il Requirente, considerando che, secondo la logica e la comune esperienza, il costo della corruzione verrebbe traslato nel maggior prezzo di aggiudicazione degli appalti stessi, ha ritenuto che sia la percezione gratuita di quote di partecipazione nella C.M.S. LAVORI, sia le somme versate da Walter DALPIAZ per l’uso gratuito dell’autovettura Volvo 850, costituissero elementi idonei a valutare l’ingiusto danno patrimoniale subito dall’ANAS e corrispondente, quantomeno, al maggior prezzo, rispetto a quello effettivamente dovuto, di aggiudicazione degli appalti ottenuti dalle società.

Invitato a presentare le proprie deduzioni, l’attuale convenuto ha chiesto di essere sentito personalmente, riservandosi di depositare ulteriore documentazione, motivo per cui il Pubblico Ministero ha proceduto alla relativa audizione. In tale occasione il Y, assistito dall’avv. Luca PONTALTI del Foro di Trento, ha depositato copia della lettera prot. n. 5747, di data 21.11.2002, con la quale l’Ufficio Legale dell’ANAS ha comunicato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento l’avvenuta accettazione, ai fini della definizione del procedimento penale in seguito avvenuta con sentenza del Tribunale di Trento n. 41/03, della somma di Euro 10.329,14, offerta dall’attuale convenuto a titolo di risarcimento del danno all’immagine inferto all’ANAS, ed ha allegato, a comprova dell’eseguito versamento della somma pattuita, copia del bonifico bancario emesso a favore dell’Ente, dichiarando quindi di ritenere di conseguenza definita ogni pendenza, a qualunque titolo, nei confronti dell’Azienda.

Evidenziando che nessuna attività difensiva è stata svolta dall’invitato a dedurre in merito ai comportamenti illeciti contestati ed alla percezione gratuita degli indicati benefici, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il geom. X Y, sottolineando come la sua convinzione circa la piena responsabilità di quest’ultimo in ordine agli addebiti sia stata rafforzata dalle circostanze emerse nell’audizione dell’11.5.2004 e dalla documentazione prodotta in tale sede, oltre ad essere comprovata dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 41/03. Nella fattispecie il funzionario dell’ANAS avrebbe infatti posto in essere reiterati comportamenti illeciti in violazione dei propri doveri d’ufficio, ricevendone in cambio gratuitamente quote di partecipazione nella compagine sociale della C.S.M. Lavori S.r.l. e l’uso gratuito, a tempo indeterminato, di un’autovettura Volvo mod. 850 turbo SW, il tutto usufruendo, nel periodo di detenzione di detto veicolo, del pagamento dei premi assicurativi, del bollo auto, delle sanzioni amministrative comminategli, nonché dei corrispettivi per le riparazioni della stessa autovettura in conseguenza di un incidente stradale da egli stesso causato.

Sostenendo che secondo un principio di carattere economico basato sullo "id quod plerumque accidit" l’imprenditore, a fronte del costo rappresentato dalla illecita corresponsione di somme a pubblici funzionari e dei rischi che tale criminosa attività comporta, trarrebbe vantaggi come minimo pari all’illecita dazione, il Requirente ha indicato come ingiusto danno patrimoniale subito dall’ANAS le somme ricevute e gli indebiti favori ottenuti dal funzionario, quantificati in complessivi Euro 69.180,80, somma ritenuta corrispondente quantomeno al maggior prezzo, rispetto a quello effettivamente dovuto, di aggiudicazione degli appalti ottenuti dalle società Beton Asfalti, C.M.S. Lavori ed Eurogreen.

Inoltre, sottolineando la vasta eco ed il clamore suscitati dall’episodio, testimoniati dal risalto ad esso attribuito dalla stampa, il Procuratore Regionale ha chiesto che al danno patrimoniale diretto sia aggiunto quello derivante dal grave detrimento dell’immagine inferto all’ANAS.

Ricordando come l’episodio abbia finito per determinare nell’opinione pubblica un diffuso senso di sospetto e sfiducia verso il modo di gestire le risorse dell’Azienda, il Requirente ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali maturati a seguito delle sentenze delle SS. UU. della Corte di Cassazione, che hanno resa pacifica l’estensione della giurisdizione della Corte dei conti al danno all’immagine causato alla P.A. da funzionari pubblici, nonché l’orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti stessa che prescinde dalla prova delle spese sostenute dall’Amministrazione per il recupero dell’immagine, e le recenti decisioni di questa stessa Sezione Giurisdizionale in ordine alla configurazione del risarcimento del danno non patrimoniale o per lesione all’immagine della Pubblica Amministrazione; il Requirente ha quindi indicato come la quantificazione della lesione stessa debba far riferimento ai parametri individuati dalla giurisprudenza ordinaria e da gran parte di quella contabile, costituiti da circostanze quali la gravità degli illeciti perpetrati, le modalità della condotta, la collocazione dei responsabili nell’organizzazione amministrativa, il grado di diffusione dei fatti attraverso i mezzi di comunicazione. La perdita dell’immagine della P.A., determinata dal comportamento del pubblico funzionario che abusi della sua funzione pubblica, può infatti avere una ricaduta per la comunità amministrata difficilmente misurabile per l’ampiezza dei suoi effetti, condizionando i comportamenti dei cittadini nei servizi offerti dall’ente pubblico, le scelte degli operatori economici e culturali nonché, in una prospettiva ancora più ampia, la stessa partecipazione alla vita democratica delle istituzioni, determinando, in definitiva, un generale degrado del tessuto sociale della collettività: circostanze che figurerebbero ben presenti nel caso in questione, in cui la gravità dell’evento dannoso sarebbe evidenziata, tra l’altro, dalla qualifica funzionale dell’attuale convenuto e dalla delicatezza degli incarichi affidatigli, come dall’ampia diffusione dei fatti attraverso la stampa e la conseguente vasta eco suscitata nell’opinione pubblica. Tenuto conto dunque delle somme già versate all’ANAS dal geom. X Y a titolo di risarcimento danni all’immagine, pari ad Euro 10.329,14, il Procuratore Regionale, ritenuto quanto pagato dal convenuto del tutto insufficiente a risarcire il danno al prestigio inferto all’Azienda Nazionale Strade, ne ha chiesto la condanna al pagamento di ulteriori Euro 39.670,86, fatto salvo l’eventuale diverso orientamento del Collegio giudicante.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 settembre c.a., corredata di copiosa documentazione, il convenuto, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio DRAGOGNA e Federico MAZZEI, ha eccepito innanzitutto che i fatti contestati dal Procuratore Regionale, relativi all’asserito uso gratuito dell’autovettura Volvo 850 della ditta EUROGREEN ed alla presunta promessa di anticipazione di L. 100 milioni, pari alla partecipazione al capitale di società mai costituita, sono stati mutuati dagli atti di un procedimento penale sfociato in una sentenza di patteggiamento, alla quale il convenuto si sarebbe ridotto ad aderire per ragioni di salute, al fine di evitare lo strepitus fori conseguente ad un dibattimento che avrebbe invece chiarito la sua buona fede e le circostanze del suo operato: questo, solo in quanto consigliato in tal senso dal suo difensore e dal medico curante, pur contestando anche in questa sede ogni addebito soprattutto in relazione alla causazione di danni all’ANAS, e ricordando quindi di avere pagato la somma di L. 20 milioni a titolo di risarcimento dei danni morali in favore dell’ente stesso.

Peraltro, la sentenza di patteggiamento, da cui il Requirente avrebbe attinto gli elementi per promuovere il presente giudizio, avrebbe tenuto conto della sproporzione dei capi di imputazione apparentemente gravissimi applicando una pena relativamente modesta, e riconoscendo quindi l’attenuante specifica di cui all’art. 62 n. 6 c. p., avendo accertato in concreto l’avvenuto risarcimento integrale del danno da parte dell’odierno convenuto.

Ciò premesso, preliminarmente, citando giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione e giurisprudenza recente della 1° Sezione Centrale d’appello di questa Corte dei conti, il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in favore di quella del giudice ordinario, asserendo che il presunto danno oggi contestatogli si sarebbe verificato allorchè l’ANAS si era già trasformata in società per azioni, ovvero in persona giuridica privata, con la conseguente inesperibilità ed improcedibilità dell’azione intrapresa dal Procuratore Regionale nei confronti di dipendente privato, ed ha sottolineato inoltre la erronea indicazione della Regione Trentino Alto Adige come creditrice del presunto danno materiale.

In via subordinata, il geom. Y ha eccepito il difetto di prova delle contestazioni mossegli in questa sede, dovuta alla inidoneità degli atti di un procedimento penale sfociato in una sentenza di patteggiamento a fornire la prova di responsabilità amministrativo – contabile, stante la mancanza in esso di una pronuncia del giudice terzo rispetto alle parti, e dato che l’atto di citazione si sarebbe limitato al recepimento di capi di imputazione penale rimasti sprovvisti di prova; infatti, sussisterebbe un salto logico nella valutazione dei fatti, in quanto l’atto di citazione fonda la prova dell’asserita corruzione (relativamente ai fatti contestati ed attinenti alla percezione di quote gratuite di partecipazione nella CMS Lavori s.r.l.) solo sul ritrovamento di scrittura privata preliminare di una costituenda società ove il convenuto avrebbe dovuto entrare anche e soprattutto come socio d’opera, mentre mancherebbe la prova dell’anticipazione del versamento della quota sociale da parte del sig. INAMA.

In realtà, scopo dell’accordo sarebbe stato garantire un futuro lavorativo come socio d’opera qualificato in detta società al geom. Y, in vista delle future vicende dell’ANAS che hanno visto la soppressione del Compartimento di Bolzano, cosa di fatto mai realizzata a causa delle ingiuste accuse mossegli in sede penale, che gli avrebbero definitivamente precluso ogni possibilità lavorativa autonoma in loco.

Inoltre, non si sarebbe verificato alcun vantaggio extracontrattuale ai danni dell’ANAS, come attestato dalla citata consulenza tecnica d’ufficio redatta dal CTU ing. Fabio BOSCOLO, che ha dichiarato che i lavori eseguiti dalla BETON Asfalti in conclusione corrispondevano alla contabilità finale.

Infatti, già nel corso del procedimento penale, il CTU nominato dal Tribunale aveva escluso con perizia l’esistenza di vantaggi extracontrattuali a danno dell’ANAS, come confermato dalla relazione tecnica di parte in data 4 ottobre 2002 a firma dell’ing. Armando MAMMINO, mentre l’ente datore di lavoro non aveva ritenuto di elevare a carico del geom. Y alcuna contestazione sul piano disciplinare, riconoscendone l’operato come eseguito nel suo esclusivo interesse.

Peraltro, sempre secondo la citata consulenza, i lavori sarebbero senz’altro stati iniziati prima della consegna ufficiale all’impresa, che successivamente vinceva regolarmente la gara pubblica per la realizzazione degli stessi; in seguito, vi sarebbe stato un accavallamento di competenze, dovuto al trasferimento delle funzioni dell’ANAS alla Provincia Autonoma di Trento in data 30 giugno 1998, motivo per cui anche l’accordo di cui alla scrittura privata relativo alla partecipazione del convenuto nella CMS Lavori s.r.l., recante data 2 dicembre 1998, sarebbe stato stipulato successivamente al trasferimento ad altro ente dell’intero rapporto contrattuale: pertanto, non vi sarebbe ragione di ipotizzare accordi corruttivi o altre fattispecie di reato ai danni dell’ANAS per l’antecedente affidamento dei lavori in questione alla BETON Asfalti, fatto che rientrerebbe comunque nell’ambito delle scelte discrezionali esenti dal sindacato del giudice contabile.

Per quanto riguarda dunque le contestazioni attinenti al prestito dell’autovettura Volvo da parte dell’EUROGREEN, avvenuto anch’esso circa due anni dopo la conclusione della vicenda contrattuale attinente ai lavori di somma urgenza da quest’ultima eseguiti, nel sottolineare la natura meramente amichevole di tale favore, per il quale peraltro la stessa ANAS non avrebbe ritenuto di aprire alcun procedimento disciplinare a suo carico, il convenuto ha rimarcato la sproporzione degli addebiti, ricordando che se avesse preso a nolo uguale autovettura per lo stesso periodo non avrebbe dovuto versare una somma superiore a dieci milioni di lire, mentre gran parte del danno contestatogli, per un importo di L. 24 milioni, è stato in seguito rimborsato all’impresa EUROGREEN dall’assicurazione ITAS Mutua di Mantova, con la quale la prima aveva a suo tempo stipulato una assicurazione "casco".

Inoltre, contestando le risultanze istruttorie predisposte dal Nucleo di Polizia Tributaria in quanto non eseguite in contraddittorio con la difesa, in violazione delle prescrizioni sul "giusto processo" di cui all’art. 111 Cost., il geom. Y ha ricordato di avere integralmente saldato il danno all’immagine subito dall’Amministrazione in sede di "patteggiamento", i cui atti procedimentali, non potendo costituire prova davanti al giudice del dibattimento penale a norma degli artt. 431 e ss. c.p.p., a fortiori non potrebbero essere utilizzati come argomento di prova nel processo civile ed amministrativo, e dei quali ha domandato pertanto l’espunzione dal giudizio con sola eccezione di quelli depositati a propria difesa.

Concludendo, il convenuto ha chiesto che questa Corte dichiari innanzitutto il proprio difetto di giurisdizione sulla questione in esame; in subordine, che rigetti tutte le domande risarcitorie in quanto infondate, e che in ulteriore subordine respinga parzialmente le richieste attoree, ovvero che ne disponga la riduzione e rideterminazione sulla scorta delle ragioni esposte, con rifusione delle spese.

Il Requirente ha, tra l’altro, allegato agli atti del giudizio la copia della richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica di Trento nei confronti di X Y in data 26 gennaio 2001, motivata dalla posizione di rilievo di quest’ultimo – allora capo dell’ufficio per la sorveglianza dell’autostrada – che gli avrebbe dato la possibilità di continuare la perpetrazione di nuovi illeciti, ed accolta con ordinanza del G.I.P. di Trento il 6 febbraio 2001 con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. In tale provvedimento viene specificato che l’indagine a carico dell’attuale convenuto trae origine dalle dichiarazioni dell’ing. Enrico CROCE, già "capo centro" dell’ANAS e suo superiore gerarchico; secondo le dichiarazioni rese da quest’ultimo il geom. Y si sarebbe surrogato spesso nelle competenze dei colleghi, approfittando dei loro periodi di assenza dal servizio ed evitando la scala gerarchica per affidare lavori di somma urgenza, che per loro natura consentono di pretermettere le obbligatorie procedure di gara, per lo più alle imprese EUROGREEN e BETON ASFALTI, oltre che a CMS del geom. FADANELLI.

Dalle dichiarazioni rese dallo stesso DALPIAZ ed allegate alla richiesta di misura cautelare in data 26 gennaio 2001, risulta quindi che l’uso dell’autovettura concessa al Y era finalizzato al "tentativo di recuperare una certa disponibilità da parte dei funzionari ANAS, dai quali mi sentivo bistrattato per l’assenza di conferimenti di somme urgenze".

La difesa del convenuto, a comprova di quanto affermato in memoria, ha altresì allegato documentazione relativa alle vicende di affidamento rispettivamente alla EUROGREEN dei lavori da eseguirsi sulla SS n. 238 del passo delle Palade, ed alla BETON Asfalti per quelli eseguiti in località Faè, tra cui figura l’estratto di CTU esperita in sede di procedimento penale, a firma ing. Fabio BOSCOLO e datata luglio 2002. In tale documento, pur riconoscendo la impossibilità che in soli 15 gg. fossero eseguiti i lavori di fatto liquidati, il CTU ha sostenuto che gli stessi senza dubbio erano stati affidati alla ditta BETON Asfalti prima della consegna ufficiale, evidenziando inoltre le differenti tecniche di contenimento delle frane adottate dall’ANAS e dalla PAT, subentrata al primo ente proprio il 30 giugno 1998; concludendo, il perito nominato dal Tribunale ha affermato che il minor costo derivante dall’esecuzione delle scogliere con tecniche differenti da quelle adottate dall’ANAS è stato compensato da maggiori lavori eseguiti dall’impresa seguendo le istruzioni contenute in perizia geologica di variante datata 3 marzo 1999, e che pertanto le opere realizzate sono corrispondenti alla contabilità finale, precisando tuttavia che la documentazione esistente non consentiva di stabilire se, all’epoca del 1° SAL, le opere fino allora realizzate corrispondessero alla contabilità.

Sempre a cura della difesa del Y è stata allegata agli atti copia del modulo di dichiarazione ITAS Mutua S.p.A. in data 19 giugno 1998, con il quale la ditta EUROGREEN attesta di avere ricevuto da detta società a titolo di indennizzo la somma di L. 24.000.000 per sinistro accaduto il 20 aprile 2004.

Alla odierna udienza il difensore del convenuto ha ribadito più volte l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti, riferendo altresì che le vicende giudiziarie del Y traggono origine da dissapori interni con il suo giovane capo ufficio, l’ing. CROCE, nei cui confronti si riserva quindi di sporgere denuncia per calunnia. La percezione della tangente da 100 milioni di lire da parte di BETON Asfalti non sarebbe quindi stata provata neppure in sede di procedimento penale, dove sarebbe altresì emerso che il relativo prestito era stato erogato dal suocero dell’attuale convenuto, e che lo scopo della costituzione societaria, peraltro neppure sanzionata in via disciplinare, avrebbe avuto il fine di garantirgli un futuro lavorativo in vista della perdita di competenze dell’ANAS in territorio regionale. La tangente percepita da EUROGREEN, di dimensioni irrisorie tanto da assumere i contorni di un prestito amicale effettuato unicamente per consentire al geometra di raggiungere gli uffici ANAS di Trento e di Bolzano, come dimostrano le contravvenzioni per divieto di sosta elevate solo nei relativi dintorni, andrebbe quindi senz’altro ridotta degli importi rifusi dall’assicurazione.

Inoltre, nel sostenere il difetto del nesso di causalità tra gli episodi enumerati nella sentenza di patteggiamento, poiché le dazioni sarebbero successive agli appalti, l’avv. DRAGOGNA ha sollevato per la prima volta l’ulteriore eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità, concludendo come in comparsa di costituzione.

Il Procuratore Regionale, nel ricordare il noto orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti il sindacato su fatti come quello in questione, ha sostenuto che il giudizio di responsabilità è differente da quello penale, e che il giudice in questa sede è giudice dei comportamenti, quali quelli, deprecabili, tenuti dal Y nel corso della vicenda in esame, finalizzati a lucrare vantaggi personali; ha inoltre rettificato l’errore materiale di indicazione dell’ente creditore del risarcimento richiesto, indicandolo nell’ANAS stesso o nella Provincia Autonoma di Trento, qualora risultasse che quest’ultima ha effettivamente sopportato i danni causati dal convenuto.

Quanto alla prova delle illecite dazioni, il Requirente, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale in merito espresso da questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale con sent. n. 69/03, ha ricordato che sui fatti in esame è intervenuta una sentenza di "patteggiamento" a norma dell’art. 444 c.p.p., richiesta dallo stesso imputato.

Per quanto riguarda quindi l’eccezione di intervenuta prescrizione, il Pubblico Ministero ha richiamato l’art. 1, comma 2, della l. n. 20/94, che ancora il termine prescrizionale alla data della scoperta del fatto dannoso quando vi sia stato occultamento doloso del danno, come nel caso in esame, in cui il Y avrebbe avuto l’obbligo, in quanto pubblico dipendente, di segnalare al datore di lavoro la propria partecipazione a società privata.

L’attore ha precisato quindi che l’anticipazione dei pagamenti pone le imprese in condizioni di illecito vantaggio, evitando loro di dovere ricorrere ai finanziatori, e che l’occultamento dei costi correlativi ad una tangente viene suddiviso in tutti gli appalti; per quanto riguarda il danno all’immagine subito dall’ANAS, egli ha fermamente riprovato l’orientamento degli enti danneggiati di transigere i danni subiti per somme irrisorie, ricordando l’obbligo della Corte dei conti di ripristinare gli equilibri finanziari lesi, e concludendo come in citazione.

Alla specifica domanda rivoltagli dal Presidente di questo Collegio e diretta ad ottenere chiarimenti circa i criteri di quantificazione del danno all’immagine da parte della Procura Regionale, il Pubblico Ministero ha specificato che quest’ultimo viene generalmente proporzionato al danno patrimoniale, anche se ogni valutazione in merito deve essere effettuata in via equitativa dal Giudice.

Il difensore del convenuto in sede di replica ha reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ricordando che l’ANAS è stato trasformato in società per azioni nel 2002, con il conseguente completamento del processo di privatizzazione, e che l’orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione citato dall’attore è antecedente a quello, negativo della propria giurisdizione, della Sezione I Centrale d’Appello della Corte dei conti; ha inoltre contestato la possibilità del concretizzarsi di qualunque danno all’immagine a carico di un ente, quale l’ANAS, che non è più operativo sul territorio regionale, segnalando infine il ruolo marginale del suo assistito in una vicenda che avrebbe dovuto vedere coinvolti personaggi di maggior calibro, e che attende comunque le azioni risarcitorie da parte dell’ANAS stesso nei confronti degli altri coimputati nel procedimento penale.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto.

1) Eccezione di difetto di giurisdizione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti (in favore di quella del giudice ordinario), sollevata dal convenuto in comparsa di costituzione e reiterata più volte, anche nel corso delle difese orali, sulla scorta di indicazioni giurisprudenziali tracciate in tale senso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Sezione 1° Centrale d’appello di questa stessa Corte, si fonda sul fatto che il danno erariale per cui è giudizio si sarebbe verificato allorchè l’ANAS si era già trasformata in società per azioni, ovvero in persona giuridica privata, con la conseguente inesperibilità ed improcedibilità dell’azione intrapresa dal Procuratore Regionale nei confronti di dipendente non più pubblico ma privato.

Per un corretto inquadramento della questione è necessario precisare che i fatti dedotti in causa si sono svolti successivamente al 1994, epoca in cui l’ANAS - attualmente società per azioni - aveva natura giuridica di ente pubblico economico: infatti, l’Ente Nazionale per le Strade, istituito con D. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 e nato dall’Azienda autonoma ANAS, veniva trasformato in ente pubblico economico con decorrenza 26 luglio 1995, data determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 809800 emanato a norma dell’art.11, 3° comma dello stesso decreto legislativo n. 143/94.

La giurisprudenza citata dalla difesa del geom. Y ed elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – supremo giudice del discrimine tra le giurisdizioni, a norma dell’art. 111 della Costituzione – risale all’anno 1993: in effetti, a tale epoca, e per tutti gli anni successivi fino a tempi recentissimi, la Suprema Corte di Cassazione negava la giurisdizione della Corte dei conti in relazione a fatti commessi da dipendenti di enti pubblici economici allorchè avessero agito nell’ambito dell’esercizio imprenditoriale, non esprimendo poteri autoritativi di natura pubblicistica.

Tuttavia, in tempi assai prossimi, la stessa Corte di Cassazione ha rimeditato l’argomento, effettuando una inversione totale di tendenza, esplicitata inizialmente con l’ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, che ha attribuito indubitabilmente alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti commessi da amministratori e dipendenti di enti pubblici economici dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – quali quelli per cui è giudizio - , a tale fine valutando irrilevante il fatto che detti enti perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un’attività disciplinata, in tutto o in parte, dal diritto privato. Con coeva sentenza n. 19662, la stessa Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che il momento determinante della giurisdizione non è quello dell’inizio del giudizio di responsabilità bensì di produzione del danno: tempo che si identifica, nel caso che qui occupa, con quello in cui l’ANAS rivestiva le forma di ente pubblico economico.

Pertanto, il contrario recentissimo indirizzo espresso dalla Sezione Prima Centrale d’Appello di questa Corte con sent. n. 44/2004/A del 13 gennaio 2004, sovrappostosi alle precise indicazioni della Corte di Cassazione e rimasto isolato, è ininfluente ai fini della presente decisione, posto che ogni statuizione, sul punto specifico, spetta esclusivamente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a norma di Costituzione. Per completezza, occorre aggiungere che le stesse Sezioni Unite hanno confermato il descritto orientamento - produzione del danno, quale momento determinante della giurisdizione - in ancor più recente data con ordinanza n. 10979 del 9 giugno 2004.

Considerata, quindi, la struttura del processo contabile, che viene azionato dall’organo requirente nell’interesse esclusivo dell’ordinamento, l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti di fatti - quali quelli per cui si procede - consente di perseguire concretamente comportamenti causativi di danni da parte di dipendenti di enti che agiscono in regime di diritto privato benché, nella sostanza, alimentati da risorse di natura pubblica, il cui ambito si sta costantemente incrementando in virtù del processo di "privatizzazione".

 

2) Eccezione di intervenuta prescrizione.

L’eccezione è stata sollevata dalla difesa del convenuto per la prima volta nel corso della odierna udienza di trattazione. Volendo anche ritenere tale facoltà non preclusa in virtù della struttura propria del giudizio contabile, che lo differenzia da quello civile (cfr. sul punto Corte dei conti, Sez. II, 9 maggio 1995, n. 45), si deve comunque affermare che anche questa eccezione non merita accoglimento.

Infatti, quando ricorre un comportamento illecito suscettibile di determinare un doloso occultamento del danno – come nel caso qui considerato - ovvero allorché ricorrano ipotesi di reato, in cui l’occultamento doloso è in re ipsa, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994, nel momento in cui il danno stesso viene scoperto: è, invero, impossibile l’esercizio dell’azione di responsabilità in presenza di attività istruttoria penale indisponibile. Nel particolare caso concreto, peraltro, non è stata evidenziata una situazione di fatto che abbia consentito al Pubblico Ministero contabile una obiettiva conoscenza legale dei fatti dannosi prima del momento della loro diffusione in seguito alla chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero ordinario (per analoga fattispecie, cfr. Sez. I, sent. n. 149 del 4 maggio 2004).

E’ da precisare, quindi - come affermato dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia con sentenza n. 1004 del 12 maggio 2003 - che, nell’ipotesi di danno da "tangente" (al pari di quello in esame), il momento della scoperta di esso viene individuato dalla giurisprudenza della Corte dei conti sulla scorta di due distinti criteri: quello c. d. "estensivo", che identifica tale momento nella data del rinvio a giudizio in sede penale; quello c.d. "restrittivo", che individua il dies a quo della prescrizione nella data della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. penale. I fautori del criterio "estensivo" (adottato anche di recente dalla Sezione II Centrale d’appello con sentt. n. 184 del 7 giugno 2004 e n. 285 del 9 ottobre 2003) si attengono alle indicazioni delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, che, con sentenza 25 ottobre 1996, n. 63/A, hanno così stabilito: "il "dies a quo" della prescrizione, in ipotesi di doloso occultamento del fatto dannoso di rilevanza penale ed attesa, nella fattispecie, la subordinazione della sua stessa esistenza dall'illecito penale (fatti concessivi), va fissato nella data di rinvio a giudizio in sede penale, momento nel quale vi e' stata la valutazione da parte dell'organo pubblico competente di elementi di dolo, non potendo a tale fine essere sufficiente la mera domanda di un privato, che puo' rilevarsi all'esame degli organi di giustizia del tutto infondata".

La corrente giurisprudenziale che, invece, osserva il criterio "restrittivo" ritiene - nel caso di comportamento delittuoso riferibile al convenuto per occultamento doloso dei fatti dannosi - che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere ancorata alla richiesta di rinvio a giudizio (Sez. Giur. Lazio, 28 marzo 2003, n. 772), poiché, a tale data, i fatti sono diventati obiettivamente conoscibili sotto il profilo del danno; in conformità a tale orientamento, con la recente sentenza n. 149 del 4 maggio 2004, la Sez. I Centrale d’Appello ha ritenuto il dies a quo prescrizionale coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero penale e con la correlativa informativa al Pubblico Ministero contabile a norma dell’art. 129, disp. att. c.p.p..

Ciò premesso, vale comunque notare che, nella fattispecie in esame, la individuazione del termine iniziale della prescrizione - secondo uno dei due criteri alternativi elaborati dalla giurisprudenza - è irrilevante: infatti, sia che, in conformità al criterio "restrittivo", si identifichi tale momento con il 24 ottobre 2001 (data in cui la richiesta di rinvio a giudizio del Y per i fatti in esame fu formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento) sia che, adottando il criterio "estensivo", si intenda ancorare la decorrenza al 15 gennaio 2003 (data della sentenza di patteggiamento, emessa in sede di udienza preliminare per l’eventuale rinvio a giudizio del convenuto) il termine stesso non risulta ancora spirato e l’azione del Pubblico Ministero contabile è da considerarsi tempestivamente proposta.

 

3) Erronea indicazione dell’ente creditore del risarcimento.

Per quanto riguarda l’erronea indicazione (nell’atto introduttivo del giudizio) della Regione Trentino-Alto Adige quale ente danneggiato -indicazione, peraltro, rettificata dal Requirente in udienza - si deve solo ricordare che il Procuratore nei giudizi per responsabilità finanziarie agisce a difesa dell’ordinamento, nell’interesse della legge e dell’erario globalmente inteso, a tutela imparziale della buona gestione delle risorse finanziarie. I beni pubblici sono, poi, salvaguardati in funzione non della loro specifica appartenenza bensì in ragione della loro destinazione ed utilizzazione per finalità pubbliche, nell’interesse della collettività intera: per questa ragione ne è affidata la cura ad una struttura pubblica, che si identifica con l’Ufficio del Pubblico Ministero, indipendentemente dalla loro appartenenza ad uno od altro ente. Il fatto che sia stata emendata la direzione dell’obbligazione risarcitoria, nel corso del presente giudizio di responsabilità, non incide, pertanto, in alcun modo, sull’efficacia dell’azione del Procuratore Regionale che avrebbe potuto, eventualmente, essere pregiudicata solo dal difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie: il che non si è verificato per i motivi di cui sub 1).

Ai fini della esatta individuazione dell’ente danneggiato si deve, comunque, specificare che la Provincia Autonoma di Trento è stata delegata, a norma del D. Lgs. n. 320/97, ad assumere le funzioni spettanti all’ANAS, mentre l’articolo 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ha regolato i correlativi criteri di ripartizione dell’onere delle spese: il che potrà valere, in prosieguo, ad individuare il soggetto eventualmente creditore del risarcimento dei danni derivanti dai fatti in esame, a seconda della relativa ripercussione sull’ente Provincia ovvero sull’ANAS.

 

4) Efficacia della transazione tra ente danneggiato e convenuto.

Occorre, ora, esaminare gli effetti dell’avvenuta transazione tra l’ANAS ed il Y, il quale ha ricordato di avere pagato la somma di lire 20 milioni a titolo di rifusione dei danni morali subiti dall’ente, con ciò considerando chiusa la vicenda con la conseguente inesigibilità di ogni ulteriore pretesa in ordine alla stessa, anche perché il risarcimento sarebbe stato riconosciuto in sede penale con la sentenza di condanna a pena "patteggiata".

A tale proposito si può solo ricordare che: "Il difetto di giurisdizione del giudice contabile non può derivare dalla transazione intervenuta tra il responsabile e l'amministrazione costituitasi parte civile in giudizio penale, in quanto quest'ultima è soggetto non legittimato all'azione di responsabilità amministrativo-contabile posta a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici, il cui esercizio, di esclusiva competenza del Procuratore della Corte dei conti, è per sua natura indisponibile". (Corte Conti, Sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A).

Attesa, quindi, l'irretrattabilità dell'esercizio dell'azione di responsabilità - che, insieme all'officialità, ne costituisce l'intrinseco fondamento - l'impegno volontariamente assunto dal convenuto costituisce "solo implicita ricognizione di debito, nei confronti dell'ente danneggiato", che non incide sulla pienezza dei poteri di impulso processuale attribuiti al Procuratore Regionale (v. Sez. Giur. Lombardia, 3 febbraio 2003, n. 157 e 12 luglio 2000, n. 1017), in quanto la materia della responsabilità per danno erariale non ha carattere di disponibilità (cfr. Corte dei conti, Sez. I, 8 agosto 2000, n. 254/A), e "l’elemento oggettivo del danno deve essere accertato dal giudice competente in assoluta autonomia ed alla stregua delle norme e dei criteri pubblicistici che nel giudizio contabile trovano applicazione" (v. SS.RR., 18 marzo 1996 n. 14/A). E’ doveroso, piuttosto, riconoscere che la transazione non consente una duplicazione di pretese risarcitorie con la conseguenza che, delle somme già versate a titolo di rifusione del danno, dovrà tenersi conto in sede della relativa determinazione finale (cfr. Sez. Giur. Lombardia, 3 febbraio 2003, n. 157 e 12 luglio 2000, n. 1015; Sez. Giur. Emilia Romagna, 28 settembre 2000, n. 1591).

 

5) Efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilita’ amministrativa.

Il convenuto eccepisce la (asserita) inidoneità della sentenza di patteggiamento a supportare sul piano probatorio i fatti contestatigli dal Procuratore Regionale relativi: a) all’uso gratuito dell’autovettura Volvo 850 di proprietà della ditta EUROGREEN; b) alla promessa di anticipazione di lire 100 (cento) milioni da parte di BETON Asfalti, pari alla partecipazione al capitale di società mai costituita. Sostiene, al riguardo, che avrebbe aderito alla applicazione della pena "patteggiata", a norma dell’art. 444 c.p.p., per ragioni di salute e al fine di evitare lo strepitus fori conseguente ad un dibattimento che avrebbe, invece, chiarito le circostanze del suo operato e la sua buona fede.

A tale proposito, rileva il Collegio che se pur la sentenza di patteggiamento - a norma dell’art. 445, comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla legge 12 giugno 2003 n. 234 - non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, per altro verso è equiparata dalla stessa disposizione ad una sentenza di condanna. E’ ben vero, infatti, che la sentenza penale intervenuta a seguito di "patteggiamento", scaturente da una cognizione imperfetta, è in un certo senso una sentenza neutrale - perché si limita a considerare ed a valutare esclusivamente la sussistenza dei presupposti cui è condizionata la sua pronuncia - tuttavia non si può prescindere dal fatto obiettivo che se la procedura del c.d. patteggiamento non può contenere un accertamento positivo della responsabilità penale dell’imputato, essa deve sempre contenere l’accertamento negativo della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. In ragione di tali peculiarità, la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell’imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, ed avendo: a) verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato; b) accertato che la qualificazione giuridica del fatto – reato è corretta; c) valutata la congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa.

Ne consegue che, se la sentenza di "patteggiamento" non può costituire un accertamento invincibile di responsabilità, come nell’ipotesi di giudicato penale ex art. 651 c.p.p., "gli elementi di prova contenuti nella sentenza patteggiata potranno essere disattesi solo attraverso la dimostrazione della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale" (Sez. Giur. Trentino-Alto Adige, n. 62 del 28 luglio 2003). Aggiungasi che, secondo la giurisprudenza costante della Corte dei conti, la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. "assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie" (Corte dei conti, Sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A) e se da un lato "è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, essa implica l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato, e pertanto ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso dell'imputato, e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi del giudizio." (Corte Conti, sez. I, 18 marzo 2003, n. 103/A). Non si può, infatti, trascurare che "la sentenza patteggiata presuppone comunque una sorta di implicito accertamento di responsabilità e comporta un implicito riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato, tanto che essa costituisce importante elemento di prova circa gli illeciti in contestazione; elementi di prova che potranno essere disattesi dal giudice solo con adeguata motivazione ed ove il soggetto autore del contestato illecito spieghi e renda idonea prova delle ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale ed il giudice non lo abbia tuttavia assolto" (Corte dei conti, Sez. I, n. 149/2004/A del 16 marzo 2004; Sez. I n. 3/2004/A del 10 ottobre 2003); infatti, "alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti va attribuita natura di sentenza di condanna, emessa dal giudice penale nel pieno esercizio della sua funzione, e non quale mera ratifica dell’accordo intercorso tra le parti, poiché non può prescindere dalla prova della responsabilità, sia pure limitata a profili determinati. Nell’applicare la pena concordata, infatti, il giudice penale deve preventivamente verificare che il fatto sussiste e che l’imputato lo ha commesso, in quanto la libertà personale non è un bene disponibile "(Sez. I, n. 282 dell’11 giugno 2004).

Inoltre, le prove formatesi nel giudizio penale - la cui utilizzabilità ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa viene oggi contestata dal convenuto - certamente possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo/contabile per essere valutate dal giudice in questa sede, nella quale potranno, eventualmente, essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (cfr., Sez. I, n. 3/2004/A del 10 ottobre 2003, e conformi).

La generica affermazione, peraltro neppure documentata, che il convenuto avrebbe prestato la propria adesione al "patteggiamento "solo in quanto consigliato in tal senso dal suo difensore e dal medico curante" non appare, pertanto, idonea ad elidere giuridicamente gli effetti della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.: non si può, infatti, riconoscere in vaghe affermazioni, nemmeno supportate sotto il profilo probatorio, l’efficacia richiesta dalla costante giurisprudenza per ridiscutere gli effetti degli accertamenti contenuti nella sentenza "patteggiata" nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Ancor meno rilevano le argomentazioni difensive del convenuto facenti leva sulla tenuità della pena inflittagli con la sentenza stessa - derivante dai meccanismi applicativi del diritto sostanziale e processuale penale, posto che il giudice può esercitare la propria discrezionalità solo entro i limiti stabiliti dalle norme stesse - e sul mancato esperimento dell’azione disciplinare, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio, che, se non può essere condizionato dal procedimento penale, a maggior ragione, non può esserlo da quello disciplinare.

Altrettanto trascurabili, infine, sono le considerazioni difensive sulla sufficienza punitiva della misura cautelare a suo tempo inflitta al Y - peraltro indagato, all’epoca dell’applicazione degli arresti domiciliari, esclusivamente per gli episodi di cui ai punti 1, 2 e 3 della successiva richiesta di rinvio a giudizio - nonché della sentenza del GUP di Trento n. 41/03, considerato che la misura restrittiva della libertà personale inflittagli corrispondeva unicamente alla esigenza di evitare il reiterarsi di condotte criminose e non era, certamente, finalizzata a scopo sanzionatorio né tanto meno risarcitorio.

In mancanza, quindi, di consistenti argomenti probatori contrari a difesa del convenuto, deve ritenersi confermata la sussistenza degli illeciti di cui alla sentenza del GUP di Trento n. 41/03 anche ai fini dell’addebito di responsabilità amministrativa.

 

6) Ciò premesso in rito, la Sezione si dà carico di esaminare nel merito la vicenda con particolare riferimento al danno patrimoniale.

Al riguardo precisa che l’oggetto del giudizio, come delimitato dalla domanda attorea, verte sull’accertamento dell’eventuale pregiudizio patrimoniale causato dagli episodi di corruzione aggravata commessi dal Y e contrassegnati dal n. 2 (l’uso gratuito ed a tempo indeterminato consentito dall’impresa "EUROGREEN s.r.l. " dell’autovettura VOLVO, targata AF 414 SK, per la quale, inoltre, detta impresa avrebbe pagato ulteriori somme connesse all’utilizzo stesso) e dal n. 4 (accettazione della promessa e della attribuzione gratuita di quote societarie per un importo di 100 milioni di lire da parte di INAMA Alfredo, amministratore della BETON Asfalti s.r.l.) della sentenza di patteggiamento n. 41/03, con conseguente disassetto degli equilibri contrattuali intercorsi tra l’ANAS e le imprese corruttrici. Ai fini risarcitori il Requirente, riportando pedissequamente nell’atto introduttivo del giudizio i cinque capi di imputazione della citata sentenza "patteggiata", e reputando che il controvalore di dette "dazioni" costituisca elemento idoneo a valutare l’ingiusto danno patrimoniale subito dall’ANAS - corrispondente quantomeno al maggior prezzo, rispetto a quello effettivamente dovuto, di aggiudicazione degli appalti ottenuti dalle società - ha rappresentato che, secondo la logica e la comune esperienza, il costo della corruzione sarebbe stato traslato nel maggior prezzo di aggiudicazione degli appalti stessi.

In carenza di più concreta indicazione degli appalti sui quali si sarebbe trasfuso il controvalore delle tangenti è da ritenere che il Pubblico Ministero abbia inteso riferirsi agli affidamenti di cui ai punti 1 (lavori di urgente sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Faè al Km. 2,400 di cui al contratto sottoscritto tra la BETON Asfalti e l’ANAS) e 3 (lavori sulla SS 238 delle Palade per bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal Km. 4,100 al Km. 4,400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, eseguiti da EUROGREEN s.r.l.) della sentenza di patteggiamento, a loro volta oggetto di vaglio da parte del giudice penale perché circostanziati da svariate ipotesi di reato.

Gli episodi riguardanti la percezione della tangente Eurogreen ed i lavori sulla strada delle Palade nonché la percezione della tangente Beton Asfalti ed i lavori in località Faè (sub punti rispettivamente n. 2 e n. 3 e sub n. 4 e n. 1 della citata sentenza) sono, quindi, apparentemente connessi e sembrano raffigurare due distinte ipotesi di corruzione passiva propria aggravata, corrispettivi alla concessione, da parte del Y, di ingiusti vantaggi ai danni dell’ANAS alle ditte BETON Asfalti ed EUROGREEN per i lavori eseguiti, rispettivamente, in Faè e sul passo delle Palade.

Allo stato degli atti pare, tuttavia, al Collegio di dover escludere ogni correlazione tra gli episodi criminosi di cui ai punti 2 (utilizzo dell’autovettura Volvo e vantaggi connessi) e 3 (affidamento dei lavori sulla SS n. 238 delle Palade ad EUROGREEN s.r.l.), della sentenza patteggiata, correlazione smentita non tanto dalla distanza cronologica tra gli accadimenti ma dalle dichiarazioni rilasciate in sede penale dallo stesso corruttore, il sig. Walter DALPIAZ: dalle sue affermazioni, riportate nel testo della richiesta di misura cautelare in data 26 gennaio 2001, risulta infatti che l’uso dell’autovettura concessa al Y era finalizzato al "tentativo di recuperare una certa disponibilità da parte dei funzionari ANAS, dai quali mi sentivo bistrattato per l’assenza di conferimenti di somme urgenze". Motivo per cui è da ritenere che la illecita dazione fosse diretta a lucrare futuri vantaggi contrattuali e non, invece, a compensare quelli eventualmente pregressi. Infatti, il capo di imputazione formulato in sede penale dal Pubblico Ministero di Trento in data 24 ottobre 2001 a carico del sig. DALPIAZ - nel richiederne il rinvio a giudizio per corruzione attiva aggravata - è imperniato sul " fine di ottenere future assegnazioni di lavori, agevolazioni o assenza di rilievi". Correlativamente, l’uso gratuito dell’autovettura Volvo, da parte del Y, integra gli estremi del reato di corruzione passiva antecedente e, come tale, è svincolato dall’affidamento dei lavori sulla strada delle Palade, cronologicamente anteriori.

I fatti descritti sub. punto 1 (lavori in località Faè) e punto 4 (percezione di quote societarie del valore di L. 100 milioni) della sentenza n. 41/03 sono altresì collegabili, come viene indicato dal Procuratore della Repubblica di Trento nella richiesta in data 24 ottobre 2001, p. 3, a pag. 6, di rinvio a giudizio di INAMA Alfredo (amministratore di BETON Asfalti) per il reato di cui agli artt. 321, 319 bis c.p. (corruzione attiva aggravata): "Tra le agevolazioni concesse prima della dazione di utilità patrimoniale, rientra, altresì, la condotta delittuosa realizzata dal predetto Y nella realizzazione, in concorso con INAMA, dei reati di cui al punto 1" (corrispondenti agli episodi di falso e truffa, in concorso con INAMA, riferiti ai lavori in località Faè). Avendo quindi il convenuto, nella fattispecie, consumato il reato di corruzione passiva susseguente, è irrilevante il fatto che la scrittura privata riguardante l’attribuzione al Y di quote societarie nella CMS Lavori s.r.l. rechi data 2 dicembre 1998, allorchè il D. lgs. n. 320/97 aveva già delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con decorrenza 1° luglio 1998, le prevalenti funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato e dell’ANAS, con il conseguente subentrare dei tecnici della P.A.T. nelle competenze già affidate al convenuto.

Va osservato, tuttavia, che il mero collegamento della tangente ad un (presunto) danno erariale di natura patrimoniale non può assumere rilevanza in modo aprioristico ed acritico, essendo necessario che esso sia accompagnato da ulteriori elementi in grado di suffragarlo. Infatti, se è pur vero che, come sostenuto dal Requirente, secondo l’id quod plerumque accidit, con l'avvenuto pagamento di una tangente si presume un danno pubblico - per un implicito costo patrimoniale occulto almeno uguale all'importo della tangente - e che "a tangenti versate per appalti di lavori pubblici corrisponde in genere da parte dell'appaltatore, al fine di recuperare il costo, una illecita maggiorazione del giusto prezzo e quindi un danno patrimoniale per la p.a." (cfr. Sez. Giur. Veneto 16 febbraio 2000, n. 302), tale criterio non può ritenersi automaticamente applicabile, assumendo, piuttosto, un mero valore indiziario poiché, a volte, il maggior costo rappresentato dalla tangente può "ripianarsi con la riduzione dell'utile dello stesso appaltatore" (ancora Sez. Giur. Veneto n. 302, cit.); altre volte, al contrario, il danno patrimoniale subito dall’Amministrazione in seguito ad accordi criminosi intercorsi tra il dipendente infedele ed altri soggetti - sia esso di natura diretta, per il minor valore delle opere realizzate, che indiretta (ad esempio, nel caso che vengano erogate somme a titolo di risarcimento a terzi danneggiati da opere realizzate con costi inferiori a quelli pattuiti) - può essere di gran lunga superiore all’ammontare della tangente percepita.

Per questo motivo il criterio della matematica equazione tra tangente e danno patrimoniale non può essere condiviso dal Collegio. Quanto detto trova conferma nella la più recente giurisprudenza di questa Corte dei conti: "L'assunto secondo cui la corresponsione di una tangente determina un aumento del corrispettivo pagato dalla p.a. non può essere automaticamente condiviso in quanto occorre che la Procura dimostri l'effettivo pregiudizio subito con riferimento alla non congruità dei prezzi praticati e con qualche riscontro oggettivo." (Sez. Giur. Lazio, 27 febbraio 2003, n. 469); "La percezione di una tangente da parte di un dipendente o amministratore pubblico non necessariamente si traduce in un danno erariale, potendo configurare anche un mero arricchimento del solo funzionario fedifrago: ne consegue che il depauperamento patito dall'amministrazione in occasione di gare pubbliche caratterizzate da percezione di tangenti, va dimostrato con idonei riscontri." (Sez. Giur. Lombardia, 13 gennaio 2003, n. 13); "La percezione di una tangente ben puo' risolversi nel solo illecito arricchimento del funzionario infedele e non necessariamente si traduce in un nocumento patrimoniale per la p.a., ben potendo l'operazione amministrativa per la quale la tangente e' versata risultare non dannosa per l'amministrazione; e, pertanto, il P.R, deve fornire la prova, caso per caso, che danno per l'amministrazione v'e' stato, essendo la dazione della tangente solo un sintomo o un indizio della sua sussistenza." (Sez. Giur. Lombardia, 13 marzo 2000, n. 442); "La dazione di tangente, quando sia collegata a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, suscita il fondato sospetto che il prezzo offerto sia stato maggiorato in modo da comprendere la somma illecitamente corrisposta al funzionario corrotto; non essendo però tale evenienza un esito necessitato, poiché il sospetto - come qualunque altra ipotesi di responsabilità - va suffragato, con elementi probatori che lo avvalorino". (Sez. Giur. Lazio, 9 settembre 2002, n. 2465); "Il criterio presuntivo della c.d. traslazione della tangente, per il quale l'importo del corrispettivo pagata dalla p.a. per lavori o forniture dovrebbe ritenersi automaticamente maggiorato di una somma pari alla tangente stessa con conseguente danno per l'erario, non può essere applicato aprioristicamente e acriticamente ma deve trovare un riscontro nella fattispecie concreta al fine di dimostrare che l'importo contrattuale sia stato artificiosamente incrementato rispetto ai valori di mercato; nella specie, tale dimostrazione non v'è stata ma anzi sussistono gli elementi per affermare la legittimità dell'operato dell'amministrazione (fattispecie relativa all'acquisizione di tangenti da parte di amministratori provinciali in relazione all'esecuzione di lavori pubblici: mentre in sede penale è stato accertato il pagamento di tangenti, non sono, tuttavia, state accertate irregolarità e illiceità nell'espletamento delle procedure di aggiudicazione, nonché nel corso dell'esecuzione dei lavori, in particolare, per ciò che concerne l'eventuale maggiorazione dei prezzi)." (Sez. Giur. Lazio, 4 marzo 2002, n. 698); "La percezione di tangenti da parte di pubblico funzionario non si traduce automaticamente in danno erariale dovendosi dimostrare il concreto pregiudizio per l’erario nell’ambito dei rapporti fra pubblica amministrazione e soggetto erogante la tangente" ( Sez. III, sent. n. 121 del 12 febbraio 2004).

Ciò premesso, rileva la Sezione che gli ulteriori elementi richiesti dalla costante giurisprudenza a sostegno della domanda attorea ed a riscontro di un danno patrimoniale effettivamente subito dall’Ente non sono reperibili negli atti. Infatti se, da un lato, rimane esclusa la correlazione dell’utilizzo dell’autovettura Volvo con l’affidamento dei lavori sulla SS n. 238 delle Palade ad EUROGREEN s.r.l., dall’altro, non è provato che dall’affidamento dei lavori alla impresa BETON Asfalti in località Faè sia scaturito un danno patrimoniale a carico dell’ANAS pari all’importo della tangente percepita dal Y. D’altro canto, dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio esperita dall’ing. Fabio BOSCOLO in sede di procedimento penale e recante data luglio 2002 (peraltro, allegata dalla difesa del convenuto solo in estratto) tale circostanza parrebbe, addirittura, esclusa anche se non certo per merito del Y: al danno iniziale per l’Ente, relativo alla falsificazione rispettivamente del 1° Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) eseguiti dalla BETON ASFALTI S.r.l., del certificato n. 1 per il pagamento della prima rata e per svincolo ritenuta di garanzia, e del libretto delle misure, con indicazione di fornitura di materiale e di effettuazione di lavori in realtà non ancora eseguiti per le quantità e, correlativamente, per gli importi ivi indicati, ha fatto seguito infatti successivamente la "correzione" di cui alle istruzioni contenute in perizia geologica di variante datata 3 marzo 1999 – epoca in cui le competenze in materia di viabilità erano già state affidate alla PAT -, con la conseguente esecuzione di maggiori lavori da parte dell’impresa e la corrispondenza delle opere realizzate alla contabilità finale. Con ciò si è verificata la fattispecie stigmatizzata dalla Corte dei conti, Sez. I, con la sentenza 23 marzo 2001, n. 77/A: "La dimostrazione che il pubblico funzionario abbia percepito alcune somme, a titolo di tangente, non equivale a dimostrazione del danno erariale. Non puo' ritenersi sussistere danno erariale (consistente nella maggiorazione dei prezzi di acquisto di beni e servizi) qualora i prezzi in questione risultino comunque congrui, secondo le perizie acquisite in sede di giudizio penale".

Peraltro, se dal fascicolo processuale risulta (dichiarazioni dell’ing. Enrico CROCE riportate nella richiesta di applicazione di misura cautelare a carico del Y, accolta con ordinanza del GIP di Trento il 6 febbraio 2001) che l’attuale convenuto si sarebbe surrogato spesso nelle competenze dei colleghi per affidare lavori di somma urgenza, per lo più, alle imprese EUROGREEN e BETON ASFALTI oltre che a CMS del geom. FADANELLI, di tali affidamenti "mirati"– magari addirittura corredati di ulteriori illecite dazioni – il Requirente non ha fatto alcuna menzione, ragione per cui non può trovare fondamento la sua affermazione che, fermo restando il dato storico delle due tangenti accertate, l’occultamento dei costi da parte delle imprese sarebbe suddiviso in tutti gli appalti: manca, infatti, di essi ogni concreta indicazione, né è ravvisabile dagli atti penali, allegati alla domanda attorea, alcun elemento che consenta un materiale collegamento tra le tangenti in questione ed altri affidamenti alle imprese corruttrici.

Neppure è stato prodotto e/o acquisito agli atti alcun principio di prova di ulteriore attività contrattuale tra l’ANAS e le imprese corruttrici, antecedente o successiva (necessariamente successiva, per quanto riguarda la tangente EUROGREEN, stando alle riferite dichiarazioni del corruttore sig. DALPIAZ) alla percezione delle tangenti indicate e ad esse riferibile: ciò, pur considerando che tale attività non appare certamente improbabile ma, forse, solo più difficile sotto il profilo cronologico, in considerazione dell’epoca in cui si sono concretate le illecite dazioni al Y (da parte di EUROGREEN: ottobre 1997 – aprile 1998; da parte di BETON Asfalti: dicembre 1999) in virtù della delega delle competenze in materia di viabilità alla Provincia Autonoma di Trento con decorrenza 1° luglio 1998.

Comunque, e senza che ciò possa implicare alcun elemento a carico o a favore del convenuto in relazione ad eventuali ulteriori operazioni illecite, non si può in astratto trascurare che all’ANAS in ambito regionale sono residuate competenze in materia di viabilità autostradale, e che il geom. Y, quanto meno all’epoca della richiesta di applicazione di misura cautelare (26 gennaio 2001) era, addirittura, "capo dell’ufficio per l’alta sorveglianza dell’autostrada. E’ tuttora in una posizione di sicuro potere, in relazione alla quale mantiene rapporti poco chiari con imprese del settore stradale" (motivazione della richiesta di applicazione di misura cautelare 26 gennaio 2001 a firma dott. Pasquale PROFITI, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, pag. 10).

Oltre tutto, nel presente giudizio, come circoscritto dalla domanda attorea, ed in ossequio ai principi introdotti dalla riforma dell’art. 111 della Costituzione (con particolare riferimento a quello di terzietà e di imparzialità del giudice), di fronte alla mancanza anche di un solo principio di prova e considerata la necessità di rimanere nell’ambito del thema decidendum fissato dalla domanda, anche il potere c.d. "sindacatorio" della Corte deve arrestarsi, in quanto non è ammessa la possibilità di supplire alla mancata iniziativa della Procura, limitata solo ad un ragionamento di carattere generale, fondato su un principio probabilistico, inidoneo ad assumere la particolare valenza di cui all’art. 115, 2° comma, c.p.c.; in tale senso, la Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, con sentenza 6 giugno 2002, n. 1725, ha affermato che: "Il criterio presuntivo della c.d. traslazione della tangente, per il quale l'importo del corrispettivo pagato dalla p.a. per lavori o forniture dovrebbe ritenersi automaticamente maggiorato di una somma pari alla tangente stessa con conseguente danno per l'erario, non può essere applicato aprioristicamente e acriticamente ma deve trovare un riscontro nella fattispecie concreta al fine di dimostrare che l'importo contrattuale sia stato artificiosamente incrementato rispetto ai valori di mercato; nella specie, tale dimostrazione non v'è stata nè il collegio ritiene di poter colmare tale carenza di prove mediante il ricorso al potere sindacatorio non esistendo nella fattispecie neanche un principio di prova".

In conclusione, allo stato degli atti, in difetto di una precisa indicazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra ANAS e le imprese BETON Asfalti ed EUROGREEN - sui quali possa essersi riverberato il controvalore delle due tangenti in questione - si può ritenere che le tangenti stesse, almeno limitatamente ai due singoli affidamenti esaminati in quanto indicati dall’attore, siano rimaste a carico delle ditte "contraenti": il che rende irrilevante, ai fini del presente giudizio, anche l’ulteriore aspetto della esatta quantificazione delle illecite dazioni.

In ragione di quanto precede il Collegio assolve il convenuto dalla domanda attorea, nella parte in cui è diretta a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall’ANAS per effetto degli episodi descritti nella sentenza di patteggiamento n. 41/03, sotto il profilo della loro reciproca correlazione.

 

7) Resta, comunque, ferma ed impregiudicata ogni eventuale, ulteriore iniziativa del Procuratore Regionale circa vicende potenzialmente produttive di danno erariale riconducibili all’odierno convenuto ovvero ad altri soggetti, atteso che, pur se non risultanti dal fascicolo processuale, sono notorie – per essersene occupata la stampa locale - indagini penali riguardanti sia la concessione di appalti sia l’affidamento di lavori alle ditte innanzi menzionate.

 

8) La mancanza del danno patrimoniale non esclude, però, nella specie, l'eventuale configurazione di un danno non patrimoniale per lesione dell'immagine della P.A. (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio 24 luglio 2001, n. 2905; Sez. I, 18 settembre 2003, n. 302), ovvero di altra persona giuridica, pubblica o privata. Il ripristino del prestigio leso dell’ente ha, infatti, autonoma consistenza e può essere del tutto svincolato dal danno patrimoniale diretto (cfr. Sez. I, 18 settembre 2003, n. 302; SS.RR. n. 16 del 28 maggio 1999): in tal caso, il giudice provvederà alla sua determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., valevole anche nei giudizi di responsabilità amministrativa, "con l'obbligo di una adeguata motivazione basata su congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito per la sua quantificazione" (SS.RR. n. 16 del 28 maggio 1999).

Giova rammentare, in proposito, che, per definire la vertenza penale, il geom. Y ha versato all’ANAS, a titolo di risarcimento danni all’immagine in via transattiva, la somma di euro 10.329,14 accettata dall’Ente stesso: meraviglia dover constatare in che modo irrisorio l’ANAS abbia valutato il pregiudizio inferto al proprio prestigio dal dipendente mediante la commissione di gravissimi reati; dipendente non solo non censurato sotto il profilo disciplinare - secondo quanto riferito dalla stessa difesa del convenuto – ma, addirittura, promosso capo dell’ufficio per l’alta sorveglianza dell’autostrada come si legge a pag. 12 della richiesta di applicazione di misura cautelare, in data 26 gennaio 2001, avvalorata anche dalle dichiarazioni rese dall’ amministratore di CMS COSTRUZIONI s.r.l., Luigi IPPOLITI, al P.M.: "Io tratto con riguardo Y in quanto si dice che sta facendo carriera in ambito ANAS e che può diventare un dirigente. E’ diventato capo ufficio ANAS a Bolzano per l’alta sorveglianza dell’autostrada, scavalcando persone più anziane di lui. Anche nei colloqui a Roma con funzionari ANAS mi è stato riferito che Y ha buone prospettive di carriera".

Prescindendo, comunque, da ogni considerazione estranea allo stretto ambito del presente giudizio ed esaminando la fattispecie esclusivamente sotto il profilo che qui interessa, si deve sottolineare innanzitutto che il pregiudizio inferto all’ANAS, in quanto persona giuridica, dal comportamento del geom. X Y, si concreta nella violazione di diritti di rilevanza costituzionale e, in particolare, di quelli consacrati nell’art. 97 della Costituzione, "rafforzato dalla tutela accordata dagli artt. 7 e 10 c.c. al nome ed all’immagine della persona, norme ritenute applicabili anche alle persone giuridiche" (Corte dei conti, SS.RR., sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003).

E’ noto che ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica ha diritto alla tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità (Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 1991, n. 7642 e 5 dicembre 1992, n. 12951). Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte, a parte la generale previsione dell’art. 2 Cost., relativa alla tutela delle formazioni sociali, assume rilievo nell’argomento il disposto dell’art. 97, 1° e 2° comma, della Costituzione stessa: a) il 1° comma prescrive i parametri di imparzialità e buon andamento per l’azione amministrativa, pacificamente applicabili anche quando – come nel caso in esame – l’amministrazione si sia trasformata in ente pubblico economico, posto che la scelta politica di imprimere maggiore snellezza di gestione all’azione amministrativa consentendole l’adozione di strumenti operativi privatistici non può andare a detrimento delle garanzie costituzionali dei contribuenti; infatti "Anche l'attivita' degli enti pubblici economici e dei gestori di pubblici servizi, quando si manifesta nella gestione di interessi pubblici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 97 cost., essendo svolta, pur se sottoposta di regola al diritto comune, oltre che nell'interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettivita'; pertanto, i relativi atti sono soggetti all'accesso ai sensi dell'art. 23 l. 7 agosto 1990 n. 241" (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 22 aprile 1999, n. 4).

Nell’attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti la valutazione di questioni riguardanti danni patrimoniali e non, inferti a tali enti dai propri dipendenti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, ricordando i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993 - che ha riconosciuto alla Corte dei conti l’attribuzione del controllo di gestione sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione dell’IRI e di altri enti pubblici fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società – hanno, infatti, precisato che: "Ancorché in forme privatistiche, gli enti pubblici economici – soggetti pubblici per definizione e che perseguono fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura – svolgono dunque anch’essi attività amministrativa, rispetto alla quale tali forme costituiscono nient’altro che lo strumento a tali fini utilizzabile ed utilizzato".

I parametri costituzionali consacrati nell’art. 97 sono stati ulteriormente specificati dal legislatore ordinario con l’art. 1, comma 1° della legge n. 241 del 1990, alla quale sono assoggettati anche gli enti pubblici economici per le ragioni prima esposte, e che ha individuato la necessità di osservare principi di trasparenza, economicità, produttività a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche: criteri palesemente disattesi nel caso in esame, come dimostra la dinamica della gestione dei rapporti intrattenuti dal Y con le imprese CMS, BETON ed EUROGREEN, che sarebbe eufemistico definire "scorretti";

 

b) nella fattispecie si configura, inoltre, l’aggressiva lesione dei valori tutelati dal comma 2° del citato art. 97 Cost., relativo alla determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Infatti è preponderante "nell’ambito del rispetto dell’immagine ed identità personale, l’interesse costituzionalmente garantito che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano esercitate, le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate. Ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce in un’alterazione dell’identità della Pubblica Amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile ne’ responsabilizzata" (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003). Il Y, travalicando le proprie competenze per scopi "clientelari", ha, senz’altro, inferto una lesione ai valori costituzionalmente tutelati di cui è portatore l’ente di appartenenza.

Il Requirente, nel chiedere la liquidazione equitativa del danno a norma dell’art. 1226 cod. civ., ha sottolineato come lo sconcerto conseguente all’abuso della funzione pubblica abbia avuto una ricaduta sulla comunità amministrata difficilmente misurabile per l’ampiezza dei suoi effetti, ripercuotendosi negativamente sull’Amministrazione e sulla percezione che di essa hanno i suoi componenti ed i soggetti nel cui interesse opera; ha precisato che la gravità dell’evento dannoso sarebbe evidenziata, tra l’altro, dalla qualifica funzionale del convenuto e dalla delicatezza degli incarichi affidatigli, come dall’ampia diffusione dei fatti attraverso la stampa e la conseguente vasta eco suscitata nell’opinione pubblica. Alla odierna udienza il Procuratore Regionale ha specificato che la richiesta di risarcimento del danno all’immagine della P.A. è proporzionata, generalmente, al danno patrimoniale inferto alla stessa Amministrazione precisando, tuttavia, che ogni valutazione in merito è rimessa al giudice a norma del richiamato art. 1226 cod. civ..

Al riguardo, nel richiamare la copiosa giurisprudenza in materia di danno all’immagine causato all’Amministrazione dal funzionario corrotto (per tutte, Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, 13 giugno 2003, n. 522: "Il danno c.d. all'immagine - danno non del tutto immune da riflessi di patrimonialità in quanto possa pregiudicare materialmente il funzionamento della organizzazione amministrativa - derivante dal pagamento di danaro o dalla consegna di beni a titolo di "tangente" è da considerarsi come lesione di un interesse primario protetto dall'ordinamento"), fermo restando il fatto che il danno non può che essere liquidato in via equitativa (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte 19 aprile 2000, n. 1196; Sez. II, 9 ottobre 2003, n. 285/A), questa Sezione evidenzia, in particolare, l’orientamento secondo cui il danno stesso può essere rapportato all'entità della tangente versata (Sez. Giur. Basilicata, 20 settembre 2001, n. 227; Sez. Giur. Emilia-Romagna, 28 settembre 2000, n. 1591); puntualizza, inoltre, che l’ammontare della tangente può acquisire rilevanza ai fini della quantificazione, da operare in via equitativa, dell’ulteriore pregiudizio all’immagine e al prestigio dell’ Amministrazione ( cfr. Sez. Giur. Lombardia, 15 aprile 1999, n. 440), considerando, quale unico dato obiettivo, l'ammontare delle somme o il valore delle utilità date o promesse quale corrispettivo della corruzione o a seguito dell'attività concessiva (Sez. II, 9 ottobre 2003, n. 285/A).

Va, tuttavia, considerato che, pur essendo in astratto rapportabile all’entità della tangente, tale criterio di liquidazione non opera meccanicamente, non potendosi definire il danno in una somma automaticamente pari all'ammontare delle dazioni, senza che il giudice dia conto dei motivi che lo hanno indotto a quantificarlo in tale misura (SS.RR. n. 16 del 28 maggio 1999) né può fungere da parametro in assoluto il solo importo della "tangente" riscossa "in quanto esso non costituisce di per sè solo (disgiunto da altri elementi come le competenze più o meno apicali del funzionario infedele) un termine di commisurazione del danno all’immagine, non essendovi necessariamente proporzionalità tra l'importo della tangente e l'allarme sociale (e la perdita di prestigio dell'amministrazione), ferma restando la possibilità che la percezione indebita di somme si correli anche ad un danno patrimoniale subito dall'amministrazione." (Corte dei conti, Sez. Riun., 23 aprile 2003, n. 10/Q).

Ciò premesso e valutati i fatti, il Collegio ritiene di addebitare integralmente al convenuto la lesione da questi causata all’immagine dell’ANAS, misurata sulla scorta dei parametri indicati dal Procuratore Regionale, tutti riscontrabili nella fattispecie: in particolare, la gravità degli illeciti perpetrati, le modalità della condotta, la collocazione del responsabile nell’organizzazione amministrativa, il grado di diffusione dei fatti attraverso i mezzi di comunicazione.

Per quanto riguarda la quantificazione concreta del danno, sulla scorta sia dei parametri evocati dal Requirente sia della giurisprudenza - che vuole che il risarcimento del danno all’immagine in ipotesi di corruzione, quali quelle in esame, sia proporzionata all’entità delle tangenti percepite - il Collegio ritiene che quest’ultimo non possa essere, tenuto conto della misura delle illegali dazioni e della gravità degli illeciti contestati, inferiore complessivamente al triplo della somma già versata dal Y in sede penale, somma da reputarsi del tutto insufficiente - come prima rimarcato - a risarcire il danno inferto dal convenuto al prestigio dell’Ente di appartenenza per effetto della realizzazione dei gravissimi episodi corruttivi.

Va, quindi, accolta la domanda dell’attore circa il risarcimento di questo ulteriore danno subito dall’ANAS per la lesione all’immagine ad esso causata: a tale fine è, in verità, ininfluente che le funzioni dell’ente creditore siano state trasferite quasi integralmente alla Provincia Autonoma di Trento in quanto la lesione deve ritenersi inferta all’ANAS nella sua integrità di persona giuridica, e non in quanto sede distaccata di Provincia, avente solo residue competenze in materia autostradale.

Pertanto, il Collegio, condanna il convenuto - in applicazione dell’art. 1226 cod. civ. nonché in via equitativa e complessiva - al pagamento della somma di Euro 20.658, 28 (ventimilaseicentocinquantottoeventotto centesimi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinte le eccezioni in rito, in parziale accoglimento delle richieste del Procuratore Regionale:

1) condanna il sig. X Y al pagamento, in via equitativa e complessiva, in favore dell’ANAS S.p.A., quale risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro =20.658,28= (Euro ventimilaseicentocinquantotto/28), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente fino al soddisfo;

2) condanna il Sig. X Y al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro _________________ (diconsi, Euro

3) assolve il predetto convenuto dalla domanda attorea diretta a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall’ente ANAS in conseguenza degli episodi descritti nella sentenza di patteggiamento n. 41/03 sotto il profilo della loro reciproca correlazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 14 ottobre 2004.

 

L’ESTENSORE

(Grazia BACCHI)

IL PRESIDENTE

(Ignazio de MARCO)

 

Pubblicata il 27 dicembre 2004.