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111 Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige (Trento), 27 dicembre 2004: Pres. de Marco I. - Est. Bacchi P.M. Scarano P.R. c. XY. Responsabilità Danno da tangente causato da dipendente di Ente Pubblico Economico Giurisdizione della Corte dei conti Sussistenza. Responsabilità Danno da tangente causato da dipendente di Ente Pubblico Economico Occultamento doloso - Prescrizione - Esclusione. Giudizi innanzi alla Corte dei conti Giudizio di responsabilità Procuratore Regionale Azione - Erronea indicazione dellente creditore del risarcimento - Irrilevanza. Responsabilità - Danno da Tangente - Danno patrimoniale Matematica equazione Insufficienza Prova del danno - Necessità . Responsabilità - Danno da tangente - Prova - Potere sindacatorio della Corte dei conti Dopo la modifica dellart. 111 Cost. - Limiti .
Sono attribuiti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti commessi da amministratori e dipendenti di enti pubblici economici dopo lentrata in vigore dellart. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 non rilevando - a tal fine - che detti enti perseguano le proprie finalità istituzionali mediante unattività disciplinata, in tutto o in parte, dal diritto privato; il momento determinante della giurisdizione non è, infatti, quello dellinizio del giudizio di responsabilità bensì di produzione del danno (tempo che, nella specie, si identifica con periodo temporale in cui lANAS era ente pubblico economico).
Responsabilità Danno da tangente causato da dipendente di Ente Pubblico Economico Occultamento doloso - Prescrizione - Esclusione.
Quando ricorre un illecito comportamento, suscettibile di doloso occultamento del danno, ovvero allorché ricorrano ipotesi di reato, in cui loccultamento doloso è in re ipsa, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuata - ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - nel momento in cui il danno stesso viene scoperto, essendo impossibile lesercizio dellazione di responsabilità in presenza di attività istruttoria penale indisponibile (nella fattispecie, peraltro, non è stata evidenziata una situazione di fatto tale da consentire al Procuratore Regionale una obiettiva conoscenza legale dei fatti dannosi prima del momento della loro diffusione in seguito alla chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero ordinario).
Giudizi innanzi alla Corte dei conti Giudizio di responsabilità Procuratore Regionale Azione - Erronea indicazione dellente creditore del risarcimento - Irrilevanza.
Nei giudizi per responsabilità (finanziarie) il Procuratore Regionale della Corte dei conti agisce a difesa dellordinamento, nellinteresse della legge e dellerario globalmente inteso, a tutela imparziale della buona gestione delle risorse finanziarie; i beni pubblici sono, infatti, salvaguardati in funzione non della loro specifica appartenenza bensì in ragione della specifica destinazione ed utilizzazione per finalità pubbliche, nellinteresse della collettività intera sicché ne è affidata la cura ad una struttura pubblica, che si identifica con lUfficio del P.R., indipendentemente dalla loro appartenenza ad uno ovvero ad altro ente. La circostanza che, nel corso del giudizio di responsabilità, sia stata emendato il soggetto creditore del risarcimento non incide, pertanto, in alcun modo, sullefficacia dellazione del medesimo Procuratore Regionale.
Responsabilità Danno da tangente - Transazione tra ente danneggiato e convenuto Effetti Limiti.
La transazione volontariamente posta in essere dal convenuto nei confronti dell'ente danneggiato - al di fuori del giudizio contabile - costituisce solo implicita ricognizione di debito che non incide sulla pienezza dei poteri di impulso processuale attribuiti al Procuratore Regionale della Corte dei conti in quanto la materia della responsabilità per danno erariale è indisponibile e lelemento del danno deve essere accertato dal giudice competente in assoluta autonomia nonché alla stregua delle norme e dei criteri pubblicistici propri del giudizio contabile; ciò non esclude che, delle somme già versate a titolo di rifusione del danno, dovrà tenersi conto in sede finale.
Giudizi innanzi alla Corte dei conti Giudizio di responsabilità Sentenza di patteggiamento Efficacia - Individuazione. La sentenza penale a seguito di "patteggiamento" non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata - a norma dellart. 445, comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla legge 12 giugno 2003 n. 234 ad una sentenza di condanna: detta sentenza, infatti, pur se non può contenere un accertamento positivo della responsabilità penale dellimputato deve, comunque, sempre contenere laccertamento negativo della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Responsabilità Sentenza di patteggiamento - Efficacia nel giudizio di responsabilita amministrativa Limiti.
La sentenza prevista dallart. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato, a carico dellimputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, ed avendo: a) verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dellimputato; b) accertato che la qualificazione giuridica del fatto reato è corretta; c) valutata la congruità della pena rispetto alla gravità delloffesa. Le prove formatesi nel giudizio penale sfociato in sentenza patteggiata possono essere, peraltro, acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo/contabile per essere liberamente valutate dal giudice salva leventuale contestazione nella dialettica processuale.
Responsabilità - Danno da Tangente - Danno patrimoniale Matematica equazione Insufficienza Prova del danno - Necessità .
Il mero collegamento della tangente ad un presunto danno erariale di natura patrimoniale non può assumere rilevanza in modo aprioristico ed acritico, essendo necessario che esso sia accompagnato da ulteriori elementi in grado di suffragarlo e non basato sul criterio della matematica equazione tra tangente e danno : ancorché, infatti, secondo lid quod plerumque accidit, con l'avvenuto pagamento della tangente si presume un danno pubblico per un implicito costo patrimoniale occulto almeno uguale all'importo di essa, questo criterio non può ritenersi automaticamente applicabile, poiché: a) a volte, il maggior costo rappresentato dalla tangente può ripianarsi con la riduzione dell'utile dell appaltatore; b) altre volte, al contrario, il danno patrimoniale subito dallAmministrazione - in seguito ad accordi criminosi intercorsi tra il dipendente infedele ed altri soggetti - sia direttamente, per il minor valore delle opere realizzate, che indirettamente (ad esempio, nel caso che vengano erogate somme a titolo di risarcimento a terzi danneggiati da opere realizzate con costi inferiori a quelli pattuiti), può essere di gran lunga superiore allammontare della tangente percepita.
Responsabilità - Danno da tangente - Prova - Potere sindacatorio della Corte dei conti Dopo la modifica dellart. 111 Cost. - Limiti .
In ossequio ai principi introdotti dalla riforma dellart. 111 della Costituzione, con particolare riferimento a quello di terzietà e di imparzialità del giudice, di fronte alla mancanza anche di un solo principio di prova e considerata la necessità di rimanere nellambito del thema decidendum fissato dalla domanda, anche il potere c.d. "sindacatorio" della Corte deve arrestarsi e, in difetto di una precisa indicazione del danno effettivo da tangente (nella specie, rapporti contrattuali intercorsi tra ANAS e le imprese corruttrici sui quali possa essersi riverberato il controvalore di tangenti) si può ritenere che le queste siano rimaste a carico delle ditte "contraenti".
Responsabilità Danno da tangente Insussistenza Danno non patrimoniale allimmagine Configurabilità - Autonomia.
La mancanza del danno patrimoniale non esclude l'eventuale configurazione di un danno non patrimoniale per lesione dell'immagine della P.A.: anche se in astratto rapportabile allentità della tangente, il danno non patrimoniale - da liquidarsi necessariamente in via equitativa - non può essere meccanicamente conguagliato a questultima dovendosi tenere conto di ulteriori parametri (gravità degli illeciti perpetrati, modalità della condotta, collocazione del responsabile nellorganizzazione amministrativa, grado di diffusione dei fatti attraverso i mezzi di comunicazione, ecc.).
Responsabilità - Danno - Danno allimmagine - Ente Pubblico Economico - Funzioni trasferite ad altro ente pubblico - Irrilevanza.
Va accolta la domanda dellattore circa il risarcimento del danno subito da un ente pubblico economico (nella specie lANAS) per la lesione allimmagine ad esso causata da gravi episodi di corruzione da parte di proprio dipendente, rimanendo ininfluente il fatto che le funzioni dellente creditore siano state trasferite quasi integralmente ad altro ente pubblico (nella specie, la Provincia Autonoma di Trento) : la lesione deve, infatti, ritenersi inferta allANAS nella sua integrità di persona giuridica e non in quanto sede distaccata di Provincia, avente solo residue competenze in materia autostradale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO composta dai seguenti Magistrati:
dott. Ignazio de MARCO Presidente dott. Damiano RICEVUTO Consigliere dott.ssa Grazia BACCHI Primo Referendario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3068E.L. del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro il sig. X Y, nato il 6 aprile 1951 a Belluno, residente in Vattaro (Trento), via Rive n. 24, elettivamente domiciliato in Trento, via Manci n. 18, presso lo studio dellavv. Sergio DRAGOGNA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente allavv. Federico MAZZEI di Bolzano. Uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2004, con lassistenza del Segretario sig.ra Patrizia DALSASS, il Primo Referendario Relatore dott.ssa Grazia BACCHI; il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Carmine SCARANO, e lavv. Sergio DRAGOGNA, difensore di X Y; esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;
RITENUTO IN FATTO Con atto di citazione in data 10 giugno 2004, ritualmente notificato alla parte interessata, il Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha convenuto in giudizio il geom. X Y, funzionario dellANAS Compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige, per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Trentino Alto Adige, della somma di 69.180, 80 Euro per provocata lesione di beni materiali, nonché della somma di ulteriori 39.670, 86 Euro per la riparazione del danno arrecato allimmagine della Regione stessa, ovvero al pagamento di quella somma che la Sezione ritenga dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio. A fondamento dellatto introduttivo del giudizio, il Procuratore Regionale ha descritto i fatti, anche divulgati a mezzo di articoli di stampa, che hanno visto il geom. Y protagonista di episodi di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri dufficio (artt. 319, 319 bis c.p.), connessi ad ipotesi di reati di truffa ai danni dellANAS (art. 640 c.p.), di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), nonché di false comunicazioni in atti societari (art. 2621 c.c.), come enumerati nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento in data 24 ottobre 2001, e nella correlativa sentenza n. 41/03 resa ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. di Trento il 15 gennaio 2003. In particolare, il convenuto, negli anni 1996 1999, avrebbe commesso i fatti integranti le descritte ipotesi di reato per agevolare nellassegnazione ed esecuzione di lavori di somma urgenza rispettivamente le ditte BETON ASFALTI S.r.l., amministrata e partecipata dal sig. Alfredo INAMA, ed EUROGREEN S.r.l., dei fratelli DALPIAZ, determinando ingiusta erogazione di somme non dovute o non ancora dovute. A) Per quanto riguarda i rapporti con la ditta EUROGREEN s.r.l., le accuse di corruzione aggravata, contrassegnate dal n° 2 nella richiesta di rinvio a giudizio in data 24 ottobre 2001 e nella successiva sentenza di patteggiamento n. 41/03, si riferiscono al fatto che il convenuto, quale dipendente dellANAS con incarichi di istruttoria e compiti di individuazione di lavori di c.d. somma urgenza, di direzione od assistenza lavori appaltati dallANAS Compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige, al fine di provvedere a future assegnazioni di lavori, agevolazioni o assenza di rilievi in ordine ad appalti da parte dello stesso Compartimento ANAS, tra cui, in particolare, le c.d. somme urgenze, alla esecuzione dei lavori affidati dallANAS senza contestazioni di rilievo sulle quantità e qualità proposte dallimpresa, alla liquidazione degli stessi lavori indicati, in assenza di rilievi o ritardi, avrebbe ricevuto dal sig. Walter DALPIAZ, amministratore della EUROGREEN s.r.l., luso gratuito ed a tempo indeterminato di unautovettura VOLVO targata AF 414 SK, per la quale, inoltre, la società stessa avrebbe pagato le sanzioni amministrative pecuniarie connesse a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, i premi assicurativi, limposta sul possesso (c.d. bollo auto), i corrispettivi per le riparazioni causati da incidenti stradali provocati dal convenuto: "Fatti consumati in Mezzocorona o Comuni limitrofi (Mezzolombardo o S. Michele allAdige (luogo di consegna della macchina) circa nellottobre del 1997. Consegna gratuita dellutilità e pagamenti degli accessori connessi alla circolazione durati fino al 20 aprile 1998". B) Per quanto riguarda invece i rapporti con BETON Asfalti s.r.l., le accuse di corruzione aggravata nei confronti del Y, formulate sub n.° 4 nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza di patteggiamento n. 41/03, sono motivate dal fatto che questultimo avrebbe accettato, da parte di INAMA Alfredo, amministratore della BETON ASFALTI e C.M.S. LAVORI S.r.l., la promessa e lattribuzione gratuita delle quote di partecipazione nella compagine sociale della C.M.S. LAVORI S.r.l. stessa. In particolare, il capitale di tale società versato da INAMA anche per conto del Y sarebbe stato, inizialmente, pari a L.100 milioni. Peraltro, nellatto costitutivo della società sarebbero stati fraudolentemente indicati soci diversi (BRUGNARA Silvia e IPPOLITI Marco) da quelli reali (IPPOLITI Luigi, INAMA Alfredo e Y X ), cosa dovuta sia alla qualifica di funzionario ANAS del Y, con il quale tanto IPPOLITI Luigi che INAMA Alfredo avevano avuto rapporti professionali, che al fatto che la istituenda società C.M.S. LAVORI avrebbe dovuto continuare a lavorare per lANAS (fatti rubricati sub p. 5 della richiesta di rinvio a giudizio e correlativa sentenza di patteggiamento: "Fatti commessi in Trento nel corso del 1999, al momento della formalizzazione dellatto costitutivo della predetta società"). In cambio dellattribuzione gratuita delle quote sociali, e per essere ulteriormente avvantaggiato nelle procedure di liquidazione dei lavori ottenuti dallANAS a favore della BETON ASFALTI e C.M.S. LAVORI S.r.l, il geom. Y, nella sua qualità di dipendente dellANAS con incarichi di istruttoria e compiti di individuazione di lavori di c.d. somma urgenza, di direzione od assistenza lavori appaltati dallANAS Compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige, avrebbe agevolato la BETON ASFALTI S.r.l. nellassegnazione dei lavori di somma urgenza da parte dellANAS, nellesecuzione dei predetti lavori, e nella fase di liquidazione dei corrispettivi conseguente allassegnazione, in assenza di rilievi o ritardi: "Fatti commessi in Trento nel dicembre del 98. Scrittura privata che documentava il predetto accordo illecito datato 02.12.1998". Contestualmente, al Y venivano contestati anche altri episodi criminosi, relativi a lavori affidati alle stesse ditte sopra citate, ovvero rispettivamente quelli di urgente sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Faè al KM. 2,400, di cui al contratto stipulato tra ANAS Compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige e BETON ASFALTI S.r.l., datato 29.6.98, nr. 776 di rep., e quelli eseguiti sulla SS n. 238 delle Palade per la bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal KM. 4,100 al Km. 4.400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, di cui al contratto di data 05.06.96 tra ANAS Compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige ed EUROGREEN S.r.l., nr. 21587. Il Y infatti, che era direttore di entrambi i lavori, avrebbe commesso: C) i fatti rubricati sub n. 1 nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza di patteggiamento n. 41/03, ovvero i reati di cui agli artt. 110 c.p., 640 c.p., 479 c.p., perché, in concorso con INAMA Alfredo, lodierno convenuto, agendo quale dipendente dellANAS Compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige e direttore dei lavori di urgente sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Faè al KM. 2,400 di cui al contratto sottoscritto con la BETON ASFALTI S.r.l. (amministrata e partecipata da INAMA Alfredo) e lANAS stessa, avrebbe falsificato il 1° Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) dd. 30.06.98, il certificato n. 1 di L. 737.690.000 per il pagamento della prima rata e per svincolo ritenuta di garanzia, del 30.06.98, il libretto delle misure dd. 30.06.98, relativo al predetto lavoro, indicando la fornitura di materiale e leffettuazione di lavori in realtà non ancora eseguiti per le quantità e, correlativamente, per gli importi sopra indicati. In particolare le quantità di scavo di sbancamento con mezzi meccanici (art. 3), lo scavo di sbancamento in roccia senza uso di mine (art. 4) e la fornitura di massi naturali (art. 19) inserite nel predetto S.A.L. sarebbero state superiori a quelle reali per almeno la metà. Ciò avrebbe determinato lingiusta erogazione, con provvedimento di liquidazione dd. 30.06.98, di almeno 350 milioni, che al momento non spettavano allimpresa in quanto relativi a lavori non effettivamente eseguiti: "Fatti commessi in Bolzano o Cis (TN) (il falso) tra il 15 ed il 30.06.98; in Tuenno (la truffa) il 15.09.98 data di emissione del mandato di pagamento da parte dellANAS". D) il fatto descritto sub n° 3 nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza di patteggiamento, ovvero il reato di cui allart. 479 c.p., perché, sempre agendo in qualità di dipendente dellANAS Compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige e direttore dei lavori sulla SS n. 238 delle Palade per la bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal KM. 4,100 al Km. 4.400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, lattuale convenuto avrebbe falsificato il certificato di ultimazione dei lavori con il quale, contrariamente al vero, si è affermato che i lavori sulla SS n. 238 delle Palade per la bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal Km. 4,100 al Km. 4,400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, erano terminati il 06.02.96. In realtà tali lavori non erano terminati e la conclusione sarebbe avvenuta nel luglio del 1996: "Atto non recante data. Fatti commessi tra il 06 febbraio 1996 ed il settembre del 1996, in località non individuata. Uffici ANAS collocati in Bolzano"; inoltre il convenuto avrebbe falsificato il verbale di consegna degli stessi lavori di completamento sulla SS n. 238 delle Palade laddove si attesta che i lavori venivano nuovamente consegnati l08.01.96, dopo una prima sospensione, a seguito di approvazione perizia di data 14.12.95 con voto n. 35 e con prescrizione di ultimazione al 07.02.96. In realtà i lavori non sarebbero stati ripresi prima del maggio del 1996: "Fatti commessi tra l08.01.96 ed il settembre del 1996 in località non individuata. Uffici ANAS collocati in Bolzano". Il procedimento penale conseguente a tutti tali episodi veniva definito con la citata sentenza del Tribunale di Trento n. 41/03, pronunciata nelludienza preliminare del 15.1.2003, con la quale veniva applicata al Y, visto lart. 444 c.p.p., la pena di undici mesi di reclusione. Il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia Finanza, delegato dal Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ad acquisire i necessari elementi istruttori ai fini della quantificazione del danno patrimoniale inferto allANAS dal funzionario X Y, nella relazione trasmessa con nota del 5/11/2003 ha evidenziato che: 1) con riferimento allepisodio relativo allaccettazione di promessa e ricezione gratuita delle quote di partecipazione nella compagine sociale della C.M.S. LAVORI S.r.l. da parte del Y, in cambio degli illeciti vantaggi offerti alla BETON ASFALTI S.r.l. e C.M.S. LAVORI S.r.l., è stata reperita la scrittura privata dalla quale risulta che il convenuto aveva conferito alla società C.M.S. LAVORI la quota iniziale di L.100.000.000, mentre nellatto costitutivo di detta società venivano indicati fraudolentemente soci diversi, per non fare figurare il funzionario ANAS; 2) per quanto riguarda invece gli accordi intercorsi con la EUROGREEN S.r.l., il Y aveva ricevuto da DALPIAZ Walter, rappresentante legale della stessa ditta, luso gratuito a tempo indeterminato di unautovettura (Marca Volvo mod. 850 turbo SW, targata AF 414 SK), e la società aveva pagato, durante il periodo di detenzione di detta autovettura da parte del convenuto (ottobre 1997 aprile 1998), le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, i premi assicurativi, il bollo auto ed i corrispettivi per le riparazioni conseguenti ad incidente stradale causato dallo stesso, per complessivi Euro 17.535,11 (L.33.952.775). Pertanto, il Requirente, considerando che, secondo la logica e la comune esperienza, il costo della corruzione verrebbe traslato nel maggior prezzo di aggiudicazione degli appalti stessi, ha ritenuto che sia la percezione gratuita di quote di partecipazione nella C.M.S. LAVORI, sia le somme versate da Walter DALPIAZ per luso gratuito dellautovettura Volvo 850, costituissero elementi idonei a valutare lingiusto danno patrimoniale subito dallANAS e corrispondente, quantomeno, al maggior prezzo, rispetto a quello effettivamente dovuto, di aggiudicazione degli appalti ottenuti dalle società. Invitato a presentare le proprie deduzioni, lattuale convenuto ha chiesto di essere sentito personalmente, riservandosi di depositare ulteriore documentazione, motivo per cui il Pubblico Ministero ha proceduto alla relativa audizione. In tale occasione il Y, assistito dallavv. Luca PONTALTI del Foro di Trento, ha depositato copia della lettera prot. n. 5747, di data 21.11.2002, con la quale lUfficio Legale dellANAS ha comunicato allAvvocatura Distrettuale dello Stato di Trento lavvenuta accettazione, ai fini della definizione del procedimento penale in seguito avvenuta con sentenza del Tribunale di Trento n. 41/03, della somma di Euro 10.329,14, offerta dallattuale convenuto a titolo di risarcimento del danno allimmagine inferto allANAS, ed ha allegato, a comprova delleseguito versamento della somma pattuita, copia del bonifico bancario emesso a favore dellEnte, dichiarando quindi di ritenere di conseguenza definita ogni pendenza, a qualunque titolo, nei confronti dellAzienda. Evidenziando che nessuna attività difensiva è stata svolta dallinvitato a dedurre in merito ai comportamenti illeciti contestati ed alla percezione gratuita degli indicati benefici, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il geom. X Y, sottolineando come la sua convinzione circa la piena responsabilità di questultimo in ordine agli addebiti sia stata rafforzata dalle circostanze emerse nellaudizione dell11.5.2004 e dalla documentazione prodotta in tale sede, oltre ad essere comprovata dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 41/03. Nella fattispecie il funzionario dellANAS avrebbe infatti posto in essere reiterati comportamenti illeciti in violazione dei propri doveri dufficio, ricevendone in cambio gratuitamente quote di partecipazione nella compagine sociale della C.S.M. Lavori S.r.l. e luso gratuito, a tempo indeterminato, di unautovettura Volvo mod. 850 turbo SW, il tutto usufruendo, nel periodo di detenzione di detto veicolo, del pagamento dei premi assicurativi, del bollo auto, delle sanzioni amministrative comminategli, nonché dei corrispettivi per le riparazioni della stessa autovettura in conseguenza di un incidente stradale da egli stesso causato. Sostenendo che secondo un principio di carattere economico basato sullo "id quod plerumque accidit" limprenditore, a fronte del costo rappresentato dalla illecita corresponsione di somme a pubblici funzionari e dei rischi che tale criminosa attività comporta, trarrebbe vantaggi come minimo pari allillecita dazione, il Requirente ha indicato come ingiusto danno patrimoniale subito dallANAS le somme ricevute e gli indebiti favori ottenuti dal funzionario, quantificati in complessivi Euro 69.180,80, somma ritenuta corrispondente quantomeno al maggior prezzo, rispetto a quello effettivamente dovuto, di aggiudicazione degli appalti ottenuti dalle società Beton Asfalti, C.M.S. Lavori ed Eurogreen. Inoltre, sottolineando la vasta eco ed il clamore suscitati dallepisodio, testimoniati dal risalto ad esso attribuito dalla stampa, il Procuratore Regionale ha chiesto che al danno patrimoniale diretto sia aggiunto quello derivante dal grave detrimento dellimmagine inferto allANAS. Ricordando come lepisodio abbia finito per determinare nellopinione pubblica un diffuso senso di sospetto e sfiducia verso il modo di gestire le risorse dellAzienda, il Requirente ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali maturati a seguito delle sentenze delle SS. UU. della Corte di Cassazione, che hanno resa pacifica lestensione della giurisdizione della Corte dei conti al danno allimmagine causato alla P.A. da funzionari pubblici, nonché lorientamento della giurisprudenza della Corte dei conti stessa che prescinde dalla prova delle spese sostenute dallAmministrazione per il recupero dellimmagine, e le recenti decisioni di questa stessa Sezione Giurisdizionale in ordine alla configurazione del risarcimento del danno non patrimoniale o per lesione allimmagine della Pubblica Amministrazione; il Requirente ha quindi indicato come la quantificazione della lesione stessa debba far riferimento ai parametri individuati dalla giurisprudenza ordinaria e da gran parte di quella contabile, costituiti da circostanze quali la gravità degli illeciti perpetrati, le modalità della condotta, la collocazione dei responsabili nellorganizzazione amministrativa, il grado di diffusione dei fatti attraverso i mezzi di comunicazione. La perdita dellimmagine della P.A., determinata dal comportamento del pubblico funzionario che abusi della sua funzione pubblica, può infatti avere una ricaduta per la comunità amministrata difficilmente misurabile per lampiezza dei suoi effetti, condizionando i comportamenti dei cittadini nei servizi offerti dallente pubblico, le scelte degli operatori economici e culturali nonché, in una prospettiva ancora più ampia, la stessa partecipazione alla vita democratica delle istituzioni, determinando, in definitiva, un generale degrado del tessuto sociale della collettività: circostanze che figurerebbero ben presenti nel caso in questione, in cui la gravità dellevento dannoso sarebbe evidenziata, tra laltro, dalla qualifica funzionale dellattuale convenuto e dalla delicatezza degli incarichi affidatigli, come dallampia diffusione dei fatti attraverso la stampa e la conseguente vasta eco suscitata nellopinione pubblica. Tenuto conto dunque delle somme già versate allANAS dal geom. X Y a titolo di risarcimento danni allimmagine, pari ad Euro 10.329,14, il Procuratore Regionale, ritenuto quanto pagato dal convenuto del tutto insufficiente a risarcire il danno al prestigio inferto allAzienda Nazionale Strade, ne ha chiesto la condanna al pagamento di ulteriori Euro 39.670,86, fatto salvo leventuale diverso orientamento del Collegio giudicante. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 settembre c.a., corredata di copiosa documentazione, il convenuto, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio DRAGOGNA e Federico MAZZEI, ha eccepito innanzitutto che i fatti contestati dal Procuratore Regionale, relativi allasserito uso gratuito dellautovettura Volvo 850 della ditta EUROGREEN ed alla presunta promessa di anticipazione di L. 100 milioni, pari alla partecipazione al capitale di società mai costituita, sono stati mutuati dagli atti di un procedimento penale sfociato in una sentenza di patteggiamento, alla quale il convenuto si sarebbe ridotto ad aderire per ragioni di salute, al fine di evitare lo strepitus fori conseguente ad un dibattimento che avrebbe invece chiarito la sua buona fede e le circostanze del suo operato: questo, solo in quanto consigliato in tal senso dal suo difensore e dal medico curante, pur contestando anche in questa sede ogni addebito soprattutto in relazione alla causazione di danni allANAS, e ricordando quindi di avere pagato la somma di L. 20 milioni a titolo di risarcimento dei danni morali in favore dellente stesso. Peraltro, la sentenza di patteggiamento, da cui il Requirente avrebbe attinto gli elementi per promuovere il presente giudizio, avrebbe tenuto conto della sproporzione dei capi di imputazione apparentemente gravissimi applicando una pena relativamente modesta, e riconoscendo quindi lattenuante specifica di cui allart. 62 n. 6 c. p., avendo accertato in concreto lavvenuto risarcimento integrale del danno da parte dellodierno convenuto. Ciò premesso, preliminarmente, citando giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione e giurisprudenza recente della 1° Sezione Centrale dappello di questa Corte dei conti, il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in favore di quella del giudice ordinario, asserendo che il presunto danno oggi contestatogli si sarebbe verificato allorchè lANAS si era già trasformata in società per azioni, ovvero in persona giuridica privata, con la conseguente inesperibilità ed improcedibilità dellazione intrapresa dal Procuratore Regionale nei confronti di dipendente privato, ed ha sottolineato inoltre la erronea indicazione della Regione Trentino Alto Adige come creditrice del presunto danno materiale. In via subordinata, il geom. Y ha eccepito il difetto di prova delle contestazioni mossegli in questa sede, dovuta alla inidoneità degli atti di un procedimento penale sfociato in una sentenza di patteggiamento a fornire la prova di responsabilità amministrativo contabile, stante la mancanza in esso di una pronuncia del giudice terzo rispetto alle parti, e dato che latto di citazione si sarebbe limitato al recepimento di capi di imputazione penale rimasti sprovvisti di prova; infatti, sussisterebbe un salto logico nella valutazione dei fatti, in quanto latto di citazione fonda la prova dellasserita corruzione (relativamente ai fatti contestati ed attinenti alla percezione di quote gratuite di partecipazione nella CMS Lavori s.r.l.) solo sul ritrovamento di scrittura privata preliminare di una costituenda società ove il convenuto avrebbe dovuto entrare anche e soprattutto come socio dopera, mentre mancherebbe la prova dellanticipazione del versamento della quota sociale da parte del sig. INAMA. In realtà, scopo dellaccordo sarebbe stato garantire un futuro lavorativo come socio dopera qualificato in detta società al geom. Y, in vista delle future vicende dellANAS che hanno visto la soppressione del Compartimento di Bolzano, cosa di fatto mai realizzata a causa delle ingiuste accuse mossegli in sede penale, che gli avrebbero definitivamente precluso ogni possibilità lavorativa autonoma in loco. Inoltre, non si sarebbe verificato alcun vantaggio extracontrattuale ai danni dellANAS, come attestato dalla citata consulenza tecnica dufficio redatta dal CTU ing. Fabio BOSCOLO, che ha dichiarato che i lavori eseguiti dalla BETON Asfalti in conclusione corrispondevano alla contabilità finale. Infatti, già nel corso del procedimento penale, il CTU nominato dal Tribunale aveva escluso con perizia lesistenza di vantaggi extracontrattuali a danno dellANAS, come confermato dalla relazione tecnica di parte in data 4 ottobre 2002 a firma delling. Armando MAMMINO, mentre lente datore di lavoro non aveva ritenuto di elevare a carico del geom. Y alcuna contestazione sul piano disciplinare, riconoscendone loperato come eseguito nel suo esclusivo interesse. Peraltro, sempre secondo la citata consulenza, i lavori sarebbero senzaltro stati iniziati prima della consegna ufficiale allimpresa, che successivamente vinceva regolarmente la gara pubblica per la realizzazione degli stessi; in seguito, vi sarebbe stato un accavallamento di competenze, dovuto al trasferimento delle funzioni dellANAS alla Provincia Autonoma di Trento in data 30 giugno 1998, motivo per cui anche laccordo di cui alla scrittura privata relativo alla partecipazione del convenuto nella CMS Lavori s.r.l., recante data 2 dicembre 1998, sarebbe stato stipulato successivamente al trasferimento ad altro ente dellintero rapporto contrattuale: pertanto, non vi sarebbe ragione di ipotizzare accordi corruttivi o altre fattispecie di reato ai danni dellANAS per lantecedente affidamento dei lavori in questione alla BETON Asfalti, fatto che rientrerebbe comunque nellambito delle scelte discrezionali esenti dal sindacato del giudice contabile. Per quanto riguarda dunque le contestazioni attinenti al prestito dellautovettura Volvo da parte dellEUROGREEN, avvenuto anchesso circa due anni dopo la conclusione della vicenda contrattuale attinente ai lavori di somma urgenza da questultima eseguiti, nel sottolineare la natura meramente amichevole di tale favore, per il quale peraltro la stessa ANAS non avrebbe ritenuto di aprire alcun procedimento disciplinare a suo carico, il convenuto ha rimarcato la sproporzione degli addebiti, ricordando che se avesse preso a nolo uguale autovettura per lo stesso periodo non avrebbe dovuto versare una somma superiore a dieci milioni di lire, mentre gran parte del danno contestatogli, per un importo di L. 24 milioni, è stato in seguito rimborsato allimpresa EUROGREEN dallassicurazione ITAS Mutua di Mantova, con la quale la prima aveva a suo tempo stipulato una assicurazione "casco". Inoltre, contestando le risultanze istruttorie predisposte dal Nucleo di Polizia Tributaria in quanto non eseguite in contraddittorio con la difesa, in violazione delle prescrizioni sul "giusto processo" di cui allart. 111 Cost., il geom. Y ha ricordato di avere integralmente saldato il danno allimmagine subito dallAmministrazione in sede di "patteggiamento", i cui atti procedimentali, non potendo costituire prova davanti al giudice del dibattimento penale a norma degli artt. 431 e ss. c.p.p., a fortiori non potrebbero essere utilizzati come argomento di prova nel processo civile ed amministrativo, e dei quali ha domandato pertanto lespunzione dal giudizio con sola eccezione di quelli depositati a propria difesa. Concludendo, il convenuto ha chiesto che questa Corte dichiari innanzitutto il proprio difetto di giurisdizione sulla questione in esame; in subordine, che rigetti tutte le domande risarcitorie in quanto infondate, e che in ulteriore subordine respinga parzialmente le richieste attoree, ovvero che ne disponga la riduzione e rideterminazione sulla scorta delle ragioni esposte, con rifusione delle spese. Il Requirente ha, tra laltro, allegato agli atti del giudizio la copia della richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica di Trento nei confronti di X Y in data 26 gennaio 2001, motivata dalla posizione di rilievo di questultimo allora capo dellufficio per la sorveglianza dellautostrada che gli avrebbe dato la possibilità di continuare la perpetrazione di nuovi illeciti, ed accolta con ordinanza del G.I.P. di Trento il 6 febbraio 2001 con lapplicazione della misura degli arresti domiciliari. In tale provvedimento viene specificato che lindagine a carico dellattuale convenuto trae origine dalle dichiarazioni delling. Enrico CROCE, già "capo centro" dellANAS e suo superiore gerarchico; secondo le dichiarazioni rese da questultimo il geom. Y si sarebbe surrogato spesso nelle competenze dei colleghi, approfittando dei loro periodi di assenza dal servizio ed evitando la scala gerarchica per affidare lavori di somma urgenza, che per loro natura consentono di pretermettere le obbligatorie procedure di gara, per lo più alle imprese EUROGREEN e BETON ASFALTI, oltre che a CMS del geom. FADANELLI. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso DALPIAZ ed allegate alla richiesta di misura cautelare in data 26 gennaio 2001, risulta quindi che luso dellautovettura concessa al Y era finalizzato al "tentativo di recuperare una certa disponibilità da parte dei funzionari ANAS, dai quali mi sentivo bistrattato per lassenza di conferimenti di somme urgenze". La difesa del convenuto, a comprova di quanto affermato in memoria, ha altresì allegato documentazione relativa alle vicende di affidamento rispettivamente alla EUROGREEN dei lavori da eseguirsi sulla SS n. 238 del passo delle Palade, ed alla BETON Asfalti per quelli eseguiti in località Faè, tra cui figura lestratto di CTU esperita in sede di procedimento penale, a firma ing. Fabio BOSCOLO e datata luglio 2002. In tale documento, pur riconoscendo la impossibilità che in soli 15 gg. fossero eseguiti i lavori di fatto liquidati, il CTU ha sostenuto che gli stessi senza dubbio erano stati affidati alla ditta BETON Asfalti prima della consegna ufficiale, evidenziando inoltre le differenti tecniche di contenimento delle frane adottate dallANAS e dalla PAT, subentrata al primo ente proprio il 30 giugno 1998; concludendo, il perito nominato dal Tribunale ha affermato che il minor costo derivante dallesecuzione delle scogliere con tecniche differenti da quelle adottate dallANAS è stato compensato da maggiori lavori eseguiti dallimpresa seguendo le istruzioni contenute in perizia geologica di variante datata 3 marzo 1999, e che pertanto le opere realizzate sono corrispondenti alla contabilità finale, precisando tuttavia che la documentazione esistente non consentiva di stabilire se, allepoca del 1° SAL, le opere fino allora realizzate corrispondessero alla contabilità. Sempre a cura della difesa del Y è stata allegata agli atti copia del modulo di dichiarazione ITAS Mutua S.p.A. in data 19 giugno 1998, con il quale la ditta EUROGREEN attesta di avere ricevuto da detta società a titolo di indennizzo la somma di L. 24.000.000 per sinistro accaduto il 20 aprile 2004. Alla odierna udienza il difensore del convenuto ha ribadito più volte leccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti, riferendo altresì che le vicende giudiziarie del Y traggono origine da dissapori interni con il suo giovane capo ufficio, ling. CROCE, nei cui confronti si riserva quindi di sporgere denuncia per calunnia. La percezione della tangente da 100 milioni di lire da parte di BETON Asfalti non sarebbe quindi stata provata neppure in sede di procedimento penale, dove sarebbe altresì emerso che il relativo prestito era stato erogato dal suocero dellattuale convenuto, e che lo scopo della costituzione societaria, peraltro neppure sanzionata in via disciplinare, avrebbe avuto il fine di garantirgli un futuro lavorativo in vista della perdita di competenze dellANAS in territorio regionale. La tangente percepita da EUROGREEN, di dimensioni irrisorie tanto da assumere i contorni di un prestito amicale effettuato unicamente per consentire al geometra di raggiungere gli uffici ANAS di Trento e di Bolzano, come dimostrano le contravvenzioni per divieto di sosta elevate solo nei relativi dintorni, andrebbe quindi senzaltro ridotta degli importi rifusi dallassicurazione. Inoltre, nel sostenere il difetto del nesso di causalità tra gli episodi enumerati nella sentenza di patteggiamento, poiché le dazioni sarebbero successive agli appalti, lavv. DRAGOGNA ha sollevato per la prima volta lulteriore eccezione di prescrizione dellazione di responsabilità, concludendo come in comparsa di costituzione. Il Procuratore Regionale, nel ricordare il noto orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti il sindacato su fatti come quello in questione, ha sostenuto che il giudizio di responsabilità è differente da quello penale, e che il giudice in questa sede è giudice dei comportamenti, quali quelli, deprecabili, tenuti dal Y nel corso della vicenda in esame, finalizzati a lucrare vantaggi personali; ha inoltre rettificato lerrore materiale di indicazione dellente creditore del risarcimento richiesto, indicandolo nellANAS stesso o nella Provincia Autonoma di Trento, qualora risultasse che questultima ha effettivamente sopportato i danni causati dal convenuto. Quanto alla prova delle illecite dazioni, il Requirente, nel richiamare lorientamento giurisprudenziale in merito espresso da questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale con sent. n. 69/03, ha ricordato che sui fatti in esame è intervenuta una sentenza di "patteggiamento" a norma dellart. 444 c.p.p., richiesta dallo stesso imputato. Per quanto riguarda quindi leccezione di intervenuta prescrizione, il Pubblico Ministero ha richiamato lart. 1, comma 2, della l. n. 20/94, che ancora il termine prescrizionale alla data della scoperta del fatto dannoso quando vi sia stato occultamento doloso del danno, come nel caso in esame, in cui il Y avrebbe avuto lobbligo, in quanto pubblico dipendente, di segnalare al datore di lavoro la propria partecipazione a società privata. Lattore ha precisato quindi che lanticipazione dei pagamenti pone le imprese in condizioni di illecito vantaggio, evitando loro di dovere ricorrere ai finanziatori, e che loccultamento dei costi correlativi ad una tangente viene suddiviso in tutti gli appalti; per quanto riguarda il danno allimmagine subito dallANAS, egli ha fermamente riprovato lorientamento degli enti danneggiati di transigere i danni subiti per somme irrisorie, ricordando lobbligo della Corte dei conti di ripristinare gli equilibri finanziari lesi, e concludendo come in citazione. Alla specifica domanda rivoltagli dal Presidente di questo Collegio e diretta ad ottenere chiarimenti circa i criteri di quantificazione del danno allimmagine da parte della Procura Regionale, il Pubblico Ministero ha specificato che questultimo viene generalmente proporzionato al danno patrimoniale, anche se ogni valutazione in merito deve essere effettuata in via equitativa dal Giudice. Il difensore del convenuto in sede di replica ha reiterato leccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ricordando che lANAS è stato trasformato in società per azioni nel 2002, con il conseguente completamento del processo di privatizzazione, e che lorientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione citato dallattore è antecedente a quello, negativo della propria giurisdizione, della Sezione I Centrale dAppello della Corte dei conti; ha inoltre contestato la possibilità del concretizzarsi di qualunque danno allimmagine a carico di un ente, quale lANAS, che non è più operativo sul territorio regionale, segnalando infine il ruolo marginale del suo assistito in una vicenda che avrebbe dovuto vedere coinvolti personaggi di maggior calibro, e che attende comunque le azioni risarcitorie da parte dellANAS stesso nei confronti degli altri coimputati nel procedimento penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto. 1) Eccezione di difetto di giurisdizione. Leccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti (in favore di quella del giudice ordinario), sollevata dal convenuto in comparsa di costituzione e reiterata più volte, anche nel corso delle difese orali, sulla scorta di indicazioni giurisprudenziali tracciate in tale senso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Sezione 1° Centrale dappello di questa stessa Corte, si fonda sul fatto che il danno erariale per cui è giudizio si sarebbe verificato allorchè lANAS si era già trasformata in società per azioni, ovvero in persona giuridica privata, con la conseguente inesperibilità ed improcedibilità dellazione intrapresa dal Procuratore Regionale nei confronti di dipendente non più pubblico ma privato. Per un corretto inquadramento della questione è necessario precisare che i fatti dedotti in causa si sono svolti successivamente al 1994, epoca in cui lANAS - attualmente società per azioni - aveva natura giuridica di ente pubblico economico: infatti, lEnte Nazionale per le Strade, istituito con D. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 e nato dallAzienda autonoma ANAS, veniva trasformato in ente pubblico economico con decorrenza 26 luglio 1995, data determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 809800 emanato a norma dellart.11, 3° comma dello stesso decreto legislativo n. 143/94. La giurisprudenza citata dalla difesa del geom. Y ed elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione supremo giudice del discrimine tra le giurisdizioni, a norma dellart. 111 della Costituzione risale allanno 1993: in effetti, a tale epoca, e per tutti gli anni successivi fino a tempi recentissimi, la Suprema Corte di Cassazione negava la giurisdizione della Corte dei conti in relazione a fatti commessi da dipendenti di enti pubblici economici allorchè avessero agito nellambito dellesercizio imprenditoriale, non esprimendo poteri autoritativi di natura pubblicistica. Tuttavia, in tempi assai prossimi, la stessa Corte di Cassazione ha rimeditato largomento, effettuando una inversione totale di tendenza, esplicitata inizialmente con lordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, che ha attribuito indubitabilmente alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti commessi da amministratori e dipendenti di enti pubblici economici dopo lentrata in vigore dellart. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 quali quelli per cui è giudizio - , a tale fine valutando irrilevante il fatto che detti enti perseguano le proprie finalità istituzionali mediante unattività disciplinata, in tutto o in parte, dal diritto privato. Con coeva sentenza n. 19662, la stessa Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che il momento determinante della giurisdizione non è quello dellinizio del giudizio di responsabilità bensì di produzione del danno: tempo che si identifica, nel caso che qui occupa, con quello in cui lANAS rivestiva le forma di ente pubblico economico. Pertanto, il contrario recentissimo indirizzo espresso dalla Sezione Prima Centrale dAppello di questa Corte con sent. n. 44/2004/A del 13 gennaio 2004, sovrappostosi alle precise indicazioni della Corte di Cassazione e rimasto isolato, è ininfluente ai fini della presente decisione, posto che ogni statuizione, sul punto specifico, spetta esclusivamente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a norma di Costituzione. Per completezza, occorre aggiungere che le stesse Sezioni Unite hanno confermato il descritto orientamento - produzione del danno, quale momento determinante della giurisdizione - in ancor più recente data con ordinanza n. 10979 del 9 giugno 2004. Considerata, quindi, la struttura del processo contabile, che viene azionato dallorgano requirente nellinteresse esclusivo dellordinamento, lassoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti di fatti - quali quelli per cui si procede - consente di perseguire concretamente comportamenti causativi di danni da parte di dipendenti di enti che agiscono in regime di diritto privato benché, nella sostanza, alimentati da risorse di natura pubblica, il cui ambito si sta costantemente incrementando in virtù del processo di "privatizzazione".
2) Eccezione di intervenuta prescrizione. Leccezione è stata sollevata dalla difesa del convenuto per la prima volta nel corso della odierna udienza di trattazione. Volendo anche ritenere tale facoltà non preclusa in virtù della struttura propria del giudizio contabile, che lo differenzia da quello civile (cfr. sul punto Corte dei conti, Sez. II, 9 maggio 1995, n. 45), si deve comunque affermare che anche questa eccezione non merita accoglimento. Infatti, quando ricorre un comportamento illecito suscettibile di determinare un doloso occultamento del danno come nel caso qui considerato - ovvero allorché ricorrano ipotesi di reato, in cui loccultamento doloso è in re ipsa, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere individuata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994, nel momento in cui il danno stesso viene scoperto: è, invero, impossibile lesercizio dellazione di responsabilità in presenza di attività istruttoria penale indisponibile. Nel particolare caso concreto, peraltro, non è stata evidenziata una situazione di fatto che abbia consentito al Pubblico Ministero contabile una obiettiva conoscenza legale dei fatti dannosi prima del momento della loro diffusione in seguito alla chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero ordinario (per analoga fattispecie, cfr. Sez. I, sent. n. 149 del 4 maggio 2004). E da precisare, quindi - come affermato dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia con sentenza n. 1004 del 12 maggio 2003 - che, nellipotesi di danno da "tangente" (al pari di quello in esame), il momento della scoperta di esso viene individuato dalla giurisprudenza della Corte dei conti sulla scorta di due distinti criteri: quello c. d. "estensivo", che identifica tale momento nella data del rinvio a giudizio in sede penale; quello c.d. "restrittivo", che individua il dies a quo della prescrizione nella data della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. penale. I fautori del criterio "estensivo" (adottato anche di recente dalla Sezione II Centrale dappello con sentt. n. 184 del 7 giugno 2004 e n. 285 del 9 ottobre 2003) si attengono alle indicazioni delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, che, con sentenza 25 ottobre 1996, n. 63/A, hanno così stabilito: "il "dies a quo" della prescrizione, in ipotesi di doloso occultamento del fatto dannoso di rilevanza penale ed attesa, nella fattispecie, la subordinazione della sua stessa esistenza dall'illecito penale (fatti concessivi), va fissato nella data di rinvio a giudizio in sede penale, momento nel quale vi e' stata la valutazione da parte dell'organo pubblico competente di elementi di dolo, non potendo a tale fine essere sufficiente la mera domanda di un privato, che puo' rilevarsi all'esame degli organi di giustizia del tutto infondata". La corrente giurisprudenziale che, invece, osserva il criterio "restrittivo" ritiene - nel caso di comportamento delittuoso riferibile al convenuto per occultamento doloso dei fatti dannosi - che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere ancorata alla richiesta di rinvio a giudizio (Sez. Giur. Lazio, 28 marzo 2003, n. 772), poiché, a tale data, i fatti sono diventati obiettivamente conoscibili sotto il profilo del danno; in conformità a tale orientamento, con la recente sentenza n. 149 del 4 maggio 2004, la Sez. I Centrale dAppello ha ritenuto il dies a quo prescrizionale coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero penale e con la correlativa informativa al Pubblico Ministero contabile a norma dellart. 129, disp. att. c.p.p.. Ciò premesso, vale comunque notare che, nella fattispecie in esame, la individuazione del termine iniziale della prescrizione - secondo uno dei due criteri alternativi elaborati dalla giurisprudenza - è irrilevante: infatti, sia che, in conformità al criterio "restrittivo", si identifichi tale momento con il 24 ottobre 2001 (data in cui la richiesta di rinvio a giudizio del Y per i fatti in esame fu formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento) sia che, adottando il criterio "estensivo", si intenda ancorare la decorrenza al 15 gennaio 2003 (data della sentenza di patteggiamento, emessa in sede di udienza preliminare per leventuale rinvio a giudizio del convenuto) il termine stesso non risulta ancora spirato e lazione del Pubblico Ministero contabile è da considerarsi tempestivamente proposta.
3) Erronea indicazione dellente creditore del risarcimento. Per quanto riguarda lerronea indicazione (nellatto introduttivo del giudizio) della Regione Trentino-Alto Adige quale ente danneggiato -indicazione, peraltro, rettificata dal Requirente in udienza - si deve solo ricordare che il Procuratore nei giudizi per responsabilità finanziarie agisce a difesa dellordinamento, nellinteresse della legge e dellerario globalmente inteso, a tutela imparziale della buona gestione delle risorse finanziarie. I beni pubblici sono, poi, salvaguardati in funzione non della loro specifica appartenenza bensì in ragione della loro destinazione ed utilizzazione per finalità pubbliche, nellinteresse della collettività intera: per questa ragione ne è affidata la cura ad una struttura pubblica, che si identifica con lUfficio del Pubblico Ministero, indipendentemente dalla loro appartenenza ad uno od altro ente. Il fatto che sia stata emendata la direzione dellobbligazione risarcitoria, nel corso del presente giudizio di responsabilità, non incide, pertanto, in alcun modo, sullefficacia dellazione del Procuratore Regionale che avrebbe potuto, eventualmente, essere pregiudicata solo dal difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie: il che non si è verificato per i motivi di cui sub 1). Ai fini della esatta individuazione dellente danneggiato si deve, comunque, specificare che la Provincia Autonoma di Trento è stata delegata, a norma del D. Lgs. n. 320/97, ad assumere le funzioni spettanti allANAS, mentre larticolo 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ha regolato i correlativi criteri di ripartizione dellonere delle spese: il che potrà valere, in prosieguo, ad individuare il soggetto eventualmente creditore del risarcimento dei danni derivanti dai fatti in esame, a seconda della relativa ripercussione sullente Provincia ovvero sullANAS.
4) Efficacia della transazione tra ente danneggiato e convenuto. Occorre, ora, esaminare gli effetti dellavvenuta transazione tra lANAS ed il Y, il quale ha ricordato di avere pagato la somma di lire 20 milioni a titolo di rifusione dei danni morali subiti dallente, con ciò considerando chiusa la vicenda con la conseguente inesigibilità di ogni ulteriore pretesa in ordine alla stessa, anche perché il risarcimento sarebbe stato riconosciuto in sede penale con la sentenza di condanna a pena "patteggiata". A tale proposito si può solo ricordare che: "Il difetto di giurisdizione del giudice contabile non può derivare dalla transazione intervenuta tra il responsabile e l'amministrazione costituitasi parte civile in giudizio penale, in quanto quest'ultima è soggetto non legittimato all'azione di responsabilità amministrativo-contabile posta a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici, il cui esercizio, di esclusiva competenza del Procuratore della Corte dei conti, è per sua natura indisponibile". (Corte Conti, Sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A). Attesa, quindi, l'irretrattabilità dell'esercizio dell'azione di responsabilità - che, insieme all'officialità, ne costituisce l'intrinseco fondamento - l'impegno volontariamente assunto dal convenuto costituisce "solo implicita ricognizione di debito, nei confronti dell'ente danneggiato", che non incide sulla pienezza dei poteri di impulso processuale attribuiti al Procuratore Regionale (v. Sez. Giur. Lombardia, 3 febbraio 2003, n. 157 e 12 luglio 2000, n. 1017), in quanto la materia della responsabilità per danno erariale non ha carattere di disponibilità (cfr. Corte dei conti, Sez. I, 8 agosto 2000, n. 254/A), e "lelemento oggettivo del danno deve essere accertato dal giudice competente in assoluta autonomia ed alla stregua delle norme e dei criteri pubblicistici che nel giudizio contabile trovano applicazione" (v. SS.RR., 18 marzo 1996 n. 14/A). E doveroso, piuttosto, riconoscere che la transazione non consente una duplicazione di pretese risarcitorie con la conseguenza che, delle somme già versate a titolo di rifusione del danno, dovrà tenersi conto in sede della relativa determinazione finale (cfr. Sez. Giur. Lombardia, 3 febbraio 2003, n. 157 e 12 luglio 2000, n. 1015; Sez. Giur. Emilia Romagna, 28 settembre 2000, n. 1591).
5) Efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilita amministrativa. Il convenuto eccepisce la (asserita) inidoneità della sentenza di patteggiamento a supportare sul piano probatorio i fatti contestatigli dal Procuratore Regionale relativi: a) alluso gratuito dellautovettura Volvo 850 di proprietà della ditta EUROGREEN; b) alla promessa di anticipazione di lire 100 (cento) milioni da parte di BETON Asfalti, pari alla partecipazione al capitale di società mai costituita. Sostiene, al riguardo, che avrebbe aderito alla applicazione della pena "patteggiata", a norma dellart. 444 c.p.p., per ragioni di salute e al fine di evitare lo strepitus fori conseguente ad un dibattimento che avrebbe, invece, chiarito le circostanze del suo operato e la sua buona fede. A tale proposito, rileva il Collegio che se pur la sentenza di patteggiamento - a norma dellart. 445, comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla legge 12 giugno 2003 n. 234 - non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, per altro verso è equiparata dalla stessa disposizione ad una sentenza di condanna. E ben vero, infatti, che la sentenza penale intervenuta a seguito di "patteggiamento", scaturente da una cognizione imperfetta, è in un certo senso una sentenza neutrale - perché si limita a considerare ed a valutare esclusivamente la sussistenza dei presupposti cui è condizionata la sua pronuncia - tuttavia non si può prescindere dal fatto obiettivo che se la procedura del c.d. patteggiamento non può contenere un accertamento positivo della responsabilità penale dellimputato, essa deve sempre contenere laccertamento negativo della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. In ragione di tali peculiarità, la sentenza prevista dallart. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dellimputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, ed avendo: a) verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dellimputato; b) accertato che la qualificazione giuridica del fatto reato è corretta; c) valutata la congruità della pena rispetto alla gravità delloffesa. Ne consegue che, se la sentenza di "patteggiamento" non può costituire un accertamento invincibile di responsabilità, come nellipotesi di giudicato penale ex art. 651 c.p.p., "gli elementi di prova contenuti nella sentenza patteggiata potranno essere disattesi solo attraverso la dimostrazione della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale" (Sez. Giur. Trentino-Alto Adige, n. 62 del 28 luglio 2003). Aggiungasi che, secondo la giurisprudenza costante della Corte dei conti, la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. "assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie" (Corte dei conti, Sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A) e se da un lato "è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, essa implica l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato, e pertanto ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso dell'imputato, e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi del giudizio." (Corte Conti, sez. I, 18 marzo 2003, n. 103/A). Non si può, infatti, trascurare che "la sentenza patteggiata presuppone comunque una sorta di implicito accertamento di responsabilità e comporta un implicito riconoscimento di responsabilità da parte dellimputato, tanto che essa costituisce importante elemento di prova circa gli illeciti in contestazione; elementi di prova che potranno essere disattesi dal giudice solo con adeguata motivazione ed ove il soggetto autore del contestato illecito spieghi e renda idonea prova delle ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale ed il giudice non lo abbia tuttavia assolto" (Corte dei conti, Sez. I, n. 149/2004/A del 16 marzo 2004; Sez. I n. 3/2004/A del 10 ottobre 2003); infatti, "alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti va attribuita natura di sentenza di condanna, emessa dal giudice penale nel pieno esercizio della sua funzione, e non quale mera ratifica dellaccordo intercorso tra le parti, poiché non può prescindere dalla prova della responsabilità, sia pure limitata a profili determinati. Nellapplicare la pena concordata, infatti, il giudice penale deve preventivamente verificare che il fatto sussiste e che limputato lo ha commesso, in quanto la libertà personale non è un bene disponibile "(Sez. I, n. 282 dell11 giugno 2004). Inoltre, le prove formatesi nel giudizio penale - la cui utilizzabilità ai fini dellesercizio dellazione di responsabilità amministrativa viene oggi contestata dal convenuto - certamente possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo/contabile per essere valutate dal giudice in questa sede, nella quale potranno, eventualmente, essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (cfr., Sez. I, n. 3/2004/A del 10 ottobre 2003, e conformi). La generica affermazione, peraltro neppure documentata, che il convenuto avrebbe prestato la propria adesione al "patteggiamento "solo in quanto consigliato in tal senso dal suo difensore e dal medico curante" non appare, pertanto, idonea ad elidere giuridicamente gli effetti della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.: non si può, infatti, riconoscere in vaghe affermazioni, nemmeno supportate sotto il profilo probatorio, lefficacia richiesta dalla costante giurisprudenza per ridiscutere gli effetti degli accertamenti contenuti nella sentenza "patteggiata" nel giudizio di responsabilità amministrativa. Ancor meno rilevano le argomentazioni difensive del convenuto facenti leva sulla tenuità della pena inflittagli con la sentenza stessa - derivante dai meccanismi applicativi del diritto sostanziale e processuale penale, posto che il giudice può esercitare la propria discrezionalità solo entro i limiti stabiliti dalle norme stesse - e sul mancato esperimento dellazione disciplinare, da parte dellAmministrazione di appartenenza, assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio, che, se non può essere condizionato dal procedimento penale, a maggior ragione, non può esserlo da quello disciplinare. Altrettanto trascurabili, infine, sono le considerazioni difensive sulla sufficienza punitiva della misura cautelare a suo tempo inflitta al Y - peraltro indagato, allepoca dellapplicazione degli arresti domiciliari, esclusivamente per gli episodi di cui ai punti 1, 2 e 3 della successiva richiesta di rinvio a giudizio - nonché della sentenza del GUP di Trento n. 41/03, considerato che la misura restrittiva della libertà personale inflittagli corrispondeva unicamente alla esigenza di evitare il reiterarsi di condotte criminose e non era, certamente, finalizzata a scopo sanzionatorio né tanto meno risarcitorio. In mancanza, quindi, di consistenti argomenti probatori contrari a difesa del convenuto, deve ritenersi confermata la sussistenza degli illeciti di cui alla sentenza del GUP di Trento n. 41/03 anche ai fini delladdebito di responsabilità amministrativa.
6) Ciò premesso in rito, la Sezione si dà carico di esaminare nel merito la vicenda con particolare riferimento al danno patrimoniale. Al riguardo precisa che loggetto del giudizio, come delimitato dalla domanda attorea, verte sullaccertamento delleventuale pregiudizio patrimoniale causato dagli episodi di corruzione aggravata commessi dal Y e contrassegnati dal n. 2 (luso gratuito ed a tempo indeterminato consentito dallimpresa "EUROGREEN s.r.l. " dellautovettura VOLVO, targata AF 414 SK, per la quale, inoltre, detta impresa avrebbe pagato ulteriori somme connesse allutilizzo stesso) e dal n. 4 (accettazione della promessa e della attribuzione gratuita di quote societarie per un importo di 100 milioni di lire da parte di INAMA Alfredo, amministratore della BETON Asfalti s.r.l.) della sentenza di patteggiamento n. 41/03, con conseguente disassetto degli equilibri contrattuali intercorsi tra lANAS e le imprese corruttrici. Ai fini risarcitori il Requirente, riportando pedissequamente nellatto introduttivo del giudizio i cinque capi di imputazione della citata sentenza "patteggiata", e reputando che il controvalore di dette "dazioni" costituisca elemento idoneo a valutare lingiusto danno patrimoniale subito dallANAS - corrispondente quantomeno al maggior prezzo, rispetto a quello effettivamente dovuto, di aggiudicazione degli appalti ottenuti dalle società - ha rappresentato che, secondo la logica e la comune esperienza, il costo della corruzione sarebbe stato traslato nel maggior prezzo di aggiudicazione degli appalti stessi. In carenza di più concreta indicazione degli appalti sui quali si sarebbe trasfuso il controvalore delle tangenti è da ritenere che il Pubblico Ministero abbia inteso riferirsi agli affidamenti di cui ai punti 1 (lavori di urgente sistemazione e messa in sicurezza della frana in località Faè al Km. 2,400 di cui al contratto sottoscritto tra la BETON Asfalti e lANAS) e 3 (lavori sulla SS 238 delle Palade per bonifica e consolidamento di parete rocciosa in frana dal Km. 4,100 al Km. 4,400 a protezione degli imbocchi di una galleria naturale, eseguiti da EUROGREEN s.r.l.) della sentenza di patteggiamento, a loro volta oggetto di vaglio da parte del giudice penale perché circostanziati da svariate ipotesi di reato. Gli episodi riguardanti la percezione della tangente Eurogreen ed i lavori sulla strada delle Palade nonché la percezione della tangente Beton Asfalti ed i lavori in località Faè (sub punti rispettivamente n. 2 e n. 3 e sub n. 4 e n. 1 della citata sentenza) sono, quindi, apparentemente connessi e sembrano raffigurare due distinte ipotesi di corruzione passiva propria aggravata, corrispettivi alla concessione, da parte del Y, di ingiusti vantaggi ai danni dellANAS alle ditte BETON Asfalti ed EUROGREEN per i lavori eseguiti, rispettivamente, in Faè e sul passo delle Palade. Allo stato degli atti pare, tuttavia, al Collegio di dover escludere ogni correlazione tra gli episodi criminosi di cui ai punti 2 (utilizzo dellautovettura Volvo e vantaggi connessi) e 3 (affidamento dei lavori sulla SS n. 238 delle Palade ad EUROGREEN s.r.l.), della sentenza patteggiata, correlazione smentita non tanto dalla distanza cronologica tra gli accadimenti ma dalle dichiarazioni rilasciate in sede penale dallo stesso corruttore, il sig. Walter DALPIAZ: dalle sue affermazioni, riportate nel testo della richiesta di misura cautelare in data 26 gennaio 2001, risulta infatti che luso dellautovettura concessa al Y era finalizzato al "tentativo di recuperare una certa disponibilità da parte dei funzionari ANAS, dai quali mi sentivo bistrattato per lassenza di conferimenti di somme urgenze". Motivo per cui è da ritenere che la illecita dazione fosse diretta a lucrare futuri vantaggi contrattuali e non, invece, a compensare quelli eventualmente pregressi. Infatti, il capo di imputazione formulato in sede penale dal Pubblico Ministero di Trento in data 24 ottobre 2001 a carico del sig. DALPIAZ - nel richiederne il rinvio a giudizio per corruzione attiva aggravata - è imperniato sul " fine di ottenere future assegnazioni di lavori, agevolazioni o assenza di rilievi". Correlativamente, luso gratuito dellautovettura Volvo, da parte del Y, integra gli estremi del reato di corruzione passiva antecedente e, come tale, è svincolato dallaffidamento dei lavori sulla strada delle Palade, cronologicamente anteriori. I fatti descritti sub. punto 1 (lavori in località Faè) e punto 4 (percezione di quote societarie del valore di L. 100 milioni) della sentenza n. 41/03 sono altresì collegabili, come viene indicato dal Procuratore della Repubblica di Trento nella richiesta in data 24 ottobre 2001, p. 3, a pag. 6, di rinvio a giudizio di INAMA Alfredo (amministratore di BETON Asfalti) per il reato di cui agli artt. 321, 319 bis c.p. (corruzione attiva aggravata): "Tra le agevolazioni concesse prima della dazione di utilità patrimoniale, rientra, altresì, la condotta delittuosa realizzata dal predetto Y nella realizzazione, in concorso con INAMA, dei reati di cui al punto 1" (corrispondenti agli episodi di falso e truffa, in concorso con INAMA, riferiti ai lavori in località Faè). Avendo quindi il convenuto, nella fattispecie, consumato il reato di corruzione passiva susseguente, è irrilevante il fatto che la scrittura privata riguardante lattribuzione al Y di quote societarie nella CMS Lavori s.r.l. rechi data 2 dicembre 1998, allorchè il D. lgs. n. 320/97 aveva già delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con decorrenza 1° luglio 1998, le prevalenti funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato e dellANAS, con il conseguente subentrare dei tecnici della P.A.T. nelle competenze già affidate al convenuto. Va osservato, tuttavia, che il mero collegamento della tangente ad un (presunto) danno erariale di natura patrimoniale non può assumere rilevanza in modo aprioristico ed acritico, essendo necessario che esso sia accompagnato da ulteriori elementi in grado di suffragarlo. Infatti, se è pur vero che, come sostenuto dal Requirente, secondo lid quod plerumque accidit, con l'avvenuto pagamento di una tangente si presume un danno pubblico - per un implicito costo patrimoniale occulto almeno uguale all'importo della tangente - e che "a tangenti versate per appalti di lavori pubblici corrisponde in genere da parte dell'appaltatore, al fine di recuperare il costo, una illecita maggiorazione del giusto prezzo e quindi un danno patrimoniale per la p.a." (cfr. Sez. Giur. Veneto 16 febbraio 2000, n. 302), tale criterio non può ritenersi automaticamente applicabile, assumendo, piuttosto, un mero valore indiziario poiché, a volte, il maggior costo rappresentato dalla tangente può "ripianarsi con la riduzione dell'utile dello stesso appaltatore" (ancora Sez. Giur. Veneto n. 302, cit.); altre volte, al contrario, il danno patrimoniale subito dallAmministrazione in seguito ad accordi criminosi intercorsi tra il dipendente infedele ed altri soggetti - sia esso di natura diretta, per il minor valore delle opere realizzate, che indiretta (ad esempio, nel caso che vengano erogate somme a titolo di risarcimento a terzi danneggiati da opere realizzate con costi inferiori a quelli pattuiti) - può essere di gran lunga superiore allammontare della tangente percepita. Per questo motivo il criterio della matematica equazione tra tangente e danno patrimoniale non può essere condiviso dal Collegio. Quanto detto trova conferma nella la più recente giurisprudenza di questa Corte dei conti: "L'assunto secondo cui la corresponsione di una tangente determina un aumento del corrispettivo pagato dalla p.a. non può essere automaticamente condiviso in quanto occorre che la Procura dimostri l'effettivo pregiudizio subito con riferimento alla non congruità dei prezzi praticati e con qualche riscontro oggettivo." (Sez. Giur. Lazio, 27 febbraio 2003, n. 469); "La percezione di una tangente da parte di un dipendente o amministratore pubblico non necessariamente si traduce in un danno erariale, potendo configurare anche un mero arricchimento del solo funzionario fedifrago: ne consegue che il depauperamento patito dall'amministrazione in occasione di gare pubbliche caratterizzate da percezione di tangenti, va dimostrato con idonei riscontri." (Sez. Giur. Lombardia, 13 gennaio 2003, n. 13); "La percezione di una tangente ben puo' risolversi nel solo illecito arricchimento del funzionario infedele e non necessariamente si traduce in un nocumento patrimoniale per la p.a., ben potendo l'operazione amministrativa per la quale la tangente e' versata risultare non dannosa per l'amministrazione; e, pertanto, il P.R, deve fornire la prova, caso per caso, che danno per l'amministrazione v'e' stato, essendo la dazione della tangente solo un sintomo o un indizio della sua sussistenza." (Sez. Giur. Lombardia, 13 marzo 2000, n. 442); "La dazione di tangente, quando sia collegata a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, suscita il fondato sospetto che il prezzo offerto sia stato maggiorato in modo da comprendere la somma illecitamente corrisposta al funzionario corrotto; non essendo però tale evenienza un esito necessitato, poiché il sospetto - come qualunque altra ipotesi di responsabilità - va suffragato, con elementi probatori che lo avvalorino". (Sez. Giur. Lazio, 9 settembre 2002, n. 2465); "Il criterio presuntivo della c.d. traslazione della tangente, per il quale l'importo del corrispettivo pagata dalla p.a. per lavori o forniture dovrebbe ritenersi automaticamente maggiorato di una somma pari alla tangente stessa con conseguente danno per l'erario, non può essere applicato aprioristicamente e acriticamente ma deve trovare un riscontro nella fattispecie concreta al fine di dimostrare che l'importo contrattuale sia stato artificiosamente incrementato rispetto ai valori di mercato; nella specie, tale dimostrazione non v'è stata ma anzi sussistono gli elementi per affermare la legittimità dell'operato dell'amministrazione (fattispecie relativa all'acquisizione di tangenti da parte di amministratori provinciali in relazione all'esecuzione di lavori pubblici: mentre in sede penale è stato accertato il pagamento di tangenti, non sono, tuttavia, state accertate irregolarità e illiceità nell'espletamento delle procedure di aggiudicazione, nonché nel corso dell'esecuzione dei lavori, in particolare, per ciò che concerne l'eventuale maggiorazione dei prezzi)." (Sez. Giur. Lazio, 4 marzo 2002, n. 698); "La percezione di tangenti da parte di pubblico funzionario non si traduce automaticamente in danno erariale dovendosi dimostrare il concreto pregiudizio per lerario nellambito dei rapporti fra pubblica amministrazione e soggetto erogante la tangente" ( Sez. III, sent. n. 121 del 12 febbraio 2004). Ciò premesso, rileva la Sezione che gli ulteriori elementi richiesti dalla costante giurisprudenza a sostegno della domanda attorea ed a riscontro di un danno patrimoniale effettivamente subito dallEnte non sono reperibili negli atti. Infatti se, da un lato, rimane esclusa la correlazione dellutilizzo dellautovettura Volvo con laffidamento dei lavori sulla SS n. 238 delle Palade ad EUROGREEN s.r.l., dallaltro, non è provato che dallaffidamento dei lavori alla impresa BETON Asfalti in località Faè sia scaturito un danno patrimoniale a carico dellANAS pari allimporto della tangente percepita dal Y. Daltro canto, dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio esperita dalling. Fabio BOSCOLO in sede di procedimento penale e recante data luglio 2002 (peraltro, allegata dalla difesa del convenuto solo in estratto) tale circostanza parrebbe, addirittura, esclusa anche se non certo per merito del Y: al danno iniziale per lEnte, relativo alla falsificazione rispettivamente del 1° Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) eseguiti dalla BETON ASFALTI S.r.l., del certificato n. 1 per il pagamento della prima rata e per svincolo ritenuta di garanzia, e del libretto delle misure, con indicazione di fornitura di materiale e di effettuazione di lavori in realtà non ancora eseguiti per le quantità e, correlativamente, per gli importi ivi indicati, ha fatto seguito infatti successivamente la "correzione" di cui alle istruzioni contenute in perizia geologica di variante datata 3 marzo 1999 epoca in cui le competenze in materia di viabilità erano già state affidate alla PAT -, con la conseguente esecuzione di maggiori lavori da parte dellimpresa e la corrispondenza delle opere realizzate alla contabilità finale. Con ciò si è verificata la fattispecie stigmatizzata dalla Corte dei conti, Sez. I, con la sentenza 23 marzo 2001, n. 77/A: "La dimostrazione che il pubblico funzionario abbia percepito alcune somme, a titolo di tangente, non equivale a dimostrazione del danno erariale. Non puo' ritenersi sussistere danno erariale (consistente nella maggiorazione dei prezzi di acquisto di beni e servizi) qualora i prezzi in questione risultino comunque congrui, secondo le perizie acquisite in sede di giudizio penale". Peraltro, se dal fascicolo processuale risulta (dichiarazioni delling. Enrico CROCE riportate nella richiesta di applicazione di misura cautelare a carico del Y, accolta con ordinanza del GIP di Trento il 6 febbraio 2001) che lattuale convenuto si sarebbe surrogato spesso nelle competenze dei colleghi per affidare lavori di somma urgenza, per lo più, alle imprese EUROGREEN e BETON ASFALTI oltre che a CMS del geom. FADANELLI, di tali affidamenti "mirati" magari addirittura corredati di ulteriori illecite dazioni il Requirente non ha fatto alcuna menzione, ragione per cui non può trovare fondamento la sua affermazione che, fermo restando il dato storico delle due tangenti accertate, loccultamento dei costi da parte delle imprese sarebbe suddiviso in tutti gli appalti: manca, infatti, di essi ogni concreta indicazione, né è ravvisabile dagli atti penali, allegati alla domanda attorea, alcun elemento che consenta un materiale collegamento tra le tangenti in questione ed altri affidamenti alle imprese corruttrici. Neppure è stato prodotto e/o acquisito agli atti alcun principio di prova di ulteriore attività contrattuale tra lANAS e le imprese corruttrici, antecedente o successiva (necessariamente successiva, per quanto riguarda la tangente EUROGREEN, stando alle riferite dichiarazioni del corruttore sig. DALPIAZ) alla percezione delle tangenti indicate e ad esse riferibile: ciò, pur considerando che tale attività non appare certamente improbabile ma, forse, solo più difficile sotto il profilo cronologico, in considerazione dellepoca in cui si sono concretate le illecite dazioni al Y (da parte di EUROGREEN: ottobre 1997 aprile 1998; da parte di BETON Asfalti: dicembre 1999) in virtù della delega delle competenze in materia di viabilità alla Provincia Autonoma di Trento con decorrenza 1° luglio 1998. Comunque, e senza che ciò possa implicare alcun elemento a carico o a favore del convenuto in relazione ad eventuali ulteriori operazioni illecite, non si può in astratto trascurare che allANAS in ambito regionale sono residuate competenze in materia di viabilità autostradale, e che il geom. Y, quanto meno allepoca della richiesta di applicazione di misura cautelare (26 gennaio 2001) era, addirittura, "capo dellufficio per lalta sorveglianza dellautostrada. E tuttora in una posizione di sicuro potere, in relazione alla quale mantiene rapporti poco chiari con imprese del settore stradale" (motivazione della richiesta di applicazione di misura cautelare 26 gennaio 2001 a firma dott. Pasquale PROFITI, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, pag. 10). Oltre tutto, nel presente giudizio, come circoscritto dalla domanda attorea, ed in ossequio ai principi introdotti dalla riforma dellart. 111 della Costituzione (con particolare riferimento a quello di terzietà e di imparzialità del giudice), di fronte alla mancanza anche di un solo principio di prova e considerata la necessità di rimanere nellambito del thema decidendum fissato dalla domanda, anche il potere c.d. "sindacatorio" della Corte deve arrestarsi, in quanto non è ammessa la possibilità di supplire alla mancata iniziativa della Procura, limitata solo ad un ragionamento di carattere generale, fondato su un principio probabilistico, inidoneo ad assumere la particolare valenza di cui allart. 115, 2° comma, c.p.c.; in tale senso, la Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, con sentenza 6 giugno 2002, n. 1725, ha affermato che: "Il criterio presuntivo della c.d. traslazione della tangente, per il quale l'importo del corrispettivo pagato dalla p.a. per lavori o forniture dovrebbe ritenersi automaticamente maggiorato di una somma pari alla tangente stessa con conseguente danno per l'erario, non può essere applicato aprioristicamente e acriticamente ma deve trovare un riscontro nella fattispecie concreta al fine di dimostrare che l'importo contrattuale sia stato artificiosamente incrementato rispetto ai valori di mercato; nella specie, tale dimostrazione non v'è stata nè il collegio ritiene di poter colmare tale carenza di prove mediante il ricorso al potere sindacatorio non esistendo nella fattispecie neanche un principio di prova". In conclusione, allo stato degli atti, in difetto di una precisa indicazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra ANAS e le imprese BETON Asfalti ed EUROGREEN - sui quali possa essersi riverberato il controvalore delle due tangenti in questione - si può ritenere che le tangenti stesse, almeno limitatamente ai due singoli affidamenti esaminati in quanto indicati dallattore, siano rimaste a carico delle ditte "contraenti": il che rende irrilevante, ai fini del presente giudizio, anche lulteriore aspetto della esatta quantificazione delle illecite dazioni. In ragione di quanto precede il Collegio assolve il convenuto dalla domanda attorea, nella parte in cui è diretta a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale subito dallANAS per effetto degli episodi descritti nella sentenza di patteggiamento n. 41/03, sotto il profilo della loro reciproca correlazione.
7) Resta, comunque, ferma ed impregiudicata ogni eventuale, ulteriore iniziativa del Procuratore Regionale circa vicende potenzialmente produttive di danno erariale riconducibili allodierno convenuto ovvero ad altri soggetti, atteso che, pur se non risultanti dal fascicolo processuale, sono notorie per essersene occupata la stampa locale - indagini penali riguardanti sia la concessione di appalti sia laffidamento di lavori alle ditte innanzi menzionate.
8) La mancanza del danno patrimoniale non esclude, però, nella specie, l'eventuale configurazione di un danno non patrimoniale per lesione dell'immagine della P.A. (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio 24 luglio 2001, n. 2905; Sez. I, 18 settembre 2003, n. 302), ovvero di altra persona giuridica, pubblica o privata. Il ripristino del prestigio leso dellente ha, infatti, autonoma consistenza e può essere del tutto svincolato dal danno patrimoniale diretto (cfr. Sez. I, 18 settembre 2003, n. 302; SS.RR. n. 16 del 28 maggio 1999): in tal caso, il giudice provvederà alla sua determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., valevole anche nei giudizi di responsabilità amministrativa, "con l'obbligo di una adeguata motivazione basata su congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito per la sua quantificazione" (SS.RR. n. 16 del 28 maggio 1999). Giova rammentare, in proposito, che, per definire la vertenza penale, il geom. Y ha versato allANAS, a titolo di risarcimento danni allimmagine in via transattiva, la somma di euro 10.329,14 accettata dallEnte stesso: meraviglia dover constatare in che modo irrisorio lANAS abbia valutato il pregiudizio inferto al proprio prestigio dal dipendente mediante la commissione di gravissimi reati; dipendente non solo non censurato sotto il profilo disciplinare - secondo quanto riferito dalla stessa difesa del convenuto ma, addirittura, promosso capo dellufficio per lalta sorveglianza dellautostrada come si legge a pag. 12 della richiesta di applicazione di misura cautelare, in data 26 gennaio 2001, avvalorata anche dalle dichiarazioni rese dall amministratore di CMS COSTRUZIONI s.r.l., Luigi IPPOLITI, al P.M.: "Io tratto con riguardo Y in quanto si dice che sta facendo carriera in ambito ANAS e che può diventare un dirigente. E diventato capo ufficio ANAS a Bolzano per lalta sorveglianza dellautostrada, scavalcando persone più anziane di lui. Anche nei colloqui a Roma con funzionari ANAS mi è stato riferito che Y ha buone prospettive di carriera". Prescindendo, comunque, da ogni considerazione estranea allo stretto ambito del presente giudizio ed esaminando la fattispecie esclusivamente sotto il profilo che qui interessa, si deve sottolineare innanzitutto che il pregiudizio inferto allANAS, in quanto persona giuridica, dal comportamento del geom. X Y, si concreta nella violazione di diritti di rilevanza costituzionale e, in particolare, di quelli consacrati nellart. 97 della Costituzione, "rafforzato dalla tutela accordata dagli artt. 7 e 10 c.c. al nome ed allimmagine della persona, norme ritenute applicabili anche alle persone giuridiche" (Corte dei conti, SS.RR., sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003). E noto che ogni soggetto, sia esso persona fisica o giuridica ha diritto alla tutela della propria identità personale, del proprio buon nome, della propria reputazione e credibilità (Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 1991, n. 7642 e 5 dicembre 1992, n. 12951). Secondo lorientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte, a parte la generale previsione dellart. 2 Cost., relativa alla tutela delle formazioni sociali, assume rilievo nellargomento il disposto dellart. 97, 1° e 2° comma, della Costituzione stessa: a) il 1° comma prescrive i parametri di imparzialità e buon andamento per lazione amministrativa, pacificamente applicabili anche quando come nel caso in esame lamministrazione si sia trasformata in ente pubblico economico, posto che la scelta politica di imprimere maggiore snellezza di gestione allazione amministrativa consentendole ladozione di strumenti operativi privatistici non può andare a detrimento delle garanzie costituzionali dei contribuenti; infatti "Anche l'attivita' degli enti pubblici economici e dei gestori di pubblici servizi, quando si manifesta nella gestione di interessi pubblici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 97 cost., essendo svolta, pur se sottoposta di regola al diritto comune, oltre che nell'interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettivita'; pertanto, i relativi atti sono soggetti all'accesso ai sensi dell'art. 23 l. 7 agosto 1990 n. 241" (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 22 aprile 1999, n. 4). Nellattribuire alla giurisdizione della Corte dei conti la valutazione di questioni riguardanti danni patrimoniali e non, inferti a tali enti dai propri dipendenti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, ricordando i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993 - che ha riconosciuto alla Corte dei conti lattribuzione del controllo di gestione sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione dellIRI e di altri enti pubblici fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società hanno, infatti, precisato che: "Ancorché in forme privatistiche, gli enti pubblici economici soggetti pubblici per definizione e che perseguono fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura svolgono dunque anchessi attività amministrativa, rispetto alla quale tali forme costituiscono nientaltro che lo strumento a tali fini utilizzabile ed utilizzato". I parametri costituzionali consacrati nellart. 97 sono stati ulteriormente specificati dal legislatore ordinario con lart. 1, comma 1° della legge n. 241 del 1990, alla quale sono assoggettati anche gli enti pubblici economici per le ragioni prima esposte, e che ha individuato la necessità di osservare principi di trasparenza, economicità, produttività a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche: criteri palesemente disattesi nel caso in esame, come dimostra la dinamica della gestione dei rapporti intrattenuti dal Y con le imprese CMS, BETON ed EUROGREEN, che sarebbe eufemistico definire "scorretti";
b) nella fattispecie si configura, inoltre, laggressiva lesione dei valori tutelati dal comma 2° del citato art. 97 Cost., relativo alla determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Infatti è preponderante "nellambito del rispetto dellimmagine ed identità personale, linteresse costituzionalmente garantito che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano esercitate, le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate. Ogni azione del pubblico dipendente che leda tali interessi si traduce in unalterazione dellidentità della Pubblica Amministrazione e, più ancora, nellapparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile ne responsabilizzata" (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003). Il Y, travalicando le proprie competenze per scopi "clientelari", ha, senzaltro, inferto una lesione ai valori costituzionalmente tutelati di cui è portatore lente di appartenenza. Il Requirente, nel chiedere la liquidazione equitativa del danno a norma dellart. 1226 cod. civ., ha sottolineato come lo sconcerto conseguente allabuso della funzione pubblica abbia avuto una ricaduta sulla comunità amministrata difficilmente misurabile per lampiezza dei suoi effetti, ripercuotendosi negativamente sullAmministrazione e sulla percezione che di essa hanno i suoi componenti ed i soggetti nel cui interesse opera; ha precisato che la gravità dellevento dannoso sarebbe evidenziata, tra laltro, dalla qualifica funzionale del convenuto e dalla delicatezza degli incarichi affidatigli, come dallampia diffusione dei fatti attraverso la stampa e la conseguente vasta eco suscitata nellopinione pubblica. Alla odierna udienza il Procuratore Regionale ha specificato che la richiesta di risarcimento del danno allimmagine della P.A. è proporzionata, generalmente, al danno patrimoniale inferto alla stessa Amministrazione precisando, tuttavia, che ogni valutazione in merito è rimessa al giudice a norma del richiamato art. 1226 cod. civ.. Al riguardo, nel richiamare la copiosa giurisprudenza in materia di danno allimmagine causato allAmministrazione dal funzionario corrotto (per tutte, Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, 13 giugno 2003, n. 522: "Il danno c.d. all'immagine - danno non del tutto immune da riflessi di patrimonialità in quanto possa pregiudicare materialmente il funzionamento della organizzazione amministrativa - derivante dal pagamento di danaro o dalla consegna di beni a titolo di "tangente" è da considerarsi come lesione di un interesse primario protetto dall'ordinamento"), fermo restando il fatto che il danno non può che essere liquidato in via equitativa (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte 19 aprile 2000, n. 1196; Sez. II, 9 ottobre 2003, n. 285/A), questa Sezione evidenzia, in particolare, lorientamento secondo cui il danno stesso può essere rapportato all'entità della tangente versata (Sez. Giur. Basilicata, 20 settembre 2001, n. 227; Sez. Giur. Emilia-Romagna, 28 settembre 2000, n. 1591); puntualizza, inoltre, che lammontare della tangente può acquisire rilevanza ai fini della quantificazione, da operare in via equitativa, dellulteriore pregiudizio allimmagine e al prestigio dell Amministrazione ( cfr. Sez. Giur. Lombardia, 15 aprile 1999, n. 440), considerando, quale unico dato obiettivo, l'ammontare delle somme o il valore delle utilità date o promesse quale corrispettivo della corruzione o a seguito dell'attività concessiva (Sez. II, 9 ottobre 2003, n. 285/A). Va, tuttavia, considerato che, pur essendo in astratto rapportabile allentità della tangente, tale criterio di liquidazione non opera meccanicamente, non potendosi definire il danno in una somma automaticamente pari all'ammontare delle dazioni, senza che il giudice dia conto dei motivi che lo hanno indotto a quantificarlo in tale misura (SS.RR. n. 16 del 28 maggio 1999) né può fungere da parametro in assoluto il solo importo della "tangente" riscossa "in quanto esso non costituisce di per sè solo (disgiunto da altri elementi come le competenze più o meno apicali del funzionario infedele) un termine di commisurazione del danno allimmagine, non essendovi necessariamente proporzionalità tra l'importo della tangente e l'allarme sociale (e la perdita di prestigio dell'amministrazione), ferma restando la possibilità che la percezione indebita di somme si correli anche ad un danno patrimoniale subito dall'amministrazione." (Corte dei conti, Sez. Riun., 23 aprile 2003, n. 10/Q). Ciò premesso e valutati i fatti, il Collegio ritiene di addebitare integralmente al convenuto la lesione da questi causata allimmagine dellANAS, misurata sulla scorta dei parametri indicati dal Procuratore Regionale, tutti riscontrabili nella fattispecie: in particolare, la gravità degli illeciti perpetrati, le modalità della condotta, la collocazione del responsabile nellorganizzazione amministrativa, il grado di diffusione dei fatti attraverso i mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda la quantificazione concreta del danno, sulla scorta sia dei parametri evocati dal Requirente sia della giurisprudenza - che vuole che il risarcimento del danno allimmagine in ipotesi di corruzione, quali quelle in esame, sia proporzionata allentità delle tangenti percepite - il Collegio ritiene che questultimo non possa essere, tenuto conto della misura delle illegali dazioni e della gravità degli illeciti contestati, inferiore complessivamente al triplo della somma già versata dal Y in sede penale, somma da reputarsi del tutto insufficiente - come prima rimarcato - a risarcire il danno inferto dal convenuto al prestigio dellEnte di appartenenza per effetto della realizzazione dei gravissimi episodi corruttivi. Va, quindi, accolta la domanda dellattore circa il risarcimento di questo ulteriore danno subito dallANAS per la lesione allimmagine ad esso causata: a tale fine è, in verità, ininfluente che le funzioni dellente creditore siano state trasferite quasi integralmente alla Provincia Autonoma di Trento in quanto la lesione deve ritenersi inferta allANAS nella sua integrità di persona giuridica, e non in quanto sede distaccata di Provincia, avente solo residue competenze in materia autostradale. Pertanto, il Collegio, condanna il convenuto - in applicazione dellart. 1226 cod. civ. nonché in via equitativa e complessiva - al pagamento della somma di Euro 20.658, 28 (ventimilaseicentocinquantottoeventotto centesimi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinte le eccezioni in rito, in parziale accoglimento delle richieste del Procuratore Regionale:
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 14 ottobre 2004.
Pubblicata il 27 dicembre 2004.
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