Dal
Rì, Arlati, d’Hainaut,
Stolica
11)
delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 326, co.3 c.p. perché in
concorso tra loro, Dal Rì ed Arlati quali pubblici ufficiali, d’Hainaut e
Stolica quali concorrenti esterni nel reato, con più atti esecutivi di un
medesimo disegno criminoso, per procurare a Stolica e d’Hainaut un indebito
profitto patrimoniale, Dal Rì ed Arlati comunicavano a Stolica e d’Hainaut
i nomi delle imprese che si erano presentate in ufficio a verificare il
cantiere, le condizioni e le modalità della gara o i nomi delle altre imprese
che avevano effettuato offerte per la gara nelle procedure di affidamento dei
quattro lavori indicati al capo che precede, notizie d’ufficio che dovevano
rimanere segrete di cui si avvalevano indebitamente. Fatti avvenuti in Tenno e
Trento tra l’agosto 2004 ed il dicembre 2004.
Analoghi
fatti, caratterizzati da logiche di devianza finanziaria e dinamiche
criminose, sono desumibili dalla sentenza di condanna n. 148/06, che evidenzia
la presenza di intese collusive poste in essere dal Sig. DAL RI’ con taluni
imprenditori allo scopo di agevolare l’aggiudicazione di lavori in somma
urgenza appaltati dal Servizio strade della P.A.T., tra i quali la
realizzazione di una barriera paramassi a protezione della SP. 14 del lago di
Tovel al Km. 3.100 e l’esecuzione di opere sulla SP. 421 del lago di Molveno.
Nella
fase di definizione degli accertamenti probatori, la Procura regionale ha
acquisito le informazioni documentali sull’organizzazione del Servizio
gestione strade della P.A.T. e sulle modalità di svolgimento delle gare di
appalto delle opere di manutenzione, con particolare riferimento alla
esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario o in
regime di somma urgenza. Il tutto è riportato nella relazione istruttoria
prot. n. 21096 del 18 settembre 2006, sottoscritta dall’Ing. Silvio ZANETTI
e dal Dott. Leonardo CARONNA, in esecuzione dell’incarico conferito dalla
Procura regionale con nota n.
2005/00195/SP del 19 ottobre 2005.
Nel
corso della fase pre-processuale, l’Ufficio inquirente, avendo ravvisato la
sussistenza di motivi di tutela cautelare, ha depositato istanza di sequestro
conservativo, che - con decreto in data 13 dicembre 2006, emanato dal
Presidente di questa Sezione - è stato autorizzato nei confronti dei
convenuti fino alla concorrenza di complessivi €. 237.798,95. Con ordinanza n. 9/07 del 6 febbraio 2007, di parziale
modifica del precitato decreto presidenziale, il Giudice designato ha
statuito, poi, per i restanti aspetti, la conferma della tutela patrimoniale.
Avverso quest’ultima ordinanza è stato proposto reclamo, giudicato
infondato con altra ordinanza presidenziale n. 013, depositata in data 9
maggio 2007, confermativa delle precedenti statuizioni.
Alla contestazione di danno,
gli interessati, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno fatto
pervenire le proprie controdeduzioni; su preventiva richiesta, è stata
esperita, altresì, l’audizione del Sig. ARLATI.
Nel prospettare i motivi addotti a propria difesa,
il predetto ha eccepito la carenza di efficacia vincolante della sentenza
penale di patteggiamento, cui ha assentito “anche
per la rilevante entità delle spese delle indagini preliminari, ed in particolare delle intercettazioni telefoniche”. Nel prospettare l’organizzazione del Servizio gestione strade
della P.A.T., lo stesso ha evidenziato che, nell’affidamento dei lavori in
economia, le competenze personali erano prive di qualsiasi incidenza
decisionale in grado di determinare turbativa nella scelta del contraente. Ha
escluso l’imputabilità di condotte sintomatiche di rivelazione di segreti d’ufficio,
attesa la non applicabilità al cottimo fiduciario della disciplina vigente in
materia di affidamento dei lavori pubblici.
Il Sig. DAL RI’, a sua volta, ha eccepito l’avvenuto
risarcimento dei danni patrimoniali relativi all’esecuzione delle opere di
manutenzione e di rifacimento delle strade . Ha dedotto, poi, il difetto di
qualsiasi sodalizio criminoso con
il Sig. ARLATI, rivendicando l’avvenuto svolgimento delle proprie
prestazioni di servizio con dignità, professionalità e preparazione. Ha
sottolineato, infine, il comportamento collaborativo tenuto nel corso delle
indagini penali.
In ordine ai suesposti motivi di difesa, la Procura regionale osserva
che, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza della Corte dei Conti
“il valore e la rilevanza giuridica
della sentenza penale di patteggiamento discende anche dal contenuto e dalla
efficacia rappresentativa delle prove escusse
nelle indagini preliminari, che sono pienamente
e direttamente utilizzabili nel giudizio di responsabilità
amministrativa, nel quale confluiscono unitamente alle altre prove acquisite
nell’istruzione contabile e/o depositate dalle parti
agli atti del processo” (v. precitata ord. n. 09 del 2007 del
Giudice designato presso questa Sez. Giur.le di Trento). Conseguentemente,
dall’insieme delle evidenze probatorie e dalla interpretazione delle fonti
di prova con criteri di integrazione e di reciproco collegamento, la Procura
regionale desume “la inconfutabile
veridicità dei fatti divenuti oggetto di imputazione penale, i quali fondano
la prospettazione dell’ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno
erariale con lineamenti giuridici non assorbiti dal risarcimento dei singoli
pregiudizi economici accertati nella infedele esecuzione dei contratti d’opera
atomisticamente considerati”.
La medesima Procura, poi, sulla base delle valutazioni conseguite dall’esame
delle fonti di prova documentale, ravvisa elementi idonei e sufficienti a
configurare la responsabilità amministrativa dei convenuti. Infatti, le
condotte loro ascritte ne hanno comportato, in sede penale, la riconduzione
alle diverse tipologie criminose, già menzionate, la cui consumazione
è avvenuta in concorso “con
imprenditori privati ed in pregiudizio degli interessi economici finanziari
della P.A.”. Predominante rilevanza, ai fini della individuazione degli
elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, viene attribuita
dal Requirente agli scopi dell’associazione a delinquere, organizzata “per
agevolare l’aggiudicazione dei lavori conferiti in appalto dal
Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento ad imprenditori
privati, legati da rapporti di amicizia e di interesse economico con i
funzionari pubblici Dal Rì ed Arlati, i quali, a loro volta, conseguivano
profitti illeciti mediante prestazioni in
beni od in denaro che i medesimi imprenditori favoriti nelle gare effettuavano
in loro favore, anche per donazioni remunerative, a titolo di riconoscenza per
le aspettative contrattuali illecitamente realizzate mediante la captazione e
l’interferenza esercitata sugli atti di evidenza pubblica”. Sempre
secondo la Procura regionale, l’intervento dei convenuti, all’interno dell’associazione
a delinquere, trovava concreta realizzazione sul sistema dell’aggiudicazione
dei lavori in economia “mediante l’inserimento
nel confronto concorrenziale delle
ditte intestate agli imprenditori partecipi al sodalizio criminoso, i quali
venivano - poi - informati dell’eventuale sopravvenienza di offerte
provenienti da imprese estranee al vincolo pattizio, o della eventuale
rinunzia a partecipare da parte di altre ditte comunque invitate”.
Evidente, quindi, la turbativa e l’alterazione dell’esito delle gare “mediante
comportamenti invasivi della discrezionalità amministrativa e lesivi della
sana e corretta gestione finanziaria”. Pertanto, senza l’azione
determinante svolta dai due convenuti, il sodalizio non avrebbe conseguito i
vantaggi economici programmati e realizzati mediante l’utilizzazione di
notizie ed informazioni indebitamente sottratte al segreto d’ufficio.
Sostiene, al riguardo, il Requirente che le prove in proposito acquisite
risultano del tutto inconfutabili, in quanto offerte, non solo dagli atti del
giudizio penale, “nel quale Dal Rì ha reso ampie dichiarazioni auto-confessorie ed
etero-confessorie, e dalle indagini penali fondate sulle intercettazioni
telefoniche ed ambientali, ma anche dai riscontri documentali
acquisiti sulle posizioni organizzative dei funzionari pubblici”.
Particolare rilevanza viene conferita, quindi, alla sentenza n. 444/05 del 29 settembre
2005, con la quale il Giudice per l’udienza preliminare - su richiesta delle
parti, formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. - ha comminato a DAL RI’
Pierpaolo la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio
della sospensione condizionale e la confisca delle somme versate in tre
libretti postali, e nei confronti di ARLATI Giancarlo, la pena di anni uno,
mesi uno e giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione
condizionale e la confisca delle somme in deposito.
Passando, poi, alla stima del pregiudizio economico derivato alla
Provincia autonoma di Trento dal comportamento dei due predetti funzionari, la
Procura – dopo aver sottolineato che la percezione di tangenti costituisce
“una irreversibile lesione della
legalità e dell’efficienza dell’agire amministrativo” ed una “radicale infrazione delle regole del mercato e della libera concorrenza”
– afferma, con il conforto anche della
costante giurisprudenza di questa Corte, che il pagamento della
tangente “è, dunque, indice in sé manifesto della sussistenza di danno erariale,
anche per la concorrenza della
lesione di interessi non patrimoniali, quali l’immagine ed il prestigio
della personalità del soggetto
pubblico pregiudicato dalla risonanza, e dalla diffusione della conoscenza,
del fatto illecito”, per i quali ultimi, pur continuandosi talvolta ad
usare ancora impropriamente il riferimento al
“danno morale”, trovano ormai adeguata considerazione le attività
necessarie alla eliminazione di tutte le conseguenze negative del fatto
illecito, in modo che i costi di ripristino degli interessi immateriali
pregiudicati possano confluire nel danno patrimoniale indiretto e
consequenziale. In materia, la giurisprudenza indica un primo criterio di stima del danno alla funzione pubblica
sulla base del criterio di corrispettività, incentrato sul venir meno del
rapporto sinallagmatico tra la retribuzione percepita e la prestazione
lavorativa concretamente offerta; dal che discende la determinabilità del
danno patrimoniale diretto nella misura degli emolumenti liquidati dalla
Pubblica Amministrazione. Secondo lo stesso Requirente, altri elementi idonei
a rappresentare la lesione patrimoniale sofferta dalla P. A. sono quelli
costituiti, rispettivamente, dalla “perdita
della migliore aspettativa economica in procedimenti ad evidenza pubblica
esenti da conflitti di interessi” (c.d. danno da perdita di chance)
e dalla “perdita d’avviamento per il disservizio eziologicamente connesso a
condotte di gestione difformi dai parametri di legalità finanziaria e d’imparzialità
amministrativa” (danno da disservizio per omesso conseguimento dei
risultati programmati).
Alla stregua delle suindicate premesse, la Procura
regionale rappresenta come nella
fattispecie in esame assuma conclusivamente incidenza tutta una serie di
profili di illiceità dannosa per gli interessi patrimoniali e personali della
Pubblica Amministrazione. Conclude, perciò, affermando che, nel giudizio che
qui occupa, la stima complessiva del danno erariale derivatone “possa fondarsi sul criterio della corrispettività retributiva delle
prestazioni lavorative
radicalmente prive di utilità per la Pubblica Amministrazione”, il cui
ammontare viene concretamente determinato prendendo a riferimento la
consistenza degli emolumenti liquidati in favore dei Sigg.ri DAL RI’ (€.
103.229,45) ed ARLATI (€. 134.569,50) nel corso del “medesimo
periodo di manifestazione del permanente sodalizio criminoso (2002 – 2005
circa)”. Tale somma complessiva di €. 237.798,95 (euro
duecentotrentasettemilasettecentonovantotto/95) viene ritenuta adeguata anche
in ordine alla stima del danno da disservizio, del danno alla funzione
pubblica, del danno da “perdita di
chance” e della lesione della
concorrenza e del mercato.
In risposta all’atto di citazione ritualmente notificato, i convenuti
hanno qui prodotto, mediante i rispettivi difensori, apposite memorie di
costituzione e difesa.
Il difensore del Sig. DAL RI’ segnala inizialmente
il breve periodo di durata del servizio del proprio assistito alle dipendenze
della Provincia di Trento, il ruolo del tutto marginale svolto dall’interessato
all’interno della struttura di appartenenza, nel cui ambito rivestiva la
qualifica di “assistente di materie tecniche”, con applicazione operativa presso
sede periferica. Sottolinea, altresì, come il Giudice penale abbia accertato
che “vi era un marcato interesse
economico degli imprenditori ad ottenere dei favori, ancorché non
particolarmente rilevanti, che il geom. DAL RI’ poteva loro concedere e che
per ottenere detti favori allo stesso venne offerta, di volta in volta, una
percentuale, ancorché modesta, su quello che era il risparmio,
rispettivamente il guadagno che l’impresario otteneva”. Rappresenta
ancora che, dopo l’arresto, il proprio assistito ha trascorso 22 giorni in
assoluta segregazione presso la locale Casa circondariale ed altri 5 mesi agli
arresti domiciliari senza contatto con alcuno e come, nel corso di quei mesi,
abbia maturato piena consapevolezza della gravità della propria posizione che
lo ha indotto a dimettersi dall’impiego “proprio
per non coinvolgere ulteriormente l’Ente pubblico che gli aveva dato
possibilità di un lavoro libero e dignitoso”. In questo quadro di
profonda sofferenza morale la
difesa colloca l’iniziativa, assunta dal proprio assistito, di collaborare
con il Magistrato, “accusandosi, in
proprio e totalmente, in prima persona. E non già per fare il delatore, ma
solo per narrativa storica, ha precisato anche gli altri fatti di cui era a
conoscenza, coinvolgendo conseguentemente altre persone”. A tale
comportamento “leale e collaborativo, frutto di sicuro pentimento e di certa volontà
di riscatto” la difesa - sempre in via di premessa riferita al quadro
strettamente penale - correla la scarcerazione dell’interessato ed il
successivo accoglimento della sua istanza di patteggiamento.
Entrando, poi, nel merito dell’odierno giudizio,
il difensore, preso atto della linea giurisprudenziale secondo la quale i
fatti penalmente accertati, possono, con altri, costituire elementi di prova e
di valutazione autonoma nella presente sede, auspica la revisione della
sussistenza del reato di associazione semplice a delinquere, di cui all’art.
416 c.p., contestato dal P.M. in sede penale e accettato dall’interessato
nella proposta di patteggiamento, “che
venne condizionata dal Pubblico Ministero alla accettazione di tutti i reati, alcuno escluso”. In proposito, il difensore,
sostiene l’inesistenza di alcun
“pactum sceleris” tra il proprio
assistito, taluni imprenditori e il dott. ARLATI e che, quindi, “se
queste persone hanno commesso qualcosa di illecito, ciò è frutto di
attività completamente scollegata fra gli stessi; è frutto di azioni del
tutto autonome né appunto conosciute, tra l’altro, dal geom.
DAL RI’, su quello che avrebbe eventualmente commesso il dott. ARLATI,
o viceversa”. Dopo aver evidenziato che il proprio difeso, assunto solo
nel 1998 ed assegnato alla sede di Cles, non aveva né ha avuto alcun rapporto
con il funzionario dott. ARLATI, che “non
conosceva in modo alcuno, se non di nome”, conclude affermando che il
DAL RI’ “ha commesso la propria
attività illecita chiedendo per sé e solo per sé dei compensi illeciti in
contropartita di favori che quale geometra provinciale poteva comunque
riuscire a concedere agli imprenditori richiedenti”.
Sulla quantificazione del danno, la medesima difesa,
dopo aver ribadito la modesta posizione operativa del proprio assistito (che
non aveva alcuna opportunità di occuparsi di alcuna delle fasi relative ai
contratti di appalto o di accedere a documenti, in quanto le gare di appalto
venivano svolte solo nella sede centrale di Trento), sottolinea che l’attività
contestata al convenuto era rivolta all’ultimo momento della fase esecutiva
delle gare di appalto, in cui sostanzialmente permetteva “che gli imprenditori esponessero in contabilità una stesura di manto di
asfalto più ampia di quella effettivamente
svolta o per quantitativo di asfalto maggiore di quello effettivamente posto in
esecuzione. Ciò si dice, naturalmente, senza invocare scusante o
giustificazione alcuna”. Viene conseguentemente contestata la
configurata responsabilità solidale del proprio difeso con il Dott. ARLATI,
attesa la assoluta e profonda diversità di posizione rispetto a quest’ultimo.
Viene, perciò, richiesto, che, alla luce di tali considerazioni, siano
separatamente valutate le posizioni dei due
suddetti convenuti.
Ai fini del risarcimento del danno, la difesa ricorda che il DAL RI’
ebbe ad ottenere il denaro dall’imprenditore INAMA e che quest’ultimo,
quale legale rappresentante della “Beton Asfalti”, in relazione alle
fatture non veritiere per asfalti non posti in essere (attività riconducibile
al comportamento del proprio difeso), “ha
risarcito il danno P.A.T. con €. 95.000,00”. Il DAL RI’, a sua
volta, ha già restituito quanto indebitamente riscosso da parte del predetto
imprenditore mediante versamento di
€. 4.000,00, come da documentazione in allegato sub 1 alla comparsa, e di
€. 25.000,00, come da documentazione in allegato sub 2 alla stessa.
Quanto al danno all’immagine e al prestigio della
P.A.T., il difensore, oltre a ribadire l’assenza in capo al convenuto di
alcun ruolo o funzione istituzionale o di vertice o di capacità di
rappresentare l’Ente se non in
forma del tutto minimale, osserva che l’atteggiamento assunto nella
circostanza dagli organi di stampa è stata sempre nel senso che la vicenda
riguardava un caso isolato che non coinvolgeva personaggi politici o di
vertice, come dimostrano le stesse dichiarazioni all’epoca rese dal
Presidente provinciale DELLAI. Altro aspetto conducente in questo senso è
costituito dalla lettera, pubblicata sulla stampa locale il 12 settembre 2005,
con la quale il DAL RI’ esprime le proprie scuse all’Amministrazione
provinciale e offre contezza dei motivi di correttezza e rispetto nei
confronti di essa che lo hanno indotto a dimettersi dal servizio.
Viene ancora eccepito che il criterio di
corrispettività retributiva di prestazioni lavorative radicalmente prive di
utilit` per la P.A. - applicato dalla Procura ai fini della determinazione
equitativa del danno - non trova riscontro alcuno nella concreta
configurazione della situazione all’esame, nella quale, in buona sostanza,
il convenuto ӏ stato, ad esclusione
dell’attività illecita accertata e riconosciuta, confessata e posta in
essere, un impiegato di buona diligenza, buona preparazione, che ha garantito,
per tutto il resto, buoni risultati all’ente”, ove si tenga presente,
poi, che il vero danno patrimoniale creato dal disservizio, come già
evidenziato, è stato tempestivamente ed integralmente rimborsato sia dal
principale responsabile (l’imprenditore INAMA) con il versamento della somma
di €. 90.000,00, sia dallo stesso convenuto, con il versamento di €.
29.000,00. A dimostrazione dell’assunto sull’ aspetto del tutto minimale
della vicenda negativa della quale il convenuto è stato protagonista, la
difesa richiama “le pagelle riportanti
i voti estremamente positivi che l’ente pubblico ha consegnato al geom. Dal
Rì negli anni passati” nonché le speciali indennità di progettazione,
corrisposte al medesimo per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Viene conclusivamente richiesta, “comunque,
ed in ogni caso, in via subordinata”, l’applicazione del potere
riduttivo relativamente alle sole prospettazioni della Procura regionale.
La difesa del dott. ARLATI - dopo avere ricordato che la sentenza
conclusiva del giudizio penale a carico del proprio assistito è una sentenza
di “patteggiamento”, con la
quale l’interessato ha ritenuto opportuno definire quel procedimento,
rinunciando a far valere le proprie giustificazioni con riferimento agli
addebiti mossigli - rileva che le richieste risarcitorie della Procura
regionale si fondano esclusivamente sul materiale acquisito all’esito di
quel procedimento. Sintetizzato, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale
consolidatosi al riguardo, precisa, ad ogni buon fine, che “il
consenso prestato dall’imputato al patteggiamento della pena, lungi dal
poter assumere valore confessorio in senso tecnico
e dal poter costituire di per sé elemento di prova della sua
colpevolezza, rileva soltanto per il fatto che, nel procedimento penale, il
Giudice non ha riscontrato in atti elementi che ne imponessero all’evidenza
il proscioglimento”. La scelta di poter così chiudere quella vicenda
viene qui prospettata come pragmatica, in quanto determinata, oltre che dagli
effetti psicologici derivati dall’apertura del procedimento penale, dalla
rilevante entità delle spese processuali, con particolare riferimento a
quelle concernenti le intercettazioni telefoniche che, in caso di esito
negativo di quel processo, sarebbero state poste a carico dell’interessato,
atteso che un ulteriore effetto premiale del patteggiamento è quello dell’esenzione
dalle spese processuali. La medesima difesa, sul punto, conclude osservando,
pertanto, che la sentenza patteggiata ed il materiale acquisito nell’ambito
dell’indagine penale non potranno di per sé essere probatori della
colpevolezza del convenuto, ma sono da considerare come elementi sui quali il
giudice contabile è chiamato, a sua volta, a pronunciarsi tanto relativamente
alla sussistenza di eventuali comportamenti antigiuridici riferibili agli
obblighi connessi al rapporto di pubblico dipendente dello stesso convenuto
quanto, quindi, sulla idoneità di detti comportamenti a produrre danno nei
confronti della Amministrazione pubblica. Nel quadro di riferimento così
delineato, la difesa colloca poi la particolareggiata descrizione della
procedura di affidamento dei lavori da
parte del Servizio gestione strade della P.A.T., per le quali si segue tuttora
l’iter del c.d. “cottimo fiduciario”,
sulla base del combinato disposto degli artt. 52 della L.P. n. 26 del 1993 e
31, comma 1, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12 - 10/Leg.. Sul
rappresentato articolarsi di quella procedura, viene anzi chiesta l’ammissione
di prova testimoniale confermativa di quell’iter procedimentale. Da tale
modalità di conferimento dell’incarico la difesa rileva come non si versi
in un affidamento di “appalto”,
bensì in una particolare modalità di conferimento di “lavori
in economia”, attuati secondo
il criterio del “cottimo”,
comunemente definito “fiduciario”,
perché contraddistinto dall’intuitus
societatis, legato ad apprezzamenti di natura soggettiva sui quali si
fonda la scelta iniziale dei soggetti da invitare alla formulazione delle
proposte. Ciò trova consolidato riscontro nella giurisprudenza della
Cassazione, la quale non ravvisa l’ipotesi del delitto di turbata libertà
degli incanti (art. 353 c.p.) nel caso in cui “la
condotta descritta dalla norma sia posta in essere in assenza di una gara
indetta dalla Pubblica Amministrazione, la quale abbia fatto ricorso al
sistema della trattativa privata, facendola precedere da inviti separatamente
e riservatamente rivolti ad alcune ditte a presentare le proprie offerte,
difettando in tal caso il presupposto della competizione tra le varie
concorrenti”. Sempre secondo la suddetta giurisprudenza, quindi, la
fattispecie di cui sopra “è
inapplicabile ogni volta che manchi una gara, sia pure informale, cioè la
libera competizione fra più concorrenti, come nel caso in cui i singoli
potenziali concorrenti, individualmente interpellati, presentino ciascuno le
proprie proposte, prescindendo dall’aventualità che pure ad altri siano
state formulate analoghe richieste” (Cass., Sez. VI, n. 11531 del 15
novembre 1991). Avuto riguardo alle suesposte premesse giurisprudenziali e
alla rappresentata articolazione della specifica procedura del “cottimo
fiduciario”, evidenzia, pertanto, la difesa, come, con riferimento all’affidamento
degli incarichi per i lavori programmati, “mancasse
in assoluto l’obbligo della segretezza, posto che tutti, nell’Ufficio
tecnico competente, fino all’ultimo impiegato, venivano o potevano venire a
conoscenza sia del nominativo delle ditte destinatarie degli inviti che
venivano spediti, sia di quelle che intendendo proporsi facevano pervenire la loro offerta”. Ritiene, perciò, la difesa che, alla
luce delle risultanze del processo penale, nei comportamenti tenuti dal
proprio assistito non siano rinvenibili elementi idonei a suffragare una
situazione causativa di danno nei confronti della P.A.T. conseguente alle
ipotesi del reato di rivelazione di segreti d’ufficio o di quello di
turbativa della procedura di affidamento dei lavori pubblici. Ciò, d’altro
canto, trova riscontro negli atti emessi dal Giudice delle Indagini
Preliminari presso il tribunale di Trento, che, nel disporre l’applicazione
della misura custodiale in carcere per alcuni degli indagati, non l’ha
ritenuta applicabile nei confronti del dott. ARLATI, in quanto “emerge
dalle indagini come il medesimo, tranne in un caso, abbia comunicato gli esiti
della gara (omissis) dopo l’apertura delle buste e, quindi, senza
possibilità di influire sul risultato”. Ad ulteriore chiarimento della
propria linea, la difesa qualifica, poi, come un gravissimo errore, l’accomunare,
anche in questa sede, le posizioni dei due convenuti interessati al presente
giudizio, per il motivo che l’ARLATI “non
ha mai minimamente ammesso alcuna responsabilità circa le gravi ed infondate
accuse elevate nei suoi confronti, quanto piuttosto, anche nella sede che ha
preceduto il presente giudizio, ha reso dichiarazioni utili ad evidenziare l’assenza
di tali responsabilità”; aspetti, questi, che non risultano recepiti,
peraltro, nell’atto di citazione.
L’infondatezza della pretesa risarcitoria azionata nei confronti del
dott. ARLATI viene, altresì, supportata dai suoi difensori con i numerosi
profili di danno, che vanno dal danno da disservizio al danno all’immagine,
dal danno alla funzione pubblica al danno da perdita di chance, al danno della lesione della concorrenza e del mercato,
tipologie, quelle richiamate, che, sempre ad avviso della difesa, risultano
indicate in modo assai vago e generico, poiché prive “della specificazione degli elementi costitutivi su cui si dovrebbe
invece aprire una discussione e su cui è chiamata a pronunciarsi la sentenza
che chiude un giudizio contabile”,
rispetto alla qual ultima forti riserve risultano espresse in ordine alla
richiesta risarcitoria, conclusivamente formulata dalla Procura regionale nel
senso dell’ammontare della rifusione, determinato in misura pari a quanto
percepito dal dipendente a titolo di retribuzione per l’intero periodo (dal
2002 al 2005) in cui i fatti delittuosi sarebbero stati posti in essere. In
proposito, infatti, viene eccepito come per nessuna delle suddette voci di
danno - nonostante le precise indicazioni desumibili dalla giurisprudenza -
risulti fornito adeguato supporto probatorio del danno patrimoniale
concretamente intervenuto. E tutto ciò, ad avviso della difesa, assume
rilievo determinante, ove si consideri che mai l’interessato “ha
violato alcun segreto d’ufficio o posto in essere comportamenti che abbiano
potuto turbare la procedura di affidamento degli incarichi per i lavori e,
quindi, in nessun caso, tra quelli contestati col provvedimento penale, vi è
stato un venir meno dell’obbligo della fedeltà”. Ma la richiesta di
restituzione della retribuzione percepita dal convenuto per tre anni, fondata
sulla sussistenza del danno erariale per mancato rispetto del rapporto
sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione effettuata in
violazione degli obblighi di servizio risulta in ogni caso sproporzionata, ove
si consideri che “non tutta l’attività
dei convenuti nel giudizio contabile può ritenersi compiuta in spregio agli
obblighi di servizio” (C. Conti, Lombardia, n. 1248 del 3 ottobre 2000).
Altro motivo di inaccoglibilità viene, infine, individuato in una recente
decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 14297 del 5-20 giugno 2007),
la quale afferma che “mentre ai fini
della sanzione penale si imputa
al reo il fatto reato (il cui elemento materiale è costituito da condotta,
nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della
responsabilità civile o amministrativa ciò che si imputa è il danno e non
il fatto in quanto tale”. Ne deriva che, perché sorga responsabilità
ai fini risarcitori, un elemento è la condotta, altro elemento è l’evento
lesivo legato alla prima dal nesso di causalità. Pertanto il danno oggetto
dell’obbligazione risarcitoria è esclusivamente il danno conseguenza del
fatto lesivo. Finché non vi è l’elemento lesivo il fatto non è
perfezionato e non può essere derivato alcun danno. Ciò assume particolare
valenza in ordine al danno all’immagine.
Sempre sui criteri che hanno ispirato la determinazione della somma
risarcitoria sulla base di quanto erogato a titolo di retribuzione, viene
osservato, comunque, che la richiesta di rimborso riguarderebbe, nel caso
specifico, solo alcune mensilità dello stipendio,”posto che col mese di giugno 2005 il dr. Arlati è andato in pensione”.
La medesima difesa conclude richiedendo, nel merito, il rigetto, per
infondatezza in fatto e in diritto, delle richieste risarcitorie formulate a
carico del proprio assistito e, in via istruttoria, l’ammissione di prova
per testimoni volta ad accertare l’effettivo iter procedimentale per l’affidamento
dei lavori in base al “cottimo
fiduciario” presso la P.A.T., con particolare riferimento a specifici
capitoli di prova, espressamente formulati in memoria. Al detto fine, indica quali testimoni l’Ing. Stefano PLOTEGHERI di Trento,
già dipendente della P.A.T. e l’Ing. Gianfranco CESARINI SFORZA, presso la
P.A.T.
Nel
corso dell’odierna udienza dibattimentale, le parti hanno confermato le
proprie rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 – Con il
presente giudizio, il Collegio - tenute presenti le disposizioni recate dall’art.
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come integrata dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639, di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543) - è chiamato a
pronunciarsi sulla qualificazione dei comportamenti tenuti dagli odierni
convenuti nelle varie situazioni che hanno determinato l’apertura di un
procedimento penale innanzi al Tribunale di Trento, che li ha visti imputati
per una serie di reati, sui quali è intervenuta la sentenza n. 444/05, emessa
in data 29 settembre 2005 dal G.U.P. (Giudice per l’udienza preliminare)
presso il suddetto Tribunale, ai sensi dell’art. 444 c. p.; sentenza che ha
inflitto, rispettivamente: 1) al Sig. DAL RI’ Pierpaolo la pena di anni uno
e mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e
la confisca delle somme versate in tre libretti postali e della somma
sequestrata; 2) al Sig. ARLATI Giancarlo la pena di anni uno, mesi uno e
giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e
la confisca delle somme in deposito. Altre decisioni, pronunziate dallo stesso
GUP in connessione con le imputazioni ascritte alla responsabilità dei
precitati convenuti, sono rispettivamente:
- la sentenza n. 571/05 del 14 novembre 2005, con cui, su richiesta delle
parti, sono state inflitte sanzioni amministrative e pene criminali nei
confronti di un’impresa e di taluni imprenditori;
- la sentenza n. 61/06, pronunziata l’8 febbraio 2006, con cui è stata
dichiarata l’incompetenza territoriale per taluni fatti di reato per i quali
il “locus commissi delicti”
risulta compreso in circondari
diversi da quelli ubicati nella provincia di Trento;
- la sentenza n.148/06 del 19 aprile 2006, con cui, nella forma del
giudizio abbreviato, sono state inflitte pene detentive e pecuniarie nei
confronti di altri soggetti.
Al riguardo, la Procura regionale - dalla disamina delle fonti di prova
documentale acquisite nell’istruzione e dalla valutazione dei profili di
natura tecnica connessi alla dinamica di esecuzione dei progetti criminosi,
ricondotte ad una pluralità di tipologie criminose - ravvisa la sussistenza
di elementi idonei e sufficienti alla configurazione della responsabilità
amministrativa a carico dei suddetti convenuti per un danno all’erario
riguardato sotto vari profili (all’immagine, da disservizio, alla funzione
pubblica, da perdita di “chance”,
da lesione della concorrenza e del mercato) e complessivamente determinato, in
applicazione dell’art. 1226 c. c., in €.
237.798,95 (duecentotrentasettemilasettecentonovantotto,95), dovuta
secondo il vincolo della solidarietà, pari all’ammontare degli emolumenti
liquidati dalla Provincia Autonoma di Trento, cui i medesimi erano legati da
rapporto di impiego, nel periodo preso in considerazione (2002 – 2005 circa)
in favore del Sig. DAL RI’ (€. 103.229,45) e del Sig. ARLATI (€.
134.569,50).
2 – Come
già sottolineato, il giudizio trae origine dalla sentenza di condanna penale
intervenuta nei confronti dei convenuti a seguito di patteggiamento, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p..
Come rilevato da questa Sezione in pregresse
circostanze (sent. n. 300 del 2002 e n. 23 del 2006) e nel segno di un diffuso
e conforme orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. I centrale, n.
25/A del 27 gennaio 2000), la sentenza di patteggiamento non comporta
ammissione di colpevolezza o accertamento positivo e costitutivo di
responsabilità dell’imputato né costituisce richiesta di condanna “atteso
che le prime implicazioni non possono ritenersi e l’ultima ammettersi
senza un giudizio formale di accertamento e senza l’esplicazione delle
normali conseguenze del pronunciato penale, espressamente escluse dall’art.
445 c.p.p.”. Ne deriva che l’istituto indicato viene a porsi, nel
vigente ordinamento processuale, come pronuncia “sui
generis”, atipica e non catalogabile secondo schemi giuridici
tradizionali e solo a limitati effetti equiparabile alla sentenza di condanna
(contestazione della recidiva, abitualità, iscrizione nel casellario
giudiziale, ecc. ), che costituisce, comunque, impegno ad accettare ed
eseguire le statuizioni in essa contenute.
L’assenza, nella sentenza patteggiata, di un accertamento positivo e
costitutivo di responsabilità dell’imputato – atteso che il giudice
penale, per l’art. 444 c. p.p., è tenuto a limitarsi ad esaminare se, allo
stato degli atti, sia da escludere l’evidenza della prova dell’innocenza
dell’imputato e se costui abbia rinunciato, nell’accordo con l’organo
requirente, a contestare la propria responsabilità – comporta, quale
effetto consequenziale ex art. 445, comma 1, c.p.p., che la sentenza
patteggiata, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non possa
esplicare efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi. Ciò non
impedisce, tuttavia, che, in forza del principio di sostanziale separazione
del giudizio penale da quello amministrativo, il Giudice contabile possa
desumere utili elementi di valutazione dagli atti del fascicolo penale
processuale ai fini della autonoma pronuncia da rendere in tema di
responsabilità, soprattutto allorché i fatti addebitati possono costituire,
al contempo, un illecito penale ed un illecito amministrativo.
Nel surriferito contesto non può, altresì, mancarsi di rilevare per
compiutezza – a norma dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p.,
introdotto dalla legge 12 giugno 2003, n. 234 – che, se la sentenza di
patteggiamento “non ha efficacia nei
giudizi civili ed amministrativi”, purtuttavia la stessa (vedasi la
indicata sentenza n. 23 del 2006 di questa stessa Sezione) “salve
diverse disposizioni di legge (….) è equiparata a una pronuncia di condanna”
avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico
dell’imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e
le parti, all’esito sia della verifica che non sussistono le condizioni
legittimanti il proscioglimento dell’imputato sia dell’accertamento che la
qualificazione giuridica del fatto/reato è corretta sia della valutazione
della congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa. Infatti, la
sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento, scaturente da una
cognizione imperfetta, è, in un certo senso, una sentenza neutrale, dato che
si limita a considerare e valutare esclusivamente la sussistenza dei
presupposti ai quali è condizionata la sua pronuncia. Tuttavia, se la
procedura del rito del patteggiamento non contiene un accertamento positivo
della responsabilità penale dell’imputato, essa deve pur sempre contenere l’accertamento
negativo della sussistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129
c.p.p.. In ragione di questa peculiarità, quindi, la sentenza ex art.
444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è
equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.).
Conseguentemente, se la sentenza di
patteggiamento non può costituire accertamento invincibile di
responsabilità, come nell’ipotesi di giudicato penale ex art. 651 c.p.p., gli
elementi di prova contenuti nella sentenza “potranno
essere disattesi solo attraverso la dimostrazione della inattendibilità della
veridicità dei fatti versati nel giudizio penale” (Sez.
Giur.T.A.A.-Trento n. 62 del 28 luglio 2003). Peraltro, secondo la costante
giurisprudenza della Corte dei Conti, la sentenza resa ai sensi dell’art.
444 c.p.p. “assume particolare valore
probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie” (C.
Conti, 1^ Sez. centrale di appello, n. 187/A del 6 giugno 2003) e se, da un
lato, essa è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti
accertati, la stessa, tuttavia, implica l’insussistenza di elementi atti a
legittimare l’assoluzione dell’imputato e, come tale, perciò, ben può
essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in
quanto presuppone il consenso dell’imputato
e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico (C. Conti, 1^ Sez.
centrale di appello, n. 103/A del 18 marzo 2003).
E’ stato, ancora, precisato che “la
sentenza patteggiata presuppone, comunque, una sorta di implicito accertamento
di responsabilità e comporta un implicito riconoscimento di responsabilità
da parte dell’imputato, tanto che essa costituisce importante elemento di
prova circa gli illeciti in contestazione; elementi di prova che potranno
essere disattesi dal giudice solo con adeguata motivazione ed ove il soggetto
autore del contestato illecito spieghi e renda idonea
prova delle ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale ed il
giudice non lo abbia tuttavia assolto” (C. Conti, 1^ Sez. centrale di
appello, n. 149/A del 16 marzo 2004 e n. 3/A/2004 del 10 ottobre 2003).
Infatti, alla sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti
“va attribuita natura di sentenza di condanna, emessa dal giudice penale nel
pieno esercizio della sua funzione, e non quale mera ratifica dell’accordo
intercorso tra le parti, poiché non può prescindere dalla prova della
responsabilità sia pure limitata a profili determinati. Nell’applicare la
pena concordata, infatti, il giudice penale deve preventivamente verificare
che il fatto sussiste e che l’imputato lo ha commesso, in quanto la libertà
personale non è un bene disponibile” (C. Conti, 1^ Sez. centrale di
appello, n. 282 dell’11 giugno 2004).
Può affermarsi, pertanto, in relazione anche a
taluni argomenti difensivi qui addotti, che la scelta di “patteggiare”, a
suo tempo operata dai convenuti: a) non viene ad escluderne la sottostante colpevolezza,
che è implicita; altrimenti, infatti, non si sarebbe addivenuti a tale
esito); b) non comporta che la fase valutativa dei
comportamenti debba automaticamente trasmigrare in altro giudizio (nella
specie, in quello contabile); c) resta irrilevante negli aspetti psicologici e/o
nelle ragioni che possano averla ispirata, da ascrivere alla categoria dei “motivi”
notoriamente riconducibili ad implicazioni di natura soggettiva, piuttosto
che a quella delle “cause”,
aventi, invece, connotazione oggettiva.
3
- Alla luce di tutte le suesposte premesse, il Collegio reputa
necessario procedere alla valutazione degli aspetti salienti della vicenda
emergenti dagli elementi posti a sostegno della formulazione dei capi di
imputazione ascritti, rispettivamente, sia a ciascuno dei due convenuti sia ad
entrambi congiuntamente.
Presa perciò a riferimento, ai fini della compiuta
connotazione del presente giudizio, la citata sentenza n. 444/05 puntualizza
che, sulla base delle indicazioni analiticamente riportate in narrativa - alle
quali si fa rinvio - i capi di imputazione formulati a carico del Sig. DAL RI’
e di altri soggetti estranei al presente giudizio risultano essere, per un
totale di otto, quelli contrassegnati
dai numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 20 e 21; i capi di imputazione,
invece, a carico del Sig. Giancarlo ARLATI e di altri soggetti estranei al
presente giudizio risultano essere, per un totale di sette, quelli
contrassegnati dai numeri 12 -13 - 14 – 15 – 16 – 17 e 18; quelli
addebitati, infine, ad entrambi i precitati convenuti e ad altri soggetti
estranei al presente giudizio, per un totale di tre, sono contrassegnati dai
numeri 9 - 10 e 11.
I fatti, come sopra ricondotti alla personale responsabilità dei
suddetti pubblici funzionari, risultano compendiati dal Pubblico Ministero
penale in una pluralità di comportamenti connotanti i delitti di associazione
a delinquere di tipo semplice (art. 416 c.p.), di turbata libertà degli
incanti (art. 353 c.p.), di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326
c.p.), di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) e di truffa ai danni della
Pubblica Amministrazione (art. 640 c.p.), consumati in concorso con
imprenditori privati.
Procedendo, quindi, conformemente alle indicazioni
giurisprudenziali dianzi citate - secondo le quali il Giudice contabile, nell’ambito
della propria autonomia di cognizione, ben può annettere ai mezzi di prova
raccolti in sede penale un autonomo rilievo probatorio idoneo a porli a
fondamento del proprio convincimento - il Collegio, nella presente
contingenza, ritiene di poter avvalersi, al detto fine, delle risultanze
traibili, rispettivamente: a) dalle informazioni documentali
sulla organizzazione del Servizio di gestione strade della Provincia Autonoma
di Trento e sulle modalità di svolgimento
delle gare di appalto delle opere di manutenzione, con particolare
riferimento alla esecuzione dei lavori in economia con il sistema del “cottimo
fiduciario” o in regime di “somma
urgenza”; b) dagli elementi all’uopo rinvenibili nelle
dichiarazioni confessorie rese in sede penale dai convenuti e da quelli
connessi agli esiti conclusivi delle attività riferite, con la apposita
comunicazione del Comando Nucleo P.T. della G. di F. di Trento n. 2268 del 28
febbraio 2005, sulle operazioni concernenti le conversazioni telefoniche nei
confronti dell’utenza in uso al Sig. Pierpaolo DAL RI’, quale dipendente
del Servizio Strade della P.A.T., oltre che agli altri atti riguardanti il
giudizio penale, di volta in volta richiamati.
4 – La normativa circa le
modalità di affidamento delle opere di manutenzione, rientranti nelle
attribuzioni del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento,
è impostata in particolare su quelle effettuate mediante lavori in economia:
l’ordinamento provinciale disciplina tale specifico ambito all’art. 52
della L. P. 10 settembre 1993, n. 26 e agli artt. da 27 a 37 del Regolamento
di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12 - 10/ Leg.
Il precitato art. 52 prescrive, al comma 1, che “possono
essere eseguiti sia con il sistema del cottimo che dell’amministrazione
diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali
necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro”.
Il successivo comma 2 prescrive, poi, che “si
prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge
prevede specificamente il ricorso all’economia”. Il comma 4, oltre a
consentire che possano essere eseguiti lavori in economia, previa
autorizzazione degli organi competenti e sulla base di un progetto esecutivo,
prevede anche, alternativamente, che l’esecuzione, tra l’altro, delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie possa essere autorizzata da parte degli
organi competenti “sulla base di
apposita perizia che individua
anche genericamente le opere, i lavori e le forniture”. Il comma 7 dello
stesso articolo, a sua volta, attribuisce ai dirigenti dei servizi competenti
per materia gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla
stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente
(secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione) e precisa che
alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro
il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte. Le
competenze relative agli adempimenti descritti dal comma 7, a norma del
successivo comma 8 nonché del relativo regolamento di attuazione esplicitato
nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., risultano, altresì, tutte o in
parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente
individuati nel regolamento stesso (i suoi assistenti, a norma dell’art. 30
del citato decreto).
Il comma 9
prevede ancora che, in linea generale, l'affidamento dei lavori deve esser
preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese
e che “i relativi risultati non sono
soggetti ad approvazione”; l’adempimento del ricorso alla procedura
concorsuale è derogabile per alcune tipologie di interventi, quali quelli di
somma urgenza (art. 53) e, comunque, per contratti di importo non superiore a
50 milioni di lire, successivamente determinato in 50.000 euro.
Si aggiunge,
per completezza di esposizione, che il successivo art. 53 prescrive appunto
che, in circostanze di somma urgenza - nelle quali qualunque indugio diventi
pericoloso e sia, quindi, richiesta l’immediata esecuzione dei lavori - il
tecnico arrivato per primo sul luogo compili il processo verbale in cui, in
modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di
essi ed è fatto cenno delle cause che li hanno prodotti e dei modi per
ripararli. Entro
quarantacinque giorni dalla data del processo verbale, il dirigente del
servizio competente deve approvare la perizia dei lavori così eseguiti. In
ogni caso, i lavori di cui trattasi vanno assoggettati, se non a collaudo
ovvero a certificazione di
regolare esecuzione (artt. 24, 25 e 26 della stessa L.P. n. 26 del 1993),
quanto meno al visto del direttore dei lavori, a norma degli artt. 36 e
37 del citato D.P.G.P. n.12-10/Leg. del 1994, previsto per i contratti di
valore inferiore ai 50 milioni di lire.
Nell’ambito dei surrichiamati artt. da 27 a 37 del
Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12 -
10/ Leg., merita espressa menzione l’art. 29, il quale distingue i tre
sistemi in cui possono essere eseguiti i lavori e le forniture in economia: a)
il cottimo fiduciario, che si ha “quando si rende necessario ovvero opportuno l’affidamento ad imprese
ritenute idonee”; b) l’amministrazione
diretta, che si configura, a sua volta, “quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai
dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall’amministrazione e
impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati
dalla medesima. In questo caso si applicano le norme degli articoli 67 e
seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 concernente “regolamento
per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono
nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici” ed altre norme vigenti
in materia”; c) l’amministrazione
diretta ai sensi dell’art. 52, comma 3 , secondo cui “anche per i lavori
in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatici possono rivolgersi
ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente
ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa
spesa su fattura”.
Sempre fra le suindicate
disposizioni regolamentari si richiamano, altresì, in particolare, l’art.
30 (sulle attribuzioni dei dirigenti), l’art. 31 (sulle modalità di
affidamento delle opere e dei lavori), l’art. 35 (sulla responsabilità) e
gli artt. 36 e 37, concernenti, rispettivamente, la contabilizzazione dei
lavori in economia e il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dell’opera
o dei lavori.
Quanto alle modalità di scelta del contraente,
nello specifico settore, va precisato che, a seconda dell’importo dei lavori
da eseguire, è previsto il ricorso ad una delle seguenti tipologie: a)
l’appalto concorso o la licitazione privata, per i lavori oltre i
300.000 euro di spesa (artt. 31 e 32 L.P. n. 26 del 1993; b)
la trattativa privata mediante confronto concorrenziale tra almeno 10
imprese, per i lavori entro i 150.000 euro
di spesa (art. 33, comma 3, stessa L.P.); c)
i lavori in economia mediante confronto concorrenziale tra almeno 5
imprese, entro il limite massimo di spesa di 200.000 euro (combinato disposto
degli artt. 52 della L.P. n. 26 del 1993 e dell’art. 31, comma 1, del
regolamento approvato con D.P.G.P. del 30 settembre 1994); d) i lavori in economia mediante scelta diretta del contraente,
per opere comprese nel limite massimo di spesa di 26.000 euro (art. 32 del
regolamento approvato con D.P.G.P. del 30 settembre 1994).
Premesso il suesposto quadro di riferimento normativo, tanto dalla
relazione acquisita al prot. n. 21096 del 18 agosto 2006 quanto dallo stesso
verbale di audizione personale concernente
il Sig. Giancarlo ARLATI, sono traibili le informazioni sulle modalità
di svolgimento dell’ iter procedimentale volto al conferimento delle
opere di manutenzione con particolare riferimento alla esecuzione dei lavori
in economia con il sistema del cottimo fiduciario o in regime di somma
urgenza.
A tal proposito, è dato rilevare che il criterio di aggiudicazione più comunemente utilizzato è quello del massimo
ribasso su un elenco prezzi predisposto dall’Amministrazione. Sul
piano degli aspetti meramente operativi, non vi è dubbio che la
documentazione concernente il lavoro da eseguire, con un primo elenco di ditte
da prendere in considerazione ai fini di un eventuale invito, veniva
predisposto dal geometra del settore interessato che, per la Val di Non, dal
luglio 1998 fino alla sospensione cautelare obbligatoria, è stato il Sig. DAL
RI’, il quale ha operato in affiancamento al Responsabile del Settore, P.I.
Fausto CATTANI. Il suddetto carteggio era inviato, per il tramite della
Segreteria, all’Ufficio dell’Ingegnere Direttore il quale, a sua volta,
dopo avere apportato eventuali modifiche all’elenco delle ditte, lo inviava,
sempre a mezzo della propria Segreteria, al Dirigente del Servizio. Riguardo a
questo passo operativo, il Sig. ARLATI, in occasione della propria audizione,
aggiunge che per i lavori da eseguire
in tutta la Valle di Non “il
geometra di quel settore era
solito aggiungere una postilla al proprio elenco di ditte, con la quale chiedeva che gli venisse
comunicata l’eventuale modifica dello stesso; tale particolarità risulta da
tutti gli atti”. Relativamente agli ulteriori passi procedurali,
risulta, altresì, secondo quanto dichiarato dal predetto funzionario, che,
una volta vistato dal Dirigente del Servizio, l’elenco veniva trasmesso all’ufficio
dello stesso ARLATI “affinché io
controllassi i requisiti delle ditte (ad esempio, la certificazione SOA) ed
eventualmente ne inserissi altre che avevano i requisiti e che non erano state
indicate, seguendo un criterio di equa ripartizione degli inviti, per evitare
che partecipassero sempre le stesse ditte. Il fascicolo così modificato
veniva inviato al Dirigente per la sua approvazione, dopodiché mi veniva
restituito affinché procedessi ad invitare le ditte”.
Sempre il predetto interessato evidenzia ancora che trattandosi
di procedure a trattativa privata “le
offerte pervenivano dalle ditte in buste perfettamente riconoscibili; molto
spesso erano gli stessi imprenditori che portavano personalmente le buste
delle offerte. Il mattino successivo alla scadenza indicata nella lettera d’invito,
si procedeva all’apertura delle varie buste, alla presenza dell’Ingegnere
Direttore dell’Ufficio e di un geometra, normalmente del settore; era
ovviamente consentita la partecipazione anche ai rappresentanti delle ditte (e
qualche volta è avvenuto); veniva compilato un modello in cui erano indicate
le ditte presentanti offerte e tutte le percentuali di ribasso; alla fine
veniva indicato il vincitore in base all’offerta migliore. Era prassi, su
indicazione dell’ Ing. Dirigente del Servizio, che io chiamassi
telefonicamente la ditta vincitrice prima che arrivasse per posta la lettera
ufficiale di comunicazione dell’ avvenuta aggiudicazione; questa prassi
informale aveva lo scopo di far predisporre il più velocemente possibile
tutta la documentazione necessaria alla ditta, visto che in genere si trattava
di lavori urgenti, che necessitavano di essere eseguiti nel più breve termine
possibile. Arrivata la documentazione, predisponevo il contratto, che veniva
poi firmato dal Dirigente e dal legale rappresentante della ditta vincitrice”.
5 – Ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della
responsabilità amministrativa di ciascuno degli odierni convenuti, il
Collegio passa ad esaminare la posizione del Sig. Pierpaolo DAL RI’
alla luce delle indicazioni offerte dal verbale di assunzione di informazioni,
datato 18 aprile 2005, relativo all’imprenditore Stefano INAMA, e dai
verbali di interrogatorio del 2 e del 5 maggio 2005, entrambi, riferiti al
suddetto interessato e redatti innanzi al Pubblico Ministero, nonché alla
luce degli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e degli altri
atti del procedimento penale (a suo carico) culminato con la menzionata
sentenza di condanna del Tribunale di Trento n. 444/05 del 29 settembre 2005.
Dalla disamina di tutti i suddetti atti, il Collegio
rileva che, presso l’ufficio decentrato di Tuenno - avente competenza sulla
zona della Val di Non e della Val di Sole e su parte dell’altopiano della
Raganella - il geom. DAL RI’ seguiva la contabilità dei cantieri, dando
inizio, con le proprie perizie, alla procedura che determina il pagamento
degli stati di avanzamento lavori e della loro contabilità finale; sulla
scorta di dette perizie, il Servizio gestione strade poteva anche modificare
ed incrementare il prezzo di originario affidamento del lavoro. Lo stesso DAL
RI’, per l’ambito territoriale di propria competenza, nella fase di avvio
della procedura per il conferimento di un nuovo lavoro pubblico, redigeva un primo elenco delle imprese da invitare alla gara, poi,
sottoposto al vaglio dei dirigenti tecnici per essere rimesso, per i
successivi adempimenti di carattere procedurale, al funzionario amministrativo
dott. ARLATI.
Nell’espletamento di tale attività, è dato di
rilevare come il suddetto convenuto, in relazione alle proprie attribuzioni
istituzionali ed alla propria posizione funzionale, abbia avuto ripetute
occasioni di contatto con le aziende che erano, o che desideravano essere,
assegnatarie di lavori pubblici. Sempre con riferimento al medesimo DAL RI’,
gli atti riscontrati depongono nel senso che egli si orientava a far valere la
propria posizione di pubblico ufficiale in servizio in un ufficio periferico
alla cui attività, come rilevabile dalla stessa deposizione resa da ARLATI,
faceva capo, da un lato, l’apprestamento di un primo elenco di ditte
ritenute, per via della natura degli specifici lavori, possibili destinatarie
dell’invito a partecipare alla procedura per l’ affidamento della singola
opera e, dall’altro, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e
delle contabilità finali.
Da queste premesse può affermarsi, quanto al Sig. DAL RI’, che,
relativamente a quest’ultimo tipo di attività, l’impianto posto
reiteratamente in essere dal predetto dipendente era volto ad inserire - nella
contabilità dei lavori - prestazioni o forniture non eseguite in tutto o in
parte: il che comportava il conseguimento di profitti illeciti per gli
imprenditori privati a ciò interessati e con i quali egli era in rapporti di
amicizia o di interesse economico. Per il primo tipo di attività, il medesimo
provvedeva ad inserire nell’elenco iniziale (da redigere di volta in volta)
le ditte con i cui titolari versava nei suddetti rapporti al fine di
realizzare le premesse per un successivo
affidamento del singolo lavoro da parte del Servizio gestione strade
della provincia autonoma di Trento. Per effetto di tutto ciò, in entrambi i
casi, gli imprenditori privati così agevolati, in ragione dell’illecito
profitto ottenuto, eseguivano, appunto, nei confronti del suddetto convenuto,
donazioni anche in denaro a titolo di riconoscenza per le aspettative
contrattuali illecitamente realizzate. Tra gli imprenditori risultano, al
riguardo, indicati i Sigg.ri Jean Eugene D’HAINAUT (SICURVIA), Eugenio
STOLICA (impresa omonima) e Stefano INAMA (BETON ASFALTI, avente come legale
rappresentante il fratello Paolo).
Le prove inconfutabili della sussistenza dei suesposti profili di
responsabilità personale sono offerte sia dagli atti del giudizio penale, nel
quale il predetto convenuto ha reso ampie dichiarazioni auto/confessorie ed
etero/confessorie, sia dalle indagini penali fondate sulle intercettazioni
telefoniche ed ambientali sia dai riscontri documentali.
6 – Passando ad esaminare la posizione del Sig. Gianfranco
ARLATI il Collegio, alla luce delle risultanze in atti, ricorda - per
comprendere il modo in cui questi poneva in essere l’operato addebitatogli -
che egli, diversamente dal DAL Rì, aveva l’ufficio nella sede di Trento ed
aveva, tra l’altro, competenza, come da lui dichiarato, sull’ iter
amministrativo delle procedure finalizzate alla formulazione e trasmissione
dell’apposito invito alle imprese, di volta in volta, individuate per
partecipare alla singola gara indetta dal Servizio strade. Egli, pertanto, dal
suo particolare e privilegiato osservatorio, era nelle condizioni di riferire
al gruppo degli imprenditori sopra menzionati se i (loro) rispettivi
concorrenti, in relazione all’invito rivolto, avessero o meno prodotto le
proprie offerte, regolandosi di conseguenza ai fini del ribasso da offrire. Al
riguardo, infatti, merita di esser precisato, stando agli atti del giudizio
penale, che la ditta invitata aveva una duplice possibilità: quella di
accettare l’invito e presentare, quindi, sotto forma di ribasso, la propria
offerta, oppure - se non interessata a quel particolare lavoro – quella di
non inviare, invece, alcuna offerta, limitandosi, di norma, a ringraziare per
l’interpello. E’ evidente, perciò, che, nei due casi, era differente il
modo di atteggiarsi delle due tipologie di buste consegnate, risultando quella
contenente l’offerta di ribasso - necessariamente corredata anche
della documentazione di supporto - ben diversa, per peso e volume,
dalla busta contenente solo il
ringraziamento per l’ invito. E’ in ragione di tale elementare espediente
che, a persona particolarmente
esperta (quale l’ARLATI) si rendeva possibile, conoscendo previamente le
imprese di volta in volta invitate, desumere quali, tra queste, avessero
formulato offerta e quali no, informando di ciò le imprese a lui “vicine”
per le conseguenti valutazioni e/o iniziative di competenza. Il tutto, per di
più, veniva ovviamente attuato in modo assolutamente circospetto ed ispirato
alla massima accortezza.
Tutto ciò, evidentemente, concretizzava un modus
agendi che, oltre a turbare la libertà dell’incanto, costituiva, di per
sé, rivelazione di segreto d’ufficio atteso che notizie di tal genere
avrebbero dovuto restare riservate in ossequio al generalizzato obbligo di
segretezza di cui al T. U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nonché
in osservanza dell’art. 7 bis della L. P. n. 26 del 1993 secondo cui,
prima della scelta del contraente, “è
fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatici di comunicare a terzi o
rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta d’invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta”.
Se, infatti, si ha riguardo all’oggettività giuridica dell’art. 353 c. p.
- consistente nell’interesse della Pubblica Amministrazione alla regolarità
e alla libertà della gara, vale a dire all’esigenza di protezione del suo
regolare svolgimento ed alla pretesa della genuinità del risultato finale,
come effetto di una competizione svoltasi in libera concorrenza - non può
esservi dubbio che tale oggettività (e, quindi, la “ratio”
ispiratrice della norma incriminatrice) sia rinvenibile anche nell’impedimento
o nella turbativa della “gara
ufficiosa” della trattativa privata a condizione, però, che detta gara
sia, per scelta della P.A o per previsione legislativa, procedimentalizzata:
nel senso, cioè, che il suo espletamento sia sottoposto, così come avviene
nell’asta pubblica o nella licitazione privata, a predeterminate regole alle
quali i privati debbono sottostare e la P.A. deve adeguarsi (per quest’ultima,
il riferimento specifico è all’individuazione del contraente).
Rispetto a questa situazione ritiene, perciò, il Collegio che sia da
privilegiare un’interpretazione ampia dell’art. 353 c. p. tenuto (prima)
conto dell’evoluzione della legislazione e (poi) della prassi
amministrativa.
Per replicare, comunque, alle osservazioni difensive in proposito
opposte, precisa che il legislatore penale, a suo tempo, non aveva
espressamente previsto, tra i procedimenti tutelati, quello della trattativa
privata in quanto, all’epoca (1930), quest’ultima si svolgeva senza il
ricorso ad una gara; l’istituto, però, ha subìto un’evoluzione e, nella
realtà attuale, si verifica spesso l’esatto contrario perché oggi la P.A.
ricorre sempre più di frequente alla trattativa privata coniugandola, però,
con sistemi procedimentali finalizzati ad offrire meccanismi selettivi delle
offerte.
Se la trattativa privata è il sistema che, per i suoi caratteri
strutturali, più si presta ad abusi - tanto da essere stata vista con sfavore
dal legislatore del 1923 - a maggior ragione non deve escludersi, quando
ricorrano particolari condizioni, la possibilità di una sua tutela penale i n
grado di meglio garantire l’esigenza che l’azione della P.A. sia, sempre
ed in ogni modo, ispirata a principi di imparzialità, trasparenza e
correttezza, come si verifica quando la trattativa privata sia preceduta dalla
fase prodromica della “gara
esplorativa” autoregolamentata dalla stessa P.A. o prevista dalla legge:
gara che, per le sue connotazioni sostanziali, si atteggia quale “gara formale” dei pubblici incanti o della licitazione privata. In
questo caso, l’operatività dell’art. 353 c.p. - che ha di mira, giova
ricordarlo, la “gara” - consegue
non ad una applicazione analogica della norma, evidentemente vietata in sede
penale, ma, più semplicemente, ad una interpretazione del testo nel solco
della sua “ratio”, vista in un’ottica
di attualità, vale a dire in modo adeguato alla mutata realtà dell’esperienza
giuridica oppure dell’evoluzione legislativa.
I surriportati profili di responsabilità personale risultano confermati
dagli atti del giudizio penale, nel quale il comportamento tenuto dal
predetto convenuto trova riscontro - come si è detto - nelle
dichiarazioni etero/confessorie e nelle indagini penali fondate sulle
intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che nei restanti atti di quel
processo.
7
– Così partitamente articolata la connotazione delle responsabilità
rispettivamente da addebitare ai due convenuti, il Collegio ritiene
insussistenti, invece, le condizioni per configurare il fatto associativo
illecito, affermato in sede penale e recepito, nella presente sede, dalla
Procura regionale la quale, a sua volta, attraverso questo specifico
presupposto, perviene a qualificare come solidaristico il vincolo sottostante
al pagamento della somma risarcitoria
del danno sotto i vari profili arrecato alla Provincia Autonoma di Trento.
In ambito penalistico, com’è noto, l’associazione per delinquere,
sotto il profilo dell’interesse tutelato, non è necessariamente un
organismo formale, sostanziandosi essa nell’accettazione, insieme ad almeno
altre due persone, di una disponibilità e di un impegno permanenti a svolgere
determinati compiti, al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. E’
sufficiente, quindi, che tale adesione dia vita ad un organismo
plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in
grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di
svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine
di realizzare il programma criminoso.
Il Collegio è dell’opinione, invece, che, nella presente specifica
vicenda, non possa pervenirsi a siffatta conclusione sulla base del
comportamento tenuto da ciascuno dei due convenuti poiché dagli atti non
traspare alcun idoneo elemento dimostrativo di un rapporto in essere,
fondamentalmente, caratterizzato dalla unicità del disegno associativo
illecito. A sostegno delle perplessità in questi termini nutrite, rispetto
alla automatica traslazione dal giudizio penale al presente giudizio, operata
dalla Procura regionale, viene in primo luogo posta la peculiare natura della
sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. della quale si è già detto nel
precedente paragrafo 2.
In presenza di siffatti argomenti, il Collegio – anche alla luce delle
risultanze in atti, al detto fine, invocabili e relativamente all’ambito
specifico della propria giurisdizione – è propenso a considerare tutti gli
illeciti comportamenti posti in essere, in vario modo e con reiterazione, da
ciascuno dei convenuti come il portato non tanto di un disegno associativo ma
di un abituale e ripetitivo modus agendi di volta in volta adattato,
per così dire, all’andamento degli eventi e privo, quindi, di una
preordinata visione unitaria: una sorta di una vera e propria “navigazione a
vista” caratterizzata dalla estemporaneità delle situazioni e dei rimedi ad
hoc apprestati.
In assenza di (tassativi) affidamenti in tal senso,
provenienti, per i motivi già detti, dalla sentenza penale patteggiata,
ritiene che questa conclusione trovi puntuale riscontro documentale, da un
lato, nel fatto che, in nessuna circostanza, le intercettazioni telefoniche
eseguite sull’utenza di servizio del DAL RI’ hanno mai evidenziato la
presenza di una diretta interlocuzione di questi con l’ARLATI, (o viceversa)
e, dall’altro, come, in ogni caso, il riferimento all’attività svolta da
quest’ultimo abbia sempre trovato ragguaglio informativo solo per il tramite
di una delle persone che, oltre ad essere in rapporto di dimestichezza
telefonica con lo stesso DAL RI’, si dichiaravano, a loro volta, in grado di
riferire dei contatti personalmente intervenuti con l’ARLATI.
La qual cosa, oltretutto, sembrerebbe anche avvalorare la versione
difensiva della inesistenza di alcun rapporto diretto tra i predetti due
convenuti.
Altri elementi che concorrono a suffragare, altresì, la rappresentata
linea di orientamento sono rinvenibili nella diversificata esponenzialità
delle posizioni, rispettivamente, ricoperte dai due convenuti, nell’ambito
dell’Amministrazione di appartenenza, da cui discende, quasi per naturale
conseguenza, la sostanziale diversità della singola prestazione illecita da
ciascuno concretamente offerta (ovvero da offrire), indipendentemente, dall’
altrui facere: è agevole intuire, pertanto, l’ impossibilità di
configurare un “rapporto di imprescindibilità” fra le azioni provenienti
da entrambi i soggetti.
Infine, per completezza é da aggiungere che le stesse difese hanno
escluso, nel dibattimento, non solo l’esistenza del disegno associativo ma,
addirittura, anche un rapporto di diretta conoscenza tra i due convenuti.
8 – Le valutazioni cui il Collegio è, fin qui, pervenuto
concorrono ad affermare che, nonostante le diverse conclusioni maturate in
ordine al non riscontrato fatto associativo, in capo ad entrambi i convenuti -
alla luce delle richiamate fonti di prova documentale e sulla base della
dinamica degli illeciti e disdicevoli comportamenti posti scientemente in
essere in violazione delle regole - sussistono tutti gli elementi necessari
per configurare un elevato grado di responsabilità amministrativa.
Pertanto, è inoppugnabile in tutta la sua evidenza la gravità del modus
agendi del Sig. Pierpaolo DAL RI’ su un duplice versante:
- il primo, consistente nell’inserimento nella
contabilità dei lavori di talune imprese, con i cui titolari era in rapporto
di amicizia e/o di interesse economico, di prestazioni o forniture non
eseguiti in tutto o in parte, con il conseguimento di profitti in tutto o in
parte illeciti che, a loro volta, davano luogo, da parte di costoro, a
donazioni anche in denaro, a titolo di riconoscenza per l’illecita
realizzazione di aspettative contrattuali in tutto o in parte non dovute;
- il
secondo, consistente nell’inserimento nell’apposito elenco propositivo -
da inoltrare, per le rispettive
valutazioni conclusive, agli uffici competenti
delle imprese ai cui titolari era legato da rapporti di amicizia e/o di
interesse economico, al fine di agevolarne l’interpello in funzione del
lavoro da conferire, così traendo anche da tali iniziative i conseguenti
donativi.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nei
confronti del Sig. Giancarlo ARLATI, a carico del quale, in ragione
delle funzioni allora esercitate, assume rilievo di particolare gravità -
nell’ambito delle operazioni di aggiudicazione dei lavori in economia,
gestiti dal Servizio strade della Provincia autonoma di Trento - l’intervento
reiteratamente esplicato mediante l’inserimento, in taluni confronti
concorrenziali ritenuti particolarmente convenienti, di ditte intestate ad
imprenditori cui era legato da rapporti di conoscenza e/o di interesse
economico cui forniva, altresì, informazioni sulle offerte sopravvenute e su
eventuali rinunzie sopravvenute: con ciò ponendoli nelle condizioni di
apprestare, avendo cognizione di elementi che dovevano rimanere riservati, le
proprie strategie ai fini della formulazione delle proprie offerte.
9 – Relativamente alla configurazione del danno erariale
conseguito dalla condotta posta in essere dai convenuti, nei termini or
ora delineati, il Collegio osserva che in un sistema contrattuale, come quello
in esame, sostanzialmente caratterizzato da logiche di natura tangentizia,
nella più ampia e variegata accezione del termine, debba prendersi atto, in
primo luogo, sia della lesione irreversibile inferta alla legalità ed all’efficienza
dell’azione amministrativa sia della radicale violazione delle regole del
mercato e della libera concorrenza, contaminate dal sopravvenire di costi
occulti nelle normali previsioni del rischio d’impresa.
In tema di rapporto tra la percezione (o dazione) di
tangente e la configurabilità di un danno per l’amministrazione, la
giurisprudenza di questa Corte (Sez. III centrale di appello, n. 213 del 2006
e n. 262 del 2006; Sez. I c.le app., n. 131 del 12 maggio 1998; Sez. I Giur.,
n. 62 del 20 aprile 1995) ha avuto modo di rilevare che il sistema delle
dazioni, oltre a rappresentare una grave distorsione della legalità e della
legittimità dell’azione amministrativa, viene a determinare una situazione
nella quale l’imprenditore privato tende a considerare la somma o l’oggetto
della dazione come un vero e proprio elemento di costo, del quale non può non
tenersi conto nella determinazione dell’offerta, ad evitare che l’attività
d’impresa possa concludersi senza la necessaria quota di profitto o
addirittura in perdita. Ritiene, inoltre, sulla base del principio di
carattere economico ispirato all‘ “id
quod plerumque accidit”, che l’imprenditore medesimo tenda a trarre
dalle proprie attività utili almeno equivalenti al valore delle dazioni
eseguite: il che rafforza ancor più la fondatezza dell’indicazione secondo
la quale la dazione (o la c.d. tangente) è decisamente indicativa della
causazione di danno erariale che travalica la semplice consistenza del danno
materiale in sé in quanto si estende a ledere interessi non
patrimoniali - quali l’immagine e il prestigio della personalità del
soggetto pubblico - che vengono a risultare, quasi per automatica conseguenza,
imprescindibilmente pregiudicati dalla risonanza e diffusione della notizia
del fatto illecito (“strepitus” e “clamor fori”).
Pregiudizi che, in verità, non possono trovare ristoro solo nel riferimento
al c. d. “pretium doloris” ma
che debbono essere più realisticamente traguardati, appunto, al ristoro del
danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine
e della personalità dell’Amministrazione pubblica. Perdita la quale, anche
se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è suscettibile,
tuttavia, di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria
al ripristino del bene giuridico leso. Rientra in tale novero anche la
valutazione delle attività doverose per l’eliminazione di tutte le
conseguenze negative del fatto illecito cosicché i costi di ripristino degli
interessi immateriali pregiudicati possono confluire nel danno patrimoniale
indiretto e consequenziale.
10 – A parte ciò,
come rappresentato dalla Procura Regionale, la più recente giurisprudenza (da
ultimo, Sez. Giur. Regione Sicilia, n. 3227 del 9 novembre 2006) ha
individuato ulteriori criteri per la stima del danno da dazione di tangente
che - configurato quale lesione dell’interesse
immateriale alla imparzialità e al buon andamento dell’azione
amministrativa - “è suscettivo
di stima secondo il criterio della corrispettività, utilizzato dal Giudice
della finanza pubblica nella ipotesi di condotta infedele e deviante dai
doveri di servizio, poiché il venir meno del rapporto sinallagmatico tra la
retribuzione percepita e la prestazione di lavoro resa, consente la
determinazione del danno patrimoniale diretto nella misura degli emolumenti
liquidati dalla pubblica amministrazione”.
La già analizzata lesione patrimoniale sofferta dalla Pubblica
Amministrazione risulta, inoltre, acuita nella sua gravità “sotto
il duplice profilo della perdita della migliore aspettativa economica in
procedimenti ad evidenza pubblica esenti da conflitti di interesse (c. d. “danno
da perdita di chance), nonché dalla perdita d’avviamento per il disservizio
eziologicamente connesso a condotte di gestione difformi dai parametri di
legalità finanziaria e d’imparzialità amministrativa (danno da disservizio
per omesso conseguimento dei risultati programmati)”.
In tema di danno patrimoniale da disservizio, questa
stessa Sezione, con la propria sentenza n. 79 del 19 settembre 2005, ha avuto
modo di rilevare che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza contabile
(vedansi, in proposito, fra le tante, le sentenze della Sez. Giu. Umbria, n.
511 del 23 ottobre 2001 e n. 424 del 31 luglio 2000 e la sentenza
della Sez. Giur. Veneto n. 238 del 29 novembre 2000), i connotati
propri del danno all’Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di “disservizio”
- derivante da “illecito esercizio di
pubbliche funzioni”, oppure da “mancata
resa del servizio” o, ancora, da “mancata
resa della prestazione dovuta” - causato dall’amministratore o
dipendente pubblico “ovvero da soggetto a quest’ultimo equiparabile”
con una condotta (commissiva od omissiva) gravemente colposa o, addirittura,
dolosa che ha prodotto effetti negativi nella gestione di un pubblico
servizio, consistendo il “disservizio” nel mancato raggiungimento
delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente traibili dalla
quantità delle risorse investite e, perciò, in maggiori costi dovuti a
spreco di risorse economiche o connessi alla mancata utilità traibile dalle
somme spese, in ragione della disorganizzazione del servizio. Detto
altrimenti, il “danno patrimoniale da disservizio” consiste nel
mancato conseguimento dell’obiettivo
di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività
dell’azione di una Pubblica Amministrazione causato da soggetti rientranti
nell’ambito della sua complessiva organizzazione i quali, con la propria
condotta, omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano
inciso sulla diminuzione di rendimento del servizio apprestato.
In sostanza, il tratto comune delle varie situazioni di “danno
patrimoniale da disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione
ed allo svolgimento dell’attività amministrativa con una minore
produttività dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della
stessa amministrazione pubblica: minore produttività ravvisata sia nel
mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione e dell’ attività
pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività
pubblica.
In ragione di detti criteri risulta, perciò,
evidente, nella fattispecie, il “danno patrimoniale da disservizio”
proprio in ragione del pregiudizio che, per la illecita condotta
consapevolmente tenuta dai convenuti, si è riverberato in termini fortemente
riduttivi o, addirittura, totalmente pregiudizievoli sulla produttività dei
fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie concretamente inserite
nell’avviamento dell’apparato pubblico deputato all’espletamento dello
specifico servizio.
11 - Lungo
il solco giurisprudenziale così tracciato viene a collocarsi, inoltre, la
sentenza n. 10/2003/QM delle SS.RR. della Corte dei conti concernente il danno
all’immagine. La sentenza ha delineato questa peculiare fattispecie sulla
base del presupposto che il comportamento illecito del pubblico dipendente -
posto in essere in violazione del dovere di lealtà e fedeltà nei confronti
dell’amministrazione di appartenenza - oltre al pregiudizio di carattere
economico, arreca, sul piano intrinseco, una grave lesione all’immagine di
quell’Amministrazione, con notevole discredito e perdita di prestigio della
sua personalità pubblica. La lesione
predetta costituisce, anch’essa, danno risarcibile posto che il prestigio
della Pubblica Amministrazione configura un interesse giuridicamente protetto
in quanto la tutela di siffatta immagine si fa discendere dal dettato
costituzionale: più segnatamente, a parte la generale previsione dell’art.
2 della Costituzione (sulla tutela delle formazioni sociali), assume rilievo,
a questo fine, l’art. 97, primo comma, che sancisce il canone del buon
andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione. Principio che, in
tempi successivi, ha ricevuto adeguata sottolineatura con l’art. 1, comma 1,
della legge 7.8.1990, n. 241 circa i parametri di trasparenza, economicità e
produttività dell’azione dell’apparato pubblico.
Ulteriore, significativa copertura costituzionale
del diritto delle pubbliche amministrazioni alla tutela della propria immagine
ed identità personale è recata, inoltre, dal comma 2 del già citato art. 97
della Costituzione, nel quale si tratta della determinazione delle sfere di
competenza, delle attribuzioni e delle responsabilità proprie dei funzionari.
Infatti, nell’ambito della tutela dell’immagine ed identità della
amministrazione pubblica, si fa discendere l’interesse, costituzionalmente
garantito, che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni
assegnate vengano esercitate e le responsabilità proprie dei funzionari
vengano attivate. Cosicché, ogni azione o comportamento del dipendente
pubblico, lesivo di questi interessi, non solo altera l’identità della
Pubblica Amministrazione ma, anche e soprattutto, incide negativamente sulla
sua immagine, in quanto evidenzia una struttura poco affidabile,
disorganizzata, inefficiente, non responsabile né responsabilizzata. Sempre
secondo le Sezioni Riunite, il diritto al risarcimento della lesione di questo
interesse è azionabile dinanzi al giudice contabile, in quanto trova
positivo, giuridico fondamento nella generale previsione dell’art. 82 del
R.D. n. 2440 del 1923, dell’art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, dell’art.
18 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 1957 nonché nelle successive norme
di integrazione e modifica che finiscono per assumere, nell’ordinamento
contabile, funzione integratrice della generale valenza dell'art. 2043 c.c.,
relativo al risarcimento per fatto illecito.
Invero, il danno all’immagine di una P.A., secondo
quanto sopra è stato delineato, non viene fatto rientrare nell’ambito di
applicabilità dell’art. 2059 c.c. - concernente il risarcimento dei danni
non patrimoniali - ma è inteso come una delle possibili manifestazioni del
danno esistenziale, che la giurisprudenza definisce come pregiudizio areddituale,
poiché prescinde dal reddito del danneggiato; non patrimoniale,
perché non ha ad oggetto la lesione di beni od interessi patrimoniali, pur
essendo suscettibile di valutazione economica; tendenzialmente
onnicomprensivo, in quanto può dar luogo al risarcimento di qualsiasi
privazione o lesione di attività esistenziali del danneggiato.
Con la menzionata sentenza, le Sezioni Riunite hanno
affermato, altresì, che, alla luce dei principi fin qui sintetizzati, il
danno all’immagine è da qualificare come danno-evento (e non come danno-conseguenza),
atteso che la violazione dei diritti di rilevanza costituzionale va incontro
alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione,
indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali (danno-conseguenza)
che la stessa possa comportare.
Sul piano della quantificazione del danno all’immagine,
come sopra connotato quale danno-evento, si è ritenuto, pertanto, che possa
farsi luogo, a norma dell’art. 1226 c.c., a valutazione equitativa dello
stesso, la quale, in quanto tale, può fondarsi
anche su prove presuntive o indiziarie. Tra queste, potranno essere tenute
presenti “le perdite assertivamente a carico dell’ente”, purché
riconducibili a conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e
conoscenza, sulla base di quanto normalmente avviene, siano riferibili al
comportamento lesivo dell’immagine e dell’identità della pubblica
amministrazione offesa.
Possono, pertanto, concorrere a quantificare la
lesione prodotta elementi costitutivi riconducibili a “fattori oggettivi,
soggettivi e sociali”. Tra i “fattori oggettivi” vanno
annoverati, ad esempio, la gravità dell’illecito commesso in relazione allo
specifico bene tutelato e alle modalità della sua realizzazione; la
reiterazione e la persistenza, lungo il tempo, del comportamento illecito
così come l’entità del vantaggio indebitamente conseguito per il convenuto
o per i terzi. Tra i “fattori
soggettivi” rientrano la delicatezza e rilevanza di determinate
funzioni che, se male esercitate, vengono a riverberarsi in termini ancor più
gravi e negativi sull’Amministrazione, sulla sua immagine e sulla percezione
che di essa hanno i soggetti destinatari della sua azione istituzionale; altro
idoneo parametro di riferimento può essere individuato, quanto alla tipologia
qui evidenziata, nella collocazione del soggetto nell’ambito dell’organizzazione
amministrativa e nella connessa capacità di rappresentare l’amministrazione.
Tra i “fattori sociali”, si menzionano, infine, la capacità
esponenziale dell’Amministrazione danneggiata, la sua dimensione
territoriale anche con riferimento alla peculiarità, interna o
internazionale, delle funzioni attribuitele, l’ampiezza della diffusione e
del risalto ricevuto dall’illecito, di cui è esplicitazione ricorrente lo
stesso clamor fori - la risonanza, cioè, data alla vicenda
specifica da parte dei mezzi di informazione – che viene
a costituire un parametro per la quantificazione del danno, nella
considerazione che il clamore e la risonanza non integrano la lesione, ma ne
consentono il dimensionamento in ragione della diffusione che l’evento
lesivo ha avuto.
Altri parametri possono, infine, essere individuati da ciascun giudice,
nella sua discrezionalità, avuto riguardo alle singole, particolari
fattispecie sottoposte alla sua valutazione.
12 - Delineato nei suesposti termini il quadro di riferimento giurisprudenziale
e normativo sul quale si fonda il danno all’immagine (peraltro, già
trattato da questa Sezione nelle proprie sentenze: n. 57/04 del 16 aprile
2004, n. 23/06 del 30 marzo 2006 e n. 24/07 dell’8 maggio 2007), il Collegio
aggiunge, per completezza, che il Giudice contabile, nell’ambito della
propria autonomia di cognizione, ben può annettere autonomo rilievo
probatorio ai mezzi di prova raccolti in sede penale, per porli a base del
proprio convincimento, senza dover necessariamente attendere l’esaurimento
di tutti i gradi di quel giudizio. Conferma del suesposto orientamento si
desume dalle sentenze n. 3 del 13 gennaio 2003 e n. 859 del 22 ottobre 2003,
con le quali la Sezione Giurisdizionale per la Calabria ha affermato che l’autonomia
concettuale del “danno all’immagine”, rispetto al “danno
morale”, consente di svincolare il primo dai limiti derivanti dal
collegamento all’illecito penale menzionato nell’art. 2059 c.c. (il quale
opera in riferimento al solo “danno morale subiettivo”), per cui la
lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione può sussistere anche
in difetto di fattispecie penalmente rilevante: nel qual caso, la prova della
sussistenza può essere resa anche mediante il richiamo al principio del fatto
notorio.
13
– Da ultimo, per la determinazione del valore economico del danno
che, come innanzi rappresentato, è venuto a configurarsi nella presente
fattispecie - invero caratterizzata dalla complessiva e variegata
articolazione di molteplici e varie componenti - il Collegio ritiene di
condividere la prospettazione della Procura regionale in ordine ai profili di
illiceità dannosa per gli interessi personali e patrimoniali della P.A.T.,
relativamente al danno da disservizio, all’immagine e alla funzione pubblica
monché da “perdita di chance” e da lesione della concorrenza e del mercato
ancorché, per questi ultimi due, si tratti di configurazione consequenziale
che – sebbene rimasta sul piano prevalentemente astratto ed
apodittico - non incide sostanzialmente sulla complessiva quantificazione e/o
valorizzazione del pregiudizio, nel suo insieme, subìto.
Resta, pertanto, fermo che il danno erariale scaturito dalla presente
vicenda non può che essere necessariamente commisurato alla stregua del
criterio di corrispettività delle prestazioni lavorative, risultate
radicalmente prive di utilità per l’Amministrazione di appartenenza nel
periodo di riferimento. E ciò,
appunto, anche nella considerazione che il venir meno delle implicazioni
connesse alla concreta configurabilità del fatto associativo, di cui sopra si
è detto, non rileva tanto sul livello di gravità dei comportamenti
evidenziati - sostanzialmente inalterato - ma
interviene, invece, in modo decisivo, ai soli ulteriori fini del
vincolo di solidarietà nel pagamento della somma risarcitoria.
Ciò
precisato e per tornare al periodo di tempo da tener presente, ai fini di cui
sopra, il Collegio ritiene che esso sia, nel caso di specie, più
realisticamente da circoscrivere nell’arco compreso fra il 1° gennaio 2002
ed il 31 maggio 2005 (piuttosto
che, come prospettato dal Requirente, “fra
il 2002 ed il 2005 circa”) : il riferimento alla precitata, specifica
data consente, infatti, da un lato, di inglobare in termini di piena
affidabilità tutte le indicazioni temporali riportate nei singoli capi d’imputazione
riferiti ai convenuti e, inoltre, permette di ovviare alla originaria
indicazione, evidentemente, affetta da approssimazione finale.
Così determinata l’ampiezza del lasso di tempo, il Collegio rileva
altresì che le retribuzioni indicate dalla Procura Regionale sono espresse al
lordo mentre dovevano essere quantificate al netto non potendo reiterarsi
un ingiusto ed arbitrario accollo, a carico degli interessati, di voci (es.
trattenute previdenziali, assistenziali,
ecc.) non percepite dal dipendente per specifica voluntas legis.
Alla stregua di tali premesse, pertanto, gli elementi
all’uopo forniti dalla Provincia autonoma di Trento mediante il fax acquisito
dalla Procura regionale al protocollo n. 22196 del 27 novembre 2006,
consentono di determinare, relativamente all’arco di tempo compreso fra il
1° gennaio 2002 e tutto il 31 maggio 2005 :
a) quanto al Sig. Pierpaolo DAL RI’, il trattamento
retributivo netto di €.
71.262,42;
b) quanto al Sig. Giancarlo ARLATI, il trattamento
retributivo netto di €.71.965,77.
In un siffatto contesto, e diversamente dalla tesi
difensiva in proposito addotta, nessuna funzione compensativa può
riconoscersi a singole iniziative risarcitorie, in precedenza assunte, che
suonano implicito riconoscimento della infedele esecuzione di singoli
contratti d’opera; iniziative
incompatibili con la più ampia ed articolata fattispecie nella quale, per il
caso all’esame, sono venuti a configurarsi complessivamente, nella loro
inoppugnabile e rilevante gravità, tanto il grado di responsabilità
amministrativa riconducibile a ciascuno dei convenuti quanto il danno erariale
conseguito dai rispettivi comportamenti causativi di danno. Attesa la
inequivocabile consapevolezza della illiceità delle azioni, di volta in
volta, compiute da ciascun convenuto, non sussistono le condizioni perché il
Collegio possa esercitare il potere riduttivo.
Presi, perciò, a riferimento i
suddetti emolumenti netti, liquidati nel precitato periodo ai due convenuti,
viene determinata, rispettivamente, in €. 71.262,42 la somma risarcitoria
del danno da porre a carico del Sig. Pierpaolo
DAL RI’ ed in €. 71.965,77 quella da porre al medesimo titolo a
carico del Sig. Giancarlo ARLATI, tenendo conto della diversità delle
rispettive posizioni e funzioni nell’ambito dell’assetto organizzativo
dell’Amministrazione di appartenenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale
per il Trentino - Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione,
CONDANNA
il Sig. DAL RI’
Pierpaolo, nato a Trento il 6 marzo 1965 e residente a Cles (TN) – Via
Lanza, n. 2, al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della
somma di €. 71.262,42 (diconsi
€. settantunomiladuecentosessantadue/42);
CONDANNA
il Sig. ARLATI Giancarlo, nato Rovereto (TN) il 1° settembre 1943 e
residente a Trento – Via Tofane,
n. 2, al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della somma
di €. 71.965,77 (diconsi €. settantunomilanovecentosessantacinque/77).
Su ciascuna delle somme di
cui sopra sono dovuti, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e
- tenuto altresì conto del
pregresso giudizio, venuto a definizione con l’ordinanza
del giudice designato n.
9/07 del 6 febbraio 2007, emessa in ordine al decreto presidenziale del 13
dicembre 2006, autorizzativo del sequestro conservativo - complessivamente
vengono liquidate in € 1.700,42 (diconsi euro millesettecento/42),
da suddividere in parti uguali tra i due suddetti interessati.
Trento, Camera di Consiglio del 9
ottobre 2007.