n. 56 - Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige (Trento): 31 dicembre 2007 – Pres. de Marco I. –- Est. Ricevuto - P.M. Pilato - P.R. c. Dal Rì e altro (avv. Pontalti, Bertuol, Molesini).

 

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità – pubblico ministero - Prove acquisite aliunde – Rilevanza ai fini dell’azione di responsabilità – Ammissibilità.

 

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità – cosa giudicata e raporto con altriu giudizi Rapporto col giudizio penale – Sentenza di patteggiamento – Rilevanza – Ammissibilità – Effetti.

 

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente – Funzionario del servizio manutenzione strade – Violazione di normativa circa l’affidamento di opere – Responsabilità – Sussistenza.

 

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente – Geometra del servizio manutenzione strade – Fattispecie – Responsabilità – Sussistenza.

 

Responsabilità – Solidarietà – Carenza di disegno associativo illecito -  – Esclusione.

 

Responsabilità – Danno – Danno da “tangente” – Contenuto – Determinazione – Effetti.

 

Dalla disamina delle fonti di prova documentale acquisite nella fase istruttoria (es. sentenza di patteggiamento) e dalla valutazione dei profili di natura tecnica connessi ad una pluralità di tipologie criminose, la Procura Regionale può ravvisare la sussistenza di elementi idonei e sufficienti alla configurazione della responsabilità amministrativa per un danno all’erario riguardato sotto vari profili (all’immagine, da disservizio, alla funzione pubblica, da perdita di “chance”, da lesione della concorrenza e del mercato).

 

La sentenza di condanna penale a seguito di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – pur essendo una pronuncia “sui generis”, atipica e non catalogabile secondo schemi giuridici tradizionali e solo a limitati effetti equiparabile alla sentenza di condanna (contestazione della recidiva, abitualità, iscrizione nel casellario giudiziale, ecc.) - comporta, quale effetto consequenziale ex art. 445, comma 1, c.p.p., che, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non possa esplicare efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi; ciò non impedisce, tuttavia, in forza del principio di sostanziale separazione del giudizio penale da quello amministrativo, che il Giudice contabile possa desumere utili elementi di valutazione ai fini della autonoma pronuncia da rendere in tema di responsabilità, soprattutto allorché i fatti addebitati possono costituire, al contempo, un illecito penale ed un illecito amministrativo (1).

 

Dalla normativa concernente l’ affidamento delle opere di manutenzione da parte del Servizio gestione strade della Provincia Autonoma di Trento (in particolare, quelle mediante lavori in economia contemplate dall’art. 52 della L. P. 10 settembre 1993, n. 26 e dagli artt. da 27 a 37 del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12 - 10/ Leg.), si desumono chiaramente le modalità di svolgimento dell’ iter procedimentale col sistema del cottimo fiduciario o in regime di somma urgenza; di conseguenza, è fonte di responsabilità il comportamento del funzionario competente il quale, in relazione alle proprie attribuzioni istituzionali ed alla propria posizione funzionale, abbia favorito il conseguimento di profitti illeciti per gli imprenditori privati a ciò interessati e con i quali egli era in rapporti di amicizia o di interesse economico (2).

 

Sussiste la responsabilità amministrativa patrimoniale di un impiegato (nella specie, geometra del servizio manutenzione strade della Provincia  Autonoma di Trento) il quale - avendo competenza sull’ iter amministrativo delle procedure finalizzate alla formulazione e trasmissione dell’apposito invito alle imprese, di volta in volta, individuate per partecipare alla gara - era nelle condizioni, dal suo particolare e privilegiato osservatorio, di riferire a taluni imprenditori se i (loro) rispettivi concorrenti, in relazione all’invito rivolto, avessero o meno prodotto le proprie offerte, regolandosi di conseguenza ai fini del ribasso (3).

 

Ai fini della responsabilità solidale é da escludere il fatto associativo illecito qualora - a differenza delI’ambito penale, dove l’associazione per delinquere si sostanzia in un organismo plurisoggettivo - il comportamento di ciascuno dei convenuti non sia caratterizzato da unicità del disegno associativo illecito ma, in vario modo e con reiterazione, significativo di un abituale e ripetitivo personale modus agendi, caratterizzato dalla estemporaneità delle situazioni e dei rimedi ad hoc apprestati, privo di una preordinata visione unitaria (4).

 

In un sistema contrattuale sostanzialmente caratterizzato da logiche di natura tangentizia, nella più ampia e variegata accezione del termine, non solo è rinvenibile una lesione irreversibile inferta alla legalità ed all’efficienza dell’azione amministrativa - per la radicale violazione delle regole del mercato e della libera concorrenza, contaminate dal sopravvenire di costi occulti nelle normali previsioni del rischio d’impresa – ma il danno erariale travalica la semplice consistenza del danno materiale in sé in quanto si estende a ledere interessi non patrimoniali quali: l’immagine e il prestigio della personalità del soggetto pubblico, la perdita di chance, il danno da disservizio per omesso conseguimento dei risultati programmati, il danno alla lesione della concorrenza e del mercato, il danno alla funzione pubblica, ecc. ancorché, per questi ultimi si tratti di configurazione consequenziale - sul piano prevalentemente astratto ed apodittico - non incidenti sulla complessiva quantificazione e/o valorizzazione dei pregiudizi, complessivamente, subìti (5).

_________________

(1) Nel surriferito contesto non può, altresì, mancarsi di rilevare per compiutezza – a norma dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dalla legge 12 giugno 2003, n. 234 – che, se la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi”, purtuttavia la stessa (vedasi la indicata sentenza n. 23 del 2006 di questa stessa Sezione) “salve diverse disposizioni di legge (….) è equiparata a una pronuncia di condanna” avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell’imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, all’esito sia della verifica che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato sia dell’accertamento che la qualificazione giuridica del fatto/reato è corretta sia della valutazione della congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa. Infatti, la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento, scaturente da una cognizione imperfetta, è, in un certo senso, una sentenza neutrale, dato che si limita a considerare e valutare esclusivamente la sussistenza dei presupposti ai quali è condizionata la sua pronuncia. Tuttavia, se la procedura del rito del patteggiamento non contiene un accertamento positivo della responsabilità penale dell’imputato, essa deve pur sempre contenere l’accertamento negativo della sussistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.. In ragione di questa peculiarità, quindi, la sentenza ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.).

Conseguentemente, se la sentenza di patteggiamento non può costituire accertamento invincibile di responsabilità, come nell’ipotesi di giudicato penale ex art. 651 c.p.p., gli elementi di prova contenuti nella sentenza “potranno essere disattesi solo attraverso la dimostrazione della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale” (Sez. Giur.T.A.A.-Trento n. 62 del 28 luglio 2003). (…) Può affermarsi, pertanto, in relazione anche a taluni argomenti difensivi qui addotti, che la scelta di “patteggiare”, a suo tempo operata dai convenuti: a) non viene ad escluderne la sottostante colpevolezza, che è implicita; altrimenti, infatti, non si sarebbe addivenuti a tale esito); b) non comporta che la fase valutativa dei comportamenti debba automaticamente trasmigrare in altro giudizio (nella specie, in quello contabile); c) resta irrilevante negli aspetti psicologici e/o nelle ragioni che possano averla ispirata, da ascrivere alla categoria dei “motivi” notoriamente riconducibili ad implicazioni di natura soggettiva, piuttosto che a quella delle “cause”, aventi, invece, connotazione oggettiva.

 

(2) Per il primo tipo di attività, il medesimo provvedeva ad inserire nell’elenco iniziale (da redigere di volta in volta) le ditte con i cui titolari versava nei suddetti rapporti al fine di realizzare le premesse per un successivo  affidamento del singolo lavoro da parte del Servizio gestione strade della provincia autonoma di Trento. Per effetto di tutto ciò, in entrambi i casi, gli imprenditori privati così agevolati, in ragione dell’illecito profitto ottenuto, eseguivano, appunto, nei confronti del suddetto convenuto, donazioni anche in denaro a titolo di riconoscenza per le aspettative contrattuali illecitamente realizzate. (…) Le prove inconfutabili della sussistenza dei suesposti profili di responsabilità personale sono offerte sia dagli atti del giudizio penale, nel quale il predetto convenuto ha reso ampie dichiarazioni auto/confessorie ed etero/confessorie, sia dalle indagini penali fondate sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali sia dai riscontri documentali.

 

(3) Al riguardo, infatti, merita di esser precisato, stando agli atti del giudizio penale, che la ditta invitata aveva una duplice possibilità: quella di accettare l’invito e presentare, quindi, sotto forma di ribasso, la propria offerta, oppure - se non interessata a quel particolare lavoro – quella di non inviare, invece, alcuna offerta, limitandosi, di norma, a ringraziare per l’interpello. E’ evidente, perciò, che, nei due casi, era differente il modo di atteggiarsi delle due tipologie di buste consegnate, risultando quella contenente l’offerta di ribasso - necessariamente corredata anche  della documentazione di supporto - ben diversa, per peso e volume, dalla busta  contenente solo il ringraziamento per l’ invito. E’ in ragione di tale elementare espediente che, a persona  particolarmente esperta (quale l’ARLATI) si rendeva possibile, conoscendo previamente le imprese di volta in volta invitate, desumere quali, tra queste, avessero formulato offerta e quali no, informando di ciò le imprese a lui “vicine” per le conseguenti valutazioni e/o iniziative di competenza. Il tutto, per di più, veniva ovviamente attuato in modo assolutamente circospetto ed ispirato alla massima accortezza.

Tutto ciò, evidentemente, concretizzava un modus agendi che, oltre a turbare la libertà dell’incanto, costituiva, di per sé, rivelazione di segreto d’ufficio atteso che notizie di tal genere avrebbero dovuto restare riservate in ossequio al generalizzato obbligo di segretezza di cui al T. U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nonché in osservanza dell’art. 7 bis della L. P. n. 26 del 1993 secondo cui, prima della scelta del contraente, “è fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatici di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d’invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta”. Se, infatti, si ha riguardo all’oggettività giuridica dell’art. 353 c. p. - consistente nell’interesse della Pubblica Amministrazione alla regolarità e alla libertà della gara, vale a dire all’esigenza di protezione del suo regolare svolgimento ed alla pretesa della genuinità del risultato finale, come effetto di una competizione svoltasi in libera concorrenza - non può esservi dubbio che tale oggettività (e, quindi, la “ratio” ispiratrice della norma incriminatrice) sia rinvenibile anche nell’impedimento o nella turbativa della “gara ufficiosa” della trattativa privata a condizione, però, che detta gara sia, per scelta della P.A o per previsione legislativa, procedimentalizzata: nel senso, cioè, che il suo espletamento sia sottoposto, così come avviene nell’asta pubblica o nella licitazione privata, a predeterminate regole alle quali i privati debbono sottostare e la P.A. deve adeguarsi (per quest’ultima, il riferimento specifico è all’individuazione del contraente).

Rispetto a questa situazione ritiene, perciò, il Collegio che sia da privilegiare un’interpretazione ampia dell’art. 353 c. p. tenuto (prima) conto dell’evoluzione della legislazione e (poi) della prassi amministrativa.

Per replicare, comunque, alle osservazioni difensive in proposito opposte, precisa che il legislatore penale, a suo tempo, non aveva espressamente previsto, tra i procedimenti tutelati, quello della trattativa privata in quanto, all’epoca (1930), quest’ultima si svolgeva senza il ricorso ad una gara; l’istituto, però, ha subìto un’evoluzione e, nella realtà attuale, si verifica spesso l’esatto contrario perché oggi la P.A. ricorre sempre più di frequente alla trattativa privata coniugandola, però, con sistemi procedimentali finalizzati ad offrire meccanismi selettivi delle offerte.

Se la trattativa privata è il sistema che, per i suoi caratteri strutturali, più si presta ad abusi - tanto da essere stata vista con sfavore dal legislatore del 1923 - a maggior ragione non deve escludersi, quando ricorrano particolari condizioni, la possibilità di una sua tutela penale i n grado di meglio garantire l’esigenza che l’azione della P.A. sia, sempre ed in ogni modo, ispirata a principi di imparzialità, trasparenza e correttezza, come si verifica quando la trattativa privata sia preceduta dalla fase prodromica della “gara esplorativa” autoregolamentata dalla stessa P.A. o prevista dalla legge: gara che, per le sue connotazioni sostanziali, si atteggia quale “gara formale” dei pubblici incanti o della licitazione privata. In questo caso, l’operatività dell’art. 353 c.p. - che ha di mira, giova ricordarlo, la “gara” - consegue non ad una applicazione analogica della norma, evidentemente vietata in sede penale, ma, più semplicemente, ad una interpretazione del testo nel solco della sua “ratio”, vista in un’ottica di attualità, vale a dire in modo adeguato alla mutata realtà dell’esperienza giuridica oppure dell’evoluzione legislativa.

 

(4) Il Collegio ritiene sul punto che “ (…) questa conclusione trovi puntuale riscontro documentale, da un lato, nel fatto che, in nessuna circostanza, le intercettazioni telefoniche eseguite sull’utenza di servizio del DAL RI’ hanno mai evidenziato la presenza di una diretta interlocuzione di questi con l’ARLATI, (o viceversa) e, dall’altro, come, in ogni caso, il riferimento all’attività svolta da quest’ultimo abbia sempre trovato ragguaglio informativo solo per il tramite di una delle persone che, oltre ad essere in rapporto di dimestichezza telefonica con lo stesso DAL RI’, si dichiaravano, a loro volta, in grado di riferire dei contatti personalmente intervenuti con l’ARLATI. La qual cosa, oltretutto, sembrerebbe anche avvalorare la versione difensiva della inesistenza di alcun rapporto diretto tra i predetti due convenuti.

Altri elementi che concorrono a suffragare, altresì, la rappresentata linea di orientamento sono rinvenibili nella diversificata esponenzialità delle posizioni, rispettivamente, ricoperte dai due convenuti, nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza, da cui discende, quasi per naturale conseguenza, la sostanziale diversità della singola prestazione illecita da ciascuno concretamente offerta (ovvero da offrire), indipendentemente, dall’ altrui facere: è agevole intuire, pertanto, l’ impossibilità di configurare un “rapporto di imprescindibilità” fra le azioni provenienti da entrambi i soggetti.

Infine, per completezza é da aggiungere che le stesse difese hanno escluso, nel dibattimento, non solo l’esistenza del disegno associativo ma, addirittura, anche un rapporto di diretta conoscenza tra i due convenuti”.

 

(5) Pregiudizi che, in verità, non possono trovare ristoro solo nel riferimento al c. d. “pretium doloris” ma che debbono essere più realisticamente traguardati, appunto, al ristoro del danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità dell’Amministrazione pubblica. Perdita la quale, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è suscettibile, tuttavia, di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Rientra in tale novero anche la valutazione delle attività doverose per l’eliminazione di tutte le conseguenze negative del fatto illecito cosicché i costi di ripristino degli interessi immateriali pregiudicati possono confluire nel danno patrimoniale indiretto e consequenziale.

10 – A parte ciò, come rappresentato dalla Procura Regionale, la più recente giurisprudenza (da ultimo, Sez. Giur. Regione Sicilia, n. 3227 del 9 novembre 2006) ha individuato ulteriori criteri per la stima del danno da dazione di tangente che - configurato quale lesione dell’interesse immateriale alla imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa - “è suscettivo di stima secondo il criterio della corrispettività, utilizzato dal Giudice della finanza pubblica nella ipotesi di condotta infedele e deviante dai doveri di servizio, poiché il venir meno del rapporto sinallagmatico tra la retribuzione percepita e la prestazione di lavoro resa, consente la determinazione del danno patrimoniale diretto nella misura degli emolumenti liquidati dalla pubblica amministrazione”. (…) In tema di danno patrimoniale da disservizio, questa stessa Sezione, con la propria sentenza n. 79 del 19 settembre 2005, ha avuto modo di rilevare che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza contabile (vedansi, in proposito, fra le tante, le sentenze della Sez. Giu. Umbria, n. 511 del 23 ottobre 2001 e n. 424 del 31 luglio 2000 e la sentenza  della Sez. Giur. Veneto n. 238 del 29 novembre 2000), i connotati propri del danno all’Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di “disservizio” - derivante da “illecito esercizio di pubbliche funzioni”, oppure da “mancata resa del servizio” o, ancora, da “mancata resa della prestazione dovuta” - causato dall’amministratore o dipendente pubblico “ovvero da soggetto a quest’ultimo equiparabile” con una condotta (commissiva od omissiva) gravemente colposa o, addirittura, dolosa che ha prodotto effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio, consistendo il “disservizio” nel mancato raggiungimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente traibili dalla quantità delle risorse investite e, perciò, in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o connessi alla mancata utilità traibile dalle somme spese, in ragione della disorganizzazione del servizio. Detto altrimenti, il “danno patrimoniale da disservizio” consiste nel mancato conseguimento  dell’obiettivo di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell’azione di una Pubblica Amministrazione causato da soggetti rientranti nell’ambito della sua complessiva organizzazione i quali, con la propria condotta, omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano inciso sulla diminuzione di rendimento del servizio apprestato.

In sostanza, il tratto comune delle varie situazioni di “danno patrimoniale da disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa con una minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della stessa amministrazione pubblica: minore produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione e dell’ attività pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica.

In ragione di detti criteri risulta, perciò, evidente, nella fattispecie, il “danno patrimoniale da disservizio” proprio in ragione del pregiudizio che, per la illecita condotta consapevolmente tenuta dai convenuti, si è riverberato in termini fortemente riduttivi o, addirittura, totalmente pregiudizievoli sulla produttività dei fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie concretamente inserite nell’avviamento dell’apparato pubblico deputato all’espletamento dello specifico servizio”.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Ignazio de MARCO                 Presidente

dott. Damiano RICEVUTO              Consigliere- Relatore

dott.ssa Grazia BACCHI                 Consigliere

pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3344/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di DAL RI’ Pierpaolo, nato a Trento il 6 marzo 1965 e residente a Cles (TN), Via Lanza, n. 2 - rappresentato e difeso dall’Avv. Luca PONTALTI, del Foro di Trento, presso il cui studio in Trento, Via Oss Mazzurana, 72 risulta elettivamente domiciliato - e ARLATI Giancarlo, nato a Rovereto (TN) il 1° settembre 1943 e residente a Trento – Via Tofane, n. 2 -  rappresentato e difeso  dagli Avv.ti Roberto BERTUOL e Patrizio MOLESINI, del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Trento, Via Grazioli, n. 99;

Visto l’atto di citazione del Procuratore regionale;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

             Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2007 - con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Patrizia DALSASS - il Consigliere relatore, dott. Damiano RICEVUTO; l’Avv. Luca PONTALTI, per il Sig. DAL RI’ Pierpaolo; gli Avv.ti Roberto BERTUOL e Patrizio MOLESINI, per il Sig. ARLATI Giancarlo, nonchi il Procuratore regionale, Dott. Salvatore PILATO;

 PREMESSO IN FATTO

L’atto di citazione del 28 febbraio 2007, notificato il 4 aprile 2007 – con cui la Procura presso questa Sezione giurisdizionale  conviene nel presente giudizio gli interessati indicati in epigrafe e come ivi rappresentati e difesi – espone che, con nota informativa del 23 maggio 2005, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento comunicava l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei Sigg.ri DAL RI’ Pierpaolo ed ARLATI Giancarlo, ambedue imputati di condotte consumate nella qualità di funzionari del Servizio gestione strade della Provincia Autonoma di Trento.  I fatti ascritti alla responsabilità dei predetti funzionari erano compendiati dal P.M. penale in una pluralità di contestazioni, comprensive dei delitti di associazione a delinquere di tipo semplice (art. 416 c.p.), di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), di falso in atto pubblico (art. 479 c. p.) e di truffa ai danni della pubblica amministrazione (art. 640 c.p.), consumati in concorso con imprenditori privati.

Il conseguente procedimento penale, per le imputazioni ascritte alla responsabilità dei suddetti convenuti ed altri, è stato definito dal GUP presso il Tribunale di Trento con le sentenze n. 444/05 del 29 settembre 2005; n. 571/05 del 14 novembre 2005; n. 61/06 dell’8 febbraio 2006 e n.148/06 del 19 aprile 2006.

Dalla disamina di tali decisioni e, in particolare, dalla sentenza n. 444/05 – intervenuta a seguito di richiesta delle parti di applicazione dell’art. 444 c. p. p. - risulta affermata la colpevolezza dei suddetti funzionari pubblici, i quali, in concorso tra loro e/o con altri soggetti, hanno consumato una pluralità di reati, descritti in 18 capi di imputazione, previsti e puniti dagli artt. 314, 319, 319 bis, 326, 353, 416 e 640 c.p. per fatti tutti commessi in pregiudizio degli interessi economici e finanziari della Provincia  Autonoma di Trento.

Riguardo alla precitata sentenza, i capi di imputazione formulati a carico del Sig. Pierpaolo DAL RI’ e di altri soggetti estranei al presente giudizio, in seguito riportati nell’atto di citazione, risultano essere i seguenti otto, contrassegnati dai numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 20 e 21:

Inama e Dal Rì

1) delitto previsto e punito dagli artt. 319, 319 cp, perché Inama, quale contitolare della Beton Asfalti srl, consegnava al funzionario del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento Dal Rì Pier Paolo € 4.000; questi in cambio acconsentiva ad inserire nella contabilità finale dei lavori pubblici appaltati alla Beton Asfalti il 2.9.2004 per la realizzazione di “bitumatura vari tratti della SS 42 del Tonale e della Mendola tra il Km 191 ed il Km 194” delle somme non precisamente quantificate, ma comunque pari a circa € 20.000 per asfalti che la ditta appaltatrice non aveva utilizzato nel lavoro (ed i cui documenti di trasporto sul cantiere pubblico erano stati creati da Inama appositamente per frodare l’ente pubblico), e per attività di fresatura che in realtà erano state svolte dalla ditta appaltatrice per superfici inferiori a quelle fatte figurare in contabilità. Fatto avvenuto in Tuenno il 7.10.2004;

Inama e Dal Rì

2) delitto previsto e punito dagli artt. 319, 319 cp, perché Inama, quale contitolare della Beton Asfalti srl, consegnava al funzionario del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento Dal Rì Pier Paolo €1.500; questi in cambio acconsentiva ad inserire nella contabilità finale dei lavori pubblici appaltati alla Beton Asfalti rispettivamente il 18.12.2003 ed il 1°.6.2004 per la realizzazione di “bitumatura diverse tratte della SP 73 e della SP 62 “bitumatura vari tratti della SS 42 del Tonale e della Mendola tra il Km 191 ed il Km 194” delle somme non precisamente quantificate, ma comunque pari a circa € 12.000-14.000 per asfalti che la ditta appaltatrice non aveva utilizzato nel lavoro (ed i cui documenti di trasporto sul cantiere pubblico erano stati creati da Inama appositamente per frodare l’ente pubblico). Fatto avvenuto in Lavis il 3.7.2004;

Inama e Dal Rì

3) delitto previsto e punito dagli artt. 319, 319 cp, perché Inama, quale contitolare della Beton Asfalti srl, consegnava al funzionario del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento Dal Rì Pier Paolo € 4.000; questi in cambio acconsentiva ad inserire nella contabilità finale dei lavori pubblici appaltati alla Beton Asfalti rispettivamente il 19.5.2003 per la realizzazione di “fornitura estesa di conglomerato bituminoso su diverse tratte della SS 42 del Tonale e della Mendola” delle somme non precisamente quantificate, ma comunque pari a circa € 20.000-22.000 per asfalti che la ditta appaltatrice non aveva utilizzato nel lavoro (ed i cui documenti di trasporto sul cantiere pubblico erano stati creati da Inama appositamente per frodare l’ente pubblico) e per attività di fresatura che in realtà erano state svolte dalla ditta appaltatrice per superfici inferiori a quelle fatte figurare in contabilità. Fatto avvenuto in Tuenno nell’anno 2003;

Inama e Dal Rì

4) delitto previsto e punito dagli artt. 319, 319 cp, perché Inama, quale contitolare della Beton Asfalti srl, consegnava al funzionario del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento Dal Rì Pier Paolo € 4.000; questi in cambio acconsentiva ad inserire nella contabilità finale dei lavori pubblici appaltati alla Beton Asfalti rispettivamente il 9.7.2003 per la realizzazione di “fornitura estesa di conglomerato bituminoso su diverse tratte della SS43 della Val di Non e sulla SS 43” delle somme non precisamente quantificate, ma comunque pari a circa €20.000-22.000 per asfalti che la ditta appaltatrice non aveva utilizzato nel lavoro (ed i cui documenti di trasporto sul cantiere pubblico erano stati creati da Inama appositamente per frodare l’ente pubblico) e per attività di fresatura che in realtà erano state svolte dalla ditta appaltatrice per superfici inferiori a quelle fatte figurare in contabilità. Fatto avvenuto in Tuenno nell’anno 2003;

Inama e Dal Rì

5) delitto previsto e punito dagli artt. 319, 319 cp, perché Inama, quale contitolare della Beton Asfalti srl, consegnava al funzionario del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento Dal Rì Pier Paolo una somma non precisata; questi in cambio acconsentiva ad inserire nella contabilità finale dei lavori pubblici appaltati alla Beton Asfalti rispettivamente il 17.4.2002 per la realizzazione di “fornitura estesa di conglomerato bituminoso su diverse tratte della SS 43 e della SS 43dir” delle somme non precisamente quantificate per asfalti che la ditta appaltatrice non aveva utilizzato nel lavoro (ed i cui documenti di trasporto sul cantiere pubblico erano stati creati da Inama appositamente per frodare l’ente pubblico). Fatto avvenuto in Tuenno nell’anno 2002;

Inama e Dal Rì

6) delitto previsto e punito dagli artt. 81 co.2, 110, 640 co. 2 c.p., perché in concorso tra loro,mediante più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con i comportamenti indicati ai capi che precedono, con artifici costituiti dai comportamenti indicati ai capi da 1 a 5, inducevano in errore la Provincia Autonoma di Trento sulla somma che doveva corrispondere per i lavori eseguiti si procuravano l’ingiusto profitto precisamente non quantificato, ma approssimativamente pari ad euro 75.000,00 con conseguente danno della Provincia. Fatti avvenuti in Tuenno tra il 2002 e l’ottobre del 2004;

Dal Rì, d’Hainaut

20) delitto previsto e punito dagli artt. 319 e 319 bis c.p. perché in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio costituiti dal rivelare il nome delle imprese invitate a partecipare ai pubblici incanti per l’appalto di lavori pubblici gestiti dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, Dal Rì riceveva in regalo dall’imprenditore d’Hainaut Giovanni un viaggio in Sardegna, un personal computer portatile, una tessera per il rifornimento del carburante da circa € 1.000, circa trenta buoni benzina da € 10 ciascuno. Fatti avvenuti in Tuenno tra il 2001 ed il 2004;

Dal Rì, d’Hainaut

21) delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 314 c.p., perché, in concorso tra loro, avendo Dal Rì quale funzionario del Servizio di gestione strade della Provincia autonoma di Trento ed in relazione a tale attività la disponibilità di un telefono cellulare Nokia modello 3610, se ne appropriava cedendolo a d’Hainaut in cambio di un palmare Hp modello 6340. Fatto avvenuto in luogo non conosciuto nel gennaio 2005.

I capi di imputazione ascritti a carico del Sig. Giancarlo ARLATI e di altri soggetti estranei al presente giudizio, poi riportati nell’atto di citazione, risultano essere i seguenti sette, contrassegnati dai numeri 12 -13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18;

Arlati, d’Hainaut, Stolica

12) delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 353 cpv. c.p., perché in concorso tra loro turbavano la procedura di affidamento del lavori pubblici di “sostituzione barriere di sicurezza metalliche sulla SP 228 di Levico e Novaledo” mediante collusione consistita nella utilizzazione dei dati riservati rivelati da Arlati e nella proposizione di ribassi concordati. Fatto avvenuto in Trento il 30 settembre 2004;

Arlati, d’Hainaut, Stolica

13) delitto previsto e punito dagli artt. 110, e 326 co. 3 c.p. perché in concorso tra loro, Arlati quale pubblico ufficiale preposto all’incanto, d’Hainaut e Stolica quali concorrenti esterni nel reato, per procurare a Stolica e d’Hainaut un indebito profitto patrimoniale, Arlati comunicava a Stolica e d’Hainaut i nomi delle altre imprese che avevano effettuato offerte per l’affidamento dei lavori pubblici di “sostituzione barriere di sicurezza metalliche sulla SP 228 di Levico e Novaledo”, notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete di cui si avvalevano indebitamente. Fatti avvenuti in Trento, in epoca anteriore e prossima al settembre 2004;

Arlati, d’Hainaut, Stolica

14) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 353 cpv c.p., perché in concorso tra loro turbavano la procedura di affidamento del lavori di realizzazione dei marciapiedi di Roncegno; in particolare Arlati, quale pubblico ufficiale richiesto ufficiosamente di fornire un elenco di ditte da invitare da parte di altro funzionario pubblico (il segretario comunale del Comune Roncegno Tommasini) comunicava il dato che avrebbe dovuto rimanere segreto a d’Hainaut e Stolica, i quali si accordavano perché la gara fosse vinta dall’impresa del primo. In Trento e Roncegno settembre-ottobre 2004;

Arlati, d’Hainaut, Stolica

15) delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 326 co. 3 cp, perché in concorso tra loro, Arlati quale pubblico ufficiale, d’Hainaut e Stolica quali concorrenti esterni nel reato, per procurare a d’Hainaut e Stolica un indebito profitto patrimoniale, Arlati comunicava a d’Hainaut e Stolica i nomi delle altre imprese che avevano ricevuto invito alla procedura di affidamento dei lavori pubblici di realizzazione dei marciapiedi di Roncegno, notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete, di cui invece sia avvalevano indebitamente. In Trento, settembre-ottobre 2004;

Arlati, d’Hainaut

16) delitto previsto e punito dagli artt. 319, 319 bis cp, perché in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio costituiti dal rivelargli il nome delle imprese invitate a partecipare ai pubblici incanti per l’appalto di lavori pubblici gestiti dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento e delle imprese che avevano presentato l’offerta, riceveva dall’imprenditore d’Hainaut Giovanni la somma di euro 248 (somma equivalente al costo di una lavatrice che d’Hainaut comprava e regalava ad Arlati) ed una cifra non precisata in buoni benzina. Fatti avvenuti in Trento il 26/4/2004 (quanto all’acquisto della lavatrice) ed in data non precisata (quanto ai buoni benzina);

Arlati, d’Hainaut

17) delitto previsto e punito dagli artt. 110 - 326 co. 3 cp, perché in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di far conseguire al d’Hainaut un indebito vantaggio patrimoniale, consegnandogli fogliettini manoscritti con l’indicazione del nome dell’appalto e del nome delle imprese invitate ad offrire, Arlati rivelava all’imprenditore d’Hainaut Giovanni in più occasioni (diverse da quelle già contestate sub. 9, 11, e 13) il nome delle imprese invitate a partecipare ai pubblici incanti per l’appalto di lavori pubblici gestiti dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento ed il nome delle imprese che avevano presentato offerta. Fatti avvenuti in Trento in date non precisate;

Arlati, d’Hainaut

18) delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 353 co. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, turbava la libertà degli incanti rivelando l’imprenditore d’Hainaut Giovanni in più occasioni (diverse da quelle già contestate ai capi 8,10,12) il nome delle imprese invitare a partecipare ai pubblici incanti per l’appalto di lavori pubblici gestiti dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento ed il nome delle imprese che avevano presentato offerta. Fatti avvenuti in Trento in date non precisate.

Infine, i capi di imputazione addebitati ad entrambi i precitati convenuti e ad altri soggetti estranei al presente giudizio, riportati poi nell’atto di citazione, sono i seguenti  tre, contrassegnati dai numeri 9 – 10 e11;

Dal Rì, Arlati, d’Hainaut, Stolica

9) delitto previsto e punito dall’art. 416 cp, perché Dal Rì ed Arlati quali funzionari del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, d’Hainaut quale titolare della ditta individuale Sicurvia, Stolica quale titolare della ditta individuale Stolica Eugenio, si associavano tra loro per commettere più delitti di corruzione,turbata libertà degli incanti ed astensione dagli incanti, di rivelazione di segreti d’ufficio, di falso in atto pubblico e di truffa ai danni di Ente pubblico; in particolare utilizzando poteri e facoltà riferibili alle rispettive qualifiche e/o funzioni si accordavano nel senso di organizzare le gare per lavori pubblici in modo da favorire la partecipazione alle stesse da parte degli associati con alta probabilità di assegnazione dei lavori con offerte di ridotto ribasso ovvero con invito a ditte diverse con modalità comportanti ridotto interesse alla partecipazione o anche successiva scarsa possibilità di aggiudicazione in caso di effettiva offerta per la partecipazione alla gara; ciò facendo: a) indicando categorie di attestazione SOA e scorpori di lavorazioni di categorie non prevalenti in modo tale da consentire alle imprese di d’Hainaut e Stolica di avere i requisiti soggettivi per partecipare alle gare, b) indicando ripetutamente i nomi delle ditte di d’Hainaut e Stolica nell’elenco delle imprese da invitare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici bandite dal Servizio gestione strade, c) concordando con d’Hainaut quali altre ditte invitare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, indicando nell’elenco imprese che per tipologia o per il contemporaneo svolgimento di altri lavori, si presumeva non fossero interessate all’aggiudicazione dei lavori, d) comunicando agli associati -che utilizzavano l’informazione per decidere il ribasso- quali imprese tra quelle invitate si erano dimostrate interessate all’aggiudicazione dei lavori (o per aver richiesto il computo metrico o per essersi informati in ufficio sulla data di presumibile inizio dei lavori) ed ancora quali imprese avevano presentato offerta e quali si erano limitate a ringraziare la stazione appaltante senza depositare l’offerta, e) concordando i ribassi da praticare o in alternativa concordando quale tra gli associati avrebbe dovuto astenersi dal partecipare all’incanto, decidendo di volta in volta quale delle due imprese (del d’Hainaut o dello Stolica) avrebbe dovuto aggiudicarsi il lavoro, f) proponendo ribassi significativi sui costi previsti in capitolato in modo da consentire loro di avere più probabilità di aggiudicarsi le gare fidando sul fatto che si sarebbe poi provveduto a far recuperare quantomeno parte del ribasso “aggiustando” i prezzi delle lavorazioni oppure aumentando l’importo complessivo delle lavorazioni tramite varianti. In Trento ed altrove con inizio in data non precisata e fino al marzo 2005;

Dal Rì, Arlati, d’Hainaut, Stolica

10) delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 353, co.2 c.p., perché in concorso tra loro, Dal Rì ed Arlati quali pubblici ufficiali preposti all’incanto, d’Hainaut e Stolica quali concorrenti esterni nel reato, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante collusione consistente nelle condotte riportate nel capo che precede, turbavano le procedure di assegnazione dei sottoindicati lavori pubblici di posa di barriere stradali affidati dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, mediante confronto concorrenziale tra 5 ditte ex art. 31, co. 1 reg. DPGP 30/9/94. Fatti avvenuti in Trento nelle date riportate sotto

Data di aggiudicazione

Descrizione del lavoro affidato

13.9.2004

Lavori di sostituzione di barriere esistenti lungo la SP n. 64 di Fai Paganella varie tratte

23.9.2004

Lavori di sostituzione di barriere esistenti lungo varie tratte della SS 43 dir. Dermulo Sardonico tra il Km 4,700 ed il Km 18,900 (Sanzeno)

3.11.2004

Lavori di sostituzione di barriere esistenti lungo varie tratte della SS 421 dei Laghi di Molveno e Tenno tra il Km 15,750 ed il km 18,900 (Molveno 2)

5.11.2004

Lavori di sostituzione di barriere esistenti e realizzazione del camminamento pedonale lungo la SS 421 dei laghi di Molveno e Tenno tra il Km 18,600 ed il Km 18,852(Molveno 1)

Dal Rì, Arlati, d’Hainaut, Stolica

11) delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 326, co.3 c.p. perché in concorso tra loro, Dal Rì ed Arlati quali pubblici ufficiali, d’Hainaut e Stolica quali concorrenti esterni nel reato, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, per procurare a Stolica e d’Hainaut un indebito profitto patrimoniale, Dal Rì ed Arlati comunicavano a Stolica e d’Hainaut i nomi delle imprese che si erano presentate in ufficio a verificare il cantiere, le condizioni e le modalità della gara o i nomi delle altre imprese che avevano effettuato offerte per la gara nelle procedure di affidamento dei quattro lavori indicati al capo che precede, notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete di cui si avvalevano indebitamente. Fatti avvenuti in Tenno e Trento tra l’agosto 2004 ed il dicembre 2004.

Analoghi fatti, caratterizzati da logiche di devianza finanziaria e dinamiche criminose, sono desumibili dalla sentenza di condanna n. 148/06, che evidenzia la presenza di intese collusive poste in essere dal Sig. DAL RI’ con taluni imprenditori allo scopo di agevolare l’aggiudicazione di lavori in somma urgenza appaltati dal Servizio strade della P.A.T., tra i quali la realizzazione di una barriera paramassi a protezione della SP. 14 del lago di Tovel al Km. 3.100 e l’esecuzione di opere sulla SP. 421 del lago di Molveno.

Nella fase di definizione degli accertamenti probatori, la Procura regionale ha acquisito le informazioni documentali sull’organizzazione del Servizio gestione strade della P.A.T. e sulle modalità di svolgimento delle gare di appalto delle opere di manutenzione, con particolare riferimento alla esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario o in regime di somma urgenza. Il tutto è riportato nella relazione istruttoria prot. n. 21096 del 18 settembre 2006, sottoscritta dall’Ing. Silvio ZANETTI e dal Dott. Leonardo CARONNA, in esecuzione dell’incarico conferito dalla Procura regionale  con nota n. 2005/00195/SP del 19 ottobre 2005.

Nel corso della fase pre-processuale, l’Ufficio inquirente, avendo ravvisato la sussistenza di motivi di tutela cautelare, ha depositato istanza di sequestro conservativo, che - con decreto in data 13 dicembre 2006, emanato dal Presidente di questa Sezione - è stato autorizzato nei confronti dei convenuti fino alla concorrenza di complessivi €. 237.798,95.  Con ordinanza n. 9/07 del 6 febbraio 2007, di parziale modifica del precitato decreto presidenziale, il Giudice designato ha statuito, poi, per i restanti aspetti, la conferma della tutela patrimoniale. Avverso quest’ultima ordinanza è stato proposto reclamo, giudicato infondato con altra ordinanza presidenziale n. 013, depositata in data 9 maggio 2007, confermativa delle precedenti statuizioni.

Alla contestazione  di danno, gli interessati, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno fatto pervenire le proprie controdeduzioni; su preventiva richiesta, è stata esperita, altresì, l’audizione del Sig. ARLATI.

Nel prospettare i motivi addotti a propria difesa, il predetto ha eccepito la carenza di efficacia vincolante della sentenza penale di patteggiamento, cui ha assentito “anche per la rilevante entità delle spese delle indagini preliminari, ed in particolare delle intercettazioni telefoniche”. Nel prospettare l’organizzazione del Servizio gestione strade della P.A.T., lo stesso ha evidenziato che, nell’affidamento dei lavori in economia, le competenze personali erano prive di qualsiasi incidenza decisionale in grado di determinare turbativa nella scelta del contraente. Ha escluso l’imputabilità di condotte sintomatiche di rivelazione di segreti d’ufficio, attesa la non applicabilità al cottimo fiduciario della disciplina vigente in materia di affidamento dei lavori pubblici.

Il Sig. DAL RI’, a sua volta, ha eccepito l’avvenuto risarcimento dei danni patrimoniali relativi all’esecuzione delle opere di manutenzione e di rifacimento delle strade . Ha dedotto, poi, il difetto di qualsiasi sodalizio  criminoso con il Sig. ARLATI, rivendicando l’avvenuto svolgimento delle proprie prestazioni di servizio con dignità, professionalità e preparazione. Ha sottolineato, infine, il comportamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini penali.

In ordine ai suesposti motivi di difesa, la Procura regionale osserva che, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza della Corte dei Conti “il valore e la rilevanza giuridica della sentenza penale di patteggiamento discende anche dal contenuto e dalla efficacia rappresentativa delle prove escusse  nelle indagini preliminari, che sono pienamente  e direttamente utilizzabili nel giudizio di responsabilità amministrativa, nel quale confluiscono unitamente alle altre prove acquisite nell’istruzione contabile e/o depositate dalle parti  agli atti del processo” (v. precitata ord. n. 09 del 2007 del Giudice designato presso questa Sez. Giur.le di Trento). Conseguentemente, dall’insieme delle evidenze probatorie e dalla interpretazione delle fonti di prova con criteri di integrazione e di reciproco collegamento, la Procura regionale desume “la inconfutabile veridicità dei fatti divenuti oggetto di imputazione penale, i quali fondano la prospettazione dell’ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno erariale con lineamenti giuridici non assorbiti dal risarcimento dei singoli pregiudizi economici accertati nella infedele esecuzione dei contratti d’opera atomisticamente considerati”.

La medesima Procura, poi, sulla base delle valutazioni conseguite dall’esame delle fonti di prova documentale, ravvisa elementi idonei e sufficienti a configurare la responsabilità amministrativa dei convenuti. Infatti, le condotte loro ascritte ne hanno comportato, in sede penale, la riconduzione  alle diverse tipologie criminose, già menzionate, la cui consumazione è avvenuta in concorso “con imprenditori privati ed in pregiudizio degli interessi economici finanziari della P.A.”. Predominante rilevanza, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, viene attribuita dal Requirente  agli scopi dell’associazione a delinquere, organizzata “per agevolare  l’aggiudicazione dei lavori conferiti in appalto dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento ad imprenditori privati, legati da rapporti di amicizia e di interesse economico con i funzionari pubblici Dal Rì ed Arlati, i quali, a loro volta, conseguivano profitti illeciti mediante prestazioni  in beni od in denaro che i medesimi imprenditori favoriti nelle gare effettuavano in loro favore, anche per donazioni remunerative, a titolo di riconoscenza per le aspettative contrattuali illecitamente realizzate mediante la captazione e l’interferenza esercitata sugli atti di evidenza pubblica”. Sempre secondo la Procura regionale, l’intervento dei convenuti, all’interno dell’associazione a delinquere, trovava concreta realizzazione sul sistema dell’aggiudicazione dei lavori in economia “mediante l’inserimento nel confronto concorrenziale  delle ditte intestate agli imprenditori partecipi al sodalizio criminoso, i quali venivano - poi - informati dell’eventuale sopravvenienza di offerte provenienti da imprese estranee al vincolo pattizio, o della eventuale rinunzia a partecipare da parte di altre ditte comunque invitate”. Evidente, quindi, la turbativa e l’alterazione dell’esito delle gare “mediante comportamenti invasivi della discrezionalità amministrativa e lesivi della sana e corretta gestione finanziaria”. Pertanto, senza l’azione determinante svolta dai due convenuti, il sodalizio non avrebbe conseguito i vantaggi economici programmati e realizzati mediante l’utilizzazione di notizie ed informazioni indebitamente sottratte al segreto d’ufficio. Sostiene, al riguardo, il Requirente che le prove in proposito acquisite risultano del tutto inconfutabili, in quanto offerte, non solo dagli atti del giudizio penale, “nel quale Dal Rì ha reso ampie dichiarazioni auto-confessorie ed etero-confessorie, e dalle indagini penali fondate sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ma anche dai riscontri documentali  acquisiti sulle posizioni organizzative dei funzionari pubblici”. Particolare rilevanza viene  conferita, quindi, alla sentenza n. 444/05 del 29 settembre 2005, con la quale il Giudice per l’udienza preliminare - su richiesta delle parti, formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. - ha comminato a DAL RI’ Pierpaolo la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e la confisca delle somme versate in tre libretti postali, e nei confronti di ARLATI Giancarlo, la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e la confisca delle somme in deposito.

Passando, poi, alla stima del pregiudizio economico derivato alla Provincia autonoma di Trento dal comportamento dei due predetti funzionari, la Procura – dopo aver sottolineato che la percezione di tangenti costituisce “una irreversibile lesione della legalità e dell’efficienza dell’agire amministrativo” ed una “radicale infrazione delle regole del mercato e della libera concorrenza” – afferma, con il conforto anche  della  costante giurisprudenza di questa Corte, che il pagamento della tangente “è, dunque, indice in sé manifesto della sussistenza di danno erariale, anche per la concorrenza  della lesione di interessi non patrimoniali, quali l’immagine ed il prestigio della personalità del soggetto pubblico pregiudicato dalla risonanza, e dalla diffusione della conoscenza, del fatto illecito”, per i quali ultimi, pur continuandosi talvolta ad usare ancora impropriamente il riferimento al  danno morale”, trovano ormai adeguata considerazione le attività necessarie alla eliminazione di tutte le conseguenze negative del fatto illecito, in modo che i costi di ripristino degli interessi immateriali pregiudicati possano confluire nel danno patrimoniale indiretto e consequenziale. In materia, la giurisprudenza indica  un primo criterio di stima del danno alla funzione pubblica sulla base del criterio di corrispettività, incentrato sul venir meno del rapporto sinallagmatico tra la retribuzione percepita e la prestazione lavorativa concretamente offerta; dal che discende la determinabilità del danno patrimoniale diretto nella misura degli emolumenti liquidati dalla Pubblica Amministrazione. Secondo lo stesso Requirente, altri elementi idonei a rappresentare la lesione patrimoniale sofferta dalla P. A. sono quelli costituiti, rispettivamente, dalla “perdita della migliore aspettativa economica in procedimenti ad evidenza pubblica esenti da conflitti di interessi” (c.d. danno da perdita di chance) e dalla “perdita d’avviamento per il disservizio eziologicamente connesso a condotte di gestione difformi dai parametri di legalità finanziaria e d’imparzialità amministrativa” (danno da disservizio per omesso conseguimento dei risultati programmati).

Alla stregua delle suindicate premesse, la Procura regionale  rappresenta come nella fattispecie in esame assuma conclusivamente incidenza tutta una serie di profili di illiceità dannosa per gli interessi patrimoniali e personali della Pubblica Amministrazione. Conclude, perciò, affermando che, nel giudizio che qui occupa, la stima complessiva del danno erariale derivatone “possa fondarsi sul criterio della corrispettività retributiva delle prestazioni  lavorative radicalmente prive di utilità per la Pubblica Amministrazione”, il cui ammontare viene concretamente determinato prendendo a riferimento la consistenza degli emolumenti liquidati in favore dei Sigg.ri DAL RI’ (€. 103.229,45) ed ARLATI (€. 134.569,50) nel corso del “medesimo periodo di manifestazione del permanente sodalizio criminoso (2002 – 2005 circa)”. Tale somma complessiva di €. 237.798,95 (euro duecentotrentasettemilasettecentonovantotto/95) viene ritenuta adeguata anche in ordine alla stima del danno da disservizio, del danno alla funzione pubblica, del danno da “perdita di chance” e della lesione della concorrenza e del mercato.

In risposta all’atto di citazione ritualmente notificato, i convenuti hanno qui prodotto, mediante i rispettivi difensori, apposite memorie di costituzione e difesa.

Il difensore del Sig. DAL RI’ segnala inizialmente il breve periodo di durata del servizio del proprio assistito alle dipendenze della Provincia di Trento, il ruolo del tutto marginale svolto dall’interessato all’interno della struttura di appartenenza, nel cui ambito rivestiva la qualifica  di “assistente di materie tecniche”, con applicazione operativa presso sede periferica. Sottolinea, altresì, come il Giudice penale abbia accertato che “vi era un marcato interesse economico degli imprenditori ad ottenere dei favori, ancorché non particolarmente rilevanti, che il geom. DAL RI’ poteva loro concedere e che per ottenere detti favori allo stesso venne offerta, di volta in volta, una percentuale, ancorché modesta, su quello che era il risparmio, rispettivamente il guadagno che l’impresario otteneva”. Rappresenta ancora che, dopo l’arresto, il proprio assistito ha trascorso 22 giorni in assoluta segregazione presso la locale Casa circondariale ed altri 5 mesi agli arresti domiciliari senza contatto con alcuno e come, nel corso di quei mesi, abbia maturato piena consapevolezza della gravità della propria posizione che lo ha indotto a dimettersi dall’impiego “proprio per non coinvolgere ulteriormente l’Ente pubblico che gli aveva dato possibilità di un lavoro libero e dignitoso”. In questo quadro di profonda sofferenza  morale la difesa colloca l’iniziativa, assunta dal proprio assistito, di collaborare con il Magistrato, “accusandosi, in proprio e totalmente, in prima persona. E non già per fare il delatore, ma solo per narrativa storica, ha precisato anche gli altri fatti di cui era a conoscenza, coinvolgendo conseguentemente altre persone”. A tale comportamento “leale e collaborativo, frutto di sicuro pentimento e di certa volontà di riscatto” la difesa - sempre in via di premessa riferita al quadro strettamente penale - correla la scarcerazione dell’interessato ed il successivo accoglimento della sua istanza di patteggiamento.

Entrando, poi, nel merito dell’odierno giudizio, il difensore, preso atto della linea giurisprudenziale secondo la quale i fatti penalmente accertati, possono, con altri, costituire elementi di prova e di valutazione autonoma nella presente sede, auspica la revisione della sussistenza del reato di associazione semplice a delinquere, di cui all’art. 416 c.p., contestato dal P.M. in sede penale e accettato dall’interessato nella proposta di patteggiamento, “che venne condizionata dal Pubblico Ministero alla accettazione di tutti i reati, alcuno escluso”. In proposito, il difensore, sostiene  l’inesistenza di alcun “pactum sceleris” tra il proprio assistito, taluni imprenditori e il dott. ARLATI e che, quindi, “se queste persone hanno commesso qualcosa di illecito, ciò è frutto di attività completamente scollegata fra gli stessi; è frutto di azioni del tutto autonome né appunto conosciute, tra l’altro, dal geom.  DAL RI’, su quello che avrebbe eventualmente commesso il dott. ARLATI, o viceversa”. Dopo aver evidenziato che il proprio difeso, assunto solo nel 1998 ed assegnato alla sede di Cles, non aveva né ha avuto alcun rapporto con il funzionario dott. ARLATI, che “non conosceva in modo alcuno, se non di nome”, conclude affermando che il DAL RI’ “ha commesso la propria attività illecita chiedendo per sé e solo per sé dei compensi illeciti in contropartita di favori che quale geometra provinciale poteva comunque riuscire a concedere agli imprenditori richiedenti”.

Sulla quantificazione del danno, la medesima difesa, dopo aver ribadito la modesta posizione operativa del proprio assistito (che non aveva alcuna opportunità di occuparsi di alcuna delle fasi relative ai contratti di appalto o di accedere a documenti, in quanto le gare di appalto venivano svolte solo nella sede centrale di Trento), sottolinea che l’attività contestata al convenuto era rivolta all’ultimo momento della fase esecutiva delle gare di appalto, in cui sostanzialmente permetteva “che gli imprenditori esponessero in contabilità una stesura di manto di asfalto più ampia di quella  effettivamente svolta o per quantitativo  di asfalto maggiore di quello effettivamente posto in esecuzione. Ciò si dice, naturalmente, senza invocare scusante o giustificazione alcuna”. Viene conseguentemente contestata la configurata responsabilità solidale del proprio difeso con il Dott. ARLATI, attesa la assoluta e profonda diversità di posizione rispetto a quest’ultimo. Viene, perciò, richiesto, che, alla luce di tali considerazioni, siano separatamente valutate le posizioni dei due  suddetti convenuti.

Ai fini del risarcimento del danno, la difesa ricorda che il DAL RI’ ebbe ad ottenere il denaro dall’imprenditore INAMA e che quest’ultimo, quale legale rappresentante della “Beton Asfalti”, in relazione alle fatture non veritiere per asfalti non posti in essere (attività riconducibile al comportamento del proprio difeso), “ha risarcito il danno P.A.T. con €. 95.000,00”. Il DAL RI’, a sua volta, ha già restituito quanto indebitamente riscosso da parte del predetto imprenditore mediante versamento  di €. 4.000,00, come da documentazione in allegato sub 1 alla comparsa, e di €. 25.000,00, come da documentazione in allegato sub 2 alla stessa.

Quanto al danno all’immagine e al prestigio della P.A.T., il difensore, oltre a ribadire l’assenza in capo al convenuto di alcun ruolo o funzione istituzionale o di vertice o di capacità di rappresentare l’Ente  se non in forma del tutto minimale, osserva che l’atteggiamento assunto nella circostanza dagli organi di stampa è stata sempre nel senso che la vicenda riguardava un caso isolato che non coinvolgeva personaggi politici o di vertice, come dimostrano le stesse dichiarazioni all’epoca rese dal Presidente provinciale DELLAI. Altro aspetto conducente in questo senso è costituito dalla lettera, pubblicata sulla stampa locale il 12 settembre 2005, con la quale il DAL RI’ esprime le proprie scuse all’Amministrazione provinciale e offre contezza dei motivi di correttezza e rispetto nei confronti di essa che lo hanno indotto a dimettersi dal servizio.

Viene ancora eccepito che il criterio di corrispettività retributiva di prestazioni lavorative radicalmente prive di utilit` per la P.A. - applicato dalla Procura ai fini della determinazione equitativa del danno - non trova riscontro alcuno nella concreta configurazione della situazione all’esame, nella quale, in buona sostanza, il convenuto ”è stato, ad esclusione dell’attività illecita accertata e riconosciuta, confessata e posta in essere, un impiegato di buona diligenza, buona preparazione, che ha garantito, per tutto il resto, buoni risultati all’ente”, ove si tenga presente, poi, che il vero danno patrimoniale creato dal disservizio, come già evidenziato, è stato tempestivamente ed integralmente rimborsato sia dal principale responsabile (l’imprenditore INAMA) con il versamento della somma di €. 90.000,00, sia dallo stesso convenuto, con il versamento di €. 29.000,00. A dimostrazione dell’assunto sull’ aspetto del tutto minimale della vicenda negativa della quale il convenuto è stato protagonista, la difesa richiama “le pagelle riportanti i voti estremamente positivi che l’ente pubblico ha consegnato al geom. Dal Rì negli anni passati” nonché le speciali indennità di progettazione, corrisposte al medesimo per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Viene conclusivamente richiesta, “comunque, ed in ogni caso, in via subordinata”, l’applicazione del potere riduttivo relativamente alle sole prospettazioni della Procura regionale.

La difesa del dott. ARLATI - dopo avere ricordato che la sentenza conclusiva del giudizio penale a carico del proprio assistito è una sentenza di “patteggiamento”, con la quale l’interessato ha ritenuto opportuno definire quel procedimento, rinunciando a far valere le proprie giustificazioni con riferimento agli addebiti mossigli - rileva che le richieste risarcitorie della Procura regionale si fondano esclusivamente sul materiale acquisito all’esito di quel procedimento. Sintetizzato, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi al riguardo, precisa, ad ogni buon fine, che “il consenso prestato dall’imputato al patteggiamento della pena, lungi dal poter assumere valore confessorio in senso tecnico  e dal poter costituire di per sé elemento di prova della sua colpevolezza, rileva soltanto per il fatto che, nel procedimento penale, il Giudice non ha riscontrato in atti elementi che ne imponessero all’evidenza il proscioglimento”. La scelta di poter così chiudere quella vicenda viene qui prospettata come pragmatica, in quanto determinata, oltre che dagli effetti psicologici derivati dall’apertura del procedimento penale, dalla rilevante entità delle spese processuali, con particolare riferimento a quelle concernenti le intercettazioni telefoniche che, in caso di esito negativo di quel processo, sarebbero state poste a carico dell’interessato, atteso che un ulteriore effetto premiale del patteggiamento è quello dell’esenzione dalle spese processuali. La medesima difesa, sul punto, conclude osservando, pertanto, che la sentenza patteggiata ed il materiale acquisito nell’ambito dell’indagine penale non potranno di per sé essere probatori della colpevolezza del convenuto, ma sono da considerare come elementi sui quali il giudice contabile è chiamato, a sua volta, a pronunciarsi tanto relativamente alla sussistenza di eventuali comportamenti antigiuridici riferibili agli obblighi connessi al rapporto di pubblico dipendente dello stesso convenuto quanto, quindi, sulla idoneità di detti comportamenti a produrre danno nei confronti della Amministrazione pubblica. Nel quadro di riferimento così delineato, la difesa colloca poi la particolareggiata descrizione della procedura di affidamento dei lavori  da parte del Servizio gestione strade della P.A.T., per le quali si segue tuttora l’iter del c.d. “cottimo fiduciario”, sulla base del combinato disposto degli artt. 52 della L.P. n. 26 del 1993 e 31, comma 1, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12 - 10/Leg.. Sul rappresentato articolarsi di quella procedura, viene anzi chiesta l’ammissione di prova testimoniale confermativa di quell’iter procedimentale. Da tale modalità di conferimento dell’incarico la difesa rileva come non si versi in un affidamento di “appalto”, bensì in una particolare modalità di conferimento di “lavori in economia”, attuati secondo il criterio del “cottimo”, comunemente definito “fiduciario”, perché contraddistinto dall’intuitus societatis, legato ad apprezzamenti di natura soggettiva sui quali si fonda la scelta iniziale dei soggetti da invitare alla formulazione delle proposte. Ciò trova consolidato riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, la quale non ravvisa l’ipotesi del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) nel caso in cui “la condotta descritta dalla norma sia posta in essere in assenza di una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, la quale abbia fatto ricorso al sistema della trattativa privata, facendola precedere da inviti separatamente e riservatamente rivolti ad alcune ditte a presentare le proprie offerte, difettando in tal caso il presupposto della competizione tra le varie concorrenti”. Sempre secondo la suddetta giurisprudenza, quindi, la fattispecie di cui sopra “è inapplicabile ogni volta che manchi una gara, sia pure informale, cioè la libera competizione fra più concorrenti, come nel caso in cui i singoli potenziali concorrenti, individualmente interpellati, presentino ciascuno le proprie proposte, prescindendo dall’aventualità che pure ad altri siano state formulate analoghe richieste” (Cass., Sez. VI, n. 11531 del 15 novembre 1991). Avuto riguardo alle suesposte premesse giurisprudenziali e alla rappresentata articolazione della specifica procedura del “cottimo fiduciario”, evidenzia, pertanto, la difesa, come, con riferimento all’affidamento degli incarichi per i lavori programmati, “mancasse in assoluto l’obbligo della segretezza, posto che tutti, nell’Ufficio tecnico competente, fino all’ultimo impiegato, venivano o potevano venire a conoscenza sia del nominativo delle ditte destinatarie degli inviti che venivano spediti, sia di quelle che intendendo proporsi facevano pervenire la loro offerta”. Ritiene, perciò, la difesa che, alla luce delle risultanze del processo penale, nei comportamenti tenuti dal proprio assistito non siano rinvenibili elementi idonei a suffragare una situazione causativa di danno nei confronti della P.A.T. conseguente alle ipotesi del reato di rivelazione di segreti d’ufficio o di quello di turbativa della procedura di affidamento dei lavori pubblici. Ciò, d’altro canto, trova riscontro negli atti emessi dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale di Trento, che, nel disporre l’applicazione della misura custodiale in carcere per alcuni degli indagati, non l’ha ritenuta applicabile nei confronti del dott. ARLATI, in quanto “emerge dalle indagini come il medesimo, tranne in un caso, abbia comunicato gli esiti della gara (omissis) dopo l’apertura delle buste e, quindi, senza possibilità di influire sul risultato”. Ad ulteriore chiarimento della propria linea, la difesa qualifica, poi, come un gravissimo errore, l’accomunare, anche in questa sede, le posizioni dei due convenuti interessati al presente giudizio, per il motivo che l’ARLATI “non ha mai minimamente ammesso alcuna responsabilità circa le gravi ed infondate accuse elevate nei suoi confronti, quanto piuttosto, anche nella sede che ha preceduto il presente giudizio, ha reso dichiarazioni utili ad evidenziare l’assenza di tali responsabilità”; aspetti, questi, che non risultano recepiti, peraltro, nell’atto di citazione.

L’infondatezza della pretesa risarcitoria azionata nei confronti del dott. ARLATI viene, altresì, supportata dai suoi difensori con i numerosi profili di danno, che vanno dal danno da disservizio al danno all’immagine, dal danno alla funzione pubblica al danno da perdita di chance, al danno della lesione della concorrenza e del mercato, tipologie, quelle richiamate, che, sempre ad avviso della difesa, risultano indicate in modo assai vago e generico, poiché prive “della specificazione degli elementi costitutivi su cui si dovrebbe invece aprire una discussione e su cui è chiamata a pronunciarsi la sentenza che chiude un giudizio contabile”, rispetto alla qual ultima forti riserve risultano espresse in ordine alla richiesta risarcitoria, conclusivamente formulata dalla Procura regionale nel senso dell’ammontare della rifusione, determinato in misura pari a quanto percepito dal dipendente a titolo di retribuzione per l’intero periodo (dal 2002 al 2005) in cui i fatti delittuosi sarebbero stati posti in essere. In proposito, infatti, viene eccepito come per nessuna delle suddette voci di danno - nonostante le precise indicazioni desumibili dalla giurisprudenza - risulti fornito adeguato supporto probatorio del danno patrimoniale concretamente intervenuto. E tutto ciò, ad avviso della difesa, assume rilievo determinante, ove si consideri che mai l’interessato “ha violato alcun segreto d’ufficio o posto in essere comportamenti che abbiano potuto turbare la procedura di affidamento degli incarichi per i lavori e, quindi, in nessun caso, tra quelli contestati col provvedimento penale, vi è stato un venir meno dell’obbligo della fedeltà”. Ma la richiesta di restituzione della retribuzione percepita dal convenuto per tre anni, fondata sulla sussistenza del danno erariale per mancato rispetto del rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione effettuata in violazione degli obblighi di servizio risulta in ogni caso sproporzionata, ove si consideri che “non tutta l’attività dei convenuti nel giudizio contabile può ritenersi compiuta in spregio agli obblighi di servizio” (C. Conti, Lombardia, n. 1248 del 3 ottobre 2000). Altro motivo di inaccoglibilità viene, infine, individuato in una recente decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 14297 del 5-20 giugno 2007), la quale afferma che “mentre ai fini della sanzione penale  si imputa al reo il fatto reato (il cui elemento materiale è costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile o amministrativa ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale”. Ne deriva che, perché sorga responsabilità ai fini risarcitori, un elemento è la condotta, altro elemento è l’evento lesivo legato alla prima dal nesso di causalità. Pertanto il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria è esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo. Finché non vi è l’elemento lesivo il fatto non è perfezionato e non può essere derivato alcun danno. Ciò assume particolare valenza in ordine al danno all’immagine.

Sempre sui criteri che hanno ispirato la determinazione della somma risarcitoria sulla base di quanto erogato a titolo di retribuzione, viene osservato, comunque, che la richiesta di rimborso riguarderebbe, nel caso specifico, solo alcune mensilità dello stipendio,”posto che col mese di giugno 2005 il dr. Arlati è andato in pensione”.

La medesima difesa conclude richiedendo, nel merito, il rigetto, per infondatezza in fatto e in diritto, delle richieste risarcitorie formulate a carico del proprio assistito e, in via istruttoria, l’ammissione di prova per testimoni volta ad accertare l’effettivo iter procedimentale per l’affidamento dei lavori in base al “cottimo fiduciario” presso la P.A.T., con particolare riferimento a specifici capitoli di prova, espressamente formulati in memoria. Al detto fine,  indica quali testimoni l’Ing. Stefano PLOTEGHERI di Trento, già dipendente della P.A.T. e l’Ing. Gianfranco CESARINI SFORZA, presso la P.A.T.          

Nel corso dell’odierna udienza dibattimentale, le parti hanno confermato le proprie rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.

                      CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – Con il presente giudizio, il Collegio - tenute presenti le disposizioni recate dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come integrata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543) - è chiamato a pronunciarsi sulla qualificazione dei comportamenti tenuti dagli odierni convenuti nelle varie situazioni che hanno determinato l’apertura di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Trento, che li ha visti imputati per una serie di reati, sui quali è intervenuta la sentenza n. 444/05, emessa in data 29 settembre 2005 dal G.U.P. (Giudice per l’udienza preliminare) presso il suddetto Tribunale, ai sensi dell’art. 444 c. p.; sentenza che ha inflitto, rispettivamente: 1) al Sig. DAL RI’ Pierpaolo la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e la confisca delle somme versate in tre libretti postali e della somma sequestrata; 2) al Sig. ARLATI Giancarlo la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e la confisca delle somme in deposito. Altre decisioni, pronunziate dallo stesso GUP in connessione con le imputazioni ascritte alla responsabilità dei precitati convenuti, sono rispettivamente:

- la sentenza n. 571/05 del 14 novembre 2005, con cui, su richiesta delle parti, sono state inflitte sanzioni amministrative e pene criminali nei confronti di un’impresa e di taluni imprenditori;

- la sentenza n. 61/06, pronunziata l’8 febbraio 2006, con cui è stata dichiarata l’incompetenza territoriale per taluni fatti di reato per i quali il “locus commissi delicti” risulta compreso  in circondari diversi da quelli ubicati nella provincia di Trento;

- la sentenza n.148/06 del 19 aprile 2006, con cui, nella forma del giudizio abbreviato, sono state inflitte pene detentive e pecuniarie nei confronti di altri soggetti.

Al riguardo, la Procura regionale - dalla disamina delle fonti di prova documentale acquisite nell’istruzione e dalla valutazione dei profili di natura tecnica connessi alla dinamica di esecuzione dei progetti criminosi, ricondotte ad una pluralità di tipologie criminose - ravvisa la sussistenza di elementi idonei e sufficienti alla configurazione della responsabilità amministrativa a carico dei suddetti convenuti per un danno all’erario riguardato sotto vari profili (all’immagine, da disservizio, alla funzione pubblica, da perdita di “chance”, da lesione della concorrenza e del mercato) e complessivamente determinato, in applicazione dell’art. 1226 c. c., in €. 237.798,95 (duecentotrentasettemilasettecentonovantotto,95), dovuta secondo il vincolo della solidarietà, pari all’ammontare degli emolumenti liquidati dalla Provincia Autonoma di Trento, cui i medesimi erano legati da rapporto di impiego, nel periodo preso in considerazione (2002 – 2005 circa) in favore del Sig. DAL RI’ (€. 103.229,45) e del Sig. ARLATI (€. 134.569,50).

2 – Come già sottolineato, il giudizio trae origine dalla sentenza di condanna penale intervenuta nei confronti dei convenuti a seguito di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Come rilevato da questa Sezione in pregresse circostanze (sent. n. 300 del 2002 e n. 23 del 2006) e nel segno di un diffuso e conforme orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. I centrale, n. 25/A del 27 gennaio 2000), la sentenza di patteggiamento non comporta ammissione di colpevolezza o accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell’imputato né costituisce richiesta di condanna “atteso che le prime implicazioni non possono ritenersi e l’ultima ammettersi senza un giudizio formale di accertamento e senza l’esplicazione delle normali conseguenze del pronunciato penale, espressamente escluse dall’art. 445 c.p.p.”. Ne deriva che l’istituto indicato viene a porsi, nel vigente ordinamento processuale, come pronuncia “sui generis”, atipica e non catalogabile secondo schemi giuridici tradizionali e solo a limitati effetti equiparabile alla sentenza di condanna (contestazione della recidiva, abitualità, iscrizione nel casellario giudiziale, ecc. ), che costituisce, comunque, impegno ad accettare ed eseguire le statuizioni in essa contenute.

L’assenza, nella sentenza patteggiata, di un accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell’imputato – atteso che il giudice penale, per l’art. 444 c. p.p., è tenuto a limitarsi ad esaminare se, allo stato degli atti, sia da escludere l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato e se costui abbia rinunciato, nell’accordo con l’organo requirente, a contestare la propria responsabilità – comporta, quale effetto consequenziale ex art. 445, comma 1, c.p.p., che la sentenza patteggiata, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non possa esplicare efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi. Ciò non impedisce, tuttavia, che, in forza del principio di sostanziale separazione del giudizio penale da quello amministrativo, il Giudice contabile possa desumere utili elementi di valutazione dagli atti del fascicolo penale processuale ai fini della autonoma pronuncia da rendere in tema di responsabilità, soprattutto allorché i fatti addebitati possono costituire, al contempo, un illecito penale ed un illecito amministrativo.

Nel surriferito contesto non può, altresì, mancarsi di rilevare per compiutezza – a norma dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dalla legge 12 giugno 2003, n. 234 – che, se la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi”, purtuttavia la stessa (vedasi la indicata sentenza n. 23 del 2006 di questa stessa Sezione) “salve diverse disposizioni di legge (….) è equiparata a una pronuncia di condanna” avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell’imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, all’esito sia della verifica che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell’imputato sia dell’accertamento che la qualificazione giuridica del fatto/reato è corretta sia della valutazione della congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa. Infatti, la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento, scaturente da una cognizione imperfetta, è, in un certo senso, una sentenza neutrale, dato che si limita a considerare e valutare esclusivamente la sussistenza dei presupposti ai quali è condizionata la sua pronuncia. Tuttavia, se la procedura del rito del patteggiamento non contiene un accertamento positivo della responsabilità penale dell’imputato, essa deve pur sempre contenere l’accertamento negativo della sussistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.. In ragione di questa peculiarità, quindi, la sentenza ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ma è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.).

Conseguentemente, se la sentenza di patteggiamento non può costituire accertamento invincibile di responsabilità, come nell’ipotesi di giudicato penale ex art. 651 c.p.p., gli elementi di prova contenuti nella sentenza “potranno essere disattesi solo attraverso la dimostrazione della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale” (Sez. Giur.T.A.A.-Trento n. 62 del 28 luglio 2003). Peraltro, secondo la costante giurisprudenza della Corte dei Conti, la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. “assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie” (C. Conti, 1^ Sez. centrale di appello, n. 187/A del 6 giugno 2003) e se, da un lato, essa è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, la stessa, tuttavia, implica l’insussistenza di elementi atti a legittimare l’assoluzione dell’imputato e, come tale, perciò, ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso  dell’imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico (C. Conti, 1^ Sez. centrale di appello, n. 103/A del 18 marzo 2003).

E’ stato, ancora, precisato che “la sentenza patteggiata presuppone, comunque, una sorta di implicito accertamento di responsabilità e comporta un implicito riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato, tanto che essa costituisce importante elemento di prova circa gli illeciti in contestazione; elementi di prova che potranno essere disattesi dal giudice solo con adeguata motivazione ed ove il soggetto autore del contestato illecito spieghi e renda idonea  prova delle ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale ed il giudice non lo abbia tuttavia assolto” (C. Conti, 1^ Sez. centrale di appello, n. 149/A del 16 marzo 2004 e n. 3/A/2004 del 10 ottobre 2003). Infatti, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti “va attribuita natura di sentenza di condanna, emessa dal giudice penale nel pieno esercizio della sua funzione, e non quale mera ratifica dell’accordo intercorso tra le parti, poiché non può prescindere dalla prova della responsabilità sia pure limitata a profili determinati. Nell’applicare la pena concordata, infatti, il giudice penale deve preventivamente verificare che il fatto sussiste e che l’imputato lo ha commesso, in quanto la libertà personale non è un bene disponibile” (C. Conti, 1^ Sez. centrale di appello, n. 282 dell’11 giugno 2004).

Può affermarsi, pertanto, in relazione anche a taluni argomenti difensivi qui addotti, che la scelta di “patteggiare”, a suo tempo operata dai convenuti: a) non viene ad escluderne la sottostante colpevolezza, che è implicita; altrimenti, infatti, non si sarebbe addivenuti a tale esito); b) non comporta che la fase valutativa dei comportamenti debba automaticamente trasmigrare in altro giudizio (nella specie, in quello contabile); c) resta irrilevante negli aspetti psicologici e/o nelle ragioni che possano averla ispirata, da ascrivere alla categoria dei “motivi” notoriamente riconducibili ad implicazioni di natura soggettiva, piuttosto che a quella delle “cause”, aventi, invece, connotazione oggettiva.

3 - Alla luce di tutte le suesposte premesse, il Collegio reputa necessario procedere alla valutazione degli aspetti salienti della vicenda emergenti dagli elementi posti a sostegno della formulazione dei capi di imputazione ascritti, rispettivamente, sia a ciascuno dei due convenuti sia ad entrambi congiuntamente.

Presa perciò a riferimento, ai fini della compiuta connotazione del presente giudizio, la citata sentenza n. 444/05 puntualizza che, sulla base delle indicazioni analiticamente riportate in narrativa - alle quali si fa rinvio - i capi di imputazione formulati a carico del Sig. DAL RI’ e di altri soggetti estranei al presente giudizio risultano essere, per un totale di otto, quelli  contrassegnati dai numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 20 e 21; i capi di imputazione, invece, a carico del Sig. Giancarlo ARLATI e di altri soggetti estranei al presente giudizio risultano essere, per un totale di sette, quelli contrassegnati dai numeri 12 -13 - 14 – 15 – 16 – 17 e 18; quelli addebitati, infine, ad entrambi i precitati convenuti e ad altri soggetti estranei al presente giudizio, per un totale di tre, sono contrassegnati dai numeri 9 - 10 e 11.

I fatti, come sopra ricondotti alla personale responsabilità dei suddetti pubblici funzionari, risultano compendiati dal Pubblico Ministero penale in una pluralità di comportamenti connotanti i delitti di associazione a delinquere di tipo semplice (art. 416 c.p.), di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) e di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione (art. 640 c.p.), consumati in concorso con imprenditori privati.

Procedendo, quindi, conformemente alle indicazioni giurisprudenziali dianzi citate - secondo le quali il Giudice contabile, nell’ambito della propria autonomia di cognizione, ben può annettere ai mezzi di prova raccolti in sede penale un autonomo rilievo probatorio idoneo a porli a fondamento del proprio convincimento - il Collegio, nella presente contingenza, ritiene di poter avvalersi, al detto fine, delle risultanze traibili, rispettivamente: a) dalle informazioni documentali sulla organizzazione del Servizio di gestione strade della Provincia Autonoma di Trento e sulle modalità di svolgimento  delle gare di appalto delle opere di manutenzione, con particolare riferimento alla esecuzione dei lavori in economia con il sistema del “cottimo fiduciario” o in regime di “somma urgenza”; b) dagli elementi all’uopo rinvenibili nelle dichiarazioni confessorie rese in sede penale dai convenuti e da quelli connessi agli esiti conclusivi delle attività riferite, con la apposita comunicazione del Comando Nucleo P.T. della G. di F. di Trento n. 2268 del 28 febbraio 2005, sulle operazioni concernenti le conversazioni telefoniche nei confronti dell’utenza in uso al Sig. Pierpaolo DAL RI’, quale dipendente del Servizio Strade della P.A.T., oltre che agli altri atti riguardanti il giudizio penale, di volta in volta richiamati.

4  La normativa circa le modalità di affidamento delle opere di manutenzione, rientranti nelle attribuzioni del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, è impostata in particolare su quelle effettuate mediante lavori in economia: l’ordinamento provinciale disciplina tale specifico ambito all’art. 52 della L. P. 10 settembre 1993, n. 26 e agli artt. da 27 a 37 del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12 - 10/ Leg.

Il precitato art. 52 prescrive, al comma 1, che “possono essere eseguiti sia con il sistema del cottimo che dell’amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro”. Il successivo comma 2 prescrive, poi, che “si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all’economia”. Il comma 4, oltre a consentire che possano essere eseguiti lavori in economia, previa autorizzazione degli organi competenti e sulla base di un progetto esecutivo, prevede anche, alternativamente, che l’esecuzione, tra l’altro, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie possa essere autorizzata da parte degli organi competenti “sulla base di apposita  perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture”. Il comma 7 dello stesso articolo, a sua volta, attribuisce ai dirigenti dei servizi competenti per materia gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente (secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione) e precisa che alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte. Le competenze relative agli adempimenti descritti dal comma 7, a norma del successivo comma 8 nonché del relativo regolamento di attuazione esplicitato nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., risultano, altresì, tutte o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento stesso (i suoi assistenti, a norma dell’art. 30 del citato decreto).

Il comma 9 prevede ancora che, in linea generale, l'affidamento dei lavori deve esser preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese e che “i relativi risultati non sono soggetti ad approvazione”; l’adempimento del ricorso alla procedura concorsuale è derogabile per alcune tipologie di interventi, quali quelli di somma urgenza (art. 53) e, comunque, per contratti di importo non superiore a 50 milioni di lire, successivamente determinato in 50.000 euro.

Si aggiunge, per completezza di esposizione, che il successivo art. 53 prescrive appunto che, in circostanze di somma urgenza - nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia, quindi, richiesta l’immediata esecuzione dei lavori - il tecnico arrivato per primo sul luogo compili il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno delle cause che li hanno prodotti e dei modi per ripararli. Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale, il dirigente del servizio competente deve approvare la perizia dei lavori così eseguiti. In ogni caso, i lavori di cui trattasi vanno assoggettati, se non a collaudo ovvero a  certificazione di regolare esecuzione (artt. 24, 25 e 26 della stessa L.P. n. 26 del 1993), quanto meno al visto del direttore dei lavori, a norma degli artt. 36 e 37 del citato D.P.G.P. n.12-10/Leg. del 1994, previsto per i contratti di valore inferiore ai 50 milioni di lire.

Nell’ambito dei surrichiamati artt. da 27 a 37 del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12 - 10/ Leg., merita espressa menzione l’art. 29, il quale distingue i tre sistemi in cui possono essere eseguiti i lavori e le forniture in economia: a) il cottimo fiduciario, che si ha “quando si rende necessario ovvero opportuno l’affidamento ad imprese ritenute idonee”; b) l’amministrazione diretta, che si configura, a sua volta, “quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall’amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima. In questo caso si applicano le norme degli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 concernente “regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici” ed altre norme vigenti in materia”; c) l’amministrazione diretta ai sensi dell’art. 52, comma 3 , secondo cui  anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura”.

 Sempre fra le suindicate disposizioni regolamentari si richiamano, altresì, in particolare, l’art. 30 (sulle attribuzioni dei dirigenti), l’art. 31 (sulle modalità di affidamento delle opere e dei lavori), l’art. 35 (sulla responsabilità) e gli artt. 36 e 37, concernenti, rispettivamente, la contabilizzazione dei lavori in economia e il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dell’opera o dei lavori.

Quanto alle modalità di scelta del contraente, nello specifico settore, va precisato che, a seconda dell’importo dei lavori da eseguire, è previsto il ricorso ad una delle seguenti tipologie: a) l’appalto concorso o la licitazione privata, per i lavori oltre i 300.000 euro di spesa (artt. 31 e 32 L.P. n. 26 del 1993; b) la trattativa privata mediante confronto concorrenziale tra almeno 10 imprese, per i lavori entro i 150.000 euro  di spesa (art. 33, comma 3, stessa L.P.); c) i lavori in economia mediante confronto concorrenziale tra almeno 5 imprese, entro il limite massimo di spesa di 200.000 euro (combinato disposto degli artt. 52 della L.P. n. 26 del 1993 e dell’art. 31, comma 1, del regolamento approvato con D.P.G.P. del 30 settembre 1994); d) i lavori in economia mediante scelta diretta del contraente, per opere comprese nel limite massimo di spesa di 26.000 euro (art. 32 del regolamento approvato con D.P.G.P. del 30 settembre 1994).

Premesso il suesposto quadro di riferimento normativo, tanto dalla relazione acquisita al prot. n. 21096 del 18 agosto 2006 quanto dallo stesso verbale di audizione personale concernente  il Sig. Giancarlo ARLATI, sono traibili le informazioni sulle modalità di svolgimento dell’ iter procedimentale volto al conferimento delle opere di manutenzione con particolare riferimento alla esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario o in regime di somma urgenza.

A tal proposito, è dato rilevare che il criterio di aggiudicazione più comunemente utilizzato è quello del massimo ribasso su un elenco prezzi predisposto dall’Amministrazione. Sul piano degli aspetti meramente operativi, non vi è dubbio che la documentazione concernente il lavoro da eseguire, con un primo elenco di ditte da prendere in considerazione ai fini di un eventuale invito, veniva predisposto dal geometra del settore interessato che, per la Val di Non, dal luglio 1998 fino alla sospensione cautelare obbligatoria, è stato il Sig. DAL RI’, il quale ha operato in affiancamento al Responsabile del Settore, P.I. Fausto CATTANI. Il suddetto carteggio era inviato, per il tramite della Segreteria, all’Ufficio dell’Ingegnere Direttore il quale, a sua volta, dopo avere apportato eventuali modifiche all’elenco delle ditte, lo inviava, sempre a mezzo della propria Segreteria, al Dirigente del Servizio. Riguardo a questo passo operativo, il Sig. ARLATI, in occasione della propria audizione, aggiunge che per i lavori da eseguire in tutta la Valle di Non “il geometra di quel settore  era solito aggiungere una postilla al proprio elenco di ditte, con la quale chiedeva che gli venisse comunicata l’eventuale modifica dello stesso; tale particolarità risulta da tutti gli atti”. Relativamente agli ulteriori passi procedurali, risulta, altresì, secondo quanto dichiarato dal predetto funzionario, che, una volta vistato dal Dirigente del Servizio, l’elenco veniva trasmesso all’ufficio dello stesso ARLATI “affinché io controllassi i requisiti delle ditte (ad esempio, la certificazione SOA) ed eventualmente ne inserissi altre che avevano i requisiti e che non erano state indicate, seguendo un criterio di equa ripartizione degli inviti, per evitare che partecipassero sempre le stesse ditte. Il fascicolo così modificato veniva inviato al Dirigente per la sua approvazione, dopodiché mi veniva restituito affinché procedessi ad invitare le ditte”.

Sempre il predetto interessato evidenzia ancora che trattandosi di procedure a trattativa privata “le offerte pervenivano dalle ditte in buste perfettamente riconoscibili; molto spesso erano gli stessi imprenditori che portavano personalmente le buste delle offerte. Il mattino successivo alla scadenza indicata nella lettera d’invito, si procedeva all’apertura delle varie buste, alla presenza dell’Ingegnere Direttore dell’Ufficio e di un geometra, normalmente del settore; era ovviamente consentita la partecipazione anche ai rappresentanti delle ditte (e qualche volta è avvenuto); veniva compilato un modello in cui erano indicate le ditte presentanti offerte e tutte le percentuali di ribasso; alla fine veniva indicato il vincitore in base all’offerta migliore. Era prassi, su indicazione dell’ Ing. Dirigente del Servizio, che io chiamassi telefonicamente la ditta vincitrice prima che arrivasse per posta la lettera ufficiale di comunicazione dell’ avvenuta aggiudicazione; questa prassi informale aveva lo scopo di far predisporre il più velocemente possibile tutta la documentazione necessaria alla ditta, visto che in genere si trattava di lavori urgenti, che necessitavano di essere eseguiti nel più breve termine possibile. Arrivata la documentazione, predisponevo il contratto, che veniva poi firmato dal Dirigente e dal legale rappresentante della ditta vincitrice”.

5 – Ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa di ciascuno degli odierni convenuti, il Collegio passa ad esaminare la posizione del Sig. Pierpaolo DAL RI’ alla luce delle indicazioni offerte dal verbale di assunzione di informazioni, datato 18 aprile 2005, relativo all’imprenditore Stefano INAMA, e dai verbali di interrogatorio del 2 e del 5 maggio 2005, entrambi, riferiti al suddetto interessato e redatti innanzi al Pubblico Ministero, nonché alla luce degli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e degli altri atti del procedimento penale (a suo carico) culminato con la menzionata sentenza di condanna del Tribunale di Trento n. 444/05 del 29 settembre 2005.

Dalla disamina di tutti i suddetti atti, il Collegio rileva che, presso l’ufficio decentrato di Tuenno - avente competenza sulla zona della Val di Non e della Val di Sole e su parte dell’altopiano della Raganella - il geom. DAL RI’ seguiva la contabilità dei cantieri, dando inizio, con le proprie perizie, alla procedura che determina il pagamento degli stati di avanzamento lavori e della loro contabilità finale; sulla scorta di dette perizie, il Servizio gestione strade poteva anche modificare ed incrementare il prezzo di originario affidamento del lavoro. Lo stesso DAL RI’, per l’ambito territoriale di propria competenza, nella fase di avvio della procedura per il conferimento di un nuovo lavoro pubblico, redigeva  un primo elenco delle imprese da invitare alla gara, poi, sottoposto al vaglio dei dirigenti tecnici per essere rimesso, per i successivi adempimenti di carattere procedurale, al funzionario amministrativo dott. ARLATI.

Nell’espletamento di tale attività, è dato di rilevare come il suddetto convenuto, in relazione alle proprie attribuzioni istituzionali ed alla propria posizione funzionale, abbia avuto ripetute occasioni di contatto con le aziende che erano, o che desideravano essere, assegnatarie di lavori pubblici. Sempre con riferimento al medesimo DAL RI’, gli atti riscontrati depongono nel senso che egli si orientava a far valere la propria posizione di pubblico ufficiale in servizio in un ufficio periferico alla cui attività, come rilevabile dalla stessa deposizione resa da ARLATI, faceva capo, da un lato, l’apprestamento di un primo elenco di ditte ritenute, per via della natura degli specifici lavori, possibili destinatarie dell’invito a partecipare alla procedura per l’ affidamento della singola opera e, dall’altro, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e delle contabilità finali.

Da queste premesse può affermarsi, quanto al Sig. DAL RI’, che, relativamente a quest’ultimo tipo di attività, l’impianto posto reiteratamente in essere dal predetto dipendente era volto ad inserire - nella contabilità dei lavori - prestazioni o forniture non eseguite in tutto o in parte: il che comportava il conseguimento di profitti illeciti per gli imprenditori privati a ciò interessati e con i quali egli era in rapporti di amicizia o di interesse economico. Per il primo tipo di attività, il medesimo provvedeva ad inserire nell’elenco iniziale (da redigere di volta in volta) le ditte con i cui titolari versava nei suddetti rapporti al fine di realizzare le premesse per un successivo  affidamento del singolo lavoro da parte del Servizio gestione strade della provincia autonoma di Trento. Per effetto di tutto ciò, in entrambi i casi, gli imprenditori privati così agevolati, in ragione dell’illecito profitto ottenuto, eseguivano, appunto, nei confronti del suddetto convenuto, donazioni anche in denaro a titolo di riconoscenza per le aspettative contrattuali illecitamente realizzate. Tra gli imprenditori risultano, al riguardo, indicati i Sigg.ri Jean Eugene D’HAINAUT (SICURVIA), Eugenio STOLICA (impresa omonima) e Stefano INAMA (BETON ASFALTI, avente come legale rappresentante il fratello Paolo).

Le prove inconfutabili della sussistenza dei suesposti profili di responsabilità personale sono offerte sia dagli atti del giudizio penale, nel quale il predetto convenuto ha reso ampie dichiarazioni auto/confessorie ed etero/confessorie, sia dalle indagini penali fondate sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali sia dai riscontri documentali.

6 Passando ad esaminare la posizione del Sig. Gianfranco ARLATI il Collegio, alla luce delle risultanze in atti, ricorda - per comprendere il modo in cui questi poneva in essere l’operato addebitatogli - che egli, diversamente dal DAL Rì, aveva l’ufficio nella sede di Trento ed aveva, tra l’altro, competenza, come da lui dichiarato, sull’ iter amministrativo delle procedure finalizzate alla formulazione e trasmissione dell’apposito invito alle imprese, di volta in volta, individuate per partecipare alla singola gara indetta dal Servizio strade. Egli, pertanto, dal suo particolare e privilegiato osservatorio, era nelle condizioni di riferire al gruppo degli imprenditori sopra menzionati se i (loro) rispettivi concorrenti, in relazione all’invito rivolto, avessero o meno prodotto le proprie offerte, regolandosi di conseguenza ai fini del ribasso da offrire. Al riguardo, infatti, merita di esser precisato, stando agli atti del giudizio penale, che la ditta invitata aveva una duplice possibilità: quella di accettare l’invito e presentare, quindi, sotto forma di ribasso, la propria offerta, oppure - se non interessata a quel particolare lavoro – quella di non inviare, invece, alcuna offerta, limitandosi, di norma, a ringraziare per l’interpello. E’ evidente, perciò, che, nei due casi, era differente il modo di atteggiarsi delle due tipologie di buste consegnate, risultando quella contenente l’offerta di ribasso - necessariamente corredata anche  della documentazione di supporto - ben diversa, per peso e volume, dalla busta  contenente solo il ringraziamento per l’ invito. E’ in ragione di tale elementare espediente che, a persona  particolarmente esperta (quale l’ARLATI) si rendeva possibile, conoscendo previamente le imprese di volta in volta invitate, desumere quali, tra queste, avessero formulato offerta e quali no, informando di ciò le imprese a lui “vicine” per le conseguenti valutazioni e/o iniziative di competenza. Il tutto, per di più, veniva ovviamente attuato in modo assolutamente circospetto ed ispirato alla massima accortezza.

Tutto ciò, evidentemente, concretizzava un modus agendi che, oltre a turbare la libertà dell’incanto, costituiva, di per sé, rivelazione di segreto d’ufficio atteso che notizie di tal genere avrebbero dovuto restare riservate in ossequio al generalizzato obbligo di segretezza di cui al T. U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nonché in osservanza dell’art. 7 bis della L. P. n. 26 del 1993 secondo cui, prima della scelta del contraente, “è fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatici di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d’invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta”. Se, infatti, si ha riguardo all’oggettività giuridica dell’art. 353 c. p. - consistente nell’interesse della Pubblica Amministrazione alla regolarità e alla libertà della gara, vale a dire all’esigenza di protezione del suo regolare svolgimento ed alla pretesa della genuinità del risultato finale, come effetto di una competizione svoltasi in libera concorrenza - non può esservi dubbio che tale oggettività (e, quindi, la “ratio” ispiratrice della norma incriminatrice) sia rinvenibile anche nell’impedimento o nella turbativa della “gara ufficiosa” della trattativa privata a condizione, però, che detta gara sia, per scelta della P.A o per previsione legislativa, procedimentalizzata: nel senso, cioè, che il suo espletamento sia sottoposto, così come avviene nell’asta pubblica o nella licitazione privata, a predeterminate regole alle quali i privati debbono sottostare e la P.A. deve adeguarsi (per quest’ultima, il riferimento specifico è all’individuazione del contraente).

Rispetto a questa situazione ritiene, perciò, il Collegio che sia da privilegiare un’interpretazione ampia dell’art. 353 c. p. tenuto (prima) conto dell’evoluzione della legislazione e (poi) della prassi amministrativa.

Per replicare, comunque, alle osservazioni difensive in proposito opposte, precisa che il legislatore penale, a suo tempo, non aveva espressamente previsto, tra i procedimenti tutelati, quello della trattativa privata in quanto, all’epoca (1930), quest’ultima si svolgeva senza il ricorso ad una gara; l’istituto, però, ha subìto un’evoluzione e, nella realtà attuale, si verifica spesso l’esatto contrario perché oggi la P.A. ricorre sempre più di frequente alla trattativa privata coniugandola, però, con sistemi procedimentali finalizzati ad offrire meccanismi selettivi delle offerte.

Se la trattativa privata è il sistema che, per i suoi caratteri strutturali, più si presta ad abusi - tanto da essere stata vista con sfavore dal legislatore del 1923 - a maggior ragione non deve escludersi, quando ricorrano particolari condizioni, la possibilità di una sua tutela penale i n grado di meglio garantire l’esigenza che l’azione della P.A. sia, sempre ed in ogni modo, ispirata a principi di imparzialità, trasparenza e correttezza, come si verifica quando la trattativa privata sia preceduta dalla fase prodromica della “gara esplorativa” autoregolamentata dalla stessa P.A. o prevista dalla legge: gara che, per le sue connotazioni sostanziali, si atteggia quale “gara formale” dei pubblici incanti o della licitazione privata. In questo caso, l’operatività dell’art. 353 c.p. - che ha di mira, giova ricordarlo, la “gara” - consegue non ad una applicazione analogica della norma, evidentemente vietata in sede penale, ma, più semplicemente, ad una interpretazione del testo nel solco della sua “ratio”, vista in un’ottica di attualità, vale a dire in modo adeguato alla mutata realtà dell’esperienza giuridica oppure dell’evoluzione legislativa.

I surriportati profili di responsabilità personale risultano confermati dagli atti del giudizio penale, nel quale il comportamento tenuto dal  predetto convenuto trova riscontro - come si è detto - nelle dichiarazioni etero/confessorie e nelle indagini penali fondate sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che nei restanti atti di quel processo.

7 Così partitamente articolata la connotazione delle responsabilità rispettivamente da addebitare ai due convenuti, il Collegio ritiene insussistenti, invece, le condizioni per configurare il fatto associativo illecito, affermato in sede penale e recepito, nella presente sede, dalla Procura regionale la quale, a sua volta, attraverso questo specifico presupposto, perviene a qualificare come solidaristico il vincolo sottostante al pagamento della somma  risarcitoria del danno sotto i vari profili arrecato alla Provincia Autonoma di Trento.

In ambito penalistico, com’è noto, l’associazione per delinquere, sotto il profilo dell’interesse tutelato, non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi essa nell’accettazione, insieme ad almeno altre due persone, di una disponibilità e di un impegno permanenti a svolgere determinati compiti, al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. E’ sufficiente, quindi, che tale adesione dia vita ad un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso.

Il Collegio è dell’opinione, invece, che, nella presente specifica vicenda, non possa pervenirsi a siffatta conclusione sulla base del comportamento tenuto da ciascuno dei due convenuti poiché dagli atti non traspare alcun idoneo elemento dimostrativo di un rapporto in essere, fondamentalmente, caratterizzato dalla unicità del disegno associativo illecito. A sostegno delle perplessità in questi termini nutrite, rispetto alla automatica traslazione dal giudizio penale al presente giudizio, operata dalla Procura regionale, viene in primo luogo posta la peculiare natura della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. della quale si è già detto nel precedente paragrafo 2.

In presenza di siffatti argomenti, il Collegio – anche alla luce delle risultanze in atti, al detto fine, invocabili e relativamente all’ambito specifico della propria giurisdizione – è propenso a considerare tutti gli illeciti comportamenti posti in essere, in vario modo e con reiterazione, da ciascuno dei convenuti come il portato non tanto di un disegno associativo ma di un abituale e ripetitivo modus agendi di volta in volta adattato, per così dire, all’andamento degli eventi e privo, quindi, di una preordinata visione unitaria: una sorta di una vera e propria “navigazione a vista” caratterizzata dalla estemporaneità delle situazioni e dei rimedi ad hoc apprestati.

In assenza di (tassativi) affidamenti in tal senso, provenienti, per i motivi già detti, dalla sentenza penale patteggiata, ritiene che questa conclusione trovi puntuale riscontro documentale, da un lato, nel fatto che, in nessuna circostanza, le intercettazioni telefoniche eseguite sull’utenza di servizio del DAL RI’ hanno mai evidenziato la presenza di una diretta interlocuzione di questi con l’ARLATI, (o viceversa) e, dall’altro, come, in ogni caso, il riferimento all’attività svolta da quest’ultimo abbia sempre trovato ragguaglio informativo solo per il tramite di una delle persone che, oltre ad essere in rapporto di dimestichezza telefonica con lo stesso DAL RI’, si dichiaravano, a loro volta, in grado di riferire dei contatti personalmente intervenuti con l’ARLATI.

La qual cosa, oltretutto, sembrerebbe anche avvalorare la versione difensiva della inesistenza di alcun rapporto diretto tra i predetti due convenuti.

Altri elementi che concorrono a suffragare, altresì, la rappresentata linea di orientamento sono rinvenibili nella diversificata esponenzialità delle posizioni, rispettivamente, ricoperte dai due convenuti, nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza, da cui discende, quasi per naturale conseguenza, la sostanziale diversità della singola prestazione illecita da ciascuno concretamente offerta (ovvero da offrire), indipendentemente, dall’ altrui facere: è agevole intuire, pertanto, l’ impossibilità di configurare un “rapporto di imprescindibilità” fra le azioni provenienti da entrambi i soggetti.

Infine, per completezza é da aggiungere che le stesse difese hanno escluso, nel dibattimento, non solo l’esistenza del disegno associativo ma, addirittura, anche un rapporto di diretta conoscenza tra i due convenuti.

8 Le valutazioni cui il Collegio è, fin qui, pervenuto concorrono ad affermare che, nonostante le diverse conclusioni maturate in ordine al non riscontrato fatto associativo, in capo ad entrambi i convenuti - alla luce delle richiamate fonti di prova documentale e sulla base della dinamica degli illeciti e disdicevoli comportamenti posti scientemente in essere in violazione delle regole - sussistono tutti gli elementi necessari per configurare un elevato grado di responsabilità amministrativa.

Pertanto, è inoppugnabile in tutta la sua evidenza la gravità del modus agendi del Sig. Pierpaolo DAL RI’ su un duplice versante:

- il primo, consistente nell’inserimento nella contabilità dei lavori di talune imprese, con i cui titolari era in rapporto di amicizia e/o di interesse economico, di prestazioni o forniture non eseguiti in tutto o in parte, con il conseguimento di profitti in tutto o in parte illeciti che, a loro volta, davano luogo, da parte di costoro, a donazioni anche in denaro, a titolo di riconoscenza per l’illecita realizzazione di aspettative contrattuali in tutto o in parte non dovute;

 - il secondo, consistente nell’inserimento nell’apposito elenco propositivo - da  inoltrare, per le rispettive valutazioni conclusive, agli uffici competenti  delle imprese ai cui titolari era legato da rapporti di amicizia e/o di interesse economico, al fine di agevolarne l’interpello in funzione del lavoro da conferire, così traendo anche da tali iniziative i conseguenti donativi.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nei confronti del Sig. Giancarlo ARLATI, a carico del quale, in ragione delle funzioni allora esercitate, assume rilievo di particolare gravità - nell’ambito delle operazioni di aggiudicazione dei lavori in economia, gestiti dal Servizio strade della Provincia autonoma di Trento - l’intervento reiteratamente esplicato mediante l’inserimento, in taluni confronti concorrenziali ritenuti particolarmente convenienti, di ditte intestate ad  imprenditori cui era legato da rapporti di conoscenza e/o di interesse economico cui forniva, altresì, informazioni sulle offerte sopravvenute e su eventuali rinunzie sopravvenute: con ciò ponendoli nelle condizioni di apprestare, avendo cognizione di elementi che dovevano rimanere riservati, le proprie strategie ai fini della formulazione delle proprie offerte.

9 Relativamente alla configurazione del danno erariale  conseguito dalla condotta posta in essere dai convenuti, nei termini or ora delineati, il Collegio osserva che in un sistema contrattuale, come quello in esame, sostanzialmente caratterizzato da logiche di natura tangentizia, nella più ampia e variegata accezione del termine, debba prendersi atto, in primo luogo, sia della lesione irreversibile inferta alla legalità ed all’efficienza dell’azione amministrativa sia della radicale violazione delle regole del mercato e della libera concorrenza, contaminate dal sopravvenire di costi occulti nelle normali previsioni del rischio d’impresa.

In tema di rapporto tra la percezione (o dazione) di tangente e la configurabilità di un danno per l’amministrazione, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III centrale di appello, n. 213 del 2006 e n. 262 del 2006; Sez. I c.le app., n. 131 del 12 maggio 1998; Sez. I Giur., n. 62 del 20 aprile 1995) ha avuto modo di rilevare che il sistema delle dazioni, oltre a rappresentare una grave distorsione della legalità e della legittimità dell’azione amministrativa, viene a determinare una situazione nella quale l’imprenditore privato tende a considerare la somma o l’oggetto della dazione come un vero e proprio elemento di costo, del quale non può non tenersi conto nella determinazione dell’offerta, ad evitare che l’attività d’impresa possa concludersi senza la necessaria quota di profitto o addirittura in perdita. Ritiene, inoltre, sulla base del principio di carattere economico ispirato all‘ “id quod plerumque accidit”, che l’imprenditore medesimo tenda a trarre dalle proprie attività utili almeno equivalenti al valore delle dazioni eseguite: il che rafforza ancor più la fondatezza dell’indicazione secondo la quale la dazione (o la c.d. tangente) è decisamente indicativa della causazione di danno erariale che travalica la semplice consistenza del danno materiale in sé in quanto si estende a ledere interessi non patrimoniali - quali l’immagine e il prestigio della personalità del soggetto pubblico - che vengono a risultare, quasi per automatica conseguenza, imprescindibilmente pregiudicati dalla risonanza e diffusione della notizia del fatto illecito (“strepitus” e “clamor fori”). Pregiudizi che, in verità, non possono trovare ristoro solo nel riferimento al c. d. “pretium doloris” ma che debbono essere più realisticamente traguardati, appunto, al ristoro del danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità dell’Amministrazione pubblica. Perdita la quale, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è suscettibile, tuttavia, di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Rientra in tale novero anche la valutazione delle attività doverose per l’eliminazione di tutte le conseguenze negative del fatto illecito cosicché i costi di ripristino degli interessi immateriali pregiudicati possono confluire nel danno patrimoniale indiretto e consequenziale.

10 – A parte ciò, come rappresentato dalla Procura Regionale, la più recente giurisprudenza (da ultimo, Sez. Giur. Regione Sicilia, n. 3227 del 9 novembre 2006) ha individuato ulteriori criteri per la stima del danno da dazione di tangente che - configurato quale lesione dell’interesse immateriale alla imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa - “è suscettivo di stima secondo il criterio della corrispettività, utilizzato dal Giudice della finanza pubblica nella ipotesi di condotta infedele e deviante dai doveri di servizio, poiché il venir meno del rapporto sinallagmatico tra la retribuzione percepita e la prestazione di lavoro resa, consente la determinazione del danno patrimoniale diretto nella misura degli emolumenti liquidati dalla pubblica amministrazione”.

La già analizzata lesione patrimoniale sofferta dalla Pubblica Amministrazione risulta, inoltre, acuita nella sua gravità “sotto il duplice profilo della perdita della migliore aspettativa economica in procedimenti ad evidenza pubblica esenti da conflitti di interesse (c. d. “danno da perdita di chance), nonché dalla perdita d’avviamento per il disservizio eziologicamente connesso a condotte di gestione difformi dai parametri di legalità finanziaria e d’imparzialità amministrativa (danno da disservizio per omesso conseguimento dei risultati programmati)”.

In tema di danno patrimoniale da disservizio, questa stessa Sezione, con la propria sentenza n. 79 del 19 settembre 2005, ha avuto modo di rilevare che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza contabile (vedansi, in proposito, fra le tante, le sentenze della Sez. Giu. Umbria, n. 511 del 23 ottobre 2001 e n. 424 del 31 luglio 2000 e la sentenza  della Sez. Giur. Veneto n. 238 del 29 novembre 2000), i connotati propri del danno all’Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di “disservizio” - derivante da “illecito esercizio di pubbliche funzioni”, oppure da “mancata resa del servizio” o, ancora, da “mancata resa della prestazione dovuta” - causato dall’amministratore o dipendente pubblico “ovvero da soggetto a quest’ultimo equiparabile” con una condotta (commissiva od omissiva) gravemente colposa o, addirittura, dolosa che ha prodotto effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio, consistendo il “disservizio” nel mancato raggiungimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente traibili dalla quantità delle risorse investite e, perciò, in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o connessi alla mancata utilità traibile dalle somme spese, in ragione della disorganizzazione del servizio. Detto altrimenti, il “danno patrimoniale da disservizio” consiste nel mancato conseguimento  dell’obiettivo di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell’azione di una Pubblica Amministrazione causato da soggetti rientranti nell’ambito della sua complessiva organizzazione i quali, con la propria condotta, omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano inciso sulla diminuzione di rendimento del servizio apprestato.

In sostanza, il tratto comune delle varie situazioni di “danno patrimoniale da disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa con una minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della stessa amministrazione pubblica: minore produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione e dell’ attività pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica.

In ragione di detti criteri risulta, perciò, evidente, nella fattispecie, il “danno patrimoniale da disservizio” proprio in ragione del pregiudizio che, per la illecita condotta consapevolmente tenuta dai convenuti, si è riverberato in termini fortemente riduttivi o, addirittura, totalmente pregiudizievoli sulla produttività dei fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie concretamente inserite nell’avviamento dell’apparato pubblico deputato all’espletamento dello specifico servizio.

11 -  Lungo il solco giurisprudenziale così tracciato viene a collocarsi, inoltre, la sentenza n. 10/2003/QM delle SS.RR. della Corte dei conti concernente il danno all’immagine. La sentenza ha delineato questa peculiare fattispecie sulla base del presupposto che il comportamento illecito del pubblico dipendente - posto in essere in violazione del dovere di lealtà e fedeltà nei confronti dell’amministrazione di appartenenza - oltre al pregiudizio di carattere economico, arreca, sul piano intrinseco, una grave lesione all’immagine di quell’Amministrazione, con notevole discredito e perdita di prestigio della sua personalità pubblica. La lesione predetta costituisce, anch’essa, danno risarcibile posto che il prestigio della Pubblica Amministrazione configura un interesse giuridicamente protetto in quanto la tutela di siffatta immagine si fa discendere dal dettato costituzionale: più segnatamente, a parte la generale previsione dell’art. 2 della Costituzione (sulla tutela delle formazioni sociali), assume rilievo, a questo fine, l’art. 97, primo comma, che sancisce il canone del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione. Principio che, in tempi successivi, ha ricevuto adeguata sottolineatura con l’art. 1, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241 circa i parametri di trasparenza, economicità e produttività dell’azione dell’apparato pubblico.

Ulteriore, significativa copertura costituzionale del diritto delle pubbliche amministrazioni alla tutela della propria immagine ed identità personale è recata, inoltre, dal comma 2 del già citato art. 97 della Costituzione, nel quale si tratta della determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle responsabilità proprie dei funzionari. Infatti, nell’ambito della tutela dell’immagine ed identità della amministrazione pubblica, si fa discendere l’interesse, costituzionalmente garantito, che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano esercitate e le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate. Cosicché, ogni azione o comportamento del dipendente pubblico, lesivo di questi interessi, non solo altera l’identità della Pubblica Amministrazione ma, anche e soprattutto, incide negativamente sulla sua immagine, in quanto evidenzia una struttura poco affidabile, disorganizzata, inefficiente, non responsabile né responsabilizzata. Sempre secondo le Sezioni Riunite, il diritto al risarcimento della lesione di questo interesse è azionabile dinanzi al giudice contabile, in quanto trova positivo, giuridico fondamento nella generale previsione dell’art. 82 del R.D. n. 2440 del 1923, dell’art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, dell’art. 18 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 1957 nonché nelle successive norme di integrazione e modifica che finiscono per assumere, nell’ordinamento contabile, funzione integratrice della generale valenza dell'art. 2043 c.c., relativo al risarcimento per fatto illecito. 

Invero, il danno all’immagine di una P.A., secondo quanto sopra è stato delineato, non viene fatto rientrare nell’ambito di applicabilità dell’art. 2059 c.c. - concernente il risarcimento dei danni non patrimoniali - ma è inteso come una delle possibili manifestazioni del danno esistenziale, che la giurisprudenza definisce come pregiudizio areddituale, poiché prescinde dal reddito del danneggiato; non patrimoniale, perché non ha ad oggetto la lesione di beni od interessi patrimoniali, pur essendo suscettibile di valutazione economica; tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto può dar luogo al risarcimento di qualsiasi privazione o lesione di attività esistenziali del danneggiato.

Con la menzionata sentenza, le Sezioni Riunite hanno affermato, altresì, che, alla luce dei principi fin qui sintetizzati, il danno all’immagine è da qualificare come danno-evento (e non come danno-conseguenza), atteso che la violazione dei diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione, indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali (danno-conseguenza) che la stessa possa comportare.

Sul piano della quantificazione del danno all’immagine, come sopra connotato quale danno-evento, si è ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo, a norma dell’art. 1226 c.c., a valutazione equitativa dello stesso, la quale, in quanto tale, può  fondarsi anche su prove presuntive o indiziarie. Tra queste, potranno essere tenute presenti “le perdite assertivamente a carico dell’ente”, purché riconducibili a conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza, sulla base di quanto normalmente avviene, siano riferibili al comportamento lesivo dell’immagine e dell’identità della pubblica amministrazione offesa.

Possono, pertanto, concorrere a quantificare la lesione prodotta elementi costitutivi riconducibili a “fattori oggettivi, soggettivi e sociali”. Tra i “fattori oggettivi” vanno annoverati, ad esempio, la gravità dell’illecito commesso in relazione allo specifico bene tutelato e alle modalità della sua realizzazione; la reiterazione e la persistenza, lungo il tempo, del comportamento illecito così come l’entità del vantaggio indebitamente conseguito per il convenuto o per i terzi.  Tra i “fattori soggettivi” rientrano la delicatezza e rilevanza di determinate funzioni che, se male esercitate, vengono a riverberarsi in termini ancor più gravi e negativi sull’Amministrazione, sulla sua immagine e sulla percezione che di essa hanno i soggetti destinatari della sua azione istituzionale; altro idoneo parametro di riferimento può essere individuato, quanto alla tipologia qui evidenziata, nella collocazione del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa e nella connessa capacità di rappresentare l’amministrazione. Tra i “fattori sociali”, si menzionano, infine, la capacità esponenziale dell’Amministrazione danneggiata, la sua dimensione territoriale anche con riferimento alla peculiarità, interna o internazionale, delle funzioni attribuitele, l’ampiezza della diffusione e del risalto ricevuto dall’illecito, di cui è esplicitazione ricorrente lo stesso clamor fori - la risonanza, cioè, data alla vicenda specifica da parte dei mezzi di informazione – che viene  a costituire un parametro per la quantificazione del danno, nella considerazione che il clamore e la risonanza non integrano la lesione, ma ne consentono il dimensionamento in ragione della diffusione che l’evento lesivo ha avuto.

Altri parametri possono, infine, essere individuati da ciascun giudice, nella sua discrezionalità, avuto riguardo alle singole, particolari fattispecie sottoposte alla sua valutazione.

12 - Delineato nei suesposti termini il quadro di riferimento giurisprudenziale e normativo sul quale si fonda il danno all’immagine (peraltro, già trattato da questa Sezione nelle proprie sentenze: n. 57/04 del 16 aprile 2004, n. 23/06 del 30 marzo 2006 e n. 24/07 dell’8 maggio 2007), il Collegio aggiunge, per completezza, che il Giudice contabile, nell’ambito della propria autonomia di cognizione, ben può annettere autonomo rilievo probatorio ai mezzi di prova raccolti in sede penale, per porli a base del proprio convincimento, senza dover necessariamente attendere l’esaurimento di tutti i gradi di quel giudizio. Conferma del suesposto orientamento si desume dalle sentenze n. 3 del 13 gennaio 2003 e n. 859 del 22 ottobre 2003, con le quali la Sezione Giurisdizionale per la Calabria ha affermato che l’autonomia concettuale del “danno all’immagine”, rispetto al “danno morale”, consente di svincolare il primo dai limiti derivanti dal collegamento all’illecito penale menzionato nell’art. 2059 c.c. (il quale opera in riferimento al solo “danno morale subiettivo”), per cui la lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione può sussistere anche in difetto di fattispecie penalmente rilevante: nel qual caso, la prova della sussistenza può essere resa anche mediante il richiamo al principio del fatto notorio.

13 Da ultimo, per la determinazione del valore economico del danno che, come innanzi rappresentato, è venuto a configurarsi nella presente fattispecie - invero caratterizzata dalla complessiva e variegata articolazione di molteplici e varie componenti - il Collegio ritiene di condividere la prospettazione della Procura regionale in ordine ai profili di illiceità dannosa per gli interessi personali e patrimoniali della P.A.T., relativamente al danno da disservizio, all’immagine e alla funzione pubblica monché da “perdita di chance” e da lesione della concorrenza e del mercato ancorché, per questi ultimi due, si tratti di configurazione consequenziale  che – sebbene rimasta sul piano prevalentemente astratto ed apodittico - non incide sostanzialmente sulla complessiva quantificazione e/o valorizzazione del pregiudizio, nel suo insieme, subìto.

Resta, pertanto, fermo che il danno erariale scaturito dalla presente vicenda non può che essere necessariamente commisurato alla stregua del criterio di corrispettività delle prestazioni lavorative, risultate radicalmente prive di utilità per l’Amministrazione di appartenenza nel periodo di riferimento.  E ciò, appunto, anche nella considerazione che il venir meno delle implicazioni connesse alla concreta configurabilità del fatto associativo, di cui sopra si è detto, non rileva tanto sul livello di gravità dei comportamenti evidenziati - sostanzialmente inalterato - ma  interviene, invece, in modo decisivo, ai soli ulteriori fini del vincolo di solidarietà nel pagamento della somma risarcitoria.

 Ciò precisato e per tornare al periodo di tempo da tener presente, ai fini di cui sopra, il Collegio ritiene che esso sia, nel caso di specie, più realisticamente da circoscrivere nell’arco compreso fra il 1° gennaio 2002 ed il 31 maggio 2005  (piuttosto che, come prospettato dal Requirente, “fra il 2002 ed il 2005 circa”) : il riferimento alla precitata, specifica data consente, infatti, da un lato, di inglobare in termini di piena affidabilità tutte le indicazioni temporali riportate nei singoli capi d’imputazione riferiti ai convenuti e, inoltre, permette di ovviare alla originaria indicazione, evidentemente, affetta da approssimazione finale.

Così determinata l’ampiezza del lasso di tempo, il Collegio rileva altresì che le retribuzioni indicate dalla Procura Regionale sono espresse al lordo mentre dovevano essere quantificate al netto non potendo reiterarsi un ingiusto ed arbitrario accollo, a carico degli interessati, di voci (es. trattenute previdenziali, assistenziali,  ecc.) non percepite dal dipendente per specifica voluntas legis.

Alla stregua di tali premesse, pertanto, gli elementi all’uopo forniti dalla Provincia autonoma di Trento mediante il fax acquisito dalla Procura regionale al protocollo n. 22196 del 27 novembre 2006, consentono di determinare, relativamente all’arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2002 e tutto il 31 maggio 2005 :

a) quanto al Sig. Pierpaolo DAL RI’, il trattamento retributivo  netto di €. 71.262,42;

b) quanto al Sig. Giancarlo ARLATI, il trattamento retributivo  netto di €.71.965,77.

In un siffatto contesto, e diversamente dalla tesi difensiva in proposito addotta, nessuna funzione compensativa può riconoscersi a singole iniziative risarcitorie, in precedenza assunte, che suonano implicito riconoscimento della infedele esecuzione di singoli contratti d’opera;  iniziative incompatibili con la più ampia ed articolata fattispecie nella quale, per il caso all’esame, sono venuti a configurarsi complessivamente, nella loro inoppugnabile e rilevante gravità, tanto il grado di responsabilità amministrativa riconducibile a ciascuno dei convenuti quanto il danno erariale conseguito dai rispettivi comportamenti causativi di danno. Attesa la inequivocabile consapevolezza della illiceità delle azioni, di volta in volta, compiute da ciascun convenuto, non sussistono le condizioni perché il Collegio possa esercitare il potere riduttivo.

Presi, perciò, a riferimento i suddetti emolumenti netti, liquidati nel precitato periodo ai due convenuti, viene determinata, rispettivamente, in €. 71.262,42 la somma risarcitoria del danno da porre a carico del Sig. Pierpaolo  DAL RI’ ed in €. 71.965,77 quella da porre al medesimo titolo a carico del Sig. Giancarlo ARLATI, tenendo conto della diversità delle rispettive posizioni e funzioni nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione di appartenenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

CONDANNA

il Sig. DAL RI’ Pierpaolo, nato a Trento il 6 marzo 1965 e residente a Cles (TN) – Via Lanza, n. 2, al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della somma di €. 71.262,42 (diconsi €. settantunomiladuecentosessantadue/42);

CONDANNA

il Sig. ARLATI Giancarlo, nato Rovereto (TN) il 1° settembre 1943 e residente  a Trento – Via Tofane, n. 2, al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della somma di €. 71.965,77 (diconsi €. settantunomilanovecentosessantacinque/77).

Su ciascuna delle somme di cui sopra sono dovuti, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e -  tenuto altresì conto del pregresso giudizio, venuto a definizione con l’ordinanza  del giudice designato  n. 9/07 del 6 febbraio 2007, emessa in ordine al decreto presidenziale del 13 dicembre 2006, autorizzativo del sequestro conservativo - complessivamente vengono liquidate in € 1.700,42 (diconsi euro millesettecento/42), da suddividere in parti uguali tra i due suddetti interessati.

Trento, Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007.

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL PRESIDENTE

         f.to Damiano Ricevuto

       f.to Ignazio de Marco

 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 31 dicembre 2007

 

 Per Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to (Patrizia Dalsass)