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80 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige (Trento), 12 ottobre 2005: Pres. de Marco I. - Est. Visca – P.M. Pilato – P.R. c. Abram (avv. Molinari).
Responsabilità - Colpa - Colpa grave - Responsabile del procedimento di riscossione dei tributi - Errata notifica dell’avviso di accertamento - Sussistenza.
L’avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi alla disciplina tributaria; di conseguenza, sussiste la colpa grave del responsabile dei procedimenti relativi alla riscossione dei tributi di un Comune il quale, in palese violazione della richiamata normativa, abbia invece fatto notificare gli avvisi di accertamento a persona estranea al rapporto tributario anziché presso il domicilio fiscale del contribuente a nulla rilevando che il medesimo abbia verbalmente chiesto che tutta la corrispondenza fosse recapitata presso un parente e persona di fiducia (nella specie, la difformità delle operazioni di notifica dalle previsioni del combinato disposto dell’art. 137 c.p.c. nonché 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha determinato la prescrizione del diritto fatto valere dal Comune e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite ad opera della Commissione Tributaria di primo grado, su ricorso del contribuente) (1).
_________________ (1) Si legge in sentenza che “Il comportamento gravemente colposo del convenuto, censurabile a norma dell’art. 3, comma I, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, consistente nella specie in un errore professionale non scusabile, è da rinvenire: a) nel fatto di avere egli contravvenuto alle disposizioni che prevedono la notifica dell’avviso di accertamento tributario al domicilio eletto dichiarato per iscritto e non oralmente dalla contribuente; b) nel non aver rappresentato alla stessa la necessità di produrre una richiesta scritta finalizzata a segnalare il cambio di indirizzo al quale ricevere le comunicazioni dell’ufficio; c) nell’essere venuto meno, in qualità di responsabile dei procedimenti relativi alla riscossione dei tributi, deliberatamente e scientemente, con trascuratezza ed imperdonabile leggerezza, ai fondamentali doveri di diligenza verso la pubblica amministrazione nonché al canone di buon andamento della stessa (art. 97 della Costituzione)”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO composta dai seguenti Magistrati: dott. Ignazio de MARCO Presidente dott. Vittorio VISCA Consigliere - Relatore dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere Visto l’atto di citazione del Procuratore regionale; Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 settembre 2005 – con l’assistenza del Segretario Patrizia DALSASS – il relatore, Consigliere Vittorio VISCA, l’avvocato Luca Molinari ed il Procuratore regionale dott. Salvatore PILATO; ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3183R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di ABRAM Silvano, elettivamente domiciliato presso il suo difensore avv. Luca MOLINARI in Trento, via Cavour 34; RITENUTO IN FATTO Il giorno 19 dicembre 2001 il comune di Romeno emise nei confronti della Sig.ra Giovanna FATTOR quattro avvisi di accertamento in rettifica dell’ICI relativamente agli anni dal 1995 al 1998 per l’importo totale di Euro 3.176,21. L’interessata impugnò detti avvisi innanzi alla Commissione Tributaria di 1° grado di Trento eccependo la nullità dell’accertamento in quanto notificato a persona estranea al rapporto tributario anziché presso la propria residenza in Roma. L’organo adito, con decisione del 22 maggio 2003, riconosciuti nulli gli impugnati avvisi di accertamento in quanto notificati in violazione degli artt. 137 e ss.gg. del codice di procedura civile e dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dichiarò prescritta la pretesa fiscale del comune di Romeno condannandolo alla rifusione delle spese di lite quantificate in Euro 200,00 oltre accessori. Con deliberazione n. 45 del 29 novembre 2004 il comune di Romeno, riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla decisione della Commissione tributaria, liquidò la somma di Euro 1.430,40 per spese di lite e oneri accessori. Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2005 il Procuratore regionale, esperiti gli accertamenti del caso, ha chiamato in giudizio innanzi a questa Corte il sig. Silvano ABRAM, quale responsabile dei procedimenti relativi alla riscossione dei tributi del comune di Romeno, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’ente locale delle somme di Euro 3.176,21, corrispondenti all’importo dell’ICI non riscossa e di euro 1.430,40, corrispondenti agli importi delle spese di lite, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. L’organo requirente ha ravvisato come gravemente colposo il comportamento del convenuto per avere egli, nella suindicata veste, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 137 c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, notificato gli avvisi di liquidazione del tributo a persona estranea anziché presso la residenza della contribuente debitrice in Roma. Al riguardo il Procuratore regionale precisa che la richiesta informale, formulata oralmente dalla contribuente, di ricevere atti e corrispondenza presso persona di sua fiducia non è idonea a scalfire la rilevanza cogente della normativa in tema di notificazioni che prescrive inderogabili modalità con effetti di natura processuale e sostanziale e che il danno è pari non soltanto alla misura della omessa riscossione dell’ICI per la sopravvenuta prescrizione ma anche alla misura delle spese di giudizio gravate sull’ente. Con comparsa di costituzione in giudizio depositata il 1° settembre 2005 l’avv. Luca Molinari, in difesa del convenuto, ha contestato la pretesa risarcitoria sia in relazione all’”an” che al “quantum”. Sul primo punto osserva il difensore che il sig. ABRAM sarebbe stato indotto in errore dalla contribuente che, avendo dapprima chiesto che tutta la sua corrispondenza le fosse recapitata presso la sig.ra Gabriella Rosati, sua parente in Romeno, ha successivamente utilizzato l’errore della notificazione degli avvisi di accertamento a quest’ultima come motivo di impugnazione degli stessi innanzi alla Commissione Tributaria. Al riguardo il difensore di parte, richiamando giurisprudenza della Corte, afferma che la colpa grave non ricorre in ipotesi di mera violazione di norme comportamentali ma soltanto allorché la condotta dell’agente sia connotata da particolare trascuratezza dei propri doveri, ipotesi non ricorrente nella specie, considerato che il convenuto avrebbe aderito alla richiesta formulata dalla contribuente, effettuando una notificazione che comunque ha raggiunto lo scopo, consentendo all’interessata di proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria. Osserva ancora il difensore che tale organo avrebbe seguito l’orientamento più restrittivo in tema di notificazione, in contrasto con quello giurisprudenziale prevalente secondo cui la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata con effetto “ex tunc” dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, sicché nella specie oltre che l’elemento della colpa grave mancherebbe anche il nesso di causalità per poter ascrivere la responsabilità patrimoniale in capo all’ABRAM. Sul secondo punto (quantum) osserva la difesa che non possono essere ascritti al suo assistito le spese di causa sostenute dalla contribuente e rimborsate in forza di una decisione del giudice tributario e che il danno effettivamente patito dall’ente locale ammonterebbe a Euro 2.232,64, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 10 agosto 2005 dal comune di Romeno, che nel 2002 emise nuovo avviso di accertamento in rettifica dell’ICI del 1998 nei confronti della contribuente Fattor che provvide al relativo pagamento. Concludendo, la difesa di parte chiede in via principale il rigetto della richiesta risarcitoria e in subordine la limitazione della condanna alla residua somma non riscossa, invocando in ogni caso l’uso del potere riduttivo da parte della Corte. Alla odierna pubblica udienza l’avv. Molinari, richiamando sostanzialmente le argomentazioni formulate nella comparsa di costituzione in giudizio, ha chiesto il proscioglimento del suo assistito da qualsiasi addebito, contestando l’esistenza della colpa grave, del nesso di causalità e l’ammontare del quantum chiesto in restituzione. Il Procuratore regionale, nell’escludere qualsiasi causa di giustificazione a favore del convenuto, ne ha chiesto la condanna al rimborso del minor importo di Euro 2.232,64, somma corrispondente all’effettivo danno subito dal comune di Romeno, oltre a quello delle spese di lite. CONSIDERATO IN DIRITTO La Sezione è chiamata a decidere se il comportamento tenuto del convenuto nella circostanza in esame sia contrastante con i canoni di prudenza e diligenza che debbono contraddistinguere la specifica condotta dell’Abram, quale responsabile dei procedimenti relativi alla riscossione dei tributi del Comune di Romeno e se lo stesso sia tenuto a rispondere, come sostiene il Procuratore regionale, del danno causato all’ente. Va osservato al riguardo che a norma dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio tributario; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell’atto a mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ma in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio tributario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla portata di tali disposizioni si è formata ampia giurisprudenza: la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi alla disciplina tributaria (art. 60 del citato D.P.R. n. 600 del 1973). In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale deve essere considerata inesistente e, come tale, in suscettibile di sanatoria (Cass. Civile, sez. I, n. 12818 del 1998); alla notificazione dell’avviso di accertamento non è applicabile la disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali (Cass. Civile, sez. trib. N. 3513 del 2002); la notificazione presso il domicilio eletto dal contribuente presuppone, ai sensi dell’espressa previsione di cui alla lett. D) dell’art. 60 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, che la elezione di domicilio risulti espressamente formulata nella dichiarazione annuale ovvero in altro atto comunicato successivamente al competente ufficio Tributario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sicché non è consentito di desumere aliunde l’esistenza dell’elezione di domicilio (Cass. Civile sez. I n. 6236 del 1998). Tale succinto richiamo alla normativa ed alla giurisprudenza in tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario induce ad affermare la responsabilità del convenuto il quale, in palese violazione delle richiamate disposizioni, notificò gli avvisi di accertamento dell’ICI, relativamente agli anni dal 1995 al 1998, a persona estranea al rapporto tributario anziché presso la residenza (domicilio fiscale) della contribuente Giovanna Fattor in Roma. La circostanza addotta dal convenuto che la contribuente aveva verbalmente chiesto, anche in presenza del dipendente Paolo Graiff, che tutta la corrispondenza le fosse recapitata presso la Sig.ra Gabriella Rosati, sua parente e persona di fiducia, non ha alcun rilievo giustificativo nella circostanza in esame. La difformità delle operazioni di notifica dalle previsioni del combinato disposto dell’art. 137 cod. proc. Civ. e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha determinato la prescrizione del diritto fatto valere dal Comune di Romeno e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite ad opera della Commissione Tributaria di primo grado di Trento con decisione del 22 maggio 2003, adottata su ricorso della contribuente. Il comportamento gravemente colposo del convenuto, censurabile a norma dell’art. 3, comma I, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, consistente nella specie in un errore professionale non scusabile, è da rinvenire: a) nel fatto di avere egli contravvenuto alle disposizioni che prevedono la notifica dell’avviso di accertamento tributario al domicilio eletto dichiarato per iscritto e non oralmente dalla contribuente; b) nel non aver rappresentato alla stessa la necessità di produrre una richiesta scritta finalizzata a segnalare il cambio di indirizzo al quale ricevere le comunicazioni dell’ufficio; c) nell’essere venuto meno, in qualità di responsabile dei procedimenti relativi alla riscossione dei tributi, deliberatamente e scientemente, con trascuratezza ed imperdonabile leggerezza, ai fondamentali doveri di diligenza verso la pubblica amministrazione nonché al canone di buon andamento della stessa (art. 97 della Costituzione). Consequenziale a tale colposo inadempimento appare al decisione della Commissione Tributaria di I° grado che ha avuto come effetto la prescrizione del diritto fatto valere dal Comune di Romeno e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. Il danno appare pertanto concreto ed effettivo atteso che la commissione Tributaria ha motivato il suo giudizio in base ad un orientamento che non può esser sindacato in questa sede ma, eventualmente, in fase di appello. Va infine osservato che la stessa difesa definisce “non proprio esemplare” la condotta del suo assistito (pagina 6 delle memoria) e parla di difetto di notifica “eventualmente ascrivibile” allo stesso (pag. 10). Riconosciuto pertanto come gravemente colposo il comportamento del convenuto, l’ammontare del danno inferto al Comune di appartenenza va individuato nella somma di Euro 1.430,40 (millequattrocentotrenta/40), liquidata a titolo di spesa di lite ed accessori con deliberazione n. 45 del 29 novembre 2004 dall’Ente locale e nella somma di Euro 2.232,64 (duemiladuecentotrentadue/64) a titolo di minore imposta introitata, avendo il Comune emesso avviso nuovo di accertamento dell’ICI relativa al 1998 nei confronti della contribuente che ha provveduto al relativo pagamento (in totale Euro 3.663,04). Considerato peraltro che la consolidata prassi di eseguire le notifiche a persona di fiducia della contribuente anziché al suo domicilio fiscale, ha ingenerato nel convenuto la erronea convinzione della legittimità del proprio operato, questo Collegio ritiene di fare uso del potere di riduzione dell’addebito avvalendosi del disposto di cui all’art. 52 del TU 12 luglio 1934, n. 1214, riprodotto dall’art. 1/bis della legge n. 20 del 1994, come modificato dal D.L. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996; di conseguenza il Collegio ritiene di ridurre ad Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) l’importo del risarcimento dovuto dal convenuto al Comune di Romeno, compresi in detta somma gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salvo quelli dovuti dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, respinta ogni altra eccezione, definitivamente pronunciando, CONDANNA il Sig. Silvano ABRAM al pagamento in favore del Comune di Romeno della somma di Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salvo quelli dovuti dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo. Le spese di giustizia sono liquidate in euro 196,40 (diconsi euro centonovantasei/40.=). Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 22 settembre 2005.
Depositata in Segreteria il 12 ottobre 2005.
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