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79 - Sez. Giurisdizionale Trentino A.A. – Trento - 19 settembre 2005 – Pres. I de Marco - Est. Ricevuto - P.M. Pilato - P.R. c. AUTOSERVICE s.r.l. e altro (n.c.).
E’ da riconoscere in capo all’A.C.I. la titolarità di gestioni qualificate dall’assoggettamento alle discipline di contabilità pubblica; di conseguenza hanno natura di agenti contabili sia l’A.C.I. centrale che le sue sedi periferiche - per la preposizione, rispettivamente, quale contabile principale e contabili secondari, alla riscossione ed al versamento alle casse dell’erario di introiti a vario titolo - con la duplice conseguenza della rendicontazione analitica e della rendicontazione riassuntiva della gestione e delle operazioni contabili di competenza nonché della connessa responsabilità contabile nelle ipotesi di irregolarità produttive di danno erariale (1) _______________ (1) Cfr. Corte dei Conti, Sez. III, n.204/A del 7 ottobre 1999; Sez. controllo enti, n. 24 del 31 maggio 1994; Sez. I, n. 211 del 15 ottobre 1990
Gli sportelli telematici dell’automobilista sono attivati anche presso gli uffici provinciali dell’A.C.I. - che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - nonché presso le Delegazioni dell’A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica che sottoscrivono l’apposita convenzione di servizio, in adesione alle clausole di realizzazione del progetto; pertanto, con l’istanza di attivazione e con la connessa convenzione di servizio viene instaurato un rapporto funzionale con l’A.C.I. per la gestione dello sportello telematico dell’automobilista, qualificata dalla riscossione di introiti destinati ad essere riversati all’erario in quanto consistenti in versamenti di somme da privati a titolo di tassa e/o remunerazione di servizi”, come dal D.P.R. n. 358 del 2000, e tale modalità di collaborazione funzionale con la Pubblica Amministrazione - mediante l’inserimento, sia pure indiretto, nell’apparato pubblico - unitamente alla titolarità della gestione di valori espressamente destinati al bilancio pubblico, costituiscono i criteri sui quali si fonda la cognizione del giudice contabile (2). ____________ (2) Cfr. Cass. SS.UU., 12 ottobre 2004 n. 20132; 9 ottobre 2001 n. 12367.
Qualora una agenzia che gestisce uno sportello telematico dell’automobilista abbia non solo palesemente violato il disciplinare di servizio con atti e comportamenti inequivocabilmente concludenti (nella specie, mancato riversamento all’A.C.I. degli importi relativi alle formalità del pubblico registro automobilistico) ma indebitamente ed illecitamente trattenuto presso di sé, e presso il suo rappresentante legale, i relativi importi, questo antidoveroso comportamento (peraltro accentuato dal silenzio circa le reiterate richieste di restituzione inviate dall’Ufficio provinciale), si configura una condotta gravemente antidoverosa e produttiva di danno erariale emergente avuto riguardo al fatto che dette somme dovevano essere riversate al bilancio pubblico “in tempo reale”; il mancato versamento degli introiti viola gli obblighi propri del rapporto institorio nonché di quelli insiti nel rapporto di servizio, con una gestione difforme dal disciplinare, e dà luogo alla responsabilità dell’ente privato titolare del maneggio degli introiti - cui si connette e concorre quella della persona fisica che ha agito in nome e per conto dell’ente gestore con esorbitanza dai poteri conferit - evidente colpa grave trattandosi di un modus procedendi improntato a spregio del pubblico interesse, a superficialità e leggerezza, ad incuranza dei prevedibili e gravosi riflessi finanziari per l’Ente nonchè avulso dal doveroso rispetto delle fondamentali norme di buon andamento, correttezza, imparzialità e trasparenza che - anche in base al canone di cui all’art. 97 Cost. - devono ispirare il “servizio” sia pure di un organo indiretto dell’Amministrazione pubblica..
Il tratto comune delle varie situazioni di “danno patrimoniale da disservizio” si rinviene nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa con una minore produttività (ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione ed attività pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica) dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della Amministrazione pubblica; il “danno patrimoniale da disservizio” consiste, quindi, nel mancato conseguimento dell’obiettivo di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell’azione di una pubblica amministrazione causato da soggetti rientranti nell’ambito della sua complessiva organizzazione i quali, con la propria condotta, omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano inciso sulla diminuzione di rendimento del servizio apprestato (3). ________ (3) Cfr.Corte dei conti, S. G. Umbria, 23 ottobre 2001 n. 511 e n. 31 luglio 2000 n. 424; S.G. Veneto, del 29 novembre 2000 n. 238. I connotati propri del danno all’Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di “disservizio” - derivante da “illecito esercizio di pubbliche funzioni”, oppure da “mancata resa del servizio” o da “mancata resa della prestazione dovuta” - causato dall’amministratore o dipendente pubblico ovvero da soggetto a quest’ultimo equiparabile con una condotta commissiva od omissiva gravemente colposa che ha prodotto effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio, consistendo il “disservizio” nel mancato raggiungimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente traibili dalla quantità delle risorse investite e, perciò, in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o connessi alla mancata utilità traibile dalle somme spese, in ragione della disorganizzazione del servizio (nella specie, la Sezione ha ritenuto sussistente il “danno patrimoniale da disservizio” in ragione del pregiudizio che, per la condotta gravemente colposa tenuta dai convenuti (gestori di sportello telematico dell’A.C.I.), si è riverberato in termini di minore produttività dei fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie concretamente inserite nell’avviamento dell’apparato pubblico deputato all’espletamento del relativo servizio di “sportello”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALEPER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTOcomposta dai seguenti Magistrati:
ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3174/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di AUTOSERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante, avente sede in Mezzolombardo (TN) – Piazza Pio XII, n.17 e, nella predetta qualità ed in proprio, di Gloria MELCHIORI, nata a Mezzolombardo (TN) il 1° luglio 1970 e residente in Andalo (TN) – Via Silvio Miori, n.16. Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale; Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa; Non costituitisi i convenuti; Uditi nella pubblica udienza del giorno 14 luglio 2005 - con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Patrizia DALSASS - il Consigliere relatore dott. Damiano RICEVUTO ed il Procuratore Regionale dott. Salvatore PILATO; PREMESSO IN FATTOCon atto di citazione del 14 aprile 2005, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio la “AUTOSERVICE s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, e la Sig.ra Gloria MELCHIORI, nella predetta qualità ed in proprio, per sentirle condannare al pagamento, in favore dell’Erario, della complessiva somma di €.24.898,99 (ventiquattromilaotto centonovantotto/99) a titolo di danno erariale, oltre agli interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. L’atto predetto espone, al riguardo, che, in data 22 maggio 2003, l’agenzia “Autoservice srl”, rappresentata da MELCHIORI Gloria, produceva richiesta di attivazione dello sportello telematico dell’automobilista, sottoscrivendo i documenti necessari per le procedure bancarie di riscossione degli importi richiesti con formalità telematica di pagamento (RID interbancario). Nelle date 8, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 novembre 2004, la predetta agenzia presentava formalità telematiche di pagamento per i rispettivi importi giornalieri di €.2.666,33; €.1.329,60; €.3.378,33; €.6.058,72; €.3.833,72; €.2.288,44; €.611,54; €. 2.264,67; €.204,10, pari complessivamente al suindicato ammontare di €.22.635,45. In data 6 dicembre 2004, la medesima agenzia – con apposita lettera sottoscritta dalla Sig.ra MELCHIORI Gloria – comunicava la chiusura per cessata attività. Conformemente alle procedure previste dalle circolari vigenti, l’A.C.I. – Ufficio provinciale di Trento, ricevuta comunicazione dei suddetti insoluti RID, ne dava comunicazione all’agenzia debitrice con più raccomandate che non sortivano esito alcuno. Sulla notizia di danno, pervenuta il 20 dicembre 2004, la Procura Regionale espletava attività istruttoria per l’acquisizione della prova documentale inerente al fatto di gestione e contestava all’agenzia “Autoservice srl” e alla Sig.ra MELCHIORI Gloria, in proprio e nella qualità di rappresentante legale di detta agenzia, il danno erariale nella misura delle somme non riversate all’Erario, incrementate della perdita economica da disservizio. In ordine alla contestazione come sopra formulata, pervenivano le controdeduzioni della Sig.ra MELCHIORI, la quale eccepiva l’insussistenza dei presupposti della responsabilità per cessazione dalle funzioni di legale rappresentante con effetto dal 30 ottobre 2004, deducendo, altresì, la inammissibilità della responsabilità personale concorrente poiché la società di capitali è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale e prospettando, infine, la carenza delle condizioni di accoglimento dell’azione per l’esistenza di polizza fideiussoria di garanzia prestata contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di servizio. In ordine al caso in esame ed in relazione ai suddetti assunti difensivi, il Requirente espone previamente in punto di diritto e con richiamo agli orientamenti della giurisprudenza, le proprie argomentazioni sulla configurazione dello sportello dell’automobilista e sui lineamenti del rapporto funzionale venuto ad instaurarsi con la P.A., soffermandosi, alla luce delle risultanze documentali, sulle violazioni poste in essere nel caso di specie e pervenendo alla configurazione sia di una ipotesi di danno emergente - connesso, cioè, al mancato riversamento al bilancio pubblico, in tempo reale, delle somme riscosse - sia di danno da disservizio, cagionato, quest’ultimo, all’apparato amministrativo preposto alla riscossione degli introiti; tale ulteriore configurazione di danno viene provvisoriamente quantificata, secondo criteri equitativi, nella misura del 10% delle entrate indebitamente trattenute dall’agenzia convenuta e dal suo rappresentante legale, Sig.ra MELCHIORI Gloria. Sul piano della connotazione delle condotte personali, ritiene, poi, l’Ufficio inquirente che sussistano profili di responsabilità concorrente imputabili anche alla persona fisica agente in nome e per conto della “Autoservice srl”, prospettando l’ipotesi dell’<abuso di personalità giuridica>, “con la connessa, relativa e concorrente responsabilità dell’ente privato titolare del maneggio degli introiti, e della persona fisica che ha agito in nome e per conto dell’ente gestore con esorbitanza dai poteri conferiti”. Viene evidenziato, altresì, che “nella prospettazione della domanda, la responsabilità dell’Autoservice srl per violazione del disciplinare di servizio concorre con la responsabilità della Sig.ra Melchiori per abuso dei poteri institori e di rappresentanza in pregiudizio dell’ACI. La prospettata responsabilità esprime il vincolo della solidarietà per l’intenzionalità della condotta appropriativa”. Quanto al merito delle deduzioni opposte dalla convenuta, obietta lo stesso Procuratore Regionale che la giustificazione incentrata sulla avvenuta cessazione della Sig.ra MELCHIORI dalle funzioni di legale rappresentante della “Autoservice srl”, a far tempo dal 30 ottobre 2004, non trova coerente riscontro nelle risultanze emergenti dagli atti. Infatti, mentre dal verbale di assemblea ordinaria, tenutasi in detta data, risulta che la “Autoservice srl” ha preso atto delle dimissioni della Sig.ra MELCHIORI dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione, nominando, in sua vece, la Sig.ra FELLIN Adelia - nata a Revò (TN) il 21 settembre 1930 e residente in Andalo (TN), Via Silvio Miori,16 - la comunicazione all’Ufficio A.C.I. di Trento di cessazione dell’attività sociale, sottoscritta il 6 dicembre 2004 dalla stessa Sig.ra MELCHIORI, quale rappresentante legale della “Autoservice srl”, palesa la continuità dell’esercizio delle funzioni di rappresentanza e delle funzioni di gestione da parte della medesima per la cura degli interessi di fatto e/o di diritto della “Autoservice srl” nei confronti dell’A.C.I.. Sulla asserita autonomia giuridica e patrimoniale della società di capitali e sulla responsabilità unica nei rapporti verso i terzi, il Requirente rileva – richiamandosi agli art.2485 e 2486 cod. civ., così come modificati dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n.6, di riforma del diritto societario - che “al verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai soggetti terzi; e che i poteri di gestione che residuano in favore degli amministratori allo scioglimento della società sono limitati agli atti di conservazione della integrità e del valore del patrimonio sociale, con contestuale previsione della responsabilità personale e solidale per gli atti e le omissioni esorbitanti da tali limiti”. Quanto, infine, al riferimento alla polizza fideiussoria, il Requirente osserva che “gli atti istruttori evidenziano il mancato pagamento dell’obbligazione restitutoria da parte del fideiussore “Associazione Sermetra”, la quale ha invece comunicato all’Ufficio del Pubblico registro Automobilistico di Trento la cessazione della polizza fideiussoria con nota del 3 gennaio 2005” e che “tale circostanza, oltre a dimostrare l’attualità del danno erariale, è anche valutabile sotto il profilo del prospettato danno da disservizio”. Alla stregua di tutte le argomentazioni che precedono, la Procura conclude con l’affermare la responsabilità amministrativa dei soggetti convenuti nei termini in cui essa è stata sopra rubricata. In relazione al conseguente atto di citazione notificato ai convenuti medesimi – oltre che, presso la sede della Società, alla Sig.ra FELLIN Adelia, quale attuale rappresentante legale di “Autoservice srl”- nessuno dei suddetti interessati si è costituito in giudizio nei termini e modi prescritti. Nel corso dell’odierna udienza pubblica, la parte attrice – per il tramite del proprio rappresentante – ha ribadito le proprie surriferite posizioni, illustrandole ulteriormente. CONSIDERATO IN DIRITTO1 - Il presente giudizio è finalizzato a qualificare il comportamento tenuto dalle convenute Agenzia “AUTOSERVICE s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, nonché della Sig.ra Gloria MELCHIORI, nella precitata qualità ed in proprio, con riferimento alla fattispecie in cui, dopo aver comunicato, in data 6 dicembre 2004, la chiusura di detta agenzia, per cessata attività, si ometteva di dare riscontro ai reiterati inviti, trasmessi per mezzo di lettere raccomandate, con i quali l’Ufficio provinciale di Trento dell’A.C.I. – ricevuta notizia degli insoluti RID, riferiti alle date 8, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 novembre 2004 – chiedeva di riversare all’Erario il relativo importo complessivo di €. 22.635,45. Ad avviso del Procuratore Regionale, i soggetti convenuti, contravvenendo agli specifici adempimenti previsti dagli impegni espressamente sottoscritti, avrebbero procurato, con tale comportamento, un danno erariale complessivamente quantificato in €.24.898,99 pari, cioè: quanto ad €.22.635,45, all’ammontare delle somme non riversate e ad €.2.263,54, alla perdita economica da disservizio, che il medesimo Procuratore provvisoriamente quantifica con criteri equitativi nella misura del 10% delle entrate indebitamente trattenute dall’agenzia “Autoservice srl” e dal suo rappresentante legale MELCHIORI Gloria. In ordine al suddetto addebito risultano prodotte dai convenuti soltanto le deduzioni, a suo tempo, rassegnate in risposta all’invito a dedurre (come riportate in narrativa), atteso che i medesimi, secondo quanto già ivi evidenziato, con specifico riferimento all’atto di citazione, successivamente notificato, non si sono costituiti in giudizio. 2 – Per meglio inquadrare la vicenda nei suoi aspetti essenziali e traendo spunto dal contributo, all’uopo, reso dal Procuratore Regionale, si sottolinea che i consolidati orientamenti della Corte dei Conti (si citano, ex multis, Sez. III, n.204/A del 7 ottobre 1999; Sez. controllo enti, n. 24 del 31 maggio 1994; Sez. I, n. 211 del 15 ottobre 1990) riconducono all’A.C.I. la titolarità di gestioni qualificate dall’assoggettamento alle discipline di contabilità pubblica. E’ stata riconosciuta, così, la natura di agenti contabili sia all’A.C.I. centrale che alle sue sedi periferiche per la preposizione, rispettivamente, quale contabile principale e contabili secondari, alla riscossione ed al versamento alle casse dell’erario di introiti a vario titolo; con la duplice conseguenza della rendicontazione analitica e della rendicontazione riassuntiva della gestione e delle operazioni contabili di competenza nonché della connessa responsabilità contabile nelle ipotesi di irregolarità produttive di danno erariale. Quanto ai profili organizzativi che contraddistinguono la fattispecie in esame, la disamina della documentazione acquisita consente di desumere che gli sportelli telematici dell’automobilista sono attivati anche presso gli uffici provinciali dell’A.C.I., che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), nonché presso le Delegazioni dell’A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica che sottoscrivono l’apposita convenzione di servizio, in adesione alle clausole di realizzazione del progetto. I collegamenti telematici con il C.E.D. del Ministero dei Trasporti e con i sistemi informativi dell’A.C.I. consentono di rilasciare in tempo reale i documenti di circolazione e di proprietà dei veicoli (carta di circolazione, targhe e certificato di proprietà); le modalità di interconnessione delle relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello “sportello” sono disciplinate con atti di organizzazione del Ministero dei Trasporti e dell’Automobile Club d’Italia. Pertanto, può concludersi - con ciò condividendo la argomentata tesi esposta dal Requirente - che, con l’istanza di attivazione in data 22/5/2003 e con la connessa convenzione di servizio, “l’Autoservice srl ha instaurato un rapporto funzionale con l’ACI per la gestione dello sportello telematico dell’automobilista, qualificata dalla riscossione di introiti destinati ad essere riversati all’erario in quanto consistenti in versamenti di somme da privati a titolo di tassa e/o remunerazione di servizi”, come dal D.P.R. n. 358 del 2000. Ne discende, quindi, che la “Autoservice srl”, per effetto della convenzione di servizio, avendo riscosso somme di provenienza privata destinate ad essere riversate nel bilancio pubblico, ha operato quale “organo indiretto” dell’A.C.I. . Tale modalità di collaborazione funzionale con la Pubblica Amministrazione - mediante l’inserimento, sia pure indiretto, nell’apparato pubblico - unitamente alla titolarità della gestione di valori espressamente destinati al bilancio pubblico, costituiscono i criteri sui quali si fonda la cognizione del giudice contabile nei confronti dei convenuti nel presente giudizio (cfr. Cass. SS.UU., 9 ottobre 2001 n. 12367; Cass. SS.UU.Civ., 12 ottobre 2004 n. 20132). 3 – Ciò premesso e passando ad esaminare la presente vicenda sotto il profilo della configurabilità del danno, il Collegio rileva che gli elementi documentali acquisiti inducono a confermare le valutazioni al riguardo esposte dal Requirente nel senso che l’agenzia “Autoservice srl”, avendo palesemente violato il disciplinare di servizio con atti e comportamenti inequivocabilmente concludenti - consistiti nel mancato riversamento all’A.C.I. degli importi relativi alle formalità del pubblico registro automobilistico gestite mediante mezzi telematici con le modalità RID - ha indebitamente ed illecitamente trattenuto presso di sé e presso il suo rappresentante legale, Sig.ra Grazia MELCHIORI, l’importo di €. 22.635,45. Tale antidoveroso comportamento (di per sé sanzionabile) risulta, poi, accentuato nella sua gravità dall’ingiustificato persistere dell’atteggiamento negativo riservato alle reiterate richieste di restituzione inviate dall’Ufficio provinciale dell’A.C.I. di Trento a mezzo di ben cinque note raccomandate con avviso di ricevimento, anticipate via fax e prive di riscontro, recanti, rispettivamente, la data del 3, 7( due lettere) e 14( due lettere) dicembre 2004; una condotta che viene a configurarsi come gravemente antidoverosa e produttiva di danno erariale emergente avuto riguardo al fatto che, nel caso di specie, le somme afferenti ad entrate destinate dovevano essere riversate al bilancio pubblico “in tempo reale”. 4 – Quanto alla imputazione alla Sig.ra MELCHIORI delle condotte addebitatele - quale persona fisica agente in nome e per conto della “Autoservice srl” - il Collegio individua in capo alla predetta convenuta significativi e determinanti profili di responsabilità concorrente che traggono sostanziale supporto dalle argomentazioni con le quali la stessa Procura ha contestato la fondatezza delle deduzioni rassegnate dall’interessata in data 1° marzo 2005, in risposta all’invito a dedurre. In particolare, secondo quanto già esplicitato in narrativa, la convenuta, in quella circostanza, aveva eccepito l’insussistenza della propria responsabilità, in quanto l’addebito di omesso versamento attiene ad operazioni eseguite fra l’8 e il 26 novembre 2004, arco temporale chiaramente successivo al 30 ottobre 2004, data sotto la quale l’interessata, per come consta dal relativo verbale di assemblea, è cessata dalla carica di presidente della “Autoservice srl”, assunta, in sua vece, dalla Sig. ra FELLIN Adelia, peraltro residente in Andalo – Via Silvio Miori,16 recapito, stranamente, del tutto identico a quello della predetta convenuta. A questa tesi la Procura oppone fondatamente che, contrariamente alle risultanze di detto verbale di assemblea ordinaria, la stessa Sig.ra MELCHIORI ha in seguito personalmente sottoscritto, quale rappresentante legale di “Autoservice srl”, la lettera, priva di data, ma acquisita dall’A.C.I. di Trento al protocollo n. 3317 del 6 dicembre 2004, con la quale si comunicava al suddetto Ufficio “la chiusura dell’attività di Agenzia di pratiche automobilistiche a far data dal 01 dicembre 2004”. Tale particolare elemento - inequivocabilmente dimostrativo del fatto che la convenuta ha proseguito, almeno fino a quella data, ad esercitare le funzioni di rappresentanza e di gestione per la cura degli interessi di fatto e/o di diritto della “Autoservice srl” nei confronti dell’A.C.I. – è, conseguentemente, di per sé, ampiamente idoneo a radicare in capo alla predetta Sig.ra MELCHIORI le responsabilità che le si contestano. Parimenti non condivisibili risultano, poi, le argomentazioni difensive della medesima tanto in tema di asserita autonomia giuridica e patrimoniale della società di capitali e sulla conseguente responsabilità unica nei rapporti verso i terzi quanto con riferimento alla copertura derivante dalla polizza fideiussoria: 1) relativamente al primo argomento non può non farsi richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 2485 e 2486 cod. civ., come modificati dal d. l.vo 17 gennaio 2003, n.6, concernente la riforma del diritto societario. L’art. 2485 statuisce testualmente che “1. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2484. 2. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi”; l’art. 2486, a sua volta, dispone che “ 1. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’art. 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. 2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”; 2) quanto alla polizza fideiussoria, giova evidenziare che, dagli atti, la cessazione di copertura della polizza fideiussoria “Copernico – GE0056033”, per la “Autoservice srl”, risulta avvenuta in data anticipata rispetto alla naturale scadenza del 30 aprile 2005 (vedasi la lettera prot. n. 6 del 3 gennaio 2005 della “Associazione Sermetra”, indirizzata all’Ufficio P.R.A. di Trento). Tale accertata situazione - oltre ad avere, conseguentemente, impedito il pagamento dell’obbligazione restitutoria da parte del suindicato fideiussore - consente di comprovare non solo l’attualità del danno erariale ma anche di valutare lo stesso sotto il profilo del “danno patrimoniale da disservizio” del quale si tratterà nel seguito. Alla stregua di tutti i surriferiti elementi, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, siano configurabili condotte esorbitanti sia dai poteri di amministrazione e/o di rappresentanza, conferiti alla Sig.ra MELCHIORI, sia dalle clausole del disciplinare di servizio stipulato il 22 maggio 2003 con l’A.C.I., in forza della constatazione che il mancato versamento degli introiti, posto in essere in pregiudizio della Pubblica Amministrazione, viola chiaramente gli obblighi propri del rapporto institorio nonché di quelli insiti nel rapporto di servizio. L’operato travalicamento dei poteri institori e la conseguente instaurazione di rapporti di fatto - con modalità di gestione del tutto difforme dal disciplinare di servizio - configurano, pertanto, la responsabilità dell’ente privato titolare del maneggio degli introiti cui si connette e concorre quella della persona fisica che ha agito in nome e per conto dell’ente gestore con esorbitanza dai poteri conferiti. In entrambi i casi con evidente colpa grave (a non voler ipotizzare il dolo), come lucidamente individuata dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di un modus procedendi improntato a spregio del pubblico interesse, a superficialità e leggerezza, ad incuranza dei prevedibili e gravosi riflessi finanziari per l’Ente nonchè avulso dal doveroso rispetto delle fondamentali norme di buon andamento, correttezza, imparzialità e trasparenza che - anche in base al canone di cui all’art. 97 Cost. - devono ispirare il “servizio” sia pure di un organo indiretto dell’Amministrazione pubblica.. Il concorso delle responsabilità come sopra evidenziate, per l’intenzionalità della condotta appropriativa, induce a connotarle col vincolo della solidarietà. 5 - Sostiene, inoltre, il Requirente che al danno emergente, come sopra configurato, vada aggiunto “l’evidente danno da disservizio cagionato all’apparato amministrativo preposto alla riscossione degli introiti, ed alla vigilanza sul funzionamento dello sportello dell’automobilista”. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza contabile (si citano, in proposito, fra le tante, le sentenze della S. G. Umbria, n. 424 del 31 luglio 2000 e n. 511 del 23 ottobre 2001 e la sentenza della S.G. Veneto, n. 238 del 29 novembre 2000), i connotati propri del danno all’Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di “disservizio” - derivante da “illecito esercizio di pubbliche funzioni”, oppure da “mancata resa del servizio” o da “mancata resa della prestazione dovuta” - causato dall’amministratore o dipendente pubblico ovvero da soggetto a quest’ultimo equiparabile con una condotta commissiva od omissiva gravemente colposa che ha prodotto effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio, consistendo il “disservizio” nel mancato raggiungimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente traibili dalla quantità delle risorse investite e, perciò, in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o connessi alla mancata utilità traibile dalle somme spese, in ragione della disorganizzazione del servizio. In sostanza, il tratto comune delle varie situazioni di “danno patrimoniale da disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa con una minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della stessa amministrazione pubblica; minore produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione ed attività pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica. Il “danno patrimoniale da disservizio” consiste, quindi, nel mancato conseguimento dell’obiettivo di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell’azione di una pubblica amministrazione causato da soggetti rientranti nell’ambito della sua complessiva organizzazione i quali, con la propria condotta, omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano inciso sulla diminuzione di rendimento del servizio apprestato. Alla luce dei suesposti criteri risulta, perciò, evidente come, nella fattispecie, ricorra, altresì, il “danno patrimoniale da disservizio”, proprio in ragione del pregiudizio che, per la condotta gravemente colposa tenuta dai convenuti, si è riverberato in termini di minore produttività dei fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie concretamente inserite nell’avviamento dell’apparato pubblico deputato all’espletamento del servizio di “sportello telematico dell’automobilista”. Sotto il profilo della definitiva quantificazione di tale specifica categoria di danno il Collegio, condividendone i criteri, conferma in €. 2.263,54 la determinazione operata dalla Procura con criteri equitativi nella misura del 10% delle entrate indebitamente trattenute dall’ Agenzia “Autoservice s.r.l.” e dal suo rappresentante legale Sig.ra Gloria MELCHIORI. 6 – Per tutte le argomentazioni che precedono il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti di legge per affermare, nella fattispecie, la responsabilità per colpa grave degli odierni convenuti nella causazione del danno. Valutata la inesistenza delle condizioni richieste per l’eventuale esercizio del potere riduttivo, determina, quindi, in €. 22.635,45 (ventiduemilaseicentotrentacinque/45), pari all’ importo a suo tempo non riversato, la somma dovuta a titolo di danno emergente ed in €. 2.263,54 (duemiladuecentosessanta tre/54) quella dovuta a titolo di danno patrimoniale da disservizio. Le maggiori somme dovute dai convenuti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sono da quantificare dal 27 novembre 2004 - giorno immediatamente successivo a quello conclusivo del periodo 8/26 novembre 2004, durante il quale fu omesso il riversamento, in tempo reale, delle somme riscosse - e fino al soddisfo. Pertanto, resta conclusivamente determinato in €. 24.898,99 (ventiquattromilaottocentonovantotto/99) l’addebito e, quindi, la somma complessiva che i convenuti predetti sono tenuti, in solido, a versare all’ A.C.I. – Automobile Club d’Italia – Ufficio provinciale di Trento, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come sopra specificati. Le spese di giustizia seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVILa Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna la “AUTOSERVICE s.r.l.” e la Sig.ra Gloria MELCHIORI, in proprio e quale rappresentante legale della predetta Società, al pagamento, in solido, della somma di €. 24.898,99 (diconsi euro ventiquattromilaottocentonovantotto/99) in favore dell’A.C.I. - Automobile Club d’Italia - Ufficio provinciale di Trento. Sulla predetta somma decorrono, inoltre, gli interessi e la rivalutazione monetaria, nelle misure di legge, dal 27 novembre 2004 fino al soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 282,33 (diconsi euro duecentottantadue/33). * * * * * * * * * * Trento, Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.
Depositata in Segreteria il 19 settembre 2005.
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