37 - Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige (Trento) – 12 luglio 2007: Pres. de Marco I. – Est. Ricevuto – P.M. Pilato – P.R. c. Melchiori e altri (avv.ti  Maccaferri, Tardivo, Dies).

 

 

 

Competenza e giurisdizione - Giudizio di responsabilità - Membri esperti di commissione aggiudicatrice di pubblica gara - Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste.

 

Responsabilità - Appalto - Commissione di valutazione - Annullamento dell’aggiudicazione del contratto – Responsabilità - Sussistenza.

 

Giudizio di responsabilità – Rapporto tra giudizi – Rapporti col giudizio amministrativo – Interdipendenza – Esclusione.

 

Giudizio di responsabilità – Rapporto tra giudizi – Rapporti col giudizio amministrativo – Valutazione incidenter tantum della legittimità dell’atto – Ammissibilità - Limiti.

 

Responsabilità – Danno – Appalto di fornitura - Mancata separazione tra progettazione ed esecuzione -Responsabilità – Esclusione.

 

Responsabilità – Colpa – Colpa grave – Commissione di gara per la fornitura di appalto – Stravolgimento delle operazioni concorsuali – Colpa grave – Sussistenza.

 

L’incardinamento in qualità di “membri espertidegli organi collegiali, a diverso titolo, chiamati ad assicurare il corretto ed equanime svolgimento di procedure a carattere concorsuale indette dagli enti pubblici, di per sé, comporta - sia pure per gli aspetti riferibilii alla particolare partecipazione ai lavori dell’organo collegiale - l’assunzione di poteri e responsabilità propri di un rapporto di servizio ed intimamente radicati nell’attività istituzionalmente svolta; attività che, nella sua intrinseca portata, è del tutto omogenea a quella dei componenti stabilmente incardinati nella Pubblica Amministrazione distinguendosene, se mai, solo per l’aspetto squisitamente temporale e non, invece, per una asserita e/o diversificata consistenza contenutistica da cui  non è possibile far discendere il difetto di giurisdizione (1).

 

Sussiste la responsabilità dei componenti la Commissione per la valutazione delle offerte e dell’ufficiale rogante responsabile della procedura di gara di appalto per la fornitura e posa in opera degli arredamenti e dei mobili - mediante il sistema della licitazione privata e secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa - per il pregiudizio economico derivato all’Ente pubblico (nella specie, “Parco Nazionale dello Stelvio”) dall’annullamento, in sede giurisdizionale, del provvedimento di aggiudicazione del contratto.

 

In tema di rapporti tra giudicato amministrativo e giudizio di responsabilità amministrativo/contabile, la cognizione del Giudice contabile non soffre limitazioni né è, in qualche modo, vincolata dalle statuizioni del Giudice amministrativo la cui pronuncia ha diverso contenuto e finalità in quanto intesa alla verifica della legittimità degli atti e non, invece, all’accertamento di comportamenti produttivi del danno pubblico; pertanto, non v’è rapporto di diretta interdipendenza tra illegittimità ed illiceità dell’atto potendo, la prima, costituire solo un sintomo della seconda ed anche non dar luogo ad un evento dannoso e, d’altro canto, potendo la seconda derivare da un’attività legittima, comunque, rivelatasi antieconomica.

 

L’esame, da parte del Magistrato contabile, del comportamento di un soggetto, sotto il profilo della sua liceità, può ben derivare dalla previa valutazione, sia pure “incidenter tantum”, della legittimità dell’atto unicamente mirata all’accertamento dell’illecito, eventualmente, prodotto dal comportamento esaminato senza toccare affatto la vita amministrativa del provvedimento: di conseguenza, non può essere preclusa al Giudice contabile - nel perseguimento delle proprie funzioni ed obiettivi - l’indagine incidentale, a fini diversi dall’annullamento o dalla disapplicazione dell’atto, sulla legittimità o meno dell’attività amministrativa (2).

 

Nella presente situazione di appartenenza dell’Italia all’Unione Europea l’inesistenza, nel nostro ordinamento, di una norma deputata a sancire espressamente l’applicabilità (nelle procedure di gara concernenti lo specifico settore degli appalti di fornitura) del principio di separazione fra l’attività di progettazione e quella di esecuzione - finalizzata a tutelare il rispetto delle norme generali in materia di concorrenza e mercato (art. 41 Cost.) nonché ad affermare generali principi di imparzialità e legalità, valevoli in ogni procedura ad evidenza pubblica volta alla scelta del contraente - costituisce insuperabile impedimento ai fini della configurazione e dell’affermazione della responsabilità per danno; infatti, non può prescindersi dall’ esigenza che (a detti fini) la qualificazione delle condotte riposi, per evidenti e legittime esigenze di certezza, su espresse norme di diritto interno, autonomamente prodotte ovvero recettive, a loro volta, di condivise indicazioni di indirizzo provenienti da alti organismi extranazionali (ad es., art. 17, co. 9, legge n. 109 del 1994 - in materia di appalti per lavori pubblici - ed art. 23, co. 4, del d. lgs. n. 157 del 1995, in materia di appalti di servizi) (3).

 

Ai fini della colpa grave è censurabile il comportamento, causativo di danno, della Commissione di gara che, nell’aggiudicazione di un appalto di fornitura, abbia completamente stravolto la dinamica delle operazioni concorsuali in quanto - anziché procedere, prima, all’integrazione dei parametri discrezionali di valutazione delle offerte tecniche e, poi, in forma pubblica, all’apertura dei plichi contenenti dette offerte - ha, invece: a) prima dichiarato la sufficiente specificazione dei parametri di valutazione delle offerte tecniche procedendo, quindi, all’apertura dei plichi contenenti dette offerte; b) poi, dichiarato la chiusura della fase pubblica della gara; c) infine, proceduto all’ulteriore specificazione dei parametri di valutazione (peraltro, precedentemente, dichiarati sufficientemente esplicitati nel bando di gara) pervenendo, conclusivamente, alla valutazione delle offerte (4).

______________

(1)   Cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 18258 del 10 settembre 2004.  

(2) Cfr. Corte dei conti, SS. RR., 19 settembre 1990, n. 684/A; Sez. II centrale di appello, 10 giugno 1996, n. 28; Sez. I centrale di appello, 23 ottobre 1997, n. 192/A; Sez. Giur. Puglia, 13 gennaio 1997, n. 2; S.G. Campania, 7 settembre 1999, n. 53; Sez. Giur. T.A.A. 21 luglio 2005, n. 65),

Diritto - omissis – “Al contrario, il prefigurare limiti nell’ambito di detta indagine si porrebbe in contrasto con il principio di pienezza ed effettività di tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito. Né, beninteso, la decisione che il Giudice contabile assuma su tale questione pregiudiziale, in funzione puramente strumentale, per risolvere il merito della causa, può acquistare  forza di giudicato

(3)L’orientamento ermeneutico sopra espresso sembra assumere più pregnante rilevanza e fondatezza ove si consideri la diversità di situazione riscontrabile, sotto il profilo della presenza di una espressa normativa in tal senso, fra il settore degli appalti per lavori pubblici nonché degli appalti in genere (entrambi muniti delle disposizioni di legge dianzi citate) e quello degli appalti di fornitura, sprovvisto di analoga ed esplicita previsione in materia. Situazione, questa, che nella sua obiettiva configurazione, piuttosto che suffragare il ricorso a discutibili soluzioni di interpretazione estensiva od analogica, sembra giustificarne, invece, una lettura conforme al noto principio secondo il quale “quod lex non voluit non dixit”.

(4) “La connotazione soggettiva di simile comportamento di tutti gli odierni convenuti non può che ricondursi, quanto meno, alla colpa grave proprio in ragione della agevole riconoscibilità della disciplina concorsuale posta a garanzia della trasparenza nella valutazione delle offerte. Riguardata sotto il profilo della grave negligenza ed imprudenza la colpa grave risiede, infatti, in una condotta posta in essere senza l’osservanza, come nel caso di specie, di quel minimo  livello di diligenza nonché prudenza in relazione sia al tipo di attività  in concreto richiesto all’agente sia alla sua necessaria e particolare preparazione professionale; presupposti, quelli or ora indicati, che, alla luce delle considerazioni svolte, ricorrono appieno nella presente situazione, trattandosi di norme rigide che non lasciano spazio a scelte discrezionali la cui consapevolezza non può essere messa in dubbio da parte di soggetti in possesso di precise responsabilità istituzionali ed aventi una specifica competenza e/o professionalità.

Né a diversa conclusione sarebbe possibile pervenire anche qualora, a tutto concedere, si interpretasse la vicenda in termini di “elasticità” della succitata normativa – assumendo a parametro del comportamento richiesto le comuni regole di diligenza e perizia – in quanto è sufficiente notare che l’evento lesivo verificatosi era altamente prevedibile oltre che evitabile.

In conclusione, gli odierni convenuti hanno adottato un comportamento ingiustificato, in spregio dei diritti dei terzi e, allo stesso tempo, degli interessi dell’ente locale”.


REPUBBLICA ITALIANA

Casella di testo: SENTENZA  N. 37/2007

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Ignazio de MARCO

Presidente

dott. Damiano RICEVUTO            

Consigliere relatore-estensore 

dott.ssa Grazia BACCHI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3322/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: 1 – arch. MELCHIORI Giorgio, nato a Taio (TN) il 19 gennaio 1948 ed ivi residente in Frazione Tuenetto, Via dei Campi n. 3; 2 – ing. MORESCHINI Paolo, nato a Peio (TN) il 27 agosto 1972 ed ivi residente in Via Cevedale n. 28; 3 – geom. CESCHI Fausto, nato a Cles (TN) il 24 novembre 1963 e residente a Malè (TN), Vicolo Acconcio n. 7; 4 – dott. SANTINI Luca,  nato a Cles (TN) il  25 aprile 1967 e residente a Cogolo di Peio (TN), Via delle Cort n. 27,  tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Mario MACCAFERRI, del Foro di Trento, presso il cui studio, in Trento, Via Grazioli n. 27, sono elettivamente domiciliati; 5 – arch. FESTI Roberto, nato a Trento il 31 marzo 1957 ed ivi residente in Via Rosmini n. 12; 6 – ing. VIALLI Massimiliano, nato a Bolzano il 31 luglio 1962 e residente a Trento, Via Oriola n. 27, questi ultimi entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Laura TARDIVO e Giovanni DIES, del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Trento, Via Diaz n. 8. 

Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale;

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa;

             Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2007 - con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Patrizia DALSASS - il Consigliere relatore/estensore, dott. Damiano RICEVUTO; gli Avv.ti Mario MACCAFERRI, Laura TARDIVO e Giovanni DIES, per i convenuti, nonché il Procuratore Regionale, dott. Salvatore PILATO.

 PREMESSO IN FATTO

L’atto di citazione del 13 luglio 2006 – con il quale la Procura presso questa Sezione giurisdizionale  conviene nel presente giudizio i Signori MELCHIORI Giorgio, FESTI Roberto, VIALLI Massimiliano, MORESCHINI Paolo, CESCHI Fausto e SANTINI Luca, come in epigrafe rappresentati e difesi - espone che, con deliberazione n. 11 del 7 maggio 2004, il Comitato di gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Parco Nazionale dello Stelvio affidava  in forma diretta alla ditta Dreika S.r.l. di Bolzano – in applicazione dell’art. 17 , comma 12, della legge n.109 dell’11 febbraio 1994 – l’incarico di progettazione dell’arredamento e dell’illuminazione degli uffici della nuova sede e della sala polifunzionale.

Contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera degli arredamenti, nonché del relativo capitolato – intervenuta con deliberazione n. 30 del 22 luglio 2004 – il Comitato di gestione delegava il Comune di Peio ad esperire le procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, riconoscendo all’ente delegato, a titolo di finanziamento, un contributo di €. 300.000,00.

Con deliberazione n. 96 del 30 luglio 2004, quella Giunta comunale decideva di predisporre gli atti per l’indizione della gara di aggiudicazione mediante il sistema della licitazione privata, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

Conformemente alle previsioni di cui al comma 12 del precitato art. 18, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa veniva assoggettata ai seguenti elementi predeterminati, sul tetto complessivo di 100 punti, quanto a: 1 - prezzo, per un massimo di 52 punti; 2 - qualità dei materiali, per  un massimo di  18 punti; 3 - ergonomia e funzionalità, per un massimo di 18 punti; 4  - carattere estetico, per un massimo di 12 punti.

L’attribuzione del punteggio sulla base dei suddetti elementi avrebbe poi tenuto conto delle seguenti indicazioni, anch’esse contenute negli atti indittivi :

1 – per il prezzo, l’attribuzione a quello più basso del punteggio massimo previsto e agli altri prezzi un punteggio inversamente proporzionale secondo la formula: 52 x prezzo minimo/prezzo in esame;

2 – per la qualità dei materiali, l’attribuzione del punteggio in base a: - robustezza della struttura; - eventuali cerificazioni ISO 9002 dell’azienda commerciale; - altre caratteristiche ritenute idonee dall’impresa per la valutazione della qualità dei materiali da parte della Commissione;

3 – quanto all’ergonomia e funzionalità, l’attribuzione di un punteggio  in base a : - rifiniture di lavorazione; - caratteristiche dimensionali dei singoli componenti; - periodo di garanzia superiore rispetto al minimo richiesto; - tempi di consegna inferiori al minimo richiesto; - altre caratteristiche che, a giudizio della Commissione, evidenzino  i requisiti richiesti sull’ergonomia e funzionalità dei materiali;

4 – quanto al carattere estetico, l’attribuzione del punteggio  era rimessa al giudizio espresso dalla Commissione sulle caratteristiche estetiche dei materiali in relazione all’utilizzo della struttura quale sede locale del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il bando di gara per l’aggiudicazione della fornitura veniva pubblicato il 4 agosto 2004 e successivamente, con lettere del 3 settembre 2004, il Comune invitava le imprese che avevano formulato richiesta per la presentazione dell’offerta.

Rispetto a queste, facevano pervenire il proprio preventivo di spesa le seguenti quattro ditte: - Habitat S.r.l. di Trento; - Tamè Mobili S.n.c. di Croviana; - Dreika Ammon S.r.l. di Bolzano; - Cappelletti S.r.l. di Cles.

Con deliberazione della Giunta municipale di Peio n. 118 del 23 settembre 2004, la Commissione per la valutazione delle offerte veniva costituita nelle persone di: 1 – arch. MELCHIORI Giorgio – funzionario del Servizio Urbanistica e tutela del territorio della Provincia Autonoma di Trento, con funzioni di Presidente; 2 – arch. FESTI Roberto – libero professionista, in qualità di membro esperto; 3 – ing. VIALLI Massimiliano – libero professionista, in qualità di membro esperto; 4 - ing. MORESCHINI Paolo – dirigente del Comitato di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio; 5 – geom. CESCHI Fausto – dirigente del Comitato di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio. Le funzioni di ufficiale rogante venivano affidate al dott. SANTINI Luca, Segretario comunale di Peio.

La Commissione predetta, valutate le offerte pervenute, procedeva all’attribuzione dei punteggi e alla redazione della seguente graduatoria finale: 1° – Dreika Ammon S.r.l., punti 79,38 su 100; 2° - Cappelletti S.r.l., punti 78,33 su 100; 3° - Tamè Mobili S.n.c., punti 78,00 su 100; 4° - Habitat Ufficio S.r.l., punti 74,02 su 100.

Con deliberazione n. 383 del 3 novembre 2004, il Segretario comunale di Peio, approvati i verbali della Commissione aggiudicatrice, affidava alla ditta Dreika Ammon S.r.l. di Bolzano la fornitura e posa in opera degli arredamenti e dei mobili per la sede del Comitato di gestione per la P.A.T. del Parco Nazionale dello Stelvio e per la sala congressi, al prezzo di €. 185.958,00, oltre agli oneri fiscali, per un importo complessivo di €. 223,149,60.

La società Tamè Mobili S.n.c. e la ditta Cappelletti S.r.l. proponevano, quindi, distinti ricorsi dinanzi al T.R.G.A. di Trento sia contro il verbale di gara del 30 settembre 2004, con il quale la Commissione aveva aggiudicato la fornitura, sia contro il provvedimento definitivo di affidamento del contratto, adottato dal Segretario comunale di Peio con la predetta determinazione n. 383 del 3 novembre 2004. Veniva in quella sede dedotta la violazione del principio generale – vigente in materia di procedimenti ad evidenza pubblica – sulla separazione dell’attività di progettazione dall’attività di esecuzione del contratto e veniva conseguentemente eccepita la illegittima partecipazione alla gara della ditta risultata aggiudicataria, la quale aveva già redatto, per conto dell’Amministrazione, il progetto della fornitura. Veniva eccepita, altresì, la violazione del principio di parità delle condizioni tra i ricorrenti, per avere la Commissione giudicatrice proceduto alla formulazione degli ulteriorii criteri di valutazione delle proposte contrattuali solo dopo l’apertura del plico contenente le offerte tecniche. Le parti ricorrenti chiedevano, quindi, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima aggiudicazione.

Il Giudice amministrativo adìto – respinta l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi, fondata sulla omessa impugnazione del bando di gara, che non contemplava l’esclusione della società partecipante per avere questa espletato, nell’interesse della stazione appaltante, l’incarico di progettazione della fornitura – accoglieva entrambi i motivi di gravame proposti dai soggetti ricorrenti, annullava i provvedimenti impugnati e, in accoglimento delle domande risarcitorie formulate dalle parti ricorrenti, riteneva sussistenti gli elementi dell’illecito civile, quali: a) – la condotta colposa della Stazione appaltante, ravvisabile nella violazione delle regole di imparzialità e di correttezza; b) – il danno ingiusto lesivo degli interessi economici delle società ricorrenti; c) – il nesso causale fra il comportamento e il danno. In via equitativa, determinava in €. 4.098,26 il danno sofferto dalla ditta Tamè Mobili S.n.c. e riconosceva alla ditta Cappelletti S.r.l. il risarcimento nella misura di €. 4.918,36; importi, questi, ai quali si cumulano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. L’Amministrazione comunale di Peio, infine, veniva condannata anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 5.000,00 per ciascuna delle parti ricorrenti.

In ordine alla vicenda come sopra articolata, la Procura Regionale configurava, nei confronti dei componenti la Commissione di gara e dell’organo che aveva approvato degli atti del procedimento concorsuale, l’ipotesi del danno erariale “per il pregiudizio economico consequenziale all’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione del contratto” che qui occupa, provvedendo, perciò, alle formali contestazioni di danno rispetto alle quali sono pervenute controdeduzioni.

L’assunto accusatorio della Procura Regionale risulta  articolato - quanto all’annullamento dell’aggiudicazione, sancito con la sentenza n. 241 del 2005 del T.R.G.A. di Trento – sugli aspetti denotanti una gestione viziata dalle illiceità che nel seguito si evidenziano:

I – la mancata estromissione della ditta Dreika Ammon S.r.l. dalla gara di appalto per la fornitura e posa in opera degli arredamenti, in quanto la stessa era stata in precedenza incaricata di procedere alla progettazione dell’arredamento e dell’illuminazione degli uffici interessati alla fornitura. Tale omissione si configura come violatoria del principio generale  che sancisce la separazione tra l’attività di progettazione e quella di esecuzione dell’oggetto del contratto, desumibile dalla specifica disciplina normativa recata dall’art. 17 della legge n. 109 del 1994 e dall’art. 23 del d. lgs. n. 157 del 1995;

II – l’introduzione, ad opera della stessa Commissione aggiudicatrice, di nuovi criteri di valutazione in tempo successivo alla presa visione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti; iniziativa, questa, comprovata dal relativo verbale di gara n. 1 del 30 settembre 2004, dal quale si rileva che la Commissione, integrando i criteri prestabiliti, aveva deciso di assegnare maggiore punteggio agli elementi qualitativi dei materiali, alla loro funzionalità, confort e praticità, nonché di attribuire particolare importanza all’elemento estetico degli arredamenti. Un peso preponderante è stato assegnato agli arredi della sala congressi per l’importanza dell’immagine del Parco. Il che, ad avviso della Procura Regionale, è del tutto violatorio del principio della “par condicio”;

III – la riconosciuta fondatezza, da parte del Giudice amministrativo adìto,  del motivo di censura formulato avverso l’assoluta carenza di motivazione nell’attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione.

La disamina degli atti del procedimento concorsuale evidenzia, poi, ulteriori vizi di rilevante gravità nella fase di attribuzione dei punteggi predeterminati per la valutazione delle singole offerte tecniche. Infatti, mentre nella lettera di invito a partecipare alla gara – la quale unitamente al bando costituisce la “lex specialis” della procedura concorsuale – si afferma che la Commissione avrebbe proceduto in via preliminare e pubblicamente  alla precisazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi predefiniti nei parametri di valutazione dell’offerta tecnica e che, solo dopo tale determinazione, la commissione avrebbe proceduto all’apertura e all’esame del contenuto delle offerte tecniche pervenute, in concreto, nella fattispecie, sempre secondo quanto consta dal precitato verbale n. 1, relativo alle operazioni di gara  svolte il 30 settembre 2004, “ la commissione di gara ha perfettamente ed esattamente invertito – in senso logico e cronologico – le inderogabili modalità procedimentali, consumando una condotta di gestione in aperto contrasto con la disciplina  concorsuale, ed in diretta lesione  dei valori di trasparenza, segretezza, par condicio, non discriminazione e libera concorrenza, che informano l’agire  contrattuale delle PP.AA.”.

Alla luce di tali elementi, la Procura afferma che la responsabilità amministrativa risulta imputabile al Segretario comunale di Peio, dott. Luca SANTINI, nella qualità di responsabile del procedimento concorsuale. Infatti, questi, da un lato, non ha provveduto ad estromettere la ditta Dreika Ammon S.r.l. di Bolzano dalla gara  di appalto per l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera degli arredamenti e, dall’altro, ha approvato gli atti della Commissione aggiudicatrice presso la quale ha svolto le funzioni di segretario ed ufficiale rogante. L’imputabilità dell’ipotesi di responsabilità amministrativa va pure riferita ai componenti della Commissione tecnica aggiudicatrice, perché,”nella valutazione delle offerte presentate dalle ditte partecipanti ha introdotto arbitrariamente nuovi elementi e sottocriteri di valutazione in tempo successivo  all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, senza peraltro esprimere adeguata motivazione nell’attribuzione dei punteggi rispettivamente assegnati alle ditte concorrenti”.

Ai fini della qualificazione del grado di colpa, la Procura Regionale rileva, inoltre, che, nel caso di specie, sono riscontrabili tutti gli elementi di aggravamento della colpa di gestione, precisando ulteriormente che, “se può sussistere qualche dubbio letterale sulla applicazione della disciplina inerente la esclusione della partecipazione nei confronti della medesima impresa già incaricata della progettazione, non può sussistere viceversa alcun dubbio o incertezza sulla disciplina concorsuale posta a garanzia della trasparenza nella valutazione delle offerte tecniche”.

Il danno erariale derivato dall’annullamento in sede giurisdizionale del procedimento di gara  e della delibera di aggiudicazione della fornitura viene, pertanto, quantificato in complessivi  €. 29.016,62, le cui componenti sono da individuare nelle somme di: €. 4.098,26, quale risarcimento dei danni liquidati dal T.R.G.A alla ditta Tamè Mobili S.n.c. di Croviana, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; €. 4.918,36, quale risarcimento riconosciuto dal T.R.G.A.  per i danni sofferti dalla ditta Cappelletti S.r.l. di Cles, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; €. 10.000,00, liquidati dal medesimo Giudice amministrativo a titolo di spese di giustizia, poste a carico del Comune soccombente; €. 10.000,00, per le spese legali sostenute dal Comune di Peio. Ai fini di cui sopra, non vengono presi in considerazione i compensi percepiti dai componenti della Commissione tecnica, attesa la esiguità delle somme liquidate al detto titolo e tenuto conto del fatto che tale organo straordinario dell’amministrazione ha comunque svolto – sia pure illegittimamente – le proprie funzioni.

Secondo quanto emerge dalla disamina sia delle rispettive controdeduzioni che delle memorie rassegnate in relazione all’odierna udienza dibattimentale, la difesa dei convenuti risulta incentrata sulle  argomentazioni che nel seguito si espongono.

A – In via preliminare e per i soli convenuti FESTI e VIALLI, viene eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, avuto riguardo alla posizione di “liberi professionisti”, rivestita dagli interessati, nominati  quali “membri esperti” della Commissione, in considerazione delle loro specifiche cognizioni tecniche in materia di arredamento, onde consentire una valutazione “qualificata” delle offerte tecniche. Tale prestazione aveva carattere straordinario e temporaneo e non comportava, quindi,  un inserimento permanente nel quadro organizzativo dell’Ente pubblico; il che conferma l’assenza di un rapporto organico con l’Ente danneggiato, giustificando conseguentemente l’eccepito difetto di giurisdizione.

B – Premesso che la tesi accusatoria prende le mosse dalla sentenza n.241/2005 del T.R.G.A. di Trento e posto il consolidato orientamento giurisprudenziale sul rapporto di assoluta autonomia intercorrente tra giudizio civile, giudizio amministrativo e giudizio amministrativo – contabile, i difensori evidenziano che, secondo quanto già riconosciuto dallo stesso Giudice amministrativo, “la disciplina degli appalti pubblici di forniture non contempla – diversamente da quanto previsto per gli appalti pubblici di servizi (art. 23 D. Lgs. n. 157/1995 e s. m. ) e per gli appalti di lavori pubblici (art. 17 L. n. 109/1994 e s.m.) – il principio di separazione fra l’attività di progettazione e quella di esecuzione”. In presenza di una siffatta specifica situazione normativa - che non lascia alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, la quale, diversamente operando, verrebbe ad incidere sulla autonomia privata  delle imprese, limitando la libertà di concorrenza ed il principio di massima partecipazione - è da escludere che il Responsabile del procedimento, in difetto di espressa previsione normativa di settore o, quanto meno, della “lex specialis” di gara, sulla incompatibilità tra attività di progettazione della fornitura e fase di esecuzione della stessa, dovesse ritenere illegittima la partecipazione della Ditta Dreika Ammon alla gara in questione, disponendone l’esclusione. Secondo la difesa, lo stesso Organo inquirente  riconosce la sussistenza di qualche dubbio letterale sulla applicabilità della disciplina concernente l’esclusione in parola. D’altro canto, delle due sole pronunce in materia, intervenute sia da parte del TAR Lombardia  (n. 2517/2002) che da parte del TAR Puglia (n. 7433/2004), la prima  non risulta tuttora delibata  dal Supremo Consesso amministrativo e la seconda non poteva, a suo tempo, essere ancora nota agli operatori del settore, in quanto emessa in data (23 ottobre 2004) assai ravvicinata a quella di adozione della determinazione n. 383 del 3 novembre 2004, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura. Ma, anche a voler ammettere che non sia stata fatta corretta applicazione dei principi che regolano la materia degli appalti pubblici, risulta evidente l’assoluta buona fede del Responsabile del procedimento. A maggior ragione, infine, nessuna responsabilità può ascriversi, per questo profilo, ai membri della Commissione, sia perché la loro nomina si pone in tempi successivi a quelli di svolgimento della fase di preselezione, sia perché non era in alcun modo desumibile dagli atti la qualifica di progettista, precedentemente rivestita dalla precitata Ditta  Dreika Ammon. Tutto quanto sopra, senza tener conto del fatto che, in presenza dell’esclusione di tale ditta, operata in difetto di una espressa previsione normativa in questo senso, certa sarebbe stata, ad opera di quest’ultima, l’impugnativa di una simile lesiva determinazione, con conseguente verosimile ritardo nella conclusione del contratto e nella esecuzione della connessa fornitura.   

C – Quanto ai profili di responsabilità amministrativa, individuati nella condotta  tenuta, nella fase di valutazione delle offerte, da parte dei membri della Commissione - i quali avrebbero assertivamente introdotto nuovi criteri di valutazione in tempo successivo a quello di presa visione delle offerte tecniche - i difensori precisano, tenendo fermo, ad ogni buon fine, quanto già detto sulla assoluta autonomia tra giudizio amministrativo e giudizio amministrativo – contabile, che “la Commissione, dato atto dei criteri predeterminati in maniera assolutamente univoca nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera d’invito e dei relativi punteggi, si è limitata ad approfondire alcuni fattori che avrebbero assunto rilevanza ai fini dell’attribuzione dei punteggi, così come già previsti dalla lex specialis di gara, al solo fine di rendere maggiormente intelligibile all’esterno, in primis da parte stesse ditte concorrenti, la metodologia di attribuzione dei medesimi, senza nulla innovare in materia e, soprattutto, senza alterare o modificare i parametri di valutazione dell’offerta già previsti dalla lex specialis di gara”. Appare, pertanto, puntualmente rispettato, nel caso di specie, il principio di necessaria predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle singole offerte in un momento anteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.  In proposito, il giudizio espresso, caso per caso, dalla Commissione di gara si è tradotto nell’attribuzione di un punteggio numerico pienamente coerente  e rispettoso del principio secondo cui “nei procedimenti valutativi, per i quali la potestà amministrativa tecnico – discrezionale si manifesta nell’espressione di punteggi, non v’è esigenza di motivazione integrativa, giacché, in tale caso, l’onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, che è una espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione compiuta dalla commissione” (Cons. Stato, VI^, 17 febbraio 2004, n. 659; Cons. Stato, VI^, 10 gennaio 2003, n. 67).

D – Viene, inoltre, eccepito il difetto di colpa grave, la cui sussistenza non può automaticamente discendere dalla motivazione del giudizio amministrativo. Nella fattispecie, invero, non può riscontrarsi una evidente e marcata trasgressione di regole nè denotarsi una macroscopica imperizia, superficialità e noncuranza, con la conseguenza che va escluso l’elemento psicologico presupposto alla responsabilità che si intende perseguire. In proposito, i difensori richiamano l’obiettiva indeterminatezza del quadro normativo di riferimento, l’esaustività dei criteri di valutazione predeterminati dalla “lex specialis” di gara, nonché le indicazioni contenute nella nota prot. n. 3535 dell’11 novembre 2004, con la quale la Presidente del Comitato di Gestione, Sig.ra Anna PENASA, dopo aver visionato gli atti di gara  ed aver appreso delle contestazioni mosse da parte della seconda e terza ditta classificata, ha ciononostante invitato l’Amministrazione comunale di Peio a concludere il contratto con la Ditta risultata aggiudicataria. Il che esclude che la responsabilità amministrativa possa ricondursi, per questo aspetto, all’operato del Responsabile del procedimento, improntato, al contrario, a razionalità e congruità, tenuto conto del momento in cui  egli ha agito e delle esigenze concrete da perseguire. Analogamente dicasi per i componenti della Commissione giudicatrice, i quali hanno regolarmente svolto le proprie funzioni.

E – Sul piano della quantificazione del danno erariale – dopo aver preliminarmente segnalato la contraddittoria indicazione, operata in distinti punti dell’atto di citazione, del Comune di Peio e dell’Ente “Parco Nazionale dello Stelvio” quali soggetti destinatari della somma complessivamente determinata al detto titolo in €. 29.016,62 – i difensori rappresentano l’esigenza che, in tale sede, sia necessariamente tenuto conto del vantaggio conseguito dalla collettività dalla concreta erogazione della fornitura, così come della circostanza che la Presidenza del Comitato di Gestione dell’Ente Parco sia stata prontamente informata dal Segretario comunale di Peio delle contestazioni formulate dalle due ditte ricorrenti e dell’intenzione del medesimo di sospendere la stipula del contratto in difetto di contrarie indicazioni, al fine di dirimere l’insorta controversia.  Sulla scorta delle precise indicazioni fornite dalla stessa Presidente con la nota n. 3535 dell’11 novembre 2004 – che ha implicitamente escluso l’assunzione di un intervento in autotutela - il suddetto funzionario ha proceduto, quindi, alla sottoscrizione del contratto per la fornitura degli arredi in questione. Altro aspetto che viene segnalato, ai fini che qui occupano, consiste nella decisione delle Amministrazioni interessate di non interporre appello avverso la sentenza del T.R.G.A. di Trento, nonostante taluni idonei sintomi utilizzabili al detto fine e rappresentati, in particolare, sia dall’intervenuto accoglimento della domanda di risarcimento sotto il minore titolo  della c. d. “perdita di chance”, sia dalla liquidazione del danno, operata in via equitativa assumendo quale parametro di valutazione la misura presunta del  guadagno, pari al 10% dell’ammontare della base d’asta, invece che, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, “la quota di utile che in sede di offerta l’impresa partecipante alla gara aveva stimato sufficiente nell’economia generale dell’appalto”.

F - Altro aspetto che, infine, la sola difesa dei Sigg.ri MELCHIORI, CESCHI, MORESCHINI e SANTINI tratteggia sulla materia è costituito  dalla prospettazione della esigenza che, nel decidere sulle responsabilità dei convenuti in giudizio, sia tenuto conto “dell’eventuale coinvolgimento nella produzione dell’evento dannoso di altri soggetti, pur non chiamati in causa, riducendo conseguentemente l’addebito in favore delle parti in causa per effetto del rilievo attribuito all’apporto causale di tali possibili concorrenti non citati in giudizio”. Il riferimento conduce, nel caso di specie, alla Presidente del Comitato di Gestione dell’Ente Parco, in ragione di quanto sopra è stato già evidenziato, atteso che la sua espressa indicazione scritta, data al Segretario comunale di Peio, di concludere il contratto e, quindi, di approvare gli atti di gara, ha escluso una più approfondita verifica onde valutare l’opportunità di un intervento in autotutela, così concorrendo alla causazione del danno contestato (vedasi Corte dei Conti, sez. ii. 21 maggio 2003, n.196).

La difesa dei predetti quattro convenuti conclude chiedendo, nel merito, il rigetto, per infondatezza, delle domande di condanna dei propri assistiti. In via istruttoria, viene richiesta l’ammissione della prova per teste, indicato nella persona della Sig.ra Franca PENASA, su quesiti predisposti ed esplicitati in memoria. Il tutto, in ogni caso, con favore di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CNPA.

I difensori dei Sigg.ri VIALLI e FESTI, a loro volta, concludono chiedendo, in via pregiudiziale, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice nei confronti di entrambi i propri assistiti. Nel merito, viene chiesto il rigetto, per infondatezza, delle domande di condanna. In ogni caso, con favore di spese , diritti ed onorari di causa, IVA e CNPA.        

Nel corso dell’odierna udienza dibattimentale, le parti hanno confermato le proprie rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 – In relazione alle disposizioni di cui all’art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20  (come integrata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543), il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla qualificazione del comportamento tenuto dai convenuti indicati in epigrafe - componenti la Commissione per la valutazione delle offerte e, per il dott. Luca SANTINI, ufficiale rogante responsabile della procedura di gara  - per l’aggiudicazione, mediante il sistema della licitazione privata e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto per la fornitura e posa in opera degli arredamenti e dei mobili destinati alla sede del Comitato di gestione (per la Provincia autonoma di Trento) del “Parco nazionale dello Stelvio“ ed alla sala congressi.

Si aggiunge, in proposito, che, per effetto della sentenza n. 241/2005 del 5 settembre 2005 (con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha accolto i distinti ricorsi, prodotti da due delle quattro ditte concorrenti (“Tamè Mobili S.n.c.” e “Cappelletti S. r. l.”), accogliendone, altresì, le domande risarcitorie dei danni subiti, l’atto di aggiudicazione della gara alla ditta Dreika Ammon S.r.l. di Bolzano, prima classificata per il corrispettivo netto di €. 185.958,00 e per l’importo complessivo di €. 223.149,60, comprensivo degli oneri fiscali, è stato annullato, in quanto giudicato  illegittimo per duplice motivo: a) perché violatorio del principio generale – vigente  in materia di procedimenti ad evidenza pubblica – della separazione dell’attività di progettazione da quella di esecuzione del contratto, concretizzatasi con l’illegittima partecipazione alla gara della ditta di cui sopra, che aveva redatto, per conto dell’Amministrazione, il progetto  della fornitura predetta; b) per la riconosciuta fondatezza delle due ulteriori censure concernenti, rispettivamente, l’introduzione, da parte della Commissione giudicatrice, di nuovi criteri di valutazione, in tempo successivo alla presa visione delle offerte tecniche, e per la carenza assoluta di motivazione nell’attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione stessa.

Nella suesposta fattispecie, la Procura Regionale configura una situazione causativa di danno erariale, riconducibile alla responsabilità dei componenti della Commissione di gara nonché dell’organo che ha approvato gli atti del relativo procedimento, per il pregiudizio economico derivato all’Ente “Parco Nazionale dello Stelvio” dall’annullamento, in sede giurisdizionale (per i motivi dianzi descritti), del provvedimento di aggiudicazione del contratto. L’ammontare del danno é determinato in complessivi €. 29.016,62, costituito dagli importi seguenti: - €. 4.098,26, quale risarcimento dei danni liquidati dal T.R.G.A alla ditta Tamè Mobili S.n.c. di Croviana, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; - €. 4.918,36, quale risarcimento riconosciuto dal T.R.G.A.  per i danni sofferti dalla ditta Cappelletti S.r.l. di Cles, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; - €. 10.000,00, liquidati dallo stesso Giudice amministrativo, a titolo di spese di giustizia poste a carico del Comune soccombente; - €. 10.000,00, per le spese legali sostenute dal Comune di Peio.

In proposito ed allo scopo di fugare subito le perplessità manifestate dalla difesa, sulla asserita contraddittoria indicazione (rinvenuta in taluni punti dell’atto di citazione) del Comune di Peio e dell’Ente “Parco Nazionale dello Stelvio” quali soggetti destinatari della somma innanzi complessivamente determinata, al detto titolo, è appena il caso di precisare che - al di là delle singole, specifiche statuizioni del Giudice amministrativo, in ordine alle varie fattispecie di risarcimento indicate in sentenza ed alle connesse indicazioni dei destinatari, partitamene individuati - resta incontrovertibile che le risorse finanziarie destinate all’espletamento della gara sono tutte, sostanzialmente, riconducibili al contributo di €. 300.000,00 che, con la propria deliberazione n. 30 del 22 luglio 2004,  il Comitato di gestione dell’Ente precitato, a titolo di finanziamento, aveva erogato al Comune di Peio, in quanto delegato ad esperire le procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto. Di talché, appare del tutto naturale ed ortodosso che, al di là delle distinte esplicitazioni intermedie, l’ente destinatario della suindicata somma - avente, appunto, funzione risarcitoria - finisca con l’essere, nella presente fase, il “Parco nazionale dello Stelvio”.

2 – Il Collegio è, preliminarmente, chiamato a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale, eccepita dalla difesa dei Sigg.ri  VIALLI e FESTI, del difetto di giurisdizione di questo Giudice, nella considerazione che – essendo essi stati nominati quali “membri esperti” della Commissione giudicatrice “in ragione delle loro specifiche cognizioni tecniche in materia di arredamento, al fine di consentire  una valutazione “qualificata” delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti” – la prestazione professionale dai medesimi resa “in favore dell’Amministrazione  procedente ha assunto carattere straordinario e temporaneo, mancando un inserimento permanente nel disegno organizzativo dell’Ente pubblico”.

La tesi suesposta non può trovare condivisione atteso che l’incardinamento nell’esercizio di pubbliche funzioni - quali sono, sostanzialmente, quelle riconosciute ai componenti degli organi collegiali, a diverso titolo chiamati ad assicurare, nel pubblico interesse, il corretto ed equanime svolgimento di procedure a carattere concorsuale, indette, per le più variegate occorrenze, dagli enti pubblici - comporta, già di per sé, sia pure per gli aspetti riferibilii alla particolare evenienza per la quale la partecipazione ai lavori dell’organo collegiale si estrinseca, l’assunzione di poteri e responsabilità propri di un rapporto di servizio e intimamente radicati nell’attività istituzionalmente svolta; attività che, nella sua intrinseca portata, è del tutto omogenea a quella dei componenti stabilmente incardinati nella pubblica Amministrazione distinguendosene, se mai, solo per l’aspetto squisitamente temporale e non, invece, per una asserita e/o diversificata consistenza contenutistica, dalla quale si vorrebbe far discendere il difetto di giurisdizione (Cass. civ., SS.UU., n. 18258 del 10 settembre 2004).    

3 – Sempre sul piano preliminare va, poi,  rilevato come la vicenda all’esame, originata da una sentenza del Giudice amministrativo di primo grado, passata in giudicato per la mancata proposizione di appello, impegni il Collegio sui rapporti intercorrenti tra il giudicato amministrativo ed il giudizio di responsabilità amministrativo - contabile.

Sul punto, vale rammentare, in via generale e di principio, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte (per questa Sezione, vedasi la sentenza n. 65/2005 del 21 luglio 2005), la cognizione del Giudice contabile non soffre limitazioni né è, in qualche modo, vincolata dalle statuizioni del Giudice amministrativo il cui giudizio ha diverso contenuto e finalità in quanto inteso alla verifica della legittimità degli atti e non, invece, all’accertamento di comportamenti produttivi di un danno pubblico, come nel giudizio di responsabilità amministrativa (S.G. Campania, 7 settembre 1999, n. 53). In particolare, l’esame, da parte del Magistrato contabile, del comportamento, sotto il profilo della sua liceità, può ben derivare dalla previa valutazione, sia pure “incidenter tantum”, della legittimità dell’atto; ma siffatto giudizio incidentale è unicamente mirato all’accertamento dell’illecito eventualmente prodotto dal comportamento  esaminato e non tocca affatto la vita amministrativa del provvedimento che segue il suo destino giuridico (Corte dei conti, SS. RR., 19 settembre 1990, n. 684/A); infatti, non v’è rapporto di diretta interdipendenza tra illegittimità ed illiceità dell’atto potendo, la prima, costituire solo un sintomo della seconda ed anche non dar luogo ad un evento dannoso e potendo, d’altro canto, la seconda, derivare da un’attività legittima che, ad esempio, si sia comunque rivelata antieconomica.

Di conseguenza, al Giudice contabile, nel perseguimento delle sue funzioni ed obiettivi, non può essere preclusa l’indagine sulla legittimità o meno dell’attività amministrativa, indagine condotta, si ripete, in via incidentale ed a fini diversi dall’annullamento o dalla disapplicazione dell’atto. Al contrario, il prefigurare limiti nell’ambito di detta indagine si porrebbe in contrasto con il principio di pienezza ed effettività di tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito. Né, beninteso, la decisione che il Giudice contabile assuma su tale questione pregiudiziale, in funzione puramente strumentale, per risolvere il merito della causa, può acquistare  forza di giudicato (C.C., Sez. II centrale di appello, 10 giugno 1996, n. 28; Sez. I centrale di appello, 23 ottobre 1997, n.192/A; Sez. Giur. Puglia, 13 gennaio 1997, n. 2).

Sulla base delle suesposte indicazioni giurisprudenziali ed a seguito dell’esame, sia pure incidentale, della precitata sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 241/2005 del 5 settembre 2005, si rileva che la stessa si fonda, tra l’altro, sulle osservazioni che seguono: 

a) – relativamente alla violazione del principio di separazione tra attività di progettazione dei lavori ed attività di esecuzione, la precitata sentenza del T.R.G.A., sul piano dei principi, si riferisce a quanto osservato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 3009) secondo il quale  “l’appartenenza alla Comunità europea e l’introduzione nell’ordinamento interno di norme generali per la tutela della concorrenza e del mercato, in attuazione dell’art. 41 della Costituzione a tutela  e garanzia  del diritto di iniziativa economica, impongono all’amministrazione di rendersi vigile interprete dell’esigenza di tutela della concorrenza e del mercato, anche indipendentemente dall’applicabilità, alla singola contrattazione, delle regole poste  dalla normativa di settore nazionale (in quella specifica fattispecie stabilite con il d. lg.vo n. 157 del 1995)”. Infatti, “sussistono principi che sono suscettibili di assumere una valenza di carattere generale  e di tradursi in norme di azione valevoli in ogni tipo di procedura per la scelta del contraente, alla cui osservanza le pubbliche amministrazioni non possono sottrarsi e la cui violazione, allorché si verifichi nell’ambito dell’esercizio delle potestà amministrative, comportano lesione dell’interesse qualificato e differenziato del soggetto che entri in rapporto con l’Amministrazione, al corretto agire ed al rispetto dei principi di imparzialità e legalità”. Alla stregua  delle surriportate indicazioni di principio, l’esclusione dalla gara  “viene prospettata  quale diretta applicazione dei già richiamati principi posti a tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della “par condicio” dei concorrenti, anche a prescindere da un’esplicita previsione in tal senso operata dal bando di gara (Cons. St. Sez. V,  9 dicembre 2004, n. 7894)”;

b) – per quel che attiene all’affermata applicabilità anche al settore degli appalti di fornitura del principio di separazione fra l’attività di progettazione e quella di esecuzione (sancito in tema di lavori pubblici dall’art. 17, comma 9,  della legge n. 109 del 1994 e – in tema di servizi – dall’art. 23, comma 4, del d. lgs. n. 157 del 1995), è stato rilevato che “vi sono nell’ordinamento principi – di ordine costituzionale e di derivazione comunitaria – suscettibili di assumere una valenza di carattere generale  e di tradursi in norme di azione valevoli in ogni tipo di procedura  per la scelta del contraente, alla cui osservanza le pubbliche amministrazioni non possono sottrarsi e la cui violazione, allorché si verifichi  nell’ambito dell’esercizio delle potestà amministrative, comportano lesione dell’interesse qualificato e differenziato, del soggetto che entri in rapporto con l’Amministrazione, al corretto agire ed al rispetto dei principi di imparzialità e legalità (Cons. St., Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 3009). Inoltre, è stato sottolineato in giurisprudenza come taluni principi desumibili dalla legislazione sugli appalti di lavori pubblici siano di generale applicazione, laddove essi rispondono ad esigenze di “par condicio” e trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica, fra i quali quello fissato dall’art. 17, comma 9, della legge Merloni (TAR Lecce, Sez. 2^, 23 ottobre 2004, n. 7433)”. Sul punto, viene evidenziato che “può, invero, dedursi il principio più generale, conforme ai canoni della correttezza, della trasparenza e della “par condicio” (tutti di fondamentale rilievo per il settore degli appalti) secondo cui non è ammissibile (e deve, quindi, essere preclusa) la partecipazione alle gare di imprese in qualunque modo riconducibili ad un soggetto che abbia svolto per l’amministrazione prestazioni di progettazione relativamente alle specifiche opere, attività, forniture, servizi, oggetto della gara di cui si tratti”;

c) – sulla introduzione di nuovi criteri di valutazione in tempi successivi all’avvenuta presa visione delle offerte tecniche, la surrichiamata sentenza del T.R.G.A. di Trento puntualizza, sempre sotto il profilo dei principi, che “in sede di gara la predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta spetta all’amministrazione aggiudicatrice e va enunciata nella “lex specialis” della gara, fermo restando, però che, nell’ambito dei criteri predeterminati dalla stazione appaltante, la Commissione giudicatrice può specificare i criteri stessi. Ciò può avvenire mediante l’ulteriore suddivisione degli elementi di valutazione e dei relativi pesi ponderali, ovvero anche attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie generali già fissate, ove queste ultime non risultino adeguate a rappresentare le peculiarità delle singole offerte, purchè ciò non implichi la modifica dei criteri già stabiliti dall’Amministrazione per la scelta del contraente (T.A.R. Veneto, sez. I, 4 aprile 2002, n. 1237). In particolare, l’esercizio di questo potere è soggetto ad un limite temporale  ben preciso che viene individuato dalla costante giurisprudenza nel momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte. Dopo la conoscenza di queste, infatti, l’introduzione di elementi o parametri specificativi mette potenzialmente la Commissione tecnica nella possibilità di adattare la propria valutazione ed il conseguente punteggio alle caratteristiche  precisate o, comunque ricavabili dai prodotti offerti, con possibili conseguenze preferenziali nei confronti di uno o più partecipanti alla gara e, quindi, con pericolo di violazione del principio della “par condicio” e di quello dell’imparzialità che necessariamente lo sottende. (….)  Nè ha alcuna rilevanza il fatto che, comunque, al momento dell’introduzione dei sottocriteri, le buste contenenti le offerte economiche non fossero state  ancora aperte, essendo sufficiente l’avvenuta apertura  di quelle contenenti le offerte tecniche (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2002, n. 5966)”.

4 – Se quelli or ora evidenziati sono i canoni di riferimento, individuati dal Giudice amministrativo in funzione della valutazione delle situazioni istituzionalmente riservate alla (sua) giurisdizione di legittimità, si rende, perciò, necessario che - alla stregua di quanto sopra argomentato - gli stessi punti di riferimento, sia pure incidentalmente, siano presi in considerazione da parte del Giudice contabile per essere autonomamente valutati ai fini della loro eventuale adattabilità, e conseguente assumibilità, nell’ambito delle connesse situazioni istituzionalmente demandate al giudizio di sua spettanza.

4.1 – Relativamente alle questioni tratteggiate nei punti a) e b) del precedente paragrafo 3 (separazione tra l’attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, anche per il settore degli appalti di fornitura),  il Collegio, in linea di principio, non può non manifestare il proprio apprezzamento verso le suesposte elaborazioni giurisprudenziali che, nella presente situazione di appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, risultano finalizzate, da un lato, a tutelare il rispetto delle norme generali introdotte nell’ordinamento interno per la tutela della concorrenza e del mercato (in attuazione dell’art. 41 della Costituzione) e, dall’altro, ad affermare principi aventi portata generale – in quanto ispirati ad imparzialità e legalità - suscettibili di tradursi in norme di azione valevoli in ogni tipo di procedura ad evidenza pubblica, volta alla scelta del contraente.

Tuttavia, avuto riguardo allo specifico ambito nel quale si estrinseca la propria azione - volta, com’è noto, ad accertare e qualificare la liceità o meno dei comportamenti in funzione della loro idoneità alla causazione di pregiudizi in danno di enti pubblici - ritiene il Collegio che, almeno per questo particolare profilo, non possa prescindersi dalla esigenza che (ai fini di cui sopra) la qualificazione delle condotte riposi, per evidenti e legittime esigenze di certezza, su espresse norme di diritto interno, autonomamente prodotte ovvero  recettive, a loro volta, di condivise indicazioni di indirizzo provenienti da alti organismi extranazionali: com’è dato di rilevare, rispettivamente, nelle surriferite fattispecie di cui all’art. 17, comma 9, della legge n. 109 del 1994 (in materia di appalti per lavori pubblici) e all’art. 23, comma 4, del d. lgs. n. 157 del 1995 (in materia di appalti di servizi) .

Pertanto, l’inesistenza di una norma di siffatta natura, deputata a sancire espressamente l’applicabilità del principio di separazione fra l’attività di progettazione e quella di esecuzione  - nelle procedure di gara concernenti lo specifico settore degli appalti di fornitura - costituisce insuperabile impedimento ai fini sia della configurabilità dell’addebito contestato sia dell’affermazione della conseguente responsabilità per danno ascritta a carico del dott. Luca SANTINI, nella sua qualità di ufficiale rogante nella procedura di gara in esame.     Val notare, peraltro, che qualche dubbio in proposito risulta ventilato anche nell’atto di citazione della Procura Regionale.

L’orientamento ermeneutico sopra espresso sembra assumere più pregnante rilevanza e fondatezza ove si consideri la diversità di situazione riscontrabile, sotto il profilo della presenza di una espressa normativa in tal senso, fra il settore degli appalti per lavori pubblici nonché degli appalti in genere (entrambi muniti delle disposizioni di legge dianzi citate) e quello degli appalti di fornitura, sprovvisto di analoga ed esplicita previsione in materia. Situazione, questa, che nella sua obiettiva configurazione, piuttosto che suffragare il ricorso a discutibili soluzioni di interpretazione estensiva od analogica, sembra giustificarne, invece, una lettura conforme al noto principio secondo il quale “quod lex non voluit non dixit”.

Alla luce di tutto quanto finora argomentato, e conclusivamente, il Collegio non rinviene i presupposti per aderire alla richiesta formulata dalla Procura  a carico del dott. SANTINI.

Ad analoghe conclusioni liberatorie si deve, a maggior ragione, pervenire nei confronti dei componenti della Commissione di gara per il motivo, del tutto diverso ma prevalente, rappresentato dalla non ancora intervenuta formale chiamata degli interessati a far parte dell’organo collegiale officiato all’espletamento della gara: circostanza, questa, verificatasi con la deliberazione della Giunta comunale di Peio n. 118 del 23 settembre 2004 ossia in data, di gran lunga, posteriore rispetto al termine del 4 agosto 2004 recato dal bando di gara, mediante licitazione privata, la cui pubblicazione (per estratto) all’albo pretorio del predetto Comune avvenne dal giorno 6 a tutto il 24 agosto 2004.

4.2 – Per quanto concerne, invece, la introduzione di ulteriori criteri di valutazione in tempi successivi alla presa visione delle offerte tecniche - delineata nel punto c) del paragrafo 3 - deve inequivocabilmente rilevarsi, in base alle risultanze del verbale n. 1 del 30 settembre 2004 (ore 10,00), che, in quella parte di riunione tenuta in seduta pubblica – dopo l’intervento introduttivo dell’Ufficiale rogante, incentrato sulla esplicitazione dei presupposti dai quali la procedura concorrenziale traeva origine nonché sulla indicazione della campionatura del materiale presentato da ciascuna delle quattro ditte offerenti, rispetto alle 9 (e non 10) in tal senso invitate – l’arch. MELCHIORI, nella qualità di Presidente, indicava i criteri che la Commissione avrebbe tenuto presenti per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, i parametri che la stessa Commissione avrebbe preso in considerazione per l’attribuzione dei connessi punteggi.

A questo punto, il precitato verbale riporta testualmente che “il Presidente ritiene che i criteri di valutazione delle offerte siano sufficientemente specificati e procede alla lettura delle modalità di svolgimento della gara ricordando come la stessa si svolga inizialmente in seduta pubblica, unicamente per verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle imprese offerenti entro il termine stabilito e l’ammissione delle offerte alla successiva fase per procedere poi, in seduta riservata, alla valutazione dei documenti riferiti all’offerta tecnica”.

Subito dopo, quindi, lo stesso Presidente apre ad uno ad uno i plichi presentati dalle imprese e verifica “la presenza in ciascuno di essi della documentazione e la conformità delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa nel rispetto di quanto indicato nella lettera invito e in particolare  alla verifica della presenza  della documentazione esterna e della presenza del plico A (offerta tecnica), formalmente sigillato e del plico B (offerta economica), formalmente sigillato; provvede a firmare il plico B contenente l’offerta economica, che viene consegnato all’ufficiale rogante; provvede poi, di volta in volta, alla verifica del contenuto del plico A (offerta tecnica), a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta sulla scorta della lettera invito e provvede a firmare e timbrare l’intera documentazione contenuta nel plico; constata che tutte le imprese hanno correttamente presentata la documentazione prescritta dalla lettera invito e pertanto tutte vengono ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica”.

Sempre il Presidente della Commissione “alle ore 11,15 dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed invita i rappresentanti delle imprese a lasciare la sala. Comunica che la seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche è fissata in via presuntiva per le ore 14,30, invitando le imprese a prendere contato con il Comune di Peio per la conferma  dell’ora della seduta per la valutazione delle offerte economiche”.

Quanto alla successiva fase di concreta valutazione delle singole offerte tecniche, il precitato verbale espone, quindi, altrettanto inequivocabilmente, che la Commissione - dopo la lettura della relazione descrittiva concernente la fornitura proposta da ciascuna delle quattro imprese in gara - “procede poi alla valutazione sulla base dei criteri predeterminati nella lettera invito ed elencati  nelle premesse del presente verbale, dividendo gli elementi oggettivi da quelli soggettivi. Gli elementi oggettivi sono classificati dalla Commissione come quegli elementi la cui presenza o assenza  è determinata da certificazione dell’azienda commerciale ovvero da valutazioni  sulla base di precisi parametri. Gli elementi soggettivi sono invece quelli riconducibili alle qualità intrinseche dei materiali offerti. Fatta tale distinzione, la Commissione stabilisce il criterio di assegnare maggiore peso agli elementi qualitativi dei materiali, cioè agli elementi definiti “soggettivi”, considerato l’uso pubblico degli stessi e la conseguente maggiore sollecitazione all’usura. In particolare si stabilisce di privilegiare i materiali di maggiore robustezza escludendo gli oggetti che non assicurano una chiara durata nel tempo. Altri elementi da privilegiare sono la funzionalità, il confort e la praticità. Molto importante  è ritenuto anche l’elemento estetico che conferisce all’arredo un tocco di stile che eleva l’immagine dell’Ente Parco. Esso pertanto va visto non solo in riferimento ad un singolo oggetto, ma anche nell’insieme e nel contesto dell’edificio cui è destinato: Un peso preponderante è assegnato agli arredi della sala congressi per l’importanza dell’immagine  del Parco che la stessa riveste per essere il luogo maggiormente frequentato dal pubblico. In seguito alla fissazione dei suesposti criteri di valutazione, vengono definiti “oggettivi” i seguenti elementi: - certificazioni ISO 9002 dell’azienda commerciale; - periodo di garanzia superiore rispetto al minimo richiesto; - tempi di consegna inferiori al minimo richiesto.”

Dalla conseguente applicazione dei surriportati criteri, per l’offerta tecnica, le quattro imprese concorrenti risultavano - in base al punteggio attribuito – così graduate nell’ordine: 1 – Dreika, p. 45/48; 2 – Habitat Ufficio, p. 40/48; 3 – Cappelletti, p. 35/48; 4 – Tamé Mobili, p. 26/48 e, pertanto, ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche.

Circa quest’ultima, svolta in seduta pubblica, dal successivo verbale n. 2 del 30 settembre 2004 (ore 14,30) consta che, stando al criterio fissato dal capitolato speciale d’appalto per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo – consistente nell’assegnare al prezzo più basso il punteggio massimo di 52 ed agli altri prezzi, man mano più elevati, i punteggi inversamente proporzionali (secondo la formula: 52 x prezzo minimo/prezzo in esame = punteggio attribuito) – le quattro imprese in gara conseguivano i seguenti rispettivi punteggi parziali: 1 – Tamé Mobili, p. 52/52; 2 – Cappelletti, p. 43,33/52; 3 – Dreika, p. 34,38/52; 4 – Habitat Ufficio, p. 34,02/52.

Sulla base dei punteggi complessivamente conseguiti da ciascuna ditta concorrente la graduatoria finale risultava, pertanto, la seguente: 1 - Dreika, p. 79,38/100; 2 - Cappelletti, p. 78,33/100; 3 -Tamé Mobili, p. 78,00/100; 4 - Habitat Ufficio, p. 74,02/100.

Dai predetti verbali risulta, perciò, chiaramente provato che l’individuazione di ulteriori canoni di lettura dei criteri originariamente predeterminati - consistente nella suddistinzione tra elementi oggettivi e soggettivi, operata dalla Commissione, nell’ambito della fase di valutazione dell’offerta tecnica, al pari delle ulteriori indicazioni in favore degli elementi di funzionalità,  comfort,  praticità ed estetica nonché per l’individuazione di specifici elementi da definire oggettivi – pur non prestando il fianco ad alcuna obiezione di profilo squisitamente contenutistico, mal risultino collocati in un contesto, come quello all’esame, che, per quanto già osservato dallo stesso Giudice amministrativo, deve essere fermamente rispettato  da parte dei competenti soggetti a ciò, di volta in volta, preposti in modo da assicurare l’assoluta osservanza della “par condicio” nonché dell’imparzialità che la sottende.

Infatti, secondo quanto affermato dalla convergente giurisprudenza in materia, recepita dalla surrichiamata sentenza del Giudice amministrativo, quello sopra indicato costituisce l’invalicabile limite temporale oltre il quale è lecito attendersi che sia la stessa sensibilità  degli operatori del settore a suggerire - quasi fosse “ius naturale”-   l’astensione da iniziative che, come purtroppo avvenuto nel caso di specie, vadano proceduralmente a collocarsi in una fase successiva all’apertura delle buste (contenenti le offerte) ancorché possa trattarsi di iniziative solo di natura tecnica. E ciò, proprio ad evitare il solo minimo “fumus” di sospetto sulla sia pur potenziale violazione dei consolidati e pacifici princìpi giurisprudenziali.

La analitica e puntuale descrizione delle fasi operative - che sopra si è voluto scientemente riportare – è sufficiente a  dimostrare l’infondatezza della tesi difensiva secondo la quale l’iniziativa assunta dalla Commissione andrebbe letta come semplice approfondimento di taluni fattori rilevanti, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, “così come già previsti dalla lex specialis di gara, al solo fine di rendere maggiormente intelligibile all’esterno, in primis da parte stesse ditte concorrenti, la metodologia di attribuzione dei medesimi, senza nulla innovare in materia e, soprattutto, senza alterare o modificare i parametri di valutazione”.

Al riguardo se questi erano gli effettivi intendimenti, com’è dato di credere, lo stesso obiettivo sarebbe stato, comunque e  parimenti, perseguibile mediante la collocazione di una siffatta operazione nel corso ed all’interno della fase antecedente rispetto a quella in cui l’iniziativa è andata concretamente a collocarsi: fase, quest’ultima caratterizzata, dalla già avvenuta apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. L’ operazione stessa è venuta invece a pregiudicare, sia pur solo virtualmente, la salvaguardia dei due fondamentali principi (di cui sopra si è detto) ingenerando, come stigmatizzato dal competente Giudice amministrativo, la situazione di danno che qui occupa.

Per altro verso ed a conferma della fondatezza degli assunti del Collegio, non può non sottolinearsi, ad ulteriore riprova della illiceità del comportamento posto in essere dai convenuti, come gli stessi atti di regolamentazione della procedura di gara (vedasi, per tutti, la lettera di invito, datata 3 settembre 2004, a firma del dott. SANTINI), al paragrafo “ D – Procedura di gara”, prevedevano, una volta chiusa la fase pubblica, che : “i lavori della Commissione procederanno in seduta riservata per l’esame dei documenti  contenuti nel PLICO A – Offerta tecnica – presentati da ciascuna impresa, con l’assegnazione dei punteggi relativi all’elemento “qualità tecnica”, secondo quanto in precedenza stabilito e indicato dal bando”; il che vuol dire che, da quel momento, nessuna (eventuale) ulteriore “sortita”  sarebbe stata più esperibile dalla Commissione.

Da ciò discende, pertanto, come opportunamente osservato dal Requirente, che è risultata completamente stravolta la dinamica delle operazioni concorsuali in quanto la Commissione - anziché procedere, prima, all’integrazione dei parametri discrezionali di valutazione delle offerte tecniche e, poi, in forma pubblica, all’apertura dei plichi contenenti dette offerte – ha, invece: a) prima dichiarato la sufficiente specificazione dei parametri di valutazione  delle offerte tecniche procedendo, quindi, all’apertura dei plichi contenenti dette offerte; b)  poi, dichiarato la chiusura della fase pubblica della gara; c) infine,  proceduto all’ulteriore specificazione dei parametri di valutazione (peraltro, precedentemente,  dichiarati sufficientemente esplicitati nel bando di gara) pervenendo, conclusivamente, alla valutazione delle offerte.

Questo censurabile comportamento causativo di danno, va ascritto – per il profilo qui esaminato - non solo a tutti i componenti, interni ed esterni, della Commissione di gara ma anche al dott. SANTINI il quale, nella sua veste di ufficiale rogante chiamato ad approvarne gli atti, era tenuto a vigilare sul corretto e regolare espletamento della procedura di gara stabilito dalle disposizioni di legge; tanto più se si considera che, in ragione delle precipue funzioni a lui spettanti,  era stato il firmatario degli atti aventi rilevanza ai fini del corretto svolgersi della procedura stessa.

La connotazione soggettiva di simile comportamento di tutti gli odierni convenuti non può che ricondursi, quanto meno, alla colpa grave proprio in ragione della agevole riconoscibilità della disciplina concorsuale posta a garanzia della trasparenza nella valutazione delle offerte. Riguardata sotto il profilo della grave negligenza ed imprudenza la colpa grave risiede, infatti, in una condotta posta in essere senza l’osservanza, come nel caso di specie, di quel minimo  livello di diligenza nonché prudenza in relazione sia al tipo di attività  in concreto richiesto all’agente sia alla sua necessaria e particolare preparazione professionale; presupposti, quelli or ora indicati, che, alla luce delle considerazioni svolte, ricorrono appieno nella presente situazione, trattandosi di norme rigide che non lasciano spazio a scelte discrezionali la cui consapevolezza non può essere messa in dubbio da parte di soggetti in possesso di precise responsabilità istituzionali ed aventi una specifica competenza e/o professionalità.

Né a diversa conclusione sarebbe possibile pervenire anche qualora, a tutto concedere, si interpretasse la vicenda in termini di “elasticità” della succitata normativa – assumendo a parametro del comportamento richiesto le comuni regole di diligenza e perizia – in quanto è sufficiente notare che l’evento lesivo verificatosi era altamente prevedibile oltre che evitabile.

In conclusione, gli odierni convenuti hanno adottato un comportamento ingiustificato, in spregio dei diritti dei terzi e, allo stesso tempo, degli interessi dell’ente locale.

 5 – Passando all’esame dell’addebito residualmente contestato ai medesimi convenuti, sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione nell’attribuzione del punteggio tecnico, il Collegio ritiene che (ferme ed impregiudicate  le conclusioni espresse nel precedente paragrafo 4 ), allo stato, non sia condivisibile, per il modo in cui è stata prospettata, la tesi difensiva secondo cui la Commissione di gara - in presenza della  predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle singole offerte in un momento anteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche - avrebbe espresso, caso per caso, il proprio giudizio traducendolo nell’attribuzione di un punteggio numerico coerente e rispettoso del principio che “nei procedimenti valutativi, per i quali la potestà amministrativa tecnico - discrezionale si manifesta nell’espressione di punteggi, non v’è esigenza di motivazione integrativa, giacché, in tale caso, l’onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, che è una espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione compiuta dalla commissione” (Cons. Stato, Sez. VI^, 17 febbraio 2004, n. 659 e 10 gennaio 2003, n. 67).

E’ evidente, infatti, come ciò non risulti del tutto rispondente al reale andamento della procedura di gara, la quale, invece – così come innanzi dimostrato - si è articolata in modo del tutto difforme rispetto alla descrizione data dalla difesa. Nella presente sede, quindi, non potrebbe ricevere alcun apprezzamento una tesi che, in ipotesi, mirasse a conseguire - attraverso la rappresentata commistione - una sorta di “sanatoria” verso comportamenti irrituali realizzati in un contesto assolutamente non consono né aderente alla voluntas legis. Ritiene il Collegio che sia, comunque, sostanzialmente condivisibile (per i riscontri documentali che la comprovano), la tesi del Giudice amministrativo secondo il quale, nella procedura di gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, il punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente  motivazione in relazione agli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “solamente quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II^, 6 settembre 2004, n. 11652). Viceversa, qualora il bando non disciplini puntualmente l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti,  “la Commissione di gara è tenuta, prima dell’esame dell’offerta economica, a fissare, con parametri oggettivi, la specifica assegnazione dei punteggi, oppure a chiarire, con idonea motivazione,  le ragioni dell’attribuzione di ciascun punteggio entro i limiti (tra minimo e massimo), previsti dal disciplinare di gara” (T.A.R. Basilicata, 30 aprile 2005, n. 286).

Nella fattispecie in esame, il bando prevedeva l’attribuzione totale di 48 punti per l’offerta tecnica suddivisi in un massimo di 18 punti per la qualità dei materiali offerti, 18 per l’ergonomia e funzionalità nonché 12 per il carattere estetico; la Commissione, invece - come si desume dal più volte citato verbale n. 1 - ha finito con l’attribuire un voto complessivo in 48.mi a ciascuna delle offerte tecniche senza, neppure, fornire il riscontro numerico delle tre suddette distinte voci enunciate nel bando di gara, ciascuna, con autonomo e distinto punteggio.

Per le suesposte considerazioni, risulta, pertanto, pienamente fondato anche questo profilo di addebito da ascrivere a titolo di colpa grave, per le stesse considerazioni innanzi  svolte, a tutti gli odierni convenuti, in ragione delle funzioni rispettivamente esercitate.

6 – A questo punto il Collegio si sofferma a considerare il ruolo rivestito dal Presidente del Comitato di Gestione, signora Franca PENASA.

Al riguardo, la difesa dei soli membri interni della Commissione di gara  asserisce che “se a seguito delle osservazioni formulate dalla seconda e terza classificata potevano essere sorti dei dubbi circa la legittimità delle determinazioni assunte nell’ambito della gara, gli stessi sono stati neutralizzati dalla stessa Presidente del Comitato di Gestione dell’Ente Parco, Franca Penasa, la quale, con nota prot. n.3535 dd.11.11.2004, dopo aver visionato gli atti di gara ed essere stata informata delle contestazioni di cui sopra, ha ciononostante invitato l’Amministrazione comunale a concludere il contratto con la Ditta risultata aggiudicataria”. In altro passo della memoria difensiva viene, altresì, fatto implicito riferimento alla medesima persona, allorché si accenna ad un “eventuale coinvolgimento nella produzione dell’evento dannoso di altri soggetti, pur non chiamati in causa, riducendo conseguentemente l’addebito in favore delle parti in causa per effetto del rilievo attribuito all’apporto causale di tali possibili concorrenti non citati in giudizio”. Secondo la difesa, infatti, la espressa indicazione scritta, impartita dalla Presidente PENASA al Segretario comunale di Peio, di concludere il contratto - e, quindi, di approvare gli atti di gara - avrebbe escluso una verifica valutativa circa un eventuale intervento in autotutela, così, concorrendo alla causazione del danno contestato.

Sul punto il Collegio osserva che la lettera  prot. n. 35335 dell’11 settembre 2004, sottoscritta dalla Presidente PENASA, testualmente espone: “Preso atto del risultato della gara esperita per la fornitura degli arredamenti della nuova sede a Cogolo di Peio del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio; visti i verbali della commissione esaminatrice delle offerte pervenute; preso atto  delle richieste di rilascio di documentazione  pervenute presso il Comune di Peio; si invita l’amministrazione a voler procedere con la firma del contratto per la fornitura degli arredi di cui sopra.” Poiché nessun altro atto significativo si rinviene, al riguardo, nel fascicolo relativo al presente giudizio diventa, in effetti, oggettivamente impossibile attagliare il senso della surriportata nota alla sostanziale portata della suesposta tesi difensiva

In presenza di una così esigua documentazione e nella accertata impossibilità di definire - mediante altra diretta ed appropriata documentazione - l’esatta valenza probatoria della circostanza prospettata dalla menzionata difesa, il Collegio ritiene opportuno far ricorso a significativi elementi di riscontro e valutazione desumibili “aliunde”. Ai fini predetti, quindi, considera la determinazione n. 383 con la quale il dott. SANTINI, rispettivamente: a) ha proceduto alla approvazione della graduatoria per l’affidamento  della fornitura e posa in opera degli arredamenti noti; b) ha dato atto  che l’offerta economicamente più vantaggiosa era quella dell’impresa Dreika Ammon s.r.l.; c) ha dichiarato questa stessa ditta aggiudicataria  della fornitura; d) ha approvato, per quanto di competenza, i verbali  della Commissione giudicatrice; e) ha affidato in via definitiva  alla suddetta ditta  la fornitura  “al prezzo di  Euro 185.958,00 oltre agli oneri fiscali per un importo complessivo pari a Euro 223.149,60”; f) ha dato atto che “i rapporti tra Comune di Peio e l’impresa Dreika Ammon s.r.l. saranno disciplinati da apposito contratto, che sarà sottoscritto….”; g) ha, infine rappresentato le impugnative esperibili avverso l’atto come sopra posto in essere.

Questa determinazione  risale al 3 novembre 2004 ed è, quindi, chiaramente antecedente all’ 11 novembre 2004 data della lettera della Presidente PENASA, a sua volta, coeva alla data di sottoscrizione del contratto di appalto per la fornitura degli arredi (repertorio  n. 1019) stipulato fra il Sindaco di Peio, Alberto RIGO e il Sig. Nikolaus KIRCHMAIER, rappresentante della ditta Dreika Ammon.

L’acquisizione, sia pure per altra documentazione, degli evidenziati elementi di riscontro non sembra, dunque, suffragare, la tesi esposta dalla difesa e non induce, conseguentemente, il Collegio ad aderire alla sollecitazione da questa formulata atteso che, all’unico elemento documentale (vale a dire la lettera) al riguardo fornito, non può essere attribuito - sulla base dei riscontri temporali e contenutistici innanzi precisati - alcun significato ulteriore rispetto a quello reso palese dal tenore letterale della nota stessa.

Pertanto, alla luce di tutti gli argomenti innanzi esposti  avuto riguardo ai vari profili presi in considerazione, va affermata la responsabilità degli odierni convenuti in ordine sia all’addebito di cui al paragrafo 4.2 (consistente nella introduzione di ulteriori criteri di valutazione in tempi successivi alla presa visione delle offerte tecniche)  sia all’addebito di cui al paragrafo 5 (consistente nella assoluta carenza di motivazione nell’attribuzione del punteggio tecnico) trattandosi di comportamenti caratterizzati dalla colpa grave di tutti gli odierni convenuti.

7 – Circa la quantificazione del danno erariale, occorre previamente osservarsi che la complessiva somma di €. 29.016, 62  originariamente determinata dalla Procura Regionale - quale pregiudizio economico  a danno dell’Ente “Parco Nazionale dello Stelvio”, riconducibile alla responsabilità dei componenti della Commissione di gara e dell’organo che ha approvato gli atti del procedimento di gara, derivato dall’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione del contratto – deve essere decurtata, per mancanza di documentazione probatoria in tal senso, dell’importo di €. 10.000,00 quale spesa legale sostenuta dal Comune di Peio per il contenzioso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

 Il danno va conseguentemente rideterminato in complessivi  €. 19.016,62 sulla base degli addendi residuati nella rispettiva specifica.

7.1 - Relativamente a quest’ultima cifra, il Collegio - tenuta sopra tutto presente la mancanza, in capo ai singoli convenuti, di specifici precedenti al riguardo - ritiene che sussistano le condizioni per far uso del potere di riduzione previsto dall’art. 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 e dall’art. 1 bis della legge n. 20 del 1994 (come modificato dal d. l. n. 543 del 1996, convertito con legge n. 639 del 1996); l’ addebito  va, perciò, (ri)determinato nell’ importo di euro 18.000,00 da ripartire in quote uguali fra tutti i convenuti, ciascuno dei quali è tenuto, pertanto, a corrispondere all’Ente “Parco Nazionale dello Stelvio” la somma di €. 3.000,00 (diconsi €. tremila/00), comprensiva della rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla predetta data, fino al soddisfo, nonché le spese di giudizio. 

                                PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

                                      CONDANNA

i Signori: 1 – arch. MELCHIORI Giorgio, nato a Taio (TN) il 19 gennaio 1948 ed ivi residente in Frazione Tuenetto, Via dei Campi n. 3; 2 – ing. MORESCHINI Paolo, nato a Peio (TN) il 27 agosto 1972 ed ivi residente in Via Cevedale n. 28; 3 – geom. CESCHI Fausto, nato a Cles (TN) il 24 novembre 1963 e residente a Malè (TN), Vicolo Acconcio n. 7; 4 – dott. SANTINI Luca,  nato a Cles (TN) il  25 aprile 1967 e residente a Cogolo di Peio (TN), Via delle Cort n. 27; 5 – arch. FESTI Roberto, nato a Trento il 31 marzo 1957 ed ivi residente in Via Rosmini n. 12; 6 – ing. VIALLI Massimiliano, nato a Bolzano il 31 luglio 1962 e residente a Trento, Via Oriola n. 27, al pagamento,  in favore dell’Ente “Parco Nazionale dello Stelvio”, della somma di €. 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) ciascuno, comprensiva della rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sono da ciascuno dovuti, altresì, gli interessi legali dalla predetta data di pubblicazione fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate in € 1.189,85 (diconsi euro     millecentottantanove/85…………), da suddividere in parti uguali.  

Trento, Camera di Consiglio dell’ 8 maggio 2007.

IL RELATORE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Damiano Ricevuto)

(Ignazio de Marco)

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il  12 luglio 2007

 

Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott.ssa Livia BOSETTI)