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106 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige (Trento), 13 dicembre 2005: Pres. de Marco I. - Est. Ricevuto – P.M. Pilato – P.R. c. Pintarelli e altri (avv. de Finis).
Corte dei conti - Giudizio di responsabilità – Invito a dedurre – Considerazioni provvisorie in diritto – Valore – Effetti – Successivo approfondimento nell’atto di citazione – Ammissibilità. Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente - Comune - Colpa grave - Conferimento di incarico professionale (stesura piano regolatore generale)- Fattispecie - Sussistenza. Responsabilità - Segretario Comunale - Colpa grave - Parere favorevole in tema di conferimento di incarico professionale - Fattispecie - Sussistenza.
Qualora la Procura Regionale, nel proprio invito a dedurre, abbia espressamente dichiarato di accantonare taluni eventuali profili di illegittimità di un provvedimento (nella specie, devoluzione esterna di un incarico professionale) ed abbia incentrato le proprie “considerazioni provvisorie in diritto” esclusivamente sulla presunta irragionevolezza di esso, sono da respingere le eccezione difensive di inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità dell’atto di citazione - che le abbia, invece, prese in esame - atteso che, da un lato, il carattere “provvisorio” delle considerazioni è da connettersi alla natura prodromica dell’invito a dedurre e, dall’altro, il termine “accantonando”, nella circostanza utilizzato, va correttamente letto e dimensionato nella sua effettiva portata (1). Configura colpa grave degli amministratori di un Comune l’aver conferito a trattativa privata ad tecnico esterno - con pregiudizio patrimoniale ingiusto a danno del Comune - l’incarico di provvedere alla stesura del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale qualora, come nella specie, non siano stati valutati : a) il vizio di legittimità, discendente dall’incompetenza di quell’organo deliberante per la violazione della riserva al Consiglio comunale in materia di approvazione dei programmi generali di opere pubbliche, dei relativi piani finanziari, dei piani territoriali ed urbanistici, dei piani particolareggiati e dei piani di recupero (art. 28 del D.P.G.R. Trentino Alto Adige, 27 febbraio 1995, n.4/L); b) il vizio di illegittimità consistente nella violazione dell’art. 21, comma 4, della legge Provincia Autonoma di Trento 19 luglio 1990, n.23, il quale pone divieto per trattativa privata avente importo contrattuale eccedente taluni limiti di valore; c) i profili economici della connessa spesa contrattuale, avendo i medesimi omesso di ponderare la proposta del servizio urbanistica del Comprensorio di appartenenza che offriva analoghe prestazioni ad un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto ad un professionista esterno (2). Nel rapporto tra la funzione consultiva, esercitata dal Segretario comunale, e gli atti di amministrazione attiva, svolti dalla Giunta, il parere reso “ex ante” dal Segretario sulla proposta di deliberazione si configura come atto preparatorio, rispetto alla cui validità formale esso opera quale presupposto di diritto, preordinato al corretto esercizio dei poteri amministrativi della Giunta; sussiste, pertanto la responsabilità del Segretario comunale per aver reso parere favorevole ad un atto deliberativo (nella specie, conferimento a trattativa privata ad tecnico esterno dell’incarico di provvedere alla stesura del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale) nonostante la sussistenza dei plurimi profili di illegittimità formale e sostanziale, idonei a fungere da ragioni ostative al conferimento dell’incarico stesso qualora accertate e dichiarate nella fase pre-decisionale del relativo procedimento (3).
__________ (1) Afferma la sentenza che questa lettura non può prescindere dalla affermazione immediatamente precedente – cui chiaramente si correla – secondo la quale : “sussistono nella specie molteplici profili sintomatici di danno erariale. (…) D’altro canto, non è individuabile nell’esaminato contesto documentale alcun altro sintomo significativamente confermativo dell’atteggiamento rinunciatario, attribuito alla Procura da parte della difesa, mentre contribuisce a confortare questa conclusione il fatto concludente che i profili di cui trattasi siano stati riproposti nella successiva presente sede. In termini più generali ed assorbenti, infine, merita di essere conclusivamente sottolineata, sul punto, la insostenibilità dell’eccezione proposta anche e soprattutto perché, in via di principio, rispetto ai profili di responsabilità già esplicitati in termini più o meno esaustivi, non è rinvenibile in capo al titolare della relativa azione alcun potere di disporne immotivatamente l’enucleazione”.
(2) La sentenza evidenzia, altresì, un fondamentale profilo di illegittimità nella adozione dell’atto di conferimento dell’incarico ossia la presenza di situazioni che avrebbero potuto prestarsi ad essere sussunte dagli amministratori come condizionanti ai fini del corretto ed imparziale svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Si legge in motivazione che “appare altrettanto legittimo attendersi, in via principale, che tale doveroso ed apprezzabile atteggiamento di corretta, dovuta cautela fosse stato dai medesimi soggetti posto in essere anche in relazione alle precedenti ed altrettanto rilevanti fasi dello stesso procedimento, quale quella caratterizzata, appunto, dalla individuazione dell’affidatario dell’incarico in materia o, ancora, della adozione della deliberazione n.92 dell’8 ottobre 2003, avente ad oggetto l’approvazione del documento di indirizzo per l’adozione del nuovo P.R.G.. Il che, in altre parole, avrebbe dovuto suggerire ai convenuti l’imprescindibile doverosità di una loro astensione dall’intero svolgimento del procedimento finalizzato alla realizzazione del nuovo P.R.G. di Tenna, a partire, quindi, proprio dalla fase caratterizzata dalla adozione della deliberazione n.43 del 2003 (…) Sotto altro profilo, ed almeno in linea subordinata, in situazioni siffatte, resta altrettanto legittimo pretendere che, nella azione di verifica della sussistenza delle situazioni che stanno a presupposto della corretta adozione degli atti di propria spettanza, fosse stata avvertita dai convenuti l’esigenza pregnante ed irrinunciabile di impegnare con convinzione tutte le possibili risorse di accorta diligenza e di prudente osservanza delle disposizioni che regolamentano la singola fattispecie, proprio al fine di evitare – quanto meno e pur nella già evidente, radicale patologia della situazione – ogni eventuale fraintendimento sulla sostanziale correttezza ed equidistanza del proprio operato”.
(3) Rileva la sentenza come, nella vicenda in esame, il comportamento della convenuta in ordine alla adottanda delibera “sia stato improntato ad evidente, notevole leggerezza, che tanto più assume valenza probatoria della sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dell’interessata, in quanto il parere stesso – obbligatorio, anche se non vincolante – ha una obiettiva ed autonoma valenza procedimentale, assumendo un ruolo causale efficiente nel venire in essere dell’atto illegittimo e dei suoi effetti pregiudizievoli” (cfr. Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Marche, 22 febbraio 1994, n.1; S. G. Sardegna, 26 febbraio 1994, n. 99; S.G. Puglia, 8 luglio 2003, n. 594).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALEPER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTOcomposta dai seguenti Magistrati:
ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3184/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: 1) - PINTARELLI Elio, nato a Tenna (TN) il 17 ottobre 1939 ed ivi residente in Via Alberè, 70; 2) – PASSAMANI Franco, nato a Levico Terme (TN) il 12 dicembre 1961 e residente a Tenna (TN) in Via Cimone, 3; 3) – LAZZERI Beniamino, nato a Caldonazzo (TN) il 5 maggio 1946 e residente a Tenna (TN) in Via Campolongo, 80; 4) – MOTTER Valerio, nato a Levico Terme (TN) il 1° giugno 1961 e residente a Tenna (TN) in Via Pellere, 18; 5) – OCHNER Roberto, nato a Levico Terme (TN) il 2 aprile 1971 e residente a Tenna (TN) in Via Cimone, 15; 6) – PAGANO Francesca, nata a Trento l’11 novembre 1959 ed ivi residente in Via Mazzini, 42, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi de FINIS, del Foro di Trento, presso il cui studio, in Trento, Via Oss Mazzurana, 72, risultano elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio. Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale; Esaminati gli atti e documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2005 - con l’assistenza del Segretario Sig.ra Patrizia DALSASS – il Consigliere relatore, Dott. Damiano RICEVUTO, l’Avv. Luigi de FINIS, per i convenuti, ed il Procuratore Regionale dott. Salvatore PILATO; PREMESSO IN FATTOCon atto di citazione in data 13 maggio 2005, ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto nel presente giudizio i Sigg.ri PINTARELLI Elio, PASSAMANI Franco, LAZZERI Beniamino, MOTTER Valerio, OCHNER Roberto e PAGANO Francesca, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi de FINIS, del Foro di Trento, per sentirli condannare al risarcimento in favore del Comune di Tenna della somma di Euro 54.251,00 (cinquantaquattromiladuecentocinquantuno/00) - da ripartire per quote uguali e senza vincolo di solidarietà - oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di procedimento, Espone tale atto che la Giunta comunale di Tenna, con la deliberazione n. 43 del 16 aprile 2003 – sulla premessa che nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2002 – 2004, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.2 del 27 febbraio 2002, era stata già prevista la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale (nel seguito P.R.G.) - non disponendo di personale a ciò idoneo, ne affidava l’incarico ad un tecnico esterno, individuato nell’Arch. Renzo GIOVANNINI, dietro un compenso complessivo che, giusta il preventivo di parcella del 14 aprile 2003, veniva determinato in €.54.251,18 – al netto dagli oneri di legge - da ripartirsi come segue per ciascuna delle sottoindicate tre fasi: - fase 1 - concernente la predisposizione della cartografia informatizzata di base, la parziale schedatura del centro storico e la formulazione della proposta metodologica, per un compenso pari ad €. 17.500.00, oltre Iva e C.N.P.A.I.A.; - fase 2 – concernente la proposta cartografica, il completamento della schedatura del centro storico, la normativa, la relazione illustrativa e l’elaborazione delle controdeduzioni alla prima adozione da parte del Consiglio comunale, per un compenso pari ad €.32.500,00, oltre gli oneri suddetti; - fase 3 – concernente l’apprestamento degli elaborati per la definitiva adozione del P.R.G., la formulazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni della CUP – PAT e le ulteriori copie per l’approvazione definitiva, per un compenso di €.4.251,18, oltre gli oneri di cui sopra. Il 20 maggio 2003, il Sindaco del Comune di Tenna, Sig. Elio PINTARELLI e l’Arch. Renzo GIOVANNINI sottoscrivevano, pertanto, la convenzione relativa all’incarico della redazione del nuovo P.R.G. di Tenna, nel cui art.5 si stabilivano i seguenti tempi di elaborazione, riferiti alle suddette fasi di attività: per la consegna degli elaborati relativi alla prima fase, si fissava il termine di sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione; quanto alla seconda fase, si conveniva che la consegna della documentazione relativa sarebbe avvenuta entro sei mesi dalla comunicazione di accettazione della proposta metodologica da parte del Comune; per la terza fase, si concordava che gli elaborati per la definitiva adozione del P.R.G. sarebbero stati trasmessi dal professionista entro il termine di tre mesi dalla richiesta dell’Amministrazione. L’art. 9 della convenzione determinava, infine, in €.51,00 per ciascun giorno di ritardo la penale applicabile in caso di omesso rispetto, da parte del professionista, dei termini sopraindicati. In data 29 luglio 2003, l’arch. GIOVANNINI presentava al Comune il documento di indirizzo per l’adozione del P.R.G. di Tenna, approvato, poi, dalla Giunta Comunale con deliberazione n.92 dell’8 ottobre 2003. Il nuovo P.R.G. trovava definitiva adozione con le deliberazioni n.1 del 1° giugno 2004 e n. 2 del 4 novembre 2004, emanate dal Commissario “ad acta”, ing. Rino SBOP., all’uopo nominato dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento nella seduta del 25 marzo 2004, per l’accertata incompatibilità della gran parte dei Consiglieri comunali in carica. Lo stesso arch. GIOVANNINI, il 12 gennaio 2004, trasmetteva, a sua volta, la parcella n.1/2004 dell’ammontare lordo di €.28.764,00, che il Comune liquidava con i mandati n.80 e 81 del 15 gennaio 2004 nell’importo netto di €. 24.064,00. All’esito dell’espletamento di apposita istruttoria documentale, affidata al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento, la Procura Regionale ravvisava nella suindicata vicenda la sussistenza di un danno erariale, “quantificabile nella differenza fra la maggiore spesa liquidata per il conferimento dell’incarico professionale all’Arch. GIOVANNINI, e la minore spesa liquidabile per le medesime prestazioni in favore del Comprensorio Alta Valsugana ( nel seguito Comprensorio), il quale, per il tramite del proprio Servizio Urbanistica, aveva inviato la proposta prot. 2236 del 20/2/2003 con la quale dichiarava la disponibilità a collaborare con i Comuni per la stesura degli strumenti urbanistici e loro varianti, per importi di spesa computabili in Euro 7.300,00. Tale computo estimativo è fondato su criteri di comparazione con i costi delle convenzioni stipulate dal medesimo Comprensorio con i comuni limitrofi a quello di Tenna (Comune di Palù del Fersina – convenzione del 17/4/2003 per euro 7.500,00; Comune di Bedollo – convenzione del 2/7/2002 per euro 7.500,00; Comune di Caldonazzo – convenzione del 27/5/1998 per lire 3.000.000).” L’imputazione di danno, quindi, veniva contestata nei termini di cui sopra tanto ai componenti della Giunta comunale che aveva adottato la deliberazione n.43 del 16 aprile 2003, concernente l’affidamento dell’incarico all’Arch. GIOVANNINI, quanto al Segretario comunale che, al riguardo, aveva espresso il proprio favorevole parere, mediante l’invito a dedurre di cui all’art.5, primo comma, del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n.19, come modificato dall’art.1, comma 3 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.639. L’invito, oltre che sulla omessa valutazione della proposta inviata con nota n.2236 del 20 febbraio 2003 dal Comprensorio, di cui si è già detto - è essenzialmente incentrato sui seguenti altri aspetti: 1 - la riscontrata incompetenza della Giunta municipale nell’adozione della deliberazione n.43 del 16 aprile 2003, che, secondo la Procura, risulta violatoria della riserva alla competenza del Consiglio comunale nella materia dell’approvazione dei programmi generali di opere pubbliche, dei relativi piani finanziari, dei piani territoriali ed urbanistici, dei piani particolareggiati e dei piani di recupero (art.28 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L); 2 – la violazione dell’art.21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n.23, che pone divieto per la trattativa privata di importo contrattuale eccedente il valore di lire 50.000.000 (successivamente modificato in €.38.400,00) Tutti i predetti interessati, avvalendosi del precitato difensore, con la memoria del 1° aprile 2005, qui depositata il giorno successivo, replicavano ai suindicati addebiti obiettando, quanto alle modalità di conferimento dell’incarico professionale, che, per il principio di specialità, la trattativa privata sarebbe assoggettata alla disciplina della L.P. n.26/1993 (c.d. legge sui lavori pubblici), di contenuto autorizzatorio per importi non superiori a 100.000,00 euro. Relativamente al profilo di irragionevolezza - riscontrato nella devoluzione esterna dell’incarico professionale - e alla affermata omissione della ponderazione dei profili economici, gli stessi interessati ne adducevano l’insussistenza, nella considerazione che alla manifestata disponibilità del Comprensorio a svolgere le proprie prestazioni professionali non sarebbe venuta a corrispondere una reale capacità di adempimento delle stesse, come dimostrato dalla lettera del predetto Comprensorio n.16755 del novembre 2003 (rectius 4 dicembre 2003), concernente la revoca della disponibilità a che il geom. TOMMASI, dipendente del Comprensorio, prestasse servizio temporaneo presso il Comune di Tenna. D’altro canto, le difficoltà organizzative del Comprensorio erano note ai Comuni limitrofi, i quali, in ragione di ciò, avevano optato per il conferimento dell’incarico a liberi professionisti. Si precisava, altresì, sul punto, che il rapporto con il professionista prescelto risultava suffragato dal rapporto fiduciario consolidatosi nel tempo per incarichi precedenti; il che aveva, nei fatti, consentito la tempestiva e puntuale predisposizione del P.R.G. di Tenna. Tale esito, invece, sarebbe stato, con ogni probabilità, difficilmente conseguibile con il ricorso alle prestazioni offerte dal Comprensorio, in quanto le vicende organizzative interne a detta struttura avrebbero potuto ingenerare ritardi e rallentamenti nell’espletamento dell’incarico di redazione dello stesso. Sempre su questo aspetto, la relativa memoria di deduzioni puntualizzava che il Consiglio comunale aveva deliberato la revisione del P.R.G. e la relativa spesa con atti del 28 marzo 2001 e del 27 febbraio 2002 e che la sua approvazione “non è poi stata fatta dal Consiglio Comunale in quanto i suoi componenti erano in gran parte in posizione di incompatibilità; all’uopo e stato quindi necessario ricorrere alla nomina di un Commissario ad acta che ha effettuato l’adozione del Piano Regolatore Generale e indi la sua adozione definitiva con i suoi provvedimenti dd. 1 giugno 2004 e 4 novembre 2004”. Gli stessi invitati a dedurre puntualizzavano, ancora, che per l’incarico professionale conferito, il Comune di Tenna aveva ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento un contributo di spesa per €.12.677,59 (rectius €.12.637,59), che incide sulla ponderazione della complessiva economicità dei costi connessi allo scambio contrattuale. Relativamente, infine, al parere favorevole reso dal Segretario comunale nella circostanza della intervenuta deliberazione di affidamento dell’incarico professionale, ne veniva dedotta la natura consultiva che, in quanto tale, non era idonea ad esplicare effetti vincolanti sulle conclusive deliberazioni dell’organo collegiale. La Procura Regionale, dal suo canto, ritiene le suesposte deduzioni inidonee a modificare il contenuto sostanziale della contestazione. Al riguardo, infatti - nel ribadire, anzitutto, tanto la estraneità dell’oggetto e della natura dell’incarico professionale di redazione del P.R.G. rispetto alla materia dei lavori pubblici quanto l’esistenza del divieto di trattativa privata per importi contrattuali eccedenti il valore di 38.400 euro – il Requirente osserva, in ordine al primo dei suddetti aspetti, che la deliberazione di conferimento dell’incarico opera il puntuale rinvio alla deliberazione consiliare n.2 del 27 febbraio 2002, poiché in questa sarebbe stata prevista la redazione del nuovo P.R.G.. La disamina di tale delibera consente di rilevare che oggetto di quella determinazione era stata, invece, l’approvazione del programma generale delle opere pubbliche per l’esercizio 2002 e per il triennio 2002-2004 “senza alcuna statuizione riferibile alla redazione del nuovo piano regolatore generale o alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti”. Nel difetto di tale presupposto, secondo il Requirente, “appare illegittima e poco comprensibile la deliberazione di conferimento dell’incarico professionale in una materia riservata alla competenza del Consiglio comunale”. I medesimi dubbi vengono estesi, “ob relationem”, alla successiva precitata deliberazione del Commissario “ad acta”. Quanto all’intervenuto conferimento dell’incarico professionale, il Requirente conferma la antecedente, arbitraria pretermissione della proposta del Comprensorio, della cui prospettazione e dei motivi che ne avrebbero determinato l’accantonamento non v’è traccia alcuna nella deliberazione adottata. Né, sempre secondo il Requirente, possono acquisire pregio, ai fini che qui occupano, le vicende organizzative interne al Comprensorio, alle quali, allo stato, non può conferirsi alcuna portata probatoria, stante la loro evidente natura ipotetica e probabilistica. Viene segnalata, ancora, dalla Procura la non pertinenza del riferimento alla nota concernente la posizione funzionale del geom. TOMMASI, “il cui contenuto evidenzia l’impossibilità di destinare l’unità di personale al servizio permanente del Comune di Tenna, per la semplice ed ovvia ragione che la medesima unità apparteneva ad una struttura per statuto collocata al servizio di tutti i comuni del Comprensorio”. Circa il contributo corrisposto dalla Provincia di Trento, esso rappresenta, comunque, “una componente di costo gravante sul bilancio pubblico, i cui presupposti di liquidazione ricorrono anche per la mancata ipotesi del conferimento dell’incarico al Comprensorio (v. art. 161 L.P. 5 settembre 1991, n.22)”. Quanto, infine, alla posizione del Segretario comunale, il Requirente osserva che il parere dallo stesso reso “ha assunto rilevanza eziologica nell’avveramento della fattispecie dannosa, soprattutto in considerazione della molteplicità dei profili di illegittimità macroscopicamente rilevabili, ma arbitrariamente pretermessi nella fase predecisoria”. Da qui l’atto di citazione degli odierni convenuti, nei cui confronti, pertanto, restano confermati gli addebiti precedentemente elevati. Gli interessati, come sopra rappresentati ed assistiti, si sono conseguentemente costituiti con l’apposita comparsa, acquisita il 28 settembre 2005, con la quale - nel contestare l’infondatezza delle censure mosse e nel chiedere il proscioglimento da tutti gli addebiti - formulano le difese che nel seguito si riportano: a – Relativamente alla prospettata illegittimità, sotto il profilo dell’incompetenza e della violazione di legge, delle decisioni adottate, ne viene eccepita, in primo luogo, l’inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità, atteso che la Procura Regionale, nel proprio invito a dedurre, “aveva espressamente dichiarato di accantonare gli eventuali profili di illegittimità discendenti dalla violazione dell’art. 21 c.4 L.P. 1990 n.23….. e dal vizio di competenza dell’Organo deliberante, incentrando le sue considerazioni provvisorie in diritto esclusivamente sulla presunta irragionevolezza della devoluzione esterna dell’incarico professionale per carenza nella ponderazione dei profili economici”. In via subordinata, se ne sostiene, comunque, l’infondatezza, in quanto, con riferimento alla affermata incompetenza, sulla base della speciale normativa della Provincia autonoma di Trento, “la scelta del professionista e la delibera di affidare a lui l’incarico di redigere, altrimenti variare, il P.R.G. rientra nelle competenze della Giunta comunale”, a norma dell’art.29 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L e degli artt. 13 e 14 della L.R. n.1/1993 e successive modificazioni. Ma, anche a voler ritenere che il Consiglio comunale avrebbe errato nel ritenere ricompresa nell’approvazione delle opere pubbliche di cui alle delibere consiliari n.7 del 28 marzo 2001 e n.2 del 27 febbraio 2002 anche la revisione del P:R.G., “per certo si dovrà ritenere incolpevole l’affidamento che su tale determinazione del Consiglio comunale hanno effettuato gli odierni deducenti” ed altri soggetti, quali il Commissario ad acta, che ha adottato il Piano stesso, il responsabile del Servizio di ragioneria ed il Segretario comunale. In ordine al profilo di addebito relativo alla pretesa violazione dell’art.21, comma 4, della L.P. n. 23 del 1990, si osserva che, “nel caso di specie,la Giunta ed il segretario comunale hanno ritenuto non già di andare a concludere un contratto, bensì di dare attuazione ad una delibera del Consiglio comunale facente parte del programma triennale delle opere pubbliche e quindi si è ritenuto che – per il criterio di specialità – debba operare la disciplina della L.P. 26/93 (c.d. legge sui lavori pubblici) che consente la trattativa privata per importi sino ad €.100.000,00”. A riprova dell’inesistenza, a parità di prestazioni e qualità professionali, di una miglior proposta, vengono enumerate, quindi, le attività svolte dal tecnico prescelto e quale dipendente del Comprensorio Alta Valsugana, prima, e, in seguito, quale libero professionista; attività, queste, che risultano tutte confermative “dell’esperienza pluriennale specifica dell’urbanistica dei Comuni della Valsugana, ed in particolare del Comune di Tenna, nonché delle modalità operative volute dal competente Comprensorio”. Per queste ragioni e per il fatto che il compenso richiesto appariva “congruo ed accettabile”, non sussiste presupposto alcuno per la ricerca di potenziali alternative. b – Sul piano della contestata diseconomicità della spesa, l’unico motivo di addebito viene ravvisato dalla difesa nel fatto che la Giunta comunale avrebbe omesso di valutare la proposta del Comprensorio Alta Valsugana di cui alla nota n.2236 del 20 febbraio 2003. L’esame analitico di detto atto, induce lo stesso difensore a riscontrarvi sostanzialmente una richiesta di informazioni finalizzata ad organizzare eventualmente il Servizio Urbanistica di quel Comprensorio piuttosto che un’offerta di collaborazione rivolta ai Comuni. Si aggiunge, altresì, quanto a tale collaborazione, che il Comprensorio, comunque, non è solito realizzare tutta l’attività necessaria alla redazione dei Piani Regolatori e delle loro varianti, ma si limita a dare una collaborazione del proprio Servizio Urbanistica ai tecnici e alle strutture del singolo Comune interessato. In questo quadro, pertanto, il compenso forfetariamente determinato non comprende esaustivamente tutte le spese che si connettono alla redazione del Piano, ma presuppone (vedansi i casi dei Comuni di Frassilongo, Fierozzo e Bosentino), ulteriori esborsi, che contribuiscono a dilatare il grado di onerosità dell’operazione nel suo complesso considerata. Anche per le convenzioni con i Comuni di Palù del Fersina e di Bedollo, citate dalla Procura, la loro puntuale disamina, secondo la difesa, “fa apparire le somme ivi previste non già quale cifra idonea ad esaurire integralmente il costo dell’opera, bensì quale parte di tale costo rimanendo a carico dei Comuni sia l’espletamento di particolari attività integrative sia l’impegno dei loro uffici tecnici”. La medesima difesa conclude con l’affermare, quindi, che le scelte dei convenuti non appaiono né irragionevoli né antieconomiche. Quanto al danno erariale – dopo aver premesso che la spesa effettivamente sostenuta è stata di €.53.400,00, somma sia pur di poco inferiore a quella indicata nell’atto di citazione - la difesa conclude affermando che “nessun danno economico il Comune ha in effetti ricevuto a seguito dei fatti di cui si discute”, tenuto conto sia dell’importo che, in ipotesi, il Comune avrebbe dovuto corrispondere al Comprensorio nonché delle ulteriori spese che lo stesso Comune “avrebbe dovuto sostenere per le attività che il Comprensorio gli avrebbe comunque fatto effettuare”, sia del contributo erogato dalla Provincia. Riguardo a quest’ultimo che, secondo la Procura, costituisce, comunque, un “costo gravante sul bilancio pubblico”, la stessa difesa sostiene che, se si fa carico ai convenuti “di aver provocato al Comune di Tenna una spesa che con diverso loro comportamento non sarebbe stata provocata”, deve entrare in valutazione, allo stato, “solamente la componente matematica delle entrate e delle uscite che, nel caso di specie, per quanto sopra detto, si può tranquillamente affermare essere pari a zero”. La difesa prospetta, infine, al Collegio di valutare se disporre un supplemento istruttorio onde accertare, per il tramite del Comprensorio, se e quali opere e costi avrebbe richiesto al Comune di Tenna nel caso di stipula di una convenzione con questo in luogo dell’incarico commissionato all’arch. GIOVANNINI, “nonché per accertare – con specifico riferimento al Comune di Frassilongo – a quali condizioni ed in quali termini l’arch. GIOVANNINI era disponibile ad effettuare l’opera di revisione del P.R.G.e in quali termini e in quali condizioni quell’opera è stata invece realizzata dal Comprensorio”. Quanto alla specifica posizione della dott.ssa PAGANO, viene eccepita l’inesistenza di alcuna prova del nesso di causalità tra il parere dalla stessa reso quale Segretario comunale e il danno che si asserisce esser derivato al Comune, stante la natura meramente consultiva di detto parere, che rientra nelle incombenze “strettamente legali e funzionali” dell’interessata. Alla odierna pubblica udienza, le parti hanno illustrato e confermato nel merito le rispettive posizioni che sopra sono state riportate. In tale circostanza, il Procuratore Regionale, prima della propria requisitoria, ha depositato il carteggio concernente la nomina del Commissario ad acta presso il Comune di Tenna per l’adozione della variante al P.R.G. e delle relative norme di attuazione, oggetto delle deliberazioni commissariali n.1 e n.2, rispettivamente del 1° giugno e del 4 novembre 2004, peraltro già presenti nel fascicolo di causa. Detta documentazione comprende, altresì, gli atti – di nuova acquisizione - comprovanti la diffusa situazione di incompatibilità di gran parte dei Consiglieri comunali in ordine alla elaborazione del nuovo P.R.G. e la conseguente adozione del provvedimento di nomina del Commissario da parte della Giunta provinciale di Trento. Al loro deposito non si è opposto il difensore dei convenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO1 - Il presente giudizio è volto a qualificare il comportamento tenuto dai Signori PINTARELLI Elio; PASSAMANI Franco; LAZZERI Beniamino; MOTTER Valerio; OCHNER Roberto e PAGANO Francesca nella circostanza dell’adozione della deliberazione n. 43 del 16 aprile 2003, con la quale la Giunta municipale del Comune di Tenna – che i primi cinque componevano e alla cui seduta l’ultima assisteva nella qualità di Segretario comunale - non disponendo quell’Amministrazione di personale a ciò idoneo, divisava di conferire ad un tecnico esterno, individuato nell’arch. Renzo GIOVANNINI, l’incarico di provvedere alla stesura del nuovo Piano Regolatore Generale (nel seguito P.R.G.) di quel Comune dietro un corrispettivo complessivamente determinato in €. 54.251,00, al netto degli oneri di legge. Ai predetti componenti della Giunta municipale di Tenna si contesta di aver deliberato nel senso di cui sopra senza aver adeguatamente valutato: a - la presenza del vizio di legittimità, discendente dall’incompetenza di quell’organo deliberante per la violazione della riserva al Consiglio comunale in materia di approvazione dei programmi generali di opere pubbliche, dei relativi piani finanziari, dei piani territoriali ed urbanistici, dei piani particolareggiati e dei piani di recupero (art.28 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L); b – l’ulteriore profilo di illegittimità consistente nella violazione dell’art.21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n.23, il quale pone divieto per trattativa privata avente importo contrattuale eccedente il valore di L. 50.000.000, successivamente modificato in €.38.400,00; c - i profili economici della connessa spesa contrattuale, avendo gli stessi radicalmente omesso di ponderare la proposta inviata dal Comprensorio Alta Valsugana (nel seguito Comprensorio) – Servizio Urbanistica con la lettera n.2236 del 20 febbraio 2003 - che offriva le proprie prestazioni per importi di spesa comunque inferiori a quelli riconosciuti al professionista poi designato – nonché quella formulata dallo stesso Comprensorio, a mezzo dell’Arch. Paola RICCHI, in data 29 aprile 2004; d - alla dott.ssa Francesca PAGANO si contesta, infine, di avere, nella sua qualità di Segretario comunale, “reso parere favorevole all’atto deliberativo nonostante la sussistenza dei plurimi profili di illegittimità formale e sostanziale, idonei a fungere da ragioni ostative al conferimento dell’incarico, qualora accertate e dichiarate nella fase pre-decisionale del procedimento”. Il conseguente danno erariale viene indicato in €.54.251,00, ripartibile per quote eguali, attesa la carenza di circostanze utili ed idonee a discriminare le singole condotte personali. In ordine ai suesposti addebiti, i convenuti – facendo seguito alle deduzioni già rassegnate in risposta all’invito a dedurre e con specifico riferimento all’atto di citazione successivamente pervenuto - hanno prodotto, per il tramite del proprio difensore, apposita memoria difensiva sugli aspetti considerati significativamente probatori della propria non colpevolezza, già riepilogati in narrativa ed ulteriormente illustrati dalla difesa nel corso dell’odierna udienza.
2 – Nella complessiva economia della fattispecie sottoposta al proprio giudizio, il Collegio ritiene di dover previamente pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità dei profili di illegittimità (come riepilogati sub 1 – punti a e b) discendenti, rispettivamente, dall’incompetenza dell’organo autore della delibera n. 43 del 2003 e dalla violazione dell’art.21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n.23, che vieta la trattativa privata nel caso di importi contrattuali eccedenti il valore di €.38.400,00. La difesa suffraga tale eccezione, posta in via principale, osservando preliminarmente che la Procura Regionale, nel proprio invito a dedurre, “aveva espressamente dichiarato di accantonare gli eventuali profili di illegittimità discendenti dalla violazione dell’art.21 c.4 L.P. 1990 n.23……. e dal vizio di competenza dell’Organo deliberante, incentrando le sue “considerazioni provvisorie in diritto” esclusivamente sulla presunta irragionevolezza della devoluzione esterna dell’incarico professionale per carenza nella ponderazione dei profili economici” e chiedendosi, quindi, se “la rinunzia a far valere i pretesi profili di illegittimità (tale sembra doversi qualificare, sotto il profilo giuridico, il dichiarato loro “accantonamento”) possa – pur essendo intervenuta in un contesto di “considerazioni provvisorie in diritto” – consentire tecnicamente la riproposizione della questione nell’atto di citazione in giudizio”, anche perché il dedotto accantonamento aveva indotto i convenuti a trattare sinteticamente la questione nella loro precedente difesa. L’esame del testo adottato dalla Procura nel formulare il proprio invito a dedurre consente al Collegio di affermare l’infondatezza della suesposta tesi difensiva, atteso che, da un lato, il carattere “provvisorio” delle considerazioni in diritto ivi svolte è da connettersi evidentemente alla natura prodromica dell’invito a dedurre e che, dall’altro, il termine “accantonando”, nella circostanza utilizzato, va correttamente letto e dimensionato nella sua effettiva portata alla luce della affermazione immediatamente precedente – cui chiaramente si correla – secondo la quale “sussistono nella specie molteplici profili sintomatici di danno erariale”, molteplicità che, ove si accedesse alla tesi difensiva, si ridurrebbe, quindi, paradossalmente, a consistere nell’unico profilo della carente ponderazione dei profili economici connessi alla devoluzione esterna dell’incarico. Lettura, questa, palesemente incoerente, sul piano concettuale, con gli intendimenti anticipati con la surriportata affermazione di premessa. D’altro canto, non è individuabile nell’esaminato contesto documentale alcun altro sintomo significativamente confermativo dell’atteggiamento rinunciatario, attribuito alla Procura da parte della difesa, mentre contribuisce a confortare questa conclusione il fatto concludente che i profili di cui trattasi siano stati riproposti nella successiva presente sede. In termini più generali ed assorbenti, infine, merita di essere conclusivamente sottolineata, sul punto, la insostenibilità dell’eccezione proposta anche e soprattutto perché, in via di principio, rispetto ai profili di responsabilità già esplicitati in termini più o meno esaustivi, non è rinvenibile in capo al titolare della relativa azione alcun potere di disporne immotivatamente l’enucleazione.
3 - In ordine alla incompetenza della Giunta, la difesa asserisce l’infondatezza di tale profilo di illegittimità, richiamandosi all’art. 29 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. del 27 febbraio 1995, n.4/L nonché agli artt.13 e 14 della L.R. n.1 del 1993 e successive modificazioni, in forza dei quali “la scelta del professionista e la delibera di affidare a lui l’incarico di redigere, altrimenti variare, il P.R.G. rientra nelle competenze della Giunta Comunale. In definitiva se la decisione della revisione del Piano Regolatore Generale compete esclusivamente al Consiglio Comunale, invece il successivo atto – attuativo di quella decisione – con cui si procede all’affidamento materiale ad un professionista dell’incarico così deliberato dal Consiglio Comunale (nei limiti e nell’ambito della delibera consiliare) è attività ben assolvibile dalla Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della L. R. 4/171993, n.4/L”. In questo senso, la stessa difesa fa riferimento alla deliberazione n.3 dell’8 gennaio 2003, con la quale la medesima Giunta aveva stabilito che fra le proprie competenze rientravano gli affidamenti di incarichi a professionisti: “In altri termini l’interpretazione all’epoca corrente della normativa di riferimento voleva riservata alla competenza del Consiglio la determinazione dei piani territoriali urbanistici, trattandosi di organo di indirizzo politico; il resto invece spettava alla Giunta”. Riguardo alla suesposta questione, il Collegio constata che l’affermazione della intervenuta violazione della riserva al Consiglio comunale nella materia dell’approvazione dei programmi generali di opere pubbliche, dei relativi piani finanziari, dei piani territoriali ed urbanistici, dei piani particolareggiati e dei piani di recupero riposa, secondo la Procura Regionale, sulla norma di cui all’art.28 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L. Tale disposizione, invero, testualmente prescrive, al comma 3-lett.b, che il Consiglio comunale “delibera i programmi generali di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie”. La riprova della inderogabilità di detta statuizione trova, poi, conferma nel successivo comma 5 dello stesso art.28, secondo il quale “le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”. L’esame della precitata deliberazione n.43/2003, svolto alla luce delle suindicate disposizioni normative, sembrerebbe condurre a rilevare, almeno inizialmente, che l’oggetto della anzidetta determinazione non sarebbe tanto il P. R.G. del Comune di Tenna quanto l’affidamento dell’incarico della sua redazione ad un professionista esterno; il che, di primo acchito, apparrebbe coincidente, quindi, con la surriportata posizione difensiva. Una tale conclusione potrebbe, altresì essere supportata, “prima facie”, dalla premessa di esordio contenuta nella deliberazione suddetta, la quale, infatti, ricorda testualmente che “nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2002-2004,approvato con deliberazione consiliare n.2 del 27.02.2002, è stata prevista la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale , in quanto lo strumento urbanistico che attualmente viene applicato nel Comune di Tenna è ancora il Piano Comprensoriale approvato nel 1991”, con ciò quasi a voler fare riferimento a determinazioni già espresse in proposito - e nella propria competenza - da parte del Consiglio comunale. Né potrebbe valere a revocare in dubbio una siffatta lettura la successiva premessa così formulata: “Ritenuto quindi di provvedere alla stesura di un nuovo Piano regolatore generale, ai sensi di quanto disposto dall’art.40 della L.P.22/1991”, la quale – non trovando alcunché di ulteriormente esplicativo in questo stesso senso nella parte strettamente decisoria della delibera - potrebbe, in ultima analisi, sussumersi come accidentalmente pleonastica, avuto riguardo al contesto in cui si inserisce e che risulta confermato dal contenuto di detta parte statuitiva, la quale, appunto, è, a sua volta, fondamentalmente, se non esclusivamente, incentrata sull’affidamento dell’incarico all’arch. GIOVANNINI e sulla regolamentazione dei vari aspetti che a quel rapporto si connettono. Se le cose stessero così, le attribuzioni in tal senso esercitate dalla Giunta potrebbero ricondursi, pertanto, a quelle ad essa spettanti ai sensi dell’art. 29 dello stesso precitato D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L, secondo il quale “1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 2. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”. Purtroppo, però, ad un più compiuto ed approfondito esame comparato dei vari atti, tale quadro d’insieme evidenzia, invece, una palese carenza di un presupposto sostanziale che, venendo ad inficiare in termini decisivi l’iter evolutivo del contesto, finisce con il conferire fondamento all’assunto della Procura negandolo, nel contempo, alle tesi difensive. Premesso, intanto, che - al di là delle varie formulazioni di volta in volta adottate - trattasi, nel caso di specie, secondo quanto è dato di rilevare dalle premesse della deliberazione n. 43 del 2003, della redazione del “nuovo Piano Regolatore Generale”, sostitutivo del Piano Comprensoriale approvato nel 1991, un’attenta lettura delle deliberazioni consiliari n.7 del 28 marzo 2001 e n.2 del 27 febbraio 2002 (rispettivamente concernenti, la prima, l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2001-2003 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2001 e, la seconda, l’approvazione del programma delle opere pubbliche per l’esercizio 2002 ed il triennio 2002-2004) non lascia emergere alcun palese ed inequivocabile precedente in ordine all’intervenuta approvazione, da parte di quel Consiglio comunale – del quale, peraltro, gli stessi convenuti erano componenti - di espliciti indirizzi politico-amministrativi sulla redazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, a differenza di quanto espressamente affermato nella surriportata premessa di esordio della deliberazione di Giunta n. 43 del 16 aprile 2003. Per il vero, anzi, un cenno è rinvenibile, al riguardo, nella documentazione allegata alle precitate deliberazioni consiliari: quanto alla delibera n.7 del 2001, la scheda n.3 di quel programma generale delle opere pubbliche, nel punto 1) - Descrizione dell’intervento, reca, infatti, la dizione “Spese tecniche per revisione Piano Regolatore” e, al punto 2) - Costo dell’investimento, indica la somma di L.35.000.000 che, nel successivo punto 3) - Analisi fattibilità dell’intervento, risulta collocata nella voce g) – avanzo di amministrazione. Per quel che concerne, poi, la delibera n.2 del 2002, nella parte relativa al punto 5, riferito alla costruzione della Caserma dei VV. FF.- casa sociale e magazzino comunale, viene testualmente sottolineato nella sua parte conclusiva, che “occorre anzitutto approvare la variante al PRG per prevedere l’inserimento dell’area sulla quale verrà costruito l’edificio. Poi si proseguirà con l’appalto, ma solo dopo la concessione del contributo da parte della PAT e l’acquisizione dei pareri di rito”. Tali indicazioni, stante la evidente limitatezza della loro portata, non possono assurgere ad elementi adeguatamente probatori ai fini che qui occupano, anche perché gli atti (vedasi la deliberazione della Giunta n. 39 del 15 luglio 2002) dimostrano che lo stesso arch. GIOVANNINI, almeno per l’esigenza relativa alla costruendo Caserma dei VV.FF., già prima dell’adozione della delibera di Giunta n.43/2003, era stato affidatario del distinto e specifico incarico “di provvedere alla stesura di una variante per opera pubblica al Piano regolatore generale del Comune di Tenna”, per un corrispettivo di €.2.730,00, al netto degli oneri di legge, poi liquidatogli, come da mandato n.41 del 21 gennaio 2003, nell’ammontare netto di €. 2.795,52 e lordo di €. 3.341,52. Deve concludersi, quindi, che - avuto riguardo all’assoluto silenzio riscontrato nelle rispettive, succitate deliberazioni in ordine a statuizioni consiliari esplicitamente indirizzate verso la redazione di un nuovo P.R.G. del Comune di Tenna – le affermazioni in tal senso riportate nella premessa della deliberazione n.43 sono da definire del tutto prive di obiettivo riscontro documentale e, perciò, arbitrariamente formulate. Di conseguenza, la verificata inesistenza di previ ed espressi interventi in materia di P.R.G. da parte del Consiglio comunale riconduce alla sola Giunta, non solo la paternità della premessa così formulata nella propria deliberazione n.43 del 2003 – da giudicarsi, per questo aspetto, del tutto infondata e gratuita - ma anche la responsabilità dell’intervento operato, che, in quanto tale, va qualificato come “indebito” sia perché non ricollegabile a precedenti, appropriate e presupposte decisioni in materia (da parte del Consiglio comunale) sia perché, in assenza di queste, è venuta a realizzarsi, nei fatti, un’arbitraria ed indebita ingerenza della Giunta in attribuzioni proprie di altro organo: ingerenza senza la quale, per l’evidente inesistenza del presupposto fondamentale, viene a perdere la propria ragion d’essere la stessa attribuzione dell’incarico disposta dalla medesima Giunta nei confronti dell’arch. GIOVANNINI. In altre parole, quindi, alla stregua degli elementi come sopra acquisiti, risulta del tutto arbitrario ed immotivato, oltre che prematuro ed intempestivo, il conferimento stesso dell’incarico al suddetto professionista. Né, in proposito, può valere la versione prospettata dalla difesa, la quale, nella propria memoria, sostiene che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, approvati con le delibere consiliari n.7/2001 e n.2/2002, “contengono ex professo l’indicazione della revisione del Piano regolatore e delle spese tecniche all’uopo necessarie, con la conseguenza che si deve ritenere deliberata e approvata – quantomeno per rinvio e/o implicitamente – da parte del Consiglio Comunale, la revisione del Piano Regolatore Generale”. La medesima difesa sottolinea che la Provincia Autonoma di Trento, con la circolare n.12386/02-D del 10 ottobre 2002 - indirizzata, tra gli altri, alle Amministrazioni Comunali e Comprensoriali - aveva stabilito (pag.3, punto 4) “che non vanno inserite nella programmazione dei lavori pubblici le opere ed i lavori comportanti spesa - per ogni singolo contratto – inferiore ad .€.25.822,84; poiché nell’anno 2002 la previsione della spesa per la revisione del P.R.G. era di €.25.000,00, la previsione di quell’incarico è stata ricompresa nel punto 2 della suddetta delibera comunale n.2/02 nella sua parte riferentesi alla spesa complessiva dei vari interventi; più precisamente, sotto la voce “PROGRAMMA 1: SERVIZI GENERALI” appare un’uscita di €.131.700,00 comprensiva di €.25.000,00 relativi all’incarico per P.R.G., come risulta anche dal prospetto relativo alle spese di investimento per l’anno 2002”. Sulla base dei suddetti elementi, perciò, la difesa prospetta la buona fede dei convenuti e, quindi, l’inesistenza, anche sotto il profilo meramente colposo, di responsabilità per aver fatto affidamento sulle apparenze rappresentate dalla suddetta documentazione riferibile “ex professo” al Consiglio Comunale; apparenze sulle quali risultano aver fatto affidamento il Commissario “ad acta” del Comune di Tenna, nel disporre l’adozione del Piano Regolatore Generale, nonché il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per il parere sulla regolarità contabile della delibera n.43/2003, ed il Segretario comunale, per il parere sulla regolarità tecnico amministrativa. Ad avviso della difesa, ove si dovesse ritenere che il Consiglio Comunale abbia errato “nel ritenere ricompresa tra l’approvazione delle opere pubbliche anche la revisione del Piano Regolatore Generale (in ipotesi, perché non va qualificato come opera pubblica ma semmai quale studio per le opere pubbliche), per certo si dovrà ritenere incolpevole l’affidamento che su tale determinazione del Consiglio Comunale hanno effettuato gli odierni deducenti (e, con loro, molti altri soggetti, come si è sopra visto)”. Il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per aderire alla linea difensiva come sopra articolata, perché: a – la lettera circolare della Provincia Autonoma di Trento n.12386/02-D del 10 ottobre 2002, richiamata quale atto presupposto, idoneo a suffragare la tesi espressa, è evidentemente posteriore sia al 27 febbraio 2002 (data sotto la quale il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n.1/2002, concernente l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002) sia al 26 giugno 2002 (data in cui risulta adottata la deliberazione consiliare n.5/2002 relativa all’esame e all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2001). Peraltro, le indicazioni in essa contenute - traendo origine, come, d’altronde, risulta esplicitato alla pag.2, dall’avvenuta introduzione della programmazione pluriennale dei lavori pubblici “come metodo da adottare sistematicamente per informare l’attività degli Enti locali a criteri di trasparenza, razionalità e realizzabilità delle opere” – trovano applicazione a decorrere dal 2003, in base alle disposizioni di cui all’art.32, comma 10, della L:P. n.3 del 2001, ivi richiamate. Questa circolare ha ad oggetto una puntuale descrizione delle finalità sottese alla elaborazione del programma pluriennale delle opere pubbliche secondo lo schema e le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta provinciale n.1061 del 17 maggio 2002; all’interno di detto rilevante e fondamentale atto - opportunamente ed adeguatamente illustrato sia con riferimento alle modalità di redazione ed approvazione del programma che in ordine al suo aggiornamento annuale e alle modalità di gestione e di verifica di tale strumento – non è dato di riscontrare alcun significativo cenno alla attività di redazione, revisione o aggiornamento dei piani regolatori. Ciò vale a dimostrare che l’azione da svolgersi, in questo specifico ambito, da parte del Consiglio comunale - pur collegabile al naturale divenire delle esigenze collettive sottostanti alle iniziative alla cui realizzazione il suddetto programma pluriennale può esser finalizzato – resta da quest’ultimo distinta e separata proprio in ragione della sua natura prescrittiva, ad efficacia immediata o differita, ma, comunque, fortemente incidente agli effetti della possibilità di tutela degli interessi coinvolti, per assumere, quindi, una sua propria esplicita, articolata e formalizzata connotazione. b – Alla stregua di quanto già osservato sub a, le risultanze desumibili dai vari allegati esibiti dalla difesa (estratti dal bilancio di previsione e allegati al conto consuntivo per gli anni 2001, 2002 e 2003 ed estratto dal bilancio di previsione per il 2004) a sostegno della propria suesposta tesi, piuttosto che probatorie degli effettivi ed inequivocabili intendimenti concretamente assunti dal Consiglio comunale ed a questi riconducibili, sono solo ed esclusivamente esplicative delle operazioni contabili effettuate, per ragioni non sempre individuabili, nell’arco dell’esercizio di riferimento, sulla posta di bilancio genericamente denominata “spese tecniche per revisione piano regolatore”. E’, infatti, noto e pacifico, sul piano dei principi, che la iscrizione in bilancio di una data risorsa finanziaria è solo significativa del proposito, riconducibile in capo all’organo all’uopo competente, di adottare in seguito le determinazioni di spettanza per il concreto impiego della stessa, in assenza delle quali non sono ipotizzabili intendimenti alternativi aventi concreta rilevanza. In linea con tale regola di lettura, la documentazione prodotta è idonea, secondo l’avviso del Collegio, a rappresentare una mera situazione contabile che – nonostante la sua genericità e validità a finalità molteplici – finisce con l’evidenziare, comunque, sullo specifico tema, una previsione di spesa al detto titolo di L.35.000.000 per il 2001: somma che, stando al consuntivo 2001, risulta iscritta come economia. Per il 2002, lo specifico stanziamento iniziale risulta essere di €.18.075,99, che, per effetto della intervenuta variazione in aumento per €.6.924,01, risulta complessivamente pari a €.25.000,00: somma, questa, che, a consuntivo, viene, poi, ad ammontare a €.20.823,28, per effetto di impegni complessivamente assunti per €.4.176,72, frutto della sommatoria di €.835,20 + €.3.341,52; addendo, quest’ultimo, palesemente ricollegabile, per l’identità della consistenza lorda, al già sottolineato affidamento “ad hoc” allo stesso arch. GIOVANNINI dell’incarico di provvedere alla stesura di una variante per opera pubblica al Piano regolatore generale, connessa alla costruzione della Caserma dei VV.FF., conferito con la delibera di Giunta n.39 del 15 luglio 2002. Solo per compiutezza di esposizione, si aggiunge, ancora, che, per il 2003, l’apposito stanziamento iniziale risulta determinato, sulla competenza, in €.25.000,00, a sua volta confermato in un pari ammontare in sede di consuntivo; per il 2004, infine, la relativa previsione di €.25.000,00, per via di una variazione in aumento di €.21.500,00, è complessivamente determinata nella somma di €.46.500,00. Nessun significato diverso da quello proprio della sua funzione tipicamente contabile, può essere, quindi, concretamente ascritto alla mera esposizione delle specifiche entità, operata nella surriportata successione dei singoli documenti contabili annuali, senza il rischio di conferire erroneamente a questo aspetto una configurazione che, poiché del tutto ultronea, risulterebbe impropria ed inconferente ai fini che qui rilevano.
4 – Per quel che concerne la contestata violazione del divieto di ricorrere alla trattativa privata in presenza di importo contrattuale che eccede il valore di L. 50.000.000, ora rideterminato in €.38.400,00 (art.21, comma 4, della legge provinciale n.23 del 1990) – addebito rispetto al quale la difesa ritiene applicabile, invece, per il criterio di specialità, “la disciplina della L.P.26/93 (c.d. legge sui lavori pubblici), che consente la trattativa privata per importi sino ad €. 100.000,00” – deve prioritariamente osservarsi che l’incarico professionale di redazione del P.R.G., per l’oggetto e la natura che lo contraddistinguono, è di per sé estraneo alla materia dei lavori pubblici. A prescindere da ciò, va rilevato, comunque, che nessuna disposizione nel senso segnalato è dato di rinvenire nel contesto normativo menzionato, che, peraltro, risulta reiteratamente indicato senza la precisa e puntuale citazione dell’articolo che riporterebbe la indicata disposizione, tanto nella precedente sede di replica all’invito a dedurre quanto in quella presente. Di talché, allo stato, non si posseggono ulteriori elementi proficui al riguardo, al di là di quello in base al quale è dato di affermare, in seguito alla consultazione dell’intero testo della legge provinciale n.26 del 2003, che – non ritenendosi conducenti nel senso prospettato le previsioni normative di cui agli artt.20 (incarichi di progettazione) e 52 (spese in economia) – nessun’altra norma risulta ivi formulata nei termini che sopra sono stati richiamati. Deve puntualizzarsi, per contro, con riferimento alla normativa invocata dalla Procura, che l’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n.23 - dopo aver premesso, nel comma 1, che “con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale” – chiarisce i termini della eventualità del previo confronto concorrenziale nel successivo comma 5, secondo cui “nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nella deliberazione di cui all’art.13, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all’art.12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione”; il che equivale ad affermare che la possibilità di prescindere dal confronto concorrenziale resta in pratica circoscritta, in linea di massima, ai soli casi indicati nel comma 4, ossia quelli contemplati dal comma 2 - lettere b), e) ed h). In particolare, il caso sub b) concerne “l’acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti”; quello sub e) è riferito a “prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l’affidamento avvenga in favore dell’originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l’ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell’importo di quello originario”; quello sub h) riguarda l’ipotesi in cui “il valore del contratto non superi euro 158.300,00, fermo restando il divieto di cui all’art.5, comma 3” (che vieta, appunto, per qualsiasi prestazione, l’artificiosa suddivisione in più contratti). Rispetto a tali tre precise fattispecie, lo stesso comma 4 dispone che “qualora l’importo contrattuale non ecceda euro 38.400,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei”. Alla stregua delle surriportate norme, dovendo evidentemente escludere l’applicabilità delle previsioni di cui alle lettere b) ed e) - per l’espresso richiamo a specifiche situazioni che, in quanto tali, non sembrano suscettibili di ampliamento in via latamente analogica – al caso che qui occupa resta attagliabile la sola fattispecie menzionata alla lett.h), la quale contempla la possibilità della conclusione del contratto mediante trattativa diretta e senza il prescritto confronto concorrenziale soltanto nel caso in cui l’importo contrattuale non ecceda €.38.400,00. Poiché l’importo contrattuale ammonta a complessivi €.54.251,00, pur considerato al netto delle ritenute di legge, deve concludersi, perciò, che, anche sotto l’aspetto qui esaminato, risultano fondate le contestazioni mosse dalla Procura Regionale. Nessun rilievo possono conseguentemente assumere, ai presenti fini, le argomentazioni difensive imperniate sulla specifica esperienza maturata dall’arch. GIOVANNINI sia durante il periodo di servizio prestato quale dipendente del Comprensorio Alta Valsugana sia quale libero professionista più volte affidatario di incarichi in quell’ambito territoriale.
5 – L’ulteriore addebito, contestato ai convenuti sotto il profilo della diseconomicità della spesa, è ricondotto dalla Procura Regionale alla irragionevolezza della devoluzione esterna dell’incarico professionale, testualmente ravvisabile nel fatto che la Giunta comunale avrebbe “radicalmente omesso di valutare la proposta inviata dal Comprensorio Alta Valsugana - Servizio Urbanistica con nota prot.2236 del 20/2/2003, che dichiarava la disponibilità a collaborare con i Comuni per la stesura degli strumenti urbanistici e loro varianti per importi di spesa comunque inferiori a quelli riconosciuti all’arch. GIOVANNINI, quantificabili in €.7.300,00 con criteri di comparazione ai costi delle convenzioni stipulate dal medesimo Comprensorio con i Comuni limitrofi a quello di Tenna”. Per la stessa Procura, l’addebito di cui sopra viene ribadito anche con riferimento alla “proposta diretta, formulata dal Servizio Urbanistica del Comprensorio Alta Valsugana e sottoscritta dall’arch. Paola Ricchi in data 29/4/2004, nella quale è quantificata la spesa di €.7.300,00 (rectius €.7.800,00) per la redazione della variante del Comune di Tenna”. a - L’attenta lettura della prima delle due citate lettere, la n.2236 del 20 febbraio 2003, in pari data acquisita dal destinatario ai propri atti e protocollata al n.482, induce a non condividere la tesi, addotta dalla difesa, di una sua configurazione quale atto di carattere interlocutorio. Ad avviso del Collegio, infatti, tale nota - pur muovendo dall’intento di “poter corrispondere, per quanto possibile, alle attese dei Comuni in modo compatibile con le convenzioni già in essere presso il Servizio Urbanistica comprensoriale” e pur rappresentando “l’esigenza di verificare l’eventuale interesse delle Amministrazioni appartenenti a questo Comprensorio, di usufruire della collaborazione del Servizio per la stesura di strumenti urbanistici comunali…” - si ricollega chiaramente, facendovene espresso richiamo, alle “intese intercorse in occasione dell’ultima Conferenza dei Sindaci”. Ed è, quindi, in relazione a queste intese - comprensibilmente caratterizzate, ad ogni buon fine, da disponibilità sia pur prudenzialmente manifestata in linea di larga massima - che il Presidente del Comprensorio, con detta stessa lettera, propone ai destinatari “di voler segnalare entro i dieci giorni dal ricevimento della presente, le prospettate eventuali necessità, individuando contestualmente la tipologia di strumento per il quale si chiede la collaborazione e, indicativamente, i tempi entro i quali si vorrebbe l’ultimazione delle attività proposte”, dichiarando, infine, la disponibilità del Servizio a fornire ogni utile chiarimento in proposito. Passando, poi, all’esame della lettera del 29 aprile 2004, che costituisce l’ulteriore elemento documentale al quale si richiama la Procura, il Collegio osserva che essa (avente, peraltro, una data posteriore alla determinazione di Giunta n.43 del 16 aprile 2003), nonostante rechi in calce la specifica della sua riferibilità all’arch.Paola RICCHI ed abbia ad oggetto la “proposta di redazione della variante generale al PRG del Comune di Tenna comprensiva della redazione del piano dei centri storici. Preventivo e individuazione della tempistica”, risulta priva del numero di protocollo e della necessaria sottoscrizione, da parte di detta funzionaria, oltre che della stessa indicazione del suo destinatario. Ciò si spiega, perché tale atto non è stato mai effettivamente esitato dal Servizio Urbanistica del Comprensorio Alta Valsugana ma – secondo le risultanze offerte dal verbale di audizione personale e di acquisizione di copia atti, redatto il 29 aprile 2004 dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento – è stato apprestato, invece, con riferimento a data corrispondente a quella dell’audizione e, in tale circostanza, consegnato dall’arch. RICCHI ai militari della Guardia di Finanza quale allegato n.26 – “Preventivo richiesto dai militari operanti al C4 datato 29/04/2004, relativo al P.R.G. di Tenna” - al suddetto verbale. Per quanto evidenziato, la predetta lettera non può esplicare, nella presente sede, alcun rilievo in funzione della connotazione della vicenda che qui occupa, la quale, peraltro - sulla scorta di quanto già osservato con riferimento alle indicazioni provenienti dalla lettera n.2236 del 20 febbraio 2003 – resta delineata in modo sufficiente ed idoneo a supportare la fondatezza degli addebiti contestati ai convenuti. A tal fine, infatti, rileva - quale elemento dimostrativo dell’atteggiamento assunto dai convenuti nei confronti dell’atto di cui sopra - il dato inequivocabile che alla richiesta di cui sopra i medesimi non hanno fornito alcun riscontro, pur se negativo (secondo quanto emerge dal suddetto verbale di audizione personale dell’arch. Paola RICCHI, Funzionario responsabile del Servizio Urbanistica del Comprensorio) né - aspetto ancor più rimarchevole – quali componenti della Giunta comunale, hanno percepito il dovere, quanto meno al meritorio fine di conferire trasparenza al proprio operato, di dare contezza dei motivi ritenuti impeditivi del ricorso alla offerta collaborazione di detto Servizio Urbanistica. Il che, in buona sostanza, tenuto conto della prossimità temporale della lettera n.2236 del 20 febbraio 2003, anteriore alla data di adozione della deliberazione di Giunta n. 43 del 16 aprile 2003, equivale a prova ineludibile dell’intendimento maturato dai componenti di detto Organo collegiale di privilegiare, in ogni caso - senza l’espletamento di alcuna procedura di confronto, peraltro obbligatoria per effetto dell’ammontare dell’incarico, e, per di più, senza l’esplicitazione di alcuna motivazione giustificativa del diniego riservato alla proposta proveniente dal Comprensorio - la collaborazione di un professionista esterno, già individuato nella persona dell’Arch. GIOVANNINI; con ciò, evidentemente, omettendo di considerare il maggiore esborso da sostenere. b - La difesa, sia pure ex post, sostiene ancora, tra l’altro, che “l’insufficienza delle strutture comprensoriali a venire incontro alle esigenze tecniche dei Comuni (soprattutto se, come quello di Tenna, sprovvisti di loro ufficio tecnico) era ben nota ed era cronica; basti pensare che lo stesso Comprensorio, che negli anni 2002 e 2003 aveva messo a disposizione del Comune di Tenna il proprio Geom. Marco Tomasi per le pratiche edilizie e di condono edilizio, revocava… tale distacco del proprio personale col bel risultato che da allora in poi il Comune di Tenna è rimasto sprovvisto del servizio di sportello in materia edilizia precedentemente effettuato dal detto tecnico comprensoriale; pur avendo ritualmente segnalato al Comprensorio la necessità che il servizio continuasse! “. Il Collegio deve rifarsi, in proposito, a quanto dichiarato, in sede di audizione innanzi ai militari della Guardia di Finanza, dalla stessa arch. RICCHI; in quella evenienza, la predetta funzionaria ha testualmente riferito che “nel 2001 era stata fatta una convenzione con il Comune di Tenna per fornire una consulenza tecnica ed amministrativa per lo svolgimento delle pratiche edilizie comunali, in quanto il Comune risultava sfornito di personale tecnico competente. La durata era prevista in due tre mesi per ovviare alle emergenze del Comune. Successivamente il Comune di Tenna si era impegnato a dotarsi di personale tecnico tramite chiamata diretta o concorso. Nel novembre 2003 il Servizio Urbanistica ha sollecitato formalmente l’amministrazione comunale di Tenna a sospendere la consulenza ormai in atto da più di due anni, in quanto l’attività di pianificazione urbanistica in corso presso il Servizio richiedeva con sollecitudine la presenza del geometra Tomasi per rispondere alle esigenze di tutti i Comuni (e non solo quello di Tenna), dando come termine il 31/03/2004”. La surriferita testimonianza, infatti, sembra coincidere sostanzialmente con il contenuto della lettera ufficiale prot. n.16755 del 4 dicembre 2003, indirizzata al Sindaco di Tenna, Signor Elio PINTARELLI ed acquisita il 5 dicembre 2003 al n.3464, riportata come allegato n.25 al verbale di audizione di cui sopra. Sempre sul punto, dallo stesso verbale si desume che “tale documentazione (quella concernente, appunto, il comando del geom. TOMASI) non è assolutamente inerente al servizio che comunque viene fornito ai Comuni e relativo alla progettazione dei piani urbanistici, per il quale il 20/02/2003 era stata inviata nota a tutti i Comuni del Comprensorio al fine di programmare l’attività del servizio per il biennio 2003 e 2004. A seguito di tale nota, quasi tutte le Amministrazioni comunali del Comprensorio hanno risposto favorevolmente esplicitando la propria adesione e specificando le singole necessità (varianti generali ai P.R.G., varianti puntuali, regolamenti edilizi, Piani per i centri storici). Il comune di Tenna non ha risposto. Sulla base delle richieste pervenute dai Comuni il Servizio Urbanistica si è attivato rispondendo fattivamente alle singole esigenze nell’ambito della programmazione 2003 e 2004”. Alla luce delle surriportate risultanze, il Collegio - tenendo sempre presente, oltre che tutte le argomentazioni fin qui svolte, il silenzio serbato al riguardo dalla Giunta all’atto dell’adozione della deliberazione n.43 del 2003 – da un lato, giudica ininfluente la giustificazione difensiva or ora riferita alla vicenda del comando a Tenna del geom. TOMASI e, dall’altro, valuta come inattendibile la tesi propugnata dalla difesa relativamente alla asserita nota e cronica inadeguatezza delle strutture comprensoriali a venire incontro alle esigenze tecniche dei Comuni del Comprensorio, fondata sulla vicenda della cessazione del distacco presso il Comune di Tenna del dipendente comprensoriale geom. TOMASI. Circostanza, questa, che, per il tono usato nella riportata esposizione della questione e per il persistente, noncurante silenzio, successivamente riservato alla proposta rivolta dal Comprensorio, sembra piuttosto sintomatica di un rapporto tra il Comune di Tenna ed il Comprensorio alquanto logorato per effetto della indisponibilità, da parte di quest’ultimo, ad assentire ulteriormente alla proroga del comando presso quel Comune del geom. TOMASI, conclusivamente esplicitata con la lettera n.16755 del novembre 2003. c - La difesa medesima, nell’intento di tutelare la posizione dei propri assistiti, propugna, altresì, la tesi secondo la quale il Comprensorio non sarebbe solito realizzare tutta l’attività necessaria alla redazione dei Piani regolatori e delle loro varianti, ma si limiterebbe ad offrire una collaborazione del proprio Servizio Urbanistica ai tecnici e alle strutture del singolo Comune interessato; ragion per cui, in questo quadro, il compenso forfetariamente determinato finirebbe con il non comprendere esaustivamente tutte le spese per la redazione del Piano, ma presupporrebbe ulteriori esborsi tali da dilatare il grado di onerosità dell’operazione complessivamente intesa. A sostegno di questo assunto, vengono citate le convenzioni con i Comuni di Frassilongo, Fierozzo e Bosentino, nonché, fra quelle evocate dalla Procura Regionale, le convenzioni con i Comuni di Palù del Fersina e di Bedollo, la cui disamina, sempre ad avviso della difesa, farebbe apparire le somme ivi previste non già quale somma idonea ad esaurire integralmente il costo dell’opera, bensì quale parte di tale esso, restando a carico dei Comuni sia l’espletamento di particolari attività integrative sia l’impegno dei rispettivi uffici tecnici. Alla luce di tale puntualizzazione, quindi, la difesa sostiene che le scelte operate dai convenuti non risulterebbero irragionevoli e/o antieconomiche. In ordine al profilo difensivo testé riportato, il Collegio non ha mancato di esperire un attento esame comparativo del testo delle convenzioni dianzi citate, esteso, peraltro, per esigenze di ovvia esaustività, al modo di articolarsi, a sua volta, della convenzione sottoscritta fra il Comune di Tenna e l’Arch. GIOVANNINI. Tale accertamento ha sortito, per gli aspetti che in questa sede rilevano, gli esiti che nel seguito si espongono sinteticamente: c.1 – la convenzione stipulata fra il Comune di Frassilongo ed il Comprensorio, approvata da quel Consiglio comunale con deliberazione n.29 del 30 dicembre 2003, consta effettivamente di 9 articoli, dedicati, rispettivamente e nell’ordine, all’oggetto; agli impegni del Comprensorio; agli impegni del Comune committente; ai tempi di espletamento dell’incarico; alla risoluzione o modifica della convenzione; agli oneri finanziari a carico del Comune; alla proprietà del progetto in capo al Comune; al contenzioso; alle norme finali. In particolare, con l’art.2 viene sancito l’impegno del Comprensorio a: definire la metodologia del progetto; acquisire i dati necessari all’analisi del territorio comunale; verificare la conformità dei rilievi relativi ai centri storici e agli edifici tradizionali di montagna già agli atti con lo stato attuale, secondo le indicazioni fornite e i sopraluoghi che saranno effettuati in loco dai tecnici comunali; seguire l’organizzazione e il coordinamento generale dell’operazione di variante; partecipare agli incontri richiesti dal Comune, con la Giunta ed il Consiglio Comunale, con le realtà economiche e sociali e con gli uffici ed organi provinciali competenti; elaborare i dati di rilievo e le bozze di variante; predisporre la stesura definitiva della variante, con elaborati in cartografia in scala 1:5000, 1.2000, 1:1000, comprensiva del piano dei centri storici e degli edifici sparsi e dei criteri per il recupero degli edifici tradizionali di montagna. Altro impegno previsto è quello riferito alla cura delle verifiche giuridiche e normative con momenti di confronto, di coordinamento e di verifica presso i competenti servizi della Provincia autonoma di Trento per le valutazioni del progetto anche durante la sua formazione, nonché quello di riferire al Sindaco o a suo delegato su tutti gli aspetti tecnici che l’Amministrazione comunale intende approfondire. Formano, infine, oggetto dell’incarico le prestazioni professionali relative all’esame delle osservazioni formulate dopo la prima adozione della variante da parte del Consiglio Comunale. L’art.4, a sua volta, impegna il Comune a fornire, per il tramite delle proprie strutture o di consulenti esterni, tutti i dati e notizie utili e necessari per la redazione del Piano e per la sua gestione. L’art. 6, dopo aver confermato, quanto agli oneri finanziari, l’ammontare del compenso forfetario, “da versare non appena intervenuta la prima adozione della variante al Piano”, considera lo stesso inclusivo “degli oneri di stampa di massimo sei copie degli elaborati cartografici e normativi della variante di Piano, di una copia su supporto informatico fornito in CD – Rom e dell’effettuazione di n. sei incontri”; per ogni ulteriore copia è previsto il rimborso del relativo costo di riproduzione, così come per ogni ulteriore incontro del Responsabile del Servizio con la Giunta o il Consiglio comunale o con la Commissione Urbanistica della durata massima di 4 ore è contemplata la corresponsione di un importo unitario di €.100,00+ Iva 20%. Sono, poi, a carico del Comune le spese per eventuali consulenze esterne, mentre “saranno concordati di comune accordo i relativi oneri in misura forfetaria secondo l’entità del lavoro prodotto”, concernenti le “prestazioni professionali relative all’esame delle osservazioni che saranno formulate alla variante dopo la prima adozione della stessa da parte del Consiglio Comunale”. Le analoghe convenzioni riferite ai Comuni di: Fierozzo, Bosentino, Palù del Fersina e Bedollo evidenziano, con qualche eccezione per quest’ultimo, una quasi generalizzata tendenza a conformare, per articolazione sistematica e contenutistica, le predette convenzioni alla illustrata tipologia del Comune di Frassilongo. Ancora, relativamente ai Comuni di Fierozzo, Bosentino e Bedollo, l’art. 6 delle specifiche convenzioni - parzialmente diversificandosi dalla surriportata formulazione dell’omologo articolo riferito alla convenzione di Frassilongo – stabilisce che l’importo aggiuntivo, relativo all’esame delle osservazioni che saranno formulate sulla variante dopo la prima adozione della stessa da parte del Consiglio Comunale, non può in ogni caso essere superiore all’importo stabilito per la progettazione iniziale. c.2 – La convenzione sottoscritta dal Sindaco, Cav. Elio PINTARELLI con l’Arch. Renzo GIOVANNINI “per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Tenna nonché per la rilevazione e la regolamentazione degli edifici in centro storico”, consta di 11 articoli che riguardano, rispettivamente e nell’ordine, l’oggetto dell’incarico; le prestazioni del professionista officiato; la specifica della documentazione di base da fornire al professionista per lo studio e la redazione del Piano; gli obblighi spettanti al professionista incaricato, tra i quali è contemplata la riserva per lo stesso di avvalersi delle collaborazioni ritenute opportune ai fini del sollecito svolgimento del lavoro, previa comunicazione dei nominativi di detti collaboratori, che non dovranno versare in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica e professionale; le fasi ed i tempi di elaborazione; la spettanza della proprietà del Piano all’Amministrazione comunale committente; i compensi professionali scaglionati per ciascuna delle suddette fasi, per un importo complessivo pari ad €.54.251,00, oltre Iva e C.N.P.A.I.A.; la regolamentazione del pagamento dei compensi in relazione a ciascuna delle fasi, con la precisazione che ”da tutte le scadenze predette decorrono a favore del Professionista incaricato, sulle somme dovute e non pagate, gli interessi legali”; la penale per inadempienze contrattuali; la clausola compromissoria; la norma di rinvio. L’anloga disamina consente di segnalare che, sul piano delle prestazioni, il professionista incaricato è tenuto (art.2) a predisporre gli elaborati relativi al P.R.G. in conformità alla vigente normativa urbanistica provinciale e statale ed in conformità alle direttive dell’Amministrazione comunale e previa definizione degli obiettivi specifici del P.R.G. stesso che saranno determinati dall’Amministrazione sulla base delle osservazioni presentate da privati ed associazioni e in relazione all’analisi e studio del professionista incaricato. Tali elaborati saranno redatti conformemente alle caratteristiche tecniche previste come obbligatorie dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2346 del 25 febbraio 1994. Lo stesso professionista si impegna, poi, a redigere il P.R.G. secondo gli indirizzi e le indicazioni fornite dall’Amministrazione operando in collaborazione con i tecnici comunali incaricati nonché ricercando le opportune intese con altri uffici o professionisti eventualmente incaricati dall’Amministrazione nell’ambito di altre attività pianificatorie. Formano oggetto dell’incarico le prestazioni professionali relative all’esame delle osservazioni che saranno fatte al P.R.G. dopo la prima adozione da parte del Consiglio Comunale, nonché quelle relative all’esame delle eventuali osservazioni della CUP-PAT dopo la seconda adozione. L’art.4 impegna, ancora, il professionista incaricato a tenere i contatti con l’Amministrazione o con Commissioni o gruppi dalla stessa indicati per sottoporre all’esame le soluzioni e gli elaborati proposti nella fase di svolgimento dell’incarico nonché per recepire le direttive ulteriori in relazione alle proposte fatte; terrà, inoltre, gli opportuni contatti con i tecnici comunali indicati dall’Amministrazione e, fino alla definitiva approvazione, è tenuto ad introdurre nel progetto di P.R.G., anche se già elaborato e presentato, le modifiche richieste dall’amministrazione comunale; qualora le stesse arrechino, invece, cambiamenti sostanziali e ulteriori rispetto alle direttive già date, spettano al professionista le competenze che saranno concordate prima della elaborazione delle modifiche. Quanto all’Amministrazione comunale, l’art.3 la impegna a fornire al professionista tutta la documentazione di base per lo studio e la redazione del P.R.G., consistente nel materiale cartografico, topografico e catastale necessario e in tutta la documentazione e gli elaborati derivanti da incarichi e studi eventualmente commissionati a vario titolo dall’Amministrazione comunale e che possano interessare il P.R.G. c.3 – Dall’esame delle convenzioni intercorse fra Comuni e Comprensorio si rileva che le eventuali occasioni di ulteriore onerosità, per la loro circoscritta consistenza, non risultano essere, almeno sul piano previsionale, così reiteratamente ricorrenti e di misura ed entità tali da alterare sensibilmente, a consuntivo, la consistenza dei corrispettivi di volta in volta forfetariamente pattuiti dalle parti. Una eccezione in proposito potrebbe essere rappresentata dalle modalità di determinazione – “di comune accordo, in misura forfetaria e secondo l’entità del lavoro prodotto” - dell’importo aggiuntivo conseguente all’esame delle osservazioni formulate sulla variante dopo la prima adozione della stessa da parte dei Consigli comunali. Ma, un’alea in tal senso risulta opportunamente fronteggiata e circoscritta mediante l’apposizione, in buona parte dei casi, della clausola di salvaguardia per la quale gli oneri al detto titolo non possono in ogni caso risultare superiori all’importo stabilito per la progettazione iniziale. Dal che deriva che l’eventuale prodursi di una siffatta evenienza verrebbe a comportare, se mai, un esborso complessivo pari, al massimo, ad un importo doppio del compenso forfetario; situazione, questa, comunque configurabile, per la già contenuta consistenza di detto compenso, come mantenuta entro limiti di ragionevolezza rispetto alla spesa correlata alla devoluzione esterna dell’incarico. Il Collegio deve osservare, d’altro canto, che la stessa difesa, relativamente al profilo esaminato, al di là di affermazioni aventi portata meramente apodittica, non reca alcuna ulteriore, esplicita prova concreta circa la certa divaricazione tra la spesa forfetariamente prevista e quella effettivamente sopportata; né, ancor più, fornisce inequivocabili elementi probatori sull’effettivo insorgere di situazioni specifiche nelle quali, a seguito del ricorso alla collaborazione delle strutture comprensoriali - con il conseguente, evidente accollo di oneri complessivamente più contenuti rispetto a quelli di norma connessi all’utilizzo di collaborazioni esterne - siano stati conseguiti, sul piano qualitativo delle prestazioni, risultati di livello inferiore in rapporto all’altra modalità di apporto. In mancanza di ciò, è da riconoscere valore decisivo al dato, rilevato oggettivamente e con cognizione di causa, costituito dalla comprovata minore consistenza dell’onere connesso all’utilizzo della collaborazione comprensoriale. Conclusioni sostanzialmente analoghe discendono, poi, ad avviso del Collegio, dal confronto operato tra i dati desumibili dalle convenzioni stipulate dai precitati Comuni con il Comprensorio e quelli che caratterizzano la convenzione di cui al punto c.2 intercorsa fra il Comune di Tenna e l’Arch. GIOVANNINI. Infatti, l’analisi riferita a quest’ultima convenzione – circa i diversi e maggiori impegni del professionista incaricato, ipoteticamente giustificativi della riscontrata maggiore onerosità complessiva del connesso incarico – porta in concreto a riscontrare l’assenza di differenze tali da giustificare, fra le tipologie osservate, un così notevole divario nella quantificazione del rispettivo compenso; corrispettivo che, nella specie, risulta determinato, previa l’inclusione degli oneri dovuti per Iva e C.N.P.A.I.A., in complessivi €.66.403,22, a fronte dei casi di cui al punto c.1, nei quali l’onere oscilla, al lordo, da un massimo di €. 10.000,00 (per il Comune di Fierozzo) ad un minimo di €. 2.160,00 (per il Comune di Bosentino). A riprova della fondatezza di quanto or ora affermato, si precisa che - fra quelle significative di una eventuale maggiore gravosità dell’impegno richiesto all’incaricato e concettualmente giustificative, quindi, della maggiore consistenza del corrispettivo forfetariamente determinato a suo favore - vanno annoverate, rispettivamente, nell’ambito delle previsioni di cui all’art.4, quella che, da un lato, impegna il professionista a tenere i contatti con l’Amministrazione o con le commissioni ed i tecnici comunali indicati dall’Amministrazione nonché, fino alla definitiva approvazione, quella relativa all’impegno ad introdurre nel progetto di P.R.G., anche se già elaborato e presentato, le modifiche richieste dall’amministrazione comunale sempre che le stesse non arrechino cambiamenti sostanziali e ulteriori rispetto alle direttive già date. In questo stesso novero, si cita, infine, la previsione di cui all’art.2 che - pur confermando, come per l’altra tipologia, ma con diverse modalità di remunerazione, l’accollo al professionista delle prestazioni relative all’esame delle osservazioni fatte dopo la prima adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale - fa carico, però, al medesimo, anche di quelle ulteriori relative all’esame delle eventuali osservazioni della CUP – PAT dopo la seconda adozione del Piano. A fronte di queste ed in quanto posta, comunque, a garanzia delle prerogative riconoscibili al medesimo professionista mediante l’accollo all’Amministrazione di un ulteriore, conseguente onere, si indica, in funzione concettualmente compensativa, la previsione di cui all’art.4, secondo la quale viene sancita la spettanza al medesimo delle competenze “che saranno concordate prima della elaborazione delle modifiche”, ove l’introduzione delle stesse a richiesta dall’amministrazione comunale arrechi, invece, cambiamenti sostanziali e ulteriori rispetto alle direttive già date. Quanto al problema di stabilire se possa considerarsi produttiva di danno la fattispecie che risulta connotata alla stregua delle argomentazioni variamente formulate in ordine ai diversi aspetti tratteggiati e definiti, il Collegio – avendo previamente convenuto sulla esaustività degli elementi di giudizio acquisiti e avendo deciso, conseguentemente, di soprassedere all’espletamento del supplemento istruttorio prospettato dalla difesa - deve conclusivamente esprimersi in termini affermativi. L’analisi degli atti di causa induce, infatti, a ritenere che, dallo svolgersi della vicenda in tutte le sue fasi – dalla verifica della sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l’adozione della deliberazione n. 43 del 2003 a quella del suo materiale apprestamento, posto in essere in situazione di accertata inosservanza di chiare ed imprescindibili disposizioni normative con palese e noncurante pretermissione di soluzioni idonee a conseguire un corrispondente obiettivo con minor aggravio finanziario – si desume un pregiudizio patrimoniale ingiusto a danno del Comune.
6 – Così accertata la connotazione del fatto come produttivo di danno, il Collegio passa, quindi, alla qualificazione del comportamento tenuto dai convenuti, al fine di stabilire se sussistano le condizioni per affermarne la rispettiva responsabilità alla luce delle disposizioni recate dall’art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla decisione prot. n.4489/04-AI.01, adottata dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento nella seduta del 25 marzo 2004, concernente la nomina dell’ing. Rino SBOP a Commissario ad acta presso il Comune di Tenna per l’adozione della variante generale a quel P.R.G. e relative norme di attuazione, ai sensi della L.P. 5 settembre 1991, n.22 e successive modificazioni. Tale nomina trae origine da apposita richiesta del 12 marzo 2004, formulata dal Vice Sindaco del Comune di Tenna, dovuta al fatto che quattordici (dei quindici) Consiglieri comunali in carica, avendo dichiarato di essere direttamente o indirettamente interessati all’elaborazione della variante al P.R.G., si erano astenuti dalla votazione del provvedimento di adozione; con ciò determinando l’impossibilità di raggiungere, anche in seconda convocazione, il quorum strutturale utile per deliberare. Dalle singole dichiarazioni allegate all’anzidetto provvedimento di nomina – che, unitamente ad altra documentazione, il Procuratore Regionale ha depositato, consenziente la difesa, nel fascicolo degli atti di causa prima della requisitoria svolta nel corso dell’odierna udienza - è dato di rilevare che, ad eccezione dell’unico Consigliere comunale dichiaratosi in tal senso estraneo (la Sig.ra Paola MOSCA), degli altri quattordici, ben dodici, in essi compresi tutti gli odierni convenuti (tranne il Segretario comunale) hanno dichiarato di essere incompatibili all’adozione della variante al P.R.G., in quanto favorevolmente interessati alla medesima; i restanti due hanno dichiarato, invece, la propria incompatibilità, in quanto avevano parenti o affini, rispettivamente al secondo e al primo grado, favorevolmente interessati alla stessa. In presenza di un così significativo precedente – accennato dalla difesa solo nella replica all’invito a dedurre e, poi, compiutamente conosciuto mediante la documentazione prodotta in udienza dal Procuratore Regionale ed assentita dalla difesa - non essendo ipotizzabile che le situazioni di incompatibilità siano venute ad insorgere, quanto agli odierni convenuti, nel ristretto arco di tempo intercorso tra il 17 aprile 2003 (giorno successivo a quello di adozione della deliberazione di Giunta n. 43) e l’11 marzo 2004 (data di sottoscrizione della dichiarazione di incompatibilità), sembra realistico concludere che tali situazioni preesistessero già tutte - o, almeno, in gran parte - all’atto della adozione della precitata delibera n.43 del 2003. Pertanto, se è vero che l’adozione, da parte degli Organi competenti, della variante generale al P.R.G. attiene alla fase conclusiva di un procedimento di per sé composito e complesso - rispetto alla quale va dato atto che i soggetti chiamati, “ratione officii”, a parteciparvi abbiano lodevolmente esplicitato in via preventiva, proprio in ragione della significativa rilevanza dell’atto adottando, la presenza di situazioni che avrebbero potuto prestarsi ad essere sussunte dagli amministrati come condizionanti ai fini del corretto ed imparziale svolgimento delle loro funzioni istituzionali - appare altrettanto legittimo attendersi, in via principale, che tale doveroso ed apprezzabile atteggiamento di corretta, dovuta cautela fosse stato dai medesimi soggetti posto in essere anche in relazione alle precedenti ed altrettanto rilevanti fasi dello stesso procedimento, quale quella caratterizzata, appunto, dalla individuazione dell’affidatario dell’incarico in materia o, ancora, della adozione della deliberazione n.92 dell’8 ottobre 2003, avente ad oggetto l’approvazione del documento di indirizzo per l’adozione del nuovo P.R.G.. Il che, in altre parole, avrebbe dovuto suggerire ai convenuti l’imprescindibile doverosità di una loro astensione dall’intero svolgimento del procedimento finalizzato alla realizzazione del nuovo P.R.G. di Tenna, a partire, quindi, proprio dalla fase caratterizzata dalla adozione della deliberazione n.43 del 2003. Sotto altro profilo, ed almeno in linea subordinata, in situazioni siffatte, resta altrettanto legittimo pretendere che, nella azione di verifica della sussistenza delle situazioni che stanno a presupposto della corretta adozione degli atti di propria spettanza, fosse stata avvertita dai convenuti l’esigenza pregnante ed irrinunciabile di impegnare con convinzione tutte le possibili risorse di accorta diligenza e di prudente osservanza delle disposizioni che regolamentano la singola fattispecie, proprio al fine di evitare – quanto meno e pur nella già evidente, radicale patologia della situazione – ogni eventuale fraintendimento sulla sostanziale correttezza ed equidistanza del proprio operato. Purtroppo, nessuna delle soluzioni comportamentali dal Collegio gradatamente configurate ha, nei fatti, trovato attuazione, atteso che tutti gli elementi di giudizio hanno conclusivamente offerto, sul piano documentale, adeguata contezza della reiterata inosservanza, da parte dei (convenuti) componenti della Giunta comunale di Tenna, delle imprescindibili regole di prudente correttezza, accortezza e diligenza sia nella fase concernente i pregiudiziali profili di illegittimità formale e sostanziale nel conferimento dell’incarico professionale, sia in quella riferita alla arbitraria pretermissione della soluzione organizzativa connessa alla proposta del Comprensorio. Dalla acclarata (e ripetuta) inosservanza di tali regole è indissolubilmente derivato, poi, per l’Amministrazione comunale di Tenna, il pregiudizio del maggiore esborso in ordine al quale non risulta provato il conseguimento di risultati qualitativamente più elevati rispetto a quelli conseguibili mediante l’apporto del Comprensorio ma con una spesa di certo meno elevata o, per converso, il conseguimento, con l’eventuale ricorso a quest’ultima soluzione, di risultati che sarebbero stati di certo meno elevati qualitativamente rispetto a quella concretamente privilegiata. Le considerazioni che precedono contribuiscono, altresì, ad avviso del Collegio, a fare conclusiva chiarezza anche sul ruolo determinante che il configurato stato di incompatibilità possa aver assunto in funzione dell’apprestamento della preliminare delineazione della situazione arbitrariamente presupposta e, per ciò, illegittimamente formulata nella premessa iniziale della deliberazione n. 43 del 2003 nel senso della già intervenuta previsione, nel programma delle opere pubbliche di cui alla deliberazione consiliare n.2 del 2002, della redazione del nuovo Piano Regolatore Generale. Alla luce di queste ultime considerazioni e di tutte quelle svolte in precedenza, il Collegio ritiene di poter concludere affermando che, nella fattispecie esaminata, sussistono validi e certi elementi per giudicare gravemente colposo il comportamento tenuto dai convenuti, nella loro qualità di componenti della Giunta Comunale di Tenna, nella circostanza della adozione della deliberazione n.43 del 2003, con la quale è stato conferito all’Arch. Renzo GIOVANNINI l’incarico della redazione del nuovo P.R.G..
7 – Quanto alla posizione della Sig.ra Francesca PAGANO, Segretario comunale di Tenna all’epoca della adozione della precitata deliberazione di Giunta, la Procura Regionale addebita alla stessa l’avere reso parere favorevole nonostante la sussistenza dei plurimi profili di illegittimità formale e sostanziale, ostativi al conferimento dell’incarico, qualora dichiarati nella fase antecedente quella decisionale. Obietta, al riguardo, la difesa che il parere in questione avrebbe natura meramente consultiva e che lo stesso rientra nelle incombenze legali e funzionali dell’interessata; sostiene, quindi, che, indipendentemente da detto parere, gli amministratori si sarebbero egualmente determinati nel senso in cui hanno deliberato, sicché non vi sarebbe alcun nesso di causalità con la decisione assunta. Sulla questione, il Collegio - richiamandosi alla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti (S.G. Marche, n.1 del 22 febbraio 1994; S.G. Sardegna, n.99 del 26 febbraio 1994) – ritiene non condivisibili gli assunti proposti dalla difesa. Infatti, nel rapporto tra la funzione consultiva, esercitata dal Segretario comunale, e gli atti di amministrazione attiva, svolti dalla Giunta, il parere reso “ex ante” dal Segretario sulla proposta di deliberazione si configura come atto preparatorio, rispetto alla cui validità formale esso opera quale presupposto di diritto, preordinato al corretto esercizio dei poteri amministrativi della Giunta. E’ evidente, quindi, come, nella vicenda in esame, il comportamento della convenuta in ordine alla adottanda delibera - che, per quanto evidenziato, conteneva già consistenti aspetti di illegittimità - sia stato improntato ad evidente, notevole leggerezza, che tanto più assume valenza probatoria della sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dell’interessata, in quanto il parere stesso – obbligatorio, anche se non vincolante – ha una obiettiva ed autonoma valenza procedimentale, assumendo un ruolo causale efficiente nel venire in essere dell’atto illegittimo e dei suoi effetti pregiudizievoli. Deve aggiungersi, per completezza, che una siffatta linea di orientamento giurisprudenziale risulta ribadita (S.G. Puglia, n.594 dell’8 luglio 2003) in relazione al contesto dato dall’intervenuta soppressione, ai sensi dell’art.17, comma 85, della legge n.127 del 1997, del parere di legittimità del Segretario comunale su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta, atteso che la precitata modifica normativa “non esclude che il Segretario comunale, cui l’art.17, comma 68, L.n.127/1997 intesta specifici compiti di consulenza giuridico–amministrativa, possa – ed ove richiestone debba – comunque rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti e che del parere reso debba rispondere ai sensi dell’art.53, comma 3, L. n.142/ 1990, che costituisce espressione di un principio generale, operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del parere espresso”. Il suesposto orientamento trova, altresì, conferma nelle sentenze n.88 del 17 marzo 2004 e n.197 del 23 giugno 2004, con le quali la II Sezione di Appello della Corte dei Conti ha chiarito che “l’affidamento, alla stregua della previsione normativa di cui all’art.97 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, al Segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’ente locale assorbe, in qualche guisa, lo specifico compito, dianzi espressamente previsto dall’art.53 L. 8 giugno 1990, n.142, di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni di Giunta; di talché, l’evoluzione normativa in materia, ben lungi dall’evidenziare una sottrazione del Segretario in questione alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, cosicché non assume alcun rilievo esimente l’art.17, commi 65 e 86, L.15 maggio 1997, n.127, che ha espressamente abrogato l’istituto del previo parere di legittimità del Segretario comunale”. Per tutte le suesposte argomentazioni, il Collegio giudica gravemente colposo il comportamento tenuto dal Segretario comunale di Tenna, Sig.ra Francesca Pagano, in relazione alla già citata circostanza.
8 – Circa la quantificazione del danno effettivamente sofferto dal Comune di Tenna, il Collegio ritiene – con ciò discostandosi dalle richieste della difesa e parzialmente, anche, dalle prospettazioni del Requirente – che, al predetto fine, debba esser preso a riferimento, in primo luogo, il dato concernente l’ammontare della somma di €.53.400,00, oneri di legge esclusi, che la difesa indica, a consuntivo, essere stato sostenuto da quell’Amministrazione comunale a titolo di corrispettivo riferito all’incarico espletato dall’Arch. GIOVANNINI. Tale somma, peraltro, anche sulla base delle indicazioni fornite dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, non può non essere correttamente quantificata nel suo ammontare lordo, comprensivo, cioè, dei connessi ed aggiuntivi oneri di legge riferiti al tributo C.N.P.A.I.A. e all’Iva. Pertanto, essa va prima maggiorata del 2%, a titolo di contributo integrativo C.N.P.A.I.A., pari ad €.1.068,00; sulla somma di €.54.468,00, così determinata, va calcolata, poi, la maggiorazione di legge a titolo di pagamento dell’I.v.a., commisurata al 20%, pari a €.10.893,60. L’onere complessivo così sostenuto dal Comune di Tenna va, perciò, conclusivamente definito in €.65.361,60, al lordo delle ritenute di legge. Il Collegio ritiene che, al medesimo fine, debba esser presa in considerazione – a titolo di equa, pur parziale compensazione - la consistenza, anche se determinata solo in via del tutto presuntiva, del corrispettivo riferibile all’ipotetico affidamento dell’incarico al Comprensorio Alta Valsugana, indicato dall’Arch. RICCHI nella proposta del 29 aprile 2004, rassegnata ai militari della Guardia di Finanza, all’atto della sua audizione personale in pari data, nell’ammontare di €.7.300,00 (rectius, €.7.800,00), al lordo delle ritenute di legge. Quanto, inoltre, al contributo di €.12.637,59, concesso dalla Provincia autonoma di Trento con determinazione n.288 del 24 dicembre 2004 e comunicato con la lettera n.860/03 – 13 del 26 gennaio 2005, il Collegio - diversamente ritenendo da quanto sostenuto dalla difesa e concordando, invece, con l’assunto evidenziato dal Requirente - poiché esso rappresenta un esborso comunque gravante sul bilancio pubblico, non può esser conteggiato, ai presenti fini, solo in detrazione, ma, per evidente coerenza, anche in aumento; con ciò dando concretamente luogo, per compensazione, ad un azzeramento equivalente alla sostanziale impossibilità, in qualche modo, di configurarne concretamente l’incidenza in questa sede. Attesa la già evidenziata genericità della formulazione di una siffatta eventualità, nessun rilievo, infine, si ritiene che possa conferirsi alle ventilate, supposte maggiorazioni della consistenza dei corrispettivi forfetariamente determinati nelle convenzioni concernenti l’affidamento al Comprensorio dell’incarico di redazione del P.R.G. di taluni Comuni. Sulla scorta delle suesposte indicazioni, il Collegio - previa la detrazione della somma di €. 7.800,00 da quella in concreto sopportata per complessivi €.65.361,60 e valutata l’inesistenza delle condizioni richieste per l’esercizio del potere riduttivo – determina conclusivamente in €. 57.561,60 (cinquantasettemilacinquecentosessantuno/60), oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, la somma che i convenuti sono tenuti a versare al Comune di Tenna, in quote eguali e senza vincolo di solidarietà, stante la accertata carenza di circostanze atte a distinguere i singoli, rispettivi comportamenti. Le spese di giustizia seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVILa Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, sede di Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, CONDANNA i Signori: - PINTARELLI Elio, nato a Tenna (TN) il 17 ottobre 1939 ed ivi residente in Via Alberè,70; - PASSAMANI Franco, nato a Levico Terme (TN) il 12 dicembre 1961 e residente a Tenna in Via Cimone, 3; - LAZZERI Beniamino, nato a Caldonazzo (TN) il 5 maggio 1946 e residente a Tenna in Via Campolongo, 80; - MOTTER Valerio, nato a Levico Terme (TN) il 1° giugno 1961 e residente a Tenna in Via Pellere, 18; - OCHNER Roberto, nato a Levico Terme (TN) il 2 aprile 1971 e residente a Tenna in Via Cimone, 15; - PAGANO Francesca, nata a Trento l’11 novembre 1959 ed ivi residente in Via Mazzini, 42, al pagamento, in quote eguali e senza vincolo di solidarietà, della somma di €. 57.561,60 (diconsi: euro cinquantasettemilacinquecentosessantuno/60) in favore del Comune di Tenna. Sulla predetta somma decorrono, inoltre, gli interessi e la rivalutazione monetaria, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro. Trento, Camera di Consiglio del 19 ottobre 2005.
Depositata in Segreteria il 13.12.2005_____________
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