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CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER TOSCANA Sentenza n.7/2006REL del 31/01/2006 Pres. DISANTO - Est. TORRI PM BONTEMPO Risponde dei maggiori oneri
sopportati dallamministrazione per laffidamento a professionisti esterni della
progettazione di lavori pubblici (rispetto al 1,5% dellimporto a base di gara
previsto dallart.18 Legge n.109 del 1994 quale incentivo per lattività di
progettazione svolta dal personale interno) il responsabile del procedimento che, senza tener conto della presenza
allinterno dellente di tecnici che avrebbero potuto provvedere alla
progettazione stessa, rilasci lattestazione
prevista dallart.17 co.4° della legge n.109
del 1994 dichiarando che lamministrazione è carente di personale tecnico interno
adeguato per la progettazione dei lavori di cui alloggetto, così inducendo
lamministrazione ad affidare lincarico a liberi professionisti esterni. *
* * *
* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
latto in epigrafe la Procura regionale di questa Corte ha citato la geom. F.P. a comparire davanti a questa Sezione
giurisdizionale, chiedendone la condanna al pagamento
in favore dellamministrazione comunale di P. della
somma di euro 7.611,60 (o di quella diversa, maggiore o minore, di giustizia) oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio. Questi in sintesi i fatti posti a
fondamento della pretesa. Con due delibere di GM n. 62 e n. 63 del 13.5.2000 lamministrazione
comunale di P. affidava a professionisti esterni incarichi in materia di lavori pubblici;
in particolare affidava: - alling.A.P.
lincarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di direzione
lavori per la costruzione il completamento e lampliamento della pubblica
illuminazione nelle frazioni e nel capoluogo comunale (delib. N. 62; spesa
sostenuta pari a lire 7.344.000 ); - al geom. P.C. lincarico di progettazione
preliminare definitiva ed esecutiva e di direzione lavori per il potenziamento della
viabilità comunale (delib. 63; spesa sostenuta
pari a lire 10.404.000 ). Entrambe le delibere recano in
premessa Vista lattestazione del responsabile del procedimento relativa alla
carenza di personale tecnico adeguato per la progettazione di cui sopra, nonché per
limpossibilità del personale esistente di effettuarlo in quanto impegnato in altri
compiti di istituto. Risultano infatti per le suddette delibere due distinte attestazioni rese ( ai sensi
dellart. 17, comma 4 della legge n. 109 del
1994 e successive modifiche ) dalla geom. F.P. - in qualità di responsabile del procedimento dellUfficio
Tecnico comunale - in cui la medesima DICHIARA di
essere impegnata in altri compiti di istituto e che lamministrazione è carente di personale
tecnico interno adeguato per la progettazione dei lavori di cui alloggetto.;
in particolare, la suddetta disposizione ( art. 17,
comma 4 della legge n. 109 del 1994 ) prevede che La redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in
caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di
difficolta' di Deduce al
riguardo la Procura che allepoca dei fatti oggetto del presente giudizio era in
servizio presso il suddetto comune ling. L.B., iscritto allalbo degli
ingegneri di Lucca, che non venne interpellato e che, ove lo fosse stato, avrebbe dato la
propria disponibililità, siccome emerso da verbale di audizione personale del medesimo
redatto, su delega della Procura, dalla Guardia di Finanza di Lucca in data 8 marzo 2005. In
conclusione, secondo la ricostruzione dellOrgano requirente, lamministrazione
ha sopportato per effetto dei suddetti incarichi a professionisti esterni un aggravio di
costi di lire 14.738.115 ( pari ad euro 7.611,60
), tenendo conto che nel caso di affidamento alling.B. ai sensi
dellart. 18 della legge n.109 del 1994 la stessa avrebbe dovuto sostenere
unicamente la spesa pari all1,5% dellimporto a base di gara delle opere o dei
lavori; detto importo (euro 7.611,60)
costituisce secondo la Procura danno erariale imputabile a titolo di colpa grave alla geom. F.P. cui spettava di valutare la possibilità degli uffici
interni di adempiere alle attività di progettazione e direzione lavori de quibus e che, pur essendovi personale interno
adeguatamente qualificato e disponibile in proposito, rendeva le negative attestazioni di
cui sopra in ragione delle quali lamministrazione comunale si determinava a
ricorrere a professionisti esterni. Con
comparsa depositata il 24 novembre 2005 la
difesa della convenuta geom. F.P., nel costituirsi in giudizio, ha
controdedotto nei termini che seguono. Lufficio
tecnico del comune di P. è sempre stato suddiviso in due settori, facenti capo a soggetti responsabili diversi, come
emerge dalle delibere di G.C. n.123 del 31.12.1998 e
n.61 del 13.5.2000; suddivisione organizzativa proseguita anche dopo
lassunzione della geom. F.P., visto
che i settori affidati a ciascuno dei due responsabili P. e B., hanno sempre mantenuto la
propria autonomia e indipendenza, come emerge dalle note sindacali n.2803
dell1.6.2000 e n.2925 del 24.6.2002. In
sostanza, alling. B. è stata affidata la responsabilità dellUFFICIO TECNICO: Sicurezza nei luoghi di lavoro /
Idrico integrato ( acquedotti, fognature, depurazioni, smaltimento rifiuti, parchi e
servizi per la tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio e
allambiente, gestione beni demaniali e patrimoniali, appalti opere pubbliche e
relative progettazioni inerenti il settore ad esso affidato); mentre alla geom. F.P. è stata affidata la responsabilità dellUFFICIO TECNICO: Urbanistica e gestione del territorio (con compiti di responsabile
attività Opere pubbliche escluse quelle relative al servizio idrico
integrato e/o quelle affidate alla progettazione del responsabile ing. B.L.), come
da delib. GC n.123 del 31.12.1998. La scelta
dellamministrazione ha dunque tenuto conto delle capacità e delle esperienze
delling. B., ingegnere minerario, assunto dal comune di P. come Esperto
tecnico addetto ai servizi attinenti al controllo degli scarichi e alla gestione degli
impianti di depurazione, come emerge dal relativo bando di concorso pubblico
approvato il 19.11.1982; si sottolinea anche che, a seguito dellaffidamento del
servizio idrico alla S., ling. B. è stato distaccato dallamministrazione
presso detta società. Inoltre,
sia prima che dopo lassunzione della geom.
F.P. tutti gli interventi in
materia di pubblica illuminazione e viabilità, sono sempre stati seguiti esclusivamente
dal settore di cui la geom. F.P. era
responsabile e, in tali casi, stante la carenza
di personale dellufficio tecnico comunale per lespletamento
dellattività di direzione lavori, il responsabile del settore aveva sempre affidato
lincarico ad un professionista esterno; ling. B., pur presente in pianta
organica già molti anni prima dellassunzione dellodierna convenuta,
mai era stato interpellato per incarichi del tutto identici a quello di cui si discute,
tanto che nelle relative delibere di affidamento di incarichi di progettazione a tecnici
esterni viene sempre riportata la dicitura tecnici
impegnati in altri compiti e non competenti, con attestazione ( recante la data
del 2.6.1998 ) predisposta direttamente dal Sindaco. In
conclusione, secondo la difesa: - sussisteva una rigida autonomia e indipendenza dei
settori facenti capo alling. B. ed alla geom. F.P., conseguente alle rispettive
specifiche competenze e qualificazioni; - ling. B. si è sempre occupato di materie
connesse al servizio idrico integrato e non è mai stato incaricato dal comune di seguire
interventi in campo ad esso assolutamente ignoto come quello della pubblica
illuminazione e della viabilità comunale; - era prassi consolidata presso
lamministrazione di non estendere allaltro settore la richiesta sulla
disponibilità di risorse interne per incarichi di progettazione; - per incarichi del
tutto identici la progettazione e direzione lavori era sempre stata in precedenza affidata
a tecnici esterni; - la geom. F.P. ha nella specie
evidenziato la situazione del suo settore di responsabilità, mentre se davvero la
verifica della disponibilità a svolgere gli incarichi in questione avesse dovuto essere
estesa anche al settore di cui è responsabile ling. B., tale valutazione non poteva
competere alla odierna convenuta ma al segretario comunale nel suo ruolo di superiore di
entrambe le posizioni organizzative o addirittura al sindaco. Segue
richiesta di rigetto della domanda della Procura per infondatezza.
Nellodierna
pubblica udienza il sostituto Procuratore generale dott.
Nicola Bontempo e lavv. Mario Andreucci hanno
sostanzialmente confermato le rispettive prospettazioni in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il comma 1 dellart.17 della
legge n.109 del 1994 ( Legge quadro in materia di lavori pubblici ) contiene
unelenco dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni
aggiudicatrici le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva (nonché alla direzione ) dei lavori pubblici.
In particolare, per quel che qui occupa, si rileva subito una distinzione tra: -
lipotesi in cui le prestazioni richieste vengono espletate dagli uffici e per essi
dalle persone fisiche ivi addette, propri delle amministrazioni aggiudicatrici
(progettazione c.d. interna); - e lipotesi in cui le stesse amministrazioni,
sussistendo determinate condizioni specificamente individuate, si avvalgono
dellopera professionale di soggetti esterni, singoli privati, ovvero persone
giuridiche private, estranei al proprio apparato organizzativo (progettazione
c.d.esterna).
Quanto alla progettazione interna prevista tra laltro alla
lett. a) del comma 1 dellart.17 in esame, si fa specifico riferimento
allespletamento delle prestazioni da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, da
intendersi come complessi di mezzi e di persone fisiche addetti alla particolare
articolazione tecnica interna delle medesime.
Quanto invece alla progettazione esterna,
vi si può ricorrere ai sensi del comma 4
dellart. 17 : in caso di carenza in
organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti
dal regolamento, che richiedono lapporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento....
Nelle fattispecie oggetto di giudizio (aventi ad oggetto Lavori di
sistemazione stradale e Lavori di completamento della pubblica illuminazione
nel capoluogo e nelle frazioni) la
convenuta geom. F.P. con due
dichiarazioni di identico contenuto del 3 maggio 2000 nella sua qualità di responsabile del procedimento dellufficio
tecnico del comune di P., ha dichiarato di essere impegnata in altri compiti di
istituto ed altresì che
lAmministrazione è carente di personale tecnico interno adeguato per la
progettazione dei lavori di cui alloggetto. E
sulla base di dette attestazioni richieste dallart. 17 comma 4 della legge
n.109 del 1994 al fine di poter addivenire alla c.d. progettazione (e direzione lavori)
c.d. esterna che la giunta comunale di P. ha deliberato gli incarichi: - alling. A.P. per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e la direzione lavori per la costruzione il completamento e
lampliamento della pubblica illuminazione nelle frazioni e nel capoluogo comunale
(delibera n. 62 del 13.5.2000); ed al geom. P.C.
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori per il
potenziamento della viabilità comunale (delibera n. 63 del 13.5.2000).
Sottolinea il Collegio che il responsabile del procedimento per la realizzazione di
lavori pubblici ( previsto dallart. 7 della legge n.109 del 1994 ) è quel
funzionario tecnico che tra laltro accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dellart. 17, comma
4, della legge giustificano laffidamento dellincarico a soggetti esterni
allamministrazione aggiudicatrice ( cfr. art. 8, comma 1, lett. l del dpr n.
554 del 1999: regolamento di attuazione della legge 109/1994); tra le quali condizioni la geom. F.P. ha nella specie indicato quella della carenza presso lamministrazione di personale
tecnico adeguato per la progettazione dei lavori in questione.
Da quanto suesposto emergono dunque due elementi.
Il primo, è che laccertamento
della carenza in organico di personale tecnico adeguato alla progettazione dei lavori è
stato certificato dalla convenuta senza tener conto
della presenza allinterno della struttura tecnica delling. B.,
responsabile anchesso dellUfficio tecnico, che invero e pacificamente non risulta esser stato nemmeno consultato al riguardo.
Il secondo è che le attestazioni rese
dalla geom. F.P. riguardano oggettivamente (presunte) carenze dellintera struttura
tecnica dellamministrazione, non certo del solo settore tecnico di responsabilità.
Tale ultima circostanza è invero coerente con la previsione normativa che
contempla lipotesi di carenze in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti ( art.
17 comma 4 legge citata) e parla di uffici
tecnici delle stazioni appaltanti ( art. 17 comma 1 lett. a); non ponendo dunque
limiti particolari allutilizzo dei propri uffici interni per lo svolgimento delle
attività in oggetto, se non quelli previsti dallo stesso comma 4 dellart. 17.
Tra i quali (limiti) non può farsi rientrare la presunta mancanza di
qualificazione ed esperienza delling. B. nel campo della illuminazione
pubblica e della viabilità, secondo quanto in tesi difensiva: affermazione contraddetta
da un lato da quanto dichiarato dallo stesso ing. B. (in sede di audizione da parte della
Guardia di Finanza) di aver curato personalmente per lamministrazione comunale,
nella qualità di appartenente allufficio tecnico, numerosi progetti per la
realizzazione di opere pubbliche, tra cui fognature, acquedotti, strade ed altri interventi.
Risultando pertanto già così contraddetta la presunta mancanza di qualificazione
delling. B. in materia di viabilità.
Quanto poi al settore della illuminazione pubblica ( oggetto dellaltro
incarico ), basti osservare che la tipologia dei lavori affidati, relativi alla
costruzione, completamento ed ampliamento della pubblica illuminazione nelle
frazioni e nel capoluogo non evidenzia certo caratteri di speciale complessità tali
da giustificare laprioristica esclusione delling. B. dallinterpello per
la relativa progettazione; tenuto conto che lo stesso ling. B. ha ricordato che un
ingegnere minerario non ha attribuzioni diverse rispetto ad un ingegnere edile o civile e
che comunque se consultato - avrebbe potuto svolgere gli incarichi in questione.
Quanto sopra peraltro risulta coerente con la sostanziale intercambiabilità
almeno sotto il particolare profilo relativo allutilizzo di idoneo personale tecnico
dellamministrazione appaltante per lo svolgimento di prestazioni di progettazione e
direzione lavori dei ruoli dei responsabili dei due uffici tecnici del comune, ben
evidenziato anche, seppure sotto altro aspetto, dal successivo provvedimento sindacale
prot. 2925 del 24.6.2002, in cui si prevede infatti una automatica sostituzione incrociata
delle relative posizioni in caso di assenze temporanee.
In conclusione, la convenuta deve essere ritenuta responsabile di aver attestato
con colpa grave - nelle due circostanze in esame
che lamministrazione è carente di personale tecnico adeguato per la
progettazione dei lavori, senza tener conto della presenza in organico presso
lamministrazione delling. B., che era in possesso di tutti i requisiti per lo
svolgimento degli incarichi in questione.
Né assume rilievo al riguardo la posizione del segretario comunale in quanto -
premessa la evidenziata sostanziale unitarietà ai fini di specie dellufficio
tecnico comunale trattasi di attestazioni rimesse normativamente alla specifica
competenza del responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici (
art. 17 comma 4 della legge n. 109 del 1994; art. 8 comma 1 lettera l, del dpr n.554 del
1999 ); né tantomento assume rilievo la posizione del sindaco, vertendosi in materia di
funzioni rimesse oramai alle competenze dei responsabili amministrativi dellente
locale, in applicazione del noto principio della separazione delle funzioni gestionali da
quelle di indirizzo politico.
Quanto infine al danno conseguitone
allamministrazione, esattamente individuato dalla Procura nella somma di euro 7.611,60 ( sul presupposto che
qualora gli incarichi fossero stati affidati alling. B. ai sensi
dellart. 18 della legge n.109 del 1994 lamministrazione avrebbe dovuto
sostenere unicamente la spesa pari all1,5% dellimporto a base di gara delle
opere o dei lavori ), reputa il Collegio di dover far uso, ai sensi dallart. 52 del
rd n.1214 del 1934, del potere di riduzione delladdebito a carico della convenuta,
tenendo conto della documentata prassi contra legem instauratasi
presso lamministrazione medesima in casi analoghi; circostanza che, pur non idonea a
elidere la responsabilità amministrativa, rende tuttavia ragione di un oggettivo
condizionamento inerziale di detta prassi nellagire della geom. F.P. nelle
circostanze di specie, e giustifica una conseguente diminuzione di quanto dalla stessa
dovuto, nellimporto finale di euro
5.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria; a detta somma devono aggiungersi gli
interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo. *** Per Questi Motivi La Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale per la Regione Toscana CONDANNA La
convenuta geom. F.P. al pagamento in favore
dellamministrazione comunale di P. della somma di euro 5.000,00, comprensiva di rivalutazione
monetaria; a
detta somma devono
aggiungersi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo. Le spese
seguono la soccombenza
omissis
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