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CORTE
DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
n.622 del 21.09.2004 Pres.
GRECO - Est. BAX - PM BONTEMPO
Gli uffici di
staff degli organi di governo, previsti dallart.90 T.U.E.L., costituiscono ordinari
posti di pianta organica, talchè per quanto attiene alla posizione di preposto ad un
siffatto ufficio lart.90 è una species del più ampio genus costituito dalla
previsione dellart.110 comma 1° TUEL, e il relativo posto può pertanto essere
coperto sia con personale interno sia con personale assunto con contratto a tempo
determinato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Gli uffici di staff
di cui allart.90 TUEL, in quanto ordinari posti rotazionali, presuppongono la
previsione della categoria e del professionale del personale che dovrà ricoprire il
posto, poiché tali elementi, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28
luglio 1999 n. 364 (la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei
soggetti aspiranti ad essere incardinati nella P.A.) costituiscono fondamentali elementi
di valutazione al fine dell inserimento di un soggetto nellorganizzazione
della P.A. La presenza
dell elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell ambito di un rapporto
di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto
preso in considerazione, anche al fine di collocare nell ambito della macchina
amministrativa collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza
che deve connotare l attività dell Amministrazione. Del danno erariale
derivante dallincardinazione nella posizione di preposto ad ufficio di staff del
Sindaco di soggetto privo dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire (nella
specie il diploma di laurea) risponde il sindaco che ha provveduto alla scelta ed alla
conseguente nomina del soggetto in questione, senza che valga invocare la distinzione tra
funzioni di indirizzo (riservato allapparato politico) e funzioni di gestione
(riservato all apparato burocratico), dal momento che lattività di che
trattasi non ha natura politica o, comunque,
di indirizzo generale o programmatorio. Del danno erariale
derivante dallincardinazione nella posizione di preposto ad ufficio di staff del
Sindaco di soggetto privo dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire (nella
specie il diploma di laurea) risponde, oltre al sindaco che ha provveduto alla scelta ed
alla conseguente nomina del soggetto in questione, anche il
segretario comunale nel cui mandato sono stati realizzati i presupposti fattuali e giuridici fondanti la
responsabilità erariale, allorchè lo stesso, in difformità dai suoi doveri
istituzionali, abbia reso attività di consulenza fondante lattività
dellAmministrazione che, in seguito, determinò il danno erariale. Ai
sensi dell art. 1, comma 1 quater l. 14 gennaio 1994 n. 20, il giudice contabile, ai
fini della determinazione dellimporto per il quale deve pronunziare condanna a
carico del singolo convenuto, deve tenere conto sia dellastratta responsabilità che
dei possibili concorsi di colpa di coloro che hanno partecipato all attività
amministrativa, anche se trattisi di concorrenti mai chiamati in giudizio) * * * * * FATTO
Con
atto di citazione depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 10
novembre 2003, e ritualmente notificato, il Sostituto Procuratore Generale conveniva in
giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i sigg.ri dott.
S.B. ed E.M., all epoca rispettivamente segretario comunale del Comune di S. (B.) e sindaco (il M.), in quanto
ritenuti responsabili di un danno all Erario pari a
49.342,85, in quote uguali , o in quella diversa, maggiore o minore,
di giustizia, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di
giudizio. La
questione oggetto della controversia deriva da un incarico assegnato per le funzioni
inerenti l ufficio di staff degli organi di governo del suddetto Comune, al sig. P.F., dapprima per un anno (1 ottobre 2001
30 settembre 2002), visto il decreto del sindaco n. 23297 in data 1 ottobre 2001,
incarico in seguito rinnovato ai sensi del decreto sindacale del 28 settembre 2002 con
decorrenza 1 ottobre 2002 e per la durata del mandato amministrativo del sindaco: l
incarico, peraltro, cessò a seguito delle dimissioni del sig. Pucci con decorrenza 1 giugno 2003 (nota del 16 aprile
2003). Il suddetto incarico trova i
presupposti fattuali e giuridici dapprima in una deliberazione n. 146 del 19 settembre
2001 con cui la Giunta Comunale di S. modificava il Regolamento Generale sull
Ordinamento degli uffici e servizi (approvato con delib. G.C. n. 56 del 23 marzo 2001)
prevedendo, in attuazione dell art. 90 TUEL, un ufficio in posizione di staff per
coadiuvare gli organi di governo nell esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo di competenza, e disegnando i requisiti per l accesso all ufficio, i
criteri di scelta, i presupposti per l attivazione dell ufficio, la durata ed
il trattamento economico del preposto all ufficio stesso. Con
successiva deliberazione n. 150 del 26 settembre 2001 la Giunta Municipale deliberava di
approvare l istituzione e la composizione dell ufficio di staff, dando
atto che il sindaco avrebbe provveduto con proprio atto alla nomina dell incaricato,
cui sarebbero state assegnate le seguenti funzioni: a) funzioni di indirizzo e controllo
dell attività amministrativa dell ente; b) supporto per le relazioni di
collegamento con cittadini ed organi di informazione e con organi di rappresentanza
politica, sociale ed economica. La
Procura contabile eccepiva la invalidità e comunque inefficacia della citata
deliberazione, atteso che la funzione di preposto all ufficio di staff del
sindaco, alla cui istituzione gli enti locali sono autorizzati dall art. 90 del
T.U.E.L., non rientra nellambito degli incarichi extradotazionali previsti
dall art. 110, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ma costituisce un normale
posto di pianta organica che, ai sensi dell art. 90 TUEL è disposizione in
rapporto di specie a genere con l art. 110, comma 1, TUEL, e che può essere coperto
sia con personale interno che con personale assunto con contratto a tempo determinato, ma
la cui previsione dovrebbe, al pari di qualunque previsione organica, recare la
specificazione della categoria e del profilo professionale. L
erroneità di ritenere quello di preposto all Ufficio di staff un posto
extradotazionale è confermato, secondo la parte attorea, dal fatto che i contratti
al di fuori della dotazione organica, ai sensi dellart. 110, comma 2,
TUEL, sono previsti in presenza del presupposto della assenza all interno
dell ente di professionalità analoghe, dato insussistente nella
fattispecie, essendo il soggetto incaricato un laureando in geologia. L incarico al sig. P., afferma la
parte attorea, assegnato in assenza di qualsiasi attività selettiva o valutativa con
trattamento economico pari alla categoria D3 (ex VIII qualifica funzionale), è
illegittimo poiché l incaricato difettava del requisito della laurea, occorrente
per l accesso (dall esterno dell ente) alla categoria D, ai sensi del
CCNL di comparto 31 marzo 1999 e dell
art. 2, comma 6, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la cui applicabilità era stata confermata
dal richiamo di cui all art. 70, comma 13, D.Lgs. 165/2001. D
altro canto il Regolamento Generale sull Ordinamento degli Uffici e Servizi , in
attuazione dell art. 35 , comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dispone che, per
la categoria D), è necessario il diploma di laurea, e tale requisito è previsto sia
dall art. 110 TUEL, comma 1, sia dall articolo 90, costituente una species
del genus degli incarichi a contratto previsti in via generale dal suddetto art.
110, comma 1, TUEL. Peraltro, afferma la Procura, ove anche
si ritenesse il posto extradotazionale ex art. 110, comma 2, siccome ritenuto
dallAmministrazione comunale, rimarrebbe requisito di accesso il diploma di laurea,
siccome previsto dal dettato normativo. Concludeva,
il Pubblico Ministero contabile, per la illegittimità della fattispecie sia nell
ipotesi di incarico extradotazionale (ai sensi dell art. 110 comma 2, T.U.E.L.), in
cui il requisito della laurea è espressamente previsto, sia nell ipotesi di cui
all art. 110, 1° comma (copertura di posti di responsabili di uffici e servizi
mediante contratti a tempo determinato), come più correttamente si doveva ritenere, per
il quale il requisito della laurea derivava
dal fatto che quello di preposto all Ufficio di staff doveva ritenersi essere una di
quelle posizioni organizzative, ai sensi dell art. 8. e ss. CCNL 31 marzo 1999 e
dall art. 22 del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e Servizi, le
quali, a mente dell art. 8, comma 2, del citato accordo collettivo, possono essere
assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D). Ne
derivava che la spesa sostenuta dall Amministrazione costituiva pregiudizio erariale
per l Erario comunale, atteso che nellambito del disegno organizzatorio
pubblico, ai sensi dell art. 97 della Costituzione, ogni attribuzione economica
conferita in violazione di specifiche disposizioni normative, deve ritenersi disutile per
l ente, visti anche gli orientamenti giurisprudenziali di questa Sezione, i quali
hanno statuito che in tema di personale la determinazione dei requisiti per lo
svolgimento di determinate attività e la determinazione dell equilibrio
sinallagmatico tra prestazione resa in favore dell ente e trattamento economico sono
rimesse dalla legge , con disposizioni imperative, a strumenti normativi diversi da quelli
afferenti all autonomia dell ente. Il danno patito dall
Amministrazione Comunale ammontava, nel complesso, ad 49.342,85, derivante dagli
oneri sopportati dal Comune per retribuzione lorda corrisposta al sig. P. dall 1
ottobre 2001 al 31 maggio 2003 ( 35.359,82, di cui 8.769,17, per ritenute
fiscali e previdenziali) e dagli oneri fiscali
e previdenziali a carico del Comune ( 13.983,03), ed andava imputato, in misura
paritaria, a carico del sindaco dott. E.M., che aveva nominato il sig. P., e che aveva
preso parte alle deliberazioni giuntali nn. 146 e 150/2001, e a carico del segretario
comunale dott. S.B., quest ultimo deputato alla consulenza giuridica in favore
dell ente locale, in specie degli organi di governo e tenuto, parimenti, a segnalare
il proprio contrario avviso in riferimento allillegittimità di atti che andavano ad
adottarsi. Peraltro, ribadiva la Procura
contabile, il segretario comunale, il quale aveva verbalizzato le suddette deliberazioni
giuntali, aveva per le stesse emesso il parere di regolarità tecnica e stipulato il
contratto tra il sig. P. e l Amministrazione Comunale da lui impersonata (2 ottobre
2001). La
Procura contabile, ravvisando un ipotesi di danno erariale, provvedeva alla notifica
dell invito a dedurre, ai sensi dell art. 5, comma 1, del D.L. n. 453 in data
15 novembre 1993, siccome convertito con L.n.19 del 14 gennaio 1994, nei confronti degli
odierni convenuti che non deducevano in materia. Nella
specie la parte attorea asseriva la presenza degli elementi costituenti la responsabilità
amministrativa; sicché con riferimento all indebito esborso del Comune il P.M.
contabile citava in giudizio il dott. S.B. ed il dott. E.M., per quivi sentirli condannare
al pagamento in favore dellErario, nella specie del Comune di S. della somma pari a 49.342,85, in quote uguali, o in quella
diversa ritenuta dal Collegio di giustizia, oltre agli interessi legali , rivalutazione
monetaria e spese di giudizio. Con memoria difensiva del 31 marzo 2004
si costituiva in giudizio il dott. E.M., a mezzo del legale difensore avv. Fausto Falorni. Deduceva
la parte convenuta in giudizio che, sulla scorta dell art. 90 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e dello Statuto del Comune di Seravezza,
legittimamente la Giunta aveva disciplinato gli uffici di staff per gli
organi politici integrando il Regolamento generale sullordinamento degli Uffici e
Servizi, ed il preteso danno erariale si fondava su un erronea interpretazione del
D.Lgs. 267/2000. Asseriva, il dott. M., anche sulla
scorta di orientamenti dottrinari e di un parere reso dall A.N.C.I. (28 novembre
2001), che il collaboratore esterno, incaricato dell ufficio di staff del
sindaco e della Giunta, è necessariamente soggetto posto al di fuori della dotazione
organica senza che sia necessario reperire
nella struttura organizzativa dell ente la categoria ed il profilo professionale di
appartenenza dovendo essere i compiti ed il trattamento economico di tale soggetto
determinati nello specifico contratto di lavoro. Pertanto connotati dell ufficio di staff erano: a) il collocamento extradotazionale, al di fuori del disegno organizzativo primario dellente; b) la dipendenza dall apparato politico, e non dal corpo burocratico (dirigenti, direttore generale, segretario comunale): da un interpretazione logica e sistematica, affermava il legale difensore del dott. M., si evinceva che ambedue le ipotesi previste dalla legge (art. 90 e 110 TUEL) configuravano posizioni di collocamento extradotazionale. D
altro canto, affermava la parte convenuta, in seguito (delib. di Giunta n. 45 del 27 marzo
2002) il Comune, in forza della potestà regolamentare riveniente dalla Costituzione, art.
117, comma 6, aveva espressamente previsto, ed in conformità alla base normativa di
specie, che il responsabile dell ufficio di staff (il sig. P.) fosse collocato fuori
della dotazione organica; né sussisteva contrasto
tra istituzione dell ufficio di staff quale posto extradotazionale ed
istituzione della posizione con formale delibera giuntale modificativa del
regolamento. In riferimento all assenza, nella
scelta del sig. P., di qualsivoglia attività valutativa o selettiva, la parte convenuta,
citando dottrina ed alcuni pareri dell A.N.C.I. (28 novembre 2001, 11 dicembre 2003,
19 settembre 2002) e di un parere reso da un quotidiano economico, ribadiva la natura
essenzialmente fiduciaria dell ufficio di staff, in deroga al principio del concorso
per l accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; peraltro sussisteva,
nel nostro ordinamento analoga esperienza per le Amministrazioni Statali : in tal senso
art. 14 del D.Lgs. 29/1993 (poi trasfuso nell art. 14 del D.Lgs.165/2001), che
prevede gli uffici di supporto per i Ministeri (con relativi regolamenti di
organizzazione), in cui i soggetti preposti ai rispettivi uffici sono scelti in forza del
rapporto fiduciario senza alcuna procedura concorsuale e/o selettiva. Sulla necessità di particolare
professionalità, assente nella specie secondo la Procura, il sig. M. eccepiva che l
art. 90 del D.Lgs. 267/2000, a differenza dell art. 110 dello stesso T.U., non
prevedeva che il conferimento dell incarico di responsabilità degli uffici di
supporto agli organi politici avvenisse nei confronti di un soggetto titolare di
particolari professionalità. Infondata,
affermava il legale difensore del sig. M., era anche la contestazione secondo cui l
incarico era illegittimo perché il sig. P. era privo del requisito della laurea
occorrente per laccesso (dall esterno dell Ente) alla categoria D. Premesso che il sig. P. non era stato
inquadrato nella categoria D, il riferimento alla categoria D3 era stato adottato
unicamente come parametro per il trattamento economico (con trattamento onnicomprensivo
pari al trattamento economico tabellare di una categoria D3), anche al fine della gestione
contabile della retribuzione, con forfetizzazione del compenso spettante, ai sensi
dell art. 90 del D.Lgs. 267/2000: il
trattamento effettivo (cioè comprensivo dello straordinario e della produttività) era
pari al trattamento tabellare di un C4, oltre ad un importo determinato sulla base
dell impegno e delle qualità delle prestazioni (sussumibili nelle categorie dello
straordinario e della produttività), in sintonia con i parametri economici indicati nella
contrattazione collettiva nazionale e dell art. 90 del D.Lgs. 267/2000, anche in
relazione alle funzioni svolte. Daltro canto anche nella specie,
affermava il legale difensore del sig. M., vi era un analogia con quanto previsto
per le Amministrazioni Statali in tema di trattamento economico comprensivo per i
responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (es. art. 7 , commi I, II
e III del d.P.R. 227/2003). Le funzioni svolte dal sig. P. erano
attestate dalla relazione (doc. n. 12) del responsabile del Settore Economico e
Finanziario del Comune di S., dott. Germiniasi (funzioni di coordinamento tra Sindaco,
Giunta ed altro organi politici del Comune, funzioni di segreteria del Sindaco
e degli Assessori, ufficio stampa e relazioni esterne, questioni specifiche relative a
problemi di carattere idrogeologico ed ambientale del comune di Seravezza), ed erano
ascrivibili, affermava la difesa, sia alle mansioni della categoria C sia , in ipotesi, a
quelle della categoria D. Il trattamento economico, pertanto,
appariva congruo anche ove, per ipotesi si fosse dato accesso alla tesi attorea dell
illegittimo inquadramento del sig. P. nella categoria D3, atteso che in tale ottica il
danno erariale era costituito dalla differenza tra il trattamento economico corrisposto al
sig. P. (stipendio tabellare di una categoria D3) e quanto il sig. P. avrebbe potuto
ottenere nella categoria C (stipendio tabellare della posizione C4, indennità di
produttività, lavoro straordinario svolto, indennità delle missioni effettuate (doc. n.
11), con una differenza pari ad appena 2.000.000. Ma nella fattispecie non si era
verificato alcun danno per l Erario, atteso che, ai sensi dell art. 1 bis
L.20/1994, introdotto dall art. 3 l. 639/1996, e dell interpretazione resa
dalla giurisprudenza contabile, il magistrato contabile deve tener conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall Amministrazione o dalla comunità interessata: nella specie
si sono verificati questi vantaggi, di cui occorre tener conto, né la Procura aveva dato
prova, nella specie, di un danno pubblico risarcibile con insussistenza di vantaggi per
l Amministrazione. La inesistenza, sotto il profilo
dell elemento oggettivo, di qualsiasi comportamento che potesse dare luogo a danno
erariale, si affiancava all assenza dell elemento soggettivo della colpa
grave, siccome enucleato dalla giurisprudenza contabile: la parte attorea non aveva dato
prova e neppure dedotto, secondo gli assunti difensivi,
in ordine al comportamento del dott. M.: si trattava, nella specie di applicare per
la prima volta una nuova normativa, e ciò era stato fatto in sintonia sia con gli orientamenti della dottrina
che dell A.N.C.I.. Ove anche fosse errata l
interpretazione resa dallAmministrazione e corretta quella operata dalla Procura
contabile, affermava la parte convenuta in giudizio, la normativa nuova e complessa configurava un errore scusabile, inidoneo a
radicare l elemento soggettivo e, quindi, il configurarsi della responsabilità
amministrativa. Per quanto concerne le singole
posizioni rivestite dagli odierni convenuti, il dott. M. eccepiva che, ai sensi della
normativa di specie, il sindaco svolgeva esclusivamente le funzioni di indirizzo politico
dell ente, e spettava al personale preposto al livello gestionale (dirigenziale o
apicale) assicurare lo svolgimento dellazione amministrativa in modo conforme alla
legge (dott. B. sino al 16 maggio 2002, e dott. C. dal
18 settembre 2002, anche in quanto Direttore Generale ed esercitante le funzioni di
responsabile del personale), indicando al sindaco eventuali illegittimità
nellazione amministrativa: il che non è avvenuto, per cui non può configurarsi
responsabilità a carico del dott. M. . Ove anche, in ogni modo, dovesse
configurarsi un danno erariale, il dott. M., avendo costituito l ufficio di staff
del Sindaco e della Giunta con atti assunti anche dagli altri componenti della Giunta,
dovrebbe rispondere del danno erariale nella misura di 1/8 (per le altre quote dovrebbero
essere responsabili il segretario generale, oltre ai sei componenti della Giunta). Deduceva, infine, il dott. M. anche in
ordine alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione
monetaria sulla somma capitale, ritenendo la richiesta inammissibile e/o infondata, visti
gli orientamenti della giurisprudenza contabile in
ordine alla non cumulabilità tra la rivalutazione monetaria ed interessi nel giudizio di
responsabilità amministrativo contabile, e considerato che la Procura Regionale non
specificava il dies a quo da cui far decorrere la relativa condanna, e vista
l insussistenza del cd. maggior danno per l Erario. Concludeva, il dott. M., per l
assoluzione dagli addebiti contestati, chiedendo, in via subordinata, l applicazione
del potere riduttivo e, in via istruttoria, chiedeva l ammissione di prova
testimoniale sul capitolo di cui al doc. n. 12 (funzioni ed attività svolte dal sig. P.
nel periodo in cui lo stesso era stato
incaricato dell Ufficio di staff del sindaco). Le argomentazioni del dott. B., con
memoria difensiva del 31 marzo 2004, erano del tutto analoghe a quelle dedotte dal dott.
M., ad eccezione dell individuazione di responsabilità a carico del segretario
comunale. Le deduzioni specifiche del dott. B.
erano sostanzialmente due: a) la prima atteneva al
fatto che egli aveva agito sulla base di atti amministrativi comunque efficaci, che egli
non aveva potuto disattendere; b) che nell ipotesi di accertato danno erariale egli
doveva rispondere in merito unicamente al periodo dell attività svolta dal P.
nell ambito del primo contratto di lavoro (ottobre 2001 maggio 2002) essendo,
in seguito, subentrato nell ufficio di segretario comunale il dott. C. dal
18 settembre 2002, anche in quanto Direttore Generale ed esercitante le funzioni di
responsabile del personale. Nell odierna udienza di
discussione i legali difensori dei dott.ri S.B. ed E.M. chiedevano l assoluzione da
ogni addebito per i loro patrocinati, mentre il Pubblico Ministero insisteva sulle pretese
attoree; quindi la causa veniva introitata per la decisione. DIRITTO
Il Collegio, non essendo state poste
questioni preliminari, può entrare nel merito ritenendo la domanda attorea fondata nei
sensi di cui in motivazione. La questione oggetto del presente
giudizio verte sulla base normativa applicabile alla funzione di preposto all
ufficio di staff del sindaco e degli organi di governo dell ente locale. La Procura contabile afferma che la
funzione di preposto allufficio di staff del sindaco, alla cui istituzione
gli enti locali sono autorizzati dall art. 90 del T.U.E.L., non è da sussumere
nell ambito degli incarichi extradotazionali previsti dall art. 110, comma 2,
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ma rappresenta un normale posto di pianta organica che, a
mente dell art. 90 T.U.E.L., si rapporta in specie a genere con l art. 110,
comma 1, T.U.E.L., e che può essere coperto sia con personale interno che in forza di
personale assunto con contratto a tempo determinato, con specificazione della categoria e
del profilo professionale, analogamente a qualunque previsione organica. Rileva, inoltre la Procura che, ove
anche si ritenesse configurabile il posto come extradotazionale ex art. 110, comma 2,
siccome asserito dall Amministrazione comunale, sarebbe necessario il requisito di
accesso al diploma di laurea, siccome prescritto dal dettato normativo; analoga sarebbe
stata la soluzione nell ipotesi di cui all art. 110, 1° comma (copertura di
posti di responsabili di uffici e servizi mediante contratti a tempo determinato), anche
ai sensi della normazione di comparto (art. 8 ccnl 31 marzo 1999) e della autonomia
regolamentare assegnata al Comune (art. 22 del Regolamento sull ordinamento degli
uffici e servizi). La violazione delle specifiche
disposizioni normative costituenti il disegno organizzatorio pubblico, ex art. 97
della Costituzione con consequenziale attribuzione economica assegnata in violazione delle
stesse, rappresentava danno erariale per l ente siccome quantificato in sede di atto
introduttivo del giudizio ( 49.342,85, oneri sopportati dal Comune di S. per la
retribuzione lorda corrisposta al sig. P. dall 1 ottobre 2001 al 31 maggio 2003 ed
oneri fiscali e previdenziali), attribuibile in misura paritaria a carico del sindaco
dott. E.M. (che aveva nominato il sig. P. e che aveva preso parte alle deliberazioni
giuntali nn. 146 e 150/2001, rispettivamente modificative del Regolamento Generale
sull Ordinamento degli uffici e servizi con la previsione dell ufficio di staff
per gli organi di governo (146/2001), ed istitutiva dell ufficio di staff
(150/2001), ed il segretario comunale dott. S.B. che, in distonia dai suoi doveri di
consulente giuridico dell ente locale, non aveva espresso il contrario avviso in
ordine alla legittimità dell atto, aveva verbalizzato le suddette deliberazioni
giuntali ed emesso parere di regolarità tecnica in materia. Le difese dei convenuti, con
argomentazioni analoghe, ad eccezione di alcuni profili relativi derivanti dalla
titolarità dell ufficio, deducevano la necessaria dotazione extraorganica per il
collaboratore esterno incaricato nell ufficio di staff del Sindaco e della Giunta, nel mentre la natura
essenzialmente fiduciaria dellufficio di staff derogava ad ogni attività valutativa
o selettiva, in deroga al principio del concorso per l accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, analogamente ad altre ipotesi dettate per le Amministrazioni
Statali (art. 14 D.Lgs. 29/93, poi trasfuso nell art. 14 del D. Lgs. 165/2001). Osserva, l autorità giudicante,
che la collocazione del sig. P., nella
specie, fosse da sussumere nellambito della dotazione organica. La normativa di riferimento, infatti,
prescrive che: il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco
.
della Giunta o degli assessori, per l
esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell ente
. o da collaboratori assunti con
contratti a tempo determinato
(art. 90 del menzionato t.u. 267/2000), articolo
corrispondente all art. 51, comma 7, l. 8 giugno 1990 n. 142, ora abrogata. L art. 110 del menzionato testo
normativo dispone che : a)
lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o
degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire (comma 1); b)
il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui
è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti (non aventi
in dotazione organica la dirigenza) il regolamento sull ordinamento degli uffici e
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al
di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all interno dell ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. In ambedue le ipotesi la legge stabilisce limiti
quantitativi (comma 2). Siccome si evince dalla disciplina ora
pedissequamente riportata, la disciplina per l affidamento di contratti di
collaborazione esterna è differente a secondo che si tratti di enti per i quali è
prevista la dirigenza ovvero di enti il cui organico non prevede qualifiche dirigenziali. Per ambedue le categorie il numero
massimo dei contratti a tempo determinato è ragguagliato al 5% della dotazione organica, con l eccezione
degli enti con dotazione organica inferiore alle 20 unità (per i quali non si può
superare l unità). Tuttavia mentre per gli enti per cui è
prevista la dirigenza, la facoltà è limitata alle qualifiche dirigenziali ed alle alte
specializzazioni, per gli enti privi di figure dirigenziali (siccome nel caso di specie)
la previsione è estesa anche alle funzioni direttive, ma è subordinata alla assenza nel
personale interno di analoghe professionalità. Le figure designate dall art. 90
e dall art. 110, appare evidente, a meno che si pervenga ad un interpretazione
abrogans dell art. 90, sono differenziate e attengono, la prima (art. 90) ad
un ipotesi dotazionale, e la seconda (art. 110) ad un ipotesi
extradotazionale. L interpretazione letterale e
logica della suddetta normativa induce ad affermare che la legge ha inteso limitare
espressamente le fattispecie extradotazionali sotto un duplice profilo: a) da un canto
individuando la quantità determinando un rapporto in termini di percentuale (al fine di
mantenere un voluto equilibrio tra dotazione
organica ed extraorganica); b) dall altro lato prevedendo un ulteriore requisito
(qualifiche dirigenziali ed alte
specializzazioni per gli enti con figure dirigenziali, assenza nel personale interno di
analoghe professionalità per gli enti privi di figure dirigenziali). L assenza dei menzionati
presupposti fattuali e giuridici determina la operatività della ordinaria ipotesi
dotazionale, nellambito della quale è da sussumere l ipotesi dell art.
90 t.u. 267/2000 attagliabile al caso di specie. Il comando normativo dell art. 90 non permette, peraltro, come
legittimamente afferma la parte attorea, di prescindere dalla valutazione della
specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli
insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999 n. 364, la quale ha rimarcato la
necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella
Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine
dell inserimento di un soggetto nell organizzazione della Pubblica
Amministrazione. La presenza dell elemento
fiduciario, che pur deve sussistere nell ambito di un rapporto di staff,
pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del
soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell ambito della
macchina amministrativa collaboratori in osservanza del fondamentale principio
di trasparenza che deve connotare l attività dell Amministrazione. Ora il curriculum vitae del sig.
P., laureando in geologia al termine di un corso di studi non contingentato, peraltro, nei tempi fisiologici del corso di laurea, non
prevedeva la laurea, necessaria ai sensi del CCNL di comparto del 31 marzo 1999 (visti anche gli artt. 8 e ss.) ed ai sensi dell
art. 2, comma 6, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la cui applicabilità era stata confermata
dal richiamo di cui allart.70, comma 13, D.Lgs. 165/2001. Ora la spesa sostenuta dall
Amministrazione appare al di fuori dei canoni normativi previsti dalla normativa di
riferimento e costituisce senza dubbio un danno erariale, non perché, come giustamente
hanno riferito i legali difensori, ogni illegittimità amministrativa possa costituire
danno erariale, quanto perché, nella specie, l Amministrazione, che pur aveva
nell organico un altro soggetto incardinato nell ufficio di staff, in
seguito ha provveduto, in difformità dalle regole dettate dai precetti normativi, ad
incardinare presso l Amministrazione un soggetto, pur privo dei requisiti previsti
dalla normativa di riferimento. Acclarato l elemento oggettivo, e
passando ad esaminare lelemento soggettivo, sussiste l ipotesi della colpa
grave. La normativa applicabile al caso di
specie non costituisce una disciplina di nuova emanazione, atteso che l art. 90,
applicabile nel caso di specie, aveva una vetustà ormai decennale, in quanto
corrisponde all art. 51, comma 7, della l. 8 giugno 1990 n. 142, e non può non osservarsi che l inserimento nell
ufficio di staff del sindaco, al di fuori di
qualunque attività selettiva ed in assenza del requisito della laurea, costituisce
elemento soggettivo che configura, quantomeno, la colpa grave, in quanto adottato in
violazione dei minimi criteri di diligenza che devono caratterizzare l attività di
chi assume un mandato di pubblico amministratore (dott. E.M.) o di chi fa parte del corpo dell apparato
burocratico (dott. S.B.), in aperta violazione delle comuni regole di prudenza. Occorre ora, sussistendo l
illecito erariale, provvedere alla quantificazione di esso. Ha fondamento la deduzione degli
odierni convenuti in giudizio di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall
Amministrazione o dalla comunità interessata. Nella quantificazione del danno,
infatti, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall Amministrazione o
dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici sottoposti al giudizio di responsabilità (art. 1, comma ter l.
20/1994, siccome modif. dalla l. 639/1996). Appare indubbio che il servizio
prestato dal sig. P. abbia determinato una utilità per il Comune di Seravezza, e la
utilità è conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto causativo
delladdebito contestato, per cui è un vantaggio economicamente valutabile: in
termini Corte conti Sezione giurisdizionale Emilia Romagna 19 marzo 2002 n. 874 e 19
gennaio 1998 n. 12 Sez. Centr. III 11 maggio 1998 n. 126, Sezione giurisdizionale Regione
Lombardia 24 giugno 1998 n. 1000; analogamente è evidente che le parti convenute in
giudizio hanno assolto all onere della prova della sussistenza delle utilità dei
vantaggi dell Amministrazione e della comunità interessata: cfr. la relazione del
responsabile del Settore Economico e Finanziario del Comune di Seravezza, dott. G. (doc. n. 12). Il vantaggio di cui si è giovata
l Amministrazione può in maniera equitativa valutarsi nell ordine di circa il
50%, per cui il danno va quantificato nell ordine di 25.000. In riferimento alle singole posizioni,
del sindaco e del segretario comunale, può affermarsi la responsabilità
amministrativocontabile per entrambi. Priva di fondamento è la deduzione del
sindaco, dott. M. il quale eccepisce che il sindaco svolge esclusivamente le funzioni di
indirizzo politico dell ente, per cui costituisce obbligo del personale preposto al livello
gestionale assicurare lo svolgimento dell azione amministrativa conformemente alla
legge (nella specie i segretari comunali dott. B. sino al 16 maggio 2002 e dott. C. dal 18
settembre 2002). Infatti la distinzione tra momento di
indirizzo (riservato allapparato politico) e momento di gestione (riservato
all apparato burocratico), al fine della esenzione da responsabilità, non ha pregio
nella specie. A
parere del Collegio al dott. M., in quanto al vertice dellAmministrazione comunale
di un comune di piccole dimensioni e, peraltro, firmatario della nomina del sig. P., è
senza dubbio ascrivibile un comportamento causativo del danno, essendo, peraltro, le
funzioni del sig. P. di stretta inerenza l attività di governo, e non di mera
attività burocratica. Non
è invocabile, quindi, il principio di irresponsabilità degli organi politici, non
essendo nella fattispecie, applicabile il principio della distinzione tra attività
politica e attività degli uffici tecnici e amministrativi, ed avendo la Giunta, ed in
primis il sindaco, al di là di meri aspetti formali, il controllo e la vigilanza
degli uffici nella specie. Nella
vicenda il ridotto grado di partecipazione, inidoneo a fondare la responsabilità
amministrativa degli altri componenti della Giunta, è sufficiente a radicare in capo al
dott. M. la responsabilità amministrativa avendo l attività svolta (nomina
dellincaricato), una attività meramente amministrativa posta in essere dalla Giunta
(con responsabilità per il solo dott. M., non avendo la colpa degli altri componenti
superato la soglia di gravità costituente elemento della responsabilità amministrativa),
e non avendo avuto l attività natura politica o,
comunque, di indirizzo generale o programmatorio. Va,
pertanto, esclusa la responsabilità amministrativa per gli altri componenti della Giunta
a cui, pur avendo essi deliberato per la nomina negli uffici di staff, non è
ascrivibile la colpa grave connotata da una rilevante difformità, valutata ex ante, tra la condotta esigibile ed il
comportamento nella fattispecie posto in essere: cfr. Sezione giurisdizionale Regione
Piemonte 25 febbraio 1999 n. 354. Sussiste
anche la responsabilità per il segretario comunale, nel cui mandato sono stati realizzati
i presupposti fattuali e giuridici fondanti
la responsabilità erariale, mentre appare del tutto marginale e residuale il subentro del
nuovo segretario comunale, dott. C. avendo avuto, quest ultimo, la titolarità delle
funzioni mentre era ormai efficace il contratto tra il Comune ed il sig. P. . Sussiste,
pertanto, responsabilità anche per il sig. B., avendo lo stesso, in difformità dai suoi
doveri istituzionali, reso attività di consulenza fondante l attività dell
Amministrazione che, in seguito, determinò il danno erariale. Peraltro
tenendo conto sia dell astratta responsabilità che dei possibili concorsi di colpa
di coloro che hanno partecipato all attività amministrativa (altri componenti della
Giunta ed il dott. C., segretario comunale sopravvenuto all odierno convenuto in
giudizio) (corresponsabilità da quantificare nella misura
del 10%), cfr. Sez. III Centr. 28 gennaio 2003 n. 24/A secondo cui, attesa la necessità
di ripartizione dell addebito tra tutti i concorrenti, ai sensi dell art. 1,
comma 1 quater l. 14 gennaio 1994 n. 20, il
giudice contabile deve pronunciare in tal senso, tenendo conto di ogni apporto causativo
del danno, anche se riconducibile a concorrenti mai chiamati in giudizio) sia dell
utilità derivante allAmministrazione dall essersi avvalsa in ogni caso delle
prestazioni rese, siccome suddetto, cfr. Sez. III Centr. 1 aprile 2003 n. 141/A, nella misura del pari a circa il 50%, il danno da
addebitare a carico dei convenuti in giudizio, in misura paritaria, è quantificabile
complessivamente nella misura corrispondente a 20.000, e singolarmente nella misura
di 10.000. Il danno erariale, in
siffatto modo quantificato, va così ripartito: a) 10.000 a carico del dott. S.B.;
b) 10.000 a carico del sig. E.M.; oltre alle
singole quote di addebito sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza al soddisfo. Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta dal Sostituto Procuratore Generale nei confronti dei signori dott. S.B. ed E.M., contrariis
reiectis, così decide: accoglie per quanto di ragione la
domanda e, per l effetto condanna a: 1)
10.000 il dott. S.B., oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza al soddisfo; 2)
10.000 il dott. E.M., oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza al soddisfo. Condanna, altresì, i due responsabili
in egual misura al pagamento delle spese processuali
omissis
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