CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER LA TOSCANA

Sentenza n.221 del 15.04.2005

Pres. Est. D’ISANTO – PM BONTEMPO

 

 

Non è inammissibile l’atto di citazione nonostante la mancata previa effettuazione dell’audizione personale richiesta dal soggetto nei cui confronti il PM contabile aveva emesso l’avviso di cui di all’art.5 comma 1° DL 453/1993 conv. con L.19/1994 (cd. invito a dedurre) nel caso in cui tale soggetto, convocato dal PM per essere sentito, abbia omesso di presentarsi senza dedurre un legittimo impedimento.

L’invitato a dedurre dal PM contabile ha facoltà di chiedere di essere sentito, ma non ha il potere di determinare la data dell’audizione, la cui fissazione rientra nelle facoltà del PM contabile, purché essa non sia disposta in maniera tale da rendere impossibile (o, quanto meno, estremamente difficoltosa) la presenza dell’interessato, il quale ha diritto ad ottenere il differimento solo allorché documenti la sua impossibilità a comparire per legittimo impedimento, la cui idoneità è rimessa alla valutazione del magistrato procedente.

L’audizione che il soggetto nei cui confronti il PM contabile abbia emesso l’avviso di cui all’art.5 comma 1° DL 453/1993 conv. con L.19/1994 (cd. invito a dedurre) è atto preprocessuale che assolve alla funzione di consentire all’invitato di esporre, anche oralmente, le proprie argomentazioni per fini di completezza istruttoria, per il quale non è obbligatoria l’assistenza del difensore, con la conseguenza che il legittimo impedimento che impone il differimento dell’audizione deve riguardare la persona dell’invitato e non il suo avvocato.

Il capo servizio vigilanza di un sito archeologico, laddove tra le funzioni del predetto servizio vi sia quella di provvedere all’incasso dei biglietti di ingresso e al successivo versamento di tale pecunia publica alla Tesoreria dello Stato, nonché medio tempore la custodia, ex art.1177 C.C., riveste, pur in assenza di formale investitura, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che, ai sensi dell’art.194 R.D. n. 827/1924, lo stesso risponde della mancanza di denaro avvenuta per furto, se non comprova che non sia a lui imputabile il danno.

E’ connotata da colpa grave la condotta del responsabile del servizio di vigilanza di un sito archeologico rivestente le funzioni di agente contabile, il quale abbia custodito il danaro proveniente dalla vendita dei biglietti di ingresso con modalità caratterizzate da estrema superficialità e dal mancato rispetto di ogni elementare forma di comune prudenza e della diligenza del buon padre di famiglia circa la custodia dei valori (nella specie detenzione in cassaforte la cui chiave era accessibile a tutti ed in qualsiasi momento; assenza di controlli periodici sulla consistenza di cassa)

E’ irrilevante, ai di escludere la responsabilità contabile del capo servizio vigilanza di un sito archeologico rivestente le funzioni di qualifica per la perdita, dovuta a furto ad opera di ignoti, di danaro proveniente dalla vendita di biglietti la circostanza che mancavano, in merito, specifiche disposizioni superiori atteso che incombe in prima istanza proprio a tale capo servizio -cui spetta responsabilità organizzative per tutto quanto concerne l’attività di vigilanza al sito archeologico, inclusi la riscossione, la custodia ed il versamento dei proventi conseguenti alla vendita dei biglietti d’ingresso- l’obbligo di organizzare il servizio stesso (o, quanto meno, di sollecitare interventi organizzatori) con le modalità ritenute più idonee.

Gli ottimi precedenti disciplinari e di servizio del responsabile e la carenza di una qualsiasi attività ispettiva, da parte dei superiori, finalizzata a meglio orientare l’organizzazione del servizio da parte del responsabile stesso, sono elementi che, seppur non sufficienti ad escludere la colpa grave, valgono ad attenuare le conseguenze economiche a carico dei convenuti, giustificando l’esercizio del potere riduttivo ex artt.83 RD n.2440/1923 e 52/2° RD n.1214/1934

 

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FATTO

1. Con atto introduttivo del procedimento, depositato il 12.1.2004, la Procura Regionale ha citato in giudizio i signori M. e V. - entrambi dipendenti del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e, al momento dei fatti, capi servizio vigilanza presso gli scavi archeologici di R.- per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’Amministrazione della Giustizia - Corpo della Polizia Penitenziaria (rectius del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), della somma di € 792,24, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

In data 30.5.2000, i signori M. e V., nella loro veste di capo servizio vigilanza presso gli scavi archeologici di R., denunciavano alla Stazione C.C. di B. che quello stesso giorno - all’atto del controllo degli incassi della vendita dei biglietti d’ingresso al citato sito, onde effettuarne il prescritto versamento alla Tesoreria dello Stato presso la Banca d’Italia - avevano constatato la mancanza, verosimilmente a titolo di furto, della somma di L. 1.534.000 (€ 792,24).

Gli accertamenti e le indagini svolti, rispettivamente, dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e dai Carabinieri, pur confermando l’ipotesi del furto, non portavano all’accertamento di responsabilità individuali né penali né amministrative. Di conseguenza, il GIP del Tribunale di …., con provvedimento del 12.9.2002, disponeva l’archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del furto.

Tuttavia, emergevano alcune singolari modalità nell’organizzazione della custodia e del versamento delle somme giornalmente riscosse dai visitatori del citato sito archeologico. In particolare, si accertava che:

- gli incassi venivano abitualmente custoditi in una cassaforte che, all’atto della constatazione del furto, non presentava segni di effrazione;

- l’ubicazione della chiave della stessa (in un cassetto privo di serratura e, di notte, nel bagno) era nota a tutti gli addetti alla vigilanza e, perfino, al personale incaricato delle pulizie;

- le somme incassate quotidianamente venivano collocate in cassaforte, unitamente a quelle relative ai giorni precedenti, senza l’effettuazione di riscontro alcuno;

- periodicamente, i due capi servizio (M. e V.) provvedevano al versamento in tesoreria delle somme custodite con le suddette modalità.

2. Sulla base delle predette circostanze, la locale Procura Regionale riteneva responsabili, in parti uguali, i due capi servizio più volte citati atteso che:

- ad essi spettava il versamento in Tesoreria ed il connesso obbligo di custodire, ai sensi dell’art. 1177 cod.civ.;

- in ragione di tali obblighi, i predetti rivestivano la qualifica di agenti contabili e, come tali, dovevano rispondere dell’ammanco;

- nel caso in specie è risultata disattesa ogni minima regola di comune prudenza, per le modalità sia di custodia delle somme sia di organizzazione del servizio, circostanze che hanno, in maniera gravemente colposa, consentito la sottrazione, impedito l’identificazione dell’autore della stessa nonché l’individuazione del dipendente cui far risalire la responsabilità dell’accaduto.

3. A seguito dell’emissione dell’avviso di cui all’art. 5 del d.l. n. 453/1993 convertito in legge n. 19/1994:

a. il M., oltre alla presentazione di deduzioni scritte, chiedeva di essere audito personalmente (cosa che non si verificava perché, pur convocato, non si presentava). In sintesi, egli sosteneva che:

- non era stato assolto l’obbligo della sua audizione, pur richiesta al P.M.;

- mancava, in capo a sé, la responsabilità contabile in quanto egli non poteva, al momento del fatto, assumere la qualifica di capo servizio per il versamento degli incassi attesa la mancanza della relativa regolamentazione, solo successivamente intervenuta (con ordine di servizio n. 649 del 1° settembre 2000).

In carenza di precise direttive, infatti, il personale addetto alla vigilanza (12 unità) con gli o.d.s. n. 403 e 416 del 1996 era stato incaricato, in modo generico, di provvedere, con cadenza bisettimanale ed a turno, al solo versamento del ricavato dei biglietti di vendita;

- non poteva farsi derivare, dalla sua condotta, rientrante nella diligenza del buon padre di famiglia, un comportamento omissivo da cui far derivare la responsabilità per la mancata custodia del denaro sottratto;

- il suo comportamento era consono alla prassi osservata, a turno, da tutti i dipendenti fino, si ripete, all’emanazione dell’o.d.s. n. 649 del 1° settembre 2000, quando gli fu attribuita la particolare incombenza;

- nessuna responsabilità disciplinare gli era stata addebitata in sede amministrativa;

b. il V., a sua volta:

- ribadiva la mancanza di addebiti formulatigli a seguito dell’ispezione amministrativa;

- evidenziava che il proprio profilo professionale non prevedeva la custodia di valori e che, comunque, durante il lasso di tempo in cui era avvenuto l’ammanco, egli era stato presente solo per cinque giorni;

- sottolineava che, nella specifica incombenza, egli si limitava a sostituire il capo custode M. durante le sue assenze.

4. Alle tesi difensive, la Procura Regionale controdeduceva, con memoria del 3.6.2004, affermando che:

- per mero errore di fatto era stato indicato, nell’atto di citazione, il Corpo della Polizia Penitenziaria quale amministrazione danneggiata. La circostanza, anche sulla scorta di copiosa giurisprudenza, era irrilevante;

- la mancata audizione del M. era imputabile al convenuto che, convocato per il giorno 12.12.2003 non si presentò senza legittimo e motivato impedimento, se non per l’asserita indisponibilità del suo legale, motivo non sufficiente per un rinvio (giurisprudenza in merito);

- contrariamente a quanto sostenuto dal M., la sua qualità di capo servizio e, conseguentemente, di agente contabile espressamente attributario della responsabilità del versamento quindicinale in Tesoreria, nonché dell’organizzazione del servizio di custodia del contante, risultava dal citato o.d.s. n. 416 del 1996;

- la mancanza di specifiche direttive superiori in ordine alle modalità di custodia del denaro era irrilevante in quanto:

erano gli stessi convenuti a dover organizzare il servizio;

erano, comunque, mancate, nel caso specifico, le regole di generale e comune prudenza e diligenza.

Per quanto concerne il V., la replica della Procura Regionale richiamava, essenzialmente, le argomentazioni sopraddette.

5. Instaurato, senza esito, procedimento monitorio, con determinazione del 9.2.2004 concernente la possibilità di estinguere il contenzioso con il pagamento della somma di € 500,00, comprensivi della rivalutazione monetaria.

6. Nella fase dibattimentale, il P.M., richiamandosi all’atto di citazione, evidenzia, in particolare, il ruolo di capo servizio che svolgevano i due convenuti e le responsabilità organizzative che ne derivavano.

Chiede, altresì, che il potere riduttivo, se esercitato dal Collegio, tenga conto dell’esito negativo del procedimento monitorio a suo tempo instaurato.

DIRITTO

1. L’azione coltivata dalla Procura è fondata.

Con riferimento ad alcune delle ontologiche componenti strutturali dell’illecito amministrativo-contabile contestato ai convenuti, nessun dubbio sussiste sull’avvenuto danno erariale (la somma sottratta) né sul rapporto di servizio intercorrente tra il M. ed il V. e l’Amministrazione.

Residua la disamina del nesso di causalità, intercorrente tra le funzioni svolte dai predetti e le modalità con cui si è verificato l’ammanco di cassa, e l’elemento psicologico ovvero l’esistenza della colpa grave nel comportamento dei convenuti.

2. Preliminarmente, tuttavia, occorre soffermarsi su uno degli argomenti della difesa del M.: l’inammissibilità dell’atto di citazione per mancata (benché richiesta) audizione personale.

Ritiene questa Corte che la proposta eccezione sia infondata e, pertanto, da respingere. Infatti:

- è pacifico, in giurisprudenza, che la richiesta di audizione è atto preprocessuale che assolve alla funzione di consentire all’invitato di esporre, anche oralmente, le proprie argomentazioni per fini di completezza istruttoria;

- per la sua esecuzione, non è richiesta assistenza del difensore (vgs. 7/98 Q.M.) rimanendo affidata alla prassi la valutazione circa l’opportunità dell’eventuale assistenza tecnica al presunto responsabile (sez. giur. Sardegna n. 896/2003).

Nel caso specifico, come evidenziato dalla stessa Procura Regionale, la richiesta di audizione personale non ha avuto esito per mancata disponibilità dell’invitato e del suo legale, pur senza motivato legittimo impedimento che, secondo quanto già evidenziato circa la non obbligatorietà dell’assistenza tecnica, doveva riguardare il solo M. e non il suo avvocato.

Infatti, l’invitato ha facoltà di chiedere di essere sentito, ma non ha il potere di determinarne la data, la cui fissazione rientra nelle facoltà della Procura, purché essa non sia disposta in maniera tale da rendere impossibile (o, quanto meno, estremamente difficoltosa) la presenza dell’interessato.

Questi ha diritto ad ottenere l’eventuale differimento solo allorché documenti la sua impossibilità a comparire, per legittimo impedimento, la cui idoneità è rimessa alla valutazione del magistrato procedente.

Nel caso specifico, l’invitato M. non ha indicato né provato alcuno suo legittimo impedimento atteso che il suo legale si è limitato ad evidenziare una generica "impossibilità" (per sé e per il difeso) di essere presente per la data fissata.

Peraltro, del mancato differimento dell’audizione, il legale del M. era stato, sia pur informalmente, messo al corrente (vgs. memoria della Procura Regionale datata 3.6.2004).

In conclusione, non sussisteva il diritto, da parte del M., ad ottenere il differimento dell’audizione.

3. Passando, ora, all’esame del nesso di causalità, ovvero alla correlazione tra l’evento e le funzioni svolte dai due convenuti, è da evidenziare quanto segue.

Nonostante le contrarie affermazioni difensive, non sembrano esserci dubbi sul fatto che il M. ed il V. rivestissero la qualifica di capo servizio vigilanza; la circostanza risulta, in atti, da una serie di documenti quali, tra gli altri: il contratto di assunzione del V. (documento n. 5 del fascicolo di parte), il verbale di ricezione denuncia orale sporta presso la stazione C.C. di B. (allegato 31 alla relazione ispettiva, datata 3.10.2000, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), la relazione stessa (pagine 4-6-7-9-11-16-19).

Da ciò discende la loro qualifica di agente contabile di fatto atteso che, pur in assenza di formale investitura, ad essi, in concreto - atteso il carattere pubblico dell’Ente per il quale gli stessi agivano e del denaro oggetto della gestione loro affidata - faceva carico la responsabilità dei periodi versamenti in Tesoreria nonché della custodia (ai sensi dell’art. 1177 C.C.) del contante (veggansi sez. riunite n. 232/1999 e sez. giur. lombardia n. 1943/2002).

E l’agente contabile, come è noto (art. 194 R.D. n. 827/1924), risponde della mancanza di denaro avvenuta per furto, se non comprova che non sia a lui imputabile il danno. In merito a tale ultimo aspetto, nessun dubbio sussiste, atteso che il ruolo di capo servizio implicava - anche ai sensi degli ordini di servizio (in verità, non particolarmente completi come quello, n. 649/2000, successivo al furto) allora vigenti (n. 403/1996 e n. 416/1996) responsabilità organizzative per tutto quanto concerneva l’attività di vigilanza al sito archeologico, inclusi la riscossione, la custodia ed il versamento dei proventi conseguenti alla vendita dei biglietti d’ingresso.

4. Rimane da esaminare l’elemento psicologico: l’esistenza della colpa grave (su un eventuale dolo non ci sono elementi di sostegno, atteso l’esito dell’inchiesta penale) riscontrabile nel comportamento dei due convenuti.

Sul punto, questa Corte ritiene non possano esserci margini di dubbio; le modalità di custodia del denaro (chiave della cassaforte accessibile a tutti ed in qualsiasi momento, assenza di controlli periodici sulla consistenza di cassa, ecc.) erano caratterizzate da estrema superficialità e dal mancato rispetto di ogni elementare forma di prudenza.

Irrilevante è la circostanza che mancavano, in merito, specifiche disposizioni superiori atteso che incombeva, in prima istanza, sui due capi servizio, l’obbligo di organizzare il servizio stesso (o, quanto meno, di sollecitare interventi organizzatori) con le modalità ritenute più idonee. Nel caso specifico, sarebbero bastate regole di comune esperienza e la diligenza del buon padre di famiglia circa la custodia dei valori.

5. Ritenuto, conclusivamente, il danno addebitabile ai convenuti pari, come già evidenziato, ad € 792,24, occorre determinarne l’importo risarcibile considerato che ricorrono, caso di specie, le condizioni previste dagli artt. 83 del R.D. n. 2440/1923 e 52/II° del R.D. n. 1214/1934 per l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito. Infatti, secondo il prudente apprezzamento del Collegio, gli ottimi precedenti disciplinari e di servizio dei responsabili e la carenza di una qualsiasi attività ispettiva, da parte dei superiori, finalizzata a meglio orientare l’organizzazione del servizio - elementi che, seppure non sufficienti ad escludere la colpa grave, valgono ad attenuare le conseguenze economiche a carico dei convenuti - giustificano la riduzione del danno che viene loro addebitato.

I signori M. e V. vanno, pertanto, condannati, in parti uguali, al pagamento della somma complessiva di € 550,00 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - definitivamente pronunciando - condanna i convenuti, come sopra identificati, al pagamento, in parti uguali, in favore dell’Erario, della somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) nei termini specificati in motivazione.