CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

ORDINANZA 11.01.2010 N.3

Pres. ed Est. GRECO – PM BONTEMPO

 

L’istanza per la declaratoria di nullità ex art.17 co.30-ter D.L. n.78/2009 s.m.i. può essere proposta anche dopo che è stato incardinato il giudizio col deposito della citazione.

Ai sensi dell’art.17 co.30-ter d.l. n.78/2009 s.m.i., per potersi dare legittimo avvio all’attività istruttoria è necessario che essa tragga fondamento da notizie o denunce di danni erariali attinenti a fatti anche indiziari ma oggettivamente individuati, dai quali possa dedursi un'ipotesi di condotta illecita e di conseguente ingiusto pregiudizio per la pubblica amministrazione, le quali cioè contengano un fumus della sussistenza di un danno perseguibile sulla base di elementi circostanziati che indirizzino le indagini in una precisa direzione e in un determinato ambito operativo, atteso che la la specificità e concretezza devono essere intese nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l’avvio di una attività istruttoria da parte dell’organo requirente, mentre i suddetti parametri, voluti dal legislatore del 2009, non implicano che la notizia di danno debba essere esaustiva di tutti gli elementi della responsabilità eriale perché in tal senso sarebbe superflua la funzione del requirente (nel caso di specie la Procura aveva iniziato l’attività istruttoria sulla base della trasmissione da parte di una A.C. di una delibera di riconoscimento di un d.f.b. per maggiori compensi corrisposti ad appaltatore di ll.pp. in assenza di iscrizione di riserva nella contabilità dei lavori.

L’istante che proponga istanza di nullità ex art.17 co.30-ter D.L. n.78/2009 senza specificazione dei motivi per i quali la stessa sussisterebbe può essere condannato al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art.96 c.p.c., liquidati equitativamente.

 

N°3/2010

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana

composta dai magistrati:

Carlo GRECO Presidente f.f. - relatore

Francesco D’ISANTO Consigliere

Angelo BAX Consigliere

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Sul giudizio di nullità iscritto al n.58219/IP del Registro di segreteria e promosso con istanza della Sig.ra R.A., rappresentata e difesa dall’Avv.Renzo GRASSI di Livorno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.Luca CAPECCHI ed Associati di Firenze in via Bonifacio Lupi n.20, per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali relativi al giudizio di responsabilità rubricato al n.57530/R già celebrato presso questa Sezione nelle udienze del 25 febbraio 2009 e del 23 settembre 2009;

Vista l'istanza ex art.17, comma 30-ter del decreto-legge 1°luglio 2009 n.78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n.102, nel testo modificato dall’art.1 del decreto-legge 3 agosto 2009 n.103 convertito nella legge 3 ottobre 2009 n.141;

Uditi, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2009, il relatore consigliere Carlo GRECO, l’Avv.Giovanni TIERI all’uopo delegato ed il Pubblico Ministero Nicola BONTEMPO;

Ritenuto in

FATTO

Con istanza depositata il 26 novembre 2009 è stata eccepita la nullità dell’azione della Procura regionale ex art. 17, comma 30-ter cit., sotto il profilo: dell’illegittimo svolgimento dell’istruttoria da parte del Pubblico Ministero in mancanza di "specifica" e "concreta" notizia di danno.

Al riguardo la Procura con ampio e documentato atto depositato il 10 dicembre 2009 ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità di detta istanza di nullità che, peraltro, non sarebbe neanche fondata nel merito.

In denegata ipotesi viene sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine a vari profili tra cui la retroattività della suddetta "nullità".

Al riguardo il sostituto del patrono di parte attrice si è richiamato al contenuto del proprio scritto, nulla aggiungendo alle argomentazioni ivi svolte;

Considerato in

DIRITTO

In primo luogo, il Collegio non aderisce alla tesi difensiva per cui l’istanza in parola sarebbe irricevibile perchè proposta dopo l’instaurazione e/o celebrazione del giudizio di merito.

Al riguardo, come è noto, la normativa evocata prevede che: "Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta".

Ai fini che qui interessano, (cfr. Sez. Piemonte ord. n.60 del 2 novembre 2009) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, questa peculiare fattispecie di nullità riguarderebbe esclusivamente gli atti "istruttori" o "processuali" posti in essere dal Pubblico Ministero, quale sanzione per l’inottemperanza alla neo-introdotta previsione procedimentale secondo cui la Procura non può svolgere "l’attività istruttoria" in mancanza di specifica e concreta notizia di danno.

Quanto all’ambito soggettivo della stessa, la nullità può essere fatta valere "da chiunque vi abbia interesse" mediante "deposito della richiesta" presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e quanto ai termini di presentazione della "richiesta" di nullità, è stabilito che essa possa essere depositata dagli interessati "in ogni momento".

Tale ultima locuzione attribuisce ampia facoltà (sia in primo che in secondo grado) esercitabile in ogni fase del giudizio e quindi prima o dopo la formalizzione dell’atto di citazione.

Nel merito dei fatti la parte istante con l’unico atto depositato, peraltro privo di alcuna allegazione documentale, rappresenta quanto segue:

"-che nel caso specifico mancano del tutto specifiche e concrete notizie di danno e che, conseguentemente, l’attività istruttoria non poteva aver luogo e deve essere dichiarata nulla;

-che sia nell’atto di citazione che nell’invito a dedurre e neanche nella documentazione allegata al procedimento non risultano infatti notizie di danno specificate e concrete".

Tali apodittiche considerazioni non trovano alcun fondamento nella documentazione di causa.

Il giudizio di responsabilità, già celebrato sia pure con sentenza in corso di deposito, trae origine da una comunicazione ex art.23, comma 5, della legge 289/02 disposta dal Comune di Pomarance (PI).

Come è noto tale norma recita: "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti".

Per completezza di sottolinea anche il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n.64, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione.

Tutto ciò premsso questo e solo questo è l’onere posto a carico delle Amministrazioni locali per cui la Procura erariale poteva e doveva accertare i fatti al fine della verifica e sussistenza di un danno erariale azionabile.

Diversamente argomentando la parte istante valuta i fatti non idonei a costituire circostanziata e concreta notizia di danno per cui l’accertamento e quantificazione dello stesso nonché l’imputazione ai soggetti ritenuti responsabili, sarebbe stata disposta dalla Procura erariale in violazione del disposto legislativo di cui sopra con conseguente nullità degli atti "istruttori" e/o "processuali" posti successivamente in essere.

Al riguardo (cfc. Sez. Marche ord. n.72 del 9 ottobre 2009) vi è la preliminare necessità di intendere il significato da attribuire all’espressione "specifica e concreta notizia di danno" partendo dalla considerazione che la ratio della norma sembra essere quella di evitare che le Procure presso la Corte dei conti possano compiere attività di sostanziale controllo della pubblica amministrazione, ponendo in essere indagini generalizzate sulla scorta di notizie estremamente labili ed incerte e dunque inidonee a dar conto della presumibile sussistenza di una determinata fattispecie di danno erariale.

Una tale voluntas, del resto, aveva (cfr. Sez.Lazio ord. n.410 e n.419 del 28 settembre 2009) già trovato appropriato riscontro in alcune pronunce della Corte Costituzionale, nelle quali il Giudice delle leggi aveva affermato che non sussiste in capo alla Procura presso la Corte dei conti un potere di controllo generalizzato e permanente sulla pubblica amministrazione, cosicché gli atti istruttori che si distinguono per una genericità "soggettiva" ed "oggettiva" sono sintomatici di attribuzioni esercitate in modo eccedente rispetto ai confini tipizzati dall'ordinamento, sì da produrre una menomazione nella sfera presidiata dalle garanzie di autonomia (sent. n. 337/2005), mentre rientrano nel potere di tale organo requirente richiedere atti singolarmente precisati e necessari all'accertamento di responsabilità in relazione all'eventuale produzione di danni erariali (sent. n. 100/1995).

Il legislatore, dunque, non soltanto ha tradotto normativamente il principio della Corte Costituzionale ma ha altresì dotato di specifica sanzione di nullità la sua violazione.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che per potersi dare legittimo avvio all’attività istruttoria è necessario che essa tragga fondamento da notizie o denunce di danni erariali attinenti a fatti anche indiziari ma oggettivamente individuati, dai quali possa dedursi un'ipotesi di condotta illecita e di conseguente ingiusto pregiudizio per la pubblica amministrazione.

In sostanza, affinché la notizia contenga un fumus della sussistenza di un danno perseguibile, è necessario che essa si fondi su elementi circostanziati, attendibili e verosimili in misura tale da indirizzare le indagini in una precisa direzione e in un determinato ambito operativo

Al riguardo pur premettendo ogni considerazione in ordine all’assolvimento o meno dell’onere probatorio o perlomeno dell’onere di allegazione con incombe sulla parte che allega i fatti posti a fondamento della domanda o della eccezione in sintonia con i principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, nella specie la notitia damni ha i connotati della specificità e della concretezza.

Il fatto (riconoscimento di debito fuori bilancio) è stato individuato nelle sue linee essenziali cui conseguivano le opportune indagini per l’accertamento degli elementi costitutivi della eventuale responsabilità amministrativa.

In altri e conclusivi termini la specificità e concretezza devono essere intese nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l’avvio di una attività istruttoria da parte dell’organo requirente (Sez.Umbria ord. n.19 del 2 novembre 2009) mentre i suddetti parametri, voluti dal legislatore del 2009, non implicano che la notizia di danno debba essere esaustiva di tutti gli elementi della responsabilità eriale perché in tal senso sarebbe superflua la funzione del requirente (Sez. Calabria ord. n.121 del 16 novembre 2009).

Per quanto concerne infine la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata) formulata in sede di discussione orale, il Collegio valuta fondata la stessa sia pure previa riduzione dell’importo richiesto da €. 400,00 (quattrocento/00) ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

In effetti l’atteggiamento tenuto dal patrono della parte istante che, per inciso, non è comparso alla conclusiva udienza di merito del 23 settembre 2009 (data in cui la norma invocata era già entrata in vigore) è stato di mero "ostacolo" all’azione giudiziaria e di non legittima dialettica processuale che, nella sostanza, non vi è proprio stata alla luce dell’apodittico ricorso.

Con richiamo alle considerazioni sopra svolte il Collegio, da una parte, valuta conforme a legge l’istruttoria posta in essere dalla Procura e, dall’altra, non accoglie la questione di legittimità costituzionalità sollevata per difetto di rilevanza;

P. Q. M.

disattesa la questione di legittimità, respinge l’istanza di nullità in esame per infondatezza della stessa.

Condanna la parte istante al pagamento ex art. 96 c.p.c. dell’importo risarcitorio reclamato dalla Procura nella minor misura forfettaria di €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2009 e comunicato alla Segreteria in data odierna (29 dicembre 2009), per il seguito di competenza.

IL PRESIDENTE f.f.

F.to Carlo GRECO

 

Depositata in Segreteria il 11 GENNAIO 2010

p.IL DIRIGENTE

Il Funzionario di Segreteria

F.to Paola Altini