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CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA ORDINANZA 10.02.2010 N.19 Pres. GUASPARRI, Est. BAX - PM BONTEMPO
Il carattere anonimo di un esposto non è di per sé di ostacolo al legittimo avvio dell’ istruttoria da parte del PM contabile, e non è quindi causa di nullità ex art.17 co.30-ter D.L. n.78/2009 s.m.i., laddove il suo contenuto sia sufficientemente preciso e concreto, contenendo richiami a persone, fatti e circostanze potenzialmente configuranti concrete e specifiche ipotesi di danno erariale. Ove l’istruttoria sia legittimamente iniziata, sulla base di notitia damni specifica e concreta, legittimamente il PM attraverso tale istruttoria prende cognizione diretta di altri fatti anche riferibili a persone diverse dagli originari indagati.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana composta dai seguenti magistrati: - prof. Giancarlo Guasparri Presidente - dott. Francesco D’Isanto Consigliere - dott. Angelo Bax Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di responsabilità recante il n. 57894/R del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei sigg.ri A A.A. rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Massimo Pozzi, presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20, G.B., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ceciarini, presso il quale è elettivamente domiciliato in GG., viale Ombrone n. 44, E E.B., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte, presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, viale Mazzini n. 60, R R.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario P. Chiti e Francesco Bertini, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in via Lorenzo il Magnifico n.83, M.V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Righi e Niccolò Pecchioli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, alla via La Marmora n. 14, in riferimento alle istanze presentate dagli epigrafati soggetti convenuti in giudizio e ad oggetto la nullità ai sensi dell’art. 17, comma ter D.L. 1 luglio 209 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, siccome corretto dall’art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, conv. con l. 3 ottobre 2009 n. 141; Uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2010, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Nicola Bontempo nonché gli avv.ti Niccolò Pecchioli per il sig. M.V., l’avv. Francesco Bertini per il sig. R R.G., l’avv. Massimo Ceciarini per il sig. G.B. e l’avv. Gaetano Viciconte per il sig. E E.B.; Viste le istanze introduttive della menzionata istanza di nullità ed i documenti tutti del giudizio, nonché la normativa di specie ad oggetto la nullità degli atti istruttori di cui al procedimento n. 57894/REL, relativo alla responsabilità amministrativa a carico degli epigrafati soggetti per il danno erariale causato in conseguenza dell’attribuzione di taluni incarichi dirigenziali a dipendenti comunali sprovvisti del diploma di laurea (v. 129/2004). Nella pubblica udienza del 2 dicembre 2009 il Collegio riuniva tutte le istanze di nullità ai sensi della richiamata normativa e, in forza del principio di economia processuale, rinviava la discussione per tutte esse alla data del 13 gennaio 2010, e autorizzava le parti a prendere visioni delle memorie del P.M. e a depositare entro il 15 dicembre 2009 le proprie repliche difensive, assegnando al Pubblico Ministero il 30 dicembre 2009 per le proprie controrepliche difensive. 1. Le parti istanti provvedevano a depositare atti defensionali; Il sig. M.V. in data 4 novembre 2009 eccepiva che sia nell’invito a dedurre che nell’atto di citazione mancavano specifiche e concrete notizie di danno, essendo l’atto propulsivo del giudizio un esposto anonimo privo, pertanto, della specificità e concretezza previste dalla normativa di specie, ed in particolare dell’art. 17, comma 30 ter, D.L. 1 luglio 209 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, siccome corretto dall’art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, conv. con l. 3 ottobre 2009 n. 141, e tutto ciò fondava la menzionata nullità dell’atto di citazione, per cui era stata fissata l’udienza di merito il 9 dicembre 2009. Con memorie depositate 16 novembre 2009 ed il 27 novembre 2009 la parte attorea chiedeva a) in via preliminare la trattazione della suddetta nullità in Camera di Consiglio (e non con pubblica udienza siccome disposto dal Presidente della Sezione), nonché la limitazione del contraddittorio alla parte istante (M.V.) e non anche agli altri convenuti non istanti della nullità dell’atto di citazione ai sensi della normativa di specie citata; b) sempre in via preliminare la declaratoria di irricevibilità o inammissibilità del ricorso del sig. M.V.. In via subordinata la parte attorea eccepiva la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, in specie l’art. 17, comma 30 ter, D.L. 1 luglio 209 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, siccome corretto dall’art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, conv. con l. 3 ottobre 2009 n. 141 . Con ulteriore memoria del 15 dicembre 2009 i legali difensori del sig. M.V. deducevano che l’attendibilità di un esposto, al fine dello scrutinio della "specificità e concreta notizia di danno" non poteva prescindere da una verifica circa la sua provenienza, con verifica delle fonti e, analizzata la cronologia dei due esposti, affermavano che un esposto anonimo, al di là del carattere più o meno dettagliato del suo contenuto, costituiva sempre dato inidoneo a fornire una "specifica e concreta notizia di danno". Sempre in via di ricostruzione della fattispecie le due fonti di "notitia criminis" (acquisite dalla Procura contabile l’8 novembre 2005 ed il 17 agosto 2006) erano anteriori alla entrata in servizio del dott. M.V. presso il Comune di GG. (1 ottobre 2006) e successivamente convenuto in giudizio il 30 luglio 2008.Sulla questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva dell’actio nullitatis, dedotta dalla Procura, il sig. M.V. controdeduceva rimarcando la sussistenza di un consolidato orientamento del Giudice costituzionale per cui spetta al legislatore ordinario stabilire l’an ed il quomodo della giurisdizione contabile, anche sotto lo specifico profilo della sua estensione, e la sua applicabilità ai procedimenti in corso"in ogni momento"con l’unico espresso limite temporale della pronuncia di sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge introduttivo della norma de qua, e in forza dell’espresso dettato normativo anche, quindi, dopo la notifica dell’atto di citazione. Il sig. R R.G., sia nell’ambito della memoria di costituzione (18 novembre 2009) sia nell’autonoma istanza in pari data e di identico contenuto, deduceva che la richiamata normativa sulle cc.dd. nullità istruttorie escludeva la possibilità di attivare indagini se non a fronte di notizie di danno specifiche e concrete, con ciò escludendo le denunce anonime e quelle che, in ogni caso, non evidenziavano un preciso danno erariale, non aventi cioè i caratteri della specificità e della concretezza assenti nei due esposti anonimi, e riferiti ad atti di nomina, quali quelli del 2007, estranei al periodo contestato al R.G.. Con successiva memoria del 15 dicembre 2009 i legali difensori del sig. R.G. ribadivano la possibilità di proporre l’actio nullitatis, trattandosi di norma speciale che determina gli ambiti applicativi della citata azione di nullità, sino alla sentenza definitoria dell’azione di presunta responsabilità erariale (con lo sbarramento temporale del 5 agosto 2009), visti anche gli orientamenti della giurisprudenza contabile che, tra l’altro, avevano ribadito la natura processuale della norma e la immediata applicabilità a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Peraltro le denunce anonime, oltre a costituire l’"archetipo"della denuncia non specifica, avevano attivato un’estensione dell’indagine frutto di un’attività motu proprio della Procura Regionale, in distonia con i principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile. Il dott. E E.B. con memoria del 19 novembre 2009 eccepiva la nullità degli atti istruttori e processuali compiuti dalla Procura contabile, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge 3 agosto 2009, convertito con legge 3 ottobre 2009 n. 141, non costituendo, una segnalazione anonima, il requisito della notizia di danno"specifica e concreta"e potendo l’azione di nullità essere sollevata in ogni momento sino alla sentenza di pronuncia anche non definitiva; né la fattispecie costituiva ipotesi direttamente sanzionata dalla legge, non costituendo la stessa una fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa. Con ulteriore memoria del 15 dicembre 2009 il sig. E E.B., controdeducendo alle deduzioni della Procura eccepiva in ordine alla configurazione dell’actio nullitatis ex art. 17, comma 30 ter, che essa non fosse da configurare come autonomo giudizio rispetto a quello volto ad accertare la responsabilità amministrativa, ma questione preliminare di esso, con conseguente applicabilità sia del rito in Camera di Consiglio (opzione che sarebbe preferenziale ma non imposta dal tessuto normativo) sia del procedimento ordinario in pubblica udienza, mentre la pronuncia che concludeva il giudizio aveva carattere decisorio, e la sua efficacia era espansiva nei confronti di tutti i convenuti senza necessità di specifica domanda da parte di ciascuno di essi, avendo la nullità degli atti processuali carattere oggettivo con effetti sui requisiti di ammissibilità e legittimità per l’inizio dell’attività istruttoria. Vieppiù il giudizio configurava un’ipotesi di litisconsorzio necessario (non essendo configurabile sempre nel giudizio di responsabilità amministrativa un litisconsorzio eventuale), ed in ogni caso sussisteva connessione sia per l’oggetto (accertamento della responsabilità erariale) sia per il titolo (fatti illeciti che si assumono commessi dai convenuti) tra il rapporto azionato nei confronti del soggetto che per primo ha fatto istanza di nullità e quelli in cui sono parte gli altri soggetti convenuti, nullità azionabile anche in presenza di un giudizio già instaurato in cui la competenza del Collegio competente per il giudizio di merito si estendeva anche alla questione preliminare dell’actio nullitatis. In pari data (15 dicembre 2009) con autonoma istanza di nullità il sig. E.B. ribadiva l’assenza di una specifica e concreta notizia di danno, visti gli esposti anonimi che avevano attivato gli atti istruttori e processuali nonché l’invito a dedurre e l’atto di citazione e la inconfigurabilità di una"fattispecie direttamente sanzionata dalla legge". Con memoria del 18 novembre 2009 il sig. G.B. eccepiva il difetto, nella specie, della sufficiente specificità e concretezza del danno, unici requisiti idonei a fondate una rituale azione di responsabilità amministrativa ai sensi della più volte ricordata normativa di specie fondante l’actio nullitatis, tanto che la parte attorea con nota del 30 luglio 2008 aveva incaricato la Guardia di Finanza di effettuare accertamenti diretti volti alla individuazione di eventuali illeciti erariali, nonché alla eventuale quantificazione del danno. Nella pubblica udienza il rappresentante della Procura contabile eccepiva l’irricevibilità ed inammissibilità delle istanze non presentate in modo autonomo, mentre nel merito contestava l’infondatezza delle domande, atteso che la legge n. 141/2009 si riferisce al contenuto della segnalazione, il quale deve avere i requisiti della specificità e concretezza. Gli avvocati Ceciarini e Viciconte eccepivano che la denuncia anonima non aveva i requisiti di specifica e concreta notizia di danno, tanto che nel nostro ordinamento (con particolare riferimento al processo penale) le denunce anonime hanno un trattamento diverso da quelle firmate, mentre l’avv. Ceciarini, in ordine alla mancata autonoma istanza di nullità, eccepiva che nella legge non vi era preclusione all’istanza di nullità presentata in corso di merito, mentre l’avv. Bertini ribadiva l’applicazione della norma ai processi in corso sino all’emanazione della sentenza e che, in ogni caso, l’istruttoria della Procura era andata oltre il contenuto della denuncia anonima. Infine l’avv. Pecchioli, premettendo che gli esposti anonimi erano anteriori all’entrata in servizio del suo assistito, evidenziava di aver presentato autonoma istanza di nullità. Il Pubblico Ministero replicava asserendo che la norma parla solo di notizia di danno, mentre nulla precisa sulla fonte della notizia stessa, e controdeduceva asserendo, in ordine al rapporto tra processo contabile e processo penale che, anche in quest’ultimo, è ammessa l’avvio di indagini in seguito a segnalazioni anonime. 2. Tanto premesso il Collegio osserva che l’attività cognitiva in questa sede deve limitarsi unicamente allo scrutinio della fondatezza della domanda per la dichiarazione di nullità degli atti istruttori e processuali, ad eventuali aspetti afferenti la menzionata domanda, mentre non può la cognizione del giudice in questa sede estendersi,a profili di rito o di merito che investono il giudizio di responsabilità amministrativa da trattare nell’udienza dibattimentale di merito; sicché appaiono prive di fondamento le eccezioni sulla fondatezza della responsabilità amministrativa, quali, ad esempio, quelle sollevate dagli avv. ti Roberto Righi e Niccolò Pecchioli in ordine alla tempistica della presentazione degli esposti anonimi rispetto all’entrata in servizio del loro assistito ( M.V. (1 ottobre 2006 a fronte degli esposti anonimi dell’8 novembre 2005 e del 17 agosto 2006) e medesime osservazioni vanno rese nei confronti del sig. R R.G., difeso dagli avv. Chiti e Francesco Bertini, attenendo le suddette deduzioni a profili di merito che potranno essere oggetto di trattazione in quella sede. Appare fondata, nel rito, l’eccezione proposta dal sig. E E.B. in ordine alla non necessaria presenza di specifica domanda da parte di tutti i convenuti, questione contestata, di converso, dal rappresentante della Procura contabile: infatti secondo un condivisibile orientamento di questa giurisprudenza (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 15 ottobre 2009 n. 485 (ord.) la nullità sancita dall’ultimo periodo del comma 30 ter dell’art. 17 del d.l. n. 78/09, convertito nella legge 102/2009 e modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.l. n. 103/2009, presenta indubbio carattere oggettivo, dal momento che concerne il difetto dei requisiti di ammissibilità e legittimità per l’inizio dell’attività istruttoria e che può essere fatta valere da"chiunque vi abbia interesse", con la conseguenza che la pronuncia dichiarativa della stessa produce in sé effetto nei confronti di tutti gli interessati, senza necessità, anche per evidenti ragioni di economia processuale, di specifica istanza da parte di ciascuno di essi. 3. La menzionata disciplina che ha introdotto il suddetto giudizio di nullità, inoltre,riferendosi all’attività istruttoria, per il cui avvio si richiede una notizia specifica e concreta di danno, ha natura di norma processuale e trova immediata applicazione a tutte le situazioni non ancora definite processualmente, siccome previsto dalla formulazione letterale della suddetta norma salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (id est 5 agosto 2009): cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 1 ottobre 2009 n. 424 (ord). 4. E’ da escludere, di converso, l’esame della nullità in sede di cognizione del merito, ritenuto che il legislatore ha disposto che la nullità di cui si discute "può essere fatta valere in ogni momento e che la relativa decisione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della richiesta", cioè entro un termine incompatibile con quello di sessanta giorni previsto per il deposito di atti, memorie, e documenti innanzi al giudice del merito: in termini Sezione giurisdizionale Regione Lazio 28 settembre 2009 n. 410 (ord.). 5. Nel merito la domanda è priva di fondamento, atteso che, nella specie la notitia damni ha i connotati della specificità e concretezza. Infatti secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sent. nn. 104/1989, 209/1994, 100/1995 e 337/2005), difettano la concretezza e specificità quando l’attività istruttoria del Pubblico Ministero contabile si è avviata fondandosi su mere ipotesi, su astratte supposizioni o si diriga in modo del tutto generico ad un intero settore di attività amministrativa svolta per un rilevante periodo di tempo, mentre non costituiscono improprio esercizio di controllo generalizzato le richieste attivate dal P.M. basate su denuncia sporta da determinate persone e volte ad acquisire "documenti o informazioni di carattere specifico ovvero "atti precisamente determinabili" o "fatti agevolmente documentabili"; Pertanto è legittima l’attività istruttoria nello specifico riferimento ad un fatto dannoso individuato nelle sue linee essenziali e quindi tale da richiedere le opportune indagini per gli accertamenti degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 21 ottobre 2009 n. 504/ord. e Sezione giurisdizionale Regione Marche 9 ottobre 2009 n. 72/ord., che parla di fatti anche indiziari ma oggettivamente individuati, dai quali possa dedursi un’ipotesi di condotta illecita e di conseguente ingiusto pregiudizio per la Pubblica Amministrazione. Ne deriva che la specificità e concretezza devono essere intese nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l’avvio di una attività istruttoria da parte dell’organo requirente (Sezione giurisdizionale Regione Umbria 2 novembre 2009 n. 19/ord.), mentre i suddetti due parametri (della specificità e concretezza) voluti dal legislatore del 2009 non implicano che la notizia di danno debba essere esaustiva di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa poiché in tal senso sarebbe superflua la funzione del requirente (in tal senso Sezione giurisdizionale Regione Calabria 16 novembre 2009 n. 121/ord., nonché ordinanza di rimessione n. 262/SR/QM del Presidente della Corte dei conti in data 30 novembre 2009). Né può incorrere nella sanzione della dichiarazione di nullità degli atti istruttori quel procedimento avviato su una denunzia di danno erariale, contenente elementi specifici e concreti che abbia costituito per il requirente occasione di conoscenza diretta di altri fatti, anche riferibili a persone diverse dagli originari indagati, a loro volta produttivi di danno erariale e sui quali dare origine ad un’azione risarcitoria che ha natura doverosa e non disponibile : cfr. Sezione giurisdizionale Regione Umbria 2 novembre 2009 n. 19/ord.. 6. Nella fattispecie oggetto della domanda incidentale dei convenuti, il Collegio rileva che gli esposti anonimi acquisiti agli atti della Procura l’8 novembre 2005 ed il 17 agosto 2006 contengono richiami a persone, fatti e circostanze potenzialmente configuranti concrete e specifiche ipotesi di danno erariale e non si configura come generica lamentela priva da fatti di ritenuta illiciceità amministrativa. I convenuti, concordemente, affermano che l’esposto anonimo non ha alcun valore giuridico, atteso che la forma scritta in cui viene estrinsecata la volontà produttiva di rilevanti ed immediati effetti processuali esige, nel momento in cui viene estrinsecata, la sua riferibilità in modo certo, attraverso una inequivoca assunzione di responsabilità che solo la sottoscrizione può attribuire. L’esposto, pertanto, presuppone la sottoscrizione dell’atto che, diversamente, in quanto anonimo, è di per sé processualmente inutilizzabile, non avendo in calce la firma del suo autore. Ne deriva, secondo i convenuti, che il carattere (anonimo) determina ex se l’assenza di specificità e concretezza del danno, ai fini di un corretto (e legittimo) esercizio dell’azione di responsabilità erariale. In particolare i difensori dei convenuti fanno leva sulle prescrizioni del codice di procedura penale, artt. 240 e 333: a) quest’ultimo stabilisce, comma 3, che "delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240 c.p.p."; b) il richiamato art. 240 c.p.p. prevede che "i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato". In realtà la interpretazione data dalla stessa giurisprudenza penale alle menzionate prescrizioni normative appare più articolata rispetto alla summa divisio operata dai convenuti, secondo cui o si è in presenza di una denuncia anonima (ed allora l’ordinamento giuridico la qualifica tamquam non esset) oppure non è anonima ed allora è pienamente utilizzabile. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che le disposizione di cui all’art. 333, comma 3, che vieta qualsiasi uso delle denunce anonime, salvo quanto disposto dall’art. 240 c.p.p., non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria – i quali prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse – possono trovare utile spunto per la loro attività da un’informazione anche anonima, in quanto una notizia criminis può essere legittimamente ricercata e appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall’attività del p.m. o della p.g. (Cass. VI, 20 maggio 1998 n. 8854). Ed ancora la giurisprudenza penale ha stabilito che le denunce anonime, delle quali non può essere fatto alcun uso processuale, contengono elementi che possono essere sviluppati nell’attività di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca della notitia criminis da parte del p.m. e della p.g.: sono quindi legittimi la perquisizione ed il sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima (cfr. Cass., III, 29 aprile 2004), atteso che le norme previste dagli artt. 333. 3° comma, e 240 vietano l’utilizzo delle denunce e degli scritti anonimi come tali, ma non impediscono all’autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria di procedere, anche sulla base di anonimi, alle indagini ritenute più opportune, ricorrendo anche, a tal fine, all’esperimento di mezzi di ricerca della prova, quali perquisizioni o sequestri, soprattutto quando la notizia è specifica e verosimile. In altri termini se della denuncia anonima non può essere fatto alcun uso (333 c.p.p.), salvo quanto previsto dall’art. 240 c.p.p., non è comunque esatto affermare che le denunce anonime siano prive di qualsiasi effetto (in termini Cass., V, 28 ottobre 2008 – 30 gennaio 2009 n. 4329), per cui la denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata e, quindi, in base ad essa non è possibile procedere ad atti quali le intercettazioni telefoniche che presuppongono l’esistenza di indizi di reato, e tuttavia le notizie ivi contenute possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà dell’azione penale, costituire spunti per l’investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’anonimato possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una notizia criminis . 7. Le decisioni assunte dalla giurisprudenza penale su una situazione analoga, cioè la denuncia anonima nell’ambito del processo penale e la sua consequenziale utilizzabilità, permette di risolvere la questione oggetto del presente giudizio, ovvero la sussistenza della "concretezza e specificità" della notizia di danno derivante da un esposto anonimo. Sul piano sistematico un’ interpretazione che tenga conto dei due diversi settori (quale quello della responsabilità penale, con il massimo disvalore assegnato dall’ordinamento a chi viola precetti penali e quello della responsabilità amministrativo – contabile, con sanzioni che configurano di certo un disvalore meno grave assegnato dall’ordinamento alla violazione del precetto causativo di danno all’erario) già può affermarsi che se è ammissibile un utilizzo della denuncia anonima nel processo penale, sia pure nei suddetti limitati fini, anche in presenza di un espresso divieto, a maggior ragione è ammissibile la denuncia anonima nel giudizio contabile dove peraltro non vi è un espresso divieto in tal senso. Il novero delle fonte di "notitiae damni" nel giudizio di responsabilità erariale sono state allargate nel corso degli anni dal legislatore sia per i moduli giuridici operativi utilizzati dalle Amministrazioni con utilizzo del denaro pubblico, sia per realizzare un controllo più analitico della spesa pubblica.Oltre al fondamentale art. 43 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui "l’istanza (atto di citazione) che promuove il giudizio di responsabilità è proposta su denuncia dell’amministrazione o ad iniziativa del Procuratore generale", con i singoli soggetti individuati a livello di Amministrazione statale (art. 53 R.D. 1214/1934, art. 20, comma 2, T.U. n. 3/1957 e 60, comma 6, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) o locale (art. 32 l. 336/1976, art. 58 l. 142/1990, poi art. 93 T.U. 18 agosto 2000 n. 267), sussistono molteplici altre fonti di "notitiae damni" che, in via esemplificativa e non esaustiva, si citano: a) il Ministro dell’Ambiente a seguito dell’avvenuto accertamento di un danno ambientale causato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile (art. 313, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152); b) l’organo straordinario di liquidazione, nel caso di dissesto finanziario degli enti locali (art. 252 D.Lgs. 267/2000); c) l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 6 D. Lgs. n. 163/2006); d) la cancelleria della Corte d’Appello nell’ipotesi di equa riparazione corrisposta dal Ministro della Giustizia per violazione del termine ragionevole del processo; e) l’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della Pubblica Amministrazione (art. 5 d.P.R. 6 ottobre 2004 n. 258). Oltre alle predette fonti (ma l’elencazione non è esaustiva), che possono ritenersi qualificate, ve ne sono altre, cc.dd. fonti informali, quali gli esposti dei cittadini o le notizie di stampa, che assegnano alla procura contabile un ampio ed informale potere di acquisire le notizie del danno: cfr. Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Sardegna 26 marzo 1994 n. 137. Nella ricostruzione del tessuto normativo suddetto va collocato l’art. 17, comma 30 ter D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, siccome corretto dall’art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, conv. on l. 3 ottobre 2009 n. 141 il quale prevede che "le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge"; quest’ultima ipotesi prevede casi in cui il disvalore del comportamento produttivo di danno erariale è previsto direttamente dalla legge (ccdd. fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa). Orbene la dizione letterale non appare precludere in alcun modo la fattispecie dell’esposto anonimo, considerato che parla di "notizia" di danno e non di "denuncia" di danno, a condizione che la fonte del presunto danno erariale abbia il carattere della concretezza e specificità, cioè identifichi nei suoi elementi essenziali un illecito contabile, siccome autorevolmente affermato anche dal Giudice delle Leggi. Ora tra i criteri per l’interpretazione della norma giuridica, il primo criterio interpretativo previsto è quello dell’interpretazione lessicale o letterale, con cui si ricostruisce il significato delle singole parole contenute in una norma giuridica, facendo esclusivo riferimento al significato lessicale delle norme: cfr., sui criteri fissati dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, Corte Cass. Sez. Lav. 17 novembre 1993 n. 11359 secondo cui "quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa": orbene il dettato normativo, oggetto di interpretazione da parte di questo Collegio, consente di affermare la legittimità dell’esposto anonimo (con il limite della specificità e concretezza) sia perché non vi è alcun divieto normativo in materia, sia per la formulazione letterale della norma.Infatti il contenuto degli esposti anonimi configuranti comportamenti presuntivamente causativi di danno, individua sia il comportamento con relativa normativa violata sia i soggetti che avevano causato il presunto danno e quindi individua con più che sufficiente concretezza e specificità l’illecito erariale. Ne deriva come logica conseguenza che non è fondata la richiesta di nullità, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, siccome corretto dall’art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, conv. con l. 3 ottobre 2009 n. 141; 8. In ordine alla spese osserva questo Collegio che l’art. 17, comma 30 quinquies della suddetta legge, nel modificare l’art. 10 bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248) stabilisce il divieto per il giudice contabile di disporre la compensazione delle spese del giudizio. Si è in presenza di un’integrazione ad una norma interpretativa che pertanto appare applicabile ai giudizi in corso. E’noto che il codice di rito, siccome innovato, ha previsto che, in assenza di soccombenza reciproca, il giudice può disporre la compensazione delle spese solo se concorrono "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" con ciò sancendo un rafforzamento del principio generale della soccombenza delle spese sussistente in materia, e circoscrivendo la possibilità di meccanismi derogatori. Alla luce di questa nuova codificazione, ma anche di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza per cui il potere del giudice di compensare le spese e gli onorari di difesa, se adeguatamente motivato, non si atteggia in posizione confliggente con i principi costituzionali (Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20598 e Cass. Sez. Lav. 13 maggio 2009 n. 11007), questo Collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese legali, considerato che nel momento in cui era stata iniziata l’attività istruttoria non erano in vigore le norme sulla facoltà della parte interessata di far valere subito la nullità degli atti istruttori della Procura Regionale: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 2 ottobre 2009 n. 426 (ord.). 9. Va, infine disattesa, vista la conformità a legge dell’istruttoria posta in essere dalla Procura, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura contabile, considerata che la eccezione stessa difetta di rilevanza, salva ogni diversa questione di merito. P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sigg.ri A A.A., G.B.,, E E.B., R R.G., M.V. per la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 17, comma ter D.L. 1 luglio 209 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, siccome corretto dall’art. 1 del D.L. 3 agosto 2009, conv. con l. 3 ottobre 2009 n. 141, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta le domande di parte attorea. Spese compensate. Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2010. IL PRESIDENTE Depositata in Segreteria il 10 FEBBRAIO 2010 p.IL DIRIGENTE Il Funzionario di Segreteria F.to Paola Altini
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