CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

ORDINANZA 15.12.2009 N.154

Pres. GUASPARRI, Est. GRECO - PM BONTEMPO

 

Ove una P.A. denunci al P.M. contabile un sinistro automobilistico che sia occorso ad un proprio veicolo, così adempiendo agli obblighi di legge, la Procura legittimamente apre un procedimento e ne monitora lo sviluppo anche in relazione alla la tutela assicurativa, la cui "perdita", per non impedita prescrizione del diritto risarcitorio con conseguente depauperamento patrimoniale (danno erariale), la denuncia si trasforma in una circostanziata e concreta notizia di danno all’indomandi del decorso del termine breve di prescrizione vigente in materia, di talchè è conforme a legge – e non ricorre alcuna nullità ex art.17 co.30-quater D.L. n.78/2009 - l’istruttoria posta in essere dalla Procura. Infatti, laddove l’istruttoria sia legittimamente iniziata, legittimamente il PM attraverso di essa prende cognizione diretta di altre fattispecie dannose

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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana

composta dai magistrati:

Giancarlo GUASPARRI Presidente

Carlo GRECO Consigliere-relatore

Leonardo VENTURINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Sul giudizio di responsabilità iscritto al n.57821/R del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti dei Sigg.ri M.G., L.P. e V.M., parti tutte meglio generalizzate e domciliate in atti;

Vista l'istanza ex art.17, comma 30-ter del decreto-legge 1°luglio 2009 n.78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n.102, nel testo modificato dall’art.1 del decreto-legge 3 agosto 2009 n.103 convertito nella legge 3 ottobre 2009 n.141, proposta dall’Avv.Stefano CENI, nell’interesse del convenuto V.M., in sede di memorie di costituzione in giudizio e ribadita in udienza anche mediante deposito di specifico atto riassuntivo;

Udite le argomentazioni svolte al riguardo dal legale patrocinante Avv.Stefano CENI e dal Pubblico ministero di udienza SPG Nicola BONTEMPO;

Udito, nella camera di consiglio del 18 novembre 2009 il relatore consigliere Carlo GRECO;

PREMESSO IN FATTO

Con la memoria di costituzione in giudizio depositata il 29 ottobre 2009 la difesa del convenuto V.M. ha eccepito, tra l’altro, in via preliminare, la nullità dell’azione della Procura regionale ex art. 17, comma 30-ter cit., sotto il profilo: dell’illegittimo svolgimento dell’istruttoria da parte del Pubblico Ministero in mancanza di "specifica" e "concreta" notizia di danno.

Al riguardo la Procura con atto depositato il 16 novembre 2009 ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità di detta istanza di nullità che, peraltro, non sarebbe fondata nel merito.

In denegata ipotesi viene sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine a vari profili tra cui la retroattività della suddetta "nullità".

Per inciso la difesa, a titolo prudenziale, con separato atto depositato in udienza ha riproposto la propria istanza di nullità.

Tutto ciò premesso, in primo luogo, il Collegio non aderisce alla tesi difensiva per cui l’istanza in parola sarebbe irricevibile perchè proposta dopo l’instaurazione del giudizio di merito.

Al riguardo, come è noto, la normativa evocata prevede che: "Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta".

Ai fini che qui interessano, (cfr. Sez. Piemonte ord. n.60 del 2 novembre 2009) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, questa peculiare fattispecie di nullità riguarderebbe esclusivamente gli atti "istruttori" o "processuali" posti in essere dal Pubblico Ministero, quale sanzione per l’inottemperanza alla neo-introdotta previsione procedimentale secondo cui la Procura non può svolgere "l’attività istruttoria" in mancanza di specifica e concreta notizia di danno.

Quanto all’ambito soggettivo della stessa, la nullità può essere fatta valere "da chiunque vi abbia interesse" mediante "deposito della richiesta" presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e quanto ai termini di presentazione della "richiesta" di nullità, è stabilito che essa possa essere depositata dagli interessati "in ogni momento".

Tale ultima locuzione attribuisce ampia facoltà (sia in primo che in secondo grado) esercitabile in ogni fase del giudizio e quindi prima o dopo la formalizzione dell’atto di citazione.

Nella fattispecie non vertendosi in ipotesi di rituale autonoma istanza di nullità ex art. 17, comma 30-ter cit. (che avrebbe dato corso ad un distinto ed autonomo giudizio rispetto alla celebrazione del giudizio dibattimentale di responsabilità) la Sezione ha dovuto esaminare la stessa come eccezione preliminare all’interno della memoria di costituzione per l’odierno giudizio e, pertanto, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per le conseguenti decisioni in via preliminare, con riserva di disporre circa l’eventuale prosecuzione del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dagli allegati processuali risulta che un automezzo di proprietà di un soggetto pubblico (C.R.I. Comitato Provinciale di Lucca) è stato danneggiato in occasione di un incidente stradale avvenuto il 31 ottobre 2002.

L’evento di cui trattasi, ai fini del seguito di competenza, è stato prontamente portato all’attenzione della Procura attrice (nota C.R.I. n.1278/15/02 del 3 dicembre 2002).

Tale comunicazione formale, cui è stata allegata puntuale relazione sui fatti storici, secondo la prospettazione difensiva, non costituirebbe circostanziata e concreta notizia di danno per cui l’accertamento e quantificazione dello stesso nonché l’imputazione ai soggetti ritenuti responsabili, sarebbe stata disposta dalla Procura erariale in violazione del disposto legislativo di cui sopra con conseguente nullità degli atti "istruttori" e/o "processuali" posti successivamente in essere.

Al riguardo (cfc. Sez. Marche ord. n.72 del 9 ottobre 2009) vi è la preliminare necessità di intendere il significato da attribuire all’espressione "specifica e concreta notizia di danno" partendo dalla considerazione che la ratio della norma sembra essere quella di evitare che le Procure presso la Corte dei conti possano compiere attività di sostanziale controllo della pubblica amministrazione, ponendo in essere indagini generalizzate sulla scorta di notizie estremamente labili ed incerte e dunque inidonee a dar conto della presumibile sussistenza di una determinata fattispecie di danno erariale.

Una tale intenzione, del resto, sembra (cfr. Sez.Lazio ord. n.410 e n.419 del 28 settembre 2009) trovare appropriato riscontro in alcune pronunce della Corte Costituzionale, nelle quali il Giudice delle leggi aveva affermato che non sussiste in capo alla Procura presso la Corte dei conti un potere di controllo generalizzato e permanente sulla pubblica amministrazione, cosicché gli atti istruttori che si distinguono per una genericità "soggettiva" ed "oggettiva" sono sintomatici di attribuzioni esercitate in modo eccedente rispetto ai confini tipizzati dall'ordinamento, sì da produrre una menomazione nella sfera presidiata dalle garanzie di autonomia (sent. n. 337/2005), mentre rientrano nel potere di tale organo requirente richiedere atti singolarmente precisati e necessari all'accertamento di responsabilità in relazione all'eventuale produzione di danni erariali (sent. n. 100/1995).

Il legislatore, dunque, non soltanto ha tradotto normativamente il principio della Corte Costituzionale ma ha altresì dotato di specifica sanzione di nullità la sua violazione.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che per potersi dare legittimo avvio all’attività istruttoria è necessario che essa tragga fondamento da notizie o denunce di danni erariali attinenti a fatti anche indiziari ma oggettivamente individuati, dai quali possa dedursi un'ipotesi di condotta illecita e di conseguente ingiusto pregiudizio per la pubblica amministrazione.

In sostanza, affinché la notizia contenga un fumus della sussistenza di un danno perseguibile, è necessario che essa si fondi su elementi circostanziati, attendibili e verosimili in misura tale da indirizzare le indagini in una precisa direzione e in un determinato ambito operativo

Quanto sopra susssiste appieno nella fattispecie.

L’Ente pubblico, con la tempestiva denuncia del sinistro automobilistico, ha adempiuto ai obblighi di legge e la Procura attrice legittimamente ha aperto la vertenza ed ancora più legittimamente ne ha monitorato lo sviluppo (cfr. nota 44367 del 28 gennaio 2004) proprio ai fini di non "perdere" la tutela assicurativa circostanza questa che, concretizzatasi, ha trasformato un sinistro astrattamente attivo e, quindi, senza danno per l’Amministrazione in un sinistro concretamente passivo, fonte di depauperamento patrimoniale (danno erariale).

In altri termini la denuncia della CRI dopo una prima fase temporale c.d. neutra, si è trasformata in una circostanziata e concreta notizia di danno all’indomandi del decorso del termine breve di prescrizione vigente in materia in virtù della specifica previsione legislativa (legge 990/69 all’epoca vigente).

Ritenuta pertanto conforme a legge l’istruttoria posta in essere dalla Procura, la questione di legittimità sollevata difetta di rilevanza e, pertanto, deve essere disattesa restando impregiudicata ogni questione di merito;

P. Q. M.

R E S P I N G E

l'istanza di nullità indicata in epigrafe e, disattesa la questione di legittimità, dispone la prosecuzione del giudizio fissando la discussione di merito per l’udienza del 19 MAGGIO 2010 alle ore 10.00.

Rinvia alla sentenza di merito la determinazione in ordine alle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così provveduto in Firenze, nella camera di consiglio del 18 novembre 2009.

IL PRESIDENTE

F.to Giancarlo GUASPARRI

 

Depositata in Segreteria il 15 DICEMBRE 2009

p.IL DIRIGENTE

Il Funzionario di Segreteria F.to Paola Altini