CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER
LA TOSCANA
SENTENZA
23.05.2006
N.359/2006
Pres.
D’ISANTO - Est. BAX – PM BONTEMPO
Diritto
di accesso ai documenti amministrativi – Giudizio ex art.25 L.241/1990 –
Accoglimento del ricorso e condanna della P.A. alle spese del giudizio –
Danno erariale sussiste – Nesso causale con la condotta del funzionario che
abbia denegato l’accesso – Sussiste – Colpa grave – Sussiste.
In caso di giudizio ex
art.25 L.241/1990 per l’accesso a documenti amministrativi conclusosi con la
condanna della P.A. al pagamento delle spese del giudizio, del danno erariale
costituito dalle spese di soccombenza risponde il funzionario della P.A. che
abbia illegittimamente respinto l’istanza di accesso, nella specie vieppiù
reiterando il diniego pur dopo la pronuncia in senso favorevole al richiedente
del Difensore Civico Regionale adito ai sensi dell’art.15 L.340/2000. Nella
specie, infatti, sussiste sia il nesso causale tra detto diniego ed il danno
(perché, costituendo regola generale quella per cui le spese del processo
debbono gravare sul soccombente e
fondandosi il relativo obbligo sul principio di causalità, di cui la
soccombenza costituisce solo un elemento
rivelatore, la parte che col suo comportamento antigiuridico ha determinato il
processo ha posto in essere un antecedente necessario -conditio sine qua
non - nell' ambito della serie causale che ha come esito la condanna la
quale costituisce l' eventus damni, potendo escludersi il nesso causale
solo fornendo la prova della sopravvenienza di fatti idonei da soli a
determinare la soccombenza), sia l’elemento soggettivo della colpa grave
avendo il funzionario stesso pretermesso l’ evidente sussistenza in base a
principi e giurisprudenza consolidati dell’interesse qualificato vantato dal
richiedente all’accesso, il quale costituisce un principio generale dell'
ordinamento giuridico che può trovare limitazione solo in ipotesi specifiche
e tassative da considerarsi eccezionali e quindi di stretta interpretazione
(in particolare possono rilevare in contrario solo specifiche e tassative
esigenze di riservatezza, di terzi o dell' Amministrazione, stabilite dalla
legge, e non in mere valutazioni di opportunità da parte di chi detiene il
documento).
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N.359/2006REL
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI
CONTI
Sezione Giurisdizionale
Regionale per
la Toscana
composta dai seguenti magistrati:
-
dott. Francesco D' Isanto
Presidente F.F.
-
dott. Enrico Torri
Consigliere
-
dott. Angelo Bax
Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità recante il n. 54591/REL del registro di
segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto
di citazione depositato in segreteria in
data
3 maggio 2005
nei confronti
dell'arch. Susanna Taddei, rappresentata e difesa dall' avv.ssa Luisa
Gracili, presso cui è elettivamente domiciliata in Firenze, via dei Servi n.
38.
Uditi, nella pubblica
udienza del
14 dicembre 2005
, il consigliere relatore dott.
Angelo Bax, l' avv.ssa Luisa Gracili per la parte convenuta ed il
rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Nicola Bontempo.
Visto l' atto
introduttivo ed i documenti tutti
del giudizio.
FATTO
Con atto introduttivo
del giudizio depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in
data
3 maggio 2005
, e ritualmente notificato, il Sostituto Procuratore Generale
conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti la sig.ra arch. Susanna Taddei, responsabile dell' Area 1
Urbanistica del Comune di Lastra a Signa, in quanto ritenuta responsabile di
un danno all' Erario del Comune di Lastra a Signa pari a € 1.224,00, oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Il presunto danno
erariale derivava dalla sentenza resa dal T.A.R. per
la Toscana
( n.
2567 in
data
5 novembre 2002
) avente ad oggetto l' illegittimità del diniego di accesso opposto dalla
funzionaria del menzionato Comune, con consequenziale condanna dell'
Amministrazione comunale alle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00,
oltre IVA e CAP per la somma pari a € 1.224,00.
Nella specie la
sig.ra Sonia Nardi, titolare di un immobile ubicato in Lastra a Signa,
convenuta in giudizio dai proprietari di altre porzioni dell' immobile in cui
era sita la sua unità immobiliare i quali lamentavano danni asseritamente
causati da lavori da ella eseguiti, avendo appreso dell' esistenza di altro
giudizio in cui gli stessi attori si dolevano di analoghi danni per lavori
eseguiti da altro soggetto (sig. Giovanni Bongini), ed ai quali potevano
verosimilmente ascriversi i danni de quibus (nonché ulteriori danni
causati all'odierna convenuta), formulava al Comune di Lastra a Signa due
istanze.
Con la prima (
istanza in data
5 marzo 2002
prot. n. 4223) la sig. ra Sonia Nardi chiedeva di conoscere se il sig.
Giovanni Bongini avesse eseguito gli adeguamenti statici richiesti dal Comune,
mentre con la seconda istanza ( in data
5 marzo 2002
prot. n. 5651) chiedeva il rilascio della documentazione relativa alle
concessioni in sanatoria rilasciate ad altro terzo confinante ( sig. Piero
Catarzi).
Il Comune di Lastra a
Signa, in persona dell' arch. Susanna Taddei, respingeva entrambe le istanze.
In ordine alla prima
di esse con nota del
22 marzo 2002
(n. 5482) l' odierna convenuta in giudizio asseriva che gli artt. 22 segg. l.
241/1990 legittimavano l' accesso ad atti e documenti, ma non l'ottenimento di
informazioni, mentre in ordine alla seconda istanza (con nota del
22 marzo 2002
n. 5858, cd. condono Catarzi) deduceva che la richiedente non avesse dedotto
un interesse personale e concreto alla conoscenza dei documenti in questione.
La sig.ra Sonia Nardi
si rivolgeva, pertanto, al difensore civico della Regione Toscana, ai sensi
dell' art.
25 l
. 241/1990, siccome modificato dall' art.
15 l
. 340/2000, il quale , con nota n.
2405 in
data
29 aprile 2002
, riteneva accoglibili le suddette istanze.
Di converso il Comune
di Lastra a Signa, con nota del
31 maggio 2002
n.
9533, a
firma dell' arch. Susanna Taddei, confermava il diniego di accesso, sicché la
sig. Nardi si attivava giudizialmente per ottenere il richiesto accesso che l'
Amministrazione comunale consentiva , con nota n. 20810 del
20 novembre 2002
, solo a seguito della menzionata sentenza n. 2567/2002 del T.A.R.
per
la Toscana.
A fronte dell'
accoglimento del ricorso e della consequenziale condanna alle spese
processuali dell' Amministrazione comunale globalmente pari a € 1.224,00 (€
1.000,00, oltre I.V.A. e CAP)
la Procura
contabile, ravvisando un' ipotesi di danno erariale,
provvedeva alla notifica dell' invito a dedurre nei confronti
dell'odierna convenuta, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del D.L. n.
453 in
data
15 novembre 1993
, siccome convertito con L. n. 19 del
14 gennaio 1994
.
La parte attorea,
premesso che le difese scritte ed orali non erano idonee a discolpare dagli
addebiti prospettati in sede preprocessuale, nell' atto introduttivo del
giudizio evocava in causa l'arch. Taddei, deducendo che il reiterato diniego
opposto alle istanze proposte dalla sig. ra Sonia Nardi, e la dichiarata
illegittimità dell' attività dell' Amministrazione dapprima ad opera del
difensore civico, ed in seguito dell' autorità giudiziaria amministrativa,
aveva determinato un danno
erariale.
Prive di fondamento
dovevano ritenersi le deduzioni della parte convenuta in riferimento sia all'
esistenza di un gran numero di istanze, condizione che non poteva giustificare
l' illegittimo diniego dell' accesso ex l. 241/1990, sia in ordine all'
asserita assenza di nesso eziologico tra la condotta dell' arch. Taddei
e la condanna alle spese processuali, considerato il potere
discrezionale del giudice di condannare al pagamento delle spese di lite o di
compensare le spese stesse.
Deduceva, infatti
la Procura
, che in realtà il principio generale in tema di regolamento delle spese di
lite, ai sensi dell' art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza, mentre la
compensazione delle spese costituisce un apprezzamento latamente discrezionale
del giudice e, conseguendo
ordinariamente la condanna alla soccombenza, poteva ritenersi causalmente
ascrivibile la condanna alle spese processuali dell' Amministrazione comunale
alla condotta dell' arch. Taddei.
Sicché con
riferimento alla ritenuta responsabilità amministrativa
la parte attorea citava in giudizio la sig.ra arch. Susanna Taddei per
quivi sentirla condannare al pagamento in favore dell'Erario del Comune di
Lastra a Signa della somma di € 1.224,00 oltre rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese di giudizio.
Con determinazione
del
27 giugno 2005
il Presidente, ai sensi dell' art. 55 del R.D. 1214/1934 e 49 del R.D.
13 agosto 19
33 n. 1038, vista l' istanza della sig. Procuratore Regionale, determinava in
€ 800,00 ( comprensivi della rivalutazione monetaria) l' addebito ridotto da
pagarsi all' Erario, assegnando il termine di 15 gg. per il deposito in
Segreteria della dichiarazione di accettazione, ai sensi del R.D.
13 agosto 19
33 n. 1038.
Con memoria del
24 novembre 2005
si costituiva in giudizio l'arch. Susanna Taddei a mezzo del legale difensore.
La convenuta
precisava in via di fatto che nel Comune di Lastra a Signa, tra un gruppo di
abitanti in via di Naiale, e tra essi protagonista non secondaria la sig.ra
Sonia Nardi, si era creata una situazione di alta conflittualità sfociata in
liti giudiziarie civili, oltre che in denunce penali, ed in un accesso
indiscriminato ad atti ed informazioni presso
gli uffici comunali, spesso caratterizzato da intenti emulativi, di cui
il legale difensore dava dettagliata resocontazione (pp. 4 - 27 della memoria
di costituzione con copiosa documentazione in atti).
In questo quadro era
maturata la situazione fattuale che aveva determinato la richiesta di accesso
ad ulteriori documentazioni ed informazioni, di cui supra in tema di
narrativa di fatto, che aveva poi dato luogo al diniego opposto dall'
Amministrazione, ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo.
La convenuta
affermava che il diniego all' accesso era avvenuto ritenendo che nell' un caso
( Bongini) il tipo di atti richiesto fossero informazioni su pratiche di terzi
e non visura di documenti, dall' altro ( Catarzi) che non fosse stato
evidenziato l' interesse all' accesso.
Ribadiva la convenuta
che, considerata la situazione che si era venuta a creare in via di Naiale, e
nonostante il provvedimento del difensore civico, aveva ritenuto legittimo,
anche sulla scorta di alcuni orientamenti del giudice amministrativo, non
consentire l' accesso agli atti; né la sentenza di accoglimento del TAR, con
consequenziale condanna alle spese poteva ritenersi ex se fondante la
responsabilità amministrativa, atteso che l'Ammini-strazione comunale,
nonostante la richiesta della arch. Taddei di costituirsi in giudizio, non
aveva provveduto in tal senso atteso che l'incarico era stato notiziato al
legale difensore unicamente dopo il trattenimento in giudizio della
controversia amministrativa, per cui il giudice amministrativo non aveva avuto
contezza della reale situazione su cui era intervenuta l' arch. Taddei con i
due dinieghi impugnati.
In punto di diritto
la convenuta deduceva l' assenza di colpa grave derivante dalla situazione e
dal contesto in cui erano sorte le richieste di accesso, considerato che la
convenuta in giudizio aveva informato la propria attività nel ricondurre il
diritto di ostensione ad un corretto utilizzo.
Parimenti la colpa
grave era assente nella reiezione delle istanze di cui alla sentenza TAR
Toscana, III Sez., n. 2567/2002.
Infatti nel denegare
l' accesso l' arch. Taddei aveva conformato l'attività ad alcuni orientamenti
giurisprudenziali e, peraltro, la questione sottoposta al TAR aveva formato
oggetto di decisioni giurisprudenziali non univoche, atteso che esistevano
numerosi precedenti giurisprudenziali che avvaloravano la inammissibilità
delle richieste di accesso svolte dalla sig.ra Nardi, in specie sulla
inammissibilità di informazioni riguardanti la pendenza di pratiche in corso,
e volte ad essere strumento di controllo generalizzato sull'operato dell'
Amministrazione.
La convenuta,
pertanto, aveva operato in modo
conforme ai canoni di perizia e diligenza richiesti, anche al fine di
garantire una efficiente funzionalità dell' Amministrazione, e, anche nell'
ipotesi astratta di negligenza, essa non aveva i connotati della colpa grave
siccome individuata da alcuni referenti normativi ( art.
2 l
. 117/1988 e art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997).
Vieppiù difettava il
nesso di causalità, atteso che la mancata costituzione in giudizio dell'
Amministrazione, nonostante il diverso avviso dell' odierna convenuta in
giudizio, non poteva ascriversi all'odierna convenuta, e la sopravvenienza di
altre azioni sopravvenute aveva
interrotto la causalità tra diniego di accesso agli atti e la condanna alle
spese di giudizio che, peraltro, costituiva decisione discrezionale del
Collegio giudicante.
E peraltro
in casi analoghi il giudice amministrativo aveva disposto l'
irripetibilità delle spese di giudizio ovvero la loro compensazione.
Concludeva, la parte
convenuta per l' assoluzione dagli addebiti, con ogni conseguente statuizione
in ordine alle spese di giudizio.
Con note del
30 novembre 2005
la Procura
contabile controdeduceva in ordine
alle deduzioni della parte
convenuta in giudizio, asserendo che proprio il contesto fattuale in cui erano
maturate le istanze ( non accolte ) della sig.ra Nardi imponevano una maggiore
diligenza della parte convenuta in giudizio.
Né, in ordine alla
condanna alle spese, a determinare la medesima
poteva rilevarsi la presenza di fatti sopravvenuti idonei alla
determinazione della condanna alle spese.
Con note difensive
del
6 dicembre 2005
la parte convenuta eccepiva la tardività delle note della Procura in
violazione dell' art. 46 del RD
13 agosto 19
33 n. 1038, vista anche l' ordinanza presidenziale del
27 giugno 2005
, e confermava la legittimità del divieto di ostensione opposte dall' arch.
Taddei, anche sulla scorta di alcuni orientamenti della giurisprudenza
amministrativa e di alcune recenti innovazioni normative ( art. 15
legge
11 febbraio 2005
n. 15).
Nell' odierna udienza
di discussione, la parte convenuta in giudizio chiedeva l' assoluzione da ogni
addebito, nel mentre il Pubblico Ministero insisteva sulle richieste di cui
all' atto introduttivo del giudizio; quindi la causa veniva introitata per la
decisione.
DIRITTO
Occorre in via
preliminare esaminare l' eccezione di tardiva produzione delle note difensive
proposte dalla parte attorea, e consequenziale inammissibilità, siccome
dedotto dalla parte convenuta con atto defensionale del
6 dicembre 2005
.
La
parte convenuta, nella specie, eccepiva la tardività delle note della Procura
in violazione dell' art. 46 del RD
13 agosto 19
33 n. 1038, vista anche l' ordinanza presidenziale del
27 giugno 2005
.
Ha statuito, sul
punto, la giurisprudenza contabile che il termine di venti giorni antecedenti
l' udienza ai sensi dell' art. 166 c.p.c. per la presentazione di memorie
difensive, pur non avendo il carattere della perentorietà, assume la
finalità istituzionale di permettere al giudice ed alla controparte di
prendere conoscenza della comparsa; pertanto gli scritti tardivamente
depositati sono da dichiarare inammissibili, conservando efficacia ai soli
fini della costituzione in giudizio e della nomina del difensore e potendosi
permettere a quest' ultimo di illustrarne il contenuto: in termini Corte
conti, Sezione giurisdizionale Regione Campania
18 giugno 2001
.
L' eccezione appare,
pertanto, fondata, e tuttavia va evidenziato che la parte attorea ha
esercitato la facoltà di illustrare il contenuto delle proprie tesi
defensionali in udienza di discussione.
Nel merito la
richiesta di parte attorea è fondata nei sensi di cui in motivazione.
Osserva il Collegio
che il danno patito dal Comune di Lastra a Signa a seguito della sentenza del
TAR di cui in narrativa di fatto, è stato cagionato da un comportamento
gravemente colposo dell'odierna convenuta in giudizio.
Essendo indiscusso il
danno all' erario, pari al quantum reso in sede di condanna del TAR ( e
pari a €. 1.224.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese
di giudizio), occorre verificare l'elemento
della sussistenza del nesso causalità tra la condotta dell'odierna convenuta
ed il danno.
In tema di spese
processuali l' obbligo si fonda essenzialmente sul principio di causalità, di
cui la soccombenza costituisce solo un elemento
rivelatore: cass. civ., Sez. I,
9 aprile 1984
n. 2266, ed in tal senso appare orientato l' orientamento del giudice di
legittimità che appare preferibile.
Non è ignoto,
peraltro, a questo Collegio altro orientamento secondo il quale l' addossare
alla parte soccombente le spese della parte vittoriosa costituisce una
conseguenza obiettiva della soccombenza senza alcuna valenza sanzionatola, ed
al più costituisce un invito al senso di autoresponsabilità nel momento in
cui si decide di agire o resistere in giudizio.
Tuttavia non può non
ritenersi, in sintonia con quanto affermato dalla parte attorea, che la regola
generale in tema di carico delle spese è la regola ( detta della soccombenza)
secondo cui il carico definitivo deve gravare sulla parte soccombente, e che
la regola generale possa subire eccezioni (potere di ridurre (in sede di
liquidazione) la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue ex
art. 92, 1° comma c.p.c., potere di “compensare” parzialmente o per
intero le spese tra le parti, 92, 2° comma c.p.c. oppure di sanzionare il
comportamento in violazione dei doveri di cui all' art. 88 c.p.c.).
Quindi la parte che
ha determinato il processo, con il suo comportamento antigiuridico, ha posto
in essere un antecedente
necessario (conditio sine qua non) nell' ambito della serie causale che
ha avuto come esito la condanna la
quale costituisce l' eventus damni.
Al fine di escludere
il nesso causale in materia la parte convenuta dovrebbe dimostrare la
sopravvenienza di fatti da soli idonei a determinare la soccombenza, evenienza
non dimostrata.
Ritenuta anche la
sussistenza del nesso eziologico, va ora accertata la presenza dell' elemento
soggettivo della colpa grave.
A parere del Collegio
sussiste anche l' elemento psicologico della colpa grave.
La parte convenuta,
infatti avrebbe dovuto tener conto, ove anche vi fosse stata incertezza
giurisprudenziale, ma non è questo il caso di specie, della situazione di
alta conflittualità esistente tra i proprietari confinanti o limitrofi e
dell' argomentata decisione resa dal difensore civico della Regione Toscana (
prot. n.
2405 in
data
29 aprile 2002
), in piena sintonia con quanto statuito dal
TAR con la sentenza n.
1723/2002.
Nella
specie il TAR Toscana ha acclarato, in vari passaggi della sentenza che qui
sinteticamente si richiamano, “l' evidente interesse giuridico vantato dalla
ricorrente”…… che vantava un interesse qualificato, finalizzato alla
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, della cui natura il Comune
non avrebbe dovuto dubitare… (p. 6)… la determinazione del Comune è
manifestamente illegittima, alla luce dei principi consolidati in materia …
l' interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce un bene
della vita della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente ed
indipendentemente dalla posizione sulla quale possa incidere l'attività
amministrativa ( C.G.A.
1 giugno 2001
n. 244)”.
Secondo
giurisprudenza, ormai consolidata, il diritto di accesso ha natura di un vero
e proprio diritto soggettivo, sia perché è contemplato in una legge di
settore che ne disciplina analiticamente l' attribuzione e l' esercizio nell'
esclusivo interesse del richiedente, sia perché può trovare un limite solo
in specifiche e tassative esigenze di riservatezza (di terzi o dell'
Amministrazione stessa) stabilite dalla legge, e non in mere valutazioni di
opportunità da parte di chi detiene il documento: in termini Cons. Stato, VI,
27 maggio 2003
n. 2938.
“Inoltre l' accesso
ai documenti amministrativi”, afferma il TAR Toscana “costituisce un
principio generale dell' ordinamento, dovendo le eventuali limitazioni od
esclusioni considerarsi eccezionali e di stretta interpretazione: cfr. Cons.
Stato, IV,
26 giugno 2002
n. 3551( p. 7)…. “.
Il diritto di accesso
ai documenti amministrativi, introdotto dalla l.
7 agosto 1990
n. 241, ribadisce la
giurisprudenza amministrativa, costituisce un principio generale dell'
ordinamento giuridico, per cui eventuali limitazioni o esclusioni devono
considerarsi fattispecie eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione: in
termini Cons. Stato, IV,
24 febbraio 2004
n. 744.
Orbene, visti i
consolidati orientamenti giurisprudenziali, richiamati dal giudice
amministrativo, ed ancor prima dell' attivazione del giudizio, dal difensore
civico, con una articolata decisone, deve ritenersi sussistente l' elemento
della colpa grave della parte convenuta in giudizio; l' arch. Taddei
reiteratamente ha negato l'accesso (sia in ordine alla richiesta di
accertamento dell'esecuzione dei lavori di adeguamento statico imposti al
proprietario confinante, sia in riferimento al procedimento di concessione in
sanatoria ad altro proprietario di immobile confinante con quello della sig.ra
Sonia Nardi) in palese difformità da quanto imponevano gli obblighi di
servizio: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo
24 ottobre 2005
n. 730.
Ancor più evidente
è la censura da porre a carico della convenuta in considerazione del fatto
che il diniego è stato opposto nei confronti del
soggetto privato ( sig.ra Nardi) sia antecedentemente che
successivamente alla decisione del difensore civico, evidenziando un
comportamento pervicacemente volto al diniego all'accesso ai documenti, senza
dubbio ascrivibile alla responsabilità amministrativa.
Né può assegnarsi
alcun rilievo alle ripetute istanze di accesso formulate sia dalla sig. ra
Sonia Nardi, sia dai terzi confinanti, essendo tenuta l' Amministrazione ad
ottemperare alle richieste, laddove sussistano i presupposti di legge e salvo
l' addebito dei relativi costi ai richiedenti, siccome statuito anche dal
giudice amministrativo.
Il danno erariale, sussistente nella specie, va quantificato, facendo
uso del potere riduttivo, nella misura pari a € 1.000,00, inclusiva di
rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
dei Conti - Sezione Giurisdizionale della
Regione Toscana - definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta dal Sostituto Procuratore Generale nei
confronti dell' arch. Susanna Taddei, contrariis reiectis, accoglie per
quanto di ragione la domanda e, per l' effetto condanna l' arch. Susanna
Taddei al pagamento della somma di € 1.000,00, inclusiva di
rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla
pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Condanna, altresì,
la convenuta al pagamento delle
spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente
sentenza, in complessivi €.180,29.=(Euro centoottanta/29.=).
Così deciso in
Firenze nella Camera di Consiglio del
14 dicembre 2005
.
L' Estensore
Il Presidente f.f.
F.to A. BAX
F.to F. D'ISANTO
Depositata
in Segreteria il
23 MAGGIO 2006
Il Dirigente
F.to Dr.G.Badame