|
CORTE
DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA SENTENZA
Pres.
PEZZELLA Est. BRIGUORI – PM BONTEMPO Equitalia, come
agente della riscossione, risponde del danno relativo alla prescrizione della
sanzione pecuniaria penale (o, in sostituzione della stessa, della
conguagliata pena detentiva) ove - sull’erroneo
presupposto dell’applicabilità del regime prescrizione civile (e perciò
della valenza interruttiva della notifica della cartella) - ometta di
informare la cancelleria penale dell’insolvibilità del condannato onde
consentire l’attivazione del procedimehnto di conversione della pena
pecunciaria in pena detentiva ex artt.660 c.p.p. e 237-238 DPR 115/02; e vieppiù ometta di adempiere
agli obblighi informativi prescritti, a pena di perdita del diritto al
discarico, dalla disciplina generale della riscossione (v. ex art.19 D.Lgs.
n.112/1999: comunicazione annuale dello stato della procedura e presentazione
della comunicazione di inesigibilità), presentando al contrario una ultronea
comunicazione di inesigibilità cd. iniziale ex art.19 co.2 lett. c) D.Lgs.
n.112/1999 (che presupponendo
che l'esecuzione
sia fruttuosamente iniziata ma non sia ancora conclusa, vale di per sé ad
escludere piuttosto che a evidenziare la sussistenza dei presupposti richiesti
per la conversione della pena pecuniaria). *
* *
* * REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA composta dai seguenti Magistrati: Francesco PEZZELLA
Presidente Paola BRIGUORI
Consigliere relatore ha pronunciato la
seguente SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità iscritto al n. 58702R del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di EQUITALIA CERIT SpA (già Centro Riscossione Tributi – Cerit SpA), in
persona del suo legale rappresentante sig.
MARINESI Mario, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Bruno Cucchi ed
elettivamente domiciliato presso e nello studio di questi in Firenze viale
Gramsci 18. Udite, nella pubblica udienza dell’ Udito, per la convenuta, l’avv. Cucchi; Esaminati gli atti ed i
documenti di causa. Ritenuto in FATTO
1.
Con
atto di citazione, depositato il 2.
Riferiva la Procura che EQUITALIA (allora CERIT), aveva omesso di procedere
tempestivamente alla riscossione della pena pecuniaria di € 12.394,97
(originariamente lire 24.000.000), comminata con sentenza n.375 del 29.4/ Risultava
che, decorsi dieci anni dalla data in cui la sentenza suddetta era divenuta
irrevocabile, il La
Procura aveva accertato – tramite la Guardia di Finanza (GdF) all’uopo
delegata – che non era stata data esecuzione alla suddetta pena pecuniaria a
causa della condotta negligente del concessionario di riscossione (CERIT spa,
ora EQUITALIA) investito della fase dell’esecuzione coattiva. Dopo
la notifica del precetto, avvenuta ex art.143 c.p.c. il
Nel
corso di sommarie informazioni rese alla GdF ( Sez. P.G. presso la Procura dí
Firenze) il Precisava, invece, la
Procura che quanto dichiarato da Mignolli era errato, giacché,
trattandosi di pena pecuniaria di carattere penale e non di una ordinaria
pretesa obbligatoria, il concessionario della riscossione, vista la
inesigibilità del credito e la sua soggezione nella specie a prescrizione
decennale a decorrere dalla
definitività della condanna (e non dalla notifica della cartella),
avrebbe dovuto procedere a farne comunicazione al competente ufficio per
consentire l'attivazione della procedura di conversione della pena come
previsto ex artt.660 c.p.p. e 237-238 DPR 115/02. Il requirente richiamava conforme giurisprudenza di
legittimità alla cui stregua risulta che "in base al testo
unico sulle spese di giustizia n.115 del 2002, la equiparazione tra
obbligazioni tributarie e obbligazioni erariali nascenti dall'esercizio della
giurisdizione penale è limitata alle modalità della riscossione e non si
estende alla disciplina sostanziale. ... [e che è] ... riservato
per legge agli organi giurisdizionali il potere di decidere sulle questioni
afferenti alla estinzione ed alla rateizzazione delle pene pecuniarie
stesse" (Cass., III, 09.07,2004
n,38633). La Procura concludeva, pertanto, che l'omissione
di tale doverosa attività aveva determinato la prescrizione della pretesa
punitiva statuale concretizzatasi nella irrogata multa per il commesso grave
delitto, evento questo che aveva provocato danno erariale corrispondente
all'importo non riscosso (la cui riscossione - o conversione - risponde del
resto al pubblico interesse alla esecuzione delle pronunzie dell' A.G.). Come detto, di tale danno doveva rispondere – ad
avviso del requirente - a titolo di colpa grave
il concessionario (poi agente) della riscossione, il quale, in violazione
degli obblighi di servizio derivanti dalla convenzione e dalle norme relative
all'espletamento del servizio di riscossione e degli obblighi di generale
diligenza professionale (v. art.1374 c.c.), avrebbe omesso di informare il competente ufficio per consentire l'attivazione della
procedura di conversione della pena ut supra, restando inerte nell'attesa di un eventuale
ritorno in bonis del
debitore e così determinando e/o non impedendo la estinzione per prescrizione
della pena pecuniaria di che trattasi. In proposito rilevava, altresì, che il caso in
esame era riconducibile alla fattispecie di cui all'art.1176 co. 2° c.c.,
consistente nell'inosservanza di quella particolare diligenza professionale,
occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica
attività. 3. La convenuta si costituiva con memoria in data 1) Il ruolo era stato consegnato il 2) Ne sarebbe discesa la soggezione del credito
iscritto a ruolo in riscossione all’ordinario termine di prescrizione
decennale, come pure, la presumibile coerenza delle dichiarazioni rese dall’allora
vice direttore della CERIT, il dr. Carlo Mignolli, con la disciplina del
sistema, anche in ragione della cronologia degli eventi e degli atti
interruttivi, comunque posti in essere dalla società, ritualmente seguiti
nell’anno 2004 da debita comunicazione di inesigibilità. 4. All’udienza dell’ La Procura, in particolare, evidenziava che il
concessionario non aveva fatto esatta applicazione né delle norme in materia
di riscossione né di quelle in materia di pene pecuniarie; questo sarebbe
rimasto inottemperante a due doverosi adempimenti previsti dall’art. 19 del
TU 112/99, perdendo il diritto di discarico: non avrebbe eseguito la
dichiarazione annuale di inesigibilità (lett. b) e non avrebbe eseguito la
dichiarazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna
del ruolo (lett. c). La difesa, invece, deduceva la legittimità dell’operato
della CERIT, in considerazione anche del fatto che l’agente di riscossione
non poteva entrare nel merito del recupero ma attenersi solo alla procedura di
riscossione e individuare la prescrizione nell’anno di imposta che era
indicato nel 1999 – non già 1995 - dalla cancelleria. Oggi – precisava la
difesa - per ovviare alle problematiche inerenti alle specifiche norme in tema
di riscossione di pene pecuniarie, sarebbe stata appunto istituita Equitalia
Giustizia. Considerato in DIRITTO 1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che l’esame
della fondatezza della domanda presuppone necessariamente la soluzione di
problematiche squisitamente interpretative riguardanti l’individuazione
della disciplina della riscossione delle pene pecuniarie da parte del
concessionario della riscossione. Ciò poiché la condotta tenuta dalla
convenuta sarebbe stata motivata proprio dalla interpretazione che questa
aveva dato alla disciplina de qua,
assumendo di aver agito secundum legem. Ritiene il Collegio che la tesi esposta dalla
Procura sia assolutamente condivisibile, poiché basata su una corretta
interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie. Pertanto, la domanda merita accoglimento nei
termini che seguono, ravvisandosi la grave colpa della convenuta in quanto
concessionario di riscossione di denaro pubblico investito di specifici
adempimenti in seno alla procedura di esecuzione delle pene pecuniarie, che
trascende la generica ipotesi di riscossione di un
credito dell’erario. In sostanza, concordando con la tesi del
requirente, confermata proprio dalla giurisprudenza di legittimità sopra
richiamata, deve rilevarsi che
l'applicazione della procedura di riscossione a mezzo ruolo non elimina la
diversità di disciplina sostanziale cui ciascun credito è soggetto. Ne
deriva, in primo luogo, che il termine di prescrizione decennale nella specie
aveva iniziato a decorrere proprio da quando la sentenza di condanna era
divenuta irrevocabile, e che, in secondo luogo, lo stesso non era suscettibile
di alcuna interruzione, neppure per effetto di atti del concessionario, primo
fra tutti la notifica della cartella. La
giurisprudenza ha chiarito che la legge penale – quella unica applicabile
alla materia delle sanzioni penali (artt. 172 e 173 c.p.) – non prevede la
interruzione della prescrizione della pena pecuniaria ma contempla solo due
alternative: o la loro esecuzione (anche tramite conversione ) ovvero la loro
estinzione per decorso del tempo. Ed infatti, la Suprema Corte ha in modo
molto eloquente osservato che l’ordinamento penale, pur prevedendo l’estinzione
per l’oggettivo decorso del tempo, sia dei reati che delle pene principali,
contempla la possibilità della sospensione e della interruzione della
prescrizione solo per i reati e non anche per le pene. In mancanza di una
specifica previsione, quindi - ha concluso il supremo consesso - non è
possibile ritenere interrotta la prescrizione delle pene per effetto di atti
compiuti dalla autorità giudiziaria competente per l’esecuzione penale,
come invece prevedeva il codice penale Zanardelli all’art. 96 (v. Cass. Sez.
III I
giudici di legittimità hanno aggiunto che la conversione della pena
pecuniaria per insolvibilità del condannato non configura un atto
interruttivo della prescrizione, poiché costituisce un atto vero e proprio di
esecuzione della pena. Ciò trovava – secondo la Cassazione - riscontro nel
fatto che ai sensi dell’art. 181 disp. att. c.p.p. l’esecuzione delle pene
pecuniarie iniziava con la notifica al condannato dell’estratto della
sentenza in forma esecutiva, unitamente all’atto di precetto, contenente l’intimazione
di pagare entro dieci giorni: sicché tutti gli atti successivi e conseguenti
rientrano nella procedura di esecuzione della pena (procedura ora sostituita
dalla procedura simile ex art. 212 del
TU 115/2002 in cui è prevista la notifica dell’invito al pagamento da parte
della cancelleria, su cui ci si soffermerà nel prosieguo). L’inciso
dommaticamente improprio, contenuto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art.
660 c.p.p. secondo cui ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per
decorso del tempo non si tiene conto del periodo durante il quale l’esecuzione
è stata differita per verificare la persistenza dell’insolvibilità del
condannato, sotto il profilo sistematico non può qualificarsi come “sospensione”
della prescrizione: ma si spiega piuttosto come una irrilevanza di quel
segmento temporale derivante dal fatto che lo Stato ha già esercitato in
concreto la sua potestà punitiva, limitandosi a differire nel tempo la
conversione della pena pecuniaria in quella detentiva ( Cass. cit.). Del
tutto coerente con la tesi ora esposta è la giurisprudenza successiva citata
dalla Procura, riferita precipuamente alla procedura di cui al TU 115/2002,
che non si ritiene abbia mutato affatto la natura del procedimento di
esecuzione della pena. In quest’ultima pronuncia si evidenzia, appunto, il
principio dell’indipendenza dei due procedimenti (quello di esecuzione della
pena e quello di riscossione a mezzo ruolo) secondo cui per le pene pecuniarie
si applicano le specifiche disposizioni previste in materia non rilevando
quelle relative alla procedura di riscossione, posto che in
base al testo unico sulle spese di giustizia n.115 del 2002, la equiparazione
tra obbligazioni tributarie e obbligazioni erariali nascenti dall'esercizio
della giurisdizione penale è limitata alle modalità della riscossione e non
si estende alla disciplina sostanziale, essendo riservato per legge agli organi giurisdizionali il potere di decidere
sulle questioni afferenti alla estinzione ed alla rateizzazione delle pene
pecuniarie stesse (Cass., III, 09.07,2004 n,38633). Pertanto,
deve concludersi che la notifica della cartella esattoriale non sarebbe stata
– diversamente da quanto asserito dalla parte convenuta – idonea a
interrompere la prescrizione. L’unico doveroso
adempimento cui era tenuto il concessionario era, appunto, costituito dalla
comunicazione ufficiale dell’inesigibilità del debito alla cancelleria nei modi e nei tempi previsti dalla legge per permettere l’avvio
della procedura di conversione, poiché qualunque atto sarebbe stato inidoneo
a tal fine e avrebbe portato inevitabilmente all’estinzione della pena -
circostanza poi verificatasi - non contemplando l’ordinamento giuridico l’interruzione
della prescrizione della stessa. Come
si chiarirà nel prosieguo, l’omissione di informazioni tra concessionario e
Campione Penale sull’andamento della esecuzione coattiva della pena ha fatto
sì che la cancelleria non fosse stata resa edotta dello stato di
inesigibilità, impedendo l’avvio della procedura di conversione,
circostanza che ha condotto poi alla declaratoria di estinzione della pena. In
vero, a norma dell’art. 237, TU 115/2002 (TU spese di giustizia), la
cancelleria deve investire il pubblico
ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione
competente, entro venti giorni dalla
ricezione della prima comunicazione,
da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento
del primo pignoramento su
tutti i beni. 2. Quanto detto trova fondamento nella disciplina
applicabile alla fattispecie, cui è doveroso fare cenno. 2.1. Come noto, una sentenza penale di condanna
può comportare il pagamento di una somma di denaro (sola o congiunta ad una
pena detentiva) denominata pena pecuniaria. Se la pena pecuniaria non viene né rateizzata né
pagata, inizia la procedura di recupero coattivo della pena pecuniaria. Ai sensi del TU 115/2002 (TU spese di giustizia),
la riscossione delle pene pecuniarie può avvenire nei seguenti modi: a)
Pagamento spontaneo a seguito della notifica dell'invito di pagamento (art.
212 T.U. spese di giustizia) Entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la cancelleria
del giudice dell'esecuzione (Campione penale) deve notificare al condannato
l'invito al pagamento. L'invito contiene l'intimazione di pagare entro il
termine di 30 giorni e di depositare la ricevuta di versamento entro 10 giorni
dall'avvenuto pagamento. A ciò può naturalmente seguire il pagamento
spontaneo del condannato. b)
Riscossione mediante ruolo (art. 213/223, DPR 115/202, T.U. spese di
giustizia) Se il condannato non paga entro il termine previsto
(sostanzialmente entro un mese e 10 giorni dalla notifica dell'invito a
pagare), la cancelleria iscrive a ruolo la somma dovuta dal condannato
provvedendo contestualmente alla consegna della relativa pratica al
concessionario per la riscossione dei tributi (EQUITALIA). Si rammenta che per effetto del dlgs. 237/97 la
riscossione coattiva a mezzo ruolo delle pene pecuniarie era stata affidata
all’Amministrazione delle finanze (Agenzia delle Entrate) che doveva formare
il ruolo e poi passarlo al concessionario. Il TU 115/2002 ha, poi, snellito la
procedura, poiché ha abolito il passaggio dai Campioni all’Agenzia delle
Entrate, in quanto il ruolo è emesso direttamente dall’ufficio Campione che
lo manda al concessionario per la riscossione. In tal caso il concessionario ha un termine di 4
mesi per notificare la cartella di pagamento al debitore, contenente
l'intimazione al pagamento entro 60 giorni, decorsi i quali può procedere
alla riscossione coattiva tramite esecuzione forzata da parte degli ufficiali
esattoriali. Se anche tale procedura esecutiva ha esito negativo
il concessionario – a norma del citati art. 237, TU 115/2002 - provvede a
darne comunicazione al Campione penale il quale, a sua volta, dà impulso alla
successiva fase della procedura di
conversione della pena pecuniaria. Dopo
la comunicazione da parte del concessionario che attesta l'infruttuoso
esito del recupero della multa o dell'ammenda, il Campione penale
trasmette gli atti al PM affinché presenti richiesta di conversione presso il
magistrato di sorveglianza competente. Il
magistrato di sorveglianza, dopo aver svolto nuove indagini ai sensi dell'art.
238, TU 115/2002 (già art. 182 disp. att. c.p.p.), art. 660 c.p.p. può
accertare:
-
la solvibilità del condannato
e, di conseguenza il concessionario riprende la riscossione coattiva sul bene
individuato dal magistrato;
-
l'insolvenza (temporanea situazione di precarietà /indisponibilità
economica) del condannato e, in tal caso, il magistrato di
sorveglianza ha due possibilità: 1) disporre la rateizzazione della pena
pecuniaria ex art. 133 ter c.p. (dilazionando la somma dovuta in rate da un
minimo di tre ad un massimo di trenta); 2) differire la conversione per un
tempo non superiore a sei mesi (rinnovabile per una sola volta se lo stato di
insolvibilità perdura) e
il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo
relativo;
-
l'effettiva insolvibilità del condannato
e, in tal caso, il magistrato di sorveglianza procede alla conversione della
pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo. 2.2.
Ciò premesso, non v’è dubbio alcuno che, alla luce dell’interpretazione
giurisprudenziale richiamata, il concessionario avrebbe dovuto tener conto
della disciplina suddetta, data dal combinato disposto del dlgs. 237/1997 e
dal dlgs. 115/2002 e non già fare applicazione della sola normativa generale
di riscossione di crediti erariali. La
succinta esposizione della disciplina dettata in materia di esecuzione di pene
lascia, appunto, emergere ictu oculi
come fosse adempimento obbligatorio della convenuta EQUITALIA (CERIT) la
comunicazione al Campione Penale che attestava l'infruttuoso esito del
recupero della multa o dell'ammenda. Come
detto, trattandosi di pena pecuniaria di carattere penale, e non di un’ordinaria
pretesa obbligatoria, il concessionario della riscossione, attesa la specifica
disciplina della prescrizione decorrente dalla definitività della condanna
avvenuta in data Non
v’è dubbio, altresì, che EQUITALIA sia incorsa nell’errore di ritenere
che il credito fosse stato ancora esigibile perché non prescritto, com’è
dato evincersi inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese dal Mignolli alla
Guardia di Finanza. Del
resto, la giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata non lascia spazio a
una lettura diversa della normativa applicabile. 3.
Deve, pertanto, respingersi l’assunto difensivo di base secondo cui il
concessionario (ora agente) della riscossione avrebbe interamente assolto i
propri obblighi mediante la effettuazione delle comunicazioni ex D.Lgs.
n.112/1999, recante “Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista
dalla legge Concordando
con la Procura, deve, invece, concludersi che la intervenuta sostituzione del
concessionario alla cancelleria del giudice dell'esecuzione - quale organo
deputato all’attività di riscossione delle pene pecuniarie penali ed alla
rilevazione dei presupposti per la conversione - ha di fatto comportato la
traslazione dei relativi obblighi sul concessionario, con il conseguente obbligo dello stesso di tempestivamente riferire
alla competente cancelleria giudiziaria (v. art.181 Att cpp; v. artt.208 e 213
TU n.115/02) le circostanze evidenzianti i presupposti per la conversione,
come espressamente disposto dall'art.237 TU n.115/02
(articolo questo – ha osservato la Procura - che è stato sì annullato dalla Corte Costituzionale per "eccesso
di delega" ma che era in vigore all'epoca dei fatti e che, comunque,
esprimeva per l'aspetto qui esaminato una regola comunque evincibile). Gli
adempimenti attuati non erano idonei a raggiungere lo scopo ultimo cui era
protesa l’intera procedura, consistente nell’esecuzione della pena
pecuniaria. Ci
si riferisce alle comunicazioni periodiche ex art.36 D.Lgs. n.112/1999, che
non potevano considerarsi atte a rendere edotti gli uffici giudiziari
dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di
conversione della pena pecuniaria, atteso che le stesse consistono in un mero
flusso telematico che si limita ad aggiornare i dati presenti nel sistema
dell'Anagrafe Tributaria, la cui consultazione l'ente impositore non avrebbe
avuto alcun motivo ed occasione di effettuare; ma anche se l'avesse effettuata
– ha evidenziato giustamente la Procura - essa
non avrebbe potuto evidenziare nulla poiché nulla avendo fatto il
concessionario nulla il flusso poteva contenere al riguardo (se non la
notifica della cartella). Tutto ciò del resto si desume dalla portata del
citato articolo Vero
è che il concessionario nella fattispecie era rimasto del tutto passivo,
poiché si era fermato al primo adempimento, quello della notifica della
cartella esattoriale al condannato, frustrando,
in primis, le ragioni creditorie dell’erario per non aver avviato
la procedura esecutiva accertando tempestivamente l’inesigibilità nei modi
prescritti dalla norma e, in secundis,
la potestà di conversione della pena pecuniaria. EQUITALIA
non aveva, inoltre, eseguito correttamente le altre comunicazioni previste
dall’art. 19, Dlgs. 112/99. Tale
disposizione prevede che ai fini del
discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in
via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità;
prevede, altresì, che costituiscono
perdita del diritto di discarico:… b) la
mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza
annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei
ruoli consegnati in uno stesso mese….c)
la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna
del ruolo, della suddetta
comunicazione di inesigibilità … In
vero, in atti risulta che il concessionario non solo non ha eseguito la
comunicazione annuale (lett. b) ma non ha fatto neppure la comunicazione di inesigibilità entro il
terzo anno (lett. c), perdendo il diritto di discarico (in violazione della
disciplina in materia di riscossione) e impedendo in tal modo la conversione
della pena (in violazione della disciplina in materia di esecuzione delle pene
pecuniarie). L’unica comunicazione di inesigibilità in atti
risulta fatta con grave ritardo nell’ottobre 2004 (come
detto, la stessa deve essere fatta "entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo”, cioè,
nella specie, entro gennaio 2003) in spregio alle suddette prescrizioni che
richiedevano una dichiarazione con cadenza annuale e una dopo tre anni sull’inesigibilità.
Come
evidenziato dalla Procura, si trattava di una comunicazione inidonea a
consentire all'ente impositore di rilevare i presupposti per la conversione
della multa, stanti anche i tempi previsti dalla legge per il suo esame ex
art.19 cit. co.3°, pari a tre anni, giacché, oltre ad essere tardiva, era
del tutto ultronea ed inappropriata rispetto al caso di specie e del tutto
inidonea a dar contezza dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione del
procedimento di conversione, anzi di per sé contraddicendone la sussistenza,
in considerazione del fatto che tale comunicazione presuppone che l'esecuzione
sia fruttuosamente iniziata ma non sia ancora conclusa, di talchè
l'effettuazione di una comunicazione di inesigibilità iniziale vale di per
sé ad escludere piuttosto che a evidenziare la sussistenza dei presupposti
richiesti per la conversione della pena pecuniaria. La
condotta negligente del concessionario ha, pertanto, inceppato
il corso della procedura di esecuzione della pena e ha permesso, di fatto, l’impunità
del condannato. Siccome
ente della riscossione, avrebbe dovuto agire con la massima professionalità
che si doveva esigere alla stregua dell’homo
eiusdem professionis et condicionis: non già, quindi, con una diligenza
media ma proprio con la professionalità dell’esperto del settore di
competenza ai sensi dell’art. 1176 , II c., cod. civ. Ciò
non sembra sia accaduto, poiché la convenuta ha dimostrato di non aver
compreso il quadro normativo di riferimento: emblematica é la risposta del dr
Mignolli, vice direttore CERIT SpA, alla Guardia di Finanza circa il decorso
della prescrizione decennale, poiché da essa si evince inequivocabilmente l’intento
di voler dare applicazione alla sola
normativa tributaria in base alla quale il decorso della prescrizione poteva
essere interrotto dalla notifica della cartella esattoriale, ignorando o
volendo ignorare – perché non ritenendola applicabile – la normativa
speciale in materia di esecuzione coattiva delle pene pecuniarie che prevede
specifici e inequivocabili adempimenti a carico dell’agente della
riscossione. Grave
e ingiustificato inadempimento è, poi, il mancato rispetto degli obblighi di
comunicazione previsti dall’art. 19, dlgs. 112/99, cui si è fatto cenno,
che il concessionario non poteva non
conoscere trattandosi di normativa di settore. La
fattispecie è, appunto, riconducibile a un classico caso di errore
professionale inescusabile. Ne
è derivato un danno all’Erario dato dal mancato incasso della pena
pecuniaria comminata, compensato unicamente, in caso di inesigibilità, dalla
conversione della stessa. 4.1.
Il danno, pertanto, ammonta all’importo dell’entità della pena non
riscossa, come richiesto dal requirente. Ritiene,
peraltro, il Collegio che sussistano le condizioni per l’esercizio del
potere riduttivo, poiché deve tenersi conto del dato obiettivo secondo cui i
fatti de quibus si sono svolti
proprio allorquando entrava in vigore il TU sulle spese di giustizia n.
115/2002, che aveva imposto ulteriori adempimenti a carico del concessionario
e che poteva aver ingenerato dubbi iniziali sulla procedura specifica da
seguire, circostanza che comunque non può assurgere a causa di esclusione
dell’elemento psicologico a fronte dell’alta professionalità dell’agente
della riscossione. In considerazione di ciò – ad avviso del Collegio – l’entità
del quantum debeatur deve ridursi
del 50% rispetto al danno accertato, pari a € 6.197,49.
Pertanto,
la CERIT SpA (EQUITALIA) deve essere condannata a risarcire all’amministrazione
della giustizia la somma di €
6.197,49. Su
tale somma è, altresì, dovuta, in conformità all’indirizzo di questa
Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), che deve essere
corrisposta fino alla data di pubblicazione della presente sentenza a
decorrere dal Dalla
data di pubblicazione della presente sentenza sono, altresì, dovuti, sulla
somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino
all’effettivo pagamento. Alla
condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione, condanna EQUITALIA - CERIT SpA (già Centro Riscossione Tributi –
Cerit SpA), in persona del suo legale rappresentante sig. MARINESI Mario, a
risarcire, al Ministero della Giustizia la somma di € 6.197,49, oltre
interessi e rivalutazione, da liquidarsi come indicato in parte motiva. Le spese di giudizio seguono la
soccombenza e si liquidano, fino alla data di pubblicazione della presente
sentenza, in euro 293,22.=(Euro duecentonovantatre/22.=) Così
deciso in Firenze, nelle camere di consiglio dell’
L'Estensore
Il Presidente F.to
Dr.ssa Paola Briguori
F.to Dr. Francesco Pezzella Depositata
in Segreteria il 27 DICEMBRE 2011
Il Direttore della Segreteria
F.to Paola Altini |