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TAR
LAZIO - ROMA, SEZ. II TER - sentenza 1 settembre 2005 n. 6497
- Pres. Scognamiglio, Est. Rizzetto - Landi (Avv. Di Micco) c.
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv.ra Stato) e Soprintendenza dei Beni
Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Roma (Avv.ra Stato) - (respinge). Il
provvedimento con il quale la P.A.decide di recuperare emolumenti non dovuti a pubblici
dipendenti costituisce per la P.A. l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a
contenuto patrimoniale, ex art. 2033 cod.
civ. ed è privo di valenza provvedimentale, avendo natura di atto paritetico. FATTO Con
ricorso notificato il 22.5.98 e depositato il 20.6.98, il ricorrente, già dipendente
dellamministrazione resistente, impugna latto indicato in epigrafe, con cui è
stato disposto nei suoi confronti il recupero di somme erroneamente corrisposte a titolo
di emolumenti retributivi, lamentandone lillegittimità sotto il profilo della
mancata considerazione della buona fede dello stesso nel percepire le somme in questione
nonché della circostanza dellavvenuto utilizzo delle stesse per fronteggiare le
ordinarie spese quotidiane e della situazione di disagio economico in cui lo stesso si
verrebbe a trovare a seguito del disposto recupero. Si
è costituita in giudizio lAmministrazione intimata, chiedendo la reiezione del
ricorso, in quanto infondato, vinte le spese. All'udienza
pubblica odierna il ricorso è trattenuto in decisione. DIRITTO Con
il ricorso in esame si impugna latto con cui la resistente amministrazione ha
disposto il recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente lamentandone,
quale unico motivo di gravame, lillegittimità sotto il profilo della mancata
considerazione della buona fede dello stesso nel percepire le somme in questione nonché
della circostanza dellavvenuto utilizzo delle stesse per fronteggiare le ordinarie
spese quotidiane e della situazione di disagio economico in cui lo stesso si verrebbe a
trovare a seguito del disposto recupero. Il
ricorso è infondato. Il
favorevole orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente è stato infatti di
recente oggetto di una rimeditazione, che ha portato il giudice dappello ad
evidenziare la natura doverosa dellatto di recupero e, per conseguenza,
lirrilevanza delleventuale buona fede dellaccipiens nel percepire le somme non dovute e
leventuale avvenuto utilizzo delle stesse. La
giurisprudenza invocata, risalente alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato 12 dicembre 1992, n. 20, la quale inquadrava latto di recupero come atto
conclusivo del procedimento finalizzato alla emissione dell'atto di recupero di somme
erroneamente corrisposte dall' Amministrazione a un dipendente e di conseguenza lo
sottoponeva alle garanzie procedimentali di cui allart. 7 della legge n. 241/90, si
fondava sulla considerazione che il recupero non era un atto assolutamente vincolato,
dovendo l'Amministrazione medesima valutare gli effetti già prodotti dall'atto originario
e le situazioni sulle quali aveva inciso, risultando la ripetizione illegittima, ove
incidesse in maniera sensibile sulle condizioni patrimoniali del dipendente (cfr. A.P. n.
20/1992 cit.). Tale
orientamento è stato tuttavia modificato di recente, in base alla riconsiderazione della
natura dellatto, che viene qualificato come paritetico e spogliato delle precedenti
vesti provvedimentali. In tale nuova prospettiva, è stato chiarito che il recupero di
emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A.
l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033
cod.civ., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicchè il
mancato assolvimento dell'onere di comunicazione non può più essere considerato come
causa, ex se, di illegittimità del
procedimento, il cui esito appare interamente vincolato (fermo restando, ovviamente, il
diritto dell'interessato - azionabile nell'ordinario termine di prescrizione - di
contestare eventuali errori di conteggio o, in apice, l'insussistenza del debito, al fine
di ottenere la restituzione di quanto reintroitato senza titolo dall'amministrazione)
(cfr., ex plurimis, C.G.A., 15 gennaio 2002, n. 8; Cons. St., VI Sez., 20 febbraio 2002,
n. 1045, e, da ultimo, 20 aprile 2004 n. 2203). Tra
tali contestazioni che il destinatario dellatto di recupero può avanzare utilmente
a-psoteriore, vi è la rappresentazione di eventuali elementi soggettivi, quali la buona
fede dellaccipiens nel percepire
somme che non riteneva non dovute, ed oggettivi, quali leventuale spendita delle
somme non dovute per le necessità quotidiane, che un tempo erano favorevolmente valutate
rispettivamente come fattori di ingiustizia del recupero o elementi volti a configurare in
termini di irreversibilità lavvenuta modifica dellassetto patrimoniale dei
rapporti tra le parti. Seguendo
tale impostazione, si riteneva che l'amministrazione fosse tenuta, da un lato, a
verificare che il provvedimento di recupero non incidesse sulle esigenze di vita del
dipendente e, dall'altro, a motivare circa l'interesse attuale e concreto al recupero
stesso, anche in relazione alla buona fede dell'interessato nella percezione delle somme
indebite e al lungo tempo trascorso dall'erogazione di queste ultime. Tale
impostazione è stata tuttavia anchessa rivista, quale corollario della riconosciuta
natura doverosa dellatto di recupero, sicchè alla luce dellindirizzo
giurisprudenziale soprarichiamato, e condiviso dal Collegio, la buona fede dell'accipiens
non è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto di ripetere
le somme indebitamente erogate ai sensi dell'art.2033 c.c., essendo solo necessario che
latto privo di natura provvedimentale chiarisca le ragioni per le quali
il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore
(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; 14 ottobre 2004, n. 6654). Nella
mutata prospettiva che colloca latto di recupero di somme indebitamente corrisposte
nellambito degli atti paritetici privi di natura provvedimentale vanno
rivisti gli oneri procedimentali cui lamministrazione è sottoposta, sicchè il
sindacato sulla "motivazione" dellatto, effettuato dal giudice
amministrativo nellambito della giurisdizione esclusiva, non va condotto allo
stregua dello scrutinio della comparazione degli opposti interessi in gioco richiesto
dallart. 3 della legge n. 241/90, bensì secondo la logica stringente dellatto
vincolato, sicchè la comparazione è limitata al più semplice confronto tra fatto
avvenuto e prescrizione normativa, per cui è sufficiente che latto impugnato
specifichi il titolo del recupero e cioè indichi la mancanza di causa dellavvenuto
trasferimento delle somme, che configura una ragione necessaria e sufficiente per chiedere
la restituzione di somme indebitamente corrisposte. Non
avendo il ricorrente rappresentato nessun altra considerazione volta a contestare
latto di recupero impugnato, se non la sua buona fede e lavvenuta spendita
della somma erroneamente corrispostagli, il ricorso va respinto, essendo dette circostanze
irrilevanti alla stregua del mutato e condiviso orientamento giurisprudenziale. Sussistono
tuttavia giusti motivi per compensare tra la parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter, respinge il ricorso in
epigrafe. Spese
compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione. Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2005. Roberto
SCOGNAMIGLIO Presidente Floriana
RIZZETTO Estensore Depositata
in segreteria in data 1 settembre 2005.
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