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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Staccata di Latina – sentenza n. 210 del 15 aprile 2004 – Pres. F. Bianchi – Est. S. Aureli – Comune Giuliano di Roma (avv. I. Perlini) c/Ministero dell’Interno (avv. Stato). Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva – Comuni sottoposti alla procedura di dissesto - provvedimento di approvazione del piano di risanamento – legittimazione a ricorrere da parte del Comune dissestato contro il provvedimento ministeriale di approvazione del piano di risanamento – non sussiste – legittimazione a ricorrere contro la determinazione ministeriale di risanamento da parte dei soggetti a carico dei quali sono poste le spese non riconosciute – sussiste. In presenza di una procedura per il dissesto di un ente locale, i debiti fuori bilancio sono posti a carico dell'ente medesimo, e quindi della comunità locale di cui l'ente è esponenziale, solo quando questi siano riconosciuti, necessari per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell’ente per legge; invece, nel caso del mancato riconoscimento di tale qualità, i debiti fuori bilancio sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l’esecuzione, senza oneri per l'ente. Successivamente all’approvazione del piano di risanamento il consiglio comunale dell’ente locale, già sottoposto alla procedura di dissesto, è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all’Ente, con la conseguenza che la legittimazione a ricorrere contro la determinazione Ministeriale di approvazione del piano di risanamento compete non già al Comune, bensì ai soggetti a carico dei quali sono poste le spese in parola. Deve essere dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso promosso da un Comune in dissesto finanziario contro il decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, che esclude i debiti fuori bilancio dalla massa passiva, tenuto conto del fatto che l’eventuale accoglimento del ricorso promosso da un Comune in dissesto finanziario contro il decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, per esclusione dei debiti fuori bilancio dalla massa passiva, determina l'aumento del fabbisogno da finanziare con oneri a carico della comunità locale e pertanto, l’annullamento del provvedimento ministeriale, procura un pregiudizio finanziario all'Ente locale. SENTENZA sul ricorso n.1173 del 1992 proposto dal Comune di Giuliano di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Italico Perlini e con lo stesso domiciliato, ex lege, nella Segreteria di questa sezione; contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l' annullamento del Decreto del Ministro dell'Interno del 19/3/1992 n. 1966 E/3, nella parte in cui non ritiene legittimo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, prescrivendone l'esclusione dal fabbisogno finanziario. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 5 marzo 2004 il Consigliere Sandro Aureli; Udito, altresì, l'avv.to Ermanno Le Foche, con delega dell’avv. I. Perlini, per il Comune ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Il Ministero dell’Interno, giusta l’applicazione del D.L. 2 marzo 1989 n.36 convertito in legge 24 aprile 1989 n.144, approvando il piano finanziario deliberato dal Comune di Giuliano di Roma per l’anno 1990, con il decreto in epigrafe descritto non ha riconosciuto legittimo alcuni dei debiti fuori bilancio, prescrivendone l’esclusione dal fabbisogno da finanziare. Il detto Decreto limitatamente al proprio art. 3, viene ritenuto ingiusto ed illegittimo e con il ricorso in esame si chiede l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili. Insieme al ricorso sono stati depositati i documenti di causa. Il Ministero dell’Interno si è costituito rilevando l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, e difendendo il decreto a fronte dell’infondatezza delle censure. All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione. DIRITTO Con l’art. 3 del decreto impugnato il Ministero non ritiene legittimo il riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio, prescrivendone di conseguenza l’esclusione dal fabbisogno da finanziare: -debito di £. 5.800.453 intestato a Casmez per interessi calcolati unilateralmente e forfettariamente in quanto non compresi nel debito principale come comunicato dall'ente creditore; -debito di £. 2.341.240 intestato a Fabi Giovanni per fornitura di coppe e medaglie, in quanto non se ne ritiene espressamente accertata la necessità per l’esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza del Comune per legge; -debito di £. 26.000.000 intestato alla tipografia Hetea Editrice per la pubblicazione “Il Piano del colore” in quanto non se ne ritiene espressamente accertata la necessità per l’esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza del Comune per legge. Il ricorso in epigrafe verte quindi sulla mancata inclusione nel piano di risanamento finanziario del Comune ricorrente, da questo presentato ai sensi dell'art. 25 c. 1 D.L. 2.3.89 n. 66, conv. in L. 24.4.89 n. 144 ed approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 7 del medesimo art. 25, di taluni debiti fuori bilancio. I debiti in questione erano stati riconosciuti dal Comune con delibera consiliare emessa a termini del comma 3 lett.-b) del cit. art. 25, ma il Ministero aveva ritenuto illegittimo il riconoscimento e aveva di conseguenza inserito i debiti stessi nell'elenco di quelli esclusi formato ai sensi del comma 13 dell’ art.25 cit.. Deriva da ciò l’impossibilità per il Comune di avvalersi riguardo all’importo dei debito fuori bilancio esclusi dal piano di risanamento dei mezzi di copertura indicati dal comma 3 nn. 1, 2, 3, 4 e dal comma 8 dell'art. 25 cit.. Deriva da ciò, però, anche la fondatezza dell’eccezione di carenza d’interesse sollevata dal Ministero resistente. Nel sistema di cui all'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i debiti fuori bilancio sono posti a carico dell'ente, e quindi della comunità locale di cui l'ente è esponenziale, solo (comma 3) quando questi siano riconosciuti, necessari per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell’ente per legge. Mentre, nel caso del mancato riconoscimento di tale qualità (comma 13), questi “sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l’esecuzione, senza oneri per l'ente”. Per cui il consiglio comunale “è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all’Ente”. Ne consegue che la legittimazione a ricorrere contro la determinazione Ministeriale compete non già al Comune ma ai soggetti a carico dei quali sono poste le spese in parola. Ne consegue che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso promosso da un Comune in dissesto finanziario contro il decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, che esclude i debiti fuori bilancio dalla massa passiva. Invero in tal caso spetta di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità al fine di individuare i soggetti cui addebitare le rispettive spese e dunque titolari dell'interesse leso, e del correlativo interesse a ricorrere contro tale decreto e le deliberazioni comunali che accertano la loro responsabilità, sono solo i soggetti identificati come responsabili. Del resto l'accoglimento del ricorso promosso da un Comune in dissesto finanziario contro il decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, per esclusione dei debiti fuori bilancio dalla massa passiva, determina l'aumento del fabbisogno da finanziare con oneri a carico della comunità locale (alienazione dei beni comunali disponibili, mutui ed altre entrate proprie dell'ente) e pertanto, l’annullamento del provvedimento ministeriale procura un pregiudizio all'Ente locale. (Cons. Stato parere Sez. I n.891 del 15 novembre 2000) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Omissis
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