Alla Corte dei
conti è devoluta una giurisdizione tendenzialmente generale per tutta la
materia relativa alla contabilità pubblica. La
giurisdizione della Corte dei conti deve ritenersi estesa anche alla pretesa
risarcitoria dell’amministrazione concedente il
servizio di riscossione dei tributi per la mancata riscossione o per
l’appropriazione di entrate tributarie o
patrimoniali spettanti all’ente locale in quanto l’inadempimento
da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre
ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania
sezione prima
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 11769/04 reg. gen. proposto dal
Comune di Frattamaggiore, in persona dei
componenti p.t. della Commissione straordinaria,
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Damiano, con lo stesso
elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Arenaccia n. 128 presso lo studio legale Cirillo-Costa,
contro
A.L.P.I.
Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio
Randaccio,
in persona di Randaccio Ranieri e
Randaccio Giovanni nella qualità di eredi di
Randaccio Vittorio, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Maria Gabriella
Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio
Verderame, presso la prima elettivamente
domiciliati in Napoli alla via Chiatamone n. 63
presso lo studio Pepe-Frezzetti,
per
la condanna
al pagamento di € 286.257,22 a titolo di risarcimento danni, oltre
rivalutazione e interessi, per inadempienze relative allo svolgimento del
servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni nel periodo dal 1989 al 1995.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio degli aventi
causa della ditta concessionaria; viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 15/6/2005, relatore il cons.
Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
FATTO
Con ricorso
notificato il 2/10/2004, il Comune di Frattamaggiore
riferiva che: - la ditta ALPI acquisiva la gestione
del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni in forza del contratto di appalto rep. n. 76 del
30/7/1976 con durata triennale, ed il rapporto si protraeva, a seguito di
proroghe ovvero in via di fatto, fino a tutto il 30/6/1996;
- la irregolare conduzione del servizio procurava
un danno erariale quantificato, in una relazione ispettiva della Direzione
regionale delle entrate della Campania,
per il periodo dal 1989 al 1995, in lit.
554.271.277 (di cui lit. 444.037.698 per mancata
riscossione di imposte sulla pubblicità, lit.
82.610.964 per mancata riscossione di diritti sulle pubbliche affissioni e
lit. 27.622.615 per sottrazione di assegni da
parte di un incaricato della ditta);
- l’amministrazione comunale, a seguito delle inadempienze contestate con la
delibera di Giunta n. 247 dell’11/4/1996, comunicata con nota
prot. n. 9068 del
15/4/1996, costituiva in mora la concessionaria con note
prot. n. 24590 del 30/12/1996 e n. 2848 del
18/2/1997.
Tanto premesso, il Comune proponeva le domande in epigrafe chiedendo il
risarcimento dei danni per inadempimento
contrattuale e per responsabilità extracontrattuale.
La ditta ALPI, in persona degli eredi del titolare, si costituiva in giudizio
resistendo alle pretese avverse.
DIRITTO
Oggetto del
giudizio in esame è la pretesa risarcitoria
avanzata dal Comune in relazione alle inadempienze
contestate alla concessionaria nella gestione del servizio di riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Preliminarmente la difesa resistente eccepisce che la controversia sarebbe
sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, postulando che la
cognizione in materia spetterebbe invece al giudice ordinario. Al riguardo è
tuttavia da osservare che alla Corte dei conti è devoluta una giurisdizione
tendenzialmente generale per tutta la materia relativa
alla contabilità pubblica.
Elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità
di agente contabile è il carattere pubblico
dell'ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua
gestione, mentre è invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione
del servizio viene svolta, titolo che potrebbe in ipotesi discostarsi dagli
schemi prescritti dalla legge o perfino mancare del tutto.
La giurisdizione del giudice speciale deve ritenersi estesa anche alla pretesa
risarcitoria dell’amministrazione concedente per
la mancata riscossione o per l’appropriazione di
entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale in quanto
l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre
ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile
(cfr. Cass.,
ss. uu., 10/4/1999, n.
232).
Né a diversa conclusione può condurre il disposto dell’art. 33 del d.
lgs. n. 80 del 1998
(nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 ed emendato con
la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), poiché detta norma è
diretta a regolare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e
quello amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, senza
incidere in alcun modo sull’ambito della cognizione spettante alla Corte dei
conti nelle controversie attinenti alla contabilità pubblica (cfr.
Cass., ss.
uu., 7/5/2003,
ord. n. 6956).
Va pertanto rilevato per il ricorso in esame il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione
delle spese di causa.ù
P.
Q. M.
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, dichiara
l’inammissibilità del ricorso n. 11769/04 per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in
Napoli, addì 15 giugno 2005, in camera di
consiglio con l’intervento dei signori:
Luigi Domenico Nappi Presidente f.f.
Fabio Donadono consigliere estensore
Carlo Buonauro referendario