CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

 

 

SINTESI DELLA RELAZIONE

SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

 

 

PRESIDENTE : GIUSEPPE PETROCELLI

RELATORE : IGNAZIO FASO

 

PALERMO, 16 NOVEMBRE 2001

 

La relazione che la Corte dei conti a Sezioni riunite elabora in occasione del giudizio sulla regolarità del rendiconto generale della Regione siciliana, perviene quest’anno all’Assemblea regionale quasi in coincidenza con l’avvio della tredicesima legislatura.

Al nuovo Parlamento siciliano la Corte affida le sue indicazioni e riflessioni confidando di contribuire, dalla sua posizione di organo magistratuale ausiliario e neutrale, al miglior governo delle risorse collettive.

In tale ottica occorre premettere alcune brevi considerazioni in merito al ruolo che la Corte dei conti è chiamata a svolgere nel contesto regionale dopo l'emanazione delle leggi costituzionali n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale) e n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) del 2001.

Con la modificazione dei meccanismi di elezione del Presidente della Regione, innanzitutto si pone urgentemente il tema della ridefinizione dei rapporti tra il Governo regionale e la sede della rappresentanza politica, cioè l'Assemblea regionale siciliana, in quanto questa ha subito una evidente decurtazione dei propri ruoli, perdendo il fondamentale potere di legittimazione dell'esecutivo, nonché il controllo diretto sulle strutture amministrative.

Il dibattito che è sorto su tali questioni appare, invero, particolarmente conducente ad una effettiva presa di coscienza dei problemi che, in assenza di idonei interventi istituzionali, potrebbero derivare dall'attuale condizione di squilibrio tra decisionalità e rappresentanza, e che finirebbero col ridurre il Parlamento siciliano ad assemblea dove si esercitano funzioni di controllo politico, al massimo, con i rituali e poco incisivi strumenti delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni. Per un corretto funzionamento delle Istituzioni democratiche e per rendere effettivo il principio di responsabilità dell'esecutivo nei confronti della comunità regionale, è indispensabile, invece, recuperare e rilanciare le funzioni di indirizzo (inteso come individuazione, in un contesto di programmazione strategica, degli obiettivi delle politiche pubbliche) e di controllo politico (cioè di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione governativa) sull'operato della Giunta e dell'amministrazione regionale, funzioni che, pur non dovendosi dimostrare invasive delle responsabilità esecutive, non si rivelino neppure occasionali e rituali.

Occorre a questo punto porre in evidenza che una condizione necessaria per l'esercizio di ogni attività di controllo risiede nella capacità del controllore di avere a disposizione informazioni attendibili ed adeguate sull'operato del soggetto controllato, nonché di interpretare adeguatamente tali informazioni, per non ridurre l'azione di controllo a mero esame di cifre e documenti, senza la possibilità, peraltro, di esprimere un giudizio autonomo. Per esercitare in maniera consapevole ed incisiva dette attribuzione, è necessario, pertanto, che l'Assemblea colmi il deficit informativo sulla gestione concreta dei programmi e delle politiche pubbliche, riconoscendo nel proprio Regolamento interno la rilevanza della funzione di controllo politico e della connessa attività di conoscenza, nonché prevedendo modalità e procedure adeguate all'impiego dei nuovi strumenti conoscitivi.

Per soddisfare tali esigenze, però, non appaiono necessari nuovi e specifici interventi normativi in quanto sia il vigente Statuto regionale, sia l'ordinamento giuridico generale, prevedono già strutture e procedure delle quali l'Assemblea regionale può immediatamente avvalersi.

Ed invero una lettura evolutiva dell'art. 23, comma 2, della carta statutaria ha condotto a delineare la Corte dei conti in sede di controllo quale organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-persona; la funzione di controllo esercitata dalla Corte, lungi dall’atteggiarsi come un "potere statale che si contrappone alle autonomie delle Regioni", si risolve, invece, in "un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall’art. 97 della Costituzione". Anche la recente legislazione , d’altra parte, esalta il ruolo complessivo della Corte quale "garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità".

Non appare necessario, pertanto, individuare nuove strutture le quali, peraltro, nelle concrete esperienze sono apparse poco dotate tecnicamente e prive dei necessari requisiti di indipendenza e neutralità, ma è sufficiente modificare semplicemente prassi e regolamenti. A tal fine la Corte, anche in osservanza agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento per l'organizzazione delle proprie funzioni di controllo (art. 5, comma 3), s'impegna, ferma restando la propria autonomia deliberativa, a presentare tempestivamente il programma di controllo per l'anno 2002 all'Assemblea regionale per eventualmente coglierne suggerimenti ed ulteriori aree d'interesse. E' d'altro canto auspicabile, onde evitare deprecabili cesure tra Amministrazione, Corte ed Assemblea, che quest'ultima individui procedure e sedi istituzionali per una ponderata valutazione degli appositi referti elaborati dalla Corte in sede, sia di controllo successivo sulla gestione, sia di parificazione del rendiconto generale della Regione. In tal modo si potrà perfezionare e rafforzare quel rapporto collaborativo che consegue alla circostanza che "il controllo sui risultati della gestione è, prima di tutto, diretto a stimolare nell’ente controllato processi di autocorrezione, sia sul piano delle decisioni legislative, dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni. Ed invero, perché questo obiettivo possa essere efficacemente perseguito, è determinante l’attribuzione di tale funzione di controllo ad un organo, come la Corte dei conti, la cui attività contrassegna un momento di neutralizzazione rispetto alla conformazione legislativa (politica) degli interessi".

Il ruolo di ausiliarietà della Corte nei confronti dell'Assemblea potrebbe subito trovare terreno fertile di sviluppo nell'ambito del processo di bilancio per l’esercizio finanziario 2002. Ed invero, con la riforma attuata con il titolo IV della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, l'Assemblea, chiamata ad approvare un "bilancio politico", dovrà evidentemente rinunciare all'analiticità contabile della decisione di bilancio in cambio di una più chiara definizione delle politiche pubbliche regionali (assetto del territorio, welfare, istruzione, formazione, ambiente, ecc.) poste a base dell'impiego delle risorse. Sotto altro profilo il Governo e la dirigenza regionali acquisiranno spazi sempre maggiori di capacità e flessibilità gestionale, con l'obbligo, però, di motivare chiaramente le scelte e di adottare criteri di gestione misurabili in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei risultati.

In questa prospettiva è evidente che solamente un organo di controllo esterno ed indipendente come la Corte dei conti potrà garantire ai cittadini elettori, all'organo elettivo ed allo stesso Governo regionale un effettivo controllo sui risultati conseguiti dall'amministrazione, sui processi di attuazione delle leggi in vigore, sugli effetti che queste hanno avuto sulla comunità regionale.

Con la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione sono emerse, poi, notevoli problematiche istituzionali tra le quali, per quanto in questa sede rilevante, appare di un certo rilievo quello dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Il c.d. federalismo fiscale, di cui lo Statuto siciliano con gli artt. 36, 37 e 38 è stato chiaro anticipatore, non può infatti far passare in secondo piano le esigenze di coordinamento che pur derivano dalle regole imposte all’Italia in sede di patto europeo di stabilità e crescita, le quali, come è noto, implicano il monitoraggio ed il controllo dei risultati dei bilanci dell'intero settore delle pubbliche amministrazioni. D’altra parte, la previsione del c.d. federalismo solidale, con il fondo perequativo previsto dal nuovo art. 119, comma 3, della Costituzione, presuppone il controllo della corretta applicazione dei meccanismi di prelievo delle risorse nelle regioni più ricche, nonché la verifica del buon uso delle risorse nelle regioni destinatarie dei fondi. E' evidente, allora, che compiti così delicati ed istituzionalmente rilevanti potranno essere assicurati solamente da un organo neutrale ed esterno, quale la Corte dei conti, che è chiamato dalla Costituzione a svolgere un ruolo imparziale ed equidistante rispetto a ciascun livello di governo, centrale, regionale e locale.

 

Il percorso di risanamento dei conti pubblici regionali che, pur tra incertezze, parziali insuccessi e zone d’ombra, era stato avviato nell’ultimo triennio, ha subito nel corso dell’esercizio finanziario 2000 una brusca interruzione.

Ed invero, la Corte nella precedente relazione aveva dimostrato apprezzamento per i risultati ottenuti nel 1999, esprimendo tuttavia l’avviso che le strategie di risanamento messe a punto dal Governo regionale nel DPEF 2000-2002 avrebbero richiesto, per avere effetto, il mantenimento nel tempo di severe politiche di bilancio, la costante vigilanza della finanza pubblica e una ragionevole prudenza sulla concreta e realistica possibilità di realizzare le manovre ipotizzate nei documenti governativi .

Con antitetico approccio, però, l’Assemblea regionale, già in sede di decisione di bilancio per il 2000, provvedeva ad innalzare a 1.900 miliardi il saldo del "ricorso al mercato" (cioè il disavanzo complessivo di bilancio) che, appena pochi mesi prima , aveva pur previsto programmaticamente in 1.162 miliardi. E tale circostanza, condizionata da evidenti fattori connessi all’instabilità politica del momento, nonché da una forse poco chiara consapevolezza della pesante realtà della finanza pubblica siciliana, ha finito per provocare la mancata realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali e più qualificanti dell’azione di risanamento dei conti pubblici e di riequilibrio finanziario, cioè il conseguimento del pareggio di bilancio entro il 2002 .

Con la stessa legge finanziaria per il 2000 si impostava, poi, una manovra che appariva ben lungi dall'apportare quei benefici effetti di correzione alle spese di competenza che apparivano, invece, necessari in relazione allo stato della finanza regionale: mediante la individuazione di maggiori risorse per 1.842 miliardi e di maggiori oneri per 2.695 miliardi, si determinava, infatti, un ulteriore saldo passivo da coprire pari a 853 miliardi che, unitamente a quello risultante dal bilancio a legislazione vigente (496 miliardi) ed al rimborso di prestiti (551 miliardi), facevano lievitare, come si è detto, il deficit complessivo a 1.900 miliardi. Alcune componenti della manovra, peraltro, soffrivano di profondi limiti o sotto il profilo della loro effettiva realizzazione (ad esempio, la c.d. attualizzazione dei limiti d'impegno ex art. 55 della legge n. 488 del 1999, pari a 548 miliardi ) o per il carattere non strutturale ed una tantum degli interventi (quali il recupero di 300 miliardi di fondi da enti vari, e la riduzione di 668 miliardi del fondo globale di parte corrente ): è sufficiente considerare che con l'abrogazione di leggi di spesa (tabella F della legge finanziaria) si sono determinati risparmi per appena 23 milioni.

Sulla base di tali premesse, non sorprende la circostanza che la gestione finanziaria risultante dai dati esposti nel rendiconto per il 2000 abbia in effetti realizzato risultati oltremodo negativi.

Il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato, determinati puntualmente con la legge finanziaria ai livelli massimi rispettivamente di 1.350 e 1.900 miliardi, hanno subito una lievitazione di 511 miliardi che, nelle previsioni assestate, li ha fatti crescere a 1.861 e 2.411 miliardi. Tale effetto è stato indotto da provvedimenti amministrativi di "variazione allo scoperto" destinati alle compensazioni ed alle regolazioni contabili conseguenti a restituzioni di imposte e tasse di spettanza regionale previsti dalla legislazione sulla riscossione (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 8 luglio 1997, n. 241). Ora, pur considerando che dette variazioni alterative del bilancio sono consentite dal vigente ordinamento contabile regionale e, nell'occasione, sono state espressamente autorizzate dall'art. 36 della legge regionale n. 8 del 2000, la Corte, ferme restando le considerazioni espresse in precedenti relazioni circa il carattere eccezionale che devono possedere i fatti presupposti a tali provvedimenti, deve porre in forte evidenza la necessità di riconsiderare l'istituto in questione alla luce del nuovo quadro che emerge dalla vigente legislazione contabile; appare, infatti, incongruo affidare oggi a meri provvedimenti amministrativi la possibilità di modificare, seppure in presenza di situazioni straordinarie, l'entità di saldi fondamentali di bilancio che sono oggetto di ben tre deliberazioni parlamentari (DPEF, leggi finanziaria e di bilancio).

I dati di rendiconto relativi alla gestione di competenza sembrerebbero mettere in luce, al contrario, risultati contenuti, ma positivi per tutte le tipologie di risultati differenziali (risparmio pubblico + 1.816 miliardi; saldo netto da impiegare + 905 miliardi; accreditamento netto + 502 miliardi; ricorso al mercato 405 miliardi). Ed analogo effetto si registra anche per quanto riguarda la situazione finanziaria complessiva dalla quale emerge un avanzo finanziario di 10.016 miliardi . E' da porre subito in evidenza, però, che detti esiti scontano i benefici di maggiori accertamenti di entrate tramite ruoli, pari a 4.251 miliardi, sulla cui effettività ed affidabilità la Corte, per come si riferirà in seguito, non ritiene di poter fornire un giudizio positivo: in assenza della contabilizzazione di tali entrate, tutti gli anzidetti saldi avrebbero in effetti acquisito, anche per la gestione di competenza, il segno negativo con valori assoluti, peraltro, notevoli, mentre l’avanzo finanziario complessivo si sarebbe più che dimezzato .

Dopo due anni di risultati favorevoli, invece, peggiorano decisamente, a livello di gestione di cassa, sia il saldo netto da finanziare, sia quello del ricorso al mercato che si attestano rispettivamente a - 2.162 e - 2.662 miliardi. Quest'ultimo supera per di più la stessa determinazione effettuata con il quadro sintetico di cassa allegato al bilancio che lo aveva previsto per un importo massimo di 2.400 miliardi.

Ma, unitamente alle già ingenti risorse necessarie per pareggiare i conti di cassa del 2000, occorrerà senz’altro reperirne delle ulteriori per fronteggiare i debiti di tesoreria che, rispetto all'esercizio precedente, sono aumentati da 4.706 a 5.353 miliardi (+ 14 %). L’impatto su tale voce della c.d. tesoreria unica regionale si è rivelato, comunque, inferiore rispetto al passato in quanto i relativi conti al 31 dicembre 2000 hanno registrato un miglioramento del 18 % circa che li ha fatti contrarre da 3.630 a 2.984 miliardi.

La caratterizzazione negativa delle tendenze di fondo della finanza pubblica regionale trova, poi, conferma nell'entità del debito finanziario della Regione per mutui ed altre operazioni obbligazionarie: a fine 2000 tali poste hanno ormai raggiunto la cifra di 5.405 miliardi, con un costo (per rimborso dei capitali e per interessi) che annualmente si aggira sui 700 miliardi.

In relazione ai negativi risultati che emergono dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2000 e considerato che sussistono sufficienti elementi per prevedere nel corso del 2001 un ulteriore peggioramento delle prospettive per i

conti pubblici regionali , è evidente che il Governo regionale in carica, utilizzando appieno il clima di stabilità che deriva dalle recenti riforme istituzionali, dovrà responsabilmente impegnarsi a fondo, fin dalla prossima sessione di bilancio per il 2002, nell'adozione di tutti quei provvedimenti indispensabili ed urgenti per far riprendere il cammino al processo di risanamento avviato negli anni precedenti.

Ritiene la Corte, sotto un corretto profilo tecnico-contabile, che i principi guida per una efficace strategia in tal senso non possano che basarsi su riforme strutturali della spesa pubblica regionale. Un suo rigoroso contenimento, infatti, incentiva negli apparati amministrativi gestioni più efficienti, agevolando nello stesso tempo la riduzione del debito ed il necessario finanziamento degli interventi per lo sviluppo e l'occupazione. Le future politiche di bilancio, pertanto, dovrebbero essere adottate in funzione dell'obiettivo del conseguimento di solide posizioni finanziarie entro l'orizzonte temporale di medio termine, ma è evidente che la credibilità di un tale processo di risanamento richiede una rigorosa determinazione delle priorità degli interventi correttivi affinché il raggiungimento di una sana situazione della finanza pubblica regionale non diventi un obiettivo che si sposta nel tempo.

Alla luce delle ulteriori considerazioni che si effettueranno in seguito, appare indispensabile, infine, che tali azioni si coniughino con adeguati strumenti di controllo sull’andamento delle spese e di valutazione dei risultati, nonché con accorte politiche di monitoraggio ed incremento delle entrate.

 

Per il secondo anno consecutivo queste Sezioni riunite sono costrette a pronunciarsi sul rendiconto generale della Regione siciliana ben oltre il consueto termine del 30 giugno.

Tale evenienza, in entrambi gli anni, è stata causata dai ritardi accumulati dall'Amministrazione regionale nell'elaborazione del documento contabile e nella sua successiva trasmissione alla Corte, ritardi che in ambedue le circostanze sono derivati da difficoltà insorte in tema di entrate.

Con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2000 non si è ancora trovata una adeguata soluzione alle rilevanti problematiche evidenziate dalla Corte nella precedente relazione. Le registrazioni contabili relative agli accertamenti ed alle riscossioni delle entrate derivanti da versamenti unitari da parte dei contribuenti (ammontanti a 8.632.043.384.534 per il conto della competenza e a lire 783.851.249.828 per quello dei residui) sono state eseguite, infatti, sulla base di un flusso telematico diretto tra la Struttura di gestione presso l'Agenzia delle entrate ed il Dipartimento regionale finanze e credito, senza alcuna validazione da parte della prima e senza alcun riscontro contabile a cura della competente Ragioneria centrale presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze; alla Corte, poi, non è stato trasmesso alcun conto bimestrale come, invece, era stato espressamente richiesto in sede di decisione sul rendiconto 1999 .

Le entrate esposte nel consuntivo dell'anno 2000, comunque, non si caratterizzano soltanto per la persistente presenza di tale irregolarità, ma contengono altre nuove e gravi anomalie relativamente ai cespiti riscossi tramite ruoli.

Ed invero, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000 veniva presentato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in data 31 maggio 2001, ma, sulla base di un primo riscontro condotto dalla Corte sui più significativi capitoli d'entrata , emergevano immediatamente notevoli differenze in termini di accertamenti e di riscossioni tra i dati contabili degli esercizi finanziari 1999 e 2000, differenze imputabili, in genere, ad articoli di

entrate riscosse tramite ruoli e non riconducibili in modo diretto e certo agli effettivi andamenti della gestione finanziaria del 2000.

Solamente in prossimità della scadenza del termine di presentazione del rendiconto, infatti, l'amministrazione regionale si sarebbe resa conto dell'incompletezza del relativo flusso di dati acquisiti tramite il Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS).

Alla data del 28 maggio 2001, poi, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate non aveva trasmesso all'Assessorato del bilancio e delle finanze i dati, relativi al carico dei ruoli di pertinenza regionale ed alle relative riscossioni, utilizzabili per l'inserimento nel rendiconto .

In conclusione, il consuntivo per l’esercizio finanziario 2000 veniva presentato alla Corte con dati contabili che, per le entrate riscosse tramite ruoli, soffrivano di forti limiti di attendibilità a livello di accertamenti, riscossioni e residui.

In data 19 giugno 2001 l'Assessore regionale al bilancio ed alle finanze richiedeva alla Corte la restituzione (avvenuta in effetti il giorno successivo) del rendiconto generale trasmesso in precedenza "al fine di eventuali integrazioni" ed "avendo acquisito da parte dell'Agenzia delle entrate … ulteriori elementi relativi agli accertamenti … tramite ruoli".

In realtà la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, non avendo i dipendenti uffici eseguito nel corso del 2000 il riscontro delle contabilizzazioni bimestrali degli accertamenti e delle riscossioni operate tramite ruoli, aveva fatto ricorso ai conti giudiziali resi dai concessionari della riscossione, documenti, però, non debitamente riscontrati dai competenti uffici dell'Agenzia stessa.

Solo il 7 settembre, l'amministrazione regionale riceveva, con il visto della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, i dati da questa in tal modo acquisiti, talché, il successivo 22 settembre, provvedeva a depositare presso questa Corte il rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2000, "integrato con ulteriori elementi relativi all'entrata ed alla spesa", in sostituzione di quello presentato il 31 maggio 2001.

Dal quadro innanzi prospettato emergono chiaramente gravi incertezze, derivanti dalle profonde innovazioni introdotte nell’ordinamento da recente legislazione statale in materia di entrate , che hanno in effetti negativamente inciso sui relativi meccanismi decisionali e di controllo. Ma si evince anche che le strutture preposte in ambito regionale alla gestione ed al controllo delle entrate versano, in atto, in un vero e proprio caos organizzativo che trae origine principalmente dalla mancanza di una strategia unitaria e dalla incoerente partecipazione ai relativi processi (dalle impostazioni di bilancio agli introiti di cassa ed ai connessi riscontri) di unità amministrative e tecniche appartenenti ad apparati diversi ed ispirati a logiche diverse .

In definitiva, nel decorso esercizio finanziario sono sorte vaste aree di criticità, che, peraltro, persistono nel 2001, e che hanno provocato e provocano vere e proprie carenze nel campo della contabilizzazione e del riscontro delle entrate.

Se nel 1999 tali fenomeni avevano riguardato solamente i flussi realizzati tramite la Struttura di gestione, a tale settore si è aggiunto anche quello delle entrate riscuotibili a mezzo dei ruoli che nel 2000 non sono state imputate secondo la corretta prassi contabile, cioè periodicamente e cronologicamente in base alle contabilità amministrative bimestrali, ma in relazione ai dati complessivi annuali risultanti dai conti giudiziali presentati dai concessionari della riscossione, documenti destinati, però, a finalità ben diverse.

Ma i risultati contabili delle entrate riscosse tramite ruoli nel 2000 appaiono inaffidabili nel loro complesso non solo per l'incongrua base informativa da cui sono stati tratti e per il mancato riscontro contabile degli

stessi, bensì anche a causa dell'omessa esposizione in rendiconto di accertamenti e riscossioni relativi a ruoli recanti iscrizioni di spettanza regionale, ma dati in carico a concessionari diversi da quelli della Sicilia : trattasi di circa 174 miliardi che, a chiusura dell'esercizio 2000, la Ragioneria presso Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in aperta violazione del principio di universalità del bilancio, non ha contabilizzato tra gli accertamenti non essendo in possesso dei corrispondenti dati relativi alle riscossioni, ai residui ed ai versamenti .

Occorre, peraltro, aggiungere che dal raffronto tra le due stesure del rendiconto sono emerse notevoli differenze nei dati relativi alle "entrate riscosse rimaste da versare". Trattandosi di poste contabili generate da somme già riscosse al 31 dicembre 2000 dagli agenti contabili e rimaste in cassa presso gli stessi in quanto non trasferite all'erario regionale per motivi tecnici legati ai tempi di riversamento al tesoro, è di tutta evidenza che il loro ammontare, essendo certo ed insuscettibile di una diversa valutazione a fine esercizio, non poteva– né doveva - subire variazioni tra le due "versioni" del rendiconto. Facendo salvi gli accertamenti che saranno compiuti dalla Corte in sede di riscontro delle omologhe poste iniziali per l'esercizio finanziario 2001, è comunque probabile che dette anomalie derivino da "forzature" dei dati contabili operate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze al fine di far comunque "quadrare" i conti in conseguenza dell'inserimento in rendiconto dei nuovi dati degli accertamenti e delle riscossioni.

In sede di riscontro dei dati contabili dei ruoli, risultanti dalle comunicazioni della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate in carico al concessionario della riscossione, con quelli indicati per articoli nel rendiconto,

sono state evidenziate, peraltro, notevoli ed ingiustificate discrasie, pari a circa 218 miliardi, tra le due fonti informative.

A detto quadro occorre aggiungere quanto segue:

bulletqueste Sezioni regionali riunite da ben otto anni richiedono espressamente agli assessorati regionali di procedere alla classificazione dei residui attivi in relazione al loro grado di esigibilità, così come previsto, peraltro, dall’art. 263 del Regolamento di contabilità generale dello Stato. Ed invero, sin dal 1996, l’Assessore regionale del bilancio e delle finanze ha dettato, con apposite circolari, specifiche direttive alle singole amministrazioni (sia regionali sia statali) che hanno in carico crediti arretrati al fine di procedere a dette operazioni di classificazione, ma le disposizioni impartite sono, comunque, rimaste ad oggi completamente inattuate. Di conseguenza si continuano a riportare in contabilità, come residui attivi, crediti erariali che, non conoscendosi, ad oggi, il relativo tasso di esigibilità, potrebbero dar luogo, vista anche l’ampiezza del fenomeno (21.100 miliardi nel 2000), ad una irrealistica e non fedele rappresentazione in rendiconto della effettiva situazione dei conti pubblici regionali;
bulletnon può sottacersi, poi, la persistente presenza in consuntivo di un numero consistente di capitoli dei Titoli I, II e III che, tra i residui per entrate riscosse, ma rimaste da versare, riportano importi di segno negativo; la stessa anomalia si verifica, peraltro, anche relativamente ad alcuni capitoli dei Titoli I e II per le entrate rimaste da riscuotere. Ancora una volta, pertanto, queste Sezioni regionali riunite si vedono costrette a ribadire che l’esposizione di tali dati rappresenta una palese anomalia che, contrastando con i principi di contabilità pubblica, necessita di più idonei interventi da parte dell’amministrazione per eliminare siffatte incongruenze.

Le preoccupazioni che suscitano le gravi irregolarità ed omissioni che emergono dal quadro di fondo innanzi prospettato in tema di contabilizzazione e riscontro delle entrate, si tramutano, poi, in vero e proprio allarme per gli equilibri di finanza pubblica regionale ove si consideri che dette situazioni, in definitiva, non rappresentano altro che sintomi del grave vuoto che caratterizza a monte il "governo" delle entrate.

L'Amministrazione regionale, infatti, recita in materia un ruolo passivo di mera ricettrice di versamenti nella propria cassa (da struttura di gestione, concessionari, ecc.) senza conoscere nel corso dell'anno l'andamento degli accertamenti e delle riscossioni. In tal modo ci si pone contro ogni logica di programmazione finanziaria che, invece, si rileverebbe oltremodo utile in periodi, come quelli attuali, di crisi di liquidità. Un'attenta opera di monitoraggio di tali elementi permetterebbe, peraltro, di evitare eventuali perdite di fondi a danno delle casse regionali: basti a tal fine considerare che l'attività di vigilanza posta in essere dal Dipartimento regionale del credito e delle finanze, pur con le poche risorse a sua disposizione, ha consentito, ad esempio, il recupero di circa 106 miliardi non versati alla cassa regionale dalla SISAL S.p.a. dal 1996 al 2000 a titolo di quota del 12.25 % dell'incasso lordo dei proventi dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici (capitolo 1008).

Trascurando tale realtà, si preferisce, invece, introdurre norme quali l'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che, con l'intento di adeguare la legge di contabilità regionale a1la riforma attuata a livello statale con la legge n. 94 del 1997, dispongono (comma 10, lett. b) che "con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale". E' evidente che in tal modo, assimilando per legge le fasi gestionali degli accertamenti e dei versamenti del bilancio di competenza, oltre a violare palesemente i principi generali della contabilità pubblica, si fa ulteriormente perdere all'amministrazione regionale qualsiasi punto di riferimento per la gestione ed il monitoraggio delle entrate in questione e non si consente, in definitiva, al Governo ed all'Assemblea regionale l'impostazione di manovre correttive in corso d'esercizio per ovviare ad eventuali contrazioni delle entrate.

Sotto il profilo d'interesse specifico della Corte dei conti, infine, occorre porre in forte evidenza che le circostanze innanzi illustrate e connesse ai ritardi nella presentazione del rendiconto ed alla mancata trasmissione delle contabilità periodiche delle entrate, oltre a configurarsi come comportamenti posti in essere in violazione di specifiche disposizioni legislative, nei fatti rischiano di delegittimare la Corte stessa nella funzione essenziale e necessaria della parificazione del rendiconto. Tali condotte, infatti, affievoliscono, da una parte, i già scarni controlli che l'ordinamento prevede in materia di entrate, e, non consentendo alla Corte di pronunciarsi tempestivamente sul rendiconto, finiscono, dall'altra parte, con l'interferire con i meccanismi decisionali della stessa ARS in tema di assestamento e variazioni di bilancio che non possono avviarsi prima della decisione di parifica. Per gli stessi motivi la connessa attività di referto nei confronti dell'Assemblea regionale subisce, poi, forti limitazioni in termini sia di tempestività della relazione, sia di contenuti aggiornati della stessa.

Così come è necessario, pertanto, che i censurati comportamenti omissivi s'interrompano al più presto, è parimenti indispensabile che l'Amministrazione regionale, per ovviare alla grave situazione prospettata in materia di entrate, appronti al più presto idonei rimedi. In linea generale appaiono urgenti, da una parte, la pronta ridefinizione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria e, sotto il profilo organizzativo, una decisa ricompattazione dei meccanismi gestionali, contabili e di controllo delle entrate. A tal fine appare ormai ineludibile la scelta di un nuovo modello organizzativo, abbandonando quello, ormai superato, del c.d. avvalimento delle amministrazioni statali per adottare o il sistema del convenzionamento con le strutture periferiche ministeriali (più trasparente anche sotto il profilo della determinazione dei relativi costi) o quello autonomo. Si ritiene che entrambe dette ultime soluzioni, previa in ogni caso la completa informatizzazione telematica delle relative procedure, comporterebbero in materia decisi snellimenti operativi, nonché chiare responsabilità e migliori risultati.

 

Per quanto riguarda i risultati delle entrate e pur con i limiti derivanti dalle considerazioni innanzi effettuate, in estrema sintesi può rilevarsi quanto segue:

bulletalla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 le previsioni definitive sono state pari a 22.220 miliardi, mentre gli accertamenti sono ammontati a 25.635 miliardi. Le maggiori entrate (+ 3.415 miliardi) sono da ascrivere principalmente (88,3 %) ai primi due titoli (Entrate tributarie ed extra-tributarie) che hanno, rispettivamente, realizzato incrementi del 22,8 % e del 10,5 % rispetto agli accertamenti dell’esercizio finanziario 1999. Ma è proprio sul versante di tali titoli che si verificano, per i motivi già illustrati, i maggiori limiti di attendibilità dei dati contabilizzati. Per di più l’andamento dei versamenti nella cassa regionale non ha seguito l’esito apparentemente positivo degli accertamenti: le entrate totali riscosse, infatti, hanno registrato un decremento rispetto a quelle dell’anno precedente, passando da oltre 24.145 ai 22.685 miliardi nel 2000 (- 6,1 punti percentuali e – 1.460 miliardi in valore assoluto), registrando, però, un discreto incremento delle riscossioni in conto competenza (oltre 19.457 miliardi a fronte dei 17.670 del 1999, + 10% e, in valore assoluto, +1.778 miliardi) ed un brusco crollo (- 50 %) di quelle in conto residui che, alla chiusura dell’esercizio, sono risultate pari a 3.228 miliardi contro gli oltre 6.465 del precedente esercizio finanziario.
bulletPer quanto riguarda i residui attivi, l’andamento favorevole che si era registrato in passato sembra avere subito una consistente battuta d’arresto. Al 31 dicembre 2000, infatti, essi ammontavano complessivamente ad oltre 21.100 miliardi a fronte dei 18.396 del 1999, con un incremento in valore assoluto di oltre 2.704 miliardi e del 14,6 % in termini percentuali . In definitiva il volume della loro gestione si avvicina sempre di più a quello previsto in bilancio per la competenza di un intero esercizio finanziario.
bulletLa situazione complessiva dei residui del Titolo I (9.345 miliardi, di cui ben 4.082 di nuova formazione) è ormai divenuta patologica e, pertanto, è necessario un forte impegno da parte del governo regionale per normalizzare la situazione, soprattutto sotto il profilo della riscossione dei crediti erariali. A tal fine appare prioritario ed indispensabile che l'Assemblea regionale, sulla scia del disegno di legge n. 1109 del 30 giugno 2000 non approvato dall'aula in sede di votazione finale, adegui il sistema di riscossione siciliano alla riforma introdotta a livello statale con la legge delega n. 337 del 1978 e con i relativi decreti delegati. In quella sede potrebbero essere prese in considerazione le peculiari esigenze della Regione in virtù della riserva sancita dagli artt. 36 e 37 dello Statuto siciliano, adottando soluzioni e meccanismi che rispondano effettivamente a quei criteri di economicità ed efficienza che, in atto, il servizio di riscossione assicurato dal concessionario non sembra possedere. Basti in tal senso considerare che, a fronte di ruoli emessi nel 2000 pari a 4.420 miliardi, sono stati riscossi appena 153 miliardi, corrispondente al 3, 4 % del carico. Pur dovendosi precisare che il notevole importo dei ruoli consegnati al concessionario nel 2000 è conseguente al considerevole lavoro di smaltimento dell'arretrato posto in essere dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, e che, per tributi relativi ad anni precedenti, il concessionario nel 2000 ha riscosso tramite ruoli altri 154 miliardi, queste Sezioni riunite ritengono l'attuale costo del servizio, reso, peraltro, anche per conto dello Stato e degli enti locali, insostenibile per la finanza regionale ed inadeguato all'effettivo rendimento, tenuto conto che lo stesso ha raggiunto nel decorso esercizio l'importo di circa 88 miliardi, pari ad oltre la metà delle riscossioni di competenza ed al 29 % di quelle complessivamente effettuate nel 2000.

 

Relativamente alle spese, alcune sintetiche considerazioni riguardano i seguenti aspetti:

bulletIl totale generale autorizzato con il bilancio di previsione ammontava a 25.429 miliardi (- 2 % rispetto al dato del 1999), ma poi le previsioni si sono assestate a 29.846 miliardi, registrando aumenti, sia per le spese correnti (+ 6 %; 21,328 miliardi), sia per quelle per rimborso prestiti (+ 40 %; 550 miliardi); le dotazioni delle spese in conto capitale sono invece diminuite da 8.643 a 7.607 miliardi (- 12 %). Anche a livello d’impegni (20.833 miliardi) e di pagamenti (19.725 miliardi) le spese correnti hanno contabilizzato decisi aumenti rispetto al 1999, pari rispettivamente a 12 ed a 15 punti percentuali.
bulletI principali indicatori registrano una migliore performance rispetto agli esercizi precedenti sotto il profilo della capacità di spesa (da 51 a 58 %), della velocità di cassa (da 60 a 67 %) e della capacità di smaltimento dei residui passivi (da 42 a 51 %).
bulletIl personale ha assorbito, a livello d’impegni, risorse per 1.803 miliardi (+ 5 % rispetto ai 1.723 miliardi del 1999), mentre gli acquisti di beni e servizi, in mancanza di specifiche politiche di contenimento, sono lievitati da 930 a 1.118 miliardi (+ 20 %). I trasferimenti alle aziende sanitarie ed agli enti locali, infine, hanno generato flussi rispettivamente pari a 8.991 (+ 9 %) e 2.687 (-9 %) miliardi, in termini di impegni, ed a 7.798 (+ 8,5 %) e 1.634 (+ 42 %) a livello di cassa.
bulletDopo un triennio di continuo incremento, i residui passivi complessivi subiscono un raffreddamento del 10 % contraendosi a 9.113 miliardi contro i 10.144 del 1999. Appare, altresì, positiva la circostanza che tale opera di smaltimento abbia interessato le spese d’investimento (- 23 %; da 5.894 a 4.548 miliardi). I residui impropri, peraltro, sono diminuiti da 670 a 146 miliardi.

 

 

 

La produzione normativa nell’anno 2000 è stata caratterizzata dall’emanazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che ha disciplinato l’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

Finalità della legge è quella di accrescere l’efficienza dell’amministrazione regionale, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

Fondamentale rilievo assume, nell’intento del legislatore, l’introduzione nell’ordinamento regionale del principio di una netta distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, devolute al Presidente della Regione ed agli assessori regionali, e le funzioni amministrative e di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa affidate in via esclusiva ai dirigenti.

Una corretta e rigida distinzione di ruoli (e responsabilità) tra potere politico ed assetto burocratico costituisce il fulcro della riforma dettata dalla legge 421/1992 ai cui principi lo Stato si è già adeguato fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e deve, ora, essere considerata anche nella Regione siciliana un indispensabile strumento per assicurare la funzionalità dell’azione pubblica nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

L’ambito entro il quale si esplica la funzione di indirizzo politico-amministrativo riservata al Presidente della Regione ed agli assessori è individuato dall’art. 2 della legge che fornisce un’elencazione esemplificativa e non tassativa degli atti in cui tale funzione si esprime.

Lo stesso art. 2 e le successive norme che disciplinano la dirigenza individuano, sempre in maniera non esaustiva, i compiti e i poteri spettanti ai dirigenti.

Sarà, pertanto, necessario, al fine di evitare incertezze applicative e sovrapposizioni di competenze, che, anche attraverso specifiche direttive, venga più nettamente demarcato il confine tra "indirizzo politico-amministrativo" e "gestione", distinguendo, nel modo più chiaro possibile, gli atti che costituiscono espressione di un potere di programmazione e di individuazione delle linee generali entro cui deve esplicarsi l’azione amministrativa, rimessi al potere politico, dalle concrete scelte gestionali che i dirigenti sono responsabilmente chiamati a compiere per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal vertice politico.

E’, poi, interessante rilevare come la legge, nell’attribuire al Presidente della Regione ed agli assessori il potere di individuare le risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e di ripartirle tra gli uffici di livello dirigenziale generale, prevede che debbano, al riguardo, essere sentiti i dirigenti generali, dal che consegue l’ulteriore esigenza di istituire opportuni procedimenti di raccordo tra i vertici politici ed i dirigenti preposti alle strutture burocratiche.

Un ruolo determinante nel processo di riorganizzazione e di ammodernamento delle strutture amministrative secondo le linee disegnate dal legislatore regionale assume la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 10/2000 in forza del quale nella Regione siciliana trovano attuazione le norme dettate dal decreto legislativo 30 luglio 1996, n. 286, in materia di controlli interni.

Risulta ormai improcrastinabile, ai fini di una razionalizzazione dell’amministrazione regionale, l’istituzione ed il concreto avvio di uno stabile sistema di controlli strategici, direzionali (o "di gestione") e di regolarità amministrativa e contabile, nonché la determinazione dei criteri di valutazione dei dirigenti, strumento necessario per rendere effettivo il principio della "responsabilità dirigenziale" affermato dall’art. 10 della legge di riforma.

Si deve, invece, rilevare che i regolamenti attuativi dei nuovi sistemi di controllo interno, che in base alla legge 10/2000 avrebbero dovuto essere emanati entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, non hanno ancora superato il vaglio dell’organo consultivo (Consiglio di Giustizia Amministrativa).

Di fatto, pertanto, l’autorità politica e la dirigenza si stanno avviando ad implementare i nuovi assetti derivanti dalla riforma senza il supporto degli indispensabili strumenti di verifica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività, nonché dei relativi costi e risultati.

I rapporti tra sfera politica, alta direzione e dirigenza operativa, anziché canalizzarsi attraverso gli strumenti obiettivi e imparziali previsti dalla legge, continuano, in tal modo, ad essere regolati in base ai tradizionali e poco trasparenti meccanismi che finiscono per deresponsabilizzare gli anzidetti soggetti nell’esercizio delle loro distinte funzioni.

Per di più la mancata attivazione dei controlli interni metterà sicuramente a rischio anche la realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della riforma della legge di contabilità regionale che troverà applicazione a decorrere dal 2002.

Considerato, infatti, che con la decisione di bilancio non saranno più approvati i minuti oggetti di spesa (capitoli), ma le politiche pubbliche di settore con relativa distribuzione di risorse, sarà molto difficile che l’Assemblea regionale e l’Amministrazione possano controllare il "bilancio amministrativo".

I dirigenti, infatti, non essendo stato attivato il controllo di gestione, non saranno in grado di determinare gli obiettivi della loro attività, di valutarne i risultati e di predisporre le necessarie misure correttive; il Presidente della Regione e gli assessori, d’altra parte, non potendo utilizzare i controlli strategici, non saranno neppure in grado di verificare lo stato di attuazione del loro programma politico; tutta la dirigenza, infine, non sarà soggetta ad alcuna valutazione.

Altri rilevanti aspetti della legge di riforma sono dal legislatore demandati ad atti di normazione secondaria di natura regolamentare che solo parzialmente e, comunque, con molto ritardo, risultano definiti.

Mentre sono stati già adottati e sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei conti, il regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza regionale ed il regolamento sul funzionamento degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali, non risultano ancora emanati, oltre a quelli già citati sui controlli interni: 1) il regolamento che dovrà determinare i sistemi e le garanzie per la valutazione dei risultati dell’attività amministrativa (art. 10, comma 3); 2) i regolamenti che dovranno disciplinare il decentramento di funzioni e compiti agli Enti Locali, (art. 35) ancora allo stadio di approfondimento; 3) i regolamenti sulle strutture operative dell’ammini- strazione regionale (art. 4).

A quest’ultimo riguardo la legge prevede che l’organizzazione amministrativa della Regione si articola in tre tipologie: a) strutture di massima dimensione (le ex direzioni regionali) costituenti i dipartimenti; b) strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi e c) unità operative di base.

Dopo una fase transitoria, nella quale le strutture di massima dimensione sono quelle previste direttamente dalla legge (Tabella A), si procederà con successivi regolamenti che individueranno anche le strutture intermedie ed i relativi ambiti di competenza.

Il processo di ristrutturazione dell’assetto burocratico è, a tutt’oggi, in corso di attuazione: solo in data 2 ottobre 2001 lo schema di regolamento concernente le strutture intermedie dei dipartimenti è stato definitivamente "apprezzato" dalla Giunta Regionale, ma è già transitoriamente operativo, nelle more del completamento delle relative procedure, per espresso disposto dell’ultimo comma dell’art. 57 della legge regionale finanziaria n. 6 del 3 maggio 2001.

Il titolo III della legge 10/2000 disciplina, in armonia con i principi posti dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il rapporto di lavoro del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

Gli artt. 22 e 24 prevedono: 1) che tali rapporti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, Titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; 2) che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente; 3) che la contrattazione collettiva, articolata su due livelli, regionale e integrativa, si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro in conformità a quanto stabilito nel Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali e integrativi.

Le procedure di contrattazione previste sono simili a quelle contemplate dalla legislazione statale: l’art. 25 istituisce l’ARAN Sicilia che svolge le funzioni ed i compiti attribuiti all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 29/1993; l’art. 26 prevede la costituzione di organismi di rappresentanza unitaria del personale; l’art. 27 si occupa degli indirizzi per la contrattazione collettiva e del relativo procedimento fino alla definitiva sottoscrizione del contratto collettivo.

Nel contesto sopra delineato si inserisce un passaggio nodale attinente ad una fase procedimentale di controllo finanziario consistente nella "certificazione" della attendibilità e della compatibilità (con gli strumenti di programmazione e di bilancio) dei costi dei contratti collettivi di lavoro del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che l’art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) attribuisce alla Corte dei conti.

Considerato che i principi desumibili dalle anzidette disposizioni costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" (art. 1, c. 3, del citato decreto legislativo n. 165/2001) e per effetto del rinvio "dinamico" alla legislazione statale in tema di funzioni della Corte dei conti rinvenibile nell’art. 1 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, non vi è dubbio che spetti a queste Sezioni riunite la competenza in merito alla certificazione dei contratti collettivi del personale alle dipendenze dell’amministrazione regionale.

La verifica che spetta alla Corte ha come oggetto la correttezza della quantificazione dei costi contrattuali anche al fine di escludere una sottovalutazione degli effettivi oneri derivanti dalla disciplina pattizia, nonché la compatibilità dei costi quantificati rispetto ai vincoli previsti nei documenti di programmazione e di bilancio, al fine di mantenere sotto controllo la spesa pubblica ed il costo del personale nel rispetto degli equilibri complessivi di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, si deve, però, segnalare che, analogamente a quanto si è verificato con riguardo alle norme di riforma dell’organizzazione amministrativa contenute nel Titolo I della legge 10/2000, le nuove procedure di contrattazione collettiva disciplinate dal Titolo III della stessa legge non hanno, a tutt’oggi, avuto concreta applicazione.

L’inerzia del Governo regionale nel procedere alla costituzione dell’ARAN Sicilia ha, infatti, indotto il legislatore (art. 57 della legge regionale 5 maggio 2001, n. 6) a disporre che "la procedura prevista dagli artt. 24 e seguenti della legge 15 maggio 2000, n. 10, sarà avviata dal 1° gennaio 2002".

L’Amministrazione regionale, interpretando tale norma nel senso, non condiviso dalle Sezioni riunite di questa Corte, di un automatico rinvio, per l’anno corrente, alla previgente disciplina, ha proceduto, con decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, al recepimento di tutta una serie di norme risultanti da accordi intercorsi tra delegazione di parte pubblica regionale ed organizzazioni sindacali stipulati ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

Ne è conseguito che gli accordi entrati in vigore in data 2 luglio 2001 (giorno stesso della pubblicazione del D.P.Reg. n. 10/2001 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) ed, in particolare, quelli concernenti il rinnovo contrattuale per il biennio economico 2000/2001 del personale con qualifiche non dirigenziali ed il contratto collettivo regionale di lavoro dell’Area della dirigenza, non sono stati sottoposti alla preventiva certificazione di competenza della Corte dei conti cui non è stato, perciò, consentito di effettuare, nell’interesse generale all’equilibrio dei conti pubblici, l’esame e la verifica delle tecniche impiegate per la quantificazione dei costi contrattuali, né di accertare l’esistenza di una effettiva copertura finanziaria degli oneri diretti e indiretti per l’intero periodo di vigenza contrattuale.

Vi è, infine, da osservare che, in mancanza di dati ufficiali ed aggiornati sulla consistenza quantitativa e sulla distribuzione per categorie del personale interessato alla contrattazione, permangono forti perplessità sull’attendibilità delle quantificazioni dei costi di cui ai prospetti allegati al D.P. Reg. 10/2001.

Non sussistono, poi, sufficienti garanzie sull’attendibilità delle stime utilizzate per la previsione degli oneri gravanti sugli esercizi futuri per l’incidenza, sia delle spese fisse e obbligatorie, sia degli oneri per il trattamento accessorio del personale dell’Area dirigenza e del personale con qualifica non dirigenziale nell’ipotesi di proroga del contratto vigente, mentre si esprimono serie riserve sull’effettiva disponibilità delle relative fonti di finanziamento che il decreto di recepimento degli accordi individua, fra l’altro, in presunte economie per pensionamenti anticipati ed in future leggi finanziarie.

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, che ha modificato le norme di attuazione dello Statuto regionale concernenti la competenza della Corte dei conti per la Regione siciliana approvate con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, l’attività di controllo preventivo della Sezione ha ad oggetto solo i regolamenti emanati dal Governo regionale e tutti gli atti amministrativi a carattere generale e particolare adottati in adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

I dubbi insorti nella concreta individuazione degli atti rientranti in quest’ultima tipologia sono stati risolti, in via interpretativa, dalla Sezione centrale del controllo nel senso che vi sono ricompresi non solo quelli che lo Stato membro e ciascuna regione sono obbligati ad emettere per dare concreta attuazione a regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni, cioè ad atti adottati dalla Commissione Europea in via autoritativa, ma anche tutti quei provvedimenti necessari affinché le azioni economiche di sostegno deliberate dall’Unione Europea tramite intese con i diversi Stati membri vadano concretamente a buon fine.

Si è ritenuto, pertanto, che sono soggetti a controllo preventivo di legittimità sia gli atti terminali di procedimenti di realizzazione di programmi di spesa, sia quelli con cui si dispone il finanziamento di singole opere pubbliche o la concessione di contributi per specifiche iniziative.

Nell’anno 2000 e fino a tutto il I semestre del 2001 sono stati sottoposti a controllo n. 8 regolamenti e n. 1209 atti amministrativi regionali.

Nel periodo considerato sono stati, altresì, esaminati n. 4.490 atti emessi dalle Amministrazioni statali aventi sede in Sicilia, dei quali n. 1.768 hanno dato luogo a rilievi istruttori e n. 88 hanno formato oggetto di deliberazioni della Sezione del controllo.

Intensa, anche se fortemente condizionata da una sempre più grave carenza nella dotazione del personale di magistratura assegnato alla Sezione, si è dimostrata l’attività di controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni regionali.

Interessanti risultati sono stati raggiunti nell’espletamento delle indagini programmate dalla Sezione del controllo e già concluse o in avanzata fase di completamento.

- Deliberazione n. 2/2000 - Dalla verifica del funzionamento dei controlli interni all’amministrazione regionale è stata evidenziata, in particolare, l’insufficienza del sistema in vigore fino a tutto l’esercizio finanziario 1998, sostanzialmente limitato alla verifica di irregolarità di natura prettamente contabile, mentre un sia pur minimo controllo interno è stato esercitato dalle Ragionerie centrali in attesa di un adeguamento delle strutture e del personale ai nuovi compiti di controllo introdotti con la legge regionale n. 10 del 1999; si è, inoltre, rilevata una scarsa attenzione al controllo delle entrate ed alla gestione della situazione patrimoniale.

bulletDeliberazione n. 3/2000 - La relazione sulla gestione delle spese per la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento del personale dell’Amministrazione regionale ha messo in evidenza, oltre alla carenza dei controlli interni di legittimità e di gestione, il mancato rispetto delle procedure per la definizione del piano dei corsi di qualificazione e riqualificazione del personale, nonché la mancata predisposizione di metodologie per l’accertamento dei risultati conseguiti nei vari interventi formativi.

Si è, poi, rivelato notevolmente esiguo il numero delle unità di personale destinatarie dei corsi, mentre si è registrata una limitata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili in bilancio.

L’indagine sulla gestione in parola è stata completata nel 2001 (Deliberazione 11/2001) e la relazione conclusiva ha evidenziato come, nel triennio 1996/98, si sia costantemente riprodotto il deprecabile fenomeno della formazione di economie, a riprova delle difficoltà operative dell’Amministrazione nell’utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio. Ha, poi, confermato la carenza di idonea programmazione degli interventi formativi, necessaria per realizzare una efficace ed efficiente gestione delle risorse a disposizione e la mancata utilizzazione di strumenti di verifica delle risultanze gestionali al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati.

- Deliberazione 4/2000 - L’esito del controllo successivo sulla gestione del "Fondo efficienza servizi" destinato all’erogazione di compensi incentivanti al personale in servizio presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha messo in evidenza una attività gestoria caratterizzata da diffusa lentezza e sensibili ritardi nel raggiungimento dei risultati cui tendevano i progetti-obiettivo avviati dall’Amministrazione e da una elevata incidenza di oneri finanziari per prestazioni di lavoro straordinario non adeguatamente sorrette da una preventiva valutazione delle ragioni specifiche di necessità che ne costituiscono imprescindibile giustificazione, né sottoposte alle necessarie verifiche di produttività e di conseguimento di risultati.

Una più aggiornata indagine conclusa nel primo semestre dell’anno 2001 (Deliberazione 15/2001) ha, comunque, messo in luce un maggior impegno programmatorio da parte dell’Amministrazione attraverso la puntualizzazione degli obiettivi da conseguire e l’individuazione di più adeguate tecniche di controllo, oltre che una sensibile diminuzione, nel corso degli anni, delle autorizzazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

- Deliberazione n. 8/2000 - E’ stata sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti la gestione del fondo di rotazione a gestione separata, istituito presso l’I.R.F.I.S. Mediocredito della Sicilia S.p.a., per il credito al commercio, nonché per operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore di piccole e medie imprese commerciali, allo scopo di accertare la rispondenza dei risultati dell’attività del fondo agli obiettivi stabiliti dalla legge, nonché le modalità di funzionamento dei controlli contabili riservati alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca.

Confermata la legittimazione della Corte dei conti all’esercizio di questa particolare forma di controllo successivo su attività equiparate per legge alle gestioni fuori bilancio e pur tenendo conto della natura privatistica dell’Istituto gestore, la relazione ha evidenziato i seguenti aspetti:

    1. la mancata preventiva determinazione delle priorità e dei criteri selettivi per l’ammissione al finanziamento delle iniziative;

2) la conseguente impossibilità di perseguire un disegno unitario ispirato alla realizzazione di un sistema distributivo più efficiente e razionale;

3) l’avvertita necessità di predisporre un progetto di riforma del sistema dei finanziamenti, al fine di coordinare tutti i fondi di rotazione a gestione separata istituiti presso l’IRFIS;

4) l’opportunità di ricorrere a forme di credito indiretto maggiormente in grado di responsabilizzare le imprese e di coinvolgere gli operatori bancari;

5) la sostanziale riduzione del ruolo dell’IRFIS a quello di un qualunque istituto di credito, non in grado quindi di svolgere attività programmatoria e strategica;

6) la sostanziale inadeguatezza dei controlli della Regione, limitati agli aspetti finanziario-contabili.

- Deliberazione n. 12/2000 - L’indagine sul funzionamento del servizio ispettivo istituito presso l’Assessorato regionale Enti Locali relativamente all’anno 1998 ha condotto ad una valutazione negativa, in primo luogo sull’organizzazione e la gestione del personale e dei beni strumentali a disposizione dell’Ufficio sottoposto a controllo.

E’ emersa, in particolare, una grave carenza nell’organico del servizio, coperto per appena il 20% della dotazione prevista; non è regolamentata, sotto il profilo normativo, la figura professionale di "ispettore", né si è provveduto ad una selezione e formazione del personale per un compito che richiede una profonda conoscenza della struttura amministrativa locale nonché dei fenomeni gestori.

Un secondo elemento di criticità è dato dalla mancata elaborazione di un programma delle ispezioni e di una pianificazione strategica delle iniziative. Si è ritenuto, poi, di segnalare all’Amministrazione la necessità di attivare processi informativi che consentano di utilizzare le notizie acquisite dal servizio durante le varie fasi del procedimento ispettivo per poter sviluppare a pieno l’efficacia dell’azione amministrativa.

- Deliberazione n. 10/2001 - I risultati di una prima indagine sulla gestione delle spese per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose per l’anno 1997 hanno evidenziato, innanzitutto, la complessità del procedimento di predisposizione del programma di finanziamenti da parte dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, che è stato poi approvato solo alla fine dell’esercizio, soprattutto a causa del ritardo con cui le Amministrazioni locali interessate hanno presentato istanze di finanziamento regolarmente documentate.

D’altra parte, l’esiguità delle risorse disponibili in bilancio e la necessità di far fronte ad interventi urgenti e indifferibili volti alla salvaguardia della pubblica incolumità rendono, di fatto, pressoché inattuabile una ponderata programmazione degli interventi da effettuare con la procedura ordinaria.

 

Tra le indagini in corso di attuazione merita una particolare attenzione, per la sua complessità ed estensione territoriale, quella rivolta a tutti gli enti locali della Regione siciliana e tesa a verificare: a) l'adeguamento dei sistemi contabili delle province e dei Comuni siciliani alla disciplina dettata dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche; b) il funzionamento dei controlli interni, nonché l'attività dei collegi dei revisori.

Il decennale processo di riforma sugli enti locali e sui controlli, che ha preso avvio con la legge n. 142/90, si è concluso con il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 novellato, per quanto riguarda i controlli, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

In merito alla disciplina dei controlli, occorre subito evidenziare che gli enti locali non sono obbligati a conformare il proprio ordinamento ai principi del nuovo sistema normativo essendo dotati, su questo particolare aspetto, di una notevole autonomia riconosciuta dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 286/99 e riaffermata dall'art. 147, comma 3, del T.U. n. 267/2000. Pertanto, gli enti locali, fermo restando il principio inderogabile di separazione delle funzioni di indirizzo da quelle gestionali, possono adattare le rispettive fonti regolamentari anche in deroga ai principi generali che disciplinano il controllo interno ai sensi dell'art. l, comma 2, del decreto legislativo n. 286/99.

Ai fini dell'attuazione dell'indagine il competente Ufficio di controllo, per assicurare una certa omogeneità nella raccolta dei necessari elementi di conoscenza e semplificare la rilevazione dei dati gestionali, ha predisposto un questionario articolato in 43 punti, che è stato allegato alla nota di richiesta dei dati contabili, inviata a tutti i 391 Comuni interessati all’indagine (di cui 198 con popolazione inferiore a 5000 abitanti, 58 con popolazione compresa tra 5000 e 8000 abitanti e 135 con popolazione superiore ad 8000 abitanti).

Vi è stata una significativa partecipazione da parte dei Comuni all'indagine stessa, tanto che di essi soltanto 66 (pari quindi al 17%) non hanno fornito risposta. Più in dettaglio la percentuale dei comuni inadempienti va dal 10% per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, al 19% per quelli con popolazione compresa tra 5000 e 8000 abitanti e al 27% per quelli con popolazione superiore ad 8000 abitanti.

Quest'ultimo dato porterebbe alla considerazione che i Comuni con maggiore consistenza di abitanti guardino con sfavore il controllo esterno di gestione e tendano a sottrarsi ad una qualsivoglia collaborazione. E' da notare, in particolare, che dei nove comuni capoluoghi di Provincia solo quelli di Ragusa e Siracusa hanno fornito risposte esaurienti, mentre quello di Catania ha ritrasmesso il questionario compilato solo parzialmente e senza alcuna notizia sul sistema contabile e sui controlli.

In merito al controllo interno, le risposte sintetiche al questionario proposto hanno rivelato che il controllo di gestione è un processo già avviato, anche se di difficile attuazione operativa.

L'indagine ha, tuttavia, rilevato che a volte si assegna al controllo una funzione di tipo ispettivo/contabilistico, altre volte esso è inteso come strumento di supporto agli organi amministrativi o a quelli politici.

Si è osservato, in molti comuni, che il controllo di gestione è stato affidato al Collegio dei revisori e che la valutazione dei dirigenti è stata demandata alla medesima struttura preposta al controllo di gestione. Tale scelta appare inopportuna, sia per non vanificare il ruolo del controllo di gestione, sia per non disperdere le specifiche risorse in una commistione di ruoli e di funzioni che inevitabilmente scaturisce da tale impostazione.

La Sezione di controllo, che con deliberazione n.9 del 2 maggio 2001 aveva programmato l’attivazione di un’indagine sul sistema del trasporto pubblico locale in Sicilia, nell’adunanza del 13 novembre ha approvato l’apposita relazione del competente Ufficio di controllo.

Sono stati predisposti e sottoposti all’Amministrazione regionale, ai Comuni e alle aziende di trasporto dei questionari specifici mediante i quali è stato possibile acquisire una serie di dati e notizie che, opportunamente elaborati, hanno consentito di ottenere un quadro completo ed analitico del vigente sistema dei trasporti .

E’ stata effettuata una ricognizione della normativa di settore (comunitaria, statale e regionale); sono stati analizzati il grado di funzionamento dell’attuale sistema del trasporto su gomma, l’organizzazione del competente Dipartimento dell’Assessorato, l’entità e le modalità di spesa dei fondi stanziati per il comparto, lo stato dell’attività programmatoria della Regione anche in relazione alle riforme intervenute in sede comunitaria e statale; è stata effettuata infine un’analisi "micro" sull’organizzazione e l’attività di tutte le aziende pubbliche e private operanti nella Regione, utilizzando degli indicatori tecnici idonei ad evidenziarne il grado di efficienza.

Quanto all’attività legislativa, nel settore del trasporto pubblico locale è riscontrabile un esempio di come nella Regione i provvedimenti provvisori possano assumere i caratteri della definitività.

Successivamente al D.P.R. n.1113/1953, con cui vennero emanate le prime norme di attuazione dello Statuto, tutte le leggi regionali di settore evidenziano espressamente come i vari interventi venissero adottati "nelle more di una legge organica di riforma".

In Sicilia le autolinee vengono ancora affidate in concessione, ai sensi della legge n.1822 del 1939, che, come molte leggi del passato, essendo ben fatta, consente al sistema di funzionare; la legge regionale n.68 del 1983 disciplina, poi, l’erogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio, resi necessari dalla quasi generale antieconomicità del trasporto pubblico.

Non hanno avuto applicazione le disposizioni dell’art.3 della legge n.68, che prevedevano una nuova disciplina legislativa delle concessioni di servizio e una razionalizzazione dei servizi stessi mediante il loro riassetto tecnico economico, favorendo la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie aziende private.

In tutti questi anni è mancata nel settore qualsiasi forma di regolamentazione programmata corrispondente ad una visione strategica e razionale diretta ad assicurare una migliore mobilità dei cittadini con contenimento dei costi.

Quanto all’organizzazione dell’Assessorato regionale è stata rilevata l’inadeguatezza numerica del personale assegnato al Dipartimento e la mancanza di professionalità (ingegneri, statistici, rilevatori, esperti, etc.) indispensabili, sia per l’effettuazione dei necessari controlli sulla "qualità del servizio", sia per lo svolgimento dei nuovi compiti di programmazione e regolazione attribuiti alla Regione.

Riguardo all’analisi finanziaria è da premettere che dal 1990 tutti gli oneri, prima finanziati con quote del Fondo Nazionale Trasporti, sono stati trasferiti alla Regione, che deve quindi provvedere alle esigenze del settore con i fondi del proprio bilancio.

Sarebbe stata opportuna la creazione di un apposito Fondo regionale, con assegnazione, in sede di redazione del bilancio preventivo, di uno stanziamento adeguato alle necessità; esso avrebbe costituito un elemento di certezza sia per l’Amministrazione, che per le Aziende, i cui equilibri di bilancio e la cui attività dipendono dalle disponibilità finanziarie dell’apposito capitolo di spesa regionale che, per il 2000, sono ammontate a 330 miliardi.

E’ da osservare, però, che le leggi di finanziamento vengono approvate in corso di esercizio (non è stato ancora provveduto per il 2001) e spesso in prossimità della scadenza e per importi insufficienti, per cui è necessario provvedere ai conguagli negli anni successivi, con violazione del principio dell’annualità del bilancio.

A distanza di 18 anni dalla emanazione della legge regionale 14 giugno 1983, n.68, che aveva individuato nel Piano Regionale Trasporti lo strumento programmatico "per fare assumere alla Sicilia, in relazione alla sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo ed alla sua perifericità e marginalità rispetto alle aree socio-economiche nazionali ed europee, una dimensione ed una funzione euromediterranea nei flussi di traffici nazionali ed internazionali, in modo da conferire competitività all’economia siciliana", la Sicilia è ancora priva di un Piano dei Trasporti.

Invero con la legge regionale n. 27 del 1988 venne a tal fine autorizzato uno stanziamento di tre miliardi e la redazione del Piano fu affidata ad una società di ingegneria per una spesa di L. 2.850.000.000. I lavori vennero regolarmente consegnati, ma l’Amministrazione non diede seguito al progetto e non furono mai iniziate le procedure di approvazione.

Sono di tutta evidenza i danni provocati dall’inerzia legislativa ed amministrativa e dall’inesistenza di qualsiasi visione strategica diretta a razionalizzare il sistema dei trasporti ed a programmare la realizzazione delle infrastrutture ecocompatibili prioritarie a fronte delle limitate disponibilità finanziarie.

Come verificatosi in altri campi, un salutare scossone verrà dalla necessità di adempimento degli obblighi imposti dalla Comunità europea, in quanto l’art.70 (ex 75) del Trattato di Amsterdam impegna gli Stati membri, ivi comprese naturalmente anche le articolazioni regionali, al perseguimento degli obiettivi del Trattato nel quadro della politica comune dei trasporti.

Il fondamentale principio ispiratore della politica comunitaria è la realizzazione della libertà di concorrenza, con l’eliminazione di qualsiasi discriminazione o disparità di trattamento tra gli operatori, nazionali e stranieri. Gli obiettivi da perseguire sono il miglioramento della qualità dei servizi, il contenimento dei costi, la sostituzione della concessioni con contratti di servizio che prevedano la corresponsione di un corrispettivo a ristoro degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico, con eliminazione di aiuti di Stato che possano falsare la concorrenza.

In materia di trasporto la potestà legislativa della Regione è concorrente con quella dello Stato che, con i decreti legislativi n. 422/1997 e n. 400/1999, ha recepito alcune disposizioni dei Regolamenti comunitari.

In particolare è stato stabilito: che i rapporti con i gestori siano regolati da contratti di servizio pubblico, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio; che le aziende pubbliche si trasformino in società di capitali; che l’affidamento dei servizi avvenga a mezzo del ricorso a procedure concorsuali da espletarsi entro il 31 dicembre 2003.

La riforma è in corso di attuazione in tutte le Regioni, ad eccezione della Sicilia.

Benché sia trascorso più di un anno dall’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto (Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296), la Regione non ha recepito le norme statali, né ha legiferato autonomamente. Neanche le disposizioni del succitato decreto legislativo immediatamente applicabili hanno finora avuto attuazione.

In sintesi l’attività di programmazione e di regolazione attribuita alla Regione deve estrinsecarsi nei seguenti adempimenti:

bulletapprovazione del Piano Regionale dei Trasporti, nella cui predisposizione debbono essere coinvolti le altre Amministrazioni interessate (Agricoltura, Industria, Lavori Pubblici, Territorio, etc.), gli enti locali, le organizzazioni produttive, l’Ente Ferrovie, l’ENAS, con le conseguenti scelte tra i vari sistemi da privilegiare prioritariamente in un quadro di intermodalità;
bulletdefinizione degli indirizzi alle Province ed alle città metropolitane per la redazione dei Piani di bacino;
bulletacquisizione dei suddetti piani e dei Piani urbani di mobilità redatti dai Comuni;
bulletrilevazione sul campo della domanda di mobilità e dei flussi di traffico;
bulletdeterminazione, d’intesa con gli enti locali, dei servizi minimi, il cui livello dipenderà dall’incontro della domanda di mobilità con le disponibilità finanziarie;
bulletapprovazione dei programmi triennali per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sentite le organizzazioni confederali e le associazioni dei consumatori;
bulletistituzione del Fondo Regionale Trasporti;
bulletdefinizione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi dei contratti di servizio pubblico;
bulletfissazione di termini certi per la trasformazione delle Aziende pubbliche in società per azioni, con la contemporanea previsione di interventi per favorire un sollecito risanamento economico, indispensabilmente propedeutico alla trasformazione stessa.
bulletsostituzione delle concessioni con contratti di servizio;
bulletapertura del mercato alla concorrenza con l’affidamento dei servizi a mezzo di pubbliche gare.

Dopo anni di disattenzione o di disinteresse il compito è indubbiamente arduo, ma il suo sollecito adempimento dovrebbe richiedere il massimo impegno della nuova Assemblea regionale e del nuovo Governo, ove non si voglia isolare la Sicilia dall’Europa e da un mondo, in cui la globalizzazione dei mercati richiede una maggiore e più rapida mobilità di persone e cose.