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CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE
SICILIANA
SINTESI DELLA
RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
PRESIDENTE : GIUSEPPE PETROCELLI
RELATORE : IGNAZIO FASO
PALERMO, 16 NOVEMBRE 2001
La relazione che la Corte dei conti a Sezioni riunite elabora in
occasione del giudizio sulla regolarità del rendiconto generale della Regione siciliana,
perviene questanno allAssemblea regionale quasi in coincidenza con
lavvio della tredicesima legislatura.
Al nuovo Parlamento siciliano la Corte affida le sue indicazioni e
riflessioni confidando di contribuire, dalla sua posizione di organo magistratuale
ausiliario e neutrale, al miglior governo delle risorse collettive.
In tale ottica occorre premettere alcune brevi considerazioni in merito
al ruolo che la Corte dei conti è chiamata a svolgere nel contesto regionale dopo
l'emanazione delle leggi costituzionali n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta
dei presidenti delle regioni a statuto speciale) e n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione) del 2001.
Con la modificazione dei meccanismi di elezione del Presidente della
Regione, innanzitutto si pone urgentemente il tema della ridefinizione dei rapporti tra il
Governo regionale e la sede della rappresentanza politica, cioè l'Assemblea regionale
siciliana, in quanto questa ha subito una evidente decurtazione dei propri ruoli, perdendo
il fondamentale potere di legittimazione dell'esecutivo, nonché il controllo diretto
sulle strutture amministrative.
Il dibattito che è sorto su tali questioni appare, invero,
particolarmente conducente ad una effettiva presa di coscienza dei problemi che, in
assenza di idonei interventi istituzionali, potrebbero derivare dall'attuale condizione di
squilibrio tra decisionalità e rappresentanza, e che finirebbero col ridurre il
Parlamento siciliano ad assemblea dove si esercitano funzioni di controllo politico, al
massimo, con i rituali e poco incisivi strumenti delle interrogazioni, delle interpellanze
e delle mozioni. Per un corretto funzionamento delle Istituzioni democratiche e per
rendere effettivo il principio di responsabilità dell'esecutivo nei confronti della
comunità regionale, è indispensabile, invece, recuperare e rilanciare le funzioni di
indirizzo (inteso come individuazione, in un contesto di programmazione strategica, degli
obiettivi delle politiche pubbliche) e di controllo politico (cioè di verifica
dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione governativa) sull'operato della Giunta e
dell'amministrazione regionale, funzioni che, pur non dovendosi dimostrare invasive delle
responsabilità esecutive, non si rivelino neppure occasionali e rituali.
Occorre a questo punto porre in evidenza che una condizione necessaria
per l'esercizio di ogni attività di controllo risiede nella capacità del controllore di
avere a disposizione informazioni attendibili ed adeguate sull'operato del soggetto
controllato, nonché di interpretare adeguatamente tali informazioni, per non ridurre
l'azione di controllo a mero esame di cifre e documenti, senza la possibilità, peraltro,
di esprimere un giudizio autonomo. Per esercitare in maniera consapevole ed incisiva dette
attribuzione, è necessario, pertanto, che l'Assemblea colmi il deficit informativo sulla
gestione concreta dei programmi e delle politiche pubbliche, riconoscendo nel proprio
Regolamento interno la rilevanza della funzione di controllo politico e della connessa
attività di conoscenza, nonché prevedendo modalità e procedure adeguate all'impiego dei
nuovi strumenti conoscitivi.
Per soddisfare tali esigenze, però, non appaiono necessari nuovi e
specifici interventi normativi in quanto sia il vigente Statuto regionale, sia
l'ordinamento giuridico generale, prevedono già strutture e procedure delle quali
l'Assemblea regionale può immediatamente avvalersi.
Ed invero una lettura evolutiva dell'art. 23, comma 2, della carta
statutaria ha condotto a delineare la Corte dei conti in sede di controllo quale organo
posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-persona; la
funzione di controllo esercitata dalla Corte, lungi dallatteggiarsi come un
"potere statale che si contrappone alle autonomie delle Regioni", si risolve,
invece, in "un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze
pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore
della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato
dallart. 97 della Costituzione". Anche la recente legislazione , daltra
parte, esalta il ruolo complessivo della Corte quale "garante imparziale
dellequilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della
corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dellefficacia,
dellefficienza e della economicità".
Non appare necessario, pertanto, individuare nuove strutture le quali,
peraltro, nelle concrete esperienze sono apparse poco dotate tecnicamente e prive dei
necessari requisiti di indipendenza e neutralità, ma è sufficiente modificare
semplicemente prassi e regolamenti. A tal fine la Corte, anche in osservanza agli obblighi
di comunicazione previsti dal regolamento per l'organizzazione delle proprie funzioni di
controllo (art. 5, comma 3), s'impegna, ferma restando la propria autonomia deliberativa,
a presentare tempestivamente il programma di controllo per l'anno 2002 all'Assemblea
regionale per eventualmente coglierne suggerimenti ed ulteriori aree d'interesse. E'
d'altro canto auspicabile, onde evitare deprecabili cesure tra Amministrazione, Corte ed
Assemblea, che quest'ultima individui procedure e sedi istituzionali per una ponderata
valutazione degli appositi referti elaborati dalla Corte in sede, sia di controllo
successivo sulla gestione, sia di parificazione del rendiconto generale della Regione. In
tal modo si potrà perfezionare e rafforzare quel rapporto collaborativo che consegue alla
circostanza che "il controllo sui risultati della gestione è, prima di tutto,
diretto a stimolare nellente controllato processi di autocorrezione, sia sul piano
delle decisioni legislative, dellorganizzazione amministrativa e delle attività
gestionali, sia sul piano dei controlli interni. Ed invero, perché questo obiettivo possa
essere efficacemente perseguito, è determinante lattribuzione di tale funzione di
controllo ad un organo, come la Corte dei conti, la cui attività contrassegna un momento
di neutralizzazione rispetto alla conformazione legislativa (politica) degli
interessi".
Il ruolo di ausiliarietà della Corte nei confronti dell'Assemblea
potrebbe subito trovare terreno fertile di sviluppo nell'ambito del processo di bilancio
per lesercizio finanziario 2002. Ed invero, con la riforma attuata con il titolo IV
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, l'Assemblea, chiamata ad approvare un
"bilancio politico", dovrà evidentemente rinunciare all'analiticità contabile
della decisione di bilancio in cambio di una più chiara definizione delle politiche
pubbliche regionali (assetto del territorio, welfare, istruzione, formazione,
ambiente, ecc.) poste a base dell'impiego delle risorse. Sotto altro profilo il Governo e
la dirigenza regionali acquisiranno spazi sempre maggiori di capacità e flessibilità
gestionale, con l'obbligo, però, di motivare chiaramente le scelte e di adottare criteri
di gestione misurabili in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei risultati.
In questa prospettiva è evidente che solamente un organo di controllo
esterno ed indipendente come la Corte dei conti potrà garantire ai cittadini elettori,
all'organo elettivo ed allo stesso Governo regionale un effettivo controllo sui risultati
conseguiti dall'amministrazione, sui processi di attuazione delle leggi in vigore, sugli
effetti che queste hanno avuto sulla comunità regionale.
Con la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione sono
emerse, poi, notevoli problematiche istituzionali tra le quali, per quanto in questa sede
rilevante, appare di un certo rilievo quello dell'autonomia finanziaria degli enti
territoriali. Il c.d. federalismo fiscale, di cui lo Statuto siciliano con gli artt. 36,
37 e 38 è stato chiaro anticipatore, non può infatti far passare in secondo piano le
esigenze di coordinamento che pur derivano dalle regole imposte allItalia in sede di
patto europeo di stabilità e crescita, le quali, come è noto, implicano il monitoraggio
ed il controllo dei risultati dei bilanci dell'intero settore delle pubbliche
amministrazioni. Daltra parte, la previsione del c.d. federalismo solidale, con il
fondo perequativo previsto dal nuovo art. 119, comma 3, della Costituzione, presuppone il
controllo della corretta applicazione dei meccanismi di prelievo delle risorse nelle
regioni più ricche, nonché la verifica del buon uso delle risorse nelle regioni
destinatarie dei fondi. E' evidente, allora, che compiti così delicati ed
istituzionalmente rilevanti potranno essere assicurati solamente da un organo neutrale ed
esterno, quale la Corte dei conti, che è chiamato dalla Costituzione a svolgere un ruolo
imparziale ed equidistante rispetto a ciascun livello di governo, centrale, regionale e
locale.
Il percorso di risanamento dei conti pubblici regionali che, pur tra
incertezze, parziali insuccessi e zone dombra, era stato avviato nellultimo
triennio, ha subito nel corso dellesercizio finanziario 2000 una brusca
interruzione.
Ed invero, la Corte nella precedente relazione aveva dimostrato
apprezzamento per i risultati ottenuti nel 1999, esprimendo tuttavia lavviso che le
strategie di risanamento messe a punto dal Governo regionale nel DPEF 2000-2002 avrebbero
richiesto, per avere effetto, il mantenimento nel tempo di severe politiche di bilancio,
la costante vigilanza della finanza pubblica e una ragionevole prudenza sulla concreta e
realistica possibilità di realizzare le manovre ipotizzate nei documenti governativi .
Con antitetico approccio, però, lAssemblea regionale, già in
sede di decisione di bilancio per il 2000, provvedeva ad innalzare a 1.900 miliardi il
saldo del "ricorso al mercato" (cioè il disavanzo complessivo di bilancio) che,
appena pochi mesi prima , aveva pur previsto programmaticamente in 1.162 miliardi. E tale
circostanza, condizionata da evidenti fattori connessi allinstabilità politica del
momento, nonché da una forse poco chiara consapevolezza della pesante realtà della
finanza pubblica siciliana, ha finito per provocare la mancata realizzazione di uno degli
obiettivi fondamentali e più qualificanti dellazione di risanamento dei conti
pubblici e di riequilibrio finanziario, cioè il conseguimento del pareggio di bilancio
entro il 2002 .
Con la stessa legge finanziaria per il 2000 si impostava, poi, una
manovra che appariva ben lungi dall'apportare quei benefici effetti di correzione alle
spese di competenza che apparivano, invece, necessari in relazione allo stato della
finanza regionale: mediante la individuazione di maggiori risorse per 1.842 miliardi e di
maggiori oneri per 2.695 miliardi, si determinava, infatti, un ulteriore saldo passivo da
coprire pari a 853 miliardi che, unitamente a quello risultante dal bilancio a
legislazione vigente (496 miliardi) ed al rimborso di prestiti (551 miliardi), facevano
lievitare, come si è detto, il deficit complessivo a 1.900 miliardi. Alcune componenti
della manovra, peraltro, soffrivano di profondi limiti o sotto il profilo della loro
effettiva realizzazione (ad esempio, la c.d. attualizzazione dei limiti d'impegno ex art.
55 della legge n. 488 del 1999, pari a 548 miliardi ) o per il carattere non strutturale
ed una tantum degli interventi (quali il recupero di 300 miliardi di fondi da enti
vari, e la riduzione di 668 miliardi del fondo globale di parte corrente ): è sufficiente
considerare che con l'abrogazione di leggi di spesa (tabella F della legge finanziaria) si
sono determinati risparmi per appena 23 milioni.
Sulla base di tali premesse, non sorprende la circostanza che la
gestione finanziaria risultante dai dati esposti nel rendiconto per il 2000 abbia in
effetti realizzato risultati oltremodo negativi.
Il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato, determinati
puntualmente con la legge finanziaria ai livelli massimi rispettivamente di 1.350 e 1.900
miliardi, hanno subito una lievitazione di 511 miliardi che, nelle previsioni assestate,
li ha fatti crescere a 1.861 e 2.411 miliardi. Tale effetto è stato indotto da
provvedimenti amministrativi di "variazione allo scoperto" destinati alle
compensazioni ed alle regolazioni contabili conseguenti a restituzioni di imposte e tasse
di spettanza regionale previsti dalla legislazione sulla riscossione (decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e 8 luglio 1997, n. 241). Ora, pur considerando che dette
variazioni alterative del bilancio sono consentite dal vigente ordinamento contabile
regionale e, nell'occasione, sono state espressamente autorizzate dall'art. 36 della legge
regionale n. 8 del 2000, la Corte, ferme restando le considerazioni espresse in precedenti
relazioni circa il carattere eccezionale che devono possedere i fatti presupposti a tali
provvedimenti, deve porre in forte evidenza la necessità di riconsiderare l'istituto in
questione alla luce del nuovo quadro che emerge dalla vigente legislazione contabile;
appare, infatti, incongruo affidare oggi a meri provvedimenti amministrativi la
possibilità di modificare, seppure in presenza di situazioni straordinarie, l'entità di
saldi fondamentali di bilancio che sono oggetto di ben tre deliberazioni parlamentari
(DPEF, leggi finanziaria e di bilancio).
I dati di rendiconto relativi alla gestione di competenza sembrerebbero
mettere in luce, al contrario, risultati contenuti, ma positivi per tutte le tipologie di
risultati differenziali (risparmio pubblico + 1.816 miliardi; saldo netto da impiegare +
905 miliardi; accreditamento netto + 502 miliardi; ricorso al mercato 405 miliardi). Ed
analogo effetto si registra anche per quanto riguarda la situazione finanziaria
complessiva dalla quale emerge un avanzo finanziario di 10.016 miliardi . E' da porre
subito in evidenza, però, che detti esiti scontano i benefici di maggiori accertamenti di
entrate tramite ruoli, pari a 4.251 miliardi, sulla cui effettività ed affidabilità la
Corte, per come si riferirà in seguito, non ritiene di poter fornire un giudizio
positivo: in assenza della contabilizzazione di tali entrate, tutti gli anzidetti saldi
avrebbero in effetti acquisito, anche per la gestione di competenza, il segno negativo con
valori assoluti, peraltro, notevoli, mentre lavanzo finanziario complessivo si
sarebbe più che dimezzato .
Dopo due anni di risultati favorevoli, invece, peggiorano decisamente,
a livello di gestione di cassa, sia il saldo netto da finanziare, sia quello del ricorso
al mercato che si attestano rispettivamente a - 2.162 e - 2.662 miliardi. Quest'ultimo
supera per di più la stessa determinazione effettuata con il quadro sintetico di cassa
allegato al bilancio che lo aveva previsto per un importo massimo di 2.400 miliardi.
Ma, unitamente alle già ingenti risorse necessarie per pareggiare i
conti di cassa del 2000, occorrerà senzaltro reperirne delle ulteriori per
fronteggiare i debiti di tesoreria che, rispetto all'esercizio precedente, sono aumentati
da 4.706 a 5.353 miliardi (+ 14 %). Limpatto su tale voce della c.d. tesoreria unica
regionale si è rivelato, comunque, inferiore rispetto al passato in quanto i relativi
conti al 31 dicembre 2000 hanno registrato un miglioramento del 18 % circa che li ha fatti
contrarre da 3.630 a 2.984 miliardi.
La caratterizzazione negativa delle tendenze di fondo della finanza
pubblica regionale trova, poi, conferma nell'entità del debito finanziario della Regione
per mutui ed altre operazioni obbligazionarie: a fine 2000 tali poste hanno ormai
raggiunto la cifra di 5.405 miliardi, con un costo (per rimborso dei capitali e per
interessi) che annualmente si aggira sui 700 miliardi.
In relazione ai negativi risultati che emergono dal rendiconto
dell'esercizio finanziario 2000 e considerato che sussistono sufficienti elementi per
prevedere nel corso del 2001 un ulteriore peggioramento delle prospettive per i
conti pubblici regionali , è evidente che il Governo regionale in
carica, utilizzando appieno il clima di stabilità che deriva dalle recenti riforme
istituzionali, dovrà responsabilmente impegnarsi a fondo, fin dalla prossima sessione di
bilancio per il 2002, nell'adozione di tutti quei provvedimenti indispensabili ed urgenti
per far riprendere il cammino al processo di risanamento avviato negli anni precedenti.
Ritiene la Corte, sotto un corretto profilo tecnico-contabile, che i
principi guida per una efficace strategia in tal senso non possano che basarsi su riforme
strutturali della spesa pubblica regionale. Un suo rigoroso contenimento, infatti,
incentiva negli apparati amministrativi gestioni più efficienti, agevolando nello stesso
tempo la riduzione del debito ed il necessario finanziamento degli interventi per lo
sviluppo e l'occupazione. Le future politiche di bilancio, pertanto, dovrebbero essere
adottate in funzione dell'obiettivo del conseguimento di solide posizioni finanziarie
entro l'orizzonte temporale di medio termine, ma è evidente che la credibilità di un
tale processo di risanamento richiede una rigorosa determinazione delle priorità degli
interventi correttivi affinché il raggiungimento di una sana situazione della finanza
pubblica regionale non diventi un obiettivo che si sposta nel tempo.
Alla luce delle ulteriori considerazioni che si effettueranno in
seguito, appare indispensabile, infine, che tali azioni si coniughino con adeguati
strumenti di controllo sullandamento delle spese e di valutazione dei risultati,
nonché con accorte politiche di monitoraggio ed incremento delle entrate.
Per il secondo anno consecutivo queste Sezioni riunite sono costrette a
pronunciarsi sul rendiconto generale della Regione siciliana ben oltre il consueto termine
del 30 giugno.
Tale evenienza, in entrambi gli anni, è stata causata dai ritardi
accumulati dall'Amministrazione regionale nell'elaborazione del documento contabile e
nella sua successiva trasmissione alla Corte, ritardi che in ambedue le circostanze sono
derivati da difficoltà insorte in tema di entrate.
Con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2000 non si è ancora
trovata una adeguata soluzione alle rilevanti problematiche evidenziate dalla Corte nella
precedente relazione. Le registrazioni contabili relative agli accertamenti ed alle
riscossioni delle entrate derivanti da versamenti unitari da parte dei contribuenti
(ammontanti a 8.632.043.384.534 per il conto della competenza e a lire 783.851.249.828 per
quello dei residui) sono state eseguite, infatti, sulla base di un flusso telematico
diretto tra la Struttura di gestione presso l'Agenzia delle entrate ed il Dipartimento
regionale finanze e credito, senza alcuna validazione da parte della prima e senza alcun
riscontro contabile a cura della competente Ragioneria centrale presso l'Assessorato del
bilancio e delle finanze; alla Corte, poi, non è stato trasmesso alcun conto bimestrale
come, invece, era stato espressamente richiesto in sede di decisione sul rendiconto 1999 .
Le entrate esposte nel consuntivo dell'anno 2000, comunque, non si
caratterizzano soltanto per la persistente presenza di tale irregolarità, ma contengono
altre nuove e gravi anomalie relativamente ai cespiti riscossi tramite ruoli.
Ed invero, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000
veniva presentato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in data 31
maggio 2001, ma, sulla base di un primo riscontro condotto dalla Corte sui più
significativi capitoli d'entrata , emergevano immediatamente notevoli differenze in
termini di accertamenti e di riscossioni tra i dati contabili degli esercizi finanziari
1999 e 2000, differenze imputabili, in genere, ad articoli di
entrate riscosse tramite ruoli e non riconducibili in modo diretto e
certo agli effettivi andamenti della gestione finanziaria del 2000.
Solamente in prossimità della scadenza del termine di presentazione
del rendiconto, infatti, l'amministrazione regionale si sarebbe resa conto
dell'incompletezza del relativo flusso di dati acquisiti tramite il Sistema informativo
della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS).
Alla data del 28 maggio 2001, poi, la Direzione regionale dell'Agenzia
delle entrate non aveva trasmesso all'Assessorato del bilancio e delle finanze i dati,
relativi al carico dei ruoli di pertinenza regionale ed alle relative riscossioni,
utilizzabili per l'inserimento nel rendiconto .
In conclusione, il consuntivo per lesercizio finanziario 2000
veniva presentato alla Corte con dati contabili che, per le entrate riscosse tramite
ruoli, soffrivano di forti limiti di attendibilità a livello di accertamenti, riscossioni
e residui.
In data 19 giugno 2001 l'Assessore regionale al bilancio ed alle
finanze richiedeva alla Corte la restituzione (avvenuta in effetti il giorno successivo)
del rendiconto generale trasmesso in precedenza "al fine di eventuali
integrazioni" ed "avendo acquisito da parte dell'Agenzia delle entrate
ulteriori elementi relativi agli accertamenti
tramite ruoli".
In realtà la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, non
avendo i dipendenti uffici eseguito nel corso del 2000 il riscontro delle
contabilizzazioni bimestrali degli accertamenti e delle riscossioni operate tramite ruoli,
aveva fatto ricorso ai conti giudiziali resi dai concessionari della riscossione,
documenti, però, non debitamente riscontrati dai competenti uffici dell'Agenzia stessa.
Solo il 7 settembre, l'amministrazione regionale riceveva, con il visto
della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, i dati da questa in tal modo
acquisiti, talché, il successivo 22 settembre, provvedeva a depositare presso questa
Corte il rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste
demaniali per l'esercizio finanziario 2000, "integrato con ulteriori elementi
relativi all'entrata ed alla spesa", in sostituzione di quello presentato il 31
maggio 2001.
Dal quadro innanzi prospettato emergono chiaramente gravi incertezze,
derivanti dalle profonde innovazioni introdotte nellordinamento da recente
legislazione statale in materia di entrate , che hanno in effetti negativamente inciso sui
relativi meccanismi decisionali e di controllo. Ma si evince anche che le strutture
preposte in ambito regionale alla gestione ed al controllo delle entrate versano, in atto,
in un vero e proprio caos organizzativo che trae origine principalmente dalla mancanza di
una strategia unitaria e dalla incoerente partecipazione ai relativi processi (dalle
impostazioni di bilancio agli introiti di cassa ed ai connessi riscontri) di unità
amministrative e tecniche appartenenti ad apparati diversi ed ispirati a logiche diverse .
In definitiva, nel decorso esercizio finanziario sono sorte vaste aree
di criticità, che, peraltro, persistono nel 2001, e che hanno provocato e provocano vere
e proprie carenze nel campo della contabilizzazione e del riscontro delle entrate.
Se nel 1999 tali fenomeni avevano riguardato solamente i flussi
realizzati tramite la Struttura di gestione, a tale settore si è aggiunto anche quello
delle entrate riscuotibili a mezzo dei ruoli che nel 2000 non sono state imputate secondo
la corretta prassi contabile, cioè periodicamente e cronologicamente in base alle
contabilità amministrative bimestrali, ma in relazione ai dati complessivi annuali
risultanti dai conti giudiziali presentati dai concessionari della riscossione, documenti
destinati, però, a finalità ben diverse.
Ma i risultati contabili delle entrate riscosse tramite ruoli nel 2000
appaiono inaffidabili nel loro complesso non solo per l'incongrua base informativa da cui
sono stati tratti e per il mancato riscontro contabile degli
stessi, bensì anche a causa dell'omessa esposizione in rendiconto di
accertamenti e riscossioni relativi a ruoli recanti iscrizioni di spettanza regionale, ma
dati in carico a concessionari diversi da quelli della Sicilia : trattasi di circa 174
miliardi che, a chiusura dell'esercizio 2000, la Ragioneria presso Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze, in aperta violazione del principio di universalità del
bilancio, non ha contabilizzato tra gli accertamenti non essendo in possesso dei
corrispondenti dati relativi alle riscossioni, ai residui ed ai versamenti .
Occorre, peraltro, aggiungere che dal raffronto tra le due stesure del
rendiconto sono emerse notevoli differenze nei dati relativi alle "entrate riscosse
rimaste da versare". Trattandosi di poste contabili generate da somme già riscosse
al 31 dicembre 2000 dagli agenti contabili e rimaste in cassa presso gli stessi in quanto
non trasferite all'erario regionale per motivi tecnici legati ai tempi di riversamento al
tesoro, è di tutta evidenza che il loro ammontare, essendo certo ed insuscettibile di una
diversa valutazione a fine esercizio, non poteva né doveva - subire variazioni tra
le due "versioni" del rendiconto. Facendo salvi gli accertamenti che saranno
compiuti dalla Corte in sede di riscontro delle omologhe poste iniziali per l'esercizio
finanziario 2001, è comunque probabile che dette anomalie derivino da
"forzature" dei dati contabili operate dall'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze al fine di far comunque "quadrare" i conti in conseguenza
dell'inserimento in rendiconto dei nuovi dati degli accertamenti e delle riscossioni.
In sede di riscontro dei dati contabili dei ruoli, risultanti dalle
comunicazioni della Direzione regionale dellAgenzia delle Entrate in carico al
concessionario della riscossione, con quelli indicati per articoli nel rendiconto,
sono state evidenziate, peraltro, notevoli ed ingiustificate discrasie,
pari a circa 218 miliardi, tra le due fonti informative.
A detto quadro occorre aggiungere quanto segue:
 | queste Sezioni regionali riunite da ben otto anni richiedono espressamente agli
assessorati regionali di procedere alla classificazione dei residui attivi in relazione al
loro grado di esigibilità, così come previsto, peraltro, dallart. 263 del
Regolamento di contabilità generale dello Stato. Ed invero, sin dal 1996,
lAssessore regionale del bilancio e delle finanze ha dettato, con apposite
circolari, specifiche direttive alle singole amministrazioni (sia regionali sia statali)
che hanno in carico crediti arretrati al fine di procedere a dette operazioni di
classificazione, ma le disposizioni impartite sono, comunque, rimaste ad oggi
completamente inattuate. Di conseguenza si continuano a riportare in contabilità, come
residui attivi, crediti erariali che, non conoscendosi, ad oggi, il relativo tasso di
esigibilità, potrebbero dar luogo, vista anche lampiezza del fenomeno (21.100
miliardi nel 2000), ad una irrealistica e non fedele rappresentazione in rendiconto della
effettiva situazione dei conti pubblici regionali; |
 | non può sottacersi, poi, la persistente presenza in consuntivo di un numero consistente
di capitoli dei Titoli I, II e III che, tra i residui per entrate riscosse, ma rimaste da
versare, riportano importi di segno negativo; la stessa anomalia si verifica, peraltro,
anche relativamente ad alcuni capitoli dei Titoli I e II per le entrate rimaste da
riscuotere. Ancora una volta, pertanto, queste Sezioni regionali riunite si vedono
costrette a ribadire che lesposizione di tali dati rappresenta una palese anomalia
che, contrastando con i principi di contabilità pubblica, necessita di più idonei
interventi da parte dellamministrazione per eliminare siffatte incongruenze. |
Le preoccupazioni che suscitano le gravi irregolarità ed omissioni che
emergono dal quadro di fondo innanzi prospettato in tema di contabilizzazione e riscontro
delle entrate, si tramutano, poi, in vero e proprio allarme per gli equilibri di finanza
pubblica regionale ove si consideri che dette situazioni, in definitiva, non rappresentano
altro che sintomi del grave vuoto che caratterizza a monte il "governo" delle
entrate.
L'Amministrazione regionale, infatti, recita in materia un ruolo
passivo di mera ricettrice di versamenti nella propria cassa (da struttura di gestione,
concessionari, ecc.) senza conoscere nel corso dell'anno l'andamento degli accertamenti e
delle riscossioni. In tal modo ci si pone contro ogni logica di programmazione finanziaria
che, invece, si rileverebbe oltremodo utile in periodi, come quelli attuali, di crisi di
liquidità. Un'attenta opera di monitoraggio di tali elementi permetterebbe, peraltro, di
evitare eventuali perdite di fondi a danno delle casse regionali: basti a tal fine
considerare che l'attività di vigilanza posta in essere dal Dipartimento regionale del
credito e delle finanze, pur con le poche risorse a sua disposizione, ha consentito, ad
esempio, il recupero di circa 106 miliardi non versati alla cassa regionale dalla SISAL
S.p.a. dal 1996 al 2000 a titolo di quota del 12.25 % dell'incasso lordo dei proventi dei
giuochi di abilità e dei concorsi pronostici (capitolo 1008).
Trascurando tale realtà, si preferisce, invece, introdurre norme quali
l'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che, con l'intento di adeguare la
legge di contabilità regionale a1la riforma attuata a livello statale con la legge n. 94
del 1997, dispongono (comma 10, lett. b) che "con riguardo alle entrate erariali
spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite
contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale". E' evidente che in tal
modo, assimilando per legge le fasi gestionali degli accertamenti e dei versamenti del
bilancio di competenza, oltre a violare palesemente i principi generali della contabilità
pubblica, si fa ulteriormente perdere all'amministrazione regionale qualsiasi punto di
riferimento per la gestione ed il monitoraggio delle entrate in questione e non si
consente, in definitiva, al Governo ed all'Assemblea regionale l'impostazione di manovre
correttive in corso d'esercizio per ovviare ad eventuali contrazioni delle entrate.
Sotto il profilo d'interesse specifico della Corte dei conti, infine,
occorre porre in forte evidenza che le circostanze innanzi illustrate e connesse ai
ritardi nella presentazione del rendiconto ed alla mancata trasmissione delle contabilità
periodiche delle entrate, oltre a configurarsi come comportamenti posti in essere in
violazione di specifiche disposizioni legislative, nei fatti rischiano di delegittimare la
Corte stessa nella funzione essenziale e necessaria della parificazione del rendiconto.
Tali condotte, infatti, affievoliscono, da una parte, i già scarni controlli che
l'ordinamento prevede in materia di entrate, e, non consentendo alla Corte di pronunciarsi
tempestivamente sul rendiconto, finiscono, dall'altra parte, con l'interferire con i
meccanismi decisionali della stessa ARS in tema di assestamento e variazioni di bilancio
che non possono avviarsi prima della decisione di parifica. Per gli stessi motivi la
connessa attività di referto nei confronti dell'Assemblea regionale subisce, poi, forti
limitazioni in termini sia di tempestività della relazione, sia di contenuti aggiornati
della stessa.
Così come è necessario, pertanto, che i censurati comportamenti
omissivi s'interrompano al più presto, è parimenti indispensabile che l'Amministrazione
regionale, per ovviare alla grave situazione prospettata in materia di entrate, appronti
al più presto idonei rimedi. In linea generale appaiono urgenti, da una parte, la pronta
ridefinizione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria e,
sotto il profilo organizzativo, una decisa ricompattazione dei meccanismi gestionali,
contabili e di controllo delle entrate. A tal fine appare ormai ineludibile la scelta di
un nuovo modello organizzativo, abbandonando quello, ormai superato, del c.d. avvalimento
delle amministrazioni statali per adottare o il sistema del convenzionamento con le
strutture periferiche ministeriali (più trasparente anche sotto il profilo della
determinazione dei relativi costi) o quello autonomo. Si ritiene che entrambe dette ultime
soluzioni, previa in ogni caso la completa informatizzazione telematica delle relative
procedure, comporterebbero in materia decisi snellimenti operativi, nonché chiare
responsabilità e migliori risultati.
Per quanto riguarda i risultati delle entrate e pur con i limiti
derivanti dalle considerazioni innanzi effettuate, in estrema sintesi può rilevarsi
quanto segue:
 | alla chiusura dellesercizio finanziario 2000 le previsioni definitive sono state
pari a 22.220 miliardi, mentre gli accertamenti sono ammontati a 25.635 miliardi. Le
maggiori entrate (+ 3.415 miliardi) sono da ascrivere principalmente (88,3 %) ai primi due
titoli (Entrate tributarie ed extra-tributarie) che hanno, rispettivamente, realizzato
incrementi del 22,8 % e del 10,5 % rispetto agli accertamenti dellesercizio
finanziario 1999. Ma è proprio sul versante di tali titoli che si verificano, per i
motivi già illustrati, i maggiori limiti di attendibilità dei dati contabilizzati. Per
di più landamento dei versamenti nella cassa regionale non ha seguito lesito
apparentemente positivo degli accertamenti: le entrate totali riscosse, infatti, hanno
registrato un decremento rispetto a quelle dellanno precedente, passando da oltre
24.145 ai 22.685 miliardi nel 2000 (- 6,1 punti percentuali e 1.460 miliardi in
valore assoluto), registrando, però, un discreto incremento delle riscossioni in conto
competenza (oltre 19.457 miliardi a fronte dei 17.670 del 1999, + 10% e, in valore
assoluto, +1.778 miliardi) ed un brusco crollo (- 50 %) di quelle in conto residui che,
alla chiusura dellesercizio, sono risultate pari a 3.228 miliardi contro gli oltre
6.465 del precedente esercizio finanziario. |
 | Per quanto riguarda i residui attivi, landamento favorevole che si era registrato
in passato sembra avere subito una consistente battuta darresto. Al 31 dicembre
2000, infatti, essi ammontavano complessivamente ad oltre 21.100 miliardi a fronte dei
18.396 del 1999, con un incremento in valore assoluto di oltre 2.704 miliardi e del 14,6 %
in termini percentuali . In definitiva il volume della loro gestione si avvicina sempre di
più a quello previsto in bilancio per la competenza di un intero esercizio finanziario. |
 | La situazione complessiva dei residui del Titolo I (9.345 miliardi, di cui ben 4.082 di
nuova formazione) è ormai divenuta patologica e, pertanto, è necessario un forte impegno
da parte del governo regionale per normalizzare la situazione, soprattutto sotto il
profilo della riscossione dei crediti erariali. A tal fine appare prioritario ed
indispensabile che l'Assemblea regionale, sulla scia del disegno di legge n. 1109 del 30
giugno 2000 non approvato dall'aula in sede di votazione finale, adegui il sistema di
riscossione siciliano alla riforma introdotta a livello statale con la legge delega n. 337
del 1978 e con i relativi decreti delegati. In quella sede potrebbero essere prese in
considerazione le peculiari esigenze della Regione in virtù della riserva sancita dagli
artt. 36 e 37 dello Statuto siciliano, adottando soluzioni e meccanismi che rispondano
effettivamente a quei criteri di economicità ed efficienza che, in atto, il servizio di
riscossione assicurato dal concessionario non sembra possedere. Basti in tal senso
considerare che, a fronte di ruoli emessi nel 2000 pari a 4.420 miliardi, sono stati
riscossi appena 153 miliardi, corrispondente al 3, 4 % del carico. Pur dovendosi precisare
che il notevole importo dei ruoli consegnati al concessionario nel 2000 è conseguente al
considerevole lavoro di smaltimento dell'arretrato posto in essere dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate, e che, per tributi relativi ad anni precedenti, il
concessionario nel 2000 ha riscosso tramite ruoli altri 154 miliardi, queste Sezioni
riunite ritengono l'attuale costo del servizio, reso, peraltro, anche per conto dello
Stato e degli enti locali, insostenibile per la finanza regionale ed inadeguato
all'effettivo rendimento, tenuto conto che lo stesso ha raggiunto nel decorso esercizio
l'importo di circa 88 miliardi, pari ad oltre la metà delle riscossioni di competenza ed
al 29 % di quelle complessivamente effettuate nel 2000. |
Relativamente alle spese, alcune sintetiche considerazioni riguardano i
seguenti aspetti:
 | Il totale generale autorizzato con il bilancio di previsione ammontava a 25.429 miliardi
(- 2 % rispetto al dato del 1999), ma poi le previsioni si sono assestate a 29.846
miliardi, registrando aumenti, sia per le spese correnti (+ 6 %; 21,328 miliardi), sia per
quelle per rimborso prestiti (+ 40 %; 550 miliardi); le dotazioni delle spese in conto
capitale sono invece diminuite da 8.643 a 7.607 miliardi (- 12 %). Anche a livello
dimpegni (20.833 miliardi) e di pagamenti (19.725 miliardi) le spese correnti hanno
contabilizzato decisi aumenti rispetto al 1999, pari rispettivamente a 12 ed a 15 punti
percentuali. |
 | I principali indicatori registrano una migliore performance rispetto agli
esercizi precedenti sotto il profilo della capacità di spesa (da 51 a 58 %), della
velocità di cassa (da 60 a 67 %) e della capacità di smaltimento dei residui passivi (da
42 a 51 %). |
 | Il personale ha assorbito, a livello dimpegni, risorse per 1.803 miliardi (+ 5 %
rispetto ai 1.723 miliardi del 1999), mentre gli acquisti di beni e servizi, in mancanza
di specifiche politiche di contenimento, sono lievitati da 930 a 1.118 miliardi (+ 20 %).
I trasferimenti alle aziende sanitarie ed agli enti locali, infine, hanno generato flussi
rispettivamente pari a 8.991 (+ 9 %) e 2.687 (-9 %) miliardi, in termini di impegni, ed a
7.798 (+ 8,5 %) e 1.634 (+ 42 %) a livello di cassa. |
 | Dopo un triennio di continuo incremento, i residui passivi complessivi subiscono un
raffreddamento del 10 % contraendosi a 9.113 miliardi contro i 10.144 del 1999. Appare,
altresì, positiva la circostanza che tale opera di smaltimento abbia interessato le spese
dinvestimento (- 23 %; da 5.894 a 4.548 miliardi). I residui impropri, peraltro,
sono diminuiti da 670 a 146 miliardi. |
La produzione normativa nellanno 2000 è stata caratterizzata
dallemanazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che ha disciplinato
lorganizzazione degli uffici dellAmministrazione regionale ed i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici
sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.
Finalità della legge è quella di accrescere lefficienza
dellamministrazione regionale, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.
Fondamentale rilievo assume, nellintento del legislatore,
lintroduzione nellordinamento regionale del principio di una netta distinzione
tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, devolute al Presidente della Regione
ed agli assessori regionali, e le funzioni amministrative e di gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa affidate in via esclusiva ai dirigenti.
Una corretta e rigida distinzione di ruoli (e responsabilità) tra
potere politico ed assetto burocratico costituisce il fulcro della riforma dettata dalla
legge 421/1992 ai cui principi lo Stato si è già adeguato fin dallentrata in
vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e deve, ora, essere considerata
anche nella Regione siciliana un indispensabile strumento per assicurare la funzionalità
dellazione pubblica nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità.
Lambito entro il quale si esplica la funzione di indirizzo
politico-amministrativo riservata al Presidente della Regione ed agli assessori è
individuato dallart. 2 della legge che fornisce unelencazione esemplificativa
e non tassativa degli atti in cui tale funzione si esprime.
Lo stesso art. 2 e le successive norme che disciplinano la dirigenza
individuano, sempre in maniera non esaustiva, i compiti e i poteri spettanti ai dirigenti.
Sarà, pertanto, necessario, al fine di evitare incertezze applicative
e sovrapposizioni di competenze, che, anche attraverso specifiche direttive, venga più
nettamente demarcato il confine tra "indirizzo politico-amministrativo" e
"gestione", distinguendo, nel modo più chiaro possibile, gli atti che
costituiscono espressione di un potere di programmazione e di individuazione delle linee
generali entro cui deve esplicarsi lazione amministrativa, rimessi al potere
politico, dalle concrete scelte gestionali che i dirigenti sono responsabilmente chiamati
a compiere per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal vertice politico.
E, poi, interessante rilevare come la legge, nellattribuire
al Presidente della Regione ed agli assessori il potere di individuare le risorse umane,
materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e di ripartirle
tra gli uffici di livello dirigenziale generale, prevede che debbano, al riguardo, essere
sentiti i dirigenti generali, dal che consegue lulteriore esigenza di istituire
opportuni procedimenti di raccordo tra i vertici politici ed i dirigenti preposti alle
strutture burocratiche.
Un ruolo determinante nel processo di riorganizzazione e di
ammodernamento delle strutture amministrative secondo le linee disegnate dal legislatore
regionale assume la disposizione dellultimo comma dellart. 3 della legge
10/2000 in forza del quale nella Regione siciliana trovano attuazione le norme dettate dal
decreto legislativo 30 luglio 1996, n. 286, in materia di controlli interni.
Risulta ormai improcrastinabile, ai fini di una razionalizzazione
dellamministrazione regionale, listituzione ed il concreto avvio di uno
stabile sistema di controlli strategici, direzionali (o "di gestione") e di
regolarità amministrativa e contabile, nonché la determinazione dei criteri di
valutazione dei dirigenti, strumento necessario per rendere effettivo il principio della
"responsabilità dirigenziale" affermato dallart. 10 della legge di
riforma.
Si deve, invece, rilevare che i regolamenti attuativi dei nuovi sistemi
di controllo interno, che in base alla legge 10/2000 avrebbero dovuto essere emanati entro
novanta giorni dalla sua entrata in vigore, non hanno ancora superato il vaglio
dellorgano consultivo (Consiglio di Giustizia Amministrativa).
Di fatto, pertanto, lautorità politica e la dirigenza si stanno
avviando ad implementare i nuovi assetti derivanti dalla riforma senza il supporto degli
indispensabili strumenti di verifica dellefficienza e dellefficacia delle
attività, nonché dei relativi costi e risultati.
I rapporti tra sfera politica, alta direzione e dirigenza operativa,
anziché canalizzarsi attraverso gli strumenti obiettivi e imparziali previsti dalla
legge, continuano, in tal modo, ad essere regolati in base ai tradizionali e poco
trasparenti meccanismi che finiscono per deresponsabilizzare gli anzidetti soggetti
nellesercizio delle loro distinte funzioni.
Per di più la mancata attivazione dei controlli interni metterà
sicuramente a rischio anche la realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della
riforma della legge di contabilità regionale che troverà applicazione a decorrere dal
2002.
Considerato, infatti, che con la decisione di bilancio non saranno più
approvati i minuti oggetti di spesa (capitoli), ma le politiche pubbliche di settore con
relativa distribuzione di risorse, sarà molto difficile che lAssemblea regionale e
lAmministrazione possano controllare il "bilancio amministrativo".
I dirigenti, infatti, non essendo stato attivato il controllo di
gestione, non saranno in grado di determinare gli obiettivi della loro attività, di
valutarne i risultati e di predisporre le necessarie misure correttive; il Presidente
della Regione e gli assessori, daltra parte, non potendo utilizzare i controlli
strategici, non saranno neppure in grado di verificare lo stato di attuazione del loro
programma politico; tutta la dirigenza, infine, non sarà soggetta ad alcuna valutazione.
Altri rilevanti aspetti della legge di riforma sono dal legislatore
demandati ad atti di normazione secondaria di natura regolamentare che solo parzialmente
e, comunque, con molto ritardo, risultano definiti.
Mentre sono stati già adottati e sottoposti al controllo di
legittimità della Corte dei conti, il regolamento per la disciplina delle modalità di
costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza regionale ed il regolamento sul
funzionamento degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli
assessori regionali, non risultano ancora emanati, oltre a quelli già citati sui
controlli interni: 1) il regolamento che dovrà determinare i sistemi e le garanzie per la
valutazione dei risultati dellattività amministrativa (art. 10, comma 3); 2) i
regolamenti che dovranno disciplinare il decentramento di funzioni e compiti agli Enti
Locali, (art. 35) ancora allo stadio di approfondimento; 3) i regolamenti sulle strutture
operative dellammini- strazione regionale (art. 4).
A questultimo riguardo la legge prevede che lorganizzazione
amministrativa della Regione si articola in tre tipologie: a) strutture di massima
dimensione (le ex direzioni regionali) costituenti i dipartimenti; b) strutture di
dimensione intermedia, denominate aree e servizi e c) unità operative di base.
Dopo una fase transitoria, nella quale le strutture di massima
dimensione sono quelle previste direttamente dalla legge (Tabella A), si procederà con
successivi regolamenti che individueranno anche le strutture intermedie ed i relativi
ambiti di competenza.
Il processo di ristrutturazione dellassetto burocratico è, a
tuttoggi, in corso di attuazione: solo in data 2 ottobre 2001 lo schema di
regolamento concernente le strutture intermedie dei dipartimenti è stato definitivamente
"apprezzato" dalla Giunta Regionale, ma è già transitoriamente operativo,
nelle more del completamento delle relative procedure, per espresso disposto
dellultimo comma dellart. 57 della legge regionale finanziaria n. 6 del 3
maggio 2001.
Il titolo III della legge 10/2000 disciplina, in armonia con i principi
posti dallart. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il rapporto di lavoro del
personale dellAmministrazione regionale e degli enti pubblici non economici
sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.
Gli artt. 22 e 24 prevedono: 1) che tali rapporti sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, Titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nellimpresa; 2) che i rapporti individuali di lavoro
dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente; 3) che la contrattazione
collettiva, articolata su due livelli, regionale e integrativa, si svolge sulle materie
relative al rapporto di lavoro in conformità a quanto stabilito nel Titolo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi
nazionali e integrativi.
Le procedure di contrattazione previste sono simili a quelle
contemplate dalla legislazione statale: lart. 25 istituisce lARAN Sicilia che
svolge le funzioni ed i compiti attribuiti allAgenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 29/1993; lart. 26
prevede la costituzione di organismi di rappresentanza unitaria del personale; lart.
27 si occupa degli indirizzi per la contrattazione collettiva e del relativo procedimento
fino alla definitiva sottoscrizione del contratto collettivo.
Nel contesto sopra delineato si inserisce un passaggio nodale attinente
ad una fase procedimentale di controllo finanziario consistente nella
"certificazione" della attendibilità e della compatibilità (con gli strumenti
di programmazione e di bilancio) dei costi dei contratti collettivi di lavoro del
personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che lart. 51 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165: Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) attribuisce alla Corte dei conti.
Considerato che i principi desumibili dalle anzidette disposizioni
costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica"
(art. 1, c. 3, del citato decreto legislativo n. 165/2001) e per effetto del rinvio
"dinamico" alla legislazione statale in tema di funzioni della Corte dei conti
rinvenibile nellart. 1 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, contenente
norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, non vi è dubbio che
spetti a queste Sezioni riunite la competenza in merito alla certificazione dei contratti
collettivi del personale alle dipendenze dellamministrazione regionale.
La verifica che spetta alla Corte ha come oggetto la correttezza della
quantificazione dei costi contrattuali anche al fine di escludere una sottovalutazione
degli effettivi oneri derivanti dalla disciplina pattizia, nonché la compatibilità dei
costi quantificati rispetto ai vincoli previsti nei documenti di programmazione e di
bilancio, al fine di mantenere sotto controllo la spesa pubblica ed il costo del personale
nel rispetto degli equilibri complessivi di finanza pubblica.
Tutto ciò premesso, si deve, però, segnalare che, analogamente a
quanto si è verificato con riguardo alle norme di riforma dellorganizzazione
amministrativa contenute nel Titolo I della legge 10/2000, le nuove procedure di
contrattazione collettiva disciplinate dal Titolo III della stessa legge non hanno, a
tuttoggi, avuto concreta applicazione.
Linerzia del Governo regionale nel procedere alla costituzione
dellARAN Sicilia ha, infatti, indotto il legislatore (art. 57 della legge regionale
5 maggio 2001, n. 6) a disporre che "la procedura prevista dagli artt. 24 e seguenti
della legge 15 maggio 2000, n. 10, sarà avviata dal 1° gennaio 2002".
LAmministrazione regionale, interpretando tale norma nel senso,
non condiviso dalle Sezioni riunite di questa Corte, di un automatico rinvio, per
lanno corrente, alla previgente disciplina, ha proceduto, con decreto presidenziale
22 giugno 2001, n. 10, al recepimento di tutta una serie di norme risultanti da accordi
intercorsi tra delegazione di parte pubblica regionale ed organizzazioni sindacali
stipulati ai sensi dellart. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.
Ne è conseguito che gli accordi entrati in vigore in data 2 luglio
2001 (giorno stesso della pubblicazione del D.P.Reg. n. 10/2001 sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana) ed, in particolare, quelli concernenti il rinnovo contrattuale
per il biennio economico 2000/2001 del personale con qualifiche non dirigenziali ed il
contratto collettivo regionale di lavoro dellArea della dirigenza, non sono stati
sottoposti alla preventiva certificazione di competenza della Corte dei conti cui non è
stato, perciò, consentito di effettuare, nellinteresse generale allequilibrio
dei conti pubblici, lesame e la verifica delle tecniche impiegate per la
quantificazione dei costi contrattuali, né di accertare lesistenza di una effettiva
copertura finanziaria degli oneri diretti e indiretti per lintero periodo di vigenza
contrattuale.
Vi è, infine, da osservare che, in mancanza di dati ufficiali ed
aggiornati sulla consistenza quantitativa e sulla distribuzione per categorie del
personale interessato alla contrattazione, permangono forti perplessità
sullattendibilità delle quantificazioni dei costi di cui ai prospetti allegati al
D.P. Reg. 10/2001.
Non sussistono, poi, sufficienti garanzie sullattendibilità
delle stime utilizzate per la previsione degli oneri gravanti sugli esercizi futuri per
lincidenza, sia delle spese fisse e obbligatorie, sia degli oneri per il trattamento
accessorio del personale dellArea dirigenza e del personale con qualifica non
dirigenziale nellipotesi di proroga del contratto vigente, mentre si esprimono serie
riserve sulleffettiva disponibilità delle relative fonti di finanziamento che il
decreto di recepimento degli accordi individua, fra laltro, in presunte economie per
pensionamenti anticipati ed in future leggi finanziarie.
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 giugno 1999,
n. 200, che ha modificato le norme di attuazione dello Statuto regionale concernenti la
competenza della Corte dei conti per la Regione siciliana approvate con il decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 655, lattività di controllo preventivo della Sezione
ha ad oggetto solo i regolamenti emanati dal Governo regionale e tutti gli atti
amministrativi a carattere generale e particolare adottati in adempimento degli obblighi
derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione Europea.
I dubbi insorti nella concreta individuazione degli atti rientranti in
questultima tipologia sono stati risolti, in via interpretativa, dalla Sezione
centrale del controllo nel senso che vi sono ricompresi non solo quelli che lo Stato
membro e ciascuna regione sono obbligati ad emettere per dare concreta attuazione a
regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni, cioè ad atti adottati dalla
Commissione Europea in via autoritativa, ma anche tutti quei provvedimenti necessari
affinché le azioni economiche di sostegno deliberate dallUnione Europea tramite
intese con i diversi Stati membri vadano concretamente a buon fine.
Si è ritenuto, pertanto, che sono soggetti a controllo preventivo di
legittimità sia gli atti terminali di procedimenti di realizzazione di programmi di
spesa, sia quelli con cui si dispone il finanziamento di singole opere pubbliche o la
concessione di contributi per specifiche iniziative.
Nellanno 2000 e fino a tutto il I semestre del 2001 sono stati
sottoposti a controllo n. 8 regolamenti e n. 1209 atti amministrativi regionali.
Nel periodo considerato sono stati, altresì, esaminati n. 4.490 atti
emessi dalle Amministrazioni statali aventi sede in Sicilia, dei quali n. 1.768 hanno dato
luogo a rilievi istruttori e n. 88 hanno formato oggetto di deliberazioni della Sezione
del controllo.
Intensa, anche se fortemente condizionata da una sempre più grave
carenza nella dotazione del personale di magistratura assegnato alla Sezione, si è
dimostrata lattività di controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni
regionali.
Interessanti risultati sono stati raggiunti nellespletamento
delle indagini programmate dalla Sezione del controllo e già concluse o in avanzata fase
di completamento.
- Deliberazione n. 2/2000 - Dalla verifica del funzionamento dei
controlli interni allamministrazione regionale è stata evidenziata, in particolare,
linsufficienza del sistema in vigore fino a tutto lesercizio finanziario 1998,
sostanzialmente limitato alla verifica di irregolarità di natura prettamente contabile,
mentre un sia pur minimo controllo interno è stato esercitato dalle Ragionerie centrali
in attesa di un adeguamento delle strutture e del personale ai nuovi compiti di controllo
introdotti con la legge regionale n. 10 del 1999; si è, inoltre, rilevata una scarsa
attenzione al controllo delle entrate ed alla gestione della situazione patrimoniale.
 | Deliberazione n. 3/2000 - La relazione sulla gestione delle spese per la formazione, il
perfezionamento e laggiornamento del personale dellAmministrazione regionale
ha messo in evidenza, oltre alla carenza dei controlli interni di legittimità e di
gestione, il mancato rispetto delle procedure per la definizione del piano dei corsi di
qualificazione e riqualificazione del personale, nonché la mancata predisposizione di
metodologie per laccertamento dei risultati conseguiti nei vari interventi
formativi. |
Si è, poi, rivelato notevolmente esiguo il numero delle unità di
personale destinatarie dei corsi, mentre si è registrata una limitata utilizzazione delle
risorse finanziarie disponibili in bilancio.
Lindagine sulla gestione in parola è stata completata nel 2001
(Deliberazione 11/2001) e la relazione conclusiva ha evidenziato come, nel triennio
1996/98, si sia costantemente riprodotto il deprecabile fenomeno della formazione di
economie, a riprova delle difficoltà operative dellAmministrazione
nellutilizzazione dei fondi stanziati in bilancio. Ha, poi, confermato la carenza di
idonea programmazione degli interventi formativi, necessaria per realizzare una efficace
ed efficiente gestione delle risorse a disposizione e la mancata utilizzazione di
strumenti di verifica delle risultanze gestionali al fine di garantire la realizzazione
degli obiettivi programmati.
- Deliberazione 4/2000 - Lesito del controllo successivo sulla
gestione del "Fondo efficienza servizi" destinato allerogazione di
compensi incentivanti al personale in servizio presso lAssessorato regionale del
bilancio e delle finanze ha messo in evidenza una attività gestoria caratterizzata da
diffusa lentezza e sensibili ritardi nel raggiungimento dei risultati cui tendevano i
progetti-obiettivo avviati dallAmministrazione e da una elevata incidenza di oneri
finanziari per prestazioni di lavoro straordinario non adeguatamente sorrette da una
preventiva valutazione delle ragioni specifiche di necessità che ne costituiscono
imprescindibile giustificazione, né sottoposte alle necessarie verifiche di produttività
e di conseguimento di risultati.
Una più aggiornata indagine conclusa nel primo semestre dellanno
2001 (Deliberazione 15/2001) ha, comunque, messo in luce un maggior impegno programmatorio
da parte dellAmministrazione attraverso la puntualizzazione degli obiettivi da
conseguire e lindividuazione di più adeguate tecniche di controllo, oltre che una
sensibile diminuzione, nel corso degli anni, delle autorizzazioni ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario.
- Deliberazione n. 8/2000 - E stata sottoposta al controllo
successivo della Corte dei conti la gestione del fondo di rotazione a gestione separata,
istituito presso lI.R.F.I.S. Mediocredito della Sicilia S.p.a., per il credito al
commercio, nonché per operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed
immobili in favore di piccole e medie imprese commerciali, allo scopo di accertare la
rispondenza dei risultati dellattività del fondo agli obiettivi stabiliti dalla
legge, nonché le modalità di funzionamento dei controlli contabili riservati alla
Ragioneria centrale presso lAssessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dellartigianato e della pesca.
Confermata la legittimazione della Corte dei conti allesercizio
di questa particolare forma di controllo successivo su attività equiparate per legge alle
gestioni fuori bilancio e pur tenendo conto della natura privatistica dellIstituto
gestore, la relazione ha evidenziato i seguenti aspetti:
- la mancata preventiva determinazione delle priorità e dei criteri selettivi per
lammissione al finanziamento delle iniziative;
2) la conseguente impossibilità di perseguire un disegno unitario
ispirato alla realizzazione di un sistema distributivo più efficiente e razionale;
3) lavvertita necessità di predisporre un progetto di riforma
del sistema dei finanziamenti, al fine di coordinare tutti i fondi di rotazione a gestione
separata istituiti presso lIRFIS;
4) lopportunità di ricorrere a forme di credito indiretto
maggiormente in grado di responsabilizzare le imprese e di coinvolgere gli operatori
bancari;
5) la sostanziale riduzione del ruolo dellIRFIS a quello di un
qualunque istituto di credito, non in grado quindi di svolgere attività programmatoria e
strategica;
6) la sostanziale inadeguatezza dei controlli della Regione, limitati
agli aspetti finanziario-contabili.
- Deliberazione n. 12/2000 - Lindagine sul funzionamento del
servizio ispettivo istituito presso lAssessorato regionale Enti Locali relativamente
allanno 1998 ha condotto ad una valutazione negativa, in primo luogo
sullorganizzazione e la gestione del personale e dei beni strumentali a disposizione
dellUfficio sottoposto a controllo.
E emersa, in particolare, una grave carenza nellorganico
del servizio, coperto per appena il 20% della dotazione prevista; non è regolamentata,
sotto il profilo normativo, la figura professionale di "ispettore", né si è
provveduto ad una selezione e formazione del personale per un compito che richiede una
profonda conoscenza della struttura amministrativa locale nonché dei fenomeni gestori.
Un secondo elemento di criticità è dato dalla mancata elaborazione di
un programma delle ispezioni e di una pianificazione strategica delle iniziative. Si è
ritenuto, poi, di segnalare allAmministrazione la necessità di attivare processi
informativi che consentano di utilizzare le notizie acquisite dal servizio durante le
varie fasi del procedimento ispettivo per poter sviluppare a pieno lefficacia
dellazione amministrativa.
- Deliberazione n. 10/2001 - I risultati di una prima indagine sulla
gestione delle spese per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone
franose per lanno 1997 hanno evidenziato, innanzitutto, la complessità del
procedimento di predisposizione del programma di finanziamenti da parte
dellAssessorato regionale dei lavori pubblici, che è stato poi approvato solo alla
fine dellesercizio, soprattutto a causa del ritardo con cui le Amministrazioni
locali interessate hanno presentato istanze di finanziamento regolarmente documentate.
Daltra parte, lesiguità delle risorse disponibili in
bilancio e la necessità di far fronte ad interventi urgenti e indifferibili volti alla
salvaguardia della pubblica incolumità rendono, di fatto, pressoché inattuabile una
ponderata programmazione degli interventi da effettuare con la procedura ordinaria.
Tra le indagini in corso di attuazione merita una particolare
attenzione, per la sua complessità ed estensione territoriale, quella rivolta a tutti gli
enti locali della Regione siciliana e tesa a verificare: a) l'adeguamento dei sistemi
contabili delle province e dei Comuni siciliani alla disciplina dettata dal decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche; b) il funzionamento dei
controlli interni, nonché l'attività dei collegi dei revisori.
Il decennale processo di riforma sugli enti locali e sui controlli, che
ha preso avvio con la legge n. 142/90, si è concluso con il decreto legislativo 30 luglio
1999 n. 286 novellato, per quanto riguarda i controlli, dal decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267.
In merito alla disciplina dei controlli, occorre subito evidenziare che
gli enti locali non sono obbligati a conformare il proprio ordinamento ai principi del
nuovo sistema normativo essendo dotati, su questo particolare aspetto, di una notevole
autonomia riconosciuta dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 286/99 e
riaffermata dall'art. 147, comma 3, del T.U. n. 267/2000. Pertanto, gli enti locali, fermo
restando il principio inderogabile di separazione delle funzioni di indirizzo da quelle
gestionali, possono adattare le rispettive fonti regolamentari anche in deroga ai principi
generali che disciplinano il controllo interno ai sensi dell'art. l, comma 2, del decreto
legislativo n. 286/99.
Ai fini dell'attuazione dell'indagine il competente Ufficio di
controllo, per assicurare una certa omogeneità nella raccolta dei necessari elementi di
conoscenza e semplificare la rilevazione dei dati gestionali, ha predisposto un
questionario articolato in 43 punti, che è stato allegato alla nota di richiesta dei dati
contabili, inviata a tutti i 391 Comuni interessati allindagine (di cui 198 con
popolazione inferiore a 5000 abitanti, 58 con popolazione compresa tra 5000 e 8000
abitanti e 135 con popolazione superiore ad 8000 abitanti).
Vi è stata una significativa partecipazione da parte dei Comuni
all'indagine stessa, tanto che di essi soltanto 66 (pari quindi al 17%) non hanno fornito
risposta. Più in dettaglio la percentuale dei comuni inadempienti va dal 10% per i Comuni
con popolazione inferiore a 5000 abitanti, al 19% per quelli con popolazione compresa tra
5000 e 8000 abitanti e al 27% per quelli con popolazione superiore ad 8000 abitanti.
Quest'ultimo dato porterebbe alla considerazione che i Comuni con
maggiore consistenza di abitanti guardino con sfavore il controllo esterno di gestione e
tendano a sottrarsi ad una qualsivoglia collaborazione. E' da notare, in particolare, che
dei nove comuni capoluoghi di Provincia solo quelli di Ragusa e Siracusa hanno fornito
risposte esaurienti, mentre quello di Catania ha ritrasmesso il questionario compilato
solo parzialmente e senza alcuna notizia sul sistema contabile e sui controlli.
In merito al controllo interno, le risposte sintetiche al questionario
proposto hanno rivelato che il controllo di gestione è un processo già avviato, anche se
di difficile attuazione operativa.
L'indagine ha, tuttavia, rilevato che a volte si assegna al controllo
una funzione di tipo ispettivo/contabilistico, altre volte esso è inteso come strumento
di supporto agli organi amministrativi o a quelli politici.
Si è osservato, in molti comuni, che il controllo di gestione è stato
affidato al Collegio dei revisori e che la valutazione dei dirigenti è stata demandata
alla medesima struttura preposta al controllo di gestione. Tale scelta appare inopportuna,
sia per non vanificare il ruolo del controllo di gestione, sia per non disperdere le
specifiche risorse in una commistione di ruoli e di funzioni che inevitabilmente
scaturisce da tale impostazione.
La Sezione di controllo, che con deliberazione n.9 del 2 maggio 2001
aveva programmato lattivazione di unindagine sul sistema del trasporto
pubblico locale in Sicilia, nelladunanza del 13 novembre ha approvato
lapposita relazione del competente Ufficio di controllo.
Sono stati predisposti e sottoposti allAmministrazione regionale,
ai Comuni e alle aziende di trasporto dei questionari specifici mediante i quali è stato
possibile acquisire una serie di dati e notizie che, opportunamente elaborati, hanno
consentito di ottenere un quadro completo ed analitico del vigente sistema dei trasporti .
E stata effettuata una ricognizione della normativa di settore
(comunitaria, statale e regionale); sono stati analizzati il grado di funzionamento
dellattuale sistema del trasporto su gomma, lorganizzazione del competente
Dipartimento dellAssessorato, lentità e le modalità di spesa dei fondi
stanziati per il comparto, lo stato dellattività programmatoria della Regione anche
in relazione alle riforme intervenute in sede comunitaria e statale; è stata effettuata
infine unanalisi "micro" sullorganizzazione e lattività di
tutte le aziende pubbliche e private operanti nella Regione, utilizzando degli indicatori
tecnici idonei ad evidenziarne il grado di efficienza.
Quanto allattività legislativa, nel settore del trasporto
pubblico locale è riscontrabile un esempio di come nella Regione i provvedimenti
provvisori possano assumere i caratteri della definitività.
Successivamente al D.P.R. n.1113/1953, con cui vennero emanate le prime
norme di attuazione dello Statuto, tutte le leggi regionali di settore evidenziano
espressamente come i vari interventi venissero adottati "nelle more di una legge
organica di riforma".
In Sicilia le autolinee vengono ancora affidate in concessione, ai
sensi della legge n.1822 del 1939, che, come molte leggi del passato, essendo ben fatta,
consente al sistema di funzionare; la legge regionale n.68 del 1983 disciplina, poi,
lerogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio, resi necessari
dalla quasi generale antieconomicità del trasporto pubblico.
Non hanno avuto applicazione le disposizioni dellart.3 della
legge n.68, che prevedevano una nuova disciplina legislativa delle concessioni di servizio
e una razionalizzazione dei servizi stessi mediante il loro riassetto tecnico economico,
favorendo la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie aziende
private.
In tutti questi anni è mancata nel settore qualsiasi forma di
regolamentazione programmata corrispondente ad una visione strategica e razionale diretta
ad assicurare una migliore mobilità dei cittadini con contenimento dei costi.
Quanto allorganizzazione dellAssessorato regionale è stata
rilevata linadeguatezza numerica del personale assegnato al Dipartimento e la
mancanza di professionalità (ingegneri, statistici, rilevatori, esperti, etc.)
indispensabili, sia per leffettuazione dei necessari controlli sulla "qualità
del servizio", sia per lo svolgimento dei nuovi compiti di programmazione e
regolazione attribuiti alla Regione.
Riguardo allanalisi finanziaria è da premettere che dal 1990
tutti gli oneri, prima finanziati con quote del Fondo Nazionale Trasporti, sono stati
trasferiti alla Regione, che deve quindi provvedere alle esigenze del settore con i fondi
del proprio bilancio.
Sarebbe stata opportuna la creazione di un apposito Fondo regionale,
con assegnazione, in sede di redazione del bilancio preventivo, di uno stanziamento
adeguato alle necessità; esso avrebbe costituito un elemento di certezza sia per
lAmministrazione, che per le Aziende, i cui equilibri di bilancio e la cui attività
dipendono dalle disponibilità finanziarie dellapposito capitolo di spesa regionale
che, per il 2000, sono ammontate a 330 miliardi.
E da osservare, però, che le leggi di finanziamento vengono
approvate in corso di esercizio (non è stato ancora provveduto per il 2001) e spesso in
prossimità della scadenza e per importi insufficienti, per cui è necessario provvedere
ai conguagli negli anni successivi, con violazione del principio dellannualità del
bilancio.
A distanza di 18 anni dalla emanazione della legge regionale 14 giugno
1983, n.68, che aveva individuato nel Piano Regionale Trasporti lo strumento programmatico
"per fare assumere alla Sicilia, in relazione alla sua collocazione geografica al
centro del Mediterraneo ed alla sua perifericità e marginalità rispetto alle aree
socio-economiche nazionali ed europee, una dimensione ed una funzione euromediterranea nei
flussi di traffici nazionali ed internazionali, in modo da conferire competitività
alleconomia siciliana", la Sicilia è ancora priva di un Piano dei Trasporti.
Invero con la legge regionale n. 27 del 1988 venne a tal fine
autorizzato uno stanziamento di tre miliardi e la redazione del Piano fu affidata ad una
società di ingegneria per una spesa di L. 2.850.000.000. I lavori vennero regolarmente
consegnati, ma lAmministrazione non diede seguito al progetto e non furono mai
iniziate le procedure di approvazione.
Sono di tutta evidenza i danni provocati dallinerzia legislativa
ed amministrativa e dallinesistenza di qualsiasi visione strategica diretta a
razionalizzare il sistema dei trasporti ed a programmare la realizzazione delle
infrastrutture ecocompatibili prioritarie a fronte delle limitate disponibilità
finanziarie.
Come verificatosi in altri campi, un salutare scossone verrà dalla
necessità di adempimento degli obblighi imposti dalla Comunità europea, in quanto
lart.70 (ex 75) del Trattato di Amsterdam impegna gli Stati membri, ivi comprese
naturalmente anche le articolazioni regionali, al perseguimento degli obiettivi del
Trattato nel quadro della politica comune dei trasporti.
Il fondamentale principio ispiratore della politica comunitaria è la
realizzazione della libertà di concorrenza, con leliminazione di qualsiasi
discriminazione o disparità di trattamento tra gli operatori, nazionali e stranieri. Gli
obiettivi da perseguire sono il miglioramento della qualità dei servizi, il contenimento
dei costi, la sostituzione della concessioni con contratti di servizio che prevedano la
corresponsione di un corrispettivo a ristoro degli oneri derivanti dagli obblighi di
servizio pubblico, con eliminazione di aiuti di Stato che possano falsare la concorrenza.
In materia di trasporto la potestà legislativa della Regione è
concorrente con quella dello Stato che, con i decreti legislativi n. 422/1997 e n.
400/1999, ha recepito alcune disposizioni dei Regolamenti comunitari.
In particolare è stato stabilito: che i rapporti con i gestori siano
regolati da contratti di servizio pubblico, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio; che le aziende pubbliche si trasformino in società
di capitali; che laffidamento dei servizi avvenga a mezzo del ricorso a procedure
concorsuali da espletarsi entro il 31 dicembre 2003.
La riforma è in corso di attuazione in tutte le Regioni, ad eccezione
della Sicilia.
Benché sia trascorso più di un anno dallemanazione delle nuove
norme di attuazione dello Statuto (Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296), la
Regione non ha recepito le norme statali, né ha legiferato autonomamente. Neanche le
disposizioni del succitato decreto legislativo immediatamente applicabili hanno finora
avuto attuazione.
In sintesi lattività di programmazione e di regolazione
attribuita alla Regione deve estrinsecarsi nei seguenti adempimenti:
 | approvazione del Piano Regionale dei Trasporti, nella cui predisposizione debbono essere
coinvolti le altre Amministrazioni interessate (Agricoltura, Industria, Lavori Pubblici,
Territorio, etc.), gli enti locali, le organizzazioni produttive, lEnte Ferrovie,
lENAS, con le conseguenti scelte tra i vari sistemi da privilegiare prioritariamente
in un quadro di intermodalità; |
 | definizione degli indirizzi alle Province ed alle città metropolitane per la redazione
dei Piani di bacino; |
 | acquisizione dei suddetti piani e dei Piani urbani di mobilità redatti dai Comuni; |
 | rilevazione sul campo della domanda di mobilità e dei flussi di traffico; |
 | determinazione, dintesa con gli enti locali, dei servizi minimi, il cui livello
dipenderà dallincontro della domanda di mobilità con le disponibilità
finanziarie; |
 | approvazione dei programmi triennali per la regolamentazione dei servizi di trasporto
pubblico locale, sentite le organizzazioni confederali e le associazioni dei consumatori; |
 | istituzione del Fondo Regionale Trasporti; |
 | definizione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi dei contratti di
servizio pubblico; |
 | fissazione di termini certi per la trasformazione delle Aziende pubbliche in società
per azioni, con la contemporanea previsione di interventi per favorire un sollecito
risanamento economico, indispensabilmente propedeutico alla trasformazione stessa. |
 | sostituzione delle concessioni con contratti di servizio; |
 | apertura del mercato alla concorrenza con laffidamento dei servizi a mezzo di
pubbliche gare. |
Dopo anni di disattenzione o di disinteresse il compito è
indubbiamente arduo, ma il suo sollecito adempimento dovrebbe richiedere il massimo
impegno della nuova Assemblea regionale e del nuovo Governo, ove non si voglia isolare la
Sicilia dallEuropa e da un mondo, in cui la globalizzazione dei mercati richiede una
maggiore e più rapida mobilità di persone e cose.
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