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CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE - QUESTIONI DI MASSIMA - Sentenza n. 7/2000/QM del 24 maggio 2000 - Presidente A. COCO - Estensore E. ANDREUCCI - P.M. G. SAVIANO Avv.ti LAUDADIO, SCOTTO, PUCCI, PALMA, DI MEGLIO, VIOLANTE, DI COSTANZO, ABBAMONTE, MIANI, SOMMA.Questione di massima determinazione del dies a quo per la prescrizione azione del P.M. con funzione risarcitoria di un danno economicamente valutabile pagamento di somme di denaro in materia di inquadramenti illegittimi - perfezionamento del danno nel momento delleffettivo depauperamento dellente decorrenza della prescrizione dal tempo del pagamento. Alle decisioni delle Sezioni Riunite si riconosce un ruolo accessorio di indicazione ermeneutica con valore tendenzialmente generale al fine di pervenire a unomogeneizzazione della giurisprudenza per di evitare contrasti. Lazione del P.R. non ha una funzione direttamente sanzionatoria di una condotta contra legem (che potrebbe anche non aver prodotto un danno patrimoniale) ma risarcitoria di un danno economicamente valutabile il quale abbia inciso sullEnte riducendo il patrimonio dello stesso. È principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa non riguarda atti ma attiene al danno economicamente valutabile ed ai comportamenti degli appartenenti allamministrazione. In tema di inquadramenti illegittimi si ha una situazione antigiuridica che è modificabile ma che può prolungarsi nel tempo per il perdurare della volizione nella stessa ovvero per lomessa assunzione delle doverose iniziative occorrenti a porvi fine. In caso di danno per erogazione di una somma di denaro la prescrizione inizia a decorrere dal pagamento e che, pertanto, nellipotesi di inquadramenti illegittimi del personale il danno si realizza con i singoli esborsi dei non dovuti aumenti stipendiali, soggetto ciascuno a un proprio termine prescrizionale. SENTENZA sulla questione di massima n. 110/SR/QM deferita dal Presidente della Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello con ordinanza n. 0132/99/A in data 7 dicembre 1999 emessa nel giudizio di appello n. 010083 proposto dal procuratore Regionale per la Campania nei confronti di omissis.
FATTO (Omissis)
DIRITTO 9) La questione è ammissibile. Invero, come anche rilevato dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, sul punto vi sono contrasti giurisprudenziali ed esso è rilevante ai fini del decidere. 10) Per quanto riguarda lorientamento giurisprudenziale che, pur con variabilità di posizioni, si rifà alla teoria della conoscenza come uno dei punti di partenza della prescrizione, va osservato che la giurisprudenza civile nellinterpretare lari. 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha costantemente ritenuto che tale disposizione abbia riguardo solo alla possibilità legale dellesercizio del diritto e che non abbia rilevanza limpossibilità di fatto in cui si trovi il titolare tra cui lignoranza del medesimo circa lesistenza del diritto, salva lipotesi di doloso occultamento del debito (art. 2941, comma 8 c.c.) Da ultimo, peraltro si sta affermando in modo sempre più marcato il principio della conoscibilità (cfr. Corte Cost. n. 134/1985) con lordinaria diligenza delleffettività della situazione per giungersi a privilegiare quello della vera e propria conoscenza affermandosi (Corte Cost. n. 170/1999) che è "irrimediabilmente leso il diritto di azione (art. 24 Cost.) quando si consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi da cui sorge il diritto stesso". Pertanto, poiché tale teoria ha riguardo unicamente alla posizione di una delle parti, mentre sia pure eccezionalmente possono entrambe trovarsi nella stessa posizione di "ignoranza" ed incide sulla stessa funzione della prescrizione di dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici nonché su istituti quali lusucapione, ritengono queste SS.RR. che di essa vada fatto prudente uso in un equo bilanciamento dei contrapposti interessi. Comunque, al limitato fine del caso che ne occupa nel quale non viene in evidenza la non conoscenza dei fatti da parte dellAmministrazione (cfr. SS.RR. 29.1.1992 n. 743) soccorre lart. 1 della legge n. 20/1994 il quale dispone che "qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto . rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia". Ai sensi ditale disposizione lazione del P.R. nei confronti dei responsabili del danno si prescrive anche nel caso di non conoscenza dei fatti da parte del medesimo e ciò sia per effetto della mancata denuncia che della mancata conoscenza che avrebbe potuto provenirgli aliunde, come dimostra la precisazione che se tale situazione si è verificata per omessa denuncia la responsabilità si sposta su altri soggetti. Tale interpretazione oltre ad essere aderente al dato testuale ed alla logica intrinseca della norma è conforme ad un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco. Pertanto, si concorda con le conclusioni cui è pervenuta lordinanza di rimessione di ritenere che, nella specie, la prescrizione decorre "dallaccadimento". 11) Passando ad esaminare gli altri aspetti della problematica di cui al presente giudizio va considerato che è pacifico, e lo afferma testualmente lart. 1 sopra ricordato, che lazione di responsabilità del Procuratore Regionale della Corte dei conti è condizionata nella sua esperibilità, tra laltro, da una domanda diretta ad ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale ossia il ristoro di una diminuzione del patrimonio dellEnte. Ciò, che è di tutta evidenza, è stato ribadito anche di recente dalla SS.UU. della Cassazione (n. 3970 del 2.4.1 993 e n. 5668 del 25.6.1997) allorquando hanno riconosciuto la giurisdizione di questa Corte in tema di danno allimmagine ma lhanno ancorata alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso" in quanto solo essa, in questa ipotesi, costituisce un danno risarcibile avanti a questa Corte avendo inciso sul bilancio dellEnte depauperandolo. Ciò conferma lesattezza di quella affermazione giurisprudenziale per la quale lazione del P.R. non ha una funzione direttamente sanzionatoria di una condotta contra legem (che potrebbe anche non aver prodotto un danno patrimoniale) ma risarcitoria di un danno economicamente valutabile il quale, come detto, abbia inciso sullEnte riducendo il patrimonio dello stesso (distruzione, sottrazione, perdita di un bene, indebita erogazione di una somma di denaro, ecc.) comunque depauperandolo. Daltro canto è pacifico che le sentenze in materia commisurano la condanna al danno economico effettivo nella quantificazione del quale si deve tener conto di altri fattori quali i vantaggi conseguiti. Da ciò discende che la condotta posta in essere dallagente non si identifica con il danno azionabile ma si pone come fatto generatore dellevento lesivo del patrimonio e che è anche possibile, allorquando essa non è connotata da dolo o colpa grave, che pur esistendo in concreto una lesione, questa non sia risarcibile. Il che conferma la non coincidenza dei due fattori. Il suddetto corollario, va rilevato, si inquadra nella tesi secondo la quale gli artt. 1 della citata legge n. 20/94 e successive modificazioni (prescrizione in cinque anni dal verificarsi del fatto dannoso) e art. 58 della legge n. 142/90 (prescrizione in cinque anni dal fatto) vanno intesi entrambi nel senso che il "fatto" che consente lesercizio dellazione di responsabilità è costituito dal binomio condotta-evento e che la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di questultimo. Daltronde va notato che ove alle due norme ora riportate non si desse il significato unico ora detto e si interpretasse il termine fatto nel senso di "condotta" ne conseguirebbe che situazioni analoghe verrebbero sottoposte ad un inammissibile trattamento differenziato e che inoltre la prima, contrariamente a fondamentali principi giuridici (ari. 24 Cost.) priverebbe lEnte danneggiato del diritto al risarcimento in tutte le ipotesi di depauperamento verificatasi a distanza nel tempo (oltre cinque anni) ciò in quanto prima che esso si sia verificato il P.R. non ha fondamento per agire. In materia, invero, la Cassazione (n. 875/90) ha affermato che "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno stesso si è verificato e non da quello eventualmente diverso in cui è stato posto in essere latto illecito". Pertanto, resta confermato che nella materia che ne occupa, a differenza del diritto penale che conosce anche la categoria dei reati pura condotta, lazione di responsabilità quale azione risarcitoria, presuppone ontologicamente la sussistenza di un evento di danno che ha negativamente inciso sul patrimonio dellEnte depauperandolo, tantè vero che se tale evento-danno non cè la domanda va respinta. 12) A questo punto la giurisprudenza, anche quella richiamata dalla ordinanza di rimessione, ha adottato ai fini dellindividuazione del contenuto, ossia della sostanza, del danno per spesa indebita due soluzioni divergenti. Di queste una ritiene che il danno si realizzi con il sorgere del debito con conseguente dies a quo della prescrizione dal titolo del medesimo (delibera, sentenza di condanna, transazione, ecc.) ed altra, invece, ha riguardo alleffettivo pagamento in quanto considera che solo in questo momento si rende concreta ed irreversibile la diminuzione del patrimonio dellEnte e cioè il depauperamento che costituisce il danno. Il primo orientamento che ritiene di trovare una sottesa ragion dessere nellapprezzabile motivo di non esporre per tempo indeterminato lamministratore alle eventuali conseguenze dannose della propria condotta, asserisce, in sostanza, che nei casi come quelli di specie, il danno sorge con la delibera - e finisce per identificarsi con essa - per effetto della nascita immediata del rapporto di debito-credito e del correlativo obbligo di pagamento dei nuovi stipendi con corrispondente vincolo a tal fine di somme che, pertanto, vengono sottratte ad altre finalità. Al riguardo, pur non ignorandosi i fermenti dottrinari e giurisprudenziali che, anche a seguito della introduzione del parametro della colpa grave, vogliono vedere nellazione di responsabilità una diretta componente afflittiva, va ribadito che lart. 1 della già citata legge n. 20/94 afferma che lazione di responsabilità ha per oggetto "il diritto al risarcimento del danno". Ciò posto, ed in disparte la considerazione che la tesi che ne occupa non risulta essersi adeguatamente soffermata a considerare lincidenza che la procedura di controllo e pubblicazione può avere nella fattispecie in esame nella quale il calcolo anche di un solo giorno può essere determinante, ritenere lazione risarcitoria - il cui petitum resta alquanto nebuloso così come anche lindividuazione dellinteresse ad agire (ed il problema, mutatis mutandis, si pone anche per il contenuto dellinvito a dedurre) - esperibile fin dal momento della delibera di inquadramento ossia dallasserito obbligo di pagare ma prima del pagamento vuol dire ammettere concettualmente la possibilità o di una condanna a reintegrare una "deminutio" mai in realtà verificatasi, ovvero una azione a priori in sé inutile e contraria al principio delleconomia processuale. A meno di non limitare il danno azionabile alle spese inerenti alla adozione della delibera illegittima. Ma trattasi di altro petitum. Va soggiunto che nei casi di specie unazione esercitata prima quanto meno di un principio di pagamento,oltre a decampare dai limiti della sua naturale funzione risarcitoria di una spesa, come sottolineato dalle citate sentenze delle SS.UU della Cassazione in tema di danno allimmagine, può assumere i connotati di un preventivo controllo sullattività amministrativa svolta in sede giudiziaria con conseguente eccesso di potere giurisdizionale ed invasione dello stesso nella sfera della P.A.. Di contro, è affermazione pacifica che la giurisdizione di questa Corte in tema di responsabilità non è sugli atti ma attiene al danno economicamente valutabile ed ai comportamenti. Alla osservazione della iniquità di una condanna - che per avventura seguisse alla prospettata azione preventiva - per reintegrare un esborso mai verificatosi, è stato obiettato che in sede di esecuzione viene poi accertata la quantità di danno effettivo evitandosi in tal modo lindebito arricchimento dellEnte. La tesi a dir poco macchinosa non richiede lunghe considerazioni. Basterà osservare che essa pur traendo, come cennato, la sua base "metagiuridica" dal commendevole scopo di evitare - ritenendo questo il solo modo possibile - lesposizione dellAmministratore per un tempo indeterminato, finisce poi per ammettere che il convenuto possa subire un giudizio ed una condanna comunque ingiusti, con il correlativo travaglio morale ed indebite spese, nonché per ritenere che possa essere "de plano" accolta una opposizione allesecuzione che contesti il danno quantificato in sentenza e ciò non solo per vicende successive alla stessa. Il nodo inestricabile nel quale tale tesi si muove è dovuto, in sintesi, proprio alla circostanza che ne costituisce il fondamento e cioè nellindividuare il danno come già perfezionato in tutti i suoi elementi fin dal momento del sorgere del debito e del presuntivo obbligo di pagamento anziché in quello della sua effettiva attualizzazione che avviene solo, come sopra detto, con il pagamento il quale consolida gli effetti patrimoniali negativi sul bilancio dellEnte. Invero, inoltre, e posto che non vi è obbligo giuridico degli amministratori di consentire che venga portata ad ulteriori conseguenze la situazione giuridica illegittima posta in essere, ma che vi è anzi un dovere opposto, è di tutta evidenza che finché un esborso di denaro, qualunque ne sia il titolo che lo sostiene, non viene effettuato il bilancio dellEnte non viene depauperato nella sostanza perché le somme impegnate per farvi fronte vanno nel conto dei residui passivi con loro successiva cancellazione ove non materialmente erogate. Pertanto, poiché il danno da risarcire deriva dalleffettivo depauperamento e si identifica con esso ed inoltre nei casi di debenza di una somma di denaro esso si verifica con lesborso della somma non dovuta, è solo da questo momento che all(asserito) obbligo (illegittimo) di pagare consegue il danno azionabile con il correlativo sorgere dellinteresse ad agire, Prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive quale la revoca della illegittima delibera in sede di autotutela. 13) Quanto sopra non esaurisce la problematica dei casi di specie in quanto va poi in concreto e caso per caso accertato il rapporto di causalità, anche alla luce del concorso di cause ivi comprese quelle sopravvenute, tra originaria delibera e pagamento con correlativo accertamento della imputazione della responsabilità per vari pagamenti non dovuti. Occorrerà, quindi, distinguere tra oggettivo dies a quo della prescrizione, che è quello del pagamento ovvero dei singoli pagamenti, ed imputabilità dei danno ad un soggetto; il che è cosa ben diversa. Invero, le difficoltà sorgono quando si ritiene che la responsabilità per i pagamenti sia sempre ed indefinitivamente a carico dei votanti la originaria delibera o dei funzionari che vi hanno dato il proprio parere favorevole per quanto di competenza, mentre essa nel tempo può diminuire per il concorso di cause successive o cessare del tutto per il sopravvenire di cause che sono state dal sole sufficienti a determinare levento" (art. 41 c.p.). Al riguardo, come evidenziato anche dal P.G., sia nelle conclusioni scritte sia nella odierna udienza, occorre distinguere tra illecito permanente ed illecito istantaneo e questultimo nelle due ipotesi di produzione di effetti istantanei ovvero permanenti. Queste SS.RR. ben conoscono il travaglio giurisprudenziale anche della Corte Suprema nella qualificazione delle singole fattispecie e della conseguente individuazione del dies a quo della prescrizione. Ritengono, peraltro, di aderire a quellorientamento che riconosce permanente la fattispecie illecita che, pur potendo produrre immediatamente un danno, si protrae nel tempo e si completa allorquando termina la condotta che perdurando nel tempo lede con continuità il bene affetto. Essa è caratterizzata dal fatto che lagente può interrompere la condotta e con ciò stesso far cessare la produzione del danno. Lillecito istantaneo si perfezione con il compimento della condotta violativa e si qualifica ad effetti permanenti quando la situazione antigiuridica di danno perdura di per sé nel tempo senza possibilità per lagente di farla cessare modificando la propria condotta per lovvio motivo che essa ha già avuto termine. Ciò posto, nellipotesi di inquadramenti illegittimi si ha una situazione antigiuridica che è modificabile ma che può protrarsi nel tempo per il persistere della volizione nella medesima ovvero per lomessa assunzione delle doverose iniziative occorrenti a porvi fine. Con il primo pagamento comincia a realizzarsi il danno e con esso il decorso della prescrizione. Ma poiché la situazione antigiuridica viene fatta perdurare nel tempo essa è continuativamente produttiva di altro e autonomo danno per cui (cfr. Cass. SS.UU. 29.04.1964, n. 1039; n. 100/79 e Cass. n. 252/1983 - contra Cass. SS.UU. 17.05.1963, n. 1721) in relazione alla scansione temporale del sorgere del medesimo ed in base allari. 2935 c.c., il dies a quo decorre da ciascun giorno rispetto al danno verificatosi. Con la conseguenza che lazione risarcitoria può avere per oggetto solo quei danni avvenuti entro i cinque anni precedenti la data della sua proposizione (per Cass. SS.UU. 1721/63 potrebbe azionarsi tutto il danno già verificatosi con la proposizione della domanda entro i cinque anni dalla cessazione della situazione di permanenza). Lautonomia di ciascun accadimento di danno è confermata dalla circostanza che esso, pur rimanendo della stessa natura (alius et idem), può, peraltro, per quanto appresso, essere imputato nel tempo a soggetti diversi da quelli originari. 14) Quanto ora esposto non completa, come già detto, i punti di indagine e le prospettazioni che il Giudice di merito deve affrontare ma che non formano oggetto specifico della Questione di Massima. Invero, la questione del dies a quo, specie nellambito della soluzione cui queste SS.RR. sono pervenute, si intreccia con la problematica, di non minor rilevanza, inerente alla individuazione del nesso di causalità e del concorso di cause ed anche di quelle sopravvenute ai fini della individuazione della riferibilità del danno (artt. 40 e 41 c.p.). Ma, proprio sulla base di una corretta applicazione dei principi inerenti a tale elemento costitutivo della responsabilità unitamente a quello della colpa grave, si giunge a ricondurre entro limiti di adeguatezza temporale ben circoscritti la responsabilità degli amministratori evitando quegli "effetti aberranti" paventati dalla difesa di taluni dei convenuti. Non vè luogo a pronuncia sulle spese.
p.q.m. La Corte dei conti a Sezioni Riunite, sulle questioni di massima di cui alla ordinanza in epigrafe, riuniti i due quesiti, afferma che nel caso di danno per erogazione di una somma di denaro la prescrizione comincia a decorrere dal pagamento e che, pertanto, nellipotesi di inquadramenti illegittimi del personale il danno si realizza con i singoli pagamenti delle non dovute maggiorazioni stipendiali, soggetto ciascuno ad un proprio termine prescrizionale. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2000. Depositata in Segreteria il 24 MAGGIO 2000 Il Dirigente della Segreteria omissis |