sentenza n. 4/QM/2005 del 3 ottobre 2005: dichiara ammissibile il deferimento di questione di massima alle Sezioni Riunite quando la difformità di indirizzo giurisprudenziale sia solo di tipo orizzontale in primo grado. Nel merito afferma che la riduzione percentuale (o penalizzazione) di cui all'art.11, comma 16, della legge 537/93, prevista in caso di cessazione dal servizio con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, è applicabile al personale militare.

 

        REPUBBLICA ITALIANA                                4/2005/QM

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA

CORTE DEI CONTI

A

SEZIONI RIUNITE

in sede giurisdizionale composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonino         COCO                                    Presidente

dott. Silvio               AULISI                                  Consigliere

dott. Nicola             MASTROPASQUA              Consigliere

dott. Maria Teresa ARGANELLI                          Consigliere Relatore

dott. Mario              PISCHEDDA                        Consigliere

dott. Carlo               GRECO                                 Consigliere

dott. Fulvio Maria LONGAVITA                          Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio per la questione di massima iscritto al n. 202/SR/QM del registro di Segreteria, promosso dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna in composizione monocratica con ordinanza n. 072/05M del 10 maggio 2005 in sede di giudizio in materia di pensione proposto da CANETTO Luciano con ricorso avverso provvedimento dell'Amministrazione applicativo dell'art.11, co.16, Legge 24.12.1993 n. 537 e successive modificazioni alla liquidazione del trattamento di quiescenza;

     Visti gli atti di causa;

     Uditi nella pubblica udienza del 13 luglio 2005 il relatore Cons. Maria Teresa Arganelli e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Fiorenzo Santoro;

F A T T O

     Con ricorso proposto il 24 giugno1999 dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, il sig. Canetto Luciano aiutante dell'Aeronautica militare cessato dal servizio a domanda dal 1.1.96, chiedeva la liquidazione del trattamento di quiescenza senza l'applicazione della riduzione percentuale (“penalizzazione”) prevista dall'art. 11, co. 16, della legge 24.12.93 n.537 e succ. mod. e int. nella misura del 3%, in quanto non applicabile al personale militare ai sensi del successivo comma 18 del citato art. 11 e del richiamo da esso operato all'art. 1 del d.lgs. 3.2.93 n.29.

L'amministrazione evocata in giudizio (Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa) si costituiva con atto depositato il 24.8.99 e deduceva che la penalizzazione andava confermata, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, co. 27, lett. B, della legge 8.8.95 n. 335, non modificato dal d.lgs. 30.4.97 n. 165.

     L'adita Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica, con ordinanza 072/05/QM del 6.4/10.5.2005, dopo avere esposto i motivi per i quali il ricorso avrebbe dovuto essere respinto, rilevata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale all'interno della stessa Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna tra pronunce di diversi giudici unici sul punto in discussione e ritenuto“ che per dirimere lo stesso sia necessario l'odierno deferimento alle Sezioni riunite”, ha sospeso ogni ulteriore pronuncia e ha disposto la trasmissione degli atti alle Sezioni riunite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale.

     Il Procuratore Generale nella sua memoria ha formulato richiesta di declaratoria di ammissibilità della dedotta questione di massima.

     Nel merito ritiene parte pubblica che la penalizzazione di cui all'art.11, comma 16 della Legge 537/93 è applicabile al personale militare.

Nell'udienza di discussione il Pubblico Ministero ha illustrato l'atto scritto confermando la richiesta ivi formulata.

D I R I T T O

     Va preliminarmente accertata l'ammissibilità della questione di massima dedotta ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge 19/1994 e concernente l'applicabilità  o meno al personale militare della riduzione percentuale (o penalizzazione) di cui all'art. 11, comma 16, della legge 537/93, prevista in caso di cessazione dal servizio con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni.

     Ha correttamente evidenziato il Procuratore Generale concludente che sulla specifica questione all'esame un contrasto giurisprudenziale esiste propriamente solo tra le Sezioni giurisdizionali regionali, anzi all'interno di una di esse; sicché da quel giudice viene chiesta ”una rivisitazione della materia“, onde superare l'attuale orientamento delle Sezioni riunite, affermativo dell'inammissibilità del deferimento per questione di massima quando la difformità di indirizzo sia solo di tipo orizzontale in primo grado.

     Allo scopo va precisato che nessuna pronuncia d'appello sulla questione all'esame è stata indicata nell'ordinanza di rimessione, né risulta emanata.

     Le Sezioni centrali d'appello (in particolare, la III) si sono infatti pronunciate più volte sulla applicazione delle riduzioni percentuali previste dal citato art. 11, co. 16, della legge 537/93, ma non hanno mai esaminato lo specifico profilo dell'applicabilità al personale militare di quella norma. Ne consegue che il contrasto giurisprudenziale su tale punto di diritto, come prospettato dal giudice remittente, assume rilievo in sede di esame preliminare di ammissibilità del deferimento, in base al consolidato indirizzo delle Sezioni riunite sulla rilevanza ai fini dell'ammissibilità della questione solo se di tipo orizzontale e, se tra giudici di primo grado, solo ove non vi siano pronunce o pronunce uniformi d'appello avendo il nuovo ordinamento della Corte dei conto previsto la legittimazione all'accesso alle Sezioni riunite anche per il giudice di primo grado e per il Procuratore Generale sia per prevenire il formarsi sia per derimere con immediatezza contrasti giurisprudenziali su questioni di particolare rilevanza qualificabili come di massima (tra le altre, SS.RR. 22 e 26/98/QM, 17/03/QM, 3, 5 e 6/04/QM). Invero, se il divario interpretativo tra giudice di primo grado e d'appello viene considerato, in quanto in larga misura fisiologico, non rilevante ai fini dell'individuazione di un contrasto deferibile, dalla stessa giurisprudenza si deduce la rilevanza del conflitto tra pronunce di primo grado, ai fini della proponibilità della questione di massima, quando la questione stessa non sia stata esaminata in sede d'appello. Pertanto non può affermarsi, come si legge nell'ordinanza in epigrafe (p. 15), che l'attuale giurisprudenza delle Sezioni riunite non contempli la facoltà di deferimento per le Sezioni regionali, in quanto tale facoltà è riconosciuta (ed è stata spesso validamente esercitata) anche se con i limiti prima indicati.

     Diversamente opinando, bisognerebbe limitare la possibilità di deferimento, intestata anche alle Sezioni regionali con espresso dettato normativo, alla sola ipotesi di verificato contrasto tra decisioni delle Sezioni centrali d'appello. Una siffatta conclusione avrebbe l'effetto di costringere il giudice unico, pur in presenza di un contrasto orizzontale in primo grado, a dover decidere comunque, senza la possibilità di sospendere il giudizio (in seguito al deferimento) e di attendere l'esito del giudizio incidentale.

A conferma di quanto prospettato, depongono due ulteriori osservazioni: in primo luogo, in termini di effettività dello strumento (del deferimento per questione di massima), che, in via di principio, la questione controversa tra giudici di primo grado potrebbe non essere affrontata dal giudice d'appello per mancanza di impugnazioni; in secondo luogo, in termini di tempestività dello strumento, che la definizione in appello della questione richiede ordinariamente tempi più lunghi rispetto a quelli necessari alla definizione della questione a seguito del deferimento alle Sezioni riunite, con l'abnorme effetto di un prolungamento dei conflitti tra decisioni delle Sezioni regionali, le quali, nelle more del giudizio o dei giudizi d'appello, dovrebbero in ogni caso e giocoforza decidere.

Appare evidente che le evenienze sopra prospettate collidono con la essenziale finalità dello strumento del deferimento per questione di massima; quella di assicurare, effettivamente e tempestivamente ed in misura accettabile, l'uniformità della giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali.

In base a quanto esposto e dedotto, la questione di massima va ritenuta ammissibile, dovendosi, pertanto, ritenere superate tutte le ulteriori argomentazioni sviluppate dal giudice remittente.

Passando al merito, ha correttamente evidenziato il Procuratore Generale che l'art. 11, co. 16, della legge 537/93 ha previsto, a decorrere dal 1.1.94, un sistema di penalizzazioni tramite riduzioni percentuali dell'importo del trattamento pensionistico per i collocamenti in pensione anticipata con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, regolato dalla tabella A allegata alla legge. Norma analoga è contenuta nell'art. 1, co 27, della legge 335/95, che alla lettera a) richiama la precedente disposizione concernente le riduzioni percentuali sulle prestazioni per i pensionamenti anticipati regolati dalla previgente disciplina, fermo restando il requisito dell'età anagrafica di cui alla tabella B allegata alla legge, e alla lettera b) prevede riduzioni percentuali fissate nella tabella D per i pensionamenti anticipati con anzianità contributiva inferiore a trentasette anni e aventi i requisiti di anzianità indicati nella tabella C.

     Si tratta di norme di generalizzata applicazione, dettate per la fase transitoria della riforma pensionistica (si veda, ora, l'art. 59, co. 6 della legge 27.12.97 n. 449) e che operano nei confronti di tutte le categorie ivi previste, salve le espresse esclusioni in esse contenute, costituendo le limitazioni al pensionamento anticipato uno dei cardini della riforma, per i fini di contenimento dell'onere erariale per il finanziamento delle prestazioni previdenziali (si veda l'art. 1, in particolare i commi da 2 a 5, della legge 335/95). Il successivo comma 18 del citato art. 11 dispone che il comma 16 si applica ”ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1“ del d.lgs. 3.2.93 n. 29. Risulta assolutamente evidente che tale rinvio concerne tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (si veda il co. 2 del predetto art. 1) e che a riguardo nulla rilevano le successive disposizioni dei commi 4 e 5 (aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 546/93) dell'art. 2, che derogano ai precedenti commi 2 e 3 per quanto riguarda i rapporti di lavoro e di impiego di alcune categorie di personale, compreso quello militare, e non fanno alcun riferimento alla normativa pensionistica (né avrebbero potuto, riguardando quel decreto l'organizzazione della p.a. e la disciplina del pubblico impiego). Peraltro, se le disposizioni derogatorie in discorso avessero l'effetto di esclusione addotto dal ricorrente, anche le altre categorie di personale in esse contemplata, compresi i magistrati e i docenti universitari, dovrebbero essere escluse dalle penalizzazioni; il che, evidentemente, non si verifica.

D'altra parte se il legislatore avesse voluto escludere il personale militare dalle penalizzazioni introdotte con la legge 537/93 e confermate con la legge 335/95 avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come ha fatto per le esclusioni oggettive e soggettive contenute nei citati commi 16 e 18.

Quanto al d.lgs. 165/97, emanato per l'armonizzazione al regime previdenziale generale del trattamento, tra l'altro, del personale militare, l'art. 8 si limita poi ad indicare la decorrenza delle norme di armonizzazione contenute nel decreto, ma non esclude l'operatività di una norma già in vigore e che l'art. 6 richiama espressamente al co. 1, mentre al co. 2 prevede, ai fini dell'armonizzazione e per la specificità del rapporto d'impiego, il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, senza le riduzioni percentuali disposte dalla legge 335/95.

     Non pertinente appare infine il richiamo da parte ricorrente dell'art. 2, comma 23, legge 335/1995 perché attinente a diversa fattispecie e più specificamente ai fondi di integrazione della pensione.

     Rileva ai fini che interessano, invece, l'art. 11 D. Leg.vo 165/1997 là dove statuisce che ai trattamenti pensionistici del personale militare, per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 335/1995.

     Alla questione di massima all'esame va data pertanto soluzione nel senso che la riduzione percentuale (o penalizzazione) di cui al comma 16 dell'art. 11 della legge 537/93, prevista in caso di cessazione dal servizio con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, è applicabile al personale militare.

La natura del giudizio non consente pronuncia per le spese.

P. Q. M.

     La Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale dichiara ammissibile la questione di massima di cui in parte motiva deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna con ordinanza 072/05 e nel merito risolve la questione stessa nel senso che la riduzione percentuale (o penalizzazione) di cui all'art.11, comma 16, della legge 537/93, prevista in caso di cessazione dal servizio con anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, è applicabile al personale militare.

     Dispone la restituzione degli atti alla Sezione remittente per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2005.

L'ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE

Maria Teresa ARGANELLI                               Antonino COCO

 

Depositata in Segreteria il 3 Ottobre 2005

                                                                  Per il Dirigente

                                                                  Pietro Montibello