CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE QUESTIONI DI MASSIMA

Sentenza 27/99/QM del 7 dicembre1999

 

Presidente Coco Estensore Mastropasqua PM Ciaramella

 

Corte dei conti – giudizio di responsabilità – invito a dedurre – funzione – collaborazione tra PM ed presunto responsabile – contraddittorio – esclusione

Corte dei conti – giudizio di responsabilità – istanza di proroga del termine per emettere l’atto di citazione – notifica della richiesta al presunto responsabile – esclusione – partecipazione dell’invitato alla camera di consiglio – necessità – esclusione per mancanza d’interesse - valutazione del giudice – esistenza dei motivi che giustificano la richiesta– impugnazione – reclamo al giudice d’appello ex art 739 c.p.c. – decorrenza del termine – intangibilità del provvedimento.

 

 

L’invito a dedurre, previsto dall’articolo 5 primo comma della legge 14 gennaio 1994 n 19, esclude qualsiasi contraddittorio tra PM ed invitato, essendo a ciò preordinato il giudizio davanti al giudice, ma si pone in una prospettiva di collaborazione tra l’organo requirente e presunto responsabile, al quale è concessa la possibilità giuridica di una difesa avanzata dei propri interessi, attraverso la sollecitazione di una più ampia ed approfondita attività istruttoria.

Il presunto responsabile non ha alcun interesse che giustifichi la sua partecipazione, al procedimento sulla richiesta di proroga del termine per emettere l’atto di citazione, se non quello di mero fatto alla definizione della propria posizione processuale. All’invitato, pertanto, non deve essere notificata la richiesta del PM né deve essere sentito nella camera di consiglio a tal fine convocata.

La valutazione del giudice sulla richiesta del PM di proroga del termine per emettere l’atto di citazione investe l’esistenza dei (giusti) motivi posti a sostegno della richiesta.

Avverso il provvedimento emesso sulla richiesta di proroga è possibile il reclamo al giudice d’appello, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, ai sensi dell’articolo 739 cpc. Trascorso tale termine il provvedimento conserva la propria efficacia e nel giudizio di merito non può essere sollevata alcuna eccezione per i suoi eventuali vizi.

 

DIRITTTO

I giudizi vanno riuniti perché propongono i medesimi quesiti.

Punto di partenza per la soluzione della questione di massima è una constatazione, e cioè la mancanza di disposizioni processuali specifiche per la concessione al P.M. della proroga del termine di deposito dell’atto di citazione di cui all’art. 5 novellato D.L. 453/1993, salvo la precisazione che la pronuncia viene assunta dal giudice in camera di consiglio.

A ciò consegue un’ulteriore constatazione, che cioè in detta ipotesi si applicano in quanto compatibili le norme del codice di procedura civile in forza del rinvio dinamico di cui all’art. 26 R.D. n. 1038/1993.

L’art. 738 c.p.c. enuclea in termini essenziali il procedimento da seguirsi per le pronunce in camera di consiglio.

La norma prevede innanzitutto (comma 2°) che "se deve essere sentito il Pubblico Ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento".La fattispecie è evidentemente non applicabile perché l’istanza di proroga proviene dal Pubblico Ministero.

Il terzo comma precisa, poi, che "il giudice può assumere informazioni".

La precisazione non è inutile ed anzi esaustiva perché in altri procedimenti speciali contenuti nel libro quarto del codice di procedura civile è prescritto che il giudice senta le parti, le interroghi, ecc.

Dalla struttura del procedimento risulta, quindi, chiaramente che la pronuncia in camera di consiglio viene resa – salvo espresse deroghe – in assenza di soggetti diversi dal giudice e senza neppure la necessaria partecipazione al procedimento di soggetti diversi da chi lo ha introdotto (salvo il caso di partecipazione del tutto cartolare prescritto dal 2° comma dell’art. 738 c.p.c.)

Questa proposizione va saggiata nel contesto dei rapporti creati tra Procura Regionale ed invitati a dedurre dall’art. 5, comma 1°, D.L. n. 453/1993 e successive modificazioni, soprattutto per accertare l’esistenza allo stato di un rapporto contenzioso tra i due soggetti che renda necessaria la garanzia del contraddittorio anche nel momento processuale innanzi individuato, garanzia di cui è espressione l’art. 101 c.p.c.

E’ a ciò necessaria la lettura funzionale dell’art. 5, primo comma del D.L. n. 543/1996.

Si deve in questa prospettiva affermare che l’invito a dedurre inoltrato dal Procuratore Regionale sostanzialmente in limine dell’emissione dell’atto di citazione e le deduzioni del soggetto invitato non possono funzionalmente porsi nella prospettiva di una contrapposizione dialettica di tesi e prove tra parti processuali. A ciò è preordinato il giudizio davanti al giudice terzo alla cui valutazione spetta di saggiare domanda ed eccezioni. In questo senso, salvo casi marginali, l’invito a dedurre si appaleserebbe come inutile appesantimento dell’iter processuale.

L’invito a dedurre ha funzionalmente senso invece nella prospettiva di sollecitare ulteriormente, indirizzandola, l’attività del Procuratore Regionale nello svolgimento del proprio diritto-dovere di accertare la verità e di reperire anche le prove a discarico, e cioè in una prospettiva sostanzialmente collaborativa tra Pubblico Ministero ed invitato a dedurre. In questo senso vengono in rilievo ad esempio ipotesi di asserita partecipazione di altri soggetti nella causazione del danno, di fatti escludenti la partecipazione dell’invitato all’atto ed alle attività asseritamente illecite, di ripiano del danno che venissero prospettate dall’invitato a dedurre.

In sostanza l’invito a dedurre va collocato in una prospettiva di impulso di un’attività funzionale del Pubblico Ministero da parte di un soggetto che in questo modo ha la possibilità giuridica di una difesa avanzata dei propri interessi, attraverso lo svolgimento di un’istruttoria del Procuratore Regionale più ampia e approfondita possibile anche per la collaborazione del soggetto indagato.

Pertanto l’invito a dedurre non può considerarsi alla stregua di inizio di esercizio dell’azione (a ciò d’altro canto osterebbe lo stesso testo letterale della norma) in una dialettica di contrapposizione tra le parti e di conseguenza in questa fase, che attiene all’attività del procuratore Regionale, non può trovare ingresso il principio fissato dall’art. 101 c.p.c., espressione peraltro dell’art. 24 Cost.

A bilanciamento degli interessi sottesi all’attività del Procuratore Regionale (e cioè quelli dell’organo pubblico di poter svolgere compiutamente le indagini istruttorie, quello pubblico alla definizione dei giudizi in tempi ravvicinati agli eventi causativi di danno ed ai comportamenti illeciti, quello dell’invitato a dedurre di veder definita la propria posizione) l’art. 5 più volte citato ha fissato un termine per l’emissione dell’atto di citazione in relazione all’invito a dedurre, e cioè al momento nel quale può ritenersi che il Procuratore Regionale abbia definito la propria attività istruttoria anteriormente ed indipendentemente dalle questioni poste dall’invitato a dedurre.

La stessa norma però, al fine di non comprimere il compiuto svolgimento dell’attività istruttoria del Procuratore Regionale in evenienze nelle quali il termine prefissato, per vari motivi, può non essere congruo, ha previsto la possibilità di proroghe sottoponendole al controllo del giudice.

La valutazione del giudice sulla richiesta di proroga avanzata dal Procuratore Regionale attiene all’esistenza dei (giusti) motivi addotti a sostegno (motivi che possono attenere tanto alla difficoltà e alla complessità delle indagini come all’organizzazione dell’ufficio) in relazione al munus, di cui la parte pubblica è attributaria, di dover svolgere un’istruttoria adeguatamente compiuta per far emergere tutti e solo i comportamenti illeciti causativi del danno.

Rispetto a questa attività del Pubblico Ministero nessun interesse se non di mero fatto (definizione di una propria situazione preprocessuale) è in capo a chi è stato invitato a dedurre, interesse peraltro dall’ordinamento indirettamente protetto attraverso la verifica del giudice della non pretestuosità della richiesta e dall’applicabilità, almeno tendenziale, dei criteri fissati per la proroga dei termini dall’art. 154 c.p.c.

D’altro canto è del tutto fuor d’ottica l’invocato ricorso analogico all’art. 406 c.p.p., concernente la proroga del termine per le indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero in sede penale.

Infatti le indagini preliminari in quella sede sono compiutamente disciplinate dal codice di rito in relazione alla tutela di beni fondamentali dei cittadini, attinenti alla sfera personalissima e le indagini sono condotte sotto la vigilanza di un giudice terzo. D’altro canto la persona sottoposta alle indagini è nel procedimento relativo alle indagini preliminari parte necessaria, che deve essere sempre assistita da un difensore.

Alla stregua delle esposte considerazioni va pertanto affermato che non vi è nessun motivo né sostanziale né processuale perché, in deroga agli artt. 737 e 738 c.p.c., nel procedimento in camera di consiglio sull’istanza del Procuratore Regionale di proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione si proceda a notifica dell’istanza e/o della data in cui si terrà la camera di consiglio al soggetto già destinatario dell’invito a dedurre, il quale non può in quella sede svolgere alcuna attività processuale.

Negli esposti termini va altresì dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dalla difesa dei convenuti sia innanzi al giudice a quo, sia innanzi a queste SS.RR.

La soluzione negativa data al quesito fa venire in rilievo in via autonoma l’ulteriore questione prospettata dal giudice remittente, sulla eccezione delle parti convenute, della nullità del provvedimento di proroga in conseguenza della mancata notifica agli invitati a dedurre.

Vanno a questo punto accertati, fermo restando i principi innanzi fissati in ordine alla esistenza ed alla dislocazione degli interessi, gli effetti che un’eventuale pronuncia sulla nullità avrebbero nel giudizio di primo grado, dovendo la soluzione della questione di massima trovare applicazione concreta nel giudizio che si svolge innanzi al giudice remittente.

Ora ai sensi dell’art. 157, 1° comma, c.p.c. "non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio".

Inoltre ai sensi dell’art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza (e quindi più in generale dei provvedimenti del giudice) soggetta a gravame può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie dell’impugnazione, salvo i casi di inesistenza del provvedimento.

Ora ai sensi dell’art. 739 c.p.c. contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo alla Corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione.

Nella fattispecie avendo avuto (almeno secondo quanto risulta dagli atti in possesso di questo giudice) le parti convenute nel giudizio di primo grado comunicazione del provvedimento di proroga in sede di discussione orale soccorrono i principi fissati dall’art. 326, 1° comma, e dall’art. 327, 2° comma, c.p.c.. Pertanto il termine di dieci giorni per proporre appello decorreva dalla data dell’udienza di discussione sul merito.

In quella sede i convenuti avrebbero dovuto preliminarmente chiedere la sospensione del giudizio per poter proporre il gravame dei cui all’art. 739 c.p.c.

In mancanza di ciò il gravame non è più proponibile, essendo ormai decorsi i termini, né potrebbe più avere alcun effetto ai sensi dell’art. 742 c.p.c. un’eventuale richiesta di revoca dei provvedimenti stessi.

A ciò consegue che i convenuti in primo grado non possono far valere in quel giudizio alcuna asserita nullità del provvedimento di proroga, che conserva in ogni caso piena efficacia.

Si appalesa pertanto inutile rispetto alla pronuncia che dovrà rendere il giudice remittente la soluzione della questione di massima in questa sede proposta in ordine alla necessità della notifica del provvedimento di proroga.

Va anche posto in evidenza che nella ricostruzione dell’istituto e del procedimento ad esso applicabile solo il giudice d’appello e non anche il giudice di primo grado può stabilire la legittimazione del soggetto "invitato a dedurre" a proporre gravame per la mancata notifica del provvedimento di proroga in relazione alla esistenza-inesistenza di un interesse (almeno processuale) giuridicamente protetto in capo al soggetto.

La questione di massima sul punto va, pertanto, dichiarata inammissibile perché non rilevante ai fini del decidere nei giudizi rispetto ai quali è stata proposta.

P.Q.M.

La Corte dei conti a sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pronunciando sulle questioni di massima proposte dalla Sezione giurisdizionale Regione Marche con le ordinanze in epigrafe, afferma che non deve essere notificata al soggetto destinatario dell’invito a dedurre la richiesta del Procuratore Regionale di differimento del termine per emettere l’atto di citazione di cui all’art. 5, c. 1, novellato della legge n. 19/1994 e che tale soggetto non deve essere sentito nella Camera di Consiglio convocata per decidere sulla richiesta.

Dichiara inammissibile, perché non rilevante ai fini del decidere nei giudizi rispetto ai quali è stata proposta, la questione di massima relativa alla nullità del provvedimento di proroga per mancata notifica al soggetto destinatario dell’invito a dedurre.