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REPUBBLICA ITALIANA 1/2007/QM IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALEcomposte dai magistrati dott. Antonino COCO Presidente dott. Rocco DI PASSIO Consigliere dott. Stefano IMPERIALI Consigliere relatore dott. Mario PISCHEDDA Consigliere dott. Tommaso MIELE Consigliere dott.ssa Maria FRATOCCHI Consigliere dott.ssa Manuela ARRIGUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla questione di massima iscritta al n. 221/SR/QM, proposta dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania con ordinanza n. 397 del 2.11.2006. Visti gli atti e i documenti del giudizio; Uditi all'udienza del 7.2.2007, con l'assistenza del Segretario dott. Pietro Montibello, il Consigliere relatore e il Vice Procuratore Generale dott. Roberto Benedetti; Ritenuto in FATTO 1. A seguito del risarcimento da parte del Comune di Casoria (NA) dei danni subiti da un privato per infiltrazioni dovute a perdite della condotta comunale e all'avvallamento di una strada, con atto di citazione depositato il 24.1.2006 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania ha chiamato in giudizio 14 ex assessori o dirigenti dello stesso Comune: Biagio BUONOMO, Giovanni PAONE, Michele FASANO, Pellegrino TOMASIELLO, Salvatore MONNI, Franco ZOLEO, Pietro PARISIO, Settimio PERILLO, Pietro D'ANGELO, Romano BERNASCONI, Giuseppe ESPOSITO, Stefano PRISCO, Francesco DI PALO e Amedeo BLASOTTI. Nel corso del giudizio, la Sezione adita ha emesso l'ordinanza n. 397 del 2.11.2006, con la quale ha prospettato a queste Sezioni Riunite una questione di massima articolata in due connessi ma in realtà distinti quesiti: I) “Se la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 si applichi al termine, non inferiore a trenta giorni, assegnato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453 convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19 come modificato dall'art. 1, comma 3 bis, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito, con modificazioni, nella l. 20 dicembre 1996, dal Procuratore regionale al presunto responsabile per depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti”; II) “Se la violazione del termine di 120 giorni previsto dal medesimo art. 5, decorrente dalla scadenza del termine assegnato al presunto responsabile per depositare le deduzioni, con conseguente inammissibilità dell'atto di citazione, sia rilevabile d'ufficio dal giudice”. 2. In particolare, dopo aver precisato che la questione sull'applicabilità della sospensione feriale al termine concesso al “presunto responsabile” per controdedurre all'invito è rilevante per valutare la tempestività dell'atto di citazione della Procura campana, la Sezione ha evidenziato l'esistenza sul punto di un contrasto giurisprudenziale. L'ordinanza di rimessione ha infatti rilevato che la sospensione feriale è stata ritenuta applicabile al termine per controdedurre dalla sentenza della Sezione per la Lombardia n. 1286 del 2004, che ha evidenziato il collegamento funzionale tra “il termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile e quello per l'emissione dell'atto di citazione”; dalla sentenza della stessa Sezione n. 1474 del 2004, che si è richiamata, anche in vista di una “par condicio processuale” tra Pubblico Ministero e “presunto responsabile”, all'ampia nozione di “termini processuali” accolta dalla decisione di queste Sezioni Riunite n. 7/QM del 2003; dalla sentenza della Sezione per il Lazio n. 3004 del 2005, che ha fatto riferimento alla necessità di “dare effettività al diritto di difesa”; infine, dalle sentenze della Sezione molisana n. 234 del 2002 e della Sezione piemontese n. 138 del 2006. Hanno invece negato l'applicabilità della sospensione feriale al termine per controdedurre - rileva sempre la Sezione campana - le sentenze della Sezione per il Friuli Venezia Giulia n. 418 del 2006 e della Sezione per la Calabria n. 922 del 2002, le quali hanno osservato, in sintesi, che il termine in questione si colloca nell'ambito di una fase procedimentale strettamente istruttoria, nella quale non occorre patrocinio e soprattutto la successiva instaurazione del giudizio di responsabilità si presenta ancora come una mera possibilità. 3. Con riferimento al secondo quesito, la Sezione campana, dopo aver precisato che “la violazione del termine previsto dall'art. 5 per l'emissione dell'atto di citazione” è stata “eccepita soltanto da alcuni dei soggetti convenuti”, ha osservato che sulla rilevabilità dell'intempestività dell'atto di citazione sussiste un indubbio contrasto giurisprudenziale. Infatti, la sentenza della I Sezione Centrale d'appello n. 56 del 2003 ha escluso che la violazione del termine previsto per l'emissione dell'atto di citazione sia rilevabile d'ufficio, poiché si tratta di un termine espressamente dichiarato prorogabile e quindi meramente ordinatorio; la sentenza della Sezione Friuli Venezia Giulia n. 686 del 2005 ha sostenuto che la violazione in questione “non è rilevabile d'ufficio in quanto non influisce sull'esistenza del diritto sostanziale rivendicato in giudizio (il diritto risarcitorio dell'Erario) e risulta posto a tutela solo di un interesse procedimentale della parte destinataria dell'invito a dedurre”; la sentenza della Sezione per la Calabria n. 919 del 2001 ha motivato l'esclusione della rilevabilità d'ufficio richiamandosi ad “una prevalente funzione di garanzia del presunto responsabile del danno” e quindi, in sostanza, alla disponibilità della materia da parte dell'interessato. Per converso, le sentenze della II Sezione n. 243 del 2001 e n. 365 del 2001, della III Sezione n. 327 del 2000 e della Sezione per la Sardegna n. 480 del 2004 hanno sostenuto che la rilevabilità d'ufficio della violazione del termine per l'emissione dell'atto di citazione va “ricollegata alla natura perentoria del predetto termine”; la sentenza della Sezione per la Campania n. 817 del 2004 ha ritenuto che l'intempestività dell'atto di citazione sia rilevabile d'ufficio in quanto comporta la “decadenza della parte da poteri processuali sanzionata dall'inammissibilità”; le sentenze della Sezione d'appello per la Sicilia n. 133 del 2005 e della I Sezione n. 269 del 2005 hanno parimenti sostenuto la rilevabilità d'ufficio richiamandosi all'art. 2969 c.c., per il quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”; la sentenza della I Sezione n. 166 del 2004 ha affermato che la violazione del termine per l'emissione dell'atto di citazione “attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale ed alla sussistenza di un imprescindibile presupposto per il valido esercizio dell'azione di responsabilità, il cui accertamento deve essere compiuto in ogni stato e grado del processo contabile (con il solo limite del giudicato) ed è pertanto rilevabile d'ufficio dal Giudice”. 4. Con memoria depositata il 25.1.2007, gli avvocati Vincenzo Duello e Paolo Sperlongano, difensori dell'arch. Romano BERNASCONI, hanno affermato, con riferimento al primo quesito, che per “la peculiare natura della fase istruttoria di competenza del p.m. e la natura non processuale della stessa, non è applicabile la sospensione feriale ex art. 1 L. 7.10.1969 n. 742 al termine assegnato ai presunti responsabili del danno per depositare le proprie deduzioni”. Sul secondo quesito, è stato invece osservato che “la tempestività dell'azione contabile, rispondendo a ragioni di ordine pubblico e mantenendosi in termini di estraneità alla disponibilità delle parti quanto ai suoi effetti, costituisce materia di rilevabilità d'ufficio ed in qualunque tempo dell'inammissibilità della citazione per avvenuta decorrenza del termine per l'emissione”. 5. Con memoria depositata il 26.1.2007, la Procura Generale presso questa Corte ha affermato, con riferimento al primo quesito e richiamando l'orientamento della Corte costituzionale ampliativo della nozione di “termini processuali” ai fini previsti dalla legge n. 742 del 1969, che la sospensione feriale deve essere applicata anche al termine concesso per la risposta all'invito a dedurre: va infatti “tenuto conto, da un lato, della sua intima connessione con il termine (riconosciuto già processualmente rilevante) dei 120 giorni e, dall'altro, della stessa ratio dell'istituto, inteso a favorire il più possibile l'attività di difesa e, tanto più, evitando che sulla stessa pesi negativamente l'incognita derivante da studi legali temporaneamente chiusi per il periodo feriale”. La Procura ha invece manifestato dubbi sulla rilevanza del secondo quesito, poiché “nel giudizio a quo è stata formulata, da alcuni convenuti, specifica eccezione in tal senso” e andrebbe “preliminarmente valutata la possibilità di scissione della causa”. In ogni caso - si sostiene - una rilevabilità d'ufficio dell'intempestività dell'atto di citazione “non è prevista dall'attuale ordinamento giuridico, non sembra coerente con lo stesso e neppure giustificata da ragionevoli motivazioni”, contrasta infine con un possibile “interesse del singolo convenuto a veder chiarita nel merito la propria situazione, conseguendo un proscioglimento pieno e completo”. 6. All'udienza del 7.2.2007, il rappresentante della Procura Generale ha ribadito le considerazioni della memoria del 26.1.2007. In particolare, sul primo quesito la Procura si è richiamata nuovamente al consolidato orientamento della Corte costituzionale che ha interpretato in modo estensivo la “lettera” della legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali. Inoltre, ha evidenziato che la notificazione di un invito a dedurre permette al suo destinatario un “momento di sostanziale difesa” che potrebbe risultare invece “meramente rituale” se non gli fosse anche riconosciuta la sospensione feriale dei termini. Sul secondo quesito, è stato invece ribadito che la Sezione adita ha pur sempre la possibilità di scindere il giudizio, distinguendo i convenuti che hanno proposto l'eccezione di intempestività dell'atto di citazione da quelli che tale eccezione non hanno invece proposto. In ogni caso, una rilevabilità d'ufficio dell'intempestività in questione non risulta prevista da alcuna disposizione e può in concreto contrastare con il possibile interesse del convenuto tardivamente chiamato in giudizio ad ottenere invece una decisione di merito pienamente favorevole. Considerato inDIRITTO1. L'art. 1 comma 7 del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, ha stabilito che “le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su richiesta del procuratore generale”. Sul punto, la giurisprudenza di queste Sezioni Riunite ha da tempo chiarito che “le questioni di massima debbono investire problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione”, e caratterizzate da “obiettiva difficoltà interpretativa”. Una difficoltà interpretativa può poi presentarsi “ancor prima del formarsi di un qualsivoglia indirizzo giurisprudenziale”, ma può anche essere attestata - ed è ciò che in concreto accade più di frequente - “dalla esistenza sul punto di contrasti giurisprudenziali, i quali rendono evidente che la norma consente più interpretazioni tra loro contrastanti”: in questo secondo caso, occorre peraltro che “il contrasto di giurisprudenza sia orizzontale investendo sentenze pronunciate nello stesso grado di giudizio” (cfr., ex multis, SS.RR. n. 5/QM del 2004). Orbene, sul primo quesito risulta che le sentenze della Sezione d'appello per la Sicilia n. 75 del 2000 e n. 146 del 2000 hanno negato l'applicabilità della sospensione feriale al termine assegnato per controdedurre all'invito. La sentenza della II Sezione d'appello n. 320 del 2001, invece, ha affermato un principio generale secondo il quale, “pur non essendo l'invito parificabile negli effetti all'atto di citazione, non possono non ricollegarsi ad esso quelle fondamentali garanzie a tutela dei possibili convenibili in giudizio, come l'applicazione dei termini di sospensione feriale”. In definitiva, le incertezze sull'applicabilità della sospensione feriale al termine per controdedurre all'invito ne giustificano l'esame in questa sede: anche e soprattutto, in considerazione della sentenza di queste Sezioni Riunite n. 7/QM del 2003, che è successiva ai “precedenti” appena citati e ha riconosciuto, come si vedrà, l'applicabilità della sospensione al termine - distinto ma indubbiamente connesso con quello per controdedurre - previsto per il deposito dell'atto di citazione. Un contrasto giurisprudenziale risulta poi anche sul secondo quesito: in secondo grado, la rilevabilità d'ufficio della violazione del termine per l'emissione dell'atto di citazione risulta infatti riconosciuta dalle sentenze della I Sezione Centrale d'Appello n. 269 del 2005, della II Sezione n. 365 del 2001, della III Sezione n. 327 del 2000, della Sezione d'Appello per la Sicilia n. 146 del 2000 e n. 133 del 2005. Ed è stata invece negata dalla sentenza della I Sezione n. 56 del 2003. 2. La soluzione dei due quesiti era poi anche rilevante nel giudizio di responsabilità instaurato presso la Sezione campana. Con riferimento all'applicabilità delle disposizioni sulla sospensione feriale al termine per controdedurre all'invito, l'ordinanza di rimessione n. 397/2006 ha infatti chiarito (pagg. 8-9) che “dalla soluzione data al suddetto quesito discende il rispetto (se positiva) ovvero meno (se negativa) del termine previsto per l'emissione della citazione. Sul secondo quesito, l'ordinanza ha poi precisato che “la violazione del termine previsto dall'art. 5 per l'emissione dell'atto di citazione” è stata “eccepita soltanto da alcuni dei soggetti convenuti” (pag. 17). E l'accertamento di eventuali responsabilità di convenuti che non hanno eccepito l'intempestività di un atto di citazione presuppone appunto che sia esclusa la rilevabilità d'ufficio dell'intempestività. 3. Riconosciuta l'ammissibilità di ambedue i quesiti proposti dalla Sezione campana, va rilevato che l'art. 5 comma 1 del d.l. n. 453 del 1993 convertito dalla legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996 convertito dalla legge n. 639 del 1996, stabilisce: “Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni”. Sul punto, la sentenza di queste Sezioni Riunite n. 7/QM del 1998, richiamata dalla sentenza n. 14/QM del 1998, ha chiarito: “l'invito è un atto procedimentale pre-processuale che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria”. Questa duplice funzione dell'invito a dedurre, insieme garantistica ed istruttoria, è stata più di recente ribadita anche dalla sentenza di queste Sezioni n. 1/QM del 2005, per la quale l'istituto in questione va appunto “inteso come possibilità di difesa del convenibile e come strumento offerto per un più corretto e mirato esercizio dell'azione di responsabilità”. 4. Tutto ciò premesso, si rileva che l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali, oggetto della prima questione proposta dalla Sezione campana, ha stabilito: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Su tale disposizione - e dopo che varie sentenze del Consiglio di Stato avevano applicato la sospensione feriale anche ai termini per l'impugnazione degli atti amministrativi - si è peraltro ripetutamente pronunciata la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione stessa nella parte in cui non prevede che la sospensione si applichi anche: ai termini previsti dall'art. 5 della legge n. 2359 del 1865 (Corte costituzionale n. 40 del 1985) e dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 (Corte cost. n. 255 del 1987) per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione; al termine stabilito dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee di condominio (Corte cost. n. 49 del 1990); al termine per il ricorso al Consiglio nazionale degli architetti contro le deliberazioni dei Consigli provinciali (Corte cost. n. 380 del 1992). Infine, con sentenza n. 268 del 1993, il giudice delle leggi ha ritenuto superata “l'esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie nel contesto della stessa disposizione” dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969. Infatti, è ormai “divenuta dominante, anche nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della disposizione sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale che offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”. Richiamandosi ampiamente all'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale, la sentenza di queste Sezioni Riunite n. 7/QM del 2003, pur ribadendo che “il vero e proprio rapporto processuale innanzi alla Corte dei conti si instaura solo con la notificazione dell'atto di citazione”, ha poi ritenuto, in sintesi, che “il diritto tutelato attraverso la garanzia del necessario periodo feriale per gli avvocati sia in realtà quello, per ciascuno ed innanzi ad ogni giurisdizione, di pienamente ed efficacemente agire per la tutela dei propri diritti od interessi, nel rispetto degli articoli 3 e 24 della Costituzione”. Per conseguenza, “al periodo di centoventi giorni per emettere l'atto di citazione in giudizio - previsto dall'art. 5, primo comma, DL n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, come sostituito dalla legge n. 639 del 1996 e decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale nell'invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno - si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno), di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742”. 5. Orbene, non può non rilevarsi che nel momento in cui la Procura Regionale notifica un invito a dedurre ad un presunto responsabile, comincia in realtà già a decorrere il termine, da ritenere “processuale” ai fini della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969 (v. supra), previsto per la successiva eventuale instaurazione del giudizio di responsabilità con il deposito dell'atto di citazione. Si tratta infatti, a ben vedere, di un termine unico, se pure per così dire composto in quanto derivante dalla somma di due distinti (sub)termini: un termine assegnato al presunto responsabile per la risposta all'invito e un secondo termine, decorrente dalla scadenza del primo ed eventualmente prorogabile, più direttamente previsto per il deposito dell'atto di citazione. In definitiva, appare corretto ritenere che “il termine per la presentazione delle deduzioni da parte del responsabile del danno e quello per l'emissione dell'atto di citazione partecipino della medesima natura propedeutica del processo, essendo tra loro funzionalmente collegati in un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, tal che non possa non valere, per il segmento temporale che precede, la sospensione dei termini feriali valevole per il successivo” (così la sentenza della Sezione Lombardia n. 1286 del 2004 citata nell'ordinanza di remissione). Questa “lettura” del sistema vigente risulta anche, rispetto all'opposta restrittiva interpretazione, più conforme ai principi costituzionali. Infatti, poiché l'invito a dedurre avvia come si è detto una fase procedimentale ancora “preprocessuale”, possono non rilevare nella materia le disposizioni sul “giusto processo” previste ai primi due commi dell'art. 111 della Costituzione modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999. Ma almeno sulla sostanziale rilevanza dell'art. 24 sul diritto di difesa “in ogni stato e grado del procedimento” e dello stesso art. 3 sul principio di uguaglianza - in questo caso tra il presunto responsabile e il Pubblico Ministero cui viene riconosciuto il beneficio della sospensione feriale (v. supra) - non dovrebbero sussistere dubbi. 6. Sul secondo quesito proposto dalla Sezione campana - sulla rilevabilità dell'inosservanza del termine previsto per l'emissione dell'atto di citazione - sembra doversi in primo luogo evidenziare una tendenza giurisprudenziale a risolvere le incertezze richiamandosi alla distinzione tra termini perentori, la cui violazione sarebbe per ciò solo rilevabile d'ufficio (cfr. ad esempio I Sezione n. 269 del 2005, II Sezione n. 365 del 2001, III Sezione n. 327 del 2000, Sezione Appello Sicilia n. 133 del 2005 etc.), e termini invece solo ordinatori, la cui inosservanza in ragione di tale natura potrebbe essere eccepita soltanto dalla parte interessata (cfr. ad esempio I Sezione n. 56 del 2003). Ma si tratta di qualificazioni formali che in realtà non risultano immediatamente risolutive. Vi sono infatti termini processuali espressamente qualificati “perentori” la cui violazione comporta, per l'art. 307 c.p.c., un'“estinzione del processo per inattività delle parti” che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e va invece “eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa” (v. anche, sul punto, il già citato art. 2969 c.c.). Per converso, dall'inosservanza dei termini solo “ordinatori” non derivano sempre, come si dirà, le stesse conseguenze. Con queste avvertenze, appare comunque difficile ritenere che il termine previsto per l'emissione dell'atto di citazione davanti alla Corte dei conti possa essere qualificato come “perentorio”. Infatti, va in primo luogo considerato che l'art. 8 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1038 del 1933, stabilisce: “I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori. Le decadenze hanno luogo di diritto e devono pronunciarsi anche d'ufficio. Gli altri termini sono regolativi del procedimento e l'inosservanza di essi importa le conseguenze che sono indicate nei vari casi. Quando non siano indicate, provvederà il giudice”. Inoltre, vanno considerati i principi generali posti dall'art. 152 del successivo codice di procedura civile del 1940, per il quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”; dall'art. 153 c.p.c., per il quale i termini perentori non possono essere “prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti”; dall'art. 154 c.p.c., per il quale i termini ordinatori possono essere invece “prorogati” dal “giudice, prima della scadenza”. Sulla base di queste disposizioni e di questi principi, il termine previsto per l'emissione dell'atto di citazione avanti la Corte dei conti, che non è espressamente dichiarato “perentorio” e anzi può essere (anche più volte) prorogato, va evidentemente considerato ordinatorio (cfr., sia pure solo incidentalmente, la citata sentenza di queste Sezioni Riunite n. 1/QM del 2005 e v. anche quanto precisato nel corso dei lavori per la conversione in legge del d.l. n. 543 del 1996, nella seduta dell'11.12.1996 della I Commissione permanente della Camera dei Deputati). 7. Ma come si è detto, la mera qualificazione formale di termine ordinatorio non appare di per sé immediatamente risolutiva, con riferimento alle conseguenze della sua violazione. Poiché infatti i termini genericamente qualificati “ordinatori” costituiscono una categoria sostanzialmente eterogenea (cfr. il già citato art. 152 c.p.c.), sembra doversi ritenere che le conseguenze della loro inosservanza vadano individuate caso per caso, secondo la loro specifica funzione e finalità. Orbene, l'obbligo del Procuratore Regionale di notificare al “presunto responsabile” un invito a dedurre, “prima di emettere l'atto di citazione in giudizio”, ha come si è detto una duplice funzione: garantistica e istruttoria. Ma la previsione di un termine (ordinatorio) per il deposito dell'atto di citazione, una volta acquisite le eventuali deduzioni del presunto responsabile, non soddisfa più alcun interesse “istruttorio” ed è unicamente finalizzata alla tutela di un preciso interesse del “presunto responsabile”: l'interesse alla definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi e comunque certi (salvo proroghe da parte del giudice), con un provvedimento di archiviazione o almeno con una puntuale chiamata in giudizio contro cui sia possibile apprestare tutte le opportune difese. Peraltro, una volta chiamato in giudizio, sia pure tardivamente, il presunto responsabile potrebbe in concreto avere interesse ad ottenere non una mera sentenza di rito sull'intempestività della citazione, ma una decisione di merito pienamente favorevole, a fini di tutela della propria immagine o anche solo per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio già sostenute per la costituzione in giudizio. In definitiva, il carattere ordinatorio del termine previsto per l'emissione dell'atto di citazione ma anche e soprattutto la sua finalizzazione alla sola tutela di un interesse del convenuto inducono a ritrenere che la violazione del termine comporti sì l'inammissibilità dell'atto di citazione - poiché in linea di principio “occorre ritenere che il legislatore non detti norme che possano essere disattese e quindi superflue” (cfr. la citata sentenza n. 7/QM del 1998) - ma tale inammissibilità non possa essere dichiarata d'ufficio dal giudice e debba essere invece eccepita dal convenuto interessato. P.Q.M. La Corte dei Conti in Sezioni Riunite, sulla questione di massima iscritta al n. 221/SR/QM e prospettata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania con ordinanza n. 397 del 2.11.2006, dichiara: I) La sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine, non inferiore a 30 giorni, assegnato dal Procuratore Regionale al presunto responsabile, in applicazione dell'art. 5 comma 1 del d.l. n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, per depositare deduzioni, documenti e richiesta di audizione. II) La violazione del termine di 120 giorni, prorogabili, previsto per l'emissione dell'atto di citazione dall'art. 5 comma 1 del d.l. n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, va eccepita dal convenuto interessato e non è rilevabile d'ufficio dal giudice. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007. L'estensore Il Presidente f. to Stefano Imperiali F.to Antonino Coco Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2007 Il Direttore f.f. F.to Pietro Montibello
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