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Sezioni Riunite, sentenza n. 1/2005/QM
del 25 marzo 2005: nellipotesi in cui una pluralità di soggetti siano i
presunti responsabili del danno erariale e nei loro confronti venga emesso un contestuale
invito a dedurre, il termine di centoventi giorni di cui allart. 5, primo comma, del
D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994 e successive modificazioni decorre
dalla data dellultima notifica dellinvito a dedurre. In tutte le altre
ipotesi, detto termine decorre autonomamente per ciascun indagato dalla data di notifica
dellinvito nei suoi confronti.
REPUBBLICA ITALIANA
n.
1/2005/QM IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE
DEI CONTI A SEZIONI
RIUNITE in sede
giurisdizionale composta dai seguenti magistrati: dott. Antonino COCO
Presidente dott. Nicola
MASTROPASQUA
Consigliere Relatore dott. Camillo
LONGONI
Consigliere dott. Davide
MORGANTE
Consigliere dott. Bruno
DI FORTUNATO
Consigliere dott. Tommaso MIELE
Consigliere dott. Angela
SILVERI
Consigliere ha pronunciato la
seguente S E N T E N Z Anel giudizio su questione di massima proposta dal
Procuratore Generale con atto in data 31 luglio 2003 ed iscritto al n. 173/SR/QM del
registro di Segreteria; Visti gli atti
di causa; Uditi
nelludienza pubblica del 9 marzo 2005, con lassistenza del segretario Sig.
Pietro Montibello, il relatore Cons. Nicola Mastropasqua ed il Pubblico Ministero nella
persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Saviano. Ritenuto in F A T T O Con atto depositato nella Segreteria delle Sezioni
riunite il 31 luglio 2003 ed iscritto al n 173/SR/QM del registro di Segreteria il
Procuratore Generale ha chiesto la soluzione della seguente questione di massima: se
il termine di 120 giorni per emettere latto di citazione previsto dallart. 5
della L. 14 gennaio 1994, n. 19 (novellato dalla legge n. 639/96) in generale e,
soprattutto, in ipotesi di responsabilità solidale di componenti di un organo collegiale,
debba ritenersi disposto, o meno, quale procedimento unitario che imponga quale dato di
decorrenza lultima delle modificazioni dellinvito a dedurre ai presunti
responsabili del danno erariale. La questione è stata proposta nella pendenza del
giudizio dappello instaurato dal medesimo Procuratore Generale avverso la sentenza
della Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 1971/01/R del 21 dicembre 2001 e nei
confronti di Giuseppe Di Maria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Cipolla e
Guido Romanelli, di Filippo Tandoi, anchegli rappresentato e difeso dagli avv.ti
Federico Cipolla e Guido Romanelli, e di Francesco Simone, rappresentato e difeso
dallavv. Luigi Paccione. Il giudizio così introdotto è stato già discusso
in due udienze, concluse con ordinanze. Con la prima (n. 1/03/Ord. del 17/12/2003) è stata
disposta la rinnovazione della notifica dellatto introduttivo della questione di
massima nei confronti di Filippo Tandoi e Francesco Simone, adempimento effettuato dal
Procuratore Generale. Con la seconda (1/04/Ord. del 12 luglio 2004) è
stato sospeso il giudizio e sono stati rimessi gli atti
alla Prima Sezione centrale dappello presso la quale pendeva il gravame
proposto dal Procuratore Generale, perché si pronunciasse in ordine alla eccezione di
inammissibilità dellappello principale per intempestività del gravame, pronuncia
ritenuta pregiudiziale in termini di rilevanza in questa sede. La Prima Sezione giurisdizionale centrale
dappello, con sentenza n. 412/2004/A del 31/12/2004, ha dichiarato ammissibile
lappello principale proposto dal Procuratore Generale nei confronti di tutti gli
appellati. Con atto depositato in data 12 gennaio 2005 il
Procuratore Generale ha riassunto il giudizio. Nelloriginario ricorso la parte pubblica
ricorda che il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda nei confronti
dei soggetti appellati per inosservanza del termine di 120 giorni previsto dallart.
5, co. 1 della L. n. 19/94. La pronuncia è conforme alla sentenza delle SS.RR.
n. 13/2003/QM del 18/06/2003, secondo la quale nel caso di pluralità di inviti a
dedurre, il termine, di cui allart. 5, co. 1 del L. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, di 120 giorni
per lemissione dellatto di citazione decorre autonomamente per ciascun
indagato dalla data in cui linvito è stato notificato allo stesso, senza alcun
collegamento temporale con la notifica di analogo atto ad altri soggetti presuntivamente
coinvolti nella stessa vicenda dannosa: La sentenza afferma che lart. 5 cit.,
concernente il termine di 120 giorni per emettere latto di citazione, non distingue
tra le ipotesi di un solo invitato ovvero di più invitati (presunti responsabili) per una
medesima vicenda dannosa. Secondo la parte pubblica, la pronuncia delle Sezioni
riunite non appare del tutto esaustiva perché non ha considerato le esigenze processuali,
sia dei presunti responsabili che dellattore, nel rilievo che appaiono risolti solo
mediante generici obiter dicta i problemi connessi con le obbligazioni soggettivamente
complesse derivanti da responsabilità collegiali e in solido (come nella controversia a
quo). Detta considerazione ha indotto il Procuratore
Generale a sottoporre la questione alle Sezioni riunite per una rimeditazione in materia,
considerando soprattutto la peculiarità della fattispecie in cui si sia prospettato,
secondo elementi obiettivi, il dolo dei componenti di unorgano collegiale. In particolare sostiene che non è condivisibile la
soluzione data in generale al problema dalle SS.RR., allorquando, ad es., tutti gli
invitati chiedono, proprio nellultimo giorno utile loro assegnato per fornire
deduzioni e documenti, laudizione, che può essere eseguita soltanto previa
convocazione con congruo preavviso. In questo caso, come in altri analoghi che si
presentano nella realtà fattuale, il procedimento non può considerarsi esaurito con la
scadenza del termine assegnato per il deposito delle deduzioni, come potrebbe sembrare ad
una disattenta lettura della norma, perché sovente è destinato a proseguire ben oltre di
esso, non per scelta funzionale allattività del Procuratore reg.le, ma per
soddisfare necessità ed esigenze oggettive del convenibile, che non possono essere eluse
(ad es., suo stato di malattia), per adempiere allobbligo delle richieste di
audizione. Queste, infatti, potrebbero essere numerose ad essere prodotte per la gran
parte nellultimo giorno assegnato per il deposito delle deduzioni e le stesse
audizioni potrebbero occupare molto o tutto il periodo dei 120 giorni riservato per la stesura e lemissione della
citazione. Sarebbe così sottratto allUfficio del P.M., interamente o parzialmente,
il tempo indispensabile per ponderare le
determinazioni da assumere e per la redazione
della citazione. Il rimedio della proroga del termine è ammissibile,
poi, se il ritardo sia da riferire ad una scelta operativa del P.M. contabile, quale
lesecuzione di ulteriori indagini, ma non quando egli sia obbligato da legittime
circostanze a concedere dilazioni al deposito di documenti o allaudizione, o infine,
ad eseguire le audizioni chieste in limine, tutte necessarie per la conclusione del
procedimento istruttorio di natura unitario. Pertanto è da ritenere che la ratio della citata norma
è nel senso che lemissione della citazione non venga ritardata oltre i 120 giorni
successivi allintero procedimento, ai fini della determinazione del dies a
quo del decorso del termine. Peraltro, nella soluzione della questione va
considerato che, vige per il procedimento giuscontabile, il principio generale desumibile
dallart, 7 del R.D. 13.8.1933, n. 1038, che al 3 comma dispone: quando nello
stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore. Di certo, non può negarsi che in ipotesi di due o più
soggetti invitati presunti responsabili in relazione ad un medesimo fatto ossia ad una
stessa vicenda causativa di danno erariale si sia in presenza di uno stesso procedimento
giuscontabile e che debba valere il riferito principio di cui allart. 7 del R.D.
1038/1933, dettato dalla logica processuale sia del principio del simultaneus processus
che dellopportunità. Allorquando venga dedotta nella formulazione
dellinvito una pluralità di obbligazioni soggettivamente complesse, o connesse per
la loro struttura solidale, occorre che anche nella fase pre-citazione possano essere
considerate unitariamente le posizioni giuridiche che riguardano i singoli invitati al
fine di una visione unica e completa della causa illecita e dellevento dannoso: ciò
dovrebbe indurre a seguire un procedimento istruttorio unitario per la formulazione
dellinvito nei confronti dei presunti corresponsabili (eadem causa obbligandi) e
compartecipi nellevento-danno e, quindi, obbligati per la medesima prestazione
(eadem res debita). Esprime, pertanto, lavviso che quando il preteso
danno erariale discende dalladozione di provvedimenti da parte di unorgano
collegiale, emerge unesigenza processuale che impone unitario ed unico atto
introduttivo del giudizio. Il ricorrente sottolinea, poi, tutti gli elementi che
depongono per la necessità di un simultaneus processus a garanzia dellinteresse
degli stessi convenibili, che hanno il diritto a vedersi contestare esclusivamente il
proprio apporto nella produzione nel danno in parola. Daltro canto il ricorrente, alladdotta
aleatorietà del termine potenzialmente insita nel procedimento c.d. unitario, oppone che
far coincidere la data di decorrenza del termine dei 120 gg. per convenire in giudizio i
presunti responsabili con la scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da
parte dellultimo soggetto cui è stato notificato linvito significa riferirsi
ad una circostanza oggettiva, constatabile da parte di tutti i presunti responsabili,
nonché dal collegio giudicante, essendo certo il suo avverarsi. Del resto, laspettativa del convenibile tutelata
dalla norma in esame non è quella di essere convenuto in giudizio in un termine
inderogabilmente prefissato, ma piuttosto, in ipotesi di pluralità di presunti
corresponsabili solidali, in un termine che sia obiettivamente ragionevole e verificabile,
non soggetto ad arbitrii del P.M., bensì subordinato ad oggettive esigenze istruttorie e
di garanzia, per tutte le parti in giudizio ai sensi degli artt. 24 e 111 Costituzione. Di conseguenza ad avviso del ricorrente, è
indispensabile ritenere rilevante, ai fini della soluzione della questione in esame nella
ipotesi di responsabilità plurisoggettiva, lultima notifica dellinvito, esito
di un procedimento unitario. Il Procuratore Generale ha depositato ulteriori memorie
,da ultimo in data 3 marzo 2005, nelle quali ha illustrato le proprie tesi ed in
particolare ha sottolineato la permanenza di contrasti
giurisprudenziali sulla questione pur dopo la sentenza di queste Sezioni riunite n.
13/2003/QM, depositando anche decisioni conformi alla propria tesi. Gli avv. Guido Romanelli e Federico Cipolla hanno
presentato varie memorie, e da ultimo in data 25 febbraio 2005, nelle quali contestano le
tesi della parte pubblica, in particolare in ordine alla esistenza di contrasto
giurisprudenziale, e chiedono la conferma della tesi sostenuta nella sentenza n.
13/2003/QM pienamente condivisibile. Nellodierna udienza di discussione il Pubblico
Ministero ha illustrato latto scritto. Considerato in D I R I T T O Lammissibilità della questione di massima
proposta dal Procuratore Generale è attestata dalla permanenza di contrasti
giurisprudenziali sul punto pur dopo la sentenza di queste Sezioni Riunite n. 13/2003/QM
del 18 giugno 2003, come è dimostrato dalla recentissima sentenza della II Sezione
Giurisdizionale Centrale dappello depositata dal ricorrente (cfr. Sez.II n.
287/2004/R del 2 settembre 2004). Lesame del quesito proposto richiede, proprio a
ragione del permanere dei contrasti giurisprudenziali, un approfondimento sistematico
dellistituto dellinvito a dedurre. 2. Il Procuratore regionale deve invitare, ai sensi
dellart. 5 1° comma della L. n. 19/1994 e successive modificazioni, il presunto
responsabile del danno a depositare, entro un termine prefissato, le proprie deduzioni ed
eventuali documenti nonché a chiedere, ove lo ritenga, di essere sentito personalmente. Questa fase procedimentale preprocessuale si inserisce
in un momento ben preciso. Secondo il testo normativo linvito deve essere formulato
dal Procuratore regionale prima di emettere latto di citazione in giudizio, e cioè
ad istruttoria conclusa quanto la parte pubblica abbia maturato lopinione che il
soggetto invitato sia responsabile del danno. In fase istruttoria, infatti, il Procuratore regionale
dispone di ampi poteri quali enunciati dal comma quarto dellart. 2 e dal comma sesto
dellart. 5 della legge n. 19/1994, esercitati senza la presenza degli indagati. Dalle norme citate si deduce ( e la giurisprudenza è
pacifica sul punto ) che linvito a dedurre è un istituto a garanzia del presunto
responsabile, il quale può introdurre anteriormente allinizio del giudizio
elementi, fatti e documenti idonei ad indurre il Procuratore regionale a non emettere
latto di citazione, a dimensionare diversamente la responsabilità, a chiamare in
giudizio altri corresponsabili. Linvito a dedurre, in quanto obbliga il soggetto
titolare dellazione risarcitoria a svolgere attività a favore del supposto debitore
anteriormente allinizio del giudizio ed incidente sullesercizio
dellazione, è istituto del tutto singolare. Invero, anche a voler instaurare un parallelismo con il
processo penale, la presenza in questo dellindagato in fase istruttoria è
finalizzata alla formazione della prova in contraddittorio mentre i termini di durata
delle indagini sono intesi a limitare lattività istruttoria del Pubblico Ministero. Daltro canto un istituto quale linvito a
dedurre si appaleserebbe di difficile
compatibilità con un ordinario giudizio civile, in quanto limiterebbe il diritto di
azione, in contrasto con lart. 24 Cost. Altre considerazioni sono invece a farsi per quanto
riguarda il giudizio di responsabilità amministrativo contabile. In questo la natura patrimoniale della responsabilità
(da ultimo riconfermata da Corte Cost. n. 354 del 28 ottobre - 15 novembre 2004) assume
connotazioni particolari. Invero, lazione di responsabilità non è intesa
al mero ripristino dellequilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal
danno e autore dellillecito che lo ha causato, ma tutela soprattutto lesigenza
che i mezzi finanziari pubblici ed il patrimonio pubblico siano utilizzati per il
raggiungimento dei fini pubblici di cui è attributario il soggetto pubblico. Questo aspetto finalistico si salda con un altro
principio costituzionale sotteso allattività della P.A. e dei soggetti che la fanno
agire, e cioè della responsabilità personale dei pubblici amministratori e dipendenti
per fatti, atti, attività in contrasto con i fondamentali canoni di legalità,
imparzialità, buon andamento dellazione amministrativa. Linserimento in
Costituzione dellart 28 ha inteso, attraverso la previsione di una generalizzata
responsabilità personale, sanzionare i comportamenti personali devianti dai
fondamentali principi di azione amministrativa. Le forme della tutela sono differenziate in relazione
ai diritti ed interessi lesi ed al tipo di giudizio nel quale vengono fatti valere,
ma resta fermo il principio costituzionale della responsabilità personale con il quale
contrasterebbe qualsiasi norma di legge ordinaria intesa ad irrazionalmente limitare la
responsabilità. 3. La tutela accordata ai soggetti pubblici per i danni
arrecati dai soggetti legati con essi da rapporto di servizio si conforma nei tratti
essenziali agli istituti civilistici, ma con significative differenze coerenti ai
sottolineati aspetti finalistici. Fondamentale in questo senso è lattribuzione in
via esclusiva dellazione di responsabilità al Procuratore Regionale/Generale della
Corte dei conti, quale soggetto rappresentativo degli interessi dello stato-comunità,
alla soddisfazione dei cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata
lattività amministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli
amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta. La funzione istituzionale obbliga il Procuratore
Regionale/Generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli
interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dellazione,
attraverso la quale trova tutela sia linteresse pubblico allutilizzazione
finalizzata del patrimonio pubblico sia laspetto sanzionatorio dei
comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti. E coerente con questa impostazione pubblicistica
lesigenza, che per la parte pubblica diventa dovere di comportamento, di convenire
in giudizio tutti i soggetti che hanno arrecato danno allente pubblico con dolo o
colpo grave sia a fini ripristinatori del patrimonio pubblico sia a fini
sanzionatori dei comportamenti devianti, rilevando sotto ambedue i profili che
nel giudizio stiano tutti i soggetti responsabili e solo essi (o più precisamente quelli
che la parte pubblica ritiene responsabili). In questottica pubblicistica appare di rilievo
listituto dellinvito a dedurre, inteso come possibilità di difesa del
convenibile e come strumento offerto per un più corretto e mirato esercizio
dellazione di responsabilità. Sotto il
profilo funzionale la partecipazione del convenibile alla fase antecedente
lesercizio dellazione consente a questi una più compiuta difesa in relazione
alla natura personale e parziaria dellazione risarcitoria (art. 1 comma I quater l.
20/1994). E, invero, interesse del convenibile che nel giudizio vengano valutate
tutte le singole responsabilità, e quindi anche quelle non individuate dal Procuratore
regionale, per dimensionare la propria eventuale condanna. In via di principio, infatti,
lindividuazione nel processo e da parte del giudice della dimensione della
responsabilità di ciascun condannato in relazione ad altre accertate responsabilità in
un contesto di obbligazione parziaria, implica la necessità che allunico giudizio
partecipino tutti i soggetti ritenuti responsabili. Gli esposti aspetti funzionali dellazione di
responsabilità sono alla base delle considerazioni del Procuratore generale intese a far
prevalere anche in tema di termini per lesercizio dellazione a seguito di
invito a dedurre le esigenze del simultaneus processus. 4. Gli aspetti funzionali non esauriscono però
lambito e gli effetti dellinvito a dedurre, dovendosi riguardare
listituto anche sotto il profilo strutturale. Sotto questo aspetto linvito a
dedurre è un atto procedimentale preprocessuale formalizzato e connotato sulle categorie
processuali. Invero ai sensi dellart. 5, comma primo, della l.
19/94 e successive modificazioni linvito a dedurre deve essere comunicato
allinteressato mediante notifica, deve contenere un termine per il deposito di
deduzioni e documenti e per la richiesta di essere sentito personalmente non inferiore a
trenta giorni, da detto termine decorre un altro termine (prorogabile mediante
procedimento giurisdizionale camerale) per la chiusura delle indagini del Procuratore
regionale. La validità e lefficacia degli atti processuali
debbono essere accertate e valutate per ogni singolo atto, secondo le disposizioni che le
regolano. Pertanto, per ogni singolo invito a dedurre, la sua
emissione, la sua notifica, la concessione di un termine dilatorio, losservanza
dellobbligo di sentire personalmente linteressato attestano la piena validità
dellatto, che solo così acquista piena efficacia. Per altro linvito a dedurre (ed il rispetto delle
regole) è presupposto necessario o condizione per lesercizio dellazione di
responsabilità con conseguenti pronunce (di inammissibilità o di improcedibilità a
seconda delle opzioni prescelte sulle quali non è qui a soffermarsi) del giudice adito
ove comunque il giudizio venga introdotto. Il termine di centoventi giorni previsto
dallart.5, c. 1° della legge 19/94 attiene, pertanto, allesercizio
dellazione di responsabilità od allarchiviazione degli atti dopo che sia
stato emesso un valido invito a dedurre. In questo contesto si deve allora ritenere che
lart. 5, comma primo, della L. n. 19/94 abbia inteso stabilire lobbligo
del Procuratore regionale di definire la propria attività istruttoria con un atto formale
(sia pure a sola valenza interna per quanto riguarda larchiviazione) da emettere
entro termini prefissati, stante lobbligatorietà dellesercizio
dellazione di responsabilità amministrativo-contabile. In sostanza il Procuratore regionale ha lobbligo
di concludere le proprie indagini, almeno allo stato degli atti, accertando se esistono o
meno i presupposti per lesercizio (obbligatorio) dellazione di
responsabilità, rendendone ostensive le ragioni in caso negativo sia pure attraverso un
atto interno. Resta a questo punto da stabilire la natura dei termini
fissati dalla citata norma. Va in proposito rilevato che la norma non prevede
alcuna decadenza del potere del Procuratore regionale di emettere latto di citazione
in giudizio per il mancato rispetto del termine. Anzi limposizione di un obbligo di
alternativamente emettere latto di citazione o disporre larchiviazione ha
fatto affermare a consolidata giurisprudenza delle Sezioni di appello che detto potere
permane pur dopo la scadenza del termine, non potendosi logicamente e sistematicamente
ammettere che lattività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito
né positivo né negativo. Daltro canto larchiviazione del Procuratore
Generale è, allo stato della legislazione, mero atto interno, non sottoposto a
valutazione del giudice e non doverosamente esternabile allesterno, esprimendo così
una mera valutazione di inesistenza allo stato degli atti delle condizioni per
lesercizio dellazione di responsabilità. Quanto agli effetti del mancato rispetto del termine,
questi secondo le opzioni dottrinali e giurisprudenziali, possono essere esterni
allatto fuori termine oppure investirlo. Secondo questultima opzione gli effetti della
mancata osservanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta in
relazione alla natura dellatto rispetto al quale il termine è stabilito ovvero al
mancato rispetto del termine fissato dal giudice nel provvedimento di proroga ovvero
mediante il collegamento a termini fissati per altri atti connessi (cfr. Cass. N. 3340 del
18 aprile 1997, n. 808 del 29 gennaio 1999). In questa prospettiva al mancato rispetto dei termini
di cui allart. 5, primo comma, del D.L. n. 453/93 potrebbero in tesi collegarsi due
tipi alternativi di conseguenze: - la inutilizzabilità della fase preprocessuale
dellinvito a dedurre con il conseguente obbligo del Procuratore regionale di
emettere un nuovo invito a dedurre, con pronuncia di inammissibilità o improcedibilità
dellatto di citazione (sostanziale parificazione allemissione dellatto
di citazione in mancanza dellinvito a dedurre); - la nullità dellatto di citazione, con
parificazione al mancato rispetto di altri termini processuali. In ogni caso la pronuncia del giudice dovrà essere di
natura meramente processuale con esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale, e
dovrà riguardare ogni singolo invito a dedurre (cfr. sugli effetti del mancato rispetto
dei termini nellinvito a dedurre Sez. I n. 181/2002/A del 6 giugno 2002). 6. A questo punto, dopo aver affermato che gli aspetti
strutturali e le connesse garanzie individuali prevalgono sugli aspetti funzionali messi
in luce dal ricorrente Procuratore Generale, va accertato se nella legislazione positiva
si rinvengono disposizioni che, sulla base di determinati presupposti, consentono di
coniugare gli aspetti funzionali e gli aspetti strutturali dellinvito a dedurre nei
limiti dei principi innanzi indicati. Il ricorrente Procuratore Generale, al fine di
stabilire che il termine di centoventi giorni di cui al primo comma dellart. 5 della
L. n. 19/1994 decorre in ipotesi di pluralità di convenibili dalla data dellultima
notifica dellinvito a dedurre, ha invocato lart. 7, terzo comma, del
regolamento di procedura n. 1038/1933. Il cit. art. 7 del R.D. n. 1038/1933, dopo aver fissato
al primo comma il termine per comparire nei giudizi innanzi alla Corte dei conti,
stabilisce al terzo comma che quando nello stesso procedimento siano più i
convenuti, vale per tutti il termine maggiore. La norma è funzionale allesigenza, presente
anche nel previgente ordinamento, del simultaneus processus nella ipotesi di
più convenuti. Questa esigenza è ancora più incisiva dopo la riforma
del 1994 che, avendo stabilito la parziarietà dellunitaria obbligazione
risarcitoria e rimesso alla valutazione del giudice la individuazione della parte che
ciascuno ha preso nella causazione del danno, impone lesame unitario e comparato nel
medesimo procedimento delle posizioni, tra loro strettamente collegate, di tutti i
convenuti chiamati a rispondere del medesimo fatto dannoso. In detto quadro ordinamentale, al fine di stabilire se
la disposizione di cui al terzo comma dellart. 7 del regolamento di procedura n.
1038/1933 sia applicabile anche al recente istituto dellinvito a dedurre, vanno
richiamate le considerazioni in ordine alla connotazione procedimentale dellatto per
gran parte sottoposto alle stesse regole del processo. Va posto in evidenza ancora che la legge di riforma n.
19/94, disciplinando lattività preprocessuale di indagine del Procuratore
regionale, ha inserito nella fase terminale, quando lorgano pubblico ha già
individuato uno o più presunti responsabili di un danno pubblico, linvito a dedurre
quale difesa avanzata dalle ragioni del presunto responsabile anche in vista di un più
approfondito esercizio dellazione (cfr. SS.RR. n. 27/99/QM del 27 dicembre 1999). A ciò consegue che, nella ipotesi nella quale il
Procuratore regionale prima di emettere linvito a dedurre abbia individuato una
pluralità di presunti corresponsabili del danno pubblico, linvito a dedurre debba
essere emesso contestualmente nei confronti di tutti i presunti corresponsabili e
formulato in modo tale da far emergere le assunte corresponsabilità. Solo in tal modo
infatti sarà possibile ai soggetti convenibili esercitare pienamente la loro difesa
avanzata. Daltro canto la contestualità dellinvito a dedurre è funzionale
anche allesercizio in un unico processo delle azioni di responsabilità nei
confronti di tutti i soggetti ritenuti corresponsabili. In questambito di contestualità dei più inviti
a dedurre, nel quale una pluralità di date di decorrenza del termine dei centoventi
giorni è mera conseguenza dellattività di notifica, può soccorrere la
disposizione di cui al terzo comma dellart. 7 del regolamento di procedura n.
1038/1933. Si tratta invero di una norma processuale pienamente compatibile con la natura
dellinvito a dedurre sotto ambedue i profili strutturale e funzionale. Negli esposti limiti può pertanto affermarsi che il
dies a quo del termine di centoventi giorni stabilito dal primo comma dellart. 5
della legge n. 19/94 decorre dalla data dellultima notifica del (contestuale) invito
a dedurre. In tutte le altre ipotesi, e soprattutto quando
dallesercizio delle facoltà concesse ai soggetti invitati nasce lesigenza di
ulteriori indagini soggettive od oggettive da parte del Procuratore regionale, soccorre
listituto della proroga del termine delle indagini autorizzata dalla competente
Sezione giurisdizionale. In tal modo, a garanzia delle esigenze di ragionevole durata
dellistruttoria e di completezza dellistruttoria stessa, la durata del potere
di (ulteriore) indagine del Procuratore regionale è sottoposto alla valutazione del
giudice terzo. Daltro canto, va notato, il termine di centoventi
giorni di cui si discute viene ex lege prorogato sulla base di una mera attività del
Procuratore regionale. E sufficiente, infatti, che questi chieda, anche
per motivi infondati, la proroga del termine per poter disporre comunque di un ulteriore
periodo di quarantacinque giorni, decorrenti dal provvedimento negativo del giudice, per
emettere latto di citazione. Pertanto, anche assumendo il termine di centoventi
giorni quale garanzia del convenuto di conoscere in tempi certi se sarà o meno citato in
giudizio, in ogni caso egli è assoggettato allulteriore termine certo nellan
ma incerto nel quando derivante dalla mera richiesta di proroga da parte del Procuratore
regionale. Incentivare non utilmente listituto della proroga comporterebbe
lappesantimento ed il prolungamento della necessaria fase procedimentale
preprocessuale, con effetti sulla durata complessiva del giudizio contrastanti con i
principi dellart. 111 Cost. novellato. Le esigenze prospettate dal Procuratore Generale
nellatto introduttivo del presente giudizio trovano comunque tutela nella
ricostruzione complessiva dellinvito a dedurre innanzi delineata, senza che questo
incida in negativo sulle garanzie di tutela accordata alla parte pubblica, come a
qualsiasi soggetto dellordinamento, dallart. 24 Cost. 7. La soluzione del proposto quesito è idonea a
corrispondere anche alle esigenze prospettate dal ricorrente Procuratore Generale nella
ipotesi di responsabilità dei componenti di un organo collegiale (ipotesi nella quale è
più evidente la necessità dellunicità del processo ma anche della contestualità
dellinvito a dedurre). Per quanto riguarda la ipotesi della responsabilità
solidale, va esclusa la possibilità di pronuncia da parte di queste Sezioni riunite nei
limiti in cui il quesito proposto attenga alla esistenza o meno di litisconsorzio
necessario in detta ipotesi. Conclusivamente va, pertanto, affermato che il termine
di cui allart. 5, primo comma, della legge n. 19/1994 decorre, nella ipotesi che
linvito a dedurre sia emanato nei confronti di una pluralità di soggetti ritenuti
corresponsabili del danno erariale e così individuati nellatto contestualmente ad
essi inviato, dalla data dellultima notifica dellinvito a dedurre. In tutti gli altri casi, e quindi anche nella ipotesi
che altri eventuali corresponsabili vengano successivamente individuati, il dies a quo del
termine di centoventi giorni di cui allart. 5, primo comma, L. n. 19/1994 decorre
dalla data di notifica di ciascun invito a dedurre, soccorrendo alle ulteriori esigenze
istruttorie listituto della proroga. Non è pronuncia per le spese, stante la natura del
giudizio. P. Q. M. Le
Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando
sulla questione di massima proposta dal Procuratore
Generale con atto depositato in data 31 luglio 2003 affermano che nella ipotesi in cui una
pluralità di soggetti siano i presunti responsabili del danno erariale e nei loro
confronti venga emesso un contestuale invito a dedurre, il termine di centoventi giorni di
cui allart. 5, primo comma, del D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994 e
successive modificazioni decorre dalla data dellultima notifica dellinvito a
dedurre. In tutte le altre ipotesi, detto termine decorre autonomamente per ciascun
indagato dalla data di notifica dellinvito nei suoi confronti. Dispone che la Segreteria provveda alla restituzione degli atti alla Prima Sezione Giurisdizionale centrale di appello presso la quale pendono i giudizi di merito nonché alle notifiche di rito. Non è luogo a pronuncia per le spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005. LESTENSORE IL PRESIDENTE Nicola MASTROPASQUA Antonino COCO Depositata in Segreteria il 25 marzo 2005 Per Il Dirigente (Pietro Montibello)
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