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CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE - 3 gennaio 2.000, n. 1/2000/QM - Presidente A. COCO - Estensore A. DE MARCO - relatore A. SILVERI - Ministero del Tesoro (Avv. dello Stato MACALUSO) c. Morello Aldo, Visciola Carlo, Rocco D'Angelo, Fulco Rodolfo (Avv.ti P. Guerra, F. De Jorio, I. Scardina, Prof. Avv. G. Correale) - P.M. A. BARRELLA. Materia Pensionistica - Indennità integrativa speciale - Sussistenza del divieto del cumulo della indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico coesistente con trattamento economico erogato da amministrazioni pubbliche o da terzi privati a soggetti pensionati reimpiegatisi - sussistenza del cumulo nel limite corrispondente all'importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di nullatenenza dei congiunti ai fini della reversibilità delle pensioni ordinarie Il pensionato che presti opera retribuita presso terzi e che a seguito di tale prestazione percepisca, in sovrappiù alla retribuzione, anche lindennità integrativa speciale o altra indennità avente equivalente funzione, ha diritto a ricevere, in aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione, solo se la retribuzione percepita, al lordo dellIRPEF e al netto della indennità integrativa speciale, non superi il limite corrispondente allimporto reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di "nullatenenza" dei congiunti ai fini della reversibilità delle pensioni ordinarie. La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio sulle questioni di massima deferita dal Presidente della Sezione Terza Centrale dappello, iscritte ai nn. 95/SR/QM e 101/SR/QM del registro di segreteria. Viste le ordinanza di rimessione: n. 018/99 del 2 febbraio/5 marzo 1999, sullappello n. 1336/PC/lll proposto dal Ministero del tesoro contro Morello Aldo; n. 039/99 del 16/23 aprile 1999, sullappello n. 10051/PC/lll proposto da Visciola Carlo contro il Ministero del tesoro. Visti gli atti di intervento proposti da Rocco DAngelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Guerra e da Fulco Rodolfo, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo de Jorio. Visti tutti gli altri atti e documenti della causa. Uditi nella pubblica udienza del 27 ottobre 1999, con lassistenza del segretario, dott.sa Alida STEFANI, il relatore, consigliere ANGELA SILVERI, lavvocato PAOLO GUERRA, in proprio e per delega dellavvocato IGNAZIO SCARDINA, lavvocato prof. GIULIO CORREALE, lavvocato dello Stato GIUSEPPE MACALUSO, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. ANTONIO BARRELLA. Ritenuto in
FATTO Con ordinanza n. 018/99 del 5 marzo 1999 la Sezione Terza Centrale ha rimesso a queste Sezioni Riunite la decisione sulla questione di massima così formulata: "se, ai sensi dellarticolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/1973, il pensionato che presti opera retribuita presso terzi e che, per tale prestazione, percepisca, in aggiunta alla retribuzione, anche lindennità integrativa speciale o altra indennità avente analoga funzione, abbia o no diritto a percepire, in aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione". Nellordinanza si osserva che la questione, che ha dato luogo ad un imponente contenzioso e a incertezze giurisprudenziali non ancora superate, è stata già oggetto di esame da parte delle Sezioni Riunite, avendo dato luogo alle sentenze n. 100/C del 13 luglio 1994 e 39-40/97/QM dell'11 agosto 1997, nelle quali si è affermato che gli interventi della Corte Costituzionale in materia hanno fatto venire meno non già il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali, sebbene il divieto di cumulare lunica indennità integrativa - speciale, correlata alla pensione, con la retribuzione relativa alla contemporanea prestazione lavorativa per la quale non sia corrisposta altra indennità integrativa speciale (o altro sistema di indicizzazione). A fondamento della persistenza del divieto di cumulo sono state richiamate le disposizioni recate dagli articoli 2, sesto e settimo comma della legge n. 324 del 1959 (ritenute tuttora vigenti) e dallarticolo 130 del D.P.R. n. 1092/1973, nella considerazione del carattere di assegno accessorio da riconoscersi allindennità integrativa speciale. Sennonché, con ordinanza n. 438/1998 la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta in materia, affermando che larticolo 2, sesto e settimo comma della legge n. 324/1959 è da ritenersi espunto dallordinamento, perché trasfuso nellarticolo 99, secondo e quinto comma del D.P.R. n. 1092/1973, a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo; che lindennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di accessorietà, con conseguente inapplicabilità dellarticolo 130 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973; e che, in definitiva, detta ordinanza della Corte Costituzionale sembrerebbe sottrarre alle pronunce già rese dalle Sezioni Riunite il supporto normativo posto a fondamento della persistenza del divieto di cumulo e, quindi, costituirebbe un elemento nuovo tale da legittimare la richiesta di una nuova pronuncia delle stesse Sezioni Riunite in materia. Con altra ordinanza, n. 039/99 del 23 aprile 1999, la stessa Sezione Terza ha rimesso a queste Sezioni Riunite la decisione sulla questione di massima così formulata: "se larticolo 2, sesto e settimo comma della legge 27 maggio 1959, n. 324 sia da ritenersi definitivamente espunto dal sistema, attesi richiami effettuati da disposizioni successive alla sua trasfusione nellarticolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/1973". Il giudice remittente osserva in proposito, richiamando le considerazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato, che le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 438/1998 sopra citata andrebbero verificate nella loro effettiva portata, tenendo conto che larticolo 2 della citata legge n. 324/1959 è più volte richiamato da disposizioni successive allarticolo 99 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché alle sentenze costituzionali n. 566/1989 e n. 494/1993, quali, tra laltro, larticolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e larticolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Ha chiesto, quindi, che la nuova questione di massima sia definita congiuntamente a quella sollevata con lordinanza n. 018/99. I giudizi, anche in adesione alla istanza di rinvio della discussione proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, sono stati entrambi iscritti a ruolo per lodierna udienza di discussione. Con comparsa depositata il 1 ottobre 1999, recante in allegato una estesa memoria e precedenti giurisprudenziali, ha dispiegato atto di intervento nei presenti giudizi il Sig. Rocco DAngelo, a mezzo del difensore avvocato Paolo Guerra. Egli osserva, innanzitutto, che nella specie dovrebbe riconoscersi lammissibilità dellintervento adesivo autonomo, considerato che è parte resistente nel giudizio dappello iscritto al n. 0643/PC del registro di segreteria della Sezione Terza: giudizio che venne sospeso, una prima volta con ordinanza n. 014/97, con la quale venne deferita alle Sezioni Riunite la questione di massima cui fece seguito la sentenza n. 39-40/QM del 1997 (e cioè quella stessa sentenza che, oggi, la Sezione remittente chiede che venga riconsiderata) ed una seconda volta in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni proposte dalla Sezione giurisdizionale regionale Sicilia, che hanno dato luogo alla ordinanza della Corte n. 438/1998, venendo da ultimo rinviato, in relazione alla pendenza delle questioni oggi allesame. Sostiene pertanto di avere un interesse qualificato ad intervenire in giudizio, essendo destinatario pronuncia n. 39-40/QM, che potrebbe essere ritenuta vincolante nel suo giudizio, tuttora pendente in grado di appello. Nel merito ha rilevato, in particolare, che dopo gli interventi demolitori della Corte Costituzionale, dellarticolo 99 del D.P.R. 1092/1973 resterebbe in vigore la sola regola generale contenuta nel primo comma, relativa alla corresponsione su tutte le pensioni della indennità integrativa speciale. Ha, quindi, offerto unampia disamina della vicenda normativa in discorso, procedendo anche ad un esame critico delle pronunce rese dalle Sezioni Riunite in materia. Conclusivamente, circa la questione dedotta con lordinanza n. 018/99 (95/SR/QM) lavvocato Guerra ha chiesto che venga enunciato un principio di diritto che dia atto della inesistenza di disposizioni di legge che continuino a vietare il cumulo di più indennità integrative speciali, salvo, ovviamente, il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione previsto dalla legge n. 17 del 1983 e dal decreto legislativo n. 503 del 1992. In merito alla questione deferita con lordinanza n. 039/99 ha sostenuto che il richiamo dellarticolo 2 della legge n. 324/1959 fatto da alcune leggi serve soltanto ad individuare lindennità attraverso la sua originaria legge istitutiva, ma non per confermare il divieto di cumulo previsto dai commi sesto e settimo; ha chiesto, infine, che queste Sezioni Riunite chiariscano anche se il divieto di cumulo delle indennità, in ipotesi esistente, viga nei confronti di chi, come linterveniente, sia titolare di pensione privilegiata ordinaria. Sempre in data 10 ottobre 1999 lavvocato prof. Giulio Correale, patrocinante del dott. Carlo Visciola (appellante nel giudizio che ha dato luogo allordinanza n. 039/99, introduttiva della questione rubricata al n. 101/SR/QM) ha depositato unampia ed articolata memoria difensiva nella quale adombra, innanzitutto, una possibile inammissibilità delle questioni di massima, con particolare riferimento a quella sollevata, appunto, con lordinanza n. 039/99. In proposito egli rileva che lAvvocatura generale dello Stato avrebbe introdotto nel giudizio di appello un nuovo tema di indagine, che è stato poi sostanzialmente "trasferito" alla cognizione e decisione delle Sezioni Riunite; talché ne risulterebbe violato sia il divieto dello "ius novorum" in appello, sancito dallarticolo 345 c.p.c. novellato, sia lo stesso sistema di competenze delle Sezioni Riunite. Nel merito, ricostruiti gli aspetti normativi e costituzionali della materia, ha affermato che, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 438/1998 è venuto meno il supporto normativo che le Sezioni Riunite avevano posto a fondamento della persistenza del divieto di cumulo della indennità integrativa speciale. In particolare, nessun rilievo dovrebbe essere riconosciuto alle norme (articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992 e 45 della legge n. 724/1994) che richiamano larticolo 2 della legge n. 324/1959, dovendo ritenersi che il richiamo sia volto soltanto ad individuare lindennità integrativa speciale originariamente istituita da detta norma. Rilevato, inoltre, che il proprio assistito è titolare di una pensione privilegiata ordinaria, ha chiesto che queste Sezioni Riunite si pronuncino su un ulteriore quesito, che sarebbe stato ignorato dal giudice di primo grado e quindi riproposto in appello, concernente lapplicabilità del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, in ipotesi esistente, al caso, appunto, dei titolari di pensione privilegiata ordinaria, tenuto conto che la materia è regolata non dallarticolo 130, bensì dallarticolo 139 del D.P.R. n. 1092/1973, che non reca alcuna norma sul divieto di cumulo degli assegni accessori. Conclusivamente, lavvocato Correale ha chiesto che sia affermato il diritto del pensionato che presti opera retribuita presso terzi a percepire, oltre alla indennità integrativa speciale sulla retribuzione, anche lindennità integrativa speciale sulla pensione e che, comunque, il divieto di cumulo non è applicabile ai titolari di pensione privilegiata; a conforto, ha anche richiamato una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro (n. 10522 del 25 ottobre 1997). Il 9 ottobre 1999 lavvocato Ignazio Scardina, patrocinante del prof. Aldo Morello (appellato nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza n. 018/99, introduttiva della questione rubricata al n. 95/SR/QM) ha fatto presente di aderire alle difese spiegate dallinterveniente in giudizio Rocco DAngelo; con atto del 18 ottobre 1999 ha quindi delegato lavvocato Paolo Guerra a sostituirlo nella discussione orale. Con atto depositato il 14 ottobre 1999 è intervenuto in giudizio il Procuratore Generale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle questioni e, in subordine, che venga dichiarata la sussistenza del divieto di cumulare lindennità integrativa speciale sulla pensione con quella corrisposta sul trattamento di attività. Circa il primo punto, ha osservato che la questione non presenta caratteri di novità neppure dopo lordinanza della Corte Costituzionale n. 438/1998, essendo stata già esaurientemente trattata da queste Sezioni Riunite con le sentenze n. 100/C del 1994 e n. 39-40/QM del 1997 e tenuto conto che con quella ordinanza il giudice delle leggi si è limitato a dichiarare inammissibile la questiona rimessa; alla declaratoria di inammissibilità non potrebbe riconoscersi lefficacia propria delle decisioni della Corte Costituzionale, ma essa andrebbe riguardata alla stregua delle pronunce giurisdizionali comuni. Nel merito, il Procuratore Generale ha rilevato che dovrebbero essere confermati i principi già espressi nelle pronunce del 1994 e del 1997, considerato che lindennità è stata solo di recente ridefinita come parte non più accessoria della remunerazione e che il divieto di cumulo di indennità non può considerarsi norma eccezionale, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nelle decisioni n. 576/1989 e 47/1994. LAvvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 23 ottobre 1999, ha, in primo luogo, sollevato eccezione di inammissibilità dellintervento del Sig. Rocco DAngelo, rilevando che la sentenza n. 39-40/QM/97, emessa proprio nei suoi confronti, è passata in giudicato e, comunque, richiamando i principi enunciati in materia da queste stesse Sezioni Riunite. Nel merito, premessa una ampia ricostruzione della normativa vigente anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, nonché una disamina della ordinanza n. 438/1998, ha chiesto che venga confermato il principio di diritto espresso nella decisione del 1997. Nella odierna pubblica udienza è stata preliminarmente esaminata la questione relativa allammissibilità dellintervento dispiegato dallavvocato Paolo Guerra nellinteresse del Sig. Rocco DAngelo, nonché, con atto pervenuto in data 26 ottobre 1999, dallavvocato prof. Filippo de Jorio nellinteresse del sig. Rodolfo Fusco. Dopo gli interventi delle parti il collegio si è riunito in camera di consiglio e, alla riapertura della pubblica udienza, il Presidente ha dato lettura dellordinanza, inserita a verbale, con la quale gli interventi dei Signori Rocco DAngelo e Rodolfo Fusco sono stati dichiarati inammissibili. E seguita la relazione e la discussione orale, nel corso della quale le parti hanno riproposto le argomentazioni ampiamente sviluppate negli atti scritti, acquisiti al fascicolo processuale, ai quali hanno fatto esplicito riferimento. In particolare, lavvocato dello Stato Giuseppe MACALUSO, sintetizzati i termini della questione, anche alla luce dellordinanza n. 438/1998 della Corte Costituzionale, ha osservato che il compito di interpretare le sentenze della Corte spetta al giudice di merito, al quale viene somministrato il principio di diritto cui egli deve fare riferimento; è ciò che è stato fatto con la sentenza 39-40 di queste Sezioni Riunite, che, a suo avviso, andrebbe integralmente confermata, sia per ciò che concerne la permanenza del divieto di cumulo che per quanto riguarda il criterio del trattamento minimo INPS. Il Pubblico Ministero Antonio BARRELLA ha esposto la posizione della Procura Generale facendo riferimento allatto scritto, di cui ha riportato oralmente ampi stralci. Lavvocato Paolo Guerra, premessa lopportunità, dopo lordinanza della Corte Costituzionale, di una riconsiderazione della questione, risolta finora in modo insoddisfacente dalle Sezioni Riunite, ha sostenuto lattuale insussistenza, dopo lintervento ablatorio della Corte Costituzionale, di una norma sul cumulo delle indennità integrative speciali e linutilizzabilità della disposizione sul minimo INPS, che costituisce un limite minimo della pensione e non un limite della retribuzione; ha precisato al riguardo che non è possibile, senza violare lobbligo del contraddittorio, andare ora alla ricerca di una norma sul cumulo, sostitutiva di quella cancellata dallordinamento. Lavvocato Giulio Correale ha insistito sulla necessità che il limite indicato dalla Corte sia fissato dal legislatore, non essendo consentito al giudice di stabilire una norma nuova; ha poi osservato che la questione relativa ai trattamenti pensionistici privilegiati è stata rimessa per implicito alla cognizione delle Sezioni riunite, in quanto il caso rimesso riguarda un titolare di pensione privilegiata. Considerato in
DIRITTO Come riferito nella esposizione in fatto, il collegio ha preliminarmente esaminato e deciso il punto relativo allammissibilità dellintervento dispiegato dai Signori Rocco DAngelo e Rodolfo Fusco, a mezzo dei rispettivi difensori, avvocato Paolo Guerra e Filippo de Jorio. In proposito, considerato che il presente giudizio incidentale si inserisce in un giudizio a quo di secondo grado e che gli articoli 100, 105, 344, 404 C.P.C. (applicabili in virtù del rinvio operato dallarticolo 26 del R.D. n. 1038/1933) .precludono lintervento in appello; rilevato, in particolare, che le questioni concernenti le paventate lesioni giuridiche per il DAngelo, prospettate dallavvocato Guerra, trovano la loro sede naturale nel giudizio di merito incardinato presso la Sezione Terza Centrale; ritenuto, quindi, di dover confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale, negativo in materia di interventi, il collegio ha dichiarato linammissibilità degli interventi proposti, con ordinanza letta dal Presidente in udienza ed inserita a verbale. La soluzione negativa adottata corrisponde, come già detto, al consolidato orientamento di queste Sezioni riunite, recentemente riaffermato con sentenza n. 3/QM del 19 gennaio 1999, che ha ribadito linammissibilità, nel giudizio per lesame di questioni di massima, dellintervento di un soggetto che, pur titolare di gravame dinanzi alla giurisdizione della Corte dei conti, non sia anche parte in quello specifico giudizio che abbia fornito loccasione per la prospettazione della questione di massima. E stata infatti ritenuta linsussistenza in capo a tale soggetto di un peculiare interesse concreto, attuale e diretto, idoneo a consentirgli lintervento, ed è stato altresì puntualizzato che lopposta tesi dellammissibilità dellintervento comporterebbe una indeterminata dilatazione del numero dei possibili intervenienti in un giudizio di carattere incidentale quale è quello in questione; senza considerare, poi, che proprio in ragione dei vincoli nascenti per i giudici a quibus dalla decisione delle Sezioni riunite, leventuale ammissione di tali interventi finirebbe anche con il travalicare il necessario potere di cognizione, affidato al giudice naturale presso cui pende il giudizio (Sezione territoriale o Sezione centrale dappello). Passando al merito del giudizio, il collegio esamina le due questioni di massima proposte dal Presidente della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, che risultano così formulate: la prima "se, ai sensi dellarticolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/1973, il pensionato che presti opera retribuita presso terzi e che, per tale prestazione, percepisca, in aggiunta alla retribuzione, anche lindennità integrativa speciale o altra indennità avente analoga funzione, abbia o no diritto a percepire, in aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione"; la seconda "se larticolo 2, sesto e settimo comma della legge 27 maggio 1959, n. 324 sia da ritenersi definitivamente espunto dal sistema, attesi i richiami effettuati da disposizioni successive alla sua trasfusione nellarticolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/1973". I due quesiti sono tra loro strettamente connessi, e ciò giustifica lunitaria trattazione nel presente giudizio, in quanto con il primo di essi la Sezione remittente ha sostanzialmente posto il problema della attuale vigenza del divieto di cumulo di indennità integrative speciali, affermato con le sentenze di queste Sezioni Riunite n. 100/C e, soprattutto, n. 39-40/97, dopo che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 438 del 14/23 dicembre 1998, ha sostenuto linesistenza dellarticolo 2, commi sesto e settimo della legge n. 342 del 1959 e la non pertinenza dellarticolo 130 del T.U. 1092, non avendo più lindennità integrativa speciale caratteristiche di effettiva accessorietà; mentre con il secondo ha ulteriormente specificato la portata delle perplessità che tale ordinanza suscita, ponendo il problema delleffettiva espunzione dallordinamento dellarticolo 2, commi sesto e settimo sopraccitati. E noto al riguardo che la Corte Costituzionale, con lordinanza citata, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma quarto e 2, commi sesto e settimo della legge 324/1959 sollevate dalla Corte dei conti, considerando che larticolo 254 del D.P.R.1092/1973 ha espressamente abrogato tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, con eccezione di quelle richiamate nel medesimo testo unico e che, nella specie, larticolo 2, sesto e settimo comma, della legge 324/1959 è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma (articolo 99, commi secondo e quinto del D.P.R. 1092/1973) colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua, con sentenze n. 566/1989 e 494/1993. Con la medesima ordinanza la Corte ha soggiunto che non è ammissibile lesame degli evocati articoli 1, quarto comma della ripetuta legge 324 e 130 del già citato D.P.R. 1092/1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio a quo non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà. E altrettanto noto che la recente giurisprudenza di varie Sezioni giurisdizionali regionali ha considerato, alla luce di questa ordinanza, definitivamente caduti tentativi di individuare nellordinamento la permanenza del principio che vieta il cumulo di più indennità integrative speciali tra pensione e retribuzione, ritenendo venuto meno il substrato normativo sul quale tali tentativi (e segnatamente quello della sentenza n. 39-40/97) si basavano. Tutto ciò considerato, il collegio ritiene che, per dare risposta ai quesiti posti, è indispensabile ripercorrere le tappe significative del percorso legislativo e giurisprudenziale della materia, partendo proprio della legge istitutiva della indennità integrativa speciale; e ciò al fine di considerare storicamente natura e funzione dellistituto, onde rinvenire (se ve ne sono) elementi che giustifichino le peculiarità della relativa disciplina. Giova dunque ricordare che, istituita con lo scopo di compensare il personale statale dellaumento del costo della vita, lindennità in parola mantenne a lungo tale sua originaria connotazione, assumendo carattere retributivo solo in epoca relativamente recente, con il conglobamento nella retribuzione ed il conseguente assoggettamento a ritenuta previdenziale, a seguito della entrata in vigore dellarticolo 15 della legge n. 724/1994 e della successiva riforma del sistema pensionistico di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335; per tale sua natura e funzione il legislatore ritenne di dovere stabilire, come regola generale, il divieto di cumulare più indennità integrative speciali, codificando il divieto negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 234, istitutiva di detta indennità, in tre casi nei quali, appunto, il cumulo non è consentito. Essi sono: il caso della doppia o plurima retribuzione per più impieghi, di cui il primo alle dipendenze dello Stato, tutti attributivi di una indennità integrativa speciale (art. 1 quarto comma: «lindennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, nei casi di consentito cumulo di impieghi»); il caso della doppia o plurima fruizione di trattamenti di quiescenza (art. 2, sesto comma: «lindennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni o assegni ordinari»); il caso della doppia percezione di pensione e stipendio, per prestazione di lavoro dipendente da parte del beneficiario di trattamento pensionistico (art. 2, settimo comma: «la corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni o assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità»). La legislazione successiva al 1959 intervenne sulle due fattispecie indicate sub 2) e 3), senza, peraltro, più occuparsi della prima, relativa al doppio o plurimo impiego: per essa, dunque, non essendo intervenuta ulteriore disciplina né pronuncia di incostituzionalità della originaria disposizione, il divieto di cumulo stabilito dalla legge n. 234 resta assoluto e inderogabile. La fattispecie sub 2), attinente alla pluralità di trattamenti di quiescenza è stata disciplinata dallart. 99, secondo comma del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha riconfermato il divieto di cumulo -previsto dallart. 2, sesto comma della legge 234, senza peraltro alcun riferimento al diritto di opzione (stabilisce infatti la norma:«al titolare di più pensioni o assegni lindennità integrativa speciale compete ad un solo titolo»). Per tale fattispecie il divieto di cumulo permane anche dopo la declaratoria di incostituzionalità dellarticolo 99, secondo comma del testo unico, con il temperamento della tutela del minimo INPS, di cui allarticolo 17 della legge n. 843 del 1978, per effetto della decisione n. 172 del 1991 della Corte costituzionale, di cui si dirà più avanti. La fattispecie sub 3), relativa al divieto di cumulo per pensione congiunta a retribuzione, che interessa casi oggetto dei giudizi di appello in relazione ai quali sono state rimesse le due questioni di massima allesame è, delle tre esaminate, la più complessa. Essa è stata disciplinata dallart. 4 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 (sostitutivo dellart. 2, settimo comma della legge 234)11 quale testualmente recita: "la corresponsione dellindennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni o assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorché svolgano attività lucrative»; tale disposizione è stata poi integralmente confermata dall'art. 99, quinto comma, del D.P.R. 1092, che ha ribadito il divieto, così stabilendo: «la corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgano attività lucrative». Si soggiunge, per completare il quadro normativo concernente la materia che, con l'art. 17, primo comma della legge 21.12.1978, n. 843, il divieto di cumulo è stato successivamente esteso a ogni ipotesi di contemporanea percezione di pensione e retribuzione, erogata sia da amministrazioni o enti pubblici sia da soggetti privati, con salvezza, tuttavia dell'importo retributivo corrispondente o inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal fondo pensioni lavoratori dipendenti. Stabilisce, infatti, detto articolo che «l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti». Infine, l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha stabilito che «nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto allindennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dellart. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dellindennità stessa accertati dal 10 gennaio 1979 in poi». Quasi tutte le norme citate, come è noto, sono state interessate da interventi della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità, rendendone problematica lapplicazione (ovviamente, con riferimento alla sola parte residua) a causa del mancato intervento del legislatore, che non ha provveduto a colmare il vuoto legislativo prodottosi. La sentenza n. 566 del 13/22 dicembre 1989, la Corte costituzionale ha ritenuto che lart. 99, comma quinto del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, «stabilendo la sospensione della corresponsione dellindennità integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensioni che prestino opera in favore dello Stato e degli enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dellemolumento percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l'art. 36, primo comma della Costituzione». Pur confermando che «la riduzione del trattamento di pensione, nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, di per sé non è illegittima (sentenze n. 275 del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963)», la Corte ha tuttavia ribadito la liceità della riduzione «solo ove sia correlata a una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura»; ha pertanto dichiarato illegittima la disposizione de qua, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, «in quanto non ha stabilito il limite all'emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa». La Corte ha, altresì, precisato che la fissazione di detto limite, nel rispetto del principio di ragionevolezza, compete al legislatore, al cui intervento è rimessa la riformulazione della norma. Con successiva sentenza n. 204 del 15-29 aprile 1992 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, primo comma, della legge 843 del 1978 e dell'art. 15 del d.l. 663 del 1979, che avevano ampliato il divieto di cumulo estendendolo alle varie ipotesi in cui il pensionato percepisse una retribuzione in virtù di rapporti di lavoro subordinato con privati, ma avevano imposto di far comunque salvo l'importo del trattamento minimo di pensione previsto per i lavoratori dipendenti, «nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale», ribadendo che tale determinazione e quella della relativa decorrenza spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma della Costituzione. In precedenza, con sentenza n. 172 dell8-22 aprile 1991 la Corte aveva dichiarata lillegittimità, sotto altro profilo, dello stesso ad. 17, primo comma della legge n. 843 del 1978, «nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni (così come è disposto nei confronti del pensionato che lavori alle dipendenze di terzi) pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo limporto corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti» Oggetto di censura era stato il carattere irragionevole e discriminatorio della disciplina recata dalla suddetta norma (per la quale poteva accadere che un soggetto titolare di pensione statale di reversibilità e a sua volta impiegato statale, avendo beneficiato della suddetta integrazione finché in servizio, la perdesse al momento del collocamento a riposo) non potendo il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Con successiva sentenza n. 494 del 29-31 dicembre 1993 la Corte ha poi dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 99, secondo comma del D.P.R. 1092, nella parte in cui non prevede che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo (sulla seconda pensione) limporto corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La stessa Corte, con sentenza n. 376 del 26 ottobre - 7 novembre 1994, riassumendo i propri precedenti.interventi in materia, ha ricordato: di aver "statuito, in primo luogo, che la regola per cui al titolare di più pensioni lindennità integrativa speciale compete ad un solo titolo ed è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia fatto salvo limporto di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica al di sotto del trattamento minimo INPS" di avere, in secondo luogo, "stabilito, con riferimento allipotesi del pensionato che presti attività lavorativa retribuita, che la sospensione o il congelamento dellindennità integrativa speciale relativa alla pensione non è legittima ove sia operante qualunque sia lammontare della retribuzione percepita, spettando peraltro alla discrezionalità del legislatore, che non risulta essere stata in concreto esercitata, stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale decurtazione". La Corte, quindi, con tale sentenza, ha bensì ribadito "il divieto di cumulo dellindennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette alladeguamento al costo della vita del trattamento di attività", ma ne ha tuttavia condizionato loperatività alla fissazione, da parte del legislatore, della "soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale decurtazione". Per effetto delle sopra riportate sentenze della Corte costituzionale, delle originarie tre ipotesi di divieto di cumulo di cui agli articoli 1, quarto comma e 2, sesto e settimo comma della legge 234: Il divieto di cumulo in presenza di due o più retribuzioni da doppio o plurimo impiego (art. 1, quarto comma) è restato pienamente valido perché non toccato da alcuna censura. Il divieto di cumulo in presenza di due o più trattamenti di quiescenza è rimasto parimenti valido (in quanto espressamente confermato nel dispositivo delle sentenze n. 172 e n. 494) sempreché la seconda o ulteriore pensione risulti superiore allimporto determinato, corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dalla Corte con la sentenza n. 172 sopra richiamata. Il divieto di cumulo delle indennità integrative riferite a pensione più retribuzione è, invece, tuttora in discussione, e, nelle more dellintervento del legislatore (che finora, peraltro, non si è attuato), sono state sostenute in giurisprudenza tesi diverse e contrastanti, ferma restando comunque levidente constatazione dellindifferenza della natura, normale o privilegiata, della pensione. Secondo un primo orientamento, espresso già con sentenza n. 25 del 6 febbraio 1992 dalla Sezione giurisdizionale per la Sardegna, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dellart. 99, quinto comma, nella parte in cui non prevede il limite di retribuzione al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale con il trattamento pensionistico, non essendo intervenuta alcuna norma che stabilisca tale limite, deve essere ammessa l'incondizionata cumulabilità di proventi retributivi con l'indennità integrativa speciale. In sostanza, secondo questa prima tesi, fino a quando non sarà legislativamente fissato il limite, la sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione in godimento non potrà disporsi, perché costituzionalmente illegittima. Una variante di tale orientamento si rinviene in quella giurisprudenza che, facendo leva sull'autorevole intervento chiarificatore dello stesso giudice delle leggi, di cui alla citata sentenza n. 376 del 1994, ha ritenuto doversi prendere atto della «non operatività» del divieto, destinata a permanere fino all'eventuale futuro intervento del legislatore , in adesione all'invito formulato e più volte (vanamente reiterato dalla Corte Costituzionale. Secondo un altro, opposto orientamento, il limite richiesto, ma non fissato equivale alla insussistenza di alcun limite, con la conseguenza che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione deve continuare a restare sospesa fino a quando il legislatore non avrà provveduto a riformulare la norma dichiarata incostituzionale. Questa tesi è stata sostenuta anche da queste SS.RR., allorché hanno affermato che, nella situazione di vuoti normativo determinatasi per effetto della sentenza n. 566 della Corte Costituzionale trova applicazione analogica il divieto di duplicazione dell'indennità sancito dall'art. 1, comma quarto, della legge 234, norma tuttora vigente nell'ordinamento, che pone il divieto di cumulo tra due indennità integrative speciali nel caso di cumulo di impieghi. Un terzo orientamento, intermedio tra i due precedentemente esposti, rilevato che il congelamento dellindennità integrativa speciale si porrebbe in contrasto con lart. 17 della legge n. 843, secondo il quale deve comunque farsi salvo limporto corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e tenuto conto che sono trascorsi vari anni dalla prima pronuncia della Corte costituzionale senza che sia stato fissato il limite della retribuzione, è pervenuto alla conclusione che non può sospendersi sine die lindennità integrativa speciale sulla pensione, ma se ne deve disporre il pagamento; non, pero, in misura integrale, bensì con il limite desunto dallarticolo 17 della legge n. 843, e che la stessa Corte costituzionale ha individuato (peraltro, per il solo caso di cumulo di due pensioni) con sentenza n. 172 dell8 - 22 aprile 1991, dichiarata di natura additiva. E la tesi sostenuta da queste Sezioni Riunite nella sentenza 39/40/QM, di cui viene chiesta in questa sede una riconsiderazione critica, alla luce della recente ordinanza della Corte Costituzionale che, secondo lassunto di varie Sezioni regionali della Corte (fatto proprio dagli avvocati Guerra e Correale), ne avrebbe fatto venire meno il substrato normativo. Il primo dei suddetti orientamenti interpretativi si fonda sul presupposto che le disposizioni censurate dalla Corte costituzionale sono state espunte dallordinamento giuridico, sicché il loro venire meno ha determinato il venir meno del divieto di cumulo e preclusa la possibilità di sospendere lindennità integrativa speciale sulla pensione fruita dal pensionato che presti attività lavorativa retribuita. Il secondo orientamento, nella prospettazione offerta dalle Sezioni riunite, fa leva sul procedimento di interpretazione analogica di cui allarticolo 12, comma secondo, delle preleggi, che consentirebbe di ritenere vigente un generale principio di divieto del cumulo di indennità facendo leva sullattuale vigenza dellarticolo 1, quarto comma della legge n. 324 del 1959, che tuttora preclude, in modo assoluto, il cumulo di indennità in caso di consentito cumulo di impieghi. Il terzo orientamento, nel tentativo di superare linnegabile disparità di trattamento che laccoglimento delle prime due tesi introdurrebbe per casi di cumulo di indennità integrativa speciale tra pensionato che presti opera retribuita e titolare di due pensioni, e anche a seconda della natura dei rapporti, pubblici o privati, da cui trae origine il trattamento pensionistico (in contrasto con la ratio decidendi posta a fondamento di tutte le fattispecie esaminate dalla Corte costituzionale) ha ritenuto di poter colmare il vuoto legislativo individuando la soglia retributiva minima, non indicata dal legislatore, nellimporto corrispondente al trattamento minimo a carico del Fondo lavoratori dipendenti dellINPS, di cui allarticolo 17 della legge n. 843 del 1978. Il collegio ritiene che nessuno dei tre indicati orientamenti possa essere seguito fino in fondo. I primi due non risultano appaganti perché considerano, il primo incondizionatamente non operativo ed il secondo incondizionatamente operativo il divieto di cumulo, contraddicendo quanto effettivamente statuito dalla Corte Costituzionale. La Corte, in effetti, non ha dichiarato incostituzionale il divieto di cumulo in sé, ma ha solo censurato la generalizzata riduzione del complessivo trattamento pensionistico (conseguente alla sospensione della indennità integrativa speciale sulla pensione) se e in quanto motivata unicamente dallo svolgimento di una nuova attività lavorativa, ammettendone, nel contempo, la compatibilità con la Costituzione laddove tale riduzione sia correlata alla percezione, in aggiunta alla pensione, di una retribuzione di importo sufficientemente elevato, tale da garantire al percipiente linsensibilità (o lattenuata sensibilità) alle variazioni in aumento del costo della vita. Il terzo orientamento (vigenza del divieto con il temperamento della salvezza del minimo INPS), basato sul carattere additivo della sentenza n. 172 del 1991 (che aveva sostanzialmente confermato la legittimità costituzionale della disposizione de qua, ampliandone anzi la portata fino a ricomprendervi il caso, non previsto, del cumulo di più pensioni) non appare oggi più condivisibile, avendo la stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza n. 204 del 15/29 aprile 1992, dichiarato lillegittimità dellarticolo 17 della legge n. 843, espungendolo dallordinamento. Il collegio considera a questo punto che con la sentenza n. 566 del 1989 il giudice delle leggi ha sancito l'illegittimità parziale (e non totale) delle disposizioni sul c.d. divieto del cumulo, nella parte in cui esse non hanno previsto l'ammontare minimo della retribuzione, al di sotto della quale il cumulo è ammissibile: illegittimità parziale significa che contrastante con i precetti della Costituzione è risultata non la disposizione nel suo complesso, ma quella sola parte del precetto in essa contenuto risultato carente della indicazione, ritenuta dalla Corte essenziale, della indicazione della soglia di reddito minimo per beneficiare del cumulo delle indennità. Ciò significa che, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità, il divieto di cumulo non sussiste più al di sotto di una determinata soglia di reddito, ritenuta necessaria; ma significa anche che il divieto è destinato a permanere, nonostante (ed anzi proprio in forza di tale declaratoria di parziale illegittimità) al di sopra di quella soglia, salva, ovviamente, la necessità di determinare in concreto l'importo a essa corrispondente, rimesso a un futuro intervento del legislatore. Non è dunque esatto che la dichiarazione di incostituzionalità abbia determinato la totale espunzione dall'ordinamento delle disposizioni sul cumulo, e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché, essendo l'intervento del legislatore di mero completamento della disposizione censurata (nel senso di determinare la soglia minima di reddito al di sotto della quale il cumulo è consentito), esso presuppone la persistenza almeno parziale (per la parte residua, non colpita da censura di incostituzionalità) di tale disposizione; in secondo luogo, perché una tale conseguenza, in contrasto con il pensiero della Corte, equivarrebbe allaffermazione della sostanziale incondizionata. liceità del cumulo, a, prescindere dalla sussistenza di una soglia di reddito qualsivoglia, che invece è presupposta nella dichiarazione di illegittimità (parziale) delle norme censurate. Insomma, il cumulo integrale del trattamento pensionistico (comprensivo di indennità integrativa speciale) con quello retributivo (comprensivo di tale indennità ovvero di altra indennità equivalente) è consentito soltanto al di sotto del limite dellemolumento corrisposto in relazione allattività lavorativa, mentre al di sopra di tale limite vige il divieto di cumulo integrale, non potendo consentirsi sempre e comunque il cumulo integrale dei due trattamenti. Conclusivamente e senza necessità di fare ricorso a disposizioni non più presenti nellordinamento (articolo 2, sesto e settimo comma, della legge 324/1959) o non pertinenti perché relative a fattispecie diverse (articoli 1, quarto comma della ripetuta legge 324 e 130 del D.P.R. 1092/1973), deve, dunque, affermarsi che, pur dopo le note sentenze della Corte Costituzionale, la permanenza nellordinamento (per la parte residuata) delle disposizioni sottoposte a scrutinio di costituzionalità determina la perdurante sussistenza del c.d. divieto di cumulo, sia pure non operativo in assoluto ma con il correttivo della regola indicata dalla Corte e consistente nella fissazione (rimessa alla discrezionalità del legislatore) della soglia retributiva minima alla quale ancorare la fruizione della doppia indennità integrativa speciale. Il problema determinato dalla protratta inerzia del legislatore, che non ha ritenuto di intervenire nel senso indicato dalla Corte, non modifica la validità di tale conclusione, ma pone soltanto un onere aggiuntivo allinterprete, chiamato in via di surrogazione a individuare nellordinamento il criterio concreto cui fare riferimento per dare operatività alla regola indicata: criterio che (in assenza di diversa determinazione da parte del legislatore) non può non essere già presente nellordinamento positivo che, per definizione, è completo e non conosce vuoto alcuno. Legittima tale conclusione quanto la stessa Corte Costituzionale ha avuto occasione di puntualizzare in fattispecie analoga a quella che ne occupa, allorché ha precisato: "La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa, come è quella ravvisata nellipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare leffettività di questo, mentre lascia al legislatore, riconoscendone linnegabile competenza, di introdurre e di disciplinare, anche retroattivamente, tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio allomissione in via di individuazione della regola del caso concreto" (sentenza n. 295/1991). Riassumendo: la circostanza che il legislatore non abbia (finora) provveduto a fissare esplicitamente la soglia di reddito, al di sotto della quale soltanto è consentito lintegrale cumulo delle indennità integrative speciali, non può essere intesa nel senso che egli abbia inteso prescindere da tale fissazione, consentendo un cumulo indiscriminato, in quanto una tale eventuale scelta (sia pure implicita) sarebbe contrastante con lindicazione della Corte Costituzionale, che in più occasioni ha ribadito la sussistenza di un limite. Linerzia del legislatore può invece essere intesa come presa datto della sussistenza nellordinamento di principi e criteri enucleabili dal giudice nellesercizio della sua funzione giurisdizionale, consistente proprio nella individuazione della regola di comportamento da applicare alle singole fattispecie concrete portate al suo esame. La pronuncia sulla questione di massima rimessa a queste Sezioni Riunite potrebbe anche fermarsi a questo punto; il collegio ritiene tuttavia, in considerazione della esigenza di rimeditazione della precedente pronuncia n. 39-40/97 espressamente rappresentata dalla Sezione remittente, di doversi pronunciare anche sul criterio concreto cui fare riferimento in sostituzione di quello, non apparso soddisfacente, rappresentato dallaggancio al c.d. "minimo INPS". Le ragioni per cui quel criterio non è soddisfacente sono molteplici, ma possono sostanzialmente riassumersi nelle seguenti: si tratta di un limite che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto riferibile alla ipotesi di cumulo di pensioni, demandando al legislatore la scelta di quello (evidentemente diverso) da applicare al cumulo pensionetrattamento di attività, si tratta di una soglia di pensione e non di retribuzione collegata ad una prestazione lavorativa in atto; si tratta di un criterio contenuto in una disposizione di legge dichiarata già (per due volte e sotto due diversi profili) incostituzionale. Queste Sezioni Riunite si ritengono dunque tenute ad indicare un altro e diverso criterio, la cui ricerca non può prescindere dalla considerazione della particolare natura e funzione della indennità di cui si tratta, la quale, benché recentemente divenuto elemento retributivo in quanto inglobata nella retribuzione ed assoggettata a ritenuta contributiva, è stata per lungo tempo (come si è già ricordato) assegno accessorio, finalizzato precipuamente a compensare il rincaro del costo della vita, essendo nel suo concreto ammontare influenzato dal variare degli indici relativi. Se così è, appare non irrazionale legare le vicende di tale indennità (almeno, fino al momento in cui essa è stata assegno accessorio) ad un parametro monetario certo, se pure variabile di anno in anno in relazione proprio al variare del costo della vita, idoneo ad esprimere quello stato di indigenza che, ove sussistente, può giustificare la cumulabilità integrale pensione/retribuzione e, una volta superato, può allinverso legittimare la sospensione dellindennità integrativa speciale sulla pensione. Tale parametro, dovendo la regola essere enucleata dallordinamento esistente e, preferibilmente, dallordinamento pensionistico, può essere desunto, con i necessari adattamenti, dalle disposizioni di legge e dalle correlative disposizioni ministeriali di attuazione che fissano la soglia di reddito cui va ancorato il concetto di "nullatenenza", ai fini della fruizione della pensione di reversibilità da parte degli orfani maggiorenni e dei collaterali inabili del pensionato statale deceduto. La soglia di reddito al di sopra della quale il cumulo resta tuttora vietato deve essere poi riferita, al fine che ne occupa, al solo reddito retributivo di attività lavorativa cui accede lindennità integrativa speciale (o altra indennità equivalente), al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, ma con esclusione dellindennità stessa: e ciò, per lesigenza di non vanificare la concreta applicabilità del criterio indicato, dal momento che linclusione della indennità integrativa speciale porterebbe sempre e comunque limporto della soglia retributiva ben oltre il valore della soglia di "nullatenenza", richiesto ai congiunti per beneficiare della reversibilità delle pensioni ordinarie. Conferma tale conclusione la considerazione che un livello retributivo di modesto ammontare (quale è indiscutibilmente quello che si ragguaglia alla soglia di "nullatenenza" sopraddetta) rende evidente la necessità di adeguare il reddito con la fruizione di un assegno integrativo che tenga conto dellincremento del costo della vita, giustificando, quindi, il permanere del cumulo delle indennità (sulla pensione e sulla retribuzione); laddove, invece, il superamento di quella soglia, sintomo di una attenuata sensibilità alla suddetta esigenza adeguatrice, rende ragionevole la sospensione dellindennità sulla pensione (ferma restando, ovviamente, la percezione di quella spettante sulla retribuzione). In conclusione, alla prima delle questioni rimesse, per come essa è stata formulata, va data risposta nei termini seguenti: «A seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità dellarticolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/1973, che ha censurato la generalizzata riduzione del complessivo trattamento pensionistico, se motivata unicamente dallo svolgimento di una nuova attività lavorativa piuttosto che dalla percezione di una determinata retribuzione, il pensionato che presti opera retribuita presso terzi e che per tale prestazione percepisca, in aggiunta alla retribuzione, anche lindennità integrativa speciale o altra indennità avente analoga funzione, ha diritto a percepire, in aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione, solo se la retribuzione percepita, al lordo dellIRPEF e al netto della indennità integrativa speciale, non superi il limite corrispondente allimporto reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di "nullatenenza" dei congiunti ai fini della reversibilità delle pensioni ordinarie. Qualora la retribuzione come sopra calcolata superi il limite indicato, lindennità integrativa speciale sulla pensione dovrà essere sospesa in applicazione del c.d. divieto di cumulo della doppia indennità di cui al sopraccitato articolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/19 73, norma già dichiarata parzialmente incostituzionale per lomessa previsione di una soglia retributiva, e che, per la parte residua, non è stata colpita da censura di incostituzionalità ed opera tuttora nellordinamento, con il correttivo della applicazione della soglia retributiva come sopra individuata». Nella massima che precede è contenuta anche la risposta al quesito posto dal giudice a quo con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe, essendo evidente il perdurare del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali fruite su pensione e retribuzione, purché entro i limiti testé precisati, a prescindere dalla questione della attuale vigenza o meno dellarticolo 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324.
P.Q.M. La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, pronunciando ai sensi dellart 1, comma settimo del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 sulle questioni di massima rimesse con ordinanze n. 018/99 del 2 febbraio/5 marzo 1999 e n. 039/99 del 16/23 aprile 1999, dichiara che ai quesiti formulati sia data risposta con la formulazione di massima enunciata in parte motiva. Dispone la restituzione degli atti alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, per la definizione delle relative controversie. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999, proseguita nei giorni 4 novembre e 7 dicembre 1999. Depositata in segreteria il 3 gennaio 2000.
Omissis |