SEZIONI RIUNITE

 

Sentenza 09/99/QM del 13 aprile 1999

Presidente CASTIGLIONE MORELLI Estensore ZUPPA PM BARRELLA

 

Giudizio Pensionistico - appello - onere di comparizione dell’appellante -insussistenza.

Giudizio Pensionistico - appello - patrocinio di avvocato cassazionista - assistenza necessaria e rappresentanza facoltativa

 

 

L’articolo 348 secondo comma del codice di procedura civile non è applicabile nel giudizio pensionistico d’appello, trattandosi di norma inserita in un contesto processuale regolato da disposizioni, del tutto, diverse per quanto riguarda la costituzione e la comparizione delle parti.

Nel giudizio pensionistico d’appello l’assistenza di un avvocato cassazionista è necessaria soltanto per la sottoscrizione dell’impugnazione in funzione di assistenza, mentre la rappresentanza, sempre per mezzo di avvocato cassazionista, è facoltativa ed eventuale, sicché non può imporsi a chi si è avvalso del ministero di un avvocato un onere processuale di comparizione.

DIRITTO

1 - Nell'udienza per la discussione dell'appello indicato in epigrafe la Sezione Prima giurisdizionale centrale, constatata la mancata comparizione della parte appellante, ha rinviato la causa ad un’udienza successiva. Il rinvio è stato disposto nel convincimento che si dovesse fare applicazione della norma contenuta nell’articolo 348, secondo comma, del codice di procedura civile ai cui sensi: "se l’appellante non compare all’udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche nella nuova udienza l’appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio".

Nell'udienza successiva, constatata nuovamente la mancata comparizione dell'appellante, la stessa Sezione prima giurisdizionale ha rimesso alle Sezioni Riunite la decisione della questione se, ai sensi della citata norma, debba dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità dell'appello

Il Giudice remittente rileva che la questione dell'applicabilità della norma citata ai giudizi di appello nella materia pensionistica - questione cui i collegi giudicanti hanno dato risposte divergenti - si pone essenzialmente al fine di rintracciare nell'ordinamento processuale un appropriato rimedio all'inerzia delle parti, nell'ipotesi in cui esse, dopo aver promosso il giudizio di appello, ne impediscano la sollecita definizione a cagione dei loro comportamenti omissivi; comportamenti che potrebbero non essere più sanzionabili dall'abbandono previsto dall’articolo 75 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (approvato con, R.D. n 1214/1934), atteso che detto istituto parrebbe incompatibile con il giudizio di appello introdotto dalla recente riforma del processo pensionistico (decreto legge 453/1993 convertito in legge n 19/1994, poi modificato con decreto legge n 543/1996 convertito in legge n 639/1996) che ha accentuato il carattere dell'azione e la paritarietà delle parti

 

2 - Le problematiche relative all'abbandono ed alla sua attuale vigenza, cui il Giudice remittente sembra collegare la questione di massima proposta con l'ordinanza in epigrafe, sono, peraltro, ininfluenti ai fini della soluzione della questione stessa e, comunque, non hanno rilevanza nel giudizio a quo, nel quale non è stato eccepito l'abbandono, né risultano essersi verificati i presupposti di esso.

L’articolo 75 del R.D. n 1214/1934, infatti, ha riguardo ad una generica e prolungata inerzia processuale, laddove il secondo comma dell’articolo 348 codice di procedura civile è inteso a regolamentare una condotta legalmente tipizzata e le conseguenze della sua omissione. Quest'ultimo, in particolare, è volto a sanzionare l'inadempimento di un onere (comparizione dell'appellante alla pubblica udienza) che, come si dirà in seguito, non è previsto dalla normativa concernente l'appello pensionistico e non avrebbe alcuna ragion d'essere in detto processo, essendo preordinato ad attività e adempimenti propri del processo civile, non rintracciabili, invece, nel processo avanti la Corte dei conti. La norma di cui all’articolo 75 del TU 1214 citata e quella di cui all’articolo 348 codice di procedura civile, hanno ad oggetto situazioni processuali diverse e non si pongono, pertanto, in rapporto di alternatività (come sembra ritenere il Giudice remittente), ma operano, invece, su piani diversi. La risposta che si darà alla questione relativa all’applicabilità dell’articolo 348, secondo comma, codice di procedura civile, all’appello pensionistico, non avrà quindi nessun rilievo ai fini della soluzione della (diversa) questione relativa alla compatibilità dell'abbandono con la struttura ed i caratteri che avanti alla Corte dei conti ha assunto con la recente riforma.

 

3 - Per stabilire se nel giudizio di appello avanti alla Corte dei conti debba o possa trovare applicazione la norma di cui al secondo comma dell’articolo 348 codice di procedura civile occorre, infatti, essenzialmente verificare se l'onere di comparizione da essa previsto trovi riscontro nel regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti ovvero se esso possa essere esteso a tali giudizi in forza del rinvio che l’articolo 26 del R.D. 13 agosto 1933, n 1038 fa alle norme del codice di procedura civile. Occorre, in altri termini, accertare se la norma di cui al secondo comma dell’articolo 348 cpc disciplini situazioni processuali che non trovino una loro appropriata regola nell'ordinamento processuale della Corte dei conti e se i suoi precetti siano compatibili con la struttura e la morfologia di tale processo, sì da rendersi ad esso applicabile in forza del richiamo di cui all’articolo 26 del dr n 1038 citato. Anche recentemente, infatti, queste SS.RR. hanno rimarcato che "la condizione per il richiamo alle norme del codice di procedura civile va riguardata sotto un duplice ordine di profili costituiti da una parte dall'attitudine delle norme richiamate ad integrare, laddove carente, il sistema processuale di cui al ripetuto regolamento n 1038/1933 e successive modificazioni, e dall'altra dalla loro compatibilità ed adattabilità ad un ambito diverso da quello civilistico originariamente loro proprio" (SS.RR. 23/98/QM del 17 novembre 1998 e giurisprudenza ivi citata; nello stesso senso SS.RR. n 3/99/QM del 19 gennaio 1999).

 

4 - Sintetizzate in tal modo le condizioni che consentono o impongono di applicare al processo innanzi alla Corte dei conti le norme del codice di procedura civile, è agevole rilevare che dette condizioni non ricorrono nei riguardi della regola di cui alle più volte citate secondo comma dell’articolo 348, regola che, pertanto, non può essere riferita al processo pensionistico.

La norma del rito civile potrebbe essere ritenuta applicabile al processo di appello pensionistico solo se ricorressero (congiuntamente o alternativamente) le seguenti condizioni: 1) se la disciplina dell’appello pensionistico imponesse l’onere di comparizione (al cui inadempimento dovrebbe seguire la sanzione dell’improcedibilità di cui alla norma del rito civile); 2) se, anche in assenza di specifica previsione, detto onere potesse essere esteso al giudizio di appello pensionistico, in virtù del rinvio che l’articolo 26 del R.D. 13 agosto 1933 n 1038 fa alle norme del codice di procedura civile.

Nessuna delle due condizioni può ritenersi sussistente, con riferimento al giudizio di appello pensionistico.

Quanto alla prima, giova rimarcare che la comparizione delle parti alla pubblica udienza non è, prescritta con carattere di obbligatorietà dalle norme che regolano il processo innanzi alla Corte dei conti.

Il titolo primo del R.D. 1038/1933, recante le disposizioni generali dei giudizi innanzi alla corte dei conti (e quindi riferibile anche ai giudizi di appello), all’articolo 19 così dispone: "dopo, la relazione della causa, le parti, o i rappresentanti di esse, se presenti, ed il procuratore generale o, chi lo rappresenti, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi".

L'inciso "se presenti" rende palese che la comparizione delle parti all'udienza, nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, è meramente facoltativa, e non condiziona la prosecuzione del processo. Ed è appropriato, in proposito, ripetere quel che la Corte costituzionale scriveva nella sentenza n 173 del 27-31 maggio 1996: "nei giudizi avanti alla Corte dei conti, ed in particolare anche nei giudizi di responsabilità, il sistema processuale (in maniera non dissonante con il processo amministrativo) configura la fase della discussione orale in pubblica udienza come non assolutamente necessaria essendo rimessa alla libera scelta della condotta delle parti di partecipare e di discutere dopo aver presentato memorie, istanze e difese, trattandosi di procedimento essenzialmente scritto: la causa può passare in decisione anche senza la presenza dei rappresentanti delle parti e senza lo svolgimento della discussione orale".

A confermare la tesi che, nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, non vi è alcun onere, per l'appellante, di comparire alla pubblica udienza (e che, di conseguenza, non vi può essere, sanzione di improcedibilità) concorrono anche le norme che regolano la proposizione dell'appello pensionistico, norme contenute nell’articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n 161 (richiamato dall’articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n 453/1993, convertito con modificazioni, in legge n 19/1994, nel testo sostituito dall’articolo l del decreto legge n 543/1996 convertito, con modificazioni, in legge n 639/1996).

Le citate norme, in sintonia con le regole del processo amministrativo (Corte costituzionale n 82/1996) consentono, come è noto, alla parte di agire senza ministero di avvocato patrocinante in cassazione: l'appellante, infatti, può proporre e firmare personalmente il ricorso, col solo onere che, accanto alla sua sottoscrizione, vi sia anche la firma di un avvocato patrocinante in Cassazione, il quale, in tal caso, interviene in funzione di assistenza - a garanzia dell’adeguatezza tecnico giuridica dell'appello - e non di rappresentanza. Il ministero di avvocato cassazionista è, si ripete, meramente facoltativo.

La norma in esame avverte, però, al secondo comma, che "le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione". Essa, dunque, nel prevedere che le parti possano comparire alla pubblica udienza solo a mezzo di avvocato patrocinante in cassazione, e nel prevedere contestualmente come meramente facoltativo il ministero di avvocato cassazionista (del quale si ripete, è prescritta l'assistenza nella sola fase di formulazione dell'appello, ma non la rappresentanza) conferma che la comparizione della parte appellante alla pubblica udienza, lungi dall'assumere carattere di necessità, costituisce semplice eventualità, atteso che detta comparizione è consentita nella sola ipotesi - appunto, meramente facoltativa ed eventuale - che la parte sia rappresentata da avvocato cassazionista, ed è invece normativamente preclusa all'appellante che non si sia avvalso del ministero di avvocato.

Ed invero, in relazione alla duplice eventualità che l'appellante abbia agito con o senza ministero di avvocato cassazionista, non sembra ragionevolmente sostenibile che possa sussistere, nel primo caso e non nel secondo, l'onere di comparizione, discriminando situazioni processuali equivalenti ed imponendo a chi si sia avvalso del ministero di avvocato un onere processuale di cui non v è traccia nell'ordinamento di settore della Corte dei conti.

invero può ritenersi che l'onere di comparizione possa essere inserito nel processo di appello pensionistico in forza del rinvio che l’articolo 26 citato fa alle norme del codice di procedura civile.

In disparte quanto detto (che è già sufficiente ad escludere la compatibilità dell’articolo 348, secondo comma, citato, con l'ordinamento processuale della Corte dei conti) giova ancora rimarcare che quest’ultima norma è intimamente connaturata alla struttura del processo civile di appello, nel quale l'onere imposto all'appellante, di comparire alla prima udienza, è coordinato e finalizzato al compimento di attività processuali (precisazioni delle conclusioni, scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, eventuale richiesta di discussione orale, tentativo di conciliazione, ecc.) propedeutiche alla decisione della causa e, come tali, condizionanti la prosecuzione del processo.

Orbene, nessuna di tali attività processuali è prescritta o prevista per l'appello pensionistico nel quale, pertanto, l'onere di comparizione non sarebbe finalizzato ad alcuno scopo giuridicamente apprezzabile e, di conseguenza, costituirebbe un inutile appesantimento processuale, in contraddizione con il principio fondamentale secondo cui il processo tende ad una pronuncia di merito.

 

5 - Le accennate considerazioni inducono ad escludere che, nel giudizio pensionistico d’appello, possa trovare applicazione la norma di cui all’articolo 348, capoverso, del codice di procedura civile e che alla mancata comparizione dell’appellante possa seguire qualsivoglia sanzione, atteso che l’assenza delle parti non condiziona né impedisce la decisione della causa.

Non vi è luogo a pronuncia per le spese.

 

P.Q.M.

le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale decidono la questione di massima, ad esse deferita dalla Sezione prima giurisdizionale centrale con l’ordinanza in epigrafe, nel senso che la norma di cui all’articolo 348 capoverso, del codice di procedura civile non è applicabile al giudizio pensionistico di appello innanzi alla Corte dei conti.

Dispongono che, a cura della Segreteria, il fascicolo processuale sia restituito alla Sezione prima giurisdizionale centrale per la prosecuzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 1999.

Depositata in segreteria il 13 aprile 1999.