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Sezioni Riunite
N. 6/QM - 9 MARZO 1999: Pres. DE MITA - Est. PEZZELLA - PM REBECCHI
In pendenza di un procedimento per la declaratoria dinefficacia di un provvedimento cautelare, non può essere disposto, sui medesimi beni e per uno stesso titolo, un nuovo sequestro conservativo i cui effetti si sovrappongono al primo. Il decreto presidenziale che autorizza il sequestro è, per sua natura, provvisorio, mentre momento decisorio è rimesso al giudice designato, al quale compete di verificare leventuale sopravvenienza delle condizioni dellazione cautelare inizialmente carenti, che possono intervenire utilmente fino alladozione dei provvedimenti del giudice designato, alla stregua della regola di carattere generale secondo cui esse debbono sussistere al momento della decisione.
DIRITTO: I. Come descritto in narrativa, la sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con ordinanza 0105 del 22 aprile 1998, ha deferito a queste Sezioni Riunite, ai sensi dellarticolo 1, settimo comma del decreto legge 15 novembre 1993 n 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994 n 19, la questione "se, in pendenza di un procedimento per declaratoria dinefficacia di un provvedimento cautelare, possa o meno essere disposto un nuovo sequestro conservativo, sui medesimi beni per uno stesso titolo, senza che ci sia violazione del principio del ne bis in idem e se tale principio riguardi solo il giudizio di merito e non le misure cautelari". Va, peraltro, avvertito che la questione, per prestarsi ad una soluzione aderente al giudizio a quo, va necessariamente circoscritta con alcuni elementi specializzanti che non appaiono, o comunque non appaiono in modo netto, nellesposta formulazione, per quanto siano facilmente desumibili dalla stessa ordinanza di remissione e dallintero contesto del procedimento cautelare nel quale la questione medesima è nata. In particolare, occorre tenere presente che nella fattispecie per cui è giudizio: - il secondo sequestro, a differenza del primo (sul qual pendeva il procedimento di dichiarazione dinefficacia) è stato disposto in corso di causa; - il decreto concessivo del secondo sequestro, non essendone stati gli effetti condizionati e differiti al verificarsi della declaratoria dinefficacia del primo sequestro, ha determinato, sia pure per un limitato arco temporale, la sovrapposizione di due sequestri, aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo; - lordinanza con cui il giudice designato ha revocato il secondo sequestro (ritenendolo illegittimo per violazione del principio del ne bis in idem e per elusione del termine perentorio di cui allarticolo 5, quinto comma della legge n. 19 del 1994) è stata, però, adottata dopo la dichiarazione dinefficacia del primo sequestro
II. Il primo degli indicati elementi specializzanti ha una duplice valenza, perché: - da un lato, consente di superare largomento che il giudice designato trae dal pericolo di elusione del termine perentorio di cui allarticolo 5, quinto comma, della legge n. 19 del 1994, essendo del tutto evidente che tale termine, per il fatto stesso che è inteso a garantire il pronto inizio del giudizio di merito, non ha alcun significato allorquando, come nella fattispecie, il secondo sequestro sia stato disposto dopo linizio del giudizio di merito; - e, dallaltro, serve a sottolineare un primo limite insito nella proposta questione, limite dato dallessere rilevante nellindividuazione della questione e nella ricerca della pertinente soluzione, che il secondo sequestro sia stato, per lappunto, disposto in corso di causa, dovendosi, infatti, ogni approfondimento, relativo alla diversa fattispecie il cui secondo sequestro sia stato disposto ante causam, ritenersi estraneo ed irrilevante rispetto al giudizio a quo.
III. Anche il secondo degli indicati elementi specializzanti ha una duplice valenza, in quanto: - da un lato consente, per il fatto stesso che si versa nellipotesi di una parziale sovrapposizione degli effetti di due sequestri, di escludere, dai temi specifici alla questione, ogni aspetto relativo al diverso problema se possa o meno adottarsi, in pendenza del procedimento per la declaratoria dinefficacia di un sequestro, un secondo sequestro, condizionato alleffettivo verificarsi della declaratoria dinefficacia del primo sequestro e, quindi, con effetti eventuali e differiti al momento della perdita defficacia del primo sequestro; - e, dallaltro, induce a ritenere addirittura inconferente, rispetto alla soluzione della questione, il tema del c.d. giudicato cautelare che il Procuratore Generale, nella sua memoria scritta, illustra ampiamente, esattamente configurandolo e riconducendolo nei limiti della preclusione alla riproposizione di unistanza di sequestro identica ad altra in precedenza rigettata, secondo le previsioni di cui allarticolo 669 septies codice di procedura civile. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la preclusione ex articolo 669 septies cpc non vale e, quindi, il c.d. giudicato cautelare non si forma, allorquando il rigetto dellordinaria istanza sia stato dettato oltre che da motivi di competenza (ipotesi questa espressamente prevista), anche da altre ragioni di ordine processuale (Tribunale Agrigento, 23 marzo 1995; Tribunale Torino, 21 aprile 1994). E alla stessa conclusione - fatta salva, ove il secondo sequestro venga ad essere disposto ante causam, la diversa problematica relativa al pericolo di elusione del termine per linizio del giudizio di merito - può tranquillamente pervenirsi per lipotesi di dichiarazione dinefficacia del primo sequestro. In tale ultima ipotesi, quel che bisogna evitare è che i due sequestri che si succedono nel tempo interferiscano tra loro, creando, come nella fattispecie, una sovrapposizione di effetti e, quindi, una situazione che, per quanto concettualmente non implichi problemi di giudicato cautelare in senso stretto, comunque non può certamente ritenersi conforme a legge
IV. Sennonché, come ben avverte il Procuratore Generale nella sua memoria scritta, il giudizio cautelare contabile prevede, quale unico modello procedimentale, quello a contraddittorio posticipato, laddove nel rito ordinario il provvedimento cautelare è concesso normalmente con ordinanza sentite le parti, e solo in via eccezionale (articolo 669 sexies 3 comma cpc) inaudita altera parte (quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare lattuazione del provvedimento). Ne consegue che, nel giudizio cautelare contabile, il decreto presidenziale autorizzativo del sequestro è per sua natura provvisorio, mentre il vero e proprio momento decisorio giunge a conclusione della fase rimessa al giudice designato, il quale, a mente dellarticolo 5, comma 4 del decreto legge 453/93, convertito dalla legge 19/94, può, sentite le parti, confermare, revocare o modificare, con ordinanza, i provvedimenti emanati dal Presidente con decreto. Ne consegue, ulteriormente, che le condizioni dellazione cautelare contabile, benché carenti al momento dellesercizio dellazione, possono, alla stregua della regola di carattere generale secondo cui le condizioni dellazione debbono sussistere al momento della decisione (cfr. per un caso parzialmente analogo Cassazione civile sez. lav. 28 gennaio 1995, n 1052), intervenire utilmente non solo fino allemanazione del decreto autorizzativo, ma anche fino alladozione dei provvedimenti del giudice designato. Evidenti appaiono, quindi, le ragioni della necessità dintrodurre, ai fini della soluzione della questione che si sta trattando, il terzo degli indicati elementi specializzanti, il quale, come si è visto, serve a puntualizzare che, nella fattispecie allesame, lordinanza con cui il giudice designato ha revocato il secondo sequestro (ritenendolo illegittimo per violazione del principio del ne bis in idem e per elusione del termine perentorio di cui allarticolo 5, quinto comma della legge n 19 del 1994) è stata adottata dopo la dichiarazione dinefficacia del primo sequestro. Con lintroduzione di detto ulteriore elemento specializzante, invero, si evidenzia forse come il giudice a quo abbia sfiorato (anche se non superato) i limiti di ammissibilità posti dalla sentenza 16/QM di queste Sezioni Riunite (laddove si esclude, tra laltro, che la pronuncia sulla questione di massima possa atteggiarsi come meramente sostitutiva, in tutto e per tutto, della sentenza che il giudice investito dellesame del caso concreto è tenuto a pronunciare) ma, comunque, si assegnano alla questione i confini necessari per renderne la soluzione significativa nel giudizio a quo. Di modo ché, nella situazione data, il giudice designato: - o potrà limitarsi a prendere atto che il primo provvedimento cautelare ha perso efficacia ex tunc e a riconoscere che è così sopravvenuta una condizione della (seconda) azione cautelare inizialmente mancante; - o, comunque, potrà assumere, per eliminare liniziale sovrapposizione dei due sequestri e i conseguenti effetti, i provvedimenti a modifica, consentitigli dallarticolo 5 comma 4 del decreto legge 453/93, convertito dalla legge 19/94. Conseguentemente la questione di massima posta dalla sezione Giurisdizionale per la regione Lazio con lordinanza in epigrafe, va risolta nel senso che, in pendenza di un procedimento per declaratoria dinefficacia di un provvedimento cautelare, non può essere disposto, sui medesimi beni e per uno stesso titolo, un nuovo sequestro conservativo i cui effetti si sovrappongono al primo, fermo restando che compete al giudice designato di verificare leventuale sopravvenienza di condizioni dellazione cautelare inizialmente carenti e, comunque, di esercitare i poteri di modifica consentiti dallarticolo 5, comma 4, del DL 453/93 convertito dalla legge 20 gennaio 1994 n 19.
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