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SEZIONI RIUNITE
Sentenza 23/99/QM del 21 settembre 1999 Presidente CASTIGLIONE MORELLI Estensore DE MARCO PM GIORDANO
Questione di massima deferimento di questioni già decise - condizioni di ammissibilità - prospettazione di nuovi elementi
La proposizione di questioni di massima precedentemente esaminate e risolte dalle Sezioni Riunite è soggetta a precise condizioni di ammissibilità, quali la prospettazione di elementi nuovi non precedentemente considerati, sopravvenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali, ovvero nuove e diverse motivazioni, che le Sezioni riunite non hanno esaminato.
DIRITTO La questione di massima proposta dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna concerne "l'ambito di applicazione dellaccordo sindacale collettivo per il personale dei ruoli della polizia di Stato di cui al DPR 27 marzo 1984 n 69, con riferimento alla spettanza o meno, al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza economica di questo, del trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in relazione alla data della cessazione dal servizio, e poi definitivamente quantificati sulla retribuzione finale prevista dallaccordo stesso". In proposito, pur convenendo con la Sezione remittente che la questione non può considerarsi definita dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 9-10-11/QM del 2 dicembre 1994 (concernente il personale della scuola) "poiché ogni accordo va visto come oggetto di autonoma contrattazione collettiva" (sul punto, da ultimo, si sono pronunziate queste Sezioni riunite, con sentenza n.17/99/QM), il collegio non può non considerare che la normativa riguardante specificamente il personale di polizia (in particolare, larticolo 10 del DPR 69/1984) ha costituito a sua volta oggetto di esplicita pronuncia di queste stesse Sezioni Riunite, le quali, con sentenza n. 11/98/QM depositata il 15 maggio 1998, hanno stabilito che "agli ex dipendenti della Polizia di Stato, cessati dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1983, i benefici di cui al DPR 69/84 spettano nella misura effettivamente corrisposta allatto de collocamento a riposo". La disposizione in questione, infatti, "non consente di superare il principio, che è fondamentale dell'ordinamento pensionistico, del necessario collegamento tra Io stipendio maturato (o di cui si ha diritto) allatto del collocamento a riposo e la pensione; ne risulta difficile ipotizzare un diritto astratto o teorico ad una somma di denaro, che però verrebbe scaglionata nel tempo per mere esigenze di carattere finanziario"; e, pertanto, "il termine competenza, ricorrente nella normativa del DPR 69/1984, deve essere inteso semplicemente come parametro di riferimento per i previsti aumenti stipendiali, e non come previsione di un diritto astratto che, dato l'oggetto, non ha senso". Esiste già, dunque, una recente pronuncia delle Sezioni Riunite sulla medesima questione di massima oggi portata al suo esame, che ha risolto, nel senso sopra specificato, il problema interpretativo prospettato dalla remittente Sezione per lEmilia Romagna, Tale circostanza, ad avviso del collegio, comporta la non proponibilità, senza il supporto di nuove argomentazioni (che, nella specie, non si rinvengono nellordinanza di remissione) della dedotta questione, della quale deve essere pertanto dichiarata l'inammissibilità. Si precisa al riguardo che la proposizione di questioni di massima, già precedentemente esaminate e risolte, non è, in linea di principio preclusa, pur soggiacendo a precise condizioni di ammissibilità, le quali sono riconducibili alla prospettazione, da parte del remittente, di elementi nuovi non precedentemente considerati, rappresentati o da sopravvenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali, ovvero da nuove e diverse motivazioni, sulle quali le Sezioni riunite non abbiano avuto occasione di soffermarsi; elementi la cui mancanza comporta che la proposizione venga a configurarsi nella sostanza come una mera richiesta di riesame della decisione già assunta sulla base dei medesimi elementi di diritto già considerati, che come tale, non è ammissibile. Entro tale limite (e nel rispetto delle altre condizioni di ammissibilità di volta in volta individuate dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite), il deferimento di questioni di massima già decise deve ritenersi sempre ammesso, in quanto il punto di diritto in cui si sostanzia la questione decisa non può mai considerarsi definito una volta per tutte, e la sentenza emessa in tale particolare procedimento incidentale, se riveste efficacia vincolante e preclusiva nel giudizio nel quale la questione è stata sollevata, al di fuori di tale ambito costituisce un precedente, autorevole per la natura dellorgano da cui promana, ma tuttavia non incondizionatamente vincolante per i collegi giudicanti che si trovano a dover valutare fattispecie analoghe a quella in relazione alla quale la questione è stata pronunciata (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 12/QM del 19 giugno 1998, in base alla quale "lo strumento ha solo lo scopo di perseguire luniformità degli indirizzi per fini di certezza generale e di informata conoscenza dei problemi prospettati, non potendo e non dovendo, se non in via tendenziale, portare altresì alluniformità delle decisioni e ancor meno al loro adeguamento totale ed assoluto ai principi affermati"). Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni esposte, il collegio ritiene che la questione di massima proposta con ordinanza n 17/99/C del 27 gennaio 1999 dal Presidente della sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sul giudizio n 6839/C promosso dal Sig. NA contro il Ministero dellInterno debba essere dichiarata inammissibile. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese.
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