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REPUBBLICA ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
LA REGIONE SICILIANA
composta dai Magistrati: dott.
Pino Zingale
Presidente ff. dott.
Guido Petrigni
Primo Referendario relatore dott.
Oriana Calabresi Primo
Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA 1707/2008 nel giudizio di responsabilità
iscritto al n. 48355 del registro di Segreteria, promosso ad
istanza del Procura Regionale della Corte dei conti nei confronti di: XXXX Salvatore, nato a Lampedusa il 4 ottobre 1956 e
residente in G. Tomasi n. 38, nella qualità di Sindaco pro tempore del
Comune di Lampedusa,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mazzei e Giulio Falgares ed
elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Palermo, Via
Principe di Paternò n. 78. Visto
l'atto introduttivo del giudizio depositato in data 14 settembre 2007 . Uditi,
nella pubblica udienza del 15
aprile 2008, il relatore dott.
Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore
generale, Gianluca Albo, e
l'avvocato Luigi Mazzei per il
convenuto. Esaminati gli
altri atti e documenti del fascicolo di
causa. F A T T O Con sentenza 239/04 il TAR di Palermo ha
condannato il Comune di Lampedusa al risarcimento dei danni subiti
dall'impresa ricorrente ( ditta Acquaro Antonino), derivanti dall'illegittimo
affidamento del servizio raccolta rifiuti all'impresa Meridiana. In seguito la predetta Amministrazione comunale ha
segnalato il predetto danno erariale invitando ad accertare le responsabilità
di coloro che avevano agito in nome e per conto del Comune di Lampedusa. Assume
l'organo requirente che i risultati degli accertamenti svolti hanno consentito
di rilevare che: ·
l'impresa (ditta Chiaromonte Giuseppe), che si era
aggiudicata la gara per il servizio RSU nel Comune di Lampedusa e
Linosa, è risultata non in regola
con la certificazione antimafia; peraltro la stessa, dopo l'aggiudicazione,
aveva iniziato ad espletare il servizio nelle more della stipula del
contratto, in realtà mai stipulato, avendo l'ente appaltante rescisso il
rapporto in data 23 luglio 1999, in forza della accertata violazione
della normativa antimafia; ·
con
note del 3 agosto 1999 tutte le altre ditte che avevano partecipato alla gara
aggiudicata alla ditta Chiaromonte, venivano interpellate dal Sindaco pro
tempore del Comune di Lampedusa,per comunicare la loro disponibilità ad
assumere, entro 24 ore, “il servizio alle condizioni del bando di gara, del
capitolato speciale del servizio ed al ribasso offerto”; ·
la
ditta Acquaro, classificatasi in gara al secondo posto dopo la ditta
Chiaromonte, sempre in data 3
agosto 1999, dava immediato riscontro all'interpello manifestando la propria
disponibilità; ·
con
nota a firma del sindaco pro tempore, Dott. Salvatore XXXX, inviata a mezzo
fax alle ore 19,10 del 4 agosto 1999 all'impresa Acquaro, la medesima ditta
veniva invitata “ a voler prendere servizio entro e non oltre le ore 9,00
del giorno 5 p.v. presentandosi nei locali del Comune di Lampedusa”; ·
con
determina n. 47 del 5 agosto 1999, il Dr. XXXX premetteva che la ditta Acquaro
non si era presentata “ all'ora e nel luogo stabiliti” e che, anzi,
rilasciava la dichiarazione assunta al protocollo 10126 in data 6 agosto 1999
con la quale comunicava di avere
la disponibilità del solo autocompattatore e di poter disporre dei rimanenti
mezzi e strumenti negli otto giorni successivi; indi , preso atto della
disponibilità della ditta Meridiana (che si era classificata al terzo posto,
alle spalle della ditta Acquaro) di
Guglielmino Vincenzo ad assumere
immediatamente il servizio sull'isola, determinava di affidarle, “
in linea provvisoria e sotto riserva di legge “, i lavori di
raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU per l'ammontare annuo netto di £.
729.942,00, oltre IVA; ·
il
contenzioso instaurato dalla ditta Acquaro si concludeva con il riconoscimento
da parte del giudice amministrativo che la ricorrente era stata prima
contattata e poi irragionevolmente ed illegittimamente estromessa in favore
della ditta Meridiana con conseguente diritto al risarcimento del danno; ·
per
tacitare l'obbligazione risarcitoria riconosciuta giudizialmente, il
Comune di Lampedusa corrispondeva con mandato del 20 ottobre 2005 alla Ditta
Acquaro la somma di €. 114.727,92. Nella specie, osserva l'organo requirente che la
responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto deriva dalla gestione
della delicata fase precontrattuale esperita
dal dr. XXXX in spregio ai criteri minimi di ragionevolezza
e in violazione del principio di buona fede ex art. 1337 cc. , avendo
proprio il sindaco pro tempore, dr. XXXX comunicato alla ditta Acquaro
l'intenzione di avvalersi del loro servizio già dalle 9,00 del 5 agosto 1999
con un fax trasmesso alle 19,10 del 4 agosto 1999, avendo la ditta Acquaro
dato tempestivo riscontro all'interpello con un fax trasmesso al Comune di
Lampedusa. Ed infatti, prosegue
parte attrice, la tardiva trasmissione della comunicazione sindacale
del 4 agosto 1999 con la quale si invitava la ditta Acquaro a prendere
servizio, la complessiva dotazione richiesta per l'assegnazione di termini
temporali incompatibili con la distanza di Lampedusa dalla terraferma e con la
necessità di fruire di un unico mezzo di trasporto
sono certamente elementi espressivi di una condotta contraddittoria tra
la individuazione della ditta disponibile meglio piazzata (ditta Acquaro) e
l'apposizione di condizioni che rendevano impossibile alla ditta individuata
di essere adempiente. Del resto, rammenta il pubblico ministero, la
irragionevole condotta gestionale del sindaco appare vieppiù confortata dal
fatto che era nota al sindaco ,sin dal 17 luglio 1999, la circostanza che il
titolare della ditta Chiaromonte era soggetto sottoposto a misura di
prevenzione e nonostante ciò la
ditta Acquaro per 15 giorni non fu invitata a presentarsi. Conclusivamente,
secondo la prospettazione accusatoria, la condotta arbitraria del sindaco
Dott. XXXX nella gestione della fase dell'affidamento
del servizio dopo la rescissione del rapporto con l'originario
aggiudicatario, costituisce antecedente causale della reazione della ditta
Acquaro alla lesione dei suoi diritti e, quindi, della soccombenza giudiziale
del Comune di Lampedusa, onerato dell'ingente esborso di € 114.727,92.
Con memoria depositata il 20 febbraio 2008, la difesa del
convenuto ha osservato che: ·
solo in data 23 luglio 1999 il dr. XXXX apprendeva
che il titolare della ditta aggiudicataria ( ditta Chiaromonte Giuseppe)
risultava sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di
prevenzione innanzi al Tribunale di Trapani; ·
con
nota n. 9946 del 23/7/1999, il Sindaco in
questione comunicava alla ditta Chiaromonte la caducazione
del provvedimento di aggiudicazione in autotutela, provvedendo
all'incameramento della cauzione versata dalla stessa; ·
la
ditta Acquaro il 3 agosto 1999
comunicava la disponibilità all'assunzione del servizio entro 24 ore, alle
condizioni dettate dal bando di
gara, capitolato di appalto e al ribasso offerto in gara; ·
in
data 4 agosto 1999, facendo seguito alla comunicazione di accettazione e
immediata disponibilità da parte della ditta Acquaro, l'impresa veniva
invitata ad avviare il servizio il giorno successivo; ·
la violazione dell'obbligo di buona fede è stata
commessa dalla ditta Acquaro e non
dal sindaco: ed infatti la
menzionata ditta, dapprima, ha dichiarato di assumere il servizio entro le
successive 24 ore, alle condizioni di cui al bando di gara , e del capitolato
speciale di appalto; successivamente, non solo non
si è presentata nel giorno ed all'ora stabilita , ma ha anche
comunicato di non essere in grado di avviare il servizio; ·
il
breve termine concesso per l'avvio del servizio era imposto dall'interesse
pubblico da tutelare; ·
ai
fini della valutazione della condotta tenuta dall'Amministrazione comunale, in
ogni caso, va considerato prevalente il primario interesse della collettività
alla sicurezza ed alla igiene pubblica; Con
la medesima memoria difensiva il
convenuto chiede: 1.
che venga chiamato in causa il dott. Sebastiano Siragusa,
Sindaco pro tempore, responsabile per non aver impugnato la sentenza n. 293/04
del TAR Sicilia innanzi al CGA; 2. ove
sia considerata
biasimevole la
condotta dell'odierno convenuto , che venga presa in esame la condotta
del Segretario Generale del Comune di Lampedusa , Dr. Giovanbattista
Sorrentino, il quale doveva svolgere una “funzione di
sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale” e
quella del dr. Maurizio Natoli,
responsabile dell'Ufficio tecnico, incarico rivestito all'epoca dei
fatti, che ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa Meridiana
ed infine del Ragioniere Comunale ,
Dr. Gaetano Grimaldi, il quale sottoscrisse la determinazione n.
47 del 5 agosto 1999 con cui venne affidato l'incarico per la raccolta rifiuti
alla ditta Meridiana, ed
in cui vennero precisati i motivi per
l'esclusione della ditta Acquaro; 3. che l'eventuale
risarcimento del danno all'erario vada comunque
ripartito fra i soggetti sopra richiamati, non essendo il Sindaco l'unico
soggetto impegnato nella procedura; . 4. In via subordinata,
che sia fatta
applicazione del potere riduttivo di addebito, ai sensi dell'art. 52
comma 2 , del R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934. All'odierna
udienza dibattimentale le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni
compendiate negli atti scritti. Diritto
Il
Collegio deve darsi carico in via prioritaria di esaminare la richiesta di
integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa del convenuto, a mente
della quale non tutti i soggetti corresponsabili della vicenda sarebbero stati
convenuti in giudizio. Invero,
laddove venisse postulata ai sensi
dell'art. 102 c.p.c., la necessità del contraddittorio,
tale richiesta , ove fondata, renderebbe
necessaria l'esigenza di un
simultaneus processus affinché la sentenza non risultasse inutiliter data. Senonchè
quest'organo giudicante osserva che nessun
litisconsorzio necessario si
appalesa nei fatti di che trattasi, posto che i
soggetti per i quali si chiede la chiamata in giudizio hanno avuto un
ruolo non omogeneo, temporalmente e causalmente diverso da quello convenuto in
giudizio, in relazione ai fatti addebitati così come prospettati dall'accusa
e, pertanto, non sussistono i presupposti della causa inscindibile con
conseguente necessità di integrazione del contraddittorio. Il magistrato
contabile può, però, tener conto
delle concorrenti omissioni di altri soggetti, anche se non chiamati in
giudizio, nonché del concorso nella causazione dell' illecito amministrativo
- contabile di tutti i soggetti comunque coinvolti, anche se non convenuti o
non convenibili in giudizio (Sez. II Centr. 22 febbraio 2001 n. 80). Gli
elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la
parziarietà e la personalità, impongono al giudice di valutare ed
eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l'efficienza
causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a
prescindere da quelli ipotetici corresponsabili; pertanto la eventuale
efficienza causale del comportamento dei ridetti soggetti potrà costituire
oggetto della decisione in sede di merito o, eventualmente, di altro giudizio
di responsabilità. ( Corte dei Conti, sez. Puglia
14 maggio 2002). Orbene,
sul punto si osserva, infatti, che l'organo requirente ha ritenuto
preponderante ( rectius, esclusivo) l'
apporto del dr. XXXX alla causazione del danno. Sul punto si osserva che con l'introduzione della
personalità e parziarietà della responsabilità si è inteso accentuare la
separazione tra le funzioni giudicante e requirente, riconoscendosi al p.m. la
veste di "dominus" dell'azione secondo valutazioni di necessità e
di legalità concentrando, in capo al giudice terzo, quella del giudizio
finale; è pertanto inammissibile la domanda d'integrazione del
contraddittorio formulata dalla parte convenuta in un giudizio di
responsabilità amministrativa allorquando l'impostazione accusatoria
contenuta nell'atto di citazione esclude ogni possibile imputabilità di
ulteriori responsabilità a soggetti terzi (C. Conti Campania, Sez.Giurisdiz.,
30/09/2000, n.77). Va,
dunque, disattesa la richiesta di integrare il contraddittorio in quanto
inammissibile. Ciò
premesso,nell'esaminare i profili del merito si osserva che la responsabilità
configurata nell'atto di citazione a carico dell'odierno convenuto deriva
chiaramente da un'ipotesi di danno erariale cosiddetto indiretto
caratterizzata, in via generale, dal fatto che il danno non è causato
direttamente dal dipendente pubblico all'amministrazione ma è conseguente
al risarcimento ottenuto, di norma in esecuzione di sentenza o di
transazione, da un terzo danneggiato da attività imputabili alla stessa
amministrazione . In
effetti, l'ipotesi di responsabilità contestata al convenuto, sindaco
del Comune di Lampedusa all'epoca dei fatti, prende le mosse dalla
condanna a carico del Comune di Lampedusa sancita con sentenza del Tribunale
Amministrativo regionale di Palermo n. 239/04, passata in giudicato,
alla rifusione del
risarcimento del danno alla ditta
Acquaro, conseguente a responsabilità pre-contrattuale della stessa
amministrazione comunale derivante
dall'illegittimo affidamento del servizio di raccolta rifiuti all'impresa
Meridiana. Ai
fini che qui rileva , assume carattere prioritario ed assorbente
l'accertamento degli esatti termini in cui è avvenuto, nella causa
amministrativa, il riconoscimento
a favore della s.p.a. Acquaro del
diritto al risarcimento del danno, del quale
l'amministrazione comunale di Lampedusa
è stata ritenuta responsabile. Orbene,
in base agli atti acquisiti, come ben evidenziato da parte attrice,
appare evidente che il risarcimento relativo al danno, accertato nel
giudizio amministrativo a carico dell'amministrazione comunale di Lampedusa,
attiene in concreto alla rifusione del danno
sofferto dalla ditta ditta Acquaro, che prima era stata contattata e poi,
senza valide ragioni ed in modo illegittimo,
estromessa in favore della
ditta meridiana con conseguente diritto al risarcimento del danno. Per
tacitare l'obbligazione risarcitoria riconosciuta
giudizialmente, il Comune di Lampedusa corrispondeva
con mandato del 20 ottobre 2005 alla Ditta Acquaro la somma di € 114.727,92.
Questi
sono, pertanto, i presupposti di fatto incontrovertibili che caratterizzano la
vicenda sulla cui base deve procedersi alla valutazione dei profili di
responsabilità amministrativa ascritta al convenuto. In
premessa si rammenta che la responsabilità
precontrattuale ex art.1337 c.c. deriva fondamentalmente,
come si desume testualmente dal contenuto della norma codicistica, dalla
violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e
nella formazione del contratto. Gli
elementi che vengono in rilievo sono, da un lato, l'avere indotto l'altra
parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto e,
dall'altro, il successivo ingiustificato recesso dalle trattative, avvenuto
senza un ragionevole motivo, ledendo in tal modo la libertà negoziale
dell'altro contraente. C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 29/03/2006, n.1197;
C. Se. Unite 11 gennaio
1977, n. 93). Ciò significa che
la responsabilità precontrattuale è conseguenza
necessaria dell'ingiustificato recesso dalle trattative connesso a
comportamento colposo di una delle parti
. Il
Collegio deve valutare, pertanto,nella fattispecie concreta,
se vi sia stato o meno
danno erariale, dovendo altresì accertare la presenza
in capo al convenuto della responsabilità amministrativa, previa
verifica della compresenza del
nesso di causalità nella condotta commissiva od omissiva
tenuta dal medesimo ed in presenza del requisito del dolo o della colpa
grave. Come
già rammentato nella parte in fatto,
risulta agli atti che: ·
l'impresa ( ditta Chiaromonte Giuseppe) che si era
aggiudicata la gara per il servizio RSU nel Comune di Lampedusa e Linosa
non è risultata in regola con la certificazione antimafia; ·
la
nota prefettizia risulta
pervenuta al Comune di Lampedusa già
in data 19 luglio 1999; Assume
la difesa però nella sua prospettazione defensionale,che il
dr.XXXX, soltanto in data 23 luglio 1999, apprendeva che il titolare
della ditta aggiudicataria ( ditta Chiaromonte Giuseppe)
risultava sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di
prevenzione innanzi al Tribunale di Trapani. Già
questa prima deduzione appare poco condivisibile. Il
Comune di Lampedusa aspettava,
infatti, la prescritta certificazione antimafia per la stipula del contratto
per un servizio di primaria importanza ( raccolta rifiuti): se cosi è,
pensare che la nota prefettizia negativa abbia
impiegato 4 giorni per essere trasmessa da un
ufficio protocollo del Comune di Lampedusa ad altro ufficio protocollo
del Comune medesimo non pare plausibile. Pur
non di meno, ammessa la, per così dire,
fisiologicità di un passaggio interno , da un ufficio protocollo ad un altro
dello stesso plesso, di ben
4 giorni, con nota n. 9946
del 23/7/1999, il Sindaco in
questione, avuta contezza, solo in quella giornata, della nota negativa
della Prefettura, comunicava
alla ditta Chiaromonte la caducazione del
provvedimento di aggiudicazione in autotutela, provvedendo all'incameramento
della cauzione versata dalla stessa. Sempre
dagli atti risulta che la ditta Acquaro il
3 agosto 1999 comunicava la disponibilità all'assunzione del servizio entro
24 ore, alle condizioni dettate
dal bando di gara, capitolato di appalto e al ribasso offerto in gara. Ora
, già la prima condizione statuita dal Comune di Lampedusa (termine di 24
ore) nella nota del
4 agosto 1999 appare irragionevole e sproporzionata rispetto alla
prestazione che si andava a richiedere. Anzitutto
, risulta ben strano che il Comune di Lampedusa abbia manifestato la volontà
di avvalersi del servizio della ditta Acquaro già dalle ore 9,00 del 5 agosto
1999 con un fax trasmesso alle ore 19,10 del 4 agosto 1999, quando
notoriamente le ditte hanno già chiuso la loro attività lavorativa
giornaliera. Peraltro,
la ditta aveva palesato già alle 10,47 del 3 agosto 1999 la sua
disponibilità a svolger il servizio. La
trasmissione tardiva della comunicazione sindacale del 4 agosto 1999, con
la quale si invitava la dita Acquaro a prendere servizio, la complessa
dotazione richiesta per l'espletamento del servizio, e l'assegnazione di
termini temporali non certo
compatibile con la possibilità di raggiungere tempestivamente Lampedusa, che
è un isola, appaiono sine dubio elementi espressivi
di una condotta contraddittoria; da un lato si attribuiva
alla ditta Acquaro la possibilità di svolgere il servizio, dall'altro
le si ponevano condizioni che
avrebbero reso impossibile lo svolgimento del servizio medesimo. La
ditta Acquaro, pertanto, comunicava in data 4 agosto 1999, per le vie brevi,
l'impossibilità ad avviare il servizio il giorno successivo, comunicando
ufficialmente di disporre a quel momento di un solo autocompattatore e di
poter disporre degli altri mezzi non prima dei successivi 8 giorni. I
fatti sopra esposti depongono per l'affermazione di responsabilità del
sindaco dr. XXXX. A
corroborare tale convincimento, militano le seguenti considerazioni. La
richiesta da parte del sindaco pro tempore formulata alle ore 19,10 del 4
agosto 1999, attesa la palese incompatibilità del raggiungimento dell'isola
con quei tempi e quelle modalità,
risulta in contrasto con quanto previsto dagli articoli 6, 12 e 17 del
capitolato speciale di appalto, richiamato dalla stessa
nota del sindaco. Più
precisamente , l'art 6 disponeva che l'impresa
aggiudicataria doveva munirsi dei mezzi e delle attrezzature necessarie
per l'espletamento dei servizi richiesti, secondo le indicazioni del
capitolato. La stessa disposizione elencava, poi,
i predetti mezzi, richiedendo che l'impresa era obbligata a munirsi dei
mezzi necessari entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione della gara. Per
converso la nota del 4 agosto imponeva all'impresa di dover disporre già in
situ di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie L'
art. 12 del capitolato speciale di appalto , poi, disponeva che “ l'inizio
dei lavori doveva avvenire non
oltre 20 giorni dalla data di stipula del contratto. L'appaltatore darà
inizio ai servizi immediatamente
o comunque non oltre cinque giorni dalla consegna degli stessi . Ove il
ritardo dovesse eccedere i dieci
giorni dalla consegna, si farà luogo alla risoluzione del contratto. Qualora
l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna , gli
verrà assegnato un termine oltre il quel l'amministrazione avrà a sua scelta
il diritto di rescindere il
contratto o di procedere
all'esecuzione d'ufficio. Nella
fattispecie che ne occupa
l'amministrazione, ben lungi dall'avere rispettato le condizioni imposte dal
capitolato e da esse richiamate nella lettera inviata, si
è trincerata dietro la circostanza che la ditta aveva comunque
accettato le condizioni indicate nella lettera. Ora,
non è superfluo rilevare che la buona fede nelle trattative e nella
formazione del contratto importa un
dovere di chiarezza, nel senso che il contraente deve evitare un linguaggio
suscettibile di non essere pienamente compreso dalla controparte o
contraddittorio. Non
si ritiene chiara una nota che, da un canto, inviti la ditta a presentarsi
entro poche ore su un' isola con
tutti i mezzi e le attrezzature richieste , dall'altro richiami le condizioni
di un capitolato speciale che, per converso, offriva chiare e puntuali
coordinate da seguire (termine ben
maggiore, ulteriore termine attribuibile oltre il quale l'amministrazione
avrebbe avuto a sua scelta il diritto di
rescindere il contratto o di
procedere all'esecuzione d'ufficio). Nessuna
di tali prescrizioni , disciplinanti l'inizio
dei lavori, è stata osservata dalla P.A., la quale
ha , viceversa, preteso che l'assunzione del servizio avvenisse entro
14 ore. E'
ben stano che con determina n, 47 del 5 agosto 1999 si menzioni un evento che
accadrà il giorno successivo (dichiarazione resa dalla ditta ricorrente ,
ossia Acquaro in relazione ai mezzi disponibili in quel momento sul territorio
comunale) effettivamente avvenuto il successivo 6 agosto 1999. Non
v'è chi non veda come la condotta dell'amministrazione , per essa del sindaco
dr. XXXX, o appaia connotata dal requisito di colpevolezza, atteso che, pur
avendo individuato un diverso interlocutore, continuò la trattativa con la
ditta Acquaro, inducendola a porre in esser una serie di adempimenti quanto
mai onerosi. Le
doglianze della difesa si rivelano inidonee a
scalfire il convincimento che il Collegio ha maturato sulla
responsabilità dell'odierno convenuto. L'osservazione
che la domanda avanzata da parte attrice, come sostiene la difesa,
si basi su una sentenza “ sbagliata” del Tribunale Amministrativo,
non gravata da appello dal Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del
Sindaco subentrato al dr. XXXX, è destituita di fondamento. Premesso
che la sentenza in parola appare tutt'altro che sbagliata ed essendo fondata
su elementi oggettivi documentali si rivela
puntuale ed ampiamente
motivata ,si ricorda che gli elementi del
processo amministrativo sono offerti alla valutazione autonoma di questo
Giudice. In
altre parole, il materiale probatorio viene rimesso al prudente apprezzamento
di questo collegio,al fine di individuare la presenza dei requisiti
imprescindibili per affermare la responsabilità amministrativa. La
circostanza che la sentenza in parola non sia stata gravata di appello appare
circostanza priva di valenza ai fini che ne occupa, Certamente
rientra nelle valutazioni del
sindaco, in tal caso del sindaco succeduto, la eventuale proposizione di
appello ad una pronunzia sfavorevole all'amministrazione. Nel
presente giudizio di responsabilità amministrativo contabile si individua il
sindaco pro tempore quale organo dell'amministrazione che, in concreto, ha
operato e posto in esser la condotta funzionale illecita lesiva delle
prerogative contrattuali, reintregrate
poi dalle statuizioni risarcitorie del giudice amministrativo, per far fronte
alle somme sostenute dall'Amministrazione- soccombente nel
giudizio amministrativo- che
ha dovuto sborsare, senza alcuna utilità, le somme oggetto della presente
contestazione. Non
è revocabile in dubbio che la condotta posta in essere dal dr. XXXX, odierno
convenuto, appaia irragionevole e
causante il danno all'erario come indicato dalla parte che sostiene l'accusa. Di
tale danno deve essere, pertanto, dichiarato responsabile Il dr. XXXX, a
titolo di dolo contrattuale, consistente nell'intento di non adempiere o di
non adempiere correttamente agli obblighi negoziali (Cass. civ., 27 aprile
1984, n.2643). Il dolo in esame non è assimilabile al dolo
penale, che viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere,
ma al dolo contrattuale per il quale è sufficiente il proposito sciente di
non adempiere l'obbligazione. La
difesa ha poi ribadito in udienza che “ragioni serie di urgenza”
giustificherebbero l'operato del sindaco, tenuto conto della situazione
particolare ( estate , presenza di molti turisti , salute pubblica da
preservare ). Questo
organo giudicante condivide le premesse dell'argomento difensivo testè
indicato , ma non le conclusioni
cui approda. Si
osserva, infatti, che l'urgenza di assicurare il servizio RSU ad Agosto
sull'isola di Lampedusa non sorse
improvvisamente il 3 agosto 1999, essendo noto al Sindaco già il 19
luglio 1999, che la ditta Chiaromonte non
avrebbe potuto stipulare il
contratto che si era
aggiudicato in corso di esecuzione in via provvisoria. Non
si capisce, pertanto, perché l'urgenza fu ravvisata solo il 4 agosto 1999,
dando alla ditta Acquaro solo poche ore per garantire il servizio, in
stridente violazione dei principi
di buona e corretta amministrazione
, di buona fede e delle
indicazioni contenute nel
capitolato di appalto. La
stessa difesa (cfr. pag. 3 della
memoria difensiva), dopo aver fatto cenno del doppio protocollo, prassi del
Comune di Lampedusa) , rammenta che il 23 luglio1999 il sindaco provvedeva
alla caducazione del provvedimento
di aggiudicazione in autotutela e,
per garantire la continuità
nell'espletamento del
servizio raccolta e smaltimento rifiuti , undici giorni dopo, ossia
il 3 agosto 1999, stante l'urgenza, provvide
ad interpellare le ditte che avevano presentato offerte valide,
chiedendo la disponibilità di ciascuna ad intraprendere il servizio. Il
Collegio ritiene, pertanto, alla luce del coacervo di elementi probatori
ricavati dal fascicolo processuale che
il dr. XXXX sia responsabile del danno, come recato al Comune di Lampedusa per
la violazione degli obblighi di
buona fede, come richiamati e stigmatizzati
dalla sentenza del TAR in
premessa evocata. Nell'ipotesi
in cui, come nella fattispecie, la
violazione degli obblighi di servizio sia di tale gravità da sfiorare il
dolo, non vi sono le condizioni, per l'esercizio del potere riduttivo
dell'addebito ( C. Conti, Sez. I, 09/01/1989, n.9). Conclusivamente,
il convenuto XXXX Salvatore va condannato,
in accoglimento della
richiesta attorea , al pagamento, in favore del Comune di Lampedusa,
di € 114.727,92,
somma che il Comune in parola ha versato alla ditta Acquaro in virtù
della sentenza del TAR, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolare secondo
l'indice ISTAT di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.,
a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione e fino alla
pubblicazione della presente decisione, e agli interessi legali decorrenti da
tale ultima data e fino al soddisfo. Il convenuto è, altresì, condannato al
pagamento delle spese di
giudizio, in favore dello Stato, come quantificate in parte dispositiva. P.Q.M. La
Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,
definitivamente pronunziando condanna il sig.XXXX Salvatore
al pagamento, in favore del Comune di Lampedusa,
di € 114.727,92,
oltre la rivalutazione monetaria, da calcolare secondo l'indice ISTAT di cui
all'art. 150 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., a decorrere dalla
data della notifica dell'atto di citazione e fino alla pubblicazione della
presente decisione, e agli interessi legali decorrenti da tale ultima data e
fino al soddisfo. Lo stesso è condannato altresì
al pagamento degli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla
data di deposito della presente decisione fino al soddisfo, nonché al
pagamento delle spese processuali, in
favore dello
Stato, liquidate
in €
134,74 ( euro centotrentaquattro/74). Così
deciso in Palermo, nella camera di consiglio del
15 aprile 2008 .
L'estensore
Il Presidente ff. F.to
Guido Petrigni
F.to Pino Zingale Depositata
oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo,
18 giugno 2008 Il
Funzionario di Cancelleria F.to
Dott.ssa Rita Casamichele |