REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE  GIURISDIZIONALE PER  LA REGIONE SICILIANA

composta dai  Magistrati:

dott. Pino Zingale         Presidente   ff.

dott.  Guido   Petrigni    Primo  Referendario relatore

dott.  Oriana Calabresi  Primo   Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 1707/2008

nel giudizio di responsabilità  iscritto al n. 48355 del registro di Segreteria, promosso ad  istanza del Procura Regionale della Corte dei conti nei confronti di:

XXXX Salvatore, nato a Lampedusa il 4 ottobre 1956 e  residente in G. Tomasi n. 38, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di  Lampedusa,  rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mazzei e Giulio Falgares ed elettivamente domiciliato presso il  loro studio in Palermo,  Via  Principe di Paternò n. 78.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato in data 14 settembre 2007 .

Uditi, nella pubblica udienza del  15 aprile 2008,  il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale,  Gianluca Albo, e l'avvocato Luigi Mazzei  per il convenuto.

Esaminati gli  altri atti e documenti del fascicolo di  causa.

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Con sentenza 239/04 il TAR di Palermo ha condannato il Comune di Lampedusa al risarcimento dei danni subiti dall'impresa ricorrente ( ditta Acquaro Antonino), derivanti dall'illegittimo    affidamento del servizio raccolta rifiuti all'impresa Meridiana.

In seguito la predetta Amministrazione comunale ha segnalato il predetto danno erariale invitando ad accertare le responsabilità di coloro che avevano agito in nome e per conto del Comune di Lampedusa.

 Assume l'organo requirente che i risultati degli accertamenti svolti hanno consentito di rilevare che:

·    l'impresa (ditta Chiaromonte Giuseppe), che si era  aggiudicata la gara per il servizio RSU nel Comune di Lampedusa e Linosa, è risultata  non in regola con la certificazione antimafia; peraltro la stessa, dopo l'aggiudicazione, aveva iniziato ad espletare il servizio nelle more della stipula del contratto, in realtà mai stipulato, avendo l'ente appaltante rescisso il rapporto in data 23 luglio 1999, in forza della accertata violazione della normativa antimafia;

·           con note del 3 agosto 1999 tutte le altre ditte che avevano partecipato alla gara aggiudicata alla ditta Chiaromonte, venivano interpellate dal Sindaco pro tempore del Comune di Lampedusa,per comunicare la loro disponibilità ad assumere, entro 24 ore, “il servizio alle condizioni del bando di gara, del capitolato speciale del servizio ed al ribasso offerto”;

·           la ditta Acquaro, classificatasi in gara al secondo posto dopo la ditta Chiaromonte, sempre in data  3 agosto 1999, dava immediato riscontro all'interpello manifestando la propria disponibilità;

·           con nota a firma del sindaco pro tempore, Dott. Salvatore XXXX, inviata a mezzo fax alle ore 19,10 del 4 agosto 1999 all'impresa Acquaro, la medesima ditta veniva invitata “ a voler prendere servizio entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 5 p.v. presentandosi nei locali del Comune di Lampedusa”;

·           con determina n. 47 del 5 agosto 1999, il Dr. XXXX premetteva che la ditta Acquaro non si era presentata “ all'ora e nel luogo stabiliti” e che, anzi, rilasciava la dichiarazione assunta al protocollo 10126 in data 6 agosto 1999 con la quale comunicava  di avere la disponibilità del solo autocompattatore e di poter disporre dei rimanenti mezzi e strumenti negli otto giorni successivi; indi , preso atto della disponibilità della ditta Meridiana (che si era classificata al terzo posto, alle spalle della ditta Acquaro)  di Guglielmino  Vincenzo ad assumere immediatamente il servizio sull'isola, determinava di affidarle, “  in linea provvisoria e sotto riserva di legge “, i lavori di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU per l'ammontare annuo netto di £. 729.942,00,  oltre IVA;

·           il contenzioso instaurato dalla ditta Acquaro si concludeva con il riconoscimento da parte del giudice amministrativo che la ricorrente era stata prima contattata e poi irragionevolmente ed illegittimamente estromessa in favore della ditta Meridiana con conseguente diritto al risarcimento del danno;

·           per  tacitare l'obbligazione risarcitoria riconosciuta giudizialmente, il Comune di Lampedusa corrispondeva con mandato del 20 ottobre 2005 alla Ditta Acquaro la somma di €. 114.727,92.

Nella specie, osserva l'organo requirente che la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto deriva dalla gestione della delicata fase precontrattuale  esperita dal dr. XXXX in spregio ai criteri minimi di ragionevolezza  e in violazione del principio di buona fede ex art. 1337 cc. , avendo proprio il sindaco pro tempore, dr. XXXX comunicato alla ditta Acquaro l'intenzione di avvalersi del loro servizio già dalle 9,00 del 5 agosto 1999 con un fax trasmesso alle 19,10 del 4 agosto 1999, avendo la ditta Acquaro dato tempestivo riscontro all'interpello con un fax trasmesso al Comune di Lampedusa.

Ed infatti,  prosegue  parte attrice, la tardiva trasmissione della comunicazione sindacale del 4 agosto 1999 con la quale si invitava la ditta Acquaro a prendere servizio, la complessiva dotazione richiesta per l'assegnazione di termini temporali incompatibili con la distanza di Lampedusa dalla terraferma e con la necessità di fruire di un unico mezzo di trasporto  sono certamente elementi espressivi di una condotta contraddittoria tra la individuazione della ditta disponibile meglio piazzata (ditta Acquaro) e l'apposizione di condizioni che rendevano impossibile alla ditta individuata di essere adempiente.

Del resto, rammenta il pubblico ministero, la irragionevole condotta gestionale del sindaco appare vieppiù confortata dal fatto che era nota al sindaco ,sin dal 17 luglio 1999, la circostanza che il titolare della ditta Chiaromonte era soggetto sottoposto a misura di prevenzione  e nonostante ciò la ditta Acquaro per 15 giorni non fu invitata a presentarsi.

Conclusivamente, secondo la prospettazione accusatoria, la condotta arbitraria del sindaco Dott. XXXX nella gestione della fase dell'affidamento  del servizio dopo la rescissione del rapporto con l'originario aggiudicatario, costituisce antecedente causale della reazione della ditta Acquaro alla lesione dei suoi diritti e, quindi, della soccombenza giudiziale del Comune di Lampedusa, onerato dell'ingente esborso di € 114.727,92.

  Con memoria depositata il 20 febbraio 2008, la difesa del convenuto ha osservato che:

·           solo in data 23 luglio 1999 il dr. XXXX apprendeva che il titolare della ditta aggiudicataria ( ditta Chiaromonte Giuseppe)  risultava sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione innanzi al Tribunale di Trapani;

·           con nota n. 9946 del 23/7/1999, il Sindaco  in questione comunicava alla ditta Chiaromonte la caducazione  del provvedimento di aggiudicazione in autotutela, provvedendo all'incameramento della cauzione versata dalla stessa;

·           la ditta Acquaro  il 3 agosto 1999 comunicava la disponibilità all'assunzione del servizio entro 24 ore, alle condizioni  dettate dal bando di gara, capitolato di appalto e al ribasso offerto in gara;

·           in data 4 agosto 1999, facendo seguito alla comunicazione di accettazione e immediata disponibilità da parte della ditta Acquaro, l'impresa veniva invitata ad avviare il servizio il giorno successivo;

·            la violazione dell'obbligo di buona fede è stata commessa  dalla ditta Acquaro e non dal sindaco:  ed infatti la menzionata ditta, dapprima, ha dichiarato di assumere il servizio entro le successive 24 ore, alle condizioni di cui al bando di gara , e del capitolato speciale di appalto; successivamente, non solo non  si è presentata nel giorno ed all'ora stabilita , ma ha anche comunicato di non essere in grado di avviare il servizio;

·           il breve termine concesso per l'avvio del servizio era imposto dall'interesse pubblico da tutelare;

·           ai fini della valutazione della condotta tenuta dall'Amministrazione comunale, in ogni caso, va considerato prevalente il primario interesse della collettività alla sicurezza ed alla igiene pubblica;

Con la medesima  memoria difensiva il convenuto chiede:

1.         che venga chiamato in causa il dott. Sebastiano Siragusa, Sindaco pro tempore, responsabile per non aver impugnato la sentenza n. 293/04 del TAR  Sicilia innanzi al CGA;

2.         ove  sia  considerata  biasimevole  la  condotta dell'odierno convenuto , che venga presa in esame la condotta del Segretario Generale del Comune di Lampedusa , Dr. Giovanbattista Sorrentino, il quale doveva svolgere una “funzione di  sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale” e  quella del dr. Maurizio Natoli,  responsabile dell'Ufficio tecnico, incarico rivestito all'epoca dei fatti, che ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa Meridiana  ed infine del Ragioniere Comunale ,  Dr. Gaetano Grimaldi, il quale sottoscrisse la determinazione n. 47 del 5 agosto 1999 con cui venne affidato l'incarico per la raccolta rifiuti alla ditta Meridiana,   ed  in cui vennero precisati i motivi  per l'esclusione della ditta Acquaro;

3.         che l'eventuale risarcimento del danno all'erario vada  comunque ripartito fra i soggetti sopra richiamati, non essendo il Sindaco l'unico soggetto impegnato nella procedura; .

4.         In via subordinata, che sia  fatta  applicazione del potere riduttivo di addebito, ai sensi dell'art. 52 comma 2 , del R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934.

All'odierna udienza dibattimentale le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni compendiate negli atti scritti.

Diritto

Il Collegio deve darsi carico in via prioritaria di esaminare la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa del convenuto, a mente della quale non tutti i soggetti corresponsabili della vicenda sarebbero stati convenuti in giudizio.

Invero, laddove venisse postulata  ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la necessità del  contraddittorio, tale richiesta , ove fondata,  renderebbe necessaria l'esigenza  di un simultaneus processus affinché la sentenza non risultasse inutiliter data.

Senonchè quest'organo giudicante osserva che  nessun  litisconsorzio necessario  si appalesa nei fatti di che trattasi, posto che i  soggetti per i quali si chiede la chiamata in giudizio hanno avuto un ruolo non omogeneo, temporalmente e causalmente diverso da quello convenuto in giudizio, in relazione ai fatti addebitati così come prospettati dall'accusa e, pertanto, non sussistono i presupposti della causa inscindibile con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio.

Il  magistrato contabile  può, però, tener conto delle concorrenti omissioni di altri soggetti, anche se non chiamati in giudizio, nonché del concorso nella causazione dell' illecito amministrativo - contabile di tutti i soggetti comunque coinvolti, anche se non convenuti o non convenibili in giudizio (Sez. II Centr. 22 febbraio 2001 n. 80).

 Gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, impongono al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l'efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno, a prescindere da quelli ipotetici corresponsabili; pertanto la eventuale efficienza causale del comportamento dei ridetti soggetti potrà costituire oggetto della decisione in sede di merito o, eventualmente, di altro giudizio di responsabilità. ( Corte dei Conti, sez. Puglia  14 maggio 2002). 

Orbene, sul punto si osserva, infatti, che l'organo requirente ha ritenuto preponderante ( rectius, esclusivo)  l' apporto del dr. XXXX alla causazione del danno.

Sul punto si osserva che con l'introduzione della personalità e parziarietà della responsabilità si è inteso accentuare la separazione tra le funzioni giudicante e requirente, riconoscendosi al p.m. la veste di "dominus" dell'azione secondo valutazioni di necessità e di legalità concentrando, in capo al giudice terzo, quella del giudizio finale; è pertanto inammissibile la domanda d'integrazione del contraddittorio formulata dalla parte convenuta in un giudizio di responsabilità amministrativa allorquando l'impostazione accusatoria contenuta nell'atto di citazione esclude ogni possibile imputabilità di ulteriori responsabilità a soggetti terzi (C. Conti Campania, Sez.Giurisdiz., 30/09/2000, n.77).

Va, dunque, disattesa la richiesta di integrare il contraddittorio in quanto inammissibile.

Ciò premesso,nell'esaminare i profili del merito si osserva che la responsabilità configurata nell'atto di citazione a carico dell'odierno convenuto deriva chiaramente da un'ipotesi di danno erariale cosiddetto indiretto caratterizzata, in via generale, dal fatto che il danno non è causato direttamente dal dipendente pubblico all'amministrazione ma è conseguente  al risarcimento ottenuto, di norma in esecuzione di sentenza o di transazione, da un terzo danneggiato da attività imputabili alla stessa amministrazione .

In effetti, l'ipotesi di responsabilità contestata al convenuto, sindaco  del Comune di Lampedusa all'epoca dei fatti, prende le mosse dalla condanna a carico del Comune di Lampedusa sancita con sentenza del Tribunale Amministrativo regionale di Palermo n. 239/04, passata in giudicato,  alla  rifusione del risarcimento del danno  alla ditta Acquaro, conseguente a responsabilità pre-contrattuale della stessa amministrazione comunale  derivante dall'illegittimo affidamento del servizio di raccolta rifiuti all'impresa Meridiana.

Ai fini che qui rileva , assume carattere prioritario ed assorbente l'accertamento degli esatti termini in cui è avvenuto, nella causa amministrativa,  il riconoscimento a favore della  s.p.a. Acquaro del diritto al risarcimento del danno, del quale  l'amministrazione comunale di Lampedusa  è stata ritenuta responsabile.

Orbene, in base agli atti acquisiti, come ben evidenziato da parte attrice,  appare evidente che il risarcimento relativo al danno, accertato nel giudizio amministrativo a carico dell'amministrazione comunale di Lampedusa, attiene in concreto alla rifusione del  danno sofferto dalla ditta ditta Acquaro, che prima era stata contattata e poi, senza valide ragioni ed in modo illegittimo,   estromessa  in favore della ditta meridiana con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Per tacitare l'obbligazione risarcitoria  riconosciuta giudizialmente, il Comune di Lampedusa  corrispondeva con mandato del 20 ottobre 2005 alla Ditta Acquaro la somma di € 114.727,92.

Questi sono, pertanto, i presupposti di fatto incontrovertibili che caratterizzano la vicenda sulla cui base deve procedersi alla valutazione dei profili di responsabilità amministrativa ascritta al convenuto.

In premessa si rammenta che la  responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. deriva  fondamentalmente, come si desume testualmente dal contenuto della norma codicistica, dalla violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

Gli elementi che vengono in rilievo sono, da un lato, l'avere indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto e, dall'altro, il successivo ingiustificato recesso dalle trattative, avvenuto senza un ragionevole motivo, ledendo in tal modo la libertà negoziale dell'altro contraente. C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 29/03/2006, n.1197; C. Se. Unite   11 gennaio 1977, n. 93).  Ciò significa che la responsabilità precontrattuale è  conseguenza necessaria dell'ingiustificato recesso dalle trattative connesso a comportamento colposo di una delle  parti .

Il  Collegio deve valutare, pertanto,nella fattispecie concreta,  se vi sia  stato o meno  danno erariale, dovendo altresì accertare la presenza  in capo al convenuto della responsabilità amministrativa, previa verifica della compresenza  del nesso di causalità nella condotta commissiva od omissiva  tenuta dal medesimo ed in presenza del requisito del dolo o della colpa grave.

Come già rammentato nella parte in  fatto, risulta agli atti che:

·           l'impresa ( ditta Chiaromonte Giuseppe) che si era aggiudicata la gara per il servizio RSU nel Comune di Lampedusa e Linosa  non è risultata in regola con la certificazione antimafia;

·           la nota prefettizia  risulta  pervenuta al Comune di Lampedusa già  in data 19 luglio 1999;

Assume la difesa però nella sua prospettazione defensionale,che il  dr.XXXX, soltanto in data 23 luglio 1999, apprendeva che il titolare della ditta aggiudicataria ( ditta Chiaromonte Giuseppe)  risultava sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione innanzi al Tribunale di Trapani.

Già questa prima deduzione appare poco condivisibile.

Il Comune di Lampedusa  aspettava, infatti, la prescritta certificazione antimafia per la stipula del contratto per un servizio di primaria importanza ( raccolta rifiuti): se cosi è, pensare che la nota prefettizia negativa  abbia impiegato 4 giorni per essere trasmessa da un  ufficio protocollo del Comune di Lampedusa ad altro ufficio protocollo del Comune medesimo non pare plausibile.

Pur non di meno, ammessa la, per così  dire, fisiologicità di un passaggio interno , da un ufficio protocollo ad un altro dello  stesso plesso, di ben  4  giorni, con nota n. 9946 del 23/7/1999, il Sindaco  in questione, avuta contezza, solo in quella giornata, della nota negativa  della Prefettura,  comunicava alla ditta Chiaromonte la caducazione  del provvedimento di aggiudicazione in autotutela, provvedendo all'incameramento della cauzione versata dalla stessa.

Sempre dagli atti risulta che la ditta Acquaro  il 3 agosto 1999 comunicava la disponibilità all'assunzione del servizio entro 24 ore, alle condizioni  dettate dal bando di gara, capitolato di appalto e al ribasso offerto in gara.

Ora , già la prima condizione statuita dal Comune di Lampedusa (termine di 24 ore)  nella nota del  4 agosto 1999 appare irragionevole e sproporzionata rispetto alla prestazione che si andava a richiedere.

Anzitutto , risulta ben strano che il Comune di Lampedusa abbia manifestato la volontà di avvalersi del servizio della ditta Acquaro già dalle ore 9,00 del 5 agosto 1999 con un fax trasmesso alle ore 19,10 del 4 agosto 1999, quando notoriamente le ditte hanno già chiuso la loro attività lavorativa giornaliera.

Peraltro, la ditta aveva palesato già alle 10,47 del 3 agosto 1999 la sua disponibilità a svolger il servizio.

La trasmissione tardiva della comunicazione sindacale del 4 agosto 1999, con  la quale si invitava la dita Acquaro a prendere servizio, la complessa dotazione richiesta per l'espletamento del servizio, e l'assegnazione di termini temporali  non certo compatibile con la possibilità di raggiungere tempestivamente Lampedusa, che è un isola, appaiono sine dubio elementi espressivi  di una condotta contraddittoria; da un lato si attribuiva  alla ditta Acquaro la possibilità di svolgere il servizio, dall'altro le si ponevano condizioni  che avrebbero reso impossibile lo svolgimento del servizio medesimo.

La ditta Acquaro, pertanto, comunicava in data 4 agosto 1999, per le vie brevi, l'impossibilità ad avviare il servizio il giorno successivo, comunicando ufficialmente di disporre a quel momento di un solo autocompattatore e di poter disporre degli altri mezzi non prima dei successivi 8 giorni.

I fatti sopra esposti depongono per l'affermazione di responsabilità del sindaco dr. XXXX.

A corroborare tale convincimento, militano le seguenti considerazioni.

La richiesta da parte del sindaco pro tempore formulata alle ore 19,10 del 4 agosto 1999, attesa la palese incompatibilità del raggiungimento dell'isola con quei tempi  e quelle modalità, risulta in contrasto con quanto previsto dagli articoli 6, 12 e 17 del capitolato speciale di appalto, richiamato dalla stessa  nota del sindaco.

Più precisamente , l'art 6 disponeva che l'impresa  aggiudicataria doveva munirsi dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti, secondo le indicazioni del capitolato. La stessa disposizione elencava, poi,  i predetti mezzi, richiedendo che l'impresa era obbligata a munirsi dei mezzi necessari entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione della gara. Per converso la nota del 4 agosto imponeva all'impresa di dover disporre già in situ di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie

L' art. 12 del capitolato speciale di appalto , poi, disponeva che “ l'inizio dei lavori doveva avvenire  non oltre 20 giorni dalla data di stipula del contratto. L'appaltatore darà inizio  ai servizi immediatamente  o comunque non oltre cinque giorni dalla consegna degli stessi . Ove il ritardo dovesse eccedere  i dieci giorni dalla consegna, si farà luogo alla risoluzione del contratto. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna , gli verrà assegnato un termine oltre il quel l'amministrazione avrà a sua scelta il diritto  di rescindere il contratto  o di procedere all'esecuzione d'ufficio.

Nella fattispecie che ne  occupa l'amministrazione, ben lungi dall'avere rispettato le condizioni imposte dal capitolato e da esse richiamate nella lettera inviata, si  è trincerata dietro la circostanza che la ditta aveva comunque accettato le condizioni indicate nella lettera.

Ora, non è superfluo rilevare che la buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto importa  un dovere di chiarezza, nel senso che il contraente deve evitare un linguaggio suscettibile di non essere pienamente compreso dalla controparte o contraddittorio.

Non si ritiene chiara una nota che, da un canto, inviti la ditta a presentarsi entro poche ore  su un' isola con tutti i mezzi e le attrezzature richieste , dall'altro richiami le condizioni di un capitolato speciale che, per converso, offriva chiare e puntuali coordinate da seguire  (termine ben maggiore, ulteriore termine attribuibile oltre il quale l'amministrazione avrebbe avuto a sua scelta il diritto  di rescindere il contratto  o di procedere all'esecuzione d'ufficio).

Nessuna di tali prescrizioni , disciplinanti l'inizio  dei lavori, è stata osservata dalla P.A., la quale  ha , viceversa, preteso che l'assunzione del servizio avvenisse entro 14 ore.

 E' ben stano che con determina n, 47 del 5 agosto 1999 si menzioni un evento che accadrà il giorno successivo (dichiarazione resa dalla ditta ricorrente , ossia Acquaro in relazione ai mezzi disponibili in quel momento sul territorio comunale) effettivamente avvenuto il successivo 6 agosto 1999.

Non v'è chi non veda come la condotta dell'amministrazione , per essa del sindaco dr. XXXX, o appaia connotata dal requisito di colpevolezza, atteso che, pur avendo individuato un diverso interlocutore, continuò la trattativa con la ditta Acquaro, inducendola a porre in esser una serie di adempimenti quanto mai onerosi.

Le doglianze della difesa si rivelano inidonee a  scalfire il convincimento che il Collegio ha maturato sulla responsabilità dell'odierno convenuto.

 L'osservazione che la domanda avanzata da parte attrice, come sostiene la difesa,   si basi su una sentenza “ sbagliata” del Tribunale Amministrativo, non gravata da appello dal Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del Sindaco subentrato al dr. XXXX, è destituita di fondamento.

Premesso che la sentenza in parola appare tutt'altro che sbagliata ed essendo fondata su elementi oggettivi documentali si rivela  puntuale  ed ampiamente motivata ,si ricorda che gli elementi  del processo amministrativo sono offerti alla valutazione autonoma di questo Giudice.

In altre parole, il materiale probatorio viene rimesso al prudente apprezzamento di questo collegio,al fine di individuare la presenza dei requisiti imprescindibili per affermare la responsabilità amministrativa.

La circostanza che la sentenza in parola non sia stata gravata di appello appare circostanza priva di valenza ai fini che ne occupa,

Certamente rientra nelle valutazioni  del sindaco, in tal caso del sindaco succeduto, la eventuale proposizione di appello ad una pronunzia sfavorevole all'amministrazione.

Nel presente giudizio di responsabilità amministrativo contabile si individua il sindaco pro tempore quale organo dell'amministrazione che, in concreto, ha operato e posto in esser la condotta funzionale illecita lesiva delle prerogative contrattuali,  reintregrate poi dalle statuizioni risarcitorie del giudice amministrativo, per far fronte alle somme sostenute dall'Amministrazione- soccombente nel  giudizio amministrativo-  che ha dovuto sborsare, senza alcuna utilità, le somme oggetto della presente contestazione.

Non è revocabile in dubbio che la condotta posta in essere dal dr. XXXX, odierno convenuto, appaia irragionevole  e causante il danno all'erario come indicato dalla parte che sostiene l'accusa.

Di tale danno deve essere, pertanto, dichiarato responsabile Il dr. XXXX, a titolo di dolo contrattuale, consistente nell'intento di non adempiere o di non adempiere correttamente agli obblighi negoziali (Cass. civ., 27 aprile 1984, n.2643).

Il dolo in esame non è assimilabile al dolo penale, che viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ma al dolo contrattuale per il quale è sufficiente il proposito sciente di non adempiere l'obbligazione.

La difesa ha poi ribadito in udienza che “ragioni serie di urgenza” giustificherebbero l'operato del sindaco, tenuto conto della situazione particolare ( estate , presenza di molti turisti , salute pubblica da preservare ).

 Questo organo giudicante condivide le premesse dell'argomento difensivo testè indicato , ma non le  conclusioni  cui approda.

 Si osserva, infatti, che l'urgenza di assicurare il servizio RSU ad Agosto sull'isola di Lampedusa non  sorse  improvvisamente il 3 agosto 1999, essendo noto al Sindaco già il 19 luglio 1999, che la ditta Chiaromonte  non avrebbe potuto stipulare  il contratto    che si era aggiudicato in corso di esecuzione in via provvisoria.

Non si capisce, pertanto, perché l'urgenza fu ravvisata solo il 4 agosto 1999, dando alla ditta Acquaro solo poche ore per garantire il servizio, in stridente  violazione dei principi di buona e corretta  amministrazione , di buona  fede e delle indicazioni  contenute nel capitolato di appalto.

 La stessa difesa (cfr.  pag. 3 della memoria difensiva), dopo aver fatto cenno del doppio protocollo, prassi del Comune di Lampedusa) , rammenta che il 23 luglio1999 il sindaco provvedeva alla caducazione del  provvedimento di aggiudicazione in autotutela  e,  per garantire la  continuità  nell'espletamento  del servizio raccolta e smaltimento rifiuti , undici giorni dopo, ossia il 3 agosto 1999, stante l'urgenza,  provvide  ad interpellare le ditte che avevano presentato offerte valide, chiedendo la disponibilità di ciascuna ad intraprendere il servizio.

Il Collegio ritiene, pertanto, alla luce del coacervo di elementi probatori ricavati dal fascicolo processuale  che il dr. XXXX sia responsabile del danno, come recato al Comune di Lampedusa per la violazione  degli obblighi di buona fede, come richiamati e stigmatizzati  dalla sentenza del  TAR in premessa evocata.

Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie,   la violazione degli obblighi di servizio sia di tale gravità da sfiorare il dolo, non vi sono le condizioni, per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito ( C. Conti, Sez. I, 09/01/1989, n.9).

Conclusivamente,  il convenuto XXXX Salvatore va condannato,  in  accoglimento della richiesta attorea , al pagamento, in favore del Comune di Lampedusa,  di   114.727,92,  somma che il Comune in parola ha versato alla ditta Acquaro in virtù della sentenza del TAR, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolare secondo l'indice ISTAT di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione e fino alla pubblicazione della presente decisione, e agli interessi legali decorrenti da tale ultima data e fino al soddisfo.

Il convenuto è, altresì, condannato al  pagamento  delle spese di giudizio, in favore dello Stato, come quantificate in parte dispositiva.

P.Q.M.

La Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunziando condanna il sig.XXXX Salvatore  al pagamento, in favore del Comune di Lampedusa,  di   114.727,92, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolare secondo l'indice ISTAT di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione e fino alla pubblicazione della presente decisione, e agli interessi legali decorrenti da tale ultima data e fino al soddisfo.

Lo stesso è condannato altresì  al pagamento degli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali,  in  favore  dello  Stato,  liquidate  in                  134,74 ( euro centotrentaquattro/74).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del   15 aprile 2008 .\E[s

  L'estensore                                                              Il Presidente ff.

F.to Guido Petrigni                                              F.to Pino Zingale

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 18 giugno 2008

 Il Funzionario di Cancelleria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele