L'obbligo degli amministratori e dipendenti pubblici di perseguire l'economicità della spesa pubblica è diretta espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

 

I principi di buona amministrazione e di economicità impongono alle amministrazioni e agli enti pubblici di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale, salvo le ipotesi tipizzate che in presenza dei presupposti normativi autorizzano il ricorso a professionalità esterne.

 

Poiché Il ricorso a professionalità esterne è stato dal  legislatore ancorato a presupposti normativi rigidi espressivi di una valutazione di utilità fatta a monte dal legislatore medesimo, il conferimento contra legem di incarichi a soggetti esterni determina responsabilità amministrativa per un  danno erariale  pari ai relativi corrispettivi, essendo qualsiasi valutazione di utilitas per l’incarico effettivamente espletato preclusa dalla violazione delle condizioni legittimanti il conferimento.

 

 

Le condizioni legittimanti il ricorso a professionalità esterne si possono così riassumere: rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente; assenza di una apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero da una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione pubblica, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale della P.A. o dell'ente pubblico; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; indicazione della durata dell'incarico, svolgimento da parte del consulente privato di un'attività non continuativa; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione. Le cennate condizioni devono coesistere ed  essere oggettivamente desumibili dalla motivazione del provvedimento di conferimento quale reale ricognizione dei medesimi.

 

 

Il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, previsto dall’art. 51, comma 7, della l. n. 142 del 1990 (nel testo modificato dalle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998) e  sostanzialmente riprodotto dall'art. 110, comma 6, del d. l.vo n. 267/2000, è subordinato non solo alla ricorrenza e alla verifica dei presupposti generali richiesti dalla disciplina primaria ma anche dei presupposti specifici richiesti dalla Statuto e/o dal Regolamento degli uffici dell’Ente locale.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana, composta dai magistrati:

dott. Antonino Sancetta - presidente

dott. Salvatore Cilia - consigliere

dott. Giuseppe Cozzo - consigliere

dott. Luciana Savagnone - consigliere

dott. Mariano Grillo - consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 284/A/2008

nel giudizio d'appello, iscritto al n. 2558/ARESP del reg. segr., promosso dal procuratore regionale contro il dott. Salvatore XXX, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Tommasini, presso lo studio del quale in Messina, Via XXIV Maggio, n. 18, ha eletto domicilio, per la riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, n. 185 del 30.11.2007 17.1.2008.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi all'udienza del 16 luglio 2008 il relatore, cons. Giuseppe Cozzo, l'avv. Raffaele Tommasini e il vice procuratore generale, cons. Diana Calaciura Traina.

Fatto

Il dott. Salvatore XXX, nella qualità di sindaco di Messina, con determinazione n. 45 del 17.2.1999 avviava il procedimento selettivo per il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno all’amministrazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 142 del 1990 e dell'art. 92 dello statuto comunale, per la realizzazione di un progetto-obiettivo avente ad oggetto lo “studio di ipotesi e predisposizione iniziative propedeutiche alla costituzione di un organismo di partecipazione democratica dei giovani all'elaborazione della programmazione della politica giovanile nel Comune di Messina". A conclusione di tale procedimento, con determinazione n. 455 del 12.11.1999, conferiva all’avv. Francesco Gallo, ai sensi dell'art. 51, comma 7, della l. n. 142 del 1990, come recepito dalla l.r. n. 48 del 1991, l’incarico di cui sopra per la durata di anni uno, rinnovabile comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, e per un compenso mensile pari al trattamento economico previsto per la seconda qualifica dirigenziale, compresa l'indennità di funzione ex d.P.R. n. 333 del 1990. Con successive determinazioni n. 451 del 19.12.2000 e n. 800 del 27.12.2001, considerato il ritardo nell'iter di formazione del regolamento della consulta giovanile comunale e la proposta di nuove iniziative per manifestazioni che si sarebbero realizzate, prorogava l'incarico al medesimo professionista, rispettivamente, dal 12.11.2000 al 11.11.2001 e dal 19.12.2001 al 18.12.2002. In entrambe le determinazioni, precisava che l'incarico conferito con la determina n. 455 del 1999 doveva qualificarsi giuridicamente quale collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per il raggiungimento di obiettivi determinati, fattispecie prevista dall'art. 51, comma della l n. 142 del 1990; stabiliva un compenso pari a metà del trattamento economico previsto per la seconda qualifica dirigenziale, compresa l'indennità di funzione. Con le determinazioni n. 465 del 27.12.2000 e n. 572 del 12.11.2001, infine, assumeva ulteriori impegni di spesa per il pagamento degli oneri accessori. Nel complesso, l’avv. Gallo percepiva in relazione agli incarichi ad esso conferiti la somma di € 129.063,65.

Il procuratore regionale, sostenendo l’illegittimità degli incarichi conferiti all'avv. Gallo e l’inutilità della spesa sostenuta dall’ente locale, conveniva il dott. Salvatore XXX innanzi la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana per avere agito non solo con una inescusabile negligenza e leggerezza gestionale, ma anche con vero e proprio dolo, chiedendone la condanna al risarcimento di € 129.093,65, oltre rivalutazione e interessi legali.

Con la sentenza n. 185 del 30.11.2007 17.1.2008 , il giudice di primo grado riteneva legittimi gli incarichi e dichiarava, pertanto, il convenuto esente da responsabilità amministrativa.

Il procuratore regionale ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo l’illegittimità degli incarichi per mancanza dei presupposti indicati dalle norme e la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa e ribadendo la richiesta di risarcimento proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

L’appellato, dopo avere contestato tutti i motivi di appello proposti dal procuratore regionale, ha eccepito il giudicato in relazione alla pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado per mancanza di specifica impugnazione ed ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

Diritto

Deve essere respinta l’eccezione di giudicato che si sarebbe formato sulla pronuncia sulle spese adottata dal giudice di primo grado. Tale pronuncia, infatti, è meramente consequenziale alla decisione sulle domande principali, ed essendo, pertanto, destinata a seguirne le sorti, è necessariamente coinvolta dall’impugnazione della decisione medesima.

Nel merito, occorre preliminarmente rilevare che la giurisprudenza ha da tempo fissato i limiti di carattere generale entro i quali deve muoversi l'esercizio della potestà amministrativa nella materia degli incarichi a soggetti estranei alla p.a., con esclusione, ovviamente, delle ipotesi specificamente disciplinate (sia nel senso dell'ammissione che del divieto del ricorso ai consulenti esterni) dalle norme. Il punto di partenza dell'elaborazione giurisprudenziale è rappresentato dall'affermazione secondo cui le amministrazioni e gli enti pubblici devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale. Se questa è la regola di carattere generale, che riposa, in sostanza, sul principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e, in particolare, sull'obbligo (che di tale principio è espressione) degli amministratori e dipendenti pubblici di perseguire l'economicità della spesa pubblica, il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni alla P.A. subisce limitate eccezioni in presenza di speciali condizioni. Tali condizioni, secondo la giurisprudenza consolidata del giudice contabile, si possono così riassumere: rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente; assenza di una apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero da una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione pubblica, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale della P.A. o dell'ente pubblico; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; indicazione della durata dell'incarico, svolgimento da parte del consulente privato di un'attività non continuativa; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione. Le cennate condizioni devono coesistere e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti. Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio. Tali esigenze devono essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l’apporto di prestazioni professionali altamente qualificate, quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno. La reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell’adempimento dell’obbligo di motivazione. Il regime dei vincoli per questo genere di incarichi è, oggi, contenuto nel d.l. n. 168 del 2004, articolo 1, comma 9, e nella l. n. 311 del 2004, commi 11 e 46, dove è prescritto: che devono essere adeguatamente motivati; che sono possibili solo nei casi previsti dalla legge e nell'ipotesi di eventi straordinari; che vanno preventivamente comunicati agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente; che in assenza di questi presupposti costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale; che per gli enti locali l'atto di affidamento deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e deve essere trasmesso alla Corte dei conti, sezioni regionali di controllo. Inoltre, la l. n. 266 del 2005, all'art. 1, commi 9 e 187, pone, alle amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali, limiti quantitativi alle spese per incarichi di studio e per consulenze conferiti a soggetti esterni alle stesse, e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed a tempo determinato. In particolare, l'art. 1, comma 187, di tale legge precisa, riguardo alle amministrazioni statali, che il mancato rispetto dei limiti di spesa nella stipula di convenzioni, contratti a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le condizioni per il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale con soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, o aventi ad oggetto prestazioni coordinate e continuative, sono state definitivamente individuate, riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche per le quali si applica il decreto legislativo n. 165 del 2001 sulla disciplina del lavoro pubblico, dall'art. 32, comma 1, della legge n. 248 del 2006, che ha modificato l'art. 7 di tale decreto. Infine, la l. n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 593, ha previsto una peculiare ipotesi di responsabilità amministrativa. Si tratta di una serie di norme che, sebbene siano successive ai fatti di causa e pertanto non applicabili ad essi, testimoniano tuttavia l’esigenza di una particolare attenzione nella gestione della spesa pubblica nello specifico settore; esigenza che preesiste all’entrata in vigore di tali norme, essendo espressa già dall’art. 97 Cost.

I suddetti principi trovano attuazione anche nella fattispecie in esame.

L'art. 51, comma 7, della l. n. 142 del 1990, specificamente richiamato nelle determinazioni sindacali n. 451 del 19.12.2000 e n. 800 del 27.12.2001 a fondamento della determinazione base n. 455 del 12.11.1999, nel testo modificato dalle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998 e recepito dall'art. 2 della l.r. n. 23/1998, sostanzialmente riprodotto nell'art. 110, comma 6, del d. l.vo n. 267/2000, disponeva, infatti, che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”. L’art. 92 dello statuto comunale stabiliva che “per specifiche e motivate esigenze” era ammesso per la copertura di posti di alta specializzazione il contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, diritto privato; il ricorso al personale esterno “è generalmente consentito per la direzione di uffici o strutture comunali speciali o incaricate di realizzare progetti-obiettivi a condizione che non si possa provvedere con idonee professionalità interne”. Lo statuto, in sostanza, ha subordinato l'esercizio di tale facoltà, che ha carattere speciale rispetto alla più generale previsione contenuta nell’art. 51, comma 7, della l. n. 142 del 1990 citato, all'esistenza di due presupposti: la sussistenza di specifiche e motivate esigenze per la copertura di posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione e di direzione di uffici o strutture comunali speciali o incaricate di realizzare progetti-obiettivi; l'assenza all'interno dell'ente di figure dotate di idonea professionalità particolari ed elevate competenze tecnico-professionali in materia. L'affidamento dell'incarico a terzi, in sostanza, può avvenire nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi. L’art. 24 del regolamento concernente l’ordinamento degli uffici confermava la possibilità di ricorrere a “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati”, aggiungendo che tra l’ente locale e il collaboratore esterno si sarebbe dovuto stipulare una convenzione nella quale si sarebbero dovuto individuare: “obiettivo od obiettivi da conseguirsi; durata della collaborazione, corrispettivo; modalità di espletamento della collaborazione; possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell’ente; rapporti con i dirigenti, i responsabili di servizio e gli organi politici dell’ente”.

In base alle disposizioni citate, il Comune di Messina aveva la facoltà di ricorrere a professionalità esterne sia per provvedere alla copertura temporanea di posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, aventi come oggetto lo svolgimento di un attività direttamente funzionale alla gestione dell’ente locale o, ancora, per il conferimento di incarichi di consulenza, sia per il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, consistenti nell’esame e nella soluzione di problemi specifici inerenti all’attività dell’amministrazione committente, che, per loro stessa natura, danno luogo ad un rapporto di collaborazione occasionale circoscritto nel contenuto e destinato ad esaurirsi in un breve lasso di tempo.

Nella specie, l’incarico conferito all’avv. Gallo con la determinazione n. 455 del 12.11.1999 , avendo ad oggetto, esclusivamente, il progetto obiettivo relativo allo “studio di ipotesi e predisposizione iniziative propedeutiche alla costituzione di un organismo di partecipazione democratica dei giovani all'elaborazione della programmazione della politica giovanile nel Comune di Messina", deve qualificarsi come incarico di studio. Le successive determinazioni di proroga, invece, hanno un contenuto misto: in parte di studio, dal momento in esse si conferma l’incarico di realizzazione del progetto obiettivo predetto, e in parte gestorio, in quanto si fa riferimento anche ad imprecisate “iniziative per manifestazioni che si potranno realizzare nel corso dei prossimi mesi”.

Per quanto riguarda l’incarico di studio conferito all’avv. Gallo, va detto che la possibilità di ricorrervi era subordinata alla condizione che si trattasse di una collaborazione esterna “ad alto contenuto di professionalità” e alla stipula di un’apposita convenzione. Ora, non solo non è stata stipulata alcuna convenzione tra il Comune di Messina e l’avv. Gallo, ma il conferimento dell’incarico è stato giustificato (v. determinazione sindacale n. 45 del 17.2.1999 ) con l’esistenza di condizioni (straordinarietà del procedimento rispetto alle competenze istituzionali, indisponibilità dei dirigenti in servizio) che non hanno nulla a che vedere con l’alto contenuto di professionalità della collaborazione. D’altra parte, lo stesso avviso di selezione annesso alla determinazione da ultimo citata non faceva alcun riferimento al possesso da parte degli eventuali candidati di specifici requisiti di professionalità, attinenti alla natura dell’incarico. A ciò si aggiunga che lo studio in questione non richiedeva una speciale capacità professionale, tenuto conto non solo della limitatezza e della genericità del suo oggetto ma anche del fatto che consulte giovanili comunali funzionano in molti comuni italiani fin dagli anni settanta del secolo scorso.

La durata dell’incarico è stata stabilita senza alcuna relazione con il suo oggetto: basta osservare, in proposito, che l’attività dell’avv. Gallo si è risolta nella redazione di una breve relazione alla quale sono stati allegati alcuni documenti facilmente confezionabili dopo una veloce ricerca telematica dei precedenti.

Le proroghe sono state motivate con riferimento al ritardo nell’iter di approvazione del relativo regolamento e con la presentazione di proposte per nuove iniziative, e cioé con riguardo a circostanze che non hanno alcuna attinenza con l’attività di studio richiesta al collaboratore esterno: ed è significativo in proposito il fatto che, inspiegabilmente, l’incarico sia stato prorogato (con la det. n. 800 del 21.12.2001 ) perfino dopo la data ( 6.12.2001 ) nella quale è stata acquisita la relazione resa dall’avv. Gallo a conclusione dello studio che gli era stato commissionato.

Nessun concreto e serio accertamento è stato compiuto, infine, prima dell’adozione delle determinazioni sindacali in questione, sull’esistenza di figure professionali all'interno dell'ente locale in grado di svolgere l'incarico conferito all'estraneo. Nella determinazione n. 45 del 17.2.1999 si legge, soltanto, che l’incarico non può essere affidato ai dirigenti in servizio perché straordinario e perché gli stessi erano comunque impegnati in molteplici attività di servizio: si tratta, come appare evidente, di considerazioni generiche e prive di concreto fondamento, sia perché la costituzione della consulta giovanile comunale rientra nell’ambito delle funzioni proprie dell’ente locale (dotato, oltre tutto, di un'apposita articolazione amministrativa competente in materia di politiche giovanili) - e, d’altra parte, se così non fosse, non si sarebbe neppure potuto conferire un incarico esterno di studio - sia perché il fatto, del tutto normale, che i dirigenti comunali fossero impegnati in molteplici attività di servizio non dimostra di per sé che gli stessi non fossero in grado di svolgere anche il compito affidato all’incaricato esterno.

Per quanto riguarda l’incarico inerente le “iniziative per manifestazioni che si potranno realizzare nel corso dei prossimi mesi”, basta osservare che, in ogni caso, si tratta di attività che, per loro natura, non hanno alcuna attinenza con lo studio oggetto dell’incarico principale e che, ragionando in astratto, avrebbero potuto costituire oggetto di un incarico (non di studio, ma) di collaborazione nello svolgimento di un’attività direttamente funzionale alla gestione dell’ente locale, sussistendo ovviamente le condizioni di legge richieste per tale diverso genere di rapporto. Nelle determinazioni in questione tuttavia, non vi è alcuna traccia della verifica e della sussistenza di tali condizioni, e, d’altronde, non è concepibile che un incarico di studio possa essere trasformato in qualcosa di totalmente diverso (v. nota dell’assessore Santalco del 11.5.2007 e allegazioni di parte alla comparsa di costituzione prodotta in primo grado, che riferiscono di una molteplicità di attività svolte dall’avv. Gallo nell’interesse del Comune, ma non attinenti all’oggetto dell’incarico di studio), senza un minimo di valutazione e di motivazione autonome.

Ciò che precede comporta che la spesa sopportata dal Comune di Messina per lo svolgimento degli incarichi conferiti all’avv. Gallo, essendo in palese contrasto con le finalità perseguite e indicate dalle norme, costituisce per ciò solo danno concreto e attuale per l'ente locale, indipendentemente dalla questione relativa all'utilizzabilità o all'utilizzazione dello studio. Come questa sezione ha già affermato, infatti, nei rapporti pubblicistici (così come, d'altra parte, avviene, fatte ovviamente le debite distinzioni, nei rapporti privati) si deve tenere conto dei limiti posti dal legislatore all'azione degli amministratori, soprattutto quando, come nella specie, detti limiti mirano a tutelare preminenti interessi pubblici, quali quelli che si ricollegano alle esigenze di equilibrio della finanza pubblica in un momento di grave crisi economico - finanziaria del paese. Pertanto, quando, come nel caso in esame, il legislatore pone agli amministratori pubblici determinati limiti legali, ritenendo implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui contra legem perché si realizzi il danno.

Nella specie, oltre al danno per l'ente locale, sussiste anche la colpa grave dell'appellante, avendo egli posto in essere un comportamento in totale violazione delle norme di facile interpretazione, senza che dalla motivazione delle determinazioni adottate traspaia la minima attenzione agli effetti sostanziali ed economici che ne sono derivati. Per questa stessa ragione non sussistono neppure le condizioni per l'uso del potere riduttivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, in riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, n. 185 del 30.11.2007 17.1.2008 , condanna il dott. Salvatore XXX al pagamento in favore del Comune di Messina di € 129.093,65, oltre rivalutazione monetaria, calcolata dalle date delle quietanze apposte dall’avv. Francesco Gallo ai mandati di pagamento relativi alle spese oggetto delle determinazioni sindacali n. 455 del 12.11.1999 , n. 451 del 19.12.2000 , n. 465 del 27.12.2000 , n. 572 del 12.11.2001 e n. 800 del 27.12.2001 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali, computati dal quest’ultima data al soddisfo.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali del presente di giudizio che liquida in complessivi  487,50  euro.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2008 .

L'estensore                   Il presidente

f.to  (Giuseppe Cozzo)            f.to  (Antonino Sancetta)

 

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo 01/10/2008

Il direttore della segreteria

f.to  dott. Nicola Daidone