sentenza n. 31 marzo 2011 n. 1197: non essendo (più)
prospettabile l’esistenza di un debito risarcitorio, siccome estintosi con
la morte del responsabile del danno erariale, l’azione revocatoria già
esercitata dal pubblico ministero contabile nei confronti del responsabile del
danno, successivamente deceduto in pendenza del giudizio,
è invano riassunta nei confronti degli eredi qualora non si dimostri
la persistenza del debito, dal legislatore limitata ai casi
“ di illecito arricchimento
del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi”
(art. 1, comma 1, della L.
20/1994 s.m.i.).
Ciò in quanto, poichè l’obbligazione che segue il riconoscimento della
responsabilità amministrativa risente delle peculiarità che connotano la
procedura apprestata per il suo accertamento, il decesso del responsabile è
un fatto rilevante non solo se si verifica prima o durante il giudizio in cui
si controverte in ordine alla responsabilità amministrativa ma anche quando
è successivo rispetto alla maturazione di un giudicato di condanna.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI
CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER
LA REGIONE SICILIANA
composta
dai magistrati:
Dott.
Vincenzo LO PRESTI
Presidente f.f.
Dott.
Giuseppe COLAVECCHIO
Componente
Dott.
Roberto Rizzi
Componente relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
1197/2011
nel
giudizio per l’esercizio dell’azione revocatoria, iscritto al n. 55159
del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore Regionale
nei
confronti di
§
X ANTONINO nato
a Castelvetrano (TP) il
9/1/1974
, in proprio, rappresentato
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in
data
18/3/2010
, dall’Avv. Giovanni Lentini ed elettivamente domiciliato in Palermo, via
Siracusa, n. 30, presso lo studio dell’Avv. Rosalba Genna, nonché nella
qualità di erede di X
Leonardo nato
a S. Margherita Belice (AG) il 19/3/1936 e deceduto in data
27/8/2009
;
§
X GIUSEPPINA nata
a Palermo
il
2/3/1971
, in proprio, rappresentata
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in
data
18/3/2010
, dall’Avv. Giovanni Lentini ed elettivamente domiciliata in Palermo, via
Siracusa, n. 30, presso lo studio dell’Avv. Rosalba Genna, nonché nella
qualità di erede di X
Leonardo nato
a S. Margherita Belice (AG) il 19/3/1936 e deceduto in data
27/8/2009
;
§
Y MARGHERITA,
nata a Santa Margherita di Belice il 28/1/1940, nella
qualità di erede di X
Leonardo nato
a S. Margherita Belice (AG) il 19/3/1936 e deceduto in data
27/8/2009
Esaminati
gli atti e documenti di causa.
Uditi,
nella pubblica udienza del
8 febbraio 2011
, il relatore, Dott. Roberto Rizzi, il Pubblico Ministero, nella persona del
Dott. Gianluca Albo, e l’Avv. Giovanni Lentini, in rappresentanza dei
convenuti X Antonino e X Giuseppina (resistenti in proprio e non anche nella
qualità di aventi causa di X Leonardo).
Fatto
Con
sentenza n. 271/A/2008 del
31/7/2008
,
la Sezione Giurisdizionale
di Appello per
la Regione Siciliana
, condannava, tra gli altri, Leonardo X al pagamento della somma di €
51.645,69, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
lite, in qualità di componente della Deputazione Amministrativa del Consorzio
di bonifica dell’Alto e Medio Belice, imputandogli, a titolo di colpa grave,
la responsabilità amministrava per aver concorso «all’approvazione
del progetto, alla gara ed alla aggiudicazione dell’appalto» per la
costruzione della diga di Piano del Campo sul fiume Belice «in
carenza delle condizioni tecniche e giuridiche necessarie» nonché per «la
non disponibilità delle cave»
da cui estrarre il materiale detritico indispensabile per la realizzazione
dell’opera.
Tale
condotta, infatti, aveva generato un ingente nocumento patrimoniale al Consorzio
di Bonifica, essendo quest’ultimo stato condannato in sede civile a
risarcire, all’impresa aggiudicataria, i danni subiti a causa dell’interruzione
dell’esecuzione dell’opera.
Constatata
l’inottemperanza alle statuizioni contenute nell’indicata pronuncia, l’ente
danneggiato (Consorzio di Bonifica), con atto di precetto notificato il
2/3/2009
, intimava al Sig. X il
pagamento di € 71.151,27, importo successivamente ridimensionato, per presa
atto di errore di calcolo, in €
60.607,52.
Con
atto notarile del
26/9/2008
, rubricato «Cessioni in cambio d'assistenza», il Sig. X Leonardo trasferiva
la gran parte dei cespiti immobiliari di cui era proprietario ai figli X
Antonino e X Giuseppina,
onerando gli stessi ed i loro successori dell’obbligo di provvedere all’assistenza
morale e materiale del cedente, all’epoca gravemente malato.
Con
nota prot. n. 1775 del 30.04.2009 l’ente danneggiato comunicava alla Procura
presso questa Sezione, tra l’altro, l’intervenuto atto di
disposizione del patrimonio pregiudizievole per le ragioni creditorie.
La
Procura
contabile, con atto di citazione emesso in data
28/5/2009
, esercitava l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della
L.
23/12/2005
, n. 266 e dell’art. 2901 c.c., nei confronti di X Leonardo e dei di lui
figli, X Antonino e Giuseppina, al fine di ottenere la dichiarazione di
inefficacia nei confronti dell’Erario, ed in particolare del Consorzio di
Bonifica 2 di Palermo, dell’atto di «cessioni in cambio d’assistenza»
stipulato in data
26/9/2008.
L’iniziativa
volta alla conservazione della garanzia patrimoniale veniva intrapresa
specificando i presupposti alla ricorrenza dei quali la legge condiziona l’esperibilità
del rimedio giudiziale e, segnatamente:
-
l'esistenza
del credito verso il Consorzio di Bonifica derivante dalla condanna
immediatamente esecutiva contenuta nella sentenza 271/A/08 della Sezione
Giurisdizionale d'Appello per
la Regione Siciliana
;
-
l'atto
di disposizione coincidente con la cessione ai figli Antonino e Giuseppina dei
beni di cui il Sig. X aveva la proprietà;
-
il
pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus
damni)
consistente
nella dismissione di una consistente porzione del patrimonio immobiliare;
-
la
consapevolezza (cd. consilium
fraudis) della
lesività dell'atto di disposizione per le ragioni creditorie, sia da parte
del debitore che da parte dei terzi beneficiari, desumibile, in via
presuntiva, da:
§
l'antecedenza
cronologica della sentenza che ha statuito la condanna al pagamento del danno
erariale rispetto all’atto dispositivo;
§
l’anomala
anticipazione, con l’atto di disposizione, di effetti giuridici che si
sarebbero naturalmente prodotti in capo ai figli con le regole ordinarie della
successione;
§
la
sovrapponibilità formale e causale dell'atto di cessione "in cambio di
assistenza" con un atto di donazione modale (art. 793 cc);
§
l’indeterminatezza
del corrispettivo della cessione;
§
la
qualificazione, quale corrispettivo, di obblighi di assistenza riconducibili a
naturali rapporti di assistenza affettiva;
§
l’inverosimile
inconsapevolezza della condanna giudiziale da parte degli aventi causa legati
al dante causa da rapporti di strettissima familiarità;
§
la
prossimità temporale della cessione alla sentenza di condanna;
§
l'assenza
di ulteriori mezzi di impugnazione esperibili avverso la sentenza di condanna
del Giudice contabile;
§
la
contestualità della cessione di plurimi beni e diritti di cui il dante causa
era da tempo titolare.
In
data
27/8/2009
, dopo l’esercizio dell’azione di revocazione, il Sig. X Leonardo
decedeva.
Con
atto depositato in data
18/3/2010
si costituivano X Antonino e X Giuseppina deducendo prioritariamente l’inammissibilità
dell’azione revocatoria per estinzione del credito.
In
particolare, asserendo che nella vicenda che aveva dato luogo al giudizio
esitato con la sentenza di condanna 271/A/2008
non erano ravvisabili le
condizioni per far luogo alla trasmissibilità agli eredi del debito relativo
alla accertata responsabilità amministrativa (illecito arricchimento del
dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi), i resistenti
affermavano l’insussistenza di ragioni creditorie da tutelare attraverso l’azione
di conservazione della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2901 c.c. e,
dunque, il difetto dei presupposti per il relativo esperimento.
In
via subordinata, chiedevano che fosse sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma
174, L
. 23/12/2005, n. 266 sotto due diversi profili: da un lato, per violazione
dell’art. 102 cost. in quanto si assumeva avesse istituito un giudice
speciale e, dall’altro, per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. avendo
generato una disparità di trattamento con
riferimento al diritto di difesa tra soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei Conti e soggetti sottoposti alla giurisdizione ordinaria.
Infine,
deduceva l’inapplicabilità dell’art. 2901 c.c. asserendo che l’atto
dispositivo non era intenzionalmente diretto a sottrarre beni alla garanzia
della pretesa creditoria, essendo la cessione a titolo oneroso e che mancava
la prova della lesione non avendo
la Procura
attrice dimostrato che i beni oggetto di cessione costituivano l’intero
patrimonio del dante causa.
All’esito
dell’udienza del 7 aprile 2010, con Ordinanza n. 154/2010, veniva disposta l’interruzione
del giudizio ex art. 299 cpc in ragione del constatato decesso di uno dei
convenuti.
Il
giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla Procura nei confronti degli
aventi causa del Sig. X
Leonardo.
All’udienza
del
8 febbraio 2011
, il Pubblico Ministero e l’Avv. Giovanni Lentini, in rappresentanza dei
convenuti X Antonino e X Giuseppina, reiteravano le conclusioni,
rispettivamente, rassegnate in atti.
La
causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
L’odierno giudizio è finalizzato all’accertamento
della fondatezza della azione revocatoria esercitata dal Pubblico Ministero
nell’asserito presupposto che un atto di disposizione del patrimonio è
pregiudizievole per le ragioni creditorie del pubblico erario nascenti da una
sentenza di condanna di questa Corte passata in giudicato.
Successivamente all’avvio dell’iniziativa giudiziaria
per la conservazione della garanzia patrimoniale il debitore è deceduto.
La Procura
ha quindi provveduto a riassumere il processo nei confronti degli eredi dell’originario
debitore convenuto, soggetti parzialmente coincidenti con i beneficiari di
quei trasferimenti ritenuti compromettenti il buon esito dell’esecuzione
della condanna giudiziale.
Il sopravvenuto mutamento del contesto di riferimento
impone di valutare, preliminarmente, la permanenza dell’interesse del
Requirente a coltivare l'azione
revocatoria.
Invero,
tralasciando provvisoriamente ogni valutazione circa l’eventuale
ambulatorietà del debito connesso al danno erariale, ai fini di tale
verifica, assume rilievo la circostanza che l'accoglimento dell’azione
revocatoria, come si desume chiaramente dal disposto degli artt. 2901 e 2902
c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni ed il
rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia
dell'atto stesso soltanto nei confronti del creditore che ha agito per
ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di
promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi
acquirenti pur divenutini validamente proprietari.
È
dunque evidente che la sopravvenuta morte del debitore non fa venir meno l’interesse
del creditore (nello specifico caso, della Procura che, per investitura di
legge, agisce nell’interesse dell’Amministrazione lesa) ad ottenere l’auspicata
dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi del patrimonio
pregiudicanti le ragioni creditorie.
Ciò
in quanto l’iniziativa mira ad ottenere una pronuncia che preservi la
possibilità di agire in executivis sui beni trasmessi, altrimenti non
aggredibili perché definitivamente usciti dal patrimonio dell'alienante e,
quindi, non rientranti nell'asse ereditario.
Né
varrebbe obiettare che i destinatari dell’atto di disposizione patrimoniale,
in quanto eredi del dante causa, sarebbero tenuti a rispondere dei debiti
ereditari anche con i propri beni, compresi quelli oggetto del trasferimento
paterno, poiché, a parte gli effetti di un'eventuale accettazione
dell'eredità col beneficio d'inventario (che, nel presente giudizio,
comunque, non risulta aver avuto luogo), su detti beni il creditore
dell'eredità concorre con i creditori personali dell'erede, mentre, nel caso
di declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di disposizione
ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., rimane escluso tale concorso, come pure
quello con altri creditori del de cuius che non abbiano chiesto ed ottenuto
analoga declaratoria.
In definitiva, quindi, sussiste l’interesse a coltivare
la revocatoria anche dopo la morte del debitore avendo quell’azione l’attitudine
ad immunizzare il creditore dalle conseguenze delle dinamiche della
successione ereditaria potenzialmente idonee ad incidere negativamente sulla
possibilità di ottenere il soddisfacimento delle sue pretese (cfr. Cass.
Sent. 10/2/1997, n. 1227).
Nonostante, però, la ricorrenza dell’interesse alla
prosecuzione del processo, nel merito, la domanda non può essere accolta in
quanto deve escludersi - sebbene con la precisazione che la conclusione
rappresenta il prodotto di un esame incidentalmente compiuto ai limitati fini
della valutazione di fondatezza della specifica iniziativa intrapresa - la
(attuale) sussistenza di un credito tutelabile con lo strumento previsto dall’art.
2901 c.c.. Il debito risarcitorio conseguente alla condanna definitiva del X
Leonardo, infatti, non può reputarsi trasmesso o, comunque, in base alle
risultanze istruttorie, trasmissibile agli eredi del condannato e, dunque, non
è ravvisabile l’esigenza conservativa cui è strutturalmente preordinata l’azione
in discussione.
A tale proposito rilevanza decisiva assume la
constatazione secondo cui, a norma dell’art. 1, comma 1, della L. 20/1994 «La
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
Conti in materia di contabilità pubblica è personale
(…). Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi».
Al riguardo, deve innanzitutto escludersi che il passaggio
in giudicato della sentenza recida ogni legame tra il credito per il ristoro
del danno erariale e l’azione di responsabilità amministrativa che quel
credito ha generato.
In altri termini, non può affermarsi, sostanzialmente
ritenendo che la citata disposizione abbia una efficacia precettiva
circoscritta alla fase dell’azione giudiziaria, che il passaggio in
giudicato della condanna alteri i connotati strutturali dell’obbligazione
che segue al proficuo esercizio dell’azione medesima e che, quindi, il
credito che da quella sentenza discende sia un credito neutro, impermeabile ai
limiti che la legge impone al potere cognitivo del giudice contabile.
Al contrario, l’obbligazione che segue il riconoscimento
della responsabilità amministrativa risente delle peculiarità che connotano
la procedura apprestata per il suo accertamento, rimanendone
imprescindibilmente caratterizzata. Sicché, il decesso del responsabile è un
fatto rilevante non solo se si verifica prima o durante il giudizio in cui si
controverte in ordine alla responsabilità amministrativa ma anche quando è
successivo rispetto alla maturazione di un giudicato di condanna.
In tal senso si è espressa
la Corte
di Cassazione chiarendo che anche quando il debito del soggetto sottoposto
alla giurisdizione della Corte dei Conti «sia
stato accertato con sentenza passata in giudicato, e non sia perciò più
contestabile, la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione derivante dalla
responsabilità contabile (…) si verifica, pur sempre, solo nei casi in cui
il comportamento sanzionato abbia arrecato non solo un danno all'erario ma
abbia prodotto anche un arricchimento indebito» di quel soggetto (cfr.
Cass. Sez. I, Sent.
21/2/2008, n. 4432).
Peraltro,
questa affermazione conferma un indirizzo espresso dal medesimo Organo della
nomofilachia (Corte Cass. SS.UU. sent. 28/7/2004, n. 14178) allorquando
non ha condiviso la tesi secondo cui «l'autonomia
dell'obbligazione risarcitoria in capo agli eredi dell'autore del fatto
illecito produttore di danno erariale comporterebbe la sottrazione delle
relative controversie alla giurisdizione contabile e la sua devoluzione al
giudice naturale del rapporto, e cioè a quello ordinario. Per quanto riguarda
la posizione degli eredi, regolata dall'art. 3, comma 1, del decreto - legge
15 ottobre 1996, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre
1996, n. 639 (applicabile ratione temporis al presente giudizio), agli stessi
viene posta a carico l'obbligazione risarcitoria sorta in capo al de cuius in
forza di un meccanismo successorio, con l'ulteriore condizione che il fatto
illecito abbia procurato al dante causa - autore dello stesso un illecito
arricchimento e da quest'ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli
eredi. Il riferimento alla qualità di erede e l'impiego dell'espressione
"si trasmette" (che ha sostituito le parole "si estende"
contenute nell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) fanno ritenere che
non ai tratti di un nuovo debito risarcitorio, pur essendo la successione
nello stesso condizionata all'ulteriore presupposto del duplice arricchimento.
L'esercizio della pretesa erariale non può quindi (…)
ritenersi fondato sul fatto
costitutivo, del tutto autonomo, del loro arricchimento, secondo la disciplina
di diritto comune dell'indebito. Tanto è vero che la citata disposizione
contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge n. 639 del 1996 si applica
soltanto agli eredi, e non a qualunque soggetto che si sia arricchito in
conseguenza dell'illecita arricchimento dell'autore del danno. Proprio la
limitazione della trasmissione dell'obbligo risarcitorio agli eredi dimostra
che, nella specie, l'imputazione a questi ultimi del debito dell'autore
dell'illecito avviene secondo il meccanismo della successione - jure
hereditatis - nello stesso rapporto. Da ciò consegue che, trattandosi del
medesimo debito, identico dev’essere il regime processuale dello stessa, sia
in capo all'autore dell'illecito, sia a quella degli eredi».
La limitata trasmissibilità agli eredi del debito è la
manifestazione del carattere strettamente personale della responsabilità
amministrativa dalla quale quel debito trae origine e «prescinde
del tutto dalla circostanza che l'accertamento inerente a quella obbligazione
sia o meno divenuto definitivo. La definitività, invero, costituisce
l'effetto dell'esaurirsi della procedura di accertamento, ma non incide in
alcun modo sulla natura e sul carattere dell’obbligazione che rimane
strettamente inerente alla persona del trasgressore e per questi connotati
intrinseci (non già perché l'accertamento è ancora in fieri) non si
trasmette agli eredi» se non nel caso di illecito arricchimento del
pubblico dipendente e di conseguente indebito arricchimento di questi ultimi
(cfr. Corte dei Conti, Sez. Puglia, sent. 22/12/2008, n. 996; Corte Cass. Sez.
1, sent. n. 10534 del 1997).
In definitiva, la questione della trasmissione agli eredi
del debito non può essere considerata, come
la Procura
sembra orientata a fare, un profilo destinato ad assumere rilievo solo in
occasione della esecuzione della condanna: l’azione esperita presuppone,
invece, la preventiva verifica circa la sussistenza di un credito da
preservare. L’esigenza di neutralizzazione dei prospettati effetti
pregiudizievoli rivenienti da operazioni negoziali che attenuano la garanzia
patrimoniale generica, perciò, impone di approfondire se sussiste un credito
bisognevole di tutela.
Delineato lo scenario, deve rilevarsi che il contenuto
della sentenza con la quale è stata definitivamente accertata la
responsabilità amministrativa del dante causa degli odierni convenuti non
evidenzia elementi per giustificare il transito dell’accertato debito
risarcitorio dal responsabile del danno erariale agli eredi del medesimo.
Anzi, il complesso degli elementi di conoscenza
disponibili sembra addirittura precludere, sotto un profilo tecnico, la
possibilità di configurare un arricchimento.
Invero, in una prospettiva puramente descrittiva, il danno
erariale appare scomponibile in due categorie, distinguibili in base agli
effetti patrimoniali che la condotta antigiuridica è idonea produrre.
Possono esserci, infatti, condotte che esauriscono la loro
efficienza causale nella determinazione di nocumento al soggetto sottoposto
alla giurisdizione di questa Corte ed altre che, in aggiunta a tale
caratteristica (assolutamente imprescindibile per la configurazione della
fattispecie della responsabilità amministrativa), presentano una attitudine a
produrre un effetto, di segno opposto a quello appena indicato, nella sfera
del soggetto che le pone in essere.
In queste ultime, alla lesione inferta al soggetto
tutelato attraverso l’azione di responsabilità (per lo più depauperativa
del patrimonio, ma, talvolta, pregiudicante altri profili soggettivi
meritevoli di tutela), si accompagnano, con emersione anticipata o
posticipata, a seconda dei casi, conseguenze di tipo accrescitivo a beneficio
del soggetto che quella lesione cagiona. Emblematico è il caso della
distrazione di somme di pertinenza della P.A. laddove, come effetto della
medesima sequenza causale, al depauperamento del pubblico erario si associa un
beneficio patrimoniale in capo al soggetto che quella condotta appropriativa
ha realizzato.
Tale componente accrescitiva corrisponde a quello che,
nell’art. 1 della L. 20/1994, costituisce lo «arricchimento».
Solo quando i connotati fattuali della condotta rendano
prospettabile un arricchimento, può avere luogo (naturalmente previo
approfondimento circa la ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla
legge e, cioè, quando sia qualificabile come illecito ed indebito,
rispettivamente, l’arricchimento del dante causa e quello dell’avente
causa) il transito agli eredi del
debito risarcitorio connesso alla condanna per responsabilità amministrativa.
Nella vicenda un esame, la sussistenza (rectius, la
compresenza) di tale componente accrescitiva non emerge dalla ricostruzione
dei fatti che hanno dato luogo all’addebito.
Il X Leonardo, infatti, risulta condannato, a titolo di
colpa grave, per uno scriteriato esercizio delle prerogative rivenienti in
ragione dell’appartenenza alla Deputazione Amministrativa e cioè per aver concorso
«all’approvazione del progetto, alla
gara ed alla aggiudicazione dell’appalto» per la costruzione della diga
di Piano del Campo sul fiume Belice «in
carenza delle condizioni tecniche e giuridiche necessarie» nonché per «la
non disponibilità delle cave»
da cui estrarre il materiale detritico indispensabile per la realizzazione
dell’opera.
Una simile condotta, per come risulta accertata, non è
idonea a generare per il suo autore un tangibile arricchimento.
Difettando tale attitudine, è evidente che il debito
risarcitorio di colui al quale è stata ascritta la responsabilità
amministrativa non può ritenersi traslato in capo ai suoi eredi.
Conseguentemente, non essendo (più) prospettabile l’esistenza
di un debito risarcitorio – siccome estintosi con la morte del responsabile
del danno erariale – l’azione revocatoria non risulta obiettivamente
preordinata alla conservazione della pertinente garanzia patrimoniale.
In conclusione, deve escludersi, ancorché all’esito di
una valutazione inidonea ad interferire nell’eventuale giudizio che
la Procura
, se lo riterrà, potrà promuovere per l’approfondimento dello specifico
profilo, l’esistenza di un debito risarcitorio in capo agli eredi di X
Leonardo e, correlativamente, di ragioni di credito pregiudicate dall’atto
di disposizione del patrimonio compiuto dal loro dante causa.
Per
ciò che concerne le spese del processo, tenuto conto dell’estraneità della
controversia rispetto al perimetro di applicazione della disciplina di cui all’art.
3, comma 2-bis, del DL
23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639
e all’art. 18, comma 1, del DL 25.3.1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23.5.1997, n. 135, così come autenticamente
interpretati dall’art. 10 bis, comma 10 della L. 2.12.2005, n.
248, nonché
in considerazione della novità e complessità delle problematiche affrontate,
il Collegio reputa opportuno disporne l’integrale compensazione.
La Corte
dei Conti
Sezione
Giurisdizionale per
la Regione Siciliana
definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla
Procura ai sensi
dell’art. 1, comma 174, della L. 23/12/2005, n. 266 e dell’art. 2901 c.c.,
iscritto al n. 55159 del registro di segreteria, lo rigetta.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 8
febbraio 2011.
L'Estensore
Il
Presidente F.F.
F.to
Dott. Roberto Rizzi
F.to
Dott. Vincenzo LO PRESTI
Depositata oggi in
Segreteria nei modi di legge.