CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - Sentenza n. 11/2003 del 14 gennaio 2003 (accoglie appello contro sezione Veneto n. 1001/01 del 24.5.2001) – Pres. De Rose Rel. Cerbara P. M. Di Domenico - Procura Generale c/ Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona Banca s.p.a. (Cariverona ) (avv.to A. Pasqualin).

Giudizio di responsabilità amministrativa – servizio di tesoreria – pagamento per conto del comune al creditore apparente munito di mandato di pagamento – colpa grave – non sussiste -

Ai fini della valutazione della volontà colpevole, nella intensità richiesta dalla legge, quale presupposto della responsabilità amministrativa, occorre procedere all’analisi, sulla base degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta in essere, individuando i fatti e le circostanze influenti sul processo formativo e determinativo della volontà, interni ed esterni al soggetto stesso, rilevanti ai fini della valutazione della violazione posta in essere, come gravemente colposa, o meno.

L’avere effettuato, da parte del tesoriere di un comune, il pagamento a chi appariva, proprio dal mandato, il destinatario e che, esibendo l'avviso di pagamento emesso dal Comune, appariva come il soggetto legittimato alla riscossione, non riflette elementi di negligenza, imprudenza e ignoranza delle norme relative all'assolvimento del servizio di tesoreria, tali da riflettere un'ipotesi di colpa grave.

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità promosso dalla Cassa di risparmio di Verona,  Vicenza,  Belluno  ed Ancona Banca s.p.a. (Cariverona), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Guidalberto di Canossa, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 1001/01, depositata il 24 maggio 2001.

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 14312 di Segreteria, e gli altri atti e documenti di causa;   

Uditi nella pubblica udienza dell'8 novembre 2002 il Consigliere relatore Dott. Corrado Cerbara, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Pasquale Di Domenico, nonché l'Avv. Andrea Pasqualin per l'appellante;

Ritenuto in

 FATTO

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto con la sentenza in epigrafe ha condannato Cariverona Banca s.p.a. - tesoriere del Comune di Isola della Scala -  al pagamento della  somma di lire 97.598.715 - oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia -, in conseguenza del duplice esborso sopportato dal Comune relativamente alle somme, concernenti il VI stato di avanzamento lavori della ristrutturazione della sede municipale, pagate sia dalla sopraindicata Banca tesoriere alla Società appaltatrice “GI & CI s.r.l.”, sia dal Comune alla Banca popolare di San Felice sul Panaro, quale cessionaria del relativo credito vantato dalla predetta “GI & CI nei confronti del Comune medesimo.

La vicenda dalla quale era scaturito il predetto danno per il Comune di Isola della Scala è la seguente.

Con deliberazione di Giunta n. 628, in data 1 gennaio 1997, era stato approvato il VI stato di avanzamento dei predetti lavori con contestuale liquidazione della somma di lire 182.197.891 corrispondente  alle fatture n. 18 del 20 ottobre 1007 e n. 20 del 21 novembre 1997 inviate dalla “GI & CI” al Comune.

La Banca Popolare di San Felice sul Panaro con note protocollate rispettivamente l'11 novembre 1997 e l'1 dicembre 1997 rendeva nota al Comune la cessione del credito da parte della sopraindicata Società a favore della Banca medesima, per lire 91.600.000 relativamente alla fattura n.18 e per lire 54.000.000 relativamente alla fattura n. 20. In sostanza, su lire 182.197.891 relative al VI stato di avanzamento, lire 145.600.000 erano state oggetto della predetta cessione.

In data 11 dicembre 1997 l'Ufficio ragioneria del Comune emetteva, in favore della predetta Società, il mandato n. 2514 dell'11 dicembre 1997 con pagamento appoggiato sul conto corrente bancario n. 100751 presso la Banca popolare di San Felice sul Panaro ( agenzia di Mortizzolo ), intestato alla stessa Società.

L'Istituto tesoriere ( “Cariverona Banca s.p.a.” ), peraltro, effettuava il pagamento direttamente all'amministratore delegato della “GI & CI” sulla base di esemplare del predetto ordinativo n. 2514 recante sbarrata a penna la parte indicante il menzionato conto corrente sul quale avrebbe dovuto essere accreditata la somma di denaro.

La sopraindicata Banca cessionaria con atto del 27 marzo 1998 sollecitava il Comune ad effettuare il versamento relativo al credito ceduto dalla “GI & CI”.

La responsabile dell'Ufficio ragioneria, Sig.ra Silvana Totolo, con mandati nn. 1904 e 1905 del 29 aprile 1998, rispettivamente di lire 38.234.661 e di lire 29.364.054, e mandati nn. 77 e 78 del 15 gennaio 1999, per lire 14.117.952 e lire 15.882.048, provvedeva a versare alla predetta Banca la somma complessiva di lire 97.598.715, prelevando detta somma sul fondo vincolato degli oneri di urbanizzazione.

La Procura regionale, previo invito a dedurre, promuoveva giudizio di responsabilità nei confronti della Banca tesoriere ( Cariverona Banca ). Tale giudizio si concludeva in primo grado con la menzionata sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, la quale - in linea con la domanda attrice, salvo che per l'ammontare del danno quantificato in lire 97.598.715, mentre il P.R. aveva determinato il petitum in lire 145.600.000 - riscontrava la responsabilità contabile, per colpa grave, del predetto tesoriere per aver effettuato il pagamento, in modo irregolare, direttamente all'amministratore della Società “GI & CI”, mentre il mandato prescriveva il pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato alla Società medesima presso la sopraindicata Banca cessionaria. Secondo la predetta Sezione giurisdizionale regionale, la circostanza che sulla parte del mandato ove era indicata tale forma di pagamento fossero state apposte delle linee di sbarramento aggraverebbe la colpa del tesoriere medesimo che, in presenza di tale anomalia, prima di effettuare il pagamento avrebbe dovuto chiedere al Comune “per iscritto” i chiarimenti del caso.

Con atto ritualmente notificato e depositato Cariverona Banca s.p.a., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avvocati Andrea Pasqualin e Franco Salvucci, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, adducendo i seguenti motivi. Sarebbe erronea la esclusione della rilevanza, da parte del primo giudice, dell'invalidità e/o inefficacia della cessione, eccepite in primo grado con varie argomentazioni ( ribadite in appello ). Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere illegittimo l'operato del tesoriere, che avrebbe estinto il mandato n. 2514 a favore del creditore indicato nello stesso titolo e secondo le indicazioni fornite dal Comune. Per quanto riguarda il pagamento avvenuto per “cassa” anziché con “accredito in conto corrente”, Cariverona Banca si sarebbe preoccupata di consultare, al riguardo, l'Ufficio ragioneria del Comune, come risulterebbe dagli atti. La tesi accusatoria avrebbe dimenticato di considerare che il mandato avrebbe dovuto indicare, quale creditore, non la “S.r.l. GI & CI”, bensì la Banca Popolare cessionaria. Comunque, il pagamento effettuato con accredito sul conto corrente non avrebbe determinato il trasferimento della somma alla Banca Popolare, in quanto tale somma con ogni probabilità sarebbe stata corrisposta alla Società titolare del conto, che ne sarebbe immediatamente divenuta proprietaria. la causa del preteso danno sarebbe  da  individuare  nell'operato  del  Comune.  Il  primo   giudice   avrebbe   errato  nel  non  dare rilievo  all'azione proposta dal Comune nei confronti della Banca Popolare, sul cui esito nulla è dato sapere; sarebbe evidente che ove tale azione si concludesse con successo non vi sarebbe alcun danno del quale rispondere. Mancherebbero poi i presupposti per la rivalutazione monetaria. Conclusivamente, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, che venga sospesa l'esecutività della sentenza impugnata; nel merito, che venga rigettata ogni domanda della Procura Regionale; in via subordinata, la riduzione dell'addebito; in via istruttoria, prova per testimoni in ordine ad alcune circostanze della vicenda.

Con ordinanza n. 033/2002/A, depositata il 22 aprile 2002, questa Sezione ha dichiarato non luogo a provvedere  in ordine alla predetta istanza di sospensione ( considerato che l'esecutività della sentenza è sospesa ope legis in conseguenza della proposizione dell'appello ).

Nelle sue conclusioni depositate il 25 febbraio 2002 il Procuratore Generale ha confutato tutti i motivi di appello. In particolare, ha ribadito con varie argomentazioni la validità della cessione del credito della “GI & CI” alla Banca Popolare di San Felice sul Panaro. Sarebbero, quindi, “destituiti di fondamento i tentativi dell'appellante di riversare sul Comune la responsabilità della duplicazione di pagamento, sulla base di una pretesa inefficacia per lo stesso Comune della cessione dei crediti”. In ordine al pagamento effettuato per cassa, il P.G. ha osservato che il tesoriere aveva l'obbligo di estinguere il mandato secondo le indicazioni fornite dall'Ente; e, poiché, il titolo recava una indicazione di pagamento su conto corrente sbarrata a penna, ineludibili esigenze di certezza avrebbero dovuto imporre di restituirlo all'Amministrazione ai fini della conferma, per iscritto, dell'avvenuta correzione o per la emissione di un nuovo mandato. L'accredito sul conto corrente avrebbe evitato il duplice pagamento, perché la somma sarebbe stata oggetto di regolarizzazione secondo le precedenti intese. La condotta del tesoriere sarebbe stata perciò l'unica causa efficiente del pregiudizio patrimoniale subito dal Comune. Per quanto riguarda l'esito della controversia tra il Comune e la Banca cessionaria, non avrebbe alcuna rilevanza in fase cognitiva il dato del recupero parziale del danno dedotto in giudizio, fermo restando che dei recuperi effettuati dopo la condanna potrà e dovrà tenersi conto nella fase esecutiva. Infine, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla responsabilità amministrativo-contabile, per la sua natura di debito di valore, sarebbe suscettibile sia di rivalutazione monetaria che della maturazione di interessi legali. Conclusivamente, il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese anche del secondo grado.

L'appellante in data 18 ottobre 2002 ha depositato una memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di appello, confermando le relative richieste.

Alla pubblica udienza, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni, ribadendo le argomentazioni svolte negli atti scritti.

 DIRITTO

L'appello è fondato.

La controversia si accentra, in primo luogo,  sulla questione se l'estinzione del sopraindicato mandato n.2514 dell'11 dicembre 1997, effettuato dal tesoriere del Comune, Cariverona Banca s.p.a., direttamente per cassa con il pagamento all'amministratore della “GI & CI” s.r.l. invece che mediante accredito sul relativo conto corrente n. 100751 presso la Banca popolare di San Felice sul Tanaro ( indicato sul mandato ), sia connotato, o meno, da elementi di colpa grave, secondo le contrapposte posizioni delle parti.

Ai fini della valutazione della volontà colpevole, nella intensità richiesta dalla legge, quale presupposto della responsabilità de qua, occorre procedere alla analisi, sulla base degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta in essere, individuando i fatti e le circostanze influenti sul processo formativo e determinativo della volontà, interni ed esterni al soggetto stesso, rilevanti ai fini della valutazione della violazione posta in essere, come gravemente colposa, o meno.

L'analisi di tali elementi, con riguardo alla condotta di Cariverona Banca s.p.a. in ordine al pagamento per cassa all'amministratore della Società  “GI  &  CI”  del  predetto mandato, porta ad escludere in tale condotta gli estremi della colpa grave.

            Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, in linea con la sentenza di primo grado, si è limitato, in sostanza, a censurare il comportamento del predetto tesoriere, per aver pagato senza la previa conferma “per iscritto” dal Comune della correzione relativa allo “sbarramento” della parte del mandato contenente l'indicazione della modalità di pagamento a mezzo di accredito su conto corrente bancario, sulla base di un rapporto, si può dire, automatico tra la constatazione dell'avvenuto pagamento e l'elemento psicologico, senza considerare alcune circostanze che - senza far venir meno nella condotta di Cariverona Banca s.p.a. la colpa - ne attenuano l'intensità.

            Così, il pagamento fu eseguito dal predetto tesoriere mediante emissione di assegni circolari intestati alla Società GI & CI nella persona di Gilberto Maurizio, in qualità di amministratore delegato della Società medesima. Il mandato fu quindi estinto nei confronti del destinatario indicato dal Comune sul titolo, il quale, peraltro, si era presentato agli sportelli di Cariverona munito della prescritta cartolina di avviso di riscossione emessa dal Comune.

            E' vero - per quanto riguarda la modalità di estinzione - che il mandato indicava il numero di conto corrente della predetta Società creditrice presso la sopraindicata Banca Popolare, sbarrato con delle linee a penna senza alcuna sottoscrizione o timbro che attestasse che lo “sbarramento” era stato fatto da organi del Comune. Peraltro, risulta credibile la Banca tesoriere quando afferma, al riguardo ( cfr. nota n. 209 del 26 agosto 1999 diretta al Comune di Isola della Scala ), che l'Ufficio di Ragioneria “ha confermato telefonicamente la richiesta di variazione del mandato” ( per cassa anziché mediante accredito in conto corrente bancario ).

            Infatti, sull'elenco n. 226, in data 11 dicembre 1997 ( in atti ), dei mandati inviati dal Comune al predetto tesoriere è apposta l'annotazione “sentito Silvana: passa personalmente caricare X cassa viene Gilberto Maurizio” (Amministratore della Società ). E' verosimile ritenere che tale “Silvana”, indicata solo per nome, altri non sia - come sostiene la predetta Banca tesoriere che sul punto ha chiesto l'ammissione della testimonianza della propria dipendente Sig.ra Laura Fochesato - che la Sig.ra Silvana Totolo, responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Comune con la quale gli impiegati della Banca tesoriere erano soliti intrattenere i rapporti relativi alla emissione dei mandati ( cfr. nota n. 39 del 29 settembre 1999 di Cariverona diretta al Comune ).

            Certamente, il predetto tesoriere di fronte ad un   mandato   che   presentava  la predetta anomalia ( costituita dallo “sbarramento” di cui sopra ) avrebbe fatto bene - come giustamente ritenuto dal primo giudice - ad interpellare il Comune formalmente per iscritto, per ottenerne i chiarimenti del caso. Ciò, ovviamente, lo avrebbe posto al riparo da ogni ipotesi di responsabilità.

Peraltro, è pure da considerare che il Comune in alcun modo lo aveva informato della avvenuta cessione del credito della Società GI & CI alla Banca Popolare di San Felice sul Tanaro, anzi aveva indicato sul mandato il creditore originario e non il nuovo ( la Banca Popolare cessionaria ), come avrebbe dovuto in forza dei principi che regolano nel diritto civile la cessione di crediti (cfr. art. 1254 c.c. ). Ed al riguardo, non è senza rilievo  che - secondo l'art. 7.3 dal contratto per il conferimento del servizio di tesoreria per il periodo dall'1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1999, stipulato tra il predetto Comune e Ceriverona Banca s.p.a. in data 6 marzo 1995 ( rep. n. 2159 ) - “il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per....danno conseguenti a difetto di individuazione....del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza di dati forniti dal Comune”.

Comunque, il pagamento fu effettuato a chi appariva, proprio dal mandato, il destinatario, e, che, esibendo l'avviso  di  pagamento emesso dal Comune ( v. sopra ), appariva legittimato alla riscossione, tanto più che tale legittimazione era confermata dalle istruzioni avute - pur informalmente per le vie brevi - dallo stesso Comune; a parte la considerazione  che l'estinzione del mandato mediante accredito sul più volte menzionato conto corrente bancario intestato alla Società - come giustamente evidenziato dall'appellante - non avrebbe automaticamente soddisfatto la Banca cessionaria del credito, che avrebbe continuato a vantare nei confronti del Comune il credito ceduto.

La condotta tenuta da Cariverona nel pagamento del mandato in questione - pur non esente da censure per le ragioni sopra esposte - non riflette elementi di negligenza, imprudenza e ignoranza delle norme relative all'assolvimento del servizio, tali da riflettere un'ipotesi di colpa grave.

La mancanza di volontà colpevole in tale elevata intensità comporta l'accoglimento dell'appello e l'assoluzione dell'appellante dalla domanda attrice.

Ogni altra deduzione è assorbita dalla presente pronuncia assolutoria.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

 P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello specificato in epigrafe, e, per l'effetto, assolve la Cassa di risparmio di Verona,  Vicenza,  Belluno  ed Ancona Banca s.p.a. ( Cariverona ) dall'addebito di cui alla sentenza impugnata.

Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2002.

Omissis