Sezione I, sent. n. 78/2003/A del 19.2.2003, dopo aver qualificato il danno all’immagine come danno evento, afferma che: 1)      La gravità della lesione del diritto della personalità deve superare una “soglia minima” per tradursi in danno risarcibile, soglia da individuarsi con una indagine di fatto sul comportamento tenuto (con riferimento particolare all’elemento soggettivo) e sulla potenzialità lesiva di detto comportamento; 2)      La gravità della lesione prescinde dall’esistenza di un reato o dalla coesistenza con un danno ad un bene materiale 3)      I diversi aspetti che compongono il danno all’immagine sono: a)      la spesa necessaria (sostenuta, da sostenersi, soltanto eventuale) per il ripristino dell’immagine; b)      la minore richiesta del servizio da parte degli utenti, la loro minore soddisfazione se reso in condizioni di monopolio c)      la minore possibilità di acquisizioni di entrate, minori prestazioni di servizio ai cittadini, deterioramento della qualità della vita dei cittadini; 4)      Il danno all’immagine può essere quantificato equitativamente ex art. 1226 c.c., in base alla valorizzazione dei seguenti elementi e parametri: a)      attività funzionale dell’ente, organo o ufficio; b)      posizione funzionale dell’autore dell’illecito (grado di apicalità); c)      reiterazione dei comportamenti e necessità di interventi modificativi dell’organizzazione o sostitutivi-riparatori dell’attività illecita; d)      in ipotesi di tangenti, l’entità della stessa; e)      conseguenze economico-sociali dei comportamenti, ad es. sul piano degli appalti pubblici e delle entrate fiscali; f)        conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica (favorita dal clamor fori e dalle organi di stampa). 5)      Sul piano probatorio l’attore deve indicare e dimostrare a fini di esistenza del danno il comportamento illecito lesivo ed a fini di quantificazione i predetti elementi determinativi della dimensione ed entità della lesione

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello - composta dai Magistrati:

DOTT. TULLIO S.TTI                                            PRESIDENTE

DOTT. NICOLA MASTROPASQUA                    CONSIGLIERE REL.

DOTT. MARIA TERESA ARGANELLI                 CONSIGLIERE

DOTT. DAVIDE MORGANTE                               CONSIGLIERE

DOTT. CORRADO CERBARA                              CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli proposti avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 1051/01 del 5 aprile-21 giugno-29 giugno 2001 da A. P., G. D, F. S.,

            Visti gli atti e documenti di causa;

            Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2003 il relatore Consigliere Nicola Mastropasqua, gli avvocati Ignazio Serra, Federico Cipolla e Luigi Paccione per gli appellanti nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Roberto Benedetti.

            Ritenuto in

\E[s \E[201s FATTO

            Avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Lombardia n. 1051/01/R del 29 giugno 2001 hanno proposto appello:

- con atto depositato in data 21 novembre 2001 ed iscritto al n. 14612 del registro di segreteria, il sig. A. P., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Serra;

- con atto depositato in data 5 dicembre 2001 ed iscritto al n. 14717 del registro di segreteria, il sig. F. S., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione;

- con atto depositato in data 11 dicembre 2001 ed iscritto al n. 14775 del registro di segreteria, il sig. G. D, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Romanelli e Federico Cipolla.

            Questi i fatti di causa.

            Con atto di citazione depositato il 15 settembre 2000, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio i signori: 1) gen. G. D; 2) col. F. S.; 3) cap. G. Gallinelli e 4) cap. A. P., per sentirli condannare, nella loro qualità pro tempore di ufficiali delle Forze Armate componenti della commissione di collaudo merci ovvero periti collaudatori oppure assegnati al Centro raccolta e smistamento militare (CERACOMILES) di Milano, al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di lire 15.000.000 (€ 7.746,85), di cui lire 5.000.000 (€ 2.582,28) per danno patrimoniale diretto e lire 10.000.000 (€ 5.164,57) per danno morale, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, per avere gli stessi arrecato danno all’erario a causa di illecite contribuzioni percepite per un valore di circa 5.000.000 (€ 2.582,28) in occasione di un collaudo eseguito nel maggio 1995 su merci (n. 26.240 soprafodere per materassi in tessuto ignifugo) fornite dalla ditta Perego s.p.a..

            Per lo stesso fatto ai signori S., D e Gallinelli è stata applicata la pena della reclusione (con sospensione condizionale) dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per corruzione continuata.

            Con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia n. 1051/01/R del 5 aprile/21 giugno – 29 giugno 2001, i signori G. D, F. S., G. Gallinelli e A. P. sono stati condannati - per i fatti supra esposti - al pagamento a favore dell’Erario – Ministero della Difesa, in parti uguali ed in solido fra loro, della somma complessiva di lire 10.000.000 (€ 5.164,57) per il danno all’immagine, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre accessori da suddividersi in parti uguali.

            Nel proprio gravame il sig. A. P. deduce:

- incompetenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia – Milano, non essendosi ivi svolta alcuna gestione di beni pubblici, e competenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio – Roma, in quanto il danno materiale si è verificato a Roma nel momento del pagamento della merce, essendo la gestione a livello ministeriale;

- violazione degli articoli 116 c.p.c. e 2056, 1223, 1226 c.c., per omessa dimostrazione dell’entità del danno;

- omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle difese, l’eccepita incompetenza territoriale e la realtà e concretezza del danno.

            In conclusione l’appellante chiede che in accoglimento dell’appello proposto:

- sia annullata la sentenza impugnata perché emessa da Sezione regionale incompetente e la vertenza sia rimessa alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio competente per territorio;

- in via gradata, sia riformata la sentenza appellata annullando la condanna perché il danno non apare provato nell’an e, comunque, non è provato nel quantum;

- in via ulteriormente gradata, sia riformata la sentenza appellata fissando il quantum del danno, calcolato in via equitativa , in una somma di danaro pari alla pretesa illecita dazione;

- sia riformata la sentenza appellata annullando la condanna alle spese o riducendo le stesse congruamente tenuto conto che le citazioni separate hanno condotto, senza propria colpa, a condanne multiple alle spese e che (il richiamo è all’art. 91 c.p.c.) rispetto alla domanda del danno diretto egli non è stato soccombente.

            Nel proprio gravame il sig. F. S. deduce:

- inammissibilità della domanda di 1° grado per violazione dell’art. 5, comma 1, d.l. 15.11.1993, n. 453, convertito con la legge 14.1.1994, n. 19, per tardività della citazione depositata oltre i 120 giorni previsti e per l’inapplicabilità al termine della sospensione feriale prevista dall’art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742;

- insussistenza di propria responsabilità erariale, per non aver mai percepito dazioni illecite e per non averlo mai ammesso in sede penale. Illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata. Violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alle istanze istruttorie formulate dalla difesa, per omesso esame da parte del giudice impugnato. Ingiustizia della sentenza gravata per omessa integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del cap. Savino Agosti, componente della commissione di collaudo, per ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario;

- insussistenza del preteso danno all’immagine, accertato come dato precostituito, senza prove sul fatto e pur in assenza di un danno materiale.

            In conclusione l’appellante chiede che, in annullamento della sentenza impugnata:

- sia dichiarata inammissibile la domanda di 1° grado per intervenuta decadenza dell’azione, proposta dopo il corso dei 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato agli incolpati per le deduzioni difensive;

- in subordine, sia respinta la domanda di condanna per danno all’immagine e al prestigio dello Stato – amministrazione proposta nei suoi confronti, stante la mancata prova della propria responsabilità per il fatto storico sottostante;

- in ulteriore subordine, sia rimessa la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del cap. Savino Agosti, componente la commissione di collaudo per cui è causa;

- in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di conferma della condanna, sia applicato il potere di riduzione delle eventuali somme dovute nella misura massima consentita;

- con vittoria di spese del doppio grado e con istanza di liquidazione e rimborso delle stesse ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, d.l. 23.10.1996, n. 543;

- in via istruttoria, siano accolte tutte le istanze formulate nelle brevi note difensive del 5.4.2001 e neppure esaminate dalla Corte territoriale in violazione dell’art. 112 c.p.c..

            Nel proprio gravame il sig. G. D deduce:

- errata reiezione dell’eccezione di improcedibilità della domanda della Procura per tardivo deposito della citazione (sei giorni oltre il termine di 120 giorni) ed inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali;

- errata statuizione sul parziale fondamento nel merito delle domande della Procura (per carenza di prova della sua responsabilità in sede penale; per totale inesistenza della prova sull’an del danno materiale diretto e non semplice mancanza di una prova compiuta in punto, come affermato nella pronunzia; per inesistenza radicale e logica del danno patrimoniale indiretto e conseguente incondivisibilità degli argomenti della pronunzia che ne affermano il ricorrere; per inesistenza in concreto del danno patrimoniale indiretto e assoluta mancanza di prova sul punto, con conseguente erroneità delle statuizioni della decisione gravata al proposito).

            In conclusione l’appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell’appello proposto:

- preliminarmente, sia dichiarata improcedibile la domanda proposta in prime cure nei suoi confronti dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per la Lombardia per tardività nell’emissione della citazione;

- in subordine, nel merito, sia mandato assolto da ogni domanda formulata nei suoi confronti, siccome infondata, con ogni consequenziale pronunzia.

            Con atto non notificato all’appellato e depositato presso la Segreteria del giudice d’appello in data 6 marzo 2002, è intervenuto nel giudizio rubricato al n. 14612 (P.) il sig. G. Gallinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Pomarici, da un lato richiamando e reiterando la difesa svolta in primo grado riguardo all’eccepita incompetenza territoriale e all’utilizzazione del potere riduttivo e dall’altro contrastando ed opponendosi alle altrui censure non compatibili o addirittura contrarie alla propria posizione.

            In conclusione il sig. Gallinelli chiede che:

- in via principale, sia annullata la sentenza impugnata, poiché emessa da Sezione regionale incompetente, rimettendola – per difetto di giurisdizione – alla Sezione competente per territorio (Roma);

- in via subordinata, sia annullata la sentenza impugnata sul punto del “c.d. danno all’immagine” per omessa prova della diminuzione patrimoniale dello Stato;

- in via ancora più subordinata, quanto meno decida, qualora gli effetti della sentenza di appello – con l’applicazione del potere di riduzione – risultino più favorevoli rispetto a quella di 1° grado, affinché tale eventuale riduzione venga estesa anche alla propria posizione in applicazione dell’art. 1306 c.c.;

- in ogni caso, sia annullata anche la condanna alle spese o quantomeno sia ridotta per quanto è possibile tenendo conto della molteplicità dei giudizi che attraverso citazioni separate hanno visualizzato fatti tra loro strettamente correlati nel tempo.

            Nelle conclusioni depositata il 3 gennaio 2003 il Procuratore Generale, in via pregiudiziale propone la riunione dei gravami ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; preliminarmente chiede che sia dichiarato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di I° grado nei confronti del sig. G. Gallinelli per l’acquiescenza dimostrata nei confronti della pronuncia con la rinuncia al suo appello, essendo ampiamente decorsi i termini di legge per la sua eventuale proposizione. Per conseguenza chiede la dichiarazione d’inammissibilità del suo intervento e la sua estromissione dal giudizio, e, comunque, in ogni caso il rigetto delle richieste formulate per inammissibilità e/o infondatezza delle stesse, in quanto rivolte avverso un giudicato ormai consolidatosi nei suoi confronti.

            Ancora in via principale chiede che l’atto di intervento in giudizio del sig. Gallinelli, rivestendo un contenuto sostanzialmente ed evidentemente contenzioso per le censure mosse avverso la sentenza (da altri) impugnata e per le richieste conclusive formulate, sia dichiarato inammissibile per difetto di notifica nei confronti della Procura generale.

            Sempre in via principale, ritiene inammissibili i gravami, in quanto rivolti contro una sentenza di condanna concernente un addebito personale – ciascuno di lire 2.500.000 (€ 1.291,14) – di valore ben inferiore ai 5 milioni di lire (€ 2.582,28), giusta quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’articolo 49 del Regolamento di procedura e agli articoli 55, comma 2, e 67 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, come aggiornati dall’art. 5, comma 8, del decreto – legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (cfr., in tal senso, Sezione II° centrale d’appello n. 331 del 17 dicembre 1999 e n. 194 del 25 maggio 2000), tenuto altresì conto che fin dall’originaria domanda attrice l’onere personale ripartito del complessivo risarcimento contestato ai 4 convenuti (lire 15.000.000) risulta corrispondentemente quantificato per ciascuno in una somma inferiore al limite supra richiamato e che lo è, a maggior ragione, quello parziale e ben più ridotto relativo al punto della domanda accolto l’appello n. 102 del 3 aprile 2002.

            Nel merito sull’asserita incompetenza territoriale del giudice di 1° grado, richiama i principi fissati dalla sentenza delle Ss.RR. n. 4/2002/Q.M. del 13 febbraio 2002 per sostenere l’infondatezza dell’eccezione di tardività.

            Quanto all’invito a dedurre afferma l’infondatezza delle eccezioni proposte sotto vari profili ed in particolare afferma l’applicabilità della sospensione feriale anche a detto istituto.

            Nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata.

            L’avv. Serra ha presentato in data 7 gennaio 2003 ulteriore memoria.

            Anche l’avv. Cipolla ha presentato in data 24 gennaio 2003 ulteriore memoria.

            Negli atti difensionali vengono, in antitesi con le conclusioni del Procuratore Generale, nuovamente illustrati e confermati i motivi di appello.

            Nell’udienza dibattimentale le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti, confermando le contrapposte conclusioni.

            Considerato in

\E[s \E[202s DIRITTO

1.         I gravami vanno riuniti in rito ai sensi dell’art. 335 c.p.p. perché proposti avverso la medesima sentenza.

            Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità degli appelli avanzata dal Procuratore Generale ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 del regolamento di procedura n. 1038/1933 e degli artt. 55 e 67 t.u. n. 1214/1934.

            In ogni caso infatti, essendo stati gli appellanti condannati in solido ciascuno di essi è debitore per l’intero salvo regresso ed è perciò potenzialmente assoggettato al pagamento di una somma superiore ai cinque milioni di lire.

            L’intervento in giudizio del sig. G. Gallinelli deve essere ammesso ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 334 e 343 c.p.c., vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.

2.         Il primo motivo di gravame proposto dagli appellanti è il difetto di competenza del giudice di primo grado.

            In proposito è da rilevare che secondo l’atto introduttivo del giudizio in primo grado il supposto comportamento illecito causativo del danno è stato tenuto dai convenuti quali incardinati permanentemente o temporaneamente (in relazione alla specifica incombenza) presso il CERACOMILES di Milano. Se pur detto comportamento si è inserito in un procedimento amministrativo complesso, oggetto della domanda è esclusivamente il danno conseguente al comportamento illecito degli appellanti.

            A fini di determinazione della competenza vanno richiamati i principi fissati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 4/2002/Q.M. del 13 febbraio 2002.

            Secondo detta pronuncia criterio principale per l’attribuzione di competenza di ciascuna sezione territoriale è, ai sensi del primo comma lett. b) dell’art. 2 della l. n. 658/1984, l’incardinazione del pubblico dipendente o amministratore supposto autore del comportamento illecito nella sede o ufficio nella regione. Infatti detta norma, nella prima parte, detta un criterio di attribuzione di competenza alla sezione regionale del tutto analogo a quello previsto dalla lettera a). Appartengono infatti ciascuna Sezione territoriale i giudizi in materia di contabilità pubblica nei confronti di agenti contabili, amministratori o funzionari, impiegati  e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sedi o uffici nella regione.

            Appare evidente dalla stessa lettura della norma che il criterio soggettivo di attribuzione della competenza si radica sull’incardinazione del soggetto agente in un ufficio o organo avente sede nella regione al quale viene imputata l’attività svolta dal soggetto agente. Già è incisivamente indicativo in tal senso il fatto che mentre nella lettera a) del primo comma del citato art. n. 2 della legge n. 658/1984 vengono enumerati i vari qualificati soggetti degli enti territoriali, nella lettera b) viene invece precisato che i soggetti sono agenti contabili, amministratori, funzionari ecc. di uffici ed organi dello Stato (e non semplicemente dello Stato). Questo fatto indica che a fini del riparto di competenza non è sufficiente il generico rapporto organico con lo Stato ma è anche necessaria l’incardinazione nell’ufficio o nell’organo avente sede nella regione.

            Nel caso di specie i presunti responsabili dell’illecito erano incardinati presso un ufficio dell’Amministrazione di appartenenza avente sede nella Regione Lombardia.

            Nessun rilievo a fini di competenza può, poi avere per le ragioni indicate nella citata pronuncia delle SS.RR. la sede di pagamento del prezzo dell’appalto ovvero la sede della stipula del contratto, non essendo stati in quelle articolazioni dell’attività contrattuale comportamenti illeciti fatti valere in giudizio.

            L’eccezione va, pertanto, respinta.

3.         Viene, poi, eccepita dagli appellanti la inammissibilità dell’atto di citazione per essere trascorsi oltre 120 giorni dalla scadenza del termine indicato nell’invito a dedurre, non potendosi tener conto della sospensione feriale ex art. 1 l. n. 742/1969.

            In proposito vanno esposte le seguenti considerazioni:

- il sistema dell’invito a dedurre, che prevede la possibilità per l’indagato di indicare elementi anche soggettivamente modificativi o ampliativi della responsabilità, comporta che non possa essere emesso l’atto di citazione nei confronti di tutti i convenuti sino a quando non si sono completate le indagini istruttorie, a meno di non voler parcellizzare il processo impedendo anche una ricostruzione unitaria dei fatti e comportamenti causativi del danno;

- la parcellizzazione del processo contrasta in radice con la norma di cui al comma 1 quater dell’art. 1 della l. n. 20/1994 e successive modificazioni, secondo la quale “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”. Questa disposizione presuppone la necessità del “simultaneus processus” nei confronti di tutti i supposti corresponsabili per stabilire in contraddittorio con e tra tutti loro l’an e il quantum di ciascuna responsabilità;

- il ricorso, che potrebbe essere reiterato a più casi, all’istituto della proroga, appesantirebbe immotivatamente la durata dell’istruttoria e ritarderebbe l’inizio del giudizio.

            Il termine va, poi, calcolato in relazione al deposito dell’atto di citazione da parte del Procuratore Regionale e non alla sua notifica al convenuto.

            Infatti nel processo amministrativo contabile l’udienza di discussione del giudizio viene fissata con decreto del Presidente dell’adita Sezione giurisdizionale steso in calce all’atto di citazione che così completato viene notificato al convenuto. Pertanto il termine non può che essere calcolato con riferimento all’attività del Procuratore Regionale prima che intervengano articolazioni processuali di competenza di altri soggetti.

            Quanto all’applicabilità dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 al termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell’invito a dedurre, la questione si risolve applicando principi generali di diritto processuale civile sulla identificazione dei termini processuali.

            Va in proposito ricordato che in ordine alla identificazione dei termini processuali esiste in dottrina ed in giurisprudenza un radicale contrasto determinato dalla disparità di vedute circa la fondatezza della distinzione tra potere di azione e suo esercizio. La tesi che afferma l’esistenza di detta distinzione riferisce l’espressione “termini processuali” ai soli termini che incidono sulla dinamica del processo, cioè al suo svolgimento interno, escludendo dal novero i termini per l’esercizio di poteri sostanziali e quelli a pena di decadenza per la proposizione dell’azione.

            La tesi che nega siffatta distinzione qualifica come processuali anche i termini da ultimo ricordati, in quanto comunque destinati a produrre i loro effetti sul processo.

            In quest’ottica, infatti, non v’è distinzione cronologica fra il potere giuridico di iniziare il processo e il suo concreto esercizio; pertanto, l’eventuale estinzione di questo potere per il decorso del termine incide sul processo non rendendolo più possibile. In tal senso è la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione (cfr. n. 7409/1990; n. 7337/1990; n. 3351/1997) contrastante con quella meno recente (Cass. 3143/90 n. 4494/1985, n. 609/1976, 694/1976). Univoca nel primo senso è da sempre la giurisprudenza del giudice amministrativo.

            D’altro canto, va ricordato, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha in più occasioni (sent. n. 40/1985, n. 255/1987, n. 49/1990, n. 390/1992, n. 268/1993) ricompreso nella locuzione “termini processuali” anche i termini entro i quali il processo va instaurato. In particolare le due sentenze da ultimo ricordate danno atto della ormai avvenuta ricezione del nuovo orientamento giurisprudenziale.

            In questo senso non ha alcun rilievo la natura preprocessuale dell’atto (invito a dedurre) in relazione al quale i termini decorrono, rilevando invece i termini per i loro effetti sulla introduzione del giudizio. Da questa tesi, ormai pressocchè univoca nella giurisprudenza, non si ha motivo di discostarsi.

            D’altro canto prive di consistenza sono le prospettazioni intese ad affermare la inapplicabilità della sospensione feriale al Procuratore Regionale. In via generale va affermato che le norme regolatrici dei termini processuali sono applicabili a tutti i soggetti del processo secondo la rispettiva veste nel giudizio e nella specie al Procuratore Regionale quale attore. Inoltre l’essere l’atto nella “disponibilità” del Procuratore Regionale è affermazione analoga a quella che il deposito della citazione è nella disponibilità del difensore dell’attore. Essa, pertanto, è neutra rispetto alla soluzione indicata. Non occorre poi spendere parole sulle affermazioni della inapplicabilità della sospensione al Procuratore Regionale perché ufficio, essendo sufficiente rilevare che anche gli uffici di Procura debbono seguire i ritmi dell’attività giurisdizionale in senso proprio e sul piano fattuale che moltissimi uffici di Procura hanno dotazioni organiche inferiori a medi o anche modesti studi di avvocato.

            Conclusivamente va respinto il dedotto motivo di appello.

4.         E’ stata ancora eccepita da parte dell’appellante D la prescrizione. In proposito va, intanto, precisato che nella specie il dies a quo della prescrizione va fissata nella data di scoperta del danno, fatto che può richiedere per l’accertamento della sussistenza e dimensione attività istruttoria conseguente alla mera “notitia criminis”.

            Detta affermazione è peraltro nella specie superflua. Infatti, sussistendo la solidarietà tra tutti i convenuti, è sufficiente il richiamo all’art. 1310 c.c. per respingere l’eccezione senza neppure valutare gli effetti interruttivi della messa in mora contenuta nell’invito a dedurre.

5.         Vanno a questo punto esaminate le eccezioni di merito, che attengono essenzialmente alla configurazione ed alle prove del danno all’immagine.

            E’ ormai pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 5668/1997, 744/1999, n. 98/2000) che il c.d. danno all’immagine, conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita l’Amministrazione, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei Conti.

            Le citate sentenze della Corte di Cassazione non sono meramente attributive di competenza giurisdizionale della Corte dei Conti ma innanzitutto connotano il c.d. danno all’immagine della P.A. quale presupposto necessario per l’affermazione della giurisdizione.

            Il primo elemento determinativo è che il danno all’immagine espressamente previsto e tutelato dall’art. 10 c.c. per la persona fisica è nozione estensibile alla persona giuridica, salvo a tener conto della diversità ontologia di questa rispetto alla persona fisica.

            E’ stato così riconosciuto che anche l’immagine della persona giuridica è un bene della vita tutelato dall’ordinamento non solo in sede penale nelle specifiche ipotesi di reato ma anche in altre sedi attraverso le forme inibitorie di comportamenti illeciti e risarcitori del danno.

            Il secondo elemento è che, in forza della diversità tra persona fisica e persona giuridica, il risarcimento della lesione è limitata alla sola sfera patrimoniale dell’ente sub specie di danno emergente o di lucro cessante.

            Il terzo elemento è che assume particolare connotazione la lesione del bene causata da comportamento illecito di soggetto legato all’ente da rapporto di servizio.

            Alle esposte considerazioni consegue che il riconoscimento dell’immagine della persona giuridica come bene della vita oggetto di tutela dell’ordinamento (bene giuridico) si colloca nell’alveo della giurisprudenza che tende ad estendere, in relazione all’evolversi dei fenomeni sociali, la tutela degli interessi dei soggetti dell’ordinamento connotandoli come beni della vita che possono essere oggetto di risarcimento del danno, e cioè in senso sostanzialmente ampliativo dell’ambito di operatività dell’art. 2043 c.c..

            In effetti si tratta di una strada obbligata ove si riconosca che anche la persona giuridica è titolare di diritti assoluti personalissimi. Infatti secondo non controversa dottrina e giurisprudenza il danno morale ex art. 2059 c.c. è incompatibile con la persona giuridica sia da un punto di vista logico che da un punto di vista giuridico, risultando difficile ammettere che la persona giuridica possa patire l’insieme delle sofferenze d’animo provocate da fatto illecito. Può essere invece prospettata la tutela giuridica rispetto ad un interesse attinente alla sfera personalissima della persona giuridica connotandolo quale diritto assoluto la cui lesione sia oggetto se non di risarcimento in senso stretto, ove la conseguenza dell’illecito non si presti ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, almeno di riparazione.

            In quest’ottica talune sentenze di questa Corte (a paradigma può assumersi Sez. Giur. Regione Umbria 18 ottobre 2000 n. 557/R/2000) hanno qualificato il danno all’immagine della P.A. come “danno-evento”, come danno cioè rispetto al quale il diritto risarcitorio si rivolge non al contenuto del danno ma alla ingiustizia della lesione.

            Sul piano tecnico giuridico della tutela di beni fondamentali per l’ordinamento il meccanismo dell’immediata tutela risarcitoria è stato individuato nell’art. 2043 c.c., che quale “norma in bianco” salda il suo generico precetto del neminem laedere con le specifiche disposizioni relative al bene-valore di volta in volta considerato, imponendone il divieto della sua lesione.

            Senza prendere posizione sulla configurazione dommatica del danno all’immagine rispetto alla quale talune considerazioni verranno fatte in sede di criteri individuativi del danno, va precisato che il richiamo al meccanismo tecnico-giuridico dell’art. 2043 c.c. è utile solo come punto di riferimento delle modalità di individuazione di protezione di un diritto assoluto.

            In particolare per quanto riguarda la lesione del diritto all’immagine (della P.A.) fatta valere nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, va affermato che nel caso la lesione non proviene da un qualsiasi comportamento di soggetto dell’ordinamento ma solo in forza di comportamenti illeciti contrari ai doveri d’ufficio tenuti da chi è legato da rapporto di servizio con l’amministrazione, e che la conformazione della lesione del diritto e la sua gravità è segnata dall’esistenza di detto rapporto.

            Occorre, in proposito, considerare che i soggetti chiamati in giudizio per responsabilità amministrativa sono quei soggetti che, titolari di pubblici uffici o incardinati negli stessi, in virtù del rapporto organico fanno agire la pubblica amministrazione, secondo le competenze e le mansioni che nell’organizzazione amministrativa sono assegnate a ciascun dipendente in base a disposizioni di legge.

            In forza di tale modulo organizzativo e delle disposizioni che regolano la vita giuridica di relazione dei soggetti persone – giuridiche non solo le intere fattispecie degli atti che compie l’organo vengono imputate all’ente, ma gli stessi fatti comportamentali dei pubblici funzionari, compiuti in ragione del servizio, costituiscono l’agire dei pubblici uffici.

            E’ evidente che in ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione commessi dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni l’attività criminale di questi non è imputabile alla pubblica amministrazione. Ed, infatti, anche in ipotesi di concussione la P.A. non è responsabile né direttamente né indirettamente nei confronti del soggetto leso, il quale tra l’altro è ben consapevole che l’agire del pubblico dipendente è motivato da fini propri estranei alla P.A..

            Ma anche in queste occasioni l’attività funzionale del pubblico dipendente invera l’azione della P.A.. In detti casi vi è la dimostrazione che l’attività della P.A. non si è svolta secondo i principi fissati dall’art. 97 Cost. perché nell’esercizio dei pubblici poteri il soggetto preposto all’ufficio o incardinato nell’ufficio ha perseguito in concreto fini contrastanti o comunque diversi da quelli pubblici, di cui è centro di imputazione quella amministrazione nel quale l’ufficio o l’organo è inserito, e per il raggiungimento dei quali il potere è conferito. Questo fatto incide potenzialmente anche al di là del singolo episodio sui rapporti tra pubblica amministrazione lesa dall’attività criminosa e cittadini, non solo in generale rispetto allo svolgersi del processo democratico ma in modo specifico nei confronti di quei cittadini (o di quei soggetti o categorie di soggetti) che utilizzano i pubblici servizi o sono incisi dall’esercizio di un potere autoritativo.

            In questi può ingenerarsi la convinzione che l’organizzazione dei pubblici poteri non sia conformata ai principi fissati dall’art. 97 Cost., ma sia in concreto strutturata sia per l’attribuzione soggettiva dei poteri sia oggettivamente in modo tale, attraverso un esercizio distorto dei pubblici poteri, da costringere, o comunque indurre, i soggetti fruitori di servizi pubblici o interessati a provvedimenti dei pubblici poteri a pagamenti illeciti per esercitare i propri diritti o per ottenere il servizio ovvero da indurre soggetti o categorie di soggetti a ritenere possibile conseguire vantaggi illeciti.

            Come ben si vede viene in primo luogo in rilievo la potenzialità dannosa della lesione del diritto operata dal comportamento del pubblico dipendente rispetto alla potenzialità dannosa del comportamento lesivo del “chiunque”. Viene inoltre in rilievo il comportamento dell’autore del danno non come genericamente lesivo del diritto personalissimo all’immagine ma come lesivo attraverso la violazione di principi costituzionali di azione della pubblica amministrazione perpretata attraverso l’uso distorto di poteri funzionali conferiti al soggetto agente “ratione offici”.

            Non va, in proposito, dimenticato che lo Stato e gli altri enti pubblici rappresentativi della comunità si caratterizzano in modo specifico rispetto a tutte le altre persone giuridiche per essere posti a tutela degli interessi fondamentali della comunità e per il raggiungimento di finalità che spesso trovano la loro radice nella stessa costituzione. L’organizzazione di questi enti è poi caratterizzata da principi costituzionali cogenti, che determina la struttura e l’attività degli organi e degli uffici.

            L’immagine pubblica si connota, pertanto, in modo peculiare.

            La sua lesione è determinata essenzialmente da comportamenti contrari ai principi fondamentali di organizzazione e di azione costituzionalmente rilevanti, comportamenti (oggetto anche della specifica previsione dell’art. 54 Cost.) che possono essere tenuti nella generalità dei casi da chi deve porre in essere i moduli organizzativi e l’attività della P.A..

            Il comportamento illecito così caratterizzato è lesivo dell’immagine dell’amministrazione perché ne determina un modo di essere non conforme ai principi costituzionali in attività di promozione e tutela di interessi, anche adespoti, della collettività e quindi da questa percepibile. Il comportamento lesivo poi si inserisce in un circuito tipico sul quale si fonda lo stato democratico di cooperazione e partecipazione dei cittadini che si rafforza o si attenua a secondo che le istituzioni e gli enti rappresentativi della collettività agiscano o meno per le finalità funzionalmente ad essi attribuite secondo i principi sostanziali ed organizzativi espressi nella costituzione formale e materiale.

            Nell’an la lesione all’immagine, pertanto, sussiste quando il pubblico amministratore o dipendente abbia tenuto un comportamento illecito che si ponga in contrasto con i sopraenunciati principi fondanti della P.A..

            In tal senso può qualificarsi il danno all’immagine come danno evento, ma non va dimenticato che a fini risarcitori o riparatori del danno, qualificati dalla giurisprudenza come danno patrimoniale, occorrono altri elementi idonei ad attestarlo e quantificarlo.

            In proposito viene in primo luogo in rilievo la gravità della lesione del diritto della personalità, che deve superare una soglia minima per tradursi in danno risarcibile. Questa soglia minima non è sicuramente segnata dall’ambito giuridico disciplinato dall’art. 2059 c.c. e cioè dall’esistenza di un reato perché il danno all’immagine non è un danno morale subiettivo, ma è la conseguenza patrimoniale di un comportamento illecito lesivo di un diritto personalissimo, né è segnata dalla coesistenza di un danno ad un bene materiale dell’ente (cfr. SS.RR. n. 16/99/Q.M. del 28 maggio 1999), perché ciascuna tipologia di danno è posta a tutela di un diritto (diritto relativo di credito o diritto assoluto di proprietà) diverso dall’altro (diritto assoluto personalissimo).

            Ne consegue che la soglia minima va individuata con una indagine di fatto sul comportamento tenuto con riferimento particolare all’elemento soggettivo e sulla potenzialità lesiva di detto comportamento.

            La potenzialità dannosa nei termini delineati del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiato in concreto nei singoli casi. Infatti ove si tratti di episodi sporadici e di cui non si è avuta diffusione può mancare un evento di danno (e comunque questo va dimostrato attraverso specifici indici), laddove invece la pluralità degli episodi criminosi o la gravità in sé dei fatti ed il conseguente impatto sull’opinione pubblica o sulle categorie interessate sia sicuro indice della diffusione della conoscenza da parte dei cittadini dell’esistenza di una distorta organizzazione dei pubblici poteri è conseguenza ineludibile il danno per la P.A. sia in termini di danno emergente sia in termini di lucro cessante. Detti episodi vengono infatti ad incidere sia sull’organizzazione dell’attività amministrativa, con conseguenti maggiori costi, sia sulla necessità di ripristinare l’immagine, sia sulla posizione della P.A. la quale, ove eserciti correttamente ed imparzialmente il proprio potere, può ottenere l’adesione convinta dei cittadini, il loro apprezzamento o quantomeno non subire azioni di contrasto. In questi termini esiste per la P.A. un danno certo, che può essere quantificato equitativamente.

            Infatti la Pubblica Amministrazione nell’acquisire le entrate e nel fornire servizi svolge sia attività economica di natura imprenditoriale sia attività autoritativa.

            In ambedue i casi un primo aspetto del danno è costituito dalla spesa necessaria (sostenuta, da sostenersi, soltanto eventuale) per il ripristino dell’immagine.

            Inoltre, come ulteriore danno, sotto il primo profilo vengono in rilievo la minore richiesta del servizio da parte degli utenti, la loro minore soddisfazione se reso in condizioni di monopolio ecc..

            Sotto il secondo profilo va invece ricordato che l’attività funzionale della P.A. è indirizzata al conseguimento dei fini pubblici di cui è attributaria e per i quali ad essa sono conferiti correlativi poteri autoritativi..

            Nello Stato democratico, poi, viene promossa ed incentivata la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e nei procedimenti amministrativi nei quali vengono funzionalmente spesi poteri pubblici conferiti alla Pubblica Amministrazione.

            In questo senso l’immagine di un apparato organizzativo dei poteri pubblici che agisce in modo imparziale, efficiente, efficace al fine di realizzare gli interessi pubblici incentiva i cittadini a tenere il comportamento richiesto da leggi, regolamenti od altri atti normativi a carattere generale per il raggiungimento dei fini pubblici, contemperando così l’interesse generale con gli interessi individuali.

            La lesione dell’immagine della P.A., deteriorando il prestigio della personalità pubblica degli enti rappresentativi della collettività in tutti i casi nei quali l’apparato organizzativo esercita i propri poteri per fini personali e contrastanti con quelli pubblici o secondo criteri di parzialità e di favoritismo, induce i cittadini a privilegiare con ogni mezzo il proprio interesse particolare, con gravi ricadute anche sullo svolgimento dell’attività amministrativa. Da qui le gravità della lesione sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

            Pertanto ogni volta che i poteri attribuiti alla P.A. per il raggiungimento di specifici fini pubblici vengono illecitamente esercitati per scopi diversi, può derivare oltre al danno diretto un danno indiretto valutabile in termini di minore possibilità di acquisizioni di entrate ovvero di minori prestazioni di servizio ai cittadini, di deterioramento della qualità della vita dei cittadini. Ciò ovviamente nei limiti in cui il fatto illecito comporti una diminuzione patrimoniale valutabile sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante. In questa valutazione va, però, tenuto presente che spetta agli enti esponenziali della collettività tutelare interessi adespoti e, pertanto, il danno può essere valutato sotto l’aspetto della lesione di un bene collettivo, il cui centro di riferimento è l’ente esponenziale della collettività.

            Assumono rilievo in relazione all’an ed al quantum del danno all’immagine i seguenti elementi e criteri:

- l’attività funzionale attribuita all’ente, organo, ufficio nel quale è incardinato l’autore del danno relazionato all’interesse della collettività tutelata;

- la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gravità quando riveste una posizione di vertice idonea a determinare l’azione della P.A., a impedire o ritardare i controlli, a coprire l’illecito;

- se, come è stato notato in dottrina, il danno esistenziale è un non fare, cioè un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente, la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei comportamenti illeciti, caratterizzando essi la relazione tra cittadini e pubblica amministrazione; la necessità o meno di interventi modificativi dell’organizzazione; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori dell’attività illecitamente tenuta;

- in ipotesi di tangenti l’entità del denaro ricevuto per operare illeciti interventi;

- le conseguenze economico-sociale degli interventi intesi a favorire illecitamente terzi, soprattutto in materia di pubblici appalti o di acquisizione di entrate fiscali;

le conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione e ripercussione suscitate nell’opinione pubblica dal fatto illecito, favorito dal clamor fori e dalla diffusione ed amplificazione datane dagli organi di stampa, tali da suscitare sfiducia nei confronti dell’ente stesso.

            Il risarcimento del danno all’immagine, in quanto ancorato ai suddetti parametri, va pertanto necessariamente determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando i costi del ripristino del bene, che hanno valenza economica sotto il profilo del danno emergente (costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione, ecc.) o di lucro cessante (soprattutto sotto il profilo dei vantaggi derivanti alla P.A. dell’adesione della generalità dei cittadini o di quelle particolari categorie di cittadini eventualmente professionalmente qualificate investite dall’attività dell’ente) ed allontanandosi così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale.

            Se si vogliono valorizzare approcci qualificatori del danno all’immagine si può così affermare che in esso l’evento lesione costituisce il momento fondante della catena causale nella quale confluiscono le perdite derivanti dalla vanificazione dei costi sostenuti per assicurare ed elevare il bene-valore sacrificato ed i costi sostenuti e sostenendi volti al recupero di tale bene, e perciò elementi tipici del danno-conseguenza.

6.         Il riflesso sul piano probatorio è che l’attore deve indicare e dimostrare a fini di esistenza del danno il comportamento illecito lesivo ed a fini di quantificazione gli elementi tra quelli indicati determinativi della dimensione ed entità della lesione.

            E’ esperienza comune che in questa tipologia di danno vengono versate nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile le risultanze e le prove acquisite nel quasi sempre coesistente giudizio penale fondato su comportamenti almeno parzialmente coincidenti.

            In quest’ambito vengono in rilievo, oltre agli effetti del giudicato penale a seguito di dibattimento, gli effetti della sentenza ex art. 444 c.p.p. e i problemi relativi alle valutazioni delle prove acquisite in sede penale.

            Quanto alla natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti una corrente dottrinaria e giurisprudenziale le riconnette natura di sentenza di condanna (cfr. C. Cost. n. 313/1990, Cass. n. 2065/1999, n. 3490/1996). Si assume, infatti, che diversamente si giungerebbe all’assurdo di una rinuncia all’esercizio dell’azione penale e al diritto di difesa, inconciliabile con il disposto di cui agli artt. 112, 24 Cost.. Tale effetto non può certo costituire un corollario del principio di disponibilità della prova fatto proprio dall’art. 190 c.p.p. anche perché in una simile evenienza il giudice sarebbe chiamato a sopperire ex art. 507 dello stesso codice.

            Altra corrente ritiene invece che non si possa attribuire a detta sentenza natura di sentenza di condanna, sul presupposto dell’assenza dell’affermazione di colpevolezza, essendo anzi più vicina quanto a valore delle statuizioni ad una sentenza di proscioglimento (cfr. C. Cost. n. 251/1991, Cass. SS.UU. 26 febbraio 1997).

            Il legislatore della legge 27 marzo 2001 n. 97 sembra avallare la prima tesi, disponendo l’art. 445 c.p.p. novellato attraverso il richiamo all’art. 653 c.p.p., l’efficacia di giudicato non solo della sentenza di assoluzione, ma anche quella di condanna a pena patteggiata.

            Ad ogni modo, dopo la novella legislativa, non si può dubitare della parificazione operata sul piano del valore probatorio.

            Significativa appare ai fini del  valore da attribuire alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in un giudizio diverso da quello penale, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria (cfr. 10 dicembre 1998, n. 11301 e 17 gennaio 2001, n. 630) secondo la quale la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “un importante elemento di prova circa la percezione di illeciti proventi e, quindi, della produzione di un reddito imponibile”.

            Tale elemento di prova circa l’effettivo compimento dei fatti costituenti reato potrà esere disatteso nel giudizio di merito solo nel caso in cui il contribuente spieghi le ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale e il giudice non lo abbia assolto.

            In sostanza la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti.

            Ne consegue che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l’accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie.

            Quanto alle prove formatesi nel giudizio penale, queste possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per essere oggetto di valutazione del giudice in questa sede, nella quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale.

7.         Nella applicazione degli enunciati principi al caso di specie va rilevato che la prova del comportamento illecito tenuto dagli appellanti è supportata da un complesso univoco e concordante di atti ed elementi tratti dal giudizio penale relativo ai medesimi fatti.

            Va, infatti, rilevato che per i medesimi fatti nei confronti di tutti gli appellanti è stata pronunciata sentenza ex art. 444 c.p.p..

            In quella sede poi vi sono state univoche e ripetute ammissioni di colpevolezza rese dagli appellanti.

            In particolare dalla vicenda penale risulta che il S. era insieme al P. il collettore ed il gestore delle tangenti, per la cui distribuzione ed utilizzazione era stato formato un fondo comune al quale affluivano dazioni in danaro effettuate dalle ditte appaltatrici all’esito positivo del collaudo e quantificato nell’uno per cento del valore dell’appalto. In proposito il S. ha reso dichiarazioni confessorie sempre più precise al G.I.P. del Tribunale di Milano il 16 ottobre 1995, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano il 20 ottobre 1995 ed il 2 novembre 1995.

            Il D ha reso dichiarazioni confessorie di aver ricevuto somme di denaro in occasione della sua partecipazione a commissioni di collaudo presso il CERACOMILES di Milano.

            Il P. ha dichiarato in sede penale il 14 ottobre 1995 che nel suo ufficio esisteva una cassa comune alimentata con denaro erogato in contanti dalle ditte vincitrici delle forniture.

            Il Gallinelli ha reso innanzi al P.M. presso il Tribunale di Milano in data 18 ottobre 1995 dichiarazione confessoria di aver ricevuto per il collaudo Perego somme di denaro divise tra lui, P., S. e D.

            Nel giudizio penale dichiarazioni conformi sono state fatte da altri soggetti coinvolti in quella sede.

            Come si vede un imponente ed univoco materiale probatorio attesta non solo il versamento di tangenti nel caso specifico ma anche e soprattutto un comportamento generalizzato di percezioni di tangenti in occasione di ogni appalto collaudato dal CERACOMILES di Milano.

            Nel descritto contesto il comportamento illecito del D, del S. e del P. non è ravvisabile solo nell’aver percepito tangenti nello specifico caso (come in un’altra serie di casi), ma anche nel non aver posto fine e denunciato l’esistenza di una prassi corruttiva di estrema gravità perché coinvolgente tutti gli appalti. Il comportamento omissivo da parte di ufficiali superiori preposti al servizio (e che avevano quindi l’obbligo di vigilare sulla regolarità delle operazioni oltre a quelle previste in Costituzione per il loro status) è stato comunque causativo dei danni arrecati all’Amministrazione, in quanto non ha impedito un evento che avevano l’obbligo di impedire. In tal senso ai fini della causazione del danno non appare neppure rilevante la percezione o meno da parte loro di somme provenienti da tangente nello specifico caso, esistendo comunque il nesso di causalità tra il loro comportamento omissivo e il danno subito dalla P.A.

            Quanto alla esistenza ed alla quantificazione del danno vanno posti in rilievo i seguenti elementi:

- la corresponsione di tangenti in occasione del collaudo di ciascuna fornitura di merci, tra l’altro commisurata a percentuali su prezzo, non solo ha secondo l’id quod plerumque accidit inciso sulla formazione del prezzo di appalto o sulla qualità della merce nello specifico caso (cfr. Cass. SS.UU. 4 aprile 2000 n. 98) ma, proprio per la sua generalizzazione, ha determinato effetti distorsivi sugli appalti. Infatti gli imprenditori nel fare la loro offerta hanno dovuto tener conto anche della tangente quale elemento di costo ovvero, per non commettere un illecito penale, non hanno partecipato alla gara. E’ di tutta evidenza infatti che comportamenti corruttivi generalizzati vengono conosciuti tra tutti i soggetti del settore e che, quindi, almeno la gran parte degli imprenditori del settore erano a conoscenza del sistema tangentizio.

            Dal sistema sono così derivati effetti economico-sociali rilevanti, riflettendosi sia sui prezzi degli appalti sia sulla corretta aggiudicazione degli appalti. Sotto quest’ultimo profilo la dimensione quantitativa delle merci occorrenti all’esercito può aver anche determinato attraverso aggiudicazioni di appalti non corretta effetti distorsivi del mercato e della concorrenza;

- il comportamento illecito è stato tenuto da ufficiali di grado elevato preposti al servizio. La loro posizione soggettiva non solo ha facilitato l’illecito, ma ne ha impedito la scoperta e può aver dissuaso imprenditori onesti dal denunciare i fatti;

- detto comportamento in quanto tenuto da ufficiali di grado elevato hanno dato all’esterno l’immagine di un comportamento dell’Amministrazione pubblica, in uno dei settori, quale quello della Difesa, immediatamente riconducibile alla sovranità dello Stato ed alla tutela dei beni essenziali e fondanti dello Stato comunità, inteso non al raggiungimento ottimale dei fini pubblici, ma alla ricerca di illeciti vantaggi economici personali dei soggetti di vertice dell’Amministrazione;

- la necessità per l’Amministrazione, se correttamente organizzata e se doverosamente sensibile agli effetti dirompenti dei comportamenti tenuti dagli odierni appellanti, di modificare la propria organizzazione e di individuare e potenziare più incisivi sistemi di controllo.

            Dal complesso di questi elementi risulta evidente che il danno all’immagine subito dall’Amministrazione, da quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c., è di gran lunga superiore al modestissimo importo della condanna rapportata esclusivamente alla tangente percepita.

            Nella descritta situazione appaiono inutili ulteriori acquisizioni istruttorie. La richiesta di integrazione del contraddittorio va valutato tenendo conto della condanna in solido e quindi della responsabilità di ciascuno condannato per l’intero, della facoltà del creditore in ipotesi di obbligazione solidale di convenire in giudizio solo taluni dei debitori, della possibilità per l’attore di convenire in altro giudizio l’eventuale pretermesso, non essendo stata la condanna in questa sede esaustiva del danno e, soprattutto, delle ragioni indicate dall’attore per non convenire in giudizio altri soggetti. Alla stregua delle esposte considerazioni la richiesta va, pertanto, respinta.

            Da quanto sopra consegue il rigetto degli appelli.

            Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

\E[s \E[203s P. Q. M.

            La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello rigetta i gravami proposti avverso la sentenza in epigrafe.

            Condanna gli appellanti S., De Maria, P., Gallinelli al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro  1012,83 (Milledodici/83)

 

            Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2003.

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

F.to Nicola MASTROPASQUA                                F.to Tullio S.TTI

            Depositata in Segreteria il 19/2/2003

IL DIRIGENTE

F.to Maria FIORAMONTI\E[s