Sez. II, Decreto n. 58 del 29.11.2007: che, in caso di contemporaneo appello del pubblico ministero, ritiene inammissibile l’istanza di definizione abbreviata del processo, perché altrimenti si precluderebbe il diritto del pubblico ministero ad avere decisa la sua impugnazione, con conseguente violazione degli articoli 24 e 111 della costituzione

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.

Tommaso

De Pascalis

Presidente 

Dott.

Antonio

D’Aversa

Consigliere

Dott.

Angelo Antonio

Parente

Consigliere

Dott.

Stefano

Imperiali

Consigliere

Dott.

Mario

Pischedda

Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sugli appelli iscritti ai numeri 25914, 25934, 25939, 25944, 25972, 26094, 26103 e 26066 del registro di segreteria, rispettivamente proposti da:

1) Prosseda Luigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Gessini, giusta delega a margine dell’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Federico Cesi n 44.

2) Sionis Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Tedeschini, e Michele Damiani giusta delega in calce all’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma,  Largo Messico n 7.

3) Masini Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Michele Damiani, giusta delega in calce all’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma  Largo Messico n 7.

4) Brachetti Regino, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Lorenzo Acquarone  e Michele Damiani, giusta delega in calce all’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma  Largo Messico n 7.

5) Periccioli Moreno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Acquarone e Valerio Menaldi, giusta delega a margine dell’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma viale dell’Università n 11/A/69.

6) Testa Aldo, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Abbamonte, giusta delega a margine dell’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via degli Avignonesi n 5.

7) Gentile Massimo, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Abbamonte, giusta delega a margine dell’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via degli Avignonesi n 5.

8) Melzi D’Eril Guido, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Prosperetti e Francesco Caroleo, giusta delega a margine dell’atto d’appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma via Gerolamo Belloni n 88.

TUTTI AVVERSO

la sentenza n. 273/06, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, depositata in segreteria il 26 gennaio 2006.

Vista le domande con le quali i nominati in epigrafe chiedono la definizione del giudizio, avvalendosi delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge  23 dicembre 2005 n. 266.

Visti i pareri del pubblico ministero, il quale ha chiesto il rigetto delle istanze, per la contemporanea pendenza della sua impugnazione ed in via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo dall’articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge  23 dicembre 2005 n. 266, per violazione degli articoli 24, commi 1 e 2, dell’articolo 3, dell’articolo 111, comma 2, e dell’articolo 101, comma 2, della costituzione.

Visto l’articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge  23 dicembre 2005 n. 266.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2007 il rappresentante del pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Sergio Auriemma, e gli avvocati Giulio Prosperetti, Agostino Gessini e Michele Damiani,  quest’ultimo per sé e per delega degli avvocati Andrea Abbamonte e Lorenzo Acquarone.

Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio della decisione sulla definizione agevolata dopo la decisione sugli appelli riuniti della parte pubblica e di quelle private, in conformità a quanto deciso dalle sezioni riunite nella sentenza n 3/QM/2007 ed a questa richiesta si sono associati gli avvocati Gessini e Damiani, dopo aver modificato le richieste di definizione agevolata formulate in via subordinata, in richieste formulate in via principale.

L’avvocato Prosperetti, dopo aver precisato che anche la sua richiesta deve intendersi formulata in via principale, deposita i conteggi per l’esatta determinazione dell’importo di condanna e chiede che l’istanza venga accolta senza tener conto dell’impugnazione del pubblico ministero, ma guardando soltanto alla sentenza di primo grado.

Ritenuto di dover riunire le istanze, sia perché gli appelli dei quali si chiede la definizione sono stati proposti avverso la stessa sentenza, sia per l’identità della questione da trattare.

Considerato

La possibilità di procedere alla definizione abbreviata del procedimento d’appello, in base alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge 266/2005, qualora la sentenza sia stata impugnata anche dal pubblico ministero, è stata di recente esaminata dalle sezioni riunite, le quali hanno affermato che nel caso di appelli contrapposti sulla quantificazione della somma dedotta nella sentenza di condanna, la definizione della richiesta, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, avverrà dopo l'esame dei due appelli riuniti”e che, in ipotesi di accoglimento dell'appello pubblico, il giudice ove decida di accogliere anche l'istanza agevolata, pronuncerà condanna al pagamento della maggior somma, condizionata al mancato tempestivo pagamento della somma assegnata, in applicazione della normativa premiale, con la previsione del relativo termine. Il collegio, in successiva udienza, verificherà il realizzarsi della condizione impeditiva prevista dalla sentenza, su tale base rimanendo definito il giudizio d'appello. In caso contrario il collegio attesterà la mancata realizzazione della condizione ed il giudizio rimarrà così definito nella sua premessa maggiore, sulla base cioè dell'importo integrale della condanna non più condizionata” (sentenza  3/QM/2007).

Il percorso argomentativo seguito dalle sezioni riunite può cosi sintetizzarsi:

1) la definizione agevolata non può precludere l’esame dell’appello proposto dal pubblico ministero, perché ciò si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della costituzione e si arriverebbe all’aberrante conclusione di rendere una condanna parziale più vantaggiosa della piena assoluzione.

2) È impossibile consentire la prosecuzione separata delle due impugnazioni, perché, “in disparte ogni problema di costituzionalità per disparità di trattamento”, si violerebbe la “fondamentale norma processuale volta a prevenire il conflitto di giudicati che prevede che le impugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo (art 335 c.p.c.)”.

3) Il comma 231 non esclude espressamente dalla definizione agevolata le ipotesi di contemporaneo appello del pubblico ministero e a questo risultato non si può pervenire in via interpretativa, perché anche in questo caso si violerebbe la costituzione. Infatti è irrazionale e sostanzialmente ingiusto ammettere “che un soggetto la cui responsabilità sia apparsa con minore evidenza, o meglio con solo parziale evidenza, non possa giovarsi di una normativa di favore, ma ciò possa invece fare un soggetto ritenuto pienamente colpevole sin dal primo grado del giudizio”.

5)  La mancata previsione legislativa della procedura da seguire per applicare la norma nell’ipotesi di contemporanea impugnazione da parte del privato e del pubblico ministero, non può e non deve determinare una lettura incostituzionale della definizione agevolata, ma deve solo indurre il giudice a colmare la lacuna relativa alla possibilità di concretamente applicare un istituto pur generalmente quanto transitoriamente introdotto ad una particolare fattispecie prevista ma non disciplinata sotto il profilo applicativo”.

Questo giudice non condivide la conclusione alla quale sono pervenute le sezioni riunite. Esse, infatti,  partono dal presupposto che l’appellante privato vanta un diritto alla definizione agevolata del suo gravame e che questo diritto non può essere impedito dall’esistenza dell’appello proposto  dal pubblico ministero.

Se così fosse, potrebbe convenirsi sull’illegittimità costituzionale di un’interpretazione che escluda dal procedimento premiale chi è stato ritenuto responsabile solo in parte (o ancora peggio chi è stato assolto) ed ammettervi chi è stato condannato per intero, ma, come affermato dalla corte costituzionale con sentenza n 183/2007,  le norme in questione “non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa”. In particolare il giudice delle leggi ha precisato che “l’ammissione alla definizione presuppone una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l’esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata”, nel senso che il giudice procederà all’accoglimento dell’istanza solo se “ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile della sentenza di primo grado”.

La corte costituzionale ha affermato, inoltre, che l’ampio potere, attribuito al giudice contabile, di accogliere o meno l’istanza, costituisce “un presidio adeguato” alla tutela dei princìpi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza delle scelte del legislatore e di effettività della giurisdizione contabile.

Osserva il collegio che se la norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima proprio per la presenza di questo ampio potere discrezionale, attribuito, nella sua applicazione al giudice d’appello, che può legittimamente respingere la richiesta di definizione agevolata, ritenendo non congruo l’importo che dovrebbe essere pagato, l’appellante privato non vanta alcun diritto alla definizione agevolata.

Da ciò discende che il mancato accoglimento dell’istanza, da qualsiasi motivo determinato (dolo, illecito arricchimento, eccessiva riduzione dell’addebito o, come nel caso in esame, contemporanea presenza dell’appello del pubblico ministero, che contesta proprio l’ammontare del danno quantificato nella sentenza di primo grado), non causa alcuna ingiustizia o disparità di trattamento, perché il ricorso al rito ordinario non determina alcuna preclusione e lascia del tutto integro il potere del giudice d’appello di graduare l’eventuale condanna nella misura che ritiene più congrua.

La soluzione adottata dalle sezioni riunite non è convincente neanche sotto l’aspetto processuale. Va osservato, infatti, che il comma 233 prevede la “definizione” (rectius l’estinzione) del giudizio d’appello “a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione”. Da questa conseguenza è possibile arguire che il procedimento abbreviato è alternativo al rito ordinario, nel senso che esso deve intervenire prima che il giudizio venga deciso, perché non avrebbe senso la “definizione” di un giudizio quando è stata già pronunziata la sentenza, che, ai sensi in base all’articolo 279 del codice di procedura civile, lo definisce.

Per ovviare a questo problema le sezioni riunite hanno fatto ricorso alle cosiddette sentenze condizionate, ma il richiamo non è pertinente. Premesso che in questo tipo di sentenze, l’efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, la giurisprudenza ha precisato che  con esse si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione e lo si condiziona “al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata” (ex multis cassazione 25 agosto 2003  n. 12444, 21 agosto 2003 n. 12300, 15 luglio 2003 n. 11061 10 febbraio 2003 n. 1934, 25 febbraio 1999 n. 1642). Ciò comporta che la condanna al pagamento di un determinato importo, subordinata al pagamento di un diverso e minore importo, sia pure stabilito dallo stesso giudice, non costituisce una sentenza condizionale, perché essa “deve essere determinata di per sé, agendo la condizione solo sulla sua efficacia, non sull'ammontare della prestazione” (cassazione sezioni unite 15 gennaio 1996 n. 264).

Conclusivamente il collegio ritiene di dover confermare la giurisprudenza di questa sezione che, in caso di contemporaneo appello del pubblico ministero, ritiene inammissibile l’istanza di definizione abbreviata del processo, perché altrimenti si precluderebbe il diritto del pubblico ministero ad avere decis ala sua impugnazione con conseguente violazione degli articoli 24 e 111 della costituzione.

Va precisato, infine, che il ricorso alla declaratoria di inammissibilità  appare processualmente più corretto rispetto ad una pronunzia di rigetto. Quest’ultima formula, infatti, presuppone una delibazione nel merito dell’istanza di definizione agevolata, mentre in presenza del contemporaneo appello del pubblico ministero questa delibazione sarebbe del tutto inutile, perché  la necessità di decidere l’impugnazione della parte pubblica impedisce ex se la definizione abbreviata del giudizio.

P Q M

La Corte dei Conti - Sezione Seconda giurisdizionale centrale,

DECRETA

Le richieste di definizione dei giudizi d’appello avverso la sentenza n.. 273/06, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, con la procedura prevista dall’articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge  23 dicembre 2005 n. 266, presentate dai nominati in epigrafe sono inammissibili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2007.

                                                            IL  PRESIDENTE

                                                      (dott. Tommaso De Pascalis)

                                                        f.to Tommaso De Pascalis

Depositato in segreteria il 29 novembre 2007

Il Direttore della Segreteria f.to Andreana Basoli