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Sez. II, Decreto n. 58 del 29.11.2007: che, in caso di contemporaneo
appello del pubblico ministero, ritiene inammissibile l’istanza di
definizione abbreviata del processo, perché altrimenti si precluderebbe il
diritto del pubblico ministero ad avere decisa la sua impugnazione, con
conseguente violazione degli articoli 24 e 111 della costituzione
REPUBBLICA ITALIANA LA
CORTE DEI CONTI SEZIONE
SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
dai seguenti magistrati:
ha
pronunciato il seguente DECRETO sugli appelli iscritti ai numeri 25914, 25934, 25939, 25944, 25972, 26094, 26103 e 26066 del registro di segreteria, rispettivamente proposti da: 1) Prosseda Luigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Gessini, giusta delega a margine dell’atto d’appello
ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio sito in Roma, via
Federico Cesi n 44. 2) Sionis Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Tedeschini, e Michele Damiani giusta delega in calce all’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma, Largo Messico n 7. 3) Masini Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Michele Damiani, giusta delega in calce all’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma Largo Messico n 7. 4) Brachetti Regino, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Lorenzo Acquarone e Michele Damiani, giusta delega in calce all’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma Largo Messico n 7. 5) Periccioli Moreno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Acquarone e Valerio Menaldi, giusta delega a margine dell’atto d’appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma viale dell’Università n 11/A/69. 6) Testa Aldo,
rappresentato e difeso dall’avvocato
Andrea Abbamonte, giusta delega a margine dell’atto d’appello ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via degli Avignonesi n 5. 7) Gentile Massimo,
rappresentato e difeso dall’avvocato
Andrea Abbamonte, giusta delega a margine dell’atto d’appello ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio, sito in
Roma, via degli Avignonesi n 5. 8) Melzi D’Eril Guido, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Prosperetti e Francesco Caroleo, giusta delega a margine dell’atto d’appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma via Gerolamo Belloni n 88. TUTTI AVVERSO la
sentenza n. 273/06, emessa
dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio,
depositata in segreteria il 26 gennaio 2006. Vista
le domande con le quali i nominati in epigrafe chiedono la definizione del
giudizio, avvalendosi delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 231,
232 e 233 della legge 23 dicembre
2005 n. 266. Visti
i pareri del pubblico ministero, il quale ha chiesto il rigetto delle istanze,
per la contemporanea pendenza della sua impugnazione ed in via subordinata ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo dall’articolo
1, commi 231, 232 e 233 della legge 23
dicembre 2005 n. 266, per violazione degli articoli 24, commi 1 e 2, dell’articolo
3, dell’articolo 111, comma 2, e dell’articolo 101, comma 2, della
costituzione. Visto
l’articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge
23 dicembre 2005 n. 266. Visti
gli atti ed i documenti di causa. Uditi
nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2007 il rappresentante del
pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Sergio
Auriemma, e gli avvocati Giulio Prosperetti, Agostino Gessini e Michele
Damiani, quest’ultimo per sé e
per delega degli avvocati Andrea Abbamonte e Lorenzo Acquarone. Il
pubblico ministero ha chiesto il rinvio della decisione sulla definizione
agevolata dopo la decisione sugli appelli riuniti della parte pubblica e di
quelle private, in conformità a quanto deciso dalle sezioni riunite nella
sentenza n 3/QM/2007 ed a questa richiesta
si sono associati gli avvocati Gessini e Damiani, dopo aver modificato le
richieste di definizione agevolata formulate in via subordinata, in richieste
formulate in via principale. L’avvocato
Prosperetti, dopo aver precisato che anche la sua richiesta deve intendersi
formulata in via principale, deposita i conteggi per l’esatta determinazione
dell’importo di condanna e chiede che l’istanza venga accolta senza tener
conto dell’impugnazione del pubblico ministero, ma guardando soltanto alla
sentenza di primo grado. Ritenuto
di dover riunire le istanze, sia perché gli appelli dei quali si chiede la
definizione sono stati proposti avverso la stessa sentenza, sia per l’identità
della questione da trattare. Considerato
La
possibilità di procedere alla definizione abbreviata del procedimento d’appello,
in base alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 231, 232 e 233
della legge 266/2005, qualora la sentenza sia stata impugnata anche dal
pubblico ministero, è stata di recente esaminata dalle sezioni riunite, le
quali hanno affermato che “nel
caso di appelli contrapposti sulla quantificazione della somma dedotta nella
sentenza di condanna, la definizione della richiesta, se previamente estesa
dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica,
all'eventuale successiva maggior condanna, avverrà dopo l'esame dei due
appelli riuniti”e che, “in ipotesi di accoglimento
dell'appello pubblico, il giudice ove decida di accogliere anche l'istanza
agevolata, pronuncerà condanna al pagamento della maggior somma, condizionata
al mancato tempestivo pagamento della somma assegnata, in applicazione della
normativa premiale, con la previsione del relativo termine. Il collegio, in
successiva udienza, verificherà il realizzarsi della condizione impeditiva
prevista dalla sentenza, su tale base rimanendo definito il giudizio
d'appello. In caso contrario il collegio attesterà la mancata realizzazione
della condizione ed il giudizio rimarrà così definito nella sua premessa
maggiore, sulla base cioè dell'importo integrale della condanna non più
condizionata” (sentenza
3/QM/2007). Il percorso argomentativo seguito dalle sezioni riunite può cosi sintetizzarsi: 1) la definizione agevolata non può precludere l’esame dell’appello proposto dal pubblico ministero, perché ciò si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della costituzione e si arriverebbe all’aberrante conclusione di rendere una condanna parziale più vantaggiosa della piena assoluzione. 2) È impossibile consentire la prosecuzione separata delle due impugnazioni, perché, “in disparte ogni problema di costituzionalità per disparità di trattamento”, si violerebbe la “fondamentale norma processuale volta a prevenire il conflitto di giudicati che prevede che le impugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo (art 335 c.p.c.)”. 3) Il comma 231 non esclude espressamente dalla definizione agevolata le ipotesi di contemporaneo appello del pubblico ministero e a questo risultato non si può pervenire in via interpretativa, perché anche in questo caso si violerebbe la costituzione. Infatti è irrazionale e sostanzialmente ingiusto ammettere “che un soggetto la cui responsabilità sia apparsa con minore evidenza, o meglio con solo parziale evidenza, non possa giovarsi di una normativa di favore, ma ciò possa invece fare un soggetto ritenuto pienamente colpevole sin dal primo grado del giudizio”. 5) La mancata previsione legislativa della procedura da seguire per applicare la norma nell’ipotesi di contemporanea impugnazione da parte del privato e del pubblico ministero, “non può e non deve determinare una lettura incostituzionale della definizione agevolata, ma deve solo indurre il giudice a colmare la lacuna relativa alla possibilità di concretamente applicare un istituto pur generalmente quanto transitoriamente introdotto ad una particolare fattispecie prevista ma non disciplinata sotto il profilo applicativo”. Questo giudice non condivide la conclusione alla quale sono pervenute le sezioni riunite. Esse, infatti, partono dal presupposto che l’appellante privato vanta un diritto alla definizione agevolata del suo gravame e che questo diritto non può essere impedito dall’esistenza dell’appello proposto dal pubblico ministero. Se così fosse, potrebbe convenirsi sull’illegittimità costituzionale di un’interpretazione che escluda dal procedimento premiale chi è stato ritenuto responsabile solo in parte (o ancora peggio chi è stato assolto) ed ammettervi chi è stato condannato per intero, ma, come affermato dalla corte costituzionale con sentenza n 183/2007, le norme in questione “non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa”. In particolare il giudice delle leggi ha precisato che “l’ammissione alla definizione presuppone una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l’esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata”, nel senso che il giudice procederà all’accoglimento dell’istanza solo se “ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile della sentenza di primo grado”. La corte costituzionale ha affermato, inoltre, che l’ampio potere, attribuito al giudice contabile, di accogliere o meno l’istanza, costituisce “un presidio adeguato” alla tutela dei princìpi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza delle scelte del legislatore e di effettività della giurisdizione contabile. Osserva il collegio che se la norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima proprio per la presenza di questo ampio potere discrezionale, attribuito, nella sua applicazione al giudice d’appello, che può legittimamente respingere la richiesta di definizione agevolata, ritenendo non congruo l’importo che dovrebbe essere pagato, l’appellante privato non vanta alcun diritto alla definizione agevolata. Da ciò discende che il mancato accoglimento dell’istanza, da qualsiasi motivo determinato (dolo, illecito arricchimento, eccessiva riduzione dell’addebito o, come nel caso in esame, contemporanea presenza dell’appello del pubblico ministero, che contesta proprio l’ammontare del danno quantificato nella sentenza di primo grado), non causa alcuna ingiustizia o disparità di trattamento, perché il ricorso al rito ordinario non determina alcuna preclusione e lascia del tutto integro il potere del giudice d’appello di graduare l’eventuale condanna nella misura che ritiene più congrua. La soluzione adottata dalle sezioni riunite non è convincente neanche sotto l’aspetto processuale. Va osservato, infatti, che il comma 233 prevede la “definizione” (rectius l’estinzione) del giudizio d’appello “a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione”. Da questa conseguenza è possibile arguire che il procedimento abbreviato è alternativo al rito ordinario, nel senso che esso deve intervenire prima che il giudizio venga deciso, perché non avrebbe senso la “definizione” di un giudizio quando è stata già pronunziata la sentenza, che, ai sensi in base all’articolo 279 del codice di procedura civile, lo definisce. Per ovviare a questo problema le sezioni riunite hanno fatto ricorso alle cosiddette sentenze condizionate, ma il richiamo non è pertinente. Premesso che in questo tipo di sentenze, l’efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, la giurisprudenza ha precisato che con esse si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione e lo si condiziona “al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata” (ex multis cassazione 25 agosto 2003 n. 12444, 21 agosto 2003 n. 12300, 15 luglio 2003 n. 11061 10 febbraio 2003 n. 1934, 25 febbraio 1999 n. 1642). Ciò comporta che la condanna al pagamento di un determinato importo, subordinata al pagamento di un diverso e minore importo, sia pure stabilito dallo stesso giudice, non costituisce una sentenza condizionale, perché essa “deve essere determinata di per sé, agendo la condizione solo sulla sua efficacia, non sull'ammontare della prestazione” (cassazione sezioni unite 15 gennaio 1996 n. 264). Conclusivamente
il collegio ritiene di dover confermare la giurisprudenza di questa sezione
che, in caso di contemporaneo appello del pubblico ministero, ritiene
inammissibile l’istanza di definizione abbreviata del processo, perché
altrimenti si precluderebbe il diritto del pubblico ministero ad avere decis
ala sua impugnazione con conseguente violazione degli articoli 24 e 111 della
costituzione. Va
precisato, infine, che il ricorso alla declaratoria di inammissibilità
appare processualmente più corretto rispetto ad una pronunzia di
rigetto. Quest’ultima formula, infatti, presuppone una delibazione nel
merito dell’istanza di definizione agevolata, mentre in presenza del
contemporaneo appello del pubblico ministero questa delibazione sarebbe del
tutto inutile, perché la
necessità di decidere l’impugnazione della parte pubblica impedisce ex
se la definizione abbreviata del giudizio. P
Q M La
Corte dei Conti - Sezione Seconda giurisdizionale centrale, DECRETA Le
richieste di definizione dei giudizi d’appello avverso la sentenza n..
273/06, emessa dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, con la procedura
prevista dall’articolo 1, commi 231, 232 e 233 della legge
23 dicembre 2005 n. 266, presentate dai nominati in epigrafe sono
inammissibili. Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 10 luglio 2007.
IL
PRESIDENTE
(dott.
Tommaso De Pascalis)
f.to
Tommaso De Pascalis Depositato in
segreteria il 29
novembre 2007 Il Direttore della
Segreteria f.to
Andreana Basoli |