SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

PRIMA APPELLO

Sentenza

435

2008

Responsabilità

20-10-2008

                       REPUBBLICA ITALIANA           435/2008 A    

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, composta dai Sigg.ri Magistrati:

Giuseppe DAVID                                           PRESIDENTE

Piera MAGGI                                                  CONSIGLIERE

Cristina ZUCCHERETTI                              CONSIGLIERE rel.

Maria FRATOCCHI                                       CONSIGLIERE

Piergiorgio DELLA VENTURA                    CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 nel giudizio d'appello iscritto al n° 27497 del registro di segreteria, promosso dal sig. M.D.P: [rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Maria Alessandra Bazzani e Marina Milli, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, alla via M. Dionigi n° 29, contro il Procuratore generale della Corte dei conti e il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia , avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia 375/2006;

Visti tutti gli atti e documenti dei fascicoli processuali.

Uditi, nella pubblica udienza del 7.10.2008 , il relatore consigliere Cristina Zuccheretti, L’avv. Marina Milli ed il Pubblico ministero della persona del Vice Procuratore generale dott. Pasquale Di Domenico.

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia , in relazione ad episodi di corruzione emersi in sede penale (procedimento n.°3723 conclusosi con sentenza del Tribunale penale di Milano, in data 25.1.2001 ), condannava l’ing. M.D.P: -in qualità di dirigente ANAS- al pagamento della somma totale di € 435.696,98 per essere stato destinatario di dazione di denaro da parte di imprese concessionarie di opere pubbliche realizzate dall’ANAS in Valtellina, a seguito dell’alluvione avvenuta nell’estate del 1987.

In tale occasione era stato infatti approvato dall’Anas un programma di interventi per la ricostruzione della viabilità stradale nelle zone colpite dall’evento, ai sensi dell’art.5 L. 2.5.1990 n. 10.

Tra le opere ricomprese in tale piano (per le quali la procura territoriale procedente aveva ritenuto l’apporto causativo di danno dell’ing. D.P:) figuravano in particolare: la ricostruzione di variante del tratto Grosio-Sandalo-Bormio, la strada statale 300 relativa al passo del Gavia, la costruzione della variante della strada statale 470 della Val Brembana e la variante di collegamento della strada statale 659 con la statale 33.

Peraltro, nelle more del presente processo contabile ed a seguito della costituzione di parte civile dell’Anas in sede penale, l’ing. D.P: provvide al pagamento di lire 700 milioni a favore dell’ente, come dato atto nell’ordinanza del Tribunale di Milano ( 30.11.2000 ) con cui venne disposto il dissequestro della somma per tale finalità (mandato n.944 del 10.5.02 , riscosso dall’Anas per la somma totale di euro 361.519,83).

Inoltre, sempre allo scopo di soddisfare le ragioni dell’Amministrazione di appartenenza, il convenuto aggiunse all’importo indicato anche altro pagamento effettuato con assegno della Banca Pop. di Lodi  (copia in atti) pari a lire 25 milioni ed ulteriore assegno di lire duemilioni e mezzo a favore dell’Avvocatura dello Stato (in data 6.6.2000 ).

Preso atto di tali pagamenti riguardanti, appunto, il ristoro del danno emerso nel giudizio penale n.°3723, il Procuratore regionale, all’udienza di trattazione della causa dinanzi alla Sezione lombarda, ritenne di rinunciare alla richiesta di risarcimento, mantenendo ferma la domanda giudiziale solo con riguardo al danno all’immagine dell’ente.  

Con l’impugnata sentenza, il Giudice di primo grado, andando di contrario avviso con la procura procedente, condannò invece il convenuto per entrambe le poste di danno affermando, in particolare, che nella vicenda era derivato all'ANAS:

·-        sia un danno patrimoniale, quantificabile ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 335.696,98 come danno da tangente, a prescindere dalla qualificazione penale della fattispecie [dovendosi offrire decisivo rilievo alla circostanza che le medesime rappresentavano per l'imprenditore un elemento di costo di cui tener conto in sede di determinazione del prezzo/offerta o comunque in sede di esecuzione del contratto, con conseguente ripercussione negativa per l'Amministrazione appaltante].

In merito all’avvenuto pagamento, riteneva il Giudice che l’eventuale compensazione di quanto già corrisposto dal convenuto con l’importo di cui in condanna, potesse avvenire in sede di esecuzione della sentenza.

-  sia un danno per l'immagine dell'Azienda di euro 100.000,00 [ritenuto indipendente da effettivi esborsi per il suo ripristino e desumibile in relazione all'eco negativa della vicenda rispetto agli interessi violati, al ruolo determinante assunto dal convenuto nel perseguimento di finalità criminose, ai riflessi negativi sul buon andamento dell'attività d'istituto e al discredito derivato alla Struttura].

Avverso tale sentenza ha interposto appello il sig. D.P: col patrocinio degli avv.ti Maria Alessandra Bazzani e Marina Milli  svolgendo censure riguardanti innanzi tutto:

1)la prescrizione del diritto risarcitorio, non potendosi condividere quanto affermato nella sentenza di primo grado secondo cui… la decorrenza del termine va individuata nel momento in cui il danno stesso viene scoperto a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Giudice penale” atteso che, nella specie, il danno si sarebbe comunque scoperto nel 1993 allorquando l’interessato rese dichiarazione confessoria dell’accaduto dinanzi al Giudice penale. Sicchè non può certo dirsi che vi fu occultamento;

2) mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il Procuratore territoriale alla pubblica udienza dinanzi alla Sezione lombarda rinunciò all’azione riguardante il risarcimento del danno diretto, chiedendo unicamente la condanna per danno all’immagine:il Giudice di primo grado sarebbe invece andato oltre.

3) mancata prova dell'affermata responsabilità, poichè non si sarebbe proceduto ad autonoma valutazione degli elementi indiziari acquisiti in ambito penale

4)mancata dimostrazione del danno patrimoniale;

5)mancata dimostrazione del danno all'immagine, secondo i criteri enunciati dalle Sezioni riunite nella decisione 23 aprile 2003 n° 10/2003/QM.·

6) erroneità della sentenza per non-applicazione del potere riduttivo, reputata invece giustificabile dal momento che il convenuto restituì la somma di lire 725 milioni oltre 2.500 milioni all’Avvocatura a ristoro del danno imputato .

Con successiva memoria, l’appellante tiene a sottolineare la rilevanza dell’avvenuto versamento della somma suddetta. Secondo la prospettazione di parte, tale pagamento, dovrebbe incidere sia sulla condotta che nella quantificazione del danno, avendo riguardo al fatto che la somma versata all’Anas per le opere realizzate in Valtellina, sarebbe addirittura superiore a quella che il convenuto ammise di aver percepito nella dichiarazione confessoria (ritenuta peraltro probante dal giudice di primo grado). A tale somma sarebbe da aggiungere poi l’ulteriore risarcimento (pari a 120 milioni di vecchie lire) a cui convenuto, con distinto giudizio, fu condannato da questa Corte –in via definitiva- sempre per danno all’immagine susseguente alla realizzazione delle opere di ricostruzione in Valtellina (strada statale n.36 Lecco-Colico).

In proposito, l’appellante rammenta cospicua giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, l’avvenuto pagamento in corso di causa, renderebbe improcedibile l’azione di responsabilità.

Il procuratore gen.le nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto invece la conferma della sentenza di primo grado, respingendo tutte le censure mosse dall’appellante nell’atto introduttivo di giudizio. All’odierna pubblica udienza entrambe le parti hanno ribadito le tesi espose nei rispettivi atti scritti.

DIRITTO

Per ragioni di priorità logica il Collegio deve darsi carico di esaminare la prima censura in rito riguardante la sollevata eccezione di prescrizione.

L’eccezione è infondata.

In proposito si rammenta che nel processo contabile, ai sensi dell’art. 1, co. 2, della l. 14 gennaio 1994 , n. 20, come sostituito dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996 , n. 543, conv. in l. 20 dicembre 1996 , n. 63, il termine di prescrizione deve essere computato “dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso” mentre rileva la “data della sua scoperta” in caso di “occultamento doloso del danno”.

Tanto premesso sul decorso del termine prescrizionale in materia, la giurisprudenza di questo Giudice -che qui si condivide- dà atto della valenza interruttiva della costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale, in quanto tale accadimento manifesta in maniera inequivoca la volontà dell’Amministrazione di ottenere il ristoro del danno subito a seguito della condotta infedele del proprio dipendente.

 Nella specie, l’atto di costituzione dell’Amministrazione è intervenuto sin dall’instaurazione dell’originario processo penale nel 1996 e quindi idoneo a interrompere, con effetti permanenti, la prescrizione non ancora compiuta.

Ciò posto, il Collegio non può non prendere atto dell’avvenuto integrale pagamento del danno effettuato dall’appellante a favore dell’Anas, per tutte le medesime opere di cui è causa.

Difatti, dagli atti processuali derivanti dal procedimento penale 3723/95 emerge piena corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione penale e quelli contestati in questa sede (ovverosia tangenti incamerate nell’ambito degli interventi per la ricostruzione della Valtellina presso la strada statale Grosio-Sondalo-Bormio; la strada statale Passo del Gavia, Val Brembana etc..) per i quali vi è stato integrale risarcimento all’ente danneggiato. 

Conseguentemente, quanto già corrisposto dall’ing. D.P: all’amministrazione appare somma satisfattiva delle pretese fatte valere dalla Procura contabile nel presente giudizio a titolo di danno patrimoniale diretto.

Pertanto, la condanna inflitta dalla sentenza impugnata e pari ad euro 335.696,98 non può essere in questa sede confermata, dovendosi ritenere interamente compensata con quella corrisposta dall’ing. D.P: nel corso del processo penale.

Non vi è motivo, difatti, per rinviare alla fase esecutiva la decurtazione dell’importo versato qualora, come nella specie, possa dichiararsi fin d’ora che l’imputazione del pagamento avvenuto nel corso del processo penale si riferisce alla medesime ragioni creditorie fatte valere dal procuratore contabile, essendo ampiamente provato in atti l’avvenuto ristoro del danno diretto (cfr. sent. Sez.I Centrale n.48/2002, ove si precisa che, in tali ipotesi, deve operare il divieto di bis in idem, che può precludere e rendere improcedibile l'azione di responsabilità amministrativa).

Passando poi alla trattazione del danno all’immagine, rammenta questo Giudice che le censure dell’appellante lamentano principalmente l’assenza di prova e le modalità di quantificazione mancando specifici parametri di riferimento per la determinazione della condanna.

In proposito, osserva questo Giudice che, essendo indubitabile la commissione del reato, la dimensione fenomenica del fatto accertato in sede penale consente di ritenere che da esso sia derivato un indubbio danno all’immagine dell’Anas e che sussista nesso di causalità tra il comportamento posto in essere dall’appellante (per la posizione esponenziale della qualifica rivestita) ed il danno stesso.

Contrariamente a quanto censurato dalla difesa dell’ing. D.P:, il profilo di danno erariale connesso alla lesione dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione è stato correttamente esposto nella motivazione della sentenza impugnata con il richiamo alla notoria risonanza che i reati commessi hanno avuto nell’opinione pubblica. Conviene, pertanto, il Collegio con l'assunto del Primo Giudice, secondo cui quegli illeciti penali hanno gettato non poco discredito sul decoro dell’Anas i cui appalti sono apparsi come oggetto di scambio per la realizzazione di interessi e guadagni personali anzichè indirizzati ad ottenere opere utili ed, al contempo, economicamente vantaggiose per la collettività.

In tema di danno all'immagine, appare pertinente ricordare quanto affermato dalle SSRR di questa Corte con sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003 secondo cui non appare necessario che si sia verificata una deminutio patrimonii, ma è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dall'ordinamento giuridico. In altre parole, il danno va ravvisato nella lesione di un interesse, inteso come rapporto tra il soggetto e un bene: e l'immagine esterna della p.a. rientra, senza dubbio, tra tali valori primari protetti dall'ordinamento.

In conclusione, la (accertata) percezione di tangenti con il conseguente discredito per il decoro dell'ANAS, sono elementi più che sufficienti a provare l'esistenza del danno all'immagine inteso come pregiudizio che il fatto arreca ex se alla personalità dell'ente. Tale pregiudizio è suscettibile non di risarcimento, ma di riparazione in termini economici, in quanto violazione di posizioni soggettive costituzionalmente protette (art. 97 Cost., cit.), come ormai è diritto vivente a seguito di numerose pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (per le quali si rimanda alla già citata sentenza n. 10/QM/2003 delle Sezioni riunite), oltre che naturalmente di questa stessa Corte dei conti: cfr., ex plurimis, Sezione I^ app., 10.4.2003 , n. 122; id., 22.4.2003 , n. 128; id., 10.1.2005 , n. 3; Sezione II^ app., 29.5.2003 , n. 208; Sezione III^ app., n. 121/2004.

Quanto infine alla mancata indicazione delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dell'immagine dell'ente pubblico deve sottolinearsi che dette spese, alla luce di quanto esposto, non costituiscono elemento essenziale all'esistenza del danno (cfr., in tal senso, Sezione II^ app., n. 406/2004; Sezione I^ app., n. 3/2005, cit.), ma potrebbero anzi costituire, in ipotesi, ulteriore elemento di danno patrimoniale.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, questo Giudice non può tuttavia, anche in questo caso, non tener conto del richiamo fatto dall’appellante ad analoga condanna alla somma di lire 120 milioni (per danno all’immagine in conseguenza dei medesimi episodi relativi alle opere di ricostruzione della Valtellina, in particolare del tratto di strada statale 36) intervenuta con sentenza 248/02 della sezione Lombarda e confermata in appello.

In considerazione di ciò, e fatto uso del criterio equitativo stabilito dall’art.1224 c.c., tenuto conto del ripianamento del danno diretto avvenuto già nel 2000, il Collegio ritiene di ridimensionare la condanna posta dal Giudice di primo grado e di definirla congrua nella misura di euro 50.000,00 compresi interessi e rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, parzialmente accoglie l’appello proposto dal sig. M.D.P: avverso la sentenza in epigrafe e per l’effetto lo condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00 a favore dell’Anas.

Dispone la revoca del pignoramento disposto con la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 159,97 (centocinquantanove/97)

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2008 .

Il Relatore                                                       Il Presidente

(f.to Cristina Zuccheretti)                                              (f.to Giuseppe David)

 

Depositata in segreteria il 20/10/2008

 

Il Dirigente

 

                                                                     f.to Maria Fioramonti