REPUBBLICA ITALIANA
435/2008 A IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale di Appello, composta dai Sigg.ri
Magistrati: Giuseppe DAVID
PRESIDENTE Piera MAGGI
CONSIGLIERE Cristina ZUCCHERETTI
CONSIGLIERE rel. Maria FRATOCCHI
CONSIGLIERE Piergiorgio DELLA
VENTURA
CONSIGLIERE ha pronunciato la
seguente SENTENZA nel
giudizio d'appello iscritto al n° 27497 del registro di segreteria,
promosso dal sig. M.D.P: [rappresentato e difeso,
anche in via disgiunta, dagli avv.ti Maria Alessandra Bazzani
e Marina Milli, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, alla via M.
Dionigi n° 29, contro il Procuratore generale della Corte dei conti e il
Procuratore regionale della Corte dei conti per Visti
tutti gli atti e documenti dei fascicoli processuali. Uditi,
nella pubblica udienza del FATTO
Con
la sentenza impugnata, In
tale occasione era stato infatti approvato dall’Anas un programma di
interventi per la ricostruzione della viabilità stradale nelle zone colpite
dall’evento, ai sensi dell’art.5 L. Tra
le opere ricomprese in tale piano (per le quali la procura territoriale
procedente aveva ritenuto l’apporto causativo di danno dell’ing. D.P:)
figuravano in particolare: la ricostruzione di variante del tratto Grosio-Sandalo-Bormio,
la strada statale 300 relativa al passo del Gavia, la costruzione della
variante della strada statale 470 della Val Brembana
e la variante di collegamento della strada statale 659 con la statale 33. Peraltro,
nelle more del presente processo contabile ed a seguito della costituzione di
parte civile dell’Anas in sede penale, l’ing. D.P:
provvide al pagamento di lire 700 milioni a favore dell’ente, come dato atto
nell’ordinanza del Tribunale di Milano ( Inoltre,
sempre allo scopo di soddisfare le ragioni dell’Amministrazione di
appartenenza, il convenuto aggiunse all’importo indicato anche altro
pagamento effettuato con assegno della Banca Pop. di Lodi
(copia in atti) pari a lire 25 milioni ed ulteriore assegno di lire
duemilioni e mezzo a favore dell’Avvocatura dello Stato (in data Preso
atto di tali pagamenti riguardanti, appunto, il ristoro del danno emerso nel
giudizio penale n.°3723, il Procuratore regionale, all’udienza di
trattazione della causa dinanzi alla Sezione lombarda, ritenne di rinunciare
alla richiesta di risarcimento, mantenendo ferma la domanda giudiziale solo
con riguardo al danno all’immagine dell’ente.
Con
l’impugnata sentenza, il Giudice di primo grado, andando di contrario avviso
con la procura procedente, condannò invece il convenuto per entrambe le poste
di danno affermando, in particolare, che nella vicenda era derivato all'ANAS: ·-
sia un danno patrimoniale, quantificabile ex art. 1226 c.c.
nell'importo di euro 335.696,98 come danno da tangente, a prescindere dalla
qualificazione penale della fattispecie [dovendosi offrire decisivo rilievo
alla circostanza che le medesime rappresentavano per l'imprenditore un
elemento di costo di cui tener conto in sede di determinazione del
prezzo/offerta o comunque in sede di esecuzione del contratto, con conseguente
ripercussione negativa per l'Amministrazione appaltante]. In
merito all’avvenuto pagamento, riteneva il Giudice che l’eventuale
compensazione di quanto già corrisposto dal convenuto con l’importo di cui
in condanna, potesse avvenire in sede di esecuzione della sentenza. -
sia un danno per l'immagine dell'Azienda di euro 100.000,00 [ritenuto
indipendente da effettivi esborsi per il suo ripristino e desumibile in
relazione all'eco negativa della vicenda rispetto agli interessi violati, al
ruolo determinante assunto dal convenuto nel perseguimento di finalità
criminose, ai riflessi negativi sul buon andamento dell'attività d'istituto e
al discredito derivato alla Struttura]. Avverso
tale sentenza ha interposto appello il sig. D.P:
col patrocinio degli avv.ti Maria Alessandra Bazzani
e Marina Milli svolgendo censure
riguardanti innanzi tutto: 1)la prescrizione del diritto
risarcitorio, non potendosi condividere quanto affermato nella sentenza di
primo grado secondo cui “… la decorrenza del termine va individuata
nel momento in cui il danno stesso viene scoperto a seguito della richiesta di
rinvio a giudizio formulata dal Giudice penale” atteso che, nella
specie, il danno si sarebbe comunque scoperto nel 1993 allorquando l’interessato
rese dichiarazione confessoria dell’accaduto dinanzi al Giudice penale. Sicchè
non può certo dirsi che vi fu occultamento; 2)
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il Procuratore
territoriale alla pubblica udienza dinanzi alla Sezione lombarda rinunciò all’azione
riguardante il risarcimento del danno diretto, chiedendo unicamente la
condanna per danno all’immagine:il Giudice di primo grado sarebbe invece
andato oltre. 3)
mancata prova dell'affermata responsabilità, poichè
non si sarebbe proceduto ad autonoma valutazione degli elementi indiziari
acquisiti in ambito penale 4)mancata
dimostrazione del danno patrimoniale; 5)mancata
dimostrazione del danno all'immagine, secondo i criteri enunciati dalle
Sezioni riunite nella decisione 6) erroneità della sentenza per
non-applicazione del potere riduttivo, reputata invece giustificabile dal
momento che il convenuto restituì la somma di lire 725 milioni oltre 2.500
milioni all’Avvocatura a ristoro del danno imputato . Con successiva memoria, l’appellante
tiene a sottolineare la rilevanza dell’avvenuto versamento della somma
suddetta. Secondo la prospettazione di parte, tale
pagamento, dovrebbe incidere sia sulla condotta che nella quantificazione del
danno, avendo riguardo al fatto che la somma versata all’Anas per le opere
realizzate in Valtellina, sarebbe addirittura superiore a quella che il
convenuto ammise di aver percepito nella dichiarazione confessoria (ritenuta
peraltro probante dal giudice di primo grado). A tale somma sarebbe da
aggiungere poi l’ulteriore risarcimento (pari a 120 milioni di vecchie lire)
a cui convenuto, con distinto giudizio, fu condannato da questa Corte –in
via definitiva- sempre per danno all’immagine susseguente alla realizzazione
delle opere di ricostruzione in Valtellina (strada statale n.36 Lecco-Colico).
In proposito, l’appellante rammenta
cospicua giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, l’avvenuto
pagamento in corso di causa, renderebbe improcedibile
l’azione di responsabilità. Il procuratore gen.le
nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto invece la conferma della sentenza di
primo grado, respingendo tutte le censure mosse dall’appellante nell’atto
introduttivo di giudizio. All’odierna pubblica udienza entrambe le parti
hanno ribadito le tesi espose nei rispettivi atti scritti. DIRITTO Per ragioni di priorità logica il Collegio deve
darsi carico di esaminare la prima censura in rito riguardante la sollevata
eccezione di prescrizione. L’eccezione è infondata. In proposito si
rammenta che nel processo contabile, ai sensi dell’art. 1, co.
2, della l. Tanto premesso sul decorso del termine prescrizionale in materia, la giurisprudenza di questo Giudice -che qui si condivide- dà atto della valenza interruttiva della costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale, in quanto tale accadimento manifesta in maniera inequivoca la volontà dell’Amministrazione di ottenere il ristoro del danno subito a seguito della condotta infedele del proprio dipendente. Nella
specie, l’atto di costituzione dell’Amministrazione è intervenuto sin
dall’instaurazione dell’originario processo penale nel 1996 e quindi
idoneo a interrompere, con effetti permanenti, la prescrizione non ancora
compiuta. Ciò
posto, il Collegio non può non prendere atto dell’avvenuto integrale
pagamento del danno effettuato dall’appellante a favore dell’Anas, per
tutte le medesime opere di cui è causa. Difatti, dagli atti processuali
derivanti dal procedimento penale 3723/95 emerge piena corrispondenza tra i
fatti oggetto di imputazione penale e quelli contestati in questa sede
(ovverosia tangenti incamerate nell’ambito degli interventi per la
ricostruzione della Valtellina presso la strada statale Grosio-Sondalo-Bormio;
la strada
statale Passo del Gavia, Val Brembana etc..)
per i quali vi è stato integrale risarcimento all’ente danneggiato.
Conseguentemente, quanto già
corrisposto dall’ing. D.P: all’amministrazione
appare somma satisfattiva delle pretese fatte
valere dalla Procura contabile nel presente giudizio a titolo di danno
patrimoniale diretto. Pertanto,
la condanna inflitta dalla sentenza impugnata e pari ad euro 335.696,98 non
può essere in questa sede confermata, dovendosi ritenere interamente
compensata con quella corrisposta dall’ing. D.P:
nel corso del processo penale. Non
vi è motivo, difatti, per rinviare alla fase esecutiva la decurtazione dell’importo
versato qualora, come nella specie, possa dichiararsi fin d’ora che l’imputazione
del pagamento avvenuto nel corso del processo penale si riferisce alla
medesime ragioni creditorie fatte valere dal procuratore contabile, essendo
ampiamente provato in atti l’avvenuto ristoro del danno diretto (cfr. sent.
Sez.I Centrale n.48/2002, ove
si precisa che, in tali ipotesi, deve operare il divieto di bis in idem,
che può precludere e rendere improcedibile
l'azione di responsabilità amministrativa). Passando poi alla trattazione del danno all’immagine,
rammenta questo Giudice che le censure dell’appellante lamentano
principalmente l’assenza di prova
e le modalità di quantificazione mancando specifici parametri di riferimento
per la determinazione della condanna. In
proposito, osserva questo Giudice che, essendo indubitabile la commissione del
reato, la dimensione fenomenica del fatto accertato in sede penale consente di
ritenere che da esso sia derivato un indubbio danno all’immagine dell’Anas
e che sussista nesso di causalità tra il comportamento posto in essere dall’appellante
(per la posizione esponenziale della qualifica rivestita) ed il danno stesso. Contrariamente
a quanto censurato dalla difesa dell’ing. D.P:,
il profilo di danno erariale connesso alla lesione dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione è stato
correttamente esposto nella motivazione della sentenza impugnata con il
richiamo alla notoria risonanza che i reati commessi hanno avuto nell’opinione
pubblica. Conviene, pertanto, il Collegio con l'assunto del Primo Giudice,
secondo cui quegli illeciti penali hanno gettato non poco discredito sul
decoro dell’Anas i cui appalti sono apparsi come oggetto di scambio per la
realizzazione di interessi e guadagni personali anzichè
indirizzati ad ottenere opere utili ed, al contempo, economicamente
vantaggiose per la collettività. In tema di danno all'immagine, appare pertinente
ricordare quanto affermato dalle SSRR di questa Corte con sentenza n. 10/QM
del In conclusione, la (accertata) percezione di
tangenti con il conseguente discredito per il decoro dell'ANAS, sono elementi
più che sufficienti a provare l'esistenza del danno all'immagine inteso come
pregiudizio che il fatto arreca ex se alla personalità dell'ente. Tale
pregiudizio è suscettibile non di risarcimento, ma di riparazione in termini
economici, in quanto violazione di posizioni soggettive costituzionalmente
protette (art. 97 Cost., cit.), come ormai è diritto vivente a seguito di
numerose pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (per
le quali si rimanda alla già citata sentenza n. 10/QM/2003 delle Sezioni
riunite), oltre che naturalmente di questa stessa Corte dei conti: cfr., ex
plurimis, Sezione I^
app., Quanto infine alla mancata indicazione delle spese
sostenute o da sostenere per il ripristino dell'immagine dell'ente pubblico
deve sottolinearsi che dette spese, alla luce di quanto esposto, non
costituiscono elemento essenziale all'esistenza del danno (cfr., in tal senso,
Sezione II^ app., n. 406/2004; Sezione I^
app., n. 3/2005, cit.), ma potrebbero anzi costituire, in ipotesi, ulteriore
elemento di danno patrimoniale. Per
quanto attiene alla quantificazione del danno, questo Giudice non può
tuttavia, anche in questo caso, non tener conto del richiamo fatto dall’appellante
ad analoga condanna alla somma di lire 120 milioni (per danno all’immagine
in conseguenza dei medesimi episodi relativi alle opere di ricostruzione della
Valtellina, in particolare del tratto di strada statale 36) intervenuta con
sentenza 248/02 della sezione Lombarda e confermata in appello. In
considerazione di ciò, e fatto uso del criterio equitativo stabilito dall’art.1224
c.c., tenuto conto del ripianamento del danno diretto avvenuto già nel 2000,
il Collegio ritiene di ridimensionare la condanna posta dal Giudice di primo
grado e di definirla congrua nella misura di euro 50.000,00 compresi interessi
e rivalutazione monetaria. P.Q.M. Dispone la revoca del
pignoramento disposto con la sentenza impugnata. Condanna l’appellante
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
€. 159,97 (centocinquantanove/97) Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio del Il
Relatore
Il Presidente (f.to
Cristina Zuccheretti)
(f.to Giuseppe David) Depositata
in segreteria il Il
Dirigente
f.to
Maria Fioramonti |