REPUBBLICA
ITALIANA 434/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale -
composta dai Magistrati: Dott.
GIUSEPPE DAVID
Presidente Dott.
DAVIDE MORGANTE
Consigliere Rel. Dott. ROCCO
DI PASSIO
Consigliere Dott. CRISTINA
ZUCCHERETTI
Consigliere Dott. RITA
LORETO
Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d’appello in materia di
responsabilità contabile, iscritto al n. 26817 del Registro di Segreteria,
proposto dal Procuratore Generale avverso la sent. n.897/05 in data 2 marzo
–1 luglio 2005 della Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia
Romagna, resa nel giudizio per resa di conto attivato dal Procuratore
Regionale nei confronti della “Uniriscossioni S.p.a.”
quale contabile del Comune di Castelnuovo Rangone.
Visti l’atto d’appello, la comparsa di costituzione e risposta,
nonché gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 maggio 2008, il consigliere
relatore Dott. Davide Morgante, l’Avv. Piero
Paolo Lettieri, su delega dell’Avv. Maurizio Cimetti
per la parte appellata, nonchè
il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale
Dott.ssa Maria Letizia De Lieto Vollaro;
Ritenuto in FATTO
Con sentenza n.897/2005 la Sezione Giurisdizionale Regionale della
Corte dei conti per l’Emilia- Romagna nel
giudizio per resa di conto, n.l34870 R.G., istaurato dal Procuratore Regionalenei
confronti della “Uniriscossioni S.p.a.”
quale contabile del Comune di Castelnuovo Rangone,
(Modena), in relazione alla gestione delle entrate tributarie e delle altre
entrate del Comune per l’esercizio finanziario 2002, ha respinto le domande
del Requirente Contabile volte a sentirsi disporre la compilazione d’ufficio
del conto (in ragione del non intervenuto adempimento) e la condanna della
Concessionaria al pagamento, in favore del Comune, della prevista pena
pecuniaria, nella misura ritenuta di ragione, oltre alle spese di giudizio.
La sentenza di rigetto è stata argomentata dalla Sezione Territoriale
nel rilievo che il concessionario della riscossione delle entrate degli enti
locali non sarebbe assoggettato all’obbligo di rendere il conto giudiziale
della gestione di cui all’art.74 del R.D. n.2440/1923 in quanto l’at.25
del D.l.vo 13
aprile 1999, n.112 dispone che il Concessionario per le entrate statali, rende
il conto giudiziale ai sensi del menzionato art.74 del R.D. n.2440/1923,
mentre per le altre entrate rende un conto della gestione compilato, anche con
l’utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con un
decreto ministeriale (ancora non emanato).
Tale disposizione, secondo il Primo Giudice, conterebbe una deroga al
principio di resa del conto giudiziale, da parte del Tesoriere e di ogni altro
agente contabile, introdotto dall’art.58, co.2,
della L.8 giugno 1980, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), confermato
dal D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 (testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali).
Né tale deroga potrebbe ritenersi superata dalla disposizione dell’art.93
del citato D.L.vo n.267/2000 (recante quel generale obbligo di resa del conto
giudiziale), dappoichè nella specie non potrebbe
configurarsi un fenomeno di abrogazione implicita ex art.15 delle preleggi
in quanto la legge posteriore, di carattere generale, non deroga, secondo i
fondamentali canoni interpretativi, la legge speciale anteriore (a meno che
non risulti una diversa volontà del legislatore nella specie non
sussistente).
Ciò, tenuto, altresì conto che l’art. 128 della Cost. è stato
espressamente abrogato dall’art.9, co.2, della
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (modifiche al titolo V della Parte
Seconda della Costituzione) e della non incidenza di quanto disposto dall’art.1,
co.3, della L.n.142/1990,
ribadito dall’art.1, co.4, del D.Lgs.
n.267/2000 ove prevede, ai sensi del citato art.128 Cost., il divieto delle
leggi della Repubblica di introdurre deroghe al T.U. se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
Avverso tale sentenza ha interposto appello il Procuratore Regionale,
ritenendone l’illegittimità ed erroneità per i seguenti motivi:
-
-
erronea
interpretazione dell’art.25 del D.L.gs.
n.112/1999, in quanto non sembra corretto ritenere che tra l’ordinamento
delle autonomie locali e la disciplina della riscossione dei tributi
intercorra il rapporto di specialità enunciato nella sentenza
impugnata (entrambe le leggi, secondo il Procuratore Regionale, debbono
considerarsi speciali ed una di esse è rafforzata dalla clausola di
abrogazione o deroga espressa). Ne
segue che l’art.25 del D.Lgs. n.112/1999 deve
essere interpretato nel senso che il Concessionario della riscossione è
tenuto a rendere il conto giudiziale anche per le entrate degli enti locali,
ai sensi dell’art.58, co.2, della L.n.142/1990
e dell’art.93 del D.Lgs. n.267/2000 ed è
soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto tali disposizioni
non sono derogate dallo stesso art. 25; -in subordine, ove si ritenesse di poter
accedere all’interpretazione dell’art.25 data dalla sentenza appellata, si
prospetta l’illegittimità costituzionale di tale norma per eccesso di
delega in violazione dell’art. 76 della Cost., dappoichè
la L.28 settembre 1998, n.337 contenente delega al Governo per il
riordino della disciplina relativa alla riscossione (in forza della quale è
stato adottato il D.Lgs. n.112/1999, non contiene
alcun criterio in ordine alle modalità di rendicontazione delle entrate
riscosse dal concessionario ed alla giurisdizione della Corte dei conti. Non
può ritenersi che l’esonero del Concessionario dalla presentazione del
conto giudiziale per le entrate degli enti locali costituisca un coerente
sviluppo e completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante e
delle ragioni ad esse sottese (Corte Cost. sent.n.141
del 1993). Chiede,
pertanto, il Procuratore Regionale che, in accoglimento dell’appello, venga
dichiarato l’obbligo del Concessionario alla resa del conto giudiziale delle
entrate degli enti locali e la sua soggezione alla giurisdizione
della Corte dei conti e che, in riforma della sentenza impugnata, tale
agente contabile venga condannato al pagamento della pena pecuniaria ritenuta
di ragione, oltre alle spese del giudizio, nonché disposta la compilazione
del conto d’ufficio ed a spese del contabile ex art.46 del R.D. n.1214/1934. In
subordine, il Procuratore Regionale chiede che alla Corte Costituzionale venga
rimesso il giudizio di costituzionalità sull’art.25 del D.Lgs.
n.112/1999 per i motivi sopra esposti. A
seguito dell’appello la Concessionaria Uniriscossioni
S.p.a. si è costituita in giudizio con apposita
comparsa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Cimetti
e Giuseppe Parente deducendo quanto appresso: -corretta
interpretazione dell’art.25 del D.Lgs.
n.112/1999, da parte della sentenza appellata;
-all’epoca dei fatti di causa (2002) e
neppure oggi il decreto di attuazione della norma (che avrebbe dovuto recare
le modalità di compilazione e resa del conto della gestione) è stato
adottato, donde la totale inefficacia, allo stato, della previsione di legge;
-insussistenza nella specie di un’ipotesi di abrogazione implicita
del citato art.25 ex art.15 delle preleggi in
quanto non sussiste alcun rapporto di incompatibilità tra l’art.25 e l’art.58,
co, 2, della L.n.142/1980
o in ragione del carattere differenziale assegnato alla disciplina dell’art.25
dal legislatore e che trova la propria ratio nel principio del c.d.
buon andamento della Pubblica
Amministrazione che richiede un'attività amministrativa efficiente ed
efficace nell'ottica della legge generale n.241/1990 sul procedimento
amministrativo;
- come ritenuto dal Primo Giudice il criterio da seguire per
determinare la norma applicabile al caso di specie è quello della
"specialità" secondo cui, in caso di contrasto tra due norme, va
preferita la norma speciale rispetto a quella generale anche se questa è
successiva (lex specialis
derogat legi generali)
- la Concessionaria non è tenuta all'obbligo di rendere il conto
giudiziale della gestione, ma, anche in relazione a quanto stabilito dalla
Convenzione Anci-Ascotributi del 2 agosto 2001 e
del successivo protocollo d'intesa del 31 luglio 2002, il solo "conto
di gestione", come, peraltro, è stato effettuato; - il riferimento
all'articolo 128 Cost., contenuto
nell'art.1,co.3, della L. n. 142/1980 e nell'art.1
del D.lgs. n. 267/2000, a fondamento del divieto per le leggi della Repubblica
di introdurre deroghe allo stesso T.U., se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni, risulta infondato, in quanto ha alla base una norma
costituzionale ormai abrogata; - inammissibilità e/o
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art.25,
dappoichè, come già rappresentato, l’esonero
della presentazione del conto giudiziale si coordina perfettamente con il
principio del c.d. buon andamento della Pubblica Amministrazione e risponde ad
esigenze di semplificazione e celerità. Conclude, pertanto, la
difesa appellata per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza
impugnata e vittoria di spese, diritti e di onorari di entrambi i gradi di
giudizio. Alla pubblica udienza del
13 maggio 2008 il Pubblico Ministero e la difesa della Concessionaria
appellata hanno sviluppato e ribadito le considerazioni e le richieste
conclusionali rese nei rispettivi atti scritti. Considerato in DIRITTO
Con sentenza n. 897/2005 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
conti per l'Emilia Romagna, nel giudizio per resa di conto instaurato dal
Requirente Contabile nei confronti della "Uniriscossioni
Sp.a.", quale Concessionario del Servizio di
Riscossione Tributi per il Comune di Castelnuovo Rangone
( Modena), ha respinto la domanda dell'indicato Requirente volta a sentirsi
disporre la compilazione d'ufficio del conto giudiziale relativo alle entrate
tributarie ed alle altre entrate dell'Ente locale a cui il Concessionario
riteneva di non essere normativamente tenuto.
La sentenza di rigetto è stata argomentata dalla Corte Territoriale
nel riflesso che alla stregua dell'art.25 del D.l.vo
n. 112/1999 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione), il
Concessionario, per le entrate statali rende il conto giudiziale ai sensi
dell'art.74 del R.D. n.2440/1923 e, per le altre entrate, un conto della
gestione, compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici con le
modalità individuate con decreto ministeriale (che non risulta sia stato
ancora emanato).
Il menzionato art.25, secondo il Primo Giudice con concreterebbe una
disposizione derogatoria rispetto al generale principio di resa del conto
giudiziale da parte del Tesoriere e di ogni agente contabile introdotta
dall'art.58, comma secondo, della legge n. 142/1980 (Ordinamento delle
autonomie locali) confermato dall'art.93 del D.l.vo
n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'Ordinamento delle autonomie locali)
e tale deroga troverebbe plausibile giustificazione, in punto di diritto,
anche ex articolo 115 delle preleggi, nel rapporto
di incompatibilità che si sarebbe venuto a determinare tra le due
disposizione di legge, nonché nel rapporto di specialità del memzionato
art.25 rispetto alla disciplina generale.
Avverso la menzionata sentenza ha interposto appello il Procuratore
Regionale, deducendo, con pluralità ed argomentazioni, l'erroneità della
costruzione esegetica testè delineata e
confermando, alla stregua della vigente normativa, la permanenza carico della
Concessionaria dell'obbligo di resa del conto giudiziale anche per le entrate
locali (Tributarie ed extratributarie) affidate in riscossione.
La doglianza, pur se con talune puntualizzazioni, è fondata.
Al riguardo, reputa il Collegio di dover chiarire che, alla stregua del
vigente ordinamento, la qualificazione di agente contabile risulta meramente
correlata al c.d. “maneggio” di denaro, beni mobili, materie o valori di
"pertinenza pubblica", inteso quale disponibilità materiale,
concreta ed effettiva degli stessi, nel senso che l'attuato maneggio genera ex
se l'imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione
della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia
contezza della stessa e delle sue risultanze.
Ne segue che è l’attuata gestione di quei beni e valori, di
pertinenza pubblica, che astringe l’agente alla resa del conto giudiziale,
mentre la mera presentazione di quest’ultimo non sarebbe sufficiente da sola
a qualificare l’agente come contabile.
In tale ottiva, resta del tutto
indifferente la diversità del nomen iuris
a volte utilizzato dal legislatore nel denominare la rendicontazione
dovuta (conto della gestione, della riscossione, dei pagamenti, etc.),
risultando assorbente, ai fini della sua esposizione al pertinente vaglio
giudiziale contabile, la mera disponibilità materiale, in capo all’autore
della gestione, di quei beni e valori; di talchè
al giudizio di conto restano astretti anche i meri contabili di fatto.
L’effettivo maneggio costituisce, pertanto, elemento necessario e
sufficiente all’indicata qualificazione dell’agente, nonché attività
differenziale del medesimo rispetto agli agenti c.d. amministrativi, ai quali
resta affidata una funzione meramente deliberatoria
ed ordinatoria di spesa (c.d. disponibilità giuridica di beni e di denaro
pubblico) e che possono essere tenuti alla presentazione di conti
amministrativi.
L’enucleata costruzione trova riscontro nell’art.74, comma 1, della
Legge di contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923) ove recita che
gli agenti contabili e coloro che hanno “maneggio comunque” di
denaro pubblico debbono rendere "il conto della gestione " e
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro ed alla giurisdizione
della Corte dei conti.
In tale chiave va, pertanto, letto ed interpretato l'art.25 del D.l.vo
13 aprile, n. 112 (Riordino del Servizio Nazionale della riscossione) ove, nel
disporre che, per le “entrate diverse da quelle statali” il Concessionario
presenta un "conto della gestione" (così utilizzando
l'identica formula contenuta nel menzionato art. 74 del R.D. n. 2440/1923),
non ha inteso in alcun modo degradare in "amministrativo" il conto
del Concessionario, ma semplicemente differenziarne la tipologia, in ragione
della peculiarità degli Enti impositori, rispetto al conto che Concessionato
medesimo deve rendere per le entrate statali, che, come chiarito, dovrà
essere redatto nel rispetto degli adempimenti e modalità stabiliti dal
menzionato art. 74 del R.D. n. 2440/1923, nonché degli artt. 610 e segg. del
Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n.
827/1924.
La rappresentata peculiarità degli Enti impositori spiega, poi, e
giustifica l'imposizione al Concessionario, prevista dal medesimo art.25, di
una specifica modulistica redazionale del conto (da predisporre in apposito
decreto ministeriale) che non appare idonea, invero, a mutarne la natura
giudiziale.
Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
Territoriale, alcun rapporto di specialità o novità è dato ravvisare tra l’art.
25 del D.l.vo n. 112/ 1999 e l'art.58, co.
2, della legge n. 142/1980, come riportato nel D.lgs. n. 267/200 (T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), i quali, entrambi, prevedono del
pari "la resa del conto della gestione" da parte dei
contabili degli Enti locali".
Nè, in ragione di tale "identica
formulazione" è stata mai posta in dubbio la natura giudiziale di
tale rendicontazione e la sua soggezione al relativo giudizio della Corte dei
conti.
Ciò, anche ragione della clausola di autorafforzamento
contenuta nell'art.1, comma terzo, della legge n. 142/1980, che, secondo la
Corte Costituzionale è da intendere quale criterio interpretativo valido per
i successivi interventi legislativi in materia, ove, come nella specie, non
venga disposta l'espressa deroga od abrogazione delle norme munite della clausa
rafforzatoria (cfr. Corte Cost. sent. n.111 del 22
aprile 1997), ed indipendentemente dall'intervenuta abrogazione dell'art.128
della Costituzione.
L’estesa esegesi e la chiarita compatibilità del menzionato art.25
con l'impalcatura ordinamentale recata dall'art.93
del D.lgs. n. 267/2000 rende del tutto vano, in quanto privo di fondamento
giuridico, il tentativo operato dal Primo Giudice di assegnare una portata
derogatoria e/o di specialità alla norma, anche ai fini abrogativi ex art.15
delle preleggi.
Alla stregua delle estese considerazioni e precisazioni l'appello sul
punto del Procuratore Regionale merita accoglimento e va dichiarato, pertanto,
l'obbligo della Concessionaria "UNIRISCOSSIONI
S.p.a." - Agente della riscossione per
la Provincia di Torino - di presentare il conto giudiziale per le entrate
tributarie ed è extra tributarie del comune di Castelnuovo
Rangone (Modena) affidate alla sua riscossione per
l'anno 2002.
Avuto riguardo, allo stato, della mancata adozione dell'apposito
Decreto Ministeriale, previsto dall'articolo 25 del D.L.vo n. 112/1999, il
conto giudiziale dovrà essere reso, secondo quanto richiesto dal Procuratore
Regionale nel suo atto di citazione n.G 29/03 in
data 23 novembre 2004, alla stregua del Mod. 21 approvato con D.P.R. n.
94/1996.
Tenuto conto, altresì, del persistente inadempimento all'indicato
l'obbligo di resa del conto, da parte della Concessionaria “UNIRISCOSSIONI
S.p.a.”, viene ordinata la compilazione
d'ufficio del conto giudiziale a cura del comune di Castelnuovo
Rangone (Modena), a norma dell'articolo 614 e
segg. del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D.
n. 827/1924 e dell'art.41 del Regolamento di procedura di cui al R.D. n.
1038/1933 ed a spese della Concessionaria, con trasmissione del conto medesimo
alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per
l'Emilia-Romagna.
Avuto riguardo alla plausibile difficoltà esegetica della menzionata
normativa di riferimento, reputa il Collegio che alcuna pena pecuniaria venga
applicata a carico della Concessionaria in ragione della mora nella
presentazione del conto giudiziale per cui è causa.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M.
La Corte dei
conti -Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente pronunciando,
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, decide
quanto appresso:
-
-
dichiara
l'obbligo della Concessionaria “UNIRISCOSSIO-NI S.p.a.”,
quale contabile del Comune di Castelnuovo Rangone
(Modena), della presentazione del conto giudiziale, relativo alla riscossione
delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune medesimo per l'anno
2002, affidate alla sua riscossione, secondo le modalità di cui al Mod. 21
approvato con D.P.R. n. 94/1996;
-
-
ordina la
compilazione d'ufficio dell’indicato conto giudiziale, a cura del Comune di Castelnuovo
Rangone (Modena), ed a spese della Concessionaria,
in forza della normativa di legge di cui in
motivazione e con l'obbligo del Comune di trasmettere l’indicato conto alla
Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna;
-
-
dichiara nella
specie non dovuta la chiesta pena pecuniaria a carico della Concessionaria.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in Euro
504,73 (cinquecentoquattro/73)
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2008. L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.to
Davide Morgante
f.to Giuseppe David
Depositata in Segreteria il 20/10/2008 IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA f.to Dott.ssa Maria FIORAMONTI |