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Prima Sez. d'appello n. 284 del 3 luglio 2008: ASL. - illecito rimborso prestazioni indirette. Responsabilita' dell'impiegato infedele, dei direttori amministrativi e dei dirigenti per omesso controllo; obbligo di vigilanza per conseguire l'efficienza operativa e l'efficacia dei servizi. Prescrizione anche per questi funzionari: la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto doloso, a nulla rilevando che gli stessi rispondono per colpa grave. REPUBBLICA ITALIANA 284/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Vito MINERVA Presidente dott. Rocco DI PASSIO Consigliere relatore d.ssa Maria FRATOCCHI Consigliere d.ssa Cristina ZUCCHERETTI Consigliere dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nei giudizi di appello, iscritti ai nn. 28023, 28381, 28440, 28579 del registro di segreteria, proposti: A) - in via principale, dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Emilia-Romagna (n. 28023); B) - in via incidentale, da: - Riccardo SESINI (28579), rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dagli avv. Antonino CELLA e Paolo DE CAMELIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma - via D.A. Azuni n.9; - Gabriele NEGRI (28381), rappresentato e difeso, giusta delega a margine, dagli avv. prof. Giorgio CUGURRA, Elena PONTIROLI, prof. Salvatore Alberto ROMANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma - viale XXI Aprile n. 11; - Eva CHIERICATI (28440), rappresentata e difesa, giusta procura a margine, dall’avv. Rosaria RUSSO VALENTINI, nel cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma - Corso V. Emanuele n. 284; avverso la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione EMILIA-ROMAGNA n. 1209 del 12.4 – 4.12.2006; Visti gli atti di causa; Uditi, nella pubblica udienza del 20 giugno 2008, il consigliere relatore, i difensori degli appellanti incidentali avv. Laura RAINALDI delegata dall’avv. S. A. Romano per il dott. Gabriele NEGRI, l’avv. Raffaella de CAMELIS delegata dall’avv. P. de Camelis per il dott. Riccardo SESINI, l’avv. Rosaria RUSSO VALENTINI per la d.ssa Eva CHIERICATI e per il resistente Lino BONARETTI, l’avv. Francesco BRASCHI per Graziano VALLISNERI e il P. M. di udienza d.ssa Letizia DE LIETO VOLLARO; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l’impugnata sentenza, è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno a favore dell’ASL di Reggio Emilia per i sigg. Gabriele ZANICHELLI, Graziano VALLISNERI e Lino BONARETTI; sono stati condannati al risarcimento del danno, a favore dell’ASL di cui sopra, i sigg.: Antonio BUFFONE, per € 1.100.263,74; Gabriele NEGRI, per € 300,00; Riccardo SESINI, per € 50.000,00; Eva CHIERICATI, per € 2.500,00, con interessi dalla data del deposito della sentenza. Secondo il primo Giudice, essi, nelle loro qualità di dirigenti e funzionari della ASL sopra indicata, hanno arrecato il danno, come sopra quantificato, al patrimonio dell’Ente. In particolare: - il rag. Antonio BUFFONE, operatore istruttore, responsabile dell’ufficio che provvedeva al rimborso delle prestazioni indirette, dal 1995 al 2000, ha distratto, a proprio profitto, la somma di € 821.147,52, inserendo, negli elenchi dei destinatari dei rimborsi, soggetti inesistenti e facendo transitare, nel conto corrente bancario proprio e della consorte, le somme liquidate a favore di quei soggetti. La somma di cui sopra è stata aumentata degli interessi e rivalutazione monetaria per € 279.116,22 e del danno all’immagine dell’Ente per € 100.000,00; - gli altri, sono stati ritenuti responsabili di omesso controllo, in sede di liquidazione o di autorizzazione alla liquidazione, non riscontrando, per gli indebiti rimborsi, l’inesistenza della necessaria documentazione probatoria (fatture rilasciate dalle strutture convenzionate e relativa documentazione sanitaria), che avrebbe impedito il verificarsi ed il protrarsi dell’attività dannosa. Il primo Giudice, ha parzialmente accolto la domanda attrice, ed ha condannato il sig. Antonio Buffone, che ha predisposto i documenti con cui si è concretizzato l’illecito e dolosamente occultato il danno, con la conseguenza che il termine iniziale della prescrizione è stato posto alla data della scoperta del danno (dicembre 2001); per colpa grave gli altri, con decorrenza della prescrizione dal verificarsi del fatto dannoso, con condanna circoscritta ai fatti non prescritti: il dott. Riccardo SESINI, dirigente dell’Ufficio in cui operava il rag. Buffone, per omissione della vigilanza sui prospetti di liquidazione e per avere firmato gli stessi senza effettuare i dovuti controlli sulla documentazione allegata (inesistente); il rag. Gabriele NEGRI e la dott.ssa Eva CHIERICATI, dirigenti responsabili del Servizio bilancio e programmazione finanziaria, per omissione della vigilanza dovuta. Per i mandati sottoscritti dal 1996 al 1997 dal dott. Sesini, il requirente ha considerato responsabili anche i dirigenti pro tempore di settore: dott. Graziano Vallisneri, direttore amministrativo dal 15.7.1994 all’8.10.1996, dott. Lino Bonaretti, dirigente del presidio ospedaliero dal primo gennaio al 31 dicembre 1996, dott. Gabriele Zanichelli, dirigente del presidio ospedaliero dal gennaio al settembre 1997. Prima del 1997, non essendo previsto il dirigente responsabile della funzione specifica con potere di impegnare la spesa, il Servizio di assistenza indiretta faceva capo al Presidio ospedaliero e la firma del dott. Sesini, responsabile dell’Ufficio acquisti e vendita prestazioni sanitarie, ma non ancora dirigente con poteri di firma, necessitava anche di quella del dirigente amministrativo. Considerata la natura della loro responsabilità (colpa in vigilando), il primo Giudice ha ritenuto che, alla data della notifica dell’invito a dedurre (12.11.2003), si sia completato, nei confronti dei tre dirigenti, il periodo quinquennale di prescrizione. Con decreti di questa Sezione n. 15 e n. 14 in data 11.3.2008, sono state accolte le istanze, rispettivamente degli appellanti Gabriele NEGRI e Riccardo SESINI, di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 231 ss. della legge 23.12.2005 n. 266; gli interessati hanno depositato la documentazione attestante l’esecuzione di detti decreti e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni con le quali chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio. Avverso la sentenza, hanno proposto appello: a) - principale (n. 28023) il Procuratore regionale, per i seguenti motivi, riferiti agli appellati che non hanno chiesto ed ottenuto la definizione del giudizio: - errata dichiarazione della prescrizione nei confronti degli obbligati in via sussidiaria, operando la sentenza una "fantasiosa" introduzione di un doppio regime dell’istituto della prescrizione tra obbligato principale e obbligato sussidiario; in ogni caso, errata individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, per gli obbligati sussidiari, avendo ignorato la notifica dell’invito a dedurre e del ricorso per sequestro conservativo; - errata applicazione del potere riduttivo dell’addebito; b) – in via incidentale, la d.ssa Eva CHIERICATI, con appello depositato il 30.8.2007 e comparsa depositata il 30.5.2008, per i seguenti motivi: - erroneo presupposto che gravasse sull’Ufficio bilancio l’obbligo di liquidare la spesa "con contestuale acquisizione delle pezze d’appoggio", che, invece, rientrava nelle competenze del c.d. "Servizio informativo", diretto all’epoca della dr.ssa Paterlini, che avrebbe dovuto vigilare, anche nella sua posizione di superiore gerarchico del dr. Sesini; - mancanza di colpa grave ascrivibile alla ricorrente, che quando ha avuto dei dubbi circa l’entità della spesa per prestazioni indirette, nel dicembre 2001, ha sollecitamente disposto un’indagine amministrativa, da cui si è evidenziato il danno in discussione ed ha provveduto alle conseguenti denunce in data 24.1.2002; - erroneità della pronuncia, nella parte in cui ha riconosciuto l’efficienza causale della condotta tenuta dalla ricorrente; - erronea quantificazione del danno addebitabile e mancata valutazione del concorso di altre condotte causalmente produttive del danno, quale quella del già evidenziato Servizio informativo, deputato al monitoraggio e controllo di tutta la spesa sanitaria e del tesoriere, che ha effettuato pagamenti a soggetti estranei; - il primo giudice ha correttamente valutato l’opera prestata dalla ricorrente nell’emersione e denuncia degli illeciti perpetrati dal sig. Buffone: insediata in data 1.7.1999, nel dicembre 2001, rilevato l’anola andamento della spesa per rimborsi di prestazioni sanitarie indirette, ha disposto l’indagine amministrativa. In conclusione, chiede l’accoglimento dell’appello con proscioglimento con formula piena e, in subordine, l’ulteriore uso del potere riduttivo e il rigetto dell’appello principale. In data 25.9.2007, ha depositato istanza di revoca del sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 127 del 15.4.2004 della Sezione territoriale, in ordine alla quale il Procuratore generale, in data 25.9.2007, ha depositato il proprio parere. Gli appellati, nelle memorie di costituzione, hanno chiesto il rigetto dell’appello principale, deducendo: 1. – il dott. Gabriele ZANICHELLI: ha ricoperto l’incarico in causa per nove mesi (gennaio – 12 settembre 1997), per cui, alla data della notifica della citazione (aprile 2004), il diritto al risarcimento del danno era prescritto; pochi mesi dopo avere assunto l’incarico, ha evidenziato al direttore amministrativo (nota n. 4582 del 28.5.1997), le carenze organizzative, che non consentivano il funzionamento dell’ufficio rimborsi: dopo l’accorpamento di quattro ospedali provinciali in un unico presidio ospedaliero, con 400.000 utenti, l’ufficio continuava a funzionare con tre addetti (due impiegati ed un medico), come prima dell’accorpamento quando, per ogni distretto, vi erano 50.000 utenti; in seguito ai suoi ripetuti interventi, il 12.9.1997, fu istituito lo specifico servizio di verifica e controllo delle prestazioni affidato al dott. Sesini; questa attività esclude il macroscopico disinteresse denotante la colpa grave sostenuta dall’appellante principale; la firma dei mandati di pagamento per i rimborsi dell’assistenza indiretta era di competenza del direttore amministrativo (dott. Magni), ai sensi della delibera n. 1085 del 20.10.1994: al riguardo si confonde il direttore amministrativo con il funzionario con qualifica di dirigente amministrativo. In conclusione, chiede il rigetto dell’appello principale. 2. – il dott. Graziano VALLISNERI richiama le difese in primo grado, riproponendo l’eccezione di prescrizione, nella considerazione che i mandati di pagamento che recano la sua sottoscrizione sono stati adottati nel 1996 e l’ultimo è del 19.8.1996; l’amministrazione è venuta nella piena conoscenza del fatto con l’indagine ispettiva del dicembre 2001 e in maniera inoppugnabile con la denuncia alla Procura della Corte dei conti del 24.1.2002, mentre l’invito a dedurre è stato notificato in data 12.11.2003; evidenzia l’assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi della responsabilità amministrativa: egli rivestiva la qualifica di dirigente amministrativo e non direttore amministrativo; ha svolto le sue funzioni con diligenza: su 600 pratiche esaminate, solo 13 risultano fittizie. In conclusione, chiede il rigetto dell’appello principale e, in subordine, l’uso del potere riduttivo; in via istruttoria, chiede l’ammissione e l’escussione di testimoni da sentire in ordine ad un apposito capitolato. 3. – il dott. Lino BONARETTI, gli viene contestata la sottoscrizione, in qualità di dirigente amministrativo, di n. 5 atti di liquidazione del 26.11.1996, contenenti n. 435 rimborsi di cui n. 9 ritenuti non dovuti per € 39.968,78; la sottoscrizione è stata effettuata dopo aver riscontrato che gli elenchi erano stati firmati dal responsabile sanitario dott. Sesini, che indicava il rimborso dovuto, frazione della spesa fatturata, in base all’indice determinato nella legge in relazione al tipo di prestazione sanitaria; il beneficiario (familiare), intestatario della fattura, poteva non corrispondere al soggetto a cui era stata effettuata la prestazione (anziano o handicappato); nell’apporre la propria sottoscrizione, nonostante la diligenza impiegata, non si poteva avvedere, fra le centinaia di nomi (435), dei nove in contestazione, soprattutto perché in calce alle liquidazioni vi erano le attestazioni di regolarità della spesa del referente specifico dott. Sesini; alla data della notifica dell’invito a dedurre (24.11.2003), trattandosi di fatto colposo, si era compiuto il termine quinquennale di prescrizione, dovendosi porre il termini iniziale alla data della conoscibilità del fatto dannoso. In conclusione, chiede: il rigetto dell’appello principale e, in subordine, l’uso del potere riduttivo. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni sugli appelli incidentali, proposti da Negri, Sesini e Chiericati, chiede il rigetto degli appelli stessi e l’accoglimento dell’appello principale. Nell’udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni espresse nei rispettivi atti scritti; in particolare: MOTIVAZIONE Gli appelli, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti in rito ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Preso atto della documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei decreti di definizione del giudizio di appello ai sensi dell’art. 1 comma 231 della legge n. 266./2005, il Collegio ritiene che, nei confronti degli appellanti incidentali rag. Gabriele NEGRI e dott. Riccardo SESINI, il presente giudizio debba dichiararsi estinto. Il collegio non ritiene meritevole di accoglimento l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riproposta, nelle memorie di costituzione, dagli appellati, nella considerazione che, poiché nei loro confronti, non viene contestato l’occultamento doloso del danno (interessante il solo condannato principale), il termine iniziale della prescrizione deve porsi all’epoca della commissione dei fatti assunti come dannosi, verificatisi in date anteriori al 1996, per cui, alla data della notifica dell’atto di citazione (2004), si sarebbe compiuto il termine prescrizionale. Nella specie, come posto in evidenza dal primo Giudice, i fatti dannosi sono stati commessi, dal suo principale autore (rag. Buffone), con dolo e facendo in modo da occultarne il verificarsi; in merito, non vi è gravame, in quanto il condannato in via principale non ha interposto appello; pertanto, sul punto, si è formato il giudicato. In caso di occultamento doloso del danno, il legislatore (art. 1 comma 2 legge n. 20/1994) pone il termine iniziale della prescrizione alla scoperta, da parte dell’Ente danneggiato, del danno stesso, irrilevante essendo l’epoca del verificarsi del fatto che lo ha procurato. Nella specie, la scoperta del danno deve porsi all’esito dell’indagine amministrativa, disposta nel dicembre 2001, e formalizzata con la denuncia del 24.1.2002; gli "inviti a dedurre" sono stati notificati in date comprese nel novembre 2003. e l’atto di citazione in giudizio è stato notificato in data comprese nel novembre 2004, entro il termine quinquennale di prescrizione. I corresponsabili, sia pure a diverso titolo di colpa, come nella specie, per quanto attiene al decorso della prescrizione, sono attratti nello stesso regime giuridico (Corte conti, Sez. seconda giurisdizionale centrale, n. 209 del 29.5.2003). Pertanto, sul punto, l’appello principale del Procuratore regionale merita accoglimento. Non si ritiene accoglibile la richiesta, subordinata al diverso orientamento del Collegio, della rimessione della causa, con riguardo ai resistenti, al primo Giudice, poiché questi, come risulta in sentenza, non si è limitato ad accogliere l’eccezione di prescrizione come formulata dagli interessati, ma ha esaminato, nei loro confronti, la situazione fattuale (di merito); essi stessi, nelle loro comparse di costituzione e nell’udienza di discussione, non si sono limitati a riproporre l’eccezione, ma si sono difesi anche nel merito; ciò consente, a questo Collegio, la trattazione della causa nel merito anche nei loro confronti. L’appellante incidentale d.ssa Eva CHIERICATI e i resistenti dott. Graziano VALLISNERI, direttore amministrativo dal 15.7.1994 all’8.10.1996, dott. Lino BONARETTI, dirigente del presidio ospedaliero dal primo gennaio al 31 dicembre 1996, dott. Gabriele ZANICHELLI, dirigente del presidio ospedaliero dal gennaio al settembre 1997, sono in giudizio, e nei loro confronti è stato proposto appello principale, per avere omesso le dovute forme di controllo (vigilanza) sull’operato del rag. Buffone, consentendone l’illecita (dannosa) attività. Le posizioni dei resistenti sono, però, diverse da quella dell’appellante incidentale d.ssa Eva Chiericati, in ragione delle loro diverse competenze e delle funzioni amministrative e istituzionali che ne conseguono; i primi, sono stati, in epoche diverse, il direttore amministrativo (G. Vallisneri) e i direttori di presidio sanitario (G. Zanichelli e L. Bonaretti), che hanno adottato i provvedimenti di liquidazione, predisposti dal rag. Buffone su indicazione dei referenti sanitari (G. Negri e R. Sesini) i quali, sulla base della documentazione attestante la spesa sostenuta dagli assistiti in relazione alla natura e tipo di prestazione sanitaria ricevuta, hanno determinato percentualmente il rimborso spettante agli assistiti per le prestazioni indirette ricevute da presidi sanitari non pubblici. Costoro sostengono che, nell’emettere (firmare) i prospetti di liquidazione dei rimborsi, "per prassi", non riscontravano gli elenchi con la relativa documentazione, esaminata dai referenti sanitari e che, nei loro compiti di vigilanza, non rientrava il riscontro puntuale e preciso della documentazione di base concernente gli atti che adottavano e che, comunque, la mancata vigilanza non denota la colpa grave di cui all’art. 1 della legge n. 20/1994. Il Collegio non condivide questa tesi; la natura e il contenuto dell’istituto della vigilanza deve essere considerato non nell’astrattezza terminologica ma nel concreto disegno organizzatorio dell’Ente o amministrazione di riferimento; come si desume dalla normativa succedutasi dal 1972 (d.P.R. n. 748) ad oggi, funzione qualificante della dirigenza è la vigilanza sull’operato dell’attività di ufficio dei collaboratori, strumentale a quelle di indirizzo, di programmazione, di organizzazione delle unità produttive, al fine di conseguire la dovuta (per legge) efficienza operativa e efficacia dei servizi svolti, utilizzando al meglio le risorse economiche disponibili (economicità). Sulla base di questi parametri, viene determinato il coefficiente di rendimento della struttura diretta dal dirigente, al quale è connessa la retribuzione di risultato, che contribuisce, insieme alla retribuzione di qualifica e di posizione, alla retribuzione complessiva del dirigente. La mancata vigilanza, oltre che comportare distorsioni, dannose per il patrimonio dell’Ente, produce anche inefficienza, inefficacia ed antieconomicità; pertanto, il danno complessivo non è limitato alla diminuzione immediata (diretta) del patrimonio pubblico dovuta all’atto dannoso, ma anche a quello connesso alla retribuzione di rendimento percepita e non spettante, al discredito (danno all’immagine) arrecato all’amministrazione di riferimento per l’inefficienza (l’inadeguatezza organizzativa) e l’inefficacia (non corrispondenza del gradimento dei servizi resi rispetto alla domanda sociale). Il danno complessivamente arrecato, pertanto, non può essere limitato al danno patrimoniale emergente, dovendosi considerare anche gli altri profili di danno. La mancata vigilanza si qualifica come inadempimento di precisi doveri dirigenziali, implicante il riscontro (controllo) della corretta (rispetto a tutti i parametri) attività di ufficio svolta dai collaboratori; in particolare, il dirigente, responsabile dell’adozione del provvedimento finale (nella specie, atto di liquidazione della spesa), deve assicurarsi che il procedimento dovuto (per legge, regolamento, ecc.) sia stato compiutamente svolto; altrimenti, il dirigente è solo colui che firma senza rendersi conto di quello che firma, ma di cui, per legge, è responsabile unico o in solido con il responsabile dell’istruttoria. I dirigenti amministrativi in causa, per loro stessa ammissione, per prassi o perché ritenevano che non fosse di loro competenza, non hanno effettuato alcun controllo sul procedimento seguito nel predisporre l’atto di liquidazione che essi hanno acriticamente firmato; dagli atti risulta che il referente sanitario, in alcuni casi, non ha visionato la documentazione di spesa e sanitaria, rimettendosi alla rappresentazione dei fatti effettuata dal rag. Buffone; ma anche quando ha indicato il rimborso in base alla documentazione visionata, la prassi di firmare l’elenco di liquidazione senza effettuare alcun controllo da parte del dirigente amministrativo, ha consentito al rag. Buffone di inserire nell’elenco destinatari del rimborso inesistenti, distraendo, in suo favore, i relativi importi. L’inadempimento dei dirigenti amministrativi del preciso dovere di vigilanza sull’operato dei collaboratori, evidenzia la loro responsabilità funzionale (dirigenziale), alla quale si aggiunge la responsabilità specifica, quale autori dell’adozione del provvedimento finale (elenco di liquidazione); la responsabilità funzionale va determinata in relazione alla retribuzione di rendimento corrisposta e percepita; la responsabilità specifica è quantificata in relazione al danno arrecato dai provvedimenti di liquidazione adottati. Iil danno relativo all’inadempimento della funzione dirigenziale non è stato oggetto di domanda e di appello, per cui esula ogni valutazione al riguardo, in questa sede; il danno specifico è stato puntualmente determinato e quantificato, per ognuno, in € 39.968,78, nella domanda e riportato nell’atto di appello che il Collegio, in forza della documentazione versata in atti, ritiene di dover condividere. Tenuto conto della fase di riorganizzazione della struttura Aziendale, dopo l’accorpamento dei presidi ospedalieri esistenti, verificatasi nel periodo di tempo in causa, il Collegio ritiene di condannare i dott. Graziano VALLISNERI, Lino Bonaretti, Gabriele Zanichelli, ognuno al risarcimento del 30% (pari ad € 11.990,634) dell’importo indicato dall’appellante principale, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della presente sentenza. Il Collegio ritiene fondato l’appello incidentale della d.ssa Eva CHIERICATI, dirigente dall’1.7.1999 del Servizio bilancio e programmazione finanziaria; in questa qualità, era responsabile della complessiva gestione del bilancio aziendale, con particolare riguardo all’andamento della spesa, nelle sue unità di base e capitoli, da considerarsi, ai fini della sua rappresentatività, nel medio periodo. Il raffronto dell’andamento della spesa per rimborsi delle prestazioni indirette nell’esercizio successivo al passaggio del rag. Buffone ad altro incarico (2001) rispetto a quello precedente, denotante una sensibile riduzione, ha indotto la responsabile della gestione del bilancio a verificare i procedimenti di liquidazione della spesa, evidenziando l’attività dannosa del rag. Buffone e dei referenti e dirigenti amministrativi, procedendo alla denuncia del 24.1.2002. Inspiegabile si evidenzia la sottovalutazione del tesoriere, il quale ha proceduto, contrariamente a quanto tassativamente previsto dalla disciplina vigente e dalla convenzione di tesoreria, al pagamento di somme a destinatari diversi da quelli tassativamente indicati nei mandati di pagamento; la motivazione addotta (si riteneva un errore di trascrizione la non coincidenza del destinatario del rimborso con il titolare del conto corrente su cui imputare la somma) risulta incomprensibile, tenuto conto che non si tratta di un solo errore, ma di molteplici errori, contenuti nei singoli mandati di pagamento e ripetuti per anni (1995 – 2000). Ma, purtroppo, sul punto non vi è domanda. Il Collegio riscontra la diligenza e solerzia della d.ssa Eva CHIERICATI nello svolgimento delle sue funzioni, posta al vertice della struttura economico-finanziaria dell’Azienda, alla quale non possono riferirsi i singoli atti di spesa (emissione dei mandati di pagamento in relazione agli atti di liquidazione adottati dai diversi uffici competenti in materia), ma la funzione di tenere sotto controllo l’andamento dei diversi capitoli di spesa, che puntualmente, nella specie, ha svolto. Pertanto, l’appello incidentale della d.ssa Eva Chiericati merita accoglimento, con liquidazione delle spese di difesa in € 1.000,00. Ai sensi dell’art. 669-novies comma 3 c.p.c., in accoglimento dell’istanza depositata il 25.9.2007, si provvede alla revoca del sequesto conservativo disposto con ordinanza della Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 127 del 15.4.2004, che si intende integralmente riportata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, riuniti di giudizi indicati in epigrafe: dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti del rag. Gabriele NEGRI e del dott. Riccardo SESINI; accoglie l’appello incidentale della d.ssa Eva CHIERICATI, con conseguente assoluzione dalla domanda attrice; accoglie parzialmente l’appello principale del Procuratore regionale e, per l’effetto, condanna i dott. Graziano VALLISNERI, Lino Bonaretti, Gabriele Zanichelli, ognuno al risarcimento del danno di € 11.990,634, a favore dell’ASL di Reggio Emilia, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del deposito della presente sentenza; revoca il sequestro conservativo a carico della d.ssa Eva CHIERICATI disposto con ordinanza della Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 127 del 15.4.2004, che qui si intende integralmente riportata; liquida le spese di difesa della d.ssa Eva CHIERICATI in € 1.000,00; le spese di giudizio seguono la soccombenza. Spese di giudizio liquidate in € 1823,67(milleottocentoventitre/67) Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Rocco Di Passio f.to Vito Minerva DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/07/2008 IL DIRIGENTE f.to Maria Fioramonti
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