sentenza n. 324 del 15 luglio 2008: Appropriazione di somme di competenza del PRA - Assoluzione in primo grado per difetto di legittimazione passiva dell'amministratore unico di una Società - Appello del Procuratore Regionale  - Accoglimento per sussistenza della qualificazione di Agente contabile

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 324/2008/A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vito MINERVA Presidente

Dott. Davide MORGANTE Consigliere

Dott. Rocco DI PASSIO Consigliere

Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Consigliere

Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 24232 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti avverso la sentenza n. 169/05 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte emessa in data 18.05.2005 – 7.06.2005 e nei confronti di K. F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Ferreri del foro di Torino ed Antonio Cassiano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Umberto Boccioni n. 4;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2008, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Antonio Cassiano in rappresentanza dell’appellata ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Alfredo Lener;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 29 dicembre 2004 il Procuratore Regionale per il Piemonte conveniva in giudizio la signora F. K., amministratore unico della società di consulenza automobilistica "FK Consulenze s.r.l." per il danno erariale quantificato in Euro 365.275,53 connesso alla avvenuta appropriazione, da parte della medesima, di somme incassate quale corrispettivo per operazioni di trasferimento di proprietà di veicoli, prime iscrizioni ed altri procedimenti di competenza del P.R.A. con comportamento che veniva qualificato come doloso, segnalando che la stessa, per i medesimi fatti, in data 1° marzo 2004 aveva patteggiato la pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di peculato.

Assumeva inoltre il Procuratore Regionale che l’interessata aveva chiesto l’attivazione dello "sportello telematico dell’automobilista" previsto dal d.P.R. n. 358/2000, in virtù del quale si era instaurato un rapporto di servizio fra l’A.C.I. e la FK s.r.l. e la K. era divenuta agente contabile per la riscossione del denaro di competenza della Pubblica Amministrazione, con assoggettamento alla rigorosa disciplina di cui all’art. 194 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

Verificatisi alcuni omessi versamenti, da parte della "FK Consulenze s.r.l.", di somme riscosse per l’ACI di Torino dal 21 febbraio al 14 marzo 2003, veniva sospeso (in data 18 marzo 2003) e quindi revocato (il 19 giugno 2003) il collegamento telematico per la gestione delle formalità del Pubblico Registro Automobilistico da parte della FK Consulenze s.r.l.

Contestualmente all’atto introduttivo del giudizio il Procuratore Regionale chiedeva il sequestro conservativo di beni della convenuta fino alla concorrenza dell’importo di euro 370.000,00, ma il giudice designato disponeva la revoca della misura cautelare in accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla K..

All’esito del giudizio la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, con sentenza n. 169/05, respingeva la domanda attrice assolvendo la signora K. per difetto di legittimazione passiva, dal momento che quest’ultima era stata citata in giudizio in proprio e non quale amministratrice unica della Società FK s.r.l. mentre la società stessa – unica titolare del rapporto di servizio con l’ACI – non era stata citata in giudizio.

Né, rilevavano i primi giudici, poteva aderirsi alla tesi prospettata dal Pubblico Ministero in udienza, secondo cui l’ interessata, abusando dei suoi poteri di amministratrice della FK s.r.l., avrebbe interrotto il rapporto di immedesimazione organica che la legava alla società, poiché non emergeva in alcun modo dagli atti che la convenuta aveva gestito in prima persona risorse sociali o aveva esercitato compiti e funzioni intestate alla società.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale, segnalando il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione di legge da parte della decisione appellata in ordine ai presupposti della responsabilità contabile azionata.

Più in particolare, l’appellante Procuratore Generale ha dedotto:

- la sussistenza, a carico della signora K., di un’autonoma legittimazione che ne giustifica la chiamata in giudizio "in proprio", a prescindere da una sua eventuale chiamata quale "amministratore della società";

- oggetto del giudizio è pertanto la affermata responsabilità della predetta, di cui va esaminata la posizione soggettiva ai fini della verifica della sussistenza della responsabilità amministrativa;

- tale responsabilità emerge dal materiale probatorio acquisito in sede penale, che appare liberamente valutabile dal giudice contabile secondo un consolidato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale;

- ulteriore elemento di prova della colpevolezza dell’appellata è la circostanza che l’imputata ha patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., apparendo illogico non attribuire quantomeno un rilievo indiziario alla espressa rinuncia da parte della stessa a contestare l’accusa penale;

- da ultimo, rileva la configurabilità, a suo personale carico, della posizione soggettiva di agente contabile "di fatto", che per costante giurisprudenza della Cassazione è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio del danaro pubblico o di pertinenza pubblica e che, per ciò solo, diviene responsabile nei confronti dell’erario quale agente contabile, di diritto o di fatto;

- siffatte considerazioni inducono alla affermazione della diretta legittimazione passiva dell’appellata, a prescindere da una indagine sui rapporti intercorrenti con la società convenzionata.

In conclusione la Procura Generale appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente dichiarazione della legittimazione passiva della signora Fatima K. e rimessione degli atti al primo giudice per il giudizio di merito ai sensi dell’art. 105 del regolamento di procedura.

In data 15 gennaio 2008 la difesa dell’appellata ha depositato breve nota con la quale, premesso che la propria assistita è in stato di gravidanza a termine e in ogni caso sarebbe impossibilitata a comparire all’udienza fissata per la discussione dell’appello, ha formulato istanza di rinvio dell’udienza già fissata per il giorno 22 gennaio 2008 a data successiva al 10 aprile 2008.

Alla udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2008 il codifensore della signora K., Avv. Antonio Cassiano, ha depositato comparsa di costituzione e risposta, con cui vengono confutate le richieste della Procura appellante.

Avendo il Collegio respinto l’istanza di rinvio per l’ inconferenza delle giustificazioni ivi formulate, entrambe le parti, come sopra rappresentate, hanno concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

L’appello è fondato e, come tale, merita accoglimento.

Rileva il Collegio che, nel mandare assolta la signora K. F.da qualsiasi richiesta risarcitoria per carenza di legittimazione passiva, i primi giudici hanno trascurato di considerare le risultanze del processo penale, a cui aveva fatto riferimento la Procura regionale istante nel proprio atto di citazione, versando in giudizio i relativi atti. Tali esiti probatori, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono costituire oggetto di valutazione del giudice contabile ai fini del personale convincimento in ordine alla colpevolezza dei convenuti.

Come ha mostrato di evidenziare la Procura appellante, non può omettersi di rilevare che l’interessata ha comunque prestato il proprio consenso alla condanna alla pena patteggiata di un anno e due mesi di reclusione per peculato. La giurisprudenza pacifica, anche di questa Sezione (Sez. I, 9 maggio 2008 n. 209; n. 97/2008) evidenzia che, se pur detta sentenza, a norma dell'art. 445, comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 234/2003, come giustamente dedotto dalla difesa, non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, per altro verso è equiparata dalla stessa disposizione ad una pronuncia di condanna, avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno previamente concordato il P.M. e le parti, ed avendo egli verificato la congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa e, soprattutto, l’insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p..

Pertanto essa ben può essere valutata dal giudice contabile, in quanto presuppone il consenso dell’imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi di giudizio (Sez. I, 18 marzo 2003, n. 103/A; n. 149/A del 16 marzo 2004; n. 282/A del 11.6.2004; Sez. Trentino Alto Adige – Trento, ord. n. 9/2007).

Tale riscontro probatorio circa l’effettivo compimento dei fatti costituenti reato potrà essere disatteso dal giudice solo con adeguata motivazione ed ove il soggetto autore del contestato illecito spieghi e renda idonea prova delle ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale ed il giudice non lo abbia tuttavia assolto (Corte dei conti, Sez. I nn. 149/2004/A e 3/2004/A).

In sostanza la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.c., ma può essere contestata, in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti, attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale, iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non dichiarandosi il richiedente autore dei fatti illeciti.

Ne consegue che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l’accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie. (Corte conti, Sez. I Centrale n. 209/2008/A; n. 187/A/2003).

In tal senso è la giurisprudenza costante della Corte dei conti, secondo cui "alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti va attribuita natura di sentenza di condanna, emessa dal giudice penale nel pieno esercizio della sua funzione, e non quale mera ratifica dell'accordo intercorso tra le parti, poiché non può prescindere dalla prova della responsabilità sia pure limitata a profili determinati. Nell'applicare la pena concordata, infatti, il giudice penale deve preventivamente verificare che il fatto sussiste e che l'imputato lo ha commesso, in quanto la libertà personale non è un bene disponibile" (Sez. I centr., 11 giugno 2004 n. 282).

Nei medesimi sensi anche la giurisprudenza della Cassazione, più volte, ha precisato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9358 del 5.5.2005; n. 19251 del 30.9.2005).

Quanto agli elementi probatori desumibili, nella specie, dal procedimento penale, va ricordato che l’appellata ha prestato il consenso ad una condanna per il reato di peculato, per i medesimi fatti di appropriazione di denaro pubblico di cui si discute, il che induce a ritenere che alla stessa sia stata riconosciuta, quanto meno, la qualificazione soggettiva di "incaricato di pubblico servizio", in relazione all’impossessamento di somme di pertinenza erariale, che dovevano dalla appellata essere riversate all’A.C.I.. Tale imputazione dimostra "in re ipsa" che la K. ha avuto il maneggio di denaro pubblico, il che già costituisce, da solo, presupposto per qualificare l’appellata come agente contabile di fatto, in disparte, poi, gli elementi probatori acquisiti dal procedimento penale, non smentiti dall’interessata, dai quali comunque emerge che la K. ha svolto un ruolo determinante nella genesi del danno erariale, con conseguente accollo della qualità di agente contabile di fatto, con funzioni, obblighi di restituzione e responsabilità connesse.

Né d’altra parte, in sede di gravame, la difesa dell'appellata ha indicato alcun elemento idoneo ad attestare la non veridicità dei fatti posti a fondamento della sentenza di patteggiamento, o a spiegare i motivi che hanno indotto la K. ad accettare una pena per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, qualora effettivamente non sussistessero elementi di colpevolezza; né, peraltro, ha offerto prove atte a contrastare gli accertamenti posti a base della predetta sentenza.

Merita in proposito di essere ricordato che, in materia di contabilità pubblica, l’orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l’assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13.01.1987, n. 2).

E’ stato anche chiarito che il significato dell’espressione "maneggio" di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio (Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312).

Alla stregua di tali considerazioni riveste il ruolo di agente contabile anche il soggetto privato estraneo alla Pubblica Amministrazione che, in virtù di atto concessorio, sia destinatario della funzione pubblica di gestione e maneggio di denaro di pertinenza erariale.

Si è poi sottolineato che ai fini del giudizio sulla responsabilità dei contabili non viene in rilievo un’unica e generale obbligazione di restituzione del danaro o dei valori dello Stato, ma viene in rilievo l’inosservanza da parte dell’agente contabile degli obblighi propri del servizio, che abbia determinato o concorso a determinare il danno al cui ristoro l’azione mira. E tra i doveri di servizio assumono notevole rilievo l’esatta gestione, la sua formalizzazione, l’obbligo di custodia e di riversamento dei proventi incassati a scadenze determinate.(Sez. II, 20.2.1996, n. 1).

Tale assunto comporta che, pur non essendo configurabile una sorta di presunzione di colpa nei confronti dell’agente contabile, tuttavia, per la particolare disciplina della responsabilità ex art. 194 del R.D. n. 827/1924, egli è tenuto a rispondere in ogni caso delle somme riscosse ed a versarle nelle casse erariali, detratto il compenso spettategli, con assunzione di responsabilità in caso di ammanco, salvo i casi di forza maggiore, che tuttavia non ricorrono nella vicenda.

Siffatte considerazioni dimostrano la legittimazione passiva della K. nel presente processo a prescindere dalla imputazione quale amministratore unico della società "F.K. s.r.l.", con ciò ritenendosi destituita di fondamento l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa il presunto "difetto di prova" in ordine all’abuso da parte della convenuta delle proprie funzioni gestorie della società.

Nella specie, in particolare, l'ulteriore esplicitazione, svolta dal Pubblico Ministero nell' esposizione orale, della condotta imputata alla appellata, con specifico riguardo alla mala gestio della signora K. F. ed all’abuso dei suoi poteri di amministratore della F.K. s.r.l., nulla toglie al nesso eziologico dell'imputazione lesiva che rimane in modo assorbente comunque legata alla mancata restituzione all’Ente di somme di denaro pubblico di cui l’interessata, avendone il possesso o la disponibilità, si era appropriata.

Si tratta di considerazioni che la Procura regionale aveva già esplicitato nella fase cautelare, in occasione del reclamo avverso l’ordinanza di revoca del sequestro conservativo, successivamente ribadite in udienza pubblica, nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti.

Nella specie si è, pertanto, in presenza di una mera emendatio (rectius explicatio) e non di mutatio libelli.

Secondo giurisprudenza consolidata sussiste emendatio e non mutatio libelli quando la modifica della domanda incida sulla causa petendi soltanto nel senso di una più precisa o diversa interpretazione e qualificazione del fatto giustificativo della domanda (cfr., in termini, per tutte, Cass. : 30 nov. 1982, n. 6516 e 20 marzo 1986, n. 5105).

Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere riformata, non avendo riconosciuto nei fatti proposti e provati dal Procuratore Regionale la situazione soggettiva prevista dalla legge (art. 74) e dal regolamento di contabilità (art. 178) dell’agente contabile di fatto in capo alla appellata, come corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati e provati, pienamente rientrante nella cognizione del giudice.

In conclusione, reputa il Collegio che le valutazioni che precedono inducono alla affermazione della diretta legittimazione passiva dell’appellata, svincolata da una indagine sui rapporti intercorrenti con la società convenzionata, essendo la suddetta legittimazione autonomamente sostenibile sulla base del mero rapporto giuridico di contabile di fatto, in conformità alla giurisprudenza contabile e della Cassazione, secondo cui il compimento di atti dolosi di personale appropriazione del denaro di pertinenza pubblica ha interrotto il nesso di immedesimazione organica fra l’appellata e la società, per cui l’interessata risponde in proprio, a titolo di diretta responsabilità contabile, quale agente contabile di fatto.

Trattandosi di appello accolto, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio e di quello di primo grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale –

- ACCOGLIE l’appello in epigrafe, proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza n. 169/05 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte emessa in data 18.05.2005 – 7.06.2005

e, per l’effetto:

- DICHIARA LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA dell’appellata Fatima K. nel presente giudizio;

- RINVIA la causa alla Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, per il giudizio di merito, ai sensi dell’art. 105 del Reg. di procedura;

- MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2008.

L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Rita LORETO F.to Vito MINERVA

 

Depositato in Segreteria il 15/7/2008

IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA

F.to Maria FIORAMONTI