REPUBBLICA ITALIANA                           7/2003/QM

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, composta dai sigg. magistrati

dott. Francesco Castiglione Morelli                                    presidente

dott. Gabriele De Sanctis                                        consigliere

dott. Davide Morgante                                            consigliere

dott. Giovanni Piscitelli                                            consigliere

dott. Antonio Pensa                                                  consigliere

dott. Eugenio Francesco Schlitzer                           consigliere relatore

dott. Guido Carlino                                                   consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sulle due questioni di massima, di analogo contenuto, iscritte l’una al n. 155/SR/QM del registro di segreteria e proposte dal Procuratore generale, con ricorso n. 26/PG/QM in data 31 luglio, nel giudizio sull’atto di appello proposto dal dottor Silvio Vetrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Paternostro ed Elio Vitale ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n.6, avverso la sentenza n.3704/2001/R del 09 ottobre 2001 della Sezione giurisdizionale per il Lazio e l’altra al n. 158/SR/QM del registro di segreteria e proposta dalla Sezione seconda centrale di appello con la sentenza-ordinanza n. 350/2002/A del 29 novembre 2002, relativa al giudizio sull’appello n. 010900/M, presentato dalla Intermetro s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Correale, Marcello Clarich e Benedetto Giovanni Carbone ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo, in Via G. Nicotera, n. 29, Roma, avverso la sentenza n. 721/2001/R, depositata l’08 febbraio 2001 della Sezione giurisdizionale per il Lazio;

Visto il ricorso per questione di massima alle SS.RR. della Corte dei conti del Procuratore generale in data 31 luglio 2002, rubricato al n. 26/PG/QM (n. 155/SR/QM),

Vista la sentenza-ordinanza n. 350/2002/A in data 12 luglio-29 novembre 2002 della Sezione seconda centrale di appello (n. 158/SR/QM);

Visti tutti gli altri documenti ed atti di causa;

Visto l’art. 1, settimo comma, DL 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Uditi alla pubblica udienza del 29gennaio 2003 il relatore, cons. Eugenio Francesco Schlitzer, ed il P.M. in persona del vice Procuratore generale dott. Emma Rosati, gli avvocati Domenico Paternostro ed Elio Vitale (appello...), Giulio Correale e Marcello Clarich (appello ....) e Daniela Barbicinti (....), con l’assistenza del segretario dott. Pietro Montibello;

ritenuto in

FATTO

Con la sentenza n.3704/2001/R del 9 ottobre 2001 della Sezione giurisdizionale per il Lazio è stata pronunciata condanna nei confronti del dr. Vetrano – all’epoca dei fatti di causa direttore della divisione I del Servizio affari generali e del personale del Ministero dell’Ambiente – al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di £.28.000.000 (comprensive di rivalutazione), oltre ad interessi legali e spese di giudizio, per avere – nella qualità e con grave colpa – procurato nocumento patrimoniale pubblico, disponendo la liquidazione ed il pagamento di una somma (£.93.200.000), in favore dell’Associazione ambientalistica “Gruppi di ricerca ecologica”, nonostante su una parte della detta somma (pari a £.50.000.000) gravasse vincolo pignoratizio. Avverso detta sentenza ha prodotto gravame il Vetrano, deducendo: falsa applicazione dell’art.3, comma primo, DL n.453/93, conv. in legge n.19/94, come modificato dall’art.1, comma 3-bis, DL n.543/96, conv. in legge n.639/96 e dell’art.1 legge n.742/69, carenza dell’elemento oggettivo, inattualità, non definitività e non irreversibilità dell’ipotizzato danno, assenza di colpa grave. Conclusivamente, l’appellante ha chiesto di: a) dichiarare improcedibile l’atto di citazione per la sua  tardività; b) dichiarare inammissibile l’atto di citazione per carenza dell’elemento oggettivo; c) assolvere l’appellante per assenza dell’elemento soggettivo.

Nel corso del giudizio d’appello, con ricorso per questione di massima a queste Sezioni Riunite, in data 31 luglio 2002, proposto ai sensi dell’art. 1, settimo comma, DL 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, è stata rimessa dalla Procura generale presso questa Corte la risoluzione della questione di massima concernente “l’applicabilità al periodo di 120 gg. per l’emissione dell’atto di citazione in giudizio (previsti dall’art. 5, primo comma, DL n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, come sostituito dalla legge n. 639/1996 e decorrenti dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale nell’invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte dell’invitato) della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno), di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Analogo quesito, con successiva sentenza-ordinanza della Sezione seconda centrale di appello, è stato sottoposto, in data 29 novembre 2002, nei seguenti termini: se “E’applicabile la sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, al decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994”

La questione veniva proposta da tale Sezione nel corso del giudizio d’appello avverso la sentenza dell’8.2.200l n. 721/200l, della Sezione giurisdizionale per il Lazio di questa Corte. Quest’ultima pronuncia accoglieva parzialmente la citazione promossa dal Procuratore regionale del Lazio per la somma di £ 39.533.000.000, come danno erariale e, ai sensi dell’art. 2059 c.c., per una ulteriore, di pari importo, a titolo di danno all’immagine e al prestigio dell’Amministrazione, per un ammontare complessivo di £ 79.066.000.000 con l’aggiunta di rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio. Ciò perché la Intermetro s.p.a. avrebbe goduto, nell’affidamento dei lavori di costruzione della linea “A” della metropolitana di Roma, di prezzi eccessivamente “gonfiati”: la predetta Sezione e condannava la ricordata società Intermetro al pagamento in favore dell’Erario della somma di £ 39.533.000.000, a titolo di danno erariale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da computarsi secondo legge.

Avverso tale pronuncia, ritenuta erronea e meritevole di riforma, proponeva impugnazione la Intermetro articolando in motivi d’appello le censure svolte in primo grado, in particolare insistendo sull’eccezione di difetto di giurisdizione sotto un duplice ordine di profili di censura: - sia per l’asserita inconfigurabilità di devoluzione di pubbliche funzioni in capo alla società in forza dei ricordati rapporti concessori per il loro contenuto di concessioni di sola costruzione sia in ragione dell’intervenuta equiparazione normativa fra concessioni ed appalti che era stata operata dall’art. 31 bis, comma IV, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche, ritenuta applicabile anche ai rapporti pregressi in forza del disposto del V comma di quell’articolo. Si sosteneva poi l’inammissibilità del giudizio per decadenza dell’azione stessa e, nel merito, l’intervenuta prescrizione del diritto di cui all’azione risarcitoria, e comunque che venissero respinte tutte le domande accolte in primo grado, per difetto di causa.

La remittente Sezione d’appello, nella sentenza-ordinanza in epigrafe, ha ritenuto infondato il motivo relativo al difetto di giurisdizione censure ribadendo, la natura latu sensu pubblicistica delle funzioni esercitate da lntermetro nell’ambito del rapporto convenzionale concessorio tale da consentirne la configurazione come organo indiretto del Comune di Roma, e quindi da giustificare l’incardinamento dell’azione di responsabilità amministrativa. Sul tema della prescrizione, invece, la Sezione di appello non si è pronunciata ravvisando preliminare la risoluzione dell’ulteriore questione dedotta di decadenza dell’azione di responsabilità per intempestività dell’atto di citazione in giudizio, in quanto è stata notificata oltre il termine di 120 giorni dall’invito a dedurre.

In punto di fatto sulla specifica questione, va ricordato che in data 17.6.1999 è stato notificato all’Intermetro l’invito a dedurre ex art.5, primo comma, della legge n.19 del 14 gennaio 1994 con l’assegnazione di un termine di 30 giorni da quella notifica per il deposito di dette deduzioni e documenti, e pertanto in scadenza al 17.7.1999. Intermetro ha rimesso le proprie deduzioni con nota del 13.7.1999. Ai sensi dell’art. 5 della legge n.19, il Procuratore avrebbe dovuto emettere l’atto di citazione entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle deduzioni e cioè ove non si ritenga applicabile alla fattispecie la sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, il 14.11.1999, salvo proroga, nella specie non richiesta. L’atto invece risulta “emesso” il 16.12.1999, data di ricezione da parte della segreteria della Sezione giurisdizionale per il Lazio come risulta dall’apposizione del relativo timbro a calendario sul frontespizio dell’atto di citazione.

Appare, così, rilevante nel giudizio predetto la pronuncia di queste Sezioni Riunite che difatti sarebbe suscettibile di definire essa stessa il giudizio.

Le parti private appellanti dei due giudizi, rispettivamente Vetrano (n. 155/SR/QM) e Intermetro s.p.a. (n. 158/SR/QM) si sono costituite anche nei giudizi incidentali sollevati innanzi queste Sezioni Riunite rispettivamente in data 22 novembre 2002 con memoria degli avvocati Domenico Paternostro ed Elio Vitale ed in data 22 gennaio 2002 con memoria degli avvocati Giulio Correale, Marcello Clarich e Benedetto Giovanni Carbone, in tale ultima memoria l’elezione di domicilio della Intermetro s.p.a. è presso lo studio dell’avv. Giovanni Carbone in Via di Villa Grazioli n. 13.

Nel giudizio n. 158 ha inoltre presentato memoria, in data 18 gennaio 2003 il comune di Roma interveniente e appellante incidentale contro Intermetro s.p.a. rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Barbicinti

La Procura generale ha presentato le proprie conclusioni scritte in data 17 gennaio 2003.

L’esame delle posizioni espresse dalla parti costituite nel presente giudizio può utilmente iniziare da quella della Procura generale, ricorrente nella prima questione e concludente nella seconda ma portatrice comunque, per l’identità delle questioni sollevate, di argomentazioni e prospettazioni comuni o complementari sulle quali quindi si riferisce unitariamente.

La Procura generale, ricordate l’evoluzione storico dogmatica e l’oscillazione giurisprudenziale in merito alla nozione di “termini processuali”, si sofferma sulle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, dalle quali concordemente emerge, particolarmente a partire dai primi anni novanta, un orientamento costante nel senso di considerare ‘processuali’non soltanto i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche i termini iniziali, entro cui il processo stesso deve essere instaurato, quando si tratti dell’unico strumento di garanzia esperibile per la tutela dei diritti. Di tali pronunce vengono forniti numerosi riferimenti: per la Corte di Cassazione le sentenze n.7409 del 18 luglio 1990, n.7337 del 19 luglio 1990, n.3351 del 18 aprile 1997 e n.6874 del 3 luglio 1999 e per la Corte Costituzionale quelle n.40/1985, n.255/1987, n.49/1990, n.380/1992 e n.268/1993.

In altri termini, osserva in particolare parte pubblica, l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale - deve obbligatoriamente operare soltanto nei confronti dei particolari procedimenti stabiliti nel contesto della stessa legge n.742/69, in materia penale (artt.2 e 2bis), in materia civile (artt. 3 e 4) e in materia amministrativa (art.5), in quanto la deroga alla portata generale della legge n.742/69 può imporsi solo per quei procedimenti che richiedano una tempestiva e sollecita definizione (provvedimenti ‘urgenti’), per l’esistenza di preminenti ragioni a tutela di valori costituzionali che debbano essere prioritariamente protetti.

La Procura generale, dopo aver rilevato che i principi discendenti dalla  giurisprudenza della Corte Costituzionale non consentono un’applicazione ipso iure della sospensione feriale dei termini a quelli stabiliti a pena di decadenza per l’esercizio dell’azione giudiziaria, osserva che, tuttavia, l’enunciazione costituzionale di questi innovativi principi ha aperto nuove prospettive interpretative che hanno consentito di pervenire ad una rimeditazione della portata normativa dell’art.1 legge n.742/69. Essa appare rivolta ad adeguare la lettera della disposizione al principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in giudizio.

Da tale principio discendono, sempre secondo parte pubblica, due fondamentali corollari. Il primo è che, se pur a rigore il termine di 120gg. per l’emissione della citazione ad opera del pubblico ministero è termine preprocessuale, è vero anche che ad esso non può negarsi la natura e la valenza processuale, essendo funzionalmente e direttamente indirizzato alla instaurazione del processo vero e proprio, attraverso l’emissione dell’atto di citazione in giudizio, che rappresenta l’unico rimedio per il titolare del diritto leso (il P.M. innanzi alla Corte dei conti), per ottenere il risarcimento dell’ingiusto danno pubblico subìto, di cui esso solo è legittimato a chiedere il ristoro. Il secondo è che la natura decadenziale, conseguente all’inutile compimento del termine perentorio del periodo di 120 giorni per l’emissione della citazione, è giuridicamente intrinseca a tale termine e viene costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza contabile.

Se, dunque, il termine di 120 gg. per l’emissione dell’atto di citazione in giudizio da parte del P.M. contabile è sì un termine preprocessuale ma a sicura valenza processuale e se è sottoposto alla ‘sanzione’della decadenza dal diritto di agire in giudizio e se, ancora, l’azione in giudizio dello stesso P.M. contabile rappresenta l’unico rimedio che esso possiede, quale legittimo tutore delle finanze pubbliche, per il risarcimento del danno erariale, allora deve argomentarsi che non può esservi dubbio sull’applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche al decorso del periodo di 120 gg. per l’emissione dell’atto di citazione in giudizio da parte del P.M. contabile.

Inoltre non può, ragionevolmente, ammettersi che detto diritto pubblico possa non essere pienamente azionabile, astretto com’è da una duplice delimitazione di termini, uno, generale, di prescrizione, l’altro, speciale, di decadenza, perché si realizzerebbero evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento, in generale, tra l’azione di un privato cittadino che tutela un suo interesse e l’azione di un rappresentante pubblico, che tutela l’interesse generale dell’ordinamento giuridico e dello Stato, e, nel caso concreto, tra le parti processuali, ove si ritenesse consentito solo all’invitato ovvero al convenuto ovvero ancora all’appellante di valersi del periodo di sospensione feriale dei termini per esprimere pienamente il proprio diritto di difesa e non al P.M. contabile.

Nel proprio ricorso, poi, parte pubblica si preoccupa di dar conto dello stato della giurisprudenza contabile, al fine di dimostrare l’esistenza del conflitto giurisprudenziale che suggerisce una pronuncia di queste Sezioni Riunite che superi il contrasto insorto, oltre tutto, su di una questione che assume, in sé, notevole rilievo giurisprudenziale

Come ricorda perciò la Procura generale, nel senso di escludere l’applicazione della disposizione di cui all’art.1, legge n.742/1969, e, quindi, l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, nel precipuo rilievo che il termine di 120 giorni suddetto, non sarebbe connotato da natura processuale, si sono recentemente pronunciate alcune Sezioni di primo grado (cfr., ex multis,  Sez. Campania, n.60 del 21 luglio 2000; Sez. Emilia Rom., n.2048 del 9 novembre 2000; Sez. Fr. Ven. Giu., n.146 del 6 novembre 2000;) e la Sezione III centrale d’appello (n.219 del 2 agosto 2001; n.324 del 19 dicembre 2001; n.133 del 2 maggio 2002).

In senso favorevole all’applicazione della sospensione dei termini feriali allo stesso periodo di 120 giorni per l’emissione dell’atto introduttivo del giudizio, si sono pronunciate invece, più o meno nello stesso periodo, la Sezione giurisdizionale Lazio e le tre Sezioni centrali d’appello, nel fondamentale rilievo che detto periodo di 120 giorni, pur essendo posto fuori dal processo, assolve, tuttavia, ad una funzione (l’emissione dell’atto introduttivo del giudizio) eminentemente processuale. (Cfr., Sez. Lazio, n.404 del 7 marzo 2000; n.922 del 3 luglio 2000; n.3799 del 19 ottobre 2001; n.721 dell’8 febbraio 2001; n.4129 del 19 novembre 2001; Sez. I centr., n.218 del 6 luglio 2001; Sez. II centr., n.320 del 27 settembre 2001; Sez. III centr., n.79 del 10 aprile 2001).

Come s’è detto prima, l’appellante Vetrano si è costituito nel presente giudizio con memoria degli avvocati Domenico Paternostro ed Elio Vitale.

Nell’atto difensivo viene contestata la tesi del Procuratore generale perché fondata su una impropria applicazione dei principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale e da quella di Cassazione. Nel procedimento giuscontabile (latu sensu) la scadenza del termine assegnato al Pubblico Ministero (per archiviare o depositare l’atto di citazione) non incide sul suo diritto di azione, come può accadere invece in campo civilistico o amministrativo, in quanto il Pubblico Ministero contabile può chiedere la proroga del termine stesso, facoltà non prevista in sede di ricorso amministrativo o di citazione in sede civile per il privato.

Proprio per tali ragioni la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno ritenuto applicabile la disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale dettata in via generale dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969 allorché il termine per proporre il ricorso o l’atto di citazione viene a spirare nel periodo feriale e, quindi, viene ad incidere sul diritto di azione ove al difensore del ricorrente o dell’attore (figura obbligatoria) non si consenta una protrazione del termine.

Per altro verso, rilevano i difensori, il P.M. contabile può convenire comunque in giudizio il presunto responsabile nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso ovvero dalla data di notifica dell’invito a dedurre con il quale ha posto in mora il presunto responsabile.

Non può, infine, sottacersi che la sospensione dei termini di cui al citato art.1 della legge 742 del 1969 si riferisce letteralmente ai “termini processuali” mentre l’attività inerente la fase istruttoria non può farsi rientrare in una attività di natura processuale.

Si è già menzionata la memoria di costituzione per la Intermetro s.p.a., prodotta dagli avvocati Giulio Correa1e, Marcello Clarich e Benedetto Giovanni Carbone. Anche tale difesa sostiene la tesi dell’inapplicabilità della sospensione feriale al termine di cui si discute. Essa ritiene, citando a sostegno numerose pronunce del giudice amministrativo, che il termine di 120 giorni per la citazione non può in alcun modo considerarsi di natura processuale, giacché il giudizio ed il rapporto processuale si instaurano solo successivamente alla notifica dell’atto di citazione con la conseguenza che risulta del tutto inapplicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n.639/1969.

Inoltre rileva tale difesa che natura processuale non può attribuirsi ad un atto la cui funzione non è già quella di “introdurre un giudizio” ma unicamente quella di consentire l’acquisizione degli elementi necessari per una più corretta valutazione della notizia di danno, al fine della chiamata in giudizio che, al momento dell’invito, è soltanto eventuale. D’altronde è indiscusso che il vero e proprio rapporto processuale innanzi alla Corte di conti si instaura solo con la notificazione dell’atto di citazione e che le attività che si svolgono nella fase istruttoria di competenza delle Procure regionali non hanno alcun rilievo formale ai fini del successivo processo, che, del resto, è solo eventuale, in quanto l’istruttoria può chiudersi con l’archiviazione disposta dal P.M. Ciò è confermato dal fatto che le dichiarazioni rese, le testimonianze e la documentazione acquisita dal requirente in quella fase, non hanno valore di “prova” poiché quest’ultima si acquisisce solo innanzi al giudice contabile che, non vincolato dal potere dispositivo delle parti, è il solo titolare del potere di acquisizione delle prove previsto dall’art. 15 del R.D. n. 1038/1933.

Neppure si può dire che il termine de quo, pur inserendosi in fase procedimentale, trovi la sua disciplina nell’ambito di una normativa speciale a carattere processuale per il giudizio contabile, con conseguente applicabilità della sospensione feriale e tempestività dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

Infine la difesa della Intermetro s.p.a. richiama una pronuncia di questa Corte in primo grado, secondo la quale la sospensione, attenendo a termini perentori, non può trovare applicazione per i termini che, come quello relativo alla emanazione dell’atto di citazione da parte delle Procure regionali, godono di un regime di prorogabilità loro proprio, limitato al solo rispetto dei modi e tempi stabiliti dalle norme che li riguardano.

E’ pur vero, osserva la difesa predetta, che un autorevole indirizzo giurisprudenziale, avallato da pronunce della Corte Costituzionale, considera applicabile alla domanda giudiziale la sospensione feriale dei termini, a causa della natura processuale di questi ultimi, quando questa sia il solo mezzo per far valere un proprio diritto. Ma, prosegue la difesa, un esame anche superficiale delle pronunce della Corte Costituzionale chiarisce la ratio dell’estensione della regola della sospensione feriale dei termini ad alcuni tipi di domanda giudiziale. La ragione risiede nella necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e nella considerazione che la situazione di chi deve ricorrere in periodo feriale ad un legale perché rediga un atto processuale (in senso stretto) non è diversa da quella di chi deve necessariamente ricorrere ad un legale per predisporre l’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed in entrambi i casi il diritto, costituzionalmente garantito, ad una difesa tecnica, deve essere assicurato. Di qui, anche per la brevità del termine stesso, l’applicazione del principio alla previsione dell’art. 1137 codice civile il quale fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per l’impugnativa delle delibere dell’assemblea condominiale.

Un siffatto orientamento, giustificabile per il processo civile, non è compatibile con il procedimento contabile sia per l’ampiezza del termine che è di novanta giorni e dunque di durata ben superiore sia al periodo di sospensione feriale dei termini e sia della durata dei termini previsti dalla normativa sostanziale per l’esercizio del diritto di azione  sia perché il P.M. agisce a tutela obiettiva dell’ordinamento con azione obbligatoria e non dispositiva (come avviene invece per i diritti dei privati).

E’ poi, priva di fondamento l’obiezione, ove venisse negata l’applicabilità della sospensione, si finirebbe per riconoscere una disparità di posizioni, fra parte pubblica e parte privata, computando la sospensione feriale a favore dell’”invitato” e non anche a favore del requirente regionale. E difatti, nei confronti del primo neanche si pone il problema dell’estensibilità della disciplina dei termini feriali in quanto il termine - per rispondere all’invito non ha natura perentoria, tanto è vero che l’invitato può rispondere anche dopo la sua scadenza e il P.R. ne può tenere conto. La scadenza del termine a dedurre, d’altronde, opera in tale ipotesi solo come data di inizio per il decorso di quello decadenziale di 120 giorni per formalizzare la citazione, posto a carico del Procuratore regionale, e ciò in quanto decorre ex lege anche se l’invitato risponda in ritardo.

Conclude la difesa dell’Intermetro s.p.a., nel senso dell’inapplicabilità della sospensione feriale prevista dall’art. I della legge n.7.10.1969 n.742 al decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994.

Rimane da riferire sulla memoria per il comune di Roma, appellante incidentale nel processo d’appello, rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Barbicinti. La difesa dell’ente locale comincia con il ricordare che, partendo dal presupposto della portata generale della norma sulla sospensione feriale dei termini processuali, la Corte Costituzionale ne ha precisato l’ambito di operatività con una serie di pronunce additive, con le quali ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 742/1969 nella parte in cui non prevedeva l’applicabilità della sospensione feriale dei termini ad una serie di fattispecie.

Dopo di esse, il Giudice delle leggi ha ritenuto di non dover più accogliere questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 1egge 742/1969, essendo diritto vivente il principio secondo cui la sospensione feriale dei termini è la regola applicabile a ogni tipo di giudizio mentre costituisce eccezione la non applicabilità di tale previsione (Corte Cost. n. 268/1993) e che ciò discende già dalla corretta interpretazione della legge n. 742/1969, come desumibile anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha già ritenuto applicabile la sospensione feriale anche al termine previsto dall’art. 2527 c.c. per proporre l’impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa. Si osserva poi come la sospensione feriale dei termini appaia regola ancor più ineludibile dopo l’introduzione nella Costituzione delle norme sul “giusto processo” (art. 111 Cost.).

Nel passare ad individuare quali sono i termini di decadenza a cui si applica la sospensione feriale, la difesa ricorda che, buona parte del contenzioso avanti alla Corte Costituzionale affrontava tale problema, con particolare riguardo all’applicabilità della sospensione feriale ai termini decadenziali previsti per la proposizione dell’atto introduttivo di un giudizio: termine di impugnazione di una delibera condominiale, di ricorso per la risoluzione del contratto di locazione, di opposizione alla determinazione dell’indennità di esproprio che da un punto vista strettamente lessicale tali termini non sono stricto sensu processuali, in quanto il rapporto processuale si instaura solo con la notifica o il deposito dell’atto introduttivo.

La giurisprudenza costituzionale, tuttavia, ha costantemente ritenuto applicabile la sospensione feriale a tali termini, sebbene contenuti in “norme di carattere sostanziale, (...) quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto in quanto ne risulterebbe altrimenti leso il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

Tale linea interpretativa, afferma l’avv. Barbicinti, è stata accolta anche dal legislatore, che, nel disciplinare la sospensione feriale dei termini nel giudizio penale (art. 2 legge n.742/1969 come modificato dall’art. 1 d.1gs. 20 luglio 1990, n. 193), ha usato volutamente l’espressione termini procedurali e non più quella di termini processuali.

Infondato il riferimento ad una presunta specialità o eccezionalità della disciplina della sospensione feriale dei termini che sarebbe “di stretta interpretazione” e quindi non suscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente “poiché al termine di cui si discute non può essere riconosciuta... natura processuale, “non è ad esso applicabile la disciplina della sospensione feriale” (pag. 26). Non può sorgere dubbio su quale sia la regola e quale l’eccezione: la regola è la sospensione feriale, l’eccezione i casi espressi in cui eccezionalmente non si applica tale disciplina. La sospensione feriale, pertanto, è suscettibile di applicazione analogica, le deroghe a tale disciplina no.

Inconferente anche il richiamo al regime di prorogabilità dei termini per l’emanazione dell’atto di citazione. Dall’analisi della legislazione si perviene esattamente alla conclusione opposta, dal momento che regime di prorogabilità e sospensione feriale coesistono in più di una fattispecie; basti pensare alla disciplina delle indagini preliminari nel processo penale suscettibili di proroga e a cui, al tempo stesso, si applica la sospensione feriale dei termini (art. 2 legge n. 742/1969 e art. 240 bis disp. coord. c.p.p.).

Ad avviso della predetta difesa quindi la sospensione feriale si applica al termine previsto dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994 per emettere l’atto di citazione in giudizio ed in tal senso essa conclude anche in adesione alle conclusioni della Procura generale.

All’odierna udienza pubblica le parti costituite hanno articolatamente illustrato i punti più rilevanti dei rispettivi atti scritti, confermandone le conclusive richieste.

Considerato in

DIRITTO

Il Procuratore generale ricorrente ed il giudice remittente hanno proposto coincidenti quesiti, intesi ad accertare l’applicabilità o meno della sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, al decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994. I quesiti si traducono, dunque, nella proposizione di un’unica questione di massima, sicuramente ammissibile in ciascuno dei due casi, tendendo a risolvere, con immediata applicazione alle fattispecie concrete, un effettivo e rilevante contrasto giurisprudenziale in merito, inoltre, a questione di per sé di particolare rilievo giuridico, specie nell’ambito del processo contabile.

Alla questione proposta deve essere data una sicura risposta affermativa.

Le prospettazione della parte pubblica e dell’avvocatura comunale da un lato e quelle delle difese degli appellanti nei relativi giudizi di riferimento dall’altro, pur se orientate in modo contrapposto, hanno fornito, per la dovizia e l’acutezza delle argomentazioni addotte, un rilevante contributo a porre in luce tutti i diversi aspetti della questione, al fine di giungere ad una sua definizione il più possibile completa e convincente.

E’in primo luogo da ricordare la tesi, oggi nettamente minoritaria, che, in dottrina ed in giurisprudenza, riferisce l’espressione “termini processuali” ai soli termini che incidono sulla dinamica del processo, cioè al suo svolgimento interno, escludendo dal novero i termini per l’esercizio di poteri sostanziali e quelli a pena di decadenza per la proposizione dell’azione.

Prevale infatti, ed a buon diritto, secondo il collegio, la tesi che qualifica come processuali anche i termini da ultimo ricordati, in quanto comunque destinati a produrre i loro effetti sul processo.

Univoca, in tal senso, è sempre stata la giurisprudenza amministrativa che ritiene processuali anche i termini per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi; ad essa si unisce quella più recente della Corte di Cassazione (cfr. n. 7409/1990; n. 7337/1990; n. 3351/1997), innovatrice rispetto alla precedente (Cass. 3143/90 n. 4494/1985, n. 609/1976, 694/1976).

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, in più occasioni, (sent. n. 40/1985, n. 255/1987, n. 49/1990, n. 390/1992, n. 268/1993) ricompreso nella locuzione “termini processuali” quelli entro i quali il processo va instaurato. In particolare le due sentenze da ultimo ricordate danno atto della ormai avvenuta ricezione del nuovo orientamento giurisprudenziale.

Con l’ultima di esse, il Giudice delle leggi ha anzi ritenuto di non dover più accogliere questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 742/1969, essendo diritto vivente il principio secondo cui la sospensione feriale dei termini è la regola applicabile a ogni tipo di giudizio mentre costituisce eccezione la non applicabilità di tale previsione.

In coerenza con questo indirizzo, come rileva anche, nella sua memoria, l’avvocato Barbicinti per il comune di Roma, il legislatore, nel disciplinare (d.lgs. n. 19 del 1990, art. 1) più di recente la questione con riferimento alla “materia penale”, ha fatto ricorso, intenzionalmente come emerge dai lavori preparatori, invece che a di quella di termini “processuali”, usata nel testo della legge n. 742 del 1969, all’espressione termini “procedurali”, ritenuta omnicomprensiva. Ciò ha fatto, tra l’altro, proprio per chiarire l’applicabilità della sospensione feriale dei termini alla fase delle indagini preliminari. A conferma della portata generale della norma, la giurisprudenza penale ha ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini anche ai procedimenti di riesame (Cass. 10.5.1991 e 1.2.2001), al procedimento di sorveglianza (Cass. 2.2.1993 e 25.1.2000) al processo di esecuzione (Cass. 10.2.1995).

Pertanto, ai fini della soluzione della questione in giudizio, non rileva la natura preprocessuale dell’invito a dedurre, in relazione al quale i termini decorrono, ma interessano gli effetti di questi ultimi sull’esercizio dell’azione.

Vi è infatti, anche da parte delle parti costituite nel presente giudizio, un generale consenso sull’interpretazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale e di quella di Cassazione, le cui pronunce del resto non lasciano adito a dubbi quanto ai principi di fondo affermati.

Le divergenze emergono, però, sull’applicabilità di tali principi al caso in questione.

Si sostiene, in buona sostanza, dalle difese degli appellanti costituiti anche nel presente giudizio, ed in particolare dall’avvocato Correale, che lo ha ulteriormente argomentato in udienza, che il termine relativo alla emanazione dell’atto di citazione non ha natura processuale neppure nella nuova accezione sopra delineata alla luce della giurisprudenza di cui si è detto.

Infatti la funzione della fase che inizia con l’invito a dedurre non sarebbe quella di "introdurre un giudizio" ma quella di consentire l’acquisizione degli elementi necessari per una più corretta valutazione della notizia di danno, al fine di una solo eventuale chiamata in giudizio mentre il vero e proprio rapporto processuale innanzi alla Corte di conti si instaurerebbe solo con la notificazione dell’atto di citazione e le attività che si svolgono nella fase istruttoria di competenza delle Procure regionali non avrebbero alcun rilievo formale ai fini del successivo processo, come sarebbe confermato dal fatto che le dichiarazioni rese, le testimonianze e la documentazione acquisita dal requirente in quella fase non hanno valore di "prova" poiché quest’ultima si acquisisce e si forma solo innanzi al giudice contabile che, non vincolato dal potere dispositivo delle parti, è il solo titolare del potere di acquisizione delle prove previsto dall’art. 15 del R.D. n. 1038/1933.

E’ bene iniziare a sgombrare il campo da considerazioni pur apparentemente suggestive ma in realtà inconferenti ai fini della soluzione della questione che ne occupa.

Così è pur vero che il vero e proprio rapporto processuale innanzi alla Corte di conti si instaura solo con la notificazione dell’atto di citazione, come del resto nel processo penale sorge solo con la richiesta del rinvio a giudizio e non con la comunicazione dell’avviso di garanzia o con l’iscrizione nel registro degli indagati. Ma è proprio questo l’effetto estensivo che deriva dall’evoluzione della giurisprudenza sia costituzionale che della Cassazione e della legislazione successiva a essa e che comprende ormai nel concetto di termini processuali anche quelli detti preprocessuali, finalizzati cioè, a pena di decadenza, alla proposizione dell’azione e, quindi, all’instaurazione del processo ed i termini per l’esercizio di poteri sostanziali.

Devono ritenersi assorbite dalle considerazioni che precedono anche le contestazioni delle affermazioni che tendono comunque a riproporre la distinzione tra i termini processuali e quelli preprocessuali del genere sopradetto, pur se “sotto altro aspetto”, come fa la difesa del dottor Vetrano, o attraverso il richiamo di giurisprudenza di questa Corte, operato dalla difesa della Intermetro.

In particolare va detto che la giurisprudenza contabile richiamata è espressione di quel contrasto giurisprudenziale per il cui superamento è stato attivato il presente giudizio.

Il rilievo poi che nella fase prodromica all’instaurazione del processo contabile non si abbia l’acquisizione di prove, che avverrebbe solo in dibattimento, è certamente esatto ma non sposta i termini della questione, specie se si pone mente al fatto che ciò avviene anche nella fase, sostanzialmente omologa, del rito penale, nella quale, come si è prima ricordato, è espressamente prevista la sospensione feriale dei termini.

Occorre invece darsi carico delle argomentazioni con le quali, preso atto della richiamata evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che essa non sia rilevante per la questione in esame.

Si osserva in primo luogo (difesa Intermetro) che la ratio legis della sospensione feriale dei termini risiederebbe nella necessità di assicurare il riposo ad avvocati e procuratori legali e, quindi, non varrebbe per termini relativi ad attività proprie del Pubblico ministero che certo non si avvale del patrocinio dei predetti professionisti ed è costituito in ufficio con pluralità di magistrati.

In realtà il parametro individuato è invero di fondamentale rilievo nell’evoluzione della giurisprudenza in merito all’ambito di applicazione dell’art. 1 della legge n. 742 cit. ma da un lato non è il solo dall’altro esprime, comunque, un principio le cui implicazioni vanno tutte correttamente esplicitate, in coerenza con gli altri principi, anche di rango costituzionale, dell’ordinamento.

E’ così interessante notare che, con pronuncia n. 380 del 29 luglio 1992, il Giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 1 ult. cit., nella parte in cui non dispone che l’istituto della sospensione dei termini si applichi anche al termine stabilito per ricorrere avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti "giurisdizione professionale" sopravvissuta, quale giurisdizione speciale, in forza della VI disp. trans. e fin. Cost. Da notare che il regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, approvato con il decreto ministeriale del 10 novembre 1948, non prevede l’obbligatoria assistenza di patrocinatore legale, tuttavia la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover comunque assicurare al professionista la piena possibilità di avvalersi della difesa tecnica, necessaria al fine di un’adeguata impugnativa della decisione, in guisa che lo stesso diritto ad impugnare i provvedimenti disciplinari non risultasse nella sostanza menomato e posto in una posizione deteriore rispetto all’analogo diritto valevole nell’ambito delle altre giurisdizioni. Significativo esempio, questo, di come il diritto tutelato attraverso la garanzia del necessario periodo feriale per gli avvocati sia in realtà quello, per ciascuno ed innanzi ad ogni giurisdizione, di pienamente ed efficacemente agire per la tutela dei propri diritti od interessi, nel rispetto degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Da qui deriva anche la possibilità di tranquillamente superare l’obiezione della inapplicabilità della sospensione al Procuratore regionale che, essendo un ufficio, non ricorre all’altrui patrocinio legale.

L’irrilevanza di tale obbiezione discende in primo luogo dal fatto che analoghe osservazioni potrebbero farsi per l’ufficio del Pubblico ministero penale che, invece, espressamente gode della sospensione dei termini nel periodo feriale, come si è già sopra ricordato.

Giova comunque rilevare che, essendo tutelato in realtà il principio di un efficace esercizio dell’azione nei termini che precedono, esso vale anche per l’attore pubblico. Ed infatti anche gli uffici di Procura debbono seguire i ritmi dell’attività giurisdizionale in senso proprio. Neppure può ipotizzarsi in via generalizzata nel periodo feriale, per i predetti uffici, un regime di reciproche sostituzioni tra magistrati titolari delle singole vertenze, magari attraverso un apposito “piano ferie”. Ciò contrasterebbe, ovviamente, con ogni principio di ragionevolezza nell’organizzazione degli uffici di Procura andando ad impingere nell’articolo 97, primo comma, della Costituzione ed anche, compromettendo l’efficace svolgimento dell’azione contabile, per questo profilo, con l’articolo 24 della Costituzione.

In ogni caso, sul piano puramente fattuale, avendo spesso gli uffici di Procura dotazioni organiche inferiori rispetto a quelli di studi legali anche di normali dimensioni una soluzione del genere di quella appena prospettata sarebbe in molti casi inapplicabile, con ulteriore conferma della propria irrazionalità.

In via generale va comunque affermato che le norme regolatrici dei termini processuali sono applicabili a tutti i soggetti del processo secondo la rispettiva veste nel giudizio e, quindi, al Procuratore regionale quale attore. Ciò tanto più oggi che il sistema processuale sempre più si evolve, specie dopo l’introduzione dell’art. 111 della Costituzione nel nuovo testo, verso la piena parità, formale e sostanziale, delle varie parti.

Sono infine da considerare le ulteriori affermazioni relative all’inapplicabilità del principio affermato dalla ricordata concorde ed ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e da quella di Cassazione. Esse espongono altri profili di dubbio, nessuno dei quali vale a convincere il collegio della tesi dell’inapplicabilità della sospensione.

Si fa riferimento, in primo luogo, al fatto che la sospensione sarebbe stata estesa solo nel caso di termini di breve durata, generalmente di trenta giorni. Inoltre si richiamano altri aspetti e cioè il non essere l’esercizio dell’azione contabile l’unico mezzo di tutela del diritto al recupero del danno erariale ed il non avere la scadenza del termine previsto per l’emissione dell’atto di citazione effetto tombale, essendone possibile la proroga ed essendo, comunque, l’azione contabile esercitabile nei cinque anni dall’evento dannoso o dalla data di notifica dell’invito a dedurre con il quale è stato posto in mora l’invitato (argomento quest’ultimo proprio della sola difesa del Vetrano).

Quanto all’essere stato il principio affermato solo in riferimento a termini brevi valga, in contrario, il richiamo a Corte Cost. n. 268/1993 cit. in cui la questione della sospensione feriale del termine, di ben tre mesi, previsto dall’art.80, 1°comma, della legge n. 392 del 1978 per chiedere la risoluzione del contratto di locazione nel caso in cui l’immobile venga adibito ad una destinazione diversa da quella pattuita, viene ritenuta non fondata solo perché la sua applicabilità discende ormai dalla corretta interpretazione della legge n. 742 cit.

Prima di vedere quale rilievo abbia la possibilità della proroga dell’ormai noto periodo dei centoventi giorni, occorre sgombrare il campo da ogni possibile equivoco circa la possibilità di riproporre, salva la prescrizione quinquennale, l’azione contabile per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti per i quali già sia svolta inutilmente la fase preprocessuale che inizia con la notifica dell’invito a dedurre.

La natura decadenziale del termine in questione, ammessa dalla stessa difesa del Vetrano, si traduce nell’inammissibilità della citazione tardivamente proposta. Ne consegue che essa, per l’effetto sanzionatorio dell’inammissibilità, non potrebbe più essere nuovamente proposta anche se venissero rispettati, questa volta, i termini controversi. Tale conseguenza è basilare principio giuridico a garanzia, in questo caso, dell’invitato e, ove disattesa, si tradurrebbe nella sostanziale vanificazione del carattere decadenziale del termine dei centoventi giorni.

E’ proprio perché, una volta notificato l’invito, l’azione, se non rispetta le scansioni temporali previste, non può più essere esercitata né riproposta nei medesimi od analoghi connotati oggettivi e soggettivi, che si configura il presupposto della compressione del diritto d’azione, in difetto di applicazione della sospensione del termine nel periodo feriale.

Del resto è la difesa dell’Intermetro a richiamarsi ad una sentenza di questa Corte riportandone tra l’altro il seguente, conclusivo, passaggio: “L’effetto sanzionatorio è agevolmente argomentabile dal sistema normativo nel parallelo procedimento preprocessuale contabile, in quanto l’esercizio di un potere-dovere (quello di azione) oltre il termine consentito concreta ipotesi di attività svolta in assenza di potere e, come tale, inammissibile. La conseguenza di inammissibilità dell’azione di responsabilità proposta dal Procuratore regionale tratta dal primo giudice nel caso all’esame, per il mancato rispetto dell’indicato termine di centoventi giorni dalla scadenza del dies ad deducendum appare, pertanto, in linea con l’indicata costruzione, oltre che con la chiarita ratio e contenuto del menzionato art. l, co. 3 bis della legge n. 639/1996. (Sez. I centr. n. 185 del 2002)

Da ultimo rimane da valutare la reale consistenza di quella che appare la più suggestiva tra le argomentazioni addotte a sostenere la peculiarità della fattispecie in giudizio e quindi della sua non omologabilità agli altri casi in si è comunque ritenuto applicabile in via estensiva la previsione normativa di cui all’art 1 della legge 742, vale a dire quella che si fonda sulla possibilità, per l’attore pubblico, di chiedere la proroga del termine in questione.

A ben vedere tuttavia neppur essa si rivela decisiva.

Soccorre, in primo luogo, la sostanziale assimilabilità della fase preprocessuale del giudizio contabile che si apre con l’invito a dedurre alla fase delle indagini preliminari, propria del processo penale.

Nell’un caso come nell’altro l’azione del pubblico ministero deve essere esercitata entro termini predeterminati (sei mesi in genere nel processo penale – art. 405 c.p.p.) a far data dall’iscrizione del registro degli indagati, cui corrisponde nel processo contabile la notifica dell’invito a dedurre da cui decorre il termine assegnato per le deduzione e, successivamente il perido dei centoventi giorni per l’emissione della citazione.

Nell’un caso come nell’altro i predetti termini possono essere prorogati: per il processo penale opera infatti l’art. 406 c.p.p., per quello contabile provvede il comma 5bis dell’articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Il collegio ha già ricordato, pur se ad altro fine, che in materia penale per effetto dell’art. 240 bis disp. coord. c.p.p., la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera solo in alcuni casi, individuati in via di eccezione al principio della generale applicabilità

Non si vede perché analoga sospensione non debba operare nel processo contabile, attese le sostanziali identità delle due fasi preprocessuali che espongono una differenza solo per quanto attiene al momento dell’archiviazione che, diversamente dal sistema penale, in quello contabile è rimesso direttamente al Procuratore regionale senza l’intervento del giudice.

Non può essere di ostacolo il divieto di applicazione analogica di norme speciali quale sarebbe il ricordato articolo 240bis, argomento questo ulteriormente proposto in udienza dall’avvocato Correale. Ritiene il collegio di condividere il rilievo dell’avvocatura comunale per cui ad essere eccezionale è la previsione normativa che esclude, in casi determinati, l’applicazione della sospensiva mentre la sua applicabilità risulta essere non il frutto di una speciale disposizione ma la riaffermazione di un principio generale cui, eccezionalmente, derogare in casi specificamente previsti.

Nulla ostacola, quindi, anche per questo aspetto, l’applicazione dell’istituto della sospensione alla fattispecie in giudizio.

Tale conclusione trova, peraltro, conferma anche nella considerazione che la prevista possibilità di chiedere la proroga del termine nulla ha a che vedere con l’automatica sospensione dello stesso durante il periodo feriale.

Diversi infatti i presupposti, le finalità, gli effetti e la procedura.

Infatti la proroga è eventuale e per essa occorrono circostanza specifiche, che possono variare da caso a caso, legate, ad esempio, al numero dei soggetti coinvolti o alla complessità della vicenda e soggette ad una discrezionale valutazione del giudice. La sospensione è invece obbligata, legata al mero dato temporale ed è ovviamente sottratta ad ogni valutazione del giudice.

Ritenere che il Procuratore regionale possa ricorre alla richiesta di proroga per conseguire effetto analogo a quello della sospensione significa utilizzare surrettiziamente un istituto processuale per uno scopo cui, con tutta evidenza, non è stato preordinato dal legislatore, ipotizzando tra l’altro una funzione meramente notarile del giudice nel concedere la proroga in tal caso. Senza considerare poi che la difficoltà ad ottenere dal giudice un’ulteriore proroga che si dovesse rendere necessaria per le effettive esigenze istruttorie. Infatti, essendo la proroga del termine per emettere l’atto di citazione istituto eccezionale, che deve contemperarsi con l’esigenza dell’invitato ad una sollecita definizione della sua vicenda, non se ne possono ipotizzare concessioni ripetute, se non in casi del tutto particolari, a fronte di ben gravi e motivate esigenze.

E’evidente, quindi, che la possibilità di chiedere la proroga del ripetuto termine di centoventi giorni è cosa diversa dalla sua automatica sospensione durante il periodo feriale ed attiene a finalità differenti.

Conclusivamente deve darsi positiva risposta ai quesiti rivolti a queste Sezioni Riunite, nel senso che, per le ragioni fin qui esposte, al periodo di centoventi giorni, a partire dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno), di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Non è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni Riunite, sulle questioni di massima di cui al ricorso del Procuratore generale ed all’ordinanza della Sezione seconda centrale d’appello, indicati in epigrafe, riuniti i due quesiti, afferma che al periodo di centoventi giorni per emettere l’atto di citazione in giudizio - previsto dall’art. 5, primo comma, DL n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, come sostituito dalla legge n. 639/1996 e decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore regionale nell’invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno - si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno), di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Dispone che, a cura della Segreteria, il fascicolo processuale del giudizio iscritto al n.155/SR/QM del registro di segreteria, relativo al ricorso per questione di massima a queste Sezioni Riunite, in data 31 luglio 2002, promosso dal Procuratore generale, venga restituito alla Sezione prima centrale d’appello e quello relativo al giudizio iscritto al n.158/SR/QM del registro di segreteria venga restituito, invece, alla remittente Sezione seconda centrale d’appello per le relative pronunce di merito;

Manda alla medesima Segreteria perché venga data comunicazione della presente sentenza sia al Procuratore generale sia alle altre parti del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003.

                        L’estensore                                       Il Presidente

(dott. Eugenio Francesco Schlitzer)   (dott. Francesco Castiglione Morelli)

 

Depositata in Segreteria il 20 marzo 2003.

 

Il Direttore

                                                                                            Carlo Selvaggio