REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai magistrati

Francesco Castiglione Morelli presidente

Giuseppe David consigliere

Domenico Zuppa consigliere-rel.

Davide Morgante consigliere

Corrado Cerbara consigliere

Giovanni Piscitelli consigliere

Silvano Di Salvo consigliere

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sulla questione di massima iscritta al n. 132/SR/QM del registro di Segreteria, deferita dal Procuratore Generale presso la Corte dei conti con atto del 21 dicembre 2001, in relazione al giudizio d’appello n. 14424 pendente innanzi alla Sezione terza centrale, proposto dal sig. Luigi FARNESE, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Marino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Gorizia 14, presso lo studio dell’avvocato Franco Sabatini, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 506/2001 del 30 maggio 2001.

Visto l’atto introduttivo del presente giudizio, presentato dal Procuratore Generale in data 21 dicembre 2001 e notificato al sig. Luigi Farnese presso il suo difensore in data 14 gennaio 2002;

Visti gli atti e i documenti relativi alla questione;

uditi, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2002, con l’assistenza del segretario dott.ssa Alida Stefani, il relatore cons. Domenico Zuppa ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Roberto Bernedetti;

ritenuto in

 

FATTO

Con sentenza n. 506/2001 del 30 maggio 2001 la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha condannato il sig. Luigi Farnese a pagare alla A.S.L. di Pescara la somma di lire 300.629.617 oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Con appello notificato al Procuratore Regionale in data 4 ottobre 2001, nonché al Procuratore Generale ed al Direttore pro-tempore della A.S.L. di Pescara, il sig. Luigi Farnese, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Marino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Gorizia n. 14, presso lo studio dell’avvocato Franco Sabatini, ha impugnato la sentenza citata e ne ha chiesto l’annullamento o la riforma, previa sospensione della sua esecutività.

Il Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale con proprio decreto del 20 novembre 2001 ha fissato la camera di consiglio del 5 dicembre 2001 per la discussione dell’istanza di sospensiva e con altro decreto in pari data ha fissato l’udienza del 10 aprile 2002 per la discussione del merito.

In relazione alla domanda intesa ad ottenere la sospensione della pronuncia impugnata, il Procuratore Generale ha peraltro rilevato che la normativa concernente l’esecutività delle sentenze di primo grado ha dato recentemente luogo ad un contrasto di giurisprudenza.

Il Procuratore Generale premette che l’art. 1 del decreto-legge n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, nel testo riformulato dall’art. 1 del decreto-legge n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996, al comma 5-ter dispone: "il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano fondate ragioni ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva".

Ricorda ancora il Procuratore Generale che recentemente è entrata in vigore la legge 21 luglio 2000, n. 205 che all’art. 10, titolato "esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti", così dispone:

"1- All’art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

<per l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni>.

2- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti; per l’esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.

3- Ad eccezione di quanto disposto dall’art. 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti. E’ abrogato l’articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933".

La norma anzidetta -riferisce ancora il Procuratore Generale- ha dato luogo recentemente ad un contrasto giurisprudenziale.

La Sezione I e la Sezione II centrale hanno ritenuto che la norma appena citata riguardi soltanto i giudizi in materia pensionistica, e non incida sul regime dell’esecutività delle sentenze in materia di responsabilità amministrativa e contabile. Con diverse ordinanze (il P.G. cita le ordinanze della Sez. prima n. 02/2001/A del 27 ottobre 2000–18 gennaio 2001, n. 03 del 27 ottobre 2000–23 gennaio 2001, n. 05/2001/A del 27 ottobre 2000-3 febbraio 2001, n. 034/2001/A del 20 aprile-21 maggio 2001, n. 015/2001/A del 6-29 marzo 2001 e n. 061/2001/A del 13 luglio-17 settembre 2001; e quelle della Sezione seconda n. 050/2000 e 051/2000 del 30 novembre-15 dicembre 2000 e n. 28/2001/A del 26 giugno 2001) le anzidette Sezioni hanno ritenuto che, ai sensi della già citata normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, nel testo riformulato dall’art. 1 del decreto-legge n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996 al comma 5-ter, l’appello sospende l’efficacia esecutiva delle sentenze in materia di responsabilità amministrativa. Esse, conseguentemente, chiamate a decidere su istanze con cui gli appellanti chiedevano la sospensione dell’esecutività di tali sentenze, hanno dichiarato inammissibili le istanze stesse, in quanto volte a conseguire un effetto già ex lege collegato alla proposizione dell’appello.

La Sezione terza (che è la Sezione investita del giudizio rispetto al quale il P.G. propone la questione di massima in esame), invece, con ordinanza n. 032/2001 del 10 luglio 2001, ha affermato "che il disposto di cui all’articolo 10 della legge n. 205 del 2000 deve essere inteso –alla luce della <rubrica> dello stesso articolo, alla sua collocazione sistematica nel contesto della suddetta legge ed, infine, alla chiara formulazione letterale che non sembra soffrire eccezione alcuna- come disposizione che deve trovare applicazione in tutte le ipotesi di appello di sentenze emesse dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, tanto in materia pensionistica quanto in materia di responsabilità amministrativa".

La Sezione terza, in altri termini, ha ritenuto che la citata legge n. 205 abbia rimosso, sia per i giudizi pensionistici, sia per quelli in materia di contabilità pubblica, la precedente regola che conferiva all’appello efficacia sospensiva dell’esecutività delle sentenze impugnate, ed abbia quindi reintrodotto la regola della immediata efficacia esecutiva di tali sentenze, fatto salvo il potere di sospensione affidato alle sezioni di appello.

In relazione all’accennato contrasto giurisprudenziale il Procuratore Generale, dopo aver ricordato che la legge n. 205 del 2000 ha interessato prevalentemente la giustizia amministrativa ed ha investito il contenzioso pensionistico presso la Corte dei conti solo con "sporadiche" e "disarticolate" disposizioni, ritiene che essa "non abbia modificato il vigente ordinamento giuridico … per quanto riguarda l’automatica sospensione delle sentenze di responsabilità amministrativa-contabile di primo grado a seguito della (valida) proposizione dell’appello, in quanto la sua reale portata innovativa consiste nell’aver attribuito alla Corte dei conti il giudizio di ottemperanza sulle proprie decisioni (prima rientrante nella competenza del giudice amministrativo) e nell’aver reso di nuovo provvisoriamente esecutive le sole sentenze (monocratiche) di 1° grado del contenzioso pensionistico per effetto del combinato disposto del citato art. 10 e dell’art. 5 della predetta legge, che ha introdotto il giudice unico delle pensioni, applicando a tale contenzioso il rito del processo del lavoro, dove, come è noto, le sentenze di 1° grado sono appunto provvisoriamente esecutive, ai sensi dell’art. 431 c.p.c., salvo la sospensione (totale o parziale) ordinata dal giudice di appello per gravissimo danno temuto (comma 3) ovvero per ricorrenza di gravi motivi (comma 6)".

"In altri termini –prosegue il Procuratore Generale- la disposizione di cui all’art. 10 della legge n. 205/2000 (pur nella sua formulazione non del tutto chiarissima) dovrebbe ritenersi operante soltanto nell’ambito del contenzioso pensionistico, proprio in ragione dell’esplicito cambiamento del rito processuale dalla medesima legge operato", mentre non dovrebbe ritenersi applicabile al giudizio contabile, atteso che essa "in nessuna parte mostra di far riferimento" a detto processo.

Constatato, peraltro, che sul punto vi sono ormai indirizzi giurisprudenziali contrastanti, rimette alle Sezioni Riunite la soluzione della questione di massima che così sintetizza: "se l’art. 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che si applichi ai giudizi innanzi alla Corte dei conti la disposizione di cui al comma 1 dello stesso articolo, integrativa dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971, abbia modificato il regime giuridico introdotto dall’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, nel senso che le sentenze di responsabilità amministrativa e contabile, emesse dalle Sezioni giurisdizionali regionali della corte dei conti in 1° grado, sono da considerarsi immediatamente (ancorché provvisoriamente) esecutive e quindi la loro efficacia può essere sospesa con decisione dell’adito giudice di appello, nelle more del giudizio di 2° grado, ovvero tale disposizione dispieghi i suoi effetti soltanto nell’ambito del contenzioso pensionistico (deciso in forma monocratica)".

Alla pubblica udienza il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale dott. Roberto Benedetti, in un ampio e articolato intervento, ha preliminarmente rimarcato di agire nel solo interesse della legge, allo scopo di ottenere una pronuncia che valga a dirimere il segnalato contrasto di giurisprudenza. Ha quindi ricordato che la regola della immediata esecutività delle sentenze in materia pensionistica trova la sua fonte nell’art. 431 c.p.c. richiamato dall’art. 5 della legge n. 205/2000, e non già nell’art. 10 di essa. Quest’ultimo –dalla cui lettura la Sezione terza sembra desumere l’avvenuta abrogazione, anche per le sentenze in materia di responsabilità, della norma che conferisce all’appello l’effetto di sospenderne l’esecutività- non regolamenta in alcun modo il regime di esecutività delle sentenze della Corte dei conti. A tal riguardo, ha illustrato la genesi e la ratio della citata norma ed ha riaffermato che essa, nel regolamentare il giudizio di ottemperanza, è funzionale al solo giudizio pensionistico: solo rispetto al giudizio pensionistico, infatti, occorreva un rimedio giustiziale volto a rimuovere l’eventuale resistenza dell’amministrazione soccombente a conformarsi alle pronunce della Corte dei conti, e non già per le pronunce in tema di responsabilità, la cui esecuzione è affidata ad altri strumenti normativi. Si è quindi riportato all’atto introduttivo del giudizio, insistendo nella tesi secondo cui la legge n. 205/2000, nella parte in cui ha introdotto il regime dell’immediata esecutività delle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte dei conti, debba essere riferita soltanto alle sentenze concernenti la materia pensionistica.

 

DIRITTO

1- Con l’atto introduttivo del presente giudizio il Procuratore Generale segnala che, in sede di applicazione della recente legge 21 luglio 2000, n. 205 recante "disposizioni in materia di giustizia amministrativa", ed in particolare in sede di interpretazione dell’art. 10 di essa, concernente il giudizio di ottemperanza per le sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte dei conti e non sospese dal giudice d’appello, è insorto un contrasto di giurisprudenza tra la Sezione terza centrale d’appello e le altre due Sezioni centrali.

Le Sezioni centrali prima e seconda hanno ritenuto che la citata legge abbia introdotto la regola della immediata esecutività della pronunce di primo grado con riferimento al solo contenzioso pensionistico. Per quanto concerne, invece, le pronunce in materia di contabilità pubblica, esse hanno affermato che è tuttora in vigore la precedente normativa (comma 5-ter dell’art. 1 del decreto-legge n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996) ai cui sensi "il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata", fatto salvo il potere del Giudice dell’impugnazione di ordinarne, su istanza del pubblico ministero, la provvisoria esecutività. La Sezione terza centrale, invece, ha ritenuto che la legge n. 205 abbia introdotto anche per i giudizi in materia di contabilità pubblica la regola della immediata esecutività delle pronunce di primo grado.

Preso atto dell’accennato contrasto giurisprudenziale, il Procuratore Generale ha chiesto una pronuncia risolutiva di queste Sezioni Riunite, ai sensi dell’art.1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993 convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del 1994.

 

2- Prima di procedere nell’esame della questione di cui sopra, sembra utile richiamare brevemente la normativa in tema di esecutività delle sentenze della Corte dei conti.

Il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, all’art. 77 prevedeva che tutti i rimedi proponibili avverso le sentenze della Corte dei conti (opposizione, appello, revocazione e ricorso per difetto di giurisdizione) non sospendessero l’esecutività delle sentenze impugnate.

L’art. 91 del regolamento di procedura, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, disponeva a sua volta che "in nessun caso i gravami ammessi dalla legge sospendono l’esecuzione delle decisioni impugnate", salvo il potere della Corte di disporne la sospensione, su motivata istanza di parte.

La citata normativa è stata modificata dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 539. Detto provvedimento, dopo aver esteso il rimedio dell’appello anche ai giudizi pensionistici (per soli motivi di diritto), ha inserito nell’art. 5 del precedente decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del 1994, il comma 5-ter che così dispone: "il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata" fatto salvo il potere del Giudice d’appello di ordinare che "la sentenza sia provvisoriamente esecutiva".

La normativa appena riportata ha dunque ribaltato la precedente regolamentazione che conferiva efficacia esecutiva alle sentenze di primo grado, ed ha introdotto l’opposta regola dell’effetto sospensivo dell’appello, regola che queste Sezioni Riunite, con sentenza n. 1/98/QM del 10 gennaio 1998, hanno ritenuto riferibile a tutte le sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte dei conti.

Recentemente, tuttavia, il Legislatore, nel quadro di una parziale rimodulazione del giudizio pensionistico, è intervenuto ulteriormente sull’accennata regola.

La legge 21 luglio 2000, n. 205, contenente "disposizioni in materia di giustizia amministrativa", pur essendo prevalentemente finalizzata a disciplinare il processo innanzi al Giudice amministrativo, contiene, infatti, alcune significative disposizioni relative ai giudizi innanzi alla Corte dei conti.

In particolare, per quanto qui interessa, viene in rilievo l’art. 5 che, nell’intento di imprimere un più sollecito ritmo al processo pensionistico, ha istituito il giudice monocratico (fatta eccezione per i procedimenti cautelari) ed ha esteso ad esso alcune norme del processo del lavoro. Tra queste, merita attenzione il richiamo dell’art. 431 c.p.c. che sancisce la provvisoria esecutività delle sentenze di condanna relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409, fatto salvo il potere del Giudice di appello di disporne la sospensione. La norma richiamata, ancorché faccia riferimento alle sole sentenze di condanna, deve ritenersi applicabile, nella materia pensionistica (in ragione del criterio di interpretazione logica: art. 12 pre-leggi), alle sentenze dichiarative e costitutive, delle quali sancisce, quindi, la provvisoria esecutività.

Può dunque con assoluta certezza affermarsi che la norma appena citata, derogando alla previgente normativa che assegnava all’appello immediato effetto sospensivo dell’esecutività della sentenza appellata, ha reintrodotto per il giudizio pensionistico la generale regola codicistica (v. art. 282 c.p.c.) della immediata esecutività delle sentenze di primo grado.

 

3- Occorre ora esaminare se la reintroduzione della regola dell’immediata esecutività delle sentenze di primo grado sia operante soltanto nei confronti delle sentenze in materia pensionistica, ovvero se essa valga anche per le pronunce di primo grado in materia di contabilità.

Su tale punto, infatti, verte il contrasto giurisprudenziale rispetto al quale il Procuratore Generale ha promosso il presente giudizio.

 

4- Come già si è riferito, a fronte di un consolidato orientamento negativo delle Sezioni prima e seconda centrale d’appello -che hanno ripetutamente affermato l’attuale vigenza della normativa che conferisce all’appello effetto sospensivo delle sentenze in materia di contabilità pubblica- recentemente la Sezione terza centrale d’appello, con ordinanza n. 32/2001 del 10 luglio 2001, ha ritenuto che la regola dell’efficacia sospensiva dell’appello sia stata travolta non soltanto con riferimento ai giudizi pensionistici, ma anche per quelli in materia di contabilità pubblica.

 

5- Si è già detto che, per quanto concerne il giudizio pensionistico, l’abrogazione della precedente normativa (decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 539), nella parte in cui conferiva all’appello immediato effetto sospensivo dell’esecutività delle pronunce di primo grado, trova il suo fondamento nell’art. 431 c.p.c. richiamato dall’art. 5 della legge 205/2000.

L’art. 431 citato, peraltro, è richiamato soltanto per i giudizi pensionistici, e non per quelli in materia di contabilità pubblica. Occorre dunque esaminare se vi sia altra norma che, anche per questi ultimi giudizi, abbia introdotto la stessa disciplina, abrogando in tal modo la previgente e più volte citata normativa (di cui al decreto-legge n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996).

La Sezione terza ha ritenuto di individuare detta normativa nell’art. 10 della legge n. 205 del 2001 che, interpretato "alla luce della rubrica …, alla sua collocazione sistematica … ed, infine, alla chiara formulazione letterale", a suo avviso ha abrogato anche per le sentenze in materia di contabilità la precedente regola che conferiva immediato effetto sospensivo all’appello (salvo il potere del giudice dell’impugnazione di ordinare la provvisoria esecuzione della sentenza anche in pendenza dell’appello) ed ha quindi introdotto l’opposta regola dell’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (salvo il potere di sospensione affidato al Giudice d’appello).

La Sezione terza, in altri termini, muove dal convincimento che la regola dell’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia stata introdotta dall’art. 10 citato, e che essa sia riferibile a tutte le pronunce di primo grado della Corte dei conti, sia in materia pensionistica, sia nella materia della contabilità pubblica.

Poiché, dunque, il contrasto trova essenzialmente il suo punto di riferimento nell’interpretazione dell’art. 10 citato (titolato "esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti"), è utile riportare per intero il testo di esso, evidenziando con sottolineature le parti che più interessano in questa sede:

"1- All’art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

<per l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni>.

2- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti; per l’esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.

3- Ad eccezione di quanto disposto dall’art. 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti. E’ abrogato l’articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933".

 

6- L’analisi della citata norma consente di enucleare, per quanto qui interessa, le seguenti statuizioni:

- il giudizio volto ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alle decisioni pronunciate dalla Corte dei conti appartiene alla giurisdizione della Corte stessa;

- il giudice dell’ottemperanza è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza;

- il giudizio di ottemperanza è attivabile non soltanto nei confronti delle sentenze passate in giudicato, ma anche nei confronti di quelle non ancora passate in giudicato, purché esse siano fornite di efficacia esecutiva e l’esecutività non sia stata sospesa dal Giudice d’appello;

- il giudice dell’ottemperanza ha tutti "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27, comma 1, n. 4), del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni".

La citata norma –come risulta evidente dalla sua lettura- non disciplina, peraltro, l’efficacia esecutiva delle pronunce di primo grado. Essa, infatti, si limita a statuire che il giudizio di ottemperanza relativo alle decisioni della Corte dei conti (precedentemente attribuito al Giudice amministrativo) deve ora essere proposto innanzi allo stesso Giudice contabile che ha deciso la fase cognitiva (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2001, n. 1949, ricordata dal pubblico ministero alla pubblica udienza). Ed aggiunge che è attivabile non soltanto nei confronti delle sentenze passate in giudicato, sibbene anche nei confronti delle sentenze di primo grado, sempreché esse siano esecutive ed il giudice di appello non ne abbia sospeso l’esecutività.

 

7- E’ noto che, prima della citata legge 205, la proclamata efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado (ove prevista) rischiava di rimanere una proposizione priva di concreti effetti pratici. Alla parte che avesse voluto immediatamente avvalersi della statuizione a lei favorevole, l’Ordinamento non offriva validi rimedi giustiziali, atteso che il giudizio di ottemperanza, secondo prevalenti indirizzi giurisprudenziali (dei quali vi è eco nella sentenza della Corte costituzionale n. 406 del 10-12 dicembre 1998) era attivabile soltanto nei confronti delle sentenze passate in giudicato.

La legge 205 citata, con la norma di cui all’art. 10, ha posto rimedio alla segnalata incongruenza, approntando un opportuno rimedio giustiziale (il giudizio di ottemperanza, precedentemente sperimentabile, si ripete, solo per le sentenze passate in giudicato) a favore della parte vittoriosa in primo grado, quando questa, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, non riesca ad ottenere dall’Amministrazione quel "bene della vita" che il Giudice le ha riconosciuto. Ha precisato, tuttavia, che il rimedio anzidetto è azionabile nei confronti della sentenza non ancora passata in giudicato a condizione che essa sia dotata di efficacia esecutiva e che detta esecutività non sia stata sospesa dal Giudice di appello.

La norma, tuttavia, non è intesa a regolamentare né l’immediata esecutività (pur in pendenza di appello) delle sentenze di primo grado, né gli effetti che l’appello ha su dette sentenze. Essa su tale punto è assolutamente neutra, limitandosi ad estendere il giudizio di ottemperanza a quelle sentenze che, in forza delle disposizioni che le concernono, siano munite di efficacia esecutiva, ancorché non siano passate in giudicato.

La regolamentazione circa l’esecutività delle sentenze di primo grado della Corte dei conti non è reperibile, si ripete, nell’art. 10 citato, ma va rintracciata altrove.

 

8- Ciò posto, è agevole rilevare che, limitatamente al contenzioso pensionistico, l’art. 5, comma 2, della legge n. 205, ha richiamato l’art. 431 c.p.c. che, come si è detto, conferisce immediata esecutività alle sentenze di primo grado.

Le sentenze in materia pensionistica, per effetto dell’accennato richiamo, hanno dunque assunto immediata efficacia esecutiva.

L’art. 431 c.p.c., peraltro, non è richiamato per i giudizi in materia di contabilità pubblica, rispetto ai quali, dunque, è tuttora vigente la norma contenuta nel comma 5-ter dell’art. 1 del decreto-legge n. 453/1993, convertito in legge n. 19/1994 (aggiunto dall’art. 1 del decreto-legge n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996) ai cui sensi l’appello "sospende l’esecuzione della sentenza impugnata". Tale norma (ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale) non risulta abrogata né dall’art. 10 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (che, come si è visto, non contiene alcuna statuizione né esplicita né implicita in tal senso) né da alcuna altra norma.

 

8- Alla stregua delle considerazioni che precedono la questione di massima posta dal Procuratore Generale deve essere risolta nel senso che l’appello alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti ha tuttora immediato effetto sospensivo nei confronti delle sentenze pronunciate dalle Sezioni regionali nella materia della contabilità pubblica, fatto salvo il potere del giudice dell’impugnazione di disporre, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, che essa sia provvisoriamente esecutiva.

 

P.Q.M.

le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale risolvono la questione di massima proposta dal Procuratore Generale nel senso che l’art. 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205 non ha modificato il regime di esecutività delle sentenze della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, per le quali è tuttora vigente la norma contenuta nel comma 5-ter aggiunto all’art. 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, dall’art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in cui dispone che "il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata".

Dispongono che, a cura della Segreteria, il fascicolo processuale relativo all’appello n. 14424 proposto dal sig. Luigi Farnese sia restituito alla Sezione terza centrale per la prosecuzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Domenico Zuppa Francesco Castiglione Morelli

 

 

Depositata in Segreteria il