sent. 4/2002/QM

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA

CORTE DEI CONTI

A

SEZIONI RIUNITE

in sede giurisdizionale, composta dai seguenti magistrati:

Francesco

CASTIGLIONE MORELLI

Presidente

Giuseppe

David

Consigliere

Antonio

Mazziotti gomez de teran

Consigliere

Nicola

Mastropasqua

Consigliere relatore

Augusto

SANZI

Consigliere

Tommaso

Miele

Consigliere

Piergiorgio

Della ventura

Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sulla questione di massima deferita dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello con ordinanza n. 57/2001/A del 30 luglio 2001 ed iscritto al n. 129/SR/QM del registro di segreteria nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza della sezione Giurisdizionale Regionale Umbria n. 206/R del 29 marzo 1999 proposto da Piccione Salvatore, Collari Francesco, Mezzacapo Lucia, Rizzo Bruno e Meucci Enzo.

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, con l’assistenza del segretario dott. Enrico Salandri il relatore Cons. Nicola Mastropasqua, gli avv.ti Salvatore Piccione, Italico Pederzoli, Domenico Paternostro, Giulio Correale, Fabio Lorenzoni nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella;

Ritenuto in

 

F A T T O

Con ordinanza n. 57/2001/A del 30 luglio 2001 la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello ha promosso innanzi a queste SS. RR. questione di massima in ordine ai criteri per il riparto di competenze tra le Sezioni territoriali.

I fatti che hanno dato luogo alla proposizione della questione così vengono riassunti.

Il Procuratore regionale per l’Umbria ha citato in giudizio amministratori e dipendenti del disciolto ENPAS per sentirli condannare al pagamento a favore dell’INPDAP della somma complessiva di lire 2.618.630.000, corrispondente al danno erariale cagionato in occasione dell’acquisto da parte del detto Ente di due immobili siti in Perugia.

In particolare, ha citato i sigg. ....................

Il danno è costituito:

dal maggior prezzo pagato in occasione dell’acquisto dell’immobile sito in via Pievaiola (lire 800.000.000),

dalla riduzione del c.d. reddito garantito, relativo al medesimo immobile, dovuto dalla venditrice ICE srl (Impresa Costruzione Edili Stradali) all’ENPAS, per il periodo 1/2/1988-1/8/199 (lire 372.000.000),

dal mancato conseguimento della parte residua di tale "reddito", relativo al medesimo periodo (lire 767.250.000),

dal mancato conseguimento dell’analogo reddito per l’altro immobile acquistato dall’ENPAS, sempre dall’ICE, sito in Via Scarlatti, per il periodo 1/7/1987-8/8/1988 (lire 611.380.000),

dal mancato conseguimento della pattuita penale per la tardiva consegna di tale ultimo immobile dal 22/8 al 29/10/1987 (lire 68.000.000):

Per quanto riguarda il primo immobile sito in Via Scarlatti nel contratto d’acquisto, concluso il 23/03/1987, era stato previsto che la venditrice si sarebbe occupata anche della locazione dell’immobile eventualmente corrispondendo, fino all’intervenuta locazione un reddito annuo pari al 7,20% del prezzo di acquisto.

Nel medesimo contratto, inoltre, era stata prevista una penale di lire 1.000.000 al giorno per la ritardata consegna dell’immobile.

L’8 agosto 1988 l’ICE comunicò all’ENPAS di aver agito giudizialmente per la declaratoria dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali in merito all’anzidetta locazione e di non essere perciò tenuta al pagamento del reddito garantito. Alla locazione dell’immobile in parola ha poi provveduto direttamente l’ENPAS il 15/10/1991.

Il secondo edificio sito in via Pievaiola, era stato offerto in vendita per il prezzo di lire 19.150.676.500.

Nell’ambito dell’istruttoria preliminare per l’eventuale acquisto, l’arch. Rizzo (tecnico dell’ENPAS) il 18/06/1986 aveva operato una valutazione sommaria di lire 16.180.000.000.

Tuttavia l’ICE, che aveva aumentato già una prima volta il prezzo di vendita dell’immobile, il 16/07/1987 pervenne alla definitiva offerta di lire 21.936.480.000; dal canto suo l’arch. Rizzo, a seguito di nuovo sopralluogo, con relazione del 26/10/1987, indicava il valore del bene in lire 16.142.500.000.

L’ENPAS ordinava la perizia di un tecnico esterno che, in data 09/12/1987, stimava il valore dell’immobile in lire 14.700.000.000.

Su richiesta del dr. Padroni, l’arch. Rizzo, riesaminava la citata perizia e riteneva che la valutazione equa fosse quella del prezzo corrispondente alla media tra le due perizie: la sua (ultima) e quella del perito nominato, per l’importo di lire 15.421.000.000, elevabile ad un massimo di lire 15.500.000.000.

Con nota in data 22/12/1987, la Commissione per la trattativa privata dava atto dell’infruttuoso esito della trattativa, non avendo l’ICE accettato l’offerta di quasi 15.000 milioni, basata sulla perizia del tecnico UTE.

In pari data , il Commissario Straordinario dell’ENPAS inviava gli atti alla Commissione di congruità, che il 23/12/1987 valutava equo il prezzo dell’immobile in lire 15.500.000.000 (800 milioni in più rispetto alla perizia del tecnico incaricato),

Il 24/12/1987 tale parere veniva inviato al Commissario dell’Ente, che con delibera del 30/12/1987 autorizzava l’acquisto dell’immobile.

Nel relativo contratto, concluso il 29/01/1988 era stato anche previsto che l’ICE si "dovesse occupare della locazione dell’immobile e che dovesse altresì corrispondere all’ENPAS, dalla data di consegna dello stabile e comunque dall’1/2/1988 e fino alla completa locazione, un reddito garantito da apposita fideiussione assicurativa.

In data 5/8/1988, il Commissario scriveva all’ICE ed alla NITLLOYD, chiedendo il pagamento dei due trimestri maturati (dall’1/2 al 31/7/1988) entro il 10/8/1988, con interessi del 5%, e chiedeva altresì il pagamento della trimestralità in scadenza al 31/10/1988, entro il 15/8/1988.

Essendo scaduta il 31/10/1988 un’altra trimestralità di reddito garantito, l’ENPAS, con nota del 27/12/1988, reiterava la richiesta di pagamento all’ICE ed alla NITLLOYD.

Il 30/1/1989 l’ICE notificava all’ENPAS ed all’Avvocatura Distrettuale dello Stato un atto stragiudiziale di rifiuto del reddito garantito e di diffida al pagamento ed all’esecuzione della garanzia alla NITLLOYD, eccependo l’inerzia dell’ENPAS nelle trattative locative in precedenza sottoposte all’Ente.

L’8/3/1989 l’ENPAS comunicava al Ministero dell’Industria, al Ministero del Lavoro e all’ISVAP la inadempienze dell’ICE e della Nitlloyd, sia per Via Scarlatti che per Via Pievaiola, senza intraprendere nessun tipo di azione nei confronti degli inadempienti, contrariamente a quanto suggerito dal Ministero vigilante con nota del 26/5/1989.

In seguito, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugina, nel febbraio 1998, comunicava alla P.R. che non esisteva alcun giudizio civile per il mancato reddito di Via Pievaiola.

L’immobile di via Pievaiola, già locato per la parte destinata ad abitazione il 22/7/1988 ed il 4/11/1988, veniva autonomamente locato dall’ENPAS, per la residua parte relativa agli uffici il 31/7/1990.

Soggettivamente il danno relativo all’edificio di Via Scarlatti veniva imputato, per l’importo di lire 484.380.000, al dott. Collari, nella sua qualità di dirigente dell’Ufficio gare e contratti, nonché al dott. Armati per l’importo di lire 150.000.000 ed ai dott. Padroni, Cibati, e Meucci per l’importo di lire 15.000.000 ciascuno.

Ad essi vengono addebitati nelle qualità di Direttore centrale del patrimonio i primi due, di Direttore generale il terzo e di Commissario straordinario il quarto atteggiamenti omissivi.

Più articolati risultano i motivi di citazione per l’edificio di Via Pievaiola.

Parte attrice ha anzitutto sostenuto la responsabilità dei componenti la Commissione di congruità, in persona dei dottori Padroni, Collari e Piccione, nonché dell’arch. Rizzo e dell’ing. Costa, per la maggior somma di lire 800.000.000 pagata per l’acquisto dell’edificio medesimo, addebitando loro di aver affermato apoditticamente, quale valore congruo per l’acquisto dello stabile, la cifra di lire 15.5000.000.000, a fronte di una perizia del tecnico UTE di lire 14.700.0000.000, affatto considerato dall’anzidetta Commissione.

Quanto poi all’ulteriore partita di danno costituita dalla "unilaterale" riduzione della percentuale dell’immobile destinata al uffici, "dal 49% al 33%, con conseguente riduzione dell’ammontare del reddito da corrispondere all’Ente da lire 455.700.000 a lire 306.900.000", la stessa parte attrice ha ritenuto addebitabile il danno derivante dal ribasso della percentuale suddetta, pari a lire 148.800.000 annue, al solo dott. Collari, perché questi nella fase precontrattuale aveva il dovere di verificare l’esatta percentuale della quota dell’immobile da adibire ad uffici sulla quale parametrare il reddito garantito e dopo la stipula aveva il dovere di consigliare la conferma delle determinazioni dell’Ente in merito.

Infine , per quanto concerne la mancata acquisizione della residua quota annua di reddito garantito pari a lire 306.900.000, il P.R. ha addebitato il danno pari a lire 767.250.000, per il periodo 1/2/1988-1/8/1990, per l’importo di lire 547.250.000 al dott. Collari, per lire 30.000.000 alla dott.ssa Mezzacapo e per lire 20.000.000 ciascuno al dott. Cibati ed al prof. Meucci, considerate le rispettive omissioni comportamentali, (quali) soggetti istituzionalmente chiamati a difendere gli interessi dell’Ente.

Nell’ordinanza di rimessione vengono argomentatamente esposte le varie e difformi pronunce giurisdizionali susseguitesi sulla interpretazione dell’art. 2 lett. b) della legge n. 658/1984 sia sotto il profilo del criterio di collegamento costituito dall’ubicazione dell’ufficio o sede dell’ente sia sotto il profilo del "locus commissi damni".

Il giudice remittente sottolinea che nella fattispecie all’ipotesi del danno da maggior prezzo pagato per l’acquisto dell’edificio di via Pievaiola, corrisponde una condotta gestoria tenuta in gran parte a Roma, con la stipula del contratto d’acquisto avvenuta però a Perugia e con l’emissione dei relativi mandati di pagamento realizzatasi ancora a Roma, per un bene comunque presente a Perugia, ed evidenzia che, ferma restando l’ubicazione degli immobili di riferimento a Perugia, la maggior parte dell’attività gestoria si è realizzata a Roma, mentre il danno, che sul piano patrimoniale "costituisce un unicum dal punto di vista amministrativo-contabile" per l’Enpas, sul piano consumativo si è per sempre verificato a Perugia.

D’altro canto, con riguardo al problema della "sede" e/o degli "uffici", se l’ENPAS (ed ora INPDAP) ha la sua sede a Roma, è altrettanto vero però che detto Ente ha comunque a Perugia anche dei suoi uffici che esercitano, in ambito regionale, le funzioni d’assistenza e previdenza proprie dell’Ente medesimo.

Sulla base di queste premesse viene rimessa alle Sezioni riunite questione di massima, articolata nei seguenti quesiti:

se, in relazione alle disposizioni proprie dell’art. 2 lett, b, della legge n.658/1984, il criterio della "territorialità della condotta" si presenta in maniera unitaria, riferito indifferentemente al parametro della "gestione" ed a quello del "fatto da cui deriva il danno", sia per il giudizio di conto che per quello di responsabilità ovvero se il criterio stesso deve essere separato, raccordando il parametro della "gestione" al giudizio di conto ed il parametro del "fatto da cui deriva il danno" al giudizio di responsabilità;

se, in relazione alle disposizioni proprie del precisato art. 23, sia giuridicamente corretto annoverare tra i criteri di collegamento ivi considerati, oltre a quello della "territorialità della condotta" ed a quello della "territorialità del soggetto", anche il criterio della "territorialità del danno", sotto il profilo dell’incardinamento del danno stesso nell’ambito del territorio proprio della regione dove ha sede la Sezione della cui competenza si discute, e – in caso affermativo – se il criterio in discorso si configuri come integrativo e/o sussidiario rispetto a quelli della "territorialità della condotta" e della "territorialità del soggetto", o addirittura come criterio principale, concorrente o – in ipotesi – prevalente su questi ultimi;

quale sia, in relazione alla eventuale ritenuta unitarietà del criterio della "territorialità della condotta" (ex precedente lettera A), l’ambito concettuale dell’attività di gestione, rispetto a quello proprio, del "fatto da cui deriva il danno";

se, con riferimento al criterio della "territorialità della condotta", l’evento dannoso deve essere assunto nel suo valore naturalistico, di fatto, cioè, distinto e separato dalla condotta ed ad essa etiologicamente collegato, ovvero nel suo valore giuridico, di lesione – cioè – che completa la fattispecie dannosa e – in quest’ultimo caso – se, trattandosi di lesione ad un bene pubblico, il luogo di perfezionamento della condotta è sempre quello in cui è "sito" il bene, laddove, negli altri casi, il luogo di perfezionamento della condotta è quello in cui si è verificata l’ultima parte della condotta stessa;

se, con riferimento al criterio della "territorialità del soggetto", l’espressione "sede" e/o "uffici" deve essere assunta per il suo valore "dinamico-etiologico-funzionale".

Se, in relazione alle ripetute disposizioni dell’art. 2, lett. b della legge n. 659/1984, possa configurarsi, in ipotesi di mancata concorrenza nella medesima vicenda del parametro della "territorialità della condotta" con quello della "territorialità del soggetto" (e magari anche con quello della "territorialità del danno", ex precedente lettera B), un criterio "assorbente", così da individuare in base ad esso soltanto la Sezione territorialmente competente;

Se, in caso di pluralità di fattispecie dannose autonome, dedotte nel medesimo giudizio per motivi di connessione, debbano prevalere le ragioni dell’autonomia, sì che ognuna di tali fattispecie deve essere decisa dalla Sezione competente, ovvero quelle della connessione, sì che esse vanno decise tutte dalla stessa Sezione, indicando – in quest’ultima ipotesi - l’elemento di individuazione della Sezione tenuta alla complessiva pronuncia.

Il Procuratore Generale ha depositato in data 20 ottobre 2001 memoria, nella quale dopo ampia ed approfondita esposizione delle tesi interpretative dell’art. 2 lett. b) della legge n. 658/1984 conclude affermando, con riferimento ai singoli quesiti proposti dal giudice remittente che:

i parametri di "gestione" e "fatto da cui deriva il danno" si riferiscono entrambi anche al giudizio di responsabilità;

l’ambito concettuale dell’"attività di gestione" può ritenersi coincidente con la nozione di "condotta dannosa", mentre per il "fatto da cui deriva il danno" deve intendersi la fattispecie oggettiva che realizza compiutamente il danno;

il criterio della "attività di gestione" va considerato prevalente ed opera nel caso in cui la condotta si realizzi all’interno di un determinato ambito regionale. Nel caso di plurime attività di gestione, svolte in più regioni, deve invece farsi ricorso al criterio sussidiario del "fatto da cui deriva il danno", da intendersi quale luogo ove si è perfezionata l"oggettiva" e concreta realizzazione del danno.

I quesiti sub B-C-D-E-F- rimangono assorbiti nelle considerazioni precedenti.

In materia di connessione le norme processuali civili hanno limitata rilevanza nel processo contabile, potendosi risolvere le questioni di competenza attraverso i menzionati criteri di cui all’art. 2 della legge n. 658/1984 e dovendosi, in caso di pluralità di domande di competenza di più sezioni regionali, procedersi alla separazione dei giudizi.

Hanno depositato memorie:

in data 12 novembre 2001 gli avv.ti Domenico Paternostro ed Elio Vitale per la dott.ssa Lucia Mezzacapo, chiedendo che nella fattispecie venga affermata la competenza della Sezione Giurisdizionale Lazio.

In data 13 novembre 2001 l’avv.to Italico Pederzoli per il dott. Paolo Costa, chiedendo anch’egli l’attribuzione del giudizio alla competenza della Sezione Giurisdizionale Lazio.

Nella odierna udienza di discussione il Pubblico Ministero e gli avv.ti Paternostro e Pederzoli hanno illustrato gli atti scritti, mentre l’avv.to Correale ha concluso per la dichiarazione di competenza della Sezione Regionale Lazio.

L’avv.to Lorenzoni ha chiesto invece che, almeno per il proprio difeso, venga dichiarata competente la Sezione Giurisdizionale Umbria.

D I R I T T O

Il giudice remittente ha proposto una serie di articolati quesiti intesi ad individuare i criteri di distribuzione della competenza tra sezioni regionali di questa Corte, ammissibili in questa sede come questione di massima tendendo a risolvere con applicazione al caso concreto un contrasto giurisprudenziale.

Il riparto di competenza tra le varie sezioni territoriali della Corte dei conti è stato operato dalla legge istitutiva n. 19/1994 attraverso il richiamo (art. 1 comma 3° legge n. 19/1994) all’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 che ha istituito la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna.

La lettera a) del primo comma del citato art. 2 individua un criterio di competenza soggettivo: sono attribuiti alla sezione territoriale i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché degli enti regionali.

Spettano pertanto alla sezione territoriale i giudizi in materia di contabilità pubblica riguardanti i soggetti legati da rapporto di servizio (anche di fatto) con gli enti rappresentativi della collettività di quella regione o con enti regionali ovviamente per l’attività connessa allo svolgimento del rapporto di servizio.

Più articolata è la disposizione legislativa di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2 della citata legge n. 658/1984 che riguarda il riparto di competenza, all’epoca tra sezione regionale e sezioni centrali, ora tra sezioni territoriali nelle ipotesi che il soggetto agente sia legato da rapporto di servizio con lo Stato o con altro ente pubblico a carattere nazionale o sovraregionale.

Anche la prima parte di quest’ultima norma detta un criterio di attribuzione di competenza alla sezione regionale del tutto analogo a quello previsto dalla lettera a). Appartengono infatti alla Sezione regionale i giudizi in materia di contabilità pubblica nei confronti di agenti contabili, amministratori o funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sedi o uffici nella regione.

Appare evidente dalla stessa lettura della norma che il criterio soggettivo di attribuzione della competenza si radica sull’incardinazione del soggetto agente in un ufficio o organo avente sede nella regione al quale viene imputata l’attività svolta dal soggetto agente. Già è incisivamente indicativo in tal senso il fatto che mentre nella lettera a) del primo comma del citato art. n. 2 della legge n. 658/1984 vengono enumerati i vari qualificati soggetti degli enti territoriali, nella lettera b) viene invece precisato che i soggetti sono agenti contabili, amministratori, funzionari ecc. di uffici ed organi dello Stato (e non semplicemente dello Stato). Questo fatto indica che a fini del riparto di competenza non è sufficiente il generico rapporto organico con lo Stato ma è anche necessaria l’incardinazione nell’ufficio o nell’organo avente sede nella regione.

Considerazioni del tutto analoghe si possono allora fare per gli enti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale. Di conseguenza diviene del tutto nominalistica la disputa se l’inciso contenuto nella norma citata "aventi sedi e uffici nella regione" si riferisce esclusivamente agli enti pubblici o anche allo Stato, dal momento che esso va in ogni caso raccordato con l’inciso di "uffici e organi dello Stato" da intendersi incardinati nella regione.

La soluzione data è, d’altro canto, coerente con i principi a fondamento del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

Spetta infatti a questo giudice accertare se il danno sofferto da un ente pubblico consegue ad un comportamento illecito di un pubblico dipendente.

Va ricordato che nel giudizio di responsabilità non è senz’altro utilizzabile la categoria del legittimo-illegittimo riferita ad un provvedimento amministrativo. Essa attiene al rapporto (esterno) tra momento dell’autorità (e quindi esercizio di un potere da parte dell’Amm.ne) e diritti dei privati ed al giudizio di rispondenza dell’atto a schemi normativamente prefissati, perché l’autorità non è assoluta e può esercitarsi solo laddove l’ordinamento giuridico la riconosca e nei limiti in cui la riconosca. Come tale il provvedimento è riferibile soltanto alla Amministrazione, cioè all’Ente cui l’autorità viene conferita.

Se poi il provvedimento amministrativo si riguarda non come atto ma come azione, il rapporto di immedesimazione organica tra organo agente ed ente persona giuridica implica un’imputazione giuridica formale all’ente delle intere fattispecie dei comportamenti del titolare dell’organo (e salvo che questi non agisca per moventi personali cioè in sostanza al di là e al di fuori delle sue attribuzioni di organo).

Il conseguente rischio dell’azione e la eventuale responsabilità verso terzi non possono, quindi, che far capo direttamente all’Amministrazione.

Ma laddove (ed è qui il fondamento della responsabilità amministrativa) all’agire dell’amministrazione consegua un danno alla stessa provocato da un comportamento illecito del funzionario agente, il quale non abbia osservato norme giuridiche od obblighi di servizio su di lui incombenti, questi viene chiamato a rispondere nei confronti della persona giuridica di cui ricopre l’ufficio.

Onde l’azione di responsabilità amministrativa (in termini processali) o il trasferimento del rischio dell’azione e del danno conseguente dall’ente –persona giuridica pubblica al funzionario agente, (in termini sostanziali) si radica nel comportamento illecito di questi e dell’incidenza di tale comportamento sul fatto causativo del danno.

Se dunque viene giuridicamente in rilievo l’agire per l’ufficio o per l’organo dell’ente, è la relazione tra soggetto e specifico ufficio od organo il dato di rilievo a fini del radicarsi della giurisdizione. Detta relazione costituisce quindi, criterio coerente anche a fini del riparto di competenza.

D’altro canto un mero riferimento fattuale all’esistenza di sedi, uffici, organi dello Stato o degli enti pubblici nella Regione avulso da qualsiasi rapporto tra soggetto agente e struttura organizzativa si proporrebbe come criterio del tutto incoerente con la natura del giudizio di responsabilità, ancorando la competenza ad un dato meramente casuale privo di qualsiasi rilievo giuridico.

Un tale criterio, infatti, proprio perché riferito alla mera esistenza di una struttura organizzativa non servirebbe neppure a rendere sicuramente preminente la funzione di eventuale tutela della collettività regionale più direttamente incisa dall’attività illecita, criterio peraltro in nessun caso indicato dal legislatore.

La soluzione innanzi esposta è esaustiva nella ipotesi in cui il danno sia stato arrecato dal comportamento di uno o più soggetti incardinati nel medesimo ufficio.

Negli altri casi e cioè nelle ipotesi in cui nel prodursi dell’evento di danno abbiano concorso più comportamenti illeciti di soggetti legati da rapporti di servizio con uffici od organi ubicati in diverse regioni, soccorre l’altro criterio, complementare.

Si tratta di casi nei quali il concorrere di più comportamenti tenuti nel corso di un unico procedimento amministrativo implicano di necessità che l’accertamento avvenga in un unico giudizio nel quale vengano singolarmente e complessivamente valutati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.

Ciò precisato va innanzitutto affermato che le nozioni di "attività di gestione" e di "fatto dannoso" sono ambedue applicabili sia alla responsabilità contabile che a quella amministrativa a seconda di come si sia in concreto configurato il fatto illecito causativo del danno.

La nozione di attività di gestione può riferirsi, infatti, anche alla responsabilità contabile quando il danno sia stato causato non da un singolo e puntuale atto ma da un complesso di attività (si pensi ai procedimenti amministrativi complessi, alle responsabilità per fatti omissivi riferiti ad una attività gestionale, alle moderne forme di responsabilità gestionali) così come nella responsabilità contabile può venire in rilievo un unico e puntuale fatto dannoso (si pensi alla sottrazione ad alla appropriazione indebita di beni o di somme di denaro da parte del soggetto che ne ha la custodia).

Il criterio che si riferisce alla territorialità dell’attività o del fatto causativo del danno viene in rilievo quando nella produzione dell’evento di danno confluiscano o concorrano più condotte tenute da soggetti incardinati in uffici siti in più regioni.

In questa ipotesi deve essere individuato, sulla base dell’atto introduttivo del giudizio, quale tra le più condotte sia stata quella che ha determinato l’evento di danno. Il criterio discretivo in proposito deve essere quello della resistenza o della sufficienza. Si deve cioè accertare quale delle condotte sia ineliminabile per la produzione dell’evento di danno, senza la quale cioè il danno non di sarebbe in ogni caso verificato. Così, la formulazione di un parere giuridico o tecnico o la eliminazione di un fatto impeditivo dell’esercizio di un potere (nulla-osta ecc.) non è di per sé solo causativo del danno, che si verifica al momento dell’adozione dell’atto nel quale il parere confluisce; così l’atto di controllo è accessivo all’atto controllato e non può senza quest’ultimo avere vita propria ed è quindi eliminabile senza far venire meno l’evento di danno ecc.

Nei casi ora descritti non è sufficiente il criterio di collegamento soggettivo, ma nel concorrere di una pluralità di comportamenti illeciti tutti collegati all’evento di danno soccorre il criterio oggettivo che radica nell’attività o nel fatto ineliminabile ai fini dell’evento il momento di radicamento della competenza giurisdizionale, attribuito alla Sezione territoriale della regione nella quale è ubicato l’ufficio, o la sede nella quale è incardinato il soggetto al quale è ascrivibile quella specifica attività o fatto di per sé causativo del danno.

Per stare alla fattispecie in relazione alla quale è stata introdotta la questione di massima il fatto causativo dei danni (almeno di quelli di maggiore entità) è stato individuato nell’atto introduttivo del giudizio nella deliberazione del competente organo centrale dell’ENPAS di contrattare con la parte venditrice di immobili ai prezzi da questa richiesti.

Nel procedimento sono intervenuti anche pareri tecnici della commissione di congruità e di un architetto, tecnico legato da rapporto di servizio con l’ENPAS incardinato presso la sede di Perugia dell’ente stesso. Detti pareri, però, pur qualificati dall’attore come comportamenti illeciti, non costituiscono il fatto (giuridico) causativo del danno, dal momento che solo con la deliberazione a contrattare è venuto ad esistere il preteso nocumento patrimoniale.

Altri fatti o attività successive, ove non si assumano come autonomamente causative di danno sono attuativi delle delibere a contrattare.

Essi talvolta costituiscono adempimento di una obbligazione (e perciò atti giuridicamente dovuti come la stipula del contratto di compravendita e il pagamento del prezzo pattuito, posto che il contratto fra l’ENPAS e i venditori dell’immobile non è nullo né annullabile). In ogni caso può essere del tutto irrilevante rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa-contabile il luogo nel quale essi si sono verificati: così il luogo nel quale è stato stipulato il contratto può essere determinato dalla sede del notaio scelto dalle parti, il luogo del pagamento del prezzo dalla richiesta di localizzazione del venditore, il luogo di emissione del mandato di pagamento dall’organizzazione dell’Ente, che potrebbe aver centralizzato o comunque localizzato in un determinato ufficio gli atti di pagamento ecc.

Conclusivamente il criterio di attribuzione della competenza, nella ipotesi ora descritta, si risolve nella individuazione da parte del giudice e sulla base della domanda introduttiva del giudizio, del fatto giuridico illecito (che può essere costituito anche da una attività gestionale) in grado di determinare anche autonomamente l’evento di danno e nella sua ascrizione al soggetto agente, incardinato presso una sede, un ufficio, un organo dello Stato o di un Ente pubblico.

Nel giudizio in relazione al quale è stata proposta la questione di massima confluiscono più domande introdotte con un medesimo atto di citazione concernente più ipotesi di danno relative però ai medesimi immobili.

Va in proposito affermato che la concentrazione in un unico atto di citazione di più fattispecie di danno non è causa di connessione in grado di derogare alla competenza funzionale, come innanzi stabilita, di ciascuna Sezione territoriale.

In dette ipotesi ove più siano le Sezioni territoriali competenti, va disposta la separazione delle cause, che devono essere proposte autonomamente innanzi al giudice competente, individuato secondo i criteri prima indicati, stante la inderogabilità della competenza di detto giudice.

L’indagine va compiuta dal giudice innanzi al quale è stata incardinata la causa, il quale addiverrà alle conseguenti pronunce sulla base degli atti.

I criteri innanzi indicati sono esaustivi dei quesiti proposti con il deferimento della questione di massima a queste Sezioni riunite, in quanto sono in grado di consentire di determinare la competenza tra le diverse Sezioni territoriali in ogni ipotesi di giudizio in materia di contabilità pubblica ed in particolare di responsabilità amministrativo-contabile.

Conclusivamente queste Sezioni riunite dichiarano che:

bullet

criterio principale per la attribuzione di competenza alle Sezioni regionali di questa Corte dei conti è costituito dall’incardinazione del pubblico amministratore o dipendente supposto autore del comportamento illecito nella sede o ufficio ubicati nella Regione;

bullet

qualora nella produzione dell’evento dannoso concorrano o confluiscano più comportamenti illeciti di soggetti incardinati presso uffici o sedi di diverse Regioni criterio ulteriore per determinare il giudice competente è la individuazione del fatto giuridico (o dell’attività gestoria) necessariamente causativo del danno e la sua ascrizione al soggetto che lo ha posto in essere, in forza della incardinazione presso una sede, un ufficio, un organo dello Stato o di un Ente pubblico, con conseguenti effetti sulla competenza;

bullet

in ipotesi di concentrazione di più fattispecie di danno in un unico atto di citazione, ove vengano individuati più giudici competenti, va disposta la separazione delle cause, stante la inderogabilità della competenza funzionale attribuita alle Sezioni regionali di questa Corte.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, pronunciando sulla questione di massima deferita dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello con l’ordinanza in epigrafe, dichiara che la competenza a conoscere delle Sezioni Giurisdizionali Regionali nei giudizi in materia di contabilità pubblica va stabilito secondo i criteri indicati in parte motiva.

Dispone la restituzione degli atti alla remittente Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello a cura della Segreteria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2001.

L'ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE

(dott. N. Mastropasqua)            (dott. F. Castiglione Morelli)

Depositata in Segreteria il 13.02.2002

Il Dirigente della Segreteria