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sent. 4/2002/QM REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE in sede giurisdizionale, composta dai seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sulla questione di massima deferita dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale dAppello con ordinanza n. 57/2001/A del 30 luglio 2001 ed iscritto al n. 129/SR/QM del registro di segreteria nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza della sezione Giurisdizionale Regionale Umbria n. 206/R del 29 marzo 1999 proposto da Piccione Salvatore, Collari Francesco, Mezzacapo Lucia, Rizzo Bruno e Meucci Enzo. Visti gli atti e documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, con lassistenza del segretario dott. Enrico Salandri il relatore Cons. Nicola Mastropasqua, gli avv.ti Salvatore Piccione, Italico Pederzoli, Domenico Paternostro, Giulio Correale, Fabio Lorenzoni nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella; Ritenuto in
F A T T O Con ordinanza n. 57/2001/A del 30 luglio 2001 la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello ha promosso innanzi a queste SS. RR. questione di massima in ordine ai criteri per il riparto di competenze tra le Sezioni territoriali. I fatti che hanno dato luogo alla proposizione della questione così vengono riassunti. Il Procuratore regionale per lUmbria ha citato in giudizio amministratori e dipendenti del disciolto ENPAS per sentirli condannare al pagamento a favore dellINPDAP della somma complessiva di lire 2.618.630.000, corrispondente al danno erariale cagionato in occasione dellacquisto da parte del detto Ente di due immobili siti in Perugia. In particolare, ha citato i sigg. .................... Il danno è costituito:
Il giudice remittente ha proposto una serie di articolati quesiti intesi ad individuare i criteri di distribuzione della competenza tra sezioni regionali di questa Corte, ammissibili in questa sede come questione di massima tendendo a risolvere con applicazione al caso concreto un contrasto giurisprudenziale. Il riparto di competenza tra le varie sezioni territoriali della Corte dei conti è stato operato dalla legge istitutiva n. 19/1994 attraverso il richiamo (art. 1 comma 3° legge n. 19/1994) allart. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 che ha istituito la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna. La lettera a) del primo comma del citato art. 2 individua un criterio di competenza soggettivo: sono attribuiti alla sezione territoriale i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché degli enti regionali. Spettano pertanto alla sezione territoriale i giudizi in materia di contabilità pubblica riguardanti i soggetti legati da rapporto di servizio (anche di fatto) con gli enti rappresentativi della collettività di quella regione o con enti regionali ovviamente per lattività connessa allo svolgimento del rapporto di servizio. Più articolata è la disposizione legislativa di cui alla lettera b) del primo comma dellart. 2 della citata legge n. 658/1984 che riguarda il riparto di competenza, allepoca tra sezione regionale e sezioni centrali, ora tra sezioni territoriali nelle ipotesi che il soggetto agente sia legato da rapporto di servizio con lo Stato o con altro ente pubblico a carattere nazionale o sovraregionale. Anche la prima parte di questultima norma detta un criterio di attribuzione di competenza alla sezione regionale del tutto analogo a quello previsto dalla lettera a). Appartengono infatti alla Sezione regionale i giudizi in materia di contabilità pubblica nei confronti di agenti contabili, amministratori o funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sedi o uffici nella regione. Appare evidente dalla stessa lettura della norma che il criterio soggettivo di attribuzione della competenza si radica sullincardinazione del soggetto agente in un ufficio o organo avente sede nella regione al quale viene imputata lattività svolta dal soggetto agente. Già è incisivamente indicativo in tal senso il fatto che mentre nella lettera a) del primo comma del citato art. n. 2 della legge n. 658/1984 vengono enumerati i vari qualificati soggetti degli enti territoriali, nella lettera b) viene invece precisato che i soggetti sono agenti contabili, amministratori, funzionari ecc. di uffici ed organi dello Stato (e non semplicemente dello Stato). Questo fatto indica che a fini del riparto di competenza non è sufficiente il generico rapporto organico con lo Stato ma è anche necessaria lincardinazione nellufficio o nellorgano avente sede nella regione. Considerazioni del tutto analoghe si possono allora fare per gli enti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale. Di conseguenza diviene del tutto nominalistica la disputa se linciso contenuto nella norma citata "aventi sedi e uffici nella regione" si riferisce esclusivamente agli enti pubblici o anche allo Stato, dal momento che esso va in ogni caso raccordato con linciso di "uffici e organi dello Stato" da intendersi incardinati nella regione. La soluzione data è, daltro canto, coerente con i principi a fondamento del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Spetta infatti a questo giudice accertare se il danno sofferto da un ente pubblico consegue ad un comportamento illecito di un pubblico dipendente. Va ricordato che nel giudizio di responsabilità non è senzaltro utilizzabile la categoria del legittimo-illegittimo riferita ad un provvedimento amministrativo. Essa attiene al rapporto (esterno) tra momento dellautorità (e quindi esercizio di un potere da parte dellAmm.ne) e diritti dei privati ed al giudizio di rispondenza dellatto a schemi normativamente prefissati, perché lautorità non è assoluta e può esercitarsi solo laddove lordinamento giuridico la riconosca e nei limiti in cui la riconosca. Come tale il provvedimento è riferibile soltanto alla Amministrazione, cioè allEnte cui lautorità viene conferita. Se poi il provvedimento amministrativo si riguarda non come atto ma come azione, il rapporto di immedesimazione organica tra organo agente ed ente persona giuridica implica unimputazione giuridica formale allente delle intere fattispecie dei comportamenti del titolare dellorgano (e salvo che questi non agisca per moventi personali cioè in sostanza al di là e al di fuori delle sue attribuzioni di organo). Il conseguente rischio dellazione e la eventuale responsabilità verso terzi non possono, quindi, che far capo direttamente allAmministrazione. Ma laddove (ed è qui il fondamento della responsabilità amministrativa) allagire dellamministrazione consegua un danno alla stessa provocato da un comportamento illecito del funzionario agente, il quale non abbia osservato norme giuridiche od obblighi di servizio su di lui incombenti, questi viene chiamato a rispondere nei confronti della persona giuridica di cui ricopre lufficio. Onde lazione di responsabilità amministrativa (in termini processali) o il trasferimento del rischio dellazione e del danno conseguente dallente persona giuridica pubblica al funzionario agente, (in termini sostanziali) si radica nel comportamento illecito di questi e dellincidenza di tale comportamento sul fatto causativo del danno. Se dunque viene giuridicamente in rilievo lagire per lufficio o per lorgano dellente, è la relazione tra soggetto e specifico ufficio od organo il dato di rilievo a fini del radicarsi della giurisdizione. Detta relazione costituisce quindi, criterio coerente anche a fini del riparto di competenza. Daltro canto un mero riferimento fattuale allesistenza di sedi, uffici, organi dello Stato o degli enti pubblici nella Regione avulso da qualsiasi rapporto tra soggetto agente e struttura organizzativa si proporrebbe come criterio del tutto incoerente con la natura del giudizio di responsabilità, ancorando la competenza ad un dato meramente casuale privo di qualsiasi rilievo giuridico. Un tale criterio, infatti, proprio perché riferito alla mera esistenza di una struttura organizzativa non servirebbe neppure a rendere sicuramente preminente la funzione di eventuale tutela della collettività regionale più direttamente incisa dallattività illecita, criterio peraltro in nessun caso indicato dal legislatore. La soluzione innanzi esposta è esaustiva nella ipotesi in cui il danno sia stato arrecato dal comportamento di uno o più soggetti incardinati nel medesimo ufficio. Negli altri casi e cioè nelle ipotesi in cui nel prodursi dellevento di danno abbiano concorso più comportamenti illeciti di soggetti legati da rapporti di servizio con uffici od organi ubicati in diverse regioni, soccorre laltro criterio, complementare. Si tratta di casi nei quali il concorrere di più comportamenti tenuti nel corso di un unico procedimento amministrativo implicano di necessità che laccertamento avvenga in un unico giudizio nel quale vengano singolarmente e complessivamente valutati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità. Ciò precisato va innanzitutto affermato che le nozioni di "attività di gestione" e di "fatto dannoso" sono ambedue applicabili sia alla responsabilità contabile che a quella amministrativa a seconda di come si sia in concreto configurato il fatto illecito causativo del danno. La nozione di attività di gestione può riferirsi, infatti, anche alla responsabilità contabile quando il danno sia stato causato non da un singolo e puntuale atto ma da un complesso di attività (si pensi ai procedimenti amministrativi complessi, alle responsabilità per fatti omissivi riferiti ad una attività gestionale, alle moderne forme di responsabilità gestionali) così come nella responsabilità contabile può venire in rilievo un unico e puntuale fatto dannoso (si pensi alla sottrazione ad alla appropriazione indebita di beni o di somme di denaro da parte del soggetto che ne ha la custodia). Il criterio che si riferisce alla territorialità dellattività o del fatto causativo del danno viene in rilievo quando nella produzione dellevento di danno confluiscano o concorrano più condotte tenute da soggetti incardinati in uffici siti in più regioni. In questa ipotesi deve essere individuato, sulla base dellatto introduttivo del giudizio, quale tra le più condotte sia stata quella che ha determinato levento di danno. Il criterio discretivo in proposito deve essere quello della resistenza o della sufficienza. Si deve cioè accertare quale delle condotte sia ineliminabile per la produzione dellevento di danno, senza la quale cioè il danno non di sarebbe in ogni caso verificato. Così, la formulazione di un parere giuridico o tecnico o la eliminazione di un fatto impeditivo dellesercizio di un potere (nulla-osta ecc.) non è di per sé solo causativo del danno, che si verifica al momento delladozione dellatto nel quale il parere confluisce; così latto di controllo è accessivo allatto controllato e non può senza questultimo avere vita propria ed è quindi eliminabile senza far venire meno levento di danno ecc. Nei casi ora descritti non è sufficiente il criterio di collegamento soggettivo, ma nel concorrere di una pluralità di comportamenti illeciti tutti collegati allevento di danno soccorre il criterio oggettivo che radica nellattività o nel fatto ineliminabile ai fini dellevento il momento di radicamento della competenza giurisdizionale, attribuito alla Sezione territoriale della regione nella quale è ubicato lufficio, o la sede nella quale è incardinato il soggetto al quale è ascrivibile quella specifica attività o fatto di per sé causativo del danno. Per stare alla fattispecie in relazione alla quale è stata introdotta la questione di massima il fatto causativo dei danni (almeno di quelli di maggiore entità) è stato individuato nellatto introduttivo del giudizio nella deliberazione del competente organo centrale dellENPAS di contrattare con la parte venditrice di immobili ai prezzi da questa richiesti. Nel procedimento sono intervenuti anche pareri tecnici della commissione di congruità e di un architetto, tecnico legato da rapporto di servizio con lENPAS incardinato presso la sede di Perugia dellente stesso. Detti pareri, però, pur qualificati dallattore come comportamenti illeciti, non costituiscono il fatto (giuridico) causativo del danno, dal momento che solo con la deliberazione a contrattare è venuto ad esistere il preteso nocumento patrimoniale. Altri fatti o attività successive, ove non si assumano come autonomamente causative di danno sono attuativi delle delibere a contrattare. Essi talvolta costituiscono adempimento di una obbligazione (e perciò atti giuridicamente dovuti come la stipula del contratto di compravendita e il pagamento del prezzo pattuito, posto che il contratto fra lENPAS e i venditori dellimmobile non è nullo né annullabile). In ogni caso può essere del tutto irrilevante rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa-contabile il luogo nel quale essi si sono verificati: così il luogo nel quale è stato stipulato il contratto può essere determinato dalla sede del notaio scelto dalle parti, il luogo del pagamento del prezzo dalla richiesta di localizzazione del venditore, il luogo di emissione del mandato di pagamento dallorganizzazione dellEnte, che potrebbe aver centralizzato o comunque localizzato in un determinato ufficio gli atti di pagamento ecc. Conclusivamente il criterio di attribuzione della competenza, nella ipotesi ora descritta, si risolve nella individuazione da parte del giudice e sulla base della domanda introduttiva del giudizio, del fatto giuridico illecito (che può essere costituito anche da una attività gestionale) in grado di determinare anche autonomamente levento di danno e nella sua ascrizione al soggetto agente, incardinato presso una sede, un ufficio, un organo dello Stato o di un Ente pubblico. Nel giudizio in relazione al quale è stata proposta la questione di massima confluiscono più domande introdotte con un medesimo atto di citazione concernente più ipotesi di danno relative però ai medesimi immobili. Va in proposito affermato che la concentrazione in un unico atto di citazione di più fattispecie di danno non è causa di connessione in grado di derogare alla competenza funzionale, come innanzi stabilita, di ciascuna Sezione territoriale. In dette ipotesi ove più siano le Sezioni territoriali competenti, va disposta la separazione delle cause, che devono essere proposte autonomamente innanzi al giudice competente, individuato secondo i criteri prima indicati, stante la inderogabilità della competenza di detto giudice. Lindagine va compiuta dal giudice innanzi al quale è stata incardinata la causa, il quale addiverrà alle conseguenti pronunce sulla base degli atti. I criteri innanzi indicati sono esaustivi dei quesiti proposti con il deferimento della questione di massima a queste Sezioni riunite, in quanto sono in grado di consentire di determinare la competenza tra le diverse Sezioni territoriali in ogni ipotesi di giudizio in materia di contabilità pubblica ed in particolare di responsabilità amministrativo-contabile. Conclusivamente queste Sezioni riunite dichiarano che:
La Corte dei conti a Sezioni riunite, pronunciando sulla questione di massima deferita dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale dAppello con lordinanza in epigrafe, dichiara che la competenza a conoscere delle Sezioni Giurisdizionali Regionali nei giudizi in materia di contabilità pubblica va stabilito secondo i criteri indicati in parte motiva. Dispone la restituzione degli atti alla remittente Sezione Prima Giurisdizionale Centrale dAppello a cura della Segreteria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2001. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. N. Mastropasqua) (dott. F. Castiglione Morelli) Depositata in Segreteria il 13.02.2002
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