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REPUBBLICA ITALIANA
n.13/2003/QM IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE in sede giurisdizionale composta dai seguenti magistrati: - dott. Antonino
COCO
Presidente - dott. Camillo
LONGONI
Consigliere - prof. Michael
SCIASCIA
Consigliere relatore - dott. Rocco
DI PASSIO
Consigliere - dott. Bruno
DI FORTUNATO Consigliere - dott. Luciana
SAVAGNONE
Consigliere - dott. Fulvio M.
LONGAVITA
Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto
al n. 163/SR/QM del registro di segreteria deferito dalla Sezione Giurisdizionale
Regionale per il Lazio per questione di massima con ordinanza n. 048/2003/R in data in
data 28.10.2002/15.1.2003 depositata in data 6.2.2003 nellambito del giudizio di
responsabilità iscritto al n. 55844/R del registro di Segreteria, promosso dal
Procuratore regionale per il Lazio nei confronti dei signori Tasciotti Alberto e Falzone
Vincenzo. VISTI gli atti di causa. UDITO nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2003 il
consigliere relatore prof. Michael SCIASCIA. UDITO altresì nella medesima udienza il Vice Procuratore
Generale dott. Antonio CIARAMELLA. Rilevato in F A T T O
Con atto di citazione
datato 23 luglio 2001 la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio,
nellinstaurare un giudizio di responsabilità innanzi alla sezione stessa, riferiva
che il Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Latina, organo
deputato all'attribuzione di assegno mensile di invalidità, nel corso della seduta del
18.1.1993, aveva provveduto a riconoscere la spettanza del suddetto benefìcio, con
decorrenza 1.1 1992, anche ad un soggetto (tale Palmacci Marcella) che, seppur invalido,
non si trovava nelle condizioni economiche per poterne usufruire. Infatti, nell'anno 1992,
la sig.ra Palmacci risultava contemporaneamente titolare di pensione I.N.P.S. per L.
553.050 mensili (con superamento, dunque, dei limiti di reddito previsti per la percezione
dell'assegno di invalidità). Tale circostanza
emergeva a seguito di un controllo effettuato dalla Prefettura nell'anno 1995 e,
conseguentemente veniva richiesto all'indebito percettore la restituzione dell'assegno in
questione (ammontante a lire: 21.743.705, compresi gli interessi legali). Dopo aver
infruttuosamente tentato il recupero coattivo nei confronti dell'invalida risultata
nullatenente, il Prefetto di Latina provvedeva, quindi, alla costituzione in mora a titolo
cautelativo, dei componenti del C.P.A.B.P. che avevano partecipato alla seduta in cui era
stata adottata la delibera in questione. In prosieguo, avuta
notizia della vicenda, la Procura Regionale del Lazio, con atto notificato nel periodo
2.8.2000/1.2.2001, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 19/1994, invitava a dedurre tutti i
componenti del Comitato di Assistenza e Beneficenza Pubblica che avevano partecipato alla
seduta del 18.1.1993 (complessivamente 12 membri). La responsabilità
amministrativa dei componenti tale organo era stata individuata dalla Procura, in quanto
esso era tenuto per legge a verifìcare la sussistenza dei requisiti economici necessari
per l'erogazione del trattamento (art. 14, Legge n. 118/1971 secondo cui "la
concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata. previo accertamento delle
condizioni di cui agli art. 11, 12 e 13, dal Comitato Provinciale di Assistenza e
Beneficenza Pubblica)". Acquisite le
controdeduzioni, il Procuratore regionale riteneva poi di non esercitare l'azione di
responsabilità nei confronti di tutti i componenti del Comitato che avevano partecipato
alla seduta del 18.1.1993, ma solo nei confronti del relatore della pratica, sig.
TASCIOTTI Alberto, e del Presidente del Comitato, sig. FALZONE Vincenzo. Difatti la dimostrata
esistenza, nell'ambito del Comitato, di una prassi in virtù della quale, per il rilevante
numero di affari portati in ciascuna seduta, non veniva svolto l'esame collegiale di
ciascun fascicolo, aveva determinato quale conseguenza la non effettività della
deliberazione collegiale (principio già affermato dalle SS.RR. con sent. n. 15 QM del 27-5.1999). Pertanto la somma
indebitamente erogata dal Ministero dell'Interno, ammontante a L. 21.743.705, era stata
richiesta -con atto di citazione depositato il 25.7.01-ai soli due convenuti Tasciotti e
Falzone. Ciò posto, e
rilevato che per entrambi l'atto di citazione era intervenuto dopo che era decorso il
termine di 120 giorni dalla scadenza di quello previsto per la presentazione delle
deduzioni stesse ai sensi dell'art.5 L. 19/94, i difensori dei due convenuti, avv.ti
Gaetano Colletta e Francesco Falzone, avevano -in via prioritaria- sollevato eccezione di
inammissibilità dell'azione interposta dalla Procura. Nella pubblica
udienza svolta in data 28 ottobre 2002, in merito a tale preliminare eccezione, il P.M.
aveva osservato al contrario la piena tempestività dell'atto in questione, ove si fosse
considerato che -ai fini del computo- doveva essere presa
in considerazione la data dell'ultimo invito effettuato. Nell'allegare
numerosa giurisprudenza in tal senso, il P.M.
aveva osservato come la fattispecie dovesse essere considerata "unitariamente"
al fine di
consentire al Procuratore regionale di avere un quadro
completo degli elementi da valutare, utilizzando tutti gli elementi prodotti dai soggetti
avvisati. Entrambi i difensori,
sul punto, avevano al contrario obbiettato l'incongruenza di un simile meccanismo stante
il tenore letterale del citato art. 5 che prevedeva l'inammissibilità ove non fosse stato
rispettato il termine, senza introdurre temperamenti in caso di pluralità di inviti. E, comunque, anche a
voler applicare tale orientamento al caso in esame, la data di notifica dell'invito da
prendere in considerazione avrebbe dovuto essere, semmai, l'ultima tra i due soggetti
citati e non l'ultima tra i casi archiviati. La sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio, con lordinanza di remissione,
nellesaminare la prima censura in rito, riguardante la tempestività dell'azione
interposta dalla Procura, osservava che l'atto di citazione (depositato presso la
segreteria della Sezione il 25.7.2001) appariva tempestivo solo ove si fosse presa in
considerazione, come dies a quo, ai fini del
relativo computo, la data di notifica dell'ultimo invito inoltrato a presunto responsabile
-peraltro- non chiamato in giudizio. In ordine
allargomentazione formulata dal P.M. che aveva fatto riferimento a
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ipotesi di pluralità di inviti, doveva
essere considerato l'ultimo invito effettuato dalla Procura, senza distinguere l'ipotesi
in cui l'ultimo soggetto "invitato" fosse stato poi convenuto in giudizio-
osservava il Collegio che, la giurisprudenza
contabile pronunciandosi, in generale, sulla questione del rapporto tra tempestività
dell'atto di citazione e pluralità di inviti a dedurre, aveva assunto due diversi
indirizzi manifestando un contrasto sull'argomento sia in sede di giudizio di primo grado
sia in sede di appello. Dalla condivisione
dell'uno o dell'altro orientamento sarebbe stato diverso l'esito del giudizio stesso, per
cui la questione appariva rilevante ai fini del caso da decidere. Riferiva quindi la
Sezione remittente le posizioni divergenti sviluppatesi in giurisprudenza. Secondo una prima
tesi, nel caso di pluralità di inviti a dedurre, il termine di 120 gg. per l'emissione
dell'atto di citazione doveva riferirsi alla notifica dell'invito al singolo e determinato
soggetto e non poteva riguardare il momento della notifica di altro invitato (Lazio 355
del 19.4.99; 721 del 24.5.2000; Campania 85 del 14.9.01); ciò in quanto non si poteva
estendere la notifica dell'uno, ad altro presunto corresponsabile: l'atto di invito è
diretto ad uno specifico soggetto che eventualmente potrebbe essere chiamato a rispondere
contestualmente ad altri in giudizio (cfr. Lazio 5.2.2001 n.625) . Sempre nella stessa
ottica, (Calabria n. 780 del 14.9.01; n. 833 del 4.9.01; n. 834 del 25.9.01; n. 1032 del
31.10.01) -che sostiene come la natura parziaria delle obbligazioni nascenti da
responsabilità per danno erariale, non comportando litisconsorzio processuale e/o sostanziale,
renderebbe inaccoglibile ogni prospettazione volta a far decorrere il termine dalla data
dell'ultima notifica - è stato posto in evidenza che, in tal modo "..verrebbe meno la stessa funzione di garanzia che il
legislatore ha perseguito con la previsione di termini per l'emissione dell'atto di
citazione, essendo evidente che ad un termine certo nei suoi limiti iniziali e finali
verrebbe a sostituirsi un termine che avrebbe una connotazione di aleatorìtà..."
(cosi Toscana, 26.6.99 n.718). E' stato ancora
argomentato (cfr. Campania 31.1. 2001 n. 9) che, salva la rara ipotesi di un
"litisconsorzio necessario di natura sostanziale" che renda inscindibili,
nell'ambito di un unico stato giuridico, le plurime condotte, deve ritenersi che, il
fondamentale principio della "personalità della responsabilità" non ammetta
altra possibilità che quella di far riferimento alle rispettive date di notifica dei
singoli inviti a dedurre . D'altro canto tale
tesi risulterebbe ora rafforzata al principio affermato da queste SS.RR. secondo cui
"nel giudizio di responsabilità dinanzi a
questa Corte dei conti i singoli e distinti comportamenti degli eventuali compartecipi nella produzione
dell'evento dannoso concorrono alla costituzione di un rapporto che non è unitario, ma in
linea di principio, divisibile (SS.RR. 5/2001/QM) . Da ultimo, la prima
sezione d'appello (sent. n. 1/2003/A) ravvisando una analogia tra l'atto di invito e
l'avviso di interrogatorio di cui allart. 375 c.p.p., ha evidenziato la funzione di
garanzia svolta dall'atto, da cui deriverebbe l'esigenza di non lasciare legato il
presunto responsabile ad un termine incerto. Peraltro,
contrariamente a tali argomentazioni, altra e più numerosa giurisprudenza sostiene, con
altrettante e valide osservazioni, che il termine per emettere la citazione decorre dalla
scadenza dei trenta giorni successivi alla notifica dell'ultimo invito (cfr. Corte conti,
Sez. Il Centr. 4 luglio 2001 n. 236; Sez. Il Centr. 4 giugno 2001 n. 197, Regione Umbria
28 dicembre 2000 n. 620/EL, Lazio 3 ottobre 2000 n.1895/R, Lombardia 7 febbraio 2001 n.
62/R, Molise 7 dicembre 2000 n. 187). Infatti, è stato
obbiettato alla tesi precedentemente esposta come non sia giovevole addurre il carattere
parziario delle concorrenti responsabilità amministrativo-contabili in quanto ciò
attiene alla fase del giudizio e non della fase dell'indagine istruttoria del Pubblico
Ministero, quando cioè non è ancora dato stabilire se si tratti di responsabilità
solidali o meno. E' stato ancora
rilevato come ciò sia in sintonia con la funzione garantista dellinvito a dedurre
che impone una visione unitaria della fattispecie, e che una completa valutazione delle
singole posizioni e delle responsabilità di ognuno può emergere solo a seguito delle
deduzioni di tutti, sicchè le esigenze di garanzia di ogni singolo deducente trovano la
massima salvaguardia proprio nella completezza dellistruttoria (in termini Sez.
Giurisd. Lazio 8.3.1999 n. 156/R). Linvito a
dedurre, quale atto preprocessuale, consentendo allinvitato di produrre alla Procura
nuovi elementi di fatto e di diritto a proprio discarico, può far emergere diverse
valutazioni idonee a svolgere listruttoria a proprio favore, sino a pervenire alla
archiviazione o ad uneventuale riduzione o modificazione degli addebiti contestati
allinvitato. Ciò è stato
specificatamente sostenuto anche nel precipuo caso in cui lultimo invitato a dedurre
non sia stato in seguito evocato in giudizio (Abruzzo 4.7.2001 n.128; Molise 7.12.2000
n.187), atteso che sulla scorta delle precedenti considerazioni è proprio la completa
istruttoria che consente al soggetto invitato (anche per ultimo) di non essere evocato
nella fase giudiziale, ma di esaurire la propria partecipazione alla fase pre-processuale.
Sul punto però
osserva la stessa sezione remittente che la funzione di garanzia in questo caso subirebbe
un affievolimento proprio nei confronti dei soggetti effettivamente citati in giudizio, in
quanto si vedrebbero chiamati a rispondere per un importo ben superiore a quello fissato
dallinvito (atteso che liniziale richiesta veniva rivolta, pro-quota, ad un
maggiore numero di soggetti) . Sulla base di tale
contrasto giurisprudenziale la Sezione giurisdizionale per il Lazio, sospeso il giudizio
in corso disponeva la rimessione della causa a queste SSRR ai fini di dirimere il
contrasto giurisprudenziale
esistente sul punto, proponendo il seguente quesito: a)Se nel caso di
pluralità di inviti a dedurre, il termine di cui all'ari. 5 legge 19 dei 14.1.94, di 120
gg. per l'emissione dell'atto di citazione debba essere riferito alla notifica dell'invito
al singolo, data la natura parziaria dell'obbligazione nascente da responsabilità per
danno erariale oppure debba essere riferito all'ultima notifica data la funzione di
garanzia svolta dall'invito. b) se quest'ultima
tesi possa subire un temperamento nell'ipotesi in cui solo alcuni soggetti siano evocati
in giudizio e, in quest'ultimo caso, si possa far riferimento alla data di notifica
all'ultimo tra i convenuti e non all'ultimo tra gli invitati non citati in giudizio. Fissata e comunicata
alle parti la data delludienza di trattazione innanzi a queste Sezioni Riunite, il
Procuratore Generale presso la Corte dei conti depositava in data 17 aprile 2003 una
memoria, in cui concludeva per laffermazione della decorrenza del termine de quo
dalla data dellultima notifica ad uno dei destinatari dellinvito a dedurre, a
prescindere dalla circostanza che si tratti di soggetto successivamente convenuto in
giudizio. Nella pubblica
udienza del 14 maggio 2003 il v.Procuratore Generale dott .Antonio CIARAMELLA ha
confermato le richieste e le argomentazioni contenute nella memoria scritta. Considerato in D I R I T T OLart. 5 co.1°
del D.L.15 novembre 1993 n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n.19, contenente
Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, nel testo modificato dal D.L. 23 ottobre n. 543
convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, impone al procuratore regionale, prima di
emettere latto di citazione in giudizio, di notificare al presunto responsabile un
invito a depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti entro un termine non
inferiore a trenta giorni; la scadenza di tale termine costituisce a sua volta il dies a quo per un ulteriore termine di centoventi
giorni entro cui requirente può emettere latto di citazione. La suddetta
disposizione non distingue tra le ipotesi di un solo invitato ovvero di più invitati per
una medesima vicenda dannosa, dettando una disciplina uniforme. Lassenza di una
normativa particolare laddove siano individuati più presunti responsabili ha finito per
ingenerare una diversità di opinioni al riguardo di cui si è riferito in punto di fatto
. Un tentativo
riscostruttivo del genere, scevro da pregiudizi, invece non può non prendere lavvio
dal brocardo ermeneutico di provenienza romanistica ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus,
in base al quale allinterprete non è dato differenziare arbitrariamente la
disciplina relativamente ad ipotesi parimenti rientranti nella previsione astratta della
stessa norma. Ed invero nella
specie la legge non ha inteso regolamentare in maniera diversificata le due ipotesi, in
quanto ricorre la eadem ratio. Infatti il termine de
quo soddisfa lesigenza di porre un limite allazione del requirente a tutela
della posizione di ciascun presunto responsabile, che non va esposto ad un lungo periodo
di incertezza in attesa di conoscere la scelta del procuratore regionale in ordine al
rinvio a giudizio o allarchiviazione. Tale funzione di
garanzia individuale non può non riferirsi che a ciascun soggetto inquisito ed alle
vicende che lo riguardano, tra cui in primo luogo la conoscenza legale dellinvito di
cui è indubbio il carattere della personalità. Tale carattere è
accentuato dalloggetto stesso dellinvito che riguarda unipotesi di
responsabilità, come quella gestoria, di natura personale e parziaria, con
unaccentuata impostazione sanzionatoria, che deve essere necessariamente apprezzata
in sé nei suoi elementi costitutivi, quali la condotta tenuta dal singolo, il rapporto di
causalità, il rapporto di servizio, la quota di evento dannoso riferibile al soggetto. La compartecipazione
di altri soggetti alla realizzazione di ununica vicenda pregiudizievole per
lente non determina né un vincolo di solidarietà, che è espressamente escluso
dalla legge (salvo che in ipotesi marginali di concorso doloso) né tantomeno una
responsabilità cumulativa unitaria. Dal che sul piano
processuale non si rende necessaria, ma semplicemente opportuna, la contestuale evocazione
in giudizio di tutti i compartecipi. Ormai la
giurisprudenza contabile del tutto prevalente coerentemente non ammette il litisconsorzio
necessario sia in primo che in secondo grado, considerando autonome le posizioni di
ciascun compartecipe, anche se la preferenza è naturalmente per il simultaneus processus che meglio assicura una piena
cognizione dei fatti. Ne consegue che, in
presenza di una vicenda frazionata sia sul piano sostanziale (responsabilità parziaria)
che su quello più squisitamente formale (ammissibilità di processi separati in prima ed
in seconda istanza, con al limite un litisconsorzio facoltativo), non avrebbe alcun
significato né unapprezzabile utilità la creazione di un collegamento necessario
al momento genetico in sede di contraddittorio preliminare innanzi ad una delle parti
potenziali, cioè il procuratore regionale. Tanto più che sul
piano interpretativo occorre uno sforzo logico considerevole per forgiare una soluzione
differenziata, peraltro divergente dalla lettera e dallo spirito del citato art.5 co. 1°,
la quale non riesce nemmeno a fornire una conclusione univoca sul punto essenziale della
decorrenza del detto termine, nel senso di tener conto solo dellultimo invitato
convenuto o meno . Si tenga altresì
presente che il legislatore -che non poteva ignorare (ed in realtà non ignora il problema
in altre contestuali disposizioni) come la gran parte dei giudizi di responsabilità
gestoria, nellambito di unazione amministrativa notoriamente
procedimentalizzata e stratificata su più organi e financo più enti,
coinvolgano ordinariamente più persone per una medesima vicenda dannosa- si riferisce
comunque ad un solo soggetto, allorché si tratti di porre un argine ai tempi di indagine. Inoltre il supposto
vincolo tra i più inviti a dedurre - almeno per chi ammetta un effetto interruttivo della
notifica dellinvito sul termine prescrizionale- produrrebbe ulteriori conseguenze
sul piano sostanziale in materia di prescrizione del diritto di credito azionato dal
requirente, estendendo tale conseguenza agli altri co-destinatari, come se sussistesse una
solidarietà che però è espressamente esclusa dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20. A proposito della
solidarietà passiva è bene con loccasione chiarire che -diversamente da quanto
argomentato dal procuratore generale nella memoria scritta - essa non può giustificare,
anche nelle limitatissime ipotesi in cui vige nellambito della responsabilità
gestoria, la soluzione differenziata surriferita; infatti listituto in discorso
indica un vincolo di natura sostanziale tra più condebitori, nella specie
più corresponsabili, posto dalla legge per il rafforzamento della garanzia patrimoniale
generica del creditore, nella specie dellente danneggiato, senza determinare alcun
litisconsorzio necessario o altre conseguenze meramente processuali. Il procuratore
generale, nella memoria scritta, formula però una interessante osservazione di carattere
programmatico, che non può essere ignorata e che merita unanalitica considerazione. Si sostiene la necessità di un criterio che, al fine in discorso,
contemperi gli interessi delle parti nella fase anteriore al giudizio. Lesigenza in tal modo prospettata effettivamente sussiste, anche se il componimento di interessi istituzionalmente configgenti -elevati a dignità di diritti fondamentali di garanzia costituzionalmente protetti- si realizza nellambito dellintera fase del contraddittorio preliminare e non solo relativamente al particolare aspetto della decorrenza del termine. Infatti da un lato
vè lindubbia aspettativa dellinvitato ad un termine più breve
possibile, oltre che certo ed obiettivo, per la conclusione delle indagini che riguardano
la sua persona, dallaltro linteresse dellamministrazione danneggiata e
del pubblico ministero ad accertare i fatti nella loro interezza. La prima aspettativa
è tutelata dallapposizione di limiti allazione del requirente sia di natura
temporale -ossia i termini di centoventi giorni dalla notifica dellinvito e di
quarantacinque giorni dalla scadenza di tale ultimo termine in caso di mancata
autorizzazione alla proroga- sia di natura oggettiva - ossia la coincidenza tra elementi
identificativi (in particolare causa petendi e petitum) dellinvito e della
successiva eventuale citazione -, nonchè dalla possibilità di dedurre e/o di essere
ascoltato dal requirente al riguardo dei fatti contestati e di impugnare lordinanza
di proroga concessa alle indagini del requirente. La seconda esigenza
è soddisfatta dalla illimitatezza temporale nelle indagini anteriormente alla notifica
degli inviti, dalleventuale acquisizione di informazioni e documentazioni fornite
dallinquisito in sede di deduzioni o di audizione, dallampiezza del termine di
centoventi giorni per il completamento delle valutazioni e per lesame di nuovi
elementi acquisiti in sede di contraddittorio preliminare, dalla possibilità di
richiedere una o più proroghe delle indagini laddove si rendano necessari nuovi
accertamenti o più complesse valutazioni specie se segnalate e fornite dai deducenti, dal
termine di ulteriori quarantacinque giorni per il deposito dellatto di citazione in
caso di mancata concessione della richiesta proroga, dalla ammissibilità della
impugnazione delleventuale diniego di proroga; anzi proprio listituto della
proroga è immediatamente strumentale rispetto alle necessità di comprensione di una
vicenda con una complessità oggettiva e/o soggettiva, specie se in itinere. Il contemperamento in
discorso trova quindi unampia soddisfazione nel descritto sistema, frutto di un
delicato equilibrio di esigenze contrapposte, e non certamente attraverso forzature
interpretative - tra laltro
fondate su di un generico richiamo a ragioni di economia dei mezzi processuali e di
efficienza dellazione pubblica o peggio su di un opinabile cointeresse
dellinquisito ad indagini più articolate e prolungate sui fatti che lo riguardano-
volte a rendere incerto per ciascun invitato proprio quel termine posto dal legislatore
per ragioni di certezza ed obiettività. Daltronde
qualunque compressione delle garanzie individuali, con privilegio di un organo pubblico,
deve essere, come minimo, espressamente disposta dalla legge e comunque in conformità
alle prescrizioni costituzionali rafforzate dal novellato art. 111. P. Q. M. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, definitivamente
pronunciando, risolvono la questione di massima, deferita dalla Sezione Giurisdizionale
Regionale per il Lazio con ordinanza n.048/2003/R in data in data 28.10.2002/15.1.2003
depositata in data 6.2.2003, nel senso seguente: Nel caso di
pluralità di inviti a dedurre, il termine di cui allart.5 co.1° del D.L.15
novembre 1993 n.453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n.19, nel testo modificato dal
D.L. 23 ottobre n.543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n.639, di centoventi giorni
per lemissione dellatto di citazione decorre autonomamente per ciascun
indagato dalla data in cui linvito è stato notificato allo stesso, senza alcun
collegamento temporale con la notifica di analogo atto ad altri soggetti presuntivamente
coinvolti nella stessa vicenda dannosa .
Dispone che a cura della segreteria si provveda alla
restituzione degli atti alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio, nonché alle
comunicazioni di rito. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 maggio
2003 LESTENSORE
IL PRESIDENTE (prof.Michael
SCIASCIA)
(dott.Antonino COCO) Depositata in Segreteria il 18 giugno 2003
Per il Direttore
Pietro Montibello |