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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE in sede giurisdizionale composta dai sigg. magistrati: dr. Francesco Castiglione Morelli
PRESIDENTE dr. Antonio Mazziotti Gomez de Teràn
CONSIGLIERE dr. Domenico Zuppa
CONSIGLIERE dr. Davide Morgante
CONSIGLIERE RELATORE dr. Antonio Carlo Pensa
CONSIGLIERE dr. Angelo Antonio Parente
CONSIGLIERE dr. Silvano Di Salvo
CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sulle appresso indicate questioni di massima: - n.134/SR/QM
del Registro di Segreteria deferita dalla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale con
ordinanza n.012/2002/A in data 26/02/2002 emessa sullistanza prodotta da Gaetano D.
per la correzione della sentenza n. 233/99/A emessa dalla Sezione giurisdizionale
medesima; - n.
135/SR/QM del Registro di Segreteria deferita dalla Sezione Seconda Giurisdizionale
Centrale con ordinanza n. 013/2002/A emessa in data 27/02-08/03/2002 nel corso del
giudizio dappello n.141113 proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza
n. 639/M in data 13/05/2000 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia e nei
confronti di Emilio P.; - n.
144/SR/QM del Registro di Segreteria deferita dalla prima Sezione Giurisdizionale centrale
con ordinanza n. 039/2002/A in data 12/02/2002 emessa in corso del giudizio dappello
n.13637 proposto dal Ministero dellEconomia e delle Finanze avverso la sentenza n.
1872/00/G in data 31/10/2000 della Sezione giurisdizionale regionale per lEmilia
Romagna e nei confronti di Claudio M..
Visti le menzionate ordinanze di deferimento delle questioni di massima,
latto di costituzione in giudizio di Claudio M. per la questione di massima
rubricata al n.144/SR/QM, la memoria del Procuratore Generale relativa alle questioni di
massima rubricate ai nn. 134 e 135/SR/QM nonché gli altri atti e documenti delle cause;
Uditi, alla pubblica udienza del 26 giugno 2002, con lassistenza del
Segretario dott.ssa Alida Stefani, il relatore Consigliere dott. Davide Morgante,
lAvv. Domenico Bonaiuti per lappellato Claudio M., lavvocato dello Stato
Giuseppe Macaluso, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore
Generale dott. Alfredo Lener,
Ritenuto in FATTO
A. In ordine alla questione di massima rubricata al n. 134/SR/QM va esposto che
il Sig. Gaetano D. in data 31 ottobre 2000 depositava istanza di correzione ex art. 287
c.p.c. della sentenza dappello n. 233/1999/A della Sezione Seconda Giurisdizionale
Centrale che, nel riconoscere il diritto del medesimo a fruire della pensione privilegiata
militare di IV categoria (in luogo della V categoria in godimento), a decorrere dal 19
settembre 1965, per infermità contratta per causa di servizio, aveva omesso di
pronunciare sul diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulle
corrispondenti somme spettanti.
La Sezione centrale, remittente, pur riconoscendo la fondatezza dellistanza
per quanto attiene al preteso diritto dellappellante a percepire gli interessi sulle
somme corrisposte per la più elevata categoria pensionistica, ha nutrito dubbi non solo
sulla spettanza della rivalutazione monetaria ma anche sulla possibilità di emettere una
pronuncia al riguardo a mezzo del procedimento di correzione della sentenza previsto dagli
artt. 287 e 288 c.p.c.
In particolare, la indicata Sezione Centrale reputa che: - i
titolari di pensioni militari tabellari non possono avvalersi dellart. 429, co. 3,
c.p.c. ove demanda al giudice di determinare automaticamente il danno da svalutazione, ma
avrebbero lonere di provare di aver subito un effettivo danno a norma
dellart.1224, co.2, c.p.c.; - di
conseguenza la domanda giudiziaria sulla sorte principale non comprenderebbe
automaticamente anche quella sulla rivalutazione, quale naturale accessorio della prima; - una
pronuncia sul punto, poiché implica una valutazione della prova del danno e, comunque,
laccertamento del fatto, non potrebbe essere emessa dalle Sezioni Centrali che hanno
competenza limitata ai soli motivi di diritto e, tanto meno, a mezzo del procedimento
correttivo della sentenza dappello ex artt. 287-288 c.p.c.
Tutto ciò nel riflesso che lart. 5
della L. n. 205/2000 non sia applicabile anche alle pensioni militari tabellari perché
fin dallorigine le stesse erano escluse dalla previsione dellart. 16, co. 6,
della L. n. 412 del 1991 che si riferisce ai soli enti di previdenza e dalla previsione
dellart. 26, co.36, della L. n. 724/1994, la quale limita la categoria dei
destinatari ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o
quiescenza tra i quali non possono essere annoverati gli ex militari di leva.
Inoltre, secondo la stessa Sezione Centrale, ove si volesse concordare sulla natura
di norma sostanziale, riconosciuta allindicato art. 429, co.3 c.p.c. dalla
Cassazione e dalla Corte Costituzionale (cfr. per questultima sentenza n. 156/1991)
non potrebbe non rilevarsi che la stessa ratione temporis potrebbe essere applicata solo dal giorno
successivo alla sua entrata in vigore.
Su tali problematiche la Sezione centrale ha chiesto, pertanto, la risolutoria
pronuncia delle Sezioni Riunite.
B. Analoga questione di massima, rubricata al n. 135/SR/QM è stata deferita
alle SS.RR. sempre dalla Seconda Sezione Centrale, in diversa composizione, nel corso del
giudizio dappello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n.
639/M/2000 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia che, nel dichiarare il
diritto dellex militare Emilio P. al trattamento privilegiato ordinario di VIII
categoria per infermità pleurica, a decorrere dal 16 dicembre 1967, ha statuito la
spettanza al medesimo sulle corrispondenti somme degli interessi e della rivalutazione
monetaria, secondo la decorrenza e le modalità indicate nel decreto ministeriale Tesoro
n. 352 del 1998.
Il deferimento della questione alle Sezioni riunite è stato argomentato
dallindicata Sezione centrale con la considerazione che, mentre alcun dubbio
sussisterebbe in ordine alla cumulabilità di interessi e rivalutazione per le pensioni di
natura contributiva e previdenziale in ragione dellestensione data dalla
giurisprudenza costituzionale, civile e contabile alla materia pensionistica di quanto
lart. 429 c.p.c. (modificato dallart.1 della L. 11 agosto 1973, n. 533)
prevede per i crediti di lavoro, dubbi in ordine a tale estensione sussistono, invece, per
le pensioni, come quelle di guerra e quelle militari c.d. tabellari, per le quali,
mancando ogni correlazione con un rapporto di lavoro, la giurisprudenza si era attestata
in senso negativo (cfr. in termini, fra tutte, Sez Lazio 14 nov. 1995, n. 530; Sez.
Campania 12 gen. 1996, n. 3; Sez. Toscana 20 mag.1996, n. 279; Sez. Liguria 31 lug.1996,
n. 380).
Tale giurisprudenza metteva, in particolare evidenza che la pensione tabellare,
cioè commisurata alla menomazione od infermità sofferta per causa di servizio militare,
secondo le specifiche previsioni delle varie voci di una tabella allegata al testo
normativo, non si può equiparare né ai crediti di lavoro o pensionistici ordinari (che
hanno natura retributiva), né a quelli di previdenza sociale (che hanno sempre un
collegamento con un pregresso reddito di lavoro), né a quelli assistenziali (che si
fondano su condizioni di bisogno); donde alle pensioni tabellari non si applicherebbe
lart. 429 c.p.c., bensì lart. 1224, co.2. cod. civ.
Tale tesi ha avuto lautorevole conferma delle SS.RR. in sede risolutiva di
apposita questione di massima che con sentenza n. 4/QM del 27 gennaio 1998 hanno posto in
rilievo come nel caso di pensioni di natura indennitaria (quali quelle tabellari e di
guerra) che prescindono totalmente da qualsiasi pregresso rapporto di lavoro, la sola
norma applicabile è quella dellart.1224 c.c. relativa al risarcimento di danni
nelle obbligazioni pecuniarie; di modo che, esclusa la cumulativa attribuzione di
rivalutazione ed interessi, vanno, in linea di massima, attribuiti i soli interessi nella
misura di legge vigente nei tempi di riferimento e, solo ove venga provato che la
svalutazione monetaria era di misura maggiore rispetto agli interessi, va corrisposta a
titolo di rivalutazione la differenza fra i due valori.
Aggiungevano le SS.RR. che la prova del maggior danno da svalutazione può essere
data anche attraverso le presunzioni semplici alle quali ha fatto ricorso la
giurisprudenza della Cassazione che ha proceduto a tal fine allindividuazione di
diverse categorie di creditori.
Hanno altresì escluso le SS.RR. ogni automatismo ritenendo sempre necessario che
linteressato fornisca almeno la prova di appartenenza ad una di tali categorie.
Successivamente è intervenuto il decreto del ministero del Tesoro n. 352 del 1°
settembre 1998 che, nel dettare criteri e modalità per la corresponsione degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli elementi di
natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore di dipendenti pubblici e
privati in attività di servizio o in quiescenza delle Amministrazioni pubbliche,
include nel suo ambito di applicazione (art. 1) i titolari di pensioni militari di cui
allart. 67, ult. co., del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ed annessa tabella n. 3.
Riferisce la Seconda Sezione Centrale che da tale momento la giurisprudenza avrebbe
perduto la sua unanimità in quanto: a) una parte persiste nel negare la rivalutazione per gli
arretrati di pensioni tabellari se non è provato il maggior danno ai sensi
dellart. 1224 c.c., richiamando la pregressa consolidata giurisprudenza e non
facendo alcun cenno al D.M. n.352/1998 (Sez.Toscana 8 nov.2000, n.1980; Sez II centrale 15
nov. 2000, n. 354 e 12 gen. 2001, n.27); b) unaltra parte, invece, si è adeguata
allinequivoco disposto del citato D.M., qualificato come jus superveniens,
riconoscendo la rivalutazione automatica anche nel caso di pensioni tabellari (Sez II
Centrale: 4 dic. 2000, n. 403; 24 gen. 2002, n. 44; 14 dic. 2001, n. 382).
Questultima giurisprudenza invoca, a volte, a sostegno della propria
decisione, anche lart. 22, co.36, della L. 24 dicembre 1994, n. 724 ove, nella
seconda parte, specifica che lart.16, co. 4, della L. n. 412/1991 si applica
anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali
non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai
dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
Senonchè la Seconda Sezione Centrale ritiene che il menzionato art. 22, co.36,
della L. n. 724 non potrebbe riferirsi alle pensioni tabellari le quali non sono collegate
con alcun rapporto di lavoro, pubblico o privato e non hanno natura né retributiva, né
assistenziale, ma costituiscono una prestazione indennitaria di infermità o lesioni
riportate a causa del servizio militare, che viene denominata pensione solo
impropriamente per il fatto di essere regolata dalla normativa sulle pensioni (D.P.R. n.
1092/1973).
Secondo tale orientamento sarebbe errato considerare il D.M. n. 352/1998 vero e
proprio jus superveniens in quanto la natura regolamentare e quindi
amministrativa dello stesso escluderebbe (come chiarito dalla Sezione del controllo Stato
con deliberazione n. 24/1998) che possa essere considerato fonte di jus e,
come tale, senzaltro applicabile, potendosi tuttal più al medesimo far
riferimento, solo se ed in quanto conforme al diritto primario, costituito dalle fonti
normative in precedenza indicate.
C. La questione di massima, rubricata al n. 144/SR/QM del registro di
Segreteria, è stata deferita alle SS.RR. dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale nel
corso dellappello proposto dal Ministero dellEconomia e delle Finanze avverso
la sentenza n. 1872/00/G della Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in
composizione monocratica. Detta sentenza, nel riconoscere lag-gravamento del
complesso morboso polmonare del ricorrente Claudio M., con attribuzione della pensione di
guerra di I categ. della Tab. A), più assegno di superinvalidità Tab. E), lett. B), ha
affermato, altresì, il diritto del medesimo alla corresponsione sulle somme accordate in
forza della sentenza, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle
rispettive scadenze al saldo in virtù dellart.429 c.p.c., richiamato dallart.
5, co. 2, della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Secondo tale sentenza, peraltro, per i ratei maturati anteriormente
allentrata in vigore della L. n.412/1991 non opererebbe il divieto di cumulo tra
rivalutazione ed interessi di cui allart. 16, co, della legge, così come
interpretato dallart. 45, sesto comma, della L. n. 448/1998.
Ad avviso dellAmministrazione appellante, erroneamente la Corte territoriale
avrebbe corrisposto sulle somme dovute gli interessi e la rivalutazione, in quanto il
credito da pensione di guerra dovrebbe essere considerato debito di valuta, come tale
soggetto al principio nominalistico e regolato, pertanto, dalla disciplina generale
dellart. 1224 c.c.
Peraltro, nellambito di tale ricostruzione, secondo lamministrazione,
la rivalutazione non si aggiungerebbe agli interessi, ma coprirebbe solo la parte del
danno non risarcito da questi ultimi (Cassaz. sent. n. 2780/1997).
Per quanto, poi, attiene allaspetto probatorio, la creazione
giurisprudenziale del c.d. modesto consumatore non potrebbe trovare
applicazione nella pensionistica di guerra che non ha funzione previdenziale, né
assistenziale.
Ha chiesto, pertanto, lAmministrazione appellante la riforma della sentenza
impugnata nella parte in cui dispone il cumulo tra rivalutazione ed interessi.
Nellordinanza di deferimento alle Sezioni riunite la Prima sezione Centrale,
nel porre in evidenza le varie e complesse problematiche indotte dallart. 5 della
recente L. n. 205/2000 soprattutto in materia pensionistica militare e di guerra in
ragione del richiamo ivi operato allart. 429 c.p.c., ha enucleato come appresso gli
orientamenti e le soluzioni delineatisi, al riguardo, soprattutto in seno alle Sezioni
Giurisdizionali Centrali della Corte:
1) Secondo un orientamento (cfr. Sez. I Centrale sent. n. 363/2000/A)
occorrerebbe distinguere tra ratei maturati prima o dopo lentrata in vigore della L.
n: 205/2000.
Per i ratei maturati prima viene prospettato lassoggettamento al seguente
regime: a) gli interessi legali spetterebbero a domanda; b)
decorrerebbero dalla data del provvedimento di rigetto della domanda pensionistica o - in
caso di silenzio o provvedimento tardivo - dalla scadenza del termine a provvedere ex L.
n. 241/1990; c) la rivalutazione monetaria costituirebbe maggior danno da riconoscersi a
domanda e previa prova, ancorché per fatti notori, del maggior danno da cumularsi con gli
interessi e dovrebbe quantificarsi ex art. 150 disp. att. c.p.c.
Per i ratei maturati dopo lentrata in vigore della L. n. 205/2000, in
applicazione dellart. 429, co. 3, c.p.c., viene prospettato il seguente regime: a)
le somme de quibus spetterebbero in via automatica; b) la rivalutazione come
gli interessi decorrerebbero dal giorno della maturazione del diritto che per il
primo rateo dovrebbe essere la data del provvedimento negatorio nei termini sopra
specificati e per i ratei successivi dalle relative scadenze; c) la
rivalutazione spetterebbe in via alternativa e ove superiore agli interessi legali vigenti
alle scadenze maturate secondo le disposizioni di cui allart. 150 disp. att. c.p.c.
Quanto sopra varrebbe per i rapporti giuridici pendenti e decisi perciò in primo
grado sia con sentenza collegiale che monocratica, poiché anche nel caso di giudizi
instaurati prima dellentrata in vigore della L. n. 205/2000 e conclusi
successivamente a detta data con sentenza monocratica dovrebbero valere per larco
temporale antecedente alla L. n. 205/2000 le stesse regole, essendo lart. 429, co.3,
c.p.c. norma sostanziale, avendo pari natura lart.5, co. 2, della L. n. 205/2000
nella parte in cui rinvia allindicata norma codicistica che, nella sostanza, sarebbe
costitutiva di un nuovo diritto di credito pensionistico di guerra, attraverso
lomogeneizzazione ai crediti di lavoro, considerato anche che la L. n. 205/2000 non
sarebbe retroattiva ed imporrebbe al giudice lapplicazione dellart. 429, co 3,
c.p.c.
Resterebbe, invece, esclusa per il periodo antecedente lentrata in vigore
della citata legge n. 205, lapplicabilità del D.M. 1°settembre 1998 con il quale
il Ministero del Tesoro ha emanato il regolamento previsto dallart. 22 della L. n.
724/1994, posto che la Sezione del controllo, come chiarito, ne aveva a suo tempo ricusato
il visto per estensione della relativa disciplina anche alle pensioni di guerra e
considerato che tale D.M. non contiene ora detto riferimento e la stessa L. n. 205, pur
posteriore, non lo richiama.
2) Secondo un altro orientamento (cfr. Sez. I Centrale, sent. n. 12 novembre
2001, n. 331) loperatività dellart. 429 c.p.c. dovrebbe essere ammessa nel
giudizio dappello quale jus superveniens ai fini della disciplina dei
rapporti in via di svolgimento, siccome incidente non sul fatto costitutivo del diritto a
pensione bensì sui suoi effetti (rivalutazione del credito pensionistico).
Ogni perplessità in ordine a tale soluzione, data dalla diversa natura dei crediti
pensionistici di guerra e di quelli previdenziali, atteso il carattere risarcitorio dei
primi, dovrebbe potersi risolvere ponendo mente allevoluzione dinamica del testo
codicistico di cui allart. 429 (v. Reg. approvato con D.M. 1 settembre 1998, n. 352
che allart. 1 ricomprende nellambito della relativa disciplina anche le
pensioni tabellari, assimilabili, per la loro natura indennitaria, alle pensioni di
guerra), nella considerazione di una intentio legis, volta a disciplinare
con modalità uniformi listituto della rivalutazione nonché i suoi rapporti con
lerogazione degli interessi, nellambito dei crediti per pensioni di guerra e
per pensioni ordinarie.
Una volta ritenuto che il menzionato art. 5 abbia introdotto nellordinamento
una norma sostanziale, non potrebbe dubitarsi della relativa applicabilità nel giudizio
dappello sia che i pregressi processi siano stati decisi in primo grado in
composizione collegiale che monocratica.
Dovrebbero, pertanto, intendersi superate le statuizioni di cui alla sentenza delle
SS.RR. n. 4/1998/QM in punto di applicabilità nella soggetta materia dellart. 1224
c.c.
Il richiamo dellart. 429 c.p.c. dovrebbe essere inteso in senso dinamico e,
come tale, comprendente la successiva evoluzione normativa (art.16, co, 6, L. n. 412/1991;
art. 22. co. 36, L. n. 724/1994; D.M. Tesoro n. 352/1998; art. 45, co.6, L. n. 449/1998).
Per quanto riguarda la decorrenza non si potrebbe prescindere dal tenore del comma
terzo del citato art. 429 c.p.c. che fa riferimento al giorno della maturazione del
diritto.
Resterebbero superate, quindi, dal dettato legislativo le statuizioni espresse
dalle SS.RR. con la decisione n. 84/C del 24 marzo 1990.
3) Secondo altro orientamento (cfr. Sez. I Centrale, sent. 11 giugno 2001, n.
166) costituendo il trattamento pensionistico di guerra riconoscimento del danno fisico
subito dallinteressato per un evento rapportabile e legislativamente ascritto allo
Stato italiano ed avendo, pertanto, natura indennitaria di una lesione fisica subita per
un fatto non costituente illecito, allo stesso non potrebbe estendersi la normativa
afferente al rapporto di lavoro ed al rapporto pensionistico
che da quello consegue, in quanto tale rapporto pensionistico si colloca nel diverso
ambito della tutela del lavoro dipendente in una prospettiva di riequilibrio del rapporto
sinallagmatico di lavoro ed a tutela di una parte legislativamente ritenuta
debole.
Il trattamento pensionistico di guerra costituirebbe, pertanto, secondo la sua
natura, un debito di valuta ed al ritardo nella corresponsione degli assegni pensionistici
di guerra dovrebbe, di conseguenza, essere applicato il disposto dellart. 1224 c.c.
Sarebbero dovuti in ogni caso gli interessi sulla sorte capitale per il periodo di
ritardati pagamenti, mentre nelleventuale presenza di un maggior danno, questo
dovrebbe essere risarcito ai sensi dellart. 1224, co. 2, c.c.
4.) Secondo un ulteriore orientamento (cfr. Sez. I Centrale, sent. 5 luglio
2001, n. 212) occorre partire dalla considerazione che, ai sensi dellart. 429
c.p.c., richiamato dallart. 5 della L. n. 205/2000, anche per emolumenti
indennitari, quali quelli correlati alla pensionistica di guerra, competono gli interessi
legali e leventuale maggior danno conseguente alla diminuzione del valore del
credito sarebbe in re ipsa per
il fatto dellesistenza della svalutazione monetaria.
Pertanto, il creditore dovrebbe essere risarcito in via forfettaria degli interessi
legali ed il danno della svalutazione potrebbe essere fatto valere solo nella misura
eccedente tali interessi.
Ne seguirebbe che la rivalutazione monetaria spetta per legge, senza che
linteressato debba provare lesistenza del maggior danno, anche ricorrendo alle
presunzioni semplici di cui allart. 2729 c.c., come previsto dallart. 1224
c.c. ed affermato per le pensioni di guerra (non prese in considerazione dallart.
22. co. 36, L. n. 724/1994 e dallart. 1 del D.M. Tesoro n. 352/1998) dalle Sezioni
Riunite, prima dellentrata in vigore della citata L. n. 205/2000, con la sentenza n.
4/98/QM.
Secondo la disciplina contenuta nellart. 429 c.p.c., derogatoria di quella
comune, la liquidazione del maggior danno dovrebbe essere effettuata dufficio e
senza la necessità di apposita domanda.
Gli accessori dovrebbero decorrere dal giorno in cui matura il credito
indipendentemente dai presupposti di cui allart. 1219, co. 2, c.c. e la
responsabilità per il ritardato pagamento sarebbe indipendente dallimputabilità
del ritardo a colpa del debitore.
Secondo la Prima Sezione Centrale remittente , onde ovviare al rischio di
consolidazione dellevidenziato contrasto giurisprudenziale, è necessario che lo
stesso trovi rapida composizione nella competente sede delle Sezioni Riunite sotto la
specie di una risolutiva questione di massima in ordine ai seguenti punti di contrasto: A) natura processuale o sostanziale dellart. 5 della L. n.
205/2000 nella parte in cui richiama lart. 429 c.p.c.; B) natura dinamica o ricettizia del rinvio alle norme sulla
rivalutazione monetaria operato dal menzionato art.5; C) applicazione o meno dellart. 429 c.p.c. soltanto in
caso di sentenze emanate dal giudice monocratico; D) efficacia retroattiva delle norme sulla rivalutazione
monetaria od efficacia a partire dallentrata in vigore della L. n. 205 che ha
operato il richiamo al menzionato art. 429 c.p.c.; E) disciplina della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali sui singoli ratei pensionistici nel succedersi delle leggi nel tempo, con
particolare riguardo allambito temporale di applicazione ed alla reale portata del
citato art. 429, co. 3, c.p.c.; F) modalità di calcolo e decorrenza della rivalutazione e degli
interessi; G) applicabilità del citato D.M. Tesoro n. 352/1998; H) regime probatorio; I) necessità o meno della domanda.
In relazione alle proposte questioni di massima ed, in particolare, per quelle
rubricate ai nn. 134 e 135/SR/QM, il Procuratore Generale con memoria depositata in data 6
maggio 2002 ha svolto le seguenti osservazioni: - la
portata dellart. 429, co. 3, c.p.c. limita testualmente ai crediti di
lavoro il potere-dovere del giudice di riconoscere il diritto al ripristino del
potere dacquisto del quale il creditore avrebbe fruito prima delladempimento;
di modo che tale automatismo costituirebbe una proprietà intrinseca ed indissolubile dei
crediti di lavoro; - alla
configurazione del privilegio tabellare è estraneo ex lege il concetto di
reddito (differito) quale proiezione di un precedente trattamento economico per il quale
la perdita di valore nel tempo costituisce rischio fisiologico nella realtà
economico-finanziaria; di modo che nelle pensioni tabellari il riconoscimento del diritto
al recupero del potere dacquisto non può che dipendere dallapposita prova di
maggior danno, subordinatamente alla ricorrenza della violazione di una generale regola di
diligenza nel puntuale adempimento; - a
rigore nel sistema del D.P.R. n. 1092/1973 al beneficio di cui allultimo co.
dellart. 67 non riesce appropriata la qualifica di pensione se non per
la periodicità nella corresponsione delle relative somme, dappoichè, a partire dalla
prefazione di cui allart. 1 del D.P.R. i soggetti titolari di trattamento
pensionistico sono specificamente indicati nelle relative norme e
nellambito dello stesso art. 67 la normalità normativa andrebbe
riferita alla base pensionabile determinata dallart. 54, elemento mancante per i
militari di leva; - la
peculiarità del rapporto che distingue tale ultima categoria è sottolineata nella
sentenza n. 387/1989 della Corte Costituzionale che, al riguardo, richiamando la
dipendenza propria del rapporto volontariamente costituito a cui accede il
relativo trattamento economico di servizio costituente reddito del soggetto
beneficiario, professionalmente acquisito, vi oppone la legale obbligatorietà del
servizio di leva e la funzione meramente risarcitoria (rectius indennitaria)
dei benefici economici corrisposti in relazione alle menomazioni della capacità
lavorativa, lontana dalla natura dei crediti di lavoro.
La Corte Costituzionale ha, infatti, incluso detti benefici nelle tipologie
variamente indennitarie (c.d. crediti di solidarietà) aventi diritto allesenzione
fiscale ai sensi dellart. 34 del D.P.R. n.601/1973, laddove le pensioni privilegiate
concorrono alla determinazione del reddito imponibile, in quanto collegate ad un rapporto
di servizio ed essendo integrative o sostitutive delle pensioni ordinarie; - il
contenzioso in argomento fuoriesce dalle controversie in materia di lavoro contrassegnate
dai rapporti soggettivi indicati dallart. 409 c.p.c. e, del resto,
allattualità dellordinamento processuale della Corte dei conti,
lautomatismo come introdotto dalla L. n. 205/2000 subisce fisiologiche limitazioni
già in relazione alla materia delle pensioni di guerra, categoria indiscutibilmente
estranea a retribuzioni e contribuzioni essenziali alla insorgenza di crediti di lavoro; - non
sarebbero condivisibili le pronunce che hanno
risolto il problema dellautomatismo facendo riferimento a sopravvenienze
legislative, dappoichè lesame di dette sopravvenienze, quanto alle pensioni
tabellari, non comporta linserimento di queste nelle provvidenze suscettibili del
meccanismo di cui allart. 429 c.p.c. inserimento operato dal Reg. del Tesoro
n. 352/1998 giacchè le disposizioni normative medesime (art. 16, L. n. 416/1991 e
art. 22, co. 36, L. n. 724/1994) si riferiscono senza residui, agli
emolumenti, anche di sola natura retributiva ma spettanti ai dipendenti
pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.
Infatti, relativamente ai militari di leva non ricorrerebbe tale elemento
soggettivo ed esiguo appare il loro credito ridotto al solo mantenimento in
natura assieme alla paga puramente simbolica.
Reputa conclusivamente il Procuratore Generale che sulle competenze
arretrate di cui allart. 67, ult. co., del D.P.R. n. 1092/1973 non è dato
fruire del meccanismo previsto dallart. 429 c.p.c., ma il creditore deve instare ,
avanti al giudice competente in fatto, per lapplicazione del secondo comma
dellart. 1224 c.c., provando che la mora debendi ha prodotto maggior
danno.
A seguito del deferimento alle SS.RR della questione di massima rubricata al n.
144/SR/QM si è costituito in giudizio il sig. Claudio M., quale erede dellappellato
Angelo M., con atto depositato in data 31 maggio 2002, rappresentato e difeso
dallAvv. Domenico Bonaiuti, giusta delega a margine dellatto di costituzione.
In tale atto il difensore, nel richiamare in ordine alla dedotta questione di
massima quanto già espresso nel resistere allatto dappello proposto dal
Ministero dellEconomia e delle Finanze avverso la sentenza n. 1872/00/G della
Sezione territoriale per lEmilia-Romagna, reputa che tra le diverse opzioni
esegetiche dellart. 5 della L. n. 205/2000 sia da condividere lorientamento
secondo cui tale norma attraverso il rinvio allart. 429 c.p.c. avrebbe introdotto
nellordinamento una norma sostanziale con efficacia retroattiva (rispetto
allentrata in vigore della citata L. n. 205) con esclusione anche per i giudizi in
corso dellapplicabilità del D.M. n. 352/1998; di talchè sulle somme spetterebbero,
in via automatica, la rivalutazione come gli interessi dal giorno della maturazione del
diritto e la rivalutazione spetterebbe senza necessità alcuna di dimostrare il maggior
danno.
Reputa, pertanto il difensore che dopo lentrata in vigore della L. n.
205/2000 negli indiscutibili assunti della natura sostanziale del complesso normativo di
cui agli artt. 5 della L. n. 205 e 429 c.p.c., nonché dellapplicabilità di tale
complesso normativo oltre che in primo anche in grado dappello indipendentemente
dalla forma (monocratica o collegiale) della sentenza appellata, la corretta
soluzione della problematica sia nel senso che, indipendentemente dal momento in cui sia
sorto (o eventualmente riconosciuto) il diritto a trattamento privilegiato di guerra,
rivalutazione monetaria ed interessi legali siano sempre dovuti e con decorrenza
originaria senza che sia prescritta domanda alcuna e, massimamente, senza che
sia prescritta dimostrazione alcuna del c.d. maggiore danno e che in ordine al cumulo
degli stessi non possa trovare applicazione il D.M. Tesoro n. 352/1998.
Nei suestesi sensi ed alla stregua della conforme giurisprudenza chiede, pertanto,
il difensore che venga definita la questione in argomento in ordine alle problematiche che
la connotano.
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2002, lAvvocato dello Stato Giuseppe
Macaluso, sintetizzati i termini delle proposte questioni di massima, ha osservato che la
soluzione alle stesse andrebbe trovata definendo in via preliminare, non tanto la posta
problematica della natura processuale o sostanziale del c.d. rinvio alle norme
codicistiche operato dallart. 5 della L. n. 205/2000, quanto la natura di tale
disposizione a cui, a suo avviso, va riconosciuto carattere essenzialmente processuale,
come, del pari, allaspetto processuale delle disposizioni codicistiche ivi
richiamate deve intendersi che il legislatore abbia fatto soprattutto riferimento onde
approntare per il neo istituito Giudice Unico delle pensioni un sistema procedurale al
quale attenersi nella definizione delle controversie pensionistiche attratte nel potere
cognitivo della Corte dei conti.
Ha insistito, altresì, nel sostenere la posizione dellAmministrazione
secondo cui, in ragione della natura risarcitoria delle pensioni di guerra e di quelle
militari c.d. tabellari, alle quali è estranea ogni funzione reddituale, previdenziale ed
assistenziale, alle stesse non si rende applicabile lart. 429 cod. proc. civ.,
bensì il solo art. 1224 cod. civ.; donde, in caso di ritardato pagamento di spettanze da
parte dellAmministrazione, sulla sorte capitale sono dovuti i soli interessi legali,
mentre la rivalutazione monetaria competerà solo per leventuale importo
differenziale, ove, da parte dellavente diritto, venga data prova del c.d. maggior
danno.
LAvv. Domenico Bonaiuti, per il proprio assistito Claudio M., ha insistito
sulle ragioni di difesa delle posizioni interpretative della disciplina in questione
svolte in sede di appello.
Il Pubblico Ministero dott. Alfredo Lener ha esposto le posizioni della Procura
Generale, facendo riferimento al relativo atto scritto, del quale ha riportato ampi
stralci e condiviso nella sostanza la prospettazione data dallAvvocato Erariale. Considerato in DIRITTO 1. Le
questioni di massima quali in narrativa specificate, in quanto involgono aspetti
interpretativi di una medesima disposizione di legge, vanno trattate congiuntamente, ex
art. 274, cod. proc. civ., onde pervenire ad ununica sentenza.
In via preliminare, va, altresì, verificata lammissibilità o meno dei
prospettati quesiti.
Al riguardo, osservano i Giudicanti che per quanto attiene alle questioni rubricate
ai nn. 135 e 144/SR/QM, non sussistono dubbi sulla ammissibilità delle stesse, sia sotto
il profilo sostanziale, per la consistenza del prospettato contrasto interpretativo e la
rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione del giudizio di merito, sia sotto il
profilo processuale, per la ampiezza dei motivi deducibili in appello. Per quanto attiene, invece, la questione rubricata al n.
134/SR/QM, la stessa, pur se di contenuto analogo alle precedenti, si appalesa
inconciliabile con lo strumento processuale a mezzo e nel corso del quale risulta
sollevata.
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata che lerrore legittimante il
ricorso alla procedura correttiva delle sentenze, ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è
quello c.d. materiale (consistente in una mera svista del giudice che ciascuna delle parti
possa riconoscere senza equivoci e perplessità, con una evidenza tale da non lasciar
adito a dubbi e riserve) e giammai lerrore c.d. logico o giuridico
interpretativo, determinante la formazione di un convincimento o di una decisione
suppostamente contrastanti con lesatta interpretazione della legge (cfr., per tutte,
in termini, Cass.: 6 febbraio 1984, n. 80; 15 giugno 1998, n. 5977).
Nella specie, lerrore dedotto dallistante lindicato procedimento
correttivo attiene allassunta spettanza sul trattamento pensionistico, liquidato con
ritardo, della rivalutazione monetaria, alla sua compatibilità con gli interessi legali,
nonché alle modalità di calcolo della stessa; di modo che si è eventualmente in
presenza di un errore logico estraneo allo istituto processuale utilizzato per denunciarne
la sussistenza.
In particolare, poi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espressamente
affermato che quando la lamentata omessa applicazione da parte del Giudice
dellindice ISTAT non sia dovuta ad una mera svista, ma si riveli frutto di
ragionamento, non ricorre lipotesi dellerrore ex art. 287 cod. proc. civ., ma
delleventuale violazione di una norma di diritto, censurabile, ove ne ricorrano i
presupposti, con gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr., in termini, Cass.: 24 maggio
1978, n. 1608; 20 luglio 1994, n. 6768).
Poiché, come chiarito, nella specie la mancata applicazione della rivalutazione
monetaria al riconosciuto trattamento pensionistico non ha costituito il frutto di un
semplice sbaglio, ma la risultanza di una puntuale considerazione concettuale e
sostanziale del Giudice dappello, tale omissione non sarebbe emendabile e resterebbe
improducente nel procedimento correttivo ex art. 287 cod. proc. civ., implicando
leliminazione di una siffatta lacuna non una integrazione formale bensì sostanziale
del contenuto della relativa sentenza attraverso lesercizio di poteri cognitivi e
valutativi non conciliabili con listituto correttivo.
La questione di massima deferita allesame di queste Sezioni Riunite dalla
Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale con lordinanza n. 012/2002/A va, pertanto,
dichiarata inammissibile. 2.
Passando allesame delle questioni di massima prospettate dalla Prima e dalla
Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale con le rispettive ordinanze n. 039/2002/A e n.
013/2002/A, osservano i Giudicanti che le stesse attengono sostanzialmente alla natura
giuridica dellart. 5 della L. 21 luglio 2000, n. 205 (recante disposizioni in
materia di giustizia amministrativa) nonché allapplicabilità o meno alle pensioni
di guerra ed a quelle militari c. d. tabellari dellart. 429, comma 3,
cod. proc. civ., dalla indicata legge espressamente richiamato, ove, fra laltro,
prevede, in ipotesi di ritardata liquidazione di crediti pensionistici, la cumulativa
corresponsione sulla sorte capitale della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali. Entrambe le problematiche, si appalesano strettamente connesse,
dappoichè è proprio in ragione della diversa natura e portata assegnata al menzionato
art. 5 che i contrastanti orientamenti argomentano la sottoposizione o meno delle pensioni
di guerra e di quelle tabellari ad un regime differenziato rispetto agli altri trattamenti
pensionistici, anche sotto il profilo applicativo dellart. 429 cod. proc. civ.. Una
parte della giurisprudenza contabile richiamata dal-lAvvocato Erariale
nelludienza dibattimentale, sostiene che lart. 5 della menzionata legge n.
205/2000 abbia natura meramente processuale, nel senso di aver introdotto soltanto nuove
regole di procedura per il neo istituito Giudice Unico delle pensioni senza nulla innovare
rispetto allassetto sostanziale della normativa pensionistica ed alla struttura c.
d. indennitaria delle pensioni di guerra e militari tabellari che, in quanto non correlate
ad un rapporto di lavoro e, pertanto, al criterio di retribuzione differita canonizzato
dallart. 36 Cost., resterebbero sottratte, sotto il profilo sostanziale,
allambito di applicabilità dellart. 429 cod. proc. civ. rientrando nel regime
giuridico dellart. 1224 cod. civ. A tale
orientamento si contrappone quello che (nellassunta natura, processuale e
sostanziale del sistema introdotto dallart. 5, L. n. 205/2000 e dello espresso
rinvio, ivi operato, a puntuali norme della processualistica civile afferenti le
controversie di lavoro) ritiene che la tutela del credito pensionistico, nellintera
materia di pertinenza del Giudice Contabile, in ipotesi di ritardata liquidazione, resti
esclusivamente regolata dallart. 429 cod. proc. civ. con operatività, pertanto, a
favore dei beneficiari, del regime del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Sul
punto reputano queste Sezioni Riunite di dover premettere che la soluzione della dedotta
problematica impone un approccio metodologico il più possibile aderente al dettato
normativo, onde ovviare a suggestioni ermeneutiche indotte dalla forza attrattiva di
posizioni giurisprudenziali formatesi od improntate sulla base della normativa antecedente
la legge n. 205/2000, la cui vigenza e/o compatibilità con il recente regime va,
pertanto, verificata con rigore. Ciò
onde ovviare alla formidabile capacità dimostrata dalla vexata questio del cumulo
tra interessi e rivalutazione di attraversare indenne, nella sua definizione tradizionale,
ogni tentativo del legislatore di rimettere ordine nella materia soprattutto nel settore
pubblico. Tale
approccio metodologico impone, pertanto, a questi Giudicanti di pervenire alla soluzione
delle molteplici e complesse problematiche indotte dalla recente disciplina, rivisitando
alla luce della stessa il sistema normativo previgente alla entrata in vigore della L. n.
205/2000 e non viceversa, onde stabilire se e quale parte del pregresso regime possa
ritenersi ancora compatibile con il nuovo e chiarire leffettiva portata di
questultimo.
Al riguardo, è innegabile che lart. 5 della recente L. n. 205/2000 ha
approntato per la parte che ne occupa una normativa generale in materia pensionistica, sia
sotto il profilo processuale, a mezzo dellistituzione di un Giudice Unico per
tutti i ricorsi di cognizione della Corte dei conti che ha sottoposto
allosservanza di un regime processuale espressamente formalizzato (artt. 420, 421,
429, 430 e 431 cod. proc. civ.), sia sotto il profilo sostanziale, non potendo revocarsi
in dubbio che il richiamo a quelle specifiche norme della codicistica processuale civile,
nonché la disciplina approntata dallo stesso art. 5, vadano intesi, nella loro
compiutezza e non per laspetto meramente procedurale. Del
resto, costituisce giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, dalla quale il
Collegio non intende discostarsi nella soluzione della proposta problematica, che lo
stesso art. 429 cod. proc. civ. non si limita ad introdurre meri precetti processuali ed,
in particolare, per quanto attiene al terzo comma (nel testo fissato dallart. 1
della L. n. 533/1973), il mero potere dovere, pur se immediatamente operativo per
il Giudice, di provvedere, anche dufficio ed in grado di appello, alla rivalutazione
dei crediti di lavoro, previdenziali ed assistenziali, ma riconosce un diritto sostanziale
del beneficiario medesimo a tale rivalutazione (cfr., per tutte, Cass. 23 febbraio 1979,
n. 1178; 23 marzo 1989, n. 1474; 1 ottobre 1997, n. 9602). Alla
nuova disciplina va, pertanto, riconosciuto un innegabile effetto innovativo rispetto al
precedente assetto ordinamentale, sia nel senso della sua operatività sullintera
materia pensionistica attratta nel potere cognitivo della Corte dei conti, sia nel senso
dellintroduzione in subiecta materia, sotto il profilo sostanziale, del
generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata
liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione
principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. La
rilevata portata sostanziale e generale, della nuova normativa, sotto il profilo logico
deduttivo, non può che comportare, poi, il superamento della speciale disciplina
dettata in parte qua dallart. 16, co. 6, della L. n. 412/1991, ripreso
dallart. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, da ritenere ormai travolta,
indipendentemente dal suo contenuto dispositivo, per lespresso richiamo operato
dallart. 5 della L. n. 205/2000 alla unitaria disciplina dettata dallart. 429
cod. proc. civ., nonché la soggezione a tale disposizione codicistica anche delle
pensioni di guerra e di quelle militari c. d. tabellari, peraltro, non contemplate dalla
menzionata normativa speciale. Con
lulteriore conseguenza che, anche per tali pensioni la menzionata norma processuale
non può che porre una presunzione assoluta di dannosità da svalutazione, togliendo
rilevanza allelemento soggettivo dellinadempimento, nonché
allintimazione di pagamento ed introducendo così un meccanismo automatico di
liquidazione del relativo pregiudizio a cui il Giudice deve provvedere necessariamente,
anche dufficio, utilizzando per la quantificazione gli indici stabiliti
dallart. 150 disp. att. cod. proc. civ.; di modo che il pregiudizio de quo
resta sottratto ad ogni onere probatorio ed allambito di operatività dellart.
1224 cod. civ. 3.
La evidenziata natura processuale oltrechè sostanziale dellart. 429 cod.
proc. Civ. e dello stesso art. 5 della L n. 205, per lintroduzione
nellordinamento pensionistico di cognizione del Giudice Contabile, attraverso il
rinvio alla richiamata norma codicistica, dellistituto rivalutativo del credito, in
un certo senso indirizza la soluzione dellulteriore problematica posta dalle Sezioni
remittenti in ordine alla portata applicativa, sotto il profilo temporale e del diritto
intertemporale, della nuova normativa, soprattutto per quanto attiene alla sua
operatività nei confronti dei rapporti controversi o comunque non esauriti afferenti a
posizioni pensionistiche antecedenti la sua entrata in vigore, per i quali si assiste ad
una contrastante giurisprudenza.
Infatti, mentre in talune sentenze lefficacia della nuova disciplina, in
ragione del principio di normale irretroattività della legge, viene esclusa, oltrechè
per i rapporti giuridici anteriori alla sua entrata in vigore, per quelli ancora pendenti,
perchè non vengano disconosciuti gli effetti già verificatisi nel passato e non si venga
a togliere efficacia in tutto od in parte alle conseguenze attuali degli stessi (cfr., per
tutte, Corte dei conti, Sez. I, 28 novembre 2001, n. 363), in altre pronuncie la portata
retroattiva della indicata normativa viene data per scontata in ragione della sua
particolare connotazione volta sostanzialmente a dettare una nuova regolamentazione dei
soli effetti di fatti e rapporti già assoggettati allimperio della legge precedente
(cfr., per tutte, Corte dei conti, Sez. III, 19 giugno 2000, n. 196).
Al riguardo, reputano queste Sezioni riunite di dover propendere per tale seconda
soluzione, sia nel riflesso della indubbia natura processuale della nuova disciplina, di
immediata operatività, sia per i particolari aspetti di diritto sostanziale che la stessa
ha inteso regolamentare.
In proposito, va rammentato che la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel
ritenere che lart. 429 cod. proc. civ., nel nuovo testo risultante dallart. 1
della L. n. 533 del 1973, sia applicabile anche ai crediti maturati in periodi precedenti
allentrata in vigore di tale legge; di modo che per tali crediti il calcolo della
svalutazione monetaria deve essere effettuato secondo il criterio di cui allart. 150
bis disp. attuaz. cod. proc. civ., applicando cioè lindice dei prezzi calcolato
dallISTAT per la scala mobile dei lavoratori dellindustria (cfr., in termini,
per tutte, Cass. 21 giugno 1978, n. 3064; 19 dicembre 1978, n. 6170; 7 luglio 1978, n.
3541; 3 ottobre 1978, n. 4387; SS.UU. 16 giugno 1977, n. 0309; 16 maggio 1996, n. 4534).
Ciò, nel riflesso che lo jus superveniens ,pur se rechi una disciplina di
carattere sostanziale, trova applicazione anche ai rapporti in via di svolgimento
nellipotesi in cui non modifichi od incida sulla situazione di fatto o sul fatto
costitutivo del diritto controverso, bensì disciplini o interagisca comunque sugli
effetti del fatto generatore che resta, pertanto, immodificato (cfr., al riguardo, Cass. 4
maggio 1966, n. 3111; 3 aprile 1987, n. 3231; Cons. Stato, Ad. Plen. 15 giugno 1998, n.
3).
Ora, nei casi allesame non vi è dubbio che il fatto generatore del diritto al trattamento pensionistico
resta immutato per effetto della nuova disciplina che viene ad incidere soltanto sugli
effetti del riconoscimento giudiziale di tale diritto e cioè sulle componenti accessorie,
rivalutazione da degrado monetario ed
interessi legali, connessi al ritardato riconoscimento e corresponsione dei relativi
crediti.
La assunta soluzione della descritta problematica porta, pertanto, quale
inevitabile conseguenza che, sotto il profilo dellefficacia temporale della nuova
disciplina, ai quesiti posti dalle Sezioni rimettenti vanno assegnate le seguenti
risposte: - sotto
il profilo processuale, lart. 429 cod. proc. civ. trova applicazione, oltrechè nei
nuovi giudizi, per tutti i giudizi pendenti avanti al giudice monocratico per le pensioni,
anche nel caso di giudizi instaurati prima della data (10 agosto 2000) di entrata in
vigore della L. n. 205/2000 ed al medesimo, per effetto della stessa, trasferiti per la
definizione; - la
menzionata norma codicistica trova, altresì, applicazione ai giudizi di appello sia che i
pregressi processi siano stati decisi in prime cure in composizione collegiale che
monocratica; - sotto
il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli
interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato
con ritardo sia che vertasi in tema di pensioni ordinarie civili o militari, attratte nel
potere cognitivo del Giudice Contabile, sia che vertasi in tema di pensioni di guerra o
pensioni militari c.d. tabellari, con la conseguenza che gli indicati accessori debbono
essere attribuiti anche dufficio dal Giudice nel giudizio intrapreso per la
realizzazione del credito, anche in sede dappello, sempre che sul punto non si sia
formato un giudicato negativo, con decorrenza di tali accessori, alla stregua della
indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite
indotto dalla prescrizione); - lunivoco
richiamo operato dallart, 5 della L. n. 205/2000 al regime del cumulo tra
rivalutazione monetaria ed interessi per tutte le pensioni attratte nel potere
cognitivo della Corte dei conti, rende incompatibile tale regime con il pregresso sistema
indotto dallart. 16, co. 6, della L. n. 412/1991, ripreso dallart. 22, co 36,
della L. n. 724/1994 ed insostenibile ogni differenziazione tra pensioni c.d. contributive
(civili e militari) e risarcitorie (di guerra e c.d. militari tabellari), eliminando tra
le stesse ogni differenziazione rispetto al nuovo regime, nonché ogni margine di
operatività dellart. 1224 cod. civ. 4.
Così riconosciuto il diritto dei titolari di crediti pensionistici soddisfatti
con ritardo a vedere integrato ex art. 429 cod. proc. civ. il loro credito, a decorrere
dalla data di maturazione del diritto, oltrechè degli interessi legali del maggior
danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito medio
tempore intervenuta, occorre verificare quale in effetti sia il concetto e la portata
di tale componente aggiuntiva del credito.
A tal punto occorre rammentare che parte della giurisprudenza contabile richiamata
in narrativa si è posta il problema della natura del rinvio operato dallart. 5
della L. n. 205 al menzionato art. 429 cod. proc. civ. e se
cioè, per la parte che ne occupa, tale richiamo debba essere inteso come meramente
recettizio od in senso dinamico e, come tale, comprendente la
successiva evoluzione normativa, quale dettata dai combinati disposti dellart. 16,
co.6, della L. n. 412/1991, dallart. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, nonché dal
D.M. Tesoro 1 settembre 1998, n. 352 e dallart. 45, co. 6, della L. 23 dicembre
1998, n. 449; di modo che nel contenzioso pensionistico di cognizione del Giudice
Contabile, per il ristoro da ritardo, la regola del cumulo debba essere intesa e
ricondotta al principio del c.d. assorbimento introdotto dal menzionato art.
16, co. 6, della L. n. 412/1991 e succ. mod., nel senso che limporto dovuto a titolo
di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ripiano del maggior danno da svalutazione.
Al riguardo, reputano queste Sezioni Riunite che, a stretto rigore, sotto il
profilo logico interpretativo, pur se parte della dottrina e della giurisprudenza ha
costruito la disciplina introdotta dalle richiamate disposizioni di legge quale
modificativa dellart. 429 cod. proc. civ., in sostanza la stessa si
atteggia a sistema solo sostitutivo ed alternativo rispetto alla norma
processuale, il cui precetto non può che restare immutato nellambito applicativo in
cui è chiamato ad operare e deve trovare la sua piena reviviscenza ove la normativa
speciale risulti incompatibile o comunque abrogata da una normativa successiva.
Ora, non vè dubbio che la disciplina processuale o sostanziale introdotta
dallart. 5 della L. n. 205/2000 ed, in particolare, lespresso richiamo ivi
operato ad una specifica disposizione della processualistica civile, onde dettare un
sistema di tutela dei titolari di trattamento pensionistico per lipotesi di
ritardato soddisfacimento del relativo credito da parte degli enti erogatori, ha
comportato, almeno formalmente, il superamento del pregresso regime nellottica di
unavvertita esigenza di allineamento al sistema di garanzia approntato per le
controversie previdenziali dalla codicistica civile.
Ciò, ove anche si consideri che, rispetto allestensione ai crediti
previdenziali del regime dellart. 429 cod. proc. civ. già operato dalla Corte
Costituzionale (cfr. Corte Cost. sent. n. 156 del 12 aprile 1991), il sistema introdotto
dallart. 16, co. 6, della L. n. 412/1991 e poi ripreso dallart. 22, co. 36,
della L. n. 724/1994, secondo parte della dottrina avrebbe sostanzialmente attuato un
parziale ripensamento, nellevidente intento di attenuare, per esigenze di
contenimento della spesa a carico del bilancio pubblico, gli effetti del cumulo tra
rivalutazione ed interessi, quale inteso dalla giurisprudenza del lavoro.
Conclusivamente, pertanto, lesplicito richiamo di recente operato dal
legislatore allart. 429 cod. proc. civ. non potrebbe che essere inteso nel senso di
una voluta reviviscenza, nella sua portata sostanziale e processuale, nei giudizi
pensionistici di cognizione del Giudice Contabile, della disciplina ivi prevista; donde il
vero problema interpretativo imposto dalla richiamata norma processuale è piuttosto
quello di verificare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in subiecta
materia e nellimprenscindibile tutela del principio di cumulabilità tra
rivalutazione ed interessi normativamente sancito, il significato del c.d.
maggior danno da svalutazione che il Giudice Contabile delle pensioni è
tenuto a risarcire onde soddisfare nella sua interezza la pretesa pensionistica che
risulti adempiuta in ritardo, nonché determinarne il criterio di calcolo.
Al riguardo, reputano i giudicanti di dover rammentare che il regime del cumulo tra
rivalutazione ed interessi, anche nella corrente interpretazione data allart. 429
cod. proc. civ. dalla giurisprudenza ordinaria, non ha avuto univoche configurazioni,
donde accanto a soluzioni dirette a sostenere una matematica sovrapposizione o perfetta
sommatoria delluna e dellaltra componente accessoria del credito liquidato con
ritardo, non sono mancate posizioni giurisprudenziali che hanno ricompreso il danno da
svalutazione nellorbita del danno da lucro cessante del quale i c.d. interessi
moratori assicurerebbero un risarcimento minimo ed automatico.
Da qui laffermazione che il danno da svalutazione dovrebbe essere risarcito
soltanto nei limiti in cui ecceda la misura degli interessi legali ha costituito ulteriore
sviluppo di parte della giurisprudenza che ha dato una siffatta lettura alla norma
processuale per levidente incongruenza del c.d. cumulo integrale nel
senso che, con il riconoscere gli interessi in aggiunta alla intera rivalutazione, si
verrebbe sostanzialmente a risarcire, sia pure per profili e con sistemi diversi, due
volte lo stesso danno (cfr, in termini, Cass. 14 gennaio 1998, n. 260, 8 maggio 1992, n.
5490).
Non a caso, pertanto, nella giurisprudenza ordinaria il principio della non
integrale cumulabilità tra interessi e rivaluzione e del maggior danno quale danno
differenziale è risultato non di rado dominante (cfr., per tutte, Cass. n. 260 del
1988; S.U. 1 dic. 1989, n. 5299; 7 ago. 1990, n. 7987; 16 apr. 1991, n. 4053; 7 mag. 1991,
n. 5044; 16 lug. 1992, n. 8663; 28 apr. 1993, n. 4998).
Ciò nel riflesso che il modello regolativo prefigurato dallart. 429 cod.
proc. civ., pur discostandosene per rilevanti aspetti di disciplina, apparirebbe nella
sostanza più assimilabile a quello del debitore moroso e del ritardo
nelladempimento di cui allart. 1224 cod. civ., che a quello della mera
detenzione di denaro altrui prefigurato dallart. 1282 cod. civ.; donde il
maggior danno della menzionata norma processuale sarebbe costituito,
nella sostanza, dal c.d. solo danno aggiuntivo a quello già coperto dagli
interessi legali.
Tale esegesi, peraltro, avrebbe già avuto una sostanziale conferma nel previgente
sistema normativo introdotto dallart. 16, co. 6, della L. n. 412/1991 e quindi in
quello dellart. 22, co. 36, della L. n. 724/1994 ove la corresponsione al
beneficiario di forme di previdenza obbligatoria, liquidate in ritardo, del solo
maggior importo tra interessi e rivalutazione (c.d. trattamento differenziale)
avrebbe introdotto una sorta di interpretazione autentica nella chiarita direzione della
norma processuale.
Tale ottica interpretativa è stata nel concreto condivisa dalla stessa Corte
Costituzionale con la sentenza n. 459/2000, ove si afferma che il menzionato art. 22, co.
36, della L. n. 724/94 avrebbe ricondotto, nellambito del settore pubblico, la
disciplina dellart. 429 cod. proc. civ., pur nel mantenimento di rilevanti tratti di
specialità, allinterno di quella generale dellart. 1224 cod. civ.,
sostituendo alla regola del c.d. cumulo integrale quella
dellassorbimento, giustificando la tutela privilegiata del lavoratore
nei confronti del datore di lavoro privato con motivi in funzione dissuasiva della mora
debendi, onde creare un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale
indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso linadempimento.
Ciò posto, ove si collochi il richiamo allart. 429, co. 3, cod. proc. civ.,
quale operato dallart. 5 della L. n. 205/2000, nellottica interpretativa
espressa dal legislatore nella non lontana, pur se, come chiarito, ormai superata,
disciplina dettata con il menzionato art. 22 della L. n. 724/1994, non può essere negato
il plurimo intento di ricondurre la norma processuale nei suoi effettivi ratio ed
ambito applicativo in un ridimensionamento verso il giusto del c.d.
maggior danno, nonché di introdurre un unitario criterio riparatorio del
danno da tardivo adempimento dei trattamenti pensionistici il cui contenzioso rientri nel
potere cognitivo della Corte dei conti.
Tale esegesi appare, del resto, meglio rispondente alla ratio ed alla stessa
lettera della norma processuale in questione (e del medesimo art. 1224 cod. civ.) ove il
chiaro riferimento al maggior e non al semplice danno da
svalutazione, unitamente allavverbio eventualmente afferisce più ad
unipotesi di cumulo parziale (rectius differenziale)
tra interessi e degrado monetario.
Va, peraltro, chiarito che detta configurazione dellistituto de quo
non ne determina comunque un appiattimento in direzione dellart. 1224 cod. civ.,
dappoichè rispetto a tale disposizione, permangono i profili di specialità dettati dalla
norma processuale, enucleabili nellautomaticità della liquidazione del danno subito
dal titolare del credito pensionistico, per effetto del ritardo nelladempimento,
operabile dufficio dal giudice, senzuopo di messa in mora e di prova del
danno, né di alcuna richiesta di parte, nonché nella decorrenza degli interessi e
delleventuale credito differenziale da svalutazione ex art. 150 disp. att. cod.
proc. civ. dal giorno della maturazione del diritto e non dalla messa in mora, così come
espressamente sancito dal terzo comma dello stesso art. 429 cod. proc. civ.
Per quanto riguarda, poi, il calcolo del c.d. maggior importo tra
interessi e rivalutazione monetaria, da aggiungere al credito pensionistico, reputano
queste Sezioni Riunite che lo stesso vada determinato in base alla richiamata norma
processuale, tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dellindice ISTAT
di cui allart. 150 disp. att. cod. proc. civ., rilevato anno per anno, da applicare
agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze, a far data dal momento di
maturazione del diritto a pensione fino a quello del soddisfacimento del credito, fatta
salva leventuale prescrizione del diritto. P.Q.M. La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale,
pronunciando sulle questioni di massima iscritte ai nn. 134/SR/QM, 135/SR/QM, deferite
dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale, rispettivamente con ordinanze n.
012/2002/A e n. 013/2002/A, nonché sulla questione di massima iscritta al n. 144/SR/QM
deferita dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale con ordinanza n. 039/2002/A, decide
come appresso: - dichiara
inammissibile la questione di massima rubricata al n. 134/SR/QM deferita dalla Seconda
Sezione Giurisdizionale Centrale; - riunisce
le questioni rubricate ai nn. 135 e 144/SR/QM assumendo per le stesse le seguenti
soluzioni di massima: - allart.
5 della L. n. 205/2000, nonché allart. 429 cod. proc. civ. da quella norma
richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale; - lart.
429, co. 3, cod. proc. civ. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento
pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti,
contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria; - lart.
429, co. 3, cod. proc. civ. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di
cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed
alle pensioni militari c. d. tabellari; - lart.
429, co. 3, cod. proc. civ., oltrechè ai nuovi giudizi, trova applicazione per tutti i
giudizi pensionistici pendenti avanti il Giudice Monocratico alla data (10 agosto 2000) di
entrata in vigore della L. n. 205/2000 al medesimo trasferiti dalla precedente sede
collegiale, nonché ai giudizi dappello sia che i pregressi processi pensionistici
siano stati decisi in prime cure in composizione monocratica che collegiale; - la
menzionata norma codicistica trova applicazione anche ai giudizi afferenti a rapporti
creditori maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 205/2000; - il
principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dallart. 429,
co. 3, cod. proc. civ., non va inteso in senso integrale, quale matematica
sommatoria delluna e dellaltra componente accessoria del credito pensionistico
liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli
interessi legali, ove lindice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; - il
maggior danno da svalutazione nelleventuale importo differenziale nonché gli
interessi legali, costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al
credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori, anche nel
caso di pensioni di guerra e di pensioni militari c. d. tabellari, debbono essere
attribuiti dufficio dal Giudice, anche in sede dappello senzuopo di
costituzione in mora o di richiesta di parte, nè di prova del danno, con decorrenza degli
interessi medesimi e delleventuale credito differenziale da svalutazione,
determinato alla stregua degli indici fissati ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dal
giorno della maturazione del diritto; - il
calcolo del c. d. maggior importo tra interessi e rivalutazione va operato ex
art. 429, co.3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e
dellindice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da
applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal
momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti
dalleventuale prescrizione del credito o di suoi ratei.
Dispone la restituzione degli atti rispettivamente alla Sezione Prima
Giurisdizionale Centrale ed alla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale per la
definizione dei relativi giudizi. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 giugno
2002. LESTENSORE
IL PRESIDENTE (Davide MORGANTE)
(Francesco CASTIGLIONE MORELLI) Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2002.
IL DIRIGENTE (Dott.ssa Eleonora
ADORNATO)
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